Articolo 63
-
Upload
annamerisss -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Articolo 63
Parte II - Ordinamento della Repubblica Titolo I - Il Parlamento Sezione I - Le Camere
La Costituzione
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza.Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Per ogni Camera l'elezione del suo Presidente ha luogo sotto la direzione
di un Presidente provvisorio (al Senato è il membro più anziano presente alla riunione; alla Camera viene scelto il più anziano per elezione fra i
vicepresidenti delle passate legislature) incaricato di dirigere e controllare le operazioni di voto che ha luogo a scrutinio segreto. Anche se le maggioranze
richieste per l'elezione dei Presidenti delle due Camere sono diverse, obiettivo comune è quello di assicurare che egli sia espressione non solo della
maggioranza parlamentare, ma anche delle minoranze: per questo motivo, la carica è generalmente assunta da una personalità che si pone al di sopra degli schieramenti di parte. In passato, al fine di garantire un maggior equilibrio tra i due rami del Parlamento, era prassi assegnare la presidenza di una Camera ad un esponente della maggioranza, e la presidenza dell'altra ad una persona indicata dall'opposizione. Con la vittoria elettorale del centrodestra nel 1994
tale prassi è stata abbandonata, e da allora i Presidenti di entrambe le Camere sono espressione della maggioranza parlamentare. Il venir meno di tale
convenzione costituzionale ha incentivato il superamento della imparzialità come connotato di fondo della funzione del Presidente di Assemblea. La
garanzia che alla Presidenza delle due Camere fossero insediati un esponente della maggioranza e uno dell'opposizione, aveva indotto in passato ad
attribuire a tali figure il potere di nomina di componenti di autorità indipendenti o del Consiglio di amministrazione della RAI; dal 1994, venuta
meno tale convenzione, sono state scelte altre formule di nomina in grado di rappresentare anche le opposizioni.
In ciascuna Camera, una volta eletto il Presidente, si procede alla nomina dei membri che, insieme ad esso, formano l'Ufficio di
presidenza. Essi sono: -- 4 vicepresidenti, che hanno il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e
sostituirlo nell'ipotesi di assenza temporanea o impedimento. Il particolare sistema elettorale adottato mira a garantire la
presenza anche di rappresentanti dei gruppi di minoranza; -- un numero variabile di segretari in funzione della rappresentanza dei gruppi parlamentari in seno a tale organo, che svolgono attività di
compilazione e lettura dei processi verbali delle adunanze, accertano l'esistenza del numero legale (v. 64), procedono
all'appello, etc.; -- 3 questori, che sovraintendono al cerimoniale ed ai servizi interni e svolgono attività di polizia all'interno delle
Camere. Secondo una norma consuetudinaria, infatti, l'accesso di agenti della forza pubblica negli edifici delle Camere è vietato (immunità della sede): le funzioni di polizia sono svolte dai
questori, che si avvalgono dell'aiuto dei commessi e delle guardie di servizio e rispondono esclusivamente al Presidente della
Camera. Spetta sempre ai questori il compito di predisporre il progetto di bilancio ed il rendiconto consuntivo di ciascuna
Camera.
Questa è l'unica disposizione relativa al funzionamento del Parlamento riunito in seduta comune [v. 55]: la direzione dei lavori è affidata al Presidente della Camera ed al suo Ufficio di
Presidenza. La norma mira ad evitare una concentrazione di cariche istituzionali in capo alla
stessa persona, tenuto conto che al Presidente del Senato spetta già la supplenza del Presidente della Repubblica (v. 86), e che alcune riunioni in
seduta comune (v. 55) riguardano proprio quest'ultimo organo. È prassi, inoltre, che il
Parlamento in seduta comune adotti il regolamento [v. 64] della Camera dei deputati, ma nulla vieta che sia scelto quello del Senato o
se ne rediga uno autonomo.
http://www.brocardi.it/costituzione/sezione-i/art63.html
www.senato.it › L'Istituzione › La Costituzione
Aloje Anamaria 5°C