Associazioni Inquadramento fiscale ed adempimenti Museo ... · personalità giuridica: alcuni...
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AssociazioniInquadramento fiscale ed adempimenti
amministrativi
Museo della Musica - Bologna23 aprile 2013
L’Associazione.
Il non profit – Cenni storici.
Inquadramento civilistico dell’associazione
Atto costitutivo e statuto. – Vincoli obbligatori
Associazioni riconosciute e non riconosciute - La richiesta dipersonalità giuridica: alcuni aspetti relativi la responsabilitàcivile in ambito associativo.
Associazioni non profit - Tipologie
Associazionismo di Promozione Sociale (Legge 383/2000).
Recepimento della Legge 383/2000 da parte della RegioneEmilia Romagna (Legge 34/2002). Registro Regionale eRegistro Provinciale delle APS – Adempimenti per l’iscrizione.
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ENTI NON PROFITsenza scopo di lucro
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Divieto di distribuzione dei risultati Economici
L’Ente può maturare utili (avanzi di gestione) , ma non li può
distribuire
L’insieme di: Enti, Fondazioni, Enti di tipo Cooperativo o Associativo Enti di Diritto Ecclesiastico
Utile che si ricava da un’attività economica
(commerciale, finanziaria o produttiva)
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Che non operano secondo una logica di Profitto
NON PROFIT E TASSAZIONE
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STATI UNITI
LA NON DISTRIBUIBILITA’
COME ASPETTO
DISTINTIVO
TAX EXEMPT ORGANISATION
ITALIA
LE ATTIVITA’
COME ASPETTO
DISTINTIVO
ATTIVITA’ NON ATTIVITA’
TASSATE TASSATE
Gli ENP si classificano secondo
La Categoria Civilistica
FondazioniComitati
Associazioni
Lo Scopo che perseguono
Assistenziali, Solidaristici
Mutualistici
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ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE
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Attività svolte a favore di soggetti diversi dei Soci
Costituite per soddisfare bisogni collettivi
Meritori oggettivamente
ODV
ATTIVITÀ MUTUALISTICHE
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Svolte a favore dei Soci (e/o di terzi)
Costituite da soggetti che esprimono un bisogno di cui chiedono la soddisfazione
Meritorie in funzione dei fini perseguiti
APS
Le Associazioni e il Codice CivileLibro I Titolo II
- Delle persone giuridiche -
Artt. da 11 a 13 – Disposizioni generaliArtt. da 14 a 35 – Delle Associazioni eFondazioni (Riconosciute)Artt. da 36 a 41 – Delle Associazioni nonriconosciute e dei Comitati
Delle associazioni non riconosciute si occupano solo gli articoli 36, 37 e 38
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delleassociazioni non riconosciute.
*********
L'ordinamento interno e l'amministrazione delleassociazioni non riconosciute come personegiuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.Le dette associazioni possono stare in giudizio nellapersona di coloro ai quali, secondo questi accordi, econferita la presidenza o la direzione
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Art. 37 Fondo comune.
******
I contributi degli associati e i beni acquistati conquesti contributi costituiscono il fondo comunedell'associazione. Finché questa dura, i singoliassociati non possono chiedere la divisione delfondo comune, né pretendere la quota in caso direcesso.
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Art. 38 Obbligazioni.
******
Per le obbligazioni assunte dalle persone cherappresentano l'associazione i terzi possono farvalere i loro diritti sul fondo comune. Delleobbligazioni stesse rispondono anche personalmentee solidalmente le persone che hanno agito in nomee per conto dell'associazione .
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ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA’
RESPONSABILITA’
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
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PERSONALITA’ GIURIDICA PRIVATA
AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA
delle obbligazioni assunte per il raggiungimento degli scopi risponde soltanto
l’Associazione con il proprio patrimonio.
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gli amministratori delle Associazioni dotate di personalità giuridica non rispondono per le obbligazioni contratte in nome e per conto
dell’associazione.
quindi
I terzi che vengono in contatto conl’associazione per far valere i loro creditipotranno agire solo nei confrontidell’associazione e potranno soddisfarsi solo sulsuo patrimonio. Non potranno, pertanto, agiresul patrimonio personale degli amministratori.
PROCEDURA DI RICONSOCIMENTO
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Procedimento Amministrativo di attribuzione della Personalità Giuridica Privata
Prefettura o Regione
Patrimonio Minimo
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
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NON HA PERSONALITA’ GIURIDICA
AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA
- costituisce un autonomo soggetti di diritto con una propriacapacità giuridica e di agire completamente autonoma edistinta da quella degli individui che li hanno costituiti
- ha un proprio patrimonio (il codice civile, art. 37, usa iltermine “fondo comune”), costituito dai contributi dei propriassociati, che risulta, comunque, separato da quello dei singoliassociati.
- l’art. 38 del codice civile stabilisce che “per le obbligazioniassunte dalle persone che rappresentano l'associazione nonriconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondocomune”.
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- delle stesse obbligazioni rispondono però anche,personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito innome e per conto dell'associazione;
ovverosia
- gli amministratori degli enti non dotati di riconoscimento nongodono del privilegio dell’irresponsabilità patrimoniale per leobbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione.
Coloro che si obbligano in nome e per conto dell’associazioneagiscono come fideiussori: i terzi che vogliono far valere i lorocrediti potranno agire direttamente e immediatamente sulpatrimonio di coloro che hanno agito in nome e per contodell'associazione (rappresentanti legali o amministratori) senzaaver preventivamente escusso il patrimonio dell’associazione.(Eccezione per le Associazioni iscritte Registro APS)
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Casistica
Responsabilità dell’Amministratore
L’amministratore che stipula un contratto in nome e per contodell’associazione si assume personalmente la responsabilitàdell’adempimento dell’obbligazione. Tale tipo di responsabilitàpermane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessatodi essere amministratore in relazione all’attività negoziale postain essere nel periodo in cui era in carica.
Estensione della responsabilità
La responsabilità va addebitata all’intero Consiglio direttivo, ameno che non ci sia stato il conferimento di specifiche deleghee competenze ad un singolo Consigliere o il Consigliere sia statocontrario alla delibera con la quale si è assunta l’obbligazione.
RESPONSABILITA’ SUSSIDIARIA
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Cfr. art. 6 L. 383/2000 che prevede per le APS la preventiva escussione del
patrimonio dell’Associazione
ATTO COSTITUTIVO STATUTO APS Vincoli obbligatori
Riferimenti normativiLegge 383/2000
Legge Regione ER 34/2002DGR 978/2008
Art. 148 D.P.R. 917/86 (TUIR)Art. 4 D.P.R. 633/72 (IVA)
LEGGE 383/2000
Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioniriconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamentio federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore diassociati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà edignità degli associati.
2. Omissis
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privatie le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni conriferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura inrelazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto ditrasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine,collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azionio quote di natura patrimoniale.
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Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altroessere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso,essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionalistatutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tuttigli associati, con la previsione dell'elettività' delle cariche associative. In relazione alla particolarenatura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale dicui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché' le modalità di approvazione deglistessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopola liquidazione, a fini di utilità sociale.
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ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE
Culturali
Ricreative
Sportive dilettantistiche
Assistenziali
Turismo Sociale
Promozionali della pace e della solidarietà tra i popoli
a favore dei soci a favore di terzi
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Art. 8. (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale,
regionali e provinciali)
Omissis
4. L'iscrizione nei registri e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e perusufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cuial comma 2.
IMPORTANTE
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Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate ingiudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, e' conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione dipromozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimoniodell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confrontidelle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Principio di sussidiarieta’
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita'prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimentodei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumerelavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo apropri associati.
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiariconviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
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Art. 22. (Erogazioni liberali)
PERSONE FISICHE
(art. 15 TUIR)
È DEDUCIBILE DALL’IMPOSTA A DEBITO IL
19% della somma erogata conun importo massimodell’erogazione pari a €2.065,83 annui
Bonifico Bancario oPostale; CartePrepagate; Carte diCredito; AssegniBancari e Circolari nontrasferibili; Ulteriorimodalità stabilite condecreto ministeriale
L’EROGAZIONE DEVE AVVENIRE
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DALLE IMPRESE (art. 100 TUIR)
E’ deducibile dal reddito
L’importo massimo di €1.549,37 o pari 2% delreddito d’impresa. L’importodeducibile è il maggiore traquelli determinati secondo ilcriterio enunciato
Non sono previsti vincolinei metodi di erogazione,ma il pagamento tramiteun mezzo c.d.“rintracciabile” , èconsigliato.
Art. 22. (Erogazioni liberali)
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Art. 30. (Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e glialtri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritteda almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallostatuto verso terzi.2. … omissis ….3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.4. … omissis ….5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.6. … omissis ….
PER APS ISCRITTE NEI REGISTRI DA ALMENO 6 MESI:
1. SVOGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALIVERSO TERZI
2. CONDIZIONI PER CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
3. FORME DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
4. FORME DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ DELLEPRESTAZIONI
5. MODALITA’ DI RIMBORSO DELLE SPESE
6. COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIADEI SOCI VOLONTARI A CARICO DELL’ENTECOMMITTENTE 30
Normativa Regione Emilia Romagna
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Legge Regione E.R. 9.12.2002 n. 34
DRG 30.6.2008 n. 978
Fiscalità delle AssociazioniDisposizioni contenute nel TUIR
da recepire in Statuto per beneficiare delle agevolazioni
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DI NORMAL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE
a favore dei soci a favore di terzi
Genera attività istituzionale
Fiscalmente irrilevante
Genera attività commerciale
fiscalmente rilevante
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QUALIFICAZIONE FISCALEDELL’APS
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Ente non Commerciale - Art. 73, comma 1, lett. c) TUIR(ENTI PUBBLICI E PRIVATI DIVERSI DALLE SOCIETA’, RESIDENTI, CHE NON HANNO PER OGGETTO
PRINCIPALE OD ESCLUSIVO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERICALI)
Determina il reddito ai sensi degli artt. da 143 a 150 del TUIR
FONDIARI CAPITALE IMPRESA DIVERSI
REDDITI DIVERSI
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Diversi dai precedenti e non maturati nell’esercizio di impresa
Attività NON svolta abitualmente per cui NON è obbligatorio dotarsi di P. IVA
Se l’attività viene svolta abitualmente l’Associazione si deve
dotare di P.IVA
OVVEROSIA
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NON E’ NECESSARIO IL POSSESSO DELLA P.IVA PER ESSERE OBBLIGATI A PAGARE LE
IMPOSTE DIRETTE
INFATTI
- LE IMPOSTE DIRETTE SONO REGOLATE DAL T.U.I.R. (DPR 917/86)
- L’IVA E’ REGOLATA DAL DPR 633/72
NORME DIVERSE E NON SEMPRE COORDIANATE TRA LORO
Art. 148 - Enti di tipo associativo
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati opartecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, daiconsorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versatedagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi nonconcorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo ildisposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni ele prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento dicorrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinatiin funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detticorrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo comecomponenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relativeoperazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte indiretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento dicorrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altreassociazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale onazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettiveorganizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazionicedute prevalentemente agli associati.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI(attività svolta a favore dei Soci)
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- QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
- CORRISPETTIVI SPECIFICI DA SOCI
- CORRISPETTIVI SPECIFICI DA ALTREASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO LA MEDESIMAATTIVITA’
- CORRISPETTIVI SPECIFICI DA I SOCI DELLEALTRE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO LAMEDESIMA ATTIVITA’
- EROGAZIONI DA CHIUNQUE A TITOLO DILIBERALITA’
- CESSIONI A TERZI DI PUBBLICAZIONI CEDUTEPREVALENTEMENTE AI SOCI
- SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE(L. 287/91)
- ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNITURISTICI (L. 287/91)
Art. 148 – segue ….
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuoviprodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni diacqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio,di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali néper le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cuiall'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cuifinalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non siconsiderano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivispecifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi incui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari el'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attivitàsiano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degliscopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nelcomma 3.
6. … Omissis ...39
ATTIVITÀ COMMERCIALI(OLTRE alle attività svolte a favore di NON SOCI)
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art. 4, comma 5, DPR 633/72
art. 148, comma 4, DPR 917/86
• CESSIONE DI BENI NUOVI PER LAVENDITA
(deroga per raccolte pubbliche di fondi)
• PRESTAZIONI PUBBLICITARIE
•SOMMINISTRAZIONE DI PASTI ESPACCIO
• ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI ESOGGIORNI TURISTICI
ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI ESOGGIORNI TURISTICI
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Le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenzialisono riconosciute dal Ministero sono autorizzate ad esercitareattività turistiche e ricettive per i propri associati per effetto diquanto disposto al comma 3 dell'art. 31 della L. 7 dicembre2000, n. 383.
FISCALMENTE L’ATTIVITA’
NON RILEVA AI FINI DELLE IMPOSTE
DIRETTE
nel rispetto della condizione prevista al co. 5 art. 148 TUIR
RILEVA AI FINI IVA, SE SVOLTA CON ABITUALITA’
REGIME IVA SPECIALE
se corrispettivo unitariocomprende almeno dueelementi tra trasporto,alloggio e servizi turistici
Art. 148 – segue ….
7. … omissis ….8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessatesi conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella formadell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve ocapitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sianoimposte dalla legge;b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, adaltra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo dicui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazioneimposta dalla legge;c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirel'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazionealla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto perl'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttividell'associazione;d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo ledisposizioni statutarie;e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' articolo 2532,comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loroammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, dellerelative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per leassociazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto aisensi dell' articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza alivello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa dimorte e non rivalutabilità della stessa.9. … Omissis …
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COSA NON CONCORRE MAI ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
(3 comma art. 143 TUIR)
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RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI (lettera a)
Per le associazioni senza scopo di lucro, fiscalmente Enti Non Commerciali
Irrilevanza fiscale dei fondi pervenuti a seguito di raccoltepubbliche, anche mediante offerte di beni di modico valore oservizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze ocampagne di sensibilizzazione.
Adempimenti: entro quattro mesi dalla chiusuradell’esercizio, redazione di un apposito e separato rendiconto(per cassa) dal quale devono risultare, anche a mezzo di unarelazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entratee le spese di ciascuna raccolta.
Destinazione delle somme raccolta. Utilizzo per nuoveiniziative e non a copertura delle spese generali
Irrilevanza ai fini IVA.
CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN CONVENZIONE
(lettera b)
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FISCALMENTE
Rilevante ai fini Iva
Irrilevante ai fini IRESe IRAP
CONTRATTUALMENTEObbligazioni reciproche
Ente richiede il servizio all’Aps
L’Aps si obbliga ad erogare il servizioCorrispettivo sotto forma di rimborso
spese
Se conforme allefinalità socialidell’Associazione
CONVENZIONI CON ENTE PUBBLICO (Art. 30 L. 383/2000)
Come fare affinché non sia rilevante anche ai fini IVA
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Titolarità del progetto in capo alla Associazione
Non rilevante ai fini Iva
Non rilevante ai fini Imposte Dirette ed Irap
IL MODELLO EASD.L. 185/2008 conv. con mod. L. 2/2009
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Art. 30. Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili acondizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificantiprevisti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematicaall'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscalimediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il termine originario è poi stato prorogato al 31 dicembre 2009 e successivamente i termini sono stati riaperti al 31 marzo 2011
Le Associazioni che si costituiscono debbono presentare il Modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione
IL MODELLO EAS
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Gli obblighi inerenti il modello EAS non siesauriscono, però, con l’avere ottemperato alprimo invio di comunicazione, poiché sorgel’obbligo di una nuova presentazione in casodi variazione dei dati precedentementecomunicati, entro il 31 marzo dell’annosuccessivo a quello in cui si sono verificatele variazioni.
IL MODELLO EAS
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La mancata presentazione del modello EAS può essere sanata pagando la sanzione di
euro 258 contestualmente alla presentazione del modello
REGIMI FISCALI(attività commerciale)
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• ORDINARIO –determinazione analitica(proventi – costi)
• FORFETARIO (art. 145TUIR)
• Legge 398/91
REGIME FORFETARIO (Art. 145 TUIR)
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO
(coefficiente di redditività)
DETERMINAZIONE DELL’IVA
Criteri ordinari (IVA dovuta – IVA
assolta)
Prestazione di servizi15% fino a € 15.493
25% oltre € 15.493 fino a €309.874
Altre attività10% fino a € 25.822
15% oltre € 25.822 fino a €516.456
REGIME FISCALE L. 398/1991
• ACCESSO MEDIANTE OPZIONE, volumeproventi di carattere commerciale non superioread Euro 250.000=
• ESONERO DALLA TENUTA DELLA CONTABILITA’,con obbligo di registrazione dei corrispettivi inapposito registro ed obbligo di conservazione enumerazione delle fatture ricevute e di quelleeventualmente emesse
• ESONERO dalla certificazione di talunicorrispettivi in caso attività commerciale
• IRES, reddito commerciale = 3% dei proventicommerciali
• IVA, detrazione forfetaria del 50% con deroghe
• ESONERO COMUNICAZIONE ANNUALE DATIIVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
• IRAP, reddito forfetario + retribuzioni, compensie interessi passivi
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La gestione Amministrativa dell’Associazione.
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Gli Organi sociali. Funzionamento, poteri e doveri.
I Libri Sociali. Tenuta e corretta verbalizzazionedelle riunioni degli organi sociali.
Libro Soci. Ammissione dei Soci e tenuta del libro.
La gestione della Privacy. Informativa.
Gli organi amministrativi dell’Associazione.
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ASSEMBLEA – ORGANO SOVRANO (*)
CONSIGLIO DIRETTIVO – Organo Esecutivo (*)
COLLEGIO DEI REVISORI – Organo di Controllo
COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Organo di Garanzia(*) Organi obbligatori
LIBRI SOCIALIPUR IN ASSENZA DI NORME SPECIFICHE IN MERITO
LIBRO SOCI
LIBROASSEMBLEE
LIBROCONSIGLIODIRETTIVO
ESISTENZA DEL VINCOLO
ASSOCIATIVO
ANNOTAZIONI TEMPESTIVE
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FUNZIONE DEI LIBRI VERBALI
L’istituzione di tali registri appare necessaria a:
- DIMOSTRARE LA PROPRIANATURA ASSOCIATIVA ECOLLETTIVA
- PER LE NONRICONOSCIUTE, DIMOSTRARECHI HA AGITO IN NOME E PERCONTO DELL’ENTE
- FUNZIONE PROBATORIA
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Percorso consigliato da seguire per
l’adozione e la validità delle delibere collegiali
1) Comunicazione dell’avviso diconvocazione recante l’ordine delgiorno secondo le regole delloStatuto;
2) Corretta costituzione dell’organocollegiale (redazione fogliopresenze);
3) Discussione;
4) Votazione;
5) Verbalizzazione e sottoscrizione.56
La gestione amministrativa contabile dell’associazione di promozione
sociale.
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Attività di rendicontazione: per cassa o percompetenza.- Le linee guida dell’agenzia per le ONLUS per laredazione del rendiconto d’esercizio e del BilancioSociale.
Bilancio – Definizione
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Mezzo per misurare i risultati
Bilancio inteso come documento nonteso a dimostrare il risultatoeconomico di una gestione (EnteProfit), ma a rendere conto delladimensione e dell’impatto socialedell’Azienda (Ente) np
Il denaro come fine (EP) Il denaro come mezzo (ENP)
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Raggiungimento delle finalità
Coincidono con un risultato positivo (EP)
Non coincidono necessariamente con un risultato positivo (ENP)
Perché l’Associazione deve OBBLIGATORIAMENTE
dotarsi di questo strumento?
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Normative fiscali riservate agli enp – art 4DPR 633/72 art. 148 TUIR
art. 30 DL 185/2008 Anti crisi conv Legge2/2009. (modello EAS)
Attività Istituzionale
Non genera obbligo di scritture contabili
Lo statuto obbliga alla redazione del rendiconto annuale
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Attività Commerciale
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Svolta abitualmente (con apertura di P.Iva)
Genera obbligo di scritture contabiliAdozione delle scritture ex art. 20 Dpr 600/73
Come debbo redigere il bilancio della mia Associazione?
Ci sono schemi obbligatori?
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NO, maL’Agenzia per le ONLUS ha
- Approvato in data 11 febbraio 2009 –Le“Linee guida e schemi per la redazione deibilanci di esercizio degli enti non profit”
- Presentato in data 5 febbraio 2010 le“Linee Guida per la Redazione del BilancioSociale delle Organizzazioni non profit"
Composizione Bilancio AnnualeLinee guida Ag. Per le Onlus – febbraio 2009
Stato Patrimoniale: dà conto della situazione patrimoniale e finanziaria
Rendiconto Gestionale: dà conto delle risultanze della gestione dell’esercizio sociale
Nota Integrativa e Relazione di Missione completano il documento
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Composizione Bilancio AnnualeLinee guida Ag. Per le Onlus – febbraio 2009
Gli enti con volume di proventi annui inferiori ad euro 250.000
possono redigere un rendiconto finanziario predisposto con criteri di cassa, al quale dovrà essere allegato un
prospetto sintetico delle attività e passività patrimoniali:RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E
SITUAZIONE PATRIMONIALE65
• Per cassa: rilevanza delle dinamiche finanziarie• Per competenza economica: irrilevanza delledinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazionedel valore economico
(Principio contabile n. 1 per gli Enti non Profit –maggio 2011 - predilige la redazione secondo ilcriterio delle competenza economica. Tuttavia, pergli enti di minori dimensioni, secondo quantoindicato nelle linee guida dell’Ag. Per le Onlus,possono utilizzare un sistema di rilevazionearticolato sulle entrate e le uscite di cassa)
Sistema informativo contabile
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Obbligo della contabilità separata per le attività
commercialiLa disposizione (oggi Art. 144 TUIR) risponde all’esigenza di:
1) conferire trasparenza alla gestione2) facilitare la determinazione del reddito d’impresa laddove
l’associazione abbia svolto anche attività commerciali
Sistema informativo contabile:
Obblighi tributari in caso di esercizio di attività commerciali
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Modalità di separazione della contabilità
Nessuna norma fornisce specifici criteri
due soluzioni
libri completamente
separati
libri omnicomprensivi
Accorgimenti pratici da adottare:Piano dei conti in cui distinguere:
1) Mastri istituzionali e commerciali2) Conti istituzionali, commerciali e promiscui 68