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avv. prof. Mario avv. prof. Mario Casellato Casellato 1 avv. prof. Mario Casellato avv. prof. Mario Casellato Docente di “D.L.vo 231/01 e Modelli di Docente di “D.L.vo 231/01 e Modelli di Gestione Gestione del Rischio” del Rischio” Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Ferrara Studio Casellato Avvocati Penalisti Studio Casellato Avvocati Penalisti Roma, piazza Farnese 101 Roma, piazza Farnese 101 ETICA D’IMPRESA. MODELLI DI ETICA D’IMPRESA. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO CONTROLLO Brescia, 22 maggio 2009 Brescia, 22 maggio 2009 IMPRESE,BANCHE,FINANZA,INTERESSI, TUTELE ED OPPORTUNITA’ ANCHE ALLA LUCE DELL’ODIERNA FASE RECESSIVA

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del Rischio”del Rischio”Università degli Studi di FerraraUniversità degli Studi di Ferrara

Studio Casellato Avvocati PenalistiStudio Casellato Avvocati PenalistiRoma, piazza Farnese 101Roma, piazza Farnese 101

ETICA D’IMPRESA. MODELLI DI ETICA D’IMPRESA. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLOCONTROLLO

Brescia, 22 maggio 2009Brescia, 22 maggio 2009

IMPRESE,BANCHE,FINANZA,INTERESSI, TUTELE ED OPPORTUNITA’ ANCHE ALLA LUCE DELL’ODIERNA FASE

RECESSIVA

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Indice

1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

2. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo. Doppio beneficio: prevenzione dei reati e realizzazione di un mercato migliore

3. Focus: La responsabilità “penale” delle società nei gruppi

4. Focus: Modelli di Organizzazione e gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

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Il percorso iniziato nel 2001 con l’introduzione della responsabilità “penale” delle società, sino alle ultime recenti integrazioni, ha messo sempre più in evidenza la necessità di un’efficiente organizzazione d’impresa e della gestione consapevole dei rischi operativi.

L’adeguamento a questa normativa costituisce lo strumento e l’opportunità per assicurare tali risultati.

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La responsabilità ex D.Lgs 231/01 è una “responsabilità diretta” in quanto deriva da un fatto proprio dell’ente, cioè da una “colpa dell’organizzazione” dell’impresa (ed autonoma rispetto alla responsabilità dell’autore del reato) cfr. Trib. Milano Gip, 26 febbraio 2007; cfr. anche Cass pen, sez. II, 20 dicembre 2005-30 gennaio 2006 n. 3615

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

Il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente ovvero da soggetti sottoposti all’altrui vigilanza

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

REATI

1. Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25)2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.

24 bis)3. Falsità monete, carte di pubblico credito, valori di

bollo (art. 25 bis)4. Reati societari (art. 25 ter) 5. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione

dell’ordine democratico (art. 25 quater)6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(art.25 quater.1)

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

7. Delitti contro la personalità individuale; pedopornografia a mezzo internet (art. 25 quinquies)

8. Abusi di mercato (art. 25 sexies)9. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)

10. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)

11. Reati di criminalità organizzata transnazionale

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

FATTISPECIE DI PROSSIMA INTRODUZIONE NEL D.LVO 231/01

1. Corruzione nel settore privato: disegno di legge approvato dal Senato il 25/09/2007 (S.1448) e trasmesso alla Camera, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” - Legge Comunitaria 2007;

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

2. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis cp): Disegno di legge governativo C. 2783 approvato dal Senato.

Si prevede l’inserimento dell’ art. 25-novies nel D.Lvo 231/01:“In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

3. Reati ambientali: in data 6 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. (L 328/28) la “Direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente” la quale prevede l’estensione della responsabilità “penale” delle persone giuridiche di cui al D.Lvo 231/01 anche ai reati ambientali, stabilendo l’obbligo

per l’Italia di conformarsi entro il 26/12/2010.

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

4. Delitti contro l'industria e il commercio: Il d.d.l. 1078 (Comunitaria 2008), attualmente all’esame del Senato, prevede l'inclusione nel D.Lvo 231/01 , dei delitti previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale, e precisamente dagli articoli: 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio), 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (Frodi contro le industrie nazionali), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

5. Reati di criminalità organizzata: Il D.D.L n. 733 approvato dal Senato in data 5 febbraio 2009 prevede, all’art. 50, l’introduzione dell’art. 24-ter del D.Lvo. n. 231/2001, che estende la responsabilità degli enti collettivi ai delitti di cui agli artt. 416, comma 6 (Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di cui artt. 600,601,601), 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 416-ter (Scambio elettorale poilitco-mafioso) e 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione), nonché ai delitti di cui all’art. 74, D.P.R. n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

6. Grave sfruttamento dell’attività lavorativa: Disegno di legge (C.2784) recante “Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell’attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale”, all’esame della II Commissione Giustizia della Camera

7. Reati tributari: è stata proposta dalla Commissione del Ministero della Giustizia sul Decreto legislativo 231/01 l’estensione della responsabilità degli enti ai reati tributari

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

8. Delitti contro la proprieta’ industriale: Il D.D.L. n. 1195 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), prevede l’introduzione, all’interno del D.Lvo 231/01 dell’art. 25-bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”.

E’ stato  presentato un emendamento al Senato che include gli artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) e 474 cp. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsificati)

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

• L’innovativa disciplina ha comportato il superamento di fatto del principio “societas delinquere non potest” (da ultimo, Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 marzo 2008, n. 26654)

• Rivoluzione copernicana: responsabilità penale della società che si affianca alla responsabilità penale personale degli autori delle condotte

• Al di là del nomen iuris, si tratta, nella sostanza, della previsione di una responsabilità penale delle società e degli enti

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

• La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono

• All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato in quanto compatibili

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

Modifica tutela penale preventiva:

• prima: rappresentanza legale/delega funzioni

• ora: modello organizzativo

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

L’introduzione dei sistemi di monitoraggio dell’attività imprenditoriale e la valorizzazione dei flussi informativi all’interno dell’azienda, hanno cambiato radicalmente il modo di pensare i controlli sull’attività d’impresa, attribuendo maggiore rilevanza all’efficacia dei controlli di carattere preventivo sulla gestione.

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

Filosofia della disciplina:

• Prevenzione:

1) sanzioni molto rilevanti “Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità special-preventiva” (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n. 26654)

2) esimenti se il modello viene adottato

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

LE SANZIONI

Le sanzioni previste per l’ente sono:

1) sanzioni pecuniarie

2) sanzioni interdittive

3) confisca

4) pubblicazione della sentenza

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

Le sanzioni pecuniarie sono:

• applicate attraverso un sistema di quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000

• L’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro

• L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente

• Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice tiene conto:

- della gravità del fatto- del grado di responsabilità dell’ente- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del

reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

Le sanzioni interdittive sono:

• interdizione dall’esercizio dell’attività • sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito• divieto di contrattare con la Pubblica

Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi

• divieto di pubblicizzare beni o servizi

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

• Le sanzioni interdittive sono applicabili dal giudice anche in via cautelare

“Il D.L.vo 231 riserva, poi, grande attenzione alle misure cautelari, che hanno una importanza strategica per garantire l'effettività del sistema di responsabilità degli enti collettivi nella fase strumentale del processo, momento particolarmente delicato e determinante per la stessa vita del soggetto collettivo e per la tutela degli interessi pubblicistici che possono essere coinvolti” (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n. 26654)

• L’innovazione rispetto alle precedenti discipline sta nel fatto che con le sanzioni interdittive si va a colpire l’aspetto funzionale e operativo dell’azienda

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

• Alle banche, SIM, SGR, SICAV (D.Lvo 197/2004, “Attuazione della direttiva 2001/24/CE”) e alle imprese di assicurazione e riassicurazione (D.Lvo 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”) non possono essere applicate in via cautelare le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito. Alle medesime non si applica altresì l’art. 15 del decreto legislativo 231/01 (“Commissario giudiziale”)

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ ED ESIMENTI

•  L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5):

a) da soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale) o da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell’ente

b) dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

L’ente non risponde se i soggetti indicati nelle lettere a) e b) hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

• In ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, l’ente non risponde se prova che (inversione onere della prova) (art. 6):

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’ aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (organismo di vigilanza)

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)

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1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società. Sintesi

• Nell’ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza

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2. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo. Doppio beneficio: prevenzione dei reati e realizzazione di un mercato

migliore

L’adeguamento da parte delle società a quanto previsto dal D.L.vo 231/01 oltre a consentire una tutela concreta ed effettiva di ogni singola realtà imprenditoriale, certamente rappresenta altresì una grande opportunità di ottimizzazione del lavoro e di realizzazione di un mercato migliore.

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2. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo. Doppio beneficio: prevenzione dei reati e realizzazione di un mercato

migliore

• Il reato viene commesso più facilmente laddove manchi una base di valori etici condivisi.

• La valorizzazione delle regole di organizzazione, sia nella fase della predisposizione dei modelli organizzativi che in quella della vigilanza sulla attuazione, favorisce la formazione di un ambiente all’interno della società che invita all’adozione di comportamenti virtuosi

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2. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo. Doppio beneficio: prevenzione dei reati e realizzazione di un mercato

migliore

L’indagine sull’attuazione del D.L.vo 231/01 effettuata da Assonime nel maggio del 2008 ha evidenziato che nel mondo delle imprese esiste sensibilità ed interesse per il tema della prevenzione dei reati di impresa. Il 75% delle società (di medie e grandi dimensioni) che ha partecipato all’indagine ha adottato un Modello di prevenzione dei reati e protocolli specifici per prevenire la criminalità d’impresa.

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2. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo. Doppio beneficio: prevenzione dei reati e realizzazione di un mercato

migliore

Il principale contributo positivo riscontrato è rappresentato dal riconoscimento del valore delle procedure organizzative come strumenti per assicurare il buon governo dell’impresa.

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2. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo. Doppio beneficio: prevenzione dei reati e realizzazione di un mercato

migliore

• E’ necessario che i Modelli prevedano meccanismi interni di prevenzione che ne rendano possibile l’elusione solo attraverso mezzi fraudolenti.

• Tale soluzione risulta in linea con quanto previsto ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente: ex art. 6, comma 1, lett. c), l’ente non risponde se prova che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello

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2. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo. Doppio beneficio: prevenzione dei reati e realizzazione di un mercato

migliore

I Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti (art. 6, comma 3 D.Lvo 231/01).

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2. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo. Doppio beneficio: prevenzione dei reati e realizzazione di un mercato

migliore

L’adozione del Modello non è obbligatoria ma è condizione essenziale perché l’ente sia esonerato dalla responsabilità

• Di recente, il Tribunale di Milano ha condannato l’amministratore delegato a risarcire la propria impresa dei danni da quest’ultima subiti in connessione con l’omessa adozione di un adeguato Modello organizzativo ai sensi del D.Lvo 231/01 (Tribunale di Milano,ud. 13 febbraio 2008, n. 1774)

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• Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a., approvato dalla Consob il 27 febbraio 2007 ha fissato tra i requisiti richiesti alle società quotate per ottenere la qualifica S.T.A.R. (segmento titoli con alti requisiti) «l’aver adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’art. 6 D.Lgs. n. 231/2001».

• La Legge della Regione Calabria n.15/2008, all’art. 54, co. 1, stabilisce che "le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (art. 54, co. 1); la mancata adozione dei modelli organizzativi, il loro mancato adeguamento o la loro mancata formalizzazione e approvazione da parte dell'organo dirigente, impedisce il rinnovo dei contratti di convenzione in scadenza e la stipula di nuovi contratti di convenzione con la regione

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migliore

RILEVANZA PROCESSUALE DEL MODELLO• Esclusione della responsabilità dell’ente ex art. 6

D.Lvo 231/01• Criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art.

12 D.lvo 231/01• Consente la non applicazione di sanzioni interdittive

ex art. 17 D.Lvo 231/01, in presenza anche delle altre condizioni ivi previste.

• Consente la sospensione della misura cautelare ex art. 49 D.Lvo 231/01

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• In linea generale il Modello deve essere compatibile con la realtà aziendale in cui si inserisce

Il Modello pertanto deve:

1. evitare un’eccessiva onerosità di elaborazione e funzionamento

2. limitare l’appesantimento delle attività operative

3. valorizzare le procedure esistenti per contrastare i comportamenti illeciti

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Il possibile aumento delle procedure interne e dei soggetti coinvolti nelle attività di controllo (collegio sindacale, revisori contabili, OdV,…) comporta il pericolo di una sovrapposizione di ruoli e di una frammentazione del controllo sulla gestione: da qui la necessità che la società attui un sistema di controllo integrato

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Le componenti del Modello sono:

1) Modello Parte Generale

2) Modello Parte Speciale

3) Organismo di Vigilanza

4) Codice Etico

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1) IL MODELLO PARTE GENERALE

a) Individua le “aree a rischio”b) Prevede specifici protocolli diretti a programmare la

formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire

c) individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

d) Prevede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza

e) Introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli (per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal modello).

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2) IL MODELLO PARTE SPECIALEprevede:

a) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività all’esito della risk map

Compimento di una revisione esaustiva della realtà aziendale, al fine di individuare le modalità operative di funzionamento e i compiti attribuiti alle persone che lavorano nel suo ambito.

Esame della documentazione storica della società, esame dei processi aziendali, analisi dei dati economici, interviste e/o questionari con l’obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato

- output di fase:mappa delle aree aziendali a rischio con indicazione dell’ordine di criticità

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b) Analisi dei rischi potenziali

L’analisi dei potenziali rischi deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree, da parte dei soggetti che operano a favore e nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Tale analisi deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda

- output di fase: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio

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c) Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi

Valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente, suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, sua costruzione quando l’ente ne sia sprovvisto.

- output di fase: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari

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d) Creazione di specifici protocolli (definizione delle procedure operative)

Definizione di standard di comportamento cui l’organizzazione deve conformarsi (uno standard estremamente dettagliato riduce la possibilità di comportamenti devianti e quindi di commissione di reati, ma parimenti aumenta la rigidità decisionale della società)

Risultato: sistema di controllo in grado di prevenire i rischi

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Principi di controllo• Separazione delle funzioni• Adeguata tenuta documentale e tracciabilità

delle operazioni rilevanti• Poteri autorizzativi e di firma• Documentazione dei controlli

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3) L’ORGANISMO DI VIGILANZA

• La vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello, ed il relativo aggiornamento, è affidata ad un organismo “dell’ente” (struttura costituita al suo interno) provvisto dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, dotato di congruo budget di spesa

• Organo monocratico o collegiale, composto da soggetti interni e/o esterni con requisiti soggettivi che garantiscano autonomia e indipendenza

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Attività dell’Odv:• Proprio regolamento• Riunioni periodiche• Audit e note di autovalutazione• Flussi informativi• Ricezione di segnalazioni con garanzia di

riservatezza• Relazioni al Consiglio di Amministrazione e al

Collegio Sindacale

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• Verifica periodica dell’efficacia del Modello:- sugli atti (es. verifica a campione sugli atti di

maggiore rilevanza che coinvolgono processi e aree a rischio di commissione dei reati)

- sulle procedure (verifica del loro effettivo funzionamento e del rispetto dei singoli step)

- l’esito delle verifiche è oggetto di report ai vertici della società

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L’Organismo di Vigilanza, per l’esercizio delle proprie funzioni, potrà avvalersi – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio delle risorse aziendali e di consulenti esterni, che assicurino la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, trattandosi di una disciplina penale (cfr. Linee Guida Confindustria)

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Il ruolo dell’OdV in materia di riciclaggio Il D.Lvo 231/07 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, all’art.52, ha previsto, per i soggetti destinatari del decreto stesso una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza, del titolare dell’attività o del legale rappresentante, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'UIF

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L’Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 52 del D.Lvo 231/2007:

 a) comunica, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate in relazione alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente ed ai controlli interni volti a prevenire eventuali condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

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b) comunica, senza ritardo, all’Amministratore Delegato/Presidente (legale rappresentate) le infrazioni alle disposizioni emanate in relazione agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di cui ha notizia;

c)   comunica, entro trenta giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni emanate in relazione alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui ha notizia;

d) comunica, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni relative agli obblighi di registrazione di cui ha notizia.

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L’art 52 ha innovato significativamente la natura dell’attività di controllo, sino a questo momento esercitata dall’Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001: al compito di “vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli” (cfr. art. 6, comma 1, lett. b, D.lgs. 231/2001) si aggiunge il compito di vigilare “sull’osservanza delle norme” di cui al D.lgs. 231/2007 (cfr. art. 52, comma 1, del Decreto).

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Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, di cui all’art 52, è espressamente sanzionato dalla previsione contenuta nell’art 55 comma 5 che recita: “Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro”

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Va considerato che tale fattispecie di reato, unica a carico dell’OdV, trattandosi di delitto, è comunque perseguibile esclusivamente a titolo di dolo

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4) IL CODICE ETICO

• Insieme dei principi etici della società

• Documento ufficiale della società che raccoglie diritti, doveri e responsabilità della stessa nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori, agenti, Pubblica amministrazione ecc.

• Approvato dai massimi vertici dell’ente

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• E’ il veicolo tramite il quale presentare la società, la sua storia, la sua struttura, le regole e i principi che ne ispirano l’attività

• Deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti e di coloro che operano per conto della società

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Approvazione da parte del CdA: Modello parte generale e parte speciale, Organismo di Vigilanza, Codice Etico

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• Il sistema delineato deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale

• Il Modello organizzativo non è un adempimento formale da farsi una tantum

• Il Modello costituisce una realtà in continuo divenire, sensibile alle modificazioni dell’ente

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migliore

• Il Modello deve essere sottoposto ad un’attenta e assidua attività di manutenzione

• Il compito di curare l’aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni o adeguamenti, spetta all’organismo di vigilanza

• Il “volume manutenzione” raccoglie la documentazione relativa all’attività svolta dall’organismo, nonché tutte le modifiche apportate al Modello originario a seguito delle novità normative intervenute, delle riorganizzazioni aziendali, delle acquisizioni effettuate, dell’apertura di nuove sedi e, in generale, dell’attività di aggiornamento del Modello stesso

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DIFFUSIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI

• La società fornisce piena pubblicità al proprio Modello organizzativo, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure da seguire per la corretta esecuzione delle proprie mansioni

• La completa, accessibile e continua informazione assicura ai destinatari la piena conoscenza delle direttive aziendali

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migliore

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• E’ necessaria la formazione del personale dipendente, specifica e diversificata

• Particolare attenzione verrà prestata all’attività di formazione del personale delle aree a rischio, ai neo assunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere incarichi nuovi

• Principio generale di conoscibilità delle scelte della società e delle misure

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3. Focus: La responsabilità “penale” delle società nei gruppi

• Cod.civ. artt. 2497 ss., direzione e coordinamento di società: introdotta disciplina gruppo societario.

• La questione dell’applicabilità della responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lvo 231/01 ai Gruppi nasce dalla mancanza di una norma specifica nel testo del decreto.

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3. Focus: La responsabilità “penale” delle società nei gruppi

• Questioni aperte:- Gruppo quale diretto destinatario delle sanzioni?- “Interesse di gruppo” (non proprio ed esclusivo di uno

dei membri del gruppo ma comune a tutti i soggetti che ne fanno parte)? E’ comunque necessario un significativo riflesso sul patrimonio della holding?

- Holding come amministratore di fatto delle società controllate in ipotesi di “gruppo apparente”?

- Su capogruppo generico obbligo di vigilanza sull’operato delle controllate, fondando posizioni di garanzia ex art. 40 cpv c.p.? Necessità invece di direttrici con i tratti essenziali dei singoli comportamenti delittuosi poi realizzati dai compartecipi?

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3. Focus: La responsabilità “penale” delle società nei gruppi

Approdi ad oggi maggiormente condivisi:- Configurabile la responsabilità da reato ex D.Lvo

231/01 della holding societaria- “La responsabilità dell’illecito amministrativo

dipendente da reato può colpire la capogruppo non in modo indiscriminato e irragionevole ma solo quando sussista nei suoi confronti il criterio di imputazione dell’atto all’ente, cioè l’appartenenza qualificata all’ente della persona fisica che ha commesso il reato, ciò che garantisce dal rischio di qualsiasi arbitraria ed ingiustificata estensione della responsabilità”.

(Trib. Milano, riesame, 14/12/2004)

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3. Focus: La responsabilità “penale” delle società nei gruppi

• Ciascuna singola società del gruppo deve adottare il proprio Modello e nominare il proprio OdV

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3. Focus: La responsabilità “penale” delle società nei gruppi

• In ipotesi di gruppo il Modello dovrà dedicare particolare attenzione “ai meccanismi di creazione di fondi extracontabili,alle modalità di redazione della contabilità,alle modalità di redazione dei bilanci, ai meccanismi di fatturazione infragruppo, agli spostamenti di liquidità da una società all’altra del gruppo, alle modalità di esecuzione degli appalti ed ai controlli relativi”.

(Trib. Milano, gip, 20/09/2004)

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3. Focus: La responsabilità “penale” delle società nei gruppi

• Organismo di Vigilanza:

a) In ogni società deve essere istituito un Organismo di Vigilanza con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità, fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all’organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni

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3. Focus: La responsabilità “penale” delle società nei gruppi

b) L’OdV della controllata potrà avvalersi, nell’espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l’analogo OdV della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa

c) I componenti dell’OdV della Capogruppo nell’effettuazione dei controlli presso le società del gruppo, assumono la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando all’OdV di quest’ultima

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3. Focus: La responsabilità “penale” delle società nei gruppi

• “Nel concreto, comunque, le soluzioni al problema del miglior assetto organizzativo delle funzioni di controllo e, quindi, dell’Organismo ex D.Lvo 231/2001 nell’ambito dei gruppi, possono essere le più diverse e rimesse, nei limiti delle disposizioni normative esistenti, alle specificità del gruppo” (Linee Guida Confindustria).

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

La necessità di adottare comportamenti virtuosi e l’esigenza del massimo rispetto della normativa di settore è certamente preminente in materia di sicurezza sul lavoro

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

Al fine di contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro occorre intervenire attraverso maggiori investimenti sulle attività di prevenzione e controllo, iniziative informative, formative e culturali che sviluppino una maggiore attenzione alla prevenzione

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e Gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

Il D.Lvo 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di Sicurezza) individua all’art. 30 le caratteristiche che i Modelli di Organizzazione e Gestione devono presentare affinché l’ente non incorra nella responsabilità di cui al D.Lvo 231/2001 ex art. 25 septies, facendo espresso riferimento alle discipline antinfortunistiche vigenti e richiedendo anche l’adozione di un sistema di vigilanza interno e la previsione di un effettivo sistema sanzionatorio

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e Gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

Obiettivo del Modello ex art. 30 - Parte Speciale “Salute e Sicurezza” - è che i soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore…), nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, pur tenendo conto della diversità dei loro obblighi così come definiti nel D.Lvo 81/08 e specificati all’interno del Modello.

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e Gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

• In particolare, il Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle aziende deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a)   al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e Gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e Gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

• Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte.

• Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’ articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e Gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

• Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro, ovvero in occasione e di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e Gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti sopra elencati per le parti corrispondenti.

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4. Focus: Modelli di Organizzazione e Gestione in materia di Sicurezza sul lavoro

• La certificazione di cui all’art. 30 comma 5 del Testo Unico 81/08 quale presunzione di conformità del Modello

• Obiettivo della certificazione quale garanzia di un Modello “a tenuta”

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!