ATTI Interpellanza 22042014

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Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02101 Atto n. 4-02101 Pubblicato il 22 aprile 2014, nella seduta n. 234 BIGNAMI , CAMPANELLA , ROMANI Maurizio , MUSSINI , PEPE , CASALETTO , BATTISTA , BOCCHINO , ORELLANA , BENCINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, all'art. 12 reca disposizioni sulle detrazioni per carichi di famiglia e stabilisce che tutti i familiari con reddito inferiore a 2.840,51 euro sono considerati a carico; ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi; sono considerati a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche adottivi, gli affidati, gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente; in base alle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), i contribuenti che nell'anno fiscale 2013 hanno maturato, grazie alle detrazioni familiari previste, 4.000 euro o più di rimborsi, non li riavranno più indietro dal sostituto d'imposta nella busta paga o nel cedolino della pensione del prossimo mese di luglio 2014, ma dovranno attendere le verifiche dell'Agenzia delle entrate che avrà 6 mesi di tempo dalla presentazione del 730 per effettuare i controlli e liquidare la somma dovuta, con una considerevole dilazione dei tempi; nello specifico la questione è trattata nei commi dal 586 al 589 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; il comma 586 dispone che: "Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni"; il comma 587 stabilisce: "il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi"; durante la conferenza stampa generale tenuta dall'Agenzia delle entrate il 18 marzo 2014 è stato precisato che, se l'esito del modello 730 del 2014 è un credito superiore a 4.000 euro, l'amministrazione sarà tenuta a effettuare il rimborso al contribuente una volta che siano verificate ulteriori condizioni: la fruizione del contribuente della detrazione per carichi di famiglie se risultano eccedenze dalla precedente dichiarazione; considerato che: da quanto si apprende da notizia di stampa, la stretta attuata sulle detrazioni punterebbe a colpire soprattutto quei contribuenti, in particolare immigrati, che con la complicità di alcuni centri di assistenza fiscale avrebbero truffato il fisco chiedendo detrazioni per carico familiare per figli formalmente residenti all'estero, ma in realtà mai esistiti; Mostra rif. normativi Page 1 of 2 senato.it - Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02101 07/05/2014 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=0076...

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Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02101

Atto n. 4-02101 Pubblicato il 22 aprile 2014, nella seduta n. 234 BIGNAMI , CAMPANELLA , ROMANI Maurizio , MUSSINI , PEPE , CASALETTO , BATTISTA , BOCCHINO , ORELLANA , BENCINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, all'art. 12 reca disposizioni sulle detrazioni per carichi di famiglia e stabilisce che tutti i familiari con reddito inferiore a 2.840,51 euro sono considerati a carico;

ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi;

sono considerati a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche adottivi, gli affidati, gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente;

in base alle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), i contribuenti che nell'anno fiscale 2013 hanno maturato, grazie alle detrazioni familiari previste, 4.000 euro o più di rimborsi, non li riavranno più indietro dal sostituto d'imposta nella busta paga o nel cedolino della pensione del prossimo mese di luglio 2014, ma dovranno attendere le verifiche dell'Agenzia delle entrate che avrà 6 mesi di tempo dalla presentazione del 730 per effettuare i controlli e liquidare la somma dovuta, con una considerevole dilazione dei tempi;

nello specifico la questione è trattata nei commi dal 586 al 589 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il comma 586 dispone che: "Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni";

il comma 587 stabilisce: "il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi";

durante la conferenza stampa generale tenuta dall'Agenzia delle entrate il 18 marzo 2014 è stato precisato che, se l'esito del modello 730 del 2014 è un credito superiore a 4.000 euro, l'amministrazione sarà tenuta a effettuare il rimborso al contribuente una volta che siano verificate ulteriori condizioni: la fruizione del contribuente della detrazione per carichi di famiglie se risultano eccedenze dalla precedente dichiarazione;

considerato che:

da quanto si apprende da notizia di stampa, la stretta attuata sulle detrazioni punterebbe a colpire soprattutto quei contribuenti, in particolare immigrati, che con la complicità di alcuni centri di assistenza fiscale avrebbero truffato il fisco chiedendo detrazioni per carico familiare per figli formalmente residenti all'estero, ma in realtà mai esistiti;

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secondo i dati ufficiosi dell'anagrafe Sogei sarebbero 360.000 i contribuenti che il prossimo mese giugno potrebbero dichiarare più di 4.000 euro per le detrazioni familiari, ma la platea di coloro che verrebbero sottoposti a controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle entrate sembrerebbe ben più ampia, in quanto coinvolgerebbe tutti coloro che hanno un credito superiore ai 4.000 euro derivante dalla somma dei carichi di famiglia e delle eccedenze derivanti da anni precedenti;

si andrebbero pertanto a colpire non soltanto coloro che hanno detrazioni derivanti esclusivamente da carichi di famiglia ma anche coloro che ai carichi di famiglia, che non superano i 4000 euro, sommano detrazioni dovute ad esempio ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione che, per ovvi motivi, rappresentano la parte più significativa del credito d'imposta; rischiando, così, non solo di vanificare gli obiettivi alla base del rinnovo delle agevolazioni fiscali in tema di ristrutturazioni edilizie previsto dalla legge di stabilità per il 2014 ma anche di provocare pesanti ripercussioni sulle famiglie italiane principali destinatarie di questa misura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire che l'Agenzia delle entrate sia tenuta ad effettuare dei controlli sui contribuenti che richiedono detrazioni che derivano esclusivamente dai carichi di famiglia superiori a 4.000 euro.

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