Articolo rc professionale broker (1)

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Quella degli intermediari assicurativi è stata la prima vera categoria ad avere avuto l’obbligo, sancito dal Codice delle assicurazioni, di sottoscrivere una polizza di rc professionale, ma le ipotesi di responsabilità di broker e agenti sono molto rare e circoscritte. Nel ramo cauzioni, una situazione, abbastanza frequente in astratto, potrebbe essere la seguente: un cliente deve esibire, entro un certo termine, una polizza fideiussoria a garanzia di un’obbligazione, ma non riesce ad ottenerla per tempo e, quindi, cita in giudizio il broker o l’agente per il danno derivato dal ritardo. Gli intermediari si vengono a trovare nella situazione imbarazzante di scegliere tra a) liberare il cliente in tempo utile per consentirgli di procurarsi altrove la polizza fideiussoria, con il rischio di perdere sia il cliente sia altre polizze in portafoglio; b)cercare una soluzione ad ogni costo, tenendo il cliente legato all’aspettativa del rilascio della garanzia con l’ulteriore conseguenza che, se la fidejussione non fosse emessa, si potrebbe configurare il danno da responsabilità professionale da intermediazione assicurativa. La fattispecie difficilmente determina una responsabilità professionale tale da poter far intervenire l’assicurazione di Rc professionale. Per l’ agente, il rischio è molto più alto: il cliente sa di aver incaricato un rappresentante della compagnia e sarebbe legittimato a valutare tutte le “aspettative” di rilascio che l’intermediario ha lasciato trapelare in sede di trattativa. Messa in questi termini, la questione potrebbe determinare ipotesi di responsabilità tanto più concrete quanto più alta è stata l’aspettativa del rilascio della garanzia cauzionale. Nel caso del broker, il rischio è molto più basso: questo intermediario non rappresenta una compagnia, per cui di certo non potrà generare alcuna aspettativa di rilascio. Poi, dovrà essere valutato il mandato di brokeraggio sottostante che potrebbe determinare una qualche forma di responsabilità (come per esempio nel caso in cui Sponsored by Ramo cauzioni e rc professionale per agenti e broker Pasquale Falzarano, senior account di Wholesale Insurance broker-i L'AZIENDA INFORMA I WHOLESALE INSURANCE BROKER sia prevista una clausola di esclusiva). Sta di fatto che, in entrambe le ipotesi di intermediazione esiste un limite di responsabilità legato al tipo di assicurazione che il cliente va a richiedere (ramo cauzioni) che consta di un’assunzione basata sull’analisi del rischio di tipo oggettivo e soggettivo, in virtù della quale non è possibile, quasi mai, avere aspettative particolari sulla possibilità di rilascio della fidejussione richiesta. Pasquale Falzarano

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marzo 2013 l 51

Quella degli intermediari assicurativi è stata la prima vera categoria ad avere avuto l’obbligo, sancito dal Codice delle assicurazioni, di sottoscrivere una polizza di rc professionale, ma le ipotesi di responsabilità di broker e agenti sono molto rare e circoscritte. Nel ramo cauzioni, una situazione, abbastanza frequente in astratto, potrebbe essere la seguente: un cliente deve esibire, entro un certo termine, una polizza fideiussoria a garanzia di un’obbligazione, ma non riesce ad ottenerla per tempo e, quindi, cita in giudizio il broker o l’agente per il danno derivato dal ritardo. Gli intermediari si vengono a trovare nella situazione imbarazzante di scegliere tra a) liberare il cliente in tempo utile per consentirgli di procurarsi altrove la polizza fideiussoria, con il rischio di perdere sia il cliente sia altre polizze in portafoglio; b)cercare una soluzione ad ogni costo, tenendo il cliente legato all’aspettativa del rilascio della garanzia con l’ulteriore conseguenza che, se la fidejussione non fosse emessa, si

potrebbe configurare il danno da responsabilità professionale da intermediazione assicurativa. La fattispecie difficilmente determina una responsabilità professionale tale da poter far intervenire l’assicurazione di Rc professionale. Per l’ agente, il rischio è molto più alto: il cliente sa di aver incaricato un rappresentante della compagnia e sarebbe legittimato a valutare tutte le “aspettative” di rilascio che l’intermediario ha lasciato trapelare in sede di trattativa. Messa in questi termini, la questione potrebbe determinare ipotesi di responsabilità tanto più concrete quanto più alta è stata l’aspettativa del rilascio della garanzia cauzionale.

Nel caso del broker, il rischio è molto più basso: questo intermediario non rappresenta una compagnia, per cui di certo non potrà generare alcuna aspettativa di rilascio. Poi, dovrà essere valutato il mandato di brokeraggio sottostante che potrebbe determinare una qualche forma di responsabilità (come per esempio nel caso in cui

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sia prevista una clausola di esclusiva).Sta di fatto che, in entrambe le ipotesi di

intermediazione esiste un limite di responsabilità legato al tipo di assicurazione che il cliente va a richiedere (ramo cauzioni) che consta di un’assunzione basata sull’analisi del rischio di tipo oggettivo e soggettivo, in virtù della quale non è possibile, quasi mai, avere aspettative particolari sulla possibilità di rilascio della fidejussione richiesta.

Pasquale Falzarano