ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA FIGLIA TRENTENNE: IL NO DELLA CASSAZIONE

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STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA FIGLIA TRENTENNE: IL NO DELLA CASSAZIONE La Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del così detto parassitismo giovanile. La Su- prema Corte, con una recente sentenza ha stabilito che il padre non è tenuto a pagare l’assegno di mantenimento per la figlia più che trentenne, proprietaria anche di beni personali, che conti- nua a frequentare l’università in qualità di studente fuori sede e che senza un giustificato motivo ritarda nel conseguimento del titolo di studi, senza preoccuparsi di cercare un lavoro. ( Sentenza 27377/2013 sezione I Civile del 6.12.2013). Il caso in esame riguardava la richiesta dell’assegno di mantenimento per la figlia, formulata dalla moglie, nell’ambito di un procedimento di un separazione tra coniugi. La richiesta veniva respin- ta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello sul principio che la figlia per sua colpa non aveva conseguito in tempi ragionevoli la laurea e non era diventata economicamente indipendente. Con il ricorso per Cassazione, la moglie lamentava sotto questo profilo una violazione del prin- cipio di diritto “che impone al genitore, che voglia disassoggettarsi all’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, di provare la colpa di quest’ultimo nel procurarsi il reddito e/o l’auto- sufficienza”, ed inoltre la non adeguata considerazione da parte dei giudici di merito dello stato avanzato degli studi della figlia, nonché della riconducibilità del ritardo stesso ai disagi sofferti a causa della crisi familiare. La Cassazione ha confermato la decisione del tribunale in relazione all’esclusione dell’obbligo di mantenimento della prole maggiorenne della coppia in capo al marito e ritiene logica e co- erente la decisione dei giudici di merito, in quanto “la figlia era ormai ultra trentenne nonché dotata di patrimonio personale e ciò nonostante, ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere ingiustificatamente né conseguito alcun correlato titolo di studio né trovato, al pari del fratello minore, una pur possi- bile occupazione remunerativa”. In linea con il principio confermato dalla Cassazione vi sono diverse sentenze del Tribunale di Milano che riconoscono l’assegno di mantenimento solo ai figli ormai adulti che dimostrino un impegno negli studi o una provata difficoltà nel reperire un lavoro. Armando Cecatiello Avvocato, Milano www.cecatiello.it

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La Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del così detto parassitismo giovanile.

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  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA FIGLIA TRENTENNE:IL NO DELLA CASSAZIONE

    La Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del cos detto parassitismo giovanile. La Su-prema Corte, con una recente sentenza ha stabilito che il padre non tenuto a pagare lassegno di mantenimento per la figlia pi che trentenne, proprietaria anche di beni personali, che conti-nua a frequentare luniversit in qualit di studente fuori sede e che senza un giustificato motivo ritarda nel conseguimento del titolo di studi, senza preoccuparsi di cercare un lavoro. ( Sentenza 27377/2013 sezione I Civile del 6.12.2013).

    Il caso in esame riguardava la richiesta dellassegno di mantenimento per la figlia, formulata dalla moglie, nellambito di un procedimento di un separazione tra coniugi. La richiesta veniva respin-ta sia dal Tribunale che dalla Corte dAppello sul principio che la figlia per sua colpa non aveva conseguito in tempi ragionevoli la laurea e non era diventata economicamente indipendente.

    Con il ricorso per Cassazione, la moglie lamentava sotto questo profilo una violazione del prin-cipio di diritto che impone al genitore, che voglia disassoggettarsi allobbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, di provare la colpa di questultimo nel procurarsi il reddito e/o lauto-sufficienza, ed inoltre la non adeguata considerazione da parte dei giudici di merito dello stato avanzato degli studi della figlia, nonch della riconducibilit del ritardo stesso ai disagi sofferti a causa della crisi familiare.La Cassazione ha confermato la decisione del tribunale in relazione allesclusione dellobbligo di mantenimento della prole maggiorenne della coppia in capo al marito e ritiene logica e co-erente la decisione dei giudici di merito, in quanto la figlia era ormai ultra trentenne nonch dotata di patrimonio personale e ci nonostante, ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere ingiustificatamente n conseguito alcun correlato titolo di studio n trovato, al pari del fratello minore, una pur possi-bile occupazione remunerativa.In linea con il principio confermato dalla Cassazione vi sono diverse sentenze del Tribunale di Milano che riconoscono lassegno di mantenimento solo ai figli ormai adulti che dimostrino un impegno negli studi o una provata difficolt nel reperire un lavoro.

    Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it