ASSOARMIERI Zastava: importanti questioni sul tavolo...I ASSOARMIERI Zastava: importanti questioni...

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ASSOARMIERI I Zastava: importanti questioni sul tavolo Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, si è schierato in prima linea sulla questione del sequestro delle carabine slave, ottenendo un primo provvedimento favorevole. Che impone alcune riflessioni I l Tribunale del riesame di Brescia si è pronuncia- to sul destino di alcune delle carabine Zastava M76 oggetto di un sequestro generalizzato nel 2014. Un primo aspetto di rilevante importanza attiene a un anomalo provvedimento da parte del pubblico ministero, che ha erroneamente qualificato l'istan- za di revoca del sequestro come istanza di restitu- zione dei beni sequestrati. Trattandosi, all'eviden- za, di atto abnorme, la difesa dei soggetti terzi in- teressati in buona fede ha dovuto tempestivamen- te proporre ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, lamentando, per l'appunto, l'abnor- mità dello stesso. Da qui, l'iniziativa in risposta al ricorso per Cassazione da parte della procura del- la Repubblica di Brescia, nel tentativo di corregge- re un parere negativo di restituzione, il quale di- sponeva, invece, la trasmissione al Gip della ri- chiesta di revoca "...non cifre il giorno successivo a gueiio del deposito in segreteria", cosa che non è avvenuta. Il pubblico ministero era già incorso nell'erronea qualificazione dell'istanza di revoca come istanza di restituzione delle cose sequestrate in occasione di una precedente istanza presentata, il cui esito era stato un provvedimento "fotocopia" di quello precedente. Le armi sono corrispondenti ai dettami di cui all'art. 2 della L. 110/1975, in quan- to demilitarizzate secondo le prescrizioni di cui alla circolare n. 557/B.50106.D.2002 del Ministero degli Interni, oltreché correttamente punzonate dal Bnp di Cordone Val Trompia in data 27 giugno 2013. Le armi oggetto del sequestro non sono quindi qua- lificabili come armi da guerra. Invero l'ordinanza del Gip di Brescia del 28 marzo 2017 richiamava l'art. 6 della L. 152/1975. Questo articolo dispone un particolare regime per la confisca avente a oggetto armi e strumenti atti a offendere, rinviando espli- citamente all'art. 240, comma 2, n. 2) del codice pe- nale. Per il disposto dell'art. 6 della L. 22 maggio 1975, n . 152 l a confisca obbligatoria si applica a tutti i reati concementi le armi. Ma questa dizione deve essere interpretata nel senso che il rinvio dell'art. 6 si estende anche al comma 4 dell'art. 240 cp, che esclude la confisca quando il bene appar- L'articolo 240 del codice penale stabilisce che la confisca sia esclusa, quando il proprietario è persona estranea al reato. tiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto e la detenzione possono esseme con- sentiti mediante autorizzazione amministrativa. Gli acquirenti della Nuova Jaeger possono senz'al- tro essere considerati in buona fede rispetto a qual- siasi reato contestato nel procedimento penale in corso avanti la Procura di Brescia perché: hanno acquistato le armi da un armaiolo autorizzato e ne hanno regolarmente denunciato il possesso; le ar- mi non consentivano la modalità di sparo a raffica e risultavano irreversibilmente demilitarizzate sia al momento dell'acquisto sia già dall'ultima impor- tazione in Italia; questa circostanza era dimostrata dalla valida e genuina punzonatura su di esse im- pressa dal Bnp di Gardone Val Trpmpia. Tutte queste circostanze devono essere valorizzate alla luce della definizione che la giurispmdenza di legittimità fornisce di persona estranea al reato: "il soggetto che sia in buona fede, non potendo cono- scere - con l'uso della diligenza richiesta dalla si- tuazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione sogge»iva dal reato commesso dal condannato". Peraltro occorre sottolineare, sul versante oggettivo, come siano irrilevanti per gli acquirenti finali le vicende che hanno portato alla demilitarizzazione: ciò che conta è che oggi quelle armi posseggano i requisiti per essere qualificate come "demilitariz- zate" e quindi assimilabili alle "armi comuni da sparo". Non è quindi applicabile l'ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 cp., comma 2, n. 2) né, di conseguenza, è legittimo disporre in vista di essa il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p. Assoarmieri si trova ogni giorno a verificare con attenzione quanto sia importante agire e rispettare le normative in materia di armi per tutti gli opera- tori del settore chiarendo a gran voce che il rispet- to delle norme deve essere una prerogativa asso- luta per tutti! Ci sarà un giudice a Berlino, per ora a Brescia è stato trovato! 26 «Mhimo 1/2018

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ASSOARMIERI I Zastava: importanti questioni sul tavolo Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, si è schierato in prima linea sulla questione del sequestro delle carabine slave, ottenendo un primo provvedimento favorevole. Che impone alcune riflessioni

Il Tribunale del riesame di Brescia si è pronuncia­to sul destino di alcune delle carabine Zastava M76 oggetto di un sequestro generalizzato nel 2014.

Un primo aspetto di rilevante importanza attiene a un anomalo provvedimento da parte del pubblico ministero, che ha erroneamente qualificato l'istan­za d i revoca del sequestro come istanza d i restitu­zione dei beni sequestrati. Trattandosi, all'eviden­za, d i atto abnorme, la difesa dei soggetti terzi in­teressati in buona fede ha dovuto tempestivamen­te proporre ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, lamentando, per l'appunto, l'abnor­mità dello stesso. Da qui, l 'iniziativa i n risposta a l ricorso per Cassazione da parte della procura del­la Repubblica d i Brescia, nel tentativo d i corregge­re un parere negativo d i restituzione, i l quale d i ­sponeva, invece, la trasmissione al Gip della r i ­chiesta d i revoca ". . .non cifre il giorno successivo a gueiio del deposito in segreteria", cosa che non è avvenuta. I l pubblico ministero era già incorso nell'erronea qualificazione dell'istanza di revoca come istanza di restituzione delle cose sequestrate in occasione di una precedente istanza presentata, i l cui esito era stato un provvedimento "fotocopia" d i quello precedente. Le armi sono corrispondenti a i dettami di cui all'art. 2 della L. 110/1975, in quan­to demilitarizzate secondo le prescrizioni d i cui alla circolare n. 557/B.50106.D.2002 del Ministero degli Interni, oltreché correttamente punzonate dal Bnp di Cordone Val Trompia in data 27 giugno 2013. Le armi oggetto del sequestro non sono quindi qua­lif icabil i come armi da guerra. Invero l'ordinanza del Gip di Brescia del 28 marzo 2017 richiamava l'art. 6 della L. 152/1975. Questo articolo dispone un particolare regime per la confisca avente a oggetto armi e strumenti atti a offendere, rinviando espli­citamente all'art. 240, comma 2, n. 2) del codice pe­nale. Per i l disposto dell'art. 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152 la confisca obbligatoria si applica a tutti i reati concementi le armi. Ma questa dizione deve essere interpretata nel senso che i l rinvio dell'art. 6 si estende anche a l comma 4 dell'art. 240 cp, che esclude la confisca quando i l bene appar-

L'articolo 240 del codice penale stabilisce che la confisca sia esclusa, quando il proprietario è persona estranea al reato.

tiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, i l porto e la detenzione possono esseme con­sentiti mediante autorizzazione amministrativa. Gl i acquirenti della Nuova Jaeger possono senz'al­tro essere considerati in buona fede rispetto a qual­siasi reato contestato nel procedimento penale in corso avanti la Procura d i Brescia perché: hanno acquistato le armi da un armaiolo autorizzato e ne hanno regolarmente denunciato i l possesso; le ar­m i non consentivano la modalità d i sparo a raffica e risultavano irreversibilmente demilitarizzate sia a l momento dell'acquisto sia già dall'ultima impor­tazione in Italia; questa circostanza era dimostrata dalla valida e genuina punzonatura su di esse im­pressa dal Bnp di Gardone Val Trpmpia. Tutte queste circostanze devono essere valorizzate alla luce della definizione che la giurispmdenza d i legittimità fornisce d i persona estranea al reato: "il soggetto che sia in buona fede, non potendo cono­scere - con l'uso della diligenza richiesta dalla si­tuazione concreta - il rapporto d i derivazione della propria posizione sogge»iva dal reato commesso dal condannato".

Peraltro occorre sottolineare, sul versante oggettivo, come siano irrilevanti per g l i acquirenti f inal i le vicende che hanno portato alla demilitarizzazione: ciò che conta è che oggi quelle armi posseggano i requisiti per essere qualificate come "demilitariz­zate" e quindi assimilabili alle "armi comuni da sparo". Non è quindi applicabile l'ipotesi d i confisca obbligatoria ex art. 240 cp., comma 2, n. 2) né, d i conseguenza, è legittimo disporre in vista d i essa i l sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p. Assoarmieri si trova ogni giorno a verificare con attenzione quanto sia importante agire e rispettare le normative in materia d i armi per tutti g l i opera­tori del settore chiarendo a gran voce che i l rispet­to delle norme deve essere una prerogativa asso­luta per tutti ! Ci sarà un giudice a Berlino, per ora a Brescia è stato trovato!

26 «Mhimo 1/2018