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Atto Senato n. 2887 XVI Legislatura Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo Trattazione in Commissione Nascondi gli interventi Sedute di Commissione primaria Seduta Attività Interventi 5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione) N. 564 (ant.) 23 agosto 2011 Deliberata indagine conoscitiva. Deliberata audizione. Dato conto avvio PROCEDURE INFORMATIVE, da svolgersi con la Commissione Bilancio della Camera dei deputati (Commissioni congiunte 5^ Senato e V Camera) Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) Sen. Vidmer Mercatali (PD) Sen. Enrico Morando (PD) Sen. Mario Baldassarri (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sen. Giovanni Legnini (PD) Sottosegretario per l' economia e finanze Antonio Gentile (Governo Berlusconi-IV) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) Sen. Massimo Garavaglia (LNP) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) Sen. Luigi Lusi (PD) 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente N. 565 (pom.) 23 agosto 2011 Relazione introduttiva. Inizio discussione generale. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 29 agosto 2011 alle ore 20:00 Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Enrico Morando (PD) Sen. Angelo Maria Cicolani (PdL) Sen. Mauro Agostini (PD) N. 566

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Atto Senato n. 2887XVI Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Trattazione in CommissioneNascondi gli interventi

Sedute di Commissione primaria

Seduta Attività Interventi

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 564 (ant.) 23 agosto 2011

Deliberata indagine conoscitiva.Deliberata audizione.Dato conto avvio PROCEDURE INFORMATIVE, da svolgersi con la Commissione Bilancio della Camera dei deputati (Commissioni congiunte 5^ Senato e V Camera)

Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) Sen. Vidmer Mercatali (PD) Sen. Enrico Morando (PD) Sen. Mario Baldassarri (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sen. Giovanni Legnini (PD) Sottosegretario per l' economia e finanze Antonio Gentile (Governo Berlusconi-IV) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) Sen. Massimo Garavaglia (LNP) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) Sen. Luigi Lusi (PD)

5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

N. 565 (pom.) 23 agosto 2011

Relazione introduttiva. Inizio discussione generale.Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 29 agosto 2011 alle ore 20:00

Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Enrico Morando (PD) Sen. Angelo Maria Cicolani (PdL) Sen. Mauro Agostini (PD)

N. 566 (ant.) 24 agosto 2011

  Sen. Salvo Fleres (CN-Io Sud-FS) Sen. Giuseppe Lumia (PD) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) Sen. Cosimo Latronico (PdL)

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Sen. Vidmer Mercatali (PD) Sen. Paolo Tancredi (PdL) Sen. Nicola Rossi (Misto)

N. 567 (pom.) 24 agosto 2011

Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sen. Massimo Garavaglia (LNP) Sen. Luigi Lusi (PD) Sen. Anna Maria Carloni (PD) Sen. Anna Cinzia Bonfrisco (PdL) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) Sen. Mario Baldassarri (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)

N. 568 (pom.) 25 agosto 2011

(Comunicazione sul regime speciale di emendabilità del ddl correlato alla futura manovra di finanza pubblica, per i profili di copertura, ai sensi dell'art. 81 Costituzione)

Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (intervento di merito)

N. 569 (pom.) 30 agosto 2011

Richiesta relazione tecnica al Governo su emendamentiConclusione discussione generale.

Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) (sull'ordine dei lavori) Sen. Vidmer Mercatali (PD) Sen. Mario Baldassarri (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sen. Giovanni Legnini (PD) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sottosegretario per l' economia e finanze Antonio Gentile (Governo Berlusconi-IV)

N. 570 (ant.) 31 agosto 2011

Inizio illustrazione emendamenti. Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) Sen. Luigi Lusi (PD) Sen. Salvo Fleres (CN-Io Sud-FS) Sen. Giovanni Legnini (PD) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) Sen. Nicola Rossi (Misto) (illustra emendamenti) Sen. Enrico Morando (PD) (illustra emendamenti) Sen. Silvia Della Monica (PD) (illustra emendamenti) Sen. Andrea Pastore (PdL) (illustra emendamenti) Sen. Domenico Benedetti Valentini (PdL)

Sen. Valter Zanetta (PdL) Sen. Antonello Cabras (PD) Sen. Vincenzo Maria Vita (PD) Sen. Roberta Pinotti (PD) Sen. Rita Ghedini (PD)

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N. 571 (pom.) 31 agosto 2011

Presentato emendamento governativo X1.0.1000.Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 31 agosto 2011 alle ore 20:30.

Sen. Massimo Garavaglia (LNP) (come Presidente) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) (sull'ordine dei lavori) Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Enrico Morando (PD) Sen. Vidmer Mercatali (PD) Sen. Nicola Rossi (Misto) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sen. Domenico Benedetti Valentini (PdL)

Sen. Claudio Gustavino (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) Sen. Giovanni Legnini (PD)

N. 572 (ant.) 1 settembre 2011

Accolto emendamento governativo e accolti subemendamenti. Presentati emendamenti del relatore.Pervenuta relazione tecnica su emendamentiFissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 1° settembre 2011 alle ore 16:00.

Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (illustra emendamenti) Sen. Silvia Della Monica (PD) (illustra emendamenti) Sen. Luigi Li Gotti (IdV) (illustra emendamenti) Sen. Massimo Garavaglia (LNP) Sen. Gianvittore Vaccari (LNP) Sen. Domenico Benedetti Valentini (PdL) (illustra emendamenti) Sen. Giuseppe Lumia (PD) Sen. Giovanni Legnini (PD) Sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo (Governo Berlusconi-IV) Sen. Anna Finocchiaro (PD) Sen. Felice Belisario (IdV) Sen. Giovanni Pistorio (Misto, MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud) Sen. Salvo Fleres (CN-Io Sud-FS) Ministro della giustizia Nitto Francesco Palma (Governo Berlusconi-IV) Sen. Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) Sen. Luigi Lusi (PD) Sen. Enrico Morando (PD) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) Sen. Vidmer Mercatali (PD) Sen. Nicola Rossi (Misto)

N. 573 (pom.) 1 settembre 2011

Presentato emendamento governativo 1.1000 (testo corretto).Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 2 settembre 2011 alle ore 9:00.

Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Ministro dell'economia e finanze Giulio Tremonti (Governo Berlusconi-IV) (illustra emendamenti)

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Sen. Giovanni Legnini (PD) Sen. Enrico Morando (PD) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) Sen. Mauro Agostini (PD) Sen. Maria Fortuna Incostante (PD) Sen. Giuliano Barbolini (PD) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sen. Luigi Grillo (PdL) Sen. Raffaele Fantetti (PdL) Sen. Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) Sen. Mario Baldassarri (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)

N. 574 (ant.) 2 settembre 2011

Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 2 settembre 2011 alle ore 13:00.

Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Vidmer Mercatali (PD) (illustra emendamenti) Sen. Paolo Giaretta (PD) (illustra emendamenti) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) (illustra emendamenti) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) Sen. Nicola Rossi (Misto) Sen. Rita Ghedini (PD) (illustra emendamenti)

Sen. Mario Ferrara (CN-Io Sud-FS) (illustra emendamenti) Sen. Vanni Lenna (PdL) Sen. Enrico Morando (PD) (illustra emendamenti) Sen. Giovanni Legnini (PD) (illustra emendamenti) Sen. Anna Maria Carloni (PD) (illustra emendamenti) Sen. Salvo Fleres (CN-Io Sud-FS) (illustra emendamenti) Sen. Paolo Tancredi (PdL) (illustra emendamenti) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (illustra emendamenti) Sen. Marco Perduca (PD) Sen. Barbara Contini (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sen. Marco Stradiotto (PD) (illustra emendamenti) Sen. Vincenzo Maria Vita (PD) (illustra emendamenti) Sen. Maria Ida Germontani (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (illustra emendamenti) Sen. Mario Baldassarri (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (intervento di merito) (sull'ordine dei lavori) Sottosegretario per l' economia e finanze Antonio Gentile (Governo Berlusconi-IV) Sen. Antonello Cabras (PD)

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N. 575 (pom.) 2 settembre 2011

Accolti emendamenti. Approvato odg. Sen. Vidmer Mercatali (PD) (illustra emendamenti) Sen. Mario Baldassarri (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (illustra emendamenti) Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sottosegretario per l' economia e finanze Alberto Giorgetti (Governo Berlusconi-IV) (accoglie OdG) Sen. Nicola Rossi (Misto) Sen. Enrico Morando (PD) Sen. Giovanni Legnini (PD) (illustra emendamenti) Sen. Salvo Fleres (CN-Io Sud-FS) (OdG) (illustra emendamenti) Sen. Mario Ferrara (CN-Io Sud-FS) Sen. Vincenzo Maria Vita (PD) Sen. Andrea Pastore (PdL) Sen. Giuseppe Lumia (PD) (illustra emendamenti) Sen. Anna Cinzia Bonfrisco (PdL) (OdG) Sen. Rita Ghedini (PD) Sen. Elio Lannutti (IdV) (illustra emendamenti) Sen. Anna Maria Carloni (PD) Sen. Luigi Lusi (PD) (illustra emendamenti) Sen. Valter Zanetta (PdL) Sen. Giovanni Pistorio (Misto, MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) Sen. Angelo Maria Cicolani (PdL) Sen. Maria Ida Germontani (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sen. Enrico Musso (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)

N. 576 (ant.) 3 settembre 2011

Accolti emendamenti. Sen. Nicola Rossi (Misto) (illustra emendamenti) Sen. Enrico Morando (PD) (illustra emendamenti) Sen. Vidmer Mercatali (PD) (illustra emendamenti) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Giovanni Legnini (PD) (illustra emendamenti) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) Sen. Andrea Pastore (PdL) Sen. Enrico Musso (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) Sen. Marco Perduca (PD) (illustra

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emendamenti) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) (illustra emendamenti) Sen. Mauro Agostini (PD) (illustra emendamenti) Sen. Maria Ida Germontani (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (illustra emendamenti) Sen. Giovanni Pistorio (Misto, MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud) (illustra emendamenti) Sen. Massimo Garavaglia (LNP) (illustra emendamenti) Sen. Anna Cinzia Bonfrisco (PdL) Sen. Achille Passoni (PD) Sen. Anna Maria Carloni (PD) (illustra emendamenti) Sottosegretario per l' economia e finanze Antonio Gentile (Governo Berlusconi-IV) Sen. Cosimo Latronico (PdL) Sen. Paolo Giaretta (PD)

N. 577 (pom.) 3 settembre 2011

Accolti emendamenti. Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Salvo Fleres (CN-Io Sud-FS) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (illustra emendamenti) Sen. Massimo Garavaglia (LNP) Sen. Enrico Morando (PD) Sen. Mauro Agostini (PD) Sen. Marco Perduca (PD) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) Sen. Nicola Rossi (Misto) (illustra emendamenti) Sen. Giovanni Legnini (PD) (illustra emendamenti) Sen. Cosimo Latronico (PdL) (illustra emendamenti) Sen. Mario Ferrara (CN-Io Sud-FS) Sen. Luigi Lusi (PD) (illustra emendamenti) Sen. Andrea Pastore (PdL) (illustra emendamenti) Sen. Paolo Giaretta (PD) (illustra emendamenti) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) (illustra emendamenti) Sen. Vincenzo Maria Vita (PD) (illustra emendamenti) Sen. Vincenzo Galioto (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) Sen. Anna Cinzia Bonfrisco (PdL) Sottosegretario per l' economia e finanze Antonio Gentile (Governo Berlusconi-IV) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL)

N. 578 (nott.) 3 settembre

Accolto emendamento. Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (come relatore) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo

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2011 Polo:ApI-FLI) Sottosegretario per l' economia e finanze Antonio Gentile (Governo Berlusconi-IV) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) (illustra emendamenti) Sen. Vidmer Mercatali (PD) Sen. Salvo Fleres (CN-Io Sud-FS) (illustra emendamenti) Sen. Massimo Garavaglia (LNP) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) (illustra emendamenti) Sen. Anna Cinzia Bonfrisco (PdL) Sen. Paolo Giaretta (PD) (illustra emendamenti) Sen. Giovanni Legnini (PD) (illustra emendamenti) Sen. Luigi Lusi (PD) (illustra emendamenti) Sen. Enrico Morando (PD) (illustra emendamenti) Sen. Mario Ferrara (CN-Io Sud-FS) Sen. Anna Maria Carloni (PD) (illustra emendamenti) Sottosegretario per l' economia e finanze Luigi Casero (Governo Berlusconi-IV) (accoglie OdG) Sen. Valter Zanetta (PdL) Sen. Vincenzo Maria Vita (PD) Sen. Gianvittore Vaccari (LNP) Sen. Angelo Maria Cicolani (PdL)

N. 579 (ant.) 4 settembre 2011

Esito: concluso l'esame (proposto testo modificato) Presentato emendamento 8.1000 del relatoreFissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 4 settembre 2011,h. 11 (in corso di seduta).

Sen. Antonio Azzollini (PdL) (come Presidente) (illustra emendamenti) (come relatore) Sen. Gilberto Pichetto Fratin (PdL) (illustra emendamenti) Sen. Luigi Lusi (PD) (illustra emendamenti) Sen. Achille Passoni (PD) (illustra emendamenti) Sen. Alfonso Mascitelli (IdV) (illustra emendamenti) Sen. Nicola Rossi (Misto) Sen. Enrico Morando (PD) (illustra emendamenti) Sen. Anna Maria Carloni (PD) (illustra emendamenti) Sottosegretario per l' economia e finanze Antonio Gentile (Governo Berlusconi-IV) (accoglie OdG) Sen. Mario Ferrara (CN-Io Sud-FS) Sen. Candido De Angelis (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (illustra emendamenti) Sen. Salvo Fleres (CN-Io Sud-FS) (OdG) (illustra emendamenti) Sen. Giovanni Legnini (PD) (illustra emendamenti) Sen. Paolo Giaretta (PD) Sen. Giuseppe Lumia (PD) Sen. Vincenzo Galioto (UDC-SVP-AUT:UV-

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MAIE-VN-MRE-PLI) Sen. Massimo Garavaglia (LNP) (OdG) (illustra emendamenti) Sen. Achille Passoni (PD) Sen. Valter Zanetta (PdL) Sen. Antonio D'Ali' (PdL) Sen. Franco Orsi (PdL) Sen. Vidmer Mercatali (PD) (OdG) Sen. Anna Cinzia Bonfrisco (PdL) (OdG) (illustra emendamenti) Sen. Mauro Agostini (PD) Sen. Maria Ida Germontani (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (illustra emendamenti) Sen. Paolo Tancredi (PdL) Sen. Angelo Maria Cicolani (PdL) Sen. Cosimo Latronico (PdL)

BILANCIO    (5ª)  

MARTEDÌ 23 AGOSTO 2011 564ª Seduta (antimeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.              La seduta inizia alle ore 11,40 SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE, IN RIFERIMENTO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2887  Il presidente AZZOLLINI evidenzia la necessità di definire, in via preliminare, l'organizzazione dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 2887, recante la conversione del decreto-legge n. 138 del 2011.            Occorre, in particolare, valutare l'opportunità di svolgere, attraverso un'indagine conoscitiva congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, un ciclo di audizioni delle parti sociali e dei soggetti istituzionali, per acquisire elementi informativi e di approfondimento sul contenuto del decreto-legge.            Il senatore MERCATALI (PD)  reputa indispensabile, alla luce dell'importanza della manovra in esame, procedere all'audizione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, nonché dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Per quanto riguarda, invece, i soggetti istituzionali, si potrebbe valutare l'opportunità di articolare il confronto attraverso la predisposizione di appositi questionari recanti precise richieste istruttorie. La Commissione conviene, quindi, di dare mandato al presidente Azzollini di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento, già in questa settimana, di un'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti il disegno di legge n. 2887, in seduta congiunta con la Commissione bilancio della Camera dei deputati a partire dalla giornata di giovedì. Il senatore MORANDO (PD) ricorda che, nel Documento di economia e finanza 2011-2014, si prospettava, per il biennio 2013-2014, una significativa manovra per il conseguimento del pareggio del bilancio; adesso, con il provvedimento in esame, si assiste all'anticipo al 2013 del close to balance. Tuttavia, la composizione

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della manovra, presenta, per il 2013, un intervento correttivo basato, per il 71 per cento, sul versante delle entrate e, soltanto per il residuo 29 per cento, sul fronte della riduzione di spesa, con una sostanziale inversione del rapporto previsto nel DEF. Ciò fa si che la medesima manovra comporti un effetto recessivo maggiore sul PIL, in quanto un incremento della pressione fiscale produce un effetto negativo sulla crescita più pesante rispetto ad una riduzione della spesa; d'altronde, con la manovra oggi in discussione, la pressione fiscale aumenterà, in rapporto al PIL, dal 42,5 per cento del 2011 al 44,4 per cento del 2014, ossia quasi due punti percentuali.Sarebbe, pertanto, estremamente opportuna, da parte del Governo, la presentazione di una nota di aggiornamento al DEF, al fine di chiarire gli effetti recessivi derivanti dalla modifica nella composizione della manovra; in subordine, qualora non si voglia ricorrere ad una formale nota di aggiornamento, occorrerebbe quantomeno acquisire un apposito documento informativo. Il presidente AZZOLLINI, concordando con l'istanza avanzata dal senatore Morando, chiede al Governo di presentare, eventualmente in sede di replica, un documento esplicativo che fornisca chiarimenti sulla variazione nella composizione della manovra, nonché sugli effetti recessivi che ne potrebbero conseguire in termini di minore crescita economica. Il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), ricollegandosi al rilievo del senatore Morando, ricorda come, negli ultimi trent'anni, i governi di qualunque colore politico si siano sempre rifiutati di calcolare gli effetti delle manovre finanziarie. Occorre, pertanto, che l'Esecutivo chiarisca quali saranno gli effetti derivanti dal provvedimento in esame sia sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica sia, soprattutto, sugli andamenti del prodotto interno lordo. Il senatore LEGNINI (PD) sottolinea che, al fine di conoscere gli effetti macroeconomici della manovra, risulta troppo dilazionata la sede della replica quale momento di presentazione del documento richiesto dal collega Morando, rendendosi necessari tempi più ravvicinati. Il PRESIDENTE, nel sottolineare come il riferimento alla sede della replica fosse soltanto esemplificativo, auspica che il documento del Governo venga presentato nei tempi più celeri possibili. Il sottosegretario GENTILE, nel rammentare che le condizioni del contesto economico-finanziario sono profondamente mutate nelle ultime settimane, si riserva di sottoporre all'attenzione del ministro Tremonti le richieste avanzate dai senatori Morando, Baldassarri e Legnini, auspicando di portare all'attenzione della Commissione, di qui a pochi giorni, gli approfondimenti necessari. Il senatore MASCITELLI (IdV), nel concordare con la necessità che il Governo fornisca una nota di aggiornamento al DEF o, quantomeno, un documento che chiarisca gli effetti derivanti dalla diversa composizione della manovra, evidenzia poi che il Governo e la maggioranza dovrebbero, per ragioni di correttezza, anticipare le linee ispiratrici della modifica al provvedimento in esame - ossia se si inciderà sul versante pensionistico piuttosto che, per esempio, sull'IVA - in modo da dare un senso all'intera attività emendativa. Il PRESIDENTE assicura che gli emendamenti che presenterà come relatore saranno tutti oggetto di ampia disamina in Commissione e, ovviamente, supportati dalla necessaria relazione tecnica.Nell'avvertire che la relazione sul provvedimento e l'avvio della discussione generale si terranno nell'odierna seduta pomeridiana, si riserva di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordine del giorno in relazione al calendario dell'indagine conoscitiva che si svolgerà in seduta congiunta con la Commissione bilancio della Camera dei deputati. Il senatore MORANDO (PD) ritiene tuttavia che il termine di presentazione degli emendamenti debba essere estremamente ravvicinato e che ad esso debbano attenersi anche la maggioranza e il Governo, ai fini della predisposizione delle rispettive proposte modificative. Sarebbe, infatti, un grave errore sottovalutare l'importanza di una rapida approvazione della manovra, considerato che essa risulta indispensabile ad evitare l'insolvenza del nostro debito sovrano. Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) concorda con la necessità, sollevata dal senatore Morando, di non dilatare eccessivamente i tempi di esame del decreto. Ricorda, tuttavia, che l'iter parlamentare ha inizio oggi e che, in ragione del fatto di garantire un esame celere ma anche approfondito in Commissione, sarebbe del tutto illusorio pretendere di fissare il termine per gli emendamenti già in questa settimana. 

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Il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato nella giornata di lunedì prossimo, in modo da bilanciare l'esigenza della rapidità dell'esame con quella di svolgere un confronto ampio e approfondito. Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) condivide la proposta testé avanzata dal senatore Baldassarri. Il senatore  LUSI (PD) rimarca, a nome del proprio gruppo, l'esigenza che la maggioranza e il Governo si attengano, ai fini della presentazione delle proprie proposte modificative, al termine che verrà fissato formalmente, evitando che, nel corso delle votazioni, sopraggiungano nuovi emendamenti del Relatore o dell'Esecutivo. Il senatore MASCITELLI (IdV), nel ricordare la gravità della situazione in cui versa il Paese, propone la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti per la giornata di venerdì prossimo, affinché lunedì, alla riapertura dei mercati, appaia chiara la volontà del Parlamento di concludere in tempi rapidi l'esame della manovra. Il PRESIDENTE sottolinea come questa Commissione persegua il duplice obiettivo della certezza dei tempi e della bontà del prodotto finale.A tale riguardo, non cambia di molto la fissazione del termine per gli emendamenti in questa settimana piuttosto che all'inizio della prossima, considerato che resta invalicabile il limite del 5 settembre come termine ultimo per l'avvio dell'esame in Assemblea. Peraltro, la manovra, trattandosi di un decreto-legge, contiene norme già in vigore e gli effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica rappresentano un vincolo suscettibile, nel corso dell'esame parlamentare esclusivamente di modifiche migliorative.Pertanto, si riserva di comunicare, nel corso della seduta pomeridiana, sulla base delle proposte avanzate anche in considerazione del calendario delle audizioni, il termine di presentazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative. La seduta termina alle ore 12,40

BILANCIO    (5ª)  

MARTEDÌ 23 AGOSTO 2011 565ª Seduta (pomeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.              La seduta inizia alle ore 15,30. IN SEDE REFERENTE   (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Esame e rinvio)       Il presidente AZZOLLINI avverte che, sulla base di intese intercorse con il presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, le audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti l'esame del disegno di legge n. 2887, avranno inizio nella mattina di giovedì 25 agosto, a partire dai rappresentanti delle parti sociali, per poi proseguire nella mattina di martedì 30 agosto, con i vertici dei soggetti istituzionali.             Fa poi presente che, analogamente a quanto già avvenuto con l'esame del disegno di legge n. 2814 di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, il Governo ha annunciato, per le vie brevi, l'intenzione di considerare anche il disegno di legge n. 2887, in quanto correttivo del citato decreto n. 98, come correlato alla manovra finanziaria per l'anno 2012, con la conseguenza che gli emendamenti privi di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, saranno considerati inammissibili, anche ai fini della ripresentazione in Assemblea; il medesimo regime sarà altresì riservato ai nuovi emendamenti che verranno presentati in Assemblea. Fa quindi presente che non appena arriverà la formale dichiarazione del Governo ne verrà dato

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immediatamente conto a ciascun Gruppo prima della presentazione degli emendamenti. Comunica, infine, che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è fissato alle ore 20 di lunedì 29 agosto 2011.              La Commissione conviene. Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, passa poi ad illustrare il disegno di legge in titolo, ricordando che le ultime settimane sono state contraddistinte da una continua e, per certi versi, irrazionale fibrillazione dei mercati finanziari in tutti i paesi sviluppati, originata da movimenti finanziari che hanno interessato tutti i titoli in listino dei paesi ritenuti - non sempre a ragione - come quelli maggiormente esposti ai rischi di default della finanza pubblica.La forte volatilità delle quotazioni che ha caratterizzato sinora il mese di agosto sembra anche segnalare il possibile inizio di una nuova fase di rallentamento per l’economia globale. Di conseguenza, appare sempre più urgente il rafforzamento dei meccanismi della governance globale degli stessi mercati finanziari, affinché le fluttuazioni finanziarie non si riflettano irrimediabilmente sull'andamento delle economie reali. Inoltre, gli elevati e altamente volatili prezzi del petrolio e di altre materie prime, unitamente ad altri fattori, tra i quali riveste particolare rilevanza la crisi dei debiti sovrani in Europa e l’incertezza sulla sostenibilità delle finanze pubbliche statunitensi, contribuiscono a creare un clima di sfiducia tra imprese e famiglie in tutto il mondo. Per quanto riguarda l’area Euro, in particolare, la strategia usata da parte dei governi europei nella gestione della crisi greca e la forte esposizione ai titoli di Stato greci da parte di molte banche francesi e tedesche ha alimentato tensioni e sfiducia sui mercati finanziari, tanto da contagiare anche economie solide. Qualora le economie avanzate subissero il brusco rallentamento atteso dai mercati finanziari, si accentuerebbero ulteriormente le differenze, in termini di potenziale di crescita, tra Paesi emergenti ed industrializzati, fenomeno che, per certi versi, appare comunque inevitabile nella prospettiva di lungo periodo. La forte integrazione delle economie nazionali e la stretta correlazione tra attività economica e solidità delle finanze pubbliche costituiscono, pertanto, la cornice epocale in cui inserire necessariamente i nostri problemi di competitività: le tensioni sui mercati del debito italiano potrebbero ridursi solo conferendo maggiore certezza al percorso di risanamento ovvero se le prospettive di crescita dell’economia globale dovessero migliorare o qualora si riducessero i margini di incertezza relativi alla crisi dell’euro. Per quanto riguarda, in particolare, la gestione della crisi euro, occorre riflettere, nei mesi a venire, sulla proposta franco-tedesca, presentata lo scorso 16 agosto a Parigi, che prevede, tra le altre, un rafforzamento dei meccanismi di controllo del debito e del deficit, anche attraverso l’introduzione di fiscal rules nelle costituzioni dei singoli Paesi dell’area Euro e un rafforzamento della cooperazione economico-fiscale tra Paesi membri dell’euro.L'evoluzione negli scenari economici che oggi si prospetta per il Paese, in un quadro che è indubbiamente contraddistinto da uno sfondo di forte instabilità dei mercati finanziari e dal pericolo di un ulteriore rallentamento della crescita, ha pertanto indotto il Governo ad intervenire urgentemente con un'ulteriore manovra correttiva, di rafforzamento e anticipazione degli effetti del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di conseguire il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio già nel 2013, anziché solo nel 2014, come era stato inizialmente previsto e concordato in sede comunitaria.Nel complesso, la manovra in esame registra, quindi, interventi pari 47 miliardi di euro nel biennio 2012/2013, in conto minori spese e maggiori entrate, perlopiù volte alla anticipazione e al rafforzamento di misure già adottate con il decreto-legge n. 98 del 2011. I maggiori effetti di contenimento della manovra integrativa tendono a concentrarsi nel biennio 2012-2013, per anticipare il pareggio di bilancio in quest’ultimo anno. La manovra netta porta ad un miglioramento del saldo, in termini di indebitamento netto, di circa 18,4 miliardi nel 2012, di 25,4 miliardi nel 2013 e di 7,4 miliardi nel 2014 ed effetti simili si registrano in termini di fabbisogno. In termini di saldo netto, la manovra netta risulta essere pari a 12,3 miliardi nel 2012, a 22,3 miliardi nel 2013 e 7,6 miliardi nel 2014. Marginale è l’effetto nel 2011, per il quale si registra un miglioramento dei tre saldi per circa 31 milioni. Guardando alle macro-grandezze iscritte nella manovra, essa è caratterizzata, sempre in termini di indebitamento netto, da un sensibile aumento del gettito fiscale, pari a 7,9 miliardi nel 2012, a 17,7 miliardi nel 2013 ed a 6,1 miliardi nel 2014, a fronte di risparmi di spesa, principalmente di parte corrente, pari a 10,4 miliardi nel 2012, a 7,7 miliardi nel 2013 ed a 1,3 miliardi nel 2014. Nel dettaglio dei vari dispositivi contenuti nel decreto, segnala, al Titolo I, l'articolo 1, comma 1, che incrementa l’accantonamento di risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato per gli anni 2012 e 2013. In proposito, il Servizio del bilancio rileva che, così come formulata, la norma non consente di avere un quadro immediato di quanta parte delle riduzioni, per singolo dicastero, interesserà le spese correnti e quanto invece le spese in conto capitale, circostanza che si traduce anche in un profilo di copertura, oltre che di trasparenza contabile. L'articolo stabilisce poi, per le amministrazioni centrali, anche una riduzione delle dotazioni organiche, dirigenziali e non, del 10 per cento. Gli effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, previsti in termini di riduzione delle cd. tax expeditures dall’articolo 40, comma 1-quater, primo

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periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 sono anch'essi anticipati agli anni 2012 e 2013, prevedendosi un effetto pari a 12 miliardi di euro per il 2013.Sul fronte della finanza locale, invece, sempre all'articolo 1, si prevede, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, l’anticipazione, a decorrere dall’anno 2012, delle misure già previste dall’articolo 20 della manovra di luglio (comma 8), oltre ad anticipare, a decorrere dall’anno 2012, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 9), con riferimento ai parametri di virtuosità previsti dal comma 2 del medesimo articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011. In merito, il Servizio del bilancio evidenzia che la norma si limita a definire l'ammontare complessivo del concorso dei diversi comparti di enti alla manovra, ma non chiarisce le modalità con cui tale concorso andrà realizzato ovvero quali saranno le regole che gli enti dovranno applicare ai loro bilanci per conseguire tali risparmi.Il comma 12 introduce poi la possibilità di ridurre le misure previste dal nuovo patto di stabilità interno, per un importo fino al 50 per cento, per effetto dell’adozione delle misure di cui all’articolo 7, comma 7, del presente provvedimento. Si incide poi sulla disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione, ivi rideterminandosi l’imposta stessa secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA e procedendo alla soppressione della previsione specifica relativa a tali atti. Per quanto concerne il capitolo della previdenza, il comma 20 dispone l'anticipo del progressivo elevamento del requisito anagrafico per le donne, il comma 21 dell'articolo armonizza le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola, in precedenza escluso, a quello degli altri settori produttivi, tenendo conto della specificità programmatoria del settore. Le disposizioni indicate ai commi 22 e 23 sono poi dirette ad introdurre misure di posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento di vecchiaia o per limiti di servizio. Si prevede, poi, di incrementare da sei a ventiquattro mesi il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento anticipato. Il comma 29 prevede poi la mobilità regionale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre il comma 31 prevede la soppressione degli enti pubblici non economici, con una dotazione organica inferiore a 70 unità. In tema di entrate, l'articolo 2 prevede, invece, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 90.000 euro annui (5 per cento) e 150.000 euro annui (10 per cento). Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze proceda all'adozione di tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, con la possibilità di introdurre, tra l’altro, nuovi giochi, indire lotterie e adottare nuove modalità di gioco del Lotto. Con il comma 4, si riduce ulteriormente il limite di utilizzo legale del contanti come mezzo di pagamento, portandolo a 2.500 euro. Le norme previste ai commi da 6 a 34 sono poi finalizzate all’adozione di un’aliquota unica, in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27 per cento, attualmente previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari. Al comma 26 viene disciplinato l’impatto del principio di maturazione sulla tassazione degli interessi e altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva, mentre il comma 27 prende in esame l’imposizione dei proventi derivanti da polizze vita o da contratti di capitalizzazione. I commi da 28 a 33 si occupano, infine, del regime transitorio dei redditi diversi. Il comma 35 interviene poi sulla limitazione della potestà accertativa, nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore. Il comma 36 prevede, infine, che le maggiori entrate derivanti dal decreto siano riservate all’Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede comunitaria.Al Titolo II, in tema di misure per favorire lo sviluppo, segnala l’articolo 3, che reca norme volte a ridurre gli oneri amministrativi e procedimentali, talvolta eccessivamente onerosi, che oggi limitano la libertà di impresa e a favorire il rilancio dell’economia. Vanno inoltre segnalati: l'articolo 4, che introduce varie disposizioni volte alla piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, imponendo norme in grado di creare le migliori condizioni per l’apertura al mercato di tale settore strategico per la crescita economica; l’articolo 5, in cui si prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2013 e 250 milioni per l’anno 2014, ad investimenti infrastrutturali degli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad esclusione del servizio idrico; l’articolo 6, che reca misure in tema di semplificazione e razionalizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività e ulteriori misure di semplificazione; l’articolo 7, che apporta modifiche alla disciplina delle fonti rinnovabili.Sulle misure contenute nel Titolo III, a sostegno dell'occupazione, segnala l'articolo 8, che riconosce la piena capacità per i contratti collettivi a livello aziendale o territoriale sottoscritti da associazioni dei lavoratori più rappresentative; l’articolo 9, che consente che gli obblighi di assunzione possano essere rispettati a livello nazionale; l'articolo 10, che riconosce ai fondi interprofessionali per la formazione continua la possibilità di promuovere azioni di formazione per gli apprendisti e per i lavoratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto; l'articolo 11, che detta una disciplina uniforme, sull’intero territorio nazionale, dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari ; l’articolo 12, che introduce nel codice penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In merito ai contenuti del Titolo IV, inerente la riduzione dei costi degli apparati istituzionali, segnala l'articolo 13, in cui, in attesa di un’organica revisione, si prevede, per i membri degli organi costituzionali, una riduzione delle indennità di carica superiori a 90.000 euro pari al 10 per cento, per la parte che eccede il suddetto importo fino a 150.000, al 20 per cento, per la parte eccedente i 150.000 euro, e una riduzione

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dell’indennità nella misura del 50 per cento per i parlamentari che svolgano un’attività lavorativa per la quale percepiscano un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell’indennità medesima, oltre a sancire l’incompatibilità della carica parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva, nonché la commisurazione, d'ora innanzi, dell’indennità parlamentare, al tasso di effettiva partecipazione ai lavori parlamentari; l’articolo 14, che prevede che le Regioni, che già rispettano i parametri di virtuosità, possano ottenere l’inclusione nella classe di virtuosità più alta solo adeguando i rispettivi ordinamenti ad una serie di parametri ivi elencati, tra cui spicca la riduzione del numero dei componenti i consigli regionali; l’articolo 15, in cui si prevede che, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale attualmente in corso, siano soppresse tutte le Province, salvo quelle la cui popolazione, al censimento del 2011, sia superiore a 300.000 abitanti o la cui la superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati; l’articolo 16, che incide sugli organi di governo e sulla modalità di esercizio delle funzioni amministrative e di fornitura dei servizi pubblici locali, sia pure limitatamente ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; l’articolo 17, che è finalizzato a ridurre la spesa collegata al funzionamento del CNEL, ivi prevedendosi una riduzione del numero complessivo dei suoi componenti da 122 a 72; l’articolo 18, che obbliga i soggetti pubblici, i quali, per esigenze di servizio, debbano utilizzare il mezzo di trasporto aereo per gli spostamenti all’interno della Unione europea, a viaggiare esclusivamente in classe economica.Per i pur numerosi aspetti inerenti la verifica delle quantificazioni, rinvia alla dettagliata nota numero 110 del Servizio del bilancio, nonché alle schede di lettura del Servizio studi.Nel complesso, premesso che la manovra contenuta nel decreto in esame presenta un sicuro effetto di correzione dei saldi tendenziali - permettendo il raggiungimento del pareggio già nel 2013 - sottolinea, tuttavia, che il vero tema centrale di politica economica di oggi, che fa da sfondo anche alla questione, critica già da anni, su come assicurare la sostenibilità della finanza pubblica nel medio periodo, è quello di elaborare tutte quelle misure che siano idonee a favorire l'accelerazione del tasso di crescita dell'economia, che oggi si pone in Italia su livelli che sono ancor inferiori di quelli che, in media, si registrano negli altri paesi sviluppati. L'urgenza del contesto rende però necessario riconoscere oggi distintamente, con lucidità e in termini prospettici per i prossimi anni, gli effetti di retroazione che gli andamenti e le manovre sulla finanza pubblica generano di volta in volta sull'economia e, non di meno, soprattutto, distinguere, con chiarezza, i riflessi che gli andamenti di quest'ultima inevitabilmente producono anche sulla prima.Ebbene, tale profilo costituisce oggi, oltre che un tema antico del pensiero economico, la vera questione cruciale dei tempi moderni, che accomuna pressoché tutti i paesi sviluppati. Da ciò dipendono, in buona misura, sia le aspettative dei mercati finanziari che, conseguentemente, la sostenibilità dei debiti pubblici nazionali e quindi anche le prospettive di crescita delle economie, nel quadro della congiuntura e degli equilibri dell'economia internazionale.In tal senso, se per un verso appaiono indubbi e riconoscibili sin d'ora gli effetti di retroazione che le stesse misure correttive produrranno, almeno nel breve periodo, non si può non riconoscere, però, che è solo tramite questo inasprimento, questi sacrifici, ossia liberando gli "animal spirits" di cui il Paese è ricco, che l'Italia potrà riavviarsi su di un sentiero di crescita più elevata, stabile e, soprattutto, duratura.E' chiaro, in tal senso, che sin d'ora, anche aldilà delle correzioni sugli andamenti tendenziali della spesa pubblica, e delle scelte strutturali di riduzione delle sue singole macro componenti, così come del dibattito circa la iscrizione o meno in Costituzione del principio del pareggio, si imponga come prioritaria e indifferibile  una riflessione sulle grandi scelte che attengono, più in generale, alla riduzione della presenza del settore pubblico nell'economia ed alle riforme strutturali che, in questo provvedimento, in tema di lavoro e di liberalizzazioni, sono comunque presenti.Occorre farlo nella consapevolezza che la quota così elevata di PIL, oggi intermediata da parte del settore pubblico - che si approssima oramai su livelli pari a oltre il 50 per cento del medesimo - finisce inevitabilmente per irrigidire, se non per paralizzare, il dinamismo e la crescita dell'economia nazionale, secondo l'insegnamento tradizionale del classico crowding out reale. Questo stato di cose non è più sostenibile e già il ripristino del pareggio di bilancio con un anno di anticipo, che si otterrà con la correzione in esame, rispetto a quanto inizialmente stabilito con il decreto-legge n. 98 del 2011, dovrebbe influire favorevolmente sull'innalzamento del tasso di crescita dell'economia, almeno a partire dal 2013.Ma, più in generale, rileva come occorra, oggi, valutare l'opportunità di procedere, con la massima speditezza, verso una più complessa ridefinizione e riqualificazione della presenza dello Stato nell'economia.Sottolinea, pertanto, la necessità di procedere verso una riduzione della presenza statale, anche favorendone una rinnovata qualificazione, mediante misure di contenimento non più lineari, ma selettive, nonché tramite il rafforzamento dell'azione in tutta quella gamma di infrastrutture e servizi il cui potenziamento si rende necessario per il sostegno alla crescita dell'economia. Si apre, quindi, la discussione generale. Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale. 

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Il senatore MORANDO (PD) ritiene importante collocare le valutazioni relative al provvedimento in titolo nel contesto generale dell'economia mondiale che, secondo le teorie elaborate dalle analisi macro-economiche internazionali, potrebbe trovarsi in una situazione di recessione che tale analisi definiscono del "cigno nero", ovvero una recessione seguita da un periodo di lunga stagnazione a cui fa seguito una recessione ancora più marcata di quella precedente. Se le premesse analitiche sono corrette, la drammaticità della situazione esigerebbe l’assunzione di scelte tempestive da parte di leadership politiche forti. Al contrario, si assiste ad una debolezza generalizzata anche delle economie più importanti come quella tedesca e statunitense sul piano della condotta politica. Ad avallare tale assunto, concorrono altresì le resistenze all'adozione di misure, quali l'armonizzazione del trattamento fiscale sulle società piuttosto che l'emissione degli eurobond, che sarebbero ineludibili per rafforzare il vincolo di solidarietà tra diversi Stati europei, tanto più necessario in un periodo così critico come l'attuale. Le manovre speculative sono certamente una delle cause della crisi in cui versano gli Stati sia per le sofferenze del debito privato che per quelle dei debiti sovrani degli Stati, ma esse si collocano comunque all'interno di squilibri che, nel caso dell'area euro, possono essere ascritti alla scarsa solidità delle economie dei Paesi periferici di quest'area che con la moneta unica hanno beneficiato di crediti a tassi agevolati per finanziare una crescita che vedono oggi in caduta a causa dell'incapacità di questi sistemi di aumentare la loro competitività in termini di equilibrio della bilancia commerciale e di rilancio dell'export. Soffermadosi quindi sul meccanismo che determina lo spread  tra i titoli di Stato italiani e tedeschi sottolinea come tale fenomeno metta in luce la debolezza economica del nostro Paese il quale, se si trovasse ad avere difficoltà a collocare i propri titoli, potrebbe realmente soccombere per l'insolvenza del debito pubblico, evento sconosciuto almeno nel secondo Dopoguerra.            In questo contesto, occorre valutare la manovra proposta dal Governo e dare soluzioni ai problemi strutturali del Paese. La manovra, tuttavia, non procede in tale direzione e non affronta le misure che sarebbero necessarie ad armonizzare le linee di fondo della politica economica, in modo tale da consentire a tutti i popoli europei di poter giudicare l'integrazione non come un costo che alcuni di loro devono sopportare, ma come un'occasione di eguaglianza su una serie di questioni fondamentali. Una riforma del sistema pensionistico, dovrebbe avere per esempio questo senso. In questo contesto essa, peraltro, appare ineludibile e non può essere utilizzata solo per fare cassa e limare qualche aspetto della manovra sgradito ai soggetti che ne sono toccati. I cittadini tedeschi, per esempio, dovrebbero essere convinti di non sopportare il costo di pensioni troppo anticipate concesse ai cittadini italiani o greci. La riforma delle pensioni, per liberare risorse positive per la ripresa economica, dovrebbe, inoltre, tenere conto di un patto intergenerazionale che estendesse il sistema contributivo pro rata temporis a tutti i lavoratori ancora in attività. Potrebbe cioè innestarsi positivamente su un principio che la riforma Dini già stabilisce.            Nel merito della manovra, sottolinea poi come essa si concentri per l'anno 2013 al 71 per cento sulle entrate e solo per la parte restante su una riduzione delle spese. Analoga osservazione può essere effettuata anche in relazione all'anno 2014. Tale composizione aumenta inevitabilmente gli effetti recessivi sul PIL. Sarebbe invece necessario un riequilibrio della manovra attraverso una riduzione più drastica della spesa corrente che possa lasciare spazio ad interventi di stimolo alla crescita. A questo riguardo, pertanto, non possono essere considerate sufficienti le misure effettuate in relazione alla riduzione delle province e alla soppressione dei consigli comunali dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, mentre sarebbe assolutamente prioritaria una riorganizzazione degli uffici periferici della macchina statale.            In relazione poi alla questione dell'aumento dell'IVA, peraltro presente tra le pieghe del provvedimento come clausola di salvaguardia, sottolinea altresì l'importanza di proporla a coloro che ne sarebbero colpiti negativamente come compensazione di una possibile riduzione dell'IRAP che consentirebbe di alleviare i costi del lavoro anche per categorie come quella dei commercianti che certamente, in tale contesto, potrebbero giudicare qualche punto percentuale di aumento dell'IVA non del tutto negativo.            Infine, in relazione al ridimensionamento dei costi della politica, richiamando il giudizio di insufficienza sulle misure adottate nei confronti dei piccoli comuni, riguardo ai quali una fusione sarebbe invece stata la via maestra da seguire, e delle province, ritiene che un segnale forte potrebbe e dovrebbe essere rappresentato da un drastico dimezzamento dei parlamentari dal quale poter dare inizio a una virtuosa riduzione dei costi delle istituzioni che avrebbe l'effetto di rilegittimarle agli occhi dei cittadini. Il senatore CICOLANI (PdL) dichiara innanzitutto di condividere talune delle osservazioni avanzate dal senatore Morando in relazione al contesto economico in cui la manovra si colloca, ma ritiene opportuno limitare il suo intervento a due questioni specifiche in essa contenute.Esprime anzitutto un giudizio di forte perplessità sulla lettera a), dell'articolo 13, comma 1, che penalizza fortemente l'indennità dei parlamentari decurtandola in maniera drastica per coloro che svolgono attività collaterali. Auspica, pertanto, che tale previsione debba essere applicata in modo combinato con la norma contenuta nella lettera b) del medesimo comma, ove l'indennità parlamenta è correlata all'effettiva presenza dei parlamentari ai lavori della Camera di appartenenza. Esprime altresì perplessità sulle misure relative alla riduzione dei comuni e ai criteri relativi alla riduzione delle province. In relazione alla prima questione ritiene che il problema della rappresentanza delle minoranze anche nei piccoli comuni sia una questione da non sottovalutare. In relazione poi al combinato

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disposto delle norme relative alle province e ai comuni, in taluni territori, potrebbero verificarsi situazioni pericolose per l'assenza in essi di importanti istituzioni di governo del territorio medesimo. Auspica, pertanto, che su tale questione possa essere operata una riflessione al fine di evitare effetti distorsivi delle norme contenute nel provvedimento e che sia tenuto conto della realtà dei singoli territori in cui le norme dovranno essere applicate. Il senatore AGOSTINI (PD) esprime anzitutto apprezzamento per il saluto informale che il Presidente del Senato ha inteso rivolgere alla Commissione, prima dell'apertura della seduta, segno di attenzione ai lavori che essa sta svolgendo, ritenendo casuale la contemporanea presenza del Capogruppo e del Capogruppo vicario del PdL. In merito poi al provvedimento in esame, rileva l'assoluta urgenza della sua approvazione per mandare un segnale forte ai mercati. Sottolinea, tuttavia, che sarebbe stato preferibile procedere con misure più pregnanti non solo nella manovra in esame ma già nelle due manovre precedentemente approvate dal Parlamento, all'interno delle quali si sarebbe potuto procedere ad un più forte consolidamento dell'economia italiana. A questo riguardo appaiono poco rassicuranti le discrepanze che si registrano all'interno della maggioranza sulle possibile modifiche da apportare al disegno di legge in esame.Oltre a interventi di carattere strutturale, che sarebbero stati altamente auspicabili, riterrebbe necessaria una rivoluzione culturale che portasse a misure mirate e coerenti in direzione di una spending review finalizzata ad un miglioramento qualitativo della spesa. Il riferimento è alla gestione dei servizi pubblici locali che dovrebbe essere concorrenziale, e dovrebbe portare alla separazione tra le società che producono utili e quelle che servono alla politica per consolidare le proprie posizioni. Sul fronte delle entrate sarebbero poi necessarie riforme strutturali che partano anzitutto dalla certezza delle norme e che non vengano ripresentate misure come quelle dello scudo fiscale o dei condoni che i governi di centro-destra hanno operato in più occasioni. Esprimendo poi un'opinione personale, che non coincide con quella del proprio partito, si dichiara favorevole all'introduzione di una patrimoniale, eventualmente sul modello francese, da operare sia sui patrimoni mobiliari che su quelli immobiliari e che non rappresenti un'entrata una tantum, ma che sia stabile ed ordinaria. Esprime quindi forti perplessità su misure come quella del contributo di solidarietà che appare poco comprensibile, sia per la sua struttura sia per il fatto di colpire un ceto medio che paga ordinariamente le tasse.  Le misure fiscali contenute nella manovra rappresentano invece quella che la stampa definisce "macelleria sociale" e a danno delle classi medie, tanto più se si considera che il principio di progressività fiscale si ferma alla soglia dei 75.000 euro. Se si vuole stimolare lo sviluppo e la crescita devono, al contrario, essere adottati interventi che diano respiro alle imprese e che rendano possibile la loro internazionalizzazione anche per riparare a quegli squilibri della bilancia commerciale cui accennava il senatore Morando.Chiede poi al Governo chiarimenti in ordine alle norme che riguardano la soppressione di taluni enti al fine di chiarire quali siano gli effetti, per il bilancio pubblico, dell'assunzione delle passività di questi soggetti. Quanto alle norme relative ai costi della politica, si compiace che quelle contenute nell'articolo 13 prendano spunto da un disegno di legge a sua firma e per la stesura del quale si è ispirato ad un modello certamente liberale come quello statunitense.Riguardo infine all'accorpamento delle province, rileva come il criterio scelto possa rivelarsi paradossale in taluni contesti territoriali come per esempio quello umbro posto che all'interno di questa regione rimarrebbe in vita una sola provincia che peraltro coinciderebbe con il capoluogo di regione. Fa peraltro presente che per eludere tale norma potrebbe essere attivato l'articolo 132 della Costituzione che prevede il passaggio di alcuni comuni anche ad altre regioni e che potrebbe portare allo smembramento di alcuni territori mentre sarebbe stato più opportuno operare una semplificazione dei vari livelli istituzionali o più decisamente procedere all'abolizione totale delle province. Il PRESIDENTE, in accoglimento di una richiesta avanzata dai componenti del Gruppo del PD, propone di rinviare il seguito della seduta alla giornata di domani.  La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.  SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANA E POMERIDIANA DI DOMANI         Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta già convocata per oggi, alle ore 20, non avrà più luogo e che le sedute già convocate per domani, mercoledì 24 agosto 2011, alle ore 9 e alle ore 14,30, sono rispettivamente posticipate alle ore 9,30 e alle ore 15. La Commissione prende atto.

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  La seduta termina alle ore 17,40

BILANCIO    (5ª)  

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2011 566ª Seduta (antimeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.              La seduta inizia alle ore 9,45. IN SEDE REFERENTE   (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)   Riprende la discussione generale sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.  Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) sottolinea preliminarmente come la sollecitazione del Presidente del Senato a guardare con attenzione i contenuti delle proposte di modifica astraendo dalle firme e dalle parti politiche di provenienza per un confronto costruttivo, ampio e sereno, nell'interesse del Paese, sia  in concreto il riconoscimento delle numerose criticità che le misure della manovra in esame presentano. Sono innegabili, come è del resto emerso anche nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione affari costituzionali, i profili di illegittimità costituzionale di alcune norme. L'esigenza di affrontare le richieste del Paese reale e dell'Europa non può giustificare interventi come quelli previsti nel decreto-legge in esame.  Nel merito, il ventilato obiettivo di razionalizzazione della spesa non appare perseguibile con tali misure. Più in generale, la manovra appare il frutto di un lavoro non sempre organico e coerente. Con il provvedimento in esame  si doveva mirare non solo al contenimento della spesa pubblica anche attraverso il taglio alla spesa pubblica improduttiva, ma altresì al rilancio economico del Paese. Proprio sul piano dello sviluppo economico nazionale il provvedimento appare carente. Tutto ciò rischia di aumentare il pericolo di una deriva antidemocratica. Si sofferma quindi sul merito del decreto-legge, esprimendo, dapprima, un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Tali misure rischiano, da un lato, di favorire la criminalità organizzata e, dall'altro, la parte dell'imprenditoria più spregiudicata. Non si comprende quindi la ragione di sopprimere tale sistema, il quale, peraltro, ha comportato entrate per lo Stato. Dopo aver svolto brevi considerazioni sul tema della dismissione dei beni pubblici, affronta la questione della riforma dei servizi pubblici locali, problematica questa sullo scenario del dibattito parlamentare già dalla scorsa legislatura. Su tale questione i ritardi su questo terreno non si possono attribuire alla responsabilità parlamentare ma devono, invece, essere ascritte all'Esecutivo.Per quanto concerne poi la prosecuzione sulla linea dei tagli orizzontali osserva come il Ministro dell'economia dovrebbe guardare alle spese improduttive piuttosto che procedere a riduzioni che colpiscono indiscriminatamente -pro quota- tutte le realtà ministeriali. Svolge quindi ampie considerazioni, anche alla luce dei rilievi di incostituzionalità, già ricordati, emersi nel dibattito in Commissione affari costituzionali, sul tema della riforma degli enti locali. La logica sottesa alle procedure di scioglimento e di accorpamento sembra essere stata attuata, non solo senza il dovuto rispetto nei confronti delle Regioni a statuto speciale ma anche e soprattutto senza tenere conto delle effettive dinamiche economiche delle singole realtà territoriali. Conclude, quindi, ribadendo la propria viva insoddisfazione per il tenore delle misure previste dalla manovra. Il senatore LUMIA (PD) ritiene che della gravità della crisi che sta investendo non solo il nostro Paese ma anche il globo, non si tenga in adeguato conto nella manovra che il Parlamento sta esaminando. Tale manovra, infatti, non sembra tenere conto del mutato scenario geopolitico a livello economico e

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dell'affermazione di nuove forme di governance della globalizzazione. Nel merito il decreto-legge in conversione si limita a strumentalizzare la crisi internazionale perpetuando gli alibi del mancato sviluppo economico ricorrenti nella storia politica del Paese.La manovra in esame è in primo luogo iniqua: come ha osservato anche parte della stampa cattolica, con essa si sta portando avanti un'operazione di vero e proprio" killeraggio" nei confronti delle famiglie e del ceto medio. Il Governo e la maggioranza non stanno tenendo in adeguato conto dei profili recessivi che tale manovra rischia di determinare. Chiede all'uopo, integrando una richiesta già formulata nella giornata di ieri dal senatore Morando, al Governo di precisare l'impatto sul PIL della manovra in relazione alle diverse aree geografiche del Paese ed in particolare del Mezzogiorno.Il provvedimento varato dal Governo, poi, è una manovra debole nella parte in cui non riesce ad incidere efficacemente sul problema del debito pubblico. L'inadeguatezza delle scelte di politica economica portate avanti dall'Esecutivo sembra peraltro essere confermata dal mancato recupero di credibilità sui mercati del Paese.Egli ritiene che la crisi debba essere l'occasione per una più ampia riflessione sul futuro del Paese e sugli obiettivi che si intendono perseguire. A ben vedere, però, tali obiettivi non sono chiari e la classe dirigente che li sta portando avanti è del tutto assente ed inadeguata. Tale circostanza appare confermata anche dall'atteggiamento ambiguo mostrato dalla maggioranza e dal comportamento propositivo, invece, dell'opposizione nella definizione della programmazione dei lavori in sede referente della Commissione bilancio. Alla luce dell'appello del Presidente del Senato, auspica che il Governo e la maggioranza si confrontino anche con le proposte emendative dei senatori del Gruppo del Partito democratico sui temi di maggiore rilievo.Se si ritiene che obiettivo principale della manovra sia la riduzione del debito pubblico, non si può, allora, prescindere da un dibattito su alcuni temi, quali quello delle pensioni, dell'IVA, delle privatizzazioni ovvero della vendita dei patrimoni immobiliari. Soprattutto, non si può prescindere da misure a sostegno della lotta all'evasione ma anche da interventi volti a contrastare il dilagante fenomeno della corruzione, il cui impatto sull'economia è indubbio.Svolge quindi brevi considerazioni sulla politica di contrasto dei fenomeni di infiltrazione mafiosa anche nei settori economici e produttivi. Al riguardo lamenta i limiti di funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata recentemente istituita. L'inadeguatezza delle risorse umane rende oggettivamente difficile per tale soggetto la gestione degli oltre ottomila beni confiscati. Sarebbe stato preferibile attribuire a tale Agenzia unicamente compiti di stimolo e di controllo, riconoscendo invece un ruolo più ampio alle singole prefetture.I rischi di insolvenza per il nostro Paese non sono ancora del tutto fugati, per tale ragione appare quanto mai necessario, almeno, un intervento efficace sui settori produttivi più strategici. Al riguardo si sofferma sul tema del rilancio infrastrutturale, che rappresenta una delle condizioni irrinunciabili per il processo di modernizzazione del Paese. In merito ritiene che la presenza di oltre trentamila stazioni appaltanti non solo sia un oggettivo ostacolo ma ponga anche problemi di efficienza, trasparenza e di rispetto della legalità. I rischi testé palesati risultano quanto mai concreti soprattutto nel nord del Paese. Il rilancio economico, poi, non può prescindere da una seria riforma della giustizia. Prioritaria non è, a suo parere, la ridefinizione della geografia giudiziaria e quindi la scelta fra il mantenimento ovvero l'accorpamento dei tribunali minori, quanto piuttosto la significativa riduzione dei tempi di durata dei tre gradi di giudizio.Ulteriore fonte di inefficienza poi è la previsione di sei diverse forze di polizia. Al riguardo i tagli lineari realizzati rischiano unicamente di inficiare il funzionamento delle forze di sicurezza. Sarebbe stato invece preferibile portare avanti interventi di riorganizzazione strutturale. Al riguardo, fa presente come a fronte di sessantatremila unità nel corpo della Guardia di finanza solo tredicimila siano impegnate nello svolgimento delle attività istituzionali mentre la restante parte risulta destinata al funzionamento della struttura burocratica.Per quanto concerne il problema della riduzione dei costi delle Istituzioni ritiene inaccettabili gli interventi sulle province, i quali rischiano di determinare una irragionevole disarticolazione territoriale con un impatto in termini di governabilità. Sarebbe stato, a suo parere, più opportuno e serio abolire tout court tali enti conferendo la maggior parte delle competenze ad essi spettanti ai singoli comuni. Al riguardo fa presente che tale soppressione potrebbe essere pienamente realizzata in alcune regioni a statuto speciale , quali la Sicilia, laddove tale ente intermedio non trova fondamento "costituzionale". I risparmi derivanti dall'abolizione delle province potrebbero essere così destinati, in funzione premiale, ai comuni più virtuosi che sono riusciti ad abbattere la spesa corrente. Tutto ciò non mortificherebbe la legittima domanda di partecipazione politica e contribuirebbe a limitare il pericoloso clima di antipolitica presente in tutto il Paese. Si sofferma quindi sull'impatto della manovra sul Mezzogiorno d'Italia, svolgendo considerazioni sul tema della gestione e dei tagli ai fondi comunitari ed in particolare ai fondi FAS.Svolge poi  rilievi sulle modifiche in materia di gestione di rifiuti apportate dalla manovra. La decisione di abolire la tracciabilità dei rifiuti è indubbiamente la peggior via perseguibile. D'altra parte, però, ritiene di non poter concordare con quanto affermato dal senatore Fleres sull'efficienza del sistema Sistri. Sul tema

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dei rifiuti è indubbio che si possano trovare soluzioni ben più adeguate ed efficienti nel confronto fra maggioranza ed opposizione.  Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) svolge preliminarmente ampie considerazioni sullo scenario macro economico internazionale, il quale rappresenta il contesto in cui si inserisce il pronto e tempestivo intervento del Governo. L'esigenza avvertita dall'Esecutivo di intervenire nuovamente con una manovra sui temi economici è stata determinata da un ulteriore aggravamento - non prevedibile né previsto dagli analisti- dell'economia globale.  Al riguardo si sofferma sulle problematiche connesse al mercato azionario. A riprova della gravità della situazione finanziaria sottolinea l'atteggiamento della Germania, paese creditore, sul tema della governance della crisi. In questo scenario l'intervento del Governo si è concentrato su tre principali temi: il taglio delle spese, la tassazione ed infine le riforme. Per quanto concerne i tagli l'intervento dell'Esecutivo è stato dettato dall'esigenza di reperire nell'immediato risorse. Si sofferma, al riguardo, sugli interventi su province e comuni. Invita tuttavia a valutare l'opportunità di una revisione dei meccanismi di accorpamento o soppressione che si ispirino non già a logiche di mero automatismo ma che tengano conto delle concrete realtà geografiche. Si riserva poi di valutare la presentazione di modifiche emendative all'articolo 5, nella parte in cui fa riferimento alla dismissione di partecipazioni azionarie.Analoghe perplessità desta l' articolo 14, comma 1, lettera e), nella parte in cui prevede che i componenti del Collegio dei revisori dei conti siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali.Si sofferma poi sugli interventi in materia di tassazione. Anche in questo caso il Governo ha dovuto prioritariamente porsi il problema dell'immediato reperimento di risorse. In tale quadro il tema del recupero dell'evasione non può che considerarsi secondario. Se si considera che l'eccessiva tassazione sui consumi può provocare effetti inflattivi e che invece quella sul reddito rischia di rallentare lo sviluppo non si può che concordare con l'operato dell'Esecutivo.Conclude soffermandosi sul tema della riforma delle pensioni: essa dovrà portare ad una effettiva equiparazione fra il settore pubblico e quello privato. Il senatore LATRONICO (PdL) osserva come il Governo, con il decreto-legge in esame si sia assunto la responsabilità di fronteggiare una situazione di crisi che non riguarda solo l'Italia né solo l'Europa ma che ha caratteristiche mondiali.  Con esso il Paese si impegna ad anticipare al 2013 l'obiettivo del pareggio di bilancio, fissato dalla manovra di luglio. Si tratta di scelte difficili ma necessarie, alle quali dovrebbero seguire, anche dalle parti sociali, proposte possibili e responsabili per mettere in sicurezza i conti pubblici e salvare gli interessi prevalenti del Paese. La manovra punta, con l'obiettivo della riduzione del debito pubblico, fra le altre misure, a diminuire i costi della politica, a snellire gli assetti istituzionali degli enti di governo centrale, regionali e locali, ad imprimere un’accelerazione alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali e ad attivare azioni di contrasto all'evasione fiscale con misure che aiutano la tracciabilità delle transazioni finanziarie. Tutto ciò rappresenta il primo passo verso un cammino di riforme che non potrà che essere affrontato attraverso un ampio confronto anche con l'opposizione. Il senatore MERCATALI (PD) auspica che l'appello del Presidente del Senato sia tale da garantire un reale confronto fra maggioranza ed opposizione per la modifica del provvedimento in esame. Osserva preliminarmente come sia illusorio ritenere che il debito pubblico possa essere risanato con i livelli attuali di crescita del Paese i quali risultano ampiamente al di sotto di quello che sarebbe necessario. Si sofferma quindi sul tema energetico ed in particolare del fotovoltaico il quale ha rappresentato e rappresenta una delle operazioni speculative più vergognose.Affronta poi la questione dell'IVA con particolare riguardo alle esigenze di rilancio del settore terziario. Al riguardo rileva l'esigenza di prevedere un'aliquota unica a fronte dei quattro livelli presenti nel nostro Paese.Svolge quindi considerazioni sul tema del contrasto all'evasione fiscale, segnalando come tale problematica ponga in luce la questione politica che connota l'attuale maggioranza nella difficoltà ad affrontare tale tema. Per quanto concerne, poi, il tema dei tagli alla spesa concorda con quanto sostenuto dal senatore Morando circa l'esigenza di seguire il metodo della spending review. Al riguardo illustra l'impatto di esso sulla propria Regione, l'Emilia-Romagna. Per quanto concerne gli interventi sulle province e sugli enti locali ritiene che una riforma non possa che partire dall'alto e debba comunque basarsi ispirarsi ai criteri e principi sanciti nella Carta delle autonomie. Il Paese ha bisogno di riforme strutturali che non possono essere realizzate con un provvedimento d'urgenza. In tale contesto la riorganizzazione delle province non può prescindere da un processo di riforma costituzionale.La manovra varata è intrinsecamente inadeguata e il Governo si troverà costretto, nel breve termine, a dover intervenire di nuovo sull'economia. Conclude soffermandosi sulla protesta annunciata dalla CGIL. Pur non condividendo tale iniziativa, ne comprende le ragioni: l'Esecutivo infatti a poche settimane dal raggiungimento di un importante accordo fra Confindustria e i principali sindacati è intervenuto per decreto

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con una norma che tocca uno fra i temi più forti nella politica sindacale, proprio di uno dei tre sindacati sottoscrittori.              Il senatore TANCREDI (PdL) ritiene necessario sottolineare il contesto macroeconomico in cui si inserisce la manovra e le conseguenti caratteristiche emergenziali che la caratterizzano. Infatti, si sta assistendo ad una crisi sempre più drammatica di dimensioni globali, nella quale si sono verificati, peraltro, episodi significativi come il declassamento del debito degli Stati Uniti e una situazione di sofferenza che accomuna i debiti di molti Stati sovrani. Altresì, è evidente un problema di scarsa leadership nella gestione delle politiche economiche europee, come dimostra il fatto che la Francia e la Germania non sono state in grado di avanzare proposte alternative, rispetto alla soluzione degli eurobond, funzionali all'integrazione dei debiti sovrani dell'area euro, con la conseguenza che la crisi in atto sta contribuendo ad allargare sempre di più le distanze tra i vari Paesi dell'Unione europea.             In questo quadro d'insieme, è inevitabile che la manovra predisposta urgentemente dal Governo a ridosso di Ferragosto, contenga alcune misure estemporanee e prive del necessario carattere strutturale. Spetta, quindi, al Parlamento apportarvi i dovuti miglioramenti, ovviamente nell'invarianza dei saldi finali.             D'altra parte, è altresì inevitabile che una manovra di tale portata abbia un effetto recessivo sulla crescita economica, ma d'altronde risulta paradossale che tali critiche provengano dai medesimi soggetti che, in occasione della manovra di luglio, avevano accusato il Governo di voler spostare al 2014 il raggiungimento del pareggio di bilancio, per evitare di subire le conseguenze elettorali derivanti da una politica di riduzione della spesa. Invece, l'Esecutivo ha dimostrato di saper adottare misure tempestive e virtuose, sfidando anche l'impopolarità. Nel merito del provvedimento, occorre una riflessione su quella parte della manovra concernente i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi della politica e delle istituzioni, in quanto le relative disposizioni appaiono rispondere all'unica logica volta a fornire qualche appagamento ad un'opinione pubblica sempre più inquieta; tuttavia, nessuna di tali misure comporta effetti sui saldi stimati nella relazione tecnica e pertanto si tratta di previsioni suscettibili di miglioramento. D'altra parte, il problema principale del sistema istituzionale italiano riguarda l'inadeguatezza della dimensione regionale: a titolo esemplificativo, in Germania, sono presenti sedici laender per una popolazione di 85 milioni di abitanti, mentre, in Italia, sono presenti ben ventuno assemblee regionali, a fronte di 60 milioni di abitanti, che, oltre a rappresentare un centro di costo, appaiono inefficienti e inadeguate sia allo svolgimento della funzione legislativa di propria competenza sia in relazione alla capacità di confronto con le Istituzioni europee per quanto riguarda la gestione dei fondi strutturali. Pertanto, andrebbe perseguita la strada dell'accorpamento delle regioni esistenti, in modo da giungere ad un sostanziale dimezzamento e, contestualmente, si dovrebbe procedere ad una drastica riduzione del numero dei parlamentari, scelta peraltro coerente con il completamento della riforma federalista.              Il senatore Nicola ROSSI (Misto) consegna all'Ufficio di Segreteria una tabella di raffronto tra la situazione finanziaria della Grecia e quella del nostro Paese, sia per quanto attiene l'entità e il contenuto delle manovre di correzione dei conti pubblici sia relativamente al rendimento dei titoli del debito pubblico.            Dopo aver illustrato i contenuti della tabella, sottolinea come la finalità di tale comparazione consista nell'indicare quali errori siano stati commessi dal Governo greco, per evitare che vengano ripetuti in Italia. Infatti, la vicenda greca dimostra che, se il Paese non vuole avvitarsi in una spirale di reiterate manovre finanziarie dall'esito devastante, è indispensabile adottare misure credibili, ossia non dilatorie, e strutturali, basate cioè sulla riduzione permanente dei meccanismi di spesa.             Purtroppo, il decreto-legge n. 138 del 2011 è privo di efficaci misure strutturali, in quanto non rispondono a tale parametro provvedimenti come il contributo di solidarietà sui redditi medio-alti, la cosiddetta robin tax, il rinvio del pagamento delle tredicesime degli statali piuttosto che del trattamento di fine rapporto. Inoltre, come sottolineato dal senatore Morando nella seduta pomeridiana di ieri, gli effetti correttivi della manovra nel 2013 sono basati, per oltre il 70 per cento, sull'incremento delle entrate, restando residuali le misure di contenimento della spesa.             Per quanto riguarda, poi, la questione pensionistica, secondo calcoli basati sul rapporto tra versamenti contributivi e ammontare dell'assegno pensionistico, sia nel caso di pensionati di anzianità con quaranta anni di servizio sia nel caso delle donne lavoratrici, risulta evidente l'insostenibilità finanziaria degli attuali sistemi previdenziali.             Ulteriori interventi dovrebbero riguardare la dismissione del patrimonio immobiliare, scelta ineludibile in un Paese ad elevato debito pubblico come il nostro: putroppo, anche in tale circostanza, il decreto del Governo risulta privo di un credibile piano di dismissione, sia di breve sia di medio periodo.             Andrebbe, poi, perseguita la semplificazione del sistema territoriale di Governo, sopprimendo le province e sostituendole con le unioni di comuni.             In conclusione, va ribadito che soltanto l'adozione di misure strutturali di riduzione della spesa potrà permettere il rilancio dell'economia nazionale. In assenza di tali interventi, sarà necessario rivedere al ribasso le stime di crescita del PIL del 2012, il che renderà pressoché inevitabile - stante il fatto che lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è tenuto artificialmente basso dagli acquisti della Banca centrale europea -  l'adozione, a breve, di una terza manovra finanziaria di portata molto più pesante di quella attuale.

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             Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  La seduta termina alle ore 12,55..

BILANCIO    (5ª)  

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2011 567ª Seduta (pomeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.              La seduta inizia alle ore 15,25.  IN SEDE REFERENTE   (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)               Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.            Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) solleva critiche sulla sottovalutazione, da parte del Governo, della gravità della situazione economica sul piano internazionale, più pesante nel nostro Paese per l'entità del debito pubblico. Quando un anno fa il presidente Fini fu espulso dal PdL tra le richieste poste all'attenzione del partito vi era quella di una riunione degli stati generali dell'economia volti a trovare soluzioni ad una situazione di crisi internazionale che si andava via via aggravando. Più volte sollecitato a un ampio confronto con le parti sociali e le sue componenti politiche, il Governo ha invece preferito, non solo eliminare coloro che ne facevano parte in una posizione critica, ma perseguire la strada dei provvedimenti tampone che, oltre a non dare soluzione ai problemi, come in questo caso mettono in risalto le diversità di posizione all'interno della stessa maggioranza. La manovra rivela numerose lacune che dovranno essere affrontate con emendamenti che potrebbero configurare un'ennesima manovra. In definitiva, ci si trova di fronte non solo ad un Esecutivo commissariato da più forti poteri europei, ma anche irresponsabile nei confronti dei propri cittadini. Ritiene quindi indispensabile un risanamento dei conti pubblici per l'abbattimento del debito mediante tagli alla spesa pubblica, ai consumi intermedi e ai finanziamenti concessi a fondo perduto, a proposito dei quali chiede al Governo di fornire una specifica tabella riepilogativa. Auspica altresì una riduzione dell'IRAP per le piccole imprese, nella direzione di interventi che coniughino il rigore con lo sviluppo. Giudica negativamente il contributo di solidarietà che finisce per colpire i contribuenti onesti che dichiarano i propri redditi, mancando, peraltro, nella manovra misure efficaci per combattere l'evasione fiscale. In proposito annuncia la presentazione di un emendamento, riconoscendo le difficoltà che hanno le famiglie e le piccole imprese a sopportare aumenti della pressione fiscale che sono nell'ordine dei cinque punti percentuali.            Per quanto concerne annunciati interventi sul fronte previdenziale, riconosce che la necessità di armonizzare le normative a livello europeo è ineludibile sia per una equiparazione con gli altri Paesi, sia per motivi di equità rispetto alle nuove generazioni.            Rispetto ai costi della politica, si dice favorevole ad una riduzione dei parlamentari e dei consiglieri regionali purché sia accompagnata da una modifica delle leggi elettorali che consentano una effettiva armonizzazione delle varie realtà. Si dice altresì favorevole alla soppressione delle province e ad una ridistribuzione delle loro funzioni agli altri livelli amministrativi mentre invita ad una attenta valutazione sul raggruppamento dei comuni, che dovrà seguire criteri certi. Auspica infine un serio confronto sulle liberalizzazioni sulle alienazioni del patrimonio dello Stato, se si vuole incidere positivamente sul debito pubblico.             Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) ricorda che, oltre alle ragioni ricordate dal senatore Morando, la mancanza di regole nei mercati finanziari, la flessione della domanda globale e i debiti sovrani sono la causa della crisi economica internazionale, e di quella italiana con il debito abnorme, rispetto alla

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quale il Governo ha deciso di anticipare il pareggio di bilancio di un anno. Tuttavia, gli interventi tesi alla riduzione della spesa pubblica sono stati fino ad ora vanificati dagli aumentati interessi sul debito pubblico, che rappresenta il principale problema da affrontare anche nell'ottica di pervenire, entro il 2019, ad una riduzione al 60 per cento sul PIL per raggiungere la quale sarebbe necessaria una crescita annua del tre per cento fino a quella data. Considerato che tra le soluzioni oltre ad una crescita esponenziale del PIL poco credibile, ad una riduzione drastica della spesa e ad interventi di non facile individuazione ed efficacia immediata sul patrimonio o una super-tassa sui patrimoni, sembrerebbe non esserci spazio che per soluzioni tampone, ritiene tuttavia che taluni interventi possano essere operati al fine di tentare di rimettere in ordine i conti.Pur essendo in linea di principio favorevole a misure di razionalizzazione della materia previdenziale che seguano principi di equità, rileva tuttavia la limitatezza della loro portata sul fronte dei risparmi, ricordando peraltro che le pensioni di anzianità, specialmente in alcune parti del Paese, agevolano le ristrutturazioni aziendali che altrimenti graverebbero sugli ammortizzatori sociali.            Riguardo i tagli alle spese pubbliche, osserva che l'accorpamento dei comuni va ripensato quantomeno tenendo conto del fatto che sarebbe necessario garantire la presenza delle minoranze negli organismi elettivi. Auspica quindi un accorpamento di tali enti, specialmente sotto il profilo funzionale, e l'armonizzazione delle scadenze elettorali locali. Parimenti, auspica un accorpamento funzionale anche per quanto concerne le province rispetto alle quali le norme contenute nel provvedimento rappresenta solo un punto di partenza per un processo virtuoso di revisione di tale livello dell'amministrazione.            Si dichiara inoltre favorevole ai tagli ai Ministeri, che giudica sovradimenzionati non solo rispetto alla popolazione, ma anche alla nuova struttura delle autonomie locali.             Rispetto poi alle proposte alternative alla manovra avanzate dal PD, dichiara di condividere lo snellimento delle istituzioni e l'attuazione nei prossimi cinque anni delle dismissioni del patrimonio immobiliare. E' altresì favorevole ad un processo di liberalizzazione dei mercati oltre che ad una più efficace e serrata lotta all'evasione fiscale. Esprime invece perplessità sull'introduzione di un'imposta patrimoniale il cui gettito potrebbe essere molto diverso da quello atteso dai presentatori della proposta alternativa. Giudica in conclusione assai più utile una seria riforma fiscale e interventi mirati sul versante delle riduzioni e delle agevolazioni fiscali, di aumento delle aliquote IVA e la riduzione dell'IRAP, piuttosto che l'introduzione di un contributo di solidarietà dagli effetti limitati.             Il senatore LUSI (PD) rileva che le proposte del Governo sembrano dettate più dai contenuti della lettera della Banca centrale europea, mai peraltro resa pubblica, che dalla consapevolezza della gravità di una crisi economica internazionale, la quale sconta peraltro l'assenza di un governo politico dell'Europa che ha impedito l'assunzione di interventi tempestivi. L'Esecutivo negli ultimi due anni è stato impegnato a convincere il Paese che si dovessero cogliere le opportunità offerte dalla crisi piuttosto che adottare misure per difendere l'economia del Paese dai suoi catastrofici effetti. Ritiene quindi che non sarà questa l'ultima manovra che dovrà essere adottata, anche considerando che gli interventi correttivi che la maggioranza ha già annunciato, non si inseriscono armonicamente nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza che il Governo si appresta a presentare e rispetto al quale il senatore Morando ha successo un aggiornamento dei dati.            Passando agli effetti della manovra, rileva che essa opera prevalentemente sul fronte delle entrate e che mancano interventi concreti che possano ridare fiducia ai mercati o rendere agibili strumenti finanziari quali gli eurobond. Ravvisa nelle diseguaglianze tra gli ordinamenti statali la scarsa coesione tra i governi europei dell'area euro, per cui auspica una loro armonizzazione, a partire dai sistemi previdenziali e ,come prima misura da adottare nel nostro Paese, l'adozione del calcolo contributivo pro rata temporis per l'erogazione delle future pensioni. Auspica altresì che si torni alla previsione di una spending review per una compiuta conoscenza delle spese da ridurre nel bilancio dello Stato ai fini di recuperare gli sprechi che senz'altro ci sono e un consolidamento dei conti. Sollecita quindi il Governo a rendere pubblici i contenuti della ricordata lettera della BCE, in particolare riguardo ad eventuali richieste relative alla copertura dei titoli di Stato. Esprime altresì preoccupazione in relazione alle ultime stime OCSE che danno un valore tendenziale del PIL superiore a quello previsto, e si chiede se sarà necessaria un'ulteriore manovra. Ricorda quindi che le riduzioni delle agevolazioni fiscali, previste come clausola di salvaguardia di copertura della manovra e che toccheranno moltissimi aspetti della vita sociale, delle famiglie e delle attività produttive comporteranno sacrifici estremamente difficili da sostenere. Per quanto riguarda poi quelli che sono stati definiti i costi della politica, ritiene che il Governo avrebbe dovuto adottare provvedimenti, di natura costituzionale, per la riduzione del numero dei parlamentari, per la modifica degli ordinamenti degli enti locali, e per l'abolizione delle province. Rivela in proposito il proprio stupore di fronte al ritiro, da parte del Gruppo Lega Nord, di un disegno di legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari presentato qualche tempo fa.            Riconoscendo anche la responsabilità delle forze politiche che oggi si trovano all'opposizione nell'accumulo, nel corso degli ultimi venti anni, del debito pubblico, cresciuto per l'adozione di politiche di tutela dei diritti non più insostenibili, auspica un franco confronto sulla revisione della struttura burocratica e amministrativa dei piccoli comuni. La riflessione dovrà però ricomprendere anche il numero delle regioni, proprio alla luce della riforma del Titolo V del Costituzione.

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            Per quanto concerne poi le misure previste all'articolo 18, riguardante i voli dei parlamentari in classe economica, invita il Governo ad estendere tale previsione anche ai Paesi rappresentati in seno al Consiglio d'Europa piuttosto che solo a quelli facenti parte dell'Unione europea.            Chiede infine al Relatore ed al Governo quale sia l'effettiva ratio della disposizione riguardante il divieto del cumulo dei redditi dei parlamentari che svolgono libere professioni, prevista dall'articolo 13, posto che se si intende ridurre effettivamente la spesa dovrebbe essere ricompresa nella norma qualsiasi forma di reddito e non solo quello derivante da attività libero professionale. Gli effetti della norma possono avere infatti caratteri paradossali. Annuncia quindi in proposito la presentazione di un apposito emendamento per correggere la norma.             La senatrice CARLONI (PD) evidenzia come la manovra in discussione non possa essere analizzata soltanto nella prospettiva tipica dei mercati finanziari, ma richieda, da parte del Parlamento e, più in generale, della classe politica, l'adozione di altre chiavi di lettura.            E' chiaro che sussiste un problema di fondo rappresentato dalla credibilità e dalla sostenibilità del sistema Paese, dal momento che, nelle ultime settimane, l'Italia è stata, suo malgrado, al centro del palcoscenico internazionale, a causa delle criticità del proprio debito e dei connessi rischi di default.            In tale clima, la convocazione, la scorsa settimana, del Senato, per la comunicazione formale della presentazione del disegno di legge di conversione del decreto n. 138 è stata trattata in maniera superficiale ed eccessivamente leggera, se si considera che il giorno successivo, sul principale quotidiano nazionale, un autorevole commentatore come l'ambasciatore Sergio Romano ha espresso giudizi piuttosto aspri nei confronti dell'istituzione parlamentare quasi deserta.             Premessa la necessità di evitare assolutamente una spirale analoga a quella che ha coinvolto la Grecia, occorre convertire le gravi criticità della congiuntura economico-finanziaria in opportunità di rilancio, considerato peraltro che è finora mancata, non solo in Europa, una leadership politica adeguata a fronteggiare la crisi finanziaria iniziata nel 2008.            D'altronde, risulta saggio il richiamo del Presidente della Repubblica al Governo ad evitare ulteriori sottovalutazioni della gravità della crisi, chiedendo altresì alle opposizioni di non appiattire le proprie posizioni su un atteggiamento eclusivamente anti-governativo. D'altra parte, è innegabile come, fin dall'inizio della Legislatura, anche in questa Commissione, nonostante la condotta saggia e lungimirante della Presidenza, sia mancata un'effettiva interlocuzione con l'Esecutivo, le cui risposte non sono state all'altezza della situazione, rafforzando nell'opinione pubblica l'illusione che, in qualche modo, si sarebbero trovate soluzioni utili a tamponare le emergenze.              Occorre, quindi, esaminare la manovra, partendo dal tema della sostenibilità sociale, con particolare riferimento alle famiglie, al tessuto imprenditoriale e alle aree deboli del Mezzogiorno.             Per quanto concerne poi il sistema istituzionale, appaiono maturi i tempi per una soppressione delle province, come primo passo per ridurre i costi di un apparato politico e burocratico ormai pletorico; analogamente, va operata una netta riduzione del numero dei parlamentari, in modo da giungere ad una diversa articolazione del rapporto tra cittadini e livelli di rappresentanza politica.             Relativamente alla questione pensionistica, è opportuno adottare un approccio ispirato a criteri equitativi, considerato che l'istituto della pensione di anzianità verrà superato a partire dal 2016. Va poi rimarcata la questione del lavoro femminile sia in ambito familiare che extra-familiare. Sul punto, nel richiamare l'intervento dell'on. Reguzzoni, presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato dello scorso 11 agosto, va sottolineato come il ruolo di ammortizzatore sociale della figura femminile richiederebbe la valorizzazione del lavoro di assistenza prestato dalle donne nei confronti dei figli piccoli come degli anziani e, in tal senso, una proposta emendativa del Gruppo del Partito Democratico tenderà a scontare di un anno il carico contributivo finalizzato al calcolo della pensione.            Per quanto attiene, invece, le proposte di innalzamento dell'età pensionabile, occorre introdurre forme di flessibilità, sia per gli uomini che per le donne, relativamente all'uscita dalla vita lavorativa, attraverso meccanismi di incentivi e disincentivi.            Risulta, altresì, necessario un confronto serio tra il Governo e le parti sociali sulle politiche per la crescita, evitando ulteriori fratture.            Con riferimento, per l'appunto, alle misure per la crescita, il Gruppo del Partito Democratico sta predisponendo alcuni emendamenti sul co-finanziamento dei Fondi strutturali europei, nonché sul credito d'imposta, mentre appare apprezzabile la norma contenuta nel decreto-legge volta a contrastare i fenomeni di caporalato.            Da ultimo, non si può non sottolineare come la stesura dell'articolo 13, sul meccanismo di calcolo dell'indennità parlamentare, risulti sciatta e contraddittoria rispetto all'intento ispiratore, che dovrebbe consistere nel conferire la massima dignità al lavoro del Parlamento, tutelando la posizione dei parlamentari, a prescindere dalla tipologia di lavoro precedentemente svolta, e adottando sistemi volti a contrastare conflitti di interesse tra il mandato politico e attività precedenti o collaterali, possibilmente ricorrendo a meccanismi come il blind trust pensato a suo tempo dal compianto professor Andreatta. 

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            La senatrice BONFRISCO (PdL) ritiene indispensabile evitare, sull'onda del contingente, di perdere di vista l'insieme dei provvedimenti adottati dal Governo negli ultimi mesi, ossia il Documento di economia e finanza dello scorso aprile, il decreto sviluppo n. 70 del 2011 a maggio e il decreto-legge n. 98 a luglio: tali provvedimenti risultano tutti ispirati a tre criteri consistenti in una politica di rigore nei conti pubblici, nella trasmissione di un messaggio di affidabilità sui mercati finanziari e nella tutela della coesione e della sostenibilità sociale.            Ricorda, quindi, che in questo mese, a seguito dell'aggravarsi dei fenomeni speculativi sui mercati e delle criticità dell'economia europea, che hanno riguardato anche la crescita del prodotto interno lordo tedesco, il Governo si è trovato nella necessità di adottare, lo scorso 13 agosto, un nuovo decreto, unitamente alla preannuncio della presentazione di un disegno di legge di riforma dell'articolo 81 della Costituzione, volto a costituzionalizzare il principio del pareggio del bilancio.            Sottolinea, pertanto, che l'insieme dei provvedimenti adottati dall'Esecutivo negli ultimi mesi contengono ben ventisettte misure per favorire la crescita, tra cui il credito di imposta per le imprese che investono nella ricerca scientifica, un regime fiscale forfettario per le attività di impresa gestite da giovani sotto i trentacinque anni e un credito di imposta per incentivare l'assunzione di lavoratori nel Sud Italia.             Nel ribadire come la manovra aggiuntiva risponda alle indicazioni della Banca centrale europea, conciliando rigore finanziario e tutela della coesione sociale, si sofferma sulle misure riguardanti la riduzione dei costi della politica, funzionali allo snellimento della macchina burocratica, attraverso la soppressione delle province sotto i 300 mila abitanti, l'accorpamento della gestione delle funzioni amministrative nei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, il dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali e la riduzione dei consiglieri regionali, al fine di riequilibrare il rapporto tra comunità territoriali e rappresentanti politici, oggi pari ad un eletto per soli 428 cittadini. Esprime, quindi, particolare apprezzamento per la misura concernente la riduzione, per ulteriori 12 miliardi di euro, delle spese dei Ministeri.Nell'auspicare, poi, che la previsione dell'articolo 13 sulla riduzione delle indennità dei parlamentari contribuisca ad avvicinare il nostro Paese ai migliori standard anglo-americani, paventa il rischio di un ritorno ad una classe parlamentare formata esclusivamente da professionisti della politica.Dopo aver sottolineato che il ricorso ai soli voli in classe economica risulta già da tempo diffuso per le missioni dei parlamentari, si sofferma sulla soppressione degli enti pubblici non economici con meno di settanta dipendenti, sottolineando la necessità di salvaguardare alcuni punti di eccellenza del panorama italiano.Passa, quindi, ad affrontare le misure sul lavoro e sullo sviluppo, valutando positivamente le norme volte a liberalizzare l'accesso alle professioni e alle attività economiche, in linea con una cultura meritocratica e anti monopolistica, mentre appare altresì apprezzabile la reintroduzione del reato di caporalato.Sollecita, poi, l'ammodernamento del sistema di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, considerato che l'intermediazione pubblica rimane ferma al quattro per cento dei contratti di lavoro stipulati. Da ultimo, affronta la questione del rapporto tra spesa sociale e ruolo femminile in famiglia e nelle professioni, paventando il rischio che le donne italiane possano essere penalizzate da propositi di riforma di un sistema pensionistico concepito, un tempo, in una logica di compensazione dell'impegno sostenuto dalle donne in ambito familiare, a scapito delle prospettive di carriera professionale.Infine, evidenzia la necessità di approntare misure a tutela del lavoro dei giovani che rischiano di restare esclusi da meccanismi di protezione sociale che sono limitati alle fasce più anziane dei lavoratori. Il senatore MASCITELLI (IdV) ritiene condivisibile, da parte di tutte le forze politiche, l'assunto secondo cui una crisi economico-finanziaria di portata globale richieda soluzioni globali: d'altra parte, negli ultimi anni si sono succedute proposte come la revisione dei global legal standard, piuttosto che la Tobin tax sulle transazioni finanziarie speculative ovvero il divieto di vendite allo scoperto. Tuttavia, purtroppo, il ministro Tremonti, fin dall'inizio di questa legislatura, ha sottovalutato la gravità della crisi e i pericoli di contagio sull'economia italiana, vantando l'estraneità del sistema bancario nazionale rispetto a operazioni di acquisto di cosiddetti "titoli tossici" ovvero rimarcando come l'elevato livello del risparmio privato potesse contribuire ad attenuare la severità dei giudizi sull'enorme debito pubblico. Ciò ha fatto sì che, dal 2008 ad oggi, la crisi non sia stata affrontata seriamente dal Governo che, al contrario, ha inaugurato la legislatura adottando misure devastanti come lo smantellamento dei meccanismi di contrato all'evasione fiscale e la rinuncia ad una seria operazione di spending review.Denuncia, quindi, il fallimento della manovra finanziaria di luglio, dovuto al fatto che il decreto n. 98 si limitava a posticipare la maggior parte degli interventi al biennio 2013-14, senza contare l'impatto sociale negativo derivante dalla penalizzazione del pubblico impiego.Rappresenta, quindi, la gravità della situazione, tenuto conto che, nel prossimo mese di settembre, il Tesoro terrà un'asta per la vendita di 32 miliardi di buoni poliennali e che i circa 1900 miliardi di euro del nostro debito sovrano, oltre ad essere posseduti dalle famiglie e dagli istituti di credito, sono per metà in mano a operatori internazionali pronti a scommettere sulla sostenibilità, nel breve e medio termine, del nostro debito, il che rende quindi indispensabile fornire ai mercati messaggi credibili e rassicuranti.

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Richiamando poi la relazione del presidente Azzollini, in cui si sottolinea l'anticipo del pareggio di bilancio e il rafforzamento della manovra di luglio, esprime forte scetticismo sulla concreta fattibilità dal raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, alla luce dello scenario pessimistico di crescita del prodotto interno lordo. Altresì, ritiene che il decreto n. 138, invece che rafforzare, finisca per aggravare la manovra di luglio, tenuto conto che l'incidenza correttiva sull'indebitamento netto sarà di circa 51 miliardi, di cui oltre 30 miliardi sul versante dell'incremento tributario, mentre meno di 20 miliardi consisteranno in riduzioni della spesa. Rammenta, poi, come l'aumento del carico tributario sia reso possibile dal contributo di solidarietà sui redditi medio-alti, peraltro già vigente nel pubblico impiego, e dal taglio, per 4 miliardi nel 2012 e 16 miliardi nel 2013, delle agevolazioni fiscali, con conseguenti effetti negativi per i redditi di lavoro e per spese socialmente sensibili quali quelle sanitarie o di istruzione.Rileva, quindi,  come la manovra sia incentrata su altri due pilastri il primo dei quali rappresentato dalla riduzione, per ulteriori 6 miliardi di euro, della spesa dei Ministeri: tuttavia, non è chiara l'articolazione dei risparmi e sussiste il forte rischio di penalizzare settori molto delicati, come le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate. Il secondo pilastro è invece rappresentato dall'ulteriore irrigidimento del patto di stabilità interno, con risparmi per 6 miliardi nel 2012 e 3,2 nell'anno successivo, con l'effetto di obbligare, di fatto, le regioni ad innalzare l'addizionale IRPEF.Stigmatizza, poi, la condotta inadeguata del Governo sul versante del contrasto all'evasione ed elusione fiscale, evidenziando l'insufficienza di misure come la revisione degli studi di settore, l'inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio per la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei liberi professionisti e la linea contraddittoria relativa alla tracciabilità dei pagamenti.Invoca, altresì, una condotta più responsabile dei Ministri dell'attuale Governo, che dovrebbero evitare il continuo ricorso ad esternazioni sganciate dall'effettiva natura dei provvedimenti, come nel caso della soppressione degli enti inutili, promessa già dal 2008 e di nuovo sbandierata dal decreto in esame, che si ridurrà, tuttavia, alla sola cancellazione di circa una trentina di organismi.In conclusione, nell'auspicare modifiche profonde del decreto in esame, il cui impatto sociale è obiettivamente devastante, annuncia che gli emendamenti del Gruppo dell'Italia dei Valori saranno numericamente limitati e coerenti, nel contenuto, a quanto sostenuto fin dall'inizio della legislatura. Il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), dopo aver consegnato all'Ufficio di Segreteria una tabella recante un'elaborazione dei dati ufficiali di bilancio, formula due premesse metodologiche: la prima consiste nel fatto che le proprie analisi si basano sui dati ufficiali disponibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze; la seconda è legata alla considerazione che l'analisi dei flussi di spesa è incentrata sulla classificazione economico-funzionale volta ad individuare, all'interno dei grandi aggregati, come la scuola o la sanità, quali spese siano effettivamente imputabili ai servizi e quali ad altre finalità, come i consumi intermedi piuttosto che le spese per il personale.Ciò premesso, ricorda che la manovra di luglio e quella correttiva oggi in esame si sono entrambe rese necessarie per fornire una risposta ai fenomeni speculativi registratisi sui mercati finanziari. Risulta, quindi, indispensabile chiarire che gli operatori attivi sui mercati sono interessati non a stime sui tagli dei tendenziali di spesa degli anni futuri, bensì a capire l'ammontare preciso della spesa pubblica e il livello concreto di pressione fiscale che caratterizzeranno la finanza italiana successivamente all'entrata in vigore delle manovre finanziarie di volta in volta predisposte. Rileva, quindi, che l'allargamento fino a 400 punti base dello spread tra i rendimenti dei BTP decennali italiani e quelli dei Bund tedeschi, registratosi dopo l'approvazione della manovra di luglio, era dovuto alla debolezza strutturale di tale provvedimento. Infatti, il decreto-legge n. 98 si poneva l'obiettivo di azzerare il deficit di bilancio nel 2014, attraverso l'incremento delle entrate totali pari a 120 miliardi, di cui 71 sono state utilizzati per azzerare il deficit, mentre i restanti 49 erano destinati, per 57 miliardi, ad aumentare la spesa corrente,  recuperando i residui 8 miliardi mediante un corrispondente decremento della spesa in conto capitale. Era inevitabile, a questo punto, un giudizio negativo dei mercati dovuto all'effetto depressivo della manovra sulla crescita economica.Passa, poi, ad esaminare il decreto legge n. 138, rilevando come esso presenti criticità strutturali analoghe alla manovra di luglio, dal momento che l'anticipo al 2013 del pareggio di bilancio è perseguito da un incremento del carico tributario per 100 miliardi di euro, di cui 75 miliardi verranno utilizzati per portare il bilancio pubblico da un disavanzo di 71 miliardi nel 2010 ad un avanzo di 4 miliardi nel 2013, mentre i rimanenti 25 miliardi saranno utilizzati per aumentare di 36 miliardi la spesa corrente e decurtare per 11 miliardi la spesa in conto capitale, con la conseguenza che il taglio degli investimenti pubblici sarà più concentrato nel tempo e di maggiore entità. Evidenzia, quindi, come, secondo una propria stima, la manovra comporterà un effetto depressivo sull'economia stimato in una riduzione del PIL del 2 per cento come dato cumulato di qui al 2013: è quindi evidente l'impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio nei prossimi due anni, rendendosi ineludibile una manovra ter che diminuirà ancor di più la credibilità del Paese. Dopo aver ripercorso per sommi capi la politica di finanza pubblica perseguita dai governi italiani negli ultimi trenta anni, sottolinea come si sia persistito nell'errore di porre al centro delle scelte decisionali la spesa pubblica corrente, alimentandola, nel periodo dal 1980 al 1995 con incrementi di deficit e debito e, nel

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periodo dal 1995 al 2010, con l'innalzamento dei tributi e riducendo gli investimenti. Risulta, invece, di estrema urgenza incentrare la nuova politica di finanza pubblica sugli obiettivi della crescita economica e dell'equità sociale.Al riguardo, illustra le proposte emendative presentate dal Terzo Polo e basate su cinque pilastri: innanzitutto, una politica di zero deficit basata sulla riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche per l'acquisto di beni e servizi; in particolare, si propone che nel 2012 le spese per i consumi intermedi da parte delle amministrazioni pubbliche debbano essere pari a quelle sostenute nel 2009, ridotte del 10 per cento. Sempre sul fronte del risanamento dei conti pubblici, occorre tagliare i prestiti a fondo perduto, pari a circa 40 miliardi di euro, trasformandoli in meccanismi di credito di imposta, recuperando così risorse da utilizzare in parte per azzerare il deficit e in parte per ridurre l'IRAP sulle piccole e medie imprese. Illustra, poi, il secondo pilastro, consistente nella liberalizzazione dei servizi pubblici locali ed il terzo pilastro, rappresentato da una politica di trasparenza nella gestione del debito pubblico, da perseguire attraverso la certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, avviando contestualmente un programma di dismissione del patrimonio pubblico mobiliare e immobiliare, così da ridurre lo stock del debito. Si sofferma, quindi, sugli ultimi due pilastri delle proposte emendative del Terzo Polo: sul fronte pensionistico, si propone il graduale allungamento dell'età pensionabile, recuperando risorse volte a garantire il riequilibrio strutturale delle posizioni contributive dei giovani e delle donne. Da ultimo, occorre contrastare l'evasione fiscale attraverso l'introduzione generalizzata, con un apposito tetto, della deducibilità delle spese sostenute per la casa e la famiglia, prevedendo che la deduzione sia applicata alla fattura calcolata sul lordo dell'IVA; va poi introdotta un'imposta patrimoniale da cui sia possibile dedurre l'imposta sul reddito pagata dai contribuenti negli anni precedenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI          Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20, e la seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 25 agosto 2011, alle ore 9, non avranno più luogo. Restano confermate le sedute convocate nella giornata di domani alle ore 14,30 e alle ore 20.             La Commissione prende atto.  La seduta termina alle ore 19,25.

BILANCIO    (5ª)  

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2011 568ª Seduta

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI    

             La seduta inizia alle ore 15,25. IN SEDE REFERENTE   (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)               Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri. Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, avverte che la discussione generale sul provvedimento in titolo si concluderà nella seduta pomeridiana di martedì prossimo, con

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l'intervento del senatore Legnini, ultimo iscritto a parlare, a cui faranno seguito gli interventi di replica del Relatore e del Governo.Comunica poi che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato una lettera al Presidente del Senato, in cui, su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'evidenziare la stretta connessione funzionale del disegno di legge in esame con la manovra finanziaria per l'anno 2012, chiede di valutare l'opportunità di estendere al decreto-legge n. 138 del 2011 il medesimo regime speciale di emendabilità, già applicato in precedenti di analoga natura, come nel caso del decreto n. 98 del 2011, di cui il provvedimento in esame rappresenta un correttivo, e considerare pertanto il disegno di legge n. 2887 come correlato alla futura manovra di finanza pubblica. Fa quindi presente di essere favorevole ad accogliere l'indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze e considerare pertanto il provvedimento in esame correlato, con la conseguenza che gli emendamenti privi di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, saranno considerati inammissibili anche ai fini della ripresentazione in Assemblea. Medesimo regime sarà quindi riservato ai nuovi emendamenti che saranno presentati all'Assemblea.            In assenza di osservazioni così rimane stabilito.  Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO    (5ª)  

MARTEDÌ 30 AGOSTO 2011 569ª Seduta

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.                   La seduta inizia alle ore 18,25. IN SEDE REFERENTE   (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)               Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 agosto scorso.      Il presidente AZZOLLINI, prima di riprendere la discussione generale, su richiesta dei senatori dei Gruppi di opposizione, fa presente che gli emendamenti del Relatore e del Governo saranno presentati domani, corredati da una idonea relazione tecnica, presumibilmente entro le ore 18.          Il senatore MASCITELLI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, al riguardo, la fissazione di un termine congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti e per approfondire le proposte di modifica.          Il presidente AZZOLLINI assicura che sarà fissato un termine adeguato alle esigenze di approfondimento.          Il senatore MERCATALI (PD) chiede che la relazione tecnica degli emendamenti sia dettagliata in modo tale da illustrare gli effetti sui saldi finanziari.            Inoltre, auspica che sia riservata adeguata attenzione alle proposte di modifica dei Gruppi di opposizione.             Il PRESIDENTE osserva che il profilo più rilevante per il successo degli emendamenti è quello della loro qualità e degli effetti sui saldi. Inoltre, assicura che in qualità di Relatore dedicherà la massima

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attenzione a tutte le proposte, incluse quelle dell'opposizione, alcune delle quali recano soluzioni inedite e interessanti, da considerare come contributo al dibattito, anche se non verranno accolte o verranno accolte parzialmente.          Il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) chiede se i saldi che occorre mantenere invariati sono quelli risultanti dalle disposizioni del decreto-legge che recano un avanzo.          Il presidente AZZOLLINI risponde in senso affermativo.             Riprende, pertanto, la discussione generale.          Il senatore LEGNINI (PD) richiama l'attenzione sull'esigenza, ricordata anche dal Capo dello Stato e dal Presidente del Senato, di assicurare una apertura del dibattito parlamentare, in considerazione dell'eccezionale gravità della crisi. Invece, il preannuncio di decisioni assunte da un ristretto tavolo politico in una residenza privata del Presidente del Consiglio non depone per una effettiva disponibilità della maggioranza e del Governo al confronto politico e appare come una seconda lettura del decreto-legge, che provocherà la decadenza di numerose proposte di modifica e uno stravolgimento della manovra presentata il 13 agosto.            Sottolinea le perplessità della sua parte politica sulla sostenibilità delle misure previste dal decreto-legge: a parte la richiesta di riconsiderare il Documento di economia e finanza - sulla quale tuttavia il suo Gruppo non ha insistito - è indispensabile acquisire dati di dettaglio sugli effetti della manovra sul quadro della finanza pubblica.                     Il presidente AZZOLLINI precisa che una nota in risposta ai quesiti sollevati dal senatore Morando nella seduta del 23 agosto è stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione.          Il senatore LEGNINI (PD) obietta che quelle informazioni dovrebbero essere aggiornate, tenendo conto delle modifiche concordate dalla maggioranza, che hanno natura molto diversa rispetto alle misure contenute nel decreto-legge.            Ricorda che nelle audizioni è stata rilevata  l'assenza di una previsione aggiornata nella crescita, che finalmente è stata fornita ieri dal Fondo monetario internazionale, al ribasso rispetto al dato previsto dal Governo. Inoltre, non sono stati considerati gli effetti depressivi né sono stati valutati i rischi che correrebbe l'intero Paese nel caso di una sostanziale inefficacia della manovra.            È vero che le misure restrittive sono irrinunciabili anche se determinano effetti depressivi, ma come ha ammesso il Vice direttore generale della Banca d'Italia si può scegliere tra misure più o meno depressive (o addirittura espansive) a parità di saldi finanziari.            Ricorda i rilievi indicati dal Servizio del Bilancio del Senato, ad esempio sulle modalità di riduzione dei capitoli di bilancio dei Ministeri. Anche in questo ambito le diverse ipotesi producono risultati diversi fra loro, anche se i saldi finanziari sono invariati. Analoghe considerazioni valgono per le riduzioni dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali, che si aggiungono a quelli disposti nelle manovre precedenti: si è raggiunto un livello insostenibile e le amministrazioni saranno infine costrette a esercitare le modeste leve fiscali a loro disposizione, con inevitabile aumento della pressione fiscale.            A suo avviso, nel dibattito si è configurato un percorso condivisibile di operatività: a partire dall'esigenza di introdurre misure per la crescita a una strategia fiscale, al capovolgimento del rapporto tra maggiori entrate e minori spese. Il confronto nell'opinione pubblica e tra le forze politiche si è obiettivamente aperto e sono venute indicazioni intorno alle quali è possibile trovare una convergenza.          Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), integrando il suo intervento nella discussione generale, chiede quale significato potrà avere il dibattito che si svolgerà nella seduta antimeridiana di domani, se gli emendamenti del Relatore e del Governo saranno presentati solo alle 18. Nel frattempo - osserva - si aggravano le pressioni dei mercati internazionali.            Di fronte all'incertezza che caratterizza il confronto fra i vertici dei Gruppi di maggioranza, la Commissione dovrebbe realizzare una convergenza di pensiero per indicare alcune possibili soluzioni.             È così conclusa la discussione generale.          Intervenendo in replica, il presidente AZZOLLINI (PdL), relatore, invita a evitare tentazioni polemiche o catastrofistiche e a considerare che persiste una forte credibilità del Paese a livello internazionale, elemento essenziale per la crescita economica, malgrado gli andamenti tendenziali registrati dai modelli econometrici. Del resto, l'aggravarsi della crisi finanziaria all'inizio di agosto non trova riscontro in un peggioramento dei fondamentali economici né tiene conto della decisione di anticipare il pareggio di bilancio al 2013.

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            Il sistema economico, la sua credibilità e competitività, sono connessi piuttosto a riforme effettive che devono essere perseguite in un rapporto di affidabilità e coesione delle forze politiche. Occorre, pertanto, lavorare per costruire una convergenza politica che consenta di assumere decisioni strategiche. Le proposte di modifica non potranno prescindere dal vincolo di compensazione, ma nel rispetto del rigore potranno promuovere un incremento della crescita e della competitività. Resta l'esigenza di riforme strutturali: esse potranno essere favorite attraverso la spending review diretta a individuare spese derivanti da elementi di trascinamento e di conservazione dannosi e inutili che potrebbero essere rimossi. A questo riguardo, richiama l'esempio dei revisori nelle scuole o nelle ASL, la cui riduzione, ammesso che siano davvero necessari, determinerebbe un rilevante risparmio di spesa.             Il sottosegretario GENTILE sottolinea che rispetto al passato la manovra finanziaria che il Governo ha sottoposto all'esame del Parlamento è aperta alle proposte di modifica elaborate nel dibattito pubblico e parlamentare e a quelle delle forze sociali, salvo il rispetto dei saldi finanziari. Sottolinea che le misure contenute nel decreto-legge non incidono pesantemente sulla leva fiscale, come è stato da più parti sottolineato, e rafforzano, invece, il sistema di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. L’impegno comune di tutte le parti politiche, di maggioranza e di opposizione, deve essere quello di individuare soluzioni strutturali credibili per garantire la tenuta e la sostenibilità della finanza pubblica, tanto a livello nazionale quanto sul piano più squisitamente locale. Al riguardo richiama, in termini positivi, l’esempio di un comune della Regione Calabria, il quale, senza provocare squilibri di carattere finanziario, è riuscito, attraverso una serie di misure di razionalizzazione e semplificazione in campo amministrativo e fiscale, a ridurre il carico tributario in determinati settori e per alcune categorie di contribuenti. Tale esempio conferma a suo parere la capacità della politica di farsi interprete dei bisogni e degli interessi della collettività, anche attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche del territorio di riferimento.Per quanto riguarda le possibili modifiche al contenuto della manovra, ribadisce come le relative proposte siano ancora allo studio da parte del Governo e come esse potranno essere ulteriormente perfezionate grazie al costruttivo apporto della Commissione. In particolare, sono in corso approfondimenti sulle linee di riorganizzazione delle forme di coordinamento tra i comuni di minori dimensioni e su un complessivo riassetto del sistema delle province. Su tali materie il Governo ha già tenuto conto degli orientamenti emersi in Commissione durante la discussione generale. Rileva quindi l’esigenza che un disegno di riforma costituzionale del settore delle province si ispiri a criteri di coerenza e organicità, respingendo soluzioni di carattere emergenziale e non selettivo, ricordando sul punto anche le sollecitazioni a una complessiva razionalizzazione delle spese del comparto degli enti locali. A tal fine, ritiene che la classe politica dovrà fornire risposte concrete ai cittadini, evitando di lasciarsi influenzare dalle campagne mediatiche che si sono registrate negli ultimi tempi. Ribadisce infine l’impegno che il Governo si è assunto con l’elaborazione della manovra all’esame del Parlamento: occorre restituire fiducia ai cittadini nell’operato delle istituzioni democratiche e restituire all’Italia la piena credibilità sul fronte dei mercati finanziari. Nell’ottica di conseguire il migliore risultato legislativo possibile, manifesta la piena disponibilità del Governo a valutare gli emendamenti presentati dall’opposizione e ad accoglierne i contenuti, nel caso essi siano in grado di rafforzare gli obiettivi politici del Governo. Solo attraverso una proficua collaborazione con le forze parlamentari sarà possibile coronare lo sforzo di risanamento dei conti pubblici, evitando il rischio, paventato dal senatore Nicola Rossi durante la discussione generale, di dover ricorrere a ulteriori interventi correttivi nei prossimi mesi.  Il PRESIDENTE, comunica che nella seduta antimeridiana di domani, mercoledì 31 agosto, sarà avviata l’illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, con l’eventuale sottoposizione al voto delle proposte riferite ad articoli o a materie in relazione ai quali non vi saranno nuove ipotesi di modifica da lui formulate in qualità di relatore o predisposte dal Governo.              La Commissione prende atto.             Il seguito dell’esame è quindi rinviato. SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI              Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, è sconvocata. Avverte altresì che la seduta antimeridiana delle ore 9 di domani, mercoledì 31 agosto, è posticipata alle ore 9,30.             La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 19,45.

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BILANCIO    (5ª)  

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2011 570ª Seduta (antimeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.                    La seduta inizia alle ore 10,10. IN SEDE REFERENTE   (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)               Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.      Il presidente AZZOLLINI, conclusasi nella giornata di ieri la discussione generale con le repliche, propone di procedere alla illustrazione di tutti gli  emendamenti presentati, inclusi quelli che trattano questioni sulle quali, in qualità di Relatore, si riserva di presentare proprie proposte emendative, al fine di assicurare il confronto più ampio sulle ipotesi di modifica del decreto-legge in esame.          Il senatore MASCITELLI (IdV) ritiene che sia insensato, oltre che avvilente della funzione parlamentare, discutere su proposte emendative che potrebbero rivelarsi superate a seguito della presentazione degli emendamenti in corso di elaborazione da parte del Relatore. Stigmatizza poi il fatto che le modifiche che verranno apportate al testo del decreto-legge n. 138 del 2011 siano il risultato di scelte decise in un ristretto vertice di maggioranza tenutosi presso l’abitazione personale del Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiede infine una sollecita anticipazione della presentazione delle proposte di modifica del Relatore.          Il senatore LUSI (PD) ritiene che si possa comunque iniziare l’esame degli emendamenti che incidono su argomenti non toccati dalle proposte emendative del Relatore sulle quali è opportuno – per economia di tempi - procedere anche alla votazione.          Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) rileva la necessità di procedere all’esame delle proposte emendative nel rispetto dell’equilibrio interno e politico a cui la manovra deve ubbidire, assicurando, al contempo, continuità e speditezza ai lavori della Commissione.          Il senatore LEGNINI (PD), pur apprezzando le garanzie offerte dal metodo di lavoro proposto dal Presidente, rileva la necessità di dare maggiore concretezza alla discussione in Commissione, affrontando solo quelle proposte emendative che non risultino poi superate dagli emendamenti del Relatore. Sollecita poi il Governo a fornire tempestivamente elementi informativi sull’impatto della disposizione recata dall’articolo 1, comma 1, che prevede un risparmio di spesa in capo ai Ministeri per un importo di 8,5 miliardi di euro senza ulteriori indicazioni. È infatti necessario capire se siano ancora presenti, nell’ambito delle spese modulabili, le risorse necessarie per operare le economie proposte.          Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) dichiara di condividere la proposta del Presidente di iniziare l’esame degli emendamenti e di accantonare, laddove opportuno, quelli relativi a questioni particolarmente incise dalle proposte emendative del Relatore.          Il senatore Nicola ROSSI (Misto) invita il Rappresentante del Governo ed il Relatore a ponderare bene le proposte emendative che intendono presentare per evitare di sconfessarle non appena divulgate all’opinione pubblica.             Il PRESIDENTE ribadisce che, sul piano procedurale, il lavoro della Commissione può essere utilmente iniziato procedendo, laddove risultasse necessario, ad accantonare gli emendamenti relativi ai temi che verranno affrontati dalle proposte emendative che si accinge a presentare. Per quanto riguarda, in

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particolare, il rilievo del senatore Legnini sull’articolo 1, comma 1, fa presente che l’importo di 8,5 miliardi sarà ripartito con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, entro il prossimo 25 settembre.          Il senatore MORANDO (PD) invita il presidente Azzollini, che in qualità di relatore conosce il contenuto delle proposte emendative che intende presentare, a segnalare, ogni volta che lo ritenga opportuno, la necessità di procedere ad eventuali accantonamenti.             La Commissione conviene quindi che si proceda alla illustrazione di tutte le proposte emendative presentate e che il Presidente proponga l’accantonamento degli emendamenti relativi ai temi afferenti agli emendamenti che egli stesso presenterà.          Il senatore MASCITELLI (IdV) interviene incidentalmente per sottolineare il proprio vibrato dissenso rispetto alla procedura adottata.             Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.63, 1.68, 1.75, 1.121-bis, 1.121-ter, 1.164, 1.166, 1.189, 1.199, 1.212, 1.252, 1.255, 1.261, 1.265, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.275, 1.0.11 e 1.0.39.            Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti ad illustrarli.          La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra il complesso degli emendamenti che trattano le questioni attinenti alla materia della giustizia finalizzati a rendere il sistema economico più efficiente attraverso il riordino del settore della giustizia. Con particolare riguardo alla proposta X1.0.1 fa presente che la giustizia civile rappresenta uno snodo cruciale per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’intero sistema Paese poiché, come sostenuto anche dai rappresentanti della Confindustria e della Banca d’Italia in occasione delle recenti audizioni, consente di attrarre investimenti dall’estero e spinge le imprese italiane ad una maggiore internazionalizzazione. In tale contesto, numerose sono le problematiche da affrontare e risolvere, quali la vacanza negli organici della magistratura ordinaria, la necessità di riforma di quella onoraria, nonché la cronica carenza del personale di cancelleria e, più in generale, del personale giudiziario che pregiudica la funzionalità di procure e tribunali in alcune parti del Paese. La proposta del Partito Democratico contiene, pertanto, la delega al Governo per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari e la predisposizione di un piano straordinario per la realizzazione di interventi strutturali. Nell’ambito della proposta di riforma si prevede inoltre che i compensi che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili ricevono nel caso di doppio incarico confluiscano in un apposito fondo per le spese amministrative. Sono previste modifiche anche al decreto-legge n. 78 del 2011 volte a risolvere i problemi oggi esistenti nella composizione di commissioni tributarie. Sono infine previsti interventi sul diritto penale vigente, con particolare riferimento alle problematiche del caporalato, del falso in bilancio e del cosiddetto autoriciclaggio.          Il senatore PASTORE (PdL) fa presente che il contenuto degli emendamenti 6.0.15 e 6.0.16, a sua firma, intercetta talune questioni – in particolare la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché dei commissariati per la liquidazione degli usi civici - oggetto delle proposte di modifica del Partito Democratico senza però conferire una delega legislativa al Governo in sede di conversione di un decreto-legge.          Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ribadisce la propria ferma contrarietà ad inserire una delega legislativa nell’ambito della conversione del decreto-legge in esame, anche perché la riforma della giustizia non rientra tra le materie previste in origine dal decreto-legge. Si sofferma poi nel merito di alcune proposte emendative all’articolo 1 evidenziandone le conseguenze negative ed affermando che i principi ispiratori di un’eventuale riforma dell’assetto territoriale delle circoscrizioni giudiziarie devono seguire il duplice criterio dell’aggregazione e del riequilibrio territoriale. Sottolinea infine la necessità di una trattazione della riforma dell’ordinamento giudiziario che sia contestuale e che abbia pari dignità rispetto agli altri temi affrontati dalla manovra.             Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, dichiara che si farà carico di sollecitare il Governo a presentare una proposta emendativa sul tema del riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, al fine di accogliere le sollecitazioni della senatrice Della Monica e del senatore Benedetti Valentini.          Il senatore ZANETTA (PdL) invita a valutare attentamente se sia opportuno aggravare le questioni che già interessano, a titolo diverso, gli ambiti territoriali di interesse provinciale procedendo a trattare il menzionato riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari. 

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         Il senatore Nicola ROSSI (Misto) interviene incidentalmente segnalando che secondo alcune agenzie di stampa la definizione degli aspetti salienti della manovra finanziaria sarebbe demandata alle determinazioni del Consiglio dei Ministri di domani.             Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, ritiene possibile individuare presupposti comuni per definire un percorso condiviso sul tema delle riforme che, a diverso titolo, riguardano il settore della giustizia. Dopo un ulteriore intervento del senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) sulle modalità di trattazione di proposte riguardanti la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, il PRESIDENTE, per rendere più completa la discussione, reputa preferibile che la Commissione riservi uno specifico approfondimento alla materia ricordata dal senatore Benedetti Valentini in una fase successiva dell'esame, insieme con le analoghe proposte che potrebbero essere eventualmente presentate dal Governo. Il senatore MORANDO (PD) illustra il proprio emendamento 01.1, sottolineandone il carattere fondante rispetto alla proposta alternativa di manovra economica avanzata dalla propria parte politica. Il suo accoglimento consentirebbe infatti di correggere le gravi criticità insite nella manovra presentata dal Governo lo scorso 13 agosto. Lamenta in particolare la presenza di misure di carattere temporaneo e non strutturale e sicuramente non adeguate rispetto all'eccezionalità della crisi e all'obiettivo di restituire ai mercati finanziari la fiducia nei fondamentali economici dell'Italia. Il secondo aspetto critico concerne la composizione della manovra e il marcato squilibrio tra le maggiori entrate e le minori spese: tale circostanza non può che dar luogo - a suo avviso - a una valutazione sostanzialmente negativa da parte dell'Unione europea e degli stessi mercati sull'effettiva tenuta della finanza pubblica  italiana e sugli effetti depressivi dell'economia reale. Ricorda quindi come, nel corso della propria audizione, i rappresentanti della Banca d'Italia hanno posto l'accento sull'esigenza di ridurre il peso complessivo delle maggiori entrate, in sede di valutazione parlamentare delle eventuali modifiche da apportare al decreto-legge in titolo. Di tenore sostanzialmente analogo anche le considerazioni espresse dal presidente della Corte dei conti, il quale ha formulato alcuni rilievi sulla scelta di ricorrere prevalentemente alla leva fiscale e di operare sul fronte delle spese con riduzioni di carattere generalizzato e non selettivo. Tali giudizi, formulati da autorevoli esponenti istituzionali, confermano la valutazione emersa durante la discussione generale sulla necessità di operare un riequilibrio all'interno della composizione della manovra. D'altronde, la scelta di preservare gli attuali equilibri della manovra non può essere giustificata invocando le indicazioni dettate dalla Banca centrale europea, in una lettera di cui è stato sottolineato in più occasioni il carattere riservato e non pubblico. Infatti le raccomandazioni nei confronti dell'Italia a proposito del percorso di rientro del deficit sono quelle già comunicate dalla Commissione e dal Consiglio e riguardano la necessità di correggere le antinomie e gli squilibri tuttora esistenti nel mercato del lavoro.Inoltre l'attuale composizione della manovra risulta in contrasto anche con i contenuti del Documento di economia e finanza 2011-2013, che reca una previsione di segno radicalmente opposto nel delineare il rapporto tra le entrate e le spese. Vi si enuncia infatti l'obiettivo programmatico secondo cui il volume complessivo della manovra dovrebbe essere costituito per il 75 per cento da una riduzione strutturale della spesa e soltanto per la restante parte da un incremento del carico fiscale. Al contrario la manovra all'esame del Parlamento rovescia completamente tale riparto, stabilendo che, fino al 2012, il 60 per cento del volume della manovra sia costituito da maggiori entrate e solo il  40 per cento da minori spese. Nel 2013 tale squilibrio è destinato ad aumentare dal momento che le maggiori entrate costituiranno il 70 per cento del totale. Peraltro gli esiti del recente incontro tra rappresentanti del Governo rendono poco probabile l'ipotesi di un intervento di riequilibrio nella composizione  della manovra.L'emendamento 01.1 intende pertanto incrementare l'entità del contributo che si può ottenere sul fronte della riduzione strutturale della spesa, con l'obiettivo di restituire ai mercati e agli investitori istituzionali la piena fiducia nella capacità di controllo delle dinamiche di spesa. Naturalmente non si può ignorare che la gravità della crisi rende necessario anticipare il percorso di rientro del deficit con i conseguenti effetti recessivi sull'economia reale. Tuttavia l'eventuale modifica della composizione della manovra potrebbe attenuarne gli effetti depressivi, permettendo di non danneggiare ulteriormente il tessuto economico. In caso contrario, la pressione fiscale si attesterà nel 2013 al 45,6 per cento del PIL, raggiungendo un livello mai registrato fino ad oggi. Reputa dunque che sia anche interesse del Governo far proprio lo spirito di fondo della proposta di politica economica avanzata dal Partito Democratico, osservando che essa permetterebbe di individuare una soluzione strutturale al problema del peso del debito pubblico in Italia e sarebbe in grado al contempo di restituire al Paese una credibile prospettiva di crescita economica. Naturalmente non ignora che l'accoglimento dell'emendamento comporterebbe una non trascurabile rimodulazione delle singole misure contenute nel decreto-legge. Con l'emendamento sono infatti individuati due strumenti per addivenire a una progressiva riduzione della spesa: in primo luogo, si prevede di ampliare il periodo di programmazione economico-finanziaria, in base all'esempio di altri Paesi come la Svezia, prevedendo un più lungo arco di

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tempo all'interno del quale fissare su base annua i singoli obiettivi programmatici di riduzione della spesa in rapporto all'andamento positivo o negativo del PIL.In secondo luogo la riduzione della spesa deve essere commisurata non  ai tendenziali a legislazione vigente ma al dato storico del 2010 che ha dato positivi risultati su tale fronte - graduando la misura della riduzione a seconda della tipologia e della natura dei singoli capitoli di spesa. Gli strumenti descritti consentirebbero quindi di adottare nuovamente il metodo della spending review, introdotto dal precedente ministro dell'economia Padoa Schioppa e poi abbandonato all'inizio della corrente Legislatura. Tale metodo deve essere utilizzato con una logica sistematica e deve portare a una ricognizione di carattere periodico, quanto meno annuale, delle dinamiche di spesa. In parallelo al criterio della spending review occorre delineare anche un nuovo modello di funzionamento degli apparati pubblici, attraverso una scelta politica condivisa. L'emendamento 01.1 individua quindi le linee guida di un piano per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, proponendo una serie di misure operative, tra le quali rivestono particolare rilievo la razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, il coordinamento e la progressiva integrazione delle forze dell'ordine e l'accorpamento degli enti di previdenza pubblica. Ritiene di immediata evidenza che l'attuazione di un disegno di riforma così ampio e articolato richieda una elaborazione e gestione unitaria da parte del Ministero dell'economia, con la partecipazione e il contributo dei Ministeri maggiormente interessati.Conclude sottolineando che il raggiungimento del pareggio di bilancio attraverso il percorso indicato potrebbe rendere disponibili maggiori risorse da utilizzare, a partire dal 2014, per il rilancio dell'economia e degli investimenti.  Il senatore Nicola ROSSI (Misto), dopo aver sottoscritto l'emendamento 01.1, ne mette in luce i caratteri di completezza e organicità, sottolineando che esso può essere suddiviso in due parti, tra loro intimamente connesse. Nella prima sono descritti gli strumenti e il percorso metodologico che permettono di operare una razionalizzazione della spesa, mentre nella seconda parte sono indicate misure più specifiche e puntuali per rimodellare i capitoli di spesa. Inoltre le proposte contenute nei primi quattro commi dell'emendamento risultano pienamente in linea con gli obiettivi e le raccomandazioni espresse in sede europea. A suo parere sarebbe quindi auspicabile una valutazione del Governo circa l'opportunità di inserire tali disposizioni nel testo della manovra, adottando parametri più organici che consentirebbero di rivedere la composizione della manovra anche nel corso dei prossimi esercizi finanziari.  I senatori CABRAS (PD) e VITA (PD) e le senatrici PINOTTI (PD) e GHEDINI (PD) aggiungono quindi le rispettive firme all'emendamento 01.1. Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, preannuncia l'intendimento di proporre, in sede di espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 1, l'accantonamento della proposta in questione, consideratane la grande rilevanza politica. Il senatore MORANDO (PD) procede quindi all'illustrazione dell'emendamento 01.2, sottolineando che esso si ispira alle medesime finalità della proposta illustrata in precedenza e ne completa la linea di intervento sul piano delle modifiche alla vigente legge di contabilità. In primo luogo si tratta di apportare a tale testo le modifiche necessarie al recepimento delle nuove regole europee sulle procedure di bilancio e sul contenimento del disavanzo degli Stati membri. In proposito, osserva che costituisce senza dubbio un dato positivo la condivisione da parte di tutte le forze politiche della necessità di elevare al rango di norma costituzionale il vincolo del pareggio di bilancio, attraverso un'opportuna modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, considerata la lunghezza e la complessità della procedura di revisione costituzionale, sarebbe opportuno anticipare l'attuazione delle nuove misure europee sul controllo del deficit, apportando le necessarie modifiche alla legge di bilancio e contabilità. In tal modo sarebbe possibile rassicurare i mercati in tempi notevolmente più rapidi.L'emendamento  propone inoltre una revisione del patto di stabilità interno in modo da allentare i vincoli per le spese per investimenti degli enti locali virtuosi e promuovendo al contempo un effetto di benchmarking positivo sugli altri comuni, stimolati a operare un risanamento dei loro bilanci.  Interviene brevemente il senatore Nicola ROSSI (Misto) per ricordare che il Governo si era impegnato di fronte a tutte le forze politiche, all'esito di una riunione tenutasi lo scorso 11 agosto, a predisporre e presentare quanto prima all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge di riforma dell'articolo 81 della Costituzione, stante l'unanime consenso in ordine alla necessità di conferire carattere cogente al vincolo del pareggio di bilancio. In proposito, dopo aver rimarcato che tale testo legislativo non risulta ad oggi presentato al Parlamento, lamenta il ritardo che l'Italia sta accumulando su tale fronte rispetto ad altri Paesi europei, come la Spagna, il cui primo ministro Zapatero ha già assicurato ai mercati che la misura in questione, oggetto peraltro di una proposta legislativa congiunta del Partito Popolare e di quello Socialista, sarà approvata e inserita nella Costituzione spagnola entro il 20 novembre. 

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Il senatore PASTORE (PdL), pur concordando con l'esigenza di inserire in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio, ritiene tuttavia necessario che tale riforma sia snella e calibrata in modo da non paralizzare completamente i singoli centri di spesa dello Stato, ripudiando quindi l'adozione di una logica di tipo burocratico, che sembra invece connotare gli emendamenti in discussione. Ritiene pienamente condivisibile anche la proposta di riforma della contabilità degli enti locali, a condizione che essi siano dotati degli strumenti necessari per elaborare e gestire in maniera moderna le loro politiche di bilancio. Risulta comunque evidente come l'avvio di tale percorso presuppone una modifica alla legge di contabilità nei termini illustrati dal senatore Morando.  Il seguito dell'esame è quindi rinviato. POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA                Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana delle ore 14,30 è posticipata alle ore 15,30.             La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 13,05.

QUI MANCA ALLEGATO DEGLI EMENDAMENTI che e’ rintracciabile sul sito del Senato

BILANCIO    (5ª)  

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2011 571ª Seduta (pomeridiana)

 Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA  indi del Presidente

AZZOLLINI   

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.                     La seduta inizia alle ore 15,55. IN SEDE REFERENTE   (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)   Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana. Il presidente GARAVAGLIA avverte che sono tuttora in corso riunioni informali per la valutazione degli effetti finanziari delle proposte di modifica. Propone, pertanto, di sospendere la seduta fino alle ore 17.             Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MASCITELLI (IdV) osserva che l'ulteriore rinvio del seguito dell'esame mortifica la dignità della Commissione: è comprensibile una richiesta di sospensione per consentire la definizione degli emendamenti da parte del Governo e del relatore, tuttavia una dilazione eccessiva sarebbe offensiva e contraria allo spirito di apertura e di confronto auspicato anche dal Presidente del Senato.             Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di sospendere la seduta.             La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,05. 

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            Il presidente AZZOLLINI (PdL) avverte che il Governo ha presentato l'emendamento X.0.1000. Inoltre, il senatore Speziali ha annunciato di sottoscrivere l'emendamento 1.0.8.Informa che gli emendamenti a firma del Relatore potranno essere presentati soltanto nella giornata di domani, entro il termine - che auspica sia definitivo - delle ore 15. Ricorda anche che la Conferenza dei Capi Gruppo del Senato, già convocata per oggi alle 17, è stata spostata alla giornata di domani. Il senatore MORANDO (PD) prende atto della presentazione dell'emendamento X.0.1000, sul quale il suo Gruppo si riserva di presentare subemendamenti, apprezzando il fatto che il Governo abbia recepito tempestivamente l'esito del dibattito svolto in Commissione. Tale circostanza dimostra che non sarebbe impossibile trovare a livello parlamentare soluzioni condivise per rendere efficace la manovra finanziaria. Il ritardo nella presentazione degli emendamenti del relatore comporta un inevitabile slittamento dell'esame: il Governo e la maggioranza dovrebbero considerare con responsabilità i rischi concreti di fallimento del debito pubblico italiano e indirettamente dell'euro.I vertici della maggioranza evidentemente non sono stati conclusivi. È comprensibile il bisogno di approfondire, ma vi è il pericolo che i mercati non stiano ad aspettare e giudichino negativamente la mancanza di proposte da parte del Governo.Sollecita dunque il Governo a operare con rapidità, se possibile prima delle ore 15 di domani, perché l'attesa di un altro giorno potrebbe essere fatale e indurre la Banca Centrale Europea a riconsiderare il suo sostegno - anche a seguito delle polemiche innescate dalla presa di posizione del Presidente della Germania - con effetti catastrofici per il Paese. Per parte sua, il Gruppo del Partito Democratico conferma la disponibilità a discutere delle modifiche proposte dal Governo e dal relatore appena saranno presentate.Conclude, osservando che si è forse persa la consapevolezza delle ragioni che hanno costretto il Governo a presentare il decreto-legge. Il senatore MASCITELLI (IdV) ricorda che il Parlamento è stato convocato l'11 di agosto per una audizione del Ministro dell'economia, il quale ha usato parole assai gravi nel preannunciare la manovra finanziaria.Vi sono sollecitazioni da parte dei mercati e delle istituzioni dell'Unione europea, che confermano l'attenzione dell'Europa sull'azione del Governo italiano. Se la maggioranza ha bisogno di tempo, il Gruppo dell'Italia dei Valori è ben disponibile, ma chiede che siano presentate proposte finalmente definitive.Inoltre, ritiene che la Commissione possa iniziare a votare gli emendamenti sui quali vi sia il consenso dei Gruppi parlamentari. Il senatore MERCATALI (PD) propone di sospendere la seduta al fine di concordare informalmente l' organizzazione dei lavori, decidendo semmai di rinviare a domani il seguito dell'esame, in attesa che si definisca il quadro politico di riferimento. Infatti, i tentativi di conciliazione delle proposte possono avere successo solo nel contesto di una cornice stabile delle ipotesi avanzate dal Governo e dal relatore. Il senatore Nicola ROSSI (Misto) ritiene che il ritardo nella presentazione degli emendamenti da parte del relatore e del Governo consenta di cercare a livello parlamentare un punto di mediazione sulle questioni più critiche, ad esempio su quello sulle pensioni di anzianità, attraverso una assunzione di responsabilità generale dei Gruppi parlamentari. Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) ricorda che alla gravità della contingenza economica e finanziaria il Governo ha fatto fronte con le disposizioni del decreto che sono vigenti e hanno forza di legge. La richiesta di un termine maggiore per la presentazione degli emendamenti è motivata dalla necessità di una più attenta meditazione delle ipotesi allo studio, in modo da evitare che esse siano successivamente ritirate perché non condivise e perché non dotate di  una adeguata copertura finanziaria. Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) osserva che le ipotesi di emendamento in questa fase vengono esaminate e concordate solo dalle forze politiche della maggioranza, che oltretutto dapprima le annuncia,  e subito dopo immancabilmente le smentisce. Anche la più ampia disponibilità dei Gruppi di opposizione non è in grado di modificare questo dato di incertezza.Condivide l'invito del senatore Rossi a una assunzione collettiva di responsabilità, anche se è evidente che il compito di portare in Commissione una proposta definita spetta ora alla maggioranza. Il presidente AZZOLLINI (PdL) esprime la sua gratitudine a tutti i senatori della Commissione, che hanno manifestato un grande senso di responsabilità. Inoltre, condivide la richiesta  di definire le proposte di modifica nel più breve tempo possibile e prende atto dei rilievi espressi dai Gruppi dell'opposizione sulla mancata tempestività nella presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo.Sottolinea il significato politico della presentazione da parte del Governo dell'emendamento X.0.1000, frutto di un confronto aperto svolto nella seduta antimeridiana in materia di riordino degli uffici giudiziari, che ha un indubbio rilievo finanziario. Egli auspica che, dopo l'esame di eventuali subemendamenti, la proposta

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possa  essere votata,  ciò che costituirebbe un primo tangibile risultato di quello spirito di collaborazione osservato fin qui da tutti i Gruppi parlamentari. La richiesta di un più ampio margine di tempo per la presentazione dei suoi emendamenti è motivata dall'esigenza di verificare la quantità, ma soprattutto la qualità della copertura finanziaria in termini di cassa. Quanto alla condivisione di eventuali ipotesi di intervento in materia previdenziale, ricorda che la maggioranza ha raggiunto un accordo che non può essere rimesso in discussione e che dovrebbe tradursi in una proposta emendativa auspicabilmente condivisa dalla Commissione. Infine, accoglie l'invito ad anticipare, ove possibile, l'elaborazione degli emendamenti a firma del relatore e, condividendo l'esigenza rappresentata dal senatore Mercatali, propone di sospendere la seduta per una valutazione a livello informale dell'organizzazione dei lavori. La Commissione conviene su tale proposta. Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) auspica che sull'emendamento X.0.1000 eventuali proposte di modifica non incidano in maniera sostanziale sui limiti della delega ivi conferita al Governo.  Il presidente AZZOLLINI (PdL) ribadisce il significato politico della presentazione dell'emendamento X.0.1000 da parte del Governo, segno di un forte impegno a raccogliere le istanze che provengono dalla Commissione.             La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,50.            Il senatore MERCATALI (PD), dopo aver ringraziato il Presidente per aver disposto la sospensione dei lavori, utile al fine di approfondire alcuni profili emersi nel corso della discussione, a nome del suo Gruppo, sollecita il Governo e il relatore ad una rapida  presentazione delle preannunciate proposte emendative sulla manovra in titolo. Nel ricordare le evidenti ragioni di urgenza che hanno indotto l'Esecutivo alla presentazione del decreto-legge in discussione, fa presente come l'opposizione abbia finora mostrato un atteggiamento serio, responsabile e collaborativo, addivenendo alla presentazione di specifiche proposte meritevoli di attenzione. Per tali ragioni rimarca la necessità di rispettare i tempi che erano stati precedentemente individuati, al fine di giungere alla conclusione dell'esame in sede referente con il conferimento del mandato al relatore, nella prospettiva di terminare l'iter parlamentare in Assemblea senza necessariamente dover ricorrere al voto di fiducia.            Per quanto concerne l'emendamento X1.0.1000 testé presentato dal Governo in materia di circoscrizioni giudiziarie, sottolinea l'esigenza di fissare un tempo congruo, non inferiore a sessanta minuti, per la presentazione di eventuali subemendamenti, nella prospettiva di proseguire l'esame con le procedure di voto già a partire dalla odierna seduta notturna, già convocata. Coglie quindi l'occasione per rilevare come, in tali circostanze, occorra offrire al Paese un segnale di responsabilità da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, nell'auspicio di concentrare l'attenzione su alcune tematiche di assoluto rilievo e che appaiono largamente condivise.             Il senatore MASCITELLI (IdV), ferma restando la piena disponibilità da parte del suo Gruppo a procedere senza indugio all'illustrazione e alla conseguente votazione di tutti gli emendamenti - e non solo di quello presentato dal Governo -  tiene a precisare come si renda necessario disporre di tempi congrui al fine di consentire una ampia riflessione in merito alle possibili proposte subemendative all'emendamento X1.0.1000, trattandosi di una materia di assoluto rilievo ed estremamente complessa. A tale riguardo sarebbe a suo giudizio preferibile assicurare analoga tempistica anche con riferimento alla presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore, preannunciate per domani mattina.            Coglie infine l'occasione per sottolineare l'esigenza di corredare l'emendamento X1.0.1000 della prescritta relazione tecnica, tenuto conto dell'obiettivo di realizzare risparmi di spesa in virtù della riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari.              Il senatore GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) dichiara di condividere le considerazioni testé espresse dal senatore Mascitelli in merito all'esigenza della relazione tecnica sull'emendamento X1.0.1000. In particolare concorda sulla richiesta di assicurare un allineamento dei tempi per la presentazione di proposte subemendative anche con riferimento agli emendamenti preannunciati dal relatore, nella prospettiva di consentire una procedura più ordinata ed uniforme.             Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) prende atto che il tema riguardante la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari costituisce una tematica di largo interesse, pur non essendo contenuta tra le direttrici tematiche delineate nell'ambito della manovra. Ritiene tuttavia sufficientemente congruo il termine di circa un'ora per la presentazione di subemendamenti alla proposta emendativa X1.0.1000, nella prospettiva di iniziare le relative procedure di voto nella seduta antimeridiana di domani. Raccomanda infine, ferma restando al piena libertà di presentare proposte subemendative, di limitare il numero di

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subemendamenti al fine di non perdere di vista il senso complessivo della manovra e le ragioni di celerità ad essa connesse.              Il senatore GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), a precisazione del suo precedente intervento, ribadisce l'esigenza di non procedere al voto nella seduta notturna già convocata per oggi, al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi utili per l'espressione del voto  in modo consapevole.             Il presidente AZZOLLINI (PdL) tiene a precisare che la tematica concernente la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari è contenuta nelle proposte emendative presentate al disegno di legge di conversione e, come tali, collocate per prime nell'ordine di votazione recato dal fascicolo degli emendamenti. A tale riguardo, coglie l'occasione per far presente che è stata reintrodotta con largo consenso la prassi di presentare, con riferimento a disegni di legge di conversione, proposte emendative contenenti deleghe legislative. Peraltro, non essendovi attualmente le condizioni per presentare i preannunciati emendamenti in qualità di relatore, si profila a suo giudizio un'utile occasione per offrire una risposta ad una problematica di estrema rilevanza e supportata da una specifica proposta del Governo nel senso indicato dall'emendamento X1.0.1000, aspetto peraltro in linea con un tema sollevato dall'opposizione. Avverte inoltre che, anche con riferimento alle successive proposte emendative che in qualità di relatore si accingerà a presentare, la fissazione di termini per la presentazione di eventuali subemendamenti avverrà in base all'ordine di votazione recato dal fascicolo. A tale riguardo, nel prendere atto dell'atteggiamento collaborativo finora manifestato dai Gruppi di opposizione, assicura di farsi carico di verificare la possibilità con il Governo che siano quanto prima presentate le preannunciate proposte emendative.Concorda infine con le osservazioni del senatore Mascitelli in merito all'esigenza di accompagnare l'emendamento presentato dal Governo X1.0.1000 con la prescritta bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, assumendo fin da ora l'impegno in tal senso.Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 20,30, nonchè di sconvocare la seduta notturna di oggi nella prospettiva di iniziare le procedure di voto nella seduta già convocata domani, e che potrà essere posticipata alle ore 9,30. Il senatore LEGNINI (PD), associandosi all'intervento del suo Capogruppo, ritiene preferibile ascrivere ad un mero caso isolato l'ammissione di emendamenti al disegno di legge di conversione recanti deleghe legislative, piuttosto che considerare reintrodotta una prassi parlamentare in tal senso. Il senatore MASCITELLI (IdV), a precisazione dell'intervento precedentemente svolto, nel ribadire la sua contrarietà alla fissazione di un termine a suo giudizio non sufficientemente congruo per la valutazione di possibili proposte subemendative all'emendamento X1.0.1000, rimarca la necessità che tale termine sia opportunamente allineato a quello che verrà successivamente definito con riferimento alle preannunciate proposte emendative che il relatore si accinge a presentare, al fine di rendere possibile un esame complessivo degli interventi sostenuti dalla maggioranza in modifica della manovra in titolo. Il presidente AZZOLLINI (PdL),  in replica alle osservazioni formulate dal senatore Legnini, fa presente come in questo caso sussistano le condizioni per ritenere ammissibili emendamenti contenenti deleghe legislative, vertendo peraltro su temi propugnati dall'opposizione. Nel prendere atto della posizione di dissenso manifestata dal Gruppo dell'Italia dei Valori riguardo al termine che propone di fissare alle ore 20,30, ribadisce l'impegno ad acquisire dai competenti Uffici del Governo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento X1.0.1000. II senatore MASCITELLI (IdV) chiede che la Commissione si esprima con voto formale sulla proposta del Presidente. Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta avanzata dal Presidente. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, non avrà più luogo. POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

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Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta  antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30. La seduta termina alle ore 19,20.                

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887  N. 2887

X1.0.1000 Il GovernoDopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.(Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione

sul territorio degli uffici giudiziari)        1. Il Governo è delegato a emanare. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:            a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;            b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;            c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;            d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);            e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d); il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;            f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate. comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;            g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;            h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;            i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;            l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro;            m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;            n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;            o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudizi ria unicamente la determinazione dell'organico del personale

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di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;            p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto deIIe condizioni di cui alla lettera o).        2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.        3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine dì trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2011 572ª Seduta (antimeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Intervengono il ministro della giustizia Palma, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caliendo ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.                            La seduta inizia alle ore 10,10. IN SEDE REFERENTE  (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)               Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.      Il presidente AZZOLLINI (PdL) comunica che il Governo ha fatto pervenire la relazione tecnica sull'emendamento X1.0.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri), relativo alla riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari. In qualità di relatore, presenta quindi i subemendamenti X1.0.1000/12 e X1.0.1000/13 che recepiscono le indicazioni contenute nella predetta relazione.Invita quindi i senatori che hanno presentato subemendamenti ad illustrarli.           Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), dopo aver espresso la propria contrarietà per la ristrettezza dei tempi a disposizione per la presentazione di proposte di modifica dell'emendamento X1.0.1000, illustra i subemendamenti a sua firma. In particolare, il subemendamento  X1.0.1000/1 prevede l'esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dagli accorpamenti conseguenti alla riorganizzazione degli uffici giudiziari e l'istituzione di un Tribunale interprovinciale con sede nella città di Cagliari. Il subemendamento X1.0.1000/5 prevede invece la soppressione della lettera c) dell'emendamento governativo, secondo la quale è possibile accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'accorpamento dei rispettivi tribunali. Il subemendamento X1.0.1000/6 dispone l'esclusione dagli accorpamenti previsti di talune sezioni distaccate di tribunali.           La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra il subemendamento X1.0.1000/2, che mira a rafforzare alcuni criteri direttivi della delega, prevedendo che ai fini della riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio si debba tener conto di criteri indicativi della facilità con cui è possibile raggiungere le sedi giudiziarie da parte dei cittadini, dei dati relativi alle sopravvenienze civili e penali, nonché di una più equa distribuzione dei carichi di lavoro. Inoltre, il subemendamento intende eliminare la possibilità di accorpare le procure indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei tribunali poiché tale accorpamento rischia di indebolire

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il ruolo e la funzione delle procure della Repubblica. Sono infine previste disposizioni volte alla razionale distribuzione del territorio degli uffici del Giudice di pace.           Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra i subemendamenti a sua firma. In particolare, il subemendamento X1.0.1000/3, per ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, richiede la valutazione della locale domanda di giurisdizione e della specializzazione delle competenze per materie omogenee. I subemendamenti X1.0.1000/4 e X1.0.1000/7 mirano a sopprimere rispettivamente la lettera c) e la lettera f) del comma 1 dell'emendamento governativo. Il subemendamento X1.0.1000/10 prevede che i pareri parlamentari siano resi sugli schemi di decreto legislativo entro il termine di 45 giorni.           I senatori Massimo GARAVAGLIA (LNP) e VACCARI (LNP) ritirano i subemendamenti X1.0.1000/8  e X1.0.1000/9 a loro firma.           Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra il subemendamento X1.0.1000/14 che, alla lettera a) del comma 1 dell'emendamento governativo, intende sostituire le parole: "l'esistenza" con le seguenti: "la permanenza".           Il senatore LUMIA (PD) interviene incidentalmente per precisare alcuni contenuti del subemendamento X1.0.1000/2.             Tutti i restanti subemendamenti vengono dati per illustrati.           I senatori LEGNINI (PD) e DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) intervengono brevemente richiamando l'attenzione del relatore e dei rappresentanti del Governo sui contenuti delle proposte di modifica all'emendamento governativo e sostenendo la necessità di una riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio che conferisca un reale miglioramento di efficienza al sistema giudiziario senza recare pregiudizio allo svolgimento della stessa funzione giudiziaria.              Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sui subemendamenti presentati, nonchè sull'emendamento governativo X1.0.1000.          Il presidente AZZOLLINI (PdL), relatore, invita al ritiro dei subemendamenti presentati, sui quali altrimenti esprime un parere contrario, ad eccezione dei subemendamenti  X1.0.1000/12,  X1.0.1000/13 e X1.0.1000/14, per i quali il proprio avviso è favorevole. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento X1.0.1000.             Il sottosegretario CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore, facendo presente che l'emendamento proposto dal Governo recepisce un dibattito ormai consolidato. Con particolare riferimento al possibile accorpamento di alcune procure, rileva che tale ipotesi potrà realizzarsi solo per esigenze di funzionalità ed in casi eccezionali e residuali senza pregiudicare la specializzazione in materie particolarmente complesse che talune procure possono nel tempo aver maturato.           La senatrice FINOCCHIARO (PD) osserva che il testo del Governo non tiene nel dovuto conto esigenze fondamentali nell'ambito del processo di riorganizzazione che intende avviare. Non è infatti chiaro sulla base di quale principio possano essere accorpate le procure ed andrebbe posta particolare attenzione alla salvaguardia delle procure specializzate in materie particolarmente complesse, non risultando la destinazione dei relativi uffici assistita da alcun criterio. Vistosi profili di incostituzionalità si pongono anche con riferimento alle modalità con cui si intende procedere alla razionalizzazione degli uffici del Giudice di pace.           Il senatore BELISARIO (IdV) ribadisce l'eccezionalità dei contenuti e delle procedure relative all'emendamento X1.0.1000, invitando relatore e rappresentante del Governo a rivedere la loro contrarietà pregiudiziale e sottolineando che non è  nella riorganizzazione della giustizia che devono essere reperite le risorse per finanziare la manovra finanziaria.          Il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS) manifesta apprezzamento per il fatto che il decreto-legge si arricchisca di contenuti che ne migliorano la sostanza. Ritiene tuttavia che sia necessario prestare particolare attenzione al tema del possibile accorpamento delle procure e che sia importante definire puntualmente i criteri di delega per evitare l'insorgere di difficoltà attuative.          Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) ritiene che la formula utilizzata nell'emendamento del Governo rappresenti un punto di equilibrio per la soluzione di un tema di vivo interesse dell'opinione pubblica. Nel

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corso della definizione degli schemi dei decreti attuativi si potrà tener conto anche del dibattito svolto oggi in Commissione. Preannuncia fin d'ora il voto favorevole sull'emendamento del Governo.          Il senatore LEGNINI (PD) ritiene che le disposizioni recate dall'emendamento governativo in ordine al mantenimento o all'accorpamento degli uffici del Giudice di pace debbano essere riconsiderate. È altresì necessario tener conto di criteri più puntuali ai fini dell'accorpamento delle sedi giudiziarie per non rischiare di incorrere in plateali ipotesi di delegata giustizia.              Il ministro PALMA, nel confermare il parere reso dal sottosegretario Caliendo, fa presente che i criteri per l'accorpamento degli uffici nascono da un'attenta valutazione dell'attuale geografia giudiziaria. Il criterio in base al quale ciascun distretto di Corte d'Appello debba comprendere non meno di tre tribunali con le relative procure è certamente limitativo del potere discrezionale del Ministro e non ubbidisce certo ad alcuna logica politica se non all'esigenza di realizzare un risparmio di spesa che sarà rivolto al sostenimento delle spese per la giustizia. Gli altri criteri della delega sono principalmente ispirati, sempre nell'ottica di rendere un servizio al Paese, ad esigenze di adattamento funzionale senza pregiudizio delle specializzazioni in materie particolarmente complesse che talune procure possono avere maturato. In accoglimento delle indicazioni emerse nel corso del dibattito propone una modifica dell'emendamento governativo che inserisce alla lettera b)  del comma 1, dopo le parole: "bacino di utenza", le seguenti: ", anche con riguardo alla situazione infrastrutturale," (subemendamento X1.0.1000/15).                      Il presidente AZZOLLINI (PdL), relatore, esprime avviso favorevole sul subemendamento X1.0.1000/15, al quale si conforma il ministro PALMA.          Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) dichiara di non accogliere l'invito al ritiro dei subemendamenti da parte del relatore, sottolineando che la forzatura di inserire una delega legislativa in sede di conversione del decreto-legge recante la manovra finanziaria è aggravata dal possibile pregiudizio di diritti costituzionalmente tutelati. Vi è poi l'ulteriore forzatura di conferire al Governo una delega sostanzialmente in bianco, poiché troppo generici e discrezionali sono i criteri della stessa delega legislativa. Non è chiaro, peraltro, quali possano essere le economie che si realizzano grazie all'accorpamento delle procure, risultando invece più certe le conseguenze negative derivanti dall'assegnazione di magistrati ad altri uffici in violazione del principio della inamovibilità dei magistrati. Profili di incostituzionalità si pongono anche in considerazione del mancato rispetto del principio del giudice naturale insito nella disposizione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'emendamento governativo. Preannuncia infine il voto contrario sull'emendamento governativo, nel caso in cui venissero respinti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo.              Si passa alla votazione dei subemendamenti presentati.           Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il subemendamento X1.0.1000/1, che risulta respinto. È quindi posto ai voti il subemendamento X1.0.1000/12, che risulta approvato.              Viene poi approvato, con apposita votazione, il subemendamento X1.0.1000/14. Su richiesta del senatore LUSI (PD), il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione del subemendamento X1.0.1000/2 per parti separate. È quindi posta ai voti e respinta la prima parte del subemendamento X1.0.1000/2, relativa alla modifica apportata alla lettera a) del comma 1 dell'emendamento governativo.  Posto ai voti il subemendamento X1.0.1000/15 risulta approvato. All'esito del voto viene respinta la seconda parte del subemendamento X1.0.1000/2, relativa alla modifica apportata alla lettera b) del comma 1. All'esito del voto risulta poi respinto il subemendamento X1.0.1000/3. Con distinte votazioni è successivamente respinta la terza parte del subemendamento X1.0.1000/2 - che comprende le lettere b-bis), b-ter), le modifiche alle lettere c) e i), nonchéla lettera l-bis).  

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In esito a successive distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti X1.0.1000/4, X1.0.1000/5, X1.0.1000/6, X1.0.1000/7.  Vengono poi respinte con separate votazioni la quarta parte del subemendamento X1.0.1000/2, relativa alla lettera l-ter), e la quinta parte del medesimo subemendamento, che sopprime le lettere da n) a p) del comma 1 e reca una modifica al comma 3.  Con successiva votazione è poi approvato il subemendamento X1.0.1000/13. Con separate votazioni sono poi respinti i subemendamenti X1.0.1000/10 e X1.0.1000/11. Si passa quindi alle dichiarazioni di voto in merito all'emendamento X1.0.1000, risultante dall'approvazione dei subemendamenti testè approvati.  Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime il voto contrario del suo Gruppo in merito all'emendamento X1.0.1000 poichè, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, l'accorpamento e la conseguente soppressione di taluni uffici requirenti senza la concomitante revisione della distribuzione territoriale dei Tribunali, lungi dal rappresentare una mera opzione organizzativa, attiene deliberatamente ad una scelta  di ordine esclusivamente politico, scelta peraltro suscettibile a suo giudizio di indebolire il controllo di legalità sul territorio. Nel contestare le argomentazioni testé rese dal senatore Caliendo, tiene a precisare come le funzioni requirenti siano in larga misura supplite mediante i distacchi territoriali. In tal senso, la soppressione di taluni uffici, sede di Procura, titolari del controllo di legalità sul territorio costituisce a suo avviso un ingiustificabile arretramento rispetto alle azioni di contrasto al crimine e alla delinquenza comune, in spregio peraltro delle esigenze di sicurezza sociale che hanno contraddistinto gli indirizzi di politica interna finora perseguiti da parte del Governo.  Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), come già avuto modo di osservare, ribadisce il suo orientamento che si oppone alla logica dell'accentramento e milita, per converso, per una capillare presenza dello Stato in senso diffuso sul territorio. Ciò nonostante, rileva come il livello di qualità di vita del territorio nel suo rapporto con l'amministrazione della giustizia non può consentire il sopravvento delle esigenze di tipo localistico rispetto alle più ampie necessità di una razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Dichiara pertanto di rimettersi alla valutazione del suo Gruppo di appartenenza.  Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), nell'esprimere pieno apprezzamento per le linee direttrici della riforma, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ferma restando tuttavia l'esigenza che, ai fini di una revisione complessiva del sistema, siano definiti obiettivi criteri di razionalizzazione.  La senatrice FINOCCHIARO (PD), pur condividendo l'esigenza unanimemente  avvertita di addivenire ad una complessiva razionalizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, esprime preliminarmente un giudizio fortemente critico in merito alla lettera c) dell'emendamento X1.0.1000, concernente l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali. In particolare, rileva come tale disposizione non sia stata dettata dall'esigenza di corrispondere ad una volontà, unanimemente emersa tra le forze politiche rappresentate in Parlamento, per la revisione complessiva delle circoscrizioni giudiziarie nella direzione di assicurare al meglio la risposta di giustizia, garantire l'efficienza della macchina giudiziaria, nonché conseguire risparmi di spesa da destinare al miglioramento dell'amministrazione della giustizia medesima. Per converso, sembra emergere la volontà di colpire solo gli uffici requirenti al fine preservare i campanilismi che pur si annidano anche nell'ambito della maggioranza riguardo alla geografia giudiziaria nel suo complesso. In tal senso, non si può a suo giudizio ritenere che la riorganizzazione di uffici titolari di funzioni altamente delicate, come le Procure, possa in qualche modo compensare quanto non si riesca parallelamente ad operare nella redistribuzione territoriale dei tribunali. Esprime pertanto il voto contrario sulla lettera c) di tale emendamento.  Inoltre, nonostante la sua parte politica -  insieme alle forze politiche rappresentate nell'ambito del Terzo Polo -  abbia attivamente introdotto il tema di una compiuta razionalizzazione del sistema anche con la presentazione di specifiche proposte in tal senso, non può che dichiarare l'astensione del suo Gruppo sulla restante parte dell'emendamento X1.0.1000. Invita tuttavia a valutare l'opportunità che, in vista di una più attenta riflessione nel corso dell'esame in Assemblea, la maggioranza si renda disponibile ad accogliere la sostanza delle osservazioni formulate dalle opposizioni - tutte miranti a definire una riforma che possa finalmente assicurare una migliore organizzazione degli uffici giudiziari, nonché una più efficiente amministrazione della macchina della giustizia -  nella prospettiva che possa registrarsi un voto unanime su un tema di tale rilevanza.  Il senatore  DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara il voto contrario del suo Gruppo. Esprime tuttavia l'auspicio che nel corso dell'esame in

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Assemblea, possano realizzarsi aperture da parte della maggioranza, dichiarandosi fin da ora disponibile al confronto e ad una possibile revisione dell'orientamento negativo testè manifestato.  Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, dichiarandosi convinto che talvolta l'ottimo sia nemico del bene. Coglie quindi l'occasione per rilevare come la Commissione, con il pregevole contributo dei colleghi componenti della Commissione giustizia, abbia svolto un lavoro di straordinaria rilevanza. Pur ritenendo che non si tratti di una autentica rivoluzione del sistema, come da altri affermato, osserva come costituisca tuttavia un piccolo passo avanti nel senso della riforma di un settore molto delicato, che si trova ancora oggi a dover scontare i guasti recati da certe azioni di strumentalizzazione politica.  Su richiesta della senatrice FINOCCHIARO (PD), il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento X1.0.1000 per parti separate.  La Commissione, all'esito di distinte votazioni, approva la disposizione di cui al comma 1, alla lettera c), e successivamente la rimanente parte dell'emendamento X1.0.1000, nella versione conseguente alle modifiche apportate con i subemendamenti precedentemente approvati.  Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 12,55. Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, presenta gli emendamenti 13.1000, 15.1000 e 16.1000, segnatamente vertenti in materia di incompatibilità con il mandato parlamentare, province e rappresentanza politica dei comuni. Si riserva infine di integrare tali proposte emendative con la relativa relazione tecnica. Dopo brevi interventi incidentali dei senatori DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e MORANDO (PD) in merito all'esigenza di fissare un termine a breve per la presentazione di subemendamenti alle proposte testé depositate, prende la parola il senatore MASCITELLI (IdV), il quale non ritiene sussistenti particolari ragioni di celerità, stante l'attesa degli ulteriori emendamenti di natura fiscale preannunciati dal relatore. A tal fine, ribadisce l'esigenza, più volte sottolineata nel corso del dibattito, di disporre di un allineamento temporale del termine per la presentazione di subemendamenti, allo scopo di consentire una riflessione organica su tutte le più significative proposte di modifica che la maggioranza intende sostenere. A tale riguardo, nel ricordare l'impegno assunto dal relatore, anche alla luce della leale collaborazione con le forze politiche di opposizione, circa la presentazione delle ulteriori proposte emendative per le ore 15 di oggi, dichiara di non comprendere le ragioni di un modo di procedere a suo giudizio affastellato e privo di organicità. Nell'esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata da alcuni esponenti della maggioranza in tal senso, osserva come la manovra debba essere compiutamente apprezzata nel suo insieme, affinché possa trarsi la logica complessiva che attiene al bilanciamento delle riforme strutturali, per un verso, con le disposizioni volte a conseguire risparmi di spesa, per altro verso. Ribadisce pertanto l'esigenza di fissare un unico termine per la presentazione di proposte subemendative agli emendamenti testé depositati nonché a quelli di contenuto fiscale già preannunciati dal relatore. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS), pur rimettendosi al prudente apprezzamento della Presidenza, sottolinea tuttavia come, le tre proposte emendative testé avanzate dal relatore costituiscono altrettanti snodi fondamentali della manovra, in relazione ai quali, al di là delle questioni organizzative, si impone l'ineludibile esigenza di avviare una riflessione organica per la presentazione di proposte che tengano conto dei contributi finora emersi nel corso del dibattito. Il senatore MERCATALI (PD) sottolinea l'esigenza di disporre di tempi congrui al fine di valutare possibili proposte subemendative, rimettendosi in tal senso al Presidente della Commissione affinchè possa tenerne debitamente conto. Il senatore Nicola ROSSI (Misto) rimarca la necessità di poter disporre di margini temporali sufficientemente ampi, poiché, ad un sommario esame, tali emendamenti appaiono del tutto innovativi rispetto ai contenuti propri della manovra economica in titolo. Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), pur ritenendo condivisibile l'esigenza di fissare un unico termine per la presentazione di subemendamenti al complesso delle proposte emendative avanzate e preannunciate da parte del relatore, giudica tuttavia più lineare proseguire i lavori secondo la procedura

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finora intrapresa, ferma restando tuttavia l'esigenza che da parte del relatore sia dichiarata con certezza la tempistica che attiene alla presentazione degli altri emendamenti di natura fiscale. Il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS) osserva come sia quanto mai utile per la Conferenza dei Capigruppo, che sarà convocata nel pomeriggio, disporre di un quadro complessivo circa l'andamento dei lavori in Commissione, ai fini della programmazione dell'esame della manovra economica in Assemblea. Il PRESIDENTE, nel dichiarare di condividere alcune delle osservazioni sinora emerse, osserva incidentalmente come, nel complesso, il numero di proposte emendative si attesti nettamente al di sotto della media di emendamenti normalmente avanzati riguardo ad una ordinaria manovra finanziaria. Nel confermare l'impegno a depositare entro le ore 15 di quest'oggi gli altri emendamenti, ribadisce come la procedura sinora seguita non subirà modificazione di alcun genere. Fa quindi presente al senatore Pistorio che intende confermare l'impegno della Commissione a terminare i propri lavori nei limiti temporali che saranno definiti dalla Conferenza dei Capigruppo per l'inizio dell'esame in Assemblea, dichiarandosi sin da ora disponibile a convocare ulteriori sedute della Commissione rispetto a quelle già previste.Alla luce di tali considerazioni, propone di fissare per le ore 16 il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 13.1000, 15.1000 e 16.1000 testé depositate con l'intesa che alle ore 15 saranno altresì integrate le corrispondenti relazioni tecniche, nonché presentati gli ulteriori emendamenti di natura fiscale, provvisti della relazione tecnica di accompagnamento.  La Commissione concorda con la proposta del Presidente. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. POSTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA         Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15,30. La seduta termina alle ore 13,10. 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  N. 2887

X1.0.1000/1 DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLIAll'emendamento x1.0.1000/1, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:            «a) sopprimere, a decorrere dal r gennaio 2012, tutti i tribunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non hanno sede nelle città capoluogo di provincia e contestualmente istituire tribunali provinciali in ogni città che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge è capoluogo di provincia, con competenza territoriale sull'intero territorio provinciale ad esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;            b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), a Cagliari è istituito un tribunale interprovinciale, con competenza sulle province di Cagliari, di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano;            b-bis) nel termine indicato alla lettera a) è istituito, presso il tribunale di sorveglianza presente nella città sede di distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appellaI l'ufficio di sorveglianza distrettuale. con competenza su tutto il territorio del distretto di corte di appello o della sezione distaccata e contestualmente sono soppressi tutti gli altri uffici di sorveglianza». X1.0.1000/2 FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA MONICA, LUSI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALIAll'emendamento x1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:        al comma 1, lettera a) dopo le parole: «30 giugno 2011» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto nelle lettere di cui al presente comma per i tribunali che non hanno sede nei capoluoghi di provincia»;        al comma 1, lettera b) dopo le parole: «criminalità organizzata» inserire le seguenti: «della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata»;        dopo la lettera b), inserire le seguenti:            «b-bis) tenere conto, ai tini di cui alla lettera a), anche dei dati telati vi alle sopravvenienze pro capite sia civili che penali totali, nonché per dascun magistrato compreso nella relativa pianta organica, rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

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            b-ter) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a), b) e b-bis) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali.        Sostituire la lettera c) con la seguente:            «c) ridefinire rassetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto dell'accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo presso ciascun tribunale l'ufficio del pubblico ministero. con la possibilità che per garantire la specializzazione in materie particolarmente complesse e per tener conto della peculiare densità imprenditoriale e commerciale del territorio, un ufficio di procura possa svolgere funzioni requirenti per più tribunali».        Alla lettera i) dopo le parole: «le conseguenti modificazioni» inserire le seguenti: «nonché i necessari adeguamenti» ed aggiungere, alla fine, della lettere le seguenti parole: «sentite, per il personale amministrativo, le rappresentanze sindacali»;        dopo la lettera l) inserire la seguente:        «1-bis) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla. capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con rassetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settautacinquemila abitanti;        1-ter) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».        Sopprimere le lettere da n) a p).        Al comma 3, sostituire ove ricorrono le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni» e sopprimere le parole: «non vincolanti». X1.0.1000/3 LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento x1.0.1000, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valutare altresì la domanda di giurisdizione e la specializzazione delle competenze per materie omogenee». X1.0.1000/4 LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento x1.0.1000, comma 1, sopprimere la lettera c).        Conseguentemente alla lettera a), sopprimere la seguente parola: «, c)». X1.0.1000/5 DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLIAll'emendamento x1.0.1000, al comma 1, sopprimere la lettera c). X1.0.1000/6 DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLIAll'emendamento x1.0.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:            «d) alla data dell' 1º gennaio 2012 tutte le sezioni distaccate dei tribunali sono soppresse e le loro competenze assorbite dai tribunali provinciali, ad eccezione delle sezioni distaccate di Capri, Ischia, Lipari e Portoferraio e di quelle situate nel distretto di corte di appello di Cagliari e della sezione distaccata di corte di appello di Sassari. Il ministro della giustizia, con propri decreti, sentito il ConSiglio superiore della magistratura, può istituire ulteriori sezioni distaccate da localizzare prioritariamente nelle città già sede dei tribunali soppressi;            d-bis) l'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è soppresso». X1.0.1000/7 LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento x1.0.1000, comma 1, sopprimere la lettera f). X1.0.1000/8 VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIAAll'emendamento x1.0.1000, comma 1, sopprimere lettera f). X1.0.1000/9 VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIAAll'emendamento x1.0.1000, comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:            «q) prevedere la soppressione di distretti di Corte d'Appello qualora non vengano raggiunti, all'esito dell'azione di cui alla lettera a, i criteri di cui alla lettera b». X1.0.1000/10 LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento x1.0.1000, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I pareri sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri stessi.». X1.0.1000/11

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LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento x1.0.1000, dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:        «4-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti sono destinati a potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari sul territorio, Con particolare riferimento all'assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria e all'informatizzazione degli uffici.». X1.0.1000/12 IL RELATOREAll'emendamento X.0.1000, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Governo», sono inserite le seguenti: «, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,». X1.0.1000/13 IL RELATOREAll'emendamento x1.0.1000 al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:            «q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». X1.0.1000/14 BENEDETTI VALENTINIAll'emendamento x1.0.1000 al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'esistenza» con le seguenti: «la permanenza». X1.0.1000/15 Il GovernoAll'emendamento x1.0.1000, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «bacino di utenza» aggiungere le seguenti: «, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale,».

 13.1000 IL RELATOREAll'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.».   15.1000 IL RELATOREAll'articolo 15, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.Conseguentemente,sopprimere il secondo periodo del comma 5.   16.1000 IL RELATORESostituire l'articolo 16 con il seguente:«Art. 16 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali).1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al Comune di Campione d'Italia. 2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla

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base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dalla legge di conversione del presente decreto. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente. 3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo. 4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottarsi annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento, da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione. 5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici. 7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1. 8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. 9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione. 10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.  11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono

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membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo. 12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui al successivo articolo 54, e successive modificazioni. 13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. 14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9. 15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.  16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 30 novembre 2012 sul proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1. 17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro. 18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. 

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19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione». 20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione». 21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento». 22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole». 23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole». 24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009.». 25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. 26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo. 27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». 28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo

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restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 10 giugno 2003, n. 131. 29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle Regioni medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.».  

BILANCIO    (5ª)  

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2011 573ª Seduta (pomeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti ed i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero, Gentile e Giorgetti.                            La seduta inizia alle ore 15,55. IN SEDE REFERENTE  (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)               Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. Il presidente AZZOLLINI informa che è stato presentato da parte del Governo l'emendamento 1.1000 che viene immediatamente messo a disposizione dei commissari. Informa altresì che sarà resa disponibile in tempi brevi la relazione tecnica e cede quindi la parola al ministro Tremonti per l'illustrazione della proposta. Il ministro TREMONTI dà conto dei contenuti del nuovo emendamento governativo, il quale è espressione di una scelta politica di fondo, in merito alla destinazione del gettito della Robin Hood Tax. In particolare, l'impianto iniziale della manovra prevedeva un intervento pari a circa 6 miliardi di euro con riguardo al sistema dei Ministeri, successivamente ridotto a 5 miliardi di euro per effetto del previsto gettito della citata tassa; analogamente era avvenuto per le attribuzioni agli enti locali. La novella attualmente in discussione ripartisce diversamente gli interventi tra Amministrazioni centrali ed enti locali, destinando l'intero gettito della Robin Hood Tax all'alleggerimento delle misure sulle autonomie locali.Rispetto poi agli specifici contenuti dell'emendamento, fa presente che la prevista soppressione della disposizione del decreto-legge istitutiva del contributo di solidarietà si accompagna all'introduzione di ulteriori misure, rispetto a quelle già adottate, di contrasto all'evasione fiscale.In primo luogo, si prevede la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, affiancandosi in tal modo all'operato, che continua ad essere svolto a livello centrale, dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. È prevista altresì quale incentivo la destinazione della totalità delle somme recuperate al bilancio dei Comuni, rimanendo tali introiti al di fuori del calcolo del patto di stabilità interno per gli enti locali.In secondo luogo, viene modificata in parte la struttura delle dichiarazioni dei redditi, includendo l'indicazione degli istituti bancari presso i quali si opera.In terzo luogo, viene introdotto un diverso assetto delle sanzioni previste per l'evasione fiscale e in quarto luogo vengono modificati i termini di prescrizione per i reati in materia tributaria.Osserva che, nel complesso, le previsioni di gettito derivanti dalle nuove misure di contrasto all'evasione fiscale sono equivalenti a quelle relative al soppresso contributo di solidarietà, anche tenendo conto che

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vengono mantenute le misure che riguardano le società di comodo e le società cooperative. Si tratta di un riavvicinamento alla struttura iniziale prevista per la manovra, ad invarianza di saldi e di equilibrio delle misure. Il presidente AZZOLLINI assicura il senatore LEGNINI che la relazione tecnica sarà sollecitamente distribuita non appena disponibile. Il senatore MORANDO (PD) rileva anzitutto come la proposta emendativa testé illustrata dal ministro Tremonti accentui ancor di più lo squilibrio di interventi che caratterizza la manovra, nella quale si riscontra una netta prevalenza della previsione di maggiori entrate rispetto alla riduzione del settore della spesa pubblica. In attesa di poter formulare osservazioni più precise alla luce dei contenuti della relazione tecnica, ritiene comunque di prima evidenza una eccedenza di misure fiscali, ove si consideri che gli interventi sui piccoli Comuni originariamente previsti non avevano natura tributaria e vengono invece sostituiti con una differente configurazione del carico fiscale. A tale ultimo proposito, sottolinea come l'emendamento a propria firma illustrato nella seduta di ieri viene incontro proprio a tale inconveniente.Nel sollecitare la fissazione di un congruo termine per la presentazione di subemendamenti, rileva in conclusione la ridotta portata innovativa dell'emendamento in discorso. Il senatore LEGNINI (PD) ritiene utile avere dal ministro Tremonti ulteriori chiarimenti sulla devoluzione dei proventi derivanti dalla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario. In particolare, occorre chiarire le modalità di computo di tale ulteriore gettito rispetto alla definizione dei saldi complessivi della manovra.Inoltre, richiama il tradizionale orientamento della Ragioneria generale dello Stato che ha sempre ritenuto non idoneo ai fini della copertura finanziaria il gettito stimato dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, poiché di incerta portata. Tale impostazione è stata parzialmente derogata nel corso del 2010 in casi specifici di emersione immediata. Ritiene che l'emendamento in discorso, nel prevedere la cooperazione dei Comuni nel contrasto all'evasione, determini comunque un gettito di entità non preventivabile. Il senatore MASCITELLI (IdV) chiede a sua volta chiarimenti sulla destinazione del previsto gettito della Robin Hood Tax rispetto ai saldi finali della manovra alla luce delle novità introdotte rispetto agli accertamenti tributari degli enti locali e del nuovo assetto degli interventi.Fa quindi riferimento all'audizione della Corte dei Conti innanzi alla Commissione, nel corso della quale si era sottolineata l'esigenza di un recupero di risorse ancora da completare rispetto alle misure di condono del 2002 e del 2003, nell'ordine dei 4 miliardi di euro e chiede al Governo che atteggiamento intenda assumere in merito.Si sofferma infine sulla necessità di procedere nella definizione degli obiettivi di riduzione di spesa attivando i meccanismi della spending review. Il senatore AGOSTINI (PD) ritiene necessari ulteriori ragguagli sulle modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario, con specifico riferimento ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria e alle modalità di funzionamento dei Consigli tributari.Inoltre, auspica dal parte del Ministro un chiarimento, sempre con riferimento al settore del contrasto all'evasione fiscale, sullo stato di avanzamento dei negoziati con la Svizzera per la definizione di un accordo sui conti esteri. Ricorda in proposito come Inghilterra e Germania abbiano sostanzialmente trovato un accordo con la Svizzera stessa per risolvere le controversie fiscali pendenti.Quanto alla prevista indicazione nella dichiarazione dei redditi della banca depositaria dei risparmi, richiama l'esistenza di un'anagrafe dei conti e dei depositi e suggerisce di procedere in tale via con l'indicazione anche degli estremi del conto corrente.Chiede infine che il rappresentante del Governo fornisca una valutazione complessiva sul citato ritorno alla struttura originaria della manovra e un chiarimento sugli intenti di fondo del Governo. Il ministro TREMONTI sottolinea anzitutto come non possano essere condivisi i rilievi formulati nei confronti della manovra circa un eccessivo squilibrio della componente fiscale rispetto alla decurtazione della spesa. La proporzione inizialmente prevista viene infatti mantenuta e confermata, ove si consideri che il contributo di solidarietà viene sostituito da misure prettamente fiscali, quantunque nella loro gestione vengano inclusi i governi locali. Quanto al ricorso alla spending review per una corretta definizione delle necessità di spesa pubblica, ritiene che sia una via da approfondire e percorrere.Al rilievo del senatore Morando sulla necessità di muoversi in coerenza con il Documento di Economia e Finanza, il ministro TREMONTI replica ribadendo l'omogeneità di struttura tra contenuti del decreto-legge e proposte emendative.Per quanto concerne le attività di contrasto all'evasione fiscale, fa presente che gli interventi operano sul duplice canale della prevenzione dei comportamenti fraudolenti e della repressione delle infrazioni. Nella

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prima fase è fondamentale il coinvolgimento dei Comuni, i quali collaboreranno con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, senza tuttavia che rappresentanti delle Amministrazioni centrali entrino a far parte dei Consigli tributari. Rispetto al gettito di tale partecipazione, le maggiori entrate frutto di un'attività preventiva saranno ovviamente destinate all'Erario, mentre quelle rinvenienti dall'attività di accertamento successivo saranno destinate ai Comuni medesimi.Alla senatrice Incostante,che sottolinea la mancanza di deterrenza dell'attività dei Comuni rispetto ai grandi evasori, il ministro TREMONTI risponde che rispetto ai fenomeni più gravi permane l'impegno dell'Amministrazione centrale, mentre rispetto alle evasioni di minore entità l'efficacia deterrente di un controllo a livello locale è indiscutibile.Ribadisce che il differente riparto previsto per il gettito della Robin Hood Tax, il cui dettaglio è affidato ad un atto di indirizzo successivo, si coordinerà con le misure sul versante della spesa.Per quanto concerne i rapporti tra Italia e Svizzera per risolvere le controversie fiscali pendenti, fa presente che la posizione italiana è da sempre quella di rispettare il quadro normativo dell'Unione europea e di procedere in armonia con quanto previsto dagli altri partner europei. Peraltro, lo schema di accordo in corso di negoziazione a livello bilaterale tra la Confederazione elvetica e, rispettivamente l'Inghilterra e la Germania, è coerente con le posizioni nazionali. Sussiste tuttavia anche l'esigenza di evitare interventi singoli di rimpatrio di capitali che forniscano un gettito solamente una tantum, procedendo pertanto con attenzione e prudenza. Il senatore BARBOLINI (PD) esprime perplessità sull'efficacia che potrà avere in concreto la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario. Infatti, i Comuni non dispongono di strumenti idonei ed efficaci per produrre effetti significativi, tenendo altresì conto dell'esempio fornito dal nuovo assetto dell'attività di riscossione dei tributi.Con riferimento, in generale, all'attività di contrasto all'evasione fiscale, auspica un'attenta valutazione delle proposte emendative presentate dalla propria parte politica, ferma restando l'inopportunità di procedere a nuove misure di condono. Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) chiede chiarimenti in ordine all'arco temporale di applicazione della prevista partecipazione comunale all'accertamento tributario. Esprime peraltro l'auspicio che i proventi della lotta all'evasione vengano immediatamente reinvestiti a beneficio della collettività, tanto a livello complessivo quanto a livello locale. Si potrebbe quindi modificare il tenore letterale dell'emendamento 1.1000 con un'esplicita indicazione rispetto ai cittadini dei Comuni virtuosi. Rileva inoltre il pericolo che l'efficacia dell'operato dei Consigli tributari si riveli molto diversa tra Comune e Comune, creando pericolose disparità a livello territoriale. Il senatore GRILLO (PdL) riepiloga l'origine delle disposizioni che prevedono l'istituzione dei Consigli tributari nell'ambito dei Comuni, facendo presente che difficilmente quelli di minori dimensioni dispongono di idonei strumenti di accertamento tributario. Ricorda che emendamenti a propria firma prevedono il coordinamento dell'attività di più Comuni e la possibilità di avvalersi di esperti fiscali esterni alla Pubblica Amministrazione per contrastare non solo l'evasione fiscale ma anche quella contributiva. Il ministro TREMONTI prende atto dell'attenzione dedicata dalla Commissione all'importante tema del contrasto all'evasione fiscale, anche mediante il coinvolgimento delle autonomie locali. Conferma che i Consigli tributari, già previsti da tempo a livello normativo, non sono mai stati in concreto istituiti anche perchè l'obbligo non era corredato di alcuna sanzione. L'emendamento in discussione intende procedere invece alla messa in atto di detti organismi, i quali potranno anche operare con il conforto e il controllo dell'opinione pubblica. Detta attività andrà peraltro ad affiancarsi e non a sostituire quella, che continuerà ad essere svolta, dei tradizionali soggetti deputati alla repressione delle infrazioni tributarie. Condivide il rilievo che l'effetto della novella si evidenzierà nel corso degli anni, stanti anche le caratteristiche del tessuto economico italiano, che vede la prevalenza di piccole e medie imprese diffuse sul territorio.Conferma l'intenzione di non procedere a nessuna misura di condono, poiché si tratterebbe di un intervento una tantum che genera introiti di cassa ma che non modifica l'assetto della finanza pubblica.Ribadisce l'esigenza, peraltro, di non vincolare preventivamente la destinazione da parte dei Comuni del maggior gettito derivante dall'accertamento tributario e al rilievo del senatore De Angelis sulla necessità di prevedere un carico fiscale che consenta la funzionalità delle imprese, replica che occorre considerare il contesto economico del tutto nuovo e che le aliquote fiscali sulle società non vengono modificate. Naturalmente, il contrasto alle società di comodo si muove in un'ottica complessiva di repressione dell'evasione fiscale. Alla domanda del senatore FANTETTI (PdL) che chiede una chiara conferma della sussistenza di una totale copertura finanziaria della manovra economica in discussione, onde fornire un segnale ai mercati, il ministro TREMONTI fornisce assicurazioni. 

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Il presidente AZZOLLINI informa quindi che è messo a disposizione dei Commissari un testo corretto dell'emendamento 1.1000 (testo corretto) per chiarire un refuso nella disposizione sui termini di prescrizione dei reati tributari. La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle ore 17,45. Il presidente AZZOLLINI propone la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.1000 per domani, venerdì 2 settembre, alle ore 9. Il senatore MORANDO (PD) fa presente che taluni degli emendamenti a propria firma relativi all'articolo 1 non possono qualificarsi tecnicamente come subemendamenti e, tuttavia, intervengono sulle medesime tematiche affrontate dall'emendamento 1.1000 (testo corretto). Il presidente AZZOLLINI chiarisce che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo corretto) avrà effetti preclusivi solamente degli emendamenti che prevedano ulteriori modifiche alle disposizioni già da esso modificate. La Commissione conviene pertanto con la proposta del Presidente di fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.1000 (testo corretto) per domani, venerdì 2 settembre, alle ore 9. Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), preannuncia, a nome del suo Gruppo, l'intenzione di ritirare tutti gli emendamenti ad eccezione di alcuni che esprimono, in modo più significativo, la posizione politica del Terzo Polo su alcune delle questioni più sensibili, purché anche la maggioranza sia disponibile a ritirare i propri emendamenti. La decisione dei Gruppi che fanno parte del Terzo Polo, ispirata alla massima collaborazione, è stata determinata in seguito alla decisione del Governo di non presentare ulteriori emendamenti.  Il senatore LEGNINI (PD) chiede alla Presidenza quale presumibilmente sarà l'andamento dei lavori della Commissione per i prossimi giorni.  Si associa alla richiesta il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), il quale osserva che sarà necessario attendere le decisioni dei Gruppi sull'eventuale ritiro dei propri emendamenti, al fine di poter definire con certezza i tempi di esame in Commissione.  Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori della giornata, propone di concludere i lavori della Commissione e di sconvocare la seduta notturna di oggi. La Commissione tornerà a riunirsi nella seduta antimeridiana di domani, per le ore 9,30. Ritiene in conclusione che i lavori si protrarranno, senza ulteriori interruzioni fino alla conclusione dell'esame, al fine di rispettare i termini stabiliti dalla Conferenza dei Capi Gruppo che ha fissato a martedì 6 settembre l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento. Conviene la Commissione.  SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI    Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo. Comunica, inoltre, che la seduta antimeridiana di domani, già fissata per le ore 9, è posticipata alle ore 9,30. La Commissione prende atto.  La seduta termina alle ore 18.

MANCA ALLEGATO EMENDAMENTI RECEPIBILE NEL SITO DEL SENATO

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BILANCIO    (5ª)  

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2011 574ª Seduta (antimeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gentile e Giorgetti.                                La seduta inizia alle ore 10. IN SEDE REFERENTE  (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)               Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Il presidente AZZOLLINI comunica che, su richiesta del Gruppo dell’Italia dei Valori, il termine per la presentazione di subemendamenti all’emendamento del Governo 1.1000 (testo corretto), originariamente fissato alle ore 9, è stato posticipato alle ore 13 di oggi. Il senatore MERCATALI (PD) manifesta disappunto per le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio dei ministri in un consesso internazionale in merito all’atteggiamento dell’opposizione e sottolinea che tali dichiarazioni risultano tanto più offensive, in quanto i membri dell’opposizione sono impegnati a lavorare con grande senso di responsabilità su un provvedimento di cui non condividono i contenuti.Chiede inoltre un impegno da parte del Presidente della Commissione a garantire il rispetto degli orari dei lavori, per far sì che il provvedimento possa giungere in Aula al termine di un’approfondita discussione e valutazione degli emendamenti. Il senatore GIARETTA (PD) lamenta che, alla fine della seconda settimana di lavori, la Commissione ha approvato un solo emendamento, a causa delle difficoltà incontrate dalla maggioranza a ricomporre le contraddizioni esistenti tra le sue varie anime.Si associa alle doglianze del senatore Mercatali in merito agli insulti che il Presidente del Consiglio dei ministri ha indirizzato all’opposizione, ritenendo inammissibile che il Capo del Governo manchi di rispetto al Parlamento.In merito alle modifiche preannunciate al testo della manovra, osserva che il Governo, pur di non toccare gli interessi di un ristretto numero di soggetti a cui era stato richiesto un contributo straordinario, impone novità gravose a ben 7 milioni di titolari di partita IVA.Stigmatizza in particolare la proposta di un aumento trimestrale dell’IVA. Il senatore MASCITELLI (IdV) chiarisce che la richiesta del Gruppo Italia dei Valori di posticipare il termine per la presentazione di subemendamenti non è dettata da volontà ostruzionistiche, ma dall’esigenza di dedicare il giusto tempo all’esame di questioni estremamente importanti.Nel merito del provvedimento, afferma che la Relazione tecnica all’emendamento 1.1000 (testo corretto) del Governo viola il dettato dell’articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, in quanto non indica i dati e i metodi utilizzati per le quantificazioni, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare. In particolare, esprime dubbi su quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla copertura degli interventi in materia di comunicazioni all’anagrafe tributaria e degli interventi in materia penale. Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) ritiene che il Presidente del Consiglio dei ministri non avesse intenzione di offendere il Parlamento e che le sue parole siano state riportate in maniera non corretta. Tuttavia, considerate le ripercussioni che le dichiarazioni su questioni economiche possono avere sull’andamento dei mercati internazionali, esorta maggioranza e opposizione alla massima attenzione nel rilasciare le dichiarazioni suddette.In merito al protrarsi dei tempi di esame del provvedimento, è normale che su argomenti così rilevanti come quelli attualmente all’esame della Commissione sia necessario un ampio confronto anche all’interno della stessa maggioranza: non si tratta dunque di una perdita di tempo ma di una giusta analisi delle tematiche in discussione. Evidenzia inoltre che il Governo si è presentato in Commissione, nella persona del Ministro

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dell’economia e delle finanze, per illustrare il contenuto delle sue scelte e ha mantenuto un atteggiamento di grande apertura nei confronti dell’opposizione, come è testimoniato anche dallo slittamento del termine per la presentazione dei subemendamenti.Ritiene, infine, che il Parlamento stia dando una prova di serietà che serve a garantire l’intero Paese nei confronti dei mercati internazionali. Il PRESIDENTE, in relazione ai dubbi manifestati sulla possibilità di individuare la copertura finanziaria nel gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale, cita precedenti del 2000 e del 2006. Con particolare riferimento ai profili segnalati dal senatore Mascitelli, chiarisce poi che il Governo non si limita a effettuare un generico rinvio alla lotta all’evasione fiscale ma indica precise misure produttive di gettito, che sono puntualmente esaminate nella Relazione tecnica.Sullo slittamento del termine per i subemendamenti, il termine precedente era stato deciso dalla Commissione con ampia maggioranza, che l’aveva pertanto ritenuto del tutto congruo. Poiché un Gruppo ha poi ritenuto necessario effettuare un approfondimento ulteriore, tale tempo è stato concesso senza problemi, ferma restando la necessità di combinare la giusta dose di flessibilità con il rispetto dei termini finalizzati a garantire un ordinato esame da parte della Commissione. Il senatore Nicola ROSSI (Misto) ritiene che le modifiche presentate dal Governo siano coperte con un gettito meno certo rispetto al testo originario e manifesta preoccupazione per il fatto che la manovra, che già di per sé dipende largamente dall’adozione di provvedimenti futuri, presenti ora un elemento di incertezza ulteriore, che potrebbe comportare reazioni negative da parte dei mercati finanziari.Si prosegue, quindi, nell'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1. La senatrice GHEDINI (PD) illustra il contenuto innovativo degli emendamenti 1.1 e 1.2, preannunciando che i profili attinenti alla relativa copertura verranno successivamente illustrati dal senatore Giaretta.Ricorda che la metà delle entrate sono ricollegate dal provvedimento in esame alla riforma fiscale e assistenziale ovvero, in alternativa, alla clausola di salvaguardia, e che la riforma dovrebbe garantire la protezione delle fasce più deboli, evitando al contempo un ulteriore innalzamento della pressione fiscale. Tuttavia, considerata l’attuale composizione della spesa sociale, è altamente improbabile che la delega assistenziale possa determinare i risparmi previsti e ciò comporterà l’operatività della clausola di salvaguardia, con conseguente taglio delle agevolazioni fiscali che inciderà pesantemente sulle persone e sulle famiglie. In altri termini la manovra, oltre a un effetto depressivo, avrà un effetto regressivo derivante dal fatto che la maggiore pressione sarà avvertita dai redditi più bassi e dalle famiglie numerose.Gli emendamenti in questione prevedono dunque l’esclusione delle riduzioni alle agevolazioni fiscali relative ai familiari a carico e all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il senatore GIARETTA (PD) , come preannunciato dalla senatrice Ghedini, illustra i profili di copertura degli emendamenti 1.1 e 1.2, consistenti nell’introduzione di un imposta sui grandi patrimoni immobiliari e nella attuazione della spending review. Considerata infatti l’assenza nella manovra in esame di disposizioni efficaci a favore della crescita, è inevitabile agire sul lato della spesa, sostituendo alla politica dei tagli orizzontali - improduttiva e frutto di una mancanza di capacità decisionale da parte della politica - la generalizzazione della spending review e la realizzazione del piano industriale della pubblica Amministrazione.Ritiene che il Paese sia cosciente della necessità di fare sacrifici, ma che tali sacrifici debbano essere equi: la delega fiscale, invece, innalza la pressione fiscale ed è iniqua. Inoltre, il contributo straordinario risultava ragionevole, anche se doveva essere reso più equo, colpendo quella parte della ricchezza del Paese che si sottrae al pagamento delle imposte. Il contributo rimane ora circoscritto ai soli dipendenti pubblici e cadrà sicuramente per manifesta incostituzionalità. Il Governo dovrà dunque agire sull’IVA, ma non nella forma irrealizzabile preannunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri di un aumento solamente trimestrale, bensì intervenendo sull’aliquota ordinaria con conseguenti effetti depressivi. A tal proposito, afferma che in Italia si registra un problema di efficienza e che in altri Paesi che hanno aliquote più basse il gettito risulta maggiore. Un ulteriore problema è quello dell’utilizzazione dell’eventuale maggior gettito, che finirebbe inevitabilmente per essere gettato nella fornace del debito pubblico senza alcuna riforma strutturale.Il contesto italiano è caratterizzato da un livello altissimo di ricchezza privata e da grande sperequazioni. Sarebbe pertanto opportuno aumentare la pressione sui cespiti patrimoniali, che è la più bassa fra quelle dei grandi Paesi europei. Per tale motivo gli emendamenti 1.1 e 1.2 prevedono un’imposta sui patrimoni immobiliari più cospicui. Il senatore FERRARA (CN-Io Sud-FS) illustra l’emendamento 1.5, volto a eliminare il riferimento alla futura introduzione nella Costituzione della regola del pareggio di bilancio. Premesso che ben tre articoli del decreto-legge si aprono con un riferimento a future riforme costituzionali, osserva che tale tecnica legislativa si pone in contrasto con le regole di corretta redazione dei testi normativi. 

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Il senatore LENNA (PdL) illustra l'emendamento 1.6, che prevede una clausola di salvaguardia, volta a tutelare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni ad autonomia speciale, anche al fine di scongiurare il rischio di un contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, che potrebbe vanificare gli effetti virtuosi di risparmio perseguiti dalla disposizione. Il senatore MORANDO(PD), in riferimento all'emendamento 1.6, ricorda che sono numerose le proposte emendative, presentate da più parti, finalizzate a tutelare le prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province alle quali la Costituzione riconosce particolari condizioni di autonomia. L'obiettivo è quello di realizzare una soluzione equilibrata che, da una parte, consenta il concorso delle Regioni ad autonomia speciale e delle province autonome agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; dall'altra, ne riconosca l'autonomia, evitando così l'approvazione di norme che possano essere oggetto di ricorso davanti alla Corte Costituzionale, con conseguente vanificazione degli obiettivi di risparmio. Auspica, quindi, che il Governo e il relatore tengano conto degli orientamenti, sul punto convergenti, di quasi tutte le forze politiche. Il senatore LEGNINI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 1.7, lo illustra, unitamente all'emendamento 1.10. La proposta è volta a sopprimere il comma 2, che include nuovamente, fra le spese oggetto di possibile riduzione, quelle relative al Fondo per le aree sottoutilizzate. Correttamente, a suo avviso, il Governo, con il decreto-legge n. 98 del 2011, aveva escluso la possibilità di comprimere l'entità di tale Fondo, ai fini del contenimento della spesa, proprio in ragione della rilevante finalità sociale e di sostegno economico da esso svolta. Osserva, più in generale, che gli interventi di riduzione della spesa, previsti nell'articolo 1, colpiscono in particolare il settore pubblico con tagli lineari ai Ministeri. Mentre è puntualmente quantificato il significativo ammontare di risparmio che ne dovrebbe discendere, non appare adeguatamente definita, in dettaglio, la modulazione degli interventi da predisporre a carico di ciascun comparto pubblico, al fine del raggiungimento di quegli obiettivi. Auspica, quindi, che il Governo e il relatore valutino con attenzione tali delicati aspetti. Il senatore MASCITELLI (IdV) illustra gli emendamenti 1.8 e 1.12, volti a mantenere l'inclusione dei fondi per le aree sottoutilizzate tra le spese non comprimibili, anche in considerazione della decisione che il Parlamento assunse all'unanimità, approvando una risoluzione finalizzata a tutelare quei fondi da qualsiasi ipotesi di riduzione. Poiché il Governo, con il decreto-legge n. 98, del 2011, ha assunto un orientamento conseguente alla decisione parlamentare, appare oggi irrazionale e privo di qualsiasi coerenza introdurre soluzioni difformi. Ciò è confermato peraltro dal fatto che emendamenti soppressivi del comma 2 sono stati presentati da tutti i Gruppi politici. In proposito, auspica che sia presentato un unico emendamento, formato da Gruppi di maggioranza e di opposizione, ed eventualmente approvato dalla Commissione per l'Assemblea. La senatrice CARLONI (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.7. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS)  illustra l'emendamento 1.9, anch'esso volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, relativo ai fondi per le aree sottoutilizzate. In proposito, rileva che tale fondo svolge una importante funzione perequativa tra le diverse aree del Paese, considerando che al sud si concentra la massima presenza di zone in grave difficoltà economica e bisognose di particolare attenzione. Osserva, inoltre, che anche la realizzazione del federalismo fiscale, in particolare per quanto concerne le necessarie procedure di perequazione infrastrutturale, trovano proprio nelle risorse del FAS l'adeguato supporto finanziario: la possibilità di ridurre tali risorse per realizzare gli obiettivi di finanza rischia, pertanto, di alterare il già precario equilibrio sussistente tra le diverse zone del Paese, rendendo difficilmente conseguibile l'attuazione del federalismo e consegnando il sud del Paese a un destino di sottosviluppo dalle dimensioni intollerabili. Ritiene che, per conseguire gli obiettivi di perequazione necessari, sarebbe più opportuno utilizzare le risorse del settore energetico, che soprattutto il meridione può liberare in modo più congruo. Nello stesso tempo, sarebbe auspicabile potenziare gli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese. Inoltre, appare necessario, a suo avviso, comprimere le spese realmente improduttive, anche riducendo i costi della politica e intervenendo ove è più concentrata e più elevata la capacità contributiva del Paese. Concorda, infine, con l'auspicio del senatore Mascitelli, affinché si possa giungere ad una proposta emendativa condivisa da tutti i Gruppi, eventualmente votata dalla Commissione. Il senatore TANCREDI (PdL), nell'illustrare l'emendamento 1.11, anch'esso volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, ritiene che l'esclusione dei fondi FAS dalle risorse comprimibili non necessiti di alcuna copertura, perché si limita a sottrarre un determinato ammontare di risorse dalla spending review  prevista per il contenimento della spesa.  

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Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)  illustra l'emendamento 1.13, anch'esso volto a ripristinare l'esclusione originariamente prevista dal Governo, che impediva la possibilità di comprimere i fondi per le aree sottoutilizzate. Segnala, in particolare, il danno che una soluzione diversa potrebbe produrre all'economia del sud del Paese, già colpita da notevoli criticità. Con l'occasione, esprime profonde riserve sulle osservazioni del Presidente del Consiglio circa il comportamento delle forze di opposizione nei confronti della manovra economica, osservando come esse contraddicano gli auspici affinché prevalga uno spirito di piena collaborazione in Parlamento nell'esame di un provvedimento così rilevante per la vita del Paese. Formula, inoltre, alcuni rilievi critici sulla svolgimento dei lavori della Commissione di ieri, in particolare sulla decisione di porre in votazione alcune proposte di carattere procedurale. Interviene il PRESIDENTE, osservando che le decisioni assunte nella seduta di ieri sono scrupolosamente conformi alle norme del Regolamento. Il senatore PERDUCA (PD) illustra l'emendamento 1.14, il quale mira ad aggiungere, tra le risorse escluse dagli interventi di contenimento della spesa, anche quelle riferite ai fondi per le misure volte alla difesa del suolo e alla tutela del rischio sismico e idrogeologico. Quanto all'emendamento 1.15, esso prevede la soppressione degli articoli del Codice dell'ordinamento militare relativi ai richiami in servizio e alle forze di completamento. L'abrogazione di tali disposizioni potrebbe realizzare cospicui risparmi di spesa, che saranno versati ai bilanci dello Stato. Illustra, quindi, gli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28. Tali proposte emendative sono finalizzate a conseguire congrui risparmi di spesa attraverso l'eliminazione di alcuni privilegi di cui godono i dipendenti pubblici, con particolare riguardo a quanti ricoprono posizioni apicali nel comparto della difesa. Si dispone, in particolare, l'eliminazione delle indennità previste per i membri delle rappresentanze militari; la collocazione di molte unità di personale in altri settori della pubblica amministrazione; un contenimento congruo della spesa per il programma pluriennale di investimenti per aerei militari; la soppressione della cosiddetta "mini naja"; la soppressione della cosiddetta "operazione strade sicure"; l'eliminazione del passaggio al grado superiore per i militari in congedo; una congrua riduzione dei termini per i procedimenti determinati dai ricorsi per danni a seguito dei contaminazione da uranio impoverito; la soppressione dei finanziamenti per gli enti combattentistici. Ritiene, in conclusione, che gli interventi sulle spese militari potrebbero consentire un risparmio di oltre tre miliardi di euro. Si sofferma, quindi, gli emendamenti 1.34, 135, 1.36, 1.37 e 1.38, in particolare segnalando l'esigenza che siano opportunamente poste a carico delle diocesi le spese per il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio di assistenza spirituale dell'ordinariato militare.Quanto all'emendamento 1.46, osserva come esso sia volto essenzialmente a consentire l'immissione in servizio di personale a seguito di pubblico concorso; dello stesso tenore sono gli emendamenti 1.47, 148, 1.49 e 1.50.  La senatrice CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.15, 1.20. 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38. Il senatore STRADIOTTO (PD) illustra l'emendamento 1.18, volto ad escludere dagli effetti delle disposizioni dell'articolo 1 i fondi nazionali e quelli di competenza regionale destinati alla difesa del suolo. In proposito, appellandosi alla sensibilità di molto parlamentari presenti che hanno svolto funzioni di sindaco, osserva che le misure adottate dal Governo mortificano in modo eccessivo le autonomie locali. A suo avviso, occorrerebbe, invece, instaurare con gli organi di governo delle realtà territoriali un dialogo fecondo, al fine di realizzare le soluzioni più congrue per una equilibrata crescita economica del Paese. In proposito, reputa condivisibile la soluzione proposta in alcuni emendamenti, finalizzati a ridurre il vincolo del patto di stabilità per quelle amministrazioni comunali più virtuose che pongono in essere interventi di concreto abbattimento del debito. Critica, quindi, alcune disposizioni contenute nell'emendamento del Governo 16.1000, in particolare quelle contenute ai commi 19 e 20, che definiscono gli orari di convocazione delle sedute delle giunte e dei consigli. Ciò, a suo avviso, oltre a mortificare oltre misura l'autonomia dell'ente, non appare funzionale al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti. Critica anche l'emendamento 1.1000 del Governo, anch'esso ispirato ad una visione centralistica, soprattutto nella parte in cui, in modo unilaterale e senza una preventiva consultazione nelle sedi proprie di raccordo tra Stato ed enti locali, impone ai comuni oneri di pubblicità e di accertamento fiscale particolarmente impegnativi. Il senatore VITA (PD) illustra l'emendamento 1.29, finalizzato a ricondurre l'editoria all'interno delle attività culturali e di ricerca, in modo tale da consentire, a un settore così importante per la diffusione della

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comunicazione e dell'informazione di base, di non subire gli interventi di contenimento della spesa, soprattutto in considerazione della difficoltà in cui tale comparto versa da ormai molti anni. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) illustra l'emendamento 1.32, finalizzato a preservare da possibili interventi di riduzione di spesa le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a elevato rischio idrogeologico. L'intervento appare, a suo avviso, di assoluto rilievo, considerando la situazione di grave precarietà in cui versa tutto il territorio del Paese. La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), nell'illustrare l'emendamento 1.40, osserva che la disposizione introdotta risponde all'obiettivo di non consentire, se non per le figure apicali della burocrazia ministeriale, l'ingresso nella pubblica amministrazione a soggetti estranei alla medesima, con conseguenti rilevanti spese a carico della collettività.  L'emendamento 1.154 è ritirato. Il senatore MASCITELLI (IdV) illustra gli emendamenti 1.70, 1.71 e 1.72. Si tratta di tre proposte emendative che intervengono in materia di fisco e previdenza, parzialmente attenuando il rigore delle norme che, nel ridimensionare il regime delle agevolazione e delle esenzioni, configurano un generale incremento della pressione fiscale. L'emendamento, allo scopo di salvaguardare le fasce socialmente più deboli, esclude da tali riduzioni le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni. Le tre proposte emendative si differenziano quanto alla copertura finanziaria: l'emendamento 1.70 prevede come copertura l'aumento del prelievo erariale unico, oltre ad altre misure capaci di assicurare una certezza alle entrate, come, ad esempio, la riduzione della deducibilità delle passività delle banche; l'emendamento 1.71 introduce, come copertura, un prelievo straordinario dell' uno per cento, per il triennio 2012-2014, sui patrimoni mobiliari di valori complessivo superiore a cinque milioni di euro; l'emendamento 1.72, infine, prevede come copertura una rimodulazione dell'IVA, che configuri un adeguato aumento dell'aliquota relativa ai beni di lusso. Al fine di compensare le possibili riduzioni di entrata dovute all'abitudine ad eludere tale imposta, è prevista la possibilità di una sua detrazione per valori superiori a 5000 euro. Il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Governo alcune opportune chiarificazioni circa i contenuti della relazione tecnica riferita all'emendamento 1.1000. In particolare, ritiene non adeguatamente quantificato il riferimento alla disposizione che sopprime il contributo di solidarietà, in quanto la relazione sembra non tenere in considerazione la permanenza del  contributo per i dipendenti pubblici. Chiede, inoltre, sulla base di quali criteri siano stati quantificati in modo puntuale gli effetti economici delle singole disposizioni relative alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Appare, a suo avviso, incomprensibile come sia stato possibile individuare, in termini finanziari, gli effetti delle singole disposizioni, non solo per l'anno 2012, ma anche per i successivi anni 2013 e 2014. Il sottosegretario GENTILE si riserva di fornire al senatore Baldassarri le chiarificazioni da lui richieste. Il senatore FERRARA (CN-Io Sud-FS), nell'illustrare l'emendamento 1.73, evidenzia gli effetti irragionevoli della norma, già segnalati dalla Commissione affari costituzionali: essa differisce il pagamento della tredicesima mensilità, in caso di scostamento rilevante dell'amministrazione di appartenenza dagli obiettivi di risparmio programmati. La senatrice GHEDINI (PD) illustra l'emendamento 1.78, criticando fortemente la norma che prevede il differimento della tredicesima, nonché del trattamento di fine rapporto, al verificarsi di determinate ipotesi, non dipendenti dalla volontà dei soggetti gravati dalla misura. Tale scelta appare, a suo avviso, gravemente vessatoria nei confronti dei pubblici dipendenti, soprattutto considerando che si tratta di diritti già maturati. Per quanto riguarda il TFR, occorre considerare il legittimo affidamento che le famiglie vi ripongono per finanziare importanti investimenti, quali ad esempio l'acquisto dell'abitazione o l'estinzione di mutui. La copertura prevista dall'emendamento, a fronte della soppressione del comma 7, è offerta da un insieme di disposizioni sulla trasparenza nella pubblica amministrazione. Il senatore MERCATALI (PD) illustra l'emendamento 1.99, volto a sopprimere la lettera e) del comma 8 dell'articolo 1, che riguarda i nuovi criteri di virtuosità relativi al patto di stabilità interno, anticipando la decorrenza di alcune misure già previste nel decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare, la soppressione riguarda le ulteriori misure interne di fabbisogno e indebitamento netto relative ai comuni. Ritiene, in proposito, che il carico per questi ultimi appare di proporzioni eccessive, tali da poterne paralizzare l'attività. La soppressione prevista dall'emendamento trova una adeguata copertura attraverso l'introduzione di una imposta sui grandi patrimoni immobiliari.

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 Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS), nell'illustrare l'emendamento 1.100, evidenzia i profili di incostituzionalità contenuti in tutte quelle misure che intervengono direttamente sulle regioni ad autonomia speciale e sulle province autonome di Trento e Bolzano, senza alcuna clausola che tuteli la loro autonomia statutaria. Ricorda, in proposito, che le regioni a statuto speciale ricevono una particolare tutela nella Costituzione per ragioni storiche o per collocazione geografica. Ritiene necessario che, al fine di realizzare l'adeguato coinvolgimento di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica, siano attivati comunque gli strumenti previsti dalla Costituzione e dagli statuti. Il senatore CABRAS (PD), in riferimento all'emendamento 1.100, sottolinea l'esigenza che le regioni ad autonomia speciale e le province autonome, pur concorrendo agli obiettivi di finanza pubblica, siano tutelate nella loro autonomia, attraverso clausole di salvaguardia che evitino possibili contenziosi davanti alla Corte Costituzionale. Ritiene, in proposito, che qualsiasi intervento unilaterale da parte dello Stato, anche attuato in forma indiretta, costituisca una lesione dell'articolo 116 della Costituzione che, nel riconoscere particolari condizioni di autonomia ad alcuni enti, impone l'adozione di opportuni procedimenti, pensati dal costituente proprio allo scopo di tutelare, nella forma più intensa, la condizione di particolare autonomia di un determinato territorio della Repubblica.  Il senatore LEGNINI (PD)  illustra gli emendamenti 1.106 e 1.107, finalizzati a rendere più equo e sostenibile il concorso delle amministrazioni locali al contenimento della spesa, considerando le profonde riserve mosse circa la mancanza di un equilibrio nel riparto delle riduzioni tra Stato centrale e amministrazioni locali.A suo avviso, occorre in materia un confronto aperto tra il Governo, le forze politiche e i vertici delle amministrazioni locali, affinché si giunga ad una soluzione quanto più possibile condivisa e, in ogni caso, tale da assicurare agli enti locali la possibilità di svolgere efficacemente le proprie funzioni. Il senatore GIARETTA (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.126. Il senatore MORANDO (PD) illustra l'emendamento 1.139, finalizzato a razionalizzare gli enti sorvegliati dal Ministero dell'agricoltura. In proposito, osserva che ben sette di tali enti hanno una dotazione di 3,5 miliardi di Euro circa, un numero di circa 4000 dipendenti e possiedono l'1,5 per cento circa della superficie agricola coltivata italiana. Una razionalizzazione di tali strutture potrebbe, a suo avviso,  permettere di conseguire un congruo risparmio da destinare ad altre finalità.  Il senatore GIARETTA (PD), nell'illustrare l'emendamento 1.140, volto a sopprimere il comma 16 dell'articolo 1, evidenzia l'irrazionalità della disposizione che estende al triennio 2012-2014 l'ambito di applicazione della norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale norma appare irrazionale a fronte di altri interventi, in più occasioni sostenuti dal Governo, finalizzati ad innalzare i requisiti di età per il conseguimento del diritto alla pensione. La senatrice GHEDINI (PD) illustra gli emendamenti 1.153, 1.154 e 1.155, riferiti al comma 20 dell'articolo 1, che prevede l'innalzamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici. Al riguardo, osserva che il progressivo elevamento del requisito anagrafico delle donne per il conseguimento della pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, pur apparendo condivisibile, non tiene conto di alcuni caratteri di specificità che connotano il lavoro femminile in Italia. In particolare, si sofferma sulla difficoltà dell'ingresso nel mondo del lavoro e su tutte le cause che rendono il rapporto di lavoro più saltuario e complesso per le donne, che sono spesso gravate da notevoli carichi familiari. Reputa opportuno, pertanto, introdurre disposizioni che, pur mantenendo inalterato il principio dell'innalzamento dei requisiti anagrafici, finalizzi le conseguenti economie di spesa per politiche sociali di sostegno, al fine di consentire alla donna di conciliare famiglia e lavoro, tra l'altro prevedendo misure di natura fiscale, che consentano crediti figurativi di periodi di assenza dal lavoro per l'educazione e l'assistenza dei familiari. L'emendamento 1.161 è ritirato. Il senatore FERRARA (CN-Io Sud-FS) illustra l'emendamento 1.144, volto a sopprimere il comma 18 dell'articolo 1: tale norma prevede la possibilità che le pubbliche amministrazioni dispongano il passaggio ad altro incarico del personale appartenente alla carriera prefettizia. In proposito, osserva che tale misura è ispirata ad una concezione non condivisibile della figura del prefetto, che invece, a suo avviso, proprio in un ordinamento ispirato a principi federali, merita di essere esaltata nella sua veste di ufficio territoriale del Governo. Anche nell'ipotesi di soppressione delle province, il prefetto dovrebbe conservare intatte le sue funzioni.

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Osserva che, come sottolineato nella relazione tecnica, si tratterebbe di una disposizione avente carattere ordinamentale che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, per i profili di copertura, la stessa relazione sottolinea che la neutralità del dispositivo può essere assicurata solo in presenza delle necessarie risorse a valere sul fondo unico: la previsione per cui il prefetto, assegnato ad altro incarico mantenga la retribuzione precedente, potrebbe inoltre prefigurare maggiori oneri rispetto al quadro finanziario vigente. Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori, propone di posticipare la seduta pomeridiana alle ore 16. La Commissione conviene POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 16. La Commissione prende atto.            La seduta termina alle ore 13,55.        

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  N. 2887

1.191-bis (già 4.0.9) RUTELLI, MILANA, CONTINI, GERMONTANIDopo il comma 24, inserire il seguente:«24-bis. All'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il gettito di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato per il 50 per cento al finanziamento degli investimenti per il miglioramento della fruibilità del territorio per i turisti e per il restante 50 per cento alla riduzione delle tariffe per i residenti per i servizi di pubblica utilità''». 2.0.49 (testo 2) MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIDopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso)

        1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 é istituita l'imposta anti-evasione.        2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:a)           sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;b)           sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;c)           sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;d)           su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;e)           su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;f)           sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.        3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.        4. Sono esenti dall'imposta:            a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;            b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;            c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale delle società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto

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principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;            d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;            e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  f)  i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.        5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.        6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, lo base imponibile é rappresentata dal valore di acquisto.        7. L'aliquota é fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.        8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:            a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;            b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.        9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.        10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.        11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).        12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.        13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento».  3.126 (testo 2) FLERES, SAIADopo il comma 12, aggiungere il seguente:«12-bis. Per la valutazione e il finanziamento dei progetti di investimenti pubblici nel Mezzogiorno, è istituita l’attività di supporto allo sviluppo attribuita alla Banca del Mezzogiorno.» 5.0.2 (testo 2) ESPOSITO, FLERES, BONFRISCODopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

1.      Al fine di garantire l’efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell’obiettivo convergenza e l’attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall’anno finanziario in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle regioni predette a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all’articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2.2.      Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e di intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l’attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno di riferimento.»  6.50 (testo 2) TANCREDI, FLERESDopo il comma 6 aggiungere il seguente:

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 «6.bis. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni pubbliche al comma 1, dell'articolo 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia del Demanio procederà, con priorità in Aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, di beni, non più utilizzati e disponibili, appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato, con esclusione dei soli beni patrimoniali trasferibili compresi negli elenchi di cui ai D.P.C.M. previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le Amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo».  7.0.6 (testo 2) SAIA, BUTTI, FLERESDopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111 in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese)1.Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:’’18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all’ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, aIl’istituenda Agenzia per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, da collocare sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Le risorse già destinate all’ICE per il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.18-bis. Sono organi dell’Agenzia il direttore/amministratore delegato e il Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore/AD, che lo presiede, e da sette componenti designati rispettivamente: uno ciascuno dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro delle economia e delle finanze, da Rete imprese Italia, dalla Confederazione generale dell’industria italiana, da Unioncamere e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della Presidenza del Consiglio e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d’amministrazione durano in carica tre anni.18-ter. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l’utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del Sottosegretario appositamente delegato alla materia e composta dal Ministro degli affari esteri o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dello sviluppo economico o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dell’economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell’industria italiana e della Associazione bancaria italiana, di R.Ete. imprese Italia. Il direttore/AD dell’Agenzia partecipa alle riunioni senza diritto di voto.18-quater. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti all’Agenzia per la promozione degli scambi. Con i medesimi decreti il Presidente del Consiglio provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito all’Agenzia. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio, cura in collaborazione con i competenti dirigenti del soppresso ICE la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more

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dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capi all’ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 18, per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all’ICE nonché le attività che continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico delega un dirigente ex ICE per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione. 18-quinquies. Il personale di ruolo dell’ICE in servizio presso i soppressi uffici dell’ICE all’estero opera fino alla scadenza dell’incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all’interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite e nell’ambito delle risorse trasferite all’Agenzia ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l’ordinamento dello Stato estero, è attribuito all’Agenzia per la promozione degli scambi. Gli uffici sono inquadrati nell’ambito delle rappresentanze diplomatico/consolari operano come sezioni per la promozione degli scambi delle stesse, e dipendono funzionalmente dal Capo missione.18-sexies. L’apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l’uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la promozione degli scambi, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico espresse dalla Cabina di regia di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese previo parere vincolante da parte del MAE e del MISE.18-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati all’interno dell’Agenzia per la promozione degli scambi, assicurando l’invarianza della spesa complessiva o, previa opzione, nei quadri del Ministero dello sviluppo economico o di altra amministrazione pubblica.18-octies. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio, del Ministero o dell’amministrazione di nuova assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l’Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica’’». 7.0.73 (testo 2) MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIDopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.(Interventi del settore creditizio a favore delle imprese)

1.      Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce un tavolo tecnico, con l'Associazione bancaria italiana, per conseguire, anche attraverso apposita convenzione aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, per valutare la proroga fino al 31 dicembre 2011 i contenuti dell'Accordo stipulato fra le stesse parti il 16 febbraio 2011 e dell'Avviso comune stipulato il 23 dicembre 2009, in materia di accesso al credito da parte delle imprese.».  8.9 (testo 2) CASTRO, PICHETTO FRATINAll'articolo 8, comma 1, dopo le parole "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sono aggiunte le seguenti: "o territoriale" e le parole "ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti". 13.3 (testo 2) MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIDopo il comma 1 inserire il seguente:«1-bis. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato come regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 è dovuto un contributo straordinario anti-crisi nelle medesime misure del 10 per cento e del 20 per cento previste dal primo periodo del precedente comma 1. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000. euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.» 13.40 (testo 2)

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LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALISostituire il comma 3 con il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2012, i seguenti incarichi elettivi o di nomina sono mutuamente incompatibili:1. parlamentare nazionale;        2. parlamentare europeo;        3. consigliere e assessore regionale;        4. consigliere e assessore provinciale;        5. consigliere e assessore comunale;        6. sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;        7. membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;        8. membro di consiglio d'amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico».        Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la

valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti)        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a nonna dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.        2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.        3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.        4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.        5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.        6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.        7. Dall'attuazione dei commi da l a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.        8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da l a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». 13.55 PICHETTO FRATINAl comma 1, dopo le parole: «organi costituzionali», aggiungere le seguenti:  «, fatta eccezione per la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale». 15.1000 (testo corretto) IL RELATORESopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5 e alla rubrica, sopprimere le seguenti parole «Soppressione di Province e» e dopo la parola: «assessori» aggiungere la seguente: «provinciali». 16.1000/34 MERCATALI, MORRI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDOSopprimere il comma 27.16.1000/33

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MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARISostituire il comma 31, con il seguente:«31. I comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti e fino a 5.000 abitanti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014. A tale fine la spesa corrente, in ciascun anno, in conto competenza e cassa, non può eccedere quella registrata a consuntivo nel 2010, aumentata del tasso di inflazione programmata per l'anno 2012. Ai fini del calcolo della spesa corrente, non sono conteggiate le spese per il personale, derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale.Dopo il comma 31, inserire il seguente:31-bis. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, dopo le parole: «finanza pubblica delle», è soppressa la seguente parola: «singole».  

BILANCIO    (5ª)  

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2011 575ª Seduta (pomeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gentile e Giorgetti.                                La seduta inizia alle ore 16,45. IN SEDE REFERENTE  (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)               Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. Il senatore MERCATALI (PD) sottolinea anzitutto l'esigenza, nei limiti del possibile, di rispettare gli orari stabili per l'inizio delle sedute della Commissione.Fa quindi presente che sinora non è stato formulato da parte di nessun osservatore un giudizio favorevole sulla manovra così come si sta definendo. Paventa il rischio di una discussione parlamentare inadeguata rispetto alla gravità della congiuntura economica internazionale. Sollecita pertanto la Commissione a individuare alcune tematiche di fondo sulle quali svolgere un confronto aperto tra maggioranza ed opposizione, senza chiusura da parte del Governo. In tal modo, solamente, sarebbe possibile fornire un segnale unitario all'interno del Paese e ai mercati.           Il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ribadisce la necessità di ulteriori chiarimenti sulle stime recate dalla relazione tecnica all'emendamento governativo 1.1000 (corretto).             Fa peraltro presente che la manovra così come configurata ha ricevuto ancora oggi una valutazione non incoraggiante da parte dei mercati finanziari. Gli interventi prefigurati dal Governo non rispondono a suo avviso alle esigenze segnalate nelle sedi comunitarie, quanto al riequilibrio strutturale della finanza pubblica, al taglio della spesa pubblica, al non inasprimento del carico tributario, alla sussistenza di coperture finanziarie effettive e all'introduzione di ulteriori novelle in materia pensionistica. Segnala come, da ultimo, non appaia adeguata la sostituzione del contributo di solidarietà con misure di contrasto all'evasione fiscale di incerto gettito.            Rivolge quindi un forte appello all'Esecutivo ed alla maggioranza perché modifichino i contenuti della manovra in senso più incisivo. Tali modifiche dovrebbero essere adottate con immediatezza e possibilmente con il consenso dell'opposizione, in modo tale da fornire un segnale unitario che possa produrre un immediato miglioramento della valutazione internazionale, così come avvenuto per la Spagna.  

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         Il presidente AZZOLLINI (PdL) avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.            Avverte che esprimerà il proprio parere con riferimento alle tematiche affrontate dalle proposte emendative. Per quanto concerne anzitutto gli emendamenti sulla revisione integrale della spesa pubblica, sussiste la disponibilità ad addivenire ad una riscrittura dell'emendamento 01.1, tanto nella prima quanto nella seconda parte, d'intesa con i senatori dell'opposizione firmatari dello stesso.             Rispetto alla materia della tassazione dei grandi patrimoni immobiliari, esprime un parere contrario sui relativi emendamenti, poiché si tratterebbe nella sostanza dell'introduzione di una nuova imposta, da valutare con grande attenzione. Le associate misure che prevedono un alleggerimento delle misure di assistenza sanitaria sono da condividersi nel merito, ma risultano inevitabilmente connesse al gettito della proposta del nuovo tributo.             Per quanto concerne i fondi per le aree sottosviluppate, preannuncia la presentazione di una riformulazione dei relativi emendamenti, rispetto alla quale auspica una positiva valutazione anche da parte dell'opposizione.            Relativamente all'applicazione della manovra alle regioni a statuto speciale, preannuncia analogamente un'autonoma proposta di struttura simile all'emendamento 19.3.            Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.73 in materia di tredicesime di stipendio.            Si riserva un'ulteriore riflessione sulla materia dell'esclusione degli enti di ricerca dalle previste misure di riduzione della spesa pubblica, mentre relativamente agli emendamenti sugli enti sottoposti al controllo del Ministero dell'agricoltura, il parere è contrario in quanto essi costituiscono specifica applicazione del più ampio meccanismo della spending review.             Relativamente all'emendamento 01.2, prende atto dell'intenzione dei presentatori, di modificare la legge di contabilità, in attesa di procedere ad una riforma costituzionale che introduca nella Carta la precisa menzione del principio del pareggio del bilancio. Tuttavia, stante la precisa intenzione da parte della maggioranza e del Governo di procedere sulla via della riforma costituzionale, esprime un parere contrario.                     Il senatore MERCATALI (PD) chiede al relatore quale sarebbe la sua opinione nell'eventualità della presentazione di un ordine del giorno che sollecitasse il Governo a procedere con celerità in tal senso.         Il presidente relatore AZZOLLINI (PdL) preannuncia che il proprio parere sarebbe senz'altro favorevole.          Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) chiede chiarimenti sul parere del presidente relatore quanto al tema degli interventi in materia pensionistica.          Il presidente relatore AZZOLLINI (PdL) esprime un parere contrario sugli emendamenti in materia pensionistica, e ricorda che la maggioranza ha assunto l’impegno di non intervenire ulteriormente su tale comparto nell'ambito del provvedimento in discussione.            Conclude esprimendo parere contrario su tutti i restanti emendamenti.              Il sottosegretario GIORGETTI prende atto positivamente della chiarezza delle posizioni espresse dal presidente relatore, conformandosi ai pareri espressi dallo stesso.            Assicura la piena consapevolezza e l'attenzione da parte del Governo rispetto al quadro economico internazionale nel quale la manovra si inserisce. Dichiara altresì la disponibilità dell'Esecutivo a valutare con attenzione le ulteriori proposte che il presidente relatore e la Commissione formuleranno sulle tematiche testé segnalate.             Fa peraltro presente che da parte del Governo non saranno formulati ulteriori interventi rispetto a quanto esposto dal Ministro dell'economia nella seduta di ieri.             Sul tema della spending review, valuterà attentamente la riformulazione degli emendamenti, trattandosi di un metodo condivisibile per determinare una riduzione equilibrata ed organica della spesa pubblica.            Quanto all'imposta sui grandi patrimoni, precisa che vi è stato un confronto all'interno della maggioranza che non ha condotto a una posizione unitaria, pertanto il parere sulle relative proposte emendative è contrario.             Relativamente ai fondi per le aree sottosviluppate, condivide l'importanza del tema e attende di conoscere le riformulazioni che il presidente relatore vorrà proporre. Analoga attenzione sarà dedicata alle riformulazioni degli emendamenti riguardanti le regioni a statuto speciale e le tredicesime mensilità. Rispetto alla materia delle pensioni, potrebbero essere valutati positivamente solamente interventi minimali.            In conclusione, ribadisce l'importanza del confronto parlamentare che si è svolto fino ad oggi e la coerenza dei contenuti della manovra, che auspica possa essere definitivamente approvata in tempi rapidi.          Il senatore Nicola ROSSI (Misto) fa presente che nell'ultimo mese i mercati finanziari sono stati sostanzialmente calmierati dagli interventi della Banca Centrale Europea che ha acquistato titoli di Stato.

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Paventa che in assenza di tali correttivi la situazione per l'Italia possa subire un immediato aggravamento rispetto al quale la manovra in discussione potrebbe risultare del tutto insufficiente.             Il sottosegretario GIORGETTI osserva che il dibattito si incentra sul testo così come formulato e sugli emendamenti presentati, e che non è attualmente negli intenti del Governo l'adozione di ulteriori interventi correttivi.           Il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) pone l'accento su quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, circa la non necessità, rispetto all'andamento del mercato finanziario internazionale, di adottare ulteriori misure strutturali.         Il presidente AZZOLLINI (PdL) ricordato preliminarmente che la votazione dell'emendamento X1.0.1 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento X1.0.1000 - nella versione finale, conseguente all’accoglimento di taluni subemendamenti - avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.                        L'emendamento 01.1 viene accantonato.          Interviene poi sull'emendamento 01.2 il senatore MORANDO (PD). Chiede anzitutto di procedere alla votazione per parti separati della proposta, enucleando le modifiche di cui alla lettera a) dalle successive. Infatti, la proposta di modifica di cui alla lettera a) riguarda il riassetto del patto di stabilità interno per gli enti territoriali, assegnando un ruolo di coordinamento alle regioni. La restante parte dell'emendamento, invece, riguarda l'introduzione del principio del pareggio del bilancio nell'ambito della legge di contabilità.            Sollecita peraltro un voto favorevole da parte della Commissione su entrambe le parti dell'emendamento. Quanto al patto di stabilità interno, sottolinea l'esigenza di sopperire all'incertezza che si determina di anno in anno sulle disponibilità finanziarie per gli enti locali, responsabilizzando contestualmente le regioni. Rispetto invece al principio del pareggio del bilancio, considera un grave errore non aver proceduto già nel corso dell'estate all'incardinamento di un disegno di legge di modifica costituzionale, seguendo l'esempio spagnolo che ha visto registrarsi un consenso unanime delle forze politiche sul punto, e ritiene pertanto indispensabile adottare da subito almeno una modifica legislativa in tal senso.             Il sottosegretario GIORGETTI prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Morando, facendo tuttavia presente come le suggerite modifiche sul patto di stabilità interno andrebbero a sovrapporsi ad interventi normativi più limitati già adottati e che sono in corso di applicazione.           Il presidente AZZOLLINI (PdL) avverte che l’emendamento 01.2 sarà votato per parti separate.             Posta ai voti, viene respinta la disposizione di cui alla lettera a) dell'emendamento 01.2.             Con successiva votazione viene altresì respinto il restante testo dell'emendamento 01.2. Il senatore LEGNINI (PD) auspica l'accoglimento di un ordine del giorno concernente la revisione dell'articolo 81 della Costituzione, la riduzione del numero dei parlamentari e delle Province. Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, si riserva di pronunciarsi sul predetto ordine del giorno. Avverte altresì che il senatore Divina ha aggiunto la propria firma all'emendamento 19.3. Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1 su cui il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto, per chiarire che l'istituzione di una patrimoniale sui grandi valori immobiliari è resa necessaria dall’esigenza di assicurare la copertura a una proposta di riduzione della pressione fiscale. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.1 a 1.5. Sull'emendamento 1.6, correlato all'emendamento 19.3, si apre un breve dibattito incidentale al quale prendono parte i senatori FLERES (CN-Io Sud-FS), FERRARA (CN-Io Sud-FS) e MORANDO (PD), il presidente AZZOLLINI e il sottosegretario per l'economia e le finanze GIORGETTI.  Al termine, il presidente AZZOLLINI annuncia la presentazione, da parte del senatore Lenna e di altri senatori, dell'emendamento 19.0.1000 che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.  Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.7. 

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Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, si sofferma sull'emendamento 1.2000 che affronta la questione dell'utilizzo dei fondi FAS. Il senatore LEGNINI (PD) interviene in dichiarazione di voto per esprimere soddisfazione per la soluzione prospettata, che sicuramente va in direzione delle aspettative delle Regioni. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) interviene in dichiarazione di voto per esprimere anch'egli soddisfazione per il ripristino dei fondi FAS, mentre rileva quanto sia imbarazzante per il Governo il silenzio al riguardo da parte del Ministro per le Regioni. Posto ai voti, l'emendamento 1.2000 del relatore è approvato all'unanimità. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.8 a 1.18. In sede di votazione dell'emendamento 1.19, interviene in dichiarazione di voto il senatore LEGNINI (PD) per richiamare l'attenzione sulla rilevanza dei tagli previsti ai fondi per combattere il disastro idrogeologico.  Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.19. Posto ai voti, l'emendamento 1.19 è respinto. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.20 a 1.28. In sede di votazione dell'emendamento 1.29, interviene il senatore VITA in dichiarazione di voto per chiedere una particolare attenzione per gli interventi a sostegno dell'editoria. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.29 a 1.41. Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento 1.41-bis, mentre avverte che l'emendamento 1.54 è stato ritirato dal presentatore. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.42 a 1.75. In sede di votazione dell'emendamento 1.76, interviene in dichiarazione di voto il senatore MORANDO (PD) per sottolineare l'opportunità di limitare al dirigente generale del pubblico ufficio l'onere del raggiungimento degli obiettivi. Dopo che il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, ha espresso il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.77, il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) giudica superflua una siffatta disposizione, considerata l'operatività dei nuclei di valutazione sull'operato dei dirigenti. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.76, mentre è approvato  l'emendamento 1.77. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.78 a 1.99. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.100. Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti da 1.101 a 1.124, mentre è approvato l'emendamento 1.125.Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.126, 1.127 e 1.128. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.129. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.130, 1.131 e 1.132. Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.133 (testo 2). Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.134 a 1.143. 

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In sede di votazione dell'emendamento 1.144, interviene in dichiarazione di voto il senatore FERRARA (CN-Io Sud-FS) per evidenziare che la previsione di una norma apposita per la mobilità dei prefetti era legata nella sostanza alla volontà di riorganizzare le Province, ormai superata dai nuovi emendamenti presentati dal Governo. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) interviene per associarsi alle considerazioni testé svolte dal presentatore dell'emendamento. Il senatore PASTORE (PdL) osserva che la norma inserita nella manovra favorisce in sé la mobilità dei prefetti e non ha alcun legame diretto con l'eventuale soppressione delle Province. Propone in ogni caso l'accantonamento dell'emendamento 1.144. Ad avviso del senatore LUMIA (PD) manca una diretta connessione tra l'abolizione delle Province e la riorganizzazione degli uffici prefettizi. Tuttavia ritiene che l'emendamento in oggetto costituisca comunque una garanzia dell'autonomia dei prefetti e pertanto aggiunge la firma all'emendamento. Il presidente AZZOLLINI  dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.144. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.145 a 1.148. Su proposta del senatore Nicola ROSSI (Misto), il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.149 e 1.150. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.151. La senatrice BONFRISCO (PdL) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.152 e la sua trasformazione nell'ordine del giorno G/2887/32/5, che viene accolto come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO. Su richiesta della senatrice GHEDINI (PD), il presidente AZZOLLINIdispone l'accantonamento degli emendamenti 1.153 e 1.154. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.155 a 1.161. Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti ai commi da 21 a 33 dell'articolo 1 e di quelli tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi. Interviene il senatore MERCATALI (PD) per illustrare l'emendamento 1.177, del quale evidenzia l'importanza per la salvaguardia del settore turistico. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS)  illustra l'emendamento 1.179, sottolineando il rilievo per le realtà locali della festività legata al Santo Patrono, anche per il richiamo che essa produce sotto il profilo turistico. Il senatore LANNUTTI (IdV), dopo aver richiamato la rilevanza dell'emendamento 1.180 per la tutela del settore turistico, si sofferma sull'emendamento 1.0.16 auspicando che si possa rendere permanente il divieto imposto temporaneamente dalla Consob delle vendite allo scoperto dei titoli obbligazionari. Illustra altresì l'emendamento 1.0.17 con cui si propone la vendita del 50 per cento delle riserve auree della Banca d'Italia, finalizzata alla riduzione del debito pubblico. La senatrice CARLONI (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.178.  Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.219, mentre precisa che l'emendamento 1.218 di cui è firmatario ha il preciso intento di ridurre alcuni sprechi degli enti locali. Il senatore LUMIA (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.218. Il senatore VITA (PD) interviene per richiamare l'attenzione sull'emendamento 1.220, che intende tutelare maggiormente gli istituti di cultura. Il senatore LUSI (PD) illustra brevemente gli emendamenti 1.233 e 1.234, auspicandone l'accoglimento da parte del relatore.

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Riguardo all'emendamento 1.238 il senatore ZANETTA auspica che possano essere escluse dalla soppressione prevista al comma 31 dell'articolo 1 le casse conguaglio prezzi dei settori elettrico e del gas. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) interviene per illustrare brevemente l'emendamento 1.241 e per annunciare il ritiro degli emendamenti 1.242 e 1.243. Il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.262.La senatrice BONFRISCO (PdL) chiede invece l'accantonamento 1.272. Il senatore LEGNINI (PD) illustra l'emendamento 1.0.6, relativo all'introduzione di un'imposta sui grandi patrimoni immobiliari, ricordando quanto sia avvertita dall'opinione pubblica l'esigenza di un riequilibrio della pressione fiscale, attualmente gravante in misura eccessiva sui redditi da lavoro, e per contro del tutto assente patrimoni. Peraltro la gradualità della misura proposta andrebbe a salvaguardare la prima casa, posto che sono esentati gli immobili del valore inferiore a 1,2 milioni di euro. Il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra l'emendamento 1.0.7 precisando che con esso si intendono produrre dei tagli concreti ai costi della politica, che non sono costituiti dal numero elevato di parlamentari quanto piuttosto dalle consulenze inutili, ovvero dalle spese per acquisti di macchinari e servizi da parte della pubblica amministrazione, a prezzi troppe volte fuori mercato, e che talvolta vanno addirittura a finanziare la criminalità organizzata. Osserva altresì che per effetto della manovra le entrate aumenteranno fino a 100 miliardi, di cui 71 andranno a coprire il deficit e 30 a coprire l'aumento della spesa pubblica, mentre mancano interventi per favorire la crescita e lo sviluppo. Di conseguenza aumenterà il divario tra Nord e Sud, tra anziani e giovani, tra uomini e donne.Riguardo all'emendamento 1.0.8, ricorda che esso riprende nella sostanza un precedente ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo, per il ripiano di 60 miliardi di debiti che le imprese vantano nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, alle quali si chiede almeno di accettare le fatture in modo da consentire operazioni di anticipazioni su fatture tra banche e imprenditori. Analoga valutazione è sottesa all'emendamento 1.0.9. Il presidente AZZOLLINI  ricorda che l'emendamento 1.0.11 è inammissibile. La senatrice BONFRISCO (PdL) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.35, mentre il senatore FLERES chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.8. Tutti i restanti emendamenti riferiti ai commi da 21 a 33 e gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 1 vengono dati per illustrati.             Si passa ai pareri del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti per ultimo citati.             Il RELATORE esprime un parere positivo sull’emendamento 1.187, purché riformulato in un testo 2 da cui sia espunta la parte relativa alla copertura finanziaria.             Formula altresì parere favorevole sulle proposte emendative 1.233 (testo 2) e  1.260 (testo 2).Dopo aver espresso, altresì, parere favorevole sulla proposta 1.220, propone l’accantonamento dell’emendamento 1.238. I senatori del Partito Democratico appartenenti alla Commissione Bilancio, oltre al senatore Vita e alla senatrice Ghedini, aggiungono la propria firma all’emendamento 1.187(testo 2). Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL), conseguentemente al parere favorevole espresso dal relatore sull’emendamento 1.220, ritira la proposta 1.41-bis. Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 1.0.11, precedentemente dichiarato inammissibile, è stato riformulato in un testo 2, che è invece ammissibile, in quanto dotato della necessaria copertura finanziaria. Il senatore LUMIA (PD) illustra l’emendamento 1.0.11 (testo 2), evidenziando che esso è volto all’istituzione di un’anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Il  RELATORE esprime perplessità sulla proposta emendativa testé illustrata. Il senatore MORANDO (PD) evidenzia come l’emendamento in questione sia coerente con il principio di codificazione delle caratteristiche dell’appalto.

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 Il senatore CICOLANI (PdL) sottolinea che l’istituzione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti è presente nel disegno di legge del Governo recante misure di contrasto alla corruzione e che si tratta storicamente di una tematica connessa alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Dopo un intervento incidentale del senatore PASTORE (PdL), il RELATORE ribadisce la sua contrarietà sulla proposta emendativa 1.0.11 (testo 2). Si procede, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti ai commi da 21 a 33 dell’articolo 1, nonché degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiunti dopo l’articolo 1. Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 1.162 a 1.169.  L’emendamento 1.170 viene accantonato. Successivamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.171 a 1.186. Viene quindi messo in votazione ed approvato l’emendamento 1.187 (testo 2). Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.188 a 1.207. Viene poi approvato l’emendamento 1.208. In seguito, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti da 1.209 a 1.217.  Il senatore Fleres ritira l’emendamento 1.218. Viene quindi approvato l’emendamento 1.220, a cui avevano dichiarato l’aggiunta di firma i senatori Fleres, Germontani, Musso,Vita, De Angelis, Bonfrisco e Pichetto Fratin.  Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.221, 1.222 e da 1.225 a 1.232.L’emendamento 1.223 è accantonato. Viene quindi messo in votazione e respinto l’emendamento 1.224. L’emendamento 1.233 (testo 2), messo in votazione, è approvato. Sono quindi messi distintamente in votazione e respinti gli emendamenti da 1.234 a 1.237. L’emendamento 1.238 viene accantonato. Sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 1.238-bis a 1.241. Gli emendamenti 1.242 e 1.243 vengono ritirati. Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.244 a 1.259. La Commissione approva quindi l’emendamento 1.260 (testo 2). L’emendamento 1.262 viene accantonato. In seguito, con separate votazioni, sono rigettate le proposte emendative da 1.263 a 1.266. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) ritira l’emendamento 1.271 e lo trasforma nell’ordine del giorno G/2887/33/5, che viene posto in votazione ed approvato. Dopo l’accantonamento dell’emendamento 1.272, vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti da 1.273 a 1.0.5.

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 Il senatore MORANDO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.0.6, ricorda che la manovra finanziaria in esame prevede, come clausola di salvaguardia, il possibile aumento delle aliquote IVA, attivabile con decreto ministeriale. La proposta emendativa in commento sarebbe utile, se approvata, a correggere tale aspetto, eliminando l’opzione dell’aumento dell’IVA dal novero delle misure di carattere fiscale. Peraltro, la Banca d’Italia, nel corso dell’audizione di martedì scorso presso le commissioni Bilancio di Senato e Camera, ha evidenziato come un aumento delle aliquote IVA, tale da permettere un introito di sette miliardi di euro, potrebbe favorire una crescita del prodotto interno lordo, a condizione che quota parte di tale introito venga utilizzata per ridurre il cuneo fiscale, limitatamente alla componente non previdenziale.Il rischio sotteso alla manovra finanziaria del Governo consiste, invece, nella possibilità che, di qui a qualche settimana, venga disposto un incremento dell’IVA, senza neppure la contropartita della riduzione del cuneo fiscale.L’emendamento 1.0.6 prevede, per l’appunto, l’introduzione dell’imposta sui grandi patrimoni immobiliari, in modo da escludere l’opzione dell’aumento dell’IVA previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nella manovra del Governo.L’emendamento 1.0.6, messo ai voti, viene respinto.  Successivamente, viene respinto l’emendamento 1.0.7. La proposta emendativa 1.0.8, messa ai voti, viene approvata. In seguito, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.0.9 a 1.0.39. Il seguito dell’esame è quindi rinviato. SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE         Il presidente AZZOLLINI  avverte che la seduta già convocata per questa sera, alle ore 20,30, non avrà più luogo.            Comunica poi che la seduta di domani mattina, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30 e che sono altresì convocate due sedute alle ore 14,30 ed alle ore 20,30              La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  N. 2887

1.1000 testo corretto/1 ANTEZZA, MONGIELLO, BUBBICO, CHIURAZZI, ANDRIA, BERTUZZI, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al capoverso «All'articolo 1», dopo le parole: «al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo» inserire le seguenti:        «Dopo il comma 9 inserire i seguenti:        ''9. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito alcune zone della regione Basilicata e della Regione Puglia, nel periodo dal 18 febbraio allo marzo 2011, per le quali è stato dichiarato, rispettivamente, lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º marzo 2011, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011, nonché al fine di adottare misure per il ristoro dei danni e per il rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino di infrastrutture e strutture danneggiate e di difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa:            a) di 150 milioni di euro per l'anno 2011 e di 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la Regione Basilicata;            b) di 50 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per l'anno 2012 per la Regione Puglia;        9-ter. Al fine di consentire di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi da 2-quater a 2-octies dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non si applicano alle Regioni Basilicata e Puglia fino alI gennaio 2013.        9-ter. In deroga al Patto di stabilità interno, le Regioni Basilicata e Puglia, in relazione agli eventi calamitosi di cui al comma 1, possono prevedere autonomi interventi finanziari a valere su fondi disponibili nel bilancio regionale. I suddetti interventi finanziari posti in essere dalle regioni Basilicata e Puglia sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle risorse stanziate al precedente comma 1.        9-quater. In relazione agli eventi calamitosi e in attesa dell'OPCM per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del comma 1, sono sospesi, per i soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi, i versamenti dei

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tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché le esposizioni debitori e verso gli istituti di credito.        9-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 150 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 9-decies.        9-decise. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:        ''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.        4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.        4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.        4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle diretti ve della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.        4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011''». 1.1000 testo corretto/2 ANTEZZA, MONGIELLO, BUBBICO, CHIURAZZI, ANDRIA, BERTUZZI, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al capoverso «All'articolo 1», dopo le parole: «al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo» inserire le seguenti:        «Dopo il comma 9 inserire i seguenti:        ''9-bis. Per gli anni dal 2011 al 2013, è autorizzata la deroga al rispetto del patto di stabilità interno, nella misura massima di 250 milioni di euro per ciascuna Regione, per le Regioni colpite negli anni 2010 e 2011 da eccezionali avversità atmosferiche e per le quali lo stato di emergenza sia stato dichiarato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.        9-ter. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:        ''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.        4-bis. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.        4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.        4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/20 Il recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle auto vetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.        4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011''.        9-quater. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

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        9-quinquies. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.        9-sexies. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.        9-septies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionaI e della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.        9-octies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.        9-nonies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.        9-decies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012». 1.1000 testo corretto/3 BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto) nel comma 12-bis, sopprimere le seguenti parole: «, per gli anni 2012, 2013 e 2014,». 1.1000 testo corretto/4 MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORERAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 1, capoverso «12-bis» sopprimere le parole: «, per gli anni 2012, 2013 e 2014,». 1.1000 testo corretto/5 MERCATALI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, BARBOLINI, GHEDINI, PEGORERAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 1, dopo il capoverso «12-bis», aggiungere il seguente:        «12-bis.1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria ed incentivare la lotta all'evasione, è attribuito a ciascun Comune:            a) il 30 per cento del gettito complessivo derivante dall'imposta di registro, bollo e ipotecaria per beni immobili censiti nel territorio comunale;            b) il 21,6 per cento del gettito della cedola re secca sugli affitti per abitazioni censite nel territorio comunale. A decorrere dalla medesima data, ai fini dei controlli antievasione, è fatto obbligo ai contraenti di depositare, anche presso l'Ufficio tributi del Comune, copia degli atti di compravendita degli immobili e dei relativi atti notarili, nonché copia dei contratti d'affitto. Il gettito derivante dall'lrpef sugli immobili è destinato ai Comuni tramite il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». 1.1000 testo corretto/6 BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto) nel comma 12-ter, dopo la lettera a) inserire la seguente:        «a-bis) dopo il secondo comma, inserire il seguente: ''I Comuni possono accedere alla Banca dati dell'anagrafe tributaria in attuazione del D.lgs 12 luglio1991, n. 212, sia per integrare l'accertamento a seguito della segnalazione di cui al precedente comma sia per sollecitare l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate verso contribuenti nei cui confronti non si sia ancora proceduto ovvero che risultano non aver presentato la dichiarazione''». 1.1000 testo corretto/7 BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto) comma 12-ter, lettere b) e c), sostituire le parole: «ed il Consiglio», ovunque ricorrano, con le seguenti: «o il Consiglio». 1.1000 testo corretto/8 BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto) comma 12-ter, lettera e), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, da adottare entro 90 giorni,». 1.1000 testo corretto/9 MERCATALI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), capoverso 12-ter, lettera e), dopo le parole: «ed autonomie locali», aggiungere le seguenti: «acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il medesimo decreto, sulla base del parere del Garante per la

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protezione dei dati personali, individua i soggetti che possono essere autorizzati all'accesso e alla consultazione e all'utilizzo dei predetti dati». 1.1000 testo corretto/10 MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORERAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al capoverso «12-ter», lettera e), dopo le parole: «Con il medesimo decreto sono» aggiungere le seguenti: «i criteri e le modalità di accesso da parte dei Comuni alle banche dati dell'Agenzia delle entrate e». 1.1000 testo corretto/11 GRILLO, ZANETTA, CICOLANI, BORNACIN, GALLOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), comma 12, capoverso «12-ter», dopo la lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Le Province hanno la funzione di promuovere e coordinare l'attività dei Comuni del loro territorio di riferimento».        «per le attività di supporto all'esercizio della specifica funzione disciplinata dalla presente legge, le Province potranno avvalersi delle prestazioni fornite da associazioni professionali costituite da almeno dieci professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti ed esperti contabili; la maggioranza dei professionisti associati dovrà possedere un'anzianità di iscrizione al rispettivo albo di almeno dieci anni». 1.1000 testo corretto/12 GRILLO, ZANETTA, CICOLANI, BORNACIN, GALLOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), comma 12, capoverso «12-ter», dopo la lettera e), aggiungere il seguente periodo: «I Comuni capoluogo hanno la funzione di promuovere e coordinare l'attività dei Comuni del loro territorio di riferimento».        «per le attività di supporto all'esercizio della specifica funzione disciplinata dalla presente legge, i Comuni potranno avvalersi delle prestazioni fornite da associazioni professionali costituite da almeno dieci professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti ed esperti contabili; la maggioranza dei professionisti associati dovrà possedere un'anzianità di iscrizione al rispettivo albo di almeno dieci anni». 1.1000 testo corretto/13 MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:        «12-quinquies. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi l e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 20 Il. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2012». 1.1000 testo corretto/14 DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARAAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 12-quater inserire il seguente:        «12-quinquies. All'art. 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, dopo il comma 104 si aggiunge il seguente:        ''104-bis. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute in conto capitale per il pagamento di acconti relativi a contratti di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità previsti dall'articolo 160-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., stipulati antecedentemente al 31/12/2009;''»        Conseguentemente, al comma 36-quinquies sostituire le parole: «una maggiorazione di 10,5 punti percentuali» con le parole: «una maggiorazione di 11,25 punti percentuali». 1.1000 testo corretto/15 MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:        «12-quinquies. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali». 1.1000 testo corretto/16 MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, DELLA MONICA, BARBOLINI, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORERAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, sostituire le parole: «i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:» con le seguenti: «i commi 1 e 2 con i seguenti:        ''1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle di cui all'articolo 18,

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comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.        2. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.        2-bis. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.        2-ter. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma l, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso. 2-quater. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''».        Conseguentemente: al medesimo articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:        «4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';        4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:        ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''.        4-ter. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.        4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.        4-quinquies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo l, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regola rizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di

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regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regola rizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti». 1.1000 testo corretto/17 CARLINO, BELISARIO, PARDIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al «Conseguentemente», sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al capoverso «i commi 1 e 2», dopo il comma «1.» è aggiunto il seguente:        «1-bis. all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni''.        1-ter. Al comma 22-bis, dell'articolo 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) secondo periodo, dopo le parole: ''Ai predetti importi concorrono anche'' sono inserite le seguenti: ''gli assegni vitalizi riconosciuti ai soggetti già titolari di cariche elettive,'';            b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Ai soggetti già titolari di cariche elettive e percettori assegni vitalizi di importo inferiore a 90.000 euro lordi annui, il contributo di perequazione di cui al presente comma si applica nella misura del4 per cento''.            b) i commi ''36-bis'', ''36-ter'' e ''36-quater'' sono soppressi;            c) dopo il comma ''36-vicies ter'', sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:        ''36-vicies quater. A decorrere dal 1º giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.''        36-vicies quinquies. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.        36-vicies sexies. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti ''nei limiti del 95 per cento''.        36-vicies septies. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.        36-vicies octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 36-vicies sexies e 36-vicies septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.        36-vicies novies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''0,30 per cento'' ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: ''0,25 per cento''. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la

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modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.''» 1.1000 testo corretto/18 LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICAAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto) apportare le seguenti modificazioni:            a) nel «Conseguentemente», dopo il capoverso «commi 1 e 2» inserire il seguente: «Al comma 4 la parola: ''duemilacinquecento'', è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';            b) sostituire i commi 36-vicies bis e 36-vicies ter con il seguente:        «36-vicies bis. AI decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''È punito con la reclusione da tre a otto anni'';            b) all'articolo 2, è soppresso il comma 3;            c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''è punito con la reclusione da tre a otto anni'';            d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: ''a euro 77.468,53'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro 30.000'';            e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: ''cinque per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre per cento'';            f) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: ''euro 1.549.370,70'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 350.000'';            g) all'articolo 4, comma 1, le parole: ''è punito con la reclusione da uno a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''è punito con la reclusione da due a cinque anni'';            h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: ''euro 103.291,38'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 50.000'';            i) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: ''dieci per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinque per cento'';            I) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: ''euro 2.065.827,60'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 600.000'';            m) all'articolo 5, comma 1, le parole: ''È punito con la reclusione da uno a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''È punito con la reclusione da due a cinque anni''.            n) all'articolo 5, comma 1, le parole ''a euro 77.468,53'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro 30.000'';            o) all'articolo 8, comma 1, le parole: ''È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''È punito con la reclusione da tre a otto anni'';            p) all'articolo 8, è soppresso il comma 3;            q) all'articolo 10, le parole ''è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''è punito con la reclusione da uno a sei anni'';            r) all'articolo 10-bis, le parole ''È punito con la reclusione da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a tre anni'';            s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole ''È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''È punito con la reclusione da uno a cinque anni'';            t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole ''da un anno a sei anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''da tre a otto anni'';            u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole ''È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''È punito con la reclusione da uno a cinque anni'';            v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole ''da un anno a sei anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''da tre a otto anni'';            z) all'articolo 12, comma 2, le parole ''non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''di dieci anni'';            aa) all'articolo 13, comma 1, le parole ''sono diminuite fino alla metà'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono diminuite fino ad un terzo'';            bb) In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale;            cc) salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 444 del codice di procedura penale;            dd) i benefici di cui all'art. 163 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario. Non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena ai delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a un milione di euro». 1.1000 testo corretto/19 MERCATALI, LUSI, GHEDINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, BARBOLINI, STRADIOTTO, PEGORERAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «il comma 4, è sostituito dai seguenti:

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        4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro''.        4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''.        4-ter. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.        4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.        4-quinquies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regola rizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regola rizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regola rizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.        4-sexies. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.        4-septies. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta.

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In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.        4-octies. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso.        4-novies. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'Iva, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».        Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il capo verso 36-quater, aggiungere il seguente:        «36-quater. 1. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter non si applicano in caso di attuazione dall'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111». 1.1000 testo corretto/20 MERCATALI, LUSI, GHEDINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, BARBOLINI, STRADIOTTO, PEGORERAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «il comma 4, è sostituito dai seguenti:        4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro''.        4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''.        4-ter. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.        4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.        4-quinquies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il

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rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.        4-sexies. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.        4-septies. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.        4-octies. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma l, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso.        4-novies. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'lva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui ali' articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».        Conseguentemente, al medesimo articolo 2, al capo verso 36-bis, sopprimere lo lettera b). 1.1000 testo corretto/21 MERCATALI, LUSI, GHEDINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, BARBOLINI, STRADIOTTO, PEGORERAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «il comma 4, è sostituito dai seguenti:        4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro''.        4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''.        4-ter. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

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        4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.        4-quinquies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regola rizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regola rizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regola rizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.        4-sexies. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.        4-septies. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.        4-octies. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso.        4-novies. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'Iva, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

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        Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere i capoversi da 36-bis a 36-quater. 1.1000 testo corretto/22 FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MORANDO, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «il comma 4, è sostituito dai seguenti:        4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro''.        4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''.        4-bis. AI fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.        4-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 4-bis, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte 111, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.        4-quater. AI prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 4-ter, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.        4-quinquies. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 4-bis, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.        4-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo». 1.1000 testo corretto/23 MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «Il comma 4, è sostituito dai seguenti:        4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma 1, le parole: «2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro;            c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro''.        4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''».        Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il capoverso 36-vicies ter, inserire il seguente:        «36-vicies quater. All'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, i commi da 1 a 4 sono soppressi». 1.1000 testo corretto/24

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MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, BARBOLINI, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORERAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il copoverso 1, inserire le seguenti parole: «il comma 4, è sostituito dai seguenti:        4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma 1, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            b) al comma 5, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            c) al comma 8, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            d) al comma 12, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro'';            e) al comma 13, le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite delle seguenti: ''1.000 euro''.        4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.        I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro''». 1.1000 testo corretto/25 GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), nel «Conseguentemente», dopo il capoverso «commi 1 e 2» inserire il seguente: «Il comma 4 è sostituito con il seguente:        ''4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: ''30 giugno 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2011''». 1.1000 testo corretto/26 CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), nel «Conseguentemente», dopo il capoverso «commi 1 e 2» inserire il seguente: «Al comma 4 la parola: ''duemilacinquecento'', è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta''». 1.1000 testo corretto/27 MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al comma 36-bis, dell'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:        «a) la lettera b) è così sostituita:            ''b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni''».        Conseguentemente, all'articolo 2 aggiungere dopo il comma 35 il seguente:        «35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione di presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie »money transfer« ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e codice fiscale». 1.1000 testo corretto/28 BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), nel «Conseguentemente», dopo il comma 36-quinquies ivi richiamato, inserire il seguente:        «36-quinquies bis. All'art. 30, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il numero 6-sexies è abrogato». 1.1000 testo corretto/29 BELISARIO, MASCITELLIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto) nel «Conseguentemente», comma 36-vicies bis, sostituire la lettera h) con la seguente:            «h) L'applicazione dell'art. 163 del codice penale è subordinata alla ricorrenza della circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13. L'istituto della sospensione condizionale della pena non si applica ai delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto, qualora l'imposta evasa, non versata ovvero oggetto di sottrazione fraudolenta al pagamento sia superiore a trecentomila euro». 1.1000 testo corretto/30 BONFRISCO, ESPOSITO, PICHETTO FRATIN, LENNA, FANTETTI, ZANETTA

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All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al comma 36-bis, dell'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:            «a) la lettera b) è così sostituita:            ''b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni''».        Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere dopo il comma 35 il seguente:        «35-bis .A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione di presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola lNPS e codice fiscale». 1.1000 testo corretto/31 LANNUTTIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 36-duodecies, aggiungere il seguente:        «36-duodecies.1. Alle società partecipate integralmente o parzialmente dallo Stato è fatto divieto di localizzare le proprie sedi ed avere il proprio domicilio fiscale negli Stati e nei territori aventi regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. Tale divieto si applica altresì al possesso di quote di società partecipate integralmente o parzialmente dai medesimi soggetti di cui al presente comma».        Conseguentemente, al comma 36-undevicies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo sussiste altresì per i rapporti con operatori finanziari esteri». 1.1000 testo corretto/32 MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso «36-terdecies», inserire il seguente:        «36-terdecies.1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale».        5. Al fine di contrastare i fenomeni di evasione e frodi fiscali e contributive, le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono sottoposte a specifici controlli da parte dell'Agenzia delle entrate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 1.1000 testo corretto/33 MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 36-terdecies, inserire il seguente:        «36-terdecies.1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 51, comma 3, e 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'utilizzazione delle autovetture indicate nell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, nonché da parte delle società a partecipazione maggioritaria per la generalità delle amministrazioni pubbliche, si presume effettuata ad uso promiscuo da parte dei soggetti che ne hanno la disponibilità in via esclusiva o prevalente. Il valore è determinato in misura del 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'utilizzazione degli autoveicoli, incluse quelle relative al personale addetto alla guida». 1.1000 testo corretto/34 MERCATALI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCAAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto) al capoverso «36-vicies bis», lettera h), dopo le parole «presente decreto» sostituire le parole da «qualora l'imposta evasa»; fino alla fine della lettera, con le parole «la concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del Codice penale è subordinata al pagamento delle imposte evase, degli interessi e degli ulteriori maggiori oneri dovuti all'erario e relativi al mancato pagamento delle imposte evase». 1.1000 testo corretto/35 MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, BARBOLINI, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORERAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, capoverso 36-vicies bis lettera h), sostituire le parole: «tre milioni» con le seguenti: «un milione».

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1.1000 testo corretto/36 CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), comma 36-vicies bis, lettera h) sostituire le parole «tre milioni di euro» con le seguenti: «trecentomila euro». 1.1000 testo corretto/37 GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), comma 36-vicies bis, lettera h) sostituire le parole «superiore a tre milioni di euro» con le seguenti: «pari o superiore a cinquecentomila euro». 1.1000 testo corretto/38 D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, NEROZZIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capo verso 36-vicies ter aggiungere il seguente: «All'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:        ''7-bis. Gli importi di cui alle lettere b) e c) successivi alla prima annualità sono maggiorati di interessi commisurati all'andamento del tasso d'inflazione annuale''». 1.1000 testo corretto/39 BELISARIOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 36-duodevicies, aggiungere il seguente:        «36-duodevicies.1. AI fine di semplificare nonchè rendere trasparente e tracciabile il procedimento di fatturazione e registrazione elettronica delle operazioni imponibili nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli altri enti pubblici nazionali, in osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, il Ministro delle finanze provvede all'emanazione del Regolamento di attuazione della fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 1.1000 testo corretto/40 LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICAAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), aggiungere, in fine il seguente comma:        «36-vicies quater. AI fine di consentire all'Amministrazione della giustizia di fronteggiare l'incremento di attività derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è sostituito dal seguente:        ''7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono determinate, fermo quanto disposto dal comma 5, le quote delle risorse intestate ''Fondo unico giustizia'', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria da riassegnare:            a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;            b) in misura pari al 49 per cento da devolvere al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;            c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato''». 1.1000 testo corretto/41 MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICAAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto) aggiungere, in fine i seguenti commi:        «36-vicies quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:            a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;            b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;            c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.        36-vicies quinquies. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:            a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;            b) il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008, n. 74;            c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;            d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

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            e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 1.1000 testo corretto/42 GIAMBRONE, LI GOTTI, CAFORIOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto) del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:        «36-vicies quater. Al fine di consentire la funzionalità della giustizia tributaria, i commi da 1 a 6 dell'articolo 39 della legge 15 luglio 2011 n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 sono abrogati». 1.1000 testo corretto/43 BAIO, GERMONTANI, RUSSO, CONTINI, MILANAAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), aggiungere, in fine, i seguenti commi:        «36-vicies-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nell'ambito delle dotazioni previste e senza maggiori oneri per lo Stato, è istituito un Portale per il cittadino sul quale oltre ad accedere alla Posta elettronica certificata, il cittadino può accedere ai seguenti contenuti: a) cartella anagrafica, contenente servizi anagrafi ci e certificativi; b) cartella sanitaria, contenente servizi di consultazione della propria cartella e di prenotazione delle prestazioni sanitarie; c) cartella fiscale, contenente i propri dati fiscali ed esattoriali incluse tutte le pendenze nei confronti della Agenzia delle entrate o degli enti incaricati della riscossione, proprietà immobiliari e tasse relative alle stesse; d) cartella giudiziaria, contenente le proprie pratiche giudiziarie; e) cartella della motorizzazione, contenente le pratiche dei mezzi posseduti e della patente; f) cartella degli studi, contenente tutti i dati storici del curriculum studiorum; g) cartella PA, contenente tutte le altre interazioni intercorse con le altre strutture della pubblica amministrazione. L'accesso al portale e alle informazioni contenute nelle proprie cartelle è consentito al cittadino mediante user-id e password assegnatigli al momento della creazione della Posta Elettronica Certificata.        36-vicies-quinquies. Con le stesse modalità di cui al comma 36-vicies-quater è istituito un Portale delle imprese sul quale l'impresa può accedere ai dati relativi: a) cartella anagrafica dell'impresa e del rappresentante legale, contenente i dati della impresa, dei soci e del rappresentante legale e traccia i rapporti con la Pubblica amministrazione (licenze, concessioni, contributi/pagamenti della pubblica amministrazione); b) cartella del lavoro, contenente le posizioni lavorative ai fini della previdenza e assistenza e l'assolvimento degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro; c) cartella fiscale, contenente i dati fiscali ed esattoriali incluse tutte le pendenze nei confronti della Agenzia delle entrate o degli Enti incaricati della riscossione; d) cartella giudiziaria, contenente le pratiche giudiziarie relative ai rappresentanti legali e soci e le certificazioni richieste per legge. L'accesso al portale e alle informazioni contenute nelle proprie cartelle è consentito all'impresa mediante user-id e password assegnati gli al momento della creazione della Posta Elettronica Certificata.        36-vicies-sexies. L'inserimento dei dati e l'aggiornamento degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, limitatamente agli ambiti di competenza, nella garanzia del rispetto dei dati sensibili e delle leggi sulla privacy. I software contenenti il Portale del cittadino e il Portale delle imprese di cui ai commi 36-vicies-quater e 36-vicies-quinquies prevedono uno scambio automatico dei dati inseriti dalle amministrazioni pubbliche ai fini del contrasto alla evasione fiscale e contributiva e ai fini del contrasto ai comportamenti illeciti a danno della pubblica amministrazione e l'utilizzo dei dati da parte della polizia giudiziaria.        36-vicies-septies. Le entrate derivanti a regime dall'applicazione dei commi 36-vicies-quater, 36-vicies-quinquies e 36-vicies-sexies sono destinate alla riduzione del debito pubblico». 1.1000 testo corretto/44 LATRONICOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 14, comma 1, aggiungere, dopo la lettera c), le seguenti:            «c1) a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri dei consigli regionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica, emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali superiori a 90.000 euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;            c2) l'indennità di carica è ridotta del 50 per cento per i consiglieri regionali che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso il Consiglio regionale della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo;            c3) la carica di consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto». 1.1000 (testo corretto)

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IL RELATOREAll'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:            al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;            al comma 12, le parole: «al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;            dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:        «12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.        12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma secondo, dopo le parole: ''dei comuni'', sono inserite le seguenti: ''e dei Consigli tributari'' e dopo le parole: ''soggetti passivi'', sono inserite le seguenti: ''nonché ai relativi Consigli tributari'';            b) al comma terzo, la parola: ''segnala'', è sostituita dalla seguente: ''ed il Consiglio tributario segnalano'';            c) al comma quarto, la parola: ''comunica'' è sostituita dalle seguenti: ''ed il Consiglio tributario comunicano'';            d) al quinto comma, la parola: ''può'', è sostituita dalle seguenti: ''ed il Consiglio tributario possono'';            e) in fine, è aggiunto il seguente comma: ''Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabili criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, anche con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la pmiecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza''.        12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari».        Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:            i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:        «1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.».            in fine, sono aggiunti i seguenti commi:        «36-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) alla lettera b), le parole ''per la quota del 30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 40 per cento'';            b) alla lettera b-bis), le parole ''per la quota del 55 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 65 per cento''.        36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, le parole ''si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali''.        36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle presente legge si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe detelminata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.        36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articola 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.        36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.        36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

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        36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 4 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.        36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della legge di conversione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.        36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto aliicolo 30 della legge n. 724 del 1994.        36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora nell'arco temporale di cui al precedente comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare detelminato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.        36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.        36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: ''h-ter) la differema tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell 'imprenditore''.        36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.        36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.        36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.        36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.        36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della legge di conversione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.        36-undevicies. Nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto sono obbligatoriamente indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo d'imposta.        36-vicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere, sulla base dei dati di cui al comma 36-undevicies, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di

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informazioni da acquisire, alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.        36-vicies semei. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).        36-vicies bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:            a) all'articolo 2 è soppresso il comma 3;            b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: ''a lire centocinquanta milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro trentamiIa'';            c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: ''a lire tre miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro un milione'';            d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: ''a lire duecento milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro cinquantamila'';            e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: ''a lire quattro miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro due milioni'';            f) all'articolo 5, comma 1, le parole: ''a lire centocinquanta milioni'' sono sostituite dalle seguenti ''a euro trentamila'';            g) all'articolo 8, è soppresso il comma 3;            h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: ''Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-quater del presente decreto, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale'';            i) all'articolo 13, le parole: ''alla metà'' sono sostituite dalle seguenti ''ad un terzo'';            l) all'articolo 17, in fine, è aggiunto il seguente comma:        ''1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.'';            m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:        ''2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2.''.        36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà». 1.2000 Il RelatoreAl comma 2, è aggiuno infne il seguente periodo:«e al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate, resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"». 1.187 (testo 2) DELLA SETA, FERRANTE, VITA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDOAl comma 24 dopo le parole: «, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,». 1.233 (testo 2) SANNA, CABRAS, SCANUAl comma 31, dopo le parole: «e degli enti parco,» sono inserite le seguenti: «compresi i parchi geominerari». 3.103 (testo 2) CICOLANIAll'articolo 3, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:"11-bis. In conformità alla direttiva del Parlamento europeo 2006/123/CE e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.". 19.0.1000 LENNA, CABRAS, FLERES, DIVINA, THALER AUSSERHOFER, TONINI, LUMIA, GALIOTO, SANNA, PEGORER, PITTONI, BLAZINA, SARO, PISTORIO, CAMBER, SANTINI, FERRARA, FOSSON, DELOGU, MASSIDDA, PERTOLDI, PISANUDopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.(Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

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L’attuazione delle disposizioni del presente decreto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto del proprio statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42.».G/2887/32/5 BONFRISCO, ESPOSITOIl Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887 impegna il Governo a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 1.152.  G/2887/33/5 CASTIGLIONE, FLERESIl Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887 impegna il Governo a reperire le risorse necessarie ad inserire nella tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, i lavori di segheria del marmo.  

BILANCIO    (5ª)  

SABATO 3 SETTEMBRE 2011 576ª Seduta (antimeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.                      La seduta inizia alle ore 9,55. IN SEDE REFERENTE  (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)   Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Il senatore Nicola ROSSI (Misto) segnala che l'emendamento 1.0.8, in materia di ritardati pagamenti nella Pubblica Amministrazione, approvato nella seduta pomeridiana di ieri, potrebbe comportare conseguenze non desiderabili dal punto di vista del debito pubblico e ritiene pertanto opportuno un approfondimento da parte del Governo e della Commissione, volto a individuare una soluzione che, pur dedicando la necessaria attenzione all'importante problema dei ritardi, salvaguardi i conti dello Stato. Un profilo che potrebbe essere esaminato è quello dell'opponibilità a terzi della cessione dei crediti in questione. Il senatore MORANDO (PD) ricorda che la Commissione si è lungamente confrontata nei mesi scorsi sul tema dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione. E' dunque importante che si sia infine giunti all'adozione di una decisione sul punto, ma vanno eliminati gli eventuali riflessi sul volume globale del debito pubblico. Invita il Governo a valutare la proposta già formulata dal Partito democratico, che prevedeva la mediazione di una società veicolo costituita presso la Cassa depositi e prestiti. Il senatore MERCATALI (PD), confermata la disponibilità del Partito democratico a collaborare per l'individuazione di una soluzione ai problemi posti dall'emendamento 1.0.8, ricorda che l'ingente quantitativo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce una forma di indebitamento sommerso di quest'ultima, che deve necessariamente trovare una pronta soluzione. Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) afferma che l'emendamento approvato dalla Commissione non comporta effetti sul debito pubblico, ma si limita ad agevolare le imprese nei rapporti con le banche.

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 Il presidente AZZOLLINI segnala che la questione è all'attenzione della maggioranza e del Governo. Il senatore LEGNINI (PD) ritiene opportuno verificare che l'emendamento 1.77, approvato nel corso della seduta pomeridiana di ieri, non dispieghi effetti negativi sull'azione della Pubblica Amministrazione. Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) ritira l'emendamento 14.5. A rettifica della votazione avvenuta nella seduta pomeridiana di ieri, il presidente AZZOLLINI dispone la rinnovazione della votazione dell'emendamento 1.0.35, che nella scorsa seduta era risultato respinto nonostante il parere favorevole del Relatore e del Governo. L'emendamento 1.0.35 è pertanto posto nuovamente in votazione e risulta approvato. Il senatore PASTORE (PdL), ricordati i problemi emersi in passato, nel corso della procedura "taglia-enti", e ritenendo più efficace una diversa modalità di azione che preveda una preventiva ricognizione agli enti da sopprimere seguita da provvedimenti ad hoc, riformula l'emendamento 1.223 nel testo 2 , prevedendo la soppressione del comma 31 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.223 (testo 2) e dichiara che i seguenti emendamenti all'articolo 2 sono inammissibili: 2.5, 2.8, 2.65, 2.66, 2.67, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.81, 2.82, 2.83, 2.99, 2.100, 2.116, 2.120 (limitatamente alla lettera b), 2.135, 2.137, 2.0.44, 2.0.45, 2.113. Si passa all'illustrazione degli emendamenti inerenti all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi.  Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l'emendamento 2.1, volto a rendere più efficace la lotta all'evasione garantendo la congruità tra situazione patrimoniale e situazione reddituale, che differisce da analoghe proposte emendative, in quanto non si concentra su singoli cespiti, ma prende in considerazione il patrimonio mobiliare e immobiliare nella sua interezza. Si sofferma poi sull'emendamento 2.129, diretto a destinare alla riduzione della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione, a partire dal 2015. Il senatore MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) illustra gli emendamenti 2.6 e 2.7, che rimodulano il contributo di solidarietà in relazione alla presenza di figli a carico, l'emendamento 2.13, che introduce la possibilità di sostituire al pagamento dell'imposta patrimoniale la sottoscrizione di titoli del debito pubblico, nonché l'emendamento 2.37, finalizzato ad assoggettare all'IVA i patrimoni che hanno usufruito del cosiddetto scudo fiscale. Il senatore PERDUCA (PD) illustra gli emendamenti 2.12 e 2.14, che prevedono l'istituzione di un contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili, nonché gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.17, che abrogano l'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti ad attività commerciali. Il senatore MASCITELLI (IdV) illustra l'emendamento 2.18, che modifica l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in materia di giochi pubblici, sottolineando la gravità del problema della ludopatia. Illustra inoltre l'emendamento 2.32, volto a rendere più stringente la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti. Dà poi conto dell'emendamento 2.115, diretto a prevedere che l'incremento delle aliquote fiscali e dell'addizionale sia abrogato, qualora l'ente raggiunga per due esercizi successivi gli obiettivi del piano di rientro.  Il senatore AGOSTINI (PD) illustra gli emendamenti 2.31, 2.50 e 2.0.3, finalizzati a rendere più incisiva la lotta all'evasione fiscale, operando sulla normativa in materia di tracciabilità e prevedendo che alla dichiarazione dei redditi debba essere allegata una comunicazione sulla consistenza dei beni mobili e immobili detenuti nel periodo di imposta di riferimento. Il senatore PERDUCA (PD) chiede di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti testé illustrati dal senatore Agostini. La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra l'emendamento 2.34, che posticipa il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiori a 2.500 euro devono essere estinti o adeguati a tale importo, e l'emendamento 2.35, che mira a ridurre l'utilizzo del contante.

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 Il senatore MORANDO (PD) illustra l'emendamento 2.49, che reca l'obbligo di dichiarare l'esistenza di conti in Svizzera e prevede che il Governo concluda con il Governo della Confederazione elvetica un accordo analogo a quelli stipulati tra quest'ultimo e la Germania e il Regno Unito. Dà quindi conto degli emendamenti 2.52 e 2.53, relativi al recupero delle somme non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie disposte nel 2002.           Il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS) illustra l'emendamento 2.56, che prospetta un aumento dei trasferimenti alla Regione Sicilia corrispondente al minore gettito conseguente alla riduzione dell'aliquota sulle rendite finanziarie.          Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l'emendamento 2.138, al quale aggiunge la propria firma la senatrice BONFRISCO (PdL). Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottolinea il significato dell'emendamento 2.0.49, diretto a introdurre un'imposta sulle quote di patrimonio non corrispondenti al reddito percepito.           Il senatore LEGNINI (PD) aggiunge la sua firma all'emendamento 2.148. Si sofferma poi sull'emendamento 2.01, in materia di riorganizzazione dei servizi di riscossione.           Il senatore PASSONI (PD), commentando l'emendamento 2.0.6, sottolinea l'attenzione dei mercati finanziari anche sulla capacità del Paese di stimolare la crescita economica con misure di sostegno del lavoro autonomo e dell'occupazione giovanile.           La senatrice CARLONI (PD) dà conto dell'emendamento 2.0.7, diretto a sostenere fiscalmente le lavoratrici con figli.          Il senatore MERCATALI (PD) illustra l'emendamento 2.0.8 che dispone una imposta straordinaria sulle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio, con un'aliquota aggiuntiva del 15 per cento.             Tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi, sono dati per illustrati.             Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle predette proposte emendative.          Il presidente AZZOLLINI (PdL), relatore, dopo aver raccomandato l'accoglimento della proposta 2.2000, di contenuto redazionale, esprime un parere contrario sull'emendamento 2.0.6 che prospetta una impostazione radicalmente diversa da quella proposta dal Governo. In materia di tracciabilità, ritiene che la soglia di 1.500 euro rappresenti un livello accettabile: un ulteriore irrigidimento per i piccoli pagamenti, senza prevedere il cosiddetto conflitto di interessi, non produrrebbe risultati apprezzabili nel contrasto all'evasione fiscale. Esprime un parere favorevole sulle proposte relative al recupero delle somme non versate e dovute per sanatorie e condoni fiscali, a condizione che il gettito vada a rafforzare la manovra e non sia utilizzato per compensare maggiori spese o minori entrate. Non condivide le proposte relative alla rivalutazione dei crediti e all'accesso al credito, in quanto vengono proposte congiuntamente.             A proposito della convenzione con la Svizzera, valuterebbe positivamente un eventuale ordine del giorno volto a ribadire l'impegno  del Governo ai fini dell'effettiva conclusione dell'accordo.             Sull'emendamento 2.129 (analogo al 2.130) esprime un tendenziale favore, in quanto destinato a realizzare un miglioramento netto dei saldi finanziari.              Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in modo conforme al relatore ed esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.2000.                         Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi.              Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.1 è respinto. Con separate votazioni vengono respinti anche gli emendamenti fino al 2.9.           Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LEGNINI (PD), sono respinti l'emendamento 2.10, e le proposte emendative fino al 2.17.  

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         Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MASCITELLI (IdV), al quale replica il PRESIDENTE relatore, è respinto l'emendamento 2.18. Sono respinti anche gli emendamenti fino al 2.22. L'emendamento 2.23 è approvato, mentre sono respinte le proposte fino al 2.30.           Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LEGNINI (PD), che insiste sull'esigenza di ridurre significativamente la soglia della tracciabilità, è respinto l'emendamento 2.31. Successivamente, sono respinti gli emendamenti fino al 2.35. L'emendamento 2.36 è accolto, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore LATRONICO (PdL) e contraria dei senatori MASCITELLI (IdV) e LEGNINI (PD). Gli emendamenti fino al 2.48 sono respinti. Il senatore MORANDO (PD), accogliendo l'invito del relatore, si riserva di trasformare l'emendamento 2.49 in un ordine del giorno e ne propone l'accantonamento.  Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 2.49. Gli emendamenti 2.50, 2.51 e 2.52 sono respinti, mentre è accantonato l'emendamento 2.53. Sono respinti gli emendamenti fino al 2.79. L'emendamento 2.80 (testo 2) è accolto. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti fino al 2.101, mentre è accantonata la proposta 2.102 (testo 3).             Vengono poi respinti gli emendamenti fino al 2.105.  Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.106 (testo 2); il senatore GIARETTA (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sullo stesso, mentre il senatore Nicola ROSSI (Misto) dichiara la sua astensione.  Con il parole favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.106 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto.  Successivamente, sono respinti gli emendamenti fino al 2.114, nonché l'emendamento 2.115 previo chiarimento del presidente relatore AZZOLLINI (PdL) richiesto dal senatore MASCITELLI (IdV). Anche le proposte fino al 2.118 sono respinte, mentre è accolto il 2.119 (testo 2).  Il PRESIDENTE avverte infine che verrà posto ai voti l'emendamento 2.120, per la sola parte dichiarata ammissibile. Con apposita votazione la Commissione respinge l'emendamento 2.120 limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.                         Il seguito dell'esame è quindi rinviato. POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA         Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 16.              La Commissione prende atto.             La seduta termina alle ore 13,45.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  N. 2887

1.196 (testo 2) LATRONICOAl comma 26, sostituire le parole da: «in luogo» fino a: «Comune», con le seguenti: «è sufficiente una determina dirigenziale da sottoporre al visto di legittimità del Segretario generale del Comune». 1.223 (testo 2) PASTORE, TANCREDI, MALANSopprimere il comma 31.

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1.1000 testo corretto/45 MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIDopo il comma 12 quater, aggiungere il seguente:"12-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole "agli effetti dell'IVA" aggiungere le parole: "iscritte alla CCIAA da almeno 1 anno, che dimostrino una effettiva operatività con particolare riferimento all'IVA". 1.1000 testo corretto/46 BONFRISCO, PICHETTO FRATIN, ZANETTA, FANTETTI, LENNA, PASTORE, TANCREDI, LATRONICOAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al «Conseguentemente», apportare le seguenti modifiche:            a) al capoverso 36-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:            «a) alla lettera b), le parole ''per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione Il del Capo V del Titolo Il del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni''»;            b) sostituire il capoverso 36-ter con il seguente:        «36-ter. All'articolo 6, comma 1) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, sono apportate le seguenti modifiche:            a) le parole ''si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali'';            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura''».        Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:        «35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e di codice fiscale». 1.1000 testo corretto/47 MASSIMO GARAVAGLIAAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al «Conseguentemente», apportare le seguenti modifiche:            a) al capoverso 36-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:            «a) alla lettera b), le parole ''per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione Il del Capo V del Titolo Il del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni''»;            b) sostituire il capoverso 36-ter con il seguente:        «36-ter. All'articolo 6, comma 1) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, sono apportate le seguenti modifiche:            a) le parole ''si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali'';            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura''».        Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:        «35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e di codice fiscale». 1.1000 (testo corretto 2) IL RELATOREAll'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:            al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;            al comma 12, le parole: «al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;            dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:        «12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

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        12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma secondo, dopo le parole: ''dei comuni'', sono inserite le seguenti: ''e dei Consigli tributari'' e dopo le parole: ''soggetti passivi'', sono inserite le seguenti: ''nonché ai relativi Consigli tributari'';            b) al comma terzo, la parola: ''segnala'', è sostituita dalla seguente: ''ed il Consiglio tributario segnalano'';            c) al comma quarto, la parola: ''comunica'' è sostituita dalle seguenti: ''ed il Consiglio tributario comunicano'';            d) al quinto comma, la parola: ''può'', è sostituita dalle seguenti: ''ed il Consiglio tributario possono'';            e) in fine, è aggiunto il seguente comma: ''Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabili criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, anche con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza''.        12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari».        Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:            i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:        «1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.».            in fine, sono aggiunti i seguenti commi:        «36-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:            a) alla lettera b), le parole ''per la quota del 30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 40 per cento'';            b) alla lettera b-bis), le parole ''per la quota del 55 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 65 per cento''.        36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, le parole ''si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali''.        36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.        36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articola 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.        36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.        36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.        36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

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        36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.        36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.        36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora nell'arco temporale di cui al precedente comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.        36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 26-decies e 36-undecies.        36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: ''h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore''.        36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.        36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.        36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.        36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.        36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.        36-undevicies. Nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto sono obbligatoriamente indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo d'imposta.        36-vicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere, sulla base dei dati di cui al comma 36-undevicies, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire, alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.        36-vicies semel. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).        36-vicies bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:            a) all'articolo 2 è soppresso il comma 3;            b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: ''a lire centocinquanta milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro trentamiIa'';

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            c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: ''a lire tre miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro un milione'';            d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: ''a lire duecento milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro cinquantamila'';            e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: ''a lire quattro miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro due milioni'';            f) all'articolo 5, comma 1, le parole: ''a lire centocinquanta milioni'' sono sostituite dalle seguenti ''a euro trentamila'';            g) all'articolo 8, è soppresso il comma 3;            h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: ''Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-quater del presente decreto, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale'';            i) all'articolo 13, le parole: ''alla metà'' sono sostituite dalle seguenti ''ad un terzo'';            l) all'articolo 17, in fine, è aggiunto il seguente comma:        ''1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.'';            m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:        ''2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2.''.        36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà». 2.13 (testo 2) MUSSODopo il comma 2 aggiungere i seguenti:        «2-bis. Sui patrimoni mobiliari e immobiliari pari o superiori a 5 milioni di euro è dovuto, a partire dal 2011, un'imposta pari allo 0,6 per cento del valore dei parametri stessi, pari la parte compresa fra 5 e 10 milioni di euro, e dell'1 per cento per la parte eccedente 10 milioni.        2-ter. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta patrimoniale possono optare, entro il limite del 50 per cento dell'imposta dovuta, per la sottoscrizione di un'emissione speciale di titoli del debito pubblico per un valore nominale pari al triplo dell'imposta dovuta, manifestando tale volontà all'atto del versamento dell'imposta.        2-quater. I titoli di cui precedente comma hanno scadenza decennale, e remunerazione pari al tasso di inflazione accertato per l'anno solare precedente l'emissione aumentato di 0,5 punti percentuali.        2-quinquies. Il soggetto che ha optato per questa soluzione, al momento dell'assegnazione dei titoli provvede al saldo della differenza fra il valore nominale dei titoli sottoscritti e la quota dell'imposta versata in relazione alla quale abbia e esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis». 2.80 (testo 2) THALER AUSSERHOFER, PINZGERDopo il comma 12, inserire il seguente:        «12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: ''non utilizzate in tutto o in parte'' e: ''spettano'', sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: ''possono essere utilizzate'' e: ''oppure possono essere trasferite''»;        «12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole da ''spettano'' a "venditore" sono sostituite dalle seguenti: le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica.''»  2.106 (testo 2) MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIDopo il comma 35, è aggiunto il seguente:        «35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuai verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale». 2.119 (testo 2) CORONELLA, PICHETTO FRATINDopo il comma 35, aggiungere il seguente:        «35-bis.All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

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            a) al punto 4) dopo le parole: ''successive modificazioni'', sono aggiunte le seguenti: '', ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)'';            b) al punto 5), capoverso 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: ''parenti fino al terzo grado'', sono sostituite dalle seguenti: ''parenti fino al secondo grado''». 2.135 (testo 2) DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLIAll'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:        «3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:        ''l-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;''».Conseguentemente aggiungere il seguente articolo...-bisAl fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.  2.2000 IL RELATOREApportare le seguenti modifiche:            al comma 3, sostituire le parole: «dell'imposta di consumo» con le seguenti: «dell'accisa»;            ai commi 7, lettera b), 13, lettera b), 14, 17, 19, lettere a), b) e c) e 23, dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1»;            al comma 26, sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al comma 8», con le seguenti: «delle disposizioni di cui al comma 11»;            al comma 31, sostituire le parole: «organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma», con le seguenti: «organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a)».  3.117 (testo 2) LATRONICODopo il comma 12, aggiungere il seguente:        «12-bis. Nel quadro regolatorio di cui al comma 12, al fine di conseguire la immediata acquisizione dei relativi proventi monetari, l'intera procedura di alienazione dei beni di cui all'articolo 8 comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 130, deve essere conclusa entro il 15 dicembre 2011 con il trasferimento dei beni ivi indicati agli acquirenti. Per le vendite effettuate dopo il 15 dicembre 2011, i relativi proventi monetari sono riassegnati integralmente al fondo ammortamento titoli di Stato». 6.15 (testo 3) FLERES, D'ALI', ORSI, MASCITELLI, DE ANGELIS, MERCATALI, BONFRISCO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI

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I  commi 2 e 3, ferma restando la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2, sono sostituiti dai  seguenti:        «2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».       3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.» 6.0.5 (testo 2) PICHETTO FRATINDopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art 6-bis.        1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

BILANCIO    (5ª)  

SABATO 3 SETTEMBRE 2011 577ª Seduta (pomeridiana)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.                         La seduta inizia alle ore 16,35. IN SEDE REFERENTE  (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)   Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana. Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di Relatore, informa che è stata presentata una riformulazione  dell'emendamento 01.1. L'emendamento 01.1 (testo 2) viene pertanto messo immediatamente in distribuzione.

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          Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) giudica di grande rilievo la convergenza che si va registrando tra il presidente relatore e l'opposizione per addivenire a proposte condivise su taluni temi principali. Ciò consentirà ai lavori della Commissione di procedere con maggiore rapidità ed efficacia. Proprio con questa finalità, ritira tutti gli emendamenti a propria firma, eccezion fatta per le proposte 6.0.23, 7.0.70, 6.15 (testo 3), 13.42, nonché i subemendamenti a propria firma riferiti all'emendamento 16.1000. Specifica che gli emendamenti 12.5, 12.11 e 12.13 si considerano inclusi in quelli ritirati, facendo tuttavia presente che essi tendono solamente all'eliminazione di refusi del testo.            Auspica in conclusione che anche da parte dell'opposizione possa procedersi analogamente al ritiro degli emendamenti che non intervengono sulle principali tematiche oggetto di confronto.          Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dichiara la disponibilità della propria parte politica a concentrare l'esame parlamentare sui temi più importanti.             Il PRESIDENTE RELATORE prende atto positivamente della volontà politica espressa dal senatore Fleres.            Avverte quindi che si passa alla votazione degli emendamenti, a partire dalla proposta 2.121.                        Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 2.121 a 2.128.             Il PRESIDENTE RELATORE propone quindi una riformulazione degli identici emendamenti 2.129 e 2.130, che vengono pertanto accantonati dalla Commissione.             Con successive distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti da 2.131 a 2.136.                        Il PRESIDENTE RELATORE ricorda che l'emendamento 2.137 era già stato dichiarato inammissibile.          Ha quindi la parola il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), il quale riformula l'emendamento 2.138 nell'emendamento 2.138 (testo 2), onde precisare che le attestazioni di regolarità delle imprese ivi menzionate riguardano tanto il profilo contributivo quanto quello fiscale, con particolare riferimento all'IVA. Sollecita l'approvazione dell'emendamento, poiché si tratta di una misura rilevante per il contrasto alle frodi sull'imposta sul valore aggiunto.          Il senatore MORANDO (PD) paventa il rischio di produrre una sostanziale autorizzazione a talune imprese a non corrispondere l'IVA, ovvero di danneggiare le aziende non iscritte alla Camera di commercio, industria e artigianato da almeno un anno. Chiede pertanto che venga effettuato da parte del rappresentante del Governo un approfondimento sul punto, che possa chiarire i contenuti dell'emendamento.             La Commissione conviene pertanto di accantonare l'emendamento 2.138 (testo 2).             Il PRESIDENTE RELATORE ricorda che gli emendamenti 2.139 e 2.140 sono stati testé ritirati dal senatore Fleres.             Con separate votazioni sono poi respinti l'emendamento 2.141 e tutti i successivi emendamenti modificativi dell'articolo 2.             Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.             Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.          Previa verifica del numero legale per deliberare, richiesta dal senatore AGOSTINI (PD), viene altresì respinto l'emendamento 2.0.3.             Con successiva votazione viene quindi respinto l'emendamento 2.0.4.          Ha quindi la parola il senatore PERDUCA (PD) per sollecitare l'approvazione dell'emendamento 2.0.5. Fa osservare che la proposta reca l'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili della Chiesa cattolica. Si tratta di eliminare uno storico privilegio, contribuendo positivamente ai bilanci delle amministrazioni comunali e superando i rilievi mossi sulla configurabilità di illeciti aiuti di Stato. Chiede altresì la verifica del numero legale in occasione della votazione dell'emendamento.

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          Presente il numero legale per deliberare, l'emendamento 2.0.5 viene respinto, con il voto di astensione del senatore MASCITELLI (IdV).          Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, avverte che si riprende l'esame delle proposte emendative 2.129 e 2.130, precedentemente accantonate.           Il senatore Nicola ROSSI (Misto), accedendo alla proposta del presidente relatore, riformula l'emendamento 2.129 nell'emendamento 2.129 (testo 2).          Il senatore MASCITELLI (IdV) chiede chiarimenti sui contenuti dell'emendamento così come riformulato, con particolare riferimento alle previsioni sull'entità delle maggiori entrate previste dal decreto e all'utilizzo delle stesse.          Il senatore Nicola ROSSI (Misto) specifica che l'emendamento prevede due distinte previsioni. La prima parte riguarda le maggiori entrate prodotte per effetto della manovra al netto di quelle necessarie per il mantenimento del pareggio di bilancio e la riduzione del debito, senza quantificarle preventivamente e riservandole all'Erario. La seconda parte riguarda invece i proventi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.          Il senatore MASCITELLI (IdV) prende atto della non individuazione a priori dell'entità delle maggiori entrate prodotte dal decreto mentre, con riferimento alla seconda parte dell'emendamento, propone un'anticipazione dall'anno 2014 all'anno 2012 della prevista modifica dei contenuti del Documento di economia e finanza.          Il senatore Nicola ROSSI (Misto) rileva come le risultanze attualmente disponibili sui proventi del contrasto all'evasione fiscale risultino suddivise per settore e rendano difficoltosa l'enucleazione dell'emersione di base imponibile con effetti permanenti rispetto a quella una tantum.Al di là del dato complessivo, pertanto, il senso dell'emendamento è quello di imporre per il futuro l'indicazione nell'ambito del Documento di economia e finanza di una cifra numerica sulle maggiori entrate per contrasto all'evasione in termini permanenti. L'effetto non potrà che prodursi a partire dal 2014 in virtù della proiezione temporale del Documento di economia e finanza.           Il senatore MASCITELLI (IdV) prende atto con soddisfazione dei chiarimenti testé forniti dal senatore Nicola Rossi e preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.129 (testo 2).          Interviene quindi il senatore LEGNINI (PD) per ricordare come già nella legge finanziaria per il 2007 fosse stata prevista la specifica destinazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale a finalità di alleggerimento del carico tributario, senza tuttavia che tale prescrizione sia stata in concreto attuata per lo scadere della legislatura. Per quanto concerne poi, specificamente, i contenuti dell'emendamento in discorso, evidenzia come la riformulazione adottata dal senatore Rossi attenui la portata delle disposizioni.          Il senatore  Nicola ROSSI (Misto) conviene sull'osservazione per cui l'emendamento 2.129 (testo 2) come riformulato ha una portata cogente inferiore rispetto al testo originario e, tuttavia, ne sollecita egualmente l'approvazione. Richiama l'importanza di prescrivere per l'Esecutivo l'indicazione di un dato numerico relativo alla valutazione delle maggiori entrate permanenti per il contrasto all'evasione fiscale, che si accompagna alla obbligatoria destinazione di tali maggiori entrate ad un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.          Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) accetta a sua volta la proposta del presidente relatore e riformula l'emendamento 2.130 nell'emendamento 2.130 (testo 2). Fa tuttavia presente come il senso dell'emendamento sia quello di costituire un impegno per il Governo ad operare nel senso di riforme strutturali. Pertanto, le prescrizioni ivi contenute non dovrebbero essere eccessivamente affievolite.          Il senatore Nicola ROSSI (Misto) ribadisce come, a proprio avviso, gli identici emendamenti 2.129 (testo 2) e 2.130 (testo 2) dovrebbero comunque essere approvati, poiché essi contengono il dato fondamentale  dell'impegno del Governo di ridurre la pressione fiscale complessiva mediante un deciso contrasto all'economia sommersa. Osserva altresì che nella legge finanziaria per il 2007 tale obbligo di destinazione alla riduzione strutturale della pressione fiscale non veniva invece esplicitato. 

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            Il PRESIDENTE RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 2.129 (testo 2) e 2.130 (testo 2).          Il senatore MORANDO (PD) condivide l'importanza degli emendamenti in discorso, la cui approvazione potrà costituire un segnale importante anche per gli osservatori economici italiani e stranieri. L'istituzione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale rappresenta una novità di grande rilievo che produrrà effetti positivi a favore dei contribuenti anche, e soprattutto, dopo il raggiungimento del pareggio del bilancio.             Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi approvati all'unanimità gli identici emendamenti 2.129 (testo 2) e 2.130 (testo 2).             Il PRESIDENTE RELATORE pone quindi in votazione l'emendamento 2.2000, in precedenza accantonato, che risulta approvato.             Il PRESIDENTE RELATORE avverte poi che si riprende l'esame dell'emendamento, già accantonato, 2.102 (testo 3).          Ha la parola per sollecitare l'approvazione del citato emendamento il senatore LATRONICO (PdL), insistendo sulle disposizioni che intervengono sulle procedure di reclutamento straordinario di giudici tributari.           Il senatore FERRARA (CN-Io Sud-FS) sottolinea l'esigenza di garantire l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati alla data di scadenza del bando di concorso.          Il senatore LUSI (PD) si sofferma quindi sulle modifiche al codice di procedura civile, che riguardano l'indicazione da parte del difensore, oltre che del proprio indirizzo di posta elettronica certificata anche del recapito fax, nonché l'allegazione nel ricorso dei riferimenti normativi della materia del contendere, le  quali dovrebbero essere a suo avviso eliminate. Analogamente, suggerisce l'eliminazione della prescrizione di cui al capoverso 35-sexies dell'emendamento, in materia di mancata partecipazione al procedimento della parte costituita.             Il PRESIDENTE RELATORE condivide i rilievi del senatore Lusi limitatamente all'eliminazione dell'onere di allegazione dei riferimenti normativi.          Il senatore PASTORE (PdL) fa presente che l'indicazione da parte del difensore del proprio recapito fax è altresì prevista dall'articolo 136 del codice del processo amministrativo.          Il senatore LATRONICO (PdL) riformula quindi l'emendamento 2.102 (testo 3) nell'emendamento 2.102 (testo 4), eliminando esclusivamente il riferimento all'allegazione all'atto della costituzione in giudizio dei riferimenti normativi.             Posto ai voti, previo parere favorevole del PRESIDENTE RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.102 (testo 4) viene approvato.             Con successive separate votazioni, vengono quindi respinti l'emendamento 2.0.6 e tutti i restanti emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.             Il PRESIDENTE RELATORE avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Dichiara inammissibili gli emendamenti 3.110, 3.132, 3.133, 3.0.4, 3.0.18, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.24 e 3.0.25.          Il senatore GIARETTA (PD) ritira l'emendamento 3.2 e aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 3.3. Avverte che all'emendamento 3.5 sono aggiunte la propria firma e le firme di tutti gli altri senatori che hanno sottoscritto l'emendamento 3.2. Sottoscrive, quindi, l'emendamento 3.9.            Illustra quindi l'emendamento 3.5, che propone la soppressione al comma 1 dell'inciso relativo alla prossima revisione dell'articolo 41 della Costituzione. Osserva, infatti, come tale riferimento risulti ultroneo e fuorviante: il tema delle liberalizzazioni andrebbe affrontato in modo approfondito, con un'analisi distinta per i diversi settori produttivi e per la prestazione dei servizi.Con riferimento anche a tutte le altre proposte emendative della propria parte politica riferite all'articolo 3, fa presente che l'opposizione sarebbe disponibile a contribuire attivamente all'individuazione di misure

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efficaci di rilancio dell'economia. Il riferimento è anzitutto alla liberalizzazione della prestazione dei servizi pubblici, che si tramuterebbe sollecitamente in un beneficio a livello di prezzi. Ulteriori ambiti sono quelli delle professioni, ove andrebbe analizzata l'idoneità dell'adozione della forma societaria oltre a tutti gli altri profili attinenti alla disciplina degli ordini e degli albi.            Richiama quindi la necessità di apertura di mercati quali quelli del gas, i cui prezzi non sono diminuiti anche in virtù dell'esistenza di posizioni dominanti. Inoltre, un intervento sul settore del trasporto ferroviario dovrebbe consentire la separazione della gestione della rete da quella del servizio, istituendo altresì un organismo autonomo di regolazione, per innalzare il livello qualitativo e renderlo proporzionato ai costi per gli utenti. Lo stesso discorso dovrebbe valere per la privatizzazione del servizio postale.            Ribadisce infine il fondamentale significato politico degli emendamenti presentati, la cui approvazione potrebbe certamente favorire un giudizio positivo e ricreare la fiducia dell'Unione europea e dei mercati finanziari.                     Il senatore LUSI (PD) illustra l'emendamento 3.22, richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di chiarire i contenuti dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione, con particolare riferimento all'ipotesi che, stante l'attuale formulazione di tale articolo, sia possibile costituire una società di capitali per lo svolgimento di attività professionali tra loro diverse. In caso affermativo potrebbero essere ritirate alcune proposte emendative che in tal senso mirano a modificare lo stesso articolo 3. Fa quindi presente che i contenuti dell'articolo 3 andrebbero più opportunamente distinti in due parti: una relativa all'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche ed una rivolta specificamente alla riforma delle professioni.           Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra l'emendamento 3.26, che mira ad impedire che l'accesso alle professioni sia assoggettato a restrizioni numeriche o territoriali.  Il senatore LEGNINI (PD) sottoscrive l'emendamento 3.40, in base al quale il compenso per i praticanti deve essere corrisposto a titolo di borsa di studio ed è soggetto alle specifiche disposizioni fiscali in materia.  Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 3.48, che esclude la limitazione riferita al committente pubblico nel caso in cui, mancando la determinazione consensuale al compenso, la liquidazione giudiziale dello stesso compenso è effettuata secondo le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della giustizia.  Il senatore GIARETTA (PD) illustra gli emendamenti 3.99 e 3.101, volti ad eliminare talune disposizioni che impediscono sostanzialmente l'accesso alle professioni.  Il senatore LATRONICO (PdL) ritira gli emendamenti 3.132 e 3.133, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne raccolga i contenuti.  Il senatore MASCITELLI (IdV) gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.5, che recano disposizioni volte alla liberalizzazione dei servizi postali e del mercato dei trasporti, nonché norme finalizzate alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.           Il senatore VITA (PD) illustra l'emendamento 3.0.11, che mira ad assicurare le condizioni per lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale per assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze stesse. A tale proposito rileva che l'impiego del modello del cosiddetto beauty contest, che assegna gratuitamente le frequenze multiplex, costituisce un ingiustificato regalo a quei soggetti che, a suo tempo, hanno approfittato della mancata regolamentazione del settore radiotelevisivo.           Il senatore LEGNINI (PD) sottoscrive ed illustra l'emendamento 3.0.13, in base al quale è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate del sistema degli ordini, secondo i modelli societari disciplinati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.  Il senatore VITA (PD) illustra gli emendamenti 3.0.26 e 3.0.27, volti a risolvere talune problematiche evidenziate dall'associazione delle emittenti televisive locali conseguenti al passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre.  Si procede di seguito alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4. Il senatore GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) sottoscrive l'emendamento 4.14.  

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Il senatore PASTORE (PdL) illustra gli emendamenti 4.18 e 4.19, che recano modifiche volte a migliorare l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 ed alla normativa dell'Unione europea.  Il senatore LUSI (PD) illustra l'emendamento 4.41. Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l'emendamento 4.0.7, che prevede che Comuni, Province e Regioni, che abbiano contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa depositi e prestiti le unità immobiliari di proprietà.  Il senatore GIARETTA (PD) e la senatrice BONFRISCO (PdL) sottoscrivono l'emendamento 3.103 (testo 2).  Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) sottoscrive l'emendamento 3.122.  Si procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3. Il presidente AZZOLLINI(PdL), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad eccezione degli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.19, 3.32 (testo 2), 3.83, 3.93 e 3.122.  Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.              Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.             È posto ai voti l'emendamento 3.1 che risulta respinto.              Sono posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, che risultano approvati.              In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.8 a 3.12.             La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.13 (testo 2).              Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.14 a 3.18, mentre l'emendamento 3.19 risulta approvato.              Con voti distinti sono poi distinti gli emendamenti 3.20 e 3.21.           Prima che si proceda alla votazione dell'emendamento 3.22 il senatore MORANDO (PD) interviene incidentalmente per sollecitare un chiarimento da parte del Governo sui contenuti dell'articolo 3; in particolare, occorrebbe comprendere se secondo le disposizioni in esso previste sia ad oggi possibile in Italia costituire una società di capitali per l'esercizio di attività libero-professionali diverse e se le norme vigenti consentano la costituzione di società di professionisti con l'apporto di capitali da parte di soci non professionisti che, tuttavia, non possono svolgere il ruolo di amministratori.           Il senatore PASTORE (PdL) osserva che il testo dell'articolo 3 sancisce un'apertura del mercato nazionale delle professioni anche ai professionisti esteri e che la questione posta dal senatore Morando, vada risolta alla luce della tipologia di attività professionale svolta.             Il sottosegretario GENTILE fa presente che il Governo si riserva di dirimere le questioni relative ad eventuali restrizioni diverse da quelle indicate nel comma 9 dell'articolo 3, con l'apposito regolamento di cui al comma 10 dello stesso articolo.              La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.22.             Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.23 a 3.31, mentre l'emendamento 3.32 (testo 2) risulta approvato.              Sono quindi posti separatamente ai voti agli emendamenti da 3.33 a 3.51 che risultano respinti.  

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La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle 19,45.             La Commissione riprende la votazione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, respingendo all'esito di separate votazioni gli emendamenti da 3.52 a 3.66.              La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.67.             Con votazioni distinte sono respinti gli emendamenti da 3.68 a 3.82, mentre risulta approvato l'emendamento 3.83.  All'esito di votazioni distinte gli emendamenti 3.84 e 3.85 sono respinti.  La Commissione conviene di accantonare temporaneamente gli emendamenti 3.86 e 3.87 di identico contenuto. Sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 3.87-bis a 3.92.  La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.93.  Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.94 a 3.102.  La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.103 (testo 2).  Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.104 a 3.117.  La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.117.  All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.118 a 3.121. La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.119.  Previa la dichiarazione di voto del senatore PICHETTO FRATIN (PdL), l'emendamento 3.122 è posto ai voti e quindi approvato.  Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.134 a 3.136. La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3. Con votazioni distinte sono respinti gli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.9. Il senatore VITA (PD) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 3.0.10 e 3.0.11, sottolineando la gravità del fatto che il Governo rinunci a proventi superiori al miliardo di euro derivanti dall'assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, optando per il modello del beauty contest. Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 3.0.10 a 3.0.25.  Il senatore VITA (PD) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.0.26. Con distinte votazioni sono quindi respinti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.             Si procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4. Il presidente AZZOLLINI(PdL), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad eccezione della prima parte dell'emendamento 4.7, relativo al comma 2. Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.  

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            Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.             L'emendamento 4.38 è dichiarato inammissibile.  Con votazioni distinte sono respinti gli emendamenti da 4.1 al 4.6. Il senatore LUSI (PD) chiede che l'emendamento 4.7 sia posto in votazione per parti separate, votando da prima la parte relativa alla modifica del comma 2, e successivamente la parte relativa alla modifica del comma 4 ed alla soppressione del comma 5.             Il PRESIDENTE pone ai voti la prima parte dell'emendamento 4.7 relativo alla modifica del comma 2 che risulta approvata.              È posta quindi ai voti la seconda parte dell'emendamento 4.7 relativa alla modifica del comma 4 ed alla soppressione del comma 5 che risulta respinta.             In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.8 a 4.40.  La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 4.41.  Con distinte votazioni sono respinti i restanti emendamenti all'articolo 4.   La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.  All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.0.1 a 4.0.6.  La senatrice BONFRISCO (PdL) fa incidentalmente presente che il contenuto dell'emendamento 4.0.7, analogo ad un emendamento all'articolo 19 a sua firma, risulta condivisibile per le finalità di riduzione del debito degli enti territoriali attraverso la valorizzazione degli immobili da questi detenuti.  Su richiesta del senatore Nicola ROSSI (Misto), la Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 4.0.7. Con votazioni distinte sono quindi respinti tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.  Il RELATORE ed il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sulle riformulazioni degli emendamenti 2.138 e 2.53, precedentemente accantonati. Gli emendamenti 2.138 (testo 2) e 2.53 (testo 2) sono quindi posti separatamente ai voti, risultando approvati. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA    Il presidente AZZOLLINI(PdL), relatore, avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21,30.             La seduta termina alle ore 20,35.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  N. 2887

01.1 (testo 2) FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, DE LUCA, CABRAS, VITA, PINOTTI, GHEDINIAll'articolo 1, premettere il seguente:«Art. 01.(Revisione integrale della spesa pubblica)        1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30

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novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare  possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.        2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento , sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al precedente comma 1.        3. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.        4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.         Conseguentemente, all'articolo 1, premettere al comma 1 con i seguenti commi:        1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 della presente legge, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.        1-bis. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n.196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È soppresso il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011.         1-ter. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa. 2.53 (testo 2) MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTODopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

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        «5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.         5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al precedente comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono.  2.102 (testo 4) LATRONICODopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:        «35-bis. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:            g) al comma 1, lettera d), le parole: ''e amministrativi'' sono soppresse;            h) al comma 3-bis, dopo le parole: ''procedura civile e'' inserire le seguenti: ''il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo'';            i) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: ''Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)'';            j) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;             k) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: ''Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.'';            l) al comma 6-quater, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: ''e per le controversie tributarie di valore indeterminabile''.         35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:            a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: ''Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.'';            b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: ''Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma''.         35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:All'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;All'articolo 18, comma 4, dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;All'articolo 22, comma 1, infine, inserire il seguente periodo: «all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso». 35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:            a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: ''entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre 2011'', e al comma 7, le parole: ''alle controversie instaurate'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai procedimenti iscritti a ruolo'';            b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi''. 

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        35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio''».2.129 (testo 2) NICOLA ROSSISostituire il comma 36, con il seguente:        «36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese». 2.130 (testo 2) DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLISostituire il comma 36, con il seguente:        «36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese». 2.138 (testo 2) MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIDopo il comma 36, inserire il seguente:«36-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" aggiungere le parole: "iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,"». 16.1000/5 (testo 2) LUSIAll'emendamento 16.1000, sostituire i commi da 2 al 26 con i seguenti:        «2. I Comuni di cui al comma 1 si costituiscono in Unione di Comuni ai sensi dell'articolo 32, decreto legislativo n. 267 del 2000. Costituiscono organi dell'Unione di Comuni:            1) il Presidente dell'Unione di Comuni;            2) la Giunta dell'Unione di Comuni;            3) il Consiglio deIl'Unione di Comuni;            4) i Sindaci dell'Unione di Comuni.        3. Il Presidente dell'Unione di Comuni viene eletto a suffragio universale e diretto dagli abitanti dell'Unione di Comuni, unitamente al Consiglio dell'Unione. Svolge nell'Unione tutte le funzioni previste per il Sindaco comunale nel decreto legislativo n. 267 del 2000, fatto salvo quanto previsto per i Sindaci dell'Unione di Comuni, oltre che le funzioni vicarie di Sindaco nei Comuni dell'Unione nel caso di assenza o impedimento o dimissioni dei Sindaci dei Comuni dell'Unione. La sfiducia votata nei confronti del Presidente dell'Unione comporta la decadenza degli organi dell'Unione e dei Sindaci dei Comuni dell'Unione.        4. La Giunta dell'Unione di Comuni è costituita dai Sindaci deIl'Unione di Comuni ed esercita tutte le funzioni spettanti alla Giunta nell'ambito dell'Unione e dei Comuni dell'Unione. Nel caso in cui il numero dei componenti della Giunta sia in numero pari, il voto del Presidente dell'Unione conta per due. I Sindaci dell'Unione di Comuni svolgono funzioni vicari e del Presidente dell'Unione, secondo l'ordine delle preferenze ricevute nelle elezioni a Sindaco.        5. Il Consiglio dell'Unione di Comuni è composto da un numero di consiglieri pari a quello dei Comuni di pari dimensione demografica. Viene eletto a suffragio universale e diretto dagli abitanti dell'Unione di Comuni, unitamente al Presidente dell'Unione. Svolge le funzioni previste con l'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nell'ambito dell'Unione e dei Comuni dell'Unione. Fanno parte del Consiglio oltre ai Consiglieri, i Sindaci dei Comuni, con voto limitato ai seguenti atti fondamentali:            Statuto dell'Unione;            Regolamenti dell'Unione;            Mozione di sfiducia verso il Presidente dell'Unione.        6. I Sindaci dei Comuni dell'Unione vengono eletti contestualmente al Consiglio e al Presidente dell'Unione di Comuni. Svolgono nei propri Comuni le funzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che non siano riconducibili alla competenza degli organi dell'Unione. Nel caso di dimissioni o decadenza nel corso del proprio mandato, si procede alla elezione di un nuovo Sindaco che dura in carica

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fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Unione. Il candidato a Sindaco del Comune può contemporaneamente essere candidato alla Presidenza dell'Unione.        7. A ciascuna Unione di cui al comma 2 aderiscono i Comuni contermini con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nei quali il turno elettorale si svolga successivamente alle elezioni che hanno determinato la costituzione dell'Unione. A tal fine:            a) gli elettori dei Comuni non aderenti ad alcuna Unione entro i 90 giorni successivi alla costituzione dell'Unione decidono con referendum se aderire immediatamente alla Unione o Unioni contermini già costituite. Nel caso di immediata adesione, il Sindaco già eletto costituisce organo dell'Unione e gli organi dell'Unione svolgono le proprie funzioni anche per il Comune aderente. Nel caso in cui non ci si pronunci a favore dell'adesione immediata, nel Comune non aderente:            b) il Sindaco e gli organi già eletti continuano a svolgere le loro funzioni fino alla scadenza naturale del mandato, se antecedente al primo turno elettorale utile per il rinnovo degli organi dell'Unione, e fino al primo turno elettorale utile per il rinnovo degli organi dell'Unione le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Sindaco del Comune già eletto, con adesione del Comune all'Unione già costituita;            c) nel caso della costituzione di più Unioni ulteriori contermini il Comune entra a far parte obbligatoriamente della Unione contermine con scadenza elettorale successiva a quella della prima Unione costituita e il Sindaco e gli organi già eletti continuano a svolgere le loro funzioni fino alla scadenza naturale del mandato, se antecedente al primo turno elettorale utile per il rinnovo degli organi dell'Unione, e fino al primo turno elettorale utile per iI rinnovo degli organi dell'Unione le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Sindaco del Comune già eletto.        8. All'unione di cui al comma 2, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 si applica la disciplina di cui al presente articolo.        9. AlIa data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si costituiscono in Unione di Comuni secondo la disciplina prevista dal presente articolo, i Comuni contermini nei quali le elezioni si svolgano al primo turno elettorale utile successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici. Nella elezione degli organi si seguono le regole previste per i Comuni di popolazione pari a quella dell'Unione. In attesa della approvazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Unione, nella disciplina del funzionamento degli organi e delle funzioni dell'Unione vengono applicate le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti del Comuni di maggiore popolazione. Lo Statuto e i Regolamenti dell'Unione vengono approvati entro 6 mesi dalla costituzione dell'Unione, secondo il procedimento stabilito nel decreto legislativo n. 267 del 2000. Sono fatti salvi in ciascun Comune dell'Unione, salvo diversa determinazione degli organi dell'Unione, tutti i regolamenti edilizi e di pianificazione urbanistica vigenti al momento della costituzione dell'Unione.        10. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2013, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.        11. L'Unione svolge tutte le funzioni amministrative dei Comuni che la compongono, tenendo conto di quanto previsto per i Sindaci dei Comuni dell'Unione.        12. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto dì fame parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.        13. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma  9.        14. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.        15. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

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            a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;            b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;            c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fin a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;            d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.        16. A decorrere dalla data di cui al comma 10, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; non sono altresÌ applicabili, Con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.        17. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, dopo le parole: ''previsti dal regolamento, sono aggiunte le seguenti: ''e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione''.        18. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione.        19. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: ''per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento''.        20. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: ''fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune'', sono sostituite dalle seguenti: ''superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole''.        21. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: ''le isole monocomune'', sono sostituite dalle seguenti: ''i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole''.        22. AIl'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: ''5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati'', sono sostituite dalle seguenti: ''5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ed escluse le Unioni di Comuni costituite per effetto della legge di conversione del decreto-legge n.138/2011''; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente:            ''b) entro il 31 dicembre 2012 Con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009''.        23. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta. i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:            a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;            b) previsione della necessità, ai fini deIl'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;            c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.        24. A partire dal Rendiconto di gestione per l'anno 2011, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero dell'interno da

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emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, viene stabilita la tipologia di spese da comprendere nell'elenco». 

BILANCIO    (5ª)  

SABATO 3 SETTEMBRE 2011 578ª Seduta (notturna)

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Gentile.                           La seduta inizia alle ore 22. IN SEDE REFERENTE  (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito dell'esame e rinvio)   Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana. Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà alla votazione dell’emendamento 01.1 (testo 2) recante misure per la spending review, sottoscritto dal gruppo del Partito democratico. Dopo un intervento incidentale del senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) volto a chiedere chiarimenti sulla portata normativa della legge n. 121 del 1981, citata dal primo comma dell’emendamento in esame, prende la parola il sottosegretario GENTILE, che esprime apprezzamento per la finalità della proposta emendativa consistente nel superamento del criterio della spesa storica. Anche il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento. Il senatore MASCITELLI (IdV), nell’annunciare il voto favorevole, apprezza il fatto che l’emendamento in esame preveda, attraverso la predisposizione di un organico programma di rivisitazione della spesa pubblica, un confronto serio e costruttivo tra il Parlamento ed il Governo, giacché il coinvolgimento delle Camere nell’attività di controllo e rivisitazione della spesa rappresenta un passo positivo senz’altro apprezzabile, ferma restando la necessità di valutare in maniera più approfondita, i concreti effetti della proposta sui saldi di finanza pubblica. Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), dichiara il voto favorevole sull’emendamento 01.1 (testo 2), che si articola sia in un programma di razionalizzazione della struttura amministrativa statale sia nel superamento del criterio della spesa storica.Dopo aver ringraziato la Presidenza, che ha favorito un confronto costruttivo tra la maggioranza e le opposizioni, si rammarica tuttavia del fatto che l’emendamento in esame rappresenti finora l’unico risultato di particolare rilievo del conseguito dal lavoro comune. Il senatore MERCATALI (PD) esprime soddisfazione per la proposta emendativa, che rappresenta l’esito di un’elaborazione culturale risalente nel tempo, ferma restando la valutazione negativa sul complesso della manovra del Governo.Rileva altresì che, per la prima volta, si predispone una metodologia di gestione della spesa pubblica diversa sia dalla logica dei tagli lineari sia dalla penalizzazione di determinati settore. Pertanto, sarà compito del Governo e della maggioranza dare attuazione pratica a questa sfida non certo facile, mentre spetterà alle opposizioni l’impegno a vigilare sull’operato del Governo.Da ultimo, a nome del proprio Gruppo, esprime un sentito ringraziamento sia al senatore Morando, che per primo e convintamente ha lavorato per raggiungere l’obiettivo della spending review, sia al presidente Azzollini per l’importante attività di mediazione posta in essere in questi giorni. 

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Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) evidenzia come la Commissione bilancio, anche in tale occasione, abbia accolto l’invito del Presidente del Senato a valutare il merito delle proposte emendative, prescindendo dalla provenienza politica.Ritiene, pertanto, che il programma della spending review rappresenti un notevole passo in avanti verso l’obiettivo della trasparenza sia della spesa sia della gestione amministrativa: infatti, viene individuato un percorso virtuoso per le amministrazione statali, centrali e periferiche, nonché per le autonomie territoriali, distinguendo nettamente le rispettive competenze e realizzando un notevole progresso nell’implementazione del federalismo fiscale, nonché nella modernizzazione del Paese. Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), nell’annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, rileva che il programma di spending review rappresenta il modo più corretto per dare attuazione ad un processo di razionalizzazione della spesa pubblica dello Stato centrale. Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL), ricordando che questa Commissione, fin dall’inizio della legislatura, è stata impegnata ad attuare il federalismo fiscale, rileva che con l’emendamento in esame si dà inizio ad un’azione di monitoraggio sull’organizzazione amministrativa dello Stato, al fine di ridurre le spese e di rendere più efficiente il sistema di erogazione dei servizi pubblici. Il PRESIDENTE rammenta che il tema della spending review è stato già molte volte affrontato da questa Commissione, senza che si fosse giunti all’approvazione di una disposizione normativa.Ritiene, quindi, estremamente importante che, in tale occasione, il Parlamento abbia riacquistato la centralità che ad esso spetta e prega pertanto tutti i colleghi di voler trasmettere all’esterno questo messaggio, ossia che, per la prima volta da molti anni, con l’approvazione di alcune proposte emendative - come quella in esame piuttosto che con l’emendamento sulla revisione degli uffici giudiziari - viene prodotta una riforma organica di grande rilevanza che, se attuata, rafforzerà gli effetti finanziari della manovra nel breve, nel medio e nel lungo termine.Nel sottolineare altresì che l’emendamento 01.1 (testo 2) riceverà un voto unanime, ribadisce come un’elaborazione intellettuale risalente nel tempo venga finalmente tradotta in un testo normativo e che ciò va ad onore di questa Commissione, che si trova oggi a scrivere una bella pagina della più recente attività parlamentare. Di ciò ringrazia tutti i colleghi della Commissione ed i senatori del Gruppo del Partito democratico firmatari della proposta. L’emendamento 01.1 (testo 2), messo in votazione, viene approvato all’unanimità.  Si procede, quindi, all’illustrazione degli emendamenti agli articoli 5, 6 e 7, nonché degli emendamenti aggiuntivi ai medesimi articoli. Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili gli emendamenti 7.7, 7.14, 7.15, 7.0.33 e 7.0.72. Avverte, altresì, che si intendono ritirati gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.10. La senatrice BONFRISCO (PdL) riformula l’emendamento 7.7 in un testo 2, che viene dichiarato ammissibile dalla Presidenza. Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) illustra l’emendamento 5.2, volto a correggere il comma 1 dell’articolo 5, sopprimendo la parola "azionarie", e, successivamente, l’emendamento 6.10, richiamando il Governo alla necessità di ridefinire il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) illustra l’emendamento 6.15 (testo 3) e, nell’associarsi alle considerazione del senatore Mercatali, evidenzia la necessità di salvaguardare il SISTRI, ai fini sia della trasparenza e della tracciabilità dei rifiuti sia per l’efficienza generale del sistema di produzione e gestione dei rifiuti stessi. Auspica, pertanto, che tutti i componenti della Commissione firmino l’emendamneto testé illustrato. Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritiene che il SISTRI sia uno strumento indispensabile, perché, in una parte del Paese, il sistema di gestione dei rifiuti è del tutto inefficiente, mentre, anche nelle aree in cui esso funziona, sono indispensabili adeguate procedure di controllo. Il senatore MERCATALI (PD) comunica che l’intero Gruppo del Partito democratico in Commissione bilancio aggiunge la propria firma all’emendamento 6.15 (testo 3). Il senatore GIARETTA (PD) illustra l’emendamento 6.20, che punta a tutelare le imprese che hanno sostenuto delle spese per l’attuazione del SISTRI e per la connessa formazione del personale. Successivamente, aggiunge la propria firma ed illustra l’emendamento 6.33, rilevando che le norme sulla

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completa liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, oltre ad invadere la sfera di competenza della normativa regionale, non sono del tutto coerenti con gli obiettivi di una piena concorrenza, in quanto tendono a favorire la grande distribuzione a scapito dei negozi di vicinato. Il senatore LEGNINI (PD) illustra l’emendamento 6.0.4, recante misure per la tutela della concorrenza nel settore degli appalti e per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi, al fine di giungere alla soppressione parziale della legislazione emergenziale vigente. Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) illustra l’emendamento 6.0.5 (testo 2). Il senatore LUSI (PD) illustra l’emendamento 6.0.11, in materia di proroga della riscossione dei tributi non versati nella Regione Abruzzo. Dopo aver ricostruito analiticamente la situazione pregressa, evidenzia la necessità di elaborare un quadro normativo definitivo sul punto, evitando il continuo ricorso a provvedimenti amministrativi di proroga dei termini. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) illustra l’emendamento 6.0.23 istitutivo di un fondo di rotazione per la progettazione di opere inserite nei piani triennali degli Enti locali, sottolineando la rilevanza politica della proposta emendativa. Il senatore MORANDO (PD) illustra l’emendamento 7.12, ripercorrendo la genesi della Robin Hood Tax istitutiva di un gravame fiscale a carico delle società e delle imprese avvantaggiate dalle oscillazioni del prezzo del greggio.Rileva come la manovra in esame, oltre ad aumentare l’aliquota dell’imposta, abbia ampliato il novero dei soggetti passivi, includendovi tutte le imprese della filiera energetica, con la conseguenza di far gravare l’imposta anche su imprese la cui attività è sottoposta ad un vincolo tariffario determinato dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Ne consegue che soggetti come Terna o Snam Rete Gas non potranno traslare sull’utenza finale gli effetti dell’imposta, con il rischio che siano costrette a ridurre la quota degli investimenti. Pertanto, tale evenienza comporterebbe un danno all’economia reale del Paese molto maggiore, in termini economici, rispetto al gettito derivante dalla ridefinizione della Robin Hood Tax.Alla luce di tali considerazioni, l’emendamento 7.12 è volto ad introdurre forme di esenzione per le imprese della filiera energetica che decidano di incrementare gli investimenti, utilizzando, a copertura di tale agevolazione, un prelievo sulla leva finanziaria degli istituti di credito. Il senatore FERRARA (CN-Io Sud-FS), richiamandosi alle considerazioni del senatore Morando, ricorda che l’emendamento 7.9, ritirato dal proprio Gruppo, puntava a escludere dall’applicazione della Robin Hood Tax le imprese produttrici di energia alternativa, con particolare riguardo a quella eolica. Il senatore MASCITELLI (IdV) illustra la proposta 7.18, volta ad escludere l’applicazione della Robin Hood Tax agli impianti sperimentali geotermici. Il senatore LEGNINI (PD) illustra l’emendamento 7.0.4, recante misure per lo smaltimento dell’arretrato del contenzioso civile. Il senatore LUSI (PD) aggiunge la firma all’emendamento 7.0.41. La senatrice CARLONI (PD), ricollegandosi all’intervista odierna del Presidente del Senato sul quotidiano "Il mattino" - in cui il presidente Schifani annuncia l’intenzione di avviare un ciclo di seminari sul tema dello sviluppo del Mezzogiorno - illustra gli emendamenti da 7.0.42 a 7.0.49, recanti misure concrete come il potenziamento delle strutture sanitarie del Sud Italia, il sostegno all’export per le imprese operanti nel Mezzogiorno, il potenziamento degli strumenti di accesso al credito per le imprese meridionali, la realizzazione di un programma straordinario di opere tese ad accrescere i beni pubblici nelle Regioni meridionali, l’introduzione di crediti d’imposta per contratti di ricerca nelle università aventi sede nelle Regioni meridionali e programmi straordinari di adeguamento e riqualificazione delle strutture turisitico-ricettive. Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) illustra l’emendamento 7.0.70 sulla riprogrammazione delle risorse per investimenti in opere pubbliche di piccole o medie dimensioni nel Mezzogiorno. Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi agli articoli da 5 a 7, nonché quelli volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo i medesimi articoli.

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 Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, dopo aver disposto il rinvio alla seduta di domani del voto sugli emendamenti agli articoli 5 e 6, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative all’articolo 7 e su quelle aggiuntive al medesimo articolo. In particolare, per quanto concerne la proposta 7.12, pur cogliendone gli aspetti di interesse, rammenta come la Robin Hood Tax comporti un effetto sicuro in termini di maggior gettito e che pertanto ogni intervento su di essa rischierebbe di compromettere l’effettività delle misure correttive sui saldi di finanza pubblica. Il sottosegretario CASERO esprime un parere conforme a quello del Relatore. Con riferimento all’emendamento 7.12, ricorda che parte del gettito derivante dalla Robin Hood Tax verrà utilizzato per ridurre i tagli nei trasferimenti agli enti locali. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 7.1 a 7.11. Il senatore MORANDO (PD) interviene, in dichiarazione di voto, sull’emendamento 7.12, esprimendo l’auspicio che il Governo introduca un credito di imposta in favore delle imprese della rete energetica, colpite dalla Robin Hood Tax, che incrementano le quote di investimento. L’emendamento 7.12, posto ai voti, viene respinto. Dopo che è stato rigettato l’emendamento 7.13, su richiesta del senatore ZANETTA (PdL) viene accantonato l’emendamento 7.16. La Commissione, con distinte votazione, respinge quindi gli emendamenti da 7.17 a 7.0.53. Il senatore VITA (PD) interviene, in dichiarazione di voto, sull’emendamento 7.0.54, recante misure di sostegno all’editoria, evidenziando che la bocciatura dell’emendamento impedirebbe a molte imprese editrici di giornali di predisporre il bilancio per il prossimo anno. L’emendamento 7.0.54, messo in votazione, viene respinto. Sono poi separatamente messi in votazione e respinti gli emendamenti da 7.0.55 a 7.0.69. L’emendamento 7.0.70 viene accantonato. Dopo che sono stati respinti gli emendamenti da 7.0.71 a 7.0.73, il senatore VACCARI (LNP) ritira la proposta 7.0.74 e la trasforma nell’ordine del giorno G/2887/34/5, che viene accolto dal Governo. Infine, viene respinto l’emendamento 7.0.75, mentre, su richiesta del senatore CICOLANI (PdL),viene disposto l’accantonamento dell’emendamento 7.0.76. Il seguito dell’esame viene quindi rinviato. POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI     Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, domenica 4 settembre 2011, avrà inizio invece alle ore 9,30. La Commissione prende atto.             La seduta termina alle ore 0,10.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  N. 2887

1.1000 testo corretto/48 PICHETTO FRATIN, VACCARI, FLERESApportare le seguenti modifiche:al comma 12-ter, lettera e), dopo le parole "dei dati" inserire la seguente "aggregati" e dopo le parole "comma secondo," eliminare la seguente parola "anche";al comma 36-bis, premettere alle parole "All'articolo 1," le seguenti "In anticipazione della riforma del sistema fiscale,". 1.1000 testo corretto/50

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PICHETTO FRATIN, VACCARI, FLERESApportare le seguenti modifiche:eliminare il comma 36-undevicies;al comma 36-vicies, dopo le parole "può procedere" eliminare da le parole "sulla base dei" fino a "da acquisire", e aggiungere, infine, le seguenti parole "basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.";al comma 36-vicies ter., dopo le parole "dal denaro contante" inserire le seguenti "e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo d'imposta,". 1.1000 testo corretto/49 PICHETTO FRATIN, VACCARI, FLERESAl comma 36-vicies bis., aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le norme di cui al presente comma si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della presente legge". 5.5 (testo 3) LATRONICO, PICHETTO FRATINDopo il comma 1, inserire i seguenti:"1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata, nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative e di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del fiannziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse". 6.1000 Il GovernoSopprimere il comma 4.7.7 (testo 2) BONFRISCOApportare le seguenti modificazioni:            a) al comma 3, dopo le parole: «è aumentata di 4 punti percentuali», inserire le seguenti: «per i soggetti il cui fatturato, anche a livello consolidato, è superiore a quello previsto da articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della Legge 287/90 (472 e milioni);            b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:        «5-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere la seguente frase: ''la vigilanza dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato, anche a livello consolidato, è superiore a quello previsto da articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della Legge 287/90 (472 e milioni)''»;            c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:        «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano per i soli tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010».ConseguentementeAll'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo prelievo pari a 3,00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e codice fiscale». G/2887/34/5 MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANIIl Senatoin sede di esame del disegno di legge n. 2887impegna il Governoa dare attuazione alle indicazioni contenute nell'emendamento 7.0.74. 

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BILANCIO    (5ª)  

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2011 579ª Seduta

 Presidenza del Presidente

AZZOLLINI   

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gentile e Giorgetti.  La seduta inizia alle ore 9,45. IN SEDE REFERENTE  (2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Seguito e conclusione dell'esame)   Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.      Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 e degli emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 8, annunciando la presentazione da parte sua, in qualità di relatore,  dell'emendamento 8.1000, posto in distribuzione.          Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) dà conto delle modifiche apportate all'articolo 8 dall'emendamento 8.1000, testé presentato, nonché dagli emendamenti 8.9, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.16, volti, in particolare, a garantire che i contratti collettivi di livello aziendale o territoriale di cui al comma 1 dell'articolo 8 siano sottoscritti da soggetti rappresentativi e a confermare le tutele a favore di particolari categorie quali, ad esempio, le lavoratrici durante il periodo di gravidanza.          Il senatore LUSI (PD) chiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 8.1000 del relatore.          Il PRESIDENTE fissa per le ore 11 il termine richiesto dal senatore Lusi.          Il senatore PASSONI (PD) illustra il contenuto dell'emendamento 8.1 soppressivo dell'intero articolo 8, affermando che gli emendamenti presentati dalla maggioranza rappresentano un estremo tentativo di rimediare alle gravissime criticità di un articolo, che per giunta è totalmente estraneo alla materia del decreto-legge in esame. Poiché la formulazione dell'emendamento 8.1000 non chiarisce quali siano i soggetti legittimati a sottoscrivere gli accordi, l'unica soluzione possibile sarebbe, eventualmente, quella di effettuare un rinvio all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sulla rappresentatività. L'abrogazione dell'articolo 8 è stata peraltro richiesta, durante le audizioni presso la Commissione, da tutti i soggetti intervenuti, compresa la Confindustria, che non sente il bisogno di un intervento legislativo in un contesto in cui le parti sociali avevano già raggiunto un importante accordo e si accingevano a proseguire proficuamente il loro confronto. Se il legislatore ritiene necessario intervenire in una materia tipicamente contrattuale non potrebbe farlo che con un rinvio alla libera dialettica delle parti sociali.Osserva che l'emendamento 8.15, illustrato dal senatore Pichetto Fratin, dimostra che la formulazione originaria del decreto-legge consente che a livello locale possano essere derogate tutte le normative in materia di lavoro, comprese, ad esempio, quelle sulla sicurezza e l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.A tale ultimo proposito, se il Governo e la maggioranza ritengono che sia arrivato il momento di riformulare l'articolo 18, dovrebbero farlo apertamente, con una discussione alla luce del sole, e non in maniera surrettizia nell'ambito di una manovra finanziaria.          Il senatore MASCITELLI (IdV) comunica che il Gruppo dell'Italia dei Valori non presenterà subemendamenti all'emendamento 8.1000, in quanto l'articolo 8 è inemendabile e deve essere senz'altro soppresso, come previsto dall'emendamento 8.2.Ripercorre brevemente l'evoluzione della crisi e i relativi provvedimenti discussi e approvati dal Parlamento, osservando che l'articolo 8 del decreto-legge in esame non serve a raggiungere gli obiettivi di risanamento richiesti dall'Europa e attesi dal Paese, come dimostrato dal fatto che la relazione tecnica non contiene alcuna indicazione sull'articolo in questione.

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L'unico intervento che sarebbe realmente necessario è il ripensamento del dualismo del mercato del lavoro che sta conducendo alla perdita di tutele sociali per i lavoratori e a una drastica riduzione della professionalità degli stessi.          Il senatore Nicola ROSSI (Misto) sottolinea l'importanza della coesione sociale in un periodo di grave crisi economica come quello che il Paese sta attraversando e ritiene che l'articolo 8 mini il clima propositivo che ha condotto all'accordo del 28 giugno, senza affrontare il vero problema, che è quello delle inaccettabili differenze esistenti tra i vari segmenti del mercato del lavoro.          Il senatore MORANDO (PD), nel dare conto dell'emendamento 8.5, dichiara che uno degli elementi che orienteranno la posizione di commentatori, operatori e investitori sulla qualità della manovra all'esame del Parlamento sarà il livello di coesione del sistema Italia nel suo complesso. Ricordato che nel corso delle audizioni tutti i soggetti interpellati hanno chiesto la riscrittura dell'articolo 8 in linea con l'accordo del 28 giugno sulla rappresentatività, afferma che nel caso in cui la formulazione del comma 1 non venisse chiarita, il comma 2 condurrà inevitabilmente ad una totale deregolamentazione.          La senatrice CARLONI (PD) illustra l'emendamento 8.0.3, volto a sanzionare l'utilizzo strumentale e discriminatorio delle lettere di dimissioni volontarie, in particolare nei confronti delle lavoratrici, sottolineando come esso determini innegabili effetti positivi in termini di coesione sociale, senza costi aggiuntivi per le finanze pubbliche.          Il PRESIDENTE comunica che, in attesa del decorso del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 8.1000, gli emendamenti all'articolo 8 sono accantonati e si procederà alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 8, sui quali, come relatore, esprime parere contrario.             Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.             Si procede quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 8. Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 8.0.1, che risulta respinto. In esito a distinte votazioni, sono ugualmente respinti tutti gli altri emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 8.             Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 9 e degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 9, che si danno per illustrati.          Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 9.             Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.             Gli emendamenti all'articolo 9 e gli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 9 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti.             Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10 e degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 10, che si danno per illustrati.            Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 10.0.4 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.             Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.             Con distinte votazioni, gli emendamenti all'articolo 10 e quelli aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 10 sono respinti.             Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11 e degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 11, che si danno per illustrati.

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            Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 11.0.6 e 11.0.7 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 11 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 11.             Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.            Con distinte votazioni, gli emendamenti all'articolo 11 e quelli aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 11 sono respinti.             Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12 e di quelli aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 12.          Il senatore LUSI (PD) illustra l'emendamento 12.0.1, volto a dare seguito a una risoluzione approvata dal Parlamento all'unanimità sui problemi applicativi della normativa sul cosiddetto "bonus bebè".          La senatrice CARLONI (PD) chiede di aggiungere la firma agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.             I restanti emendamenti riferiti all'articolo 12 e volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo lo stesso, si intendono quindi illustrati. Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 12 e sugli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 12. Con particolare riferimento all'emendamento 12.0.1, testé illustrato dal senatore Lusi, pur confermando il parere negativo a causa della mancanza di un'idonea copertura, sollecita il Governo a dare seguito alla risoluzione già adottata dal Parlamento.             Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.             Con distinte votazioni, gli emendamenti all'articolo 12 e quelli aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 12 sono respinti.             Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13 e degli emendamenti volti ad introdurre un ulteriore articolo dopo lo stesso.            Il senatore FERRARA (CN-Io Sud-FS) ritiene che la portata del comma 1 dell'articolo 13 necessiterebbe di alcuni chiarimenti in termini di operatività del meccanismo ivi descritto.          Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) lamenta la mancanza di serenità che caratterizza il dibattito sulla riduzione dei costi degli apparati istituzionali.          Il senatore MASCITELLI (IdV) rinvia alle posizioni espresse dal Gruppo dell'Italia dei Valori nel corso del dibattito sul bilancio interno del Senato.            Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) illustra l'emendamento 13.42, che introduce un tetto alle somme erogabili ai soggetti che usufruiscono di contributi a carico della finanza pubblica.          Il senatore LEGNINI (PD) formula alcune considerazioni sull'articolo 13 e sulla ipotesi di introduzione delle incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'attività professionale. Interviene anche il senatore GIARETTA (PD), osservando che sarebbe stato più opportuno operare con una misura di carattere fiscale, di effetto generale, certamente più compatibile con il criterio costituzionale di ragionevolezza. Ritiene, invece, che la scarsa credibilità della classe politica derivi dall’assenza di un adeguato raccordo tra rappresentanti e rappresentati, causata dalla attuale legge elettorale, sulla quale dovrebbero compiersi opportune considerazioni critiche. Il senatore Nicola ROSSI (Misto) ritiene opportuno che la Commissione si astenga da qualsiasi discussione sull’articolo 13, dal momento che esso riguarda il trattamento economico dei parlamentari e il regime delle incompatibilità. È auspicabile che la materia sia oggetto di una riflessione più approfondita, da parte di una Commissione eventualmente costituita ad hoc. 

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Il senatore FERRARA(CN-Io Sud-FS), soffermandosi sull’emendamento 13.12, ritiene necessario sopprimere l’inciso che precede le lettere a) e b), segnalando che esso, oltre ad apparire ultroneo, presenta dubbi di carattere interpretativo, soprattutto in rapporto alle norme introdotte con il decreto-legge n. 98 del 2011. Il senatore LUSI (PD), intervenendo sull’emendamento 13.24, ribadisce la necessità di introdurre, al comma 2, lettera a), l’inciso "senza effetti a fini previdenziali", per ragioni di coerenza sistematica con quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo. Il senatore LUMIA(PD), anch’egli intervenendo sull’articolo 13, nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Rossi, osserva che ogni questione relativa allo status dei parlamentari deve essere considerata all’interno di una più generale riflessione riguardante il problema di deficit di classe dirigente che caratterizza la vita politica del Paese, a tutti i livelli di governo. Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, si pronuncia su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 13, ad eccezione dell’emendamento 13.1000 e dei relativi subemendamenti: esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sul  13.55, sul quale esprime parere favorevole. Il sottosegretario GENTILE esprime un parere conforme a quello del relatore. Il senatore MORANDO (PD) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 13. Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti da 13.1 a 13.23. Il senatore LUSI (PD), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto favorevole sull’emendamento 13.24, osserva che il mancato inserimento dell’inciso "senza effetti a fini previdenziali", al comma 2 lettera a) dell’articolo 13, rischia di provocare numerosi ricorsi davanti la Corte costituzionale.  L’emendamento 13.24, posto ai voti, è respinto. Posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti gli emendamenti da 13.25 a 13.41. Il senatore MASCITELLI (IdV) chiede di aggiungere la propria firma all’emendamento 13.42. Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), in riferimento all’emendamento 13.42, esprime molteplici rilievi critici sulla portata della disposizione ivi contenuta, che sembra presentare aspetti punitivi nei confronti di alcune figure professionali, determinando possibili effetti discriminatori. Su invito del PRESIDENTE relatore, il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) trasforma l’emendamento 13.42 nell’ordine del giorno G/2887/36/5, che viene accolto dal Governo. Posti separatamente ai voti, risultano, quindi, respinti gli emendamenti da 13.43 a 13.54.L’emendamento 13.55, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è accolto.  Risultano quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 13.0.1 a 13.0.14. Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dell’emendamento 13.1000 e dei relativi subemendamenti. Il senatore MASCITELLI (IdV) illustra il subemendamento 13.1000/3, volto ad estendere l’incompatibilità a tutte le funzioni di governo di comuni,  province, città metropolitane e regioni. Ritiene che la limitazione dell'esclusione alle sole cariche di natura monocratica appare una soluzione irragionevole.Critica, infine, la decisione, contenuta nell’emendamento del relatore, di far decorrere il regime delle incompatibilità solo dalla prossima legislatura.  Il senatore GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) chiede di aggiungere la propria firma al subemendamento 13.1000/3.  Il senatore LUSI (PD) illustra il subemendamento 13.1000/1 volto, da una parte, ad anticipare il regime delle incompatibilità al 1° gennaio 2012 e, dall’altro, ad estenderlo anche ad altre cariche di natura elettiva.

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 Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra il subemendamento 13.1000/4, volto ad estendere l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e ogni incarico di governo relativo a tutti gli enti pubblici territoriali, indipendentemente dalla popolazione. Il criterio demografico appare infatti, a suo avviso, affetto da profili di irragionevolezza.            Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all’emendamento 13.1000. Il sottosegretario GENTILE esprime un parere conforme a quello del relatore. Esprime, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 13.1000. Il senatore MORANDO (PD) dichiara,  a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sui subemendamenti presentati, nonché sullo stesso emendamento 13.1000, annunciando che, ove il relatore fosse intenzionato a ritirare l’emendamento, i parlamentari del suo Gruppo lo farebbero proprio per porlo, in ogni caso, in votazione. Il senatore MASCITELLI (IdV) dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sull’emendamento 13.1000 del Governo. Il senatore LUSI (PD) chiede che il subemendamento 13.1000/1 sia votato per parti separate.  È quindi posta in votazione e respinta la prima parte dell’emendamento (fino a "1° gennaio 2012"). È poi posta in votazione e parimenti respinta la seconda parte.  Posti separatamente ai voti, risultano respinti tutti i restanti subemendamenti riferiti all’emendamento 13.1000. Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l’emendamento 13.1000. Si passa quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 14 e volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo lo stesso, che si danno per illustrati.            Il PRESIDENTE,  in qualità di relatore, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 14, nonché su quelli diretti ad aggiungere ulteriori articoli dopo lo stesso, ad eccezione dell’emendamento 14.7, sul quale esprime, invece, un parere favorevole. Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore. Il senatore LEGNINI (PD), in riferimento all’emendamento 14.7, formula alcuni rilievi critici circa la soluzione di affidare alla Corte dei conti la definizione di criteri per valutare le qualificazioni professionali in materia di contabilità pubblica, ai fini della scelta dei componenti del Collegio dei revisori dei conti. Il senatore LUSI (PD) esprime alcune perplessità in riferimento alla generica indicazione dei "principi contabili internazionali" da cui dovrebbero essere tratti i requisiti per aver titolo ad accedere al Collegio dei revisori dei conti. Il senatore MORANDO (PD), sempre in ordine all’emendamento 14.7, ritiene che occorra espungere dalla disposizione l’inciso "degli enti territoriali", in quanto esso può avere l’effetto di limitare la professionalità dei revisori alla sola gestione economica e finanziaria degli enti locali. Il senatore PICHETTO FRATIN(PdL), nel condividere il rilievo del senatore Morando, riformula l’emendamento, aggiungendo, dopo le parole "gestione economica e finanziaria", l’inciso "anche". Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti: 14,1, 14.2, 14.3. 14.4. e 14.6. L’emendamento 14.5 è ritirato. Posto ai voti, è  invece accolto l’emendamento 14.7 (testo 2). Con separate votazioni risultano respinti gli emendamenti da 14.8 a 14.0.3.

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 Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) trasforma l’emendamento 14.0.4 nell’ordine del giorno G/2887/35/5 che è accolto dal Governo come raccomandazione.          Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.          Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) riformula l'emendamento 8.9 (testo 2), prevedendo, anche in linea con molteplici rilievi avanzati dall'opposizione, un esplicito riferimento all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.          Il senatore PASSONI (PD), nell'evidenziare le notevoli difficoltà interne alla maggioranza in riferimento ai contenuti originari dell'articolo 8 del decreto-legge, ribadisce la sua perplessità, anche in ordine alla riformulazione dell'emendamento 8.9 (testo 2), la quale, a suo avviso, non supera le critiche già precedentemente avanzate, in  quanto l'accordo del 28 giugno scorso è recepito, a suo avviso,  in forma anomala e non pienamente rispettosa dei diritti sindacali.          Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, ad eccezione degli emendamenti 8.9 (testo 3), 8.1000, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.16, sui quali esprime un parere favorevole.             Il sottosegretario GENTILE esprime un parere conforme a quello del relatore.            Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8. L'emendamento 8.1000, posto ai voti, è accolto. Il senatore PASSONI (PD) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 8.9 (testo 3).          Il senatore MORANDO (PD), in dissenso dal Gruppo, annuncia un voto di astensione, osservando come l'ultima formulazione dell'emendamento rappresenti, in ogni caso, uno sforzo migliorativo rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 8, in quanto contiene un esplicito riferimento all'accordo interconfederale del 28 giugno  scorso. Ciononostante, permangono, a suo avviso, molteplici criticità, tali da non consentire una valutazione positiva. Sarebbe stato infatti più opportuno sopprimere integralmente l'articolo 8, così come proposto in alcuni emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione.          Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Nicola ROSSI (Misto) e DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), l'emendamento 8.9 (testo 3),  posto ai voti, è approvato.          Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.13. Con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12. Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 8.13 e 8.14. Il senatore LEGNINI (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.15 e il voto contrario sull’emendamento 8.16. Osserva, in proposito, che l’emendamento 8.15 correttamente perfeziona ed integra il comma 2, escludendo, tra le materie oggetto di contrattazione in deroga, il licenziamento della lavoratrice in caso di gravidanza, nonché altre ipotesi analoghe. Al contrario, l’emendamento 8.16 appare, a suo avviso, peggiorativo rispetto all’originaria formulazione, perché prevede che le intese di cui al comma 1 dell’articolo 8 operino in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi aziendali di lavoro. Una disposizione di tale tenore può produrre l’effetto, evidentemente non voluto dal presentatore, di sottrarre ai sindacati la discrezionalità di cui finora hanno goduto circa l’individuazione e l’interpretazione dei limiti legislativi considerati invalicabili. La possibilità, sostanzialmente introdotta dall’emendamento, di derogare a qualsiasi disposizione di legge, oltre a presentare notevoli difficoltà sul piano della tecnica legislativa, può produrre effetti abnormi e può rappresentare un vulnus ulteriore ai diritti del lavoratore.  Posti separatamente ai voti, risultano approvati gli emendamenti 8.15 e 8.16. 

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Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.17, 8.18 e 8.19. Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) insiste affinché il relatore e il Governo riconsiderino il loro parere sull’emendamento 8.20. Su proposta del RELATORE, l’emendamento 8.20 è accantonato. Con separate votazioni, risultano pertanto respinti i restanti emendamenti presentati all’articolo 8.   La seduta sospesa alle ore 13, riprende alle ore 14,25. Il PRESIDENTE, relatore, presenta gli emendamenti 1.3000 e 3.2000, in materia di dismissione di caserme e di procedure della gestione commissariale per la realizzazione del piano di rientro dal debito nel comune di Roma. Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15, compresi gli aggiuntivi. Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 15.1000, che sopprime di tutte le disposizioni dell'articolo ad eccezione di quelle di cui al primo periodo del comma 5. Il senatore MORANDO (PD) si sofferma sull'emendamento 15.0.2, e sottolinea il rilievo dell'ordine del giorno, presentato dal suo Gruppo, relativo alla riorganizzazione degli enti locali, sul quale chiede che la Commissione si pronunci in modo tale da esplicitare la posizione dei singoli Gruppi. Il senatore FERRARA (CN-Io Sud-FS) manifesta un avviso contrario sull'emendamento 15.0.2 nonché sull'opportunità di conservare il primo periodo del comma 5, il cui contenuto, cioè la riduzione dei consiglieri, dovrebbe essere anch'esso rinviato alla prospettata riforma costituzionale. Il senatore MASCITELLI (IdV) esprime la contrarietà del suo Gruppo alla proposta del relatore, ritenendo che la revisione dell'assetto istituzionale potrebbe realizzarsi anche adesso indipendentemente dall'impegno a una generale abolizione delle province. Sottolinea il comportamento contraddittorio della maggioranza, che da un lato insiste per il mantenimento dell'articolo 8, che, mentre appare privo di effetti finanziari, incide pesantemente sull'autonomia delle parti sociali, mentre dall'altro rinvia ad altra data la riduzione del numero delle province.Tutti i restanti emendamenti inerenti all'articolo 15 vengono dati per illustrati, compresi gli aggiuntivi. Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo in ordine alle predette proposte emendative. Il PRESIDENTE relatore, dopo aver raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 15.1000, a propria firma, esprime un parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15, compresi quelli diretti ad inserire articoli aggiuntivi. Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in modo conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1000 del relatore. Si passa alla votazione degli emendamenti inerenti all'articolo 15, e a quelli aggiuntivi rispetto allo stesso. Con separate votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 15 - ad eccezione del 15.1000 e dei relativi subemendamenti che vengono accantonati - come pure è respinta la proposta emendativa aggiuntiva 15.0.1. Il senatore MORANDO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 15.0.2. Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 15.0.2 e gli altri aggiuntivi all'articolo 15. Si passa all'esame dell'emendamento 15.1000 e dei relativi subemendamenti. Dopo che tutti i predetti subemendamenti sono stati dati per illustrati, il PRESIDENTE relatore invita la Commissione ad approvare l'emendamento 15.1000: a suo avviso, infatti, la revisione dell'assetto

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istituzionale degli enti locali deve essere realizzata nelle sedi proprie, ad esempio in sede di esame della Carta delle autonomie. Conferma, pertanto, un parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta emendativa 15.1000, al quale si conforma il rappresentante del GOVERNO. Il senatore MORANDO (PD) si sofferma sul subemendamento 15.1000/1, e sostiene l'opportunità di abolire le province almeno nelle aree in cui insistono le città metropolitane. Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 15.1000 e dei relativi subemendamenti. Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti riferiti alla proposta emendativa 15.1000, che successivamente viene accolta dalla Commissione. Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, ad eccezione dell'emendamento 16.1000 e dei relativi subemendamenti. Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 16.9, 16.63 e 16.0.11 sono inammissibili. Si danno quindi per illustrati gli emendamenti all'articolo 16, sui quali il PRESIDENTE  relatore e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso contrario. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti all'articolo 16, ad eccezione del 16.1000 e dei relativi subemendamenti.Si passa quindi all'esame dell'emendamento 16.1000 e dei relativi subemendamenti. Il PRESIDENTE relatore illustra gli effetti di razionalizzazione della spesa locale recati dall'emendamento 16.1000. Il senatore MASCITELLI (IdV) si sofferma sulla proposta 16.1000/1 ed esprime riserve sulla formulazione del comma 21 dell'emendamento 16.1000, che impedirebbe l'indispensabile approfondimento degli atti da parte dei consiglieri comunali. Il senatore LEGNINI (PD) ritiene che dalle norme in esame non derivi un effetto positivo sui saldi finanziari: pertanto, esse dovrebbero essere rinviate a un'altra sede legislativa. Alcuni degli emendamenti del suo Gruppo, di cui dà conto, sono tesi ad evitare che la disposizione sia approvata con vizi formali e sostanziali che ne pregiudicherebbero l'efficacia. Tutti i restanti subemendamenti riferiti alla proposta emendativa 16.1000 vengono dati per illustrati. Il senatore FERRARA (CN-Io Sud-FS) illustra alcune proposte di riformulazione dell'emendamento 16.1000. Il senatore ZANETTA (PdL) esprime apprezzamento per la proposta 16.1000, del Relatore, in particolare per gli auspicabili effetti di miglioramento dei servizi comunali erogati. Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) contesta l'opportunità di un intervento solo evocativo e demagogico che colpisca i comuni più piccoli. E' auspicabile semmai una riorganizzazione delle funzioni e dei servizi attualmente erogati, facendo riferimento alle competenze delle regioni.  Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene che l'emendamento 16.1000 fornirà risultati importanti in termini di contenimento della spesa. Il regime individuato, che scatterà nel 2013, potrà essere ulteriormente perfezionato dopo la prima applicazione. Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) si rammarica per la disposizione recata dal comma 20 dell'emendamento 16.1000, che indica addirittura l'orario in cui dovrebbero svolgersi le riunioni degli organi comunali. Si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del rappresentante del Governo sui predetti subemendamenti,  nonché sulla proposta emendativa 16.1000. Il PRESIDENTE relatore ritiene che il regime individuato dall'emendamento 16.1000 potrà essere migliorato sulla base dell'applicazione. Pertanto, esprime un parere contrario sui subemendamenti ad eccezione del 16.1000/18 sui cui esprime parere favorevole.

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 Il sottosegretario GENTILE esprime un parere conforme. Si passa alla votazione dei subemendamenti in questione, nonché dell'emendamento 16.1000. Con separate votazioni vengono respinti i subemendamenti fino al 16.1000/17, mentre il 16.1000/18 è accolto, previe dichiarazioni di voto contrario del senatore MASCITELLI (IdV) e di astensione del senatore MORANDO (PD). Sono quindi respinti gli altri subemendamenti. Infine, è accolto l'emendamento 16.1000, nel testo conseguente all'approvazione del subemendamento 16.1000/18. Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 17 a 19, nonché degli emendamenti aggiuntivi a quegli stessi articoli. Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 17.0.8 e 18.0.2 sono inammissibili. Il senatore MORANDO (PD) ritiene che la Commissione potrebbe considerare con favore l'emendamento 17.2, che sembra raccogliere il consenso delle forze economiche e sociali rappresentate nel CNEL. Il PRESIDENTE accantona l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17. Dopo che sono stati dati per illustrati tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 18, il PRESIDENTE relatore esprime sugli stessi il proprio avviso contrario, al quale si conforma il rappresentante del GOVERNO.  Successivamente è accolto l'emendamento 18.1, mentre, con separate votazioni, sono respinti gli altri emendamenti all'articolo 18 e quelli aggiuntivi.  Si passa all'esame degli emendamenti attinenti all'articolo 19, compresi gli aggiuntivi. Dopo che tutti gli emendamenti in questione vengono dati per illustrati, il PRESIDENTE relatore si esprime in senso contrario sugli stessi. Il rappresentante del GOVERNO si conforma al parere testé espresso dal relatore. Successivamente viene messo in votazione l'emendamento 19.0.1000 ed è accolto. Risultano assorbiti gli  emendamenti da 19.1 a 19.5, nonché la proposta 2.16, come riformulata e riferita all'articolo 19. Accantonati gli emendamenti 19.0.9 e 19.0.10, con distinte votazioni, sono respinti gli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 19. Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6, che erano stati precedentemente accantonati. Il PRESIDENTE relatore propone di mantenere accantonati gli emendamenti 5.5 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2) ed esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2. Inoltre, si esprime favorevolmente sull'emendamento del Governo 6.1000, nonché sugli emendamenti 6.15 (testo 3) e 6.4 e propone di accantonare le proposte 6.3 (testo 2), 6.47, 6.50 (testo 2), 6.0.5 (testo 2) e 6.0.23 (testo 2). Successivamente viene respinto l'emendamento 5.1 e, con separata votazione, è accolta la proposta emendativa 5.2. Quindi, con distinte votazioni, sono respinti i rimanenti emendamenti all'articolo 5, nonché gli emendamenti aggiuntivi, salvo quelli accantonati.             Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.       Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2 e gli emendamenti da 6.5 a 6.14.          I senatori D'ALI' (PdL), ORSI (PdL), MASCITELLI (IdV), DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), MERCATALI (PD), BONFRISCO (PdL), AGOSTINI (PD), CARLONI (PD), GIARETTA (PD), LEGNINI (PD), LUMIA (PD) e LUSI (PD) chiedono di aggiungere la firma all’emendamento 6.15 (testo 3), che viene posto in votazione e risulta approvato, con conseguente assorbimento dell’emendamento 6.15-bis (testo 2).             Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti da 6.16 a 6.27.

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 Dopo che è stato respinto con apposita votazione l'emendamento 6.28, posti congiuntamente ai voti sono approvati gli emendamenti 6.1000, 6.29, 6.29-bis, 6.30, 6.31 e 6.32, di identico tenore. Sono poi respinti gli emendamenti da 6.33 a 6.35.              Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti da 6.36 a 6.46, nonché gli emendamenti 6.48, 6.49, 6.51 e 6.52, gli emendamenti da 6.0.1 a 6.0.4, gli emendamenti da 6.0.6 a 6.0.10.          Il senatore LEGNINI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull’emendamento 6.0.11, recante la proroga della riscossione dei tributi non versati nella Regione Abruzzo.             Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti da 6.0.11 a 6.0.22, nonché gli emendamenti 6.0.24 e 6.0.25.             Si passa all'esame dell'emendamento 1.3000, nonché del subemendamento 1.3000/1.             Si procede all’illustrazione dell’emendamento 1.3000 e del relativo subemendamento 1.3000/1, in materia di gestione commissariale della situazione debitoria di Roma Capitale.          Il senatore MORANDO (PD) illustra il subemendamento 1.3000/1, che dispone che il Sindaco di Roma non possa essere al contempo Commissario straordinario.          Il senatore AGOSTINI (PD) manifesta la propria assoluta contrarietà alla lettera b) dell’emendamento 1.3000 che, a suo parere, comporterà l’abbandono delle procedure di gara a favore degli affidamenti diretti.          Il senatore MASCITELLI (IdV) esprime la contrarietà del Gruppo dell’Italia dei Valori all’emendamento 1.3000 e lamenta che la conduzione dei lavori della Commissione non si attenga a quei criteri di ordine e speditezza che erano stati concordati in sede di Ufficio di Presidenza.             Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sul subemendamento 1.3000/1, che viene posto in votazione e risulta approvato.             Viene quindi posto in votazione l’emendamento 1.3000, che risulta approvato nel testo conseguente all'approvazione del subemendamento 1.3000/1.             Si passa all’esame dell’emendamento 3.2000 e dei relativi subemendamenti 3.2000/1 e 3.2000/2.          Il senatore MORANDO (PD) illustra il subemendamento 3.2000/2, il quale prevede che le somme derivanti dalla alienazione degli immobili militari riassegnate al Ministero della difesa possano essere finalizzate esclusivamente a spese d’investimento e che sia in ogni caso precluso il loro utilizzo per la copertura di oneri di parte corrente.          Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritiene che l’emendamento 3.2000 dovrebbe essere modificato al fine di chiarire quali siano esattamente gli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, ai quali va riassegnato il 10 per cento dei proventi delle alienazioni.             Il subemendamento 3.2000/1 viene dato per illustrato.             Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario al subemendamento 3.2000/2 e favorevole al subemendamento 3.2000/1, nonché all’emendamento 3.2000.             Il rappresentante del GOVERNO si conforma a tali pareri.             Il subemendamento 3.2000/1 viene posto in votazione e risulta respinto.             Sono invece approvati, con distinte votazioni, il subemendamento 3.2000/2 e l’emendamento 3.2000, nel testo subemendato.             Si passa dunque all’illustrazione dei subemendamenti all’emendamento 1.1000 (testo corretto). 

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            Il PRESIDENTE chiarisce preliminarmente che nel fascicolo messo a disposizione dei commissari è incluso l’emendamento 1.1000 (testo corretto 2), che differisce dalla precedente formulazione solo per alcune modifiche di tipo meramente redazionale.          Il senatore MASCITELLI (IdV) illustra il subemendamento 1.1000 (testo corretto)/3,  il subemendamento 1.1000 (testo corretto)/6, che autorizza i Comuni ad accedere alla banca dati dell’anagrafe tributaria in attuazione del decreto legislativo n. 212 del 1991, ed infine l’emendamento 1.1000 (testo corretto)/39, in materia di fatturazione elettronica.          Il senatore LEGNINI (PD), nel dar conto del subemendamento 1.1000 (testo corretto)/5, volto ad incentivare il contributo dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale, lamenta una mancanza di chiarezza dell’emendamento 1.1000 in materia di ripartizione in quote dei proventi derivanti dalla lotta medesima.                     Il senatore MERCATALI (PD) illustra il subemendamento 1.1000 (testo corretto)/9, finalizzato a introdurre un parere del garante per la protezione dei dati personali sul decreto che stabilisce criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito dei Comuni, dei dati relativi alle dichiarazioni.           La senatrice BONFRISCO (PdL) illustra il contenuto del subemendamento 1.1000 (testo corretto)/46, in materia di reddito imponibile delle banche di credito cooperativo, e ritira il subemendamento 1.1000 (testo corretto)/30.          Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) illustra il subemendamento 1.1000 (testo corretto)/50, che reca modifiche in tema di indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazione in materia delle imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto.          Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il contenuto del subemendamento 1.1000 (testo corretto)/49, volto ad evitare la retroattività delle modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.          La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra il contenuto del subemendamento 1.1000 (testo corretto)/43, che prevede la creazione di un Portale per il cittadino.             Tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo corretto) vengono dati per illustrati. Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole ai subemendamenti 1.1000 (testo corretto)/48, 1.1000 (testo corretto)/46, 1.1000 (testo corretto)/47, 1.1000 (testo corretto)/50 e 1.1000 (testo corretto)/49. Su tutti gli altri subemendamenti il parere è contrario.              Il GOVERNO esprime parere conforme al relatore.             Con distinte votazioni vengono respinti i subemendamenti da 1.1000 (testo corretto)/1 a 1.1000 (testo corretto)/9.          Il senatore MORANDO (PD) ritiene opportuno effettuare un approfondimento sui possibili effetti finanziari di alcuni dei subemendamenti su cui il relatore ha espresso parere favorevole e chiede a tal fine una breve sospensione.             La Commissione conviene di accantonare i subemendamenti su cui il relatore ha dato parere favorevole, nonché il subemendamento 1.1000 (testo corretto)/21.             Tutti i restanti subemendamenti all’emendamento 1.1000 (testo corretto) sono posti separatamente in votazione e risultano respinti.             La seduta sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,45.                     Il senatore MERCATALI (PD) riformula in un testo 2 il subemendamento 1.1000 (testo corretto)/21.             Il RELATORE, dopo aver consegnato una nota del Governo relativa agli effetti finanziari dei subemendamenti 1.1000 (testo corretto 2)/48, 1.1000 (testo corretto 2)/49 e 1.1000 (testo corretto 2)/50, invita i proponenti al ritiro dei subemendamenti 1.1000 (testo corretto 2)/46 e 1.1000 (testo corretto 2)/47; in caso di mancato ritiro, il parere s’intende di contrarietà.

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          La senatrice BONFRISCO (PdL) e il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritirano, rispettivamente, i subemendamenti 1.1000 (testo corretto 2)/46 e 1.1000 (testo corretto 2)/47, riformulando il primo nell'ordine del giorno G/2887/38/5 ed il secondo nell'ordine del giorno G/2887/39/5, entrambi accolti dal Governo.          Il senatore MERCATALI (PD) ritira il subemendamento 1.1000 (testo corretto 2)/21 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2887/37/5, che viene accolto dal Governo come raccomandazione.              Vengono poi messi distintamente in votazione e approvati i subemendamenti 1.1000 (testo corretto 2)/48, 1.1000 (testo corretto 2)/49 e 1.1000 (testo corretto 2)/50.              Si procede, quindi, alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo corretto 2), come modificato dai subemendamenti precedentemente approvati.          Il senatore MORANDO (PD) annuncia il voto fermamente contrario del proprio Gruppo, biasimando la scelta improvvida del Governo di sostituire il contributo di solidarietà con misure di contrasto all’evasione fiscale il cui gettito è del tutto aleatorio.         Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) annuncia il voto favorevole della propria parte politica, ponendo l’accento sulle misure di contrasto alle società di comodo e ricordando l’impegno a destinare parte dell’extragettito, derivante dal contrasto all’evasione fiscale, alla riduzione della pressione tributaria gravante sulle famiglie e sulle imprese.          Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dichiara il voto contrario, rilevando, fra l’altro, che la sostituzione del contributo di solidarietà con misure di contrasto all’evasione fiscale dall’incerto risultato hanno già concorso alle difficoltà dei titoli di Stato italiani nelle quotazioni di mercato, con riguardo al differenziale con i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi.          Il senatore PICHETTO FRATIN(PdL), nell’annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come l’emendamento in esame introduca misure rigorose di contrasto all’evasione fiscale, prevedendo, altresì, la fattiva partecipazione dei comuni all’attività di accertamento.          Il senatore MASCITELLI (IdV) conferma la valutazione negativa dell’Italia dei Valori, rimarcando come le misure di contrasto all’evasione fiscale siano del tutto inadeguate a conseguire il gettito stimato da relazioni tecniche alquanto discutibili.          Il senatore LEGNINI(PD), integrando la dichiarazione di voto del senatore Morando, sottolinea la particolare contrarietà del Gruppo del Partito democratico su alcune misure contenute nell’emendamento 1.1000 (testo corretto 2), come l’eliminazione dell’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i rapporti con gli intermediari finanziari, ovvero alcune norme interpretative di disposizioni penali che comporteranno l’affievolimento della portata deterrente delle misure di contrasto all’evasione fiscale.             L’emendamento 1.1000 (testo corretto 2), come modificato dai subemendamenti precedentemente accolti, viene messo in votazione e approvato dalla Commissione.             Il PRESIDENTE avverte che la votazione precedentemente svoltasi sull’emendamento 8.16, approvato dalla Commissione, andava intesa sull’emendamento 8.16 (testo 2), che pertanto risulta approvato.              Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 17 e aggiuntivi al medesimo articolo, precedentemente accantonati.             Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 17, nonché su quelli volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo, fatta eccezione per la proposta emendativa 17.13 (testo 2), su cui dispone l’accantonamento.             Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 17.1 a 17.12 e gli emendamenti da 17.0.1 a 17.0.11.             Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si esprimono favorevolmente sull’emendamento 17.13 (testo 2).

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          Il senatore MASCITELLI (IdV) annuncia il voto contrario sul predetto emendamento.           La senatrice CARLONI (PD) dichiara il proprio voto di astensione.             L’emendamento 17.13 (testo 2), messo in votazione, viene approvato.             Si passa, quindi, all’esame degli emendamenti accantonati nell’odierna seduta e in quelle precedenti.            Il senatore Nicola ROSSI (Misto) ritira l’emendamento 1.149.            Il senatore ZANETTA (PdL) ritira l’emendamento 7.16.             Il RELATORE si esprime favorevolmente sugli emendamenti 1.133 (testo 2), 1.170, 1.223 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.22, 3.93, 3.103 (testo 2), 4.41, 5.5 (testo 3), 5.0.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.47, 6.50 (testo 2), 6.0.5 (testo 2), 6.0.23 (testo 2), 7.0.76 e 8.20            Si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.150, 1.153, 1.154, 1.272, 3.86, 3.87, 3.119 e 4.0.7            Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.49 e 7.0.70 o, in alternativa, a trasformarli in ordine del giorno. Invita, altresì, i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.67, 3.117 (testo 3), 19.0.1, 19.0.9 e 19.0.10 (testo 2).             Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al Relatore.          Il senatore LUSI (PD) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.133 (testo 2) e 6.47.          Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) aggiunge la propria firma all’emendamento 6.50 (testo 2).           Il senatore TANCREDI (PdL) aggiunge la propria firma all’emendamento 8.20.             L’emendamento 1.133 (testo 2), messo in votazione, è approvato.            Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.150, 1.153 e 1.154.             Sono poi separatamente messi in votazione e approvati gli emendamenti 1.170 e 1.223 (testo 2).             Conseguentemente, l’emendamento 1.238 (testo 2) risulta assorbito.           Dopo che la Commissione ha respinto l’emendamento 1.272, il senatore MORANDO (PD) dichiara la propria disponibilità a trasformare l’emendamento 2.49 in un ordine del giorno che vincoli il Governo a concludere un accordo finanziario con la Confederazione svizzera entro il 30 giugno 2012.              Il rappresentante del GOVERNO ritiene di non poter accogliere un ordine del giorno così formulato.             L’emendamento 2.49 viene pertanto messo in votazione e respinto.             Viene poi approvato l’emendamento 3.13 (testo 2).          Il senatore LUSI (PD) chiede chiarimenti sulla posizione del Governo in merito alla proposta emendativa 3.22.             Il sottosegretario GENTILE fornisce i chiarimenti richiesti.             L’emendamento 3.22, posto ai voti, viene respinto.          Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) ritira l’emendamento 3.67.             Con successive e separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.86 e 3.87.

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         Il senatore LEGNINI (PD) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sull’emendamento 3.93, che, unitamente ad altri, introduce una serie di deroghe ai principi di liberalizzazione contenuti nell’articolo 3 della manovra.             L’emendamento 3.93, posto ai voti, viene approvato.          La senatrice BONFRISCO (PdL) chiede la disponibilità del senatore Cicolani, primo firmatario, a riformulare l’emendamento 3.103 in un testo 3 che contenga, dopo la parola "svolti", la parola "esclusivamente".           Il senatore CICOLANI (PdL) accoglie la proposta avanzata dalla senatrice Bonfrisco.             L’emendamento 3.103 (testo 3), messo ai voti, viene approvato.          Il senatore LATRONICO (PdL) ritira l’emendamento 3.117 (testo 3).             La Commissione respinge l’emendamento 3.119 e, successivamente, approva l’emendamento 4.41.             Viene poi messo in votazione e respinto l’emendamento 4.0.7.             Successivamente, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 5.5 (testo 3), 5.0.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.47, 6.50 (testo 2), 6.0.5 (testo 2) e 6.0.23 (testo 2).           Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) ritira l’emendamento  e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2887/40/5, che viene accolto dal Governo come raccomandazione.             Viene poi approvato l’emendamento 7.0.76.          Il senatore MORANDO (PD) dichiara il voto contrario sull’emendamento 8.20, sottolineando che dall’approvazione di tale proposta potrebbero derivare conseguenze fortemente negative nei confronti delle imprese italiane operanti sul mercato europeo, indebolendo peraltro il processo di integrazione delle economie del "Vecchio Continente".             Posto ai voti, l'emendamento 8.20 è accolto dalla Commissione.          Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) aggiunge la firma all’emendamento 19.0.1 e lo ritira. Ritira, altresì, gli emendamenti 19.0.9 e 19.0.10 (testo 2).             Viene quindi messa in votazione e approvata la proposta di coordinamento formale Coord.1 del Relatore.             Il PRESIDENTE avverte poi che gli ordini del giorno si intendono tecnicamente respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea.             Si passa, quindi, alla votazione del mandato al relatore.          Il senatore MASCITELLI (IdV) ribadisce il voto negativo del Gruppo dell’Italia dei Valori, sulla base delle considerazioni più volte formulate nel corso dell’esame del provvedimento.          Il senatore MERCATALI (PD) avverte che il Gruppo del Partito democratico ha dato incarico al senatore Morando di svolgere la funzione di relatore di minoranza per l’esame in Assemblea.             La Commissione conferisce, quindi, il mandato al Relatore, Presidente Azzollini, a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in discussione, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.             La seduta termina alle ore 20.              

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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  N. 2887

1.1000 testo corretto/21 (testo 2) MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSIAll'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al capoverso 36-bis, lettera b), sostituire le parole: "65 per cento" con le seguenti: "57 per cento".Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente: «35-bis. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definito tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta una imposta pari all'uno per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuta una imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è  dovuta una imposta pari al 3 per mille".1.238 (testo 2) ZANETTAAl comma 31, dopo le parole "con esclusione" inserire le seguenti "delle Casse conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98,".1.3000/1 MORANDOAggiungere, infine, il seguente comma:"26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro-tempore  di Roma Capitale."1.3000 IL RELATOREApportare le seguenti modificazioni:al comma 26, sostituire le parole da "in luogo" fino a "Comune" con le seguenti: "è sufficiente una determina dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:"26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto legge n. 78 del 2010, nonché le modalità di rendicontazione e controllo.";"26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 22, è incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220.".  3.103 (testo 3) CICOLANI, BONFRISCO, GIARETTAAll'articolo 3, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. In conformità alla direttiva del Parlamento europeo 2006/123/CE e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.". 3.117 (testo 3) LATRONICODopo il comma 12, aggiungere il seguente:12-bis. "Con riguardo agli immobili di cui all'articolo 8 comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 130, l'intera procedura di alienazione dei beni deve essere conclusa entro il 20 dicembre 2011 con il trasferimento dei beni ivi indicati agli acquirenti". 3.2000/1 LUSI, LEGNINI, MERCATALI, MORANDO, CARLONI, AGOSTINI, PASSONI, LUMIA, GIARETTAAlla lettera d), primo periodo, sostituire le parole: "al 55 per cento"  con le seguenti: "al 53 per cento". Alla lettera d), primo periodo, sostituire le parole: "per una quota corrispondente al 35 per cento" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "per una quota corrispondente al 32 per cento, agli enti territoriali

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interessati alle valorizzazioni, per la quota del 10 per cento, nonché agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la rimanente quota del 5 per cento da destinare alla ricostruzione di beni pubblici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009.".3.2000/2 MORANDO, DE ANGELISAlla lettera d), secondo periodo, dopo le parole:  "Ministero della difesa sono finalizzate"  aggiungere le seguenti: "esclusivamente" e dopo le parole: "di investimento," aggiungere le seguenti: "È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente." 3.2000 IL RELATOREIl comma 12 è sostituito dal seguente:«12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, sostituire la lettera d) con la seguente: i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero dela difesa sono finalizzate a spese di investimento. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro 30 giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 34. 5.5 (testo 3) LATRONICO, PICHETTO FRATINDopo il comma 1, inserire i seguenti:"1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della Regione Basilicata, nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito DPCM del 10 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio1-ter. Le disponibilità derivanti le specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione nello stato di previsione del ministero dell'Interno e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse".  6.1000 Il GovernoSopprimere il comma 46.0.23 (testo 2) FLERES, FERRARADopo l'articolo 6, inserire il seguente:«Art. 6-bis.(Fondo di rotazione per la progettualità)1.Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 549 del 1995.2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo presentano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalità definite con deliberazione della Casas Depositi e Prestiti, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa, la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

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3.Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa Depositi e Prestiti provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1. 8.9 (testo 3) PICHETTO FRATINAl comma 1, dopo le parole "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sono aggiunte le seguenti: "o territoriale" e le parole "ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011".  8.16 (testo 2) PICHETTO FRATINDopo il comma 2 è inserito il seguente:"2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 8.1000 IL RELATOREAl comma 1, dopo le parole "possono realizzare specifiche intese" sono aggiunte le seguenti: "con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,".  14.7 (testo 2) PICHETTO FRATINAl comma 1, alla lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: «; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti».  17.13 (testo 2) PICHETTO FRATINIl comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente:"l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".Al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 1, lettera a,  decadono gli esperti e i rappresentanti del Consiglio dell'economia e del lavoro in carica e si provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in conformità alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto». G/2887/35/5 MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARIIl Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887impegna il Governoa dare attuazione alle indicazioni contenute nell'emendamento 14.0.4. G/2887/36/5 FLERESIl Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887impegna il Governoa verificare la possibilità di varare gli opportuni provvedimenti miranti a dare armonia e compatibilità di mercato al tema ed al valore delle retribuzioni, delle indennità, dei compensi erogati dalla pubblica amministrazione, da società, enti, associazioni, amministrazioni pubbliche o private che fruiscano di contributi, finanziamenti, agevolazioni a qualsiasi titolo ottenuti a carico della finanza pubblica.  G/2887/37/5 MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSIIl Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887impegna il Governoa recepire i contenuti di cui alla proposta 1.1000 (testo corretto)/21 (testo 2). 

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G/2887/38/5 BONFRISCO, PICHETTO FRATIN, ZANETTA, FANTETTI, LENNA, TANCREDI, LATRONICOIl Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887impegna il Governoa recepire i contenuti di cui alla proposta 1.1000 (testo corretto)/46.  G/2887/39/5 MASSIMO GARAVAGLIAIl Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887impegna il Governoa recepire i contenuti di cui alla proposta 1.1000 (testo corretto)/47.  G/2887/40/5 FLERES, CENTARO, FERRARA, VIESPOLI, POLI BORTONEIl Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887impegna il Governoa recepire i contenuti di cui alla proposta 7.0.70.  Coord.1 IL RELATOREArt. 1Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «"indebitamento» inserire la seguente: «netto»;al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «al primo periodo» con le seguenti: «al secondo periodo»;al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «di cui a primi due periodi» con le seguenti: «di cui ai primi due periodi»;al comma 13, sostituire le parole: «i seguenti periodo» con le seguenti: «i seguenti periodi»;al comma 17, lettera c), sostituire le parole: «è sostituita» con le seguenti: «sono sostituite»;al comma 21, sostituire le parole: «inserire la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;al comma 26, sostituire le parole: «del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 è sufficiente una determina dirigenziale del Comune» con le seguenti: « del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sufficiente una determinazione dirigenziale del comune"»;al comma 31, primo periodo, sostituire le parole: «legge 31 dicembre 2011, n. 196» con le seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196»;Art. 2Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «del medesimo testo unico» con le seguenti: «del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;al comma 13, lettera a), numero 1), alle parole: «I soggetti» premettere la seguente: «1.»;al comma 13, lettera a), numero 3), alle parole: «I soggetti» premettere la seguente: «3-bis.»;al comma 13, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «quattro noni» con le seguenti: «dei quattro noni»;al comma 15, lettera b), alle parole: «Gli organismi» premettere la seguente: «5-quinquies»;al comma 16, sostituire le parole: «le parole: "e 1-ter" sono soppresse» con le seguenti: «le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis"»;al comma 17, alle parole: «Se i titoli indicati» premettere la seguente: «115.»;al comma 18, lettera a), numero 2), alle parole:« L'imposta» premettere la seguente: «1-quater.»;al comma 19, lettera c), numero 1), alle parole: «la ritenuta» premettere la seguente: : «b)»;al comma 29, lettera a), dopo la parola: «5-quinquies,» inserire le seguenti: «del citato testo unico»;al comma 36, sostituire le parole: «economica internazionale. "» con le seguenti: «economica internazionale».Art. 3Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «all'art. 33 comma 5 della Costituzione» con le seguenti: «all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione»;al comma 9, sostituire le parole: «l) l'obbligo di fornitura» con le seguenti «i) l'obbligo di fornitura»;al comma 11, sostituire le parole: «l'Autorità per la concorrenza ed il mercato» con le seguenti: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».Art. 4Al comma 2, dopo le parole: «All'esito della verifica» inserire le seguenti: «di cui al comma 1»;al comma 11, lettera f), sostituire le parole: «di cui al commi 29» con le seguenti: «di cui al comma 29»;al comma 30, sostituire le parole: «i beni di cui al comma 1» con le seguenti: «i beni di cui al comma 29»;al comma 34, sostituire le parole: «dai commi 19 a 27» con le seguenti: «dai commi da 19 a 27»;nella rubrica, sostituire le parole: «dell'unione europea» con le seguenti: «dell'Unione europea».Art. 6al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni» con le seguenti: « 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni»;

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al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «decreto del Ministero dell'ambiente» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente»;al comma 4, sostituire le parole: «All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» con le seguenti: «All'articolo 3,comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».Art. 11Al comma 1, sostituire le parole: «dei relativo titolo» con le seguenti: «del relativo titolo »;al comma 2, sostituire le parole: «specifiche regolamentazione» con le seguenti: «specifiche regolamentazioni».Art. 12Al comma 1, capoverso «Art. 603-ter», trasformare il secondo ed il terzo periodo, rispettivamente, nel secondo e nel terzo comma del capoverso «Art. 603-ter».Art. 14Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 13».Art. 16Al comma 10, sostituire le parole: «Giunta regionale,» con le seguenti: «Giunta regionale» e le parole da: «le lettere b) e c)» fino alla fine del comm, con le seguenti: «la lettera b) del citato comma 31 è sostituita dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012, con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009" e la lettera c) del medesimo comma 31 è abrogata»;al comma 12, sostituire le parole: «del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000» con le seguenti: «del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000»;al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «e dell'articolo 14» con le seguenti: «e dall'articolo 14».Art. 17Al comma 1, lettera a), alle parole: «Il Consiglio nazionale» premettere le seguenti: «Art. 2 - (Composizione del Consiglio). - 1.»;al comma 1, lettera b), alle parole «Gli atti del CNEL» premettere le seguenti: «Art. 14 - (Pronunce del CNEL). - 1.».