Assicurazione RC professionale dei Medici - Chirurghi e degli...

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Assicurazione RC professionale dei Medici - Chirurghi e degli odontoiatri Caratteristiche di base

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Assicurazione RC professionale dei Medici - Chirurghi e degli odontoiatri

Caratteristiche di base

Alla ricerca di un’adeguata Assicurazione RC Professionale di base dei Medici -Chirurghi e degli Odontoiatri

IndiceCaratteristiche per una copertura RC Professionale Slide 4Massimale Slide 5-6Franchigia/Scoperto Slide 7Tutela legale Slide 8Colpa – Colpa lieve e colpa grave Slide 9Copertura assicurativa per colpa lieve e per colpa grave a seconda dell’attività svolta - Stato attuale Slide 10Rivalsa a seconda dell’attività svolta -Stato attuale Slide 11-12Considerazioni Copertura Colpa lieve Colpa grave Slide 13Normativa Slide 14NUOVE PROSPETTIVE in base al Testo approvato dalla Camera Slide 15Due tipi formule assicurative Slide 17Garanzia pregressa Slide18Garanzia postuma Slide19Il Periodo di Copertura Assicurativa Slide 20Garanzia pregressa e garanzia postuma : Differenti esigenze Slide 21-22Panoramica delle assicurazioni professionali Slide 23NUOVE PROSPETTIVE in base al Testo approvato dalla Camera Slide 24Alcuni aspetti della polizza RC professionale Slide25Consenso informato – Consenso informato in pediatria Slide26-27Doppia polizza Slide28RCT e RCO da conduzione dei locali Slide 29Atti invasivi diagnostici e terapeutici e di interventi chirurgici Slide 30Esclusioni e Avvertenze Slide 31Obbligo Assicurazione professionale - Slide 32Obbligo - DPR Requsiti minimi Slide 33Pareri sul DPR Fondo rischi per i professionisti sanitari Slide 34Soggetti con obbligo di Assicurazione Slide 35Requisiti minimi NUOVE PROSPETTIVE in base al Testo approvato dalla Camera Slide 36Convenzioni collettive: Normativa -Commissione ENPAM FNOMCeO Slide 37

Caratteristiche per una copertura RC Professionale

Le condizioni della polizza RC professionale da valutare con attenzioneLa scelta di una polizza assicurativa a tutela dei rischi professionali presuppone un’attenta valutazione dellecondizioni poste in essa Nell’analisi delle polizze di copertura della RC professionale occorre valutare congrande attenzione le seguenti condizioni: • Massimale;• Franchigia- scoperto;• Tutela legale;• Colpa grave e rivalsa;• Garanzia pregressa;• Garanzia postuma

Alcuni aspetti della polizza RC professionale da valutare con attenzione• Consenso informato• Doppia polizza• RCT e RCO da conduzione dei locali • Esclusioni • Avvertenze

MASSIMALE

• Il massimale è l’importo massimo con il quale l’assicuratore, in ciascuna annualità assicurativa, si impegna a corrispondere per ogni sinistro * **che rientra nel periodo di copertura assicurativa.

• Il massimale adeguato deve essere almeno di 5.000.000,00 euro e dovrebbe essere proporzionale al rischio di categoria ( ad es. Il massimale di un ortopedico, di un ginecologo, di un chirurgo dovrebbe essere superiore rispetto a quello dell’internista o a quello di un medico di medicina generale ) ( ad es. Il massimale di un pediatra neonatologo dovrebbe essere superiore rispetto al pediatra di famiglia)

• Massimali inferiori a un milione non sono da considerare adeguati

• La scelta del massimale è importante : un massimale di 5 milioni darà certamente un copertura superiore rispetto ad un massimale di 1 milione.

• Il massimale può essere eroso da più sinistri o anche da un singolo sinistro. ( Es. Se il massimale è di 1 milione ed il professionista ha avuto 5 sinistri da 200.000 euro, l’assicuratore coprirà ciascun sinistro perché non è stato sforato il massimale di 1 milione) ( Es. Se il massimale è di 1 milione ed il professionista ha avuto un sinistro di 1,2 milioni, l’assicuratore coprirà il sinistro soltanto per 1 milione in quanto il massimale è stato eroso da un singolo sinistro). Non vi è limite al numero di sinistri coperti in una annualità per ciascun assicurato,a patto appunto che la loro somma non sfori il massimale scelto

• E’ anche importante però che il massimale sia individuale e non aggregato

***Sinistro = richiesta di risarcimento all’Assicurato tramite : comunicazione scritta, citazione, azione giudiziaria civile, notifica di un attocon cui un Terzo si sia costituito “parte civile” in un procedimento penale ovvero convocazione avanti ad un organismo di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010

• E’ importante infatti verificare che non ci sia un massimale aggregato annuo, da dividersi tra tutti gli assicurati, ma individuale per ogni singolo assicurato. Il massimale aggregato infatti può ridurre sensibilmente la copertura disponibile per il singolo assicurato in quanto ogni sinistro contribuisce a ridurre il massimale fino all’esaurimento

• Con il massimale individuale si evita, che il medico resti da solo a rispondere in solido con il suo patrimonio quando il massimale aggregato per l’annualità in corso sia finito.

• Il massimale tra più assicurati ( ad es. medici dipendenti di una struttura sanitaria) deve essere individuale e non aggregato

• Il massimale adeguato deve essere almeno di 5.000.000,00 euro e dovrebbe essere proporzionale al rischio di categoria

Massimale per corresponsabilità Esiste in alcune coperture assicurative il cosiddetto massimale per corresponsabilità E’ l'importo massimo che l'assicuratore si impegna a corrispondere nel caso vi sia un unico sinistro che coinvolga più assicurati L’importo in questo caso è superiore al massimale individuale.Il massimale per corresponsabilità è ovviamente diverso dal massimale aggregato

CONSIDERAZIONIIl massimale adeguato deve essere almeno di 5.000.000,00 euro e dovrebbe essere proporzionale al rischio di categoria

FRANCHIGIA/SCOPERTO

• La franchigia rappresenta la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato. È una quota fissa che rimane a carico dell’assicurato e non della compagnia in caso di sinistro

• Ci sono due tipologie di franchigie la franchigia per sinistro e la franchigia aggregata. La franchigia per sinistro è la somma del risarcimento a carico dell’assicurato per ogni singolo sinistro. Per franchigia aggregata si intende la somma dei risarcimenti a carico dell’assicurato, di norma , durante il periodo di un anno.

• Lo scoperto è simile alla franchigia , ma a carico dell’assicurato verrà assegnata una percentuale del risarcimento complessivo e non una quota fissa. L’assicurato non può sapere in anticipo a quanto ammonterà la sua quota.

• La franchigia e lo scoperto sono presenti in una polizza assicurativa professionale allorquando le società assicuratrici ritengono che il rischio sia troppo elevato oppure al fine di ridurre il costo della polizza stessa.

• La franchigia permette di ridurre il costo annuale della polizza, soprattutto per i medici che praticano interventi chirurgici per i quali il premio annuale è elevato ( ginecologi con assistenza al parto, chirurghi plastici ed estetici, anestesisti,ortopedici ….

• La riduzione di premio,dovuta ad un aumento della franchigia, non sempre può essere conveniente.

• Lo scoperto in una polizza può essere in alternativa o in aggiunta alla franchigia

CONSIDERAZIONILa polizza ottimale è senza franchigia e senza scoperto

TUTELA LEGALE

• Di solito la tutela legale prevista nelle polizze RC professionali non prevede la scelta dell’avvocato, dei consulenti e dei periti da parte dell’assicurato; non riconosce quindi le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti senza che siano approvate dalla Compagnia assicurativa

• Di solito non tutela fino a tutti i gradi di giudizio; la compagnia assume, fino a quando ne ha l’interesse economico , la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando , ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato ( Se la Compagnia di assicurazione decide di transare viene fatta la transazione anche se il medico non concorda. A questo punto il medico può o meno proseguire autonomamente e a proprie spese la vertenza)

• Di solito non opera per colpa grave

• La tutela legale di solito può essere compresa nel premio per l’Assicurazione Rc professionale ; non occorre pagare un ulteriore premio

• Di solito opera entro un determinato limite di spesa in aggiunta al massimale stabilito per la polizza della tutela legale , ma entro il limite del 25% del massimale medesimo (ai sensi dell’art. 1917 del C.C.) ( Ad es. se la polizza di tutela legale ha un massimale di 30.000,00 euro per sinistro , in aggiunta al suddetto massimale possono essere sostenute dalla Compagnia Assicuratrice le spese legali per assistere e difendere l'assicurato fino a 7.500,00) Il Massimale per sinistro della polizza tutela legale può essere " senza limite annuo" ciò significa che il massimale può essere annualmente superiore rispetto a quello stabilito ( ad es. 30.000,00), può cioè anche essere il doppio ( ad es 60.000,00) o di più

• Talvolta esiste inoltre , sempre compresa nel premio per l’Assicurazione Rc Professionale, la" tutela legale penale" in caso per es. di avviso di garanzia o altro che dovessero incorrere prima della richiesta di risarcimento all’Assicurato (=Sinistro). La Società, quindi, risponde di eventuali spese affrontate nel periodo precedente il sinistro

CONSIDERAZIONILa tutela legale ottimale, anche mediante un premio aggiuntivo :• Permette all'assicurato di scegliere l’avvocato di fiducia per assistenza legale in qualsiasi ordine e grado di giudizio, sia in sede

civile che penale;• Copre le spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio;• Permette al medico la difesa nei procedimenti di responsabilità per colpa grave anche avanti Corte dei Conti e altre autorità

competenti;• Permette al medico la" tutela legale penale" prima della richiesta di risarcimento all’Assicurato (=Sinistro)

Colpa

• La colpa non è definita dalla legge• Concretamente la colpa è il difetto di diligenza , di prudenza e di competenza tecnica con cui si compie o si omette un’azione (culpa in

agendo o culpa in omittendo) quando, dall'azione o dall'omissione, sia derivato un danno ad altri La colpa presuppone un comportamento (che consiste nel fare o non fare qualcosa) che comporta un danno per negligenza, imprudenza e imperizia.

• La colpa sussiste quando l'autore del danno agisce senza intenzione di commettere il danno e non ha in alcun modo preso coscienza delleconseguenze della sua azione e, allo stesso tempo, l'evento si verifica a causa della negligenza, imprudenza e imperizia .

• Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con l’intenzione di commettere il danno ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione

• La negligenza consiste nell' omesso compimento di un'azione doverosa per superficialità o disattenzione L' imprudenza consiste nel compimento di un'azione nell' inosservanza di una regola, senza tener conto dei rischi .Quando un’attività è svolta senza misure di cautela, in maniera avventata, impulsiva, senza tener conto dei rischi L'imperizia consiste nell' incapacità o inettitudine tecnica o professionale a svolgere un’attività secondo le comuni regole di una determinata professione .

Colpa lieve e colpa grave

• Circa i termini di colpa grave e lieve manca una definizione precisa • La distinzione tra colpa lieve e colpa grave non è puntualmente codificata dal legislatore, esistono però dei criteri di individuazione

enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina. • Colpa grave per negligenza

La colpa grave si configura quando si omette di compiere, per inescusabile disattenzione e per estrema superficialità, un’attività routinaria, atta a scongiurare determinate complicazioni (ad es Paziente giovane con toracalgia recidivante , visitato a domicilio dal medico che pone diagnosi di sindrome ansiosa. Il medico senza preoccuparsi di eseguire un ecg o di inviare il paziente in ospedale , né di monitorare il quadro clinico per il rischio che potesse divenire significativo di altra patologia, non allerta il paziente , il quale valuta i dolori recidivanti al torace dovuti all'ansia , fino al tardivo ricovero in ospedale e al decesso per arresto cardiaco Il medico ha omesso di fare una diagnosi differenziale) ( ad es. Medico che dimentica una garza nell'addome del paziente che causa un quadro settico e morte del paziente) ( ad es. lasciare inavvertitamente la bombola del gas aperto , la cui fuoriuscita provoca un'esplosione)

• Colpa grave per imprudenza La colpa grave si configura quando si agisce senza adottare le cautele indicate dalla comune esperienza o da precise regole e senza tener conto dei rischi , con inescusabile avventatezza, impulsività , con ingiustificata fretta ( ad es. Somministrazione di un vaccino in presenza di condizioni che lo sconsigliano, per es febbre e diarrea per il verificarsi di complicanze) (ad es. appoggiare un vaso sul davanzale della finestra che un colpo di vento fa cadere sulla testa di una persona)

• Colpa grave per imperizia La colpa grave si configura quando la condotta è incompatibile con quel livello minimo di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità professionale, che costituiscono il presupposto necessario per l’esercizio della professione La colpa grave si configura quando viene svolta un’attività particolare e complessa senza averne la capacità tecnica specifica ( ad esempio un chirurgo che cagiona un danno perché effettua un intervento in una branca della chirurgia in cui non ha esperienza professionale). ( ad es. l'ingegnere che sbaglia i calcoli del cemento armato , così determinando il crollo dell'edificio

Copertura assicurativa per colpa lieve e per colpa grave a seconda dell’attività svoltaStato attuale

• La polizza deve coprire la colpa professionale senza limitazione, quindi sia la colpa lieve che quella grave La polizza è diversa a seconda dell’attività svolta

• Il medico libero professionista ed il medico convenzionato con il SSN in qualità di medico di base, pediatra di libera scelta, medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) devono provvedere ad una polizza che copra sia la colpa lieve che quella grave

Attività intramoenia • Il medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica del SSN ha una copertura assicurativa per colpa lieve , che

viene fornita dalla struttura di appartenenza, relativamente non solo all’ attività di servizio ma anche all’attività libero professionale intramoeniaIl medico dipendente può accedere , a proprio carico, ad una copertura assicurativa per la colpa grave La copertura assicurativa per la colpa grave non è quindi a carico della struttura di appartenenza, ma è a carico del medico dipendente. ( Vedi Normativa)

• Il medico dipendente di una struttura sanitaria privata ha una copertura assicurativa per colpa lieve relativamente solo all’attività di servizio ; non è prevista l’estensione della copertura assicurativa per colpa lieve all’attività libero professionale intramoenia . L’attività libero professionale intramoenia è considerata, da un punto di vista assicurativo , attività libero professionale, per cui il medico dovrà stipulare una polizza assicurativa per l’attività libero professionale,non essendo sufficiente la sola copertura per colpa grave ( Vedi Normativa)

Attività extramoenia• Sia il medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica che il medico dipendente di una struttura privata , che

operano in regime di extramoenia , devono provvedere ad una polizza assicurativa per l'attività libero professionale

Rivalsa a seconda dell’attività svoltaStato attuale

Medico dipendente struttura pubblica – Medico dipendente struttura privata

• Le polizze assicurative delle strutture sanitarie non prevedono la copertura dell’azione di rivalsa da parte delle strutture stesse sul dipendente in caso di accertamento di colpa grave.

• Di fatto la copertura assicurativa per colpa grave è molto importante anche per quanto riguarda la rivalsa

• La colpa grave ( o il dolo) dà diritto ad azione di rivalsa da parte della struttura pubblica o privata nei confronti del medico dipendente. In caso di accertamento di colpa grave l’azienda sanitaria può rivalersi sul medico dipendente ( Vedi Normativa)

• La colpa lieve, contrariamente alla colpa grave( o al dolo), non dà diritto ad azioni di rivalsa da parte della struttura pubblica o privata nei confronti del medico dipendente ( Vedi Normativa)

• Al contrario un medico dipendente, condannato a risarcire il danno in sede civile per colpa lieve può esercitare un’azione di rivalsa nei confronti della pubblica amministrazione che verrà valutata dal giudice

• Nel caso di colpa grave o di dolo può esserci un’azione di rivalsa dell’Erario nei riguardi del medico dipendente pubblico; mentre il medico dipendente di una struttura privata non è soggetto all'azione di rivalsa dell'Erario

Nota C'è una procedura davanti alla Corte dei Conti . Il Direttore generale e il Capo del Servizio della struttura pubblica devono fare denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti.( Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell’omissione) Di fatto si è di fronte ad un tipo di responsabilità di natura amministrativa perseguita d’Ufficio, oggetto di accertamento non più in sede di giudizio civile, bensì dinanzi l’autorità giudiziaria della Corte dei Conti Le misure sono tendenzialmente di tipo risarcitorie , ma si affianca la misura di tipo sanzionatorio.

Nota Le azioni di rivalsa dell’erario contro i medici dipendenti di strutture pubbliche sono aumentate . Spesso l’ Azienda Sanitaria e l’assicurazione trattano autonomamente il contenzioso a volte per anni e non informano il medico . Poi fanno una transazioneall’insaputa del medico . A questo punto l’Azienda segnala il fatto( talvolta anche quando non c’è colpa grave!!!) alla Corte dei Conti , che fa richiesta al medico di migliaia o centinaia di migliaia di euro. Il medico, che dovrebbe potersi difendere già in corso di trattativa in sede extragiudiziale, è costretto a nominare un suo avvocato per difendersi Esistono inoltre casi in cui la Corte dei Conti si rivale sull’Ospedale che a sua volta si rivale sul professionista

Rivalsa a seconda dell’attività svoltaStato attuale

Medici convenzionati

• La colpa grave non dà diritto ad azione di rivalsa da parte della ASL nei confronti del medico convenzionato che ha commesso un danno per errore professionale

• In questo caso , se il medico convenzionato ha una copertura assicurativa anche per colpa grave , la Compagnia assicurativa interverrà sostituendosi al medico per il pagamento relativo al danno arrecato

Azioni di rivalsa dell’erario contro i medici convenzionati• La responsabilità amministrativa ( patrimoniale) riguarda i danni erariali causati all'ente nell'ambito o in occasione del

rapporto di lavoro del personale dipendente o con rapporti anche convenzionali col Servizio sanitario nazionale, derivanti dal mancato rispetto delle leggi, norme, regolamenti, disposizioni riguardanti l’ente

• L’azione di rivalsa dell’erario può riguardare anche il medico convenzionato ( per esempio nel caso di iperprescrizioneai pazienti di farmaci o indagini diagnostiche non necessarie)

• Una responsabilità patrimoniale esiste se il medico prescrive farmaci inappropriati , farmaci off.label ( fuori scheda) ,senza seguire i criteri definiti dall’AIFA ( Agenzia Italiana del Farmaco)

• Il danno amministrativo può essere anche un danno non patrimoniale( es. danno all’immagine dell’ASL)

CONSIDERAZIONI Copertura colpa lieve e grave

• La polizza deve coprire la colpa professionale senza limitazione, quindi sia la colpa lieve che quella grave • La copertura assicurativa deve riguardare i danni ( Il pregiudizio economico conseguente a morte,lesioni

personali,distruzione o deterioramento di cose(animali) e le perdite patrimoniali (Il pregiudizio economico non conseguente ) cagionate a terzi per fatto colposo ( lieve o grave) nello svolgimento dell’attività professionale

• Per quanto riguarda la copertura assicurativa del medico dipendente di una struttura pubblica è opportuno che egli valuti con grande attenzione le condizioni ( massimale, franchigia, scoperto, tutela legale, garanzia pregressa e postuma, esclusioni, ) presenti nella polizza assicurativa stipulata dalla struttura con la compagnia assicurativa In ogni caso la copertura assicurativa riguarda solo la colpa lieve, quindi è opportuno che provveda alla copertura assicurativa della colpa grave.

• Per quanto riguarda la copertura assicurativa del medico dipendente di una struttura privata è opportuno che egli valuti con attenzione cosa dice il contratto di lavoro in merito alla responsabilità professionale, in quanto potrebbe talvolta essere richiesta una polizza assicurativa a totale carico del medico ovvero una polizza di primo rischio , rispondendo la struttura con una di secondo rischio, a dispetto di quanto è presente nella normativa ( CCNL 2005 del Personale Medico Dipendente delle strutture sanitarie private – Legge n.114 del 2014) che prevede circa la copertura assicurativa del medico

• La copertura assicurativa per colpa grave del medico è estremamente utile soprattutto in caso di rivalsa da parte della struttura pubblica o privata.

• La copertura assicurativa è inoltre utile per il medico dipendente della struttura pubblica in caso di rivalsa da parte dell’Erario

NORMATIVA• CCNL 2005 della Dirigenza Medica PubblicaAi sensi dell’art. 21, 1° comma del CCNL 2005 della Dirigenza Medica Pubblica la struttura sanitaria pubblica deve provvedere alla copertura assicurativa per colpa lieve del medico dipendente , anche estesa all’attività libero professionale intramoenia. Tale norma contrattuale prevede inoltre che il medico,pagando un tributo, può accedere ad una copertura assicurativa per colpa grave

• CCNL 2005 del Personale Medico Dipendente delle strutture sanitarie privateAi sensi dell'art 25 del CCNL del Personale Medico Dipendente delle strutture sanitarie private associate AIOP,ARIS eFDG ( CCNL 2002-2005) "Le Strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente alla attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia dellaStruttura , presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivicomprese le spese di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata ingiudicato" Nota L'articolo 25 deriva dall'art 25 del Contratto: Case di cura private- Personale medico CCNL per i medici dipendenti dalle case di cura privatelaiche e religiose centri di riabilitazione 19 Novembre1990 (Decorrenza: 1° gennaio 1988 - Scadenza: 31 dicembre 1990) prorogato 11 Febbraio 1997(Scadenza: 31 dicembre 1997)

• DPR 3 maggio 1957 , n. 689 art 18-22L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti daviolazioni di obblighi di servizio… L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modiprevisti dalle leggi in materia. Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza direttamente od a seguito di rapporto … devono farnedenuncia al procuratore generale della Corte dei conti ….Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte puòcondannare al risarcimento anche i responsabili dell'omissione ….L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivaleagendo contro quest'ultimo “

• Legge n.244/2007( Finanziaria del 2008 ) art 3 comma 59“ Un Ente Pubblico ha il divieto di assicurare i propri dipendenti circa la responsabilità amministrativa, per cui il medico dipendente può assicurarsi solo aproprie spese “E’ nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente Pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento deicompiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o a enti pubblici e la responsabilità contabile. In caso diviolazione l’amministratore…e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale Di una somma pari a dieci voltel’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto”

• Legge 11 agosto 2014,n.114 (Legge sulla Pubblica Amministrazione) La legge n.114 2014 , di conversione del D.L. 90/2014 all’articolo 27 comma 1-bis prevede che “A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), aciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazionisanitarie a favore di terzi è fatto obbligo dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per laresponsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale.”

NUOVE PROSPETTIVE in base al Testo approvato dalla Camera

“ Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.”

Il Testo approvato alla Camera , se non subirà modifiche in Senato, apporterà significativi cambiamenti

Art 7 Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria • Responsabilità civile contrattuale a carico delle strutture sanitarie o sociosanitarie , pubbliche o private• Responsabilità extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività, anche se da non dipendente,

nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina

• La responsabilità del libero professionista resta contrattuale• La responsabilità del medico che svolge attività libero professionale extramoenia resta contrattuale

Art 10 Obbligo di assicurazione Aziende • Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il

Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.

Art 10 comma 2. Obbligo assicurazione del libero professionista• Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una azienda, struttura o ente di cui al comma 1 resta

fermo l’obbligo di assicurarsi Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale

Art 10 comma 3 Obbligo assicurazione rivalsa • Al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa di cui all’articolo 9, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque

titolo in aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione.

ART. 9. Azione di rivalsa.

• 1. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

• 2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale.

• 3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria, o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

• 4. In nessun caso la transazione è opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

• 5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica, l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

• 6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.

• 7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria, o dell’impresa di assicurazione.

Nota opponibilità =l'idoneità di un atto giuridico ad esprimere la sua efficacia anche nei confronti dei terzi e non solo delle parti. Diversamente, l'attoinopponibile ha effetti limitati esclusivamente alle parti che vi hanno dato vita.

Due tipi formule assicurative

LOSS OCCURRENCE• Loss occurrence ( insorgenza del danno) era una formula assicurativa con la quale si richiedeva che il professionista

fosse assicurato al momento in cui eseguiva la prestazione all’origine del danno • In tal caso l’assicurazione provvedeva al risarcimento del danno indipendentemente dalla data di accadimento del

sinistro stesso Tale tipo di regime ormai non lo applica più nessuna compagnia assicurativa

CLAIMS MADE• Claims made ( a richiesta fatta) vuol dire che la compagnia interviene per gli errori professionali denunciati dal medico

durante la vita della polizza• Permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula del contratto assicurativo

originate da errori professionali non noti fino a quel momento. • La clausola claims made tuttavia presenta degli svantaggi qualora non sia associata a forme di garanzie supplementari

quali la “retroattività” e la “postuma”. • Rappresenta, ormai, la formula adottata da tutte le assicurazioni.

Garanzia pregressa• Se il fatto che ha originato il danno accade dopo la stipula del contratto assicurativo durante il periodo di validità del contratto

l’assicurazione scatta al momento della ricezione della richiesta di risarcimento.

• Se il fatto che ha originato il danno è accaduto antecedentemente alla stipula del contratto e la polizza è senza garanzia pregressa l’assicurazione non interviene.

• Se il fatto che ha originato il danno è accaduto antecedentemente alla stipula del contratto e la polizza prevede la garanzia pregressa , l’assicurazione interviene se il fatto che ha causato il danno è avvenuto nel periodo compreso nella garanzia pregressa e non era noto al medico al momento della stipula del contratto.

.• La formula assicurativa CLAIMS MADE comporta il fatto che si deve prestare particolare attenzione alla garanzia pregressa in

modo che non si verifichino dei periodi di scopertura.

• La copertura assicurativa deve avere una adeguata retroattività così da coprire i fatti professionali di diversi anni addietro se questi dovessero generare una richiesta di risarcimento pervenuta al medico per la prima volta dopo la stipula della polizza.

• Una copertura assicurativa con 5 anni di pregressa significa che coprirà per gli errori professionali posti in essere fino ai 5 anni precedenti la stipula del contratto assicurativo che abbiano determinato per la prima volta una richiesta dirisarcimento dopo la stipula stessa.

• Va tenuto presente, tuttavia, che la richiesta di risarcimento da responsabilità medica può essere avanzata sempre trascorsi dieci anni dalla conoscenza del danno e non dall’evento.

• Se si cambia compagnia assicurativa occorre fare molta attenzione che nella nuova polizza sia operante la retroattività .

• Si comprende, quindi, l’importanza di inserire nella polizza la GARANZIA PREGRESSA

CONSIDERAZIONI L’ ottimo è una polizza che garantisca illimitatamente il periodo antecedente alla stipula ( Garanzia pregressa illimitata)

Garanzia postuma

• Se la richiesta di risarcimento viene denunciata dopo la scadenza di una polizza non rinnovata, la Compagnia assicurativa non interverrà nel sinistro salvo il caso in cui sia operante la “garanzia postuma“.

• Se la polizza stipulata non comprende la garanzia postuma alla scadenza della polizza stessa la Compagnia assicurativa non interviene in caso di richiesta di risarcimento danni per errore professionale .

• Se la polizza stipulata comprende la garanzia postuma alla scadenza della polizza stessa la Compagnia assicurativa interviene in caso di richiesta di risarcimento danni per errore professionale posto in essere durante il periodo di validità della polizza.

• La postuma è definibile come il maggior periodo di garanzia, operante per la notifica di richieste di risarcimento dopo la scadenza della polizza.

• E’ importante l’inserimento della garanzia postuma nella polizza in considerazione del fatto che la prescrizione per la responsabilità civile contrattuale è di 10 anni (secondo una sentenza della cassazione inizia a decorrere dal momento in cui il paziente ha la percezione del danno).

• E’ importante anche l’inserimento di una garanzia postuma,dopo la cessazione dell’attività per pensionamento, per cambio di attività lavorativa o per morte (in questo caso la copertura è a favore degli eredi).

CONSIDERAZIONI L’ ottimo è una polizza che garantisca illimitatamente il periodo successivo alla cessazione del contratto ( Garanziapostuma illimitata )

Il Periodo di Copertura Assicurativa può comprendere:

• Periodo di Garanzia Pregressa (Periodo di Retroattività convenuta)• Periodo di Assicurazione (L’anno In corso dell’assicurazione)• Periodo di Garanzia PostumaPeriodo di Efficacia = Periodo di Garanzia Pregressa + Periodo di Assicurazione

• Se il sinistro avviene durante il Periodo di Efficacia e la denuncia avviene nel Periodo di Assicurazione oppure nel Periodo di Garanzia Postuma la Compagnia assicurativa interviene

• Se il sinistro avviene durante il Periodo di Garanzia Postuma e la denuncia avviene durante tale periodo la Compagnia assicurativa interviene

• Se il sinistro avviene precedentemente al Periodo di Garanzia Pregressa e viene denunciato durante il Periodo di Efficacia oppure durante il Periodo di Garanzia Postuma la Compagnia assicurativa non interviene .

• Se il sinistro avviene durante il Periodo di Efficacia o durante il Periodo di Garanzia Postuma e la denuncia avviene successivamente Periodo di Garanzia Postuma , senza che il professionista abbia ancora la copertura assicurativa, la Compagnia assicurativa non interviene.

Nota In caso di rinnovo dell'assicurazione con formula Claims made con garanzia pregressa e postuma si verificano le stesse condizioni e situazioni, spostandosi di un anno il Periodo di Assicurazione vengono spostati in avanti di un anno il Periodo della Garanzia Pregressa , il Periodo della Garanzia Postuma ed il Periodo di Efficacia

Garanzia pregressa e garanzia postuma : Differenti esigenze

Medico neolaureato• È evidente che per un medico neolaureato non avrà importanza l’acquisto anche di una garanzia pregressa in quanto

non è stata esercitata l’attività negli anni precedenti.• Per evitare però di rimanere nell’arco degli anni successivi senza la garanzia pregressa converrebbe che la polizza

contenesse la clausola che la garanzia pregressa partisse dal momento della stipula della polizza stessa.

Medico in attività da anni con prima stipula di polizza• La copertura assicurativa deve avere una adeguata retroattività così da coprire i fatti professionali di diversi anni

addietro se questi dovessero generare una richiesta di risarcimento pervenuta al medico per la prima volta dopo la stipula della polizza.

Medico in attività da anni con cambio della polizza• Se si cambia compagnia assicurativa occorre fare molta attenzione che nella nuova polizza sia operante la

retroattività • Nei passaggi tra diverse polizze di diverse Compagnie senza soluzione di continuità tra loro ( con continuità) occorre

verificare che non ci sia alcuna “scopertura” assicurativa sulla garanzia pregressa

Medico che cambia attività professionale • Se si prevede un cambiamento dell’attività professionale di medico (per esempio da pediatra ospedaliero a pediatra

di libera scelta, oppure da chirurgo a medico di medicina generale) occorre acquistare una valida polizza RC professionale riguardante la nuova attività e avere una copertura postuma per quanto riguarda la precedente attività per accogliere eventuali richieste di risarcimento che dovessero prevenire in un momento in cui viene svolta la nuova attività. Ciò in quanto la polizza RC professionale riguardante la nuova attività (pediatra di libera scelta, o medico di medicina generale ) anche se con garanzia pregressa, non coprirà eventuali richieste relative alla precedente attività medica ( pediatra ospedaliero, chirurgo ).

Medico pensionato che cessa l'attività professionale• In caso di cessazione dell’attività professionale o per libera volontà o per pensionamento , se si vuol tener conto del

fatto che la prescrizione per la responsabilità civile è almeno di 10 anni, per mantenere tale durata di copertura occorre continuare a rinnovare per altri 10 l’assicurazione.

• Il problema non si pone se il medico ha una polizza stipulata prima del pensionamento o della cessazione dell’attività che comprende una garanzia postuma di 10 anni o meglio ancora una postuma illimitata

• E’ evidente che se si prevede di andare in pensione a breve conviene acquistare un garanzia postuma (preferibilmente illimitata) che consente di accogliere le eventuali richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale e della Polizza RC professionale

N.B. Estensione della copertura assicurativa• Esiste in alcune compagnie assicurative una clausola di estensione automatica dell’assicurazione di qualche anno (

generalmente 2 anni) ,senza alcun premio aggiuntivo. • Altre compagnie, a richiesta dell’Assicurato, previo pagamento del premio di 1 anno (annuale) offrono una

estensione di 5 anni di in caso di cessazione dell’attività per qualsiasi motivo ( libera volontà , pensionamento, invalidità , morte tramite gli eredi ) L’estensione non è possibile in caso di sospensione o cancellazione dall’albo, licenziamento

• L’estensione alla copertura di eventi , errori od omissioni accaduti o commessi durante il Periodo di Efficacia è valida purchè le richieste di risarcimento siano fatte contro l’assicurato e da lui debitamente denunciate alla compagnia assicurativa nel corso di tale periodo di estensione

Medico pensionato che svolge attività professionale diversa rispetto a quella svolta precedentemente• In tal caso occorre una copertura assicurativa rivolta sia al periodo di attività precedente al pensionamento (se si vuol

tener conto del fatto che la prescrizione per la responsabilità civile è almeno di 10 anni) e sia una copertura assicurativa valida rivolta alla nuova attività lavorativa ( Esempio Medico ospedaliero o medico di medicina generale che dopo il pensionamento svolgono l’attività di direttore presso una RSA)

Panoramica delle assicurazioni professionali per medici oggi sul mercato assicurativo italiano ( Garanziapregressa e Garanzia postuma)

• Sono in regime di claims made• Talune senza retroattività • Altre con una retroattività limitata nel tempo (1, 2, 3… al massimo 7 anni), • Pochissime con una retroattività illimitata nel tempo. • Generalmente la garanzia postuma non è contemplata• Poche con postuma di 2-5 anni• Pochissime con una garanzia postuma illimitata nel tempo• Alcune con estensione della polizza senza alcun premio aggiuntivo, oppure con premio

Particolarmente vantaggioso per il Medico sarebbe invece ottenere un’ assicurazione professionale con una garanziaretroattiva molto estesa ed una garanzia postuma quanto più ampia possibile.

La situazione ideale sarebbe ottenere una postuma illimitata, perché la stessa, in associazione alla retroattività illimitata,farebbe sì che non si possa verificare alcuna “scopertura” assicurativa, neppure nelle ipotesi di passaggi tra diverse polizze didiverse Compagnie senza soluzione di continuità tra loro( con continuità)

NUOVE PROSPETTIVE in base al Testo approvato dalla Camera

Art 10 -bis Caratteristiche della garanzia assicurativa garanzia pregressa ,postuma e periodo di ultrattività

1. La garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall'assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. Le compagnie di assicurazione possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche ad eventi accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati alla compagnia durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Alcuni aspetti della polizza RC professionale

• Consenso informato• Doppia polizza• RCT e RCO da conduzione dei locali• Atti invasivi diagnostici e terapeutici e di interventi chirurgici• Esclusioni e Avvertenze

CONSENSO INFORMATO• Il consenso informato è un tema che rientra in una delle varie tipologie della responsabilità professionale medica. Oltre alla

responsabilità civile, penale, amministrativa, di equipe e sulla privacy esiste anche quella sul consenso informato.

• La mancata acquisizione di valido consenso informato costituisce, indipendentemente dall’esito dell’intervento eseguito sul paziente, uno specifico titolo di responsabilità a carico del medico.

• Il consenso informato è' infatti obbligatorio tranne i casi di trattamento sanitario obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità.

• L'esponenziale incremento del contenzioso di questi ultimi anni in relazione alla responsabilità professionale del medico hariguardato anche il tema del consenso informato.

• Diverse sono le sentenze che riguardano la responsabilità professionale del medico sul consenso informato che ne stabiliscono l'obbligo.

• Ai fini di una valida copertura assicurativa riguardante la responsabilità sul consenso informato occorre prestare molta attenzione alle clausole riguardanti il consenso informato ,operanti della polizza onde evitare spiacevoli e significativi danni al momento di un eventuale sinistro

• Nella maggior parte delle polizze la compagnia assicurativa richiede l’acquisizione di valido consenso informato scritto e,ai fini dell’operatività della garanzia, non risponde di eventuali responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza di valido consenso informato. Infatti nel caso in cui il paziente imputa al medico esclusivamente un tale tipo di responsabilità la polizza assicurativa non può agire, anche se il medico ha correttamente eseguito la sua prestazione. Essendo l'esclusione della garanzialimitata ai soli casi di responsabilità derivante dall’assenza di valido consenso informato scritto, la polizza assicurativa sarà comunque operativa nel caso in cui il paziente imputa al professionista di avere subito un danno a seguito di un intervento, senza in alcun modo porre detto danno in correlazione con l’acquisizione o meno di un valido consenso informato.

• Alcune polizze contengono clausole che escludono qualsiasi copertura assicurativa in mancanza di valido consenso informato scritto a prescindere dalla tipologia di responsabilità fatta valere dal paziente.

• Altre polizze non precisano se il consenso debba essere scritto o verbale e, rimandando al momento della trattazione del sinistro la verifica dell'effettiva validità del consenso, non forniscono una certa e concreta portata applicativa della garanzia assicurativa.

• Infine esistono polizze che prevedono scoperti e/o franchigie a fronte della mancata acquisizione di valido consenso informato

Consenso informato in pediatria• Il consenso informato in pediatria e diverso rispetto al consenso nella medicina dell’adulto. •• Il bambino o l’adolescente è persona priva di autonomia decisionale e oggetto della tutela non solo della sua famiglia ma anche

del medico alle cui cure è affidato.

• Il consenso dovrà essere prestato dai genitori del minore o dal suo legale rappresentante.

• Il consenso deve essere dato da entrambi i genitori anche da parte di quello non affidatario ,da entrambi i genitori anche se separati, divorziati o non conviventi (artt. 155 co.3° e 317 co.2° C.C.) Secondo il codice civile la potestà è esercitata da entrambi i genitori a meno che uno dei due è morto, decaduto o sospeso dalla potestà (art. 317 C.C.)

• Nel caso di assenza per lontananza, o impedimento o sua incapacità, che rende impossibile praticare la patria potestà, il genitore presente autocertifica l’assenza e tale modulo deve essere conservato insieme al CI (art. 317 co.1° C.C.)

• In caso di disaccordo tra genitori la decisione viene rimessa al giudice.•• In caso di conflitto tra quello che il sanitario ritiene essere l’interesse del suo paziente e la volontà dei genitori, segnala il caso

alla Procura della Repubblica per la valutazione al Tribunale dei minori , cui sarà demandata l’individuazione dell’effettivo interesse del minore.

• Sono fatti i salvi i casi di urgenza, in cui il sanitario presterà la cura in quanto incorre uno stato di necessità ( art 54 CP), prescindendo dalla diversa opinione di un genitore o di entrambi i genitori .

• La maggiore casistica di contrasto tra il parere del sanitario e la volontà dei genitori si è verificata in relazione agli interventi di trasfusione sui minori figli di soggetti professanti il culto dei Testimoni di Geova, contrasto risolto solitamente, in mancanza di diverse soluzioni terapeutiche, dal Tribunale per i minori con la sospensione della potestà genitoriale e l’affidamento del bambino in via temporanea al sanitario che lo ha in cura.

• Alcuni sostengono il c.d. principio di autodeterminazione del minore, cioè che il consenso in relazione all’età e al grado di comprensione, possa essere dato dal minore In realtà, l’art.2 del codice civile, che fissa al compimento del diciottesimo anno di età la capacità di agire e quindi il diritto di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta un’età diversa, resta norma prevalente in materia. Si esclude, pertanto, che fino al compimento della maggiore età si possa prescindere dal consenso del genitore o del rappresentante del minore

CONSIDERAZIONISono escluse le richieste di risarcimento per danni e perdite patrimoniali che siano conseguenze della mancata

acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente

Doppia polizza.• Due polizze diverse stipulate per lo stesso rischio non sempre comunque rappresentano una maggiore copertura assicurativa,

bensì talvolta possono far sorgere problemi circa il risarcimento del danno.

• Nel caso di più polizze stipulate per lo stesso rischio si possono, a seconda delle diverse Compagnie, delineare una delle seguenti situazioni: - assicurazione multipla; - copertura a secondo rischio.

• Nel primo caso l'articolo 1910 del Codice Civile (Assicurazione presso diversi assicuratori), che riguarda la contemporanea presenza di più polizze per lo stesso rischio, recita:"Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazionipresso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

• Nel secondo caso la polizza RC professionale non opererà a primo rischio ma interverrà solo per le somme del danno eccedenti il massimale delle altre polizze RC professionale, dette di primo rischio

In ambito assicurativo è importante il concetto di “Copertura a primo rischio"e di "Copertura a secondo rischio" Nelle condizionigenerali di un contratto assicurativo occorre verificare: • se la copertura assicurativa è attiva per il primo o il secondo rischio;• che ci sia una continuità della copertura del sinistro tra la polizza di primo rischio e quella di secondo rischio ( es. se la polizza

di primo rischio copre il sinistro fino ad un massimale di 800.000, 00 euro , la polizza di secondo rischio dovrebbe coprire il rischio a partire da 800.000,00 euro fino2- 3 milioni di euro ; nel caso in cui il massimale della polizza di primo rischio fosse di 500.000,00 e la copertura del secondo rischio a partire da 800.000,00 la franchigia propria della polizza di secondo rischio comporterebbe inevitabilmente l'esposizione del professionista alla somma di 300.000, 00 euro riferita al rischio

CONSIDERAZIONI L’ Assicurato , in caso di Sinistro , deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistroa tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze , indicando a ciascuno il nome degli altri ( art 1910 c.c)

RCT e RCO da conduzione e/o proprietà dei locali • N elle polizze RC professionali per medici e odontoiatri può essere ricompresa la copertura dei danni cagionati a terzi(

RCT) in relazione alla conduzione dei locali adibiti ad attività professionale• Nelle polizze RC professionali per medici e odontoiatri può essere ricompresa la copertura assicurativa per la

responsabilità civile verso i dipendenti , prestatori di lavoro ( RCO), che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio, per infortuni in occasione di lavoro o di servizio

CONSIDERAZIONIRCT ( Responsabilità Civile verso Terzi) • La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato , quale civilmente responsabile, di Danni e Perdite

Patrimoniali , involontariamente cagionati a terzi , da persone delle quali debba rispondere , in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale , nonché dalla conduzione e/o proprietà dello studio professionale, comprese le attività complementari ed accessorie *

• L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere , ferma comunque l’esclusione delle Richieste di Risarcimento delle persone che abbiano provocato dolosamente il danno**

• L’assicurazione RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS , ai sensi dell’art. 14 della Legge n.222/1984 oda Enti similari **** Esempio di attività accessoria : durante al pulizia dei locali scivola e cade un paziente, procurandosi una frattura. L’ attività di pulizia è accessoria e interviene la assicurazione se il medico ha un contratto con la donna delle pulizie.** L'Assicurato è tenuto indenne da quanto sia chiamato a pagare per un danno cagionato da un fatto doloso del dipendente. Ciò che non è assicurato è il dolo del dipendente, il quale risponderà in proprio per la parte a lui imputabile*** L' INPS, corrisposta l'invalidità, può rivalersi sul medico e sull'assicurazione del medico

RCO Responsabilità verso Prestatori di Lavoro • La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di

risarcimento :1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente . 2) per le azioni di rivalsa o surroga esperite dall’INAIL e/o dall’ NPS e/o da altri Enti Previdenziali

ATTI INVASIVI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI E INTERVENTI CHIRURGICI.

• In fase di stipula di una polizza di assicurazione medici, è importante avere chiare le definizioni di ATTI INVASIVI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI e di INTERVENTI CHIRURGICI .

• Abitualmente nel fascicolo informativo la compagnia assicurativa fornisce adeguate istruzioni circa quanto possa rientrare nell’ambito della definizione di atto invasivo e intervento chirurgico.

• Nell’ambito del mercato assicurativo le Compagnie attribuiscono all’attuazione di interventi chirurgici un livello di rischio assicurativo estremamente elevato con conseguente innalzamento del premio. Gli atti di natura invasiva sono invece considerati di rischio inferiore

• Nella logica assicurativa le Compagnie distinguono tra medici che effettuano interventi chirurgici non ambulatoriali e/o atti invasivi ( agoaspirato midollare, toracentesi) e medici solo ambulatoriali che non effettuano alcun intervento invasivo.

• La differenza in questione è di fondamentale importanza al fine di acquisire un’ assicurazione professionale che copra tali atti, se svolti

• Questi atti incidono sulla determinazione del premio assicurativo della polizza Rc professionale

ESCLUSIONI Le esclusioni sono presenti in tutti i contratti di assicurazione di responsabilità civile professionaleOccorre analizzare il paragrafo delle esclusioni che viene riportato in ciascun fascicolo informativo e che permette diconoscere l’ambito di copertura della polizza.

Le esclusioni riguardano normalmente diverse situazioni tra cui :• il vizio del consenso informato; alcune polizze infatti contengono clausole che escludono qualsiasi copertura assicurativa in

mancanza di valido consenso informato scritto a prescindere dalla tipologia di responsabilità fatta valere dal paziente;• fatti già noti al momento della stipula della polizza;• ipotesi di sospensione e radiazione dall'alba professionale• la mancata rispondenza del risultato per interventi con finalità estetiche.

La polizza è strutturata in modo tale che da un lato sono elencate le attività coperte e dall'altro quelle che non sonocomprese in copertura. Esiste comunque la formula “All Risks” che significa: “Non essendo escluse sono comprese “

AVVERTENZE Occorre conoscere anche le avvertenze Nelle avvertenze in diverse assicurazioni si fa riferimento al pagamento del danno non dovuto o dovuto in misura ridotta nel casodi dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente, al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influisconosulla valutazione del rischio ovvero nel caso di mancata comunicazione da parte dell’Assicurato di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Di solito c’è l’avvertenza in base alla quale l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni e PerditePatrimoniali, procedere a transazioni o compromessi o sostenere spese al riguardo, senza il previo consenso scritto dellaCompagnia Talvolta una avvertenza prefigura anche la possibilità della cessazione dell’assicurazione ( art 1892 e 1893 del Codoce Civile)

Obbligo Assicurazione professionale

Legge n.98 del 9 agosto 2013 Per le professioni sanitarie esiste l’obbligo assicurativo RCP a partire dal 15 agosto 2014 in base all’ art. 44 della Legge n.98 del 9 agosto 2013. Viene con la suddetta legge viene rinviato di un anno per la seconda volta l’obbligo assicurativo

L’obbligo assicurativo RCP nasce con il Decreto Legge 138/2011, convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011,e viene ulteriormente ripresodal D.L. n.1 del 24/1/12, convertito nella Legge n.27/2012 , e dal DPR n.137del 7 agosto 2012

D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011• La Manovra Finanziaria (D.L. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella L. 138/2011) prevede all’art. 3 punto 5 lettera e), l’obbligatorietà di

una polizza assicurativa per i liberi professionisti in genere; tale obbligo conseguentemente viene esteso anche a coloro che svolgono la professione medica.

• Il professionista, a tutela del cliente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e deve rendere noti al cliente/paziente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

• Inoltre, la predetta manovra ha stabilito che le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate , in convenzione coi propri iscritti , dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti e che, entro dodici mesi dall’approvazione del predetto decreto, dovrà provvedersi alla riforma degli Ordinamenti Professionali.

• Chi non provvederà a stipulare un’assicurazione professionale entro l’agosto del 2012 avrà sanzioni disciplinari dal proprio Ordine e dovrà provvedere in proprio all’indennizzo del cliente/paziente

D.L. n.1 del 24/1/12 convertito nella Legge n.27/2012• Il D.L 1/2012 all'art.9 comma .4 impone al professionista l'obbligo, tra gli altri, di indicare al proprio cliente, al momento del

conferimento dell'incarico, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

D.P.R. n. 137/2012 Il D.P.R. n. 137/2012 del 14 agosto 2012 ha dato il via alla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.L’art.5 del DPR 137/2012 prevede :• Il professionista è tenuto a stipulare , anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai collegi nazionali e dagli enti

previdenziali dei professionisti idonea assicurazione per i danni derivati al cliente dall’esercizio dell’attività professionale,comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

• La violazione della disposizione al comma 1 costituisce illecito disciplinare• Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui comma 1 ,l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo

acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ( 14 AGOSTO 2013)

Obbligo - DPR Requisiti minimi

L’obbligo assicurativo non è operante a causa della mancanza del regolamento di attuazione della disciplina che dovràstabilire i requisiti minimi dei contratti di assicurazione

Il Decreto Balduzzi (D.L. 13 settembre 2012, n. 158) ha, infatti, previsto un DPR sulla “ Disciplina i requisiti minimiuniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione per gli esercenti le Professioni Sanitarie” Art 3 comma 2 del Decreto Balduzzi :Con Decreto del Presidente della Repubblica, … sentite l’Associazione nazionale fra le impreseassicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini eDei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, …, alfine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi euniformi per l’idoneità dei relativi contratti

Nello schema di DPR ,elaborato dal Ministero della Salute, (Ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni del 18/12/2014)sono previsti :• un fondo rischi sanitari presso Consap Spa( CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SpA ) per i professionisti della sanità (per

quanto riguarda i medici e gli odontoiatri quelli che esercitano sia in libera professione, sia in convenzione con il Ssn, sia come dipendenti anche in intramoenia ) che non sono in grado di sostenere i costi di un'assicurazione per motivi di reddito o che sono stati «rifiutati» dal mercato assicurativo ( resta fermo obbligo assicurativo previsto solo per i liberi professionisti);

• la Consap S.p.A lo gestisce e amministra,sotto la vigilanza del Ministero di Economia e della Salute, tramite un Comitato di cui fanno parte dell’Ania dei mediatori di assicurazione, del ministero della Salute, dello Sviluppo Economico, del Mef, delle Regioni e delle federazioni degli Ordini professionali o dei Collegi o per le professioni non ordinate dell’Associazione maggiormente rappresentativa;

• un fondo finanziato da un contributo a carico del professionista che fa richiesta di accesso e da un contributo di solidarietà a carico delle imprese di assicurazione che si occupano di danni derivanti dall'attività medico professionale;

• l'accesso al Fondo con priorità ai giovani (abilitati alla professione da non più di dieci anni) ;• possibili convenzioni o polizze solidali e collettive;• un massimale non inferiore a un milione di euro nella copertura assicurativa dei contratti; • un periodo di retroattività della copertura , per i contratti stipulati a decorrere dal 14 agosto 2013, di almeno un anno ed un periodo di

ultrattività della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro dieci anni dalla cessazione definitiva dell’attività professionale ; l’ultrattività è estesa anche agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta;

• se la richiesta di risarcimento è presentata all’azienda sanitaria questa deve darne comunicazione al professionista interessato all’apertura del sinistro ;

• I contratti di assicurazione non devono prevedere lo scoperto;• la franchigia non è opponibile ( non si può far valere ) al terzo danneggiato e l’assicurato deve avvisare l’assicuratore del sinistro entro 30

giorni dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza; • la revisione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, subordinando la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta

colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

Pareri sul DPR

Conferenza Stato-Regioni e parere favorevole allo schema di DPRLa Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2014 ha dato parere favorevole allo schema di DPR che disciplina irequisiti minimi uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie, elaborato dal Ministero della Salute

Consiglio di Stato e parere sul DPRIl Consiglio di Stato ha espresso un parere favorevole al DPR previsto dal Decreto Balduzzi , sottolineando tuttavia che “ ilsistema delineato appare, per così dire, incompiuto rispetto agli obiettivi che si propone di realizzare”.Per il Consiglio “rimane uno spazio non coperto dalla normativa costituito da tutte le situazioni nelle quali al mancato

accesso (volontario o non) al Fondo corrisponda anche la mancata stipula di un contratto di assicurazione da parte delprofessionista incapace di sostenere il costo della polizza o respinto dal mercato”.

Fondo rischi per i professionisti sanitari: normativaIl Decreto Balduzzi ( art. 3, del Decreto Legge n. 158 / 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n.189/2012 ) haprevisto la costituzione di un Fondo di garanzia per un’idonea copertura assicurativa agli esercenti la professione sanitaria

La legge sulla pubblica amministrazione(Legge n 114/2014) ha modificato in parte il Decreto Balduzzi su questo argomentoConsiderando le modifiche apportate risulta che:• il Fondo “costituisce un'apposita garanzia per i professionisti sanitari che hanno difficoltà a trovare un'adeguata copertura

assicurativa sul mercato e opera nell'ambito e nel rispetto dei principi generali vigenti in materia di responsabilità civile”;• Il Fondo ha lo scopo “di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell'esercizio

dell'attività libero professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso“;• Il Fondo è finanziato dal contributo dei professionisti “nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo” e dal

contributo delle compagnie assicurative “ in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso”.

Per poter accedere al Fondo occorrono dei requisiti stabiliti dal DPCM ( Decreto del PresidentedelConsiglio dei Ministri)che deve essere adottato su proposta del ministro della Salute, sentita l'Ania, le Federazioni degli Ordini e dei Collegi e isindacati più rappresentativi

SOGGETTI CUI SI RIFERISCE L’OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA

La bozza di regolamento elaborata dal Ministero della Salute , nel definire l’ambito di applicazione, stabilisce che lo stesso siapplica al libero professionista esercente le professioni sanitarie e al personale sanitario delle ASL, Aziende Ospedaliere,Istituti e Enti del Servizio sanitario nazionale o strutture sanitarie private con rapporto di lavoro di dipendenza o altratipologia di rapporto di lavoro

Nota: Medico pensionato e obbligo assicurativoIl medico pensionato che rimane iscritto all’Ordine ma non svolge più alcuna attività non può essere obbligato a stipulare lapolizza , in quanto ai sensi dell'articolo 1904 del Codice Civile, il Contratto di Assicurazione contro i danni è nullo se, nelmomento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del dannoOccorre però porre attenzione al fatto che se il pensionato non è dotato di una garanzia postuma (al momento decennale)può incorrere in sinistri verificatesi precedentemente, nel periodo in cui esercitava.

Il Consiglio di Stato ritiene ancora "non operante" la normativa, entrata in vigore il 15 agosto 2014, dopo vari rinvii,sull'assicurazione RC professionale per i medici e tutti i professionisti della salute, "fino a quando non sarà avvenutala pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dal capoverso dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ( Legge Balduzzi) che disciplinerà le procedure e i requisitiminimi ed  uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi.“

Requisiti minimi NUOVE PROSPETTIVE in base al Testo approvato dalla Camera

Art 10 comma 6 Requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), laFederazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degliordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativedelle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti, sono determinati irequisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professionisanitarie. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativitàdelle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplinaaltresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa diassicurazione.

Convenzioni collettive: Normativa Convenzioni collettive negoziate da ENPAM e FNOMCeOIn base al D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 e al D.P.R. n. 137/2012 del 14 agosto 2012 le condizioni generalidelle polizze assicurative possono essere negoziate , in convenzione con i propri iscritti , dai Collegi Nazionali e dagli Entiprevidenziali dei professionisti L’art.5 del DPR 137/2012 prevede quanto segue: Il professionista è tenuto a stipulare , ancheper il tramite di convenzioni collettive negoziate dai collegi nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti , idoneaassicurazione per i danni derivati al cliente dall’esercizio dell’attività professionale,comprese le attività di custodia didocumenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzionedell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Commissione ENPAM FNOMCeOENPAM e FNOMCeO hanno istituito una commissione per l’analisi e la progettazione dei presidi di natura assicurativa alfine di facilitare l'accesso di tutti i medici alle polizze.Tale commissione sarà definitivamente operativa nelle trattative con le compagnie dopo che sarà emanata la nuova legge sulla responsabilità professionale che è prevista per fine anno, al fine di certificare condizioni assicurative basatesulla nuova normativa e non su quella vecchia meno conveniente

Salvatore Altomare