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STUDI DI SETTORE D OCUMENTAZIONE PER LA C OMMISSIONE DEGLI E SPERTI ATTIVITÀ DEI SERVIZI Verbali Roma, 7 dicembre 2016

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STUDI DI SETTORE��

DOCUMENTAZIONEPER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI

AT T I V I T À D E I S E RV I Z I

Verbali

Roma, 7 dicembre 2016

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Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore �

STUDIO ATTIVITA' ECONOMICHE (ATECO 2007) WG41U

73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione WG90U

03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi

WG91U

64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi 66.19.21 - Promotori finanziari 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari 66.19.40 - Attività di Bancoposta 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 66.22.01 - Broker di assicurazioni 66.22.02 - Agenti di assicurazioni 66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni 66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni 66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca

WG92U

69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

WG93U

74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale 74.10.90 - Altre attività di design

WG94U

59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.20.30 - Studi di registrazione sonora 60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche 60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive

WG95U

96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 96.04.20 - Stabilimenti termali

YG37U

47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

YG39U

68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare YG44U

55.10.00 - Alberghi

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55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

YG61U 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi 46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 46.11.07 - Mediatori in animali vivi 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti 46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) 46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano 46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari 46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione 46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l’industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico 46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) 46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette) 46.14.06 - Procacciatori d’affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi 46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili 46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce 46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 46.16.08 - Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

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46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco 46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria 46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti) 46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri 46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico 46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici 46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici 46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico 46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica 46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico 46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi 46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli 46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

YG67U

96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali 96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie

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Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO WG41U

(RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE)

Codice attività:

73.20.00 – “Ricerche di mercato e sondaggi di opinione”

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WG41U (evoluzione dello studio di settore VG41U), con nota prot. RU n. 56833 del 19 aprile 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 10 e 24 maggio 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati n. 5 esempi tratti dalla Banca dati degli Studi di Settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e di ASSIRM.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

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Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

Con nota prot. RU n. 159791 del 6 ottobre 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WG41U.

Si rappresenta che, con precedente nota RU 159653 del 6 ottobre 2016, inoltrata per posta elettronica ad ASSIRM, sono stati forniti dati e informazioni di dettaglio, a seguito di specifiche richieste fatte dall’Organizzazione con e-maildell’8 giugno e 4 luglio 2016.

Inoltre, con e-mail dell’11 novembre 2016, ASSIRM, che già aveva prodotto le sue osservazioni in merito alla proposta di quadro Z da allegare al modello WG41U per il periodo d’imposta 2016 (proposta inoltrata a tutte le Organizzazioni interessate con nota RU n. 139480 del 9 settembre 2016), ha fornito ulteriore riscontro alle considerazioni dell’Ufficio Studi di settore attinenti le proposte formulate per il quadro Z.

Tanto premesso, con nota del 28 ottobre 2016 ASSIRM ha rappresentato le seguenti considerazioni e richieste concernenti lo studio WG41U.

1) In premessa l’Associazione presenta un’analisi dell’“ effettiva dimensione del settore di attività”, sottolineando, in particolare, come ISTAT avrebbe previsto “codici ATECO diversi e distinti per le varie attività di marketing, correttamente isolando la “ricerca di mercato” ”. Di conseguenza viene rappresentato come l’eventuale presenza di altre attività di marketing nel campione utilizzato per la costruzione dello studio di settore WG41U, così come per quelli utilizzati per le precedenti versioni dello studio, sia da ritenere “ inammissibile”, in quanto altererebbe il quadro economico dell’attività esercitata. ISTAT prevede codici specifici sia per quello che concerne le attività di consulenza di marketing, il marketing strategico ed operativo (che rientrerebbero nel codice “70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale”), sia per quanto riguarda le campagne di marketing ed il marketing diretto (che rientrerebbero nel codice “73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”). Per tali attività la classificazione Ateco prevede esplicitamente che dalle relative classi di appartenenza (70.22 e 73.11) sono escluse quelle relative alle ricerche di mercato e ai sondaggi di opinione, nel primo caso, e quelle relative alle sole ricerche di mercato, nel secondo caso.

Sulla base di quanto evidenziato. l’Associazione rappresenta come, nonostante la locuzione “ricerca di marketing” sia un termine “perfettamente equivalente” alla ricerca di mercato, l’attività di ricerca di mercato sia da ritenere ad ogni modo “completamente separata da tutte le altre attività di marketing”.

Coerentemente con quanto rappresentato, ASSIRM ritiene opportuno inoltre che “la ricerca di mercato venga separata anche dall’attività di marketing profiling”, ovvero da quelle attività d’intervista le cui informazioni, rilevate per definire il profilo dei consumatori, vengono successivamente utilizzate ai fini della vendita diretta.

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Pagina 3 di 18 VERBALE – STUDIO WG41U

Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

2) ASSIRM sostiene che l’“effettiva dimensione del settore di attività 73.20.00 - Ricerche di Mercato e Sondaggi di Opinione” sarebbe desumibile dal numero di istituti che, per previsione di legge, sarebbero tenuti a comunicare “alle Authority competenti i dati strutturali delle rilevazioni divulgate sui media o condotte in campo politico-elettorale”. Tale numero, secondo l’Associazione, sarebbe “perfettamente coerente con le stime sulla dimensione del settore indicate da ASSIRM”, ovvero un centinaio di imprese, nonché con la dimensione numerica dei suoi associati (attualmente 59). ASSIRM ritiene che la citata dimensione del settore smentirebbe “in modo radicale e definitivo il numero degli “istituti a servizio completo”” previsti dallo studio; di conseguenza lo studio di settore WG41U, analogamente alle precedenti versioni dello stesso, sarebbe da considerare “edificato sulla base di un profondo errore di campionamento”.

L’Associazione rappresenta inoltre che, analogamente a qualsiasi “ inferenza statistica estratta da una base campionaria che non riflette l’universo al quale pretende riferirsi”, lo studio WG41U debba ritenersi “privo di ogni e qualsiasi validazione statistica”, e che nessuno strumento informatico sarebbe in grado di “compensare l’errore di campionamento”.

3) L’Associazione ritiene che le “minuscole dimensioni del settore” (nel caso specifico ancor più limitate, in quanto gli istituti di maggiori dimensioni che svolgono le attività a servizio completo sarebbero “esclusi per volume di fatturato dagli studi di settore”) non si rispecchierebbero con la platea prevista dallo studio, per il quale le imprese del settore “vengono fatte confluire in un campione molto più vasto”, determinando ciò una “inevitabile completa distorsione delle inferenze estratte da una base campionaria radicalmente disomogenea”. La diversa dimensione della base dati utilizzata per la costruzione dello studio WG41U, rispetto al campione di imprese prospettato da ASSIRM, sarebbe da imputare ad “errori di assegnazione al codice di attività o di equivoci sul significato effettivo di “ricerca di mercato””. Tale fenomeno sarebbe dovuto, secondo l’Associazione, alla frequente presenza di “attività aventi per fine la vendita”, attività per le quali la redditività sarebbe “molto superiore a quella di un’attività meramente conoscitiva quale la ricerca di mercato”. Sul punto ASSIRM evidenzia come “all’attività di ricerca di mercato è preclusa ogni forma di vendita”, e a supporto di tale affermazione viene fatto presente che:

- il “Codice internazionale di condotta ICC/ESOMAR relativo alle ricerche di mercato e sociali”, all’art. 1 (“Principi base”), lettera d), prevede che “La ricerca di mercato deve essere chiaramente distinta e separata da qualsiasi attività diversa dalla ricerca, ivi compresa ogni attività commerciale rivolta a singoli rispondenti (ad es.: pubblicità, promozione, direct marketing, vendita diretta, ecc.)”. Tale previsione, secondo ASSIRM, troverebbe dunque applicazione anche al marketing profiling, in quanto “attività commerciale rivolta a singoli rispondenti”;

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- si ritiene “pienamente dirimente” il protocollo sottoscritto da ASSIRM insieme alle associazioni della ricerca scientifica presso l’Authority, secondo cui la ricerca di mercato (analogamente alla ricerca in campo medico, biologico, astrofisico, etc.), avrebbe “fini esclusivamente conoscitivi” ed escluderebbe qualsiasi finalità di vendita;

- la finalità meramente conoscitiva rappresenterebbe una norma deontologica della ricerca di mercato, valida sia a livello nazionale che internazionale.

4) ASSIRM rappresenta di aver consultato, tramite la Camera di Commercio, l’elenco dei soggetti che dichiarano il codice Ateco 73.20.00, con la finalità di “verificare l’abnormità della dimensione campionaria sul quale è stato costruito lo Studio di Settore WG41U”. Da tale controllo sarebbe emersa una “presenza preponderante al codice 73.20.00 di imprese totalmente estranee alla ricerca di mercato quali, fra l’altro, agenzie matrimoniali, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio, agenzie di comunicazione e pubblicità, etc.”.

5) In merito alla bozza di modello dello studio WG41U, visionato nel corso delle riunioni, l’Associazione osserva quanto segue.

Nel quadro A (“Personale addetto all’attività”) mancherebbe l’“indicazione relativa al numero dei ricercatori”, nonché del ruolo che questi rivestirebbero in ESOMAR (secondo ASSIRM “riconoscimento internazionale che qualifica in modo decisivo la credibilità dell’istituto di ricerca”). Il “ricercatore” sarebbe infatti una figura professionale “determinante nell’espletamento dell’attività di ricerca”.

In merito al quadro D (“Elementi specifici dell’attività”) viene rappresentato quanto segue:

- l’insieme di informazioni presente nella sezione “Altre attività” sarebbe “completamente fuorviante”, in quanto concernerebbe specifiche attività contraddistinte da codici Ateco diversi (in particolare il codice “70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale” per la parte afferente la consulenza di marketing, il marketing strategico ed il marketing operativo, e il codice “73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” per la parte relativa al marketing diretto);

- il quadro D sarebbe inoltre “carente anche sul piano di rimozione delle attività di marketing-profiling dal campione statistico utilizzato” per lo studio. Sarebbe pertanto necessaria una “revisione del modello di raccolta delle informazioni che correttamente riconduca i dichiaranti allo Studio di Settore di competenza”, così che si possa definire “la denominazione in modo inequivoco”;

- nella sezione “Metodologie di ricerca” mancherebbe l’informazione relativa alle “ricerche tramite WEB” (se non sotto forma di “interviste autocompilate” come social listening, applicazioni mobile, ecc.),

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metodologie che avrebbero “assunto invece negli ultimi anni una particolare rilevanza”.

In merito al quadro E (“Beni strumentali”) mancherebbe l’informazione sulla “dotazione dell’istituto in device (quali tablet-smartphone, strumenti tecnologici) per interviste “paperless” o osservazioni da condurre all’esterno dell’istituto, come anche di software e dispositivi biometrics”.

6) Per quanto riguarda la classificazione dei gruppi omogenei dello studio (cd. “cluster analysis”), ASSIRM rappresenta che per le imprese ad essa associate le variabili di cui alla sezione del quadro D “Metodologie di ricerca” non avrebbero “alcun valore discriminante”. A parere dell’Associazione, esse potrebbero avere qualche utilità solamente al fine di “ intercettare una fascia di intervistatori non specializzati in una determinata modalità d’intervista (ad esempio, Mistery Shopper)”.

Per quello che concerne le imprese che svolgono l’attività a servizio completo, le informazioni ritenute rilevanti dall’Associazione potrebbero riguardare:

- il numero dei ricercatori coinvolti, che, oltre a costituire una variabile “collegata allo sviluppo del fatturato (e relativa redditività)”, consentirebbe anche di connotare la “realizzazione del giro d’affari dell’istituto”;

- il sito web “istituzionale”, che rappresenterebbe “oggi uno strumento essenziale di comunicazione per rappresentare l’attività ai clienti, attuali e potenziali”.

7) In merito alla definizione di attività “a servizio completo”, proposta con la citata nota RU n. 159653 del 6 ottobre 2016 (in particolare nell’allegato 1 alla stessa è riportato che: “per “servizio completo” si fa riferimento al presidio – o al coinvolgimento nell’ambito – dell’intero processo di erogazione del servizio, comprensivo quindi di tutte le fasi di realizzazione dello stesso (dalla definizione dei questionari di indagine sino al rilascio della reportistica)”), l’Associazione rappresenta “come l’assimilazione di professionisti e lavoratori autonomi alle attività di ricerca a servizio completo, sia insostenibile da ogni punto di vista, inaudita sul piano dell’esperienza” degli associati ASSIRM e “completamente da respingere”.

8) Per quanto concerne la “descrizione economica dei cluster”, ASSIRM, in quanto Organizzazione “rappresentativa appunto degli istituti di ricerca a servizio completo”, osserva quanto segue:

� il cluster 1 (“Contribuenti che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione) utilizzando, quali metodologie di ricerca, colloqui individuali, interviste telefoniche e personali, panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multiclient e “mistery shopping””) prevede “l’utilizzo di tutte o quasi le metodologie di ricerca disponibili” (ad eccezione delle interviste via web,

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che mancherebbero dall’elenco) e la “presenza di personale dipendente nel 26%” dei casi. In merito viene fatto presente che chi svolge l’attività a servizio completo dovrebbe necessariamente “disporre di personale dipendente (almeno per rispondere al telefono, per tenere i contatti con gli intervistatori, per emettere le fatture, gestire l’amministrazione ...)”. Il cluster, inoltre, oltre a non corrispondere al “profilo degli istituti a servizio completo” (sembrerebbe che la descrizione economica del cluster sia “ inconsapevole del significato dell’espressione “istituto a servizio completo””), non costituirebbe, a parere dell’Associazione, “nemmeno un gruppo omogeneo”;

� in merito al cluster 2 (“Contribuenti che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione) utilizzando metodologie di ricerca diverse da colloqui individuali, interviste telefoniche e personali, panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multiclient e “mistery shopping””), dalla relativa descrizione risulterebbe “ incomprensibile l’attività svolta (in quanto si fa riferimento a “metodologie di ricerca diverse da...” senza specificare quelle effettivamente impiegate)”. L’Organizzazione ritiene comunque che il cluster non dovrebbe riguardare gli istituti a servizio completo, considerato che dalla relativa descrizione si desume che “solo nel 18% dei casi si ha presenza di personale dipendente … ed anzi, in genere, si ha presenza di un solo addetto (evidentemente a servizio completo)”;

� per quanto riguarda il cluster 3 (“Contribuenti che svolgono attività di servizio alle ricerche di mercato/sondaggi di opinione”), vengono mostrate delle perplessità circa “l’esigua dimensione del cluster”, dato che “i contribuenti che si pretende svolgano invece attività a servizio completo risultano molto più numerosi”;

� il cluster 4 (“Contribuenti che operano prevalentemente per il committente principale”), anche quando si parla delle sole imprese, riguarderebbe comunque soggetti per cui “manca di regola il personale dipendente”. Tale caratteristica sarebbe prova del fatto che il gruppo omogeneo non possa riguardare gli istituti a servizio completo;

� dalla descrizione del cluster 5 (“Contribuenti di più grandi dimensioni che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione)”), nella parte specifica in cui viene evidenziato che le “imprese in larga prevalenza fanno rilevare la presenza di personale dipendente”, si desumerebbe comunque la presenza di imprese “prive di personale dipendente … nonostante in media siano dedicati all’attività oltre 200 mq”.

9) Per quanto riguarda le imprese di più rilevanti dimensioni di cui al cluster 5, ASSIRM nutre dei dubbi sulla “effettiva distanza dagli altri cluster ricavata dalla procedura di classificazione”, e “su quale sia stato l’obiettivo da massimizzare nella definizione dei cluster”, in generale, e del cluster 5, in

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particolare, considerata la “disomogeneità persino all’interno di un cluster di dimensioni tanto esigue”. Dalla descrizione del cluster 5, relativo alle imprese di più grandi dimensioni, emergerebbe inoltre un numero complessivo di 700 addetti (“62 attività a servizi completo per 11 addetti in media”), a fronte degli “oltre 1500 addetti tra gli istituti associati sottoposti alla disciplina degli studi di settore” che risulterebbero ad ASSIRM. Da quanto rappresentato l’Associazione giunge alla conclusione che neppure il cluster 5 sarebbe “in grado di rappresentare l’effettiva realtà economica degli gli istituti a servizio completo, la loro organizzazione, i loro costi, gli oneri che su di essi gravano e la redditività che possono conseguire”. �

10) Per quanto riguarda la funzione di stima, nonché gli indicatori di coerenza e normalità economica, l’Associazione ritiene che, in “assenza di una descrizione della procedura con cui detti indicatori vengono applicati”, non sia “possibile esprimere un parere in merito sulle base delle tabelle [...] fornite dall’Agenzia delle Entrate”. Tuttavia, in virtù della “gravissima distorsione del campione statistico utilizzato”, della “inevitabile inanità della classificazione operata su detto campione”, nonché “dell’assenza di variabili che caratterizzano in modo determinante l’attività degli istituti a servizio completo quali il numero di ricercatori operanti nell’istituto”, ASSIRM ritiene opportuno “esprimere un parere di assoluta inadeguatezza”. In particolare viene valutato “in modo definitivamente negativo la classificazione dello Studio di Settore WG41U”, in quanto tale classificazione non soltanto sarebbe “statisticamente infondata” (in virtù del presunto errore di campionamento della base dati utilizzata per la costruzione dello studio), ma anche “priva di senso e significato”. Infine viene ribadito il “completo fraintendimento anche di definizioni fondamentali quale “istituto a servizio completo””, definizione che riguarderebbe “centinaia di imprese prive di personale dipendente”.

11) L’Organizzazione, prima che lo studio di settore WG41U possa essere presentato alla Commissione degli Esperti, prospetta l’“esigenza di una perizia da parte di esperti di metodologia statistica della composizione del campione utilizzato per l’elaborazione di detto studio”. Nello specifico vengono inoltre ribadite le forti perplessità sull’assenza, nel modello dello studio nonché nella descrizione dei cluster, di informazioni ritenute “determinanti per la produzione del fatturato”, come il numero dei ricercatori impegnati nell’attività, la disponibilità di una sede distinta dall’abitazione, la presenza di un sito web istituzionale, ecc.

12) L’Associazione ritiene che l’eventuale applicazione dello studio di settore WG41U, costruito in base ai citati modelli di classificazione, possa rappresentare “un’autentica lotteria fiscale, dagli esiti imprevedibili e potenzialmente rovinosi”. In virtù di ciò viene ribadita la necessità che la “ rappresentatività del campione utilizzato” per la costruzione dello studio possa essere verificata:

� “da un’apposita perizia, condotta da esperti di metodologia statistica”;

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� da uno specifico riscontro (analogo a quello effettuato da ASSIRM) dell’attività esercitata dai contribuenti iscritti all’Anagrafe Tributaria con codice Ateco 73.20.00, anche in virtù della “descrizione della ragione sociale indicata” al momento dell’iscrizione;

� tramite apposita interrogazione sull’Anagrafe Tributaria, da effettuare da parte della Commissione degli Esperti, delle posizioni che rappresenterebbero l’“effettiva composizione del campione statistico”, in modo da appurare la “pertinenza delle imprese iscritte al codice di attività 73.20.00 con quella delle Ricerche di Mercato e Sondaggi di Opinione”.

13) In conclusione ASSIRM ritiene che lo studio di settore WG41U, oltre a non raffigurare l’attività svolta dagli istituti ad essa associati (che costituirebbero, secondo l’Associazione, “la parte preponderante della ricerca di mercato in Italia”), non rappresenterebbe “in alcun modo l’attività di Ricerca di Mercato e Sondaggi di Opinione, quale definita dal Codice ATECO 73.20.00”, né tantomeno “l’attività di ricerca di mercato praticata dagli istituti a servizio completo”. Ciò considerato, la stessa “declina ogni coinvolgimento, o comunque responsabilità, per le conseguenze dell’applicazione del nuovo Studio di Settore WG41U”, e, in caso di validazione dello studio, precisa che provvederà ad informare “del suo parere negativo gli Associati e tutti gli operatori del settore”.

Con e-mail dell’11 novembre 2016, ASSIRM ha rappresentato le seguenti considerazioni concernenti la bozza di quadro Z (“Dati per l’evoluzione”) da prevedere nel modello dello studio WG41U per il periodo d’imposta 2016.

a) L’Associazione prende atto del fatto che le proposte formulate sul quadro Z non siano state accolte. Tuttavia la stessa ci tiene a precisare come il quadro Z sia “stato “condiviso” da ASSIRM solo nel senso di esserne stata messa al corrente”, non avendo SOSE accolto le modifiche suggerite dalla stessa Associazione. Viene confermata quindi la “valutazione di inadeguatezza”, sia per le criticità precedentemente segnalate, “sia per il modello dichiarativo nella sua interezza”.

b) Nello specifico ASSIRM osserva che la risposta di SOSE riguardante la presenza del rigo Z01 - “Compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale (incluso il distacco presso il cliente del committente principale)” (in merito era stato fatto presente all’Associazione come la finalità di tale informazione fosse “quella di individuare i contribuenti che, operando per il committente principale, mostrano una condizione di forte dipendenza dallo stesso, espressa attraverso la rilevanza dell’attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale”) sarebbe “completamente priva di rilevanza per gli istituti di ricerca a servizio completo”, ed anzi confermerebbe “l’inanità della variabile ai fini della classificazione”.

c) Viene ulteriormente ribadito dall’Associazione come “tutto l’impianto dello Studio di Settore WG41U” risulterebbe, almeno per quanto riguarda gli operatori associati che svolgono l’attività a servizio completo, “totalmente

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infondato”, in particolare per la mancanza di “rappresentatività statistica”, la quale, secondo ASSIRM, “fin dalle fondamenta ne inficia le inferenze”.

d) In conclusione viene confermata dall’Associazione l’esigenza che la rappresentatività dello studio di settore WG41U per gli operatori a servizio completo sia “preventivamente verificata da una perizia ad opera di esperti di metodologia statistica”, ribadendo la “valutazione completamente negativa” dello studio WG41U. ��

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ritiene che gli esempi analizzati, relativi esclusivamente a posizioni presenti nella base dati utilizzata ai fini dell’evoluzione dello studio, abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le gli operatori del settore.

In merito a quanto evidenziato da parte di ASSIRM in relazione allo studio di settore WG41U, tenuto conto delle valutazioni e delle analisi tecniche effettuate da SOSE, si fa presente quanto segue.

1) La metodologia di costruzione dello studio di settore si basa sui dati dichiarati dai contribuenti che hanno comunicato di esercitare l’attività contraddistinta, nel caso specifico, dal codice ATECO 73.20.00, e che hanno compilato e trasmesso il relativo modello. In fase di evoluzione dello studio (WG41U), le logiche di scarto delle posizioni utilizzate nella fase di costruzione sono state perfezionate grazie alle informazioni contenute nel quadro Z del modello presentato per l’annualità di imposta 2014, le quali hanno, si ritiene, permesso di identificare i soggetti che dichiarano di svolgere in prevalenza attività non inerenti lo studio in oggetto. In particolare, dalla base dati utilizzata per la costruzione dello studio WG41U sono stati scartati i soggetti che nel periodo d’imposta 2014, nella sezione “Tipologia dell’attività” del quadro Z, hanno dichiarato di conseguire ricavi o compensi per un ammontare complessivamente uguale o superiore al 50% in relazione a tutte le attività di cui alla sottosezione “Altre attività di servizio alle ricerche di mercato/sondaggi di opinione” (righi Z06 - “Consulenza ed assistenza informatica”, Z07 - “Servizi di interpretariato e traduzione”, Z08 - “Affitto sale attrezzate per la videoregistrazione” e Z09 “Altre forniture di servizi funzionali alle ricerche di mercato/sondaggi di opinione”), alla sottosezione “Attività di marketing” (righi Z10 - “Servizi di consulenza di marketing strategico (marketing profiling, etc.)”, Z11 - “Servizi di consulenza di marketing operativo” e Z12 - “Servizi per lo sviluppo dell’attività commerciale e di vendita (marketing diretto, ricerca clienti, telemarketing, campagne promozionali, comunicazione pubblicitaria, etc.)”) e alla sottosezione “Altre attività” (righi Z13 - “Attività di formazione/coaching” e Z15 - “Altro”). Alla luce di tale operazione di “scarto”, si ritiene che l’ipotetica presenza di soggetti che abbiano esercitato nel periodo d’imposta 2014 attività

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diverse da quelle previste per il codice attività in oggetto, pur avendo compilato (in tal caso erroneamente) lo studio VG41U, sia stata compiutamente intercettata attraverso le analisi delle informazioni dichiarate nel citato quadro Z.

Per quanto concerne le attività di cui ai codici Ateco 70.22.09 (“Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale”) e 73.11.02 (“Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”), si precisa le stesse, qualora esercitate in maniera prevalente, rientrerebbero in studi diversi dal WG41U, ovvero WG87U nel primo caso e WG82U nel secondo.

2) Per quanto riguarda la differente percezione di ASSIRM dei confini settoriali, si rappresenta in questa sede come l’elaborazione degli studi di settore si riferisce ai contribuenti con ricavi/compensi inferiori a 7.500.000 euro, censiti all’Anagrafe Tributaria con i codici ATECO per i quali è prevista l’applicazione degli stessi studi, che hanno compilato e trasmesso il relativo modello per la comunicazione dei dati rilevanti. Più in particolare, la confluenza di soggetti che svolgono la stessa attività economica nell’ambito dello stesso studio di settore non può prescindere dall’assunto che ciascun contribuente utilizzi il codice ATECO che, in funzione di quanto stabilito dalla declaratoria ISTAT, descrive nella maniera più esaustiva la propria attività economica. Nel caso specifico, quindi, lo studio di settore G41U comprende la totalità dei contribuenti censiti in Anagrafe Tributaria con il codice ATECO 73.20.00, con ricavi/compensi dichiarati inferiori a 7.500.000 euro e che hanno compilato e trasmesso il sopracitato modello. Ferme restando tali premesse, le eventuali anomalie nella banca dati utilizzata per la costruzione dello studio, rappresentate dalla presenza di contribuenti che dichiarano di esercitare attività diverse da quelle previste dal codice attività in oggetto (ad esempio il marketing), si ritiene siano state colte attraverso le operazioni di “scarto”, già dettagliatamente indicate nel punto precedente.

3) In merito alle “minuscole dimensioni del settore” prospettate da ASSIRM, e ai presunti “errori di assegnazione al codice di attività o di equivoci sul significato effettivo di “ricerca di mercato”, si richiama quanto fatto presente al punto precedente, in particolare quanto esplicitato in merito alle operazioni di “scarto”, che si ritiene abbiano “verificato” adeguatamente la base dati di costruzione dello studio.

Per quello che concerne la temuta presenza nella base dati di soggetti con “attività aventi per fine la vendita”, si osserva quanto segue. Limitando l’analisi ai soli gruppi omogenei relativi agli operatori che svolgono l’attività a servizio completo, e non tenendo conto dei soggetti che operano prevalentemente per il committente principale di cui al cluster 4 (in particolare si tratta dei soggetti di cui al cluster 1 - “Contribuenti che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione) utilizzando, quali metodologie di ricerca, colloqui individuali, interviste telefoniche e personali, panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multiclient e “mistery

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shopping””, al cluster 2 - “Contribuenti che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione) utilizzando metodologie di ricerca diverse da colloqui individuali, interviste telefoniche e personali, panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multiclient e “mistery shopping”” e al cluster 5 - “Contribuenti di più grandi dimensioni che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione)”), risulta che, dei soggetti utilizzati per la costruzione dello studio di settore WG41U, la variabile di cui al rigo Z12 (“Servizi per lo sviluppo dell’attività commerciale e di vendita (marketing diretto, ricerca clienti, telemarketing, campagne promozionali, comunicazione pubblicitaria, etc.)”) sia stata compilata da un solo soggetto di quelli appartenenti al cluster 1 (ovvero lo 0,55% dell’intero cluster), da 3 di quelli appartenenti al cluster 2 (pari all’1,08% dell’intero cluster) e da 3 di quelli appartenenti al cluster 5 (pari al 4,84% dell’intero cluster). Il valore medio della percentuale sui ricavi/compensi di cui al rigo Z12, per i tre cluster interessati, non supera invece lo 0,15% dei ricavi/compensi complessivi. Si ritiene, quindi, che percentuali di compilazione e valori medi così esigui siano tali da non poter inficiare la bontà dei dati presi a riferimento dallo studio.

4) Nel prendere ovviamente atto della ricerca effettuata da ASSIRM analizzando i dati delle Camere di Commercio, si fa presente, in questa sede, come una ricerca dei soggetti che hanno indicato il codice attività 73.20.00 non può di per sé essere ritenuta compiutamente esaustiva ai fini dell’applicazione dello studio WG41U. In particolare si sottolinea, anzitutto, che la base dati non comprende i soggetti che nel periodo d’imposta 2014, pur essendo presenti in Anagrafe Tributaria con il codice Ateco 73.20.00, non erano tenuti alla compilazione o applicazione degli studi di settore (in virtù di cause di esclusione, cause di inapplicabilità, determinazione del reddito con criteri forfetari, ammontare di ricavi/compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro, ecc.), né tantomeno quelli che, magari svolgendo l’attività di cui al codice Ateco 73.20.00 in maniera non prevalente, hanno presentato un altro studio di settore.

Si ritiene, inoltre, che l’operazione di “pulizia” della banca dati utilizzata per la costruzione dello studio, ampiamente descritta nel precedente punto 1), abbia consentito di eliminare anche quei soggetti che, pur avendo compilato nel periodo d’imposta 2014 il modello VG41U, hanno comunque indicato nel quadro Z di percepire prevalentemente ricavi e/o compensi per attività non attinenti la ricerca di mercato o i sondaggi di opinione. In merito si precisa che, dei soggetti che hanno presentato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2014 (complessivamente pari a 2.553), quelli specificamente scartati in virtù di tale operazione di “pulizia” sono stati pari a 791, ovvero poco più del 30%. Le operazioni di “scarto” descritte dettagliatamente al punto 1) sembrerebbero quindi essere in linea con quanto rappresentato dall’Associazione circa le “ imprese totalmente estranee alla ricerca di mercato”.

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5) Per quanto riguarda le osservazioni di ASSIRM che concernono la bozza di modello dello studio WG41U, si osserva quanto segue.

In merito alla ipotesi di prevedere nel quadro A il numero dei “ricercatori”, si fa presente che proprio la citata “specializzazione” di tale figura lascia presumere che la professione di “ricercatore” possa essere esercitata anche in maniera del tutto autonoma rispetto all’istituto per cui essa opera (ovvero senza alcun rapporto di subordinazione o dipendenza contrattuale). Per tale motivo si ritiene non utile inserire tale figura professionale, atteso che il quadro A concerne il solo “Personale addetto all’attività”. Inoltre si ricorda che il quadro A, standard per tutti gli studi di settore, non classifica gli addetti in relazione alla figura professionale, bensì in relazione alla natura del rapporto di lavoro (dipendente a tempo pieno, dipendente a tempo parziale, collaboratore, socio, ecc.).

Le informazioni presenti nella sezione “Tipologia dell’attività” del quadro D, e più in particolare quelle relative alla sottosezione “Altre attività” (ci si riferisce nello specifico ai righi D07 - “Attività di marketing (servizi di consulenza di marketing strategico e/o operativo, servizi per lo sviluppo dell'attività commerciale e di vendita)” e D08 - “Attività di formazione/coaching”) riguardano attività che, come sostenuto dalla stessa Associazione, non sono afferenti la ricerca di mercato e i sondaggi di opinione. La presenza di tali righi si ritiene possa essere utile al fine di poter meglio individuare quei soggetti che, pur compilando il modello WG41U, dichiarano di svolgere attività (come il marketing e ogni altro servizio per lo sviluppo dell’attività commerciale e di vendita) che non rilevano ai fini dello studio. Una eventuale assenza di tali righi potrebbe inoltre indurre tali contribuenti a compilare (erroneamente) i righi relativi alla ricerca di mercato e ai sondaggi di opinione, con conseguenti effetti distorsivi sull’applicazione dello studio stesso (si rileva come anche la presenza di tali righi abbia contribuito alle operazioni di “scarto” dalla base dati di costruzione dei soggetti che non svolgono attività di cui al codice Ateco 73.20.00).

Per quello che concerne la previsione nel quadro D delle attività di marketing profiling, si fa presente che le stesse rientrano nella variabile di cui al rigo D07 “Attività di marketing (servizi di consulenza di marketing strategico e/o operativo, servizi per lo sviluppo dell'attività commerciale e di vendita)”.

In merito all’assenza nella sezione “Metodologia di ricerca” del quadro D delle “ricerche tramite WEB”, si rappresenta che la stessa rientra nella più generica voce del rigo D14 - “Ricerche a tavolino (desk research senza interviste)”, dato l’oramai diffuso utilizzo dello strumento. Le “interviste autocompilate” invece, presenti nel modello al rigo D17 (“Interviste autocompilate dall'intervistato (postali, tramite internet, ecc.)”) sono previste dal modello in quanto metodologie che si ritiene possano riguardare soggetti più strutturati e di più rilevanti dimensioni (in proposito si evidenzia infatti che per tale variabile il valore medio più alto si rileva proprio per i soggetti di cui al

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cluster 5 - “Contribuenti di più grandi dimensioni che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione)”).

Per quanto riguarda l’ipotesi prospettata dall’Associazione di prevedere nel quadro E informazioni in merito al numero di dispositivi elettronici come tablet, smartphone, nonché relative al software, si ritiene che tali informazioni non possano dare un contributo ulteriore allo studio, considerata anche la forte diffusione degli strumenti indicati per la generalità degli operatori economici.

6) In merito alle variabili di cui alla sezione “Metodologie di ricerca” del quadro D, si fa presente che le stesse hanno permesso di classificare gli operatori che utilizzano in prevalenza tecniche di ricerca a più alta intensità di costo, di cui al cluster 1 (“Contribuenti che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione) utilizzando, quali metodologie di ricerca, colloqui individuali, interviste telefoniche e personali, panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multiclient e “mistery shopping””), rispetto a quelli che invece utilizzano in prevalenza metodologie di ricerca meno “onerose” (“Contribuenti che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione) utilizzando metodologie di ricerca diverse da colloqui individuali, interviste telefoniche e personali, panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multiclient e “mistery shopping””).

In merito alla proposta di prevedere il numero dei ricercatori coinvolti, fermo restando che lo studio concerne non solo gli operatori che svolgono l’attività a servizio completo, si richiama quanto già fatto presente al precedente punto in merito al quadro A.

Per quanto concerne invece la presenza di un sito web “istituzionale”, si ritiene che tale informazione non possa dare un contributo ulteriore allo studio, data la diffusa presenza di un sito web per la gran parte degli operatori economici, e in particolare per i soggetti che operano nel settore dei servizi alle imprese.

7) In merito alla definizione di cosa si intenda per “attività a servizio completo”, si fa presente che si valuterà di prevedere, nelle istruzioni alla modulistica in corso di predisposizione per il periodo d’imposta 2016, il richiamo alla definizione fornita all’Associazione con nota n. RU 159653 del 6 ottobre 2016, salvo eventuali elementi di maggior dettaglio che le Organizzazioni interessate faranno pervenire al fine di favorire la corretta compilazione del modello.

Per quanto concerne la presunta “assimilazione” tra lavoratori autonomi e imprese che svolgono l’attività a servizio completo, si richiama quanto già fatto presente all’Associazione con nota RU n. 159653 del 6 ottobre 2016, ovvero che per gli studi con doppio quadro contabile (come nel caso del WG41U) i criteri di definizione dei gruppi omogenei vengono definiti prescindendo dalla categoria reddituale a cui il contribuente è associato, poiché, a parità di struttura organizzativa utilizzata, di attività svolte e di spese sostenute, i criteri di

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contabilizzazione previsti per le diverse forme giuridiche (criterio di cassa o di competenza) comportano risultati contabili diversi ma non modelli organizzativi specifici. La capacità di cogliere le diversità legate alle struttura economico-contabile tra imprese e professionisti, invece, viene ad essere assicurata dalla presenza di due distinte funzioni di regressione (una per i soggetti con reddito d’impresa e una per i soggetti con reddito di lavoro autonomo), nonché da distinte analisi riguardanti la coerenza e la normalità economica.

8) Relativamente alle osservazioni di ASSIRM afferenti le caratteristiche dei soggetti appartenenti ai singoli cluster, si fa presente quanto segue. Il cluster 1 (“Contribuenti che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione) utilizzando, quali metodologie di ricerca, colloqui individuali, interviste telefoniche e personali, panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multiclient e “mistery shopping””) e il cluster 2(“Contribuenti che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione) utilizzando metodologie di ricerca diverse da colloqui individuali, interviste telefoniche e personali, panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multiclient e “mistery shopping””) classificano i soggetti secondo le tecniche di ricerca utilizzate in base alle finalità già rilevate al precedente punto 6). Si rappresenta inoltre che, seppur si sia rilevata, mediamente, la presenza di personale dipendente nel 26% delle imprese del cluster 1 e nel 18% di quelle del cluster 2, le stesse sono caratterizzate comunque dalla presenza media di due addetti nel 53% dei casi per il cluster 1, e di almeno un addetto nella generalità dei casi del cluster 2. Inoltre è da tenere presente che gli operatori a servizio completo possono comunque ricorrere alla “esternalizzazione” di alcune fasi del processo produttivo (come la sola raccolta dati, l’attività di trattamento dei dati, la fase di analisi degli stessi) e che la presenza di personale dipendente per le funzioni amministrative, di contatto, di segreteria, ecc. si presume debba riguardare prevalentemente gli operatori più strutturati e di più grandi dimensioni, ovvero le imprese di cui al cluster 5 (per le quali, appunto, si rileva una larga dotazione di personale dipendente). Per quanto riguarda la definizione del significato della locuzione “a servizio completo”, come di consueto, si rimane disponibili ad accogliere eventuali suggerimenti al fine di migliorare la modulistica in corso di predisposizione.

Il cluster 3 (“Contribuenti che svolgono attività di servizio alle ricerche di mercato/sondaggi di opinione”) comprende gli operatori che esercitano prevalentemente le singole fasi di elaborazione del servizio (ovvero la sola attività di rilevazione e raccolta dati, l’attività di solo trattamento dei dati, l’attività di sola analisi dei dati) e quindi non l’attività di ricerca di mercato a servizio completo. Si ritiene che i soggetti che svolgono tali singole fasi operino prevalentemente per quelli a servizio completo; tuttavia un’analisi comparata della numerosità del cluster 3 con quella dei cluster riguardante i soggetti che svolgono attività a servizio completo (cluster 1, 2 e 5) si ritiene possa essere poco significativa, sia perché i soggetti del cluster 3, data la loro specializzazione, potrebbero lavorare per più operatori a servizio completo, sia perché le singole

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fasi di elaborazione del servizio possono essere svolte non solo da imprese o lavoratori autonomi “terzi”, ma anche dal personale “interno” degli operatori “a servizio completo”.

Per il cluster 4 (“Contribuenti che operano prevalentemente per il committente principale”) si ritiene che la valutazione sui dipendenti sia poco significativa, atteso che tale gruppo omogeneo, diversamente dagli altri, raggruppa quei soggetti che operano prevalentemente per un committente principale.

Il cluster 5 (“Contribuenti di più grandi dimensioni che svolgono attività a servizio completo (ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione)”) riguarda le imprese che, essendo caratterizzate in larga prevalenza dalla presenza di personale dipendente, si avvalgono in genere di 11 addetti. Si ritiene, quindi, che tale dotazione di personale si possa ben conciliare con la superficie media dei locali adibiti ad uso esclusivo dell’attività (in media 203 mq).

9) Per quanto concerne le perplessità mostrate dall’Associazione circa le modalità di classificazione dei cluster e la loro omogeneità interna, si precisa, prima di tutto, che la scelta del numero di cluster o centri è legata alle ipotesi sui modelli organizzativi definiti per ciascun studio di settore. Tali ipotesi iniziali vengono verificate analizzando le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei dati inviato con il modello UNICO. I gruppi omogenei individuati sono valutati anche in termini di significatività economica; per ciascun cluster vengono predisposte e analizzate statistiche sui dati contabili e strutturali e viene verificata l’aderenza dei modelli organizzativi individuati alla specifica realtà economica. Nell’individuazione dei gruppi omogenei ci si avvale di un metodo di raggruppamento di tipo non gerarchico riconducibile all’algoritmo K-means. Viene utilizzata la procedura FASTCLUS di SAS. Più precisamente, nel costruire una partizione delle unità in K gruppi, si utilizza il Metodo nearest centroid sorting (Anderberg, 1973), definito da:

� algoritmo leader di Hartigan (1975), per trovare valori iniziali;

� algoritmo K-means di MacQueen (1967), che minimizza la somma delle distanze al quadrato dal centroide di gruppo.

L’ottimizzazione del risultato finale, in termini di massima omogeneità interna ad ogni cluster e di massima distanza dagli altri cluster, viene ad essere garantita dall’applicazione di tale algoritmo per un dato valore di k (numero di cluster), scelto dall’operatore.

10) Si premette che la documentazione relativa ai coefficienti della funzione di stima dei ricavi, nonché le specifiche sul funzionamento degli indicatori di coerenza e normalità, delle relative distribuzioni ventiliche e delle soglie previste per gli indicatori non solo sono state rese disponibili nel corso delle riunioni del 10 e 24 maggio, ma anche inviate via e-mail all’Associazione a seguito di specifica richiesta. Non risultano chiare, pertanto, le osservazioni dell’Associazione circa l’“assenza di una descrizione della procedura con cui

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detti indicatori vengono applicati” e l’impossibilità di “esprimere un parere in merito”. In merito al parere di ASSIRM sulla presunta “inadeguatezza” dello studio, si rileva come lo stesso risulti basato su un presunto “errore di campionamento” della base dati di costruzione; come in precedenza rappresentato, si ritiene che la base dati possa considerarsi idonea alla luce delle operazioni di “scarto” esplicitate al precedente punto 1).

11) Circa la prospettata possibilità di effettuare un’analisi di maggior dettaglio del campione utilizzato per la costruzione dello studio “da parte di esperti di metodologia statistica”, si fa presente che si rimane ovviamente a disposizione per il necessario confronto e approfondimento nel caso in cui le Organizzazioni interessate facciano pervenire evidenze di criticità, suggerite o individuate da esperti del genere indicato, che appaiano tali da poter compromettere la corretta applicazione dello studio. In merito all’assenza nel modello di informazioni ritenute da ASSIRM “determinanti per la produzione del fatturato”, come il numero di ricercatori e la presenza di un sito istituzionale, si richiama quanto già fatto presente nei precedenti punti 5) e 6).

12) Per quello che riguarda l’esigenza espressa da ASSIRM circa i controlli da effettuare sui soggetti che compongono la base dati dello studio di settore WG41U, si precisa, preliminarmente, che nella fase di costruzione dello studio effettuata dalla SOSE viene garantito il completo anonimato dei soggetti coinvolti. Inoltre, si rappresenta come una pubblica interrogazione dei soggetti stessi si porrebbe in possibile contrasto con le indicazioni contenute nel Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1999, n. 191 (“Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”), e, più in generale, la normativa in materia di protezione dei dati personali.

13) Si prende atto della valutazione negativa di ASSIRM, basato sull’assunto di una presunta “scarsa attendibilità” dei soggetti che fanno parte della banca dati utilizzata per la costruzione dello studio, nonostante l’operazione di “scarto” (descritta al punto 1) relativa ai soggetti che dichiarano dati non attinenti con le attività di ricerca di mercato e sondaggi di opinione.

In merito a quanto evidenziato da parte da ASSIRM sul quadro Z del modello dello studio di settore WG41U, si fa presente quanto segue.

a) Per quanto riguarda le proposte di ASSIRM sulle possibili variabili da prevedere nel quadro Z (in particolare le proposte riguardavano la presenza all’interno della struttura di personale dipendente, di una sede che non coincida con l’abitazione del titolare, di un sito web, di attrezzature, di ricercatori qualificati di regola associati ad ESOMAR, di pubblicazioni dell’istituto sul sito dell’Authority per le Comunicazioni e su quello della Presidenza del Consiglio), si è fornito riscontro all’Associazione con e-mail del 10 novembre 2016. In particolare, avendo i suggerimenti avanzati la finalità di individuare gli istituti di

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Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

ricerca a servizio completo, si è optato per non procedere nel senso proposto, dal momento che si ritengono le informazioni al momento disponibili nel modello WG41U già sufficienti alla individuazione degli istituti di ricerca a servizio completo. Si fa presente, inoltre, che la modulistica predisposta per il periodo d’imposta 2014 ha previsto un quadro Z, condiviso con la stessa Associazione e in gran parte riproposto nel quadro D del modello WG41U, finalizzato proprio a delineare al meglio gli istituti di ricerca a servizio completo, obiettivo che si ritiene sia stato raggiunto grazie alle operazioni di “scarto” di cui al punto 1).

b) In merito alle considerazioni di ASSIRM sulla scarsa rilevanza della variabile di cui al rigo Z01 (“Compensi/ricavi derivanti da attività svolta presso lo studio/struttura del committente principale (incluso il distacco presso il cliente del committente principale)”), in coerenza con quanto esposto in precedenza sui soggetti indipendenti che si occupano di una o più fasi del servizio offerto, si rappresenta che tale richiesta di informazioni è finalizzata all’obiettivo di individuare quei soggetti che non solo hanno un forte grado di dipendenza dal committente principale (informazione già presente nella bozza di modello WG41U al rigo D22 - “Percentuale dei ricavi/compensi provenienti dal cliente principale”), ma anche che svolgono in modo significativo l’attività presso lo studio o la struttura del committente principale, analogamente a un qualsiasi altro addetto dell’istituto.

c) Per quanto concerne le considerazioni dell’Associazione sulla presunta mancanza di rappresentatività statistica, si rimanda a quanto già rappresentato al precedente punto 9).

In merito all’esigenza manifestata dall’Associazione di una verifica della rappresentatività dello studio tramite apposita perizia, nel richiamare quanto esposto al precedente punto 12 circa le esigenze di tutela e protezione dei dati personali, previste dalla normativa, si rappresenta che il procedimento di costruzione dello studio in argomento non si discosta da quello che è utilizzato ordinariamente per gli altri studi di settore, sin dalla loro prima elaborazione.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbianoconsentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WG41U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano gli operatori del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi

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Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO WG90U

(ESERCIZIO DELLA PESCA E ATTIVITÀ CONNESSE)

Codici attività:

03.11.00 – “Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi”;

03.12.00 – “Pesca in acque dolci e servizi connessi”.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WG90U (evoluzione dello studio di settore VG90U), con nota prot. RU n. 54274 del 14 aprile 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 2 e 18 maggio 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati n. 7 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– AGCI/AGRITAL;

– FEDERCOOPESCA;

– FEDERPESCA;

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Pagina 2 VERBALE – STUDIO WG90U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

– LEGACOOP AGROALIMENTARE DIPARTIMENTO PESCA.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 95647 del 16 luglio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WG90U.

Con e-mail del 12 luglio 2016, FEDERPESCA ha espresso le proprie considerazioni in merito allo studio WG90U, come di seguito riportato.

1. In merito all’indicatore di coerenza “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, l’Organizzazione ribadisce quanto già rilevato in sede di riunioni e cioè che tale indicatore, costituito dal rapporto tra “Margine netto” e “Costi per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, presenterebbe, per il settore della pesca, delle gravi incongruenze.

In particolare l’Organizzazione sostiene che:

a) “il settore della pesca è destinatario di benefici fiscali previsti, per la fattispecie, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 30/12/1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n.30 (detassazione parziale del reddito di impresa derivante dall'utilizzazione del natante da pesca)”;

b) “in sede di compilazione dello studio di settore, l'importo relativo alla detassazione del reddito viene indicato nel quadro F 23 (altri componenti negativi) al fine di fare coincidere il risulto del quadro F degli studi con il quadro del reddito di impresa ( errore bloccante)”; pertanto, il “Margine netto” potrebbe risultare “non coerente con la realtà dei costi di esercizio” dei contribuenti appartenenti al settore, influenzando negativamente l’esito del sopra citato indicatore di coerenza.

2. L’esito dello stesso indicatore, a parere dell’Associazione, sarebbe inoltre “ influenzato negativamente anche dagli alti ammortamenti previsti ed applicati dal settore per effetto delle percentuali di cui al D.M. 31/12/1988, Gruppo 3 (industrie della pesca e caccia), ove per i Motopescherecci è stabilita l'aliquota del 12,50% e per le attrezzature particolari di pesca l'aliquota del 31,50%” . riferendosi a beni strumentali il cui costo medio è molto elevato. Alla luce di quanto esposto, FEDERPESCA auspica che, in sede di validazione dello studio, l’indicatore di coerenza “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, per il settore della pesca, venga “sterilizzato”.

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Pagina 3 VERBALE – STUDIO WG90U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ritiene che gli esempi analizzati in sede di riunione abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

1 In relazione alle considerazioni rappresentate da FEDERPESCA, circa il corretto funzionamento dell’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti” in presenza di particolari benefici fiscali previsti per il settore della pesca ai sensi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, si rappresenta che, a seguito delle analisi effettuate da SOSE sui dati dichiarati dai contribuenti, risulta confermata la possibilità che si verifichi l’anomalia segnalata dall’Associazione.

Al fine di rendere il più possibile omogenea la platea di soggetti ai quali l’indicatore viene applicato, si è pertanto ritenuto opportuno intervenire sui dati di costruzione degli indicatori di coerenza approvati per lo studio in oggetto, in cui risulta presente la variabile F23 (“Altri componenti negativi”), depurando la stessa della componente relativa al reddito detassato e/o esente (di cui ai righi RG23/RF50 - UNICO PF/SP/SC).

L’intervento comporterà:

a) che non dovrà essere indicata la componente “reddito detassato” nel rigo F23 (“Altri componenti negativi”) del modello studi di settore, con la conseguenza che il rigo F28 (“Reddito d’impresa o perdita”) non terrà conto di tale componente;

b) la previsione di una modifica del controllo telematico che, in fase di trasmissione dello studio, verificherà la corrispondenza tra il reddito indicato nel modello studi di settore e quello indicato nel quadro di UNICO.

In merito a tali precisazioni, ci si riserva di richiamare l’attenzione dei contribuenti nella modulistica in corso di predisposizione e nei prossimi documenti di prassi relativi all’applicazione degli studi di settore per l’annualità 2016.

2 In merito all’osservazione relativa all’influenza negativa che, a parere dell’Associazione, gli “alti ammortamenti previsti ed applicati dal settore per effetto delle percentuali di cui al D.M. 31/12/1988, - Gruppo 3 ( industrie della pesca e caccia)” avrebbero sull’esito dell’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti”, con riferimento, quindi, a beni strumentali il cui costo medio è molto elevato, si rappresenta quanto segue.

In linea generale si premette che il valore di soglia minima (pari a 1) dell’indicatore in questione risponde al concetto di plausibilità e coerenza economica minima di copertura, attraverso il margine netto, dei costi per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti.

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Pagina 4 VERBALE – STUDIO WG90U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

Nel caso specifico, dall’analisi delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore effettuata sul cluster 4 (“ Imprese che utilizzano il sistema a strascico oltre 20 miglia”), rappresentativo delle imprese con motopescherecci di stazza più elevata, si evidenzia che, per circa un quarto dei soggetti, l’indicatore assume valore negativo. Si tratterebbe, quindi, di contribuenti che, indipendentemente dalle spese sostenute per il costo dei godimento di beni di terzi e degli ammortamenti, presentano comunque una situazione di incoerenza dell’indicatore a causa di una redditività talmente bassa da non essere in grado di remunerare il fattore lavoro. Pertanto, per gli stessi è plausibile ritenere che la condizione di non coerenza dell’indicatore non sia riconducibile alla presenza di elevati importi degli ammortamenti dei beni strumentali.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbianoconsentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WG90U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta dal 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO WG91U

(ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI)

Codici attività:

64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” ;

66.19.21 – “Promotori finanziari”;

66.19.22 – “Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari”;

66.19.40 – “Attività di Bancoposta”;

66.21.00 – “Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni”;

66.22.01 – “Broker di assicurazioni”;

66.22.02 – “Agenti di assicurazioni”;

66.22.03 – “Sub-agenti di assicurazioni”;

66.22.04 – “Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni”;

66.29.09 – “Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca”.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WG91U (evoluzione dello studio di settore VG91U), con nota prot. RU n. 116769 del 21 luglio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la

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Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 22 settembre e 6 ottobre 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati sia n. 9 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore, sia n. 3 esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni di categoria:

– AIBA;

– ANASF;

– ASSOCONFIDI;

– CONFINDUSTRIA;

– SNA.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 162827 del 10 ottobre 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WG91U.

Con nota del 26 ottobre 2016, SNA ha manifestato il proprio consenso alle modifiche apportate all’evoluzione dello studio VG91U, osservando che gli esiti derivanti dall’applicazione dello studio WG91U, sul limitato campione esaminato, “non appaiono peggiorativi rispetto a quelli forniti dalla versione precedente”. L’Associazione non ha formulato alcun rilievo, rilevando esiti di apparente adeguatezza “anche con riferimento al funzionamento degli indicatori di normalità e di coerenza”.

Con nota del 28 ottobre 2016, ANASF ha espresso alcune considerazioni sulla revisione dello studio di settore VG91U.

1. L’Associazione ha, innanzitutto, evidenziato che “nell’ottica di pervenire ad uno studio di settore quanto più aderente alla realtà economica della categoria […] la metodologia del confronto attualmente in essere necessita di una revisione”. Al riguardo, mette in rilievo alcuni punti di debolezza che sarebbero emersi dalla fase di confronto, quali:

- l’indisponibilità della bozza di modello elaborato, che non permetterebbe all’Associazione di testarlo con i dati e le informazioni presenti nella propria banca dati;

- l’indisponibilità dei dati relativi ai casi esaminati nel corso delle riunioni. L’Organizzazione avrebbe voluto poter disporre dei casi “al fine di poter

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Pagina 3 di 5 VERBALE – STUDIO WG91U

Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

analizzare anzitutto le modalità di compilazione oltre che la loro aderenza alla realtà della categoria”;

- l’indisponibilità di alcune informazioni specifiche relative alla “ remuneratività media del portafoglio del promotore finanziario in funzione delle diverse entità di portafoglio gestito”, per le quali è stata inoltrata anche una richiesta via e-mail.

L’Associazione ritiene che al fine di addivenire ad un modello di studio di settore quanto più possibile aderente alla realtà della propria categoria, la disponibilità dei dati e delle informazioni richieste avrebbe consentito un maggiore approfondimento e dunque una “più puntuale e calibrata esposizione circa le criticità del nuovo modello”. ANASF sostiene che nel corso degli incontri svolti, nei quali è stato presentato il modello evoluto dello studio di settore VG91U, non ci sarebbe stata “alcuna possibilità di fornire ulteriori elementi di confronto finalizzati ad una più aderente costruzione del modello applicabile”.

2. L’Associazione segnala che, per i casi esaminati nel corso delle riunioni di validazione dello studio in oggetto, la funzione di stima assegnerebbe una remunerazione del portafoglio gestito troppo elevata. Al riguardo sostiene che, a causa dell’andamento dei mercati finanziari degli ultimi anni, le commissioni percepite dal consulente finanziario avrebbero subito notevoli riduzioni. Ciò in quanto i soggetti mandanti, al fine di rendere attrattivi e remunerativi gli investimenti proposti, avrebbero ridotto “le commissioni di caricamento, di ingresso e di gestione del portafoglio”, con conseguente traslazione degli effetti anche sulle provvigioni riconosciute al consulente finanziario. ANASF ipotizza che “chi ha compilato lo studio di settore, temendo -in modo errato-gli effetti negativi in termini di stima dei ricavi, abbia indicato accanto ai ricavi conseguiti un valore di portafoglio ridotto” e che tale atteggiamento abbia determinato una sovrastima della remunerazione media di un portafoglio di risparmio gestito. L’Associazione afferma che, al fine di avere un ulteriore riscontro di quanto ipotizzato, sarebbe opportuno confrontare i dati dichiarati nel modello con i dati forniti dai principali soggetti mandanti, rendendosi disponibile alla raccolta delle informazioni necessarie.

3. L’Associazione ritiene che, “essendo lo studio di settore un modello statistico con la funzione di individuare (i) eventuali ricavi non dichiarati ovvero (ii) una struttura dei costi non aderente con la realtà”, concentrando l’analisi sui dati contabili dei casi proposti dalla stessa:

- “ i ricavi dichiarati siano assolutamente certi, operando il consulente finanziario in via esclusiva per una banca mandante la cui natura istituzionale esclude in radice che possano essere corrisposti compensi “extracontabili” ”;

- la “struttura e l’ammontare dei costi sostenuti” sia “assolutamente fisiologica”. Tale considerazione sarebbe ulteriormente confermata

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Pagina 4 di 5 VERBALE – STUDIO WG91U

Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

dall’assenza di anomalie con riferimento all’analisi della coerenza e normalità economica e dalla bassa incidenza dei costi sui ricavi dichiarati. La struttura dei costi analizzata sarebbe inoltre coerente “con la struttura tipica dei consulenti finanziari operanti nello stesso territorio ed aventi la medesima massa gestita”.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ritiene che gli esempi analizzati in sede di riunione abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito a quanto evidenziato da ANASF sullo studio di settore WG91U si fa presente quanto segue.

I. Con riferimento alle considerazioni espresse dall’Associazione circa la metodologia di confronto attualmente in essere per la revisione degli studi di settore, si rappresenta che:

a) per l’analisi delle posizioni dei contribuenti presenti nella Banca dati degli studi di settore, è prevista la possibilità di trasmettere alla SOSE i dati e le informazioni relative ai soggetti di interesse tramite una procedura appositamente predisposta (di cui si forniscono dettagli in sede di convocazione delle riunioni per l’analisi dello studio in evoluzione). Al termine delle elaborazioni viene restituito un output completo circa i risultati prodotti dallo studio evoluto in termini di congruità, normalità e coerenza. La bozza di modello dello studio WG91U, inoltre, è stata resa disponibile a tutte le Organizzazioni presenti nel corso delle riunioni;

b) in relazione ai casi esaminati nel corso delle riunioni, si precisa che, degli esempi forniti da ANASF, sono state inviate alla stessa Organizzazione le relative “report” contenenti gli esiti dello studio. Per quanto riguarda gli altri esempi esaminati, invece, si tratta di casi anonimi selezionati in modo casuale dalla banca dati, analizzati e valutati in contraddittorio da tutti i presenti nel corso della riunione, al fine di cogliere gli aspetti di maggior interesse per i partecipanti;

c) in merito alle informazioni di dettaglio richieste, relative alla “ remuneratività media del portafoglio”, si rappresenta che, nel corso della seconda riunione, è stato fatto presente come le stesse informazioni sarebbero state rese disponibili, purché le Organizzazioni interessate ne avessero fatto formale richiesta. La richiesta di ANASF, pervenuta in data 13 ottobre 2016, ha avuto infatti riscontro il 29 novembre u.s. con invio a mezzo posta elettronica certificata delle statistiche relative ai dati oggetto di richiesta.

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Pagina 5 di 5 VERBALE – STUDIO WG91U

Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

II. Per quanto concerne la “remuneratività” media del portafoglio del risparmio gestito, a parere dell’Associazione troppo elevata, si fa presente che le analisi che hanno condotto all’elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2014. Si rappresenta che si rimane ovviamente a disposizione per il necessario confronto e approfondimento, in particolare nel caso in cui le Organizzazioni interessate facciano pervenire evidenze di criticità tali da poter compromettere la corretta applicazione dello studio.

III. Con riferimento alle osservazioni dell’Associazione circa il funzionamento dello studio di settore, si precisa che l’applicazione dello studio stesso attribuisce ai contribuenti un “ricavo potenziale”. Tale ricavo viene stimato tenendo conto delle variabili contabili e strutturali, dichiarate nel modello, che influenzano il risultato economico. L’applicazione dello studio consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica del singolo contribuente in relazione al settore economico di appartenenza. A tale scopo, nell’ambito dello studio, vengono individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili strutturali per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati nell’espletamento dell’attività.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’esame del prototipo si ritiene abbia consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WG91U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO WG92U

(SERVIZI FORNITI DA REVISORI CONTABILI, PERITI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN

MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E TRIBUTI (ATTIVITÀ DI IMPRESA))

Codice attività:

69.20.13 – “Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi ”.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WG92U (evoluzione dello studio di settore VG92U), con nota prot. RU n. 93967 del 15 giugno 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 5 e 18 luglio 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati n. 11 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

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– ANCOT;

– CNDCEC;

– CNO Consulenti del lavoro;

– Istituto Nazionale Revisori Legali;

– Istituto Nazionale Tributaristi;

– LAPET.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 115653 del 20 luglio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WG92U.

Con nota del 28 novembre 2016, inoltrata con e-mail del 29 novembre 2016, CNDCEC e CNO Consulenti del lavoro hanno espresso le proprie considerazioni in merito allo studio WG92U, come di seguito riportato.

1) Quadro A - Personale addetto all’attività

Con riferimento alle informazioni relative al numero di collaboratori previste ai righi A04 (“Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa”) e A05 (“Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente”), le Organizzazioni rappresentano come l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 15/6/2015 avrebbe “parzialmente innovato la materia”. In particolare tale norma avrebbe previsto:

- al comma 1, che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi a molte delle prestazioni di collaborazione e, in particolare, a quelle prestazioni “che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”;

- al comma 2, che le disposizioni di cui al punto precedente non troverebbero applicazione in casi specifici come quello relativo alle “collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”.

Sulla base di quanto previsto al comma 2, dunque, le Organizzazioni ritengono che il richiamo alla “collaborazione coordinata e continuativa” presente nelle descrizioni dei righi A04 e A05 possa essere “troppo generica e potenzialmente in contrasto con il dettato legislativo” e in merito suggerisce come possibili nuove formulazioni dei righi le seguenti:

- al rigo A04, “collaboratori iscritti ad albi professionali che prestano attività prevalentemente nello studio”;

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- al rigo A05, “altri collaboratori prestatori di lavoro autonomo intellettuale”, precisando nelle istruzioni che si tratterebbe di “ collaboratori le cui prestazioni non sono caratterizzate da tutti i requisiti previsti dal primo comma dall’art 1 del D.Lgs 81/2015”.

CNDCEC e CNO Consulenti del lavoro ritengono che, per quello che concerne le “diverse tipologie professionali” interessate dallo studio WG92U, entrambi i righi potrebbero risultare significativi, anche il secondo nel caso in cui i rapporti con l’impresa “non siano caratterizzati dalla eterodirezione e da altri elementi che fanno presumere il rapporto di lavoro subordinato”.

2) Quadro D – Elementi specifici dell’attività

Le variabili di cui ai righi D11 (“Servizi di amministrazione del personale, paghe e contributi”), D12 (“Assistenza in materia del lavoro”) e D19 (“Assistenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e contributi))” farebbero riferimento a specifiche attività “rientranti nella sfera professionale del Consulenti del lavoro e degli altri professionisti indicati nella legge n. 12/1979”, e quindi non dovrebbero rientrare nello studio WG92U, bensì nello studio WK05U.

Le Organizzazioni ritengono infatti che i soggetti che esercitano attività non rientranti nella sfera professionale della citata legge dovrebbero “limitarsi al calcolo ad alla stampa della documentazione in materia di lavoro”, come precisato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2015 e previsto anche dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2013. A parere delle stesse Organizzazioni, quindi, la descrizione dei righi D11 e D19 dovrebbe limitarsi alle sole attività di “calcolo e stampa di documentazione in materia di lavoro”, mentre il rigo D11 dovrebbe essere eliminato.

Tali considerazioni, già formulate in più occasioni, mirerebbero ad eliminare le attività di consulenza del lavoro dalle descrizioni di tali righi, in quanto, così come attualmente formulate, “sembrerebbero attribuire legalità a comportamenti illegittimi”. I soggetti rientranti in tale studio, infatti, non potrebbero svolgere “prestazioni oggetto di riserva professionale”, ma limitarsi solamente alle attività relative ai cd. “centri servizi”, nella cui struttura potrebbe si essere svolta l’attività di consulenza del lavoro, ma esclusivamente da “professionisti abilitati che emettano direttamente la fattura per le relative prestazioni”.

In virtù di tali considerazioni le Organizzazioni propongono che:

- il nome del cluster 5 (“Imprese che forniscono servizi di amministrazione del personale con remunerazione non a forfait”) venga ridefinito in “ Imprese che forniscono calcolo e stampa di documentazione in materia di lavoro con remunerazione non a forfait”;

- nel nome del cluster 8 (“Imprese che forniscono servizi contabili, consulenza fiscale e societaria e assistenza in materia del lavoro con

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remunerazione a forfait”) dovrebbe essere eliminata la parte relativa all’assistenza in materia di lavoro;

- il nome del cluster 9 (“Imprese che forniscono servizi di assistenza in materia del lavoro con remunerazione a forfait”) venga ridefinito in “ Imprese che forniscono calcolo e stampa di documentazione in materia di lavoro con remunerazione a forfait”.

3) Analisi della coerenza e della normalità economica

In merito alla coerenza economica le Organizzazioni ribadiscono le perplessità in merito all’indicatore “Margine per addetto non dipendente”, in quanto in alcune circostanze determinerebbe una “una sorta di “minimun tax””, e all’“Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, in quanto si ritiene che tale indicatore “non abbia alcuna connessione logica con lo svolgimento delle attività professionali ed anche di impresa”, ma penalizzerebbe i soggetti che investono in beni strumentali oppure ne usufruiscono in virtù di contratti di locazione, “ formula assai diffusa per apparati informatici ed automezzi”.

� In merito alla normalità economica le Organizzazioni ritengono che l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” sia “privo di significato economico”, considerata la “variabilità dei comportamenti di spesa e necessità d’investimenti nell’ambito delle professioni, assai diverse, comprese nello studio di settore”.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ritiene che gli esempi analizzati in sede di riunione abbiano permesso, con le precisazioni di seguito riportate in relazione all’analisi della coerenza, di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione alle considerazioni rappresentate da CNDCEC e CNO Consulenti del lavoro, si rappresenta quanto di seguito riportato.

1) In merito a quanto sostenuto dalle Organizzazioni circa il quadro A – “Personale addetto all’attività” si premette che lo stesso, standard per tutti gli studi di settore, classifica gli addetti dell’impresa in relazione alla natura del rapporto di lavoro (dipendente a tempo pieno, dipendente a tempo parziale, collaboratore, socio, ecc.). Con particolare riferimento a quanto rappresentato in merito alla variabile del rigo A04, si sottolinea come la stessa riguardi il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa. Tale norma si riferisce in particolare a quei “rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione”, ovvero a rapporti di lavoro diversi da quelli previsti ai righi A01, A02 e A03, riguardanti

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dipendenti e apprendisti, che sottendono, invece, un rapporto di lavoro subordinato. La norma richiamata dalle Organizzazioni (art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 15/6/2015, “Collaborazioni organizzate dal committente”) invece prevede che “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Tale disposizione estende le tutele del lavoro subordinato a forme di collaborazione morfologicamente contigue al lavoro subordinato. Tuttavia la norma citata non mette in discussione la figura delle collaborazioni “pure” (ossia non “organizzate dal committente”), che allo stato sembrerebbero ammissibili. L’esistenza di tale figura è ulteriormente confermata dal disposto del comma 3 del citato art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 15/6/2015, laddove viene precisato che “Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1”, ovvero l’assenza di un rapporto di lavoro per prestazioni esclusivamente personali, continuative e sostanzialmente organizzate dal committente.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la descrizione del rigo A04 (“Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa”), anche se riguardante figure contrattuali destinate ad esaurirsi, sia corretta, e che la distinzione di tale rigo dal rigo A05 (“Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente”) serva solo a distinguere quei collaboratori “puri” che lavorano prevalentemente per l’impresa (rigo A04), e che per lo studio WG92U rilevano ai fini dell’analisi della coerenza economica, da quelli che invece non vi lavorano in maniera prevalente (rigo A05), che invece non rilevano in alcun modo ai fini delle stime.

Considerando quindi che l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 15/6/2015 non sembrerebbe porre in essere nuove figure contrattuali, bensì mirare a evitare l’uso “distorto” delle forme contrattuali di collaborazione, sembrerebbe non opportuno dare seguito alle proposte delle Organizzazioni di rinominare i righi A04 e A05 (rispettivamente in “collaboratori iscritti ad albi professionali” e “altri collaboratori prestatori di lavoro autonomo intellettuale”), in quanto non riconducibili alla logica, rilevante ai fini dello studio, di distinguere i collaboratori che prestano l’attività in maniera prevalente per l’impresa da quelli che invece non la prestano in maniera prevalente. Ci si riserva, comunque, di effettuare un approfondimento sul tema.

2) Con riferimento alle attività previste dai righi D11 (“Servizi di amministrazione del personale, paghe e contributi”), D12 (“Assistenza in materia del lavoro”) e D17 (“Assistenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e contributi)”), si rappresenta, in questa sede, come le stesse siano già state originariamente intese nel senso di non comprendere lo svolgimento di quelle attività per le quali l’art. 1, comma 1, della legge 11

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gennaio 1979, n. 12 prevede una riserva di legge esclusiva per i consulenti del lavoro iscritti ad apposito albo professionale.

Nel corso dei vari incontri con le Organizzazioni, riguardanti le varie evoluzioni dallo studio G92U, era stato convenuto di mantenere nel modello la descrizione “assistenza” in materia di lavoro, che, seppur generica, non comprenderebbe ovviamente le attività di cui al citato art. 1, comma 1, della legge n. 12 del 1979.

Tanto premesso, si anticipa che le istruzioni relative ai citati righi D11, D12 e D17 sarà esplicitato che gli stessi non si riferiscono alle attività di cui all’art. 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Infine, si rappresenta che per lo studio WG92U è previsto, nella bozza di quadro Z predisposta per il periodo d’imposta 2016 (inviato alle Organizzazioni interessate con prot. RU n. 213544 del 2/12/2016), una nuova classificazione della sezione “Modalità di espletamento dell’attività” in cui, come informazioni riguardanti la gestione delle attività in materia di lavoro, compaiono esclusivamente le attività concernenti il calcolo e la stampa della documentazione in materia di lavoro (in particolare si tratta dei righi Z11 - “Calcolo e stampa di documentazione in materia di lavoro”, per le prestazioni non a forfait, e Z15 - “Contabilità, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria, calcolo e stampa di documentazione in materia di lavoro”, per le prestazioni a forfait). La nuova informazione risulta definire un ambito di attività a carattere meramente strumentale ed accessorio rispetto a quelle riservate all’ambito professionale del consulente del lavoro.

3) Per quanto riguarda l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” si sottolinea che lo stesso, riguardante esclusivamente l’analisi della coerenza economica, non rileva ai fini della stima del ricavo puntuale, e quindi non ha effetti sulla determinazione dei ricavi. L’indicatore di coerenza economica “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, invece, si basa su un concetto di plausibilità e coerenza economica minima di copertura dei costi per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti. In questo ambito, anche se gli ammortamenti non rappresentano un fabbisogno finanziario, in termini di copertura, come il costo per il godimento dei beni di terzi, è anche vero che per l’equilibrio dell’operatore economico occorre coprire, oltre agli altri costi, anche quello degli ammortamenti, che vengono dedotti, come altri, dal reddito. Tanto premesso, si osserva, in questa sede, che è possibile, nell’attuale contesto di crisi, che si verifichino casi di difficoltà nella copertura dei costi considerati; al riguardo, i contribuenti interessati potranno anticipare elementi ed informazioni in merito utilizzando le Note aggiuntive di GERICO.

Circa l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” si sottolinea come lo stesso miri a verificare che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo. Si ritiene, quindi, che la “variabilità dei

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Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

comportamenti di spesa e necessità d’investimenti nell’ambito delle professioni, assai diverse, comprese nello studio di settore” possa essere adeguatamente colta dalla previsione di valori delle soglie, ritenuti economicamente plausibili, differenziate per gruppo omogeneo.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbianoconsentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WG92U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta dal 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO WG93U

(ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI DESIGN)

Codici Attività:

74.10.10 – “Attività di design di moda e design industriale”;

74.10.90 – “Altre attività di design”.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WG93U (evoluzione dello studio di settore VG93U), con nota prot. RU n. 140641 del 12 settembre 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 3 e 17 novembre 2016.

Alla riunione svoltasi presso i locali della SOSE in data 17 novembre, essendo andata deserta la riunione convocata per il 3 novembre, hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e dell’ADI – Associazione Disegno Industriale. Nel corso della stessa sono stati esaminati n. 2 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

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Pagina 2 di 2 VERBALE – STUDIO WG93U

Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

Con nota prot. RU n. 199692 del 17 novembre 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WG93U.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WG93U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore sono stati analizzati esempi tratti dalla Banca Dati degli studi di settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’esame del prototipo si ritiene abbia consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WG93U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO WG94U

(PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO, ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE)

Codici attività:

59.11.00 - “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”;

59.12.00 - “Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”;

59.13.00 - “Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”;

59.20.30 - “Studi di registrazione sonora”;

60.10.00 - “Trasmissioni radiofoniche”;

60.20.00 - “Programmazione e trasmissioni televisive”.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WG94U (evoluzione dello studio di settore VG94U), con nota prot. RU 80570 del 24 maggio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 14 giugno e 6 luglio 2016.

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Pagina 2 VERBALE – STUDIO WG94U

Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati n. 7 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CNA;

– CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU 119384 del 26 luglio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WG94U.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WG94U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore sono stati analizzati n. 7 esempi tratti dalla Banca Dati degli Studi di settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbianoconsentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WG94U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

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Pagina 3 VERBALE – STUDIO WG94U

Referente Ufficio Studi di settore: Luigi Pallotta

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta dal 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO WG95U

(SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO E STABI LIMENTI TERMALI)

Codici attività:

96.04.10 – “Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)”;

96.04.20 – “Stabilimenti termali”.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni di categoria è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WG95U (evoluzione dello studio di settore VG95U), con nota prot. RU n. 54460 del 14 aprile 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 12 e 26 maggio 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati n. 4 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni di categoria:

- CONFINDUSTRIA;

- FEDERTERME.

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Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 89912 del 9 giugno 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WG95U.

Con e-mail del 13 luglio 2016, FEDERTERME ha evidenziato che “ facendo anche seguito a quanto già condiviso nel corso dell’incontro del 12 maggio u.s., Vi confermiamo che le aziende nostre associate non ci hanno trasmesso particolari criticità legate al predetto modello”.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WG95U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore sono stati analizzati esempi tratti dalla Banca Dati degli studi di settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’esame del prototipo si ritiene abbia consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WG95U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

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Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO YG37U

(BAR GELATERIE E PASTICCERIE)

Codici attività:

47.24.20 – “Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria”;

56.10.30 – “Gelaterie e pasticcerie”;

56.10.41 – “Gelaterie e pasticcerie ambulanti”;

56.30.00 – “Bar e altri esercizi simili senza cucina”.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio YG37U (evoluzione dello studio di settore WG37U), con nota prot. RU n. 155324 del 3 ottobre 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 8 e 22 novembre 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati sia n. 5 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore, sia n. 13 esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CNA;

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Pagina 2 VERBALE – STUDIO YG37U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

– CONFARTIGIANATO;

– CONFCOMMERCIO;

– FIPE.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 204169 del 22 novembre 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio YG37U.

Con e-mail del 2 dicembre 2016, CNA e CONFARTIGIANATO hanno espresso le proprie considerazioni in merito allo studio YG37U, come di seguito riportato.

Correttivi crisi

Le Associazioni, considerato il perdurare della crisi economica che, a parere delle stesse, provocherebbe un costante calo dei consumi, ritengono necessaria la previsione di adeguati correttivi congiunturali ed individuali che colgano l’effettivo impatto della stessa sui periodi d’imposta di applicazione dello studio, rispetto alla base dati utilizzata per la revisione (2014).

Ritengono inoltre che vengano riproposti i correttivi crisi anche ai valori soglia degli indicatori di coerenza così come fatto per il 2015.

Indicatori di coerenza

Le Associazioni, pur apprezzando il lavoro fatto relativamente al p.i. 2015 in merito all’introduzione dei correttivi sui valori soglia degli indicatori di coerenza, rilevano che l’analisi della coerenza presenterebbe notevoli limiti, specie in momenti di forte congiuntura economica negativa come quelli in atto.

In particolare, i valori soglia individuati per gli indicatori “Valore Aggiunto lordo per addetto”, “ Margine per addetto non dipendente” e “Indice di “copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti” risulterebbero essere “troppo selettivi rispetto alla platea delle imprese del settore”. In particolare, con specifico riferimento all’indicatore del “Valore Aggiunto lordo per addetto”, le Associazioni rilevano, come sarebbe emerso anche in sede di riunione, che alle “imprese che utilizzano in misura minima lavoro dipendente (o per poche giornate o utilizzando voucher) […] viene applicato tale indicatore avendo appunto sostenuto spese per lavoro”. Ciò, a parere delle stesse, penalizzerebbe tali imprese, che si vedrebbero applicati i valori soglia minimi previsti per tale indicatore, più elevati di quelli previsti per il “Margine per addetto non dipendente” relativo alle imprese che non sostengono

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Pagina 3 VERBALE – STUDIO YG37U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

spese per lavoro dipendente. Le Associazioni ritengono che occorrerebbe in tali casi “introdurre correttivi ai valori soglia in presenza di somme sostenute per lavoro dipendente di non rilevante entità”.

Pertanto, le conseguenti incoerenze negli esiti degli indicatori non dovrebbero, a parere delle Associazioni, “essere attribuite alla gestione aziendale, né dovrebbero penalizzare le imprese nella valutazione complessiva dello studio di settore, anche ai fini del riconoscimento dei benefici del sistema premiale”.

Le stesse ritengono, quindi, necessaria una revisione sostanziale e complessiva, degli indicatori di coerenza anche attraverso un più marcato effetto dei correttivi sui valori soglia.

Concorrenza della grande distribuzione organizzata

Le Associazioni osservano come, sempre più negli ultimi anni, la grande distribuzione organizzata, offrendo prodotti di propria produzione alla clientela, abbia determinato un’inevitabile concorrenza, soprattutto nei confronti delle gelaterie e pasticcerie tradizionali, “tanto maggiore quanto l’impresa è vicina ai centri commerciali”.

Tali imprese, a parere delle Associazioni, subirebbero “una riduzione dei volumi e conseguentemente dei margini rispetto alle altre imprese, in quanto per rispondere alla concorrenza debbono necessariamente aumentare il livello qualitativo della loro produzione con conseguente incremento dei costi relativi”.

Le Organizzazioni, richiedono, pertanto, che sulla questione vengano fornite indicazioni di cautela agli uffici affinché ne tengano conto in sede di eventuale contraddittorio.

Numerosità dei prodotti offerti e scarti di lavorazione

Le Associazioni riferiscono che, soprattutto negli ultimi anni di crisi, sempre più le pasticcerie che producono in proprio aumenterebbero la numerosità delle tipologie di prodotti offerti per provare a rimanere sul mercato.

Tale circostanza, a parere delle Organizzazioni, determinerebbe un aumento degli scarti di produzione che incide negativamente sulla marginalità dell’impresa, che si ripercuote anche sull’indicatore di coerenza relativo al “ricarico” e comunque determina un maggior incidenza del “costo del venduto” e quindi anche sulla stima dei ricavi” .

L’aumento della gamma dei prodotti offerti, osservano le Associazioni, non essendo una scelta generalizzata di tutte le imprese del settore, potrebbe determinare anomalie applicative dello studio a seconda del tipo di impresa.

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Pagina 4 VERBALE – STUDIO YG37U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

Le Organizzazioni, richiedono, pertanto, che sulla questione vengano fornite indicazioni di cautela agli uffici affinché ne tengano conto in sede di eventuale contraddittorio.

Processo semplificazione modello e revisione del quadro E relativo ai beni strumentali

Le Associazioni esprimono apprezzamento per il processo di semplificazione volto a ridurre il numero delle informazioni e dati richiesti nel modello e in tale ottica propongono una ulteriore riduzione delle variabili presenti nel quadro E – “Beni strumentali”.

Nello specifico, le stesse propongono relativamente ai “Mezzi di trasporto”, di mantenere per gli stessi un unico rigo “in cui indicare il numero complessivo di automezzi (escluse le autovetture) e di cui il numero di “autonegozi”, a prescindere dalla portata.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ritiene che gli esempi analizzati in sede di riunione abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione alle considerazioni rappresentate da CNA e CONFARTIGIANATO, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Correttivi crisi

In merito alla eventuale previsione dei correttivi crisi, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione “4) Considerazioni finali”, si fa presente che le analisi che hanno condotto all’elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2014, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi manifestati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore.

Tanto premesso, si ritiene che la revisione congiunturale dello studio, conseguente l’introduzione di specifici correttivi “crisi”, consentirà, anche per il p.i. 2016, di cogliere eventuali fenomeni di riduzione dell’efficienza produttiva dell’impresa, grazie all’utilizzo di una frontiera di produzione stocastica, in cui i coefficienti relativi ai fattori della produzione (valore dei beni strumentali e numero di addetti) saranno individuati per singolo studio di settore.

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Pagina 5 VERBALE – STUDIO YG37U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

La revisione congiunturale dello studio, analogamente a quanto avvenuto per il p.i. 2015, dovrebbe consentire, altresì, di individuare specifici interventi correttivi relativi agli indicatori di coerenza economica per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza potrebbe essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

Indicatori di coerenza

In relazione alle osservazioni delle Associazioni in merito ai notevoli limiti che l’analisi della coerenza presenterebbe in presenza di momenti di forte congiuntura economica, richiamando quanto riportato al precedente punto relativo ai “Correttivi crisi”, si precisa che la revisione congiunturale dello studio, analogamente a quanto avvenuto per il p.i. 2015, dovrebbe consentire di individuare specifici interventi correttivi relativi agli indicatori di coerenza economica per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza potrebbe essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

Per quanto concerne, invece, il funzionamento dell’indicatore “Valore Aggiunto lordo per addetto”, che, a parere delle Associazioni, penalizzerebbe “ le imprese che utilizzano in misura minima lavoro dipendente (o per poche giornate o utilizzando voucher)”, e relativamente al quale viene richiesta l’introduzione dicorrettivi ai valori soglia in presenza di somme sostenute per lavoro dipendentedi non rilevante entità, si rappresenta che le soglie dell’indicatore in questione sono state determinate in modo “cautelativo”, tale da evitare che l’esito dell’indicatore sia influenzato da circostanze del genere di quella segnalata dalle Organizzazioni.

Concorrenza della grande distribuzione organizzata

In merito al fenomeno della concorrenza subita dalle gelaterie e pasticcerie tradizionali ad opera della grande distribuzione organizzata, che, a parere delle Associazioni, comporterebbe “una riduzione dei volumi e conseguentemente dei margini rispetto alle altre imprese, in quanto per rispondere alla concorrenza debbono necessariamente aumentare il livello qualitativo della loro produzione con conseguente incremento dei costi relativi”, nel riservarsi di fornire indicazioni agli Uffici nella prossima circolare in materia, si rammenta che particolari circostanze, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno essere indicate dal contribuente nelle “Note Aggiuntive” di GERICO.

Numerosità dei prodotti offerti e scarti di lavorazione

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Pagina 6 VERBALE – STUDIO YG37U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

In relazione a quanto riferito dalle Associazioni circa il fenomeno, diffuso tra le pasticcerie che producono in proprio, di un aumento delle tipologie di prodotti offerti per provare a rimanere sul mercato e delle conseguenze che tale scelta potrebbe avere sulla marginalità dell’impresa, considerando l’aumento degli scarti di produzione, si rappresenta quanto segue.

Qualora la scelta di aumentare la gamma di prodotti offerti non fosse generalizzata a tutte le imprese del settore (come ipotizzato dalle Associazioni), l’evoluzione dello studio WG37U, realizzata analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2014, potrebbe non tenerne conto. Di conseguenza, in fase di applicazione dello studio potrebbe verificarsi che situazioni particolari come quella descritta possano generare degli scostamenti tra i risultati attesi dello studio di settore in termini di congruità, coerenza e normalità, rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti.

A tal proposito, così come ricordato al punto precedente, si ricorda che circostanze particolari di cui lo studio di settore non dovesse tener conto, potranno comunque essere evidenziate dal contribuente, in fase dichiarativa, nelle Note Aggiuntive di GERICO.

I contribuenti, inoltre, in fase di eventuale contraddittorio, possono sempre dimostrare agli Uffici competenti che eventuali scostamenti dalle risultanze dell’applicazione degli studi di settore possono essere riconducibili a situazioni particolari o eccezionali verificatesi nello svolgimento dell’attività.

Ci si riserva di fornire indicazioni in merito nella prossima circolare annuale in materia di studi di settore.

Processo semplificazione modello e revisione del quadro E relativo ai Beni strumentali

Si prende atto dell’apprezzamento espresso dalle Associazioni per il processo di semplificazione della modulistica in corso di approvazione.

In merito alla proposta delle Associazioni di mantenere un unico rigo, relativamente alle informazioni del quadro E, sezione: “Mezzi di trasporto - Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)”, si rappresenta quanto segue.

Come ricordato anche in sede di riunioni, si rappresenta che il processo di semplificazione della modulistica in corso di approvazione, con la conseguente riduzione del numero di informazioni richieste nei modelli, riguarda l’eliminazione di quelle variabili che non rilevano ai fini dell’assegnazione al cluster, ai fini della regressione e che non vengono utilizzate nelle formule degli indicatori di coerenza e di normalità.

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Pagina 7 VERBALE – STUDIO YG37U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

In merito alle informazioni di cui si richiede l’accorpamento, premesso che le stesse sono utilizzate nella formula di un indicatore di normalità “Assenza del Valore dei Beni Strumentali”, si ritiene di non poter dare seguito alla richiesta, considerati i criteri sopra esposti e lo stato avanzato delle attività di elaborazione degli studi di settore e di predisposizione della relativa documentazione.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbianoconsentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio YG37U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta dal 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIOYG39U

(AGENZIE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE)

Codice attività:

68.31.00 – “Attività di mediazione immobiliare” .

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni di categoria è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio YG39U (evoluzione dello studio di settore WG39U), con nota prot. RU n. 74694 del 17 maggio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 16 giugno e 19 luglio 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati n. 7 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni di categoria:

– CONFCOMMERCIO;

– F.I.M.A.A.;

– UNIONE COMMERCIO VARESE.

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Pagina 2 di 2 VERBALE – STUDIO YG39U

Referente Ufficio Studi di settore: Emiliana Lo Conte

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 118689 del 25 luglio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio YG39U.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore YG39U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore sono stati analizzati esempi tratti dalla Banca Dati degli studi di settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’esame del prototipo si ritiene abbia consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio YG39U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO YG44U

(STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE )

Codici attività:

55.10.00 – “Alberghi”;

55.20.51 – “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”;

55.90.20 – “Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero”.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio YG44U (evoluzione dello studio di settore WG44U), con nota prot. RU n. 119131 del 26 luglio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 21 settembre e 7 ottobre 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati sia n. 2 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore, sia n. 7 esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e dalle seguenti Organizzazioni:

– ADAVA;

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Pagina 2 di 14 VERBALE – STUDIO YG44U

Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

– APAM FEDERMONTECATINI;

– ASSOCIAZIONE ALBERGATORI LIDO DI CAMAIORE;

– ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI;

– ASSOCIAZIONE VENEZIANA ALBERGATORI;

– CONFCOMMERCIO;

– CONFINDUSTRIA;

– FEDERALBERGHI;

– UNIONE ALBERGATORI BOLZANO.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 163438 dell’11 ottobre 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio YG44U.

Con nota del 28 ottobre 2016 la FEDERALBERGHI ha rappresentato le proprie considerazioni in merito, evidenziando quanto di seguito riportato.

1) Funzione di stima

Al riguardo l’Organizzazione fa presente che, dall’analisi degli esempi visualizzati nel corso delle riunioni di evoluzione dello studio YG44U, per lo stesso si riscontrerebbe un incremento dei ricavi stimati pari all’1,5% - 2% rispetto alla precedente evoluzione dello studio. Tale incremento, che riguarderebbe anche i valori soglia previsti per alcuni indicatori di coerenza (tra cui il “ ricavo minimo per presenza”), oltre a non rappresentare “l’andamento effettivo del settore”, sarebbe non in linea con le “previsioni di crescita elaborate dal Ministero dell’Economia”, che stimerebbero valori minori rispetto a quelli riscontrati. Ciò considerato, per la FEDERALBERGHI sarebbe “necessario rimodulare la funzione di stima” al fine di “non innalzare i ricavi presunti dell’intervallo di confidenza dello studio”.

La citata Organizzazione, inoltre, rappresenta che, considerato il contesto di incertezza in cui attualmente operano le imprese del settore, sarebbe sempre più frequente il ricorso all’“esternalizzazione di determinati servizi (di pulizia ai piani, in cucina, etc.)”. Il ricorso all’esternalizzazione, determinando una riduzione delle spese per lavoro dipendente ed un incremento delle spese per servizi, non risulterebbe neutro ai fini della stima dei ricavi, in quanto, a parità di spesa, “il costo per il servizio esternalizzato sembra avere un impatto diverso e più gravoso rispetto al costo del personale”. Ciò considerato, l’Organizzazione “chiede che il costo del personale dipendente e il costo per i servizi esternalizzati pesino alla stessa stregua nella determinazione del ricavo presunto dello studio e

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Pagina 3 di 14 VERBALE – STUDIO YG44U

Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

che il coefficiente moltiplicatore del costo del personale e dei servizi non aumenti”.

2) Differenziale relativo ai CAP

In merito l’Organizzazione fa presente che la distinzione territoriale sulla base del codice di avviamento postale riguarderebbe “solo sei città”. Per tutte le altre realtà territoriali lo studio non contemplerebbe una distinzione tra le attività ubicate “nel centro storico di una città” e quelle situate “nella periferia della stessa” e addirittura quelle poste nelle “località extraurbane”. Ciò considerato, la FEDERALBERGHI riterrebbe opportuno “dare un diverso peso alle differenti realtà in cui è localizzata l’attività (centro, periferia, provincia, zone appenniniche/montane, etc.)”.

3) Correttivi territoriali

Al riguardo, l’Organizzazione “chiede che i correttivi territoriali previsti per la congruità abbiano effetto anche sugli indici di coerenza”.

4) Correttivi crisiConsiderata la tendenza delle imprese del settore a “ incrementare il

fatturato” anche a “discapito della marginalità”, al fine di “coprire parte dei costi fissi della struttura”, la FEDERALBERGHI rappresenta che sarebbe opportuno attivare “i correttivi crisi economica (specifico, territoriale, di settore, individuale)” anche in funzione della variazione della percentuale di marginalità realizzata”.

5) Funzionamento degli indicatori economici di coerenza

Con riferimento al “Valore aggiunto lordo per addetto”, l’Organizzazione “chiede che l’intervallo di confidenza dell’indice di coerenza valore aggiunto per lavoratore tenga conto delle esigenze dell’impresa e venga ridotto del 10%”. Tale richiesta deriverebbe dalla circostanza che, in particolare per alcune tipologie di imprese, sembrerebbe necessaria “la presenza di personale, anche in esubero” al fine di assicurare un “buon servizio di qualità”.

In merito all’ “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, la FEDERALBERGHI rappresenta che, al momento, le imprese del settore sembrerebbero “operare anche senza coprire integralmente il costo annuo del capitale impiegato”, soprattutto in presenza di investimenti già realizzati la cui “copertura” verrebbe posticipata. Ciò considerato, la citata Organizzazione “chiede l'eliminazione dell'indice di coerenza (costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti) o, in subordine, che l’indice di copertura del costo sia coerente quando è superiore a 0,5 - cioè copra almeno il 50% del costo annuo del capitale impiegato”. Con riferimento al suddetto indice, infatti, la FEDERALBERGHI riterrebbe opportuno che lo stesso fosse “rideterminato” considerate le seguenti argomentazioni:

• presenza di maggiori ammortamenti generati dagli investimenti effettuati“usufruendo del credito di imposta per la riqualificazione (ex decreto

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legge decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83) del super ammortamento del 140% (ex lege 28 dicembre 2015, n. 208)”;

• risultato di non coerenza per la maggior parte delle imprese, anche a causa del legame tra tale indicatore e il “Valore aggiunto”;

• la presenza del costo della locazione all’interno della formula del citato indicatore produrrebbe “disparità di trattamento” tra i soggetti chegestiscono la propria azienda e quelli che gestiscono “una struttura in affitto”, penalizzando questi ultimi.

6) Indice della durata delle scorte di magazzinoAl riguardo, l’Organizzazione fa presente che il valore dell’indicatore di

coerenza “Durata delle scorte” potrebbe risultare non coerente per le imprese situate in località turistiche montane, che “svolgono principalmente la loro attività durante il periodo invernale” e per le quali la chiusura dell’esercizio sociale è fissata al 31 dicembre. Il risultato di non coerenza deriverebbe dalla circostanza che “per tali imprese si tratta del periodo di maggiore attività, e pertanto tendono ad avere delle scorte di magazzino maggiori rispetto ad altre strutture che nello stesso periodo sono chiuse o hanno una occupazione molto bassa”.

7) Titolare che non collabora nell’aziendaIn merito, la FEDERALBERGHI rappresenta che, ai fini della

determinazione dei ricavi stimati, non sarebbe possibile distinguere i casi in cui i titolari apportano il proprio lavoro a tempo pieno nell’impresa dai casi in cui “i titolari dell’impresa non apportano concretamente il proprio lavoro all’interno dell’azienda poiché sono titolari della licenza, ma svolgono altre attività spesso anche riconducibili a fonti di reddito primario”.

8) Presenze gratuite e ridotte per bambiniCon riferimento alle informazioni presenti ai righi B16 (“Presenze

gratuite”) e B17 (“Presenze bambini con riduzione tariffaria pari o superiore al 50%”), la citata Organizzazione riterrebbe opportuno l’utilizzo di tali informazioni, oltre che ai fini della determinazione del ricavo stimato, “anche nelcalcolo degli indici economici e precisamente nel “ricavo medio per presenza”.

9) Ristrutturazioni ed ammodernamentiSul punto la FEDERALBERGHI rappresenta che gli esempi esaminati nel

corso delle riunioni “hanno dimostrato che il nuovo studio di settore penalizza le aziende che investono in ristrutturazioni ed interventi di ammodernamento”. In particolare, per le “aziende alberghiere che hanno effettuato un completo intervento di ristrutturazione e di sostituzione di tutte le attrezzature e gli arredi”, a parere della citata Organizzazione, si riscontrerebbe un aumento dei ricavi stimati “di quasi il 200%”.

10)Beni strumentali da considerareAl riguardo, la FEDERALBERGHI riterrebbe opportuno “escludere dal

valore dei beni strumentali alcuni impianti quali riscaldamento, ascensori,

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impianti igienici, piscina, sauna, in quanto hanno le medesime caratteristiche di stabilità degli immobili e delle costruzioni leggere, non considerati come beni strumentali”. A tal proposito, l’Organizzazione fa presente che l’esclusione richiesta dovrebbe valere anche per le “società configurabili come società di comodo”.

11)Neutralizzazione delle spese per manutenzioni

Sul punto, l’Organizzazione, fa presente quanto segue: • “ le spese di manutenzione ordinaria (non capitalizzate, essendo

trattamento riservato alle manutenzioni straordinarie)” devono essere indicate nel rigo F17 e, pertanto, concorrono alla determinazione del ricavo stimato, mentre “le spese di manutenzione ordinaria relative agli immobili non concorrono alla funzione di stima (dato che il valore degli immobili non viene indicato nel valore dei beni strumentali)”;

• nel verbale relativo all’evoluzione dello studio WG44U, l’Agenzia in merito al punto 1) rispondeva: “lo studio WG44U prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili, dedotte completamente nell’esercizio e indicate nel rigo F17 (“Altri costi per servizi”), vengano decurtate dei costi che incidono sulla determinazione delle variabili di regressione, con la ratio di equiparare tali soggetti a quelli che invece provvedono alla loro capitalizzazione (con conseguente imputazione a più esercizi). Tale esigenza di equiparazione non si pone con riferimento alle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione degli impianti generici e specifici, nella misura in cui non afferiscano a beni immobili”;

• la bozza di modello YG44U non prevede “un rigo dedicato a specificare quale parte dei costi per manutenzione indicati nel rigo F17 sia riferibile agli impianti” ; tale circostanza, in considerazione dell’operazione di semplificazione della modulistica, porterebbe a ritenere che “tale specificazione non concorresse alla decurtazione dei costi che incidevano sulla determinazione delle variabili di regressione”;

• inoltre, “è pacifico come l’impianto di riscaldamento e condizionamento, igienici, ascensori, montacarichi se inseriti nell’edificio/nelle pareti dell’immobile sono considerabili afferenti l’immobile”. Considerato quanto sopra, la FEDERALBERGHI “chiede di confermare

che le spese di manutenzione (ordinaria e quindi indicate nel rigo F17) riparazione, ammodernamento e trasformazione degli impianti generici e specifici afferenti gli immobili (quali il riscaldamento e condizionamento oppure gli igienici e gli ascensori) se inseriti nella struttura muraria dell’immobile, possano essere indicate nel rigo D22 dello studio YG44U” .�

12)Variabili per il calcolo della congruitàAl riguardo, la FEDERALBERGHI “chiede di rendere evidente il peso

delle variabili significative ai fini del calcolo della congruità”. �

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13)Zone termali in crisiIn merito, l’Organizzazione rappresenta che “gli studi di settore non

riescono a fotografare la gravissima crisi che ha colpito le zone termali e, ancora meno, lo fa il prototipo preso in esame”, per il quale “la maggior parte degli alberghi siti in tali zone” si confronterebbe con i 5.149 soggetti raggruppati dal cluster 2 (“Alberghi di categoria intermedia che forniscono servizio di mezza pensione e pensione completa”). Le citate attività, tuttavia, sarebbero caratterizzate da “peculiarità” che l’elevata numerosità del cluster 2 non permetterebbe di cogliere. Considerato, inoltre, che “i correttivi predisposti ai fini della regressione, pur mitigando gli effetti, non riescono a cogliere in pieno la problematica”, FEDERALBERGHI riterrebbe opportuno che lo studio YG44U prevedesse “un cluster apposito per "Alberghi situati in località caratterizzate dalla presenza di stabilimenti termali" ”. Al riguardo, l’Organizzazione segnala “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, le località diAcqui, Agnano, Casciana, Cassano allo Jonio, Castellammare di Stabia, Castrocaro, Chianciano, Fiuggi, Merano, Montecatini, Recoaro, Salice, Salsomaggiore, Santa Cesarea” ed espone quanto di seguito riportato, relativamente alle realtà imprenditoriali situate nei Comuni di Chianciano e Montecatini.

A parere dell’Organizzazione, lo studio di settore G44U non sarebbe in grado di cogliere le peculiarità delle suddette realtà, sia a livello di struttura sia a livello di territorio.

Per quanto attiene il correttivo presente nella funzione di stima dei ricavi, lo stesso opererebbe “solo per gli alberghi fino alla categoria 3 stelle” non producendo effetti “per gli alberghi di categoria superiore”.

L’applicazione degli indicatori di normalità economica e di coerenza darebbe luogo a “risultati anomali”, in considerazione della presenza di alcuni fattori quali: i “ricavi per presenza per le vendite intermediate e/o a tariffe negoziate per i gruppi” (in quanto “la vendita diretta è divenuta marginale”), i “costi per noleggio biancheria”, il “ costo per godimento dei beni di terzi e agli ammortamenti” e i “costi residuali”.

Nei casi in cui l’incremento dei ricavi sia determinato da una politica di “ riduzione dei prezzi”, l’indicatore di coerenza “Ricavi per presenza” potrebbe risultare penalizzato a causa dell’incremento del numero di presenze.

Nel corso del “triennio 2013/2015” , inoltre, l’applicazione dei correttivi crisi sembrerebbe aver avuto un minore impatto in termini di riduzione del ricavo stimato ai fini della congruità. In particolare, per Chianciano Terme, si sarebbe“passati dal 43% di soggetti congrui per crisi nel 2012 al 3% nel 2015”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 2016, avrebbe posto in evidenza come per “molte attività economiche soggette agli studi di settore”, nel corso del periodo d’imposta 2015, si sarebbe verificata “una riduzione dell’efficienza produttiva, rispetto al quadriennio precedente, a seguito della riduzione dei ricavi/compensi e del minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale), collegati alla situazione di crisi economica”.

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Ciò considerato sarebbe stata effettuata un’analisi dell’efficienza produttiva utilizzando “le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d’imposta 2011-2014 su un panel non bilanciato e utilizzando una frontiera di produzione stocastica che mette in relazione il valore della produzione con gli input produttivi impiegati (valore dei beni strumentali e numero di addetti)”.

Considerata la definizione di efficienza produttiva come “il risultato della combinazione di coefficienti ed indici al fine di ottenere un valore della produzione il più vicino possibile a quello potenziale di efficienza, da confrontare con il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d’imposta2012-2014)”, a parere dell’Organizzazione, “il perdurare della crisi e l'azzeramento della marginalità (anche in presenza di incremento di ricavi) avrebbe dovuto produrre un innalzamento dei correttivi per crisi, che invece non si è verificato” . Ciò posto, FEDERALBERGHI, “pur apprezzando gli sforzi dell'Agenzia per cogliere al meglio i fenomeni economici”,riterrebbe opportuno “un rafforzamento dei correttivi attraverso una revisione dei coefficienti/indici”.

Per quanto attiene lo studio di settore YG44U, l’analisi “effettuata su un campione pari al 45% di alberghi di Chianciano”, utilizzando dati relativi al periodo d’imposta 2014, avrebbe evidenziato “un peggioramento dei risultati relativi alla congruità rispetto allo studio WG44U”, con un “47% di soggetti NON congrui al 70%”. La FEDERALBERGHI, pertanto, riterrebbe opportuno prevedere un “incremento degli specifici differenziali sulle presenze nette utilizzati ai fini della regressione” e “dei correttivi territoriali da applicare a tutte le tipologie di cluster presenti in tali territori ”.

Anche per quanto concerne “i dati relativi alla coerenza (per Chianciano, si passa dal 15% all’1%), ed alla normalità (sempre per Chianciano, si passa dall’82% al 55%)” sarebbe riscontrabile una condizione di “peggioramento”, per i seguenti indicatori di coerenza economica:

- “ Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti” e “Valore aggiunto lordo per addetto”, a causa della marginalità prevista per il titolare o socio che “nelle realtà termali in crisi scompare”;

- “Ricavi per presenza” e “Tasso medio di occupazione”, a causa della determinazione di un nuovo “"valore soglia" minimo” relativo a una distribuzione ventilica diversa “rispetto al precedente studio”. Con riferimento alle imprese operanti nel contesto termale in crisi, la

FEDERALBERGHI rappresenta, inoltre, che le stesse “applicano prezzi molto inferiori ai valori di riferimento individuati per ogni gruppo omogeneo”, evidenziando come, già in sede di evoluzione dello studio di settore WG44U, fosse stato evidenziato il possibile impatto sugli indicatori di coerenza.

L’Organizzazione fa presente che sul punto è stato interessato l’Osservatorio Regionale toscano per consentirgli di “ prendere atto” sia del “momento di forte crisi caratteristico del settore alberghiero di Chianciano

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Terme”, sia “delle ulteriori incrinature sul sistema dei soggetti congrui ma non coerenti”, al fine di dare un criterio di oggettività ai citati elementi.

La FEDERALBERGHI pone in evidenza l’importanza del risultato di coerenza per le imprese operanti “nelle zone dove è stata formalmente acclarata una situazione di crisi”, in quanto tali imprese risulterebbero “in perdita sistematica da più di 5 anni”. Per tale motivo potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della “normativa fiscale introdotta nel 2012” che prevedrebbe per “ le imprese in perdita sistematica da più di 5 anni (dal periodo d'imposta 2015)”l’obbligo di adeguarsi “ai parametri previsti per le società non operative, con la sola esclusione di quelle risultanti congrue e coerenti”.

Al riguardo, FEDERALBERGHI fa presente che è stata presentata alla Direzione Regionale Toscana istanza per la “disapplicazione della disciplina prevista sulle società in perdita sistematica”, respinta dalla citata Direzione, nel 2013, sulla base dell’assenza di riscontri oggettivi della situazione di crisi descritta nella citata istanza.

Tuttavia, nel caso in questione la situazione di crisi scaturirebbe dalla “ incapacità di quel settore o di quello specifico paese di svolgere una funzione di attrattore turistico”, quindi “la situazione di "anti-economicità"” non sarebbe imputabile a peculiarità dell’impresa ma “esclusivamente al fatto che l'Hotel si trova in una zona termale in crisi”. Ciò renderebbe difficile per l’impresa coinvolta “dare riscontro documentale alle cause descritte con riferimento alla propria situazione”.

Da ultimo l’Organizzazione fa presente che “in tali realtà la problematica sopra evidenziata non è più risolvibile applicando la deroga prevista per le società che conseguono un margine operativo lordo (MOL) positivo, in quanto, in una moltitudine di casi, il perdurare della crisi lo ha azzerato”.

Considerato quanto sopra argomentato, FEDERALBERGHI “ribadisce la richiesta di prevedere che i correttivi territoriali previsti per la congruità abbiano effetto anche sugli indici di coerenza”.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ritiene che gli esempi analizzati in sede di riunione abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

1) Con riferimento alle considerazioni di cui al punto 1), si rappresenta che la metodologia utilizzata per l’elaborazione degli studi di settore si basa su dati reali, dichiarati dai contribuenti attraverso la compilazione dell’apposito modello. In particolare, per l’elaborazione dello studio YG44U sono stati utilizzati i dati dichiarati dai contribuenti con il modello WG44U, allegato al modello UNICO 2015, relativo al periodo d’imposta 2014, mentre per la costruzione dello studio WG44U sono stati utilizzati i dati dichiarati con il modello VG44U, allegato al modello UNICO 2012, relativo al periodo d’imposta

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2011. Il confronto fra i risultati dei due citati studi, pertanto, risulta poco significativo in quanto la base dati utilizzata per la costruzione di tali studi è relativa a periodi d’imposta differenti.

In merito all’esternalizzazione di alcune tipologie di attività, tramite il ricorso ai servizi offerti da società esterne in luogo dell’utilizzo di personale dipendente, si rappresenta che, se tale circostanza è comune alle imprese del settore, la metodologia utilizzata per la costruzione dello studio dovrebbe tenerne conto. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto risultasse non congruo a causa di un ammontare di spese per esternalizzazioni di servizi particolarmente elevato, potrà evidenziare tale situazione utilizzando le “Note aggiuntive” in GERICO.

2) Relativamente a quanto rappresentato al punto 2), nel far presente che con i dati attualmente disponibili non risulta possibile effettuare ulteriori interventi in merito alla territorialità dello studio di settore YG44U, si ritiene che i differenziali utilizzati nella funzione di stima dei ricavi del citato studio permettano di ottenere un elevato grado di differenziazione territoriale. Diversamente da quanto previsto dallo studio WG44U, lo studio YG44U tiene conto delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell’attività utilizzando, oltre al Comune di ubicazione della struttura, anche la zona, contraddistinta dal Codice di Avviamento Postale, laddove tale differenziazione all’interno dello stesso Comune sia risultata significativa. Si ricorda infine che eventuali ulteriori specificità collegate a situazioni particolari e che determinino anomalie su congruità, normalità e/o coerenza possono sempre essere segnalate nel quadro “Note Aggiuntive” di GERICO.

3) In merito alla richiesta di intervenire anche sugli indici di coerenza con la metodologia applicata per la congruità, si rappresenta che un simile intervento appare allo stato non realizzabile, considerata la diversa natura delle metodologie di analisi impiegate e la difficoltà di elaborare distribuzioni ventiliche (e definire le relative soglie) in maniera differenziata per singolo Comune.

4) In merito alla eventuale previsione dei correttivi crisi, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione “4) Considerazioni finali”, si fa presente che le analisi che hanno condotto all’elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2014, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi manifestati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore.

Tanto premesso, si ritiene che la revisione congiunturale dello studio, conseguente l’introduzione di specifici correttivi “crisi”, consentirà, anche per il p.i. 2016, di cogliere eventuali fenomeni di riduzione dell’efficienza produttiva dell’impresa, grazie all’utilizzo di una frontiera di produzione stocastica, in cui i

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coefficienti relativi ai fattori della produzione (valore dei beni strumentali e numero di addetti) saranno individuati per singolo studio di settore.

La revisione congiunturale dello studio, analogamente a quanto avvenuto per il p.i. 2015, dovrebbe consentire, altresì, di individuare specifici interventi correttivi relativi agli indicatori di coerenza economica per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza potrebbe essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

5) In merito a quanto rappresentato al punto 5), si riporta quanto segue.

Per quanto concerne l’indicatore “Valore aggiunto lordo per addetto” si ricorda che, i valori delle soglie sono stati individuati scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico e nell’area territoriale di appartenenza.� Per cui nel caso specifico, laddove l’utilizzo di personale in esubero sia riscontrabile nella maggior parte delle aziende operanti nel settore, la determinazione dei valori soglia dovrebbe tener già conto del fenomeno descritto. Nel caso in cui tali situazioni siano riscontrabili solo per alcune tipologie di imprese, e qualora queste determinino anomalie per detto indicatore, si ricorda che è prevista la possibilità per il contribuente di effettuare le opportune segnalazioni attraverso la compilazione delle “Note Aggiuntive” in GERICO.

Per quanto concerne l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, il valore di soglia minima pari a 1 corrisponde, semplicemente, al concetto di plausibilità e coerenza economica minima di copertura dei costi per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti. In questo ambito, anche se gli ammortamenti non rappresentano un fabbisogno finanziario, in termini di copertura, come il costo per il godimento dei beni di terzi, è anche vero che per l’equilibrio economico dell’operatore economico occorre coprire, oltre agli altri costi, anche quello degli ammortamenti, che vengono dedotti, come altri, dal reddito. Tanto premesso, si osserva, in questa sede, che è possibile, nell’attuale contesto di crisi, che si verifichino casi di difficoltà nella copertura dei costi considerati, analogamente a quanto evidenziato in precedenza per la remunerazione del personale non dipendente; al riguardo, i contribuenti interessati potranno anticipare elementi ed informazioni in merito utilizzando le “Note Aggiuntive” di GERICO.

Si rappresenta inoltre che il citato indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali, come gli ammortamenti, ma non tiene conto (sterilizzandolo) della parte relativa al “super-ammortamento” (in coerenza con le disposizioni di cui al comma 97 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, cd. “Legge di stabilità 2016”). Infine, si pone in evidenza che il citato indicatore misura il grado di copertura dei principali costi per l’utilizzo di beni strumentali all’attività dell’impresa mediante il margine al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile, degli addetti non dipendenti, ovvero al netto della soglia minima dell’indicatore “Margine per addetto non

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dipendente”, non incidendo quindi in alcun modo, all’interno della formula, il “Valore aggiunto lordo per addetto”.

6) Con riferimento a quanto evidenziato nel punto 6), si fa presente che lo studio YG44U dovrebbe essere in grado di cogliere il fenomeno rappresentato, in quanto comune ad un numero significativo delle realtà del settore in questione. Al riguardo, si evidenzia che la distribuzione ventilica dell’indicatore “Durata delle scorte” comprende al suo interno anche le strutture ricettive che operano in località montane e che, svolgendo la propria attività prevalentemente durante la stagione invernale, potrebbero presentare un valore di giacenza alla fine dell’esercizio particolarmente elevato. I valori soglia individuati per il citato indicatore, pertanto, dovrebbero tener conto delle caratteristiche relative alle attività menzionate. Si ricorda tuttavia che, qualora si dovessero manifestare situazioni particolari che determinino un risultato di non coerenza relativamente al suddetto indicatore, è prevista la possibilità per il contribuente di effettuare le opportune segnalazioni attraverso la compilazione delle “Note Aggiuntive” in GERICO.

7) In merito a quanto rappresentato nel punto 7), si evidenzia che la metodologia adottata in fase di costruzione degli studi di settore prevede, in generale, che nella definizione della funzione di ricavo non si tenga conto dell’apporto lavorativo del primo socio, al pari di quanto previsto per l’attività svolta in forma individuale, dove non si tiene conto dell’apporto lavorativo del titolare. Si precisa, inoltre, che, il quadro A del modello studi di settore, al momento, non prevede l’informazione relativa all’apporto del titolare. In ogni caso, si evidenzia che la significatività statistica dell’apporto del titolare può essere soltanto “ipotizzabile” in quanto al momento non sono presenti informazioni al riguardo. Da ultimo, si precisa che, ai fini dell’attendibilità dei ricavi stimati, si ritiene opportuno che i dati richiesti nel modello studi di settore presentino una variabilità non trascurabile ed una plausibile riscontrabilità. Si ricorda, tuttavia, che specifiche particolarità di esercizio dell’attività potranno essere adeguatamente evidenziate dai contribuenti interessati nel campo “Note aggiuntive” della procedura GERICO.

8) In merito alla richiesta di prevedere, ai fini dell’indicatore di coerenza “Ricavi per presenza”, l’utilizzo delle informazioni relative alle presenze gratuite e a quelle dei bambini con riduzione tariffaria, si rappresenta quanto segue. L’indicatore di coerenza economica “Ricavi per presenza” fornisce una misura dei ricavi derivanti dai soli servizi ricettivi per ogni presenza registrata, incluse quelle gratuite e dei bambini con riduzione tariffaria. È un indicatore che misura la resa complessiva delle presenze totali e il posizionamento dei valori delle soglie nelle distribuzioni ventiliche dello stesso ne tengono conto: mediamente le soglie minime si posizionano fra il terzo e il quarto ventile. L’intervento auspicato dalle Organizzazioni, ovvero la possibilità di calcolare l’indicatore decurtando dal conteggio delle presenze quelle gratuite e quelle con riduzione tariffaria comporterebbe una modifica della logica dell’indicatore, che lo

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trasformerebbe in una sorta di “tariffa”. Tale operazione determinerebbe ovviamente la revisione delle soglie attualmente ritenute plausibili. Si ricorda infine che circostanze particolari, di cui lo studio dovesse non tener conto adeguatamente, potranno essere segnalate dal contribuente attraverso la compilazione delle “Note Aggiuntive” in GERICO.

9) Sul punto, si fa presente che le spese in questione (al pari di quelle sostenute per l’adeguamento degli impianti a modifiche normative) rientrano nella normale gestione di un’azienda alberghiera; pertanto, si ritiene che i dati utilizzati per l’elaborazione dello studio tengano già conto della presenza di tali spese, sostenute nell’ambito di una condizione di normale svolgimento dell’attività. Si ricorda, infine, che circostanze particolari, di cui lo studio dovesse non tener conto adeguatamente, tali da incidere sulla congruità dello studio, potranno in ogni caso essere segnalate dal contribuente attraverso la compilazione delle “Note Aggiuntive” in GERICO.

10) Relativamente a quanto rappresentato al punto 10), si fa presente che le istruzioni del quadro F “Elementi contabili”, con riferimento al rigo F29 “Valore dei beni strumentali” riportano quanto segue: “Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali” non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità”. Al riguardo, si rappresenta che si considerano beni immobili strumentali, e per tale motivo esclusi dal rigo F29, le immobilizzazioni classificate nel bilancio nella sezione B “I mmobilizzazioni”, sotto sezione II “Immobilizzazioni materiali”, punto 1) “Terreni e fabbricati” (art. 2424 c.c.).

11) In merito a quanto evidenziato nel punto 11), si rappresenta che la variabile “Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli impianti generici (riscaldamento, condizionamento) e specifici (impianti igienici, cucina, ascensori, montacarichi, impianti telefonici e simili)” non è attiva ai fini della funzione di stima dei ricavi dello studio di settore in argomento. Per quanto concerne invece le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili (dedotte completamente nell’esercizio e indicate nel rigo F17 “Altri costi per servizi”), lo studio YG44U prevede che le stesse vengano decurtate dei costi che incidono sulla determinazione delle variabili di regressione, con la ratio di equiparare tali soggetti a quelli che invece provvedono alla loro capitalizzazione (con conseguente imputazione a più esercizi). Si ritiene pertanto che indicare le spese afferenti gli impianti generici e specifici, benché “ inseriti nella struttura muraria dell’immobile”, nella variabile “Spese per manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili ” non possa considerarsi corretto da un punto di vista metodologico.

12) Con riferimento a quanto richiesto al punto 12), l’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità e la fattibilità di implementare il software GERICO, relativo al periodo d’imposta 2016, con il dettaglio dei pesi attribuiti alle variabili utilizzate nella funzione di regressione.

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13) Relativamente a quanto rappresentato al punto 13) circa le problematiche riguardanti gli stabilimenti termali, si fa presente che, dall’analisi dei dati forniti dalla FEDERALBERGHI con e-mail del 28 settembre 2016, è emerso che la maggior parte delle strutture ricettive situate nelle località termali risulta raggruppata all’interno del cluster 2 (“Alberghi di categoria intermedia che forniscono servizio di mezza pensione e pensione completa”), per il quale agisce in funzione correttiva il differenziale relativo alle tariffe medie applicate per presenza. Tale differenziale risulta particolarmente significativo per alcuni comuni quali Fiuggi, Montecatini Terme e Chianciano Terme, dove interviene riducendo il peso della variabile “Presenze” utilizzata ai fini della determinazione dei ricavi stimati. La richiesta di prevedere per lo studio YG44U un apposito cluster, che raggruppi al suo interno esclusivamente i soggetti operanti nei suddetti territori, non appare percorribile in quanto l’ipotetico cluster sarebbe composto da soggetti disomogenei tra loro, accomunati esclusivamente dalla circostanza di svolgere la propria attività nel contesto territoriale sopra descritto. In merito a quanto rappresentato circa i risultati di congruità al netto dei correttivi crisi per le località termali in argomento (ad es., Chianciano Terme), si precisa che la metodologia utilizzata per la determinazione dei correttivi crisi in fase applicativa opera non riferendosi a “un valore della produzione il più vicino possibile a quello potenziale di efficienza”, bensì effettuando un confronto dell’andamento dell’efficienza produttiva, calcolato con riferimento al periodo d’imposta di applicazione, rispetto a quella storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente. Con riferimento alle richieste di incrementare i differenziali sulle presenze nette già previsti dalla funzione di regressione e di estenderli a tutti i cluster che comprendono soggetti rientranti nei comuni termali, si rappresenta che tali coefficienti differenziali sono determinati non attraverso un procedimento di scelta “soggettiva”, bensì mediante l’applicazione di una metodologia di stima (i modelli lineari misti, che costituiscono un’estensione della regressione lineare multipla) che, per lo studio in questione, ha determinato i risultati presentati attraverso il prototipo mostrato alle Organizzazioni.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’esame del prototipo si ritiene abbia consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio YG44U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi

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Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO YG61U

( INTERMEDIARI DEL COMMERCIO )

Codici attività:

46.11.01 – “Agenti e rappresentanti di materie prime agricole”;

46.11.02 – “Agenti e rappresentanti di fiori e piante”;

46.11.03 – “Agenti e rappresentanti di animali vivi”;

46.11.04 – “Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze”;

46.11.05 – “Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze”;

46.11.06 – “Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze”;

46.11.07 – “Mediatori in animali vivi”;

46.12.01 – “Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili lubrificanti”;

46.12.02 – “Agenti e rappresentanti di combustibili solidi”;

46.12.03 – “Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati”;

46.12.04 – “Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria”;

46.12.05 – “Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)”;

46.12.06 – “Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici”;

46.12.07 – “Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici”;

46.13.01 – “Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale”;

46.13.02 – “Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano”;

46.13.03 – “Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari”;

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Pagina 2 di 6 VERBALE – STUDIO YG61U

Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

46.13.04 – “Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione”;

46.13.05 – “Mediatori in legname e materiali da costruzione”;

46.14.01 – “Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico”;

46.14.02 – “Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali”;

46.14.03 – “Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche”;

46.14.04 – “Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)”;

46.14.05 – “Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)”;

46.14.06 – “Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche”;

46.14.07 – “Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche”;

46.15.01 – “Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche”;

46.15.02 – “Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage”;

46.15.03 – “Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera”;

46.15.04 – “Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi”;

46.15.05 – “Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili”;

46.15.06 – “Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta”;

46.15.07 – “Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta”;

46.16.01 – “Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento”;

46.16.02 – “Agenti e rappresentanti di pellicce”;

46.16.03 – “Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)”;

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Pagina 3 di 6 VERBALE – STUDIO YG61U

Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

46.16.04 – “Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima”;

46.16.05 – “Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori”;

46.16.06 – “Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio”;

46.16.07 – “Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi”;

46.16.08 – “Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle”;

46.16.09 – “Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle”;

46.17.01 – “Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati”;

46.17.02 – “Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi”;

46.17.03 – “Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi”;

46.17.04 – “Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari”;

46.17.05 – “Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari”;

46.17.06 – “Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi”;

46.17.07 – “Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco”;

46.17.08 – “Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco”;

46.17.09 – “Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco”;

46.18.11 – “Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria”;

46.18.12 – “Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)”;

46.18.13 – “Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri”;

46.18.14 – “Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri”;

46.18.21 – “Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico”;

46.18.22 – “Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici”;

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Pagina 4 di 6 VERBALE – STUDIO YG61U

Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

46.18.23 – “Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici”;

46.18.24 – “Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici”;

46.18.31 – “Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico”;

46.18.32 – “Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica”;

46.18.33 – “Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di er boristeria per uso cosmetico”;

46.18.34 – “Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici”;

46.18.35 – “Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici”;

46.18.91 – “Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette”;

46.18.92 – “Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria”;

46.18.93 – “Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi”;

46.18.94 – “Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili”;

46.18.95 – “Agenti e rappresentanti di giocattoli”;

46.18.96 – “Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria”;

46.18.97 – “Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortuni stici, antincendio e pubblicitari)”;

46.18.98 – “Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca”;

46.18.99 – “Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca”;

46.19.01 – “Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno”;

46.19.02 – “Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno”;

46.19.03 – “Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno”;

46.19.04 – “Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer”.

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Pagina 5 di 6 VERBALE – STUDIO YG61U

Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni di categoria è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio YG61U (evoluzione degli studi di settore WG61A, WG61B, WG61C, WG61D, WG61E, WG61F, WG61G e WG61H), con nota prot. RU n. 118673 del 25 luglio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni per i giorni 14 e 29 settembre 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati n. 8 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– ANSACAP;

– CONFCOMMERCIO;

– FNAARC;

– USARCI.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 155275 del 3 ottobre 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio YG61U.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore YG61U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale

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Pagina 6 di 6 VERBALE – STUDIO YG61U

Referente Ufficio Studi di settore: Alessandra Menna

operano le imprese del settore sono stati analizzati n. 8 esempi tratti dalla Banca Dati degli Studi di settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’esame del prototipo si ritiene abbia consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio YG61U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016

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Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI D EI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

STUDIO YG67U

(TINTORIE E LAVANDERIE)

Codici attività:

96.01.10 – “Attività delle lavanderie industriali”;

96.01.20 – “Altre lavanderie, tintorie”.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d’intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l’approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l’idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Studi di settore”. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 13 aprile 2016. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio YG67U (evoluzione dello studio di settore WG67U), con nota prot. RU n. 54373 del 14 aprile 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della cluster analysis e sono state convocate n. 2 riunioni per i giorni 6 e 20 maggio 2016.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, sono stati esaminati sia n. 5 esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore, sia n. 6 esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– ASSOSECCO;

– ASSOSISTEMA;

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Pagina 2 VERBALE – STUDIO YG67U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

– CNA;

– CONFARTIGIANATO;

– CONFCOMMERCIO;

– CONFINDUSTRIA.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 95657 del 16 luglio 2016, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio YG67U.

Con e-mail del 15 novembre 2016 e del 24 novembre, CNA e CONFARTIGIANATO hanno espresso le proprie considerazioni in merito allo studio YG67U, come di seguito riportato.

Correttivi crisi

Le Associazioni, considerato il perdurare della crisi economica, ritengono necessaria la previsione di adeguati correttivi congiunturali ed individuali che colgano l’effettivo impatto della stessa sui periodi d’imposta di applicazione dello studio, rispetto alla base dati utilizzata per la revisione (2014).

CONFARTIGIANATO ritiene inoltre necessario che siano previsti, anche per il 2016, i correttivi ai valori soglia degli indicatori di coerenza per renderli più rappresentativi del settore economico delle imprese di riferimento.

A parere delle Associazioni, infatti, l’attuale contesto economico e sociale vedrebbe “le lavanderie subire inevitabilmente una serie di effetti negativi, che portano alla conseguente chiusura delle attività, dovuti anche ai seguenti principali fattori:

- la crisi e la scomparsa delle imprese committenti;

- la concorrenza, spesso sleale, delle lavanderie self service;

- il comportamento delle famiglie che tendono sempre più a razionalizzare le proprie spese sopprimendo spesso l’approvvigionamento di servizi quali quelli offerti da tale tipologia di artigiani” .

Fenomeno delle lavanderie self service

Tra i fattori che avrebbero maggiormente inciso sulla riduzione dei fatturati delle lavanderie tradizionali, sino a costringerne una buona parte alla chiusura, ci sarebbe da considerare, a parere delle Associazioni, la concorrenza sleale delle attività self service che in molti casi offrirebbero in maniera irregolare servizi

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Pagina 3 VERBALE – STUDIO YG67U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

tipici della lavanderia tradizionale, innescando così “un processo di concorrenza sleale e fenomeni di evasione fiscale”. In particolare le Associazioni rappresentano che le lavanderie self-service svolgerebbero la loro attività fornendo assistenza alla clientela direttamente nei locali e che, in base alla normativa che ne regolamenta l’attività, non risulterebbe previsto alcun tipo di assistenza alla clientela, né la custodia, né la giacenza di indumenti, né la presenza in loco di personale, “atteso che proprio per tale motivo non hanno l’obbligo di emissione di fattura o scontrino fiscale”.

Le Associazioni riferiscono che per la tipologia organizzativa che le caratterizza, le lavanderie “self service o a gettoni” risulterebbero essere “estremamente differenti dalle lavanderie tradizionali e prive del tipico apporto di manodopera sia dell’imprenditore artigiano sia di collaboratori o dipendenti. Più propriamente si tratterebbe di attività tipicamente commerciali e non inquadrabili nell’ambito delle attività di servizio”. Le stesse risulterebbero, infatti, essere sottoposte a normative semplificate e non richiederebbero particolari abilitazioni.

Atteso quanto sopra esposto, viene ritenuto opportuno che gli organi preposti svolgano “un attento controllo sulle attività effettivamente esercitate dalle lavanderie self service, soprattutto in relazione all’eventuale presenza non consentita dall’attuale disciplina vigente di beni strumentali non funzionali ad una lavanderia a gettone”.

Inoltre, a parere di CNA, sarebbe corretto che “le Camere di Commercio attribuissero dei codici ateco diversi per attività così differenti perché lo stesso codice genera confusione negli organi di controllo e induce a legittimare i comportamenti irregolari”.

Indicatori di coerenza

Le Associazioni rilevano che l’analisi della coerenza presenterebbe notevoli limiti, specie in momenti di forte congiuntura economica negativa come quelli in atto. In particolare, i valori soglia individuati per gli indicatori “Valore Aggiunto lordo per addetto” e “Margine per addetto non dipendente”, per CNA, e “Valore Aggiunto lordo per addetto” e “Resa dei consumi di energia elettrica”, per CONFARTGIANATO, risulterebbero essere “troppo selettivi rispetto alla platea dei contribuenti che esercitano l’attività con la conseguenza gli stessi non assolverebbero correttamente alla loro funzione di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività economica del settore”. In particolare, a parere delle Associazioni, i margini di profitto per le tintorie e lavanderie sarebbero sempre più limitati. A tal proposito le stesse auspicano che “gli studi di settore e gli indicatori appena citati, nel misurare la capacità dell’impresa di remunerare quei fattori che contribuiscono a generare valore (personale addetto e beni strumentali in primis), tenessero effettivamente conto di peculiarità”, quali ad esempio che “sempre più spesso i macchinari

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Pagina 4 VERBALE – STUDIO YG67U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

utilizzati per il lavaggio dei capi non funzionano più a pieno carico ed il personale assunto con un contratto di apprendistato non potrà rendere in maniera efficiente se non dopo un congruo periodo di esperienza”.

La circostanza, inoltre, che gli imprenditori, in situazione di crisi, cercherebbero di mantenere in vita l’impresa, in attesa di una auspicata uscita dalla crisi stessa, contraendo i loro margini di guadagno, determinerebbe, secondo le Associazioni, “una riduzione del valore aggiunto dell’impresa con conseguenti effetti di incoerenza sui relativi indicatori che misurano il “Valore aggiunto lordo per addetto”, il “Margine per addetto non dipendente” e “l’Indice di “copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti”” . Pertanto, le conseguenti incoerenze negli esiti degli indicatori non dovrebbero essere, a parere delle Associazioni, attribuite alla gestione aziendale, né dovrebbero penalizzare le imprese nella valutazione complessiva dello studio di settore, anche ai fini del riconoscimento dei benefici del sistema premiale.

Tale circostanza, secondo quanto riferito dalle Associazioni, risulterebbe ancora più evidente nelle imprese individuali o a conduzione familiare, per le quali il margine per addetto non dipendente verrebbe, sostanzialmente, a coincidere con il risultato d’esercizio, che risentirebbe direttamente di una serie di variabili quali l’età dell’imprenditore, l’anzianità dell’impresa, il valore dei beni strumentali impiegati, altre attività eventualmente svolte dall’imprenditore, altri redditi percepiti, ecc.; aspetti che le Associazioni chiedono di valutare, anche al fine di cogliere situazioni di marginalità economica. Le Associazioni ritengono, quindi, necessaria una revisione sostanziale e complessiva, degli indicatori di coerenza (in particolare, secondo CNA, “anche attraverso un più marcato effetto dei correttivi sui valori soglia”).

Mancato ritiro beni lavati

Le Associazioni riferiscono del sempre più diffuso fenomeno del mancato ritiro dei beni lavati da parte dei clienti. Tale problematica, che potrebbe essere molto diversa da impresa a impresa, potrebbe generare, a parere delle Associazioni, “una distorsione nella valutazione dei guadagni”. In particolare la sovrastima dei ricavi sarebbe, secondo le stesse, ancor più evidente laddove l’impresa non richiedesse il pagamento anticipato del servizio. In tale caso, infatti, l’impresa sosterrebbe i costi del servizio del cliente (materiali, energia consumata) senza ricevere il corrispettivo della prestazione effettuata.

Le Associazioni ritengono opportuno che tali problematiche siano segnalate agli uffici affinché ne tengano conto nell’eventuale contraddittorio con le imprese, le quali potranno comunque segnalare la questione, nelle note aggiuntive, “cercando così di prevenire eventuali richieste dell’ufficio”.

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Pagina 5 VERBALE – STUDIO YG67U

Referente Ufficio Studi di settore: Felicia Sommese

Processo semplificazione modello

Le Associazioni esprimono apprezzamento per il processo di semplificazione volto a ridurre il numero delle informazioni e dei dati richiesti nel modello.

Beni strumentali

CONFARTIGIANATO ritiene che, relativamente al quadro E del modello, possano essere accorpati i�righi relativi alle lavatrici ad acqua (E01 e E02) ed agli essiccatori (E04 ed E05), che, di fatto, a parere dell’Associazione, sono utilizzati sia dalle lavanderie tradizionali che dalla lavanderie self service, “differenziandosi solo dalla presenza del meccanismo di accensione”.

Inoltre, entrambe le Associazioni rilevano un frequente sottoutilizzo delle dotazioni di beni strumentali; infatti, pur in presenza di numerosi beni strumentali e quindi di una capacità produttiva per fornire una gamma completa di servizi, essi risultano utilizzati solo in parte.

Le Associazioni ritengono, pertanto, opportuna l’introduzione di un correttivo specifico che riduca l’incidenza dei beni strumentali a seconda del loro effettivo utilizzo.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ritiene che gli esempi analizzati in sede di riunione abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione alle considerazioni rappresentate da CNA e CONFARTIGIANATO, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Correttivi crisi

In merito alla eventuale previsione dei correttivi crisi, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione “4) Considerazioni finali”, si fa presente che le analisi che hanno condotto all’elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2014, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi manifestati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore.

Tanto premesso, si ritiene che la revisione congiunturale dello studio, conseguente l’introduzione di specifici correttivi “crisi”, consentirà, anche per il p.i. 2016, di cogliere eventuali fenomeni di riduzione dell’efficienza produttiva

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dell’impresa, grazie all’utilizzo di una frontiera di produzione stocastica, in cui i coefficienti relativi ai fattori della produzione (valore dei beni strumentali e numero di addetti) saranno individuati per singolo studio di settore.

La revisione congiunturale dello studio, analogamente a quanto avvenuto per il p.i. 2015, dovrebbe consentire, altresì, di individuare specifici interventi correttivi relativi agli indicatori di coerenza economica per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza potrebbe essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

Fenomeno delle lavanderie self service

In merito alle osservazioni delle Associazioni sul fenomeno delle lavanderie self service, che a parere delle stesse, offrendo in maniera “irregolare” servizi tipici della lavanderia tradizionale, genererebbero “un processo di concorrenza sleale e fenomeni di evasione fiscale”, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Si premette che le imprese che effettuano il servizio di lavaggio self service trovano collocazione in uno specifico cluster dello studio (Cluster 1) ,che raggruppa soggetti con caratteristiche strutturali ed organizzative simili, e per i quali, pertanto, risulta prevista una specifica funzione di ricavo. La circostanza che tali imprese siano isolate in uno specifico cluster, inoltre, fa sì che il risultato dello studio relativo alle “lavanderie tradizionali” non sia in alcun modo influenzato dai dati relativi all’attività self service.

Per quanto concerne, invece, gli effetti, sull’attività delle lavanderie tradizionali, della presunta concorrenza sleale da parte delle imprese che effettuano l’attività di lavanderie self service, si prende atto della segnalazione fornita dalle Associazioni. In particolare, considerati i risvolti che la stessa potrebbe avere su una possibile attività di controllo volta alla verifica del rispetto delle condizioni che, in base alla normativa di riferimento, permettono alle lavanderie self service di ottenere agevolazioni in tema di adempimenti fiscali, ci si riserva di approfondire e verificare quanto rappresentato dalle Associazioni, anche alla luce di ulteriore documentazione che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire.

Indicatori di coerenza

In relazione alle osservazioni delle Associazioni in merito ai notevoli limiti che l’analisi della coerenza presenterebbe in presenza di momenti di forte congiuntura economica, richiamando quanto riportato al precedente punto relativo ai “Correttivi crisi”, si precisa che la revisione congiunturale dello studio, analogamente a quanto avvenuto per il p.i. 2015, dovrebbe consentire di individuare specifici interventi correttivi relativi agli indicatori di coerenza economica per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza potrebbe

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essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

Mancato ritiro beni lavati

In relazione alla problematica relativa al mancato ritiro dei capi lavati, che a parere delle Associazioni creerebbe “una distorsione nella valutazione dei guadagni”, in particolare laddove l’impresa non richiedesse il pagamento anticipato del servizio, si rappresenta che la richiesta di una eventuale informazione riguardante il mancato ritiro dei beni lavati potrebbe risultare potenzialmente critica, sia per le difficoltà che il singolo contribuente potrebbe incontrare nella compilazione dello studio, sia per i limiti legati alla difficile “riscontrabilità” del dato dichiarato. Al riguardo si ricorda che simili problematiche potranno comunque essere evidenziate dal contribuente, in fase dichiarativa, nelle Note Aggiuntive di GERICO.

Processo semplificazione modello

Si prende atto dell’apprezzamento espresso dalle Associazioni per il processo di semplificazione della modulistica in corso di approvazione.

Beni strumentali

In merito alla richiesta di CONFARTIGIANATO di accorpare i righi E01 (Lavatrici acqua) ed E02 (Lavatrici acqua self-service), si ritiene di non poter accogliere la proposta formulata dall’Associazione, in quanto le variabili citate sono utilizzate nell’analisi discriminante e pertanto concorrono all’assegnazione dei contribuenti ai gruppi omogenei di riferimento. Le variabili E04 (Essiccatori) ed E05 (Essiccatori self-service), al pari delle due precedenti risultano invece utilizzate nell’applicazione dell’indicatore di normalità “Assenza del Valore dei Beni Strumentali”. Come richiamato anche in sede di riunioni, il processo di semplificazione della modulistica in corso di approvazione, con la conseguente riduzione del numero di informazioni richieste nei modelli, riguarda l’eliminazione di quelle variabili che non rilevano ai fini dell’assegnazione al cluster, ai fini della regressione e che non vengono utilizzate nelle formule degli indicatori di coerenza e di normalità.

In relazione a quanto rappresentato circa il frequente sottoutilizzo delle dotazioni di beni strumentali nello svolgimento dell’attività oggetto dello studio, si precisa quanto segue. Nella funzione di regressione, per la maggior parte dei cluster, i beni strumentali agiscono principalmente attraverso l’uso di trasformazioni non lineari. Tali trasformazioni fanno si che ad incrementi di valore dei beni strumentali corrispondano incrementi dei ricavi stimati via via

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minori. Inoltre, sempre per tenere conto del grado di utilizzo degli stessi, il valore dei beni strumentali (opportunamente trasformato nel senso precisato prima) viene ulteriormente ponderato in relazione ai mesi di effettivo svolgimento dell’attività. Si ritiene che il supposto effetto sulla stima dei ricavi, derivante dalla presenza di beni strumentali obsoleti, o non correntemente utilizzati, possa essere apprezzabile solo qualora il valore contabile di detti beni sia non esiguo in rapporto all’ammontare complessivo dei beni stessi. Tale circostanza, laddove si verifichi, potrà ovviamente essere opportunamente segnalata nelle “Note aggiuntive” di GERICO dal contribuente. Si ricorda infine che, nel caso di non utilizzo di taluni beni strumentali, è facoltà del contribuente di non indicare tali beni nell’apposito rigo del modello degli studi di settore a condizione che non siano state dedotte le rispettive quote di ammortamento (si veda la Circolare n. 54/E del 13/06/2001).

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbianoconsentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio YG67U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In tale occasione la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli eventuali interventi correttivi elaborati, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008, “al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta dal 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013, 2 maggio 2014, 15 maggio 2015 e 12 maggio 2016.

Roma, 7 dicembre 2016