Aspetti Normativi e Legislativi legati al Rumore Ferroviario

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Aspetti Normativi e Legislativi legati al Rumore Ferroviario Riccardo Merola Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Venezia Sicurezza Servizio Prevenzione, Protezione e Ambiente Referente Ambientale [email protected] 26 marzo 2021

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Aspetti Normativi e Legislativi legati al Rumore Ferroviario

Riccardo Merola

Rete Ferroviaria Italiana

Direzione Territoriale Produzione Venezia

Sicurezza

Servizio Prevenzione, Protezione e Ambiente

Referente Ambientale

[email protected]

26 marzo 2021

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Rumore o Suono del TrenoCroce o Delizia?

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Rumore o Suono del TrenoCroce o Delizia?

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Quadro Normativo Nazionale

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

D.M. Ambiente 16 marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

D.M. Ambiente 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli entigestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi dicontenimento e abbattimento del rumore”

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e delConsiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”

D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale inmateria di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) dellalegge 30 ottobre 2014, n. 161

LEXD.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambientiabitativi e nell'ambiente esterno”

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D.P.C.M. 01 marzo 1991Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Primo atto legislativo in materia di rumore in ambienti abitativi e ambienti esterni

Tampona, in via transitoria, il vuoto normativo precedente

Introduce i principi fondamentali del rumore sulla base dei quali si svilupperà lasuccessiva Legge Quadro:

• limiti di accettabilità dei livelli sonori in funzione della destinazione d’uso delterritorio

• l’obbligo dei Comuni di adottare piani di zonizzazione acustica (classificazione delterritorio in zone acustiche omogenee) ed il successivo eventuale Piano diRisanamento Acustico Comunale

• criterio di limite differenziale del rumore

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D.P.C.M. 01 marzo 1991Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Classe IV- Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità dipopolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le areein prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitatapresenza di piccole industrie.

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Legge 26 ottobre 1995, n. 447Legge Quadro sull’inquinamento acustico

Detta principi fondamentali, definizioni e competenze, in materia di tutela dell’ambienteesterno e abitativo dall’inquinamento acustico.

Definizioni:

• Valori limite massimi (emissione, immissione, attenzione, qualità, assolutie differenziali)

• Tecniche di misurazione

• Piani di risanamento (Piani di contenimento ed abbattimento del rumore)

• Valutazione di impatto acustico (realizzazione, modifica o potenziamento)

Ampiamente modificata dal D.lgs. n. 42 del 2017

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Legge 26 ottobre 1995, n. 447Legge Quadro sull’inquinamento acustico

Piani di contenimento ed abbattimento del rumore

Art. 10 comma 5: “[…] le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o dellerelative infrastrutture,[…], nel caso di superamento dei valori limite […] hanno l’obbligodi predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento delrumore secondo le direttive emanate dal Ministro dell‘Ambiente [….] Essi devonoindicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in viaordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per leattività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione diinterventi di contenimento ed abbattimento del rumore ".

(articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017)

Comma 5-bis: Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddettoobbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degliinterventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integralecopertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma

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Legge 26 ottobre 1995, n. 447Legge Quadro sull’inquinamento acustico

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Legge 26 ottobre 1995, n. 447Legge Quadro sull’inquinamento acustico

Rinvia a DECRETI ATTUATIVI successivi l’individuazione degli aspetti tecnici

Traffico ferroviarioPer la disciplina dell'inquinamento

acustico originato dal traffico ferroviario, l'art. 11, 1° comma della L. 447/95 prevede l'emanazione di

apposito regolamento.

DPR 18.11.1998, n. 459

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Legge 26 ottobre 1995, n. 447Legge Quadro sull’inquinamento acustico

DECRETI ATTUATIVI• DM Ambiente 11/12/1996 impianti a ciclo produttivo continuo

• DPCM 14/11/1997 valori limite

• DM 31/10/1997, DPR 11/12/1997 n. 496.. misura del rumore aeroportuale/aeromobili

• DPCM 18/09/1997, DPCM 19/12/1997, DPCM 16/04/1999 luoghi di intrattenimento

• DPCM 5/12/1997 requisiti acustici passivi degli edifici

• DM Ambiente 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione

• DPCM 31/03/1998 Tecnico competente in acustica

• DPR 18/11/1998 n. 459 Traffico ferroviario

• DPR 3 aprile 2001 attività motoristiche

• DM Ambiente 29/11/2000 piani contenimento e abbattimento del rumore

• DPR 30/03/2004, n. 142 Traffico veicolare

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DPCM 14 novembre 1997Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (attuazione art. 3 c.1, lett. a L. 447/95)

VALORI LIMITE (numerici):• VALORI LIMITE DI EMISSIONE (sorgente)

• VALORI LIMITE DI IMMISIONE - ASSOLUTI E DIFFERENZIALI (ricettore)

• VALORI DI ATTENZIONE (potenziale rischio)

• VALORI DI QUALITA’

Le norme sui valori di emissione, valori limite differenziali e valori di qualità non si applicano alle infrastrutture ferroviarie

(art. 4 comma 3 )

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DPCM 14 novembre 1997Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (attuazione art. 3 c.1, lett. a L. 447/95)

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (Ambiente Esterno)

Conferma i limiti delD.P.C.M. 01 marzo 1991

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Zonizzazione Acustica Comunale

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D.M. Ambiente 16 marzo 1998Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico (att. art. 3 c.1, lett. c L. 447/95)Per il rumore ferroviario viene fornita la metodologia dimisura e di elaborazione dei dati.

devono essere eseguite in condizioni di normalecircolazione del traffico ferroviario

In particolare, l’allegato C indica le tecniche di rilevamentodel rumore ferroviario.

• Microfono a 1 mt da facciata

• Microfono a quota da terra di 4 mt

• Microfono impostato per traffico ferroviario (fast)

• Tempo di misura non inferiore a 24 ore

Effettuate da tecnico competente in acustica (D.P.C.M. 31 marzo 1998)

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D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, inmateria di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

Normativa specifica, applicabile al rumore prodottonell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria.

Stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimentodell’inquinamento da rumore originato dall’esercizio delleinfrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane disuperficie

All’interno delle fasce territoriali di pertinenza delleinfrastrutture ferroviarie i valori limite assoluti di immissionedel rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.

L'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche. (art. 1, c. 1, lett. a)

Infrastruttura ferroviaria

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D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459Valori limite e Fasce di pertinenza

In presenza di recettori sensibili (scuole ,per le quali vale solo il limite diurno, ospedali, case di cura e case di riposo) non ci sono differenze tra i valori limite di immissione previsti nelle fasce A e B e tra infrastrutture esistenti e infrastrutture di nuova realizzazione

Tipo ricettore

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione

con v ≤ 200 km/h

Infrastrutture di nuova

realizzazione con

v > 200 km/h

Fascia A (100 m) Fascia B (150 m) Fascia unica 250 m

Diurno

(6:00-22:00)

Notturno

(22:00-6:00)

Diurno

(6:00-22:00)

Notturno

(22:00-6:00)

Diurno

(6:00-22:00)

Notturno

(22:00-6:00)

Altri ricettori 70 60 65 55 65 55

Scuole 50 // 50 // 50 //

Altri ric.

Sensibili50 40 50 40 50 //

Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A) (Ambiente Esterno)

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D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, inmateria di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

Art. 5 : «infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto nonsuperiore a 200 km/h»

Comma 6. «I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante attivitàpluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazionecon velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuovarealizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti diinfrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritariaattività di risanamento dovrà essere attuata all’interno della intera fascia di pertinenza perscuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all’interno della fascia A, per tutti gli altriricettori, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), e all’articolo 10, comma5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All’esterno della fascia A, le rimanenti attività dirisanamento saranno armonizzate con i piani di cui all’articolo 7 della legge 26 ottobre1995, n. 447, in attuazione degli stessi.»

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D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459Realizzazione di nuove infrastrutture > 200 Km/h

Per la nuova realizzazione diinfrastrutture con velocità diprogetto superiore a 200 Km/h, ilproponente tale opera devescegliere corridoi progettuali chepossano tutelare i ricettori di 250m per lato (500 se in presenza direcettori sensibili) (Art. 4).

tenere conto dei casi di pluralità di infrastrutture che concorronoall’immissione di rumore.

(articolo 8 L.447/95 così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017)

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D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459Valori limite e Fasce di pertinenza

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione

con v ≤ 200 km/h

Infrastrutture di nuova realizzazione con

v > 200 km/h

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D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459Valori limite e Fasce di pertinenza

Nel caso in cui i valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora inbase a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzil’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, vengono definiti valori limiteda misurarsi, all'interno degli edifici, al centro della stanza, a finestre chiuse e ad 1,5 mdi altezza, pari a:

- 35 dB(A) di Leq notturno per ospedali, case di cura e di riposo;

- 40 dB(A) di Leq notturno per tutti gli altri ricettori;

- 45 dB(A) di Leq diurno per le scuole.

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”

stabilisce i criteri ed i tempi per:• elaborazione• approvazione • realizzazione dei piani pluriennali di risanamento acustico da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture.

Predisposizione piani

4 febbraio 2004

Entro 15 anni dalla data di

approvazione

Individuazione aree

superamento limiti

4 agosto 2002

FASE 1 FASE 2 Realizzazione interventi di risanamento

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”

L’articolo 5 comma 3, del D.M. Ambiente 29/11/00 prevede che gli interventistrutturali finalizzati all’attività di risanamento devono essere effettuati secondo laseguente scala di priorità:

1. direttamente sulla sorgente rumorosa

2. lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore

3. direttamente sul ricettore

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000Obiettivi e tempistiche imposte al gestore delle infrastrutture

RFI ha redatto il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumoregenerato dal traffico ferroviario sulla propria rete infrastrutturale in esercizio dalla data dientrata in vigore del D.P.R. 459/98.

L’attività è stata articolata in due fasi:

• FASE 1) Stima dei livelli sonori immessi nelle aree circostanti le infrastruttureferroviarie (conclusa nel luglio 2002) in cui sono state individuate, all’interno dellafascia territoriale di pertinenza dell’infrastruttura ferroviaria in esercizio, le aree consuperamento dei limiti di immissione acustica.

• FASE 2) Redazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore prodottodalle infrastrutture ferroviarie gestite da RFI, con la definizione degli interventi dimitigazione necessari per il conseguimento del rispetto dei limiti fissati e le relativepriorità, articolata su 15 anni (dicembre 2003).

3. Approvazione dei primi 4 anni di interventi pianificatinel Piano di risanamento, da parte della ConferenzaUnificata, nella seduta del 01/07/2004

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000Fase 1: Stima dei livelli sonori e individuazione delle aree di superamento dei limiti

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000Fase 2: Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

Il “piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dall’infrastrutturaferroviaria redatto ai sensi del DM Ambiente del 29/11/2000” ha individuato gliinterventi necessari per il conseguimento del rispetto dei limiti fissati dal DPR 459/98per tutta la rete di competenza di RFI

Oggetto dell’analisi• ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) presenti

in entrambe le fasce “A” e “B”• gli altri ricettori residenziali localizzati nella sola fascia “A”.

Sono state definite:• tipologie degli interventi• ordine di priorità degli stessi• graduatoria degli interventi (livello nazionale e regionale)

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000Fase 2: Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000Fase 2: Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000Approvazione interventi

Conferenza unificata Stato – Regioni del 01/07/2004

Approvazione dei primi 4 anni di interventi pianificati nel Piano di risanamento

«… E’ opportuno […] predisporre una progettazione che, sfruttando l’eventualemodularità delle barriere, preveda una realizzazione in opera per step successivi, entroi termini temporali previsti dalla normativa nazionale. Tale soluzione permette anche diaffrontare problemi di difficile inserimento paesaggistico-ambientale e/o di difficileaccettabilità delle opere da parte dei residenti nelle aree interessate, attraverso larealizzazione, in una prima fase, di mitigazioni di altezza più contenuta. In una fasesuccessiva dovrà essere valutata la necessità di un intervento integrativo da effettuarsicon le modalità che in quel momento risulteranno più opportune, prediligendo gliinterventi alla sorgente.»

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000Approvazione interventi

Approvazione interventi successivi al 5° anno di piano

Al fine di risolvere le criticità riscontrate nell’attuazione del piano di RFI e procedereall’approvazione degli interventi ricadenti nelle successive annualità (dal 5° al 15° anno),nel novembre 2017, il MATTM ha istituito un Tavolo Tecnico, che ha coinvoltorappresentanti di RFI, MIT, ANCI, ISPRA, Regioni, ANSF e dei Gestori dei servizi ditrasporto pubblico ferroviario;

Anche il MIT ha avviato un tavolo tecnico per risolvere la problematica che di fatto datempo sta ostacolando l’approvazione del Piano di Risanamento

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D.M. Ambiente 29 novembre 2000Approvazione interventi

Edifici realizzati dopo il 18 novembre 1998?Il dimensionamento degli interventi di piano, di norma, è effettuato con riferimento airicettori presenti alla data di entrata in vigore del DPR 459/98 e non alle più recentiedificazioni.

Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 459/98, per i “fabbricati di nuovarealizzazione” gli interventi di mitigazione acustica per il rispetto dei limiti diimmissione sono da ritenersi a carico del titolare della concessione edilizia se inseriti inun’area che risultava “non ancora edificata” alla data di entrata in vigore dello stessodecreto.

La legge Quadro n. 447/95 (art. 8 comma 3) fin dal 1995, nel caso di costruzione di“nuovi insediamenti residenziali” prossimi alla linea ferroviaria, pone a carico delsoggetto richiedente l’obbligo di produrre al Comune una “valutazione previsionale delclima acustico” nelle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti stessi.

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194Attuazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa nazionale, la Direttiva Europea2002/49/CE e il Decreto Legislativo n.194/05 di recepimento prevedono che gli statimembri mettano a punto i cosiddetti piani d’azione, ossia piani destinati a gestire iproblemi di rumore e i relativi effetti.

I piani d’azione devono essere predisposti per gli agglomerati urbani e per leinfrastrutture di trasporto principali in due fasi temporali successive, a seconda delladimensione dell’agglomerato e del numero di transiti previsti dall’infrastruttura

• assi ferroviari con più di 60.000 convogli all’anno interne ed esterne agli agglomerati con più di 250.000 abitanti (tra il 2006 ed il 2008 )

• assi ferroviari con più di 30.000 convogli all’anno, interne ed esterne agli agglomerati con più di 100.000 abitanti (tra il 2011 ed il 2013 )

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194Attuazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Le attività richieste dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 sono:• elaborazione della mappatura acustica degli assi ferroviari principali secondo le

indicazioni contenute negli allegati n. 4 e 6, in funzione di nuovi descrittori acustici;• elaborazione e adozione dei piani di azione degli assi ferroviari principali per ridurre il

rumore ambientale laddove necessario;• assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore

ambientale ed ai relativi effetti.

Art. 4 comma 8: «I piani d’Azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano ipiani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento deiservizi pubblici di trasporto […]

Riesame dei Piani ogni 5 anni

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194Attuazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

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