ASPETTI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI DI...

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Forum Solidarietà – Centro servizi Incontro Interregionale FIDAS NORD-OVEST Parma - Incontro 1 ottobre 2016 Pagina 1 di 63 ASPETTI AMMINISTRATIVI-CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LIBRI SOCIALI E CONTABILI L’organizzazione no-profit, quando assume le caratteristiche di un’entità giuridicamente individuabile (autonomia patrimoniale, decisionale, statutaria, ecc. – possesso di codice fiscale) come può essere un’associazione di volontariato, deve tenere i libri sociali e i libri contabili. Per tali registri, in generale, non esiste l’obbligo bensì la mera facoltà della preventiva vidimazione (presso un notaio o presso la CCIAA). Questa formalità, pur non necessaria, può comunque risultare opportuna in quanto accerta il numero delle pagine di ogni libro garantendone la loro insostituibilità, e può contribuire ad attribuire maggior forza probatoria a quanto riportato sui registri stessi. Se l’ente esercita anche una attività commerciale, potrà risultare necessaria la bollatura di solo alcuni dei libri contabili obbligatori, in relazione al regime d’imposta prescelto. LIBRI CONTABILI Si distinguono in: 1. libri contabili istituzionali; 2. libri contabili fiscali.

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ASPETTI AMMINISTRATIVI-CONTABILI DELLE

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

LIBRI SOCIALI E CONTABILI

L’organizzazione no-profit, quando assume le caratteristiche di

un’entità giuridicamente individuabile (autonomia patrimoniale,

decisionale, statutaria, ecc. – possesso di codice fiscale) come può essere

un’associazione di volontariato, deve tenere i libri sociali e i libri

contabili.

Per tali registri, in generale, non esiste l’obbligo bensì la mera facoltà

della preventiva vidimazione (presso un notaio o presso la CCIAA).

Questa formalità, pur non necessaria, può comunque risultare opportuna in

quanto accerta il numero delle pagine di ogni libro garantendone la loro

insostituibilità, e può contribuire ad attribuire maggior forza probatoria a

quanto riportato sui registri stessi.

Se l’ente esercita anche una attività commerciale, potrà risultare

necessaria la bollatura di solo alcuni dei libri contabili obbligatori, in

relazione al regime d’imposta prescelto.

LIBRI CONTABILI

Si distinguono in:

1. libri contabili istituzionali;

2. libri contabili fiscali.

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LIBRI CONTABILI ISTITUZIONALI;

Normalmente l’ente gestisce risorse finanziarie a vario titolo, per cui

la prudenza e il bisogno di essere trasparenti verso i soci consigliano di

tenere una ordinata contabilità, da una semplice “prima nota cassa” ad un

giornale in partita doppia.

La tenuta di una contabilità sistematica e cronologica, inoltre, pur

non essendo prevista normativamente (a differenza delle società

commerciali) risulta praticamente necessaria per poter redigere un

rendiconto affidabile di fine esercizio.

Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:

presenza dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute,

scontrini, ecc.)

gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite cassa o c/c

bancario/postale (per il controllo dei movimenti finanziari)

attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (Presidente o

Tesoriere).

Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la

redazione del bilancio o rendiconto annuale.

Si sottolinea che il bilancio, le scritture contabili e la relativa

documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di

accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente dall'esercizio

o meno di attività commerciali. Questo perchè il fisco può sempre

contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare imponibili

(ad esempio ai fini IRAP) o soggetti a ritenuta d’acconto importi esposti in

bilancio per i quali l'ente pensava di non avere alcun obbligo fiscale.

Se, peraltro, sussistono controversie (o rischi di controversie

potenziali) di diversa natura (fiscale, amministrativa, contrattuale, ecc.)

sarà necessario conservare la relativa documentazione probatoria per il

periodo di tempo necessario.

I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5

anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo

contenzioso.

Come libro contabile di solito si utilizza un REGISTRO DI PRIMA

NOTA o un GIORNALE MASTRO.

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I dati registrati in questo libro serviranno per la redazione del

bilancio annuale (in alternativa si può utilizzare un programma di

contabilità di tipo aziendale installato su un computer):

a. Bilancio economico/patrimoniale (presuppone una contabilità in

partita doppia);

b. Rendiconto finanziario (presuppone una contabilità di prima nota

cassa/banca).

Quale sistema/libro contabile è consigliabile scegliere?

Se questo libro verrà tenuto a mano si suggerisce, per semplicità, di

registrare le operazioni in corso d’anno con il criterio di CASSA, cioè nel

momento in cui vi è l’effettivo movimento di denaro.

In presenza di un amministratore esperto in materia contabile si potrà

utilizzare il criterio di COMPETENZA (tecnica della partita doppia),

come avviene per i bilanci aziendali, con rilevazione delle operazioni nel

momento in cui esse sorgono.

Si sottolinea, infine, che per quelle associazioni (O.d.V., ONLUS)

che usufruiscono della normativa “Più dai meno versi” (Legge 14/05/2005

n. 80, art. 14), può rendersi necessario adottare una contabilità ordinaria, al

fine di accedere ai maggiori importi deducibili previsti dalla stessa

normativa (vd. parte fiscale della lezione)

LIBRI CONTABILI FISCALI:

Se una associazione di volontariato svolge anche una attività

commerciale, deve tenere le scritture contabili fiscali previste in base al

regime prescelto.

Essi sono, in generale:

1. libro giornale;

2. libro inventari;

3. registro beni ammortizzabili;

Essi devono essere numerati e non vidimati; nel caso di regimi

contabili semplificati, come ad es. il regime forfetario ex legge 398/91, si e’

esonerati dalla tenuta di alcuni dei registri di cui sopra.

In ogni caso sono esclusi i registri IVA in forza della norma

esonerativa contenuta nell’art. 8 della Legge 266/91.

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Lo svolgimento di una attività commerciale eccedente i limiti della

marginalità, peraltro, oltre a comportare l’obbligo di adozione dei registri

fiscali di cui sopra, produce come effetto, la perdita della qualifica di

ONLUS, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella

Legge 28 gennaio 2009 n° 2, e il conseguente obbligo, tra l’altro, di inviare

telematicamente all’Agenzia delle Entrate il cosiddetto Modello EAS di

comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

CONTABILITA’ BILANCIO CONSUNTIVO E

RENDICONTO GESTIONALE

1 - I documenti contabili L’associazione gestisce denaro a vario titolo, per cui la prudenza e il

bisogno di essere trasparenti verso i soci consigliano di tenere una ordinata

contabilità, da una semplice “prima nota cassa” ad un giornale in partita

doppia.

Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:

presenza dei documenti giustificativi delle spese;

gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite un c/c (per il controllo

dei movimenti finanziari);

attribuzione della sua tenuta ad un responsabile.

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo per legge di

effettuare i movimenti di importo superiore a € 1.000,00 tramite c/c

bancari o sistemi bancari e postali similari (bonifici, assegni intestati,

carte di credito, ecc.), pena la perdita delle agevolazioni fiscali

Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la

redazione del bilancio annuale.

Si sottolinea che il bilancio, le scritture contabili e la relativa

documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di

accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente

dall'esercizio o meno di attività commerciali. Questo perché il fisco può

sempre contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare

imponibili (ad esempio ai fini IRAP) o soggetti a ritenuta d’acconto importi

esposti in bilancio per i quali l'ente pensava di non avere alcun obbligo

fiscale.

I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5

anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo

contenzioso. In sostanza il bilancio e la documentazione ad esso collegata

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relativi all'esercizio chiuso al 31/12/15 vanno conservati almeno fino al

31/12/2020, per il fisco, e fino al 31/12/2025 per il codice civile.

E’ bene mettere in evidenza che la contabilità ha lo scopo di

registrare i movimenti di denaro e rispecchia solo parzialmente la realtà

operativa delle associazioni il cui obiettivo non è quello di produrre profitti,

ma quello di svolgere in modo efficiente ed efficace la propria missione.

Per questo motivo ogni associazione, oltre alla contabilità di cui parleremo

in seguito, dovrebbe raccogliere i dati fisici relativi alle proprie prestazioni,

sia per un controllo interno, sia per poter dimostrare alla collettività il

proprio operato: ore di lavoro gratuito dei soci-volontari, numero di utenti

assistiti, chilometri percorsi dalle ambulanze, ecc. Tutti questi dati “fisici”

possono ben comparire nella relazione di accompagnamento al bilancio

vero e proprio. Tra l’altro potrebbero anche tornare utili in caso di

contestazioni da parte del fisco sul concetto di attività prevalente ex art.

149 TUIR (v. sopra).

2 – La tenuta della contabilità istituzionale

2.1 – Criteri generali

Come libro contabile si suggerisce di utilizzare un GIORNALE

MASTRO. I dati registrati in questo libro serviranno per la redazione del

bilancio annuale: in alternativa si può utilizzare un programma di

contabilità di tipo aziendale installato su un computer o adattare a tale

scopo un foglio di Excel. Per semplicità, normalmente le operazioni in

corso d’anno sono registrate con il criterio di CASSA, cioè nel momento

in cui vi è l’effettivo movimento di denaro, riservandosi di inserire le voci

di credito e debito solo a fine anno. In presenza di un amministratore

esperto in materia contabile si potrà utilizzare il criterio di

COMPETENZA anche durante l’anno, come avviene per i bilanci

aziendali, con rilevazione delle operazioni nel momento in cui esse

sorgono, rilevando quindi i crediti e i debiti in corso d’anno.

Le registrazioni saranno effettuate con il metodo della PARTITA

DOPPIA, che garantisce la quadratura dei totali. In tale modo i movimenti

di denaro vengono registrati nei conti CASSA o BANCA e poi vengono

riclassificati in gruppi di COSTI e di RICAVI (detti CONTI

ECONOMICI), in funzione della redazione del bilancio annuale. Vi è poi

un conto che serve per raccogliere gli AVANZI/DISAVANZI dell’anno e

che costituisce il PATRIMONIO NETTO dell’ente.

Si ricorda che l’avanzo di esercizio non può mai essere distribuito ai

soci. Il disavanzo deve essere coperto con fondi dell’associazione, in

quanto i soci potrebbero anche rifiutare di versare quote aggiuntive

straordinarie.

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I dati debbono essere rilevati al lordo di IVA, in quanto le

associazioni non sono soggetti IVA per le attività istituzionali (e quindi non

recuperano l’IVA sugli acquisti e non l’addebitano sulle prestazioni),

mentre per le attività commerciali vi saranno comunque i registri fiscali

obbligatori da cui trarre i dati IVA per gli adempimenti periodici.

L’acquisto di beni strumentali può essere fatto gravare tutto

nell’anno di acquisto o, in alternativa, può essere ripartito su più anni

applicando lo schema degli “ammortamenti” (che diventano obbligatori

solo in presenza di attività commerciali).

2.2 – Il piano dei conti

Ogni associazione deve dotarsi di un proprio piano dei conti, che

consenta di raggiungere gli obiettivi tipici del bilancio visti sopra. Se la

contabilità viene tenuta a mano si consiglia di tenere pochi conti, se la

contabilità viene tenuta con un computer si possono esplodere i pochi conti

in vari sottoconti più analitici.

Particolare attenzione va sempre posta alla distinzione tra conti del

settore istituzionale e conti del settore commerciale.

3 – Forma e contenuto del bilancio

3.1 - Forma del bilancio

Fino ad oggi le associazioni possono redigere il bilancio in forma

libera, senza alcuno schema rigido da rispettare.

Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ha proposto un

primo schema di bilancio per gli enti non profit in genere, ricalcando

quello previsto dal C.C. per le società di capitali. In ogni caso si tratta di

uno schema facoltativo che può essere di qualche utilità, specie per gli enti

maggiormente organizzati e con personale amministrativo adeguato.

In ogni caso è bene che il bilancio dell'ente, a prescindere dal criterio

utilizzato, venga completato con la redazione anche di un inventario, in cui

compaia l’elenco dei beni posseduti alla chiusura dell'esercizio (tavoli,

sedie, computer, automobili, immobili) e dei crediti e debiti.

L’inventario può assumere molta importanza nel passaggio di consegne tra

il presidente uscente e quello entrante, che prende coscienza della

consistenza patrimoniale dell’associazione. Inoltre può essere utile ai fini

fiscali, se si considera che la legge e lo statuto impongono il divieto di

distribuire somme o beni ai soci o a terzi con finalità elusive.

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Occorre mettere in evidenza che vi sono due norme particolari che

obbligano taluni enti non profit a tenere un bilancio completo (stato

patrimoniale e conto economico) derivante da scritture contabili in partita

doppia.

1. Nel primo caso l’art. 20-bis del D.P.R: 600/73 obbliga le ONLUS

ordinarie (non quelle di diritto come le O.d.V. e le o.n.g.), con introiti

annuali superiori a € 51.645,69, a tenere obbligatoriamente il libro

giornale ed il libro inventari, nonché a redigere il bilancio completo.

2. Nel secondo caso l’art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35 (convertito con L.

14/5/2005 n. 80) obbliga le ONLUS (tutte, anche le O.d.V. che sono

ONLUS di diritto) e le a.p.s. (iscritte nel registro nazionale e le

associazioni locali ad esse affiliate) che ricevono le speciali erogazioni

liberali disciplinate da tale norma (deducibili dal reddito del benefattore

nel minore importo tra il 10% del reddito stesso e € 70.000,00=) a tenere

un bilancio completo. In assenza di tale bilancio completo il fisco può

recuperare le agevolazioni in capo ai donatori e comminare le relative

sanzioni.

3.2 - Vidimazione dei registri Si ricorda che non vi è obbligo (bensì la mera facoltà) di vidimare le

scritture contabili presso il Notaio o il Registro Imprese o l’Agenzia delle

Entrate, comunque esse siano tenute. Non vanno più vidimati anche i

registri prettamente fiscali collegati alla eventuale attività commerciale (es.

registri IVA), tranne la bollatura del libro giornale e del libro inventari

(regime ordinario) per ogni 100 pagine.

3.3 - Criteri generali di redazione del bilancio I caratteri generali del bilancio consuntivo sono i seguenti:

Annuale;

obbligatorio (per legge e per statuto);

complessivo (comprende tutti i movimenti dell’ente);

chiaro e trasparente (come esposizione dei dati);

deve separare le voci del settore istituzionale da quelle del settore

commerciale (se esistente):

ha rilevanza anche fiscale.

Tali principi si evincono da varie norme di legge, previste sia per gli

enti non commerciali in genere, che per le O.d.V. e per le ONLUS:

a) l’O.d.V. ha “l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono

risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti” (art. 3, 3^ comma, L.

266/91);

b) il bilancio delle ONLUS deve "rappresentare adeguatamente ... la

situazione patrimoniale, economica e finanziaria

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dell'organizzazione" (art. 20-bis, 1^ comma, D.P.R. 600/73 ribadito

anche dall’art. 14 del D.L. 35/2005);

c) il bilancio degli e.n.c. deve esporre i dati in modo che si possano

distinguere le entrate e le uscite relative all'attività istituzionale e

quelle relative alle (eventuali) attività connesse (art. 20-bis, 1^

comma, D.P.R. 600/73 e anche art. 149, 2^ comma, lett. b, T.U.I.R.);

deve indicare le entrate a titolo di contributi, sovvenzioni, liberalità e

quote associative (art. 149, 2^ comma, lett. c, T.U.I.R.); la situazione

patrimoniale deve indicare le immobilizzazioni (attrezzature,

automezzi, immobili, quote di partecipazione in società) relative

all'attività commerciale (se esistono) e quelle relative all'attività

istituzionale (art. 149, 2^ comma, lett. a, T.U.I.R.);

d) per le ONLUS se i proventi superano "per due anni consecutivi

l'ammontare di € 1.032.913,80 ... il bilancio deve recare una

relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel

registro dei revisori contabili." (Art. 20-bis, 5^ comma, D.P.R.

600/73). Quanto al contenuto di questa relazione si ritiene che si

possa in qualche modo seguire il dettato dell’articolo 2429 del

Codice Civile per la relazione dei sindaci in una S.p.a.

Si ricorda che il bilancio comprende anche tutti i dati relativi alle

eventuali raccolte di fondi occasionali svolte durante l’anno (vd. oltre).

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IL RENDICONTO ANNUALE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

I. Legge 266/91, art. 5, comma 1:

“Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il

loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi da privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o

progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.”

Negli Enti non Profit, il raffronto fra le risorse in entrata e gli impieghi di

risorse ha una natura puramente finanziaria e descrive i flussi di mezzi

finanziari entrati e utilizzati per la gestione tipica, senza dare alcuna

informazione immediata sull’efficienza dell’attività, come invece accade

per le imprese con conseguimento del reddito.

Negli Enti non Profit non vi è, quindi, reddito come nelle imprese, bensì si

determinano avanzi o disavanzi di gestione, che hanno natura innanzitutto

finanziaria.

II. Legge regionale E. Romagna n° 12/2005, art. 3, comma 2:

“Le organizzazioni di volontariato debbono esser caratterizzate ….

(omissis) .… dall’obbligatorietà del bilancio”

Non viene prevista nessuna forma particolare di bilancio o rendiconto,

solo l’obbligo della sua redazione.

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Esempio di rendiconto finanziario (criterio di cassa)

Associazione xxx – Rendiconto esercizio 2015

Entrate

Uscite

I. QUOTE ASSOCIATIVE

II. CONTRIBUTI

Contributi degli aderenti (*);

Contributi di privati (*);

Contributi da Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche (*);

Contributi di organismi internazionali

(*);

Donazioni e lasciti testamentari (*).

III. RIMBORSI

Entrate da convenzioni con Enti Pubblici (*);

Rimborsi spese diversi.

IV. ENTRATE DERIVANTI DA

ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI

Entrate per cessioni di beni (*);

Entrate per prestazioni di servizi (*).

V. ENTRATE PER CORRISPETTIVI

DERIVANTI DA CESSIONI DI BENI E

PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI

(diverse da quelle di cui al punto IV):

Entrate per cessioni di beni;

Entrate per prestazioni di servizi.

I. USCITE PER ATTIVITA’

ISTITUZIONALI

Spese di segreteria (es. affitto,

cancelleria, telefoniche, ecc.);

Altri oneri e spese;

Spese per lavoro dipendente;

Compensi per collaborazioni coordinate

e continuative;

Compensi per prestazioni occasionali;

Rimborsi spese agli aderenti volontari (*);

Altri rimborsi spese.

II. USCITE PER ATTIVITA’

COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI:

Uscite di gestione;

Spese per lavoro dipendente;

Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;

Compensi per prestazioni occasionali;

Rimborsi spese agli aderenti volontari;

Altri rimborsi spese.

III. USCITE PER CORRISPETTIVI

DERIVANTI DA CESSIONI DI BENI E

PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI

(diverse da quelle di cui al punto II):

Uscite di gestione;

Spese per lavoro dipendente;

Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;

Compensi per prestazioni occasionali;

Rimborsi spese agli aderenti volontari;

Altri rimborsi spese;

Altro.

(*) = Voci obbligatorie

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Il solo rendiconto finanziario non fornisce tuttavia altre informazioni

rilevanti, come la consistenza del patrimonio dell’associazione.

E’ opportuno pertanto allegare un elenco dei beni e dei crediti/debiti

esistenti alla fine dell’esercizio.

Esempio:

Attività e passività sociali al 31.12.2015

ATTIVITA’

PASSIVITA’

Computer Olivetti acquistato

15.12.2015, ecc. € 800,00

Stampante HP 2000 € 400,00

N° 1 scrivania 1999 € 200,00

N° 3 sedie pieghevoli € 180,00

TOTALE IMMOBILIZZ. €

1.580,00

+ Contributo Comune di

Parma deliberato nel 2015

ma non ancora incassato € 2.500,00

TOTALE ATTIVO € 4.080,00

Fatt. acquisto Computer

Olivetti 15.12.2015 € 800,00

Socio Rossi Mario

c/o anticipazioni da

rimborsare € 1.500,00

TOTALE PASSIVO € 2.300,00

NOTE:

1. La scrivania e le sedie, acquistate nel 2010 ad un costo di € 380,00, sono

valutabili a tutt’oggi complessivamente in non più di € 100,00;

2. L’associazione e’ inoltre proprietaria di n° 56 volumi di argomento (…)

ricevuti in donazione, ai quali non e’ possibile attribuire un valore

commerciale.

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RENDICONTO - REGOLE GENERALI:

Non esiste una scadenza di legge per l’approvazione del rendiconto da

parte dell’assemblea dei soci; si fa quindi riferimento al termine

statutario (in genere entro i quattro mesi dalla chiusura dell’anno

sociale);

Il rendiconto non deve essere pubblicato ne’ depositato presso alcun ente

od ufficio pubblico (diversamente dalle società commerciali);

Deve però essere conservato presso la sede dell’ente (o presso il legale

rappresentante) per:

a. essere liberamente consultato dai soci;

b. eventuali controlli da parte delle autorità competenti:

1. Regione quale Associazione di Promozione Sociale ex Legge

383/2000 o O.D.V. ex L. 266/91;

2. Amministrazione finanziaria se viene svolta anche attività

comerciale;

3. Altri enti pubblici o privati che, per effetto di calusole contrattuali

o convenzionali, abbiano il diritto di ispezionare contabilità e

bilancio a fronte dell’elargizione di contributi.

Quando le caratteristiche e le dimensioni dell’associazione lo richiedono,

il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla gestione (o

relazione sociale) dell’esercizio, che descriva sinteticamente:

1. Ambito di operatività (es. minori, handicappati, ecc.), numero dei soci

e volontari attivi, numero di dipendenti e collaboratori, luogo di

attività ed eventuali sedi distaccate dell’associazione;

2. Iniziative e manifestazioni principali svolte durante l’anno;

3. Eventuali rapporti con soggetti pubblici (es. per convenzioni,

contributi ricevuti);

4. Progetti ed iniziative future;

5. Altro.

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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI

La Commissione Aziende Non Profit dell’allora Consiglio Nazionale

dei Dottori Commercialisti è a suo tempo intervenuta per fornire una guida

alla redazione del bilancio degli enti no-profit.

Il Bilancio, per poter soddisfare i requisiti di contenuto minimo, deve

essere costituito dai seguenti documenti:

1. Stato Patrimoniale;

2. Rendiconto della Gestione;

3. Allegati esplicativi: Nota integrativa e prospetto di movimentazione dei

fondi:

4. relazione sulla gestione (o anche relazione morale);

5. relazione dell’organo incaricato del controllo ove previsto (Collegio dei

revisori o sindacale).

Le modalità di rilevazione contabile e di rendicontazione sono quelle

connesse al principio della competenza; tuttavia, per le realtà che non

superino i € 50.000 di entrate annue, è ammessa la procedura semplificata

di rilevazione contabile per cassa.

RENDICONTO PER RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Riferimenti normativi: D. Lgs. 460/97, art. 2 comma 1 e art. 8 comma 1.

Se l’ente effettua raccolte pubbliche di fondi

in via occasionale (deve essere ancora emanato un Decreto Ministeriale che

determini i parametri dell’occasionalità),

anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai

sovventori,

in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di

sensibilizzazione (esempio banchetti con vendita di fiori ad offerta, ma anche

organizzazione di feste con servizio di bar e ristorante – sempre rispettando le

condizioni della legge 266/91)

deve tenere un apposito e separato rendiconto.

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Tale documento deve essere redatto:

1. indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale dell’ente;

2. entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;

3. con sintesi delle entrate e delle spese relative alla manifestazione;

4. eventualmente allegando anche una relazione illustrativa;

5. da conservarsi per almeno 5 anni.

Esempio di rendiconto per raccolte pubbliche di fondi

Entrate Uscite

Liberalità ed offerte da privati;

Contributi da aziende;

Contributi da enti pubblici;

Entrate da cessione di beni;

Entrate da prestazioni di servizi.

Altri proventi

Disavanzo

Acquisti di beni e servizi;

Prestazioni di lavoro dipendente;

Collaborazioni e prestazioni

occasionali

Avanzo

Note:

La manifestazione si e’ svolta dal giorno ….. al giorno …… presso il/i

seguente/i luogo/i: …….;

L’evento e’ stato organizzato in concomitanza della campagna …… (o

dell’anniversario ….. );

La raccolta e’ stata effettuata mediante offerta dei seguenti beni: ……,

e/o dei seguenti servizi ………. ;

Il ricavato, al netto delle spese sostenute, verrà/e’ stato utilizzato per le

seguenti iniziative istituzionali dell’associazione …………-

Segue breve relazione illustrativa.

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COSA CAMBIERA’ CON LA RIFORMA DEL TERZO

SETTORE???

La legge Delega di Riforma del Terzo Settore all’Art.4, comma f) afferma

che:” occorre individuare criteri che consentano di distinguere, nella

tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste

contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire

criteri e vincoli in base ai quali l’attività di impresa svolta dall’Ente in

forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione

degli scopi istituzionali.”

Fino ad oggi le norme legate all’obbligo di tenuta della contabilità, per gli

Enti non Profit sono state frammentarie e assai poco organiche. Gli

obblighi di tenuta della contabilità esistono solo in maniera implicita, in

quanto strettamente legati alla redazione del bilancio e/o del rendiconto

finanziario e alla possibilità di valutazione dei risultati dell’ente del quale

l’amministratore è responsabile. Ciò ha comportato nel corso degli anni,

enormi problemi, a chi ha avuto bisogno di rendicontare quotidianamente

in maniera trasparente, ai propri stakeholder, l’esito e la governance

dell’attività.

Per sopperire a questa mancanza, e per fornire al mondo degli Enti non

Profit punti di riferimento operativi, il mondo delle professioni e altre

organizzazioni, hanno progressivamente definito raccomandazioni e linee

guida per la predisposizione di “un sistema di bilancio” coerente con le

esigenze informative di tutti gli stakeholder.

I principi e le linee guida di rendicontazione, maggiormente diffusi, sono

principalmente quelli emanati da 3 operatori:

1) I due principi contabili per gli Enti non Profit emanati congiuntamente,

tra il 2011 e il 2012, dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

(CNDCEC) e dall’Agenzia per le Onlus;

2) Le raccomandazioni economico-contabili per gli Enti Non Profit emanati

dal CNDCEC tra il 2004 e il 2010;

3) Le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli

Enti non Profit” emanati dall’Agenzia per le Onlus nel 2009.

Inutile forse dire che all’interno di questi documenti già sussistono gli

strumenti per rispondere pienamente a quanto richiesto dal comma f)

dell’articolo 4, prima citato. Si dovrà partire proprio da questi strumenti di

analisi per trovare soluzioni migliori al fine di rendere più trasparenti e

leggibili le mission del mondo del non profit.

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ASPETTI FISCALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI

VOLONTARIATO

Principio di portata generale:

gli enti non commerciali, se esercitano una qualsiasi attività commerciale,

relativamente ad essa sono soggetti agli obblighi di contabilità e di

imposta al pari delle società ed enti commerciali.

L’applicazione di questo principio normativo è stata, nel tempo,

modificata, a seguito dell’emanazione di leggi speciali studiate per

agevolare determinati soggetti o determinate attività svolte da “enti non

profit”.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI (i più rilevanti):

IV. T.U.I.R. 917/86, (artt. da 143 a 150):

disciplina dei redditi delle associazioni ed enti non commerciali;

V. D.P.R. 633/72:

disciplina I.V.A. delle associazioni ed enti non commerciali;

VI. D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997:

istituzione dell’IRAP.

VII. Legge 398/91:

regime forfettario IVA e redditi per le associazioni senza scopo di

lucro e sportive dilettantistiche (volume di ricavi annuo non superiore

ad € 250.000,00);

VIII. Legge 266/91 (art. 8):

disciplina fiscale delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai

registri regionali;

IX. D. Lgs. n° 460 del 4.12.1997:

disciplina delle O.N.L.U.S. ed enti non commerciali;

X. Legge n° 383 del 7.12.2000:

disciplina delle associazioni di promozione sociale;

A seconda della qualificazione degli enti (associazione generica,

Organizzazione di volontariato ex Legge 266/91, ONLUS, Promozione

Sociale, ecc.), a sua volta discendente dalla tipologia di attività esercitata,

sono applicabili alternativamente o cumulativamente le predette fonti

normative.

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QUANDO UN ENTE SI CONSIDERA NON COMMERCIALE?

Occorre verificare:

Forma giuridica (es. le società quali S.p.A., S.r.L., S.n.C. ecc. sono

sempre considerate enti commerciali);

Requisiti formali dello statuto (l’attività principale deve essere di tipo

non lucrativo – cosiddetta attività “istituzionale”);

Il tipo di attività effettivamente esercitata (l’attività prevalente non deve

comunque essere di tipo commerciale).

Il corretto inquadramento di un’associazione nel settore degli enti

commerciali e degli e.n.c. è molto importante, perché porta all’applicazione

di differenti regimi fiscali.

Per le associazioni generiche (non ONLUS) il mantenimento della

qualifica di ente non commerciale è legato al fatto che l’attività

istituzionale deve sempre essere “prevalente” rispetto alle attività

commerciali.

COME SI MISURA LA PREVALENZA?

Ai fini fiscali l’art. 149 del T.U.I.R. offre vari indici presuntivi, che

non vanno applicati in modo meccanico, ma che nel loro complesso e

assieme ad altri elementi di valutazione raccolti dal fisco, possono

costituire la base per eventuali accertamenti.

Gli indici presuntivi sono i seguenti:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al

netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore

normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle

entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative)

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale

rispetto alle restanti spese.

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PRINCIPALI NORME AGEVOLATIVE PER GLI

ENTI NON COMMERCIALI

1. RACCOLTE PUBBLICHE FONDI OCCASIONALI

L'art. 143, comma 3, lett. a), del T.U.I.R. prevede che i fondi raccolti

in generale dagli enti non commerciali:

a) non concorrono alla formazione del reddito

b) non siano soggetti ad IVA

c) siano esenti da ogni altro tributo (statale) in astratto ipotizzabile

se rispettano i seguenti requisiti:

1. si tratti di raccolte pubbliche

2. effettuate occasionalmente (il Ministero delle Finanze non ha ancora

emanato il previsto decreto per fissare i limiti della occasionalità)

3. in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione.

E' consentito anche che, in tali occasioni, gli enti offrano ai sovventori:

- dei beni di modico valore (es. le arance, le azalee, e simili)

- e/o dei servizi (es. alimenti e bevande).

A fronte di tale agevolazione l'art. 20, 2^ comma, del D.P.R. 600/73,

impone l'obbligo, a prescindere dalla tipologia di ente non commerciale, di

" …redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e

separato rendiconto ... dal quale devono risultare, anche a mezzo di una

relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese

relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione ...". Il rendiconto deve essere tenuto agli atti fino a

quando non siano scaduti i termini per gli accertamenti fiscali (in genere 5

anni salvo proroghe).

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2. LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

DECOMMERCIALIZZATE

Vari tipi di prestazioni di servizi svolte verso corrispettivo dagli enti

non commerciali di tipo associativo, possono godere di un regime fiscale di

favore, se svolte nel rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali.

Si tratta di molteplici attività a pagamento a favore dei soci, tra cui si

segnalano, a titolo esemplificativo:

corsi svolti nei confronti dei soci;

affitto strutture sportive a favore dei soci;

gestione diretta di un bar interno al circolo (ma vd. ulteriori requisiti);

pubblicazione di un bollettino;

gestione di spettacoli per i soci.

La disciplina fiscale di favore è contenuta principalmente nell’art.

148 del T.U.I.R. (e nell’art. 4 ai fini IVA).

L’agevolazione consiste nel non considerare “imprese commerciali”

alcune attività che, per loro natura, sarebbero sicuramente tali. In questo

senso si usa il termine di attività “decommercializzate”

Le associazioni che possono godere del regime agevolato ex art. 148

TUIR sono le seguenti (la grande maggioranza delle associazioni esistenti

in Italia):

politiche

sindacali

di categoria

religiose

assistenziali

culturali

sportive dilettantistiche

di promozione sociale (-> tra cui c’è il volontariato)

di formazione extrascolastica della persona (-> es. università degli

adulti).

Le attività agevolate, per la generalità delle associazioni, sono le

seguenti:

attività di prestazioni di servizi svolte in diretta attuazione degli

scopi istituzionali (anche in presenza di corrispettivi specifici)

cessione (a pagamento) di proprie pubblicazioni ai soci

cessione (a pagamento) di proprie pubblicazioni anche a non soci

(purché in modo non prevalente rispetto alle cessioni ai soci)

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per le sole associazioni di promozione sociale (nel senso di iscritte

nei registri tenuti presso il Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 25

agosto 1991, n. 287) sono agevolabili anche le seguenti attività:

somministrazione di alimenti e bevande (-> bar) svolta presso le sedi

istituzionali

organizzazione di viaggi (N.B.: applicazione dell’IVA ordinaria)

organizzazione di soggiorni turistici (N.B.: applicazione dell’IVA

ordinaria)

E’ necessario che i fruitori (paganti) del servizio siano

esclusivamente i soci (e per le sole a.p.s., anche i familiari conviventi).

L’esclusione da imposizione opera, dal 2009, a condizione che

l’associazione adempia alla comunicazione in via telematica all’Agenzia

delle Entrate di dati e notizie a carattere fiscale (cosiddetto Modello EAS),

di cui all’art. 30 del D.L. 185/2008, pena la assoggettabilità a tassazione di

tali proventi (vd. oltre).

L’art. 148, 4^ comma, del T.U.I.R. prevede, infine, che in ogni caso

determinate attività siano sempre “commerciali”, fra cui:

a) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (-> commercio)

b) somministrazione di pasti (->bar e ristoranti)

c) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

d) prestazioni alberghiere e di alloggio (-> strutture ricettive)

e) prestazioni di trasporto

f) gestione di spacci aziendali

g) gestione di mense

h) pubblicità commerciale (-> anche sponsorizzazioni)

i) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale

j) telecomunicazioni e radiodiffusioni.

Queste ultime attività sono sempre considerate “commerciali”, anche se

svolte verso i soci, per cui sono soggette a tutte le regole fiscali ordinarie

(IVA, IRES, IRAP, scritture contabili, ecc.).

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3. ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’

SOCIALE (O.N.L.U.S.) D. LGS. 460/97

Associazioni (di volontariato o non), comitati, fondazioni, società

cooperative ed in generale enti non commerciali possono assumere la

qualifica di ONLUS.

Esse devono innanzitutto esercitare una o più delle seguenti attività,

caratterizzata dall’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e

storico ex Legge 1089/39;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

9) promozione della cultura e dell’arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Gli statuti debbono prevedere:

il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate;

il divieto di distribuzione, anche indiretto, di utili e l’obbligo di

impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse

connesse;

in caso di scioglimento, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre

ONLUS aventi finalità analoghe;

garantire agli associati l’effettività dei diritti (di voto, di partecipazione,

di nomina dei rappresentanti);

obbligo di redazione di un bilancio o rendiconto;

l’uso, nella denominazione e nella corrispondenza, della sigla “ONLUS”.

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SERIE “A”- Se la ONLUS svolge attività di:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;

- beneficenza;

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e

storico ex Legge 1089/39;

- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- promozione della cultura e dell’arte (per la quale sono riconosciuti

apporti dallo Stato),

allora il perseguimento di esclusiva finalità sociale si ha sempre e

comunque, indipendentemente dalla qualifica dei beneficiari.

SERIE “B” - Se la ONLUS svolge attività di:

- assistenza sanitaria;

- istruzione;

- formazione;

- sport dilettantistico;

- promozione della cultura e dell’arte;

- tutela dei diritti civili,

il perseguimento di esclusiva finalità sociale si ha solo quando:

1. l’attivita’ viene svolta prevalentemente nei confronti di persone

svantaggiate (per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e

familiari);

2. L’attivita’ nei confronti di persone non svantaggiate (direttamente

connessa) deve generare proventi non superiori al 66% del totale

delle spese complessive dell’organizzazione.

In particolare, le Organizzazioni di Volontariato iscritte all’albo ex Legge

266/91, le cooperative sociali e le O.N.G. sono in ogni caso considerate

ONLUS (ONLUS cosiddette “di diritto”),

salvo che svolgano attività commerciale eccedente i limiti di

marginalità di cui a D.M. 25.5.2005 (VD. OLTRE).

Per esse vale il regime cosiddetto di maggior favore (art. 10, comma 8).

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ONLUS – EROGAZIONI LIBERALI (art. 13 D. Lgs 460/97)

Dal 1.1.1998 è ammessa la deducibilità dalle imposte sui redditi

(IRPEF/IRES) di offerte o erogazioni liberali alle ONLUS, con modalità

differenti.

A seconda dei soggetti eroganti si distinguono:

PERSONE FISICHE Per esse è riconosciuta una detrazione d’imposta IRPEF pari al 26%

(dall’anno d’imposta 2014) delle erogazioni liberali e donazioni effettuate a

favore di ONLUS, entro un limite complessivo annuo – dal 2015 - di €

30.000,00 (sino al 2014 il limite era di € 2.065,83 - art. 15 comma 1.1,

D.P.R. 917/86).

Pertanto il massimo detraibile è pari ad € 30.000,00 x 26% = 7.800,00.

Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite:

banca o ufficio postale (preferibilmente bonifico o bollettino di c/c

postale);

carte di credito, Paypal, Postepay ecc.;

assegni bancari o circolari direttamente intestati alla ONLUS (in tal caso

si consiglia di conservare la fotocopia dell’assegno).

E’ inoltre fortemente consigliato rilasciare una ricevuta, dalla quale si rilevi

la qualità di ONLUS. L’intera documentazione deve essere conservata dal

donante entro i termini ordinari di accertamento (5 anni).

IMPRESE

- OFFERTE IN CONTANTI. E’ ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (ai fini IRES) delle

erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente, a €

30.000,00 (dal 2015) o al 2% del reddito di impresa (da intendersi che si

può prendere come limite il maggiore tra i due valori).

Esempio:

1. Reddito di impresa € 50.000,00: max. deducibile € 30.000,00;

2. Reddito di impresa € 2.000.000,00: max. deducibile € 30.000,00 (2%).

N.B. Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei

caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al

pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario e i

suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato

per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

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- OFFERTE IN NATURA

La cessione gratuita di beni prodotti o commercializzati dall’impresa

non è considerata reddito (ed è esente anche da IVA), per un importo

massimo di € 1.032,91 (pari al costo sostenuto dall’impresa per la loro

produzione o acquisto), importo che comunque fa cumulo con il limite di

cui sopra valido per le offerte in contanti (€ 2.065,83 o 2% del reddito).

Non esistono limiti di importo, invece, per la cessione di derrate

alimentari e prodotti farmaceutici donati in alternativa alla usuale

eliminazione commerciale (es. difetto di confezionamento, prossimità della

scadenza, ecc.).

Infine, dal 1.1.2008, sono deducibili anche le donazioni ad ONLUS di

beni prodotti o commercializzati dall’impresa, diversi da derrate alimentari

e prodotti farmaceutici, che presentano imperfezioni, vizi, danni ecc. tali da

non consentirne la commercializzazione: l’agevolazione spetta entro il

limite del 5% del reddito d’impresa dichiarato.

Esempi:

1. Donazione di € 1.291,14 in contanti: la ditta può effettuare donazione di

merce di propria produzione o commercio fino a € 774,69 (se il limite

max di deducibilità e’ € 2.065,83);

2. Donazione di € 516,46 in contanti: la ditta può effettuare donazione di

merce di propria produzione o commercio fino a € 1.291,14;

3. Donazione di € 516,46 in contanti: la ditta può effettuare donazione di

merce di propria produzione o commercio senza limiti, purché sia

rappresentata da derrate alimentari e farmaceutici “in scadenza”.

4. In ogni caso, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti casi 1, 2 e 3, è

comunque possibile effettuare donazioni di merce di propria produzione

o commercio “difettata” nel limite del 5% del reddito d’impresa.

In ogni caso per la cessione di beni prodotti dall’impresa sono necessarie:

una comunicazione preventiva della ditta, mediante raccomandata con

avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate (e al locale comando

della G.d.F. se l’importo supera i € 5.164,57). Tale raccomandata non e’

necessaria per le cessioni di beni deperibili o di modico valore. La

raccomandata deve pervenire entro 5 gg. prima della consegna della

merce e deve contenere i seguenti dati:

a. data, ora e luogo di inizio trasporto;

b. luogo di destinazione finale del trasporto;

c. valore complessivo della merce ceduta, sulla base del costo di

acquisto o produzione;

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d. natura, qualità e quantità della merce donata;

e. dati identificativi della ditta e dell’ONLUS ricevente.

La ditta deve accompagnare la merce con D.D.T. ed annotarne qualità e

quantità dei beni sui registri IVA entro il giorno 15 del mese successivo

alla donazione.

Una dichiarazione rilasciata all’impresa della ONLUS beneficiaria, con

la quale si dichiara:

a. La corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce

ricevuta ai dati contenuti nel D.D.T.;

b. Il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità

alle finalità istituzionali.

La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante della

ONLUS o da un soggetto da lui delegato, e, trattandosi di una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere allegata la fotocopia

di un documento di identità del firmatario.

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(Esempio di ricevuta per erogazioni in denaro da privati o imprese)

Associazione XYZ Via Mazzini, 10 – 43121 Parma

C. Fisc.: 900015697236

Registro Regionale Volontariato n° 548/98

O.N.L.U.S.

Parma, 05.10.2015

RICEVUTA N° 20

Riceviamo da ___________ residente in ___________________ ,

P.IVA/Cod. Fisc. ________________________ la somma di € 500,00 a

titolo di erogazione liberale.

Esente da bollo ex art. 8, comma 1, legge 266/91

La presente ricevuta è titolo valido per la detrazione ai fini delle imposte

sul reddito del soggetto erogante, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo

4.12.1997 n° 460 (per le A.P.S. art. 22 Legge 383/2000).

p. Associazione XYZ

(firma)

Riferimenti normativi:

- SOGGETTO PRIVATO: detrazione IRPEF ex art. 15, comma 1.1, (per le A.P.S.

comma 1, lett. i-quater), D.P.R. 917/86;

- IMPRESA: deduzione IRES ex art. 100, comma 2, lett. h (per le A.P.S. lett. l), D.P.R.

917/86.

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(Esempio di lettera da inviare agli uffici finanziari da parte della ditta che

vuole donare merci)

OMEGA S.r.L. Supermercato Alimentari

Via Garibaldi, 10 – 43121 Parma

P. IVA: 000555650342

Parma, 05.10.2015

Spett.le

Agenzia delle Entrate di

43100 – Parma

Spett.le

Comando Guardia di Finanza

Via Torelli 18 – Parma

E, p.c. Spett.le

Associazione XYZ

Via Mazzini 10 - Parma

Raccomandata A.R.

Oggetto: donazione merci ad ONLUS.

Con la presente si comunica agli Uffici in indirizzo che, ai sensi

dell’art. 13 D. Lgs 460/97, intendiamo donare una partita di merci

all’Associazione XYZ, con sede in ________, C. Fisc. _____________,

che gode dei requisiti ONLUS.

Si comunica quindi che:

Le merci sono di nostra proprietà e non sono più commerciabili in

quanto … (elencare la motivazione, es. presentano difetti di

confezionamento, sono prodotti non più in assortimento, ecc.)

Il trasporto avverrà a cura dell’associazione il giorno _____ con inizio

alle ore ____ ;

Luogo di destinazione: sede dell’associazione in via __________ ;

La merce ha un valore complessivo, sulla base del costo d’acquisto, pari

a € 6.000,00, così suddivisi:

n° 500 pacchi di _______ ;

n° 200 pacchi di _______ ;

………..-

p. OMEGA S.r.L. (firma)

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LA DISCIPLINA FISCALE DELLE EROGAZIONI

LIBERALI “PIU’ DAI MENO VERSI”

La legge 14/05/2005 n. 80, all’art. 14, prevede una ulteriore disciplina

agevolativa per le erogazioni liberali compiute in favore di determinati enti

no profit.

Soggetto Donante: persone fisiche e soggetti Ires

Soggetto beneficiario: Organizzazioni non lucrative di utilità sociali

(ONLUS) ex art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 460/1997; Associazioni di

Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7,

commi 1 e 2 della L. 283/2000); Fondazioni e associazioni riconosciute

aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei

beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004.

Importo massimo deducibile: le erogazioni liberali effettuate in denaro o in

natura sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato del soggetto

donante a condizione che sia rispettato il duplice limite quantitativo

indicato nell’articolo di legge, rappresentato dal 10% del reddito

complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00

euro annui.

Le disposizioni contenute nella Legge 80/2005 integrano il quadro

normativo esistente secondo il quale le erogazioni liberali sono disciplinate

in linea di massima dagli artt. 15, comma 1, lettere i-bis) e i-quater) e 100

comma 2 lettere h) e l) del TUIR, come già precedentemente analizzato.

A tali norme, dunque, che continuano a rimanere in vigore, si affiancano le

disposizioni contenute nella Legge 80/2005.

Questi due sistemi agevolativi non sono pertanto cumulabili, ragion per cui,

sussistendo i presupposti applicativi di entrambi, il contribuente dovrà

operare una scelta a favore dell’una oppure dell’altra disciplina.

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Da osservare inoltre che per accedere alla deduzione, secondo quanto

previsto dall’art. 14 comma 2, è necessario che il soggetto beneficiario:

- tenga le scritture contabili atte a rappresentare con completezza e

analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;

- rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un adeguato

documento illustrativo della situazione patrimoniale, economica e

finanziaria.

La dottrina prevalente ritiene ormai necessario, per le ONLUS che

vogliano accedere al nuovo regime della deducibilità fiscale delle

donazioni, l’adozione della contabilità ordinaria (metodo della partita

doppia); la presenza di una semplice contabilità tenuta mediante la prima

nota cassa/banca non sarebbe pertanto sufficiente a questi fini. In attesa di

eventuali chiarimenti ufficiali in materia, si consiglia pertanto alle

associazioni che NON adottano la contabilità ordinaria di comunicarlo ai

soggetti donanti, affinchè questi ultimi siano consapevoli del rischio di

irrogazione di sanzioni in caso di controlli.

Da ultimo è opportuno segnalare che le disposizioni contenute nella Legge

80/2005 non trovano applicazione nei confronti delle società di persone

commerciali.

La L. 80/2005 prevede infine l’esenzione da tasse e imposte indirette nel

caso di donazioni a favore di enti universitari e di ricerca, un inasprimento

del regime sanzionatorio in materia di indebite deduzioni dall’imponibile e

la responsabilità solidale tra soggetto erogatore ed ente beneficiario.

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ATTIVITA’ ESERCITATE DALLE ORGANIZZAZIONI DI

VOLONTARIATO EX LEGGE 266/91

REGIME I.V.A.

Legge 266/91 – art. 8, comma 2: “Le operazioni effettuate dalle

Organizzazioni di Volontariato … non si considerano cessioni di beni ne’

prestazioni di servizi ai fini I.V.A.”

Ne discende dunque:

1. Non deve essere aperta Partita IVA;

2. Non devono essere emesse ricevute o fatture con applicazione di IVA;

3. Non debbono essere tenuti registri IVA acquisti e vendite;

4. Non deve essere presentata denuncia annuale IVA.

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati, le Associazioni di Volontariato

non possono detrarre l’IVA addebitata, essendo equiparate a privati

consumatori.

(L'Agenzia delle Entrate ha definitivamente escluso anche le poche

eccezioni – ambulanze, natanti ed elicotteri da soccorso – che in passato

erano state, per un breve periodo, ritenute ammissibili.)

Il Legislatore, con l’art. 96 della Legge 1/11/2000 e i successivi decreti di

attuazione, ha istituto la possibilità per le OdV di acquisire un contributo

per l’acquisto di “autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici

registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco

volontari”. Il contributo riconosciuto è pari al 20% del prezzo complessivo

di acquisto ed è attribuito grazie all’applicazione di uno sconto da parte del

venditore che poi, indicando la riduzione nella propria dichiarazione dei

redditi, acquisisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione

delle proprie imposte e contributi”.

Cosa succede nel caso in cui l’Associazione eserciti una attività

commerciale abituale? La norma non è chiara, e consentiva, in passato, due

diverse interpretazioni:

1. L’interpretazione letterale della legge portava ad affermare

l’esclusione da IVA per i proventi da attività commerciali abituali;

2. L’interpretazione sistematica dell’intero provvedimento legislativo,

al contrario, faceva concludere per la necessità di assoggettare ad

IVA i suddetti proventi.

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Il ministero, nelle poche occasioni in cui si era pronunciato, aveva

generalmente escluso l’assoggettabilità ad IVA di tutte le operazioni

effettuate dalle O.d.V. (soluzione 1).

Oggi, tuttavia, l’approvazione del D.L. 185/2008 (vd. oltre) rende

oltremodo problematico, per una O.d.V., mantenere una attività

commerciale con tanto di Partita IVA, anche in considerazione degli

orientamenti assunti in proposito dai Registri Provinciali ex L. 266/91.

REGIME I.R.E.S.

Legge 266/91 – art. 8, comma 4: “I proventi derivanti da attività

commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai

fini dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) qualora

sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali”

Quali sono queste attività commerciali e produttive marginali?

Lo stabilisce il Decreto del Ministero delle Finanze del 25.5.1995 (G.U. n°

134 del 10.6.95):

COMMA 1°

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte

nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di

sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di

volontariato;

(esempio: vendite di magliette, gadgets, ecc., nel corso di manifestazioni

a carattere occasionale; i beni rivenduti possono essere stati acquistati

anche a titolo oneroso.

Viceversa, non si può definire attività marginale la gestione, p. es., di un

punto vendita per commercio equo-solidale, se i prodotti ceduti sono

stati acquistati a titolo oneroso; ciò in quanto manca il requisito

dell’occasionalità);

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di

sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente

dall’organizzazione senza alcun intermediario;

(esempio: commercio di vestiti usati o altri beni ricevuti in dono da

privati; questa attività può essere esercitata anche in via continuativa,

utilizzando locali adibiti esclusivamente a tale scopo, dal momento che

l’acquisizione dei beni successivamente rivenduti e’ a titolo gratuito);

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c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la

vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza

alcun intermediario;

(esempio: vendita di manufatti in legno o carta prodotti direttamente dai

volontari; anche in questo caso l’attività può essere esercitata anche in

via continuativa, utilizzando locali adibiti esclusivamente a tale scopo.

Vale la pena di ricordare che i soci non debbono ricevere alcun

compenso per l’opera prestata, ma solo rimborsi per spese sostenute per

conto dell’associazione);

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di

raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

(esempio: gestione di bar e ristorante nel corso di sagre annuali o feste

patronali, anche per più giorni; l’occasionalità va valutata caso per

caso, tenendo anche conto della durata della manifestazione.

Implicazioni con disciplina SIAE e diritti d’autore);

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità

istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 111,

comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R., 917/86),

verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i

costi di diretta imputazione.

(esempio: corso di formazione organizzato dall’associazione; se il totale

delle quote per partecipare al corso e’ di € 1.500,00, il totale dei costi

sostenuti per la realizzazione dello stesso corso non deve essere

inferiore a € 1.000,00. Fra le spese debbono essere inclusi i soli costi

diretti, quali i compensi e rimborsi spese ai relatori, cancelleria, affitto

della sala, copisteria, ecc.);

COMMA 2°

“Le attività devono essere svolte:

a. in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell’organizzazione

di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6;

b. senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di

concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di

insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti

esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.”

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Ciò significa che:

a. le organizzazioni di volontariato debbono esercitare queste attività al

solo scopo ultimo di conseguire l’oggetto principale stabilito dallo

statuto; l’eventuale utile deve essere investito nelle attività istituzionali

dell’ente;

b. Deve mancare un'organizzazione specifica di impresa, anche in

riferimento all’aspetto esteriore, in modo da evitare ogni rischio di

“concorrenza sleale” nei confronti di soggetti che svolgono

professionalmente attività analoghe.

Occorre inoltre ricordare che per ciascuna raccolta pubblica di fondi va

redatto un apposito rendiconto, da conservarsi per 5 anni (vd. paragrafo

precedente).

Cosa succede se si eccedono i limiti della marginalità?

Esempi:

Gestione di bar e ristorante in via continuativa (manca il requisito

dell’occasionalità);

Prestazione di trasporto malati: prestazione pagata dall’utente = € 1,00 al

Km; costo kilometrico sostenuto dall’associazione = € 0,50 (ricarico del

200%, non viene rispettato il requisito del ricarico massimo del 150%).

L’interpretazione più sono due:

1) INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: l’associazione perde i

benefici fiscali, per cui i proventi conseguiti diventano soggetti alle

imposte ordinarie sui redditi (IRES, IRAP). In più, secondo parte della

dottrina (confermata dai più recenti orientamenti dei Registri

Provinciali del Volontariato), si perde automaticamente lo “status” di

Organizzazione di volontariato, per cui si deve procedere

automaticamente alla cancellazione dal registro regionale.

2) INTERPRETAZIONE NON RESTRITTIVA: l’associazione,

analogamente al caso 1), perde i benefici fiscali relativi alle attività

commerciali e produttive marginali, ma NON viene cancellata

dall’albo.

3) D.L. N° 185/2008, ART. 30: PERDITA DELLA QUALIFICA DI

ONLUS: l’associazione, analogamente al caso 2), perde i benefici

derivanti dalla automatica iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, ma

non verrebbe cancellata dall’albo. E’ inoltre soggetta alla

comunicazione dei dati fiscali di cui allo stesso D.L. 185/2008.

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Il comportamento tenuto fino a poco tempo fa dagli enti preposti alla

gestione del registro del volontariato (Regione, provincia) era quello di

mantenere l’iscrizione al registro per le O.d.V. che esercitano una attività

commerciale che eccede i limiti della marginalità.

Oggi, al contrario, si tende (perlomeno per quanto riguarda l’Emilia

Romagna) a concludere per la cancellazione d’ufficio di tutte le O.d.V. in

possesso di Partita IVA, in quanto prive dei requisiti di iscrivibilità

all’Albo.

Mancano comunque pronunciamenti giurisprudenziali in materia.

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ENTI NON COMMERCIALI – ADEMPIMENTI

I.R.A.P.

(D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997)

Con decorrenza 1.1.1998 è stata istituita l’Imposta Regionale sulle

Attività Produttive (I.R.A.P.).

Per gli enti non commerciali in particolare le modalità di applicazione

sono diverse a seconda che:

1. Venga esercitata un attività commerciale;

2. Non venga esercitata alcuna attività commerciale.

1. ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE.

In questo caso la base imponibile si determina sottraendo ai ricavi

commerciali i costi commerciali, ad eccezione dei costi sostenuti per

lavoro dipendente o assimilato, collaborazioni coordinate e continuative

o prestazioni occasionali, ed escludendo proventi ed oneri finanziari e

straordinari.

Attualmente è prevista una deduzione pari ad € 1.850,00 per ogni

dipendente sino ad un n° massimo di 5 dipendenti (tale deduzione

compete solo agli enti che svolgono attività commerciale con proventi

annui inferiori ad € 400.000,00);

2. ESERCIZIO DI ATTIVITA’ NON COMMERCIALE.

La base imponibile si calcola sommando i seguenti importi:

retribuzioni spettanti (principio della competenza) al personale

dipendente, al netto degli eventuali contributi INPS e INAIL dovuti;

non rilevano tuttavia le retribuzioni degli apprendisti ed ai disabili, e

quelle relative ai dipendenti con contratto di formazione lavoro.

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. lavoratori a

progetto - collaboratori coordinati e continuativi, borse di studio);

compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Ad

essi si applica la sola ritenuta IRPEF del 20%;

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Se sono stati sostenuti nell’anno costi di tale natura, l’ente e’ obbligato

l’anno successivo alla presentazione della relativa denuncia annuale IRAP

ed al versamento dell’imposta, pari in Emilia Romagna al 3,21% per le sole

ONLUS (l’aliquota nazionale è al 3,90% dal 1.1.2008) della base

imponibile.

La base imponibile deve essere preventivamente diminuita di una

franchigia di € 8.000,00, qualora il valore della stessa base imponibile non

superi l’importo di € 180.759,91.

Vi è altresì obbligo di versamento dell’acconto per l’anno in corso, di

misura variabile di anno in anno, dell’imposta relativa all’anno precedente,

suddiviso in 2 rate (40% e 60%).

In ogni caso se le attività esercitate sono occasionali, esse sono escluse

dalla base imponibile IRAP, dato il presupposto di legge: “… esercizio

abituale di una attività di produzione o di scambio di beni, o di produzione

di servizi…” – art. 2 D. Lgs. 446/97.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – ALTRE

IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTA DI REGISTRO

Dal 1.1.2014 è stata eliminata l’agevolazione consistente nell’applicazione

per le O.d.V. dell’imposta di Registro in cifra fissa (€ 200,00) per gli atti

relativi ad acquisti di immobili, onde si applica l’ordinaria aliquota

proporzionale. Per tutti gli altri atti delle O.d.V. l’imposta non si applica

per tutti gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art. 8, comma

1, legge 266/91).

IMPOSTA DI BOLLO

Per le ONLUS l’imposta di Bollo non si applica per gli atti, documenti,

istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni,

posti in essere o richiesti.

Per le O.d.V. l’esenzione è prevista solo per gli ATTI (quindi si applica la

normativa ONLUS in quanto più favorevole).

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TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Esenzione totale per le ONLUS (Art. 18 D. Lgs. 460/97), compresa tassa

applicata ai telefoni cellulari.

TRIBUTI LOCALI

La legge sulle ONLUS (Art. 21 D. Lgs. 460/97) prevede che gli enti locali

(comuni, province, regioni) possono stabilire esenzioni parziali o totali per

i tributi di loro pertinenza, quali I.M.U., TOSAP, TARI (Tassa rifiuti).

Dal 1.1.2005 vige l’esenzione dall’Imposta sulla pubblicità e, in particolari

condizioni (affissione curata direttamente dall’associazione; patrocinio o

partecipazione degli enti pubblici territoriali) anche l’esenzione del diritto

sulle pubbliche affissioni).

(Comune di Parma: possibilità di richiedere l’esenzione da TARI le

ONLUS a determinate condizioni)

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

Il comma 8 dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011 (che ha istituito l’IMU) dispone

che si applica all’I.M.U. l’esenzione prevista dalla norma (Art. 7, lett. i), D.

Lgs. 504/1992), recante disposizioni in materia di esenzione ICI per gli enti

non commerciali (anche non ONLUS), relativamente agli immobili

destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,

ricreative e sportive.

L’art. 91 bis, comma 3 del D. Lgs. 1/12 ha disposto che la suddetta

esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale

dell’immobile, quale risulta da specifica dichiarazione che ha trovato la

veste definitiva, unitamente alle relative istruzioni, con il D.M. 26/06/2014.

La comunicazione da effettuarsi mediante l’utilizzo di tale modello esplica

i suoi effetti a decorrere dall’anno di imposta 2012 tanto ai fini dell’IMU

quanto ai fini della TASI.

La dichiarazione, di regola, va presentata entro il 30 giugno dell’anno

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un

diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Per le attività ad uso promiscuo esistono tabelle differenziate per settore di

attività (assistenziali e sanitarie, didattiche, ricettive e sportive) e in base

all’individuazione di tre parametri (spazio, destinatari e tempo) che

determinano una percentuale da applicare alla rendita catastale

dell’immobile destinato ad uso promiscuo.

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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

La legge ONLUS prevede (Art. 23 D. Lgs. 460/97) l’esenzione

dall’imposta sugli intrattenimenti (ex spettacoli) (ma non dai diritti

d’autore) per le manifestazioni occasionali (orientativamente non più di tre

all’anno) organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

campagne di sensibilizzazione.

Si attende un decreto del Min. delle Finanze che fissi i criteri per stabilire

condizioni e limiti dell’occasionalità di un evento.

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COMUNICAZIONE DATI E NOTIZIE A CARATTERE

FISCALE (“MODELLO EAS”)

L’art. 30 del D.L. 185/2008 (convertito nella Legge n° 2 del 28.1.209)

introduce un nuovo obbligo per gli enti non profit: la trasmissione, in via

telematica all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario),

di dati e notizie a fini fiscali (cosiddetto Modello EAS).

Tale modello, approvato il 2.9.2009, contiene una serie di

informazioni da fornire sull’attività svolta dall’associazione, compresi

alcuni dati di bilancio e sul vigente statuto, e doveva essere inviato in via

telematica entro il termine, per l’anno 2009, del 15 dicembre 2009 (termine

poi prorogato al 31.3.2011).

Per i nuovi enti non profit, tale modello deve essere compilato entro

60 giorni dalla data di costituzione; a regime, il modello va inoltre

presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in qui si sono

verificate variazioni “significative” (es. oggetto sociale).

Sono esonerati da tale adempimento:

1. le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nei registri ex

L. 266/91, a condizione che non svolgano attività commerciali

diverse da quelle considerate “marginali” elencate nel Decreto

Interministeriale del 25.5.1995. Diversamente, le O.d.V. sono

obbligate alla comunicazione, e non sono più considerate ONLUS

“di diritto” ai sensi dell’art. 10, comma 8, D. Lgs. 460/97, con

l’eliminazione dei relativi benefici fiscali;

2. le associazioni pro-loco che optano per il regime forfettario di cui

alla Legge 398/91;

3. le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto

presso il CONI che non svolgono attività commerciale.

4. ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, ivi comprese le ONLUS di

diritto (oltre a Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/91, anche

Coop Sociali e Organizzazioni Non Governative).

5. Enti privi di natura associativa (es. Fondazioni);

6. Enti di diritto pubblico;

7. Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi

pensione).

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, al di fuori dei

casi sopraelencati, tutte le associazioni che riscuotono proventi da

prestazioni di servizi ai soci, o anche semplicemente che riscuotono quote associative dagli stessi soci, sono tenute a tale adempimento.

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SOGGETTI AMMESSI A COMPILAZIONE “SEMPLIFICATA”

DEL MODELLO EAS

E’ stato stabilito, con provvedimento del 29.10.09, che determinate

tipologie di soggetti, iscritti in pubblici registri, possono trasmettere il

modello EAS in forma semplificata. Trattasi di:

a. Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri di cui alla

Legge 383/2000.

b. Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91, e che

svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali” elencate nel

D.M. 25.5.1995;

c. associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il

CONI (diverse da quelle che non svolgono attività commerciale,

esonerate del tutto dall’obbligo);

d. Associazioni dotate di personalità giuridica;

e. Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno o

riconosciute da associazioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,

accordi o intese;

f. Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL o

disciplinate normativamente, le loro articolazioni territoriali ed i loro

patronati;

g. Associazioni riconosciute di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M.

Questi soggetti possono limitarsi a compilare solamente il primo

riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell’ente e del

rappresentante legale, ed i dati di cui ai righi 4), 5), 6), 25), e 26). Le

Associazioni sportive compileranno altresì il rigo 20) mentre le

associazioni con personalità giuridica dovranno barrare “si” nella casella

3).

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, potrà richiedere ulteriori

informazioni presso i pubblici registri nei quali le associazioni sono iscritte,

o direttamente alle singole associazioni.

La sanzione per il mancato invio del Modello EAS risulta essere la

perdita dell’esenzione da imposizione fiscale per le suddette entrate (quote

associative, proventi da attività di servizi nei confronti dei soci, altre

attività commerciali) e quindi la loro tassabilità.

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RIPARTIZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF

Le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nei registri

nazionali, regionali e provinciali, al pari di altri soggetti (ONLUS,

Organizzazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali, associazioni

riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10 D. Lgs. 460/97,

Fondazioni nazionali di carattere culturale, associazioni sportive

dilettantistiche, Comuni per le attività sociali), possono partecipare al

riparto del 5 per mille dell’IRPEF, secondo un meccanismo analogo a

quello da tempo in vigore per la scelta dell'8 per mille da destinare alle

varie confessioni religiose.

I contribuenti, pertanto, in sede di compilazione della propria

dichiarazione dei redditi, possono decidere di destinare il 5 per mille della

propria IRPEF ad enti di volontariato, ricerca scientifica e ricerca sanitaria,

comune di residenza ed Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.),

eventualmente indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario.

Per l'anno d'imposta 2015 (Mod. 730 o UNICO da presentare

nell'anno 2016), come da procedura ormai consolidata, gli enti interessati

dovevano inoltrare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate,

esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio Entratel o a

mezzo intermediari abilitati, entro il termine del 7 maggio 2016;

successivamente, entro il 30 Giugno 2016, a pena di decadenza del

beneficio, occorreva inviare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle

Entrate (al CONI per le A.S.D.) competente per territorio, a mezzo

raccomandata A.R., apposita autocertificazione di persistenza dei requisiti

che danno diritto all’iscrizione, allegando copia di valido documento di

identità del sottoscrittore.

Entro il 30 settembre di ogni anno è possibile ravvedere “a regime” le

omissioni di cui ai precedenti adempimenti (es. mancata trasmissione

telematica della domanda di iscrizione, mancata o incompleta trasmissione

della autocertificazione, ecc.) versando € 258,00 a tiolo di sanzione ridotta,

sanando quindi tali irregolarità e rientrando a pieno titolo tra le associazioni

beneficiarie.

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RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE

Linee guida per la predisposizione del Rendiconto

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Legge 24.12.2007 n. 244, art. 3, comma

6, ribadito dal D.P.C.M. 19.3.2008 - art. 8, a decorrere dall’esercizio

finanziario 2008 (dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 per l’anno di

imposta 2007)

Anche per gli anni successivi l’obbligo di rendiconto è previsto dalle

normative di proroga del 5 per mille, mentre per gli anni precedenti tale

obbligo non sussiste.

Il 7 dicembre 2010 il Ministero del lavoro e politiche sociali, delegato al

controllo sulle erogazioni destinate agli enti del “volontariato” di propria

competenza: ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, A.P.S., associazioni

e fondazioni riconosciute ecc. (ivi incluse le associazioni sportive

dilettantistiche obbligate peraltro dall’esercizio finanziario 2006), ha

emanato le linee guida per la predisposizione del rendiconto.

Tali linee guida sono state integrate nel 17.7.2013: le nuove

disposizioni andranno applicate presumibilmente a decorrere dall’annualità

2011 e seguenti.

ANNUALITA’ INTERESSATE

L’anno finanziario 2008 (dichiarazioni presentate nel 2008 per anno

d’imposta 2007) e successive.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RENDICONTO

Per agevolare gli enti è stato predisposto dal Ministero un fac-simile di

rendiconto (non obbligatorio, anche se senz’altro consigliabile), composto

da una prima sezione anagrafica ed una seconda sezione contenente il

rendiconto vero e proprio. In quest’ultima sezione vanno suddivise, a

seconda della tipologia, le spese coperte con gli introiti del 5 per mille.

Il modello di rendiconto è scaricabile in formato PDF al seguente indirizzo

web:

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/CinquePerMille/Pages/default.aspx;

Le voci di costo possono essere ulteriormente dettagliate all’interno della

stessa categoria (es.: 2. costi di funzionamento tot. € 3.000,00, di cui

cancelleria € 500,00, affitto € 1.500,00 ecc.)

In particolare, occorre sempre (diversamente dalle istruzioni precedenti)

allegare una relazione descrittiva che illustri in dettaglio le attività svolte e

le spese sostenute.

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Nel caso di utilizzo del 5 per mille per il pagamento di costi del personale

per più del 50% dei fondi ricevuti, occorre allegare copia delle buste paga

dei dipendenti (fino alla concorrenza della somma attribuita a questa voce).

In alternativa alla presentazione del rendiconto è possibile presentare il

bilancio sociale, senza obblighi particolari di forma e di contenuto (e quindi

anche se non redatto secondo le Linee Guida di compilazione fornite

dall’Agenzia delle ONLUS, come invece era richiesto nella precedente

versione delle linee guida). In tal caso, qualora sussista l’obbligo di

trasmissione (importo percepito superiore ad € 20.000,00), questa potrà

essere sostituita dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del

Bilancio Sociale sul sito web dell’associazione, allegando la delibera

dell’organo competente di approvazione dello stesso).

Importante:

Il rendiconto deve essere redatto entro la fine del 12° mese successivo alla

data di ricezione del contributo (es. erogazione 11.11.2013, termine di

predisposizione 30.11.2014), allegando una copia del documento di identità

del rappresentante legale, e conservato (unitamente ai giustificativi di

spesa) per 10 anni;

Viene parzialmente derogato all’obbligo di spendere entro 12 mesi dalla

data dell’accredito l’importo del 5 per mille ricevuto, qualora si voglia

accantonare in tutto o in parte l’importo percepito per progetti ultrannuali.

Rimane peraltro l'obbligo di effettuare e rendicontare le altre spese entro

l'anno dal ricevimento delle somme. L’importo accantonato deve essere

comunque speso entro 24 mesi dall'incasso del 5 per mille (la deroga quindi

si limita solo ad ulteriori 12 mesi); entro lo stesso termine occorre redigere

ed inviare un rendiconto supplementare che richiami quello precedente ed

il fatto che si sta rendicontando la parte accantonata precedentemente

segnalata;

Nel caso di acquisto di beni mobili registrati (es. autovetture, motoveicoli,

ambulanze) con i fondi del 5 per mille, alla rendicontazione deve essere

allegata una dichiarazione del rappresentante legale con la quale si esplicita

che per l'acquisto di detti beni non si è fruito di alcun finanziamento

pubblico;

Le spese possono risultare anche da obbligazioni assunte prima

dell’effettiva erogazione del contributo (es. fatture antecedenti la data di

incasso);

Non è chiaro se è possibile inserire anche spese già saldate al momento

dell’incasso del contributo: nell’incertezza è preferibile non procedere in tal

senso;

I documenti giustificativi delle spese (ricevute, fatture), debbono essere

annullati con dicitura che attesti che la spesa è stata sostenuta con la quota

del 5 per mille IRPEF.

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MODALITÀ DI INVIO DEL RENDICONTO

L’invio del rendiconto al Ministero del Lavoro è obbligatorio per gli enti

che hanno ricevuto, per l’anno 2008, un importo pari o superiore ad €

15.000,00.

Per gli anni 2009 e successivi l’obbligo di invio scatta per importi pari o

superiori ad € 20.000,00, e va effettuato entro un mese dal termine di

rendicontazione (fine del 13° mese successivo al ricevimento delle

somme).

L’invio può essere effettuato esclusivamente via lettera raccomandata

(escluso l’invio via PEC), apponendo sulla busta la dicitura “Rendiconto

5‰ dell’Irpef”, e deve essere accompagnato da una copia di un valido

documento di identità del firmatario (rappresentante legale) dell’ente.

L’indirizzo di spedizione è il seguente:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

D.G. per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali -

Divisione I

Via Fornovo n.8 - 00192 Roma

Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori sono comunque tenuti a

predisporre il rendiconto, conservarlo ed esibirlo – unitamente alla

documentazione contabile e alla relazione illustrativa - ad eventuale

richiesta del Ministero del Lavoro.

Infine, in apposita sezione del predetto sito web del Ministero sono stati

inserite le delibere di approvazione dei modelli di rendiconto presentati

dalle associazioni per gli anni 2008/2009.

DEFINITIVITÀ DEL DIRITTO A PERCEPIRE I FONDI

Il momento in cui il diritto alla percezione dei fondi del 5 per mille è da

considerarsi definitivo all’atto della pubblicazione degli elenchi dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e NON - come è stato finora

- dalla data di pubblicazione degli stessi da parte (e sul sito) dell'Agenzia

delle Entrate.

Infine, in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci, il Ministero potrà

procedere, previa contestazione ed apertura di contraddittorio con l’ente

beneficiario, al recupero coattivo degli importi indebitamente percepiti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Parma - Incontro 1 ottobre 2016

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Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni

Sociali MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL

BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denominazione sociale

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. del soggetto beneficiario

Indirizzo

Città

N. Telefono

N. Fax

Indirizzo e-mail

Nome del rappresentante legale

C.F. del rappresentante legale

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario

IMPORTO PERCEPITO €

1. Risorse umane

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per

personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)

2. Costi di funzionamento

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,

elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;

ecc…)

3. Acquisto beni e servizi

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o

noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni

eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

TOTALE SPESE €

Data,

Firma del rappresentante legale

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Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le

informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella

consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque

rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del

codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del

sottoscrittore.

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso

dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di

legge.

COSA CAMBIERA’ CON LA RIFORMA DEL TERZO

SETTORE???

Il processo di semplificazione prende le mosse dalle disposizioni contenute

nella Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014), a seguito delle quali il 5 per

Firma del rappresentante legale

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mille assume a pieno titolo un profilo di contributo certo e a regime, non

più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui.

E’ poi con la circolare n. 13/E/2015 che viene fornita, anche con riguardo

agli enti del volontariato, una sintesi degli adempimenti da porre in essere

ai fini dell’ammissione al contributo, ossia una sorta di guida con le

istruzioni complete in riferimento alla tempistica e alle modalità da seguire.

Il recente D.P.C.M. del 7/7/2016, che attua le previsioni contenute nella

citata Legge di Stabilità 2015 in materia di trasparenza e di efficacia

nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, apporta significative

modifiche al D.P.C.M. del 23/4/2010.

Decorrenza delle nuove previsioni L’art.1, comma 2, del nuovo D.P.C.M. prevede espressamente che le nuove

previsioni semplificative si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario

2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.

Previsioni e/o Semplificazioni

1) L’art.1 del citato decreto attuativo introduce un nuovo art. 6 bis al

precedente D.P.C.M. del 23/4/2010.

Con tale previsione vengono aboliti la presentazione telematica della

domanda di iscrizione negli elenchi e l’invio, tramite lettera raccomandata

a.r., della dichiarazione sostitutiva “confermativa” della sussistenza dei

requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale.

Detti adempimenti lasceranno lo spazio all’automatica iscrizione in un

apposito elenco pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate che

avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno, con possibilità di correggere

eventuali errori o apportare modifiche entro il successivo 20 maggio.

2) Con la modifica apportata all’art. 12 del D.P.C.M. del 23/4/2010

vengono “rafforzate” e meglio definite le previsioni in tema di

rendicontazione delle somme ricevute. Viene infatti previsto che i soggetti

destinatari del contributo redigano uno specifico rendiconto, utilizzando il

modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti,

entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente a una

relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle

somme attribuite. Viene infine previsto un esonero dall’obbligo di invio del

rendiconto e della relativa relazione per coloro che hanno percepito

contributi per un importo inferiore a 20.000 Euro; tali soggetti dovranno

comunque predisporre rendiconto e relazione entro un anno dalla ricezione

del contributo, che andrà conservata per un periodo di dieci anni e

presentata all’Amministrazione finanziaria in caso di esplicita richiesta.

3) Ci sono nuove disposizioni anche in tema di trasparenza amministrativa.

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Con i nuovi articoli 11-bis e 12-bis aggiunti al D.P.C.M. 23/4/2010 viene

previsto che le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille

provvedano alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web

degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della

data di erogazione e del relativo importo, entro 3 mesi dalla data di

registrazione del contributo, e dei rendiconti e delle relazioni illustrative

ricevute dagli enti, entro un anno dalla ricezione dei medesimi.

4) Infine, vengono potenziate le situazioni che consentono

all’amministrazione il recupero del contributo. Viene aggiunta all’art. 13,

D.P.C.M. 23/4/2010 una nuova ipotesi, rubricata alla lettera a-bis)

rappresentata dalla situazione in cui “venga accertato che il contributo

erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite

istituzionalmente dal soggetto beneficiario”.

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RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: art. 2, comma 2, Legge 266/91:

“L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo

nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto

rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente

sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle

organizzazioni stesse”.

Ciò significa che:

1. Non sono ammessi in alcun modo erogazioni ai volontari (soci)

sottoforma di compensi, anche occasionali, di lavoro autonomo o di

impresa, di lavoro a progetto ne’ tantomeno di lavoro dipendente;

2. Le spese rimborsabili sono solo quelle sostenute dal volontario per le

attività prestate a favore dell’associazione e non per altri motivi;

3. Tali spese debbono essere autorizzate dagli organi associativi; la

autorizzazione può essere anche successiva;

4. La associazione, attraverso l’assemblea od il consiglio direttivo, deve

fissare preventivamente le regole e i limiti di tali rimborsi: (ad esempio

rimborsi kilometrici, di vitto e alloggio, ecc.)- E’ opportuno che tali

decisioni vengano verbalizzate e riportate sui registri delle deliberazioni

assembleari o di consiglio.

Quali caratteristiche deve avere quindi il rimborso spese per essere

considerato tale?

Non esistono regole particolari per le associazioni; si applicano per

analogia le stesse regole valide per i rimborsi ai dipendenti delle imprese.

Ogni spesa deve essere documentata: gli acquisti o le spese sostenute per

l’associazione debbono essere giustificati dal relativo scontrino, ricevuta o

fattura.

Ecco alcuni casi che si presentano abbastanza di frequente:

VIAGGI: se il viaggio viene effettuato con mezzi propri e’ ammesso il

rimborso cosiddetto kilometrico, che varia in funzione della marca e

modello di autoveicolo utilizzato, e del n° di Km percorsi in un anno. Non

è consigliabile, comunque, superare i limiti massimi stabiliti dalle tariffe

A.C.I.-

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La documentazione in questo caso e’ costituita da un prospetto riassuntivo

nel quale siano riportati:

1) data e ora del viaggio;

2) motivo del viaggio;

3) luogo di partenza e di arrivo, oppure descrizione degli spostamenti

effettuati;

4) n° di kilometri percorsi e totale del rimborso kilometrico risultante.

Nel caso in cui vengano sostenute spese accessorie come pedaggi

autostradali, parcheggi ecc., e’ necessario allegare i rispettivi scontrini al

prospetto.

Qualora il viaggio fosse compiuto con mezzi diversi dal proprio,

occorre allegare alla richiesta di rimborso i relativi documenti (biglietto del

treno, aereo, ecc.).

VITTO ED ALLOGGIO : nel caso di spese sostenute per pasti o alloggio

occorre allegare la relativa ricevuta, opportunamente intestata al colui che

richiede il rimborso.

Se sono spese di modico valore (es. bar) e’ sufficiente lo scontrino (alla

stregua dei rimborsi forfettari validi per i lavoratori dipendenti).

In mancanza delle precauzioni ed adempimenti di cui sopra,

l’amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare tali somme come

compensi imponibili, contestando di conseguenza:

1. il mancato assoggettamento a ritenuta d’acconto quando prevista;

2. la mancata presentazione mod. 770;

3. la mancata indicazione di tali somme in dichiarazione da parte del

percettore.

Infine, non esistono norme specifiche che disciplinino

l’erogazione di rimborsi forfettari (cioè non documentati) per le

associazioni di volontariato. Qualche associazione prevede di riconoscere

tali tipi di rimborsi ai propri volontari, ma il tema, in assenza di norme

specifiche per il volontariato, presenta ampi spazi di contestazione da parte

degli uffici fiscali.

Si sconsiglia pertanto di effettuare tali tipi di rimborsi, e,

comunque, di non eccedere i limiti stabiliti per i lavoratori dipendenti, da

applicare prudenzialmente in via analogica.

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L’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E IL

REGIME IVA DEGLI SPETTACOLI

Normativa di riferimento

D.P.R. 26/10/1972 N.633

D.P.R. 26/10/1972 n. 640

D. Lgs. 26/02/1999 n.60

Art. 32 Legge Finanziaria 2001

Premessa

Il D.Lgs. 60/1999 ha disposto, a decorrere dal 1/1/2000, l’abolizione

dell’imposta sugli spettacoli e l’introduzione, al suo posto, dell’imposta

sugli intrattenimenti, oltre alla modifica di alcune disposizioni del regime

Iva degli spettacoli e giochi.

Pertanto dall’1/1/2000 le attività di spettacolo sono soggette ad Iva con due

distinte modalità:

- il D.Lgs. 60/1999 ha previsto che per le attività di intrattenimento (art.

74, comma 6, D.P.R. 633/1972, elencate nella Tariffa allegata al D.P.R.

640/1972) è dovuta l’imposta sugli intrattenimenti, con uno speciale

regime Iva forfetario (salvo l’opzione per l’ordinario);

- il D.Lgs. 60/1999 ha previsto un regime Iva ordinario per le altre attività

spettacolistiche (art. 74 quater, elencate nella Tabella C, D.P.R.

633/1972), non assoggettate dunque all’imposta sugli intrattenimenti,

ma soggette ad Iva sulla base dei principi ordinari. Per i contribuenti

minori e per gli spettacoli viaggianti è tuttavia previsto un regime

semplificato forfetario.

Ambito di applicazione della riforma

Distinguiamo in modo specifico:

- le attività di intrattenimento che sono caratterizzate in modo

prevalente dall’aspetto ludico, di puro divertimento, che comporta

necessariamente una partecipazione attiva del soggetto all’evento, il

quale, ad esempio, gioca o danza. (attività soggette sia ad imposta di

intrattenimento che ad Iva, art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972).

- le attività di spettacolo sono invece attività di mera rappresentazione di

un fatto o di un avvenimento, che comportano prevalentemente una

partecipazione passiva dello spettatore, che guarda l’evento così come

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Pagina 52 di 63

gli viene rappresentato dall’artista, dal cantante, dallo sportivo,

dall’attore, ecc. (attività soggette al regime Iva ordinario, art. 74-quater,

D.P.R. 633/1972).

A) - ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO

Il presupposto oggettivo

Sono considerate attività di intrattenimento esclusivamente quelle elencate

nella Tariffa allegata al DPR 640/1972, come sostituito dall’art. 22, comma

2, D.Lgs. 60/1999 e quindi soggette all’

a) imposta sugli intrattenimenti

Punto Tariffa Genere di attività Aliquota

1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione

dei concerti musicali vocali e strumentali, e

intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da

ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di

durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di

apertura al pubblico dell’esercizio.

16%

2 Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei

bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e

congegno a gettone, a moneta o a scheda, da

divertimento o intrattenimento, anche se automatico o

semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o

aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di

qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti

multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.

8%

6%,

(2001)

3 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente

riservati all’esercizio delle scommesse

60%

4 Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri

luoghi a ciò destinati (ad es. navi da crociera)

10%

NOTE:

a) La musica definita “dal vivo” è quella eseguita con strumenti di

qualsiasi genere, senza utilizzo (o in via residuale) di supporti

preregistrati (ad es. basi musicali per “Karaoke”);

b) Il rapporto percentuale di cui al punto 1 della Tariffa va calcolato in

funzione della durata dell’attività di intrattenimento;

c) Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa,

sono di regola esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, salvo che

siano caratterizzati:

- dalla finalità ludica,

- da modalità di organizzazione, di esercizio e di svolgimento

strettamente similari a quelle espressamente previste dalla tariffa,

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(per esempio le attività di biliardo, bowling e go-kart se svolte nel contesto

sportivo a scopo agonistico); in tal caso sono soggetti all’imposta stabilita

nella tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno

maggiore analogia;

d) Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati

congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività

soggette a tassazione con differenti aliquote, l’imponibile sarà determinato

con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di

ciascuna componente.

I soggetti passivi E’ soggetto passivo dell’imposta sugli intrattenimenti chiunque organizza

gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui sopra ovvero

esercita case da gioco (per queste ultime se l’esercizio del gioco è riservato

per legge ad un Ente pubblico, esso rimane soggetto d’imposta anche se ne

delega la gestione ad altri).

La base imponibile

L’art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972 prevede che la base imponibile Iva

sia la stessa su cui viene applicata l’imposta sugli intrattenimenti ai sensi

dell’art. 3, comma 1, D.P.R. 640/1972.

Pertanto essa è costituita da:

- l’importo dei singoli “titoli di accesso” (biglietti) venduti per l’ingresso,

- il prezzo corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti (in

entrambi i casi al netto dell’Iva quando dovuta).

Ulteriori fattispecie sono previste dal comma 2 dello stesso articolo:

- gli aumenti dei prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al

pubblico (praticati, ad esempio, in occasione di una esecuzione musicale

“non dal vivo”);

- i corrispettivi delle cessioni e prestazioni di servizi accessori

obbligatoriamente imposte (ad es. “consumazioni obbligatorie” con

ingresso gratuito o l’ingresso comprensivo del diritto alla consumazione

che caratterizza l’accesso a discoteche o locali simili);

- l’ammontare degli abbonamenti, i proventi da sponsorizzazione, la

cessione dei diritti radiotelevisivi, i contributi e i proventi connessi da

chiunque elargiti;

- i diritti di prevendita;

- il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite;

- ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla

organizzazione dell’intrattenimento e delle altre attività di cui alla relativa

Tariffa.

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Occorre inoltre specificare che:

a) in presenza di corrispettivi specifici,

- l’Ente che organizza l’intrattenimento richiede ai propri soci uno

specifico corrispettivo per la partecipazione all’evento, in tale caso

l’imposta va applicata sul corrispettivo certificato dal titolo di accesso

e/o dalle somme previste dalle precedenti fattispecie. In tale ipotesi i

titoli di accesso saranno rilasciati a tutti gli intervenuti, siano essi soci o

non soci;

b) in assenza di corrispettivi specifici,

- nel caso di intrattenimenti organizzati da associazioni per i propri soci,

la base imponibile è data dall’ammontare delle quote o contributi

associativi corrisposti se l’associazione ha lo scopo di organizzare gli

intrattenimenti, e solo sulla parte delle quote o contributi riferibile

all’intrattenimento soggetto all’imposta se l’associazione svolge anche

altre attività.

In deroga a ciò, non concorrono comunque alla formazione della base

imponibile le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di

promozione sociale (vedi art. 21 della Legge 383/2000).

Le aliquote di imposta Le aliquote di imposta sugli intrattenimenti sono stabilite nella tariffa di cui

sopra.

Adempimenti dei soggetti passivi dell’imposta

Passi fondamentali:

1) Comunicazione preventiva di effettuazione di attività alla SIAE e

specifica dichiarazione da presentare allo stesso Ente entro 10 giorni

dalla fine di ciascun anno sociale, contenente l’ammontare delle quote e

dei contributi versati dai soci, nonché la specifica indicazione delle

attività esercitate rientranti o meno nel campo di applicazione

dell’imposta sugli intrattenimenti;

2) Installazione di misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (a partire

dal 31/10/2003);

3) Certificazione dei corrispettivi all’atto del pagamento

- Fino al 31/10/2003 con ricevuta fiscale, scontrino fiscale manuale o

prestampato a tagli fissi, biglietti recanti il contrassegno della SIAE e la

numerazione progressiva,

- Dal 31/10/2003 con “titoli di accesso” (biglietti) emessi mediante i

misuratori fiscali previsti dall’art.1, commi 4-7, DPR 544/1999 o

biglietterie automatizzate, anche gestite da terzi;

Le associazioni di promozione sociale di cui all’Art. 5, D.Lgs. 460/1997

(quelle ricomprese e/o affiliate agli enti di cui all’art.3, comma 6, lettera

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e), della legge n.287 del 25/08/1991, ad esempio circoli ARCI, ACLI,

UISP, CSI, ecc.), le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri

soggetti che optano ai sensi della Legge 398/1991 e le associazioni pro-

loco sono esonerati dall’impiego di misuratori fiscali per le attività di

intrattenimento a favore dei soci (art.33, comma 13, Legge 388/2000);

4) Ai sensi dell’art.6 DPR 544/1999 l’imposta sugli intrattenimenti e la

relativa Iva vanno pagate mediante versamento unitario con il modello

F24 entro il giorno 16 del mese successivo per le attività a carattere

continuativo svolte in ogni mese solare ed entro 5 giorni dalla

conclusione della manifestazione per le attività occasionali. Per le quote

o i contributi associativi il versamento va effettuato entro il giorno 16

del mese successivo a quello di chiusura dell’anno sociale.

In caso di mancato svolgimento della manifestazione l’imposta calcolata

sui corrispettivi non rimborsati va versata entro 30 giorni dall’originario

termine di pagamento.

Regime speciale IVA per le attività soggette all’imposta sugli

intrattenimenti.

Il regime speciale Iva per le attività soggette all’imposta sugli

intrattenimenti segue l’art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72 applicabile

anche ai soggetti che optano per la legge 16.12.1991 n. 398.

La detrazione dell’imposta si effettua nella misura forfetaria del 50%

dell’Iva a debito relativa alle operazioni imponibili. Per le prestazioni di

sponsorizzazione la detrazione dell’Iva è forfetizzata nella misura del 10%;

per le prestazioni di cessione o concessione di diritto di ripresa televisiva o

di trasmissione radiofonica la detrazione dell’Iva è forfetizzata nella misura

di un terzo dell’Iva a debito relativa alle prestazioni.

Per le attività di intrattenimento è previsto l’esonero dall’obbligo di

fatturazione, salvo per l’ipotesi di effettuazione di prestazioni pubblicitarie,

promozioni, cessioni o concessioni di diritti televisivi o radiofonici per cui

vige sempre l’obbligo; è previsto anche l’esonero dall’obbligo di

registrazione dei corrispettivi, liquidazione e dichiarazione annuale, ma

permane l’obbligo di conservazione e numerazione delle fatture.

Per le attività di intrattenimento il contribuente ha comunque facoltà di

optare per il regime ordinario di applicazione dell’Iva, dandone

comunicazione al concessionario dell’imposta sugli intrattenimenti (Ufficio

Siae).

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AGEVOLAZIONI E ADEMPIMENTI SIAE PER GLI ENTI NON

COMMERCIALI, ONLUS E ORGANIZZAZIONI DI

VOLONTARIATO

a) Manifestazioni a scopo benefico

L’art. 5 del D.P.R. 640/72, modificato dal D Lgs. 60/99, prevede

un’agevolazione per le attività di intrattenimento e per le altre tipologie di

attività i cui introiti sono destinati ad enti pubblici, alle ONLUS, agli enti

ecclesiastici e alle APS, per essere utilizzati, da questi ultimi soggetti, a fini

di beneficenza.

La base imponibile, in tali casi, è ridotta al 50%, se vengono rispettate le

seguenti condizioni:

- gli intrattenimenti organizzati a tale scopo non superino le dodici

giornate di attività nel corso dell’anno;

- la destinazione di almeno i due terzi degli incassi, al netto delle spese e

delle imposte, venga riservata all’ente beneficiario;

- l’organizzatore presenti all’ufficio accertatore la dichiarazione di

effettuazione dell’attività, dalla quale risulti la finalità di beneficenza;

- venga redatto un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi

dell’art. 22 del D.P.R. 600/73, indicante le entrate e le spese in relazione

a ciascuna iniziativa.

Nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 640/72, sopra

indicate, l’imposta non è dovuta se la manifestazione di beneficenza è

organizzata da un ente pubblico.

Ai sensi del combinato disposto dell’ultimo comma dell’art. 5 del D.P.R.

640/72 e dell’art. 23 del D.Lgs. 460/97, sono esenti da imposta sugli

intrattenimenti le attività di intrattenimento, elencate nella Tabella allegata

al D.P.R. 640/72, se svolte dalle ONLUS, nonché dagli enti associativi, di

cui al comma 3 dell’art. 148 del TUIR:

- in modo occasionale;

- in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione;

- se ne viene data comunicazione, prima della data di inizio della

manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente.

b) Determinazione forfetaria dell’imposta

L’art. 14 D.P.R. 640/1972, come sostituto dall’art. 8 D.Lgs. 60/1999,

ammette determinate fattispecie alla fruizione di un particolare regime di

determinazione forfetaria della base imponibile.

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Pagina 57 di 63

a) esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in pubblici esercizi, con

ingresso libero, e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie

obbligatoriamente imposte ai partecipanti;

b) attività di minima importanza e attività soggette ad imposta svolte

congiuntamente ad altre non assoggettate. Per attività di minima

importanza si intendono quelle per le quali i ricavi conseguiti nell’anno

solare precedente siano di importo < o = a 25.822,84= Euro.

Per dette fattispecie la base imponibile è determinata in via forfetaria nella

misura del 50% dei proventi conseguiti.

B - ATTIVITA’ DI SPETTACOLO

Regime IVA ordinario per le attività spettacolistiche Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 60/1999 (dall’1/1/2000), le attività

spettacolistiche, non assoggettate alla nuova imposta sugli intrattenimenti,

sono soggette al regime IVA ordinario (eccezioni = regime forfetario art.74

quater DPR 633/1972 e regime forfetario Legge 398/1991).

L’art. 74 quater, DPR 633/1972 prevede che siano considerate attività di

spettacolo quelle elencate nella Tabella C, DPR 633/1972, aggiunta

dall’art.18, comma 2, D.Lgs. 60/1999 con effetto dall’1/1/2000, e cioè:

- Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo,

comunque e ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private;

- Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgano;

- Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e

strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora

l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50%

dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse

quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di

apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive;

corsi mascherati e in costume; rievocazioni storiche, giostre e

manifestazioni similari;

- Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo compresi balletto, opere liriche,

prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali,

attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e

marionette ovunque tenuti;

- Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e

industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del

Ministero delle Finanze ed altre manifestazioni similari;

- Prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante

radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione

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radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in

forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

In occasione di tali eventi i biglietti devono essere emessi mediante

apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate e nel rispetto della

Legge 18/1983, nonché mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti

anche da terzi.

Momento impositivo Le prestazioni spettacolistiche (e relative operazioni accessorie) si

considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle

manifestazioni. Per le prestazioni rese in abbonamento l’imposta si

considera dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo. Per le mostre,

fiere ed esposizioni, poiché molto spesso si articolano in più giornate

espositive, con apertura e chiusura giornaliera degli spazi espositivi, il

momento impositivo va indicato considerando non il complesso delle

giornate di manifestazione come un unico evento, ma ciascuna giornata

come un evento distinto; pertanto l’inizio della manifestazione è quello

dell’orario giornaliero di apertura al pubblico (C.M. 7/9/2000, n. 165/E).

Aliquote In generale alle prestazioni relative alle attività di spettacolo si applica

l’aliquota Iva del 22%. E’ prevista l’aliquota Iva del 10% per gli spettacoli

sportivi per ingressi di prezzo fino ad Euro 12,91= (art. 6, comma 11,

Legge 133/1999), per tutti gli spettacoli cinematografici, per gli spettacoli

teatrali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante (n. 123, Tabella A,

Parte III, D.P.R. 633/1972, come sostituito dall’art. 19, comma 1, D. Lgs.

60/1999).

Adempimenti contabili

Per tutti i tipi di spettacolo (ad esclusione della televisione via cavo o

satellite resa a domicilio che va certificata solo con ricevuta) e le

operazioni accessorie si applicano le stesse disposizioni previste per gli

intrattenimenti e sono soggetti agli ordinari adempimenti obbligatori ai fini

Iva.

Particolarità si hanno in caso di:

a) Ingressi gratuiti

Dall’1/1/2000 non sono imponibili ai fini iva le prestazioni di servizi

relative agli spettacoli e alle altre attività elencati nella Tabella C, D.P.R.

633/1972 rese ai possessori di titoli di accesso (biglietti) rilasciati per

l’ingresso gratuito dagli organizzatori nel limite massimo del 5% dei posti

totali (escluse le cosiddette tessere di servizio), dal CONI e dalle

federazioni sportive affiliate, da ACI, UNIRE e associazioni a carattere

nazionale.

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b) Spettacoli saltuari e occasionali E’ necessario dare preventiva comunicazione delle manifestazioni

programmate al concessionario per l’accertamento e riscossione

dell’imposta sugli intrattenimenti (SIAE) competente in relazione al luogo

di svolgimento delle manifestazioni. La C.M. 7/9/2000, n.165/E ha chiarito

che tale disposizione riguarda le attività di spettacolo svolte nell’esercizio

di impresa. Pertanto le manifestazioni spettacolistiche organizzate da

soggetti che non esercitano abitualmente attività commerciali non rilevano

ai fini Iva e non sono soggette al suddetto obbligo di comunicazione.

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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI D’AUTORE

I soggetti che organizzano spettacoli e intrattenimenti devono ottemperare

ad alcuni adempimenti presso la Siae, la quale rilascia appositi atti

amministrativi (permessi, certificati, nulla-osta) a seconda del tipo di

evento.

Gli esercenti, gli organizzatori, i gestori, ecc…, che intendono organizzare

manifestazioni spettacolistiche e intrattenimenti devono pertanto recarsi

all’ufficio Siae competente per territorio e compilare la dichiarazione di

inizio attività, previa costituzione di un’idonea garanzia sotto forma di

versamento in contanti o fideiussione bancaria se l’importo è rilevante (il

deposito varia a seconda dello spettacolo e dei titoli d’ingresso).

Successivamente viene rilasciato l’atto autorizzatorio dalla Siae e vengono

pagati i diritti d’autore dagli organizzatori.

Le tariffe applicate dalla Siae sono di consultazione complessa ed

analizzare tutte le possibili combinazioni tra il tipo di spettacolo o

intrattenimento ed il locale in cui viene effettuato è praticamente

impossibile, visto che, oltretutto, le tariffe sono, a volte, soggette a

variazione e diversa interpretazione da parte dei direttori delle varie sedi e

filiali.

Se l’attività di spettacolo consiste, ad esempio, in un concerto, la

compilazione del modulo dei programmi musicali è a cura del direttore

dell’esecuzione e la stessa va effettuata prima o immediatamente dopo

l’esecuzione del concerto (al più tardi entro il giorno successivo). La

compilazione non prevede difficoltà: data e luogo dell’esecuzione, dati

anagrafici e codice fiscale del direttore dell’esecuzione ed elenco dei brani

eseguiti (autore e titolo).

L’atto autorizzatorio va richiesto non solo nei casi di intrattenimento

organizzato, ma anche nei casi in cui la manifestazione sia gratuita,

ancorché sia previsto l’utilizzo di opere e repertorio tutelato dalla Siae.

Si definiscono gratuite soltanto quelle manifestazioni offerte senza oneri ai

partecipanti (escludendo quindi la possibilità di raccolta di contributi,

oblazioni, offerta di consumazioni) e per le quali le spese di allestimento

(spese organizzative, pagamento compensi ad interpreti e mano d’opera

varia, ecc……) sono a totale carico dell’organizzatore, senza che a

quest’ultimo derivi un rientro di utili a qualsiasi titolo. Solo in questi casi si

possono applicare le tariffe ridotte previste per le manifestazioni gratuite.

Il permesso va in definitiva richiesto non solo nei casi di intrattenimento

organizzato, ma anche nei casi in cui la manifestazione sia gratuita, purché

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sia prevista l’utilizzazione di repertorio tutelato dalla Siae: anche spettacoli

e intrattenimenti ad ingresso libero sono quindi sottoposti al pagamento dei

diritti.

Per gli organismi di volontariato, l’art.15-bis della Legge 22/4/1941 n. 633

(inserito dall’art. 1 comma 48 del D.L. 23.10.1996 n. 545, convertito nella

Legge 23.12.1996 n. 650) prevede che agli autori sia corrisposto un

compenso ridotto qualora l’esecuzione, rappresentazione o recitazione

dell’opera avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia svolta nelle sedi delle associazioni di volontariato;

- sia destinata ai soli soci ed invitati;

- non sia effettuata a scopo di lucro.

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LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA -

CENNI

La normativa, relativamente alle autorizzazioni, è mutata con l’entrata in

vigore, nel mese di aprile 2002, del D.P.R. 26.10.2001 n° 430.

ADEMPIMENTI RICHIESTI IN TUTTI I CASI:

1. COMUNICAZIONE, da effettuare almeno 30 gg. prima dell’evento al

prefetto ed al sindaco del comune dove verrà effettuata l’estrazione

(salvo che i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all’interno di

circoli privati);

2. COMUNICAZIONE, da effettuare almeno 30 gg. prima dell’evento

all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato (salvo che i

giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all’interno di circoli

privati);

3. RITENUTA SUI PREMI, pari al 10% del valore dei premi vinti (non si

effettua quando i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed

all’interno di circoli privati). Non e’ necessario rivalersi della ritenuta

sui vincitori; vi è obbligo soltanto di effettuare il relativo versamento

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura della

manifestazione.

4. IMPOSTA SOSTITUTIVA pari al 20% del valore dei premi acquistati

dall’organizzatore senza assoggettamento ad IVA (salvo che i giochi

siano svolti nei confronti di soli soci ed all’interno di circoli privati).

In particolare:

LOTTERIE

I biglietti debbono essere costituiti a matrice e venduti esclusivamente

entro il territorio della provincia dove si svolge l’evento;

Il valore dei biglietti venduti non deve comunque superare l’importo

complessivo € 51.645,69;

Alla comunicazione al prefetto, al sindaco e all’Ispettorato

Compartimentale dei Monopoli di Stato deve essere allegato il

regolamento con indicati la quantità e natura dei premi, quantità e prezzo

dei biglietti, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per

l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

Prima dell’estrazione un rappresentante dell’organizzazione provvederà

ad annullare i biglietti invenduti. Al momento dell’estrazione potrà

essere presente un rappresentante del Sindaco.

I premi possono essere costituiti soltanto da servizi o beni mobili diversi

da denaro e titoli.

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TOMBOLE

la vendita delle cartelle, anche in numero illimitato, deve avvenire nel

comune di svolgimento della tombola e nei comuni limitrofi;

Il valore dei premi non deve comunque superare l’importo di €

12.911,42;

Alla comunicazione al prefetto, al sindaco e all’Ispettorato

Compartimentale dei Monopoli di Stato deve essere allegato il

regolamento con indicati la quantità e natura dei premi, quantità e prezzo

delle cartelle, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per

l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

È richiesto il versamento preventivo di una cauzione in favore del

Comune, pari al valore dei premi promessi.

Prima dell’estrazione un rappresentante dell’organizzazione provvederà

ad annullare le cartelle invendute. Al momento dell’estrazione potrà

essere presente un rappresentante del Sindaco.

Entro 30 gg. dalla estrazione, dovrà essere presentata all’incaricato del

Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai

vincitori, per poter ottenere lo svincolo della cauzione.

PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

la vendita dei biglietti deve avvenire nel comune di svolgimento della

pesca;

I premi possono essere costituiti soltanto da servizi o beni mobili diversi

da denaro e titoli.

Il ricavato dei biglietti venduti non deve comunque superare il valore

complessivo € 51.645,69;

Al momento dell’estrazione un rappresentante dell’organizzazione

provvederà a controllare il numero di biglietti venduti e procederà, alla

presenza di un incaricato del sindaco, alla chiusura delle operazioni

redigendo apposito verbale, copia del quale andrà trasmessa al prefetto.