ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

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La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

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La Repubblica riconosce i diritti della famigliacome società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza moralee giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dallalegge a garanzia dell’unità familiare.

ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

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CHE COS’È LA FAMIGLIA?

Fino alla fine degli anni Sessanta lefamiglie italiane erano generalmentestabili e allargate cioè composte dapadre, madre, diversi figli e molte

La famiglia è ponte fra individuo e società. Nellafamiglia, infatti, l’individuo comincia a fare l’esperienzadelle relazioni e del vivere con gli altri: la famiglia è unapiccola società, perché è un insieme di persone chevivono le une accanto alle altre. In famiglia si impara astare insieme agli altri, ad accoglierli e rispettarli.

volte anche dai nonni o zii. Successivamente diventano alarga maggioranza famiglie mononucleari, cioè composte daisoli genitori e uno o due figli.

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CHE COS’È LA FAMIGLIA?È una grande scuola di solidarietà, perché in quella piccola società tuttisono impegnati a collaborare per il benessere comune.

In oltre la famiglia ha una grande responsabilità: proteggere ed educarei figli, insegnando loro le regole della convivenza civile e aiutandoli ascoprire i segreti, la bellezza e i pericoli della vita.

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LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO

Nella parte riguardante i rapporti etico-sociali (articoli 29-34)la Costituzione garantisce i diritti della famiglia (prevedendoagevolazioni per le famiglie numerose), e in particolare deifigli – anche quelli nati fuori dal matrimonio- , che i genitoridevono provvedere a mantenere , istruire ed educare.

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LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO

La legge italiana prevede un solo modello di famiglia: lamonogamica, che vieta di avere più di un coniuge.Diversamente, in altri Paesi, come quelli di religioneislamica, esiste la famiglia poligamica, che consenteagli uomini di sposare fino a quattro donne. I cittadiniislamici che vivono in Italia, tuttavia, devono adeguarsialla legge italiana, pena la sanzioni previste in questocaso.

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LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIOCome stabilito dal Diritto di famiglial’età minima per il matrimonio è fissata a18 anni. Vi sono comunque altrecondizioni affinché il matrimonio siapossibile.Gli sposi devono:•essere liberi da precedenti vincolimatrimoniali;•non essere consanguinei (parenti inlinea diretta) o legati da stretti rapportifamiliari (come il figlio adottivo el’adottante);•non essere interdetti, ossia non averperso alcuni diritti per grave infermitàmentale.

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ARTICOLO 9 E 33 DELLA CARTA UE

Ogni cittadino dell’unione ha «ildiritto di costituire una famiglia»(art. 9 Carta UE). Tale diritto vienepoi ribadito nell’art. 33. Carta UE,che invita ogni stato a prenderetutti i provvedimenti possibili pergarantire «la protezione dellafamiglia sul piano giuridico,economico e sociale».

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IL MATRIMONIO

In base all’art.29 Cost. it. «laRepubblica riconosce I diritti dellafamiglia come società naturalefondata sul matrimonio».La Costituzione prende inconsiderazione solo i nuclei familiaricostituiti col matrimonio:presupposto della «famiglia didiritto» è il matrimonio.

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IL MATRIMONIO

L’ordinamento giuridico italiano riconosce tre forme di matrimonio:• Il matrimonio civile è celebrato pubblicamente dal sindaco(o da un

suo delegato) ed è regolato dalle leggi dello Stato italiano.• Il matrimonio concordatario è un sacramento, celebrato da un

sacerdote secondo il rito cattolico; in seguito il sacerdote trasmettel’atto all’ufficiale di stato civile, che provvede a trascriverlo. Una voltatrascritto, il matrimonio ha effetti civili.

• Il matrimonio religioso non cattolico produce anch’esso effetti civili edeve essere celebrato davanti al ministro di un culto ammesso dalloStato italiano.

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LE NUOVE ESIGENZE SOCIALIUna questione molto attuale riguarda le coppie non sposate.

Oggi si assiste al fenomeno sempre più diffuso delle

famiglie di fatto costituite da genitori non uniti in

matrimonio e dai figli. Se la famiglia per libera scelta, è

formata da un solo genitore e dai suoi figli si parla di

famiglia atipica presente nei Paesi dove è riconosciuto il

divorzio 1970. Un problema attuale e molto dibattuto è il

matrimonio delle coppie omosessuali formate da due

persone dello stesso sesso che coabitano. Infine chi vive da

solo costituendo tuttavia un nucleo familiare viene definito

single.

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Art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davantialla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, direligione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà el’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo dellapersona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoriall’organizzazione politica, economia e sociale del paese

L’ EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI

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Quando si parla di uguaglianza non si può ignorarela «parità fra donna e uomo», che non è ancoradel tutto attuata.In Italia, alla base del matrimonio, sta«l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi» (art.29 Cost. It.). Fino al 1975 la legislazione era incontrasto con la Costituzione, perché stabiliva, cheil marito era a capo della famiglia, e che la donnadoveva assumere il cognome dell’uomo e seguirloovunque stabilisse la sua residenza.Solo nel 1975 con la riforma del diritto di famigliail marito non è più a capo della famiglia e aspettaa entrambi i coniugi concordare l’indirizzo dellavita familiare.

LA PARITÀ FRA DONNA E UOMO

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LA PARITÀ FRA DONNA E UOMOIn particolare:• La moglie non ha più l'obbligo di seguire il marito, perché entrambifissano la residenza secondo le esigenze della famiglia;• La fedeltà coniugale deve essere reciproca; un impulso in questo sensoè stato dato dalla Corte costituzionale, con una sentenza del 1968 che hacancellato la norma secondo cui l'adulterio della moglie era più grave diquello del marito;• La famiglia si basa sulla collaborazione dei coniugi ,che restano liberi dicompiere le loro scelte, anche dopo il matrimonio;• La moglie aggiunge il cognome del marito al suo; in questo modo ladonna può svolgere qualsiasi attività professionale, usando il propriocognome (se l' avvocato Luisa Bianchi sposa Paolo Verdi, continua aesercitare come avvocato Bianchi).

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Quasi sempre i matrimoni precoci siconsiderano forzati perché molte voltele bambine non danno il loro consenso.Le spose bambine sono semprecostrette ad abbandonare la scuola.Questo non solo limita il loro futuro, maanche la loro capacità di contribuire allacrescita economica e sociale comunità edel Paese in cui vivono.

IL MATRIMONIO NEI PAESI IN VIA DI

SVILUPPO: LE SPOSE BAMBINE

I matrimoni precoci sono delle violenze dei diritti umani delle

bambine che limita loro l’istruzione e che provoca danni alla

loro salute. Anche se molte leggi li proibiscono, purtroppo

continuano negare l’infanzia a milioni di bambine.

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I matrimoni precoci hannoun impatto negativo sullasalute delle bambine.

Le gravidanze e i parti sonola principale causa di mortedelle bambine tra i 15 e i 19anni.

Spesso le ragioni delmatrimonio precoce sono:la povertà, l’ignoranza, ladisuguaglianza di genere ela mancanza di rispetto deidiritti dei bambini.

LE SPOSE BAMBINE

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L’organizzazione americana International Center for Research onWomen (Icrw) ha compilato una «Top 20» dei Paesi in cui imatrimoni di minorenni sono più diffusi: il Niger è al primoposto (il 76,6% delle spose hanno meno di 18 anni), seguito daCiad, Bangladesh, Mali, Guinea, Repubblica centrafricana,Nepal, Mozambico, Uganda, Burkina Faso, India, Etiopia, Liberia,Yemen, Camerun, Eritrea, Malawi, Nicaragua, Nigeria, Zambia.

LE SPOSE BAMBINE NEL MONDO

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ADULTERIO: C’È DIFFERENZA TRA MOGLIE E MARITO?

«Il principio che il marito possa violarel’obbligo della fedeltà coniugale, mentre lamoglie debba essere punita – rimonta ai tempiremoti nei quali la donna, considerata perfinoincapace e privata di molti diritti, si trovava instato di soggezione alla potestà maritale. Ladonna ha acquisito pienezza di diritti e la suapartecipazione alla vita economica e socialedella famiglia è diventata molto più intensa;mentre il trattamento differenziato in tema diadulterio è rimasto immutato.

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ADULTERIO: C’È DIFFERENZA TRA MOGLIE E MARITO?

• Ritiene la Corte, alla stregua dell’attuale realtà sociale, che ladiscriminazione, lungi dall’essere utile, è di grave nocumento allaconcordia e alla unità della famiglia. La legge, non attribuendorilevanza all’adulterio del marito e punendo quello della moglie,pone in stato inferiorità quest’ultimo, la quale viene lesa nellasua dignità, è costretta a sopportare l’infedeltà e l’ingiuria.

• La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primocomma dell’art. 559 Codice penale non garantisca l’unitàfamiliare, ma sia un privilegio assicurato al marito, e , come tutti iprivilegi, violi il principio di parità. Per questi motivi la Cortecostituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del primocomma dell’art. 599 Codice penale».

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