AUTO AZIENDALIAUTO AZIENDALI · 2017-10-20 · [email protected] Dott. Paolo Zanatta 7 Durata dei...
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AUTO AZIENDALIAUTO AZIENDALI
DEDUCIBILITDEDUCIBILITÁÁ RIDOTTA DAL 2013RIDOTTA DAL 2013
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OggettoOggetto
Si farà di seguito riferimento esclusivamente alle autovetture aziendali, escludendo la disciplina di motoveicoli e ciclomotori
Non si tratteranno altresì gli altri autoveicoli che non subiscono limitazioni in ordine né alla deducibilità fiscale né alla detrazione iva (autocarri, mezzi d’opera, autobus, taxi, ecc. e beni “oggetto dell’attività” quali quelli degli autonoleggi, autoscuole, ecc.)
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Modifica dei limiti percentualiModifica dei limiti percentualiLegge 228/2012 di stabilitLegge 228/2012 di stabilitàà per il 2013per il 2013
La legge di stabilità ha ulteriormente ridotto la percentuale di deducibilità delle auto con decorrenza 2013, fissandola al:
n20% per quelle utilizzate dalle imprese
n70% per quelle in uso promiscuo ai dipendenti
(la percentuale era già stata ridotta al 27,5% con dalla L. 92/2012)
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Modifica dei limiti percentualiModifica dei limiti percentuali segue
Si tratta di presunzione assoluta, quindi non è ammessa la prova contraria
Si applicano a tutti i costo di utilizzo(assicurazione, bollo, manutenzioni, carburanti, ecc.) e agli interessi passivisui finanziamenti per la loro acquisizione (C.M. 47/2008)
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Acconti 2013Acconti 2013
dovranno essere determinati sulla base dell’imponibile 2012 ricalcolato con le
nuove percentuali di deducibilità
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Durata dei contratti di Leasing Durata dei contratti di Leasing di Auto aziendalidi Auto aziendali
Per i contratti stipulati:
n fino al 29.04.2012 durata minima pari al periodo di ammortamento (4 anni) a pena di indeducibilità dei canoni
ndal 29.04.2012 è irrilevante la durata contrattuale
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Durata dei contratti di Leasing di Auto Durata dei contratti di Leasing di Auto aziendali aziendali segue
Invariata la deducibilità delle auto di cui all’art. 164, co. I°, lett. b) del TUIR, fissata in un periodo non inferiore a quello di ammortamento (4 anni)
Per gli altri veicoli (auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo, beni oggetto dell’attività, taxi, autocarri, ecc.) vale la regola generale di deduzione in un periodo non inferiore ai 2/3 di quello di ammortamento (art. 102, co. VII° TUIR)
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Invariata la detrazione IVAInvariata la detrazione IVA
TIPO USO DETRAZIONE
Esclusivo aziendale 100%
Non esclusivo aziendale 40%
Agenti criteri oggettivi
Professionisti 40%
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Nuovi limiti percentualiNuovi limiti percentuali
Auto aziendali à 20%
In uso promiscuo ai dipendentià 70%
Agenti di commercio à 80%
Professionisti à 20%
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Invariati i limiti di costo per le auto Invariati i limiti di costo per le auto inin PROPRIETAPROPRIETA oo LEASINGLEASING
Auto aziendali à € 18.075,99
In uso promiscuo ai dip. à nessun limite
Agenti di commercio à € 25.822,84
Professionisti à € 18.075,99
Soggetti alla percentuale di deducibilità
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Esempio: ammortamento di auto in Esempio: ammortamento di auto in proprietproprietàà costo 37.158 aliquota amm.to 25%costo 37.158 aliquota amm.to 25%
Tipo % Limite totale
Costo Totale deducib.
Deducib. annuo
Aziendale 20 18.075,99 37.158 3.615,20 903,80
Promiscuo 70 nessuno 37.158 26.010,60 6.502,65
Agente 80 25.822,24 37.158 20.657,79 5.164,45
Professionista 27,5 18.075,99 37.158 4.970,90 1.242,73
Tipo % Limite totale
Costo Totale deducib.
Deducib. annuo
Aziendale 20 18.075,99 37.158 3.615,20 903,80
Promiscuo 70 nessuno 37.158 26.010,60 6.502,65
Agente 80 25.822,24 37.158 20.657,79 5.164,45
Professionista 20 18.075,99 37.158 3.615,20 903,80
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Esempio: auto in proprietEsempio: auto in proprietàà altri costialtri costi
Altri costi di utilizzo:
Bollo € 612,02
Assicurazione € 1.200,00
Manutenzioni € 2.000,00
Carburante € 3.000,00
Totale costi € 6.812,02
Soggetti alla percentuale di deducibilità
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Esempio: auto in proprietEsempio: auto in proprietàà altri costialtri costi
Tipo % Altri costi Costo deducibile
Aziendale 20 6.812,20 1.362,44
Promiscuo 70 6.812,20 4.768,54
Agente 80 6.812,20 5.449,76
Professionista 20 6.812,20 1.362,44
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Invariati i limiti annui di costo per Invariati i limiti annui di costo per LOCAZIONELOCAZIONE oo NOLEGGIONOLEGGIO
Auto aziendali à € 3.615,20
In uso promiscuo ai dip. à nessun limite
Agenti di commercio à € 3.615,20
Professionisti à € 3.615,20
NB: da ragguagliare ad anno e moltiplicare per la percentuale di deducibilità fiscale
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Locazione e noleggio Locazione e noleggio segue
I predetti limiti annui di costo fiscalmente rilevante si applicano solo alla “pura locazione”
La quota di canone separatamente indicata in fattura per gli altri servizi (assicurazione, bollo, manutenzione, assistenza, ecc.) èsoggetta ai limiti percentuali di deducibilitàfiscale (20%, 70%, ecc.)
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Esempio: noleggio a lungo termineEsempio: noleggio a lungo termineQuota di “pura locazione” pari a € 500 mese
Tipo % Limite annuo
Costo annuo
Deducib. annuo
Aziendale 20 3.615,20 6.000 723,04
Promiscuo 70 nessuno 6.000 4.200,00
Agente 80 3.615,20 6.000 2.892,16
Professionista 20 3.615,20 6.000 723,04
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RIMBORSORIMBORSO CHILOMETRICOCHILOMETRICO a a
dipendenti, amministratori e Collaboratoridipendenti, amministratori e Collaboratori
n Solo per trasferte fuori del territorio del comune sede di lavoro per ragioni di servizio
n Limite di deducibilità pari alle tariffe ACI per auto sino a 17 CV fiscali se a benzina o 20 CV fiscali se diesel
n Riepilogo analitico delle trasferte, indicando data, destinazione, percorrenza, tipo auto, ecc.
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Pro e contro del rimborso Pro e contro del rimborso chilometricochilometricon Nessuna detrazione iva
n Finanziamento a carico del proprietario
n Nessuna gestione aziendale parco auto
n Nessuna comunicazione fiscale (beni in godimento a soci famigliari e imprenditore)
n Nessuna plusvalenza/minusvalenza alla cessione
n Nessuna iva da scorporare alla rivendita
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Esempio rimborso chilometricoEsempio rimborso chilometrico
BMW320d 177CV
Percorrenza annua Km 20.000
Costo Km ACI € 0,542879
KM per trasferte fuori del territorio comunale della sede di lavoro: 10.000
Rimborso annuo: 5.428,79 interamente deducibile per l’impresa e non imponibile per il dipendente/amministratore
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Auto in Auto in USOUSO PROMISCUOPROMISCUOai dipendentiai dipendenti
Assegnate per la maggior parte del periodo d’imposta
Documentate con apposito atto di assegnazione che regolamenti anche utilizzo, multe, sinistri, riconsegna, eccetera
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Auto in uso promiscuo ai dipendenti Auto in uso promiscuo ai dipendenti segue
Fringe benefit: determinato annualmente con DM sulla base 30% del costo km elaborato dall’ACI per una percorrenza di 15.000 km
Da addebitare, alternativamente:
nmensilmente in busta paga con incidenza anche sugli oneri contributivi
ncon addebito in fattura
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Uso promiscuo ai dipendentiUso promiscuo ai dipendentiDetrazione IVADetrazione IVA
Modalità Detrazione
Imputazione del fringebenefit in busta paga
40%
Addebito con fattura 100%(R.M. N. 6/DPF 20.02.2088)
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Esempio uso promiscui ai Esempio uso promiscui ai DIPENDENTIDIPENDENTI
BMW 320d 177CV
Costo a KM da DM € 0,6363
KM 15.000 x 30% x 0,6363 = € 2.683,31 FringeBenefit soggetto a irpef e contributi
Costo auto netto iva € 33.000,00
60% iva indetraibile € 4.158,00
Costo fiscale € 37.158,00
Amm.to deducibile 25% x 70% = € 6.502,65
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Esempio: uso promiscuo Esempio: uso promiscuo allall’’AMMINISTRATOREAMMINISTRATORE
BMW 320d 177CV
€ 2.683,31 Fringe Benefit soggetto a IRPEF e contributi
Costo auto iva indetraibile inclusa € 37.158,00 (slide precedente)
Amm.to "fiscalmente rilevante" 25% del limite massimo di 18.075,99 = € 4.519,00 da assoggettare ai limiti percentuali
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Esempio: uso promiscuo allEsempio: uso promiscuo all’’AMMINISTRATOREAMMINISTRATOREsegue
Amm.to "fiscalmente rilevante" € 4.519,00
Bollo € 612,02
Assicurazione € 1.200,00
Manutenzioni € 2.000,00
Carburante € 3.000,00
Totale costi € 11.331,20
Fringe benefit in busta paga € - 2.683,31
Residuo soggetto al limite 20% € 8.647,99
Esempio: uso promiscuo all’AMMINISTRATORE segue
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Fringe benefit Residuo costi al 20%
Costo deducibile
azienda
2.683,31 1.729,60(8.647,99 x 20%)
4.412,81
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BENI CONCESSI IN BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O GODIMENTO A SOCI O
FAMILIARIFAMILIARI
Art. 2, commi da 36-terdecies
a 36-duodevcies D.L. 138/2011
convertito nella L. 148/2011
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FINALITÁ
regolare l’ipotesi della concessione in godimento di beni relativi all’impresa, senza corrispettivo o con corrispettivo
inferiore a quello di mercato
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REGOLA BASEREGOLA BASE
Se
Corrispettivo annuo < valore di mercato
n la differenza viene tassata in capo all’utilizzatore come “reddito diverso”(art. 67, h-ter)
n I costi dei beni diventano indeducibili per il concedente
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CONCEDENTICONCEDENTIn Imprenditore individualen Società di persone (s.n.c. e s.a.s.)n Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.)n Società cooperativen Stabili Organizzazioni di società non
residentin Enti privati per i beni dell’attività
commerciale
Esclusin Non residentin Società semplici
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UTILIZZATORIUTILIZZATORI (residenti e non)
n Soci di società ed enti privati commerciali
n Imprenditore individuale
n Familiari
Ø dell’imprenditore individuale
Ø dei soci
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FAMILIARIFAMILIARI
n Coniuge
n Parenti entro il terzo grado
n Affini entro il secondo grado
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GradiParenti in linea retta
Parenti in linea
collateraleAffini
I° – Genitori
– Figli ----
– Suoceri
– Generi e nuore
II° – Nonni
– Nipoti da parte figli
– Fratelli e sorelle
– Cognati
III° – Bisnonni
– Bisnipoti figli dei nipoti parte figli
– Zii
– Nipoti da fratelli e sorelle
----
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BENI DBENI D’’IMPRESA IMPRESA RILEVANTIRILEVANTI
n Beni strumentalin Immobili patrimonion Beni merce
Vale anche per:Øbeni a deducibilità limitata (es. auto)Øbeni ricevuti da società collegate o
controllate ex art. 2359 c.c.
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BENI DBENI D’’IMPRESA IMPRESA ESCLUSIESCLUSI
n di valore non superiore a € 3.000 netto iva della categoria "altro" Provv. AE del 16.11.2011
n concessi a enti non commerciali soci, che li utilizzano per fini esclusivamente istituzionali
n alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, concessi ai propri soci
n Autovetture ad uso pubblico (es. taxi)
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TITOLO DI POSSESSO TITOLO DI POSSESSO DEL DEL ““CONCEDENTECONCEDENTE””
n In proprietà o altro diritto realen In locazione anche finanziarian A noleggion In comodato
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REGOLA BASE
Se
Valore di Mercato - Corrispettivo Annuo > 0
n la differenza è tassata in capo all’utilizzatore come “reddito diverso”(art. 67, h-ter TUIR) salvo che sia anche dipendente, nel qual caso si applica il fringe benefit ex art. 51 TUIR
n tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento diventano indeducibili, con deroga per i beni a deducibilità limitata
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VALORE DI MERCATOVALORE DI MERCATO
valore normale ex art. 9 TUIR: “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.”
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VALORE DI MERCATO VALORE DI MERCATO (Circ. 24/E del 15.06.2012)
Riferimento a criteri oggettivi rappresentati da:
n specifici provvedimenti per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
n prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., per i beni forniti in condizioni di libero mercato
In mancanza di riferimenti è richiesta apposita perizia
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VALORE DI MERCATO VALORE DI MERCATO AUTOVEICOLIAUTOVEICOLI
Il valore normale corrisponde alla definizione dell’art. 51, co. IV° del TUIR (circ. 36/2012):
Costo chilometricoACI base 15.000 KM(*) x 30%
(*) pubblicato con D.M. entro il 31/12 di ogni anno
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CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONEGli accordi tra concedente e utilizzatore
devono risultare da certificazione scritta e di data certa anteriore all’inizio della utilizzazione (circ. 24/2012), da cui risulti:
n corrispettivo
n data di decorrenza
n durata
In assenza il contribuente potrà diversamente provare gli elementi essenziali dell’accordo (circ. 36/E del 24.09.2012)
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INDEDUCIBILITINDEDUCIBILITÁÁ DEI COSTIDEI COSTI
n Riguarda tutti i costi relativi ai beni
n Plusvalenze e minusvalenze rilevano nella stessa misura dei costi
n Non si applica ai beni a deducibilitàlimitata (esempio auto)
n Si determina al netto dell’eventuale corrispettivo pattuito e tassato dalla società
n Va rapportata al periodo di godimento
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ESEMPIO (circ. 24/2012)
Corrispettivo pattuito 8.000
Valore di mercato 10.000
Costi complessivi azienda 1.000
1.000 x (10.000-8.000) = 200
10.000
Il costo indeducibile è 200
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SOCIETSOCIETÁÁ IN TRASPARENZA IN TRASPARENZA FISCALE E DITTE FISCALE E DITTE
INDIVIDUALIINDIVIDUALI
Per le S.r.l. in trasparenza e le società di persone il maggior reddito della società
(derivante dall’indeducibilità dei costi) vaimputato esclusivamente ai soci
“utilizzatori” (anche per l’utilizzo dei loro familiari)
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SOCIETÁ IN TRASPARENZA FISCALE
A = Valore normale - Corrispettivo annuo > 0
B = Reddito imputato all’imprenditore o al socio per trasparenza per effetto dell’indeducibilità
Se A - B > 0
Solo la differenza (A - B) sarà tassata in capo all’utilizzatore come “reddito diverso”(ex art. 67, h-ter)
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TRASPARENZA TRASPARENZA -- ESEMPIO 1ESEMPIO 1 (CIRC 36/2012)(CIRC 36/2012)
Beni a deducibilitBeni a deducibilitàà totaletotaleS.n.c. con soci Bianchi e Rossi al 50%. Bianchi utilizza un
immobile strumentale. Costi relativi all’immobile 2.000
A = Valore normale 10.000 - Corrispettivo 5.500 = 4.500
I di costi relativi all’immobile (2.000) diventano tutti indeducibili per effetto dell’utilizzo del socio Bianchi
B = maggior reddito di partecipazione imputato al solosocio Bianchi 2.000
A - B = (4.500 – 2.000) = 2.500 Reddito diverso da tassare in capo al socio Bianchi (utilizzatore)
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TRASPARENZA TRASPARENZA -- ESEMPIO 2ESEMPIO 2 (CIRC 36/2012)(CIRC 36/2012)
Beni a deducibilitBeni a deducibilitàà parzialeparzialeS.r.l. in trasparenza con soci Bianchi e Rossi al 50%.
Rossi utilizza un’auto gratuitamente. Costi auto 1.000.
A = Valore normale 800 - Corrispettivo 0 = 800
I costi relativi all’auto rimangono indeducibili con la regola forfetaria del TUIR: 60% di indeducibilità (2012)
B = maggior reddito di partecipazione imputato ai due soci a prescindere dall’utilizzo del bene: 300 ciascuno
A - B = 800 - 300 = 500 Reddito diverso da tassare in capo al socio Rossi (utilizzatore)
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SOCIETSOCIETÁÁ NON TRASPARENTI NON TRASPARENTI –– ESEMPIO 1ESEMPIO 1
Srl con 2 soci e 2 auto loro assegnate come segue:
ØBianchi che non paga nulla per l’uso dell’auto
ØRossi, amministratore unico, che ha un fringe benefit pari alla tariffa ACI di 3.000
Le due auto rimangono deducibili per la società al 40% (20% nel 2013)
Bianchi dichiarerà un reddito diverso pari alla tariffa ACI di 2.500
Valore di mercato 2.500 –
Corrispettivo annuo 0 =
Reddito diverso 2.500
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SOCIETSOCIETÁÁ NON TRASPARENTI NON TRASPARENTI –– ESEMPIO 2ESEMPIO 2
Stesso esempio precedente ma con la società che fattura a socio Bianchi il valore del fringe benefit a tariffa ACI, pari a 2.500
A Bianchi non viene attribuito alcun reddito diverso
Valore di mercato 2.500 –
Corrispettivo annuo 2.500 =
Reddito diverso 0
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DECORRENZADECORRENZA
n il reddito diverso matura con il criterio di
competenza dall’esercizio 2012 (salvo
esercizio a cavallo d’anno)
ACCONTIACCONTI
n rileva sin dal I° acconto 2012
n Sanatoria con il II° acconto 2012 con sola applicazione di interessi al 4% annuo
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COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE ALLALL’’AGENZIA ENTRATEAGENZIA ENTRATE
Specifica comunicazione da presentare dal “concedente” o dall’“utilizzatore” a regime entro il 31 marzo dell’anno successivo
Entro il 2 aprile 2013 presentazione delle comunicazioni relative ai beni in uso nel 2011 e nel 2012
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SANZIONISANZIONI
Omessa o infedele presentazione:
n sanzione 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo
n sanzione ridotta da 258 e 2.065 se ci si èconformati al regime di indeducibilità e tassazione in oggetto
La responsabilità per il pagamento è solidale
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CONTROLLICONTROLLI
Controllo sistematico dei soggetti “utilizzatori”
Valutazione ai fini dell’accertamento sintetico (redditometro) di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata da tali soggetti verso la società
DETERMINAZIONE DEI REDDITI D’IMPRESA
AGGIORNAMENTI PER IL 2012-2013
Dott. Paolo ZANATTA
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DURATA DEI CONTRATTI DI DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING E DEDUCIBILITALEASING E DEDUCIBILITA’’
DEI CANONI PER LE IMPRESEDEI CANONI PER LE IMPRESE
FINALITA’
ridurre l’onerosità e le difficoltà di erogazione
dei finanziamenti determinate da una durata
minima troppo elevata per l’attuale mercato
del credito, senza pregiudicare la deducibilità
dei canoni di leasing
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DURATA DEI CONTRATTI E DURATA DEI CONTRATTI E DEDUCIBILITDEDUCIBILITÁÁ
Per i contratti sottoscritti dal 29 aprile 2012
la deducibilità dei canoni non è più vincolata
ad una durata minima pattuita in contratto.
Invariata la disciplina per i contratti stipulati
precedentemente.
Il periodo di deducibilità dipende solo
dall’aliquota di ammortamento fiscale.
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REGOLA GENERALEREGOLA GENERALE
La deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del "periodo di
ammortamento fiscale"
Esempio:
Bene con aliquota di amm.to fiscale del 20% è periodo amm.to fiscale = 5 anni (60 mesi)
Limite dei 2/3 = 3 anni e 4 mesi (40 mesi)
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CASISTICACASISTICA
Soni ipotizzabili 2 casi:
Caso A: durata contrattuale superiore ai 2/3 del periodo di amm.to fiscale ècanoni deducibili secondo l’importo della competenza economica
Caso B: durata contrattuale inferiore ai 2/3 del periodo di amm.to fiscale è canoni deducibili per l’importo non inferiore ai 2/3 del periodo di amm.to fiscale
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AUTOVEICOLIAUTOVEICOLI
Invariata le precedente disciplina per le auto aziendali di cui all’art. 164, co. I°, lett. b)
La deducibilità dei canoni va effettuata in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento (4 anni)
Per gli altri veicoli vale la regola generale (auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo, beni oggetto dell’attività, taxi, autocarri, ecc.)
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BENI IMMOBILIBENI IMMOBILI
Qualora la regola generale determini un risultato:
n inferiore a 11 anni è la deduzione va fatta in un periodo non inferiore a 11 anni
n tra 11 e 18 anni è la deduzione va fatta in un periodo non inferiore al risultato ottenuto dal calcolo dei 2/3
n superiore a 18 anni è la deduzione va fatta in un periodo non inferiore a 18 anni
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Esempio 1:
Immobile con aliquota di amm.to fiscale del 3% è periodo amm.to fiscale = 33,33 anni è33,3 x 2/3 = 22,2 anni
Periodo di deduzione = 18 anni (poiché 22,2 > 18)
Esempio 2:
Immobile con aliquota di amm.to fiscale del 7% è periodo amm.to fiscale = 14,29 anni è14,29 x 2/3 = 9,53 anni
Periodo di deduzione = 11 anni (poiché 9,53 < 11)
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QUOTA CAPITALEQUOTA CAPITALE
La quota capitale dei canoni di locazione di competenza dell’esercizio, determinata in base alla durata contrattuale, va riparametrata in base al "periodo di deducibilità fiscale", determinando:
n una variazione in aumento del reddito dall’inizio al termine della durata contrattuale
n una variazione in diminuzione del reddito dal termine della durata contrattuale alla fine dei periodo di deducibilità fiscale
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RISCATTORISCATTO
Una volta riscattato il bene, per il residuo "periodo di deducibilità fiscale" si dovrebbero dedurre le quote di canone non dedotte con delle variazioni in diminuzione
È stato anche ipotizzato che le quote di canone non dedotto debbano essere portate ad incremento del costo del bene e ammortizzate assieme ad esso (Circ. Assonime
14/2012)
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Ufficio fatturato al leasing 180.000
Durata del contratto 10 anni
Aliquota di amm.to fiscale 3% è periodo di amm.to fiscale 33,3 anni
Regola generale: 33,3 x 2/3 = 22,2
22,2 > 18 è periodo di deducibilità non superiore a 18 anni
Quota capitale contrattuale 18.000 (180.000/10)
Quota capitale fiscale 10.000 (180.000/18)
Quota deducibile netta indeducibilità terreno 10.000 - (20% x 10.000) = 8.000
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Anno Quota capitale
contrattuale
Quota capitale
deducibile
Variazione in
aumento
Variazione in
diminuzione
1 18.000 8.000 10.000
2 18.000 8.000 10.000
3 18.000 8.000 10.000
… 18.000 8.000 10.000
10 18.000 8.000 10.000
11 - 8.000 8.000
12 - 8.000 8.000
… - 8.000 8.000
18 - 8.000 8.000
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QUOTA INTERESSIQUOTA INTERESSI
Dubbi sulla deduzione della quota interessi deducibile annualmente:
A) pari agli interessi calcolati su base contrattuale
B) pari alla riparametrazione degli interessi allo stesso modo della quota capitale
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
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ROLROL
La quota interessi del canone di leasing desunta dal contratto rimane soggetta ai limiti di deducibilità disposti dall’art. 96 del TUIR (30% del ROL)
Il rinvio alla regola del ROL viene fatto espressamente dall’art. 102, co. 7 (invariato)
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IMPOSTE ANTICIPATEIMPOSTE ANTICIPATE
Durante la durata contrattuale, il disallineamento tra i valori civili espressi nel bilancio e quelli fiscalmente dedotti, determina la necessità di stanziamento le corrispondenti imposte anticipate.
Il loro riassorbimento avverrà negli esercizi successivi alla durata contrattuale e fino alla fine del periodo di deducibilità fiscale.
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IRAPIRAP
Per i soggetti IRES il "criterio di derivazione" dal bilancio dei valori
rilevanti ai fini IRAP dovrebbe determinare la deduzione della
quota capitale contrattuale
La quota interessi è indeducibile
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PLAFOND SPESE DI PLAFOND SPESE DI MANUTENZIONEMANUTENZIONE
(ART. 3 CO. 16(ART. 3 CO. 16--QUATER dl 16/2012)QUATER dl 16/2012)
La modifica interviene sulla modalità di calcolo del plafond di deducibilità delle spese di «manutenzione ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono» regolato dal VI° comma dell’art. 102 del TUIR
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Tali spese sono ora deducibili nell’esercizio sino al limite del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio.
Viene soppresso l’obbligo di tenere conto dell’effetto dei beni ceduti e acquistati nell’esercizio, proporzionalmente al periodo di possesso.
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Rimane invariata la deducibilità per quote costanti nei cinque esercizi successivi
della somma eccedente il predetto plafond del 5%
PERDITE SU CREDITI PERDITE SU CREDITI ““DI MODESTA ENTITDI MODESTA ENTITÁÁ””
Criteri di deducibilità dal reddito d’impresa
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Art. 101, co. VArt. 101, co. V°° TUIRTUIR(modificato dal DL 83/2012)
“le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso … se il debitore èassoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”
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Presunzione di esistenza degli Presunzione di esistenza degli ““elementi certi e precisielementi certi e precisi””
Si realizza quando:
§ il credito sia di “modesta entità” e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito
Oppure
§ quando il diritto alla riscossione èprescritto
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Presunzione di sussistenza della Presunzione di sussistenza della ““modesta entitmodesta entità”à”
Si assume:
§ fino a € 5.000 per le imprese di “piùrilevanti dimensioni”
§ fino a € 2.500 per le altre imprese
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Imprese Imprese ““di pidi piùù rilevanti dimensionirilevanti dimensioni””
“Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo ègradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, …..”
(art. 27, co. X°, DL 485/2008)
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Imprese Imprese ““di pidi piùù rilevanti dimensionirilevanti dimensioni””
Attualmente sono tali le imprese con almeno
100 milioni di euro
alternativamente:
n di volume d’affari dichiarato ai fini iva
n di ricavi di cui all’art. 85 lett. a) e b) del TUIR
(Provv. AE 06.04.2009 prot. 2009/54291)
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DecorrenzaDecorrenza
La norma produce i suoi effettia decorrere dal periodo d’imposta
2012
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Questioni aperteQuestioni aperte
In attesa degli auspicabili chiarimenti ufficiali, si presentano i seguenti temi:
n pluralità di partite creditorie verso lo stesso soggetto à pare più aderente alla ratio della norma considerare la somma dei crediti insoluti
n posizioni creditorie pregresseà si ritiene applicabile la nuova norma
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Questioni aperte Questioni aperte segue
n Obbligo o facoltàà considerata la finalitàagevolativa della norma, si ritiene possibile rinviare la deduzione ad un periodo d’imposta successivo in presenza di prospettive di recupero del credito
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Perdite conseguenti a "crisi Perdite conseguenti a "crisi dd’’impresa"impresa"
Le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore
n ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologatoai sensi dell’art. 182-bis RD 16.03.1942, N. 267 (novità)
n è assoggettato a procedure concorsuali
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Note sulla prescrizioneNote sulla prescrizione
n Le perdite su crediti diventano “certe e determinate” anche per prescrizione del diritto
n La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
n La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore od attivare la clausola arbitrale
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Prescrizione ordinariaPrescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per
prescrizione con il decorso di dieci anni
Articolo 2946 codice civile
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Prescrizione brevePrescrizione breve
Vi sono prescrizioni più brevi (da 5 anni a 1 anno) come da tabella esemplificativa
Articoli da 2947 a 2953
Prescrizioni brevi - Tipo di credito termine art. note
danno derivante da fatto illecito 5 anni 2947 1
danno prodotto dalla circolazione dei veicoli 2 anni 2947 1
annualità delle rendite perpetue o vitalizie 5 anni 2948
capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore 5 anni 2948
annualità delle pensioni alimentari 5 anni 2948
pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni 5 anni 2948
interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi 5 anni 2948
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Prescrizioni brevi - Tipo di credito termine art. note
indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro 5 anni 2948 2
diritti che derivano dai rapporti sociali 5 anni 2949 3
azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori 5 anni 2949
diritto del mediatore al pagamento della provvigione 1 anno 2950
diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto 1 anno 2951
diritti derivanti dal contratto di trasporto se il trasporto inizia fuori Europa 18 mesi 2951
diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea 1 anno 2951
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Prescrizioni brevi - Tipo di credito termine art. note
rate di premio assicurativo 1 anno 2952
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione 2 anni 2952
diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita 10 anni 2952
diritti con prescrizione breve in presenza di sentenza passata in giudicato 10 anni 2953
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Note:(1)Salvo che il fatto costituisca reato(2)Non decorre in corso di rapporto di lavoro(3)Per le società iscritte al registro imprese
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Prescrizioni presuntivePrescrizioni presuntive
Decorso il termine si presume estinto il debito con esonero per il debitore di fornirne la prova (inversione della prova)
Non si estingue il diritto del creditore ma èmolto difficile la prova contraria (ammissione del debitore, giuramento decisorio)
Articoli da 2954 a 2961
Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine art. note
rate di premio assicurativo 1 anno 2952
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione 2 anni 2952
diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita 10 anni 2952
diritti con prescrizione breve in presenza di sentenza passata in giudicato 10 anni 2953
diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto 6 mesi 2954
insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore 1 anno 2955
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Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine art. note
prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese 1 anno 2955 2
convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione 1 anno 2955
ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità 1 anno 2955
commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio 1 anno 2955
farmacisti, per il prezzo dei medicinali 1 anno 2955
prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese 3 anni 2956 2
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Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine art. note
professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative 3 anni 2956
professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative 3 anni 2956
notai, per gli atti del loro ministero 3 anni 2956
insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese 3 anni 2956
Note:(2) Non decorre in corso di rapporto di lavoro
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