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ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA
Oggetto: impianto GPL di rilevanza strategica nazionale autorizzato a Chioggia in costruzione in località Val Da Rio – Richiesta di annullamento in autotutela del parere di conformità urbanistica rilasciato dal dirigente del settore urbanistica del comune di Chioggia – Imminente scadenza del termine di 18 mesi ex art. 21 nonies L. n. 241/90 dalla data di approvazione della autorizzazione interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015 ai fini dell’annullamento della stessa.
Al Comune di Chioggia Dirigente pro tempore Settore Urbanistica
Con riferimento alle declaratorie‐pareri di conformità urbanistica e/o alla vigente normativa di pianificazione del Porto di Chioggia nonché per la immediata segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e al Presidente della Regione Veneto per la valutazione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 28 TU n. 380/2001
e p.c.
Al Presidente della Regione Veneto
Alla Commissione VIA Città Metropolitana
Alla Autorità Portuale di Venezia‐Chioggia
Al Sindaco del Comune di Chioggia
Al Direttore Generale per le infrastrutture energetiche Al Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali
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Il Comitato NO GPL di Chioggia, nelle persone di Rossi Roberto ‐ RSSRRT55A23C638T, Ardizzon Eliana ‐ RDZLNE80R58C638D, Spinadin Luca ‐ SPNLCU68L29C638Q, Varagnolo Davide ‐ VRGDVD68E23C638I, Boscolo Maria Rosa – BSCMRS55M46C638Z, Ranzato Stefano ‐ RNZSFN71A04C638Z; Gianni Mario ‐GNNMRA51C07C638N; Sfriso Paolo ‐ SFRPLA36T20C638J; Maggio Nicla ‐ MGGNCL49S67C638E; Boscolo Cegion Marilisa – BSCMLS58T58C638Z; Chiereghin Maida – CHRMDA50A41C638S; Penzo Franco – PNZFNC64T28C638D; Boscolo Chio Renata ‐ BSCRNT53A50C638L Premesso quanto segue:
1) Con istanza del 08 aprile 2014 la società Costa Bioenergie ha chiesto l’ampliamento di un deposito di carburanti per rifornimento di natanti in zona portuale a Chioggia autorizzato nel 2013. L’ampliamento comportava l’aggiunta di tre serbatoi di GPL per complessivi 9.000 mc .
2) L’ampliamento comportava la trasformazione della funzione principale dell’insediamento di bunkeraggio autorizzato in un molto più grande e completamente diverso impianto strategico nazionale di deposito GPL per il rifornimento delle stazioni di servizio dell’alta Italia
3) La zona portuale di insediamento è disciplinata sotto il profilo urbanistico‐pianificatorio dal Piano Portuale del 1981, recepito dal vigente PRG all’art. 72 delle NTA, in attesa di un nuovo Piano del Porto da adottare e approvare sulla base della L. 84 del ’94. Il Piano del Porto in vigore prevede per l’area la destinazione a bunkeraggio.
4) Nelle Conferenze dei Servizi convocate dal MISE ex art. 57 L. n. 35/2012 l’Autorità Marittima Capitaneria di Porto rilevava la incompatibilità dell’ampliamento con la destinazione a bunkeraggio
e con la qualificazione commerciale del Porto di Chioggia, senza mai revocare o smentire questa valutazione nei successivi pareri.
5) Il Comune di Chioggia veniva convocato alla conferenza dei servizi per esprimere le proprie osservazioni (Circolare MISE Dip. Energia n. 0016268 del 13/08/2012). Il Sindaco o forse la Giunta Comunale, in ogni caso chi rappresentava il Comune risulterebbe aver delegato di fatto la questione al Dirigente settore urbanistica, che non si presentava alle conferenze e inviava una nota in data 16 giugno 2014 e in data 03 marzo 2015 in cui dichiarava la conformità urbanistica al P.R.G. e al P.R.P. del nuovo impianto di GPL motivando tale parere favorevole con la destinazione a bunkeraggio dell’area. Va rilevato che la legge non si limita a chiedere al Comune un parere di conformità urbanistica, ma attende osservazioni che potrebbero e dovrebbero andare molto al di là, coinvolgendo aspetti di carattere ambientale, paesaggistico, economico‐sociale, etc. Infatti le osservazioni del Comune potrebbero confermare o meno la conformità urbanistica.
6) Va rilevato che tale favorevole parere come motivato è ictu oculi palesemente erroneo e contraddittorio poiché il bunkeraggio ha un unico significato relativo al rifornimento di natanti, nessuno dei quali funziona a GPL. Va anche segnalato che il Ministero Infrastrutture nella memoria difensiva presentata nella procedura processuale intentata dal Comune avanti il Capo dello Stato (conclusasi con declaratoria di inammissibilità per carenza di giurisdizione in quanto trattandosi di impianto strategico doveva essere azionato il TAR) ha tentato di superare tale colpevole anomalia sottolineando che la conformità dichiarata dal dirigente non poteva che fondarsi su una istruttoria a supporto, implicitamente rinviando alla stessa il superamento della contraddizione, istruttoria della quale non si trova traccia.
7) Anche sulla base di detto parere e di un parziale nuovo parere interlocutorio della Capitaneria di Porto, la Commissione VIA della Provincia di Venezia si limitava ad uno screening ambientale, dichiarando non essere necessaria una VIA a condizione che venisse approvato prima delle messa in esercizio dell’impianto un piano di sicurezza della popolazione e venissero ridefinite le modalità di funzionamento del porto in relazione ai vincoli posti dal nuovo impianto (una trentina di navi cariche/scariche in entrata e uscita per anno, decine di autobotti in entrata e uscita al giorno..)
8) Il MISE decretava infine la autorizzazione all’impianto in data 26 maggio 2015, dando due anni di tempo per la costruzione, attualmente in corso. Il decreto di approvazione non è stato pubblicato, ma unicamente notificato ai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi. Il Comune ha impugnato come sopra il decreto con esito di inammissibilità, in precedenza il 2 novembre 2015 aveva inoltrato istanza di annullamento in autotutela ai ministeri interessati, non risultando aver ottenuto risposta. Tra i soggetti interessati ad un eventuale ricorso al Tar contro la autorizzazione vanno segnalate le numerose imprese confinanti con l’area dell’impianto, nonché le migliaia di residenti rientranti in un raggio di 500 metri dallo stesso, che hanno già visto svalutate le loro abitazioni dal rischio insito nell’impianto.
9) Della mancanza di VIA si è detto, con la conseguenza che si rinvia al dopo il piano di sicurezza della popolazione, circa 50 mila residenti, centomila mediamente nella stagione estiva. Si rinvia al dopo anche l’impatto dell’impianto sul porto di Chioggia, pregiudicandone lo sviluppo. Ciò ha comportato anche la mancanza di consultazione e dibattito pubblico previsto nella normativa in materia di VIA, nonché nelle normative “Seveso”..
10) Richiesto dal Comitato il Dott. Carlo Giacomini, urbanista, già membro della Commissione nazionale VIA, ha redatto un parere tecnico sulla conformità urbanistica e pianificatoria dell’impianto, negando la stessa e mostrando l’erroneità evidente e la inspiegabilità del parere di conformità reso dal dirigente. Ciò anche a conferma e integrazione di quanto già argomentato nel ricorso del Comune di Chioggia avanti il Capo dello Stato (pag. 10 e precc.), che infatti preannunciava in qualche modo l’annullamento in autotutela del predetto erroneo parere.
11) Il nuovo dirigente del settore edilizia e urbanistica del Comune durante una recente commissione consiliare in data 26/10/2016 ha tuttavia dichiarato l’irrilevanza radicale del parere reso dal
precedente dirigente del settore in quanto la autorizzazione ministeriale ex art. 57 DL 9 febbraio 2012, n. 5 conv. In L. n. 35/2012 avrebbe implicitamente valenza di variante urbanistica, che prescinderebbe dal parere di conformità o meno del Comune e della stessa Capitaneria di Porto. Ha anche in qualche modo spiegato il parere sostenendo che già esisteva una autorizzazione precedente per l’area per uso bunkeraggio relativa anche a deposito nafta, di modo che poteva intendersi che la vecchia autorizzazione avente anch’essa valenza di variante urbanistica avesse ampliato la destinazione dell’area non solo a bunkeraggio ma anche a deposito oli minerali, di qui poi il passo svolto dalla nuova autorizzazione estendendo la merceologia a GPL.
12) Il parere – nota del precedente dirigente di conformità è invece gravemente errato come ha argomentato e dimostrato il Dott. Giacomini e non risulta affatto irrilevante, avendo invece grande importanza perché è il fondamento della intesa data dalla Regione, che ai sensi della circolare n. 0016268 del 13 agosto 2012 MISE, con riferimento alla procedura di cui all’art. 57 in questione, deve dichiarare la ammissibilità urbanistica e pianificatoria dell’impianto: la Regione ha dato la intesa con delibera n.660 del 28 aprile 2015 proprio sulla base del parere sbagliato del dirigente comunale, dando invece poca importanza al parere della Capitaneria di Porto, che pure aveva voce in capitolo. I ministeri interessati si sono poi adeguati su tale base, come dice chiaramente la memoria del Ministero infrastrutture nella procedura avanti il Capo dello Stato. Come ben spiegato dal Dott. Giacomini nel parere consegnato al Comune, l’autorizzazione ministeriale per avere effetto di variante urbanistica o portuale deve motivare e smentire una dichiarazione di ammissibilità urbanistica contraria pronunciata dalla Regione sulla base del parere a monte del Comune di competenza. Qui non vi è stata alcuna valutazione di ammissibilità contraria al nuovo impianto da parte della Regione e del Comune il che non ha permesso ai ministeri di eseguire valutazioni di necessità o opportunità di una variante al piano. Non può essere quindi che la autorizzazione ministeriale divenga sic et simpliciter variante in quanto non discussa dai ministeri perché non necessaria in qualità del parere di conformità al piano regolatore del porto e generale dichiarata dal dirigente all’urbanistica del comune di Chioggia. La autorizzazione ministeriale e l’Intesa sono dunque gravemente viziate e di sicuro non può risultare implicita la variante in quanto non richiesta e quindi non valutata dai ministeri stessi.
13) La mancanza di conformità urbanistica dell’impianto stravolge e trasforma l’assetto del porto in violazione delle normative vigenti e appare configurare l’elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva, reato previsto dagli artt. 30 e 44 DPR n. 380/2001, salvo che intervenga una nuova autorizzazione ministeriale che motivi il superamento di tale carenza di conformità, possibilità che qui viene espressamente contestata per le ragioni esposte. Si rammenta che si tratterebbe di reato che richiede la colpa grave dei soggetti agenti, non il dolo, con previsione di confisca degli immobili interessati.
Tanto premesso
CHIEDE
Con l’urgenza dettata anche dalla scadenza del predetto termine, al dirigente settore urbanistica del Comune di Chioggia di annullare il parere di conformità urbanistica rilasciato con nota 16 giugno 2014 e successive note di conferma sul punto e di segnalare immediatamente al Ministero delle Infrastrutture e al Presidente della Regione Veneto la valutazione dei provvedimenti artt. 27‐ 28 DPR n. 380/2001.
Comitato NO GPL Chioggia Presidente Rossi Roberto cell. 3332682766 Via Primavera 158 S.ANNA di Chioggia (Venezia)