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Il Sole 24 ORE ­ Aprile 2012 ­ n. 4

* Funzionario del Servizio per il personaledella provincia autonoma di Trento

di Stefania Allegretti * 

Con circolare n. 32/2012 l’Inps ha fornito le istruzionioperative in materia di congedi e permessi per assistenzaa persone con disabilità grave in seguito alle nuovedisposizioni introdotte dal Dlgs n. 119/2011

L’Inps, con circolare n. 32 del 6marzo 2012, ha fornito alcuneistruzioni operative in materia dicongedi e permessi per assistenzaa persone con disabilità grave inseguito alle nuove disposizioniintrodotte con il Dlgs 18 luglio2011, n. 119 in attuazione delCollegato al lavoro, legge n. 183del 4 novembre 2010.In estrema sintesi, le nuove dispo-sizioni riguardano:n il prolungamento del conge-

do parentale per i genitori didisabili gravi di età inferioreagli 8 anni;

n l’estensione del diritto adusufruire dei 3 giorni di per-messi mensili per i genitori diminori di tre anni;

n la fissazione di un diverso or-dine di priorità della plateadei beneficiari legittimati afruire del congedo straordina-rio;

n la documentazione necessa-ria in caso di distanza dallaresidenza della persona da as-sistere superiore a 150 km.

Congedo prolungatoL’art. 33 del Dlgs n. 151/2011,nella formula precedente alla ri-forma, prevedeva il prolungamen-to, fino a tre anni del normale

congedo parentale, con diritto al-l’indennità economica pari al30% della retribuzione.Questa disposizione aveva datoadito a problemi interpretativi,poiché era sorto il dubbio che ilcompimento del terzo anno di etàdel bambino rappresentasse il li-mite per la fruizione del congedo.Grazie alla nuova formula, ora èchiaro che il diritto alla fruizio-ne del congedo prolungato puòessere ripartito alternativamen-te su ciascun genitore del disabi-le in situazione di gravità per unperiodo “massimo” di tre anni,comprensivo quindi dei periodi dinormale congedo parentale (10 o11 mesi), da godere entro il com-pimento dell’ottavo anno di vitadello stesso.Pertanto, il prolungamento delcongedo parentale decorre apartire dalla conclusione del pe-riodo di normale congedo pa-rentale teoricamente fruibile dalgenitore richiedente. Resta fermoil diritto, per tutto il periodo, al-l’indennità economica pari al30% della retribuzione.Si segnala che la modifica nonha riguardato invece il comma 1dell’art. 42 del Dlgs n. 119/2011,che prevede la possibilità per igenitori di fruire, in alternativa

al prolungamento del congedo pa-rentale, di due ore di permessoal giorno sino al compimentodel terzo anno di vita del bam-bino.Pertanto, ora i genitori per assi-stere bambini, anche adottivi, finoa tre anni di età possono fruire:n del prolungamento del con-

gedo parentale fino a 3 anni;n delle ore di riposo giornalie-

re;n dei tre giorni di permesso

mensili.I genitori, anche adottivi, conbambini disabili gravi oltre i 3anni e fino agli 8 anni di vita,possono beneficiare, in alternati-va, dei tre giorni di permessomensile ovvero del prolunga-mento del congedo parentale.I genitori, infine, anche adottivi,con figli oltre gli 8 anni di etàpossono fruire dei tre giorni dipermesso mensile.

Congedo straordinarioNuove regole riguardano anche ibeneficiari e le modalità di frui-zione del congedo per l’assisten-za a un portatore di handicap gra-ve. In recepimento delle indica-zioni contenute nelle varie sen-tenze della Corte costituzionale(sentenze n. 233 del 16 giugno2005, n. 158 del 18 aprile 2007 e

L’Inps fa il punto sul congedoper assistenza ai disabili

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n. 19 del 26 gennaio 2009) inter-venute sulla normativa in materia,viene ampliata la platea dei be-neficiari e introdotto un criteriodi priorità rispetto agli aventidiritto, qualora il destinatario cheha la precedenza nella fruizionemanchi o sia deceduto o è affettoda patologie invalidanti. Il dirittoal congedo straordinario spetta“in ordine” al coniuge conviven-te, al padre o alla madre, ancheadottivi, a uno dei figli conviven-ti, a fratelli o sorelle conviventi.

Il concetto di convivenzaCon il concetto di convivenza sideve intendere la comune resi-denza anagrafica ovvero lacoincidenza della residenza deldisabile con l’eventuale dimoratemporanea del lavoratore atte-stata dall’iscrizione nello scheda-rio della popolazione temporaneadi cui all’art. 32 del Dpr n. 223/1989 (l’interessato può attestare ilrequisito della residenza/dimoraattraverso una dichiarazione so-stitutiva ai sensi del Dpr n. 445/2000).

La definizione di soggetto“mancante”L’Istituto chiarisce che cosa si de-ve intendere con l’espressione“mancante”. Questa deve essereintesa non solo come situazionedi assenza naturale e giuridica,

ad esempio nelle ipotesi di sog-getto celibe o figlio naturale nonriconosciuto, ma anche nelle si-tuazioni che giuridicamentepossono essere a queste assimi-labili, quali divorzio, separazionelegale o abbandono, purché que-ste fattispecie siano documentatee certificate da parte dell’autoritàgiudiziaria o di altra pubblica au-torità oppure siano dichiarate conla dichiarazione sostitutiva di cer-tificazione ai sensi dell’art. 46 delDpr n. 445/2000.

La definizione di“patologia invalidante”In assenza di un’esplicita defini-zione di legge, l’Istituto precisache le patologie invalidanti sonoquelle a carattere permanenteindividuate dall’art. 2, comma1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 del decretointerministeriale (ministro per laSolidarietà sociale e ministro del-la Sanità, del Lavoro e della pre-videnza sociale e per le Pari op-portunità) n. 278/2000, che indi-vidua le ipotesi in cui è possibileaccordare il congedo per gravimotivi di cui all’art. 4, comma 2,della legge n. 53/2000 (All. 2).In tale caso il richiedente dovràallegare, in busta chiusa, indiriz-zata alla sede Inps territorialmen-te competente, la documentazio-ne del medico o della strutturasanitaria nel caso di ricovero o

intervento chirurgico.

Referente unico per l’assistenzaalla stessa persona in situazionedi disabilità graveIl nuovo comma 5-bis dell’art.42 del Dlgs n. 151/2001 estendeanche al congedo straordinario ilprincipio del “referente unico”già introdotto dall’art. 24 dellalegge n. 183/2010 per i permessiex lege n. 104/1992.Pertanto, l’assistenza allo stessodisabile è riconosciuta a un sololavoratore dipendente non es-sendo più suddivisibile tra piùsoggetti e, quindi, il congedostraordinario può essere autoriz-zato solo in favore dello stessosoggetto già fruitore dell’altrobeneficio.L’unica deroga è prevista per igenitori, anche adottivi, di figligravemente disabili. Pertanto, igenitori possono fruire di entram-be le tipologie di benefici per lostesso figlio anche alternativa-mente, fermo restando che nelgiorno in cui un genitore fruiscedei permessi, l’altro non può uti-lizzare il congedo straordinario.

Durata del congedoIl comma 5-bis dell’art. 42 delDlgs n. 151/2001 stabilisce che ilcongedo straordinario non puòsuperare la durata complessivadi due anni per ciascuna persona

Ordine di priorità nell’assistenza FattispecieConiuge convivente

Padre o madre, anche adottivi o affidatari Solo in caso di mancanza, decesso o in presenza dipatologie invalidanti del coniuge convivente

Uno dei figli conviventi Solo in caso di mancanza, decesso o in presenza dipatologie invalidanti del coniuge convivente e di en­trambi i genitori

Uno dei fratelli o sorelle conviventi Solo in caso di mancanza, decesso o in presenza dipatologie invalidanti del coniuge convivente, di en­trambi i genitori e dei figli conviventi

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portatrice di handicap e nell’arcodella vita lavorativa. Destinata-ria di questa norma è la perso-na disabile in situazione di gra-vità: questa ha diritto a due annidi assistenza a titolo di congedostraordinario da parte dei familia-ri individuati dalla legge.Peraltro, si deve tener conto che idipendenti di lavoro pubblici oprivati possono richiedere, pergravi e documentati motivi fami-liari, un periodo di congedo, con-tinuativo o frazionato, non supe-riore a due anni (art. 4, comma 2,della legge n. 53 dell’8 marzo2000). In conclusione, ogni lavo-ratore ha diritto a un periododi congedo straordinario di dueanni al massimo nell’arco dellavita lavorativa. A titolo esempli-ficativo, se un lavoratore o unalavoratrice hanno fruito di 1 annoe 4 mesi di permessi “per gravi edocumentati motivi familiari”, ilcongedo straordinario per assi-stenza a persona gravemente di-sabile può essere riconosciuto so-lo nel limite di 8 mesi. La diffe-renza fino ai due anni, e cioè 1anno e 4 mesi, può essere ricono-sciuta all’altro genitore adun’unica condizione, ossia pur-ché questi non abbia mai fruito dicongedo per motivi familiari o neabbia beneficiato per non oltre 8mesi.

Indennità erogabileDurante il periodo di congedo, aisensi dell’art. 42, comma 5-ter,del decreto legislativo n. 151/2001, il richiedente ha diritto apercepire un’indennità corri-spondente all’ultima retribu-zione, con riferimento alle solevoci fisse e continuative del trat-tamento.L’indennità, pertanto, è corrispo-sta nella misura dell’ultima retri-buzione percepita e cioè quelladell’ultimo mese di lavoro che

precede il congedo, esclusi gliemolumenti variabili della re-tribuzione. Devono essere esclu-si per il calcolo dell’indennità icompensi che hanno naturastraordinaria o direttamentecollegati all’effettiva prestazio-ne lavorativa ovvero alla pro-duttività ed ai risultati. L’inden-nità è corrisposta fino ad un im-porto complessivo massimo cheva rivalutato annualmente sullabase della variazione dell’indiceIstat dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai ed impiegati.Il periodo di congedo straordi-nario retribuito non rileva ai fi-ni della maturazione delle ferie,della tredicesima mensilità e deltrattamento di fine rapporto,come disciplinato dall’art. 42,comma 5-quinquies, a differenzadei permessi mensili per assisterei portatori di handicap grave exart. 33, comma 3, della legge n.104 del 5 febbraio 1992 (si veda-no il parere del ministero del La-voro del 5 maggio 2004 e la cir-colare del dipartimento della Fun-zione pubblica n. 208 dell’8 mar-zo 2005).

Permessi per l’assistenza a piùpersone disabili in situazionedi gravitàL’Inps fa presente, a tal riguardo,che lo stesso soggetto può assi-stere più soggetti in situazionedi grave disabilità e che un sog-getto gravemente disabile può asua volta assistere un famigliarefruendo dei permessi per sé e peril familiare disabile.La possibilità, da parte del lavo-ratore con disabilità grave, di cu-mulare i permessi per sé, di cui alcomma 6 dell’art. 33 della leggen. 104/1992, con i permessi pre-visti dal precedente comma 3 perassistere altro familiare disabileera stata già chiarita dall’Inps concircolare n. 53 del 29 aprile 2008.

Documentazione necessariain caso di distanza dalla residenzadella persona da assisteresuperiore a 150 kmL’art. 6, comma 1, lett. b), delDlgs n. 119/2011 inserisce unnuovo comma 3-bis all’art. 33della legge n. 104/1992.Questo nuovo comma introducel’obbligo per il dipendente cheusufruisce dei permessi per assi-stere persona in situazione di han-dicap grave, residente in comunesituato a distanza stradale supe-riore a 150 km rispetto a quellodella sua residenza, di attestarecon titolo di viaggio o altra docu-mentazione idonea il raggiungi-mento del luogo di residenzadell’assistito.L’onere della prova è dunque incapo al dipendente, che dovràdimostrare con la produzione diidonea documentazione di essersieffettivamente recato, nei giornidi fruizione degli stessi, presso laresidenza del familiare da assiste-re. L’Inps sostiene che dovrà es-sere preferito l’uso di mezzi ditrasporto pubblici quali aerei,treni, autobus ecc., in quanto con-sentono di esibire al datore di la-voro il titolo di viaggio. Se illavoratore preferisce l’utilizzodel mezzo privato, la prova saràfornita con la presentazione diidonea documentazione compro-vante l’effettiva presenza in loco.Questa documentazione dovrà es-sere esibita al datore di lavoroche ha il diritto/dovere di valu-tarne la validità e, se del caso,non riconoscere il titolo di per-messo ex legge n. 104/1992 nel-l’ipotesi in cui il lavoratore nonriesca a produrre prova idonea.

I presupposti oggettiviCondizione necessaria per poterfruire dei permessi per assistenzaa disabili è che la persona daassistere non sia ricoverata a

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tempo pieno presso struttureospedaliere o simili, pubbliche oprivate, che assicurano assistenzasanitaria continuativa ad eccezio-ne delle seguenti situazioni:n il disabile deve recarsi fuori

dalla struttura per visite ovve-ro terapie certificate (mes-saggio n. 14480 del 28 maggio2010);

n il disabile è in uno stato vege-tativo persistente oppure insituazione terminale (circola-re n. 155 del 3 dicembre2010);

n il ricovero a tempo pieno diun soggetto disabile per il qualerisulti documentato dai sanitaridella struttura ospedaliera il bi-sogno di assistenza da partedi un genitore o di un familia-re, ipotesi prima prevista solo

per i bambini fino a tre anni dietà (Inps, circolare n. 90 del 23maggio 2007 e circolare n. 155del 3 dicembre 2010).

La decadenza del beneficioLa decadenza del beneficio puòavvenire anche qualora l’Inps o ildatore di lavoro si trovino ad ac-certare l’insussistenza dei requi-siti o delle condizioni richiesteper la fruizione dei permessi.Si evidenzia, infine, che chi ri-chiede i permessi o il congedo siimpegna a comunicare, entro 30giorni dall’avvenuto cambia-mento, le eventuali variazionidelle notizie o delle situazioniaccertate d’ufficio al momentodella richiesta o contenute in di-chiarazioni sostitutive prodottedallo stesso, indicando, in questo

caso, gli elementi necessari per ilreperimento delle variazioni, ov-vero producendo una nuova di-chiarazione sostitutiva.È opportuno richiamare al riguar-do le previsioni dell’art. 76 delDpr n. 445/2000 secondo cui“chiunque rilascia dichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fauso […] è punito ai sensi del co-dice penale e delle leggi specialiin materia”.Si fanno presenti infine le dispo-sizioni contenute nell’art. 20,comma 2, della legge n. 102/2009 sul contrasto delle frodi inmateria di invalidità civile,handicap e disabilità, e quellecontenute nell’art. 10, n. 3, deldecreto legge n. 78 del 31 maggio2010, convertito dalla legge n.122 del 30 luglio 2010. n

MANUALE DEL CONSIGLIERELe regole che disciplinano l’attività dei Consiglieri comunali e provincialidi V. Italia, E. Maggiora

Dall’elezione all’entrata e durata in carica, passando per le cause di non candi-dabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cessazione dalla carica; dalle funzioni, ai diritti, ai doveri e alle responsabilità.Il manuale contiene, inoltre, l’analisi degli atti fondamentali dei Consigli co-munali e provinciali nonché dell’autonomia organizzativa e funzionale di cui gli stessi sono dotati. Ampio spazio è dedicato poi al funzionamento del Consiglio, ‘radiografato’ passo per passo, dalla prima adunanza alla redazione del verbale. L’opera costituisce quindi un manuale operativo e pratico per quanti operano nel vasto panorama degli enti e delle autonomie locali: consiglieri comunali e provin-ciali, sindaci, assessori ma anche tutti gli operatori di settore che a vario titolo si muovono in un mondo così variegato e complesso.

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