ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE - Comune di Ferrara · con delibera di G.C. del 19 febbraio 2002 P.G. n....
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ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 07.06.2019
Deliberazione n. GC-2019-431
Prot. Gen. n. PG-2019-72371
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2019-462
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani SindacoVaccari Luca AssessoreMerli Simone AssessoreSerra Roberto AssessoreChiara Sapigni AssessoreFerri Caterina Assessore
Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Massimo Maisto Vice SindacoRoberta Fusari AssessoreCorazzari Cristina AssessoreAldo Modonesi Assessore
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
Determinazione dei corrispettivi nelle ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep ed il riscatto dei vincoli ex art. 35 della Legge 865/1971 ai sensi della Legge n° 448/1998. Aggiornamento valori venali e conseguente revoca, in relazione alla valutazione dei valori venali delle aree, delle Delibere di G.C. del 19/02/2002 P.G. n. 2631, del 31/03/2009 P.G. n. 23552 e del 22/01/2013 P.G. 5812. Presa d'atto delle innovazioni introdotte con l'art. 25 undecies della L. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018.
La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.
OGGETTO: Determinazione dei corrispettivi nelle ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep ed il riscatto dei vincoli ex art. 35 della Legge 865/1971 ai sensi della Legge n°448/1998. Aggiornamento valori venali e conseguente revoca, in relazione alla valutazione dei valori venali delle aree, delle Delibere di G.C. del 19/02/2002 P.G. n. 2631, del 31/03/2009 P.G. n. 23552 e del 22/01/2013 PG 5812. Presa d’atto delle innovazioni introdotte con l’art. 25undecies della L. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018.
LA GIUNTA
PREMESSO CHE:
i Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) sono strumenti urbanistici disciplinati dalla Legge 167/1962 e ss.mm. e ii. che rientrano nell’ambito delle politiche per la Casa; gli stessi sono finalizzati alla costruzione di alloggi di tipo economico, trasferiti ai soggetti aventi i requisiti in regime di diritto superficiario ovvero in piena proprietà con vincoli;
gli alloggi realizzati nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP) sono interessati da alcune clausole limitative al loro utilizzo che riguardano la locazione e l’alienazione degli alloggi per quanto riguarda i requisiti necessari per poterli acquisire; l’iniziale non locabilità o inalienabilità; la successiva possibilità di locare o alienare, ma a canone e prezzo limitati (determinati con le modalità di cui alle originarie convenzioni con i soggetti attuatori);
ai sensi dell’articolo 31, comma 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971;
i commi 46 e 47 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dispongono: 46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta', possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni: a) per una durata di 20 anni (inizialmente di 30 anni ante L. 135/2012) diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
quindi, per gli alloggi realizzati nei piani PEEP, su aree già concesse in diritto di superficie, il Comune ha la facoltà di attivare i piani di riscatto ed a loro volta, i
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superficiari hanno la facoltà di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, mentre, per gli alloggi realizzati su aree trasferite in piena proprietà con vincoli, ante L. 179/1992, i proprietari hanno la possibilità di riscattare i vincoli (in entrambi i casi possono presentare apposita istanza all’Amministrazione);
il Comune di Ferrara, in anni passati, ha promosso l’attuazione di interventi di edilizia economica popolare (PEEP) attraverso appositi piani, ai sensi delle Leggi n. 167/1962 ovvero n. 865/1971, con cessione delle aree ai soggetti attuatori in diritto di superficie e in diritto di proprietà, sottoscrivendo apposite convenzioni con gli stessi;
DATO ATTO CHE:
con delibera di G.C. del 19 febbraio 2002 P.G. n. 2631 è stata approvata una convenzione con A.C.E.R. Ferrara per la gestione dell’attività attinente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed il riscatto dei vincoli ex art. 35 della Legge n. 865/71 nelle aree PEEP, ai sensi delle Leggi n. 549/95 n. 662/96 n. 448/98;
con il provvedimento soprarichiamato è stato, tra l’altro, stabilito di determinare il corrispettivo della cessione e del riconvenzionamento, nella misura meglio specificata per ogni singolo lotto, nella relazione in data 13/02/2002, a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio, acclarata al P.G. n. 6610/2002 del 16/02/2002, significando che il prezzo finale di cessione è stato determinato applicando al valore venale ridotto del 50%, una ulteriore riduzione del 40% ai sensi dell’art. 31 comma 48 della L. n. 448/1998 cui portare in detrazione gli oneri di concessione del diritto di superficie o dell’area rivalutati per legge;
con lo stesso provvedimento PG 2631/2002 sono stati altresì approvati gli schemi di convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il riscatto dei vincoli ex art. 35 L.865/1971;
con provvedimenti di G.C. del 12/07/2005 P.G. n. 57096, del 27/12/2007 P.G. n. 95284, del 31/03/2009 P.G. n. 23552, del 29/06/2010 P.G. 57442 e del 22/02/2011 P.G. n. 12801, del 07/02/2012 P.G. n. 7732 la predetta convenzione con ACER è stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2014;
in particolare, con provvedimento di G.C. del 31 marzo 2009 P.G. n. 23552, tra l’altro, è stata:
aggiornata la valutazione delle aree peep in oggetto prendendo a riferimento la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo Febbraio 2002 31 dicembre 2008;
aggiornata la valutazione delle aree peep anche per gli interventi convenzionati dopo il 1998 (inizialmente non previsti nel programma di riscatto);
prevista la possibilità, per i proprietari di alloggi PEEP, realizzati nel Comune, di liberarsi dai vincoli, sia contestualmente all’applicazione della disciplina di cui all’art. 31 della legge n. 448/98, sia successivamente, anche prima del decorso del termine di scadenza trentennale delle nuove convenzioni e che, in tale ipotesi, il valore di mercato dell’area, preso a base del calcolo per la determinazione del corrispettivo, ai sensi del comma 48 della legge n. 448/98, è stato rivalutato con l’applicazione dell’indice ISTAT, proponendo ai predetti proprietari le seguenti opzioni:
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1) TRASFORMAZIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA: sostituzione delle originarie convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 legge n. 865/71, previo pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell’art. 31 della legge n. 448/98 e stipula di una nuova convenzione ai sensi dell’art. 8 della L. n. 10/1977 come sostituito dall’art. 18 T.U. sull’edilizia D.P.R. n. 380/2001, della durata di 30 anni meno il tempo già trascorso dalla sottoscrizione della convenzione originaria;
2) ELIMINAZIONE COMPLETA DEI VINCOLI PEEP (possibilità riservata anche a coloro che hanno già stipulato la convenzione di cui al n. 1): cancellazione di tutti i vincoli gravanti l’immobile, previo il pagamento di un corrispettivo ulteriore rispetto a quello complessivamente proposto per l’opzione precedente;
in questo caso le modalità di calcolo dell’ulteriore corrispettivo erano le seguenti:valore di mercato dell’area corrispettivo riscatto lotto ex art. 31 comma 48 legge n. 448/98 (a sua volta calcolato in misura pari al Valore Venale x 0,60 x 0,50) diviso 30 (durata della convenzione sostitutiva) e moltiplicato per gli anni che rimangono allo scadere della convenzione originaria;
CONSIDERATO CHE:
in tema di commercializzazione di dette unità abitative realizzate nei P.E.E.P, la Legge 17 febbraio 1992, n. 179, all'art. 20, così come modificato dall'art. 3 della Legge 28 gennaio 1994, n.85, prevede che: "gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati";
in particolare, sul tema dei vincoli afferenti la libera commercializzazione degli immobili, prima delle innovazioni introdotte con l’art. 25undecies della L. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018, l'art. 5, comma 3 bis del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto che: "Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: 49bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 49ter. Le disposizioni di cui al comma 49bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
ai sensi dell'art. 29, comma 16 undecies, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, la percentuale di cui sopra è stabilita dai Comuni, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo;
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la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015, ha affermato il principio secondo cui il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, in assenza di convenzione ad hoc, "segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita”;
pertanto, in mancanza di convenzione integrativa di affrancazione, il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione nonché al canone massimo di locazione per gli alloggi realizzati nei Piani di Zona segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale senza limiti di tempo, indipendentemente dall'epoca di stipula della Convenzione ex art. 35 della Legge 865/1971, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18135 del 16 settembre 2015 sopra citata;
con delibera di G.C. del 22/01/2013 P.G. n. 5812, a seguito dell’entrata in vigore della legge 135/2012 che ha ridotto la durata delle convenzioni sostitutive da 30 a 20 anni, sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione da adottare per le ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per lo svincolo dei limiti di godimento delle aree concesse in diritto di proprietà ex art. 35 della L. n 865/71 nelle aree peep, ai sensi delle leggi n. 549/95 n. 662/96 n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO CHE:
l’art. 31 comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” così come riformato dalla Legge 27 dicembre 2013 n.147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ai sensi del quale:" Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47";
successivamente il Comune di Ferrara con la Delibera di Consiglio Comunale PG 25352 del 7/04/2014 ha approvato i criteri per l’aggiornamento dei corrispettivi nelle ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep ed il riscatto dei vincoli ex art. 35 della Legge 865/1971 ai sensi della Legge n°448/1998 ed in tale ambito in considerazione, tra l’altro, delle difficoltà del mercato immobiliare, dell’inasprimento della fiscalità immobiliare nonché dell’eccezionale periodo di crisi economica che inevitabilmente ha interessato fortemente anche le famiglie con reddito mediobasso, avendo cura di andare incontro alle famiglie e contemporaneamente di incentivare il riscatto, il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno applicare la massima riduzione possibile dei corrispettivi, quindi ridurre del 50% i valori venali già abbattuti del 40%; ciò in linea col disposto normativo dell’art. 31 comma 48 della L. n. 448/1998 così come da ultimo modificato dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014);
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che in particolare con quest’ultimo Atto il Consiglio ha, tra l’altro, deliberato di aggiornare i corrispettivi, nelle ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e nello svincolo nelle aree peep, sulla base dei criteri e del calcolo effettuati dal Servizio Patrimonio come da relazione allegata alla delibera assunta con atto del 21/03/2014 P.G. n. 25458 applicando il seguente metodo di calcolo:
Corrispettivo 2014 per lotto (con riduzione del 50% dei valori venali già ridotti del 40%): C= [ Vv x 0,60 x 0,50] al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie , rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
le modalità di calcolo di cui alla Delibera di C.C. PG 25352/2014 risultavano in linea con l’interpretazione avallata anche dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 170/2014/PAR; quest’ultima, infatti, chiamata ad esprimere il proprio avviso in ordine alla portata applicativa del novellato comma 48 recata dall’art. 1, comma 392, Legge di Stabilità 2014, si è pronunciata anche sulle nuove modalità di calcolo del corrispettivo in parola disponendo che “Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo sopra descritto si deve ritenere che il comune, a far data dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, possa determinare il corrispettivo in parola sulla base dei nuovi criteri di calcolo con la conseguente facoltà di abbattere fino al 50 per cento l’importo corrispondente al valore venale del bene già ridotto del 60 per cento”;
tuttavia in seguito, con la deliberazione n. 58/2015/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Sardegna, pur condividendo l’indirizzo interpretativo della Sezione Lombardia, ha rimesso la questione al Presidente della Corte dei Conti che ha disposto il deferimento alla Sezione delle autonomie, trattandosi di una questione di massima, in quanto afferente alla corretta gestione del patrimonio ed alla integrità delle entrate dei Comuni; è così intervenuta nel merito la Corte dei Conti Sezione Autonomie, che con la Delibera n. 10 del 9/3/2015 non condividendo i Pareri delle Sezioni Lombardia e Sardegna (e quindi anche l’interpretazione data dal Comune di Ferrara) ha pronunciato il seguente principio di diritto, cui devono adeguarsi tutte le Sezioni Regionali: “La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento”;
pertanto, con Atto PG 119195 del 17/11/2015, la Giunta Comunale ha tra l’altro Deliberato:
di prendere atto dell'adeguamento della modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti, per le cessioni in proprietà delle aree, già concesse in diritto di superficie, comprese nei P.E.E.P. ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 865/1971 o per l’eliminazione dei vincoli di alienabilità contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 35 della Legge n. 865/1971 per la cessione in proprietà stipulate precedentemente all’entrata in vigore della
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Legge n. 179/1992, alla modifica normativa dell'art. 31, comma 48, L. 448/1998, introdotta dal comma 392, dell'art. 1, Legge di Stabilità 2014 (L. 27/12/2013, n. 147) entrata in vigore in data 1/1/2014, nell'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti con la citata delibera n. 10/2015;
di precisare che per il calcolo del corrispettivo sopra citato continuano a trovare applicazione i valori venali calcolati secondo i criteri definiti a seguito della Delibera del Consiglio Comunale PG 25352 del 7/04/2014;
conseguentemente, per quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con Atto PG 25352 del 7/04/2014, di dare atto che continua a trovare applicazione, per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per lo svincolo delle posizioni in piena proprietà, sulla base delle indicazioni dettate dal comma 48 dell’art. 31 della legge n. 448/1998, così come modificato dalla Legge 147/2013, nell'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, il massimo abbattimento del valore venale nella misura del 50 per cento al netto degli oneri rivalutati che comporta la seguente formula: “Valore Venale x 50% oneri rivalutati”;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
nel frattempo, con la Legge 136/2018 di conversione del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” è stato introdotto l’art. 25undecies (Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione), il quale, prevede quanto segue:
“ All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 49bis e' sostituito dal seguente: "49bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i criteri e le modalita' per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati"; b) dopo il comma 49ter e' inserito il seguente: " 49quater . In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49bis e 49ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato.
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L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49bis e 49ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Il decreto di cui al comma 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
la disposizione sopra indicata prevede, quindi, che il vincolo del prezzo massimo di cessione possa essere rimosso con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile (e non più, come precedentemente previsto, mediante convenzione in forma pubblica stipulabile con il Comune solo da parte del proprietario), dietro il pagamento del corrispettivo di affrancazione del vincolo;
in precedenza, la possibilità di rimozione dei vincoli riguardava le convenzioni PEEP per la cessione del diritto di superficie senza limitazione di sorta, mentre riguardava le convenzioni P.E.E.P. per la cessione in proprietà, con limitazione a quelle stipulate prima dell’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, mentre, con la disposizione predetta, quest’ultima limitazione è stata eliminata e la possibilità di rimozione è stata estesa a tutte le convenzioni P.E.E.P., sia per la cessione in superficie che per la cessione in proprietà, senza limitazioni di sorta;
il legislatore e’ tornato all’iniziale formulazione degli art. 49bis e 49ter, per cui occorre pagare un "quid" in piu’ per riscattare il prezzo massimo ma la percentuale non viene piu’ determinata dal Comune (secondo le previsioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 che ha disposto, con l'art. 29, comma 16undecies, che a decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49bis del presente articolo, e' stabilita dai Comuni) ma dallo Stato con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previa intesa in sede di conferenza unificata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione (19 Dicembre 2018) e dunque entro il 18 gennaio 2019;
con Nota PG 6437 del 15/01/2019, il Servizio Patrimonio ha avvisato delle innovazioni normative sia l’ACER Ferrara che il Consiglio Notarile di Ferrara;
il Segretario Generale di ANCI, con nota del 30/04/2019 di Prot. 43/VSG/SD/MS19, ha richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiornamenti in ordine all’adozione del Decreto di cui al novellato comma 49bis dell’art.31 della L. 448/1998;
continua invece a trovare applicazione il disposto dei commi 46 e 47 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sopra richiamati nelle premesse;
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con riguardo al disposto dell’art. 31, comma 46, lett. a), legge 23 dicembre 23 dicembre 1998 n. 448, concernente la durata della convenzione sostitutiva nel caso in cui siano trascorsi più di 20 anni tra la stipula della vecchia convenzione sostituita e la stipula dell’atto di riscatto (posto che il comma 46 prevede che la convenzione sostitutiva ha “una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”) che lo stipulante, una volta versato il relativo corrispettivo, non è tenuto ad osservare gli obblighi discendenti dalla nuova convenzione (es. vincoli sul prezzo o sul canone di locazione) in quanto il tempo trascorso dalla convenzione originaria è superiore a 20 anni;
pertanto, nei casi in cui le convenzioni sostitutive hanno superato i 20 anni, una volta stipulate devono considerarsi estinti i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione previsti dall’art. 18 del DPR 380/2001 e, quindi, una volta pagato il corrispettivo (convenzione sostitutiva di durata trentennale o ventennale) ex comma 48 art. 31 L. 448/1998, non è dovuto il corrispettivo ai sensi del comma 49bis del medesimo articolo 31;
DATO ATTO CHE:
dal 2002 al 31/12/2018 sono stati stipulati 1.121 riscatti (per un introito complessivo di euro 6.206.972,98, di cui 5.325.591,72 relativi a svincoli parziali e/o trasformazione diritti di superficie ed euro 881.381,25 di svincoli totali (con ciò significando l’eliminazione anche del prezzo massimo di cessione);
rimangono quindi da riscattare circa 1.733 posizioni;
in ordine all’aggiornamento dei valori, nel 2016 e 2017 il Servizio Patrimonio ha proceduto ad una verifica speditiva della coerenza dei valori venali, verificando che nel complesso, gli stessi rimanevano compresi nell’ambito della normale tolleranza estimale, per cui non si è proceduto all’aggiornamento;
con delibera del 20/04/2015 P.G. n. 117813/2014, il Consiglio Comunale ha approvato la Concessione Gestionale con ACERFerrara per il quinquennio 2015/2019 rinnovabile fino al 31/12/2024;
ai sensi dell’art. 17 (Servizi aggiuntivi) della Concessione Gestionale sopra richiamata, con Delibera della Giunta Comunale PG 109691 del 19.09.2017 è stata approvata la convenzione (sottoscritta il 28/12/2017) per l’affidamento ad ACER del servizio di riscatto delle aree PEEP, prevedendo, tra l’altro: l’elaborazione da parte dell’Azienda di una proposta di rivisitazione dei prezzi di cessione delle aree PEEP (tenendo conto dell’andamento dei prezzi di mercato); all’approfondimento della materia dei riscatti delle aree PEEP dal punto di vista normativo e giurisprudenziale; ad ogni attività accessoria ed integrativa onde assicurare l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi ai riscatti.
ATTESO :
8
che ACERFerrara ha formulato una proposta di aggiornamento dei valori venali (Allegato A) degli immobili desunti da un metodo che tiene conto degli ultimi dati pubblicati, relativi al II Semestre 2018, dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, il quale rileva periodicamente le quotazioni medie riscontrabili nel mercato immobiliare;
che il corrispettivo sarà determinato dall’applicazione del metodo di calcolo già deliberato con Atto di Consiglio Comunale PG 25352 del 7/04/2014 e con Atto della Giunta Comunale PG 119195 del 17/11/2015 sopra indicati;
RITENUTO:
opportuno, tuttavia, stante il lasso di tempo intercorso dal precedente aggiornamento dei valori venali del 2014, aggiornare i valori venali delle aree sulla base della valutazione proposta da ACERFerrara – ed, in relazione alla valutazione dei valori venali delle aree, di revocare le Delibere di G.C. del 19/02/2002 P.G. n. 2631, del 31/03/2009 P.G. n. 23552 e del 22/01/2013 PG 5812;
di dover prendere atto delle innovazioni introdotte con la con la Legge 136/2018 di conversione del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018, “Disposizioni urgenti n materia fiscale e finanziaria” con la quale è stato introdotto l’art. 25undecies (Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione) e conseguentemente di sospendere l’affrancazione del prezzo massimo di cessione ex art. 31 c. 49bis della L.448/1998 fino all’emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dal novellato comma 49bis dell’art. 31 della L. 448/1998;
opportuno, quando sarà emesso il Decreto del MEF (di cui al novellato comma 49bis dell’art.31 della L.448/1998), da parte di ACERFerrara, aggiornare e coordinare gli schemi di convenzione E, F e G, già approvati in allegato alla Delibera di Giunta Comunale PG 5812 del 22/01/2013;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), l’articolo Art. 48 (Competenze delle giunte) e l’articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
Visto l’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii. Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale del 14 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento del 25/06/1996 n. 6/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
9
Visto il Regolamento Comunale per l’alienazione degli immobili comunali Approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 21/07/2011 n. 19/53007/2011;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale PG. 139479/’18 del 20/12/2018 che ha approvato il Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2019/2021 in allegato al D.U.P.;
Visti gli atti e le Deliberazioni degli organi comunali indicate nelle premesse;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dalla Dirigente del Servizio Patrimonio e dalla Responsabile di Ragioneria (art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000);
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
di confermare che, per quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con Atto PG 25352 del 7/04/2014, continua a trovare applicazione per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per lo svincolo delle posizioni in piena proprietà il massimo abbattimento del valore venale nella misura del 50 per cento al netto degli oneri rivalutati che comporta la seguente formula: “Valore Venale x 50% oneri rivalutati”;
di aggiornare i valori venali delle aree sulla base della valutazione proposta da ACERFerrara (Allegato A), per cui, il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per lo svincolo delle posizioni in piena proprietà dovrà essere determinato sulla base delle indicazioni dettate dal comma 48 dell’art. 31 della legge n. 448/1998, così come modificato dalla Legge 147/2013 in misura pari al 50 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47;
di dare mandato, pertanto, ad ACERFerrara di aggiornare sulla base dei valori venali approvati in allegato i corrispettivi nelle ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e nello svincolo nelle aree peep, applicando il criterio di calcolo già deliberato con Atto di Consiglio Comunale PG 25352 del 7/04/2014 e con Atto della Giunta Comunale PG 119195 del 17/11/2015, in premessa indicato.
di revocare, in relazione alla valutazione dei valori venali delle aree, le Delibere di G.C. del 19/02/2002 P.G. n. 2631, del 31/03/2009 P.G. n. 23552 e del 22/01/2013 PG 5812;
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di confermare in euro 1.000,00 il corrispettivo individuale minimo dovuto in ogni caso di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o di soppressione dei limiti di godimento sulle aree cedute in proprietà fin dall’origine qualora i corrispettivi, determinati sulla base dei criteri stabiliti con la presente, siano negativi ovvero inferiori a 1.000,00 Euro;
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 c.46 della L. 448/1998, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta', possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (oggi trasfuso nell’articolo 18 del DPR 380/2001 e nell’articolo 33 della L.R. 15/2013, giusta Delibera n.326 del Consiglio della RER del 12 febbraio 2002), alle seguenti condizioni: a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
con riguardo al disposto dell’art. 31, comma 46, lett. a), legge 23 dicembre 23 dicembre 1998 n. 448, concernente la durata della convenzione sostitutiva, di precisare che nel caso in cui siano trascorsi più di 20 anni tra la stipula della vecchia convenzione sostituita e la stipula dell’atto di riscatto (posto che il comma 46 prevede che la convenzione sostitutiva ha “una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”) che lo stipulante, una volta versato il relativo corrispettivo, non è tenuto ad osservare gli obblighi discendenti dalla nuova convenzione (es. vincoli sul prezzo o sul canone di locazione) in quanto il tempo trascorso dalla convenzione originaria è superiore a 20 anni;
di prendere atto delle innovazioni introdotte con la con la Legge 136/2018 di conversione del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018, “Disposizioni urgenti n materia fiscale e finanziaria” con la quale è stato introdotto l’art. 25undecies (Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione) – e conseguentemente, di sospendere l’affrancazione del prezzo massimo di cessione ex art. 31 c. 49bis della L.448/1998 fino all’emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dal novellato comma 49bis dell’art. 31 della L. 448/1998;
di stabilire che le richieste di affrancazione del prezzo massimo di cessione ex art. 31 c. 49bis della L.448/1998 che seppure accettate, non sono arrivate a stipula entro il termine del 19 dicembre 2018, saranno da considerarsi improcedibili (ai sensi dell’intervento del legislatore introdotte con l’art. 25undecies della L. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018) fino all’emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dal sopra citato comma 49bis; i procedimenti portanno essere riattivati
11
successivamente all’emanazione di quest’ultimo Decreto Ministeriale, considerando che in caso di violazione, l’atto di eventuale trasferimento non è valido per la parte eccedente;
di precisare che ACERFerrara dovrà inviare agli utenti interessati dalla casistica di cui al precedente punto, una comunicazione per informarli di tale evenienza e per evidenziare che i procedimenti potranno essere riattivati successivamente all’emanazione del Decreto Ministeriale di cui al novellato comma 49bis;
di rimandare, quindi, ad un successivo atto di Giunta Comunale la presa d’atto di quanto sarà Decretato dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del novellato comma 49bis;
di stabilire che quando sarà emanato il Decreto Ministeriale di cui al novellato comma 49bis, ACERFerrara dovrà inviare agli utenti interessati dalla casistica di cui ai due punti precedenti, una comunicazione per informarli della possibilità di riattivare i procedimenti;
di stabilire che i nuovi valori venali ed i criteri stabiliti con la presente, dovranno essere applicati alle domande di affrancazione e/o trasformazione protocollate in data successiva alla pubblicazione della presente Deliberazione;
di stabilire che il periodo di tempo entro il quale devono essere stipulati i relativi contratti debba essere contenuto nel termine massimo di 12 mesi dall’ intervenuta accettazione; decorso il detto termine i corrispettivi potranno essere ricalcolati;
di demandare ad Acer la determinazione dei corrispettivi da comunicare ai singoli richiedenti provvedendo alla decurtazione dai valori determinati dal Comune ex art. 31 del costo di acquisizione dell’area determinato nelle convenzioni originarie e suddividendo l’importo ottenuto per le quote millesimali qualora l’edificio sia a carattere condominiale;
di autorizzare la Dirigente del Servizio Patrimonio alla sottoscrizione degli atti notarili per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per lo svincolo delle posizioni in piena proprietà, di autorizzare la Dirigente del Servizio Patrimonio ad incassare, a nome e per conto del Comune, il corrispettivo per le cessioni in oggetto;
di autorizzare la Dirigente del Servizio Patrimonio, ad apportare, tutte le integrazioni, rettifiche e precisazioni, che si rendessero necessarie ad aggiornare e coordinare gli schemi contrattuali approvati con la Delibera di Giunta Comunale del 22/01/2013 P.G. n. 5812 con le successive innovazioni normative;
di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Genesini Dirigente del Servizio Patrimonio;
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di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente delibera ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, con il voto favorevole di tutti i presenti, stante la necessità urgente di dare corso alle stipule dei riscatti delle aree.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE TIZIANO TAGLIANI ORNELLA CAVALLARI
13
ALLEGATO A)
AMBITO PEEP Foglio Mappale Valore Venale
65 713 € 307.063,61
65 1016 € 345.507,20
65 867-1107 € 290.813,01
BARCO 103 3 € 368.825,60
102 979 € 314.340,00
102 1189-1158-1174 € 1.697.436,00
103 610-613-614-615-616-618-619 € 5.563.818,00
110 215-216 € 390.390,00
110 217-203 € 546.546,00
110 204-218 € 468.468,00
110 205 € 340.704,00
110 206 € 499.699,20
110 207-223 € 340.704,00
AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZIO PATRIMONIO
EST DORO
VALORI VENALI AREE PEEP - MAGGIO 2019
PONTELAGOSCURO
110 207-223 € 340.704,00
110 283 € 390.390,00
110 285 € 156.156,00
110 282-311-312-313-314 € 273.273,00
110 281 € 351.351,00
110 284-310 € 1.022.112,00
110 321 € 681.408,00
110 322 € 681.408,00
110 280 € 195.195,00
110 308-309 € 333.132,80
110 336 € 468.468,00
110 335 € 156.156,00
110 340-337 € 312.312,00
110 356 € 468.468,00
110 354-355 € 468.468,00
110 345-346 € 468.468,00
110 368-367 € 681.408,00
110 437 € 235.969,07
110 438 € 235.969,07
110 439 € 235.969,07
110 441 € 235.969,07
110 444 € 235.969,07
110 447 € 275.008,07
110 551 € 426.392,63
MALBORGHETTO DI BOARA
Pagina 1
ALLEGATO A)
AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZIO PATRIMONIO
VALORI VENALI AREE PEEP - MAGGIO 2019
110 455 € 383.102,72
110 433 € 383.102,72
110 451 € 348.275,20
110 452 € 348.275,20
110 490-493 € 932.756,07
110 549-571-572 € 545.126,40
110 484 € 640.239,60
110 574 € 640.239,60
110 457 € 80.160,08
110 458 € 80.160,08
110 471 € 80.160,08
110 468 € 347.360,35
110 466 € 80.160,08
110 594 € 265.291,69
110 596 € 124.881,42
110 598 € 138.213,83
110 597 € 138.213,83
MALBORGHETTO DI BOARA
110 597 € 138.213,83
110 595 € 124.881,42
110 593 € 265.291,69
110 644 € 142.622,48
110 468 € 422.662,24
136 857 € 451.737,00
136 856 € 451.737,00
136 858 € 451.737,00
136 859 € 451.737,00
136 860 € 401.544,00
136 862 € 425.880,00
136 863 € 425.880,00
136 864 € 425.880,00
136 870 € 602.316,00
136 983 € 702.702,00
136 871 € 501.930,00
136 1009 € 401.544,00
136 875 € 425.880,00
136 876 € 425.880,00
136 877 € 425.880,00
136 879 € 425.880,00
136 880 € 638.820,00
136 881 € 638.820,00
136 1018-1019 € 638.820,00
136 374 € 638.820,00
136 1185 € 372.138,00
PORTA MARE
136 1185 € 372.138,00
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ALLEGATO A)
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VALORI VENALI AREE PEEP - MAGGIO 2019
161 1400-1401-1403 € 2.028.000,00
161 1355-1356-1357-1358 € 3.185.514,80
161 1368-1369 € 1.000.142,00
161 1394 € 676.000,00
161 1389 € 676.000,00
161 9 € 1.352.000,00
159 153 € 1.534.182,00
159 145-146 € 1.310.426,00
159 155 € 1.248.910,00
161 1428-1429-1430-1464 € 1.869.365,33
159 143-144-147-149 € 2.094.698,67
161 834 € 365.040,00
161 836 € 365.040,00
161 972 € 654.368,00
161 979-1097-1202-1203-1317-1320 € 6.672.120,00
161 1069 € 311.500,80
VIA BARLAAM
161 1069 € 311.500,80
161 1070-1075 € 856.627,20
161 153 € 821.340,00
161 1199-1287-1071 € 699.660,00
161 1145 € 624.624,00
161 1180 € 109.061,33
161 1363-1364-1365-1366-1367-825 € 2.432.383,20
161 831-838-1198 € 344.760,00
161 1445 € 89.682,67
159 98-99-100-101 € 1.206.660,00
159 102-103 € 730.080,00
159 76-77 € 2.768.220,00
161 1370-1421 € 1.108.640,00
161 1426-1445 € 789.838,40
196 27-538-539-540-541-542 € 301.158,00
196 484-534-535-536-537 € 250.965,00
196 483 € 876.096,00
196 95 € 428.313,60
196 96 € 856.627,20
196 500 € 418.883,40
235 476 € 359.902,40
235 423-448-449-450 € 142.771,20
235 477-478-479-480-481-482 € 178.464,00
235 424-432-433-434 € 142.771,20
235 425-439-440-441-442 € 178.464,00
CONA
VIA VERGA
S. GIORGIO
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VALORI VENALI AREE PEEP - MAGGIO 2019
256 384 € 345.406,33
256 383 € 408.207,48
256 483-486-487-488-489-490 € 204.490,00
256 340-366-367 € 275.132,00
345 247 € 151.043,75
345 255-256 € 50.347,92
345 251 € 50.347,92
345 253-254 € 50.347,92
345 269 € 100.695,83
345 264-265 € 50.347,92
345 289-290-291 € 50.347,92
345 277 € 100.695,83
345 293-295 € 50.347,92
345 274 € 50.347,92
345 275 € 50.347,92
337 759-783-784-785-786-787 € 139.425,00
MONESTIROLO
FOSSANOVA S. MARCO
337 759-783-784-785-786-787 € 139.425,00
337 801 € 148.720,00
337 756-773-774-775-776-777 € 148.720,00
337 758-778-779-780-781-782 € 148.720,00
162 1315 € 567.840,00
162 1318 € 924.768,00
162 197 € 1.435.824,00
192 485 € 468.468,00
192 486 € 468.468,00
192 487 € 234.234,00
192 489 € 749.548,80
192 490 € 749.548,80
192 574 € 888.961,41
192 575 € 419.712,63
192 576 € 377.810,77
S. BARTOLOMEO IN BOSCO
IPPODROMO
VIA BOLOGNA
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VALORI VENALI AREE PEEP - MAGGIO 2019
165 2 € 189.280,00
165 201 € 104.624,52
165 202 € 101.241,14
165 203 € 144.184,04
165 204 € 64.110,71
165 205 € 190.510,32
165 206 € 192.071,88
165 207 € 91.091,00
165 208 € 166.045,88
165 209 € 99.939,84
165 210 € 107.227,12
165 211 € 283.920,00
VIA POMPOSA 163 180 € 1.971.216,00
GAIBANELLA 309 225-208-226 € 225.108,00
PONTEGRADELLA
Pagina 5
Settore Affari Generali
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 7 giugno 2019 n. GC-2019-431 – Prot. Generale n. PG-2019-72371 e avente oggetto Determinazione dei corrispettivi nelle ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep ed il riscatto dei vincoli ex art. 35 della Legge 865/1971 ai sensi della Legge n°448/1998. Aggiornamento valori venali e conseguente revoca, in relazione alla valutazione dei valori venali delle aree, delle Delibere di G.C. del 19/02/2002 P.G. n. 2631, del 31/03/2009 P.G. n. 23552 e del 22/01/2013 PG 5812. Presa d'atto delle innovazioni introdotte con l'art. 25 undecies della L. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018.
esecutivo il 07/06/2019
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 10/06/2019 al 24/06/2019
Ferrara, 10/06/2019
L’addetto alla pubblicazione Aldo Rizzoni
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.