Articolo 63

6
Parte II - Ordinamento della Repubbli Titolo I - Il Parlamento Sezione I - Le Camere La Costituzione

Transcript of Articolo 63

Page 1: Articolo 63

Parte II - Ordinamento della Repubblica Titolo I - Il Parlamento Sezione I - Le Camere

La Costituzione

Page 2: Articolo 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e

l'Ufficio di presidenza.Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente

e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Page 3: Articolo 63

Per ogni Camera l'elezione del suo Presidente ha luogo sotto la direzione

di un Presidente provvisorio (al Senato è il membro più anziano presente alla riunione; alla Camera viene scelto il più anziano per elezione fra i

vicepresidenti delle passate legislature) incaricato di dirigere e controllare le operazioni di voto che ha luogo a scrutinio segreto. Anche se le maggioranze

richieste per l'elezione dei Presidenti delle due Camere sono diverse, obiettivo comune è quello di assicurare che egli sia espressione non solo della

maggioranza parlamentare, ma anche delle minoranze: per questo motivo, la carica è generalmente assunta da una personalità che si pone al di sopra degli schieramenti di parte. In passato, al fine di garantire un maggior equilibrio tra i due rami del Parlamento, era prassi assegnare la presidenza di una Camera ad un esponente della maggioranza, e la presidenza dell'altra ad una persona indicata dall'opposizione. Con la vittoria elettorale del centrodestra nel 1994

tale prassi è stata abbandonata, e da allora i Presidenti di entrambe le Camere sono espressione della maggioranza parlamentare. Il venir meno di tale

convenzione costituzionale ha incentivato il superamento della imparzialità come connotato di fondo della funzione del Presidente di Assemblea. La

garanzia che alla Presidenza delle due Camere fossero insediati un esponente della maggioranza e uno dell'opposizione, aveva indotto in passato ad

attribuire a tali figure il potere di nomina di componenti di autorità indipendenti o del Consiglio di amministrazione della RAI; dal 1994, venuta

meno tale convenzione, sono state scelte altre formule di nomina in grado di rappresentare anche le opposizioni.

Page 4: Articolo 63

In ciascuna Camera, una volta eletto il Presidente, si procede alla nomina dei membri che, insieme ad esso, formano l'Ufficio di

presidenza. Essi sono: -- 4 vicepresidenti, che hanno il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e

sostituirlo nell'ipotesi di assenza temporanea o impedimento. Il particolare sistema elettorale adottato mira a garantire la

presenza anche di rappresentanti dei gruppi di minoranza; -- un numero variabile di segretari in funzione della rappresentanza dei gruppi parlamentari in seno a tale organo, che svolgono attività di

compilazione e lettura dei processi verbali delle adunanze, accertano l'esistenza del numero legale (v. 64), procedono

all'appello, etc.; -- 3 questori, che sovraintendono al cerimoniale ed ai servizi interni e svolgono attività di polizia all'interno delle

Camere. Secondo una norma consuetudinaria, infatti, l'accesso di agenti della forza pubblica negli edifici delle Camere è vietato (immunità della sede): le funzioni di polizia sono svolte dai

questori, che si avvalgono dell'aiuto dei commessi e delle guardie di servizio e rispondono esclusivamente al Presidente della

Camera. Spetta sempre ai questori il compito di predisporre il progetto di bilancio ed il rendiconto consuntivo di ciascuna

Camera.

Page 5: Articolo 63

Questa è l'unica disposizione relativa al funzionamento del Parlamento riunito in seduta comune [v. 55]: la direzione dei lavori è affidata al Presidente della Camera ed al suo Ufficio di

Presidenza. La norma mira ad evitare una concentrazione di cariche istituzionali in capo alla

stessa persona, tenuto conto che al Presidente del Senato spetta già la supplenza del Presidente della Repubblica (v. 86), e che alcune riunioni in

seduta comune (v. 55) riguardano proprio quest'ultimo organo. È prassi, inoltre, che il

Parlamento in seduta comune adotti il regolamento [v. 64] della Camera dei deputati, ma nulla vieta che sia scelto quello del Senato o

se ne rediga uno autonomo.

Page 6: Articolo 63

http://www.brocardi.it/costituzione/sezione-i/art63.html

www.senato.it › L'Istituzione › La Costituzione

Aloje Anamaria 5°C