Audizione DDL n. 2323 - Delega al Governo per la modifica ... · concentrazione di tali sostanze...

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Audizione DDL n. 2323 - "Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura" SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione 13° - Territorio, Ambiente, Beni Ambientali Fabio Cambielli Responsabile U.O.C Controlli e Attività Produttive Dipartimento ARPA Pavia-Lodi Roma, 31 gennaio 2017

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Audizione DDL n. 2323 - "Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in

agricoltura"

SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione 13° - Territorio, Ambiente, Beni Ambientali

Fabio Cambielli Responsabile U.O.C Controlli e Attività Produttive

Dipartimento ARPA Pavia-Lodi

Roma, 31 gennaio 2017

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La produzione nazionale dei fanghi è stimata intorno ai due milioni di tonnellate/anno la percentuale di riutilizzo è pari a circa il 35 – 40 %.

Le Regioni nelle quali si spandono quantitativi maggiori di fanghi sono:

• Lombardia produzione annua 790.000 tonnellate circa 40% proviene da impianti di trattamento di reflui urbani 30% da impianti di trattamento di reflui industriali 30% da aziende agroalimentari

• Emilia Romagna • Veneto • Toscana • Piemonte • Campania

In provincia di Pavia:

vengono spanti mediamente 400.000 t/anno di fango

• 9 Impianti di trattamento di trattamento fanghi conto terzi di cui: 6 autorizzati AIA 3 autorizzati art. 208 d.lgs 152/06

• 2 Aziende autorizzate AIA in conto proprio

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Numerosi sono i VANTAGGI derivanti dall’utilizzo dei fanghi in agricoltura: Arricchimento di Elementi Nutritivi dei Suoli (rapporto ISPRA 2015) Principali: Carbonio, Azoto, Fosforo e Potassio Secondari: Calcio, Magnesio, Sodio e Zolfo Recupero di Rifiuto su Suoli Agrari (incentivato a partire dalla L. 915/82) notevole risparmio

economico rispetto ai costi dello smaltimento.

Art. 3, lettera c del decreto legislativo 99/92: “… non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale”. Art. 177, comma 4 - Dlgs n. 152 del 2006: “la gestione dei rifiuti deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'aria, l'acqua, il suolo, nonché per la fauna e la flora”

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I fanghi (e fertilizzanti in genere) sono certamente una risorsa purché idonei al recupero in agricoltura: NON DEVONO ARRECARE NOCUMENTO ALL’ECOSISTEMA

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La nuova normativa dovrà essere uno strumento per GARANTIRE che i prodotti finali, siano essi ammendanti, concimanti o correttivi

Fango

Gessi di defecazione,

Compost,

Digestato,

Carbonati di calcio di defecazione

Apportino un effettivo beneficio all’agricoltura.

…. E quindi quali sono le normative vigenti interessate dal riordino normativo??

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D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 99

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in

particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

D.Lgs 75 del 29 aprile 2010

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell’articolo 13

della legge 7 luglio 2009, n. 88 - modificato dal Decreto 28 giugno 2016 (produzione gessi di defecazione da fanghi)

Decreto Ministeriale del 13/09/1999

Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo»

Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134

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La normativa vigente necessita di aggiornamento dato che:

I. Non consente controlli adeguati per assicurare la tutela dell’ambiente

II. Deriva da conoscenze tecnico scientifiche dei primi anni '80

(D.lgs. 99/1992 in recepimento della direttiva 86/278/EEC)

III. E’ necessario equiparare la metodologia di controllo dei Fanghi - Gessi di defecazione - Digestato >> coerentemente con i materiali utilizzati per la produzione

IV. Occorre uniformare sul territorio nazionale le modalità di controllo e spandimento dei Fanghi recuperati in agricoltura

Esempio:

• Lombardia – DGR 2031 del 1 luglio 2014 - tab 5.2 - IPA, PCB, Diossine

• Piemonte - DGR 32-13426 del 1.3.2010 – tab. 21 - Fenoli volatili: ≤ 10 mg/kg SS

• Campania - DGR n. 170 del 3.6.2014 – tab. 5 - Idrocarburi C > 12: ≤ 1000 mg/kg SS

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L’effettiva pericolosità dei microinquinanti organici nei prodotti che vengono utilizzati per la fertilizzazione è assai dibattuto sia in ambito tecnico scientifico che giuridico.

Negli ultimi anni, sono state prese posizioni piuttosto decise in merito, da parte degli organi inquirenti, che hanno ritenuto di denunciare i produttori di fanghi e compost, nei quali è stata riscontrata la presenza, in quantità significativa, di microinquinanti organici:

Diossine – IPA – PCB – Idrocarburi - Fenoli

la cui determinazione analitica non è contemplata dalla normativa statale vigente e quindi l’assenza di specifici limiti di legge, non consente di determinare qual’è la concentrazione di tali sostanze oltre la quale sia vietato lo spandimento di Fanghi e Fertilizzanti

Ne consegue che:

In mancanza di una normativa chiara ed esaustiva l’orientamento giurisprudenziale viene dettato dalle sentenze della Corte di Cassazione - sezione penale (es. Sentenza n. 255 - 10658/10; 10709/09 e n. 34390/11 )

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La modifica della normativa in materia di utilizzo dei Fanghi e Fertilizzanti a beneficio dell’agricoltura è indispensabile per

Rendere efficaci i controlli in modo univoco e omogeneo su tutto il territorio Nazionale dalla fase di ricezione dei rifiuti >> trattamento >> sino allo spandimento

degli stessi

Al fine di scongiurare:

• Bioaccumulo nel suolo e nelle altre matrici ambientali, di sostanze di interesse tossicologico per l’ambiente e per l’uomo (apporto di metalli pesanti, sostanze organiche xenobiotiche)

• Degrado qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole

• Disturbi e disagi ricorrenti alla popolazione per la presenza di molestie olfattive

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La modifica normativa dovrà stabilire in modo chiaro e oggettivo:

CRITERI PROCEDURALI E GESTIONALI DA RISPETTARE NEL PROCESSO DI TRATTAMENTO E RECUPERO

DEI FANGHI E FERTILIZZANTI IN AGRICOLTURA

Una valida base di partenza per la concezione della nuova normativa è l’esperienza lombarda

Delibera Giunta regionale 1 luglio 2014 - n. X/2031 - Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo a beneficio dell’agricoltura dei Fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali

Caratteristiche Strutturali degli Impianti di Trattamento

Modalità di Trattamento e Stoccaggio dei Fanghi a garanzia della tracciabilità degli stessi

Verifica Analitica dei Fanghi in ingresso negli impianti prima dell’accettazione

Individuazione delle Sostanze inorganiche organiche e biologiche da analizzare per assicurare l’effettivo apporto benefico al suolo = senza nocumento

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Individuazione dei Limiti (concentrazioni massime ammissibili) per ciascuna sostanza analizzata e frequenza delle analisi

Metodologia univoca per determinare la fitotossicità del materiale spanto

Condizioni e Modalità di Utilizzo dei Fertilizzanti: comunicazioni preventive e Integrazione dei Piani di Utilizzo Agronomico (PUA)

Criteri di Verifica Idoneità dei Terreni oggetto di spandimento

Individuazione dei Limiti di Riferimento nei Suoli a cui confrontare le concentrazioni delle sostanze analizzate - tenendo conto che lo strato di terreno è limitato a poche decine di centimetri.

Possibilità per le Regioni di disciplinare le modalità di spandimento

Produzione Annuale corrispondente alla superficie di suolo effettivamente disponibile per il recupero agricolo

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La modifica normativa è altresì necessaria in quanto:

Il trattamento previsto dal d.lgs 99/92 che prevede l’utilizzo di ossido di calcio, serve solo ad

igienizzare e stabilizzare il Fango, non ha quindi nessun effetto sull’abbattimento degli

inquinanti

Pertanto:

è necessario che la nuova normativa INDIVIDUI SELETTIVAMENTE I RIFIUTI che possono essere

impiegati per la produzione dei fertilizzanti, escludendo quei rifiuti che, per via del processo

produttivo, contengono già all’origine sostanze che non apportano nutrienti o peggio

pregiudicano lo stato dell’ecosistema.

La selezione preventiva riduce i costi dei controlli analitici per l’Ente di Controllo, per il Gestore

dell’impianto di trattamento e conseguentemente a carico dei Gestori dei depuratori di

acque reflue urbane, con possibili impatti sulle tariffe previste dall’Autority.

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Le normative sono lo strumento che consentono di tutelare l’ambiente

che per noi è la vita

e la vita è patrimonio prezioso da proteggere.

Grazie per l’attenzione