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Regione Lombardia Provincia di Brescia Comune di Casto PIANO REGOLATORE GENERALE REVISIONE DELIBERA DI ADOZIONE DEL C.C. DELIBERA ESAME OSSERVAZIONI C.C. DELIBERA DI INTEGRAZIONE ALLA ADOZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA G.R. DELIBERA C.C. DI ACCOGLIERE LE MODIFICHE D’UFFICIO N. 50 DEL 22.12.98 N. 16 DEL 13.04.99 N. 32 DEL 16.09.99 N. 1907 DEL 31.10.00 N. 40 DEL 23.11.00 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE Integrate per l’accoglimento delle modifiche d’ufficio proposte dalla G.R. (in carattere corsivo) 1

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Regione Lombardia Provincia di Brescia

Comune di Casto

PIANO REGOLATORE GENERALE

REVISIONE

DELIBERA DI ADOZIONE DEL C.C.DELIBERA ESAME OSSERVAZIONI C.C.DELIBERA DI INTEGRAZIONE ALLA ADOZIONEDELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA G.R.DELIBERA C.C. DI ACCOGLIERE LE MODIFICHE D’UFFICIO

N. 50 DEL 22.12.98N. 16 DEL 13.04.99N. 32 DEL 16.09.99N. 1907 DEL 31.10.00N. 40 DEL 23.11.00

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONEIntegrate per l’accoglimento delle modifiche d’ufficio proposte dalla G.R.

(in carattere corsivo)

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 1 - FINALITA' DELLE NORME

1. Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del piano, di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti della applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge 3.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni, della L. 17.8.42 n. 1150, della L.R. 15.4.75 n° 51, della L. 28.1.77 n. 10, della L.R. 5.12.77 n. 60 modificata ed integrata con la L. 5.8.78 n. 457, della L.R. 27.1.1979 n. 17, della L. 17.2.1992 n. 179, delle LL.RR. 9.5.1992 nn. 19 e 20, della L.R. 15.7.1996 N. 15, della L.R. 9.6.1997 n. 18, della L.R. 23.0.1997 n. 23.

2. A decorrere dalla data di adozione e fino alla approvazione della Giunta Regionale, il Sindaco sospende ogni determinazione sulle domande di concessione non conformi alle prescrizioni del P.R.G. La durata della salvaguardia obbligatoria è fissata in cinque anni dall’art. 24 della L.R. 15.4.1975 n. 51.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 2 - AMBITO D’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI PRG

1. Le norme di PRG si applicano a qualsiasi intervento che comporti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale.

2. Nelle zone in cui è consentita l'attività edilizia, le prescrizioni inerenti alla zona interessata dal progetto debbono essere osservate sia nella stesura dei piani particolareggiati d’esecuzione ai sensi dell'art. 13 e seguenti della Legge Urbanistica, sia di tutti gli altri piani attuativi previsti dalla legislazione vigente (P.L.-P.R.-P.I.P.-P.Z.), sia nella redazione di singoli progetti edili.

3. Le opere d’ordinaria e straordinaria manutenzione, come definite ai paragrafi a) e b) dell’art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, sono sempre ammissibili, anche quando debbono eseguirsi in edifici costruiti in periodo precedente all'attuale PRG ed in contrasto con le nuove prescrizioni di zona.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA D’ATTIVITA' COSTRUTTIVE

1. Nuova costruzione: una costruzione interamente nuova, anche se sorge su area risultante da demolizione.

2. Ricostruzione: l'operazione congiunta della demolizione di un edificio e successiva edificazione di un fabbricato in luogo del primo, autorizzata con la stessa concessione.

3. Ampliamento: il complesso dei lavori effettuati al fine di ingrandire un fabbricato esistente, creando nuovo maggiore volume.

4. Sopralzo: un ampliamento della costruzione in senso verticale.5. Per intervento di manutenzione ordinaria secondo la definizione del paragrafo a)

dell’art. 31 della L.N. 457/78.6. Per intervento di manutenzione straordinaria secondo la definizione del paragrafo b)

dell’art. 31 della L.N. 457/78.7. Per intervento di restauro e risanamento conservativo secondo la definizione del

paragrafo c) dell’art. 31 della L.N. 457/78.8. Per intervento di ristrutturazione edilizia secondo la definizione del paragrafo d)

dell’art. 31 della L.N. 457/78.9. Per intervento di ristrutturazione urbanistica secondo le prescrizioni del paragrafo e)

dell’art. 31 della L.N. 457/78.10. Le operazioni di demolizione e fedele ricostruzione che mantengono inalterato il sedime

planimetrico ed i profili altimetrici preesistenti sono da considerare ristrutturazione.

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ART. 4 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUGLI IMMOBILI ESISTENTI

1. In tutte le zone destinate all'edificazione (eccettuata la zona A), per la quale valgono le norme particolari previste dal successivo art. 13, e con esclusione altresì delle zone per le quali é previsto o richiesto lo studio di un piano urbanistico esecutivo, PP o PA ai sensi del successivo art. 6 è ammessa la ristrutturazione d’edifici esistenti, come definita dal precedente art. 3, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e subordinatamente alla verifica dell'esistenza delle seguenti condizioni:

a) La destinazione e la tipologia prevista nel progetto di trasformazione siano ammissibili secondo le prescrizioni di zona del PRG;

b) Il progetto di ristrutturazione non comporti un aumento del volume preesistente.2. Le trasformazioni d’edifici industriali e artigianali o di grandi edifici produttivi agricoli che

comportino il mutamento di destinazione a residenza, sono ammissibili solo attraverso piani di recupero e conformemente alle prescrizioni delle singole zone in cui ricadono.

3. Agli effetti del calcolo degli indici e parametri preesistenti non sono computate le rimesse esterne del fabbricato, i locali accessori e seminterrati e le parti chiaramente identificabili come sovrastrutture o superfetazioni.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di mt. 2,40, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi mt. 1,50 per la superficie relativa. Al solo fine di osservare i requisiti di aereoilluminazione è consentita l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi. L’illuminazione zenitale è consentita quale sistema integrativo in misura comunque non maggiore del 30% per il raggiungimento del requisito minimo d’illuminazione richiesto. Si deve garantire, per gli spazi d’abitazione (locali di abitazione: camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo di cui alla lettera a) dell’art. 3.4.3 del Regolamento Locale d’Igiene tipo), se delimitati da pareti fisse, il rispetto dell’altezza media ponderale di mt. 2,40. Valgono in quanto applicabili le norme della L.R. 15 Luglio 1996, n. 15.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 5 - NORME PER LA TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE E DELLE ALBERATURE

1. Gli alberi d’alto fusto (con diametro superiore a cm. 30 misurato a MT. uno da terra) esistenti nel territorio comunale, dovranno essere conservati e tutelati.

2. Il Comune potrà consentire, per motivate ragioni, il taglio degli alberi, a condizione che ne sia effettuata la sostituzione con essenze analoghe.

3. In tutte le zone a destinazione prevalentemente residenziale, nel caso di nuove costruzioni, d’aumento di copertura di costruzioni esistenti o di costruzioni d’interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a verde una percentuale del lotto non inferiore al 30%.

4. L'area da riservare a verde non può essere interessata in alcun modo da costruzione nel sottosuolo, anche se il terreno naturale é ricostituito al di sopra con riporto di terra e nuova vegetazione.

5. La percentuale del lotto a verde s’intende al netto delle superfici riservate a passaggi veicolari, parcheggi e marciapiedi.

6. Sulle aree così destinate a verde, non potranno essere realizzate suddivisioni e recinzioni con opere murarie, cancellate, reti metalliche e simili; su tali aree dovrà essere piantata almeno una specie arborea selezionata tra quelle indigene o mediterraneo ogni 30 mq. di superficie a verde.

7. In tutti i progetti per concessione edilizia, gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno essere rilevati e indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali e osservando allo scopo la distanza minima di ml. 3,00 di tutti gli scavi (fondazioni, canalizzazioni, ecc.) dalla base del tronco (colletto).

8. Nella redazione di piani attuativi deve essere riservata particolare cura alla previsione ed attrezzatura delle aree a verde privato e pubblico.

9. A tale scopo dovrà essere prodotta una documentazione planimetrica e cartografica relativa alla sistemazione esistente, nonché una documentazione progettuale contenente tutti i particolari relativi alla sistemazione delle aree verdi e delle loro piantumazioni. In detto progetto dovrà essere previsto il mantenimento, ove possibile, delle piante esistenti.

10. Il taglio dei boschi (escluse le colture industriali) è rigorosamente vietato, se non per comprovate ragioni di carattere ecologico: in questo caso, oltre alla concessione dovranno essere ottenute le autorizzazioni previste dalle Leggi vigenti.

11. In relazione alla difesa e allo sviluppo del patrimonio arboreo, il Sindaco potrà richiedere alle proprietà particolari cautele nella manutenzione dei boschi, per l’eliminazione delle piante malate e la relativa ripiantumazione.

12. Il progetto relativo a sistemazioni a verde non connesse ad interventi edilizi deve consistere almeno in una planimetria in scala non inferiore a 1: 500, riportante l’indicazione delle piante ad alto fusto.

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ART. 6 - MODALITA' D’ATTUAZIONE DEL PRG

1. Ai sensi della vigente Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni, della L.R. n. 51 del 15.4.75, nonché con la L. 28.1.1977 n. 10, il PRG è attuato nel rispetto delle prescrizioni di zona, allineamenti e vincoli indicati nelle tavole grafiche di piano o nelle presenti norme, con le seguenti modalità:

a) la realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e d’opere d’urbanizzazioni preordinate all'edificazione, ove in progetto sia prevista una densità fondiaria superiore a 3,00 mc/mq. o un'altezza superiore a MT. 25,00, è consentita soltanto dopo l’approvazione d’apposito piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata,

b) in tutte le zone indicate nelle tavole della zonizzazione del PRG con contorno continuo con inserito i simboli P.L.-P.R.-P.I.P.-P.Z., il Piano Regolatore Generale si attua esclusivamente mediante piano attuativo convenzionato.

2. In mancanza di detti strumenti, sono consentite esclusivamente opere d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, salvo quanto previsto all’art. 14 della Legge 179/92.

3. Per tutte le zone edificabili, la realizzazione dei singoli edifici e opere d’urbanizzazione può avvenire mediante il rilascio di singole concessioni nel rispetto delle particolari prescrizioni di zona.

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ART. 7 – AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA

1. Presso l’Ufficio Tecnico Comunale è conservato un archivio del rilievo planimetrico in scala 1: 500 - 1: 2000 - 1: 5000 che è aggiornato a cura di detto ufficio per le opere realizzate.

2. In tutti i casi in cui sia prevista una modifica della superficie coperta dei fabbricati preesistenti, oppure la realizzazione di nuovi fabbricati, il progetto da presentarsi per ottenere la concessione ad edificare dovrà essere corredato da un estratto del rilievo planimetrico, che riproduca la zona interessata dalla richiesta, mettendo in risalto, a tratto marcato, i confini dell’area asservita e a campitura piena il profilo planimetrico del nuovo edificio.

3. I controlucidi del rilievo planimetrico saranno forniti a pagamento dell’Ufficio Tecnico Comunale.

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ART. 8 - INDICI E PARAMETRI

L'utilizzazione delle aree e l'edificazione delle varie zone del territorio comunale, anche in relazione alla destinazione d'uso, sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri definiti negli articoli seguenti 9 e 10.

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ART. 9 - DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI

9.1. - ALTEZZA DEI FABBRICATI (H)1. E' definita, in via normale, dalla distanza in verticale misurata a partire dal piano di

campagna, sia pubblico che privato, modificato in conformità a quanto stabilito dal successivo comma 2, sia pubblico sia privato, fino alla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dei locali abitabili posti più in alto.

2. Il piano naturale di campagna potrà essere modificato con un riporto di terra massimo di + 1,00 MT. a formazione di piani inclinati, con rapporto altezza-base non superiore di 1/3, e non comportano uno sbancamento superiore a mt. 5,00.

3. Al fine di definire la quota più bassa del terreno modificata non si considerano: le rampe e le corsie d’accesso ai box o ai vani tecnici interrati, di larghezza media non superiore a MT. 5,00 salvo prescrizioni di legge, i cavedi d’areazione e d’illuminazione dei vani interrati abitabili, ai sensi del titolo III, Capitolo 6, articoli 3.6.3 e 3.6.4 del Regolamento Locale d'Igiene, di nuova costruzione e i cavedi già realizzati pertinenti agli edifici costruiti precedentemente all’adozione della presente PRG, a condizione che, limitatamente per questi ultimi, non abbiano larghezza media maggiore a MT. 5,00.

4. Quando l'ultimo solaio non sia orizzontale l'altezza è riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.

5. Qualora le falde del tetto siano impostate a più di 50 cm. rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale, o abbiano pendenza superiore al 40%, l'altezza va riferita al punto medio delle falde stesse al loro intradosso tra l'imposta e il colmo.

6. L'altezza agli effetti del rispetto delle prescrizioni delle singole zone urbanistiche, delle distanze dai confini e dei distacchi dai fabbricati, è la media ponderale tra quelle misurate nelle singole porzioni di fabbricato d’altezza diversa.

7. L'altezza media è, quindi, determinata dal rapporto tra la sommatoria delle superfici (S1+S2+...Sn) delle varie facciate dell'edificio e il perimetro (p) del poligono definito dalla superficie coperta ( H media = S/p).

8. Ai fini della determinazione dell’altezza media viene attribuito uno spessore teorico di cm. 30 ai solai delimitanti i singoli piani.

9. L'altezza massima di una qualsiasi porzione di fabbricato non potrà superare in assoluto di 1/3 l'altezza media calcolata conformemente al comma precedente.

10. Tutti i parametri relativi alle altezze contenute nelle singole zone urbanistiche normate negli articoli successivi devono essere considerati quali altezze medie.

11. Per le costruzioni a "gradoni" l'altezza media di ciascun fronte può essere calcolata separatamente per ogni singolo "gradone" a condizione che la distanza in proiezione orizzontale tra un fronte e l'altro sia almeno di MT. 5,00.

12. Le costruzioni a terrazza e/o a gradoni non potranno in alcun caso superare il numero di tre gradoni fuori terra.

13. Negli edifici con copertura piana non si computano ai fini dell'altezza i parapetti opachi e i coronamenti che non superino i MT. 0,90 dall'intradosso dell'ultimo solaio. La copertura piana non può superare il 50% della superficie coperta per i soli edifici residenziali.

14. Potrà essere ammesso il superamento delle altezze di cui ai precedenti commi: a) spazi compresi tra il piano di corsa delle gru a ponte e la copertura dei capannoni

industriali ad un solo piano fuori terra, con il limite di mt. 2,20; detti volumi debbono essere progettati coerentemente alla composizione architettonica dell'intera costruzione.

b) I “volumi tecnici” strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti delle norme tecniche di zona. Sono da considerare “volumi tecnici” quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vani di espansione dell’impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

9.2. - SUPERFICIE COPERTA (Sc)1. Per superficie coperta o copribile s’intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo

ingombro della costruzione sovrastante il piano naturale di campagna con la sola esclusione:a) dei balconi, gronde e pensiline di edifici residenziali con sbalzo max di ½ della

distanza minima dal confine con max 2,00 mt.;b) dei balconi, gronde e pensiline di edifici produttivi con sbalzo max di ½ della distanza

minima dal confine con max 2,50 mt.;c) le scale aperte (anche a chiocciola) e le scale di sicurezza, a condizione che non

superino una superficie coperta di mq. 10,00.2. Per superficie utile (Su) s’intende la superficie di pavimento degli immobili ai vari piani,

misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, d’eventuali scale interne, di logge e balconi.

3. Per superficie accessoria (Snr) s’intende la superficie di pavimento riguardante: cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, autorimesse singole o collettive, porticati e androni, logge e balconi, depositi e magazzini senza autonomia funzionale.

4. Per superficie lorda di pavimento (Slp) degli immobili s’intende la superficie ai vari piani comprensiva delle eventuali tramezzature interne, delle tamponature esterne e delle scale interne che vanno calcolate una sola volta.

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9.3. – VOLUME (V)1. E’ determinato dal prodotto tra la superficie coperta determinata ai sensi del punto 9.2 e

l'altezza media ponderale dell' edificio valutata ai sensi del punto 9. 1.2. In caso di piani sovrapposti con superfici diverse tra loro il valore sarà calcolato

moltiplicando le singole superfici piano per piano per le relative porzioni d’altezza media ponderale.

3. Non sono conteggiati nel computo del volume: a) I vani interrati di pertinenza alla funzione residenziale (cantine, lavanderie, servizi igienici,

ripostigli, autorimesse e spazi di distribuzione e impianti tecnici) per la sola parte sottostante, la proiezione orizzontale del massimo ingombro della costruzione avente un’altezza netta interna di MT. 2,50. I vani d’altezza superiore ai MT. 2,50 saranno computati volumetricamente per intero indipendentemente dalla destinazione funzionale dei vani stessi;

b) I coronamenti dell'edificio ed i “volumi tecnici” collocati al di sopra delle altezze massime calcolate conformemente alle presenti norme ed esemplificati all’art. 9.1.14;

c) vani accessori all'edificio principale totalmente interrati e con riporto di terreno coltivabile d’adeguato spessore, esterni alla proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro dell'edificio stesso fuori terra purché non aventi superficie lorda superiore a 2,5 mq. ogni 100 mc. di volume computabile ai sensi del presente articolo e altezza netta interna non superiore a MT 2,50;

d) le rimesse interrate comprensive del corsello d’accesso alle autorimesse nella misura massima di 1 mq. di superficie utile ogni 10 mc. di volume computabile ai sensi del presente articolo con riporto di terra coltivabile d’adeguato spessore ed esterni alla proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro dell'edificio principale fuori terra a condizione che:

Siano di stretta pertinenza dell'edificio stesso; Rientrino nella pertinenzialità di cui alla Legge 122/89 e che pertanto non potranno essere

riallocati in autorimesse interrate esterne gli spazi già destinati ad autorimesse negli edifici preesistenti;

Abbiano un’altezza netta interna non superiore a MT. 2,50;e) gli aggetti aperti quali: terrazze, balconi, i portici asserviti ad uso pubblico;f) i portici e le logge aperte almeno su due lati con superficie utile inferiore o uguale al 30%

della superficie lorda degli alloggi (Su + murature + vani scale). La percentuale dovrà essere verificata sull'intero edificio;

g) gli spazi compresi tra il piano di corsa delle gru a ponte e la copertura dei capannoni industriali ad un solo piano fuori terra con altezza max di mt. 2,50;h) i magazzini o depositi interrati, anche esterni alla proiezione orizzontale del massimo

ingombro fuori terra dell'edificio con destinazione commerciale e produttiva, purché privi d’autonomia funzionale e che non comportino una permanenza anche temporanea di persone ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 60/77 e con altezza massima interna non superiore a MT. 2,70;

i) I fabbricati delle cabine elettriche e di gasdotto secondarie.4. Non è ammesso il trasferimento di volume fra aree ricomprese in diverse zone omogenee,

nonché fra aree non contermini, ad eccezione delle aree agricole, ove è ammesso l’accorpamento di fondi, anche non contigui e siti nei Comuni confinanti di Pertica Alta, Mura, Vestone, Bione, Lumezzane, Marcheno e Lodrino, al fine di costituire la superficie fondiaria utile al calcolo della volumetria (per l’alloggio) e/o della superficie lorda di pavimento (per attrezzature e stalle) massime ammesse.

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9.4. - DISTACCO FRA GLI EDIFICI:1. E' la distanza minima, alle differenti quote, misurata sui prolungamenti dei lati in

proiezione orizzontale, dal massimo ingombro delle costruzioni sovrastanti il piano naturale di campagna o il piano sistemato conformemente al punto 9.1.

2. Non sono considerati distacchi:a) I rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 della larghezza

e non sia superiore a MT. 4,00;b) I balconi aperti su almeno due lati, le gronde e pensiline con sbalzo fino ad ½ della

distanza dal confine con un max di mt. 2,00 per gli edifici residenziali e mt. 2,50 per gli edifici produttivi e commerciali;

c) Le pensiline d’ingresso e di servizio a condizione che non superino una superficie coperta di mq. 10,00;

d) Le scale aperte e di sicurezza a condizione che non superino una superficie coperta di mq. 10,00.

e) La norma non si applica in caso d’interventi assoggettabili a piano attuativo ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/1968.

3. Ai fini della misurazione del distacco tra gli edifici non sono considerate le autorimesse od accessori esistenti a confine purché d’altezza massima inferiore o uguale a MT. 3,00 in colmo e altezza media non superiore a MT. 2,50.

4. Non sono considerate, ai fini dei distacchi fra gli edifici, le cabine elettriche esistenti e di nuova costruzione purché fronteggianti pareti cieche d’edifici.

ALTRE NORME:Agli edifici esistenti, le cui distanze dai confini o dai fabbricati non sono conformi ai distacchi prescritti per le zone, sono ammessi sopralzi, per un solo piano, innalzando la proiezione sul piano orizzontale della superficie coperta esistente sovrastante il piano di campagna, nel rispetto degli indici volumetrici e delle altezze medie prescritte dalle norme di zona, alla condizione che sia rispettata la distanza minima di mt. 3 dai confini e mt. 6 da edifici fronteggianti. Devono essere rispettati i requisiti di aereoilluminazione in presenza di ostacoli dettati dall’art. 3.4.13 del Regolamento Locale d’Igiene tipo. E’ ammessa convenzione tra vicini.

9.5. - DISTANZA DAI CONFINI:1. E' la distanza minima misurata a raggio in proiezione orizzontale della superficie coperta

edificata fuori terra, rispetto al piano naturale di campagna o sistemato conformemente al punto 9.1 dai confini del lotto. E’ ammessa la costruzione sul confine del lotto edificabile individuato nelle tavole di azzonamento con apposito retino e colore qualora, l’area adiacente sia della stessa proprietà e venga rispettata la distanza minima dal confine prescritta nella singola zona.

2. Non sono considerate ai fini dei distacchi dai confini le cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione.

3. E’ ammessa la possibilità di costruire a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti norme relative alle singole zone a condizione che:a) venga mantenuto il distacco tra gli edifici di cui al precedente paragrafo 9.4;b) venga registrata e trascritta nei pubblici RR.II. apposita convenzione.

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9.6. - ARRETRAMENTO DELLE STRADE:1. E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, a raggio della superficie

edificata, con esclusione degli aggetti fino a 2,00 MT., entro e fuori terra, dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici o d’uso pubblico, esistenti o previsti e comprendente, quindi, oltre alla sede veicolare, i marciapiedi e le canalette laterali.

2. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà privata di cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale.

3. Le distanze minime previste per ciascuna zona in conformità al D.M. 2.4.1968 n. 1444 lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole di PRG o quelli stabiliti in sede di piano urbanistico esecutivo o di progetto esecutivo delle nuove strade.

9.7. - SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)1. Per area o superficie fondiaria deve intendersi l'area di pertinenza continua e contigua

della costruzione compresa l'eventuale fascia di rispetto delle strade non evidenziata con specifico retino e con esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche od asservite ad usi diversi dall'edificazione espressamente previste nel PRG o derivanti da obblighi di convenzione urbanistica relativa all’approvazione di piano attuativi.

2. In sede di rilascio di singola concessione edilizia devono essere computate, al fine del calcolo del volume edificabile, le aree edificabili non vincolate a destinazione pubblica dal PRG, che i proprietari cedono in proprietà o assoggettano all'uso pubblico al Comune per opere d’urbanizzazione e servizi d’interesse collettivo.

3. Sono irrilevanti le alienazioni e i frazionamenti successivi all’adozione del presente PRG che riducano la superficie di pertinenza degli edifici esistenti nel rispetto degli indici urbanistici previsti in ogni singola zona.

9.8. - SUPERFICIE TERRITORIALE (St.)1. Per superficie territoriale s’intende la superficie dei comparti individuati con apposito

perimetro nelle tavole d’azzonamento del piano urbanistico generale.2. A tale superficie andrà applicato l'indice territoriale per ottenere il peso insediativo

massimo ammissibile sia in termini volumetrici sia in termini di copertura.

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ART. 10 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI

10.1. - INDICE DI DENSITA' FONDIARIA (If)1. E' il rapporto (mc/mq.) fra il volume realizzabile, come definito dalle presenti norme, e la

superficie fondiaria del lotto come definita dal precedente punto 9.7.2. Detto indice si applica in via generale per il calcolo della volumetria realizzabile in sede di

rilascio di singole concessioni.3. Nella determinazione del volume realizzabile sul lotto, dovrà essere detratto quelle

costituito da edifici già esistenti.4. Quando sia realizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, questa

costituisce l'area di pertinenza dell'edificio realizzato e resta vincolata alla non edificazione (sino alla demolizione del volume realizzato o all'eventuale aumento degli indici di piano) in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie non possa più essere considerata nel computo dei nuovi volumi da realizzare.

5. Il Comune potrà richiedere, in ogni caso, la trascrizione del vincolo di cui sopra, a cura e spese del proprietario ed istituire apposito registro. Tale trascrizione è obbligatoria per le zone agricole.

10.2. - INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (It)1. L'indice di densità territoriale è il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie

territoriale per ottenere il volume massimo costruibile sul comparto definito ai sensi del precedente punto 9.8.

2. L'indice si applica nei casi in cui l'intervento edilizio autorizzabile con concessione edilizia debba essere preceduto obbligatoriamente da un piano attuativo.

10.3. - INDICE O RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)1. E' il rapporto fra superficie coperta o copribile da edifici e la superficie del lotto edificabile

corrispondente.2. Nel computo del rapporto di copertura realizzabile sul lotto dovrà essere conteggiata

anche la superficie coperta d’edifici che s’intende conservare.

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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10.4. - SUPERFICIE DESTINATA AD OPERE D’URBANIZZAZIONE PRIMARIA1. La superficie destinata ad opere d’urbanizzazione primaria comprende tutte 1e superfici

riservate all’esecuzione delle seguenti opere:a) Strade o allargamenti stradali d’uso pubblico o assoggettate all'uso pubblico;b) Percorsi pedonali separati o integrati con la viabilità automobilistica d’uso pubblico o

assoggettati all'uso pubblico;c) Parcheggi sia in superficie sia in strutture multipiano d’uso pubblico o assoggettati all'uso

pubblico;d) Verde primario di quartiere d’uso pubblico o assoggettati all'uso pubblico;e) Aree necessarie alla realizzazione in condotte interrate dei principali servizi canalizzati:

energia elettrica, pubblica illuminazione, cabine di trasformazione, impianti telefonici e relative cabine, impianti di gasdotto e relative cabine, acquedotto e relativi pozzi di captazione, canalizzazioni di smaltimento acque bianche e acque nere e relative stazioni di sollevamento, impianti di depurazione.

Queste aree oltre ad essere asservite all'uso pubblico o essere d’uso pubblico potranno essere gravate da servitù prediali.

10.5. - SUPERFICI DESTINATE AD OPERE D’URBANIZZAZIONE SECONDARIA1. La superficie destinata ad opere d’urbanizzazione secondaria comprende tutte le superfici

riservate all’esecuzione delle seguenti opere: a) Attrezzature d’interesse collettivo da realizzarsi da parte del Comune, Provincia, Regione o

Stato nonché da parte d’enti istituzionalmente preposti o da parte di privati che convezionino l'uso pubblico delle attrezzature;

b) Attrezzature scolastiche da realizzarsi da parte del Comune, Provincia, Regione o Stato nonché da parte d’enti istituzionalmente preposto o da parte di privati che convenzionino l'uso pubblico delle attrezzature;

c) Attrezzature sanitarie anche configurabili come Zona F ai sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444 e dell'art. 22 della L.R. n. 51/75;

d) Verde pubblico d’interesse urbano o configurabile d’interesse sovracomunale come Zona F ai sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444 e dell'art. 22 della L.R. n. 51/75;

e) Opere ricomprese tra le opere d’urbanizzazione primaria ma non pertinenti con il singolo comparto urbanizzato e che rivestono interesse pubblico generale.

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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ART. 11 - SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso in zone e sottozone.

2. Per ogni zona sono precisate nei successivi articoli le diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere, le trasformazioni consentite.

3. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:A - Nuclei d’antica formazioneB1 - Residenziale intensiva esistenteB2 - Residenziale estensiva esistenteB3 - Residenziale esistente con attività secondarieB4 - Residenziale di completamentoC1 - Residenziale d’espansione già convenzionataC2 - Residenziale d’espansione da convenzionareC3 - Piani di zona Leggi 167/865C4 - Verde privato e di rispettoD1 - Produttiva esistente di contenimentoD2 - Produttiva d’espansione già convenzionataD3 - Produttiva d’espansione da convenzionareD4 - P.I.P. convenzionato (Art. 27 Leggi 167/865)E1 - Agricola produttivaE2 - Agricola di salvaguardiaE3 - Boschiva di salvaguardiaPF - Parco fluviale dei torrenti NOZZA, VRENDA, DUPOSP1 - Servizi pubblici di quartiere (parcheggi)SP2 - Servizi pubblici di quartiere (verde pubblico)SP3 - Servizi pubblici di quartiere (scuole)SP4 - Servizi pubblici di quartiere (attrezzature comuni)SP5 - Standard zone produttiveST1 - Cimiteri e fasce di rispettoST2 - Viabilità pedonale e veicolareST3 - Attrezzature tecnologicheST4 - Distributori di carburante

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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ART. 12 - EFFICACIA DELLE NORME DEL PRG

1. Tutte le norme contenute nelle tavole grafiche e nelle presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo, con le precisazioni di cui all'art. 6, sono cioè immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.

2. Nell’ipotesi di discordanza tra le tavole grafiche, prevalgono quelle a scala di maggior dettaglio.

3. Le superfici delle zone omogenee indicate negli elaborati di PRG sono da ritenersi indicative. Faranno testo eventuali diversi dimensionamenti documentati da rilievi reali.

4. Per gli ampliamenti “una tantum” consentiti nei successivi articoli, l’incremento volumetrico dovrà essere calcolato su dati comprovati da rilievi reali.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 13 - ZONA A: NUCLEI D’ANTICA FORMAZIONE

1. Nell'area perimetrata come zona A valgono le specifiche norme tecniche d’attuazione allegate al Piano Regolatore Generale con apposito fascicolo oltre alle presenti norme generali.

2. Le disposizioni sul distacco fra gli edifici, distanza dai confini e arretramento stradale di cui ai paragrafi 9.5 – 9.6 – 9.7 del precedente art. 9 non si applicano per le costruzioni da effettuarsi nella zona “A”.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART.14 - ZONA B1: ZONA RESIDENZIALE INTENSIVA ESISTENTE

1. Nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati, sono ammessi edifici con destinazione residenziale;

2. Sono considerate compatibili destinazioni d’uso direzionali, commerciali a servizi ed attrezzature d’uso collettivo nonché artigianali di servizio *non nocive ne moleste* nei limiti del 20% della volumetria insediata o insediabile.

3. Sono vietate le attività e le nuove tipologie industriali e le attività degli autotrasporti, spedizionieri e simili.

INDICE DI DENSITA' FONDIARIA4. Le ricostruzioni e le ristrutturazioni sono ammessi nel limite massimo di densità fondiaria

di 2,50 mc/mq fatta comunque salva la volumetria preesistente alla data d’adozione del PRG anche se eccedente tale indice.

4. Gli ampliamenti esistenti e i nuovi edifici sono ammessi nel limite massimo di densità fondiaria di 2,50 mc/mq.

4. E' comunque ammesso l'incremento volumetrico “una tantum” del 10% del volume preesistente alla data d’adozione della Revisione del PRG e limitatamente ai lotti con indice fondiario saturo, nei soli casi d’adeguamento igienico-sanitario e funzionale o per ottenere un migliore inserimento ambientale dell'edificio esistente. Tale incremento non è consentito agli edifici che ne hanno usufruito con il precedente PRG.

RAPPORTO DI COPERTURA7. La superficie coperta non potrà superare il 50% della superficie del lotto.

ALTEZZA8. Massima: H = MT. 10,50 fatti salvi i disposti dell'art. 8 del D.M. 2.4.68 n. 1444 e con

esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI9. E' ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua o di

convenzione tra le proprietà confinanti.10. Negli altri casi: D = H/2 e mai inferiore a MT. 5,00 salvo specifiche convenzioni tra le

proprietà confinanti.

ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE11. L'arretramento minimo dovrà essere uguale H/2 e mai inferiore a MT. 5,00.12. Potrà tuttavia essere consentito il mantenimento degli allineamenti preesistenti salvo

necessità d’interesse pubblico da motivarsi in sede di rilascio di concessione edilizia.13. Restano fatte salve le prescrizioni del nuovo codice della strada.

DISTACCO TRA EDIFICI14. E' ammessa la costruzione in aderenza fra pareti e testata cieca.15. In tutti gli altri casi, il distacco non può essere inferiore a 10,00 MT.16. Tra pareti fronteggianti, il distacco non può essere inferiore all’altezza della parete più

alta.

RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNOVedere articolo 44.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 15 - ZONA B2: ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA ESISTENTE

1. Nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati sono ammessi edifici con destinazione residenziale.

2. Sono considerate compatibili destinazioni d’uso direzionali, commerciali a servizi ed attrezzature d’uso collettivo nonché artigianali di servizio non nocive ne moleste nei limiti del 20% della volumetria insediata o insediabile.

3. Sono vietate le attività e le nuove tipologie industriali e le attività degli autotrasportatori, spedizionieri e simili.

INDICE DI DENSITA' FONDIARIA4. I nuovi edifici e l’ampliamento di quelli esistenti sono ammessi nel limite massimo di

densità fondiaria di 2,00 mc/mq fatta comunque salva la volumetria preesistente alla data d’adozione del PRG anche se eccedente tale indice.

5. E' comunque ammesso l'incremento volumetrico “una tantum” del 10% del volume preesistente alla data d’adozione della Revisione del PRG e limitatamente ai lotti con indice fondiario saturo, nei soli casi d’adeguamento igienico-sanitario e funzionale o per ottenere un migliore inserimento ambientale dell'edificio esistente. Tale incremento non è ammesso per gli edifici che ne hanno usufruito con il precedente PRG.

RAPPORTO DI COPERTURA6. La superficie coperta non potrà superare il 50% della superficie del lotto.

ALTEZZA7. Massima: H = MT. 10,00 fatti salvi i disposti dell'art. 8 del D.M. 2.4.68 n. 1444 e con

esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI8. E' ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, negli altri casi: D

= H/2 e mai inferiore a MT. 5,00 salvo specifiche convenzioni tra le proprietà confinanti.

ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE9. L'arretramento minimo dovrà essere uguale H/2 e mai inferiore a MT. 5,00.10. Potrà tuttavia essere consentito il mantenimento d’allineamenti preesistenti in caso di

ricostruzione salvo necessità d’interesse pubblico da motivarsi in sede di rilascio della Concessione Edilizia.

11. Restano fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

DISTACCO TRA EDIFICI12. E' ammessa la costruzione in aderenza fra pareti e testata cieca. In tutti gli altri casi, il

distacco non può essere inferiore a l0,00 mt.13. Tra pareti fronteggianti, il distacco non può essere inferiore all’altezza della parete più

alta.14. E' consentita l'edificazione d’accessori alla residenza (box, ripostigli, ecc.) esterni al

perimetro dell'edificio principale.15. E' ammessa per tali accessori l'edificazione a confine previa convenzione con le proprietà

confinanti. In assenza di convenzione a mt. 3,00 dai confini e mt. 6,00 da edifici fronteggianti. Il volume degli accessori dovrà essere sommato al volume dell'edificio principale e rispettare nella totalità gli indici di densità fondiaria prevista.

16. Tali accessori non potranno superare in colmo l'altezza di 3,00 mt. e mt. 2,50 d’altezza media, dovranno prevedere una copertura in coppi ed opportune finiture esterne che salvaguardino il decoro dell' insediamento.

17. II rilascio di nuove concessioni edilizie per l ' edificazione d’accessori sarà subordinato all'adeguamento degli accessori già esistenti alle previsioni indicate nelle presenti norme in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne.

RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO18. Vedere articolo 44.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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ART. 16 - ZONA B3: ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE CON ATTIVITA' SECONDARIE

1. Le aree ricomprese in questa zona sono caratterizzate dalla presenza d’attività urbane diverse dalla funzione residenziale . In alcuni casi le funzioni relative ad attività secondarie sono presenti contestualmente alla funzione residenziale, in altri casi 1'attività produttiva è prevalente sull'attività residenziale.

2. Nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

a) Edifici adibiti ad attività produttive : ammessi i volumi tecnici e gli interventi necessari finalizzati all’adeguamento alle normative in materia sanitaria, antinfortunistica e di sicurezza del lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per l’insediamento produttivo di Comero contraddistinto con il simbolo (*) è ammesso l’ampliamento di mq. 700, da adibire esclusivamente a magazzino e deposito merci, da realizzare nella porzione di lotto ove insiste il simbolo (*).

b)Edifici residenziali : incremento del volume esistente non superiore al 20%, e per una sola volta;

3. E' ammessa la totale riconversione dei volumi utilizzati ai fini produttivi in funzioni residenziali.

4. Possono essere ammesse anche riconversioni con destinazioni parzialmente di: commercio il minuto, terziario diffuso, artigianato di servizio non nocive ne moleste e servizi ed attrezzature d’uso collettivo da localizzare al piano seminterrato o terreno e non superare il 20% del volume edificabile sul lotto.

5. Sono vietate le attività e le nuove tipologie industriali e le attività degli autotrasportatori, spedizionieri e simili.

INDICE DI DENSITA' FONDIARIA:6. Le ricostruzioni, le ristrutturazioni e le riconversioni sono ammesse nel limite massimo di

densità fondiaria di 2,50 mc/mq fatta comunque salva la volumetria preesistente alla data d’adozione del PRG anche se eccedente tale indice.

7. Gli ampliamenti e i nuovi edifici sono ammessi nel limite massimo di densità fondiaria di 2,50 mc/mq.

RAPPORTO DI COPERTURA8. La superficie coperta non potrà superare il 50% della superficie del lotto.

ALTEZZA 9. Massima: H = MT. 10,50 fatti salvi i disposti dell'art. 8 del D.M. 2.4.68 n. 1444 e con

esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI 10. E' ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua o di convenzione

tra le proprietà confinanti.11. Negli altri casi: D = H/2 e mai inferiore a MT. 5,00 salvo specifiche convenzioni tra le

proprietà confinanti.

ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE 12. L'arretramento minimo dovrà essere uguale H/2 e mai inferiore a MT. 5,00. 13. Potrà tuttavia essere consentito il mantenimento d’allineamenti preesistenti salvo

necessità d’interesse pubblico da motivarsi in sede di rilascio di concessione edilizia. 14. Restano fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della

Strada.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

DISTACCO TRA EDIFICI 15. E' ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca. 16. In tutti gli altri casi, il distacco non può essere inferiore a 10 MT.

RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO10. Vedere articolo 44.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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ART. 17 - ZONA B4: ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO

1. Nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati, sono ammessi edifici con destinazione residenziale.

2. Sono considerate compatibili destinazioni d’uso direzionali, commerciali a servizi ed attrezzature d’uso collettivo nonché artigianali di servizio non nocive ne moleste nei limiti del 20% della volumetria insediata o insediabile.

3. Sono vietate le attività e le nuove tipologie industriali e le attività degli autotrasportatori, spedizionieri e simili.

INDICE DI DENSITA' FONDIARIA 4. I nuovi edifici sono ammessi nel limite di densità fondiaria di 1,50 mc/mq.

NORME PARTICOLARI5. Gli interventi edilizi nelle Zone B4 dovranno tendere al raggiungimento del seguenti

obiettivi: a) le alberature esistenti con diametro superiore a cm 20 misurato a 1,00 MT. d’altezza,

dovranno essere mantenute e adeguatamente rappresentate nelle tavole di progetto per il rilascio delle concessioni edilizie.

a) gli eventuali ampliamenti d’edifici esistenti anche in altre zone di piano e che interessino la Zona B4 dovranno evitare la giustapposizione al corpo di fabbrica di corpi leggibili come aggiunti per dimensione e materiali. Si dovrà provvedere che gli ampliamenti s’integrino con l'edificio esistente creando un nuovo corpo il più compatto possibile. E' espressamente vietata la costruzione di scale esterne aperte di qualsiasi natura e tipo colleganti più piani aggettanti per più di MT. 1,20 dal perimetro dell' edificio.

b) gli eventuali ampliamenti d’edifici esistenti anche in altre zone di piano e che interessino la zona B4 dovranno consentire la semplificazione delle falde di copertura evitando intersezioni particolarmente articolate. Di norma le coperture dovranno avere falde inclinate con una pendenza compresa tra il 27 ed il 40% ed essere costituite da manto in coppi.

d) la composizione delle facciate dovrà provvedere ad un riequilibrio nel rapporto tra i pieni ed i vuoti costruttivi ed in particolare sono vietati gli aggetti di luce oltre MT. 2,00.

e) le ringhiere dovranno essere a disegno semplice impiegando materiali come il ferro e/o il legno. I modelli costruttivi potranno essere desunti dal repertorio esistente nel patrimonio architettonico presente nei centri storici del Comune.

f) le facciate degli edifici dovranno essere intonacate in modo da costituire superfici piane e lisce e tinteggiate con colori scelti nella gamma delle terre. Le facciate potranno, altresì, essere ultimate in pietrame a vista con finitura analoga a quella consolidata nella tradizione costruttiva del Comune.

g) le valutazioni sui progetti per il rilascio della concessione edilizia potranno derogare dalle norme richiamate nei punti precedenti nel caso che il progetto edilizio presentato sia particolarmente significativo per l'aspetto architettonico e per l'inserimento ambientale proposto.

RAPPORTO DI COPERTURA6. La superficie coperta non potrà superare il 40% della superficie del lotto.

ALTEZZA7. Massima: H = MT. 10,00 fatti salvi i disposti dell'art. 8 del D.M. 2.4.68 n. 1444 e con

esclusione dei volumi tecnici.Per le aree individuate con il simbolo sulle tavole di azzonamento N. 14 e 15c, l’altezza massima, calcolata dal piano stradale, dovrà essere limitata a MT. 7,50 al fine di conseguire un miglior inserimento paesistico dei nuovi volumi residenziali.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

DISTANZA DAI CONFINI8. In tutti i casi D = H/2 e mai inferiore a mt. 5,00 salvo specifiche convenzioni tra le proprietà

confinanti.

ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE9. L'arretramento minimo dovrà essere uguale H/2 e mai inferiore a MT. 5,00.10. Restano fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della

Strada.

DISTACCO TRA EDIFICI11. In tutti i casi, il distacco non può essere inferiore a 10,00 MT e comunque tra pareti

fronteggianti, il distacco non può essere inferiore all’altezza della parete più alta.12. Il rilascio di nuove concessioni sarà subordinato all'adeguamento degli eventuali

accessori già esistenti alle previsioni indicate nelle presenti norme.13. In tutti i casi, il distacco non può essere inferiore a 10,00 MT e comunque tra pareti

fronteggianti, il distacco non può essere inferiore all’altezza della parete più alta.

RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO14. Vedere articolo 44.

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PARTICOLARI per l’area individuata con il simbolo sulle tavole di azzonamento 14 e 15c.

1. L’edificazione prevista deve essere concentrata nella porzione di area ricadente in classe di fattibilità 3, nel caso che gli approfondimenti previsti per tale classe consentano la realizzazione degli interventi, lo studio geologico individua le aree più soggette a fenomeni di esondazione e trasporto di massa, basate sulla morfologia e la memoria storica, inserendole in classe di fattibilità 4.

2. Gli interventi in classe 3 di fattibilità contermini alle suddette aree dovranno approfondire le condivisioni di rischio legate a piene liquide e solide.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 18 - VINCOLO TIPOLOGICO E D’ALTEZZA

1. Nei lotti e negli ambiti delle zone B e C contigui o in diretto rapporto visuale con la zona A, l’edificazione deve avvenire:

a) con tipologie omogenee alla zona A;b) per le facciate e le coperture (manto e gronda) è prescritto l’impiego di materiali come per

le zone A;c) le altezze max degli edifici sono così prescritte:

ZONE B: non superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti;ZONE C: non superare le altezze compatibili con quelle degli edifici delle zona A.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 19 - ZONA C: ZONA RESIDENZIALE D’ESPANSIONE Cl GIA' CONVENZIONATA - C2 DA CONVENZIONARE - C3 PIANO DI ZONA

ZONA C2 1. L'edificazione, come prevista dal precedente art. 6 e subordinata alla preventiva

approvazione di piano attuativo.

OBBLIGO D’UN PIANO ATTUATIVO2. Oltre all'adempimento degli obblighi relativi all’urbanizzazione primaria e alla quota parte

di quelli d’urbanizzazione secondaria, deve essere effettuata la cessione gratuita al Comune delle aree a standard per parcheggi (lettera c, art. 10.4) e verde pubblico (lettera d, art. 10.5) nella misura di 18,00 mq./ab. La restante quota dovuta per attrezzature d’interesse collettivo e scolastiche (lettere a e b, art. 10.5) sarà monetizzata.

3. In sede di piano attuativo, l'Amministrazione ha facoltà di precisare, anche modificandole, l'ubicazione e la conformazione di tali aree per servizi pubblici.

4. Nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati sono ammessi edifici con destinazione residenziale; possono essere ammesse anche destinazioni commerciali e attrezzature per servizi o per il tempo libero, nella misura massima del 20% della volumetria massima insediabile.

5. Non sono ammesse attività artigianali, sono vietate le attività e le tipologie industriali nonché le attività d’autotrasportatori, spedizionieri e simili.

6. Le previsioni di viabilità contenute nelle tavole di PRG, nonché la localizzazione degli standard potranno essere variate nella redazione del piano attuativo mantenendo inalterate le caratteristiche e le quantità.

INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE7. Massimo = 10000 mc./Ettaro calcolato sulla superficie territoriale come definita all’articolo

9.8.

RAPPORTO DI COPERTURA8. La superficie coperta non potrà superare il 30% della superficie territoriale come definita

dall’articolo 9.8.

ALTEZZA9. Massima: H = MT. 10,00 fatti salvi i disposti dell'art. 8 del D.M. 2.4.68 n. 1444 e con

esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI10. Minimo MT. 5,00 dai confini del Piano Attuativo.

ARRETRAMENTO DAL FILO STADALE11. L'arretramento minimo non dovrà essere mai inferiore a MT. 5,00. salvi comunque gli

arretramenti prescritti nelle planimetrie di PRG e secondo le prescrizioni del D.M. 1.4.1968;12. Restano fatte salve prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della

Strada.

DISTACCO FRA GLI EDIFICI13. II distacco fra gli edifici D=H e mai inferiore a MT. 10,00. rispetto agli edifici esterni al

Piano Attuativo e secondo le prescrizioni di cui all'art. 9 del D.M. 2.8.1968 n. 1444.

PERCENTUALE DEL LOTTO A VERDE14. Vale la norma di cui al precedente art.5.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ALTRE NORME15. Gli interventi edilizi nelle zone C dovranno tendere al raggiungimento dei seguenti

obiettivi:a) le alberature esistenti dovranno essere mantenute ed adeguatamente rappresentate nelle

tavole di progetto.b) la progettazione dei nuovi interventi edilizi dovrà tendere alla realizzazione d’edifici

compatti e articolati planimetricamente in corpi di fabbrica semplici. Di norma, le coperture dovranno avere falde inclinate con una pendenza compresa tra il 27% ed il 40%, ed essere costituite da manto in coppi.

b) le ringhiere dovranno essere a disegno semplice impiegando materiali come il ferro e/o il legno. I modelli costruttivi potranno essere desunti dal repertorio esistente nel patrimonio architettonico presente nei centri storici del Comune.

d) le facciate degli edifici dovranno essere intonacate in modo da costituire superfici piane e lisce e tinteggiate con colori scelti nella gamma delle terre. Le facciate potranno, altresì, essere ultimate in pietrame a vista con finitura analoga a quella consolidata nella tradizione costruttiva del Comune.

d) le valutazioni sui progetti in sede di rilascio della Concessione Edilizia, potranno derogare dalle norme richiamate nei punti precedenti solo nel caso che il progetto edilizio, presentato sia particolarmente significativo per l'aspetto architettonico e per 1' inserimento ambientale proposto.

RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO16. Vedere articolo 44. ZONA C1 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE GIA’ CONVENZIONATA 17. Piani Attuativi vigenti che conservano la loro efficacia fino alla scadenza fissata dalla

convenzione urbanistica. Alla scadenza, fatto salvo il disposto dell’art. 17 della Legge 1150/42 sono applicabili le norme della zona B2 con indice fondiario max di 1,50 mc/mq.

ZONA C3 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PEEP 18. Piani di Zona vigenti ex Leggi 167/865.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 20 - ZONA C4: VERDE PRIVATO E DI RISPETTO

1. Nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati sono ammessi edifici con destinazione residenziale.

2. Sono considerate compatibili destinazioni d’uso direzionali, commerciali a servizi ed attrezzature d’uso collettivo nonché artigianali di servizio non nocive ne moleste nei limiti del 20% della volumetria insediata o insediabile.

3. Sono ammessi mutamenti d’uso residenziale degli edifici a destinazione diversa.

INDICE DI DENSITA’ FONDIARIA4. I nuovi edifici sono ammessi nel limite massimo di densità fondiaria di 0,005 mc/mq.5. E’ ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti con ampliamento “una tantum” del

20% del volume per adeguamento igienico e funzionale.

ALTEZZA4. Massima: H = MT. 6,00 fatti salvi i disposti dell’art. 8 del D.M. 2.4.68 n. 1444 e con

esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI5. In tutti i casi: D = H/2 e mai inferiore a MT. 5,00, salvo specifiche convenzioni tra le

proprietà confinanti.

ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE6. L’arretramento minimo dovrà essere uguale H/2 e mai inferiore a MT. 5,00. Fatte salve le

prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada e le maggiori distanze prescritte nelle planimetrie di PRG

DISTACCO TRA EDIFICI7. In tutti i casi, il distacco non può essere inferiore a l0,00 MT. Tra pareti fronteggianti, il

distacco non può essere inferiore all’altezza della parete più alta.

NORMA PARTICOLARE8. La domanda di Concessione Edilizia dovrà essere corredata da una planimetria in cui sono

rilevate, il numero e tipo di specie arboree esistenti e di quelle di nuovo impianto.

RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO11. Vedere articolo 44.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 21 - ZONA D1: ZONA PRODUTTIVA ESISTENTE DI CONTENIMENTO

1. Sono ammesse le attività produttive, uffici e magazzini annessi, il commercio dei beni prodotti dall'attività produttiva e le attrezzature legate all'autotrasporto.

2. E' vietata ogni nuova destinazione residenziale eccetto un alloggio per la proprietà e per il personale addetto, nella misura max di mq. 120 di superficie lorda, qualora non esistenti, da inglobare nella volumetria massima ammissibile con obbligo di trascrizione del vincolo pertinenziale dell'alloggio all’attività produttiva.

3. E’ consentito destinare il 40% della superficie di calpestio ad attività commerciali e direzionali attinenti alla vendita di beni prodotti dall’attività produttiva o similari.

4. Le superfici commerciali e direzionali dovranno essere servite da una dotazione d’aree a parcheggi e verde, pari al 100% delle superfici stesse, ai sensi del V comma dell'art. 31 Legge 1150/42 e del I comma dell'art. 8 L.R. 60/77.

5. La ristrutturazione degli edifici delle singole unità produttive esistenti senza cambio di destinazione è sempre ammessa.

6. L'edificazione è consentita nei limiti delle prescrizioni e degli indici qui di seguito indicati:

RAPPORTO DI COPERTURA7. 60% della superficie fondiaria conteggiato sulla proiezione orizzontale del massimo ingombro del fabbricato.

ALTEZZA8. Massima: H = mt. 10,00 fatti salvi i disposti dell'art. 8 del D.M. 2.4.68 n. 1444 e con

esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI9. D = H/2 e mai inferiore a MT. 5,00. salvo specifiche convenzioni tra le proprietà confinanti.

ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE10. L'arretramento minimo dovrà essere uguale a H e mai inferiore a MT. 5,00. salvi comunque gli arretramenti prescritti nelle planimetrie di PRG e il mantenimento d’allineamenti e secondo le prescrizioni del D.M. 1 .4. 1968.9. Restano fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della

Strada.

DISTACCO TRA EDIFICI O TRA PARETI12. D = H e mai interiore a MT. 10,00: ammessa l'aderenza convenzionata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI13. Per gli edifici residenziali esistenti è consentita la ristrutturazione secondo le prescrizioni dell'art. 4.14. Qualsiasi concessione potrà essere rilasciata condizionatamente all’esecuzione delle

opere d’urbanizzazione primaria, degli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle emissioni atmosferiche, secondo gli standard d’accettabilità previsti da disposizioni statali o regionali e al pagamento del relativo contributo.

RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO15. Vedere articolo 44.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 22 - ZONA PRODUTTIVA D’ESPANSIONE: D2 GIA' CONVENZIONATA D3 DA CONVENZIONARE - D4 PIP CONVENZIONATO

ZONA D3 1. E' destinata all'insediamento d’attività produttive.2. Sono ammessi oltre agli impianti produttivi e relativi servizi uffici tecnici legati alla

produzione, magazzini, depositi e attrezzature per autotrasporti.3. E' vietata ogni destinazione residenziale, eccetto un alloggio per il personale dirigente e

di custodia, nella misura massima di 120 mq. di superficie lorda con obbligo di trascrizione di vincolo di pertinenza dell’attività produttiva. E' consentito destinare il 40% della superficie di calpestio ad attività commerciali e direzionali attinenti alla vendita di beni prodotti dall’attività produttiva o similari.

4. L'edificazione è subordinata all’approvazione di piano attuativo nel quale siano previste:a) l'esecuzione delle opere d’urbanizzazione primaria e degli impianti di depurazione delle

acque di rifiuto e delle emissioni atmosferiche, secondo gli standard d’accettabilità previsti da disposizioni statali o regionali;

b) la cessione delle aree per standard previste dall’art. 22 della L.R. 15.4.75, n. 51 nella misura del 10% della superficie territoriale come definita dall’articolo 9.8.

5. L'edificazione è consentita nei limiti delle prescrizioni e degli indici qui di seguito indicati:

RAPPORTO DI COPERTURA6. Non superiore ad 1/2 sull'intero comparto di superficie territoriale come definita

dall’articolo 9.8.

ALTEZZA7. Massima: H = MT. 10,00 e con esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI8. D = H/2 e mai inferiore a MT. 5,00 dai confini del Piano attuativo.

ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE9. Secondo gli arretramenti prescritti nelle planimetrie di PRG e secondo le prescrizioni del

D.M. 1.4.1968.10. Restano fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada.

DISTACCO FRA GLI EDIFICI O TRA PARETI11.D = H e mai inferiore a MT. 10,00: ammessa l'aderenza convenzionata.

PERCENTUALE DEL LOTTO A VERDE E PARCHEGGIO10. Minimo 10%. E’ obbligatoria la messa a dimora di cortine d’alberi d'alto fusto verso la

strada pubblica. Tale superficie non rientra nel computo degli standard di cui alla lettera b) del comma 3 precedente.

11. Le previsioni di viabilità contenute nelle tavole d’azzonamento del PRG, nonché la localizzazione degli standard potranno essere variate nella redazione del piano attuativo mantenendone inalterate le caratteristiche e le quantità.

RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO12. Vedere articolo 44.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

PRESCRIZIONI PARTICOLARI per il PL1 (Tavv. 14 e 15c)In fase attuativa i nuovi volumi dovranno essere realizzati sui pianori delle balze naturali del terreno e, le aree per verde pubblico e parcheggi, afferenti al P.L., dovranno essere individuate lungo la viabilità esistente, al fine di meglio coordinare gli sviluppi indotti dal carico insediativo e di salvaguardare l’intero comparto in ordine a più generali esigenze di tutela ambientale anche attraverso un contenimento delle movimentazioni del terreno, comunque necessarie per la realizzazione dell’intervento.

ZONA D2 – PRODUTTIVA DI ESPANSIONE GIA’ CONVENZIONATA 13. Piani attuativi vigenti che conservano la loro efficacia fino alla scadenza fissata dalla

Convenzione Urbanistica. Alla scadenza, fatto salvo il disposto dell’art. 17 della Legge 1150/42 sono applicabili le norme della zona D3.

ZONA D4 – PRODUTTIVA DI ESPANSIONE CONVENZIONATA 16. Piano per gli insediamenti produttivi ex art. 27 Legge 865/71.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 23 - ZONA E1: ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA

1. Le zone agricole sono destinate all'esercizio delle attività direttamente o indirettamente connesse con l’agricoltura.

2. In queste zone sono ammesse:a) abitazioni adibite a residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda e

fabbricati accessori,b) stalle e edifici per allevamenti zootecnici,c) silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole;d) fabbricati adibiti alle prime trasformazioni, ai processi di conservazione ed alla vendita dei

prodotti agricoli connessi.3. Si esclude su tutto il territorio comunale, l’insediamento di:a) imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in

connessione con l'attività d’allevamento, di terreno agricolo inferiore ad 1 ettaro per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame ai sensi della L. 690/76;

b) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività d’allevamento, di terreno agricolo inferiore ad un ettaro per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame ai sensi della L. 690/76.

4. Per le opere previste al punto 2/a si applicano i seguenti indici e parametri:

INDICE DI DENSITA' FONDIARIA5. Non superiore a 0,03 mc/mq.

ALTEZZA6. Massima: H = mt. 7.00 e con esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI7. Non inferiore a MT. 10,00.

DISTANZA MINIMA DAI FILI STRADALI8. Secondo gli arretramenti previsti nelle tavole di PRG e secondo le prescrizioni del D.M.

1.4.68, fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada.

DISTACCO TRA EDIFICI9. In tutti i casi, il distacco non può essere inferiore a 10 MT.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

NORME PARTICOLARI10. Le opere previste ai punti 2b, 2c e 2d non sono sottoposte a limiti volumetrici. Esse non

possono superare il rapporto di copertura del 10% della superficie aziendale. E' ammesso un rapporto massimo di copertura pari al 5% della superficie aziendale da destinare eventualmente a serre.

11. Nel computo della superficie aziendale possono essere considerate anche le zone di rispetto per la viabilità, per i corsi d'acqua e per i cimiteri, è consentito computare nella superficie aziendale, al fine dell'applicazione delle percentuali di superficie coperta, le aree presenti nei territori dei comuni contermini.

12. La distanza minima dai confini è di MT. 10,00.13. Per le costruzioni, la distanza dal ciglio delle strade di PRG e delle strade comunali e

provinciali esistenti è fissata in MT. 20,00, salvo maggiore distanza indicata nelle planimetrie di PRG e salvo le prescrizioni del regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada.

14. Le nuove costruzioni di cui al punto 2b, debbono distare di norma MT. 200 dal perimetro della zona residenziale più vicina; tale distanza può essere ridotta a MT. 100 nel caso d’allevamenti familiari di modesta dimensione.

15. Nelle zone agricole la concessione edilizia può essere rilasciata esclusivamente:a) all'Imprenditore Agricolo singolo o associato, iscritto all'Albo di cui alla Legge Regionale

13704/1974 n. 18, per tutti gli interventi di cui al punto 2 del presente articolo, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9 lettera a) della Legge 28/01/1977 n. 10,

b) al Titolare o al Legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi concessori;

16. La concessione è tuttavia subordinata:a) alla presentazione al Sindaco di un atto d'impegno che preveda il mantenimento della

destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascriversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare, tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;

b) all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;

c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma 15, anche alla presentazione al Sindaco, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di specifica certificazione disposta dal Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale (S.T.A.P.) competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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17. Dei requisiti dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente comma, è fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione.

18. II Sindaco deve rilasciare, contestualmente all'atto di concessione, un’attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di "non edificazione".

17. La volumetria computabile nelle diverse zone agricole è cumulabile solo nel rispetto dei parametri più restrittivi relativi alle singole aree.

17. Nelle zone agricole sono vietate, nelle aree libere le recinzioni fisse in muratura o altro materiale, fatta eccezione per siepi ed alberature a filari con essenze tipiche della zona.

19. Per gli edifici esistenti e per le nuove costruzioni, sono ammesse recinzioni in muratura con muretto d’altezza non superiore a cm. 100 e sovrastante cancellata o rete metallica non più alta di cm. 120, limitatamente all'area pertinenziale necessaria e giustificata da esigenze di sicurezza, opportunamente motivate, con un massimo di 10 volte la superficie coperta degli edifici.

17. Tali recinzioni dovranno essere mascherate con siepi sempre verdi di specie tipiche della zona.

17. Per le aree esterne a quelle recintabili ai sensi del precedente punto 21, saranno ammesse delimitazioni della proprietà costituite da paletti di legno con sezione tondeggiante, d’altezza non superiore a cm. 120, collegati da fili di ferro non spinato. Devono essere interrate in corrispondenza dei sentieri e mulattiere e comunque ogni 150 metri.

17. 0gni tipo di recinzione posta in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, ai sentieri e mulattiere, indicate o no sulle tavole di Piano, dovrà essere arretrata di mt. 1,00 dal ciglio stradale, salvo maggiori distanze indicate sulle tavole di Piano e diverse prescrizioni di cui al Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada.

18. Gli edifici esistenti e censiti nelle tavole di PRG con apposito simbolo grafico R (residenza) e dichiarati non adibiti all'uso agricolo, potranno essere oggetto d’interventi edilizi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione ed ampliamento “una tantum” nei seguenti limiti volumetrici massimi:

a) +20% con volume esistente fino a 500 mc.b) +10% con volume esistente fino a 750 mc.c) +5% con volume esistente fino a 1000 mc.

26. Gli edifici esistenti e censiti nelle tavole di PRG con apposito simbolo grafico P (produttivo) e dichiarati non adibiti all'uso agricolo, potranno essere oggetto d’interventi edilizi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione ed ampliamento “una tantum” nel limite massimo del 15% della superficie lorda di pavimento.27. Gli edifici esistenti e censiti nelle tavole di PRG con apposito simbolo grafico T (turistico) e

dichiarati non adibiti all’uso agricolo, potranno essere oggetto d’interventi edilizi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione ed ampliamento “una tantum” nel limite volumetrico massimo pari al 10% del volume preesistente.

28. Gli edifici esistenti e censiti nelle tavole di PRG al servizio delle attività agricole, potranno essere oggetto d’interventi edilizi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione ed ampliamento “una tantum” nel limite max. del 20% del volume esistente.

29. Gli interventi sugli edifici non adibiti all'uso agricolo, di cui ai precedenti punti 26 e 27, sono sottoposti alle norme particolari di cui all'art. 17, punto 5 della Zona B4.

30. Per gli edifici esistenti posti a quota superiore a MT. 800, si applica la disciplina temporanea di cui al punto 5 dell’art. 45.

31. Per i muri di sostegno vedere 4 punto dell’art. 44.32. Per ogni proprietà esistente alla data di adozione del P.R.G, non inferiore a 5000 mq.,

sono ammesse per una sola volta piccole costruzioni ad uso deposito attrezzi e per la manutenzione del bosco con cubatura massima di 50 mc ed altezza utile non superiore a mt. 2,50.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 24 – ZONA E2: ZONA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA1. E’ la zona agricola che riveste interesse geomorfologico. Il PRG propone gli interventi: di

tutela e conservazione dei caratteri morfologici e dei complessi vegetazionali autoctoni. la ricostituzione dell’equilibrio bio-ecologico dell’ambiente, la conservazione del paesaggio agrario tradizionale.

In queste zone sono consentite:2. Attrezzature a servizio dell'agricoltura. Sono vietati gli allevamenti zootecnici

intensivi:a) indice di copertura: 3% dell'intera superficie aziendale;b) altezza massima: H = mt. 4.50 con esclusione dei volumi tecnici;c) distanza minima dai confini: non inferiore a mt. 10.00;d) distanza minima dai fili stradali secondo gli arretramenti previsti nelle tavole di PRG e

secondo le prescrizioni del D.M. 1.4.68, e fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada.

d) le stalle e gli edifici zootecnici non intensivi, debbono distare almeno mt. 100 dal perimetro della zona residenziale più vicina.

3. Le serre sono ammesse nel limite massimo di rapporto del 5% dell'intera superficie aziendale.

4. Residenza a servizio dell'azienda agricola:a) indice di densità fondiaria: 0.02 mc/mq.b) altezza massima: H = mt. 4.50 e con esclusione dei volumi tecnici.a) Distanza minima dai confini: non inferiore a mt. 10.00 b) distanza minima dai fili stradali: secondo gli arretramenti previsti nelle tavole di PRG e

secondo le prescrizioni del D.M. 1.4.68, fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada.

5. La concessione edilizia può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti elencati al primo comma punti a) b) c), dell'art. 3 della L.R. 7 giugno 1980 n. 93. La concessione sarà subordinata alla presentazione dei documenti ed accertamenti previsti al secondo comma punti a), b), c) dell'art. 3 della già citata L.R. n. 93.

6. Dei requisiti dell'attestazione e delle verifiche di cui al precedente punto è fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione.

7. Il Sindaco dovrà rilasciare, contestualmente all'atto di concessione, un’attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di " non edificazione" di cui al quinto comma dell’art. 2 della L.R. n. 93. Nella zona E2 non sono ammessi di norma depositi di materiale anche custoditi.

8. Gli edifici esistenti e censiti nella tavola di PRG ai sensi dell'art. 1 della L.R. 93/80 potranno essere oggetto dei seguenti interventi:

a) (edifici non adibiti ad uso agricolo) attuare sugli edifici esistenti censiti con la sigla R (residenza) interventi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione con ampliamento “una tantum”, per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici a servizio delle abitazioni, in misura massima del 20% del volume preesistente.

b) (edifici non adibiti ad uso agricolo): attuare sugli edifici esistenti censiti con la sigla P (produttivi) interventi d’ordinaria e straordinaria manutenzione e ristrutturazione con ampliamento “una tantum” non superiore al 15% della superficie lorda di pavimento.

c) (edifici non adibiti ad uso agricolo) attuare sugli edifici esistenti censiti con la sigla T (turistico) interventi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, ristrutturazione ed ampliamento “una tantum” non superiore al 10% del volume.

d) (edifici adibiti ad uso agricolo) attuare interventi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, ristrutturazione ed ampliamento “una tantum” non superiore al 20% del volume esistente non superando l’altezza media di mt. 7,00, con esclusione dei volumi tecnici.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

9. Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere finalizzati al recupero e mantenimento delle preesistenze, delle caratteristiche distributive e dei materiali impiegati nelle costruzioni.

10. Le opere di ristrutturazione e d’ampliamento dovranno effettuarsi nel rigido rispetto dei materiali preesistenti.

11. Gli interventi sugli edifici non adibiti all’uso agricolo, di cui al punto 8 lettera a, b e c, sono sottoposti alle norme particolari di cui all’art. 17, punto 5 della zona B4. In tali edifici è consentito l'insediamento d’attività collegate alla promozione turistica ed alla divulgazione della produzione agricola locale.

12. Per gli edifici esistenti posti a quota superiore a mt. 800, si applica la disciplina temporanea di cui al punto 5 dell’art. 45.

13. Non sono ammessi interventi di movimentazione del terreno che modifichino il sistema dei terrazzamenti esistenti ed alterino le attuali scarpate.

14. Le recinzioni sono ammesse secondo le norme di cui ai punti 20, 21, 22, 23 e 24 dell’art. 23 della zona E1.

15. Per i muri di sostegno vedere 4 punto dell’art. 44.In queste zone sono vietate al di sopra della quota 800 mt. s.l.m.:16. L’apertura di nuove strade e sentieri che consentano il transito agli autoveicoli e motocicli.17. Gli sterri e sbancamenti.18. Il taglio dei boschi, salvo i tagli colturali autorizzati dagli Enti preposti.19. Qualsiasi tipo di recinzione delle aree inedificate, anche a carattere provvisorio, ed i muri

di sostegno, salvo che per gli edifici esistenti nei limiti e secondo le norme di cui ai punti 21, 22 e 23 dell’art. 23 della zona E1.

20. Sono fatti salvi gli interventi della Pubblica Amministrazione per opere di ripristino, consolidamento e difesa del suolo.

21. Per ogni proprietà esistente alla data di adozione del P.R.G, non inferiore a 5000 mq., sono ammesse per una sola volta piccole costruzioni ad uso deposito attrezzi e per la manutenzione del bosco con cubatura massima di 50 mc ed altezza utile non superiore a mt. 2,50.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 25 - ZONA E3: ZONA BOSCHIVA DI SALVAGUARDIA

1. Sono classificate come zona boschiva quelle aree dove esistono condizioni stazionali tali da consentire il mantenimento o l'insediarsi di popolazioni arboree (fustaia) ed arbuste (ceduo) stabili, indipendentemente dalle capacità produttive.

2. La destinazione del suolo potrà essere di:a) produzione: quando esistano condizioni climatiche che consentono la creazione o il

mantenimento di tipi forestali la cui primaria destinazione è la produzione legnosa.b) protezione: quando esistono condizioni stazionali che consentono lo sviluppo e la

permanenza della vegetazione arborea ed arbustiva le cui funzioni risultano espressamente protettive, indipendentemente dall'incremento.

3. Sono ammessi insediamenti per la produzione legnosa con i seguenti parametri:a) indice di copertura: 3% dell'intera superficie aziendale;b) altezza massima: H = mt. 4.50 con esclusione dei volumi tecnici;c) distanza minima dai confini: non inferiore a mt. 10.00;d) distanza minima dai fili stradali: secondo gli arretramenti previsti dal D.M. 1.4.68, fatte

salve le prescrizioni del Regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada;4. La residenza a servizio delle attività primarie sarà normata dai seguenti parametri:a) indice di densità fondiaria: 0.01 mc/mqb) altezza massima: H = mt. 4.50 con esclusione dei volumi tecnici.c) distanza minima dai confini: non inferiore a mt. 10,00d) distanza minima dai fili stradali: secondo gli arretramenti previsti nelle tavole di Piano e

secondo le prescrizioni del D.M. 1.4.68. Salvo prescrizioni del Regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada;

5. La concessione edilizia può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti elencati al primo comma a), b), c), dell'art. 3 della L.R. 7 giugno 1980 n. 93.

6. La concessione sarà subordinata alla presentazione dei documenti ed accertamenti previsti al secondo comma punti a), b), c), dell'art. 3 della già citata L.R. n. 93.

7. Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al precedente punto è fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione.

8. Il Sindaco dovrà rilasciare, contestualmente all'atto di concessione, un’attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di “non edificare” di cui al quinto comma dell'art. 2 della L.R. n. 93/80.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

9. Gli edifici esistenti e censiti nella tavola di PRG ai sensi dell’art. 1 della L.R. 93/80 potranno essere oggetto d’interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione con ampliamento “una tantum” nei limiti e secondo le modalità indicate ai punti 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 21 delle zone E2.

10. Per gli edifici esistenti posti a quota superiore a MT. 800, si applica la disciplina temporanea di cui al punto 5 dell’art. 45.

11. Non sono ammessi interventi di movimentazione del terreno che modifichino il sistema dei terrazzamenti esistenti ed alterino le attuali scarpate.

12. Le recinzioni sono ammesse secondo le norme di cui ai punti 20, 21, 22 e 23 dell’art. 23 della zona E1.

13. Per i muri di sostegno vedere 4 punto dell’art. 44.

In queste zone sono vietate al di sopra della quota 800 mt. s.l.m.:

14. L’apertura di nuove strade e sentieri che consentano il transito agli autoveicoli e motocicli.

15. Gli sterri e sbancamenti.16. Il taglio dei boschi, salvo i tagli colturali autorizzati dagli Enti preposti.17. Qualsiasi tipo di recinzione delle aree inedificate, anche a carattere provvisorio, ed i muri

di sostegno, salvo che per gli edifici esistenti nei limiti e secondo le norme di cui ai punti 20, 21, 22 e 23 dell’art. 23 della zona E1.

18. Sono fatti salvi gli interventi della Pubblica Amministrazione per opere di ripristino, consolidamento e difesa del suolo.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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ART. 26 - ZONA PF: PARCO FLUVIALE DEI TORRENTI NOZZA, VRENDA, DUPO

1. E’ la zona definita Parco Fluviale in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/24483 del 30-6-1992 in attuazione dell'art. 34, 1° comma della L.R. 30 novembre 1983 n. 86, è specificatamente destinata alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono ai mantenimento de relativi ecosistemi.

2. In questa zona è vietato:a) realizzare nuovi edifici; b) realizzare nuovi impianti produttivi anche di carattere zootecnico; c) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque; d) introdurre specie animali o vegetali estranee; e) attuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali

originarie; f) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, che

comportino alterazioni del suolo. g) costituire depositi permanenti o temporanei di materiali diversi, anche se in forma

controllata; h) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla

qualità dell'ambiente incompatibili con la tutela del Parco Fluviale; i) abbattere gli alberi aventi un diametro del tronco uguale o superiore a 30 cm misurato a

mt. 1,00 dal terreno. l) eseguire interventi di movimentazione del terreno che modifichino il sistema dei

terrazzamenti esistenti ed alterino le attuali scarpate;m) pavimentare le strade consorziali;n) chiudere al pubblico transito le strade consorziali.3. E' ammesso invece:a) attuare sugli edifici esistenti censiti nella tavola di PRG con la sigla R (residenza) interventi

d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione ed ampliamento “una tantum” non superiore al 10% del volume preesistente, per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici a servizio delle abitazioni, e senza alterare le altezze medie preesistenti.

b) attuare sugli edifici esistenti censiti nella tavola di PRG con la sigla P (produttivi): interventi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione ed ampliamento “una tantum” non superiore al 10% della superficie lorda di pavimento preesistente e senza alterare le altezze medie preesistenti.

c) attuare sugli edifici esistenti censiti nella tavola di PRG con la sigla T (turistici) interventi di sola ordinaria e straordinaria manutenzione e ristrutturazione.

d) attuare sugli edifici esistenti censiti nella tavola di PRG (adibiti ad usi agricoli) interventi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione ed ampliamento “una tantum” non superiore al 20% del volume senza alterare le altezze medie esistenti.

e) è consentito l'insediamento d’attività collegata alla promozione turistica ed alla divulgazione della produzione agricola locale.

c) aprire nuovi sentieri pedonali solo se d’iniziativa pubblica.c) la recinzione delle proprietà mediante staccionate di legno con un’altezza massima di MT.

1,00, limitatamente all'area pertinenziale pari a 2 MQ. per ogni MC. di volume già edificato.

4. Per gli edifici esistenti posti a quota superiore a MT. 800, si applica la disciplina temporanea di cui al punto 5 dell’art. 45.

5. Le aree ricomprese in questa zona concorrono all’edificabilità delle zone E1, E2, E3 nei limiti dei rispettivi indici e parametri.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 27 - NORME URBANISTICHE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Ai fini dell'applicazione delle norme urbanistiche gli esercizi commerciali di nuovo insediamento sono distinti secondo tre tipologie:

Tipologia A: esercizi commerciali insediati nei piani terreni dei fabbricati residenziali occupanti una superficie lorda complessiva di pavimento non superiore a mq. 100 per ogni fabbricato.

Tipologia B: esercizi commerciali insediati nei piani terreni dei fabbricati residenziali occupanti una superficie lorda complessiva di pavimento superiore a mq. 100 per ogni fabbricato. Tipologia C: esercizi commerciali insediati in strutture edilizie esclusivamente

destinate ad uso commerciale2. Per quanto riguarda gli insediamenti urbanistici ricadenti nella tipologia A, gli spazi

complementari pubblici che, a norma dell’art. 22 della L.R. 15.4.75 n. 51, sono da destinarsi a parcheggio, a verde e ad altre attività d’interesse collettivo, sono determinati unicamente, in base alla cubatura complessiva del fabbricato residenziale, compresa la cubatura destinata ad uso commerciale, senza ulteriore incremento dovuto alla presenza dell’attività commerciale.

3. Per quanto riguarda l'insediamento d’esercizi commerciali, ricadenti nella tipologia B e C, gli spazi complementari pubblici, che a norma dell'art. 22, punto 1, L.R. 15.4.75 n. 51, e da destinarsi a parcheggio, a verde o ad altre attività d’interesse collettivo, sono determinati sia in base alla cubatura residenziale del fabbricato, facendo riferimento al nominato art. 22, punto 1, sia con ulteriore aggiunta minima prevista al punto 2 del citato art. 22, L.R. 15.4.75 n. 51, in misura del 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, destinati a verde e di cui almeno la metà a parcheggio d’uso pubblico.

4. Gli esercizi ricadenti nella tipologia B e C, qualora si tratti di un unico esercizio occupante l'intera superficie del piano terreno, destinata ad uso commerciale, dovrà essere dotata d’appositi locali, destinati a deposito di scorte e a servizi igienico sanitari, la cui superficie non sia inferiore al 50% della superficie lorda di pavimento destinato alla vendita.

5. I locali destinati a deposito di scorte dovranno essere dotati d’accesso di servizio indipendenti dai locali adibiti alla vendita.

6. L'insediamento di grandi strutture superiore ai 400 mq. di superficie coperta, destinata a deposito o magazzino, è permesso unicamente nelle zone che il PRG destina ad insediamento produttivo.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 28 - ZONA SP: SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE

1. E' destinata ai servizi pubblici di quartiere: asili nido, scuole materne, scuole d'obbligo; verde pubblico attrezzato e gioco sportivo, giardini e parchi, attrezzature sportive non spettacolari, chiese e servizi parrocchiali, unità sanitarie, ambulatori, centri sociali, biblioteche popolari e parcheggi.

2. I singoli interventi dovranno essere preceduti da studio planivolumetrico o da piano particolareggiato estesi a tutta l'area perimetrata.

3. E' prevista l'acquisizione di tutte le aree delle zone SP da parte del Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali.

4. Il progetto d’attuazione di un piano particolareggiato o piano di lottizzazione deve comprendere, lo studio planovolumetrico delle attrezzature relative alla zona SP, che sarà dimensionata secondo le dotazioni richieste dall'art. 22 della L.R. n. 51 del 15/4/1975 e successive modifiche, o secondo la maggiore misura risultante dalle tavole di PRG. Dovrà essere accorpata e interessare le aree maggiormente coincidenti con quelle che nelle planimetrie di PRG sono indicativamente destinate a zona SP.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 29 - ZONA SP1: PARCHEGGI

1. Sono spazi pubblici riservati al parcheggio degli autoveicoli in superficie.

ALTRE NORME

2. Attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale. Possibilità di ricavare parcheggi pubblici nel sottosuolo: in questo caso la superficie sovrastante oltre a prevedere parcheggi scoperti potrà essere attrezzata per il gioco e lo svago ed opportunamente piantumata.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 30 - ZONA SP2: VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

1. Sono spazi riservati a parchi pubblici per il gioco, lo svago o la ricreazione. E' vietata ogni edificazione salvo le attrezzature per il funzionamento dell’impianto e la custodia.

ALTRE NORME

2. Attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale. La cubatura consentita è quella determinata dai singoli progetti esecutivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Le indicazioni dei vari tipi d’attrezzature nell'azzonamento sono da ritenersi indicative.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 31 - ZONA SP3: SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA

1. Sono spazi pubblici e riservati all'attività scolastica.2. Ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione.

INDICE DI VOLUMETRIA3. Massimo = 3 mc/mq con intervento edilizio diretto.4. Massimo = 5 mc/mq con preventivo piano particolareggiato.

ALTEZZA MEDIA5. Massima = mt. 10,00.

DISTANZA DAI CONFINI6. In fregio alle strade: ammessa l'aderenza ai fabbricati esistenti in confine oppure distanza

dai confini non minore di H/2 dell’altezza dell'edificio e non inferiore a mt. 5.7. Distanza tra fronti interni e confini, non inferiore all'altezza dell'edificio, salvo maggiori

distanze tra fabbricati come prescritto dall'art. 9 D.M. 2.4.68 n. 1444.

DISTANZA MINIMA DAI FILI STADALI8. Secondo gli arretramenti previsti nelle tavole di Piano e secondo le prescrizioni del D.M.

1.4.68 n. 1404 e salvo allineamento precostituito.9. Sono fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della

Strada.

DISTANZA MINIMA DAGLI EDIFICI10. Pari all'altezza del fabbricato più alto. Tra pareti finestrate d’edifici antistanti minimo mt.

10,00.Se tra gli edifici vi sono strade aperte al pubblico traffico, devono essere sommate le distanze dal ciglio stradale salvo maggiore distanza fino ad eguagliare l'altezza dell’edificio più alto come prescritto dall'art. 9, D.M. 2.4.68 n.1444.

11. In ogni caso le distanze tra edifici scolastici ed altri edifici dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18 Dicembre 1975.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 32 - ZONA SP4: ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE, CENTRO CIVICO, FARMACIA, ASSISTENZA SANITARIA, SERVIZI TECNOLOGICI

1. Sono spazi pubblici riservati alle attività collettive.2. Ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione.

INDICE DI VOLUMETRIA3. Massimo = 3 mc/mq con intervento edilizio diretto;4. Massimo = 5 mc/mq con preventivo piano particolareggiato.

ALTEZZA MEDIA5. Massima = mt. 10,00 con esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI6. In fregio alle strade: ammessa l’aderenza ai fabbricati esistenti in confine, oppure distanza

dai confini non minore di H/2 dell’altezza dell'edificio e mai inferiore a mt. 5,00.7. Distanza tra fronti interni e confini non inferiore all'altezza dell'edificio salvo maggiori

distanze tra fabbricati come prescritto dall'art. 9 D.M. 2.4.68 n. 1444.

DISTANZA MINIMA DAI FILI STRADALI8. Secondo gli arretramenti previsti nelle tavole di Piano e secondo le prescrizioni del D.M.

1.4.68 n. 1404 e salvo allineamento precostituito. 9. Sono fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione nuovo Codice della Strada.

DISTANZA MINIMA DEGLI EDIFICI10. Pari all'altezza del fabbricato più alto.11. Tra pareti finestrate d’edifici antistanti minimo mt. 10.12. Quando tra gli edifici vi siano strade aperte al traffico devono essere sommate le distanze

dal ciglio stradale salvo maggiore distanza fino ad eguagliare l'altezza dell'edificio più alto, come prescritto nell'art. 9 del D.M. 2.4.68 n. 1444.

ALTRE NORME13. Attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale, e/o con

interventi convenzionati da parte d’imprese, consorzi d’imprese, enti preposti.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 33 - ZONA SP5: AREE PER STANDARD A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

1. Sono spazi pubblici riservati al parcheggio degli autoveicoli in superficie.2. Sono altresì spazi pubblici destinati al verde pubblico e all’insediamento di strutture a

servizio delle attività artigianali e industriali.3. E’ consentita l’edificazione di mense, servizi alle imprese e strutture di promozione

aziendale.

INDICE DI VOLUMETRIA4. Massimo = 1 mc/mq con preventivo piano particolareggiato.

ALTEZZA MASSIMA5. Massima = mt. 10,00 con esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI6. In fregio alle strade: ammessa l’aderenza ai fabbricati esistenti in confine, oppure distanza

dai confini non minore di H/2 dell’altezza dell'edificio e mai inferiore a mt. 5,00.7. Distanza tra fronti interni e confini non inferiore all'altezza dell'edificio salvo maggiori

distanze tra fabbricati come prescritto dall'art. 9 D.M. 2.4.68 n. 1444.

DISTANZA MINIMA DAI FILI STRADALI8. Secondo gli arretramenti previsti nelle tavole di Piano e secondo le prescrizioni del D.M.

1.4.68 n. 1404 e salvo allineamento precostituito. 9. Sono fatte salve le prescrizioni del nuovo codice della strada.

DISTANZA MINIMA DEGLI EDIFICI10. Pari all'altezza del fabbricato più alto.11. Tra pareti finestrate d’edifici antistanti minimo mt. 10.10. Quando tra gli edifici vi siano strade aperte al traffico devono essere sommate le distanze

dal ciglio stradale salvo maggiore distanza fino ad eguagliare l'altezza dell'edificio più alto, come prescritto nell'art. 9 del D.M. 2.4.68 n. 1444.

ALTRE NORME13. Attuazione mediante Piano Particolareggiato da parte dell'Amministrazione Comunale, e/o

con interventi convenzionati da parte d’imprese, consorzi d’imprese, enti preposti.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 34 - ZONA ST1: CIMITERI E FASCE DI RISPETTO

1. Le zone cimiteriali sono costituite:a) dalle aree delimitate e recintate adibite alla sepoltura dei cadaveri nelle quali è ammessa

l’edificazione di loculi, celle-ossari-camere mortuarie, tombe di famiglia, secondo i Piani Cimiteriali redatti dall’Amministrazione Comunale ai sensi del T.U.LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934 e Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10.9.1990, n. 285.

b) dalle fasce di rispetto preordinate all’ampliamento dei cimiteri come attualmente definite per i cimiteri d’Alone, Casto, Malpaga e Comero ed evidenziate nelle tavole di piano.

2. Nelle fasce di rispetto di cui al punto 1.b):a) è vietato costruire nuovi edifici ed ampliare quelli esistenti;b) è vietata inoltre qualsiasi edificazione, intendendosi per “edificio”, ai fini

dell’applicazione del divieto in parola, ogni fabbricato che, anche se di modeste dimensioni e destinato ad uso diverso da quello di abitazione, presenti però requisiti di durata, inamovibilità e incorporamento nel terreno.

c) sono ammesse attrezzature o strutture finalizzate ad attività cimiteriali con le seguenti caratteristiche: temporaneità, amovibilità e non incorporazione nel terreno.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 35 - ZONA ST2: VIABILITA’ PEDONALE E VEICOLARE - FASCE DI RISPETTO

1. Sono destinate alla conservazione, all’ampliamento ed alla costruzione di nuovi spazi per il traffico pedonale e per il traffico veicolare su gomma.

2. Le sedi viarie indicate nelle tavole di Piano riguardano le grandi maglie del Piano viario generale ed hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo dell’opera o di Piano esecutivo urbanistico pur mantenendosi all’interno delle previste fasce d’arretramento e di rispetto stradale senza che ciò comporti necessità di variante al PRG

3. Dalla sede definita della strada si computeranno in ogni modo gli arretramenti dell’edificazione previsti dalla legislazione vigente.

4. Nelle aree per la viabilità, oltre alle opere stradali e relativi servizi funzionali quali: l’illuminazione pubblica, semafori, et, potranno realizzarsi impianti di verde d’arredo stradale, parcheggi pubblici, canalizzazioni per impianti tecnologici (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature, cabine secondarie di trasformazione e sezionamento dell’energia elettrica, linee telefoniche e relative cabine di smistamento, impianti per la distribuzione del carburante.

5. Nelle zone di rispetto stradale, indicate graficamente nelle planimetrie di Piano, non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori terra né sotto terra.

6. Il divieto di nuova edificazione è esteso anche alle zone edificabili comprese tra la sede stradale pubblica e la linea d’arretramento indicata nelle tavole di piano.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 36 - ZONA ST3: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. In questa zona sono consentiti impianti pubblici, cabine ENEL e TELECOM, impianti di depurazione, acquedotti, pozzi di captazione e serbatoio, cabine gasdotto, strutture per poste e telecomunicazioni.

INDICE FONDIARIO2. Massimo = 3 mc/mq.

ALTEZZA MEDIA3. Massima = mt. 5,00 con esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI4. Minima = mt. 5,00.

DISTANZA DAI FABBRICATI5. Minima = mt. 10,00.

DISTANZE DAI FILI STRADALI6. Secondo D.M. 1.4.1968 e fatte salve le prescrizioni del Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 37 - ZONA ST4: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. L'impianto di distributori è ammesso esclusivamente su aree d’adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, né da essere disdicevole all ambiente e all'estetica cittadina.

2. Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico, (compresi i marciapiedi e i percorsi pedonali), né su aree private di pertinenza d’edifici esistenti, né in zone classificate SP (salvo che siano espressamente previsti nei piani particolareggiati); in dette aree non è ammessa neppure l'installazione o sostituzione di chioschi o altri accessori dei distributori esistenti.

3. Possono essere ammessi in via precaria nuovi impianti anche nelle fasce di rispetto stradale.

4. Gli impianti per distribuzione carburanti con relative costruzioni accessorie (chioschi, magazzinetti, servizi attività commerciali, strutture a servizio della viabilità come officine e centri di soccorso stradale) sono in ogni modo ammessi nei limiti delle prescrizioni degli indici seguenti ed esclusivamente nelle zone ST4.

5. Nella zona ST4 i parametri edilizi ed urbanistici sono i seguenti:

INDICE DI DENSITA’ EDILIZIA6. Massimo = 0,10 mc/mq.

RAPPORTO DI COPERTURA7. Massimo = 10% della superficie del lotto.

ALTEZZA MEDIA8. Massima = mt.7,50 con esclusione dei volumi tecnici.

DISTANZA DAI CONFINI9. Minima = mt. 5.00.

ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE10. Minimo mt. 10.00. Salvo prescrizioni del Regolamento d'attuazione del

nuovo Codice della Strada.

DISTANZA DAI FABBRICATI11. Minimo = H (altezza media) mai inferiore a mt. 10,00.12. La costruzione d’impianti per distributori di carburante consentita nelle fasce di rispetto,

ai sensi della presente norma, dovrà rispettare i seguenti parametri edilizio-urbanistici.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ALTRE NORME13. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di

distribuzione carburanti situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime dagli incroci, ferma l'osservanza delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione del carburante.

14. Le autorizzazioni all’installazione d’impianti al di fuori delle zone ST 4 debbono considerarsi di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per apprezzabili motivi d’interesse pubblico.

15. Le disposizioni, di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distributori carburante ad uso privato.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 38 - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ZONE DI CAPTAZIONE ACQUE SORGIVE

1. Alla porzione di territorio circostante la captazione sono imposti vincoli e limitazioni d’uso atti a tutelare le acque e proteggere la captazione dall’inquinamento. Si suddivide in zona di tutela assoluta e zona di protezione.

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA2. E’ l’area più interna, immediatamente adiacente alla captazione, di raggio non inferiore a

mt. 10,00, nella quale possono essere insediate esclusivamente l’opera di presa e le relative infrastrutture di servizio. E’ fatto divieto di qualsiasi attività che non sia inerente l’utilizzo, alla manutenzione e alla tutela della captazione.

ZONA DI RISPETTO3. Area che include la zona di tutela assoluta ed è costituita da una porzione di cerchio di mt.

200 di raggio, con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell’opera di presa ed è delimitata verso valle dall’isoipsa passante per la captazione.

4. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e

liquami anche depurati;b) accumulo di concimi organici; c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; d) aree cimiteriali;e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;f) apertura di cave e pozzi;g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;j) impianti di trattamento di rifiuti;k) pascolo e stazzo di bestiame.

5. Nelle zone di rispetto è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

6. Ai sensi del DPR 24 Maggio 1988, n. 236 e nei limiti e criteri fissati dalla Deliberazione G.R. 27 Giugno 1996, n. 6/15137 il Comune può proporre la modifica della zona rispetto secondo il criterio idrogeologico.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 39 - CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL’ ENERGIA ELETTRICA - DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI

CABINE ELETTRICHE1. Il volume delle cabine non è computato ai fini della densità edilizia; 2. la superficie coperta delle cabine non è computata ai fini del rapporto di copertura; 3. le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime

previste dalle N.T.A.;4. l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare 4,50 m salvo casi di

maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti, di volta in volta, all'approvazione dell’A.C.;

5. le costruzioni attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie zone dalle N.T.A.;

6. le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare Ministero LL.PP. n° 5980 del 30/12/1970.

DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI7. La realizzazione delle linee elettriche aeree esterne e relativi sostegni è esclusa dalla

disciplina urbanistica e pertanto non rientra fra le opere soggette a concessione edilizia di cui alla Legge 28 Gennaio 1977, n. 10.

8. Sulle aree sottoposte a servitù d’elettrodotto non saranno rilasciate concessioni d’edificazione che contrastino con le norme delle Leggi vigenti in materia d’elettrodotti e non rispettino le seguenti distanze minime da qualunque conduttore della linea:a) linea a 132 KV 10,00 mt.b) linea a 220 KV 18,00 mt.c) linea a 380 KV 28,00 mt.

9. Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

10. Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto saranno stabilite dalla Commissione istituita dall’art. 8 del D.P.C.M. 23 Aprile 1992.

11. Le richieste di concessione edilizia d’aree interessate da linee elettriche aeree, devono contenere idoneo grafico con evidenziati: l’andamento e la tensione nominale, la distanza dall’edificio progettato dal conduttore più vicino, copia d’eventuale atto di servitù d’elettrodotto o dichiarazione attestante l’inesistenza di servitù.

12. Per le linee a tensione normale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal Decreto Interministeriale 16.01.1991

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 40 - POTERI DI DEROGA

1. I poteri di deroga alle norme di PRG possono essere esercitati limitatamente agli edifici ed impianti pubblici o d’interesse pubblico, a norma dell’art. 41 - quater della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e nell’osservanza dell’art. 3 della Legge 21.12.1955, n. 1357.

2. L’autorizzazione in deroga è rilasciata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia.

3. Il potere di deroga può essere esercitato su tutte le zone del territorio comunale con le limitazioni di cui ai commi precedenti e con i seguenti altri limiti massimi:

Altezza massima: mt. 11,50 con esclusione dei volumi tecnici; Densità fondiaria massima: 5,00 mc/mq.; Distanza dagli edifici: secondo le norme di cui al D.M. 1.4.1968 n. 1404.4. Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 20 Febbraio 1989, n. 6 ai fini dell’eliminazione delle barriere

architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni d’edificazione relativa ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell’art. 41 - quater della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dal PRG

5. La deroga è concessa, per richiesta motivata e documentata a firma dell’estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l’accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall’intervento per il quale non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della L.R. 20.2.1989, n. 6 a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 41 - NORME SPECIALI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1. Gli insediamenti d’edifici o complessi commerciali direzionali, e d’attrezzature per servizi o per il tempo libero, da realizzare nell'ambito di piani urbanistici attuativi, sono ammessi solo previo studio planivolumetrico convenzionato che definisca:

gli spazi pedonali, porticati o meno, su cui si affacciano i locali di vendita, esercizi pubblici, banche, ecc.;

gli spazi pedonali a verde alberato attrezzato per il gioco ed il verde d’arredo stradale ed urbano;

i collegamenti pedonali, alberati o no, con servizi pubblici di quartiere, sia esistenti sia previsti;

gli accessi carrai e i parcheggi per i veicoli di rifornimento e per quelli dei clienti, separandoli e dosandoli opportunamente nel pieno rispetto degli standard urbanistici fissati dalle vigenti disposizioni normative o prescritti dal Comune in relazione alle particolari esigenze locali;

l'impegno a destinare all'uso pubblico gli spazi pedonali, a verde attrezzato o a parcheggio.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 42 - NORME SPECIALI PER GLI EDIFICI ALBERGHIERI

1. I nuovi edifici o complessi alberghieri sono ammessi, nell'osservanza delle norme di zona, e con la previsione di parcheggi nella misura minima di un posto macchina per ogni stanza, salva l'osservanza delle eventuali maggiori misure previste dalle norme di legge vigente.

2. Per edifici esistenti, alla data d’adozione del piano, destinati ad alberghi, case albergo e simili, è confermata la destinazione in atto d’attrezzature ricettive.

3. Indipendentemente dalle prescrizioni particolari relative alle zone nelle quali detti edifici sono compresi, sono consentiti interventi d’adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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ART. 43 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A CORREDO DEI PIANI ATTUATIVI

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, L.R. 23/97 la domanda d’autorizzazione dei Piani Attuativi dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

A) Piani attuativi in aree libere 1. Stralcio del vigente programma pluriennale d’attuazione interessante la zona oggetto

dell’intervento nel caso in cui il Comune ne sia dotato;2. Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della

conformità dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme d’attuazione del piano attuativo;

3. Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme d’attuazione, con l’individuazione delle aree interessate, nonché stralcio d’eventuale strumento in itinere e delle relative norme d’attuazione;

4. Estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà;5. Planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1: 500, della zona interessata con

l’individuazione delle curve di livello o dei capisaldi di riferimento, delle presenze monumentali naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione con adeguata estensione al territorio circostante per consentire un’opportuna conoscenza del contesto d’intervento;

6. Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1: 500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d’uso, con indicazione delle sagome d’ingombro e delle coperture dei singoli edifici. Il progetto dovrà altresì individuare le aree d’uso pubblico, le aree da cedere in proprietà al Comune nonché le opere di sistemazione delle aree libere;

7. Progetto di massima delle opere d’urbanizzazione relative alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi;

8. Nel caso di Piano di lottizzazione, deve essere allegato anche lo schema di convenzione contenente l’impegno per la cessione gratuita delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria, e per l’esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante, o per l’assunzione degli oneri sostitutivi, la determinazione dell’importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni, le modalità e i tempi d’attuazione;

B) Piani attuativi in aree edificate1. Stralcio del vigente programma pluriennale d’attuazione interessante la zona oggetto

dell’intervento, nel caso in cui il Comune ne sia dotato;2. Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della

conformità dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme d’attuazione del piano attuativo nonché da schede di rilevamento degli edifici compresi nel piano;

3. Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme d’attuazione, con l’individuazione delle aree interessate; nonché stralcio d’eventuale strumento in itinere e delle relative norme d’attuazione;

4. Estratto catastale con l’indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà;

5. Planimetria quotata dello stato di fatto dell’area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500;

6. Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche, almeno in scala 1:500, estesi all’edificio in diretta relazione con l’ambito del piano attuativo;

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

7. Progetto urbanistico-architettonico definito nelle componenti tipologiche e di destinazione d’uso, nelle masse e nelle altezze delle costruzioni; il progetto dovrà contenere altresì le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti d’interesse pubblico o d’uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;

8. Profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500;9. Relazione di previsione di massima della spesa necessaria per l’acquisizione delle aree

e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano;10. Nel caso di piano di recupero d’iniziativa privata, deve essere allegato lo schema di

convenzione con in contenuti di cui all’art. 28 Legge 1150/42 e successive modifiche.

C) Piani di zona per l’edilizia economica e popolare ex Lege 167/621.Relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni

generali necessarie per l’attuazione del piano;2.Norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;3.Planimetria in scala non inferiore a 1: 10000 contenente la previsione del PRG con la

precisa individuazione delle zone destinate all’edilizia popolare;4.Progetto in scala non inferiore a 1:2000 disegnata sulla mappa catastale e contenente:

- La rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti d’interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;

- La suddivisione in lotti delle aree con l’indicazione, l’ubicazione della volumetria dei singoli lotti;

- La profondità delle zone laterali ad opere pubbliche, la cui occupazione serve ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future;

5.Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d’uso, con l’indicazione delle sagome d’ingombro e delle coperture dei singoli edifici;

6.Estratto catastale con l’indicazione degli immobile e delle aree interessate e con l’indicazione delle proprietà;

7.Planimetria in scala non inferiore a 1:2000 indicante lo stato di fatto.Nel caso di piani attuativi di cui ai sub. A), B) e C) ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere allegata anche la relazione geologica particolareggiata comprovante l’ammissibilità dell’intervento e contenente le eventuali condizioni alle quali l’intervento dovrà essere subordinato.I piani attuativi di cui all’art. 6, comma 2, della L.R. 23 Giugno 1997, n. 23, ai quali si applica la procedura d’approvazione disciplinata dall’art. 3, dovranno essere inoltre corredati della documentazione prevista dalla d.g.r. 18 Maggio 1994, n. 5/52776 e successive modifiche ed integrazioni oltre che della scheda informativa approvata dalla giunta regionale con deliberazione n. 29534 del 1 Luglio 1997.I piani attuativi di cui all’art. 9 della L.R. 23 Giugno 1997, n. 23 ai quali si applica la procedura d’approvazione disciplinata dall’art. 10, dovranno essere corredati inoltre da documentazione fotografica, preferibilmente a colori, che rappresenti da più punti di vista lo stato di fatto dell’area d’intervento, documenti le caratteristiche ambientali e naturali della stessa, nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 44 - RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO

1. Le recinzioni permanenti delle aree private devono avere forma semplice, intonate all’ambiente e non costituire pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

2. Recinzioni poste in fregio a strade pubbliche o d’uso pubblico, aree per verde pubblico e parcheggi (ZONE B - C e D)

a) Sono ammesse recinzioni aperte con rete o cancellate d’altezza non superiore a mt. 2.20, di cui mt. 1.00 con muratura;

b) Eventuali pensiline di protezione dei cancelli pedonali e carrai non dovranno sporgere su suolo pubblico o d’uso pubblico;

c) All'esterno della recinzione saranno previsti ogni lotto spazi di sosta e parcheggio pari ad almeno:

- 1 posto macchina da mt. 5,00 x 2,50 per ogni alloggio esistente o previsto per le zone B e C- 2 mq. ogni 5 mq. di superficie lorda di pavimento per le zone Dd) Almeno un posto macchina ogni 20 dovrà risultare privo di barriere architettoniche;e) Lo spazio antistante, il passo carraio non é computabile;f) La realizzazione del passo carraio é autorizzata dall’ente proprietario della strada nel

rispetto delle seguenti condizioni: Deve distare almeno 12,00 mt. dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da

una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

Deve consentire l'accesso ad un area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli come dimensionata alla lettera c);

g) Allo scopo di consentire lo stazionamento fuori della sede stradale di un veicolo nella attesa d’ingresso l'eventuale cancello carraio posto a protezione della proprietà privata dovrà essere arretrato dal ciglio strada di almeno:

Mt. 5.00 se la strada e priva di marciapiede Mt. 5.00 meno la larghezza del marciapiede se la strada é dotata di marciapiede. Il cancello deve aprirsi verso la proprietà privata.3. Recinzioni su confini privati:a) Per le zone B e C come al punto 2, lettera a) precedente.b) Per le zone D, possono essere realizzate con muro pieno fino all’altezza di mt. 3,00, oltre la

profondità di mt. 10,00 dalle strade pubbliche.4. Muri di sostegnoa) Nel caso in cui gli edifici siano posti in declivio e sia necessario prevedere la costruzione di

muri di sostegno, l’altezza massima consentita dagli stessi non può superare i mt. 2,50. L’altezza è elevabile a mt. 5,00 se costruiti con elementi prefabbricati a griglia “tipo ecologico”;

b) In caso di necessità è consentita la costruzione di un secondo muro di sostegno, anch’esso non superiore a mt. 2,50, spostato rispetto al piano verticale del primo, di almeno mt. 1,00, allo scopo di ricavare una fascia di terra da coltivo ove porre a dimora arbusti rampicanti, oltre a piante di basso fusto e medio fusto;

c) I muri di sostegno, anche se non collegati con la costruzione d’edifici, se posti lungo strade o spazi pubblici, devono essere costruiti con pietrame a vista, posto in opera secondo i sistemi tradizionali locali, o da rivestimento di pietrame a vista di spessore non inferiore a cm. 6, a giunti nettamente arretrati al filo esterno del rivestimento.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 45 - ZONE SOGGETTE A VINCOLO PAESISTICO- IDROGEOLOGICO - MONUMENTALE

1. Qualsiasi intervento edilizio sulla aree e sugli immobili di seguito elencati e graficamente individuati nella planimetria di PRG n. 2, é soggetto a preventivo Nulla Osta dei competenti Organi provinciali regionali e statali, fatto salvo eventuale potere in sub-delega dell’ente locale previsto da normative vigenti.

2. PAESISTICO (Legge 8 agosto 1985, n. 431)

a – Fiumi e torrenti (lettera c, art. 1):TORRENTE NOZZATORRENTE PIZZOTTOTORRENTE MERLOTORRENTE BODOGNOTORRENTE V. DUPOTORRENTE VRENDAFOSSATO DIAVOLOCANALE GHIDONE

b – Boschi (lettera g, art. 1)

3. IDROGEOLOGICO (REGIO DECRETO 30.12.1923, n. 3267) Tutte le aree ricomprese nella zona delimitata dal contorno a catenella.

4. MONUMENTALE (Legge 1 Giugno 1939, n. 1089) 1. Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate (Casto)2. Cappella di Maria Addolorata (Palazzo ex Passerini)3. Chiesa Parrocchiale di S. Bernardino (Malpaga)4. Chiesa della Beata Vergine (Auro)5. Chiesa di S. Carlo (Briale)6. Chiesa Parrocchiale di S. Silvestro Papa (Comero)7. Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo (Alone)8. Ex sede municipale (Alone) – Mappali nn. 215-216-239 (Fg. 8 NCT)

5. AREE DI PRIMO APPOGGIO ALLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA (Delib. G.R. 3859/85)

Le aree poste sopra la quota di mt. 800 s.l.m. sono inedificabili ai sensi dell’art. 1-ter della Legge 431/1985 fino all’adozione dei piani paesistici di cui all’art. 1-bis della Legge 431/1985.Le aree ricomprese nelle zone E1, E2 ed E3, concorrono all’edificabilità dei nuovi insediamenti agricoli ai sensi della L.R. 93/80.Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 46 - PIANI ATTUATIVI VIGENTI – VARIANTI

Non necessitano di approvazione di preventiva variante, la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.I piani attuativi ricompresi nelle " zone A e B " possono essere approvati, anche in variante del Piano Regolatore Generale e delle sue norme attuative, nei limiti previsti dalla L.R. 9 maggio 1992, n. 19 e secondo le modalità della L.R. 23/06/1997 n. 23.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 47 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILENegli ambiti individuati con il simbolo H è ammessa la costruzione di piazzale per il decollo e l’atterraggio di elicotteri nei limiti e caratteristiche fissate dalla normativa vigente.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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ART. 48 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE

Tutto il territorio comunale è stato oggetto di uno studio che ha evidenziato la presenza di aree a differente sensibilità nei confronti delle problematiche geologiche-geomorfologiche e idrogeologiche.Queste aree, sulla base delle limitazioni di tipo geologico in esse riscontrate, sono state attribuite a quattro classi di fattibilità degli interventi e sono cartografate nella carta della fattibilità geologica per le azioni di piano facente parte integrante della presente revisione.Gli interventi edilizi ammessi devono essere conformi alle rispettive prescrizioni geologiche sottoriportate.

CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI

4a – Area di pertinenza del corso d’acqua esondabile in concomitanza di piene ordinarie e/o soggetta a fenomeni erosivi collegati alla normale attività idrica.Si tratta di aree adiacenti ai corsi d’acqua principali, soggette a problematiche di tipo idraulico, quali processi erosivi e fenomeni di allagamento. L’ampiezza di tali aree deve essere pari ad almeno 10 metri dalla sommità della sponda così come previsto dall’art. 96 della Legge 523/1904.All’interno delle aree così definite va vietata la realizzazione di nuovi edifici.Sono consentiti:

interventi di difesa spondale e di sistemazione idraulica; apertura di nuove strade e realizzazione di manufatti (ponti) di interesse pubblico,

purchè non comportino una riduzione della sezione del corso d’acqua; ricostruzione e manutenzione straordinaria di edifici esistenti, adeguamenti igienici

e funzionali, modesti ampliamenti in misura non superiore al 5% della superficie coperta preesistente.

Si raccomanda di non coprire i corsi d’acqua, nemmeno quelli minori, se non per motivata necessità.Si raccomanda inoltre che sulle opere di difesa e di regimazione dei corsi d’acqua vengano effettuati periodicamente i necessari interventi di manutenzione, in modo che esse possano mantenere nel tempo la loro efficacia.

4b – Frana attiva.All’interno delle aree esondabili così delimitate l’edificabilità è preclusa; sono consentite opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica dei siti; sono inoltre ammissibili interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente limitati a manutenzioni straordinarie, previo apposito studio geologico.

4c – Zona di tutela assoluta delle opere di captazione dell’acquedotto comunale.La zona di tutela assoluta delle opere di captazione, prevista dal D.P.R. 236/88, circonda la captazione con un’estensione di raggio non inferiore a 10 mt. L’estensione può essere ridotta qualora la situazione morfologica o quella strutturale non consentano di rispettare tale limite.La zona di tutela assoluta deve essere recintata e al suo interno deve essere prevista la raccolta delle acque meteoriche.

CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

3a – Area periodicamente allagata.In questa sottoclasse sono state inserite quelle aree, esterne alle aree di pertinenza dei corsi d’acqua (4a), per le quali sono segnalati episodi di allagamento in occasione di eventi eccezionali di piena.In tali aree la realizzazione di nuovi edifici è sconsigliata o comunque è subordinata alla verifica idraulica del deflusso della portata di piena nel tratto interessato dall’intervento e alla realizzazione di opere di difesa nei confronti delle acque di piena, tali da non compromettere la sicurezza delle aree circostanti.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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3b – Versanti acclivi (con pendenze generalmente maggiori del 35%) potenzialmente soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico.3b* – Versanti acclivi il cui substrato roccioso è costituito dalla Formazione di San Giovanni Bianco che localmente potrebbe contenere livelli di gesso o di anidride; area interessata da diffusi fenomeni d’instabilità superficiale.3b** – Area nella quale è segnalata la presenza di gesso o anidride; area interessata da diffusi fenomeni d’instabilità superficiale.La sottoclasse 3b comprende buona parte del territorio del Comune di Casto. L’individuazione delle aree è stata effettuata prevalentemente in base all’acclività che risulta generalmente superiore al 35%.La natura geologica dei depositi e la morfologia acclive hanno determinato localmente l’instaurarsi di fenomeni d’erosione accentuata d’instabilità superficiale, spesso collegabili ad interventi antropici errati che hanno modificato l’equilibrio esistente.La limitazione alla modifica della destinazione d’uso dei terreni è legata al fatto che interventi realizzati in modo non adeguato potrebbero indurre fenomeni di dissesto idrogeologico.All’interno della sottoclasse 3b sono state individuate le aree impostate sulla Formazione di San Giovanni Bianco (3b*), e le aree impostate sulla Formazione di San Giovanni Bianco all’interno delle quali è stata segnalata la presenza di gesso e di anidride (3b**).La Formazione di San Giovanni Bianco si presenta sempre ricoperta da notevole spessore di depositi pluvio-colluviali più o meno potenti, originatisi dalla degradazione di rocce dolomitiche marnose e di calcari vacuolari con alternanza di argilliti policrome, a cui localmente vengono associati depositi evaporitici.La presenza nelle aree 3b** di lenti di depositi altamente solubili, gesso o anidride, potrebbero determinare l’instaurarsi di cavità e quindi di cedimenti nel terreno sovrastante.Si ritiene che all’interno delle aree classificate come 3b, 3b* e 3b** gli eventuali interventi vadano subordinati ad una indagine geologica e geotecnica che valuti la compatibilità dell’intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito, secondo le prescrizioni del D.M. LL.PP. 11.03.88. Nelle aree 3b* e 3b** l’indagine dovrà verificare l’eventuale presenza nel sottosuolo di gessi e/o anidriti.Per gli interventi edilizi ricompresi in piani attuativi la relazione geologica e geotecnica dovrà essere redatta contestualmente alla redazione del suo esteso piano attuativo.Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo gli sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l’equilibrio naturale del pendio.

3c – Zona di rispetto delle opere di captazione dell’acquedotto comunale.Le zone di rispetto delle captazioni collegate all’acquedotto comunale sono state definite mediante il criterio geometrico previsto dalle “Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art. 9, punto 1, lett. f del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236)” (Deliberazione della G.R. del 27 giugno 1996 n. 6/15137).Al loro interno valgono le indicazioni del D.P.R. 236/88.

3d – Area interessata da movimenti franosi quiescenti oppure da frane di crollo e da caduta di massi.In questa categoria sono state inserite aree che presentano problemi relativi alla stabilità o al dissesto idrogeologico piuttosto differenti tra loro; si tratta comunque di aree che, in caso di interventi al loro interno, necessitano di indagini geologiche specifiche.Alcune di queste aree sono interessate da frane ritenute quiescenti, in quanto durante i sopralluoghi non sono state individuate evidenze di movimenti in atto; è possibile comunque che in occasione di precipitazioni particolarmente intense e/o prolungate possano riattivarsi.Si tratta delle aree presenti in località Stalle, Malaga e Selva.In località Corna di Savallo, Dosso Alto e di Valle di Alone sono state cartografate aree nelle quali sono stati evidenziati problemi di stabilità delle pareti rocciose.All’interno di tutte queste aree la realizzazione di interventi è sconsigliata, o comunque subordinata all’esecuzione di un’indagine geologica e/o geotecnica (D.M. 11.03.88) che valuti la compatibilità dell’intervento con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

3e – Area posta in prossimità di orli di scarpate che presentano dissesti o indizi di instabilità.In questa classe sono inseriti settori di territorio aventi ampiezza pari a 10 m a partire dal ciglio superiore di scarpate ad elevata pendenza impostate in materiali detritici entro i quali è possibile l’attivazione di fenomeni gravitativi superficiali tali da compromettere la stabilità di strutture poste in prossimità del margine superiore della scarpata.La realizzazione di edifici è sconsigliata o comunque subordinata ad indagine geologica e geotecnica (D.M. 11.03.88) che valuti la stabilità della scarpata. E’ ammissibile la realizzazione di infrastrutture di servizio che non implichino l’applicazione di carichi elevati sulle opere di fondazione.

3f – Area di notevole interesse geomorfologico e paesaggistico.Sono stati così classificati due vasti settori del territorio comunale:

- settore settentrionale, dalla Frazione di Comero verso nord, fino al confine comunale;- settore sud-orientale, compreso tra la Valle del torrente Vrenda e il confine

comunale che delimita a ovest e a sud il territorio.Le rocce affioranti in entrambi i settori sono di natura calcarea e calcareo-dolomitica e mostrano una notevole resistenza all’azione degli agenti atmosferici; di conseguenza il paesaggio è caratterizzato da pareti rocciose, spesso arricchite da guglie e torrioni, versanti acclivi a morfologia accidentata e valli profondamente incise. La disgregazione delle cime e delle pareti rocciose produce ampi accumuli di detriti in forma di coni e falde.La Valla Duppo si caratterizza per una morfologia più dolce con cime arrotondate sul versante nord-orientale costituito dalla Formazione di Castro, mentre il versante sud-occidentale, formato da Dolomia Principale, è ripido, accidentato e ricoperto da falde di detrito. La Valle appare ampia rispetto alla morfologia valliva della zona e colmata da abbondante materiale detritico; questo fatto è imputabile alla presenza di alcune linee che hanno fratturato la formazione della Dolomia Principale rendendola più fragile e quindi più soggetta all’azione erosiva e al modellamento degli agenti atmosferici.Nei pressi della confluenza della Valle Duppo nella Valle del T. Nozza e nella parte bassa della Valle del T. Pizzetto si segnala la presenza di “beni geologici”, ovvero di situazioni geomorfologiche particolari che si ritiene abbiano valore scientifico e valore educativo: la forra del T. Pizzetto e i pilastri di erosione della Valle Duppo.Gli interventi eventualmente previsti all’interno delle aree 3f, oltre a essere subordinati a indagine geologica e geotecnica (D.M. 11.03.88), dovranno essere inseriti in modo armonico nel contesto ambientale.

CLASSE 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI

2a – Area potenzialmente allagabile.In questa sottoclasse sono state inserite quelle aree che, in relazione alla morfologia o alle caratteristiche del corso d’acqua, si ritiene possano venire allagate durante eventi di piena eccezionali.In queste aree gli interventi, oltre a essere subordinati a indagine geologica e geotecnica (D.M. 11.03.88), dovranno prevedere opere di difesa nei confronti delle acque di piena, tali da non compromettere la sicurezza delle aree circostanti.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

2b – Area debolmente o moderatamente acclive (pendenza generalmente non superiore al 35%), prevalentemente terrazzata e caratterizzata di norma da prati permanenti.2b* – Area debolmente o moderatamente acclive (pendenza generalmente non superiore al 35%), il cui substrato roccioso è costituito dalla Formazione di San Giovanni Bianco che localmente potrebbe contenere lenti di gesso o anidrite.Le aree così cartografate sono caratterizzate da pendenze generalmente inferiori al 35%. Con apposito simbolo (2b*) sono state indicate le aree caratterizzate dalla presenza della Formazione di San Giovanni Bianco.In tutte queste aree gli interventi, laddove previsti, dovranno essere preceduti da indagini geologiche e geotecniche, coerentemente con quanto richiesto dal D.M. LL.PP. 11.03.88, e dovranno essere inseriti in modo armonico nel contesto ambientale.Per gli interventi edilizi ricompresi in piani attuativi la relazione geologica e geotecnica dovrà essere redatta contestualmente alla redazione del suo esteso piano attuativo.

2c – Area ad elevata vulnerabilità delle acque sotterranee.Sono state così classificate le aree caratterizzate dalla presenza di doline e le aree situate lungo il fondovalle del Torrente Nozza.Le doline raccolgono e convogliano le acque meteoriche e quelle di scorrimento superficiale direttamente nel complesso reticolato carsico sotterraneo; costituiscono quindi elementi di elevata fragilità del sistema idrogeologico.Lungo il fondovalle del T. Nozza sono presenti depositi ghiaiosi altamente permeabili e di conseguenza la falda acquifera, alimentata dalle acque di alveo e di subalveo del T. Nozza, è caratterizzata da elevata vulnerabilità.Sono consentite tutte le tipologie di intervento tranne le attività produttive potenzialmente inquinanti per la cui realizzazione dovrà essere eseguita un’indagine idrogeologica che valuti il possibile impatto sulle acque sotterranee e che preveda, se necessario, l’adozione di accorgimenti in grado di tutelare la falda acquifera e di sistemi di controllo.Si raccomanda che anche in questa sottoclasse, così come su tutto il territorio comunale, gli interventi di edificazione siano preceduti da adeguate indagini geologiche e geotecniche, come richiesto dal D.M. LL.PP. 11.03.88.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

Per gli interventi edilizi da effettuarsi nelle aree e negli ambiti sottoelencati alle quali sono state attribuite le classi di fattibilità cartografate nella “Carta della fattibilità Geologica per le azioni di Piano” si applicano le seguenti prescrizioni:

PL16Classi di fattibilità geologica interessate: 2b*, 2c.L’area ha caratteristiche ambientali di valore perché è presente un ampio spazio subpianeggiante con un profilo topografico leggermente concavo che corrisponde ad una dolina. Il punto o i punti assorbenti sono mascherati da depositi eluviali e colluviali.L’intervento dovrà essere subordinato ad un’indagine geologica e geotecnica, secondo quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, al fine di rilevare l’eventuale presenza di gessi o di anidriti.Particolare attenzione deve essere riposta nella comprensione dell’assetto idrogeologico della zona mediante l’installazione di piezometri nei fori di sondaggio poiché la presenza della dolina testimonia una via preferenziale d’infiltrazione delle acque superficiali che al contatto con livelli gessosi origina processi di degrado nelle caratteristiche geotecniche del terreno. Se necessario dovranno essere progettati e messi in opera sistemi di canalizzazione delle acque superficiali.

PLC15Classi di fattibilità geologica interessate: 4a, 3b, 2b, 2c.La realizzazione di nuovi edifici è vietata ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore della sponda dei corsi d’acqua, così come previsto dall’art.96 della L. 523/1904L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità delle aree situate a monte e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e di protezione.

PLC14Classi di fattibilità geologica interessate: 3b*,2b*,2c. Nuovi edifici andranno preferibilmente ubicati all’interno della classe di fattibilità 2b* .L’area ha caratteristiche ambientali di valore perché sono presenti sorgenti di origine carsica e una morfologia del paesaggio che alterna ampi spazi subpianeggianti caratterizzati da doline a brevi scarpate naturali di raccordo.In tutti i lotti dovrà essere realizzata un’indagine geologica e geotecnica, secondo quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, al fine di rilevare l’eventuale presenza di gessi o di anidriti e di valutare la stabilità di scarpate naturali o artificiali.Particolare attenzione deve essere riposta nella comprensione dell’assetto idrogeologico della zona mediante l’installazione di piezometri nei fori di sondaggio poiché la presenza di sorgenti testimonia una intensa circolazione idrica sotterranea che sarà sicuramente modificata nel corso dei lavori con l’apertura di scavi o per l’esecuzione di riporti di materiale. Se necessario dovranno essere progettati e messi in opera sistemi di drenaggio e di canalizzazione delle acque superficiali.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

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PLC13 Classi di fattibilità geologica interessate: 4a, 4b, 3b*, 3d, 3e, 2b*.La porzione più acclive dell’area è stata interessata in passato da una frana (4b). Nella zona così delimitata l’edificabilità è preclusa; sono consentite opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica del sito. Il ciglio della frana è stato delimitato con una fascia di rispetto (3e) larga 10 metri all’interno della quale è sconsigliato qualsiasi intervento. E’ consentita la riduzione della larghezza dell’area di rispetto a condizione che sia eseguito uno studio geologico – geotecnico sulla stabilità del pendio finalizzato alla verifica di una eventuale influenza negativa che le opere in progetto possono indirettamente o direttamente arrecare alla stabilità della frana. La realizzazione di nuovi edifici è vietata ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore della sponda dei corsi d’acqua, così come previsto dall’art.96 della L. 523/1904.Eventuali interventi nelle aree 3b*, 3d , 3e, 2b* dovranno essere subordinati ad un’indagine geologica e geotecnica, secondo quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, al fine di rilevare l’eventuale presenza di gessi o di anidriti e di valutare la compatibilità degli interventi stessi con le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del sito, nonché con le caratteristiche idrauliche del corso d’acqua.

PL12Classi di fattibilità geologica interessate: 4a, 3b*, 2b*.La realizzazione di nuovi edifici è vietata ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore della sponda dei corsi d’acqua, così come previsto dall’art.96 della L. 523/1904L’impluvio Valli Sorda e Tassere confluisce nel Torrente Nozza in corrispondenza di una zona con abitazioni che risultano essere periodicamente allagate perché la tombinatura mostra una sezione idraulica insufficiente.Di conseguenza l’intervento è subordinato ad una verifica idraulica del deflusso della portata di piena nel tratto interessato.La costruzione di edifici ad uso civile e industriale e le relative opere complementari dovranno essere subordinate ad un’indagine geologica e geotecnica, secondo quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, al fine di valutare la stabilità di eventuali scarpate artificiale e/o scavi che potranno essere realizzati all’interno dell’area classificata come 3b* e rilevare l’eventuale presenza di gessi o di anidriti.

PLC11Classi di fattibilità geologica interessate: 4a, 4b, 3b*, 3e, 2b*.Una porzione dell’area è stata interessata in passato da una frana (4b). Nella zona così delimitata l’edificabilità è preclusa; sono consentite opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica del sito. Si consiglia di mantenere una distanza di 10 metri dal ciglio superiore della scarpata di frana (3e). Nel caso specifico è stato eseguito uno studio geologico a cura del Dott. Geol. Michele Conti (Lottizzazione in località Mangò di Casto, giugno 1995) che ha evidenziato alcuni problemi di edificabilità in corrispondenza del ciglio della scarpata e ha suggerito un arretramento delle costruzioni di almeno 5.0 metri e un approfondimento del piano di fondazione fino a 2,50 – 3,0 metri da piano campagna. Di conseguenza, si rimanda a tale relazione per le indicazioni e le prescrizioni che i progettisti delle costruzioni devono adottare per garantire la stabilità delle opere.Eventuali nuovi edifici andranno preferibilmente ubicati all’interno della classe di fattibilità 2b* .I nuovi interventi (realizzazione di edifici, apertura o ampliamento di strade) devono essere subordinati ad indagine geologica e geotecnica, secondo quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, al fine di rilevare l’eventuale presenza di gessi o di anidriti e di valutare la compatibilità degli interventi stessi con le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del sito. In ogni caso dovranno essere limitati al minimo sbancamenti o riporti di terreno per evitare di modificare ulteriormente la topografia del versante.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

PLC10 Classi di fattibilità geologica interessate: 4b, 3b*, 2c.L’area è parzialmente interessata da un dissesto collegato all’episodio franoso principale evidenziato nel lotto PLC11.Nella zona classificata 4b l’edificabilità è preclusa; sono consentite opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica del sito. I nuovi interventi (realizzazione di edifici, apertura o ampliamento di strade) devono essere subordinati ad indagine geologica e geotecnica, secondo quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, al fine di rilevare l’eventuale presenza di gessi o di anidriti e di valutare la compatibilità degli interventi stessi con le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del sito.

PL9Classi di fattibilità geologica interessate: 4b, 3b*.L’area è parzialmente interessata da un dissesto collegato all’episodio franoso principale evidenziato nelle aree interessate da PLC11 e PLC10.Nella zona classificata 4b l’edificabilità è preclusa; sono consentite opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica del sito. I nuovi interventi (realizzazione di edifici, apertura o ampliamento di strade) devono essere subordinati ad indagine geologica e geotecnica, secondo quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, al fine di rilevare l’eventuale presenza di gessi o di anidriti e di valutare la compatibilità degli interventi stessi con le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del sito.

PL8Classi di fattibilità geologica interessate: 4a, 3b*.Gli interventi sono subordinati alla sistemazione del tratto di corso d’acqua e alla verifica idraulica della sezione della tombinatura. La realizzazione di nuovi edifici è vietata fino ad una distanza inferiore a 10 metri dal ciglio superiore della sponda dei corsi d’acqua, così come previsto dall’art.96 della L.523/1904.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione all’individuazione di lenti di gesso e anidriti e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

PLC7Classi di fattibilità geologica interessate: 4a, 3b*,2b*.Le nuove costruzioni andranno preferibilmente ubicate nelle aree classificate 2b*Gli interventi sono subordinati alla sistemazione del tratto di corso d’acqua e alla verifica idraulica della sezione della tombinatura. La realizzazione di nuovi edifici è vietata fino ad una distanza inferiore a 10 metri dal ciglio superiore della sponda dei corsi d’acqua, così come previsto dall’art.96 della L.523/1904.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione all’individuazione di lenti di gesso e anidriti e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

PZC6 Classi di fattibilità geologica interessate: 4a, 3b*, 2b*.Il presente lotto confina ad est con l’impluvio che per un tratto interessa l’area di lottizzazione PL8 e di conseguenza presenta le medesime problematiche legate al corso d’acqua.Le nuove costruzioni andranno preferibilmente ubicate nelle aree classificate 2b* e la loro realizzazione è subordinata alla sistemazione del tratto di corso d’acqua e alla verifica idraulica della sezione della tombinatura. La realizzazione di nuovi edifici è comunque vietata fino ad una distanza di 10 metri dal ciglio superiore della sponda dei corsi d’acqua, così come previsto dall’art.96 della L.523/1904.L’indagine geologica tecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione all’individuazione di lenti di gesso e anidriti e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione. PLC5Classi di fattibilità geologica interessate:3b*,2b*.Le nuove costruzioni andranno preferibilmente ubicate nelle aree classificate 2b*.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione all’individuazione di lenti di gesso e anidriti e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

PL4 Classi di fattibilità geologica interessate:3b*, 2b*.Le nuove costruzioni andranno preferibilmente ubicate nelle aree classificate 2b*.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione all’individuazione di lenti di gesso e anidriti e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

ZONE B4 FRAZIONE DI BRIALEClassi di fattibilità geologica interessate: 3b*, 2b*.Le nuove costruzioni andranno preferibilmente ubicate nelle aree classificate 2b*.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione alle problematiche connesse alla presenza di gessi e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

ZONA B4 LOCALITA’ AUROClassi di fattibilità geologica interessate: 3b*.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione alle problematiche connesse alla presenza di gessi e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

PL3Classi di fattibilità geologica interessate: 3b*, 2b*.Le nuove costruzioni andranno preferibilmente ubicate nelle aree classificate 2b*.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione all’individuazione di lenti di gesso e anidriti e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

PIPC2Classi di fattibilità geologica interessate: 4a, 3b, 2b.A monte dell’area sono presenti scarpate impostate su rocce calcareo-dolomitiche molto alterate e cataclasate sulle quali le acque superficiali hanno prodotto forme calanchive.Tali scarpate devono essere stabilizzate mediante interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla regimazione delle acque superficiali e al consolidamento della scarpata. Inoltre è necessario eseguire lavori di sistemazione dell’alveo torrentizio che delimita l’area verso ovest e di pulizia della tombinatura che sottopassa la sede stradale.Per ogni lotto o gruppo di lotti dovrà essere eseguita una indagine geologica e geotecnica secondo quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, per verificare le caratteristiche tecniche del terreno di fondazione.

PL1Classi di fattibilità geologica interessate: 2b*L’area si presenta con modesta inclinazione del pendio ed è attraversata da due impluvi che in occasione di forti e intense precipitazioni disperdono nel terreno anche al di fuori del loro alveo l’acqua superficiale, dando origine a zone surtumose.L’intervento deve essere subordinato alla realizzazione di:- un rilievo topografico di dettaglio allo scopo d’individuare correttamente la posizione dei due impluvi all’interno dell’area;- uno studio idraulico dei due torrenti allo scopo di raccogliere tutti gli elementi necessari per una corretta progettazione delle canalizzazioni delle acque superficiali in cui sia prevista la salvaguardia dei due impluvi verso i quali potranno essere convogliate le acque di ruscellamento del versante.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione all’individuazione di lenti di gesso e anidriti e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

ZONE B4 FRAZIONE DI COMERO IN LOCALITA’ MONTEClassi di fattibilità geologica interessate: 3b, 2b.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ZONA B4 FRAZIONE DI COMERO IN LOCALITA’ FABBRICA DISMESSAClassi di fattibilità geologica interessate: 2b*.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione all’individuazione di lenti di gesso e anidriti e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

ZONE B4 FRAZIONE DI COMERO IN LOCALITA’ DISCARICAClassi di fattibilità geologica interessate: 3b*, 2b*Le nuove costruzioni andranno preferibilmente ubicate nelle aree classificate 2b*.L’indagine geologica e geotecnica dovrà, oltre a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.88, accertare la stabilità del versante con particolare attenzione all’individuazione di lenti di gesso e anidriti e, se necessario, prevedere opere di consolidamento e protezione.

ZONA B4 FRAZIONE DI ALONEClassi di fattibilità geologica interessate: 3b, 3fPer la realizzazione di nuovi edifici dovrà essere effettuata un’indagine geologica e geotecnica secondo quanto previsto dal D.M.LL.PP.11.03.1988.Gli interventi eventualmente previsti dovranno essere inseriti in modo armonico nel contesto ambientale.

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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE ADOTTATE

ART. 49 – AREE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA PUBBLICI (artt. 95, 96, 97, 98 del R.D. n. 523/1904)

1. Sui corsi d’acqua pubblici e loro pertinenze sono vietate le attività indicate all’art. 96 del R.D. n. 523/1904 ed in particolare sono vietate:a) entro la fascia di 10 MT. dal piede degli argini e loro accessori o, in

mancanza di argini artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività:- la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le

recinzioni con muratura che si elevino oltre la quota del piano di campagna e gli scavi.

b) entro la fascia di 4 MT. dai limiti come sopra definiti sono vietate le piantagioni e lo movimento del terreno.

2. Sono ammesse, a distanza di 4 MT. dalle sponde dei corsi d’acqua pubblici, recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici.

3. Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono ammesse, ai sensi dell’art. 95 del D.R. n. 523/1904, le difese spondali redenti che non superino il piano di campagna, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici.

4. Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli artt. 97 e 98 del citato R.D. n. 523/1904.

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INDICE

ART. 1 - FINALITA' DELLE NORME____________________________________________________2

ART. 2 - AMBITO D’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI PRG______________________3

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA D’ATTIVITA' COSTRUTTIVE________________4

ART. 4 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUGLI IMMOBILI ESISTENTI____________5

ART. 5 - NORME PER LA TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE E DELLE ALBERATURE_____6

ART. 6 - MODALITA' D’ATTUAZIONE DEL PRG______________________________________7

ART. 7 – AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA_________________________________________8

ART. 8 - INDICI E PARAMETRI____________________________________________________9

ART. 9 - DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI_______________109.1. - ALTEZZA DEI FABBRICATI (H)________________________________________________109.2. - SUPERFICIE COPERTA (Sc)___________________________________________________119.3. – VOLUME (V)__________________________________________________________________129.4. - DISTACCO FRA GLI EDIFICI:__________________________________________________13ALTRE NORME:_____________________________________________________________________139.5. - DISTANZA DAI CONFINI:_____________________________________________________139.6. - ARRETRAMENTO DELLE STRADE:_____________________________________________149.7. - SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)__________________________________________________149.8. - SUPERFICIE TERRITORIALE (St.)______________________________________________14

ART. 10 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI_____________________________________________1510.1. - INDICE DI DENSITA' FONDIARIA (If)_________________________________________1510.2. - INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (It)_____________________________________1510.3. - INDICE O RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)___________________________________1510.4. - SUPERFICIE DESTINATA AD OPERE D’URBANIZZAZIONE PRIMARIA_________1610.5. - SUPERFICI DESTINATE AD OPERE D’URBANIZZAZIONE SECONDARIA_______16

ART. 11 - SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE____________________17

ART. 12 - EFFICACIA DELLE NORME DEL PRG_____________________________________18

ART. 13 - ZONA A: NUCLEI D’ANTICA FORMAZIONE_______________________________19

ART.14 - ZONA B1: ZONA RESIDENZIALE INTENSIVA ESISTENTE___________________20INDICE DI DENSITA' FONDIARIA____________________________________________________20RAPPORTO DI COPERTURA_________________________________________________________20ALTEZZA___________________________________________________________________________20DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________20ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE______________________________________________20DISTACCO TRA EDIFICI_____________________________________________________________20

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RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO_________________________________________________20ART. 15 - ZONA B2: ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA ESISTENTE__________________21

INDICE DI DENSITA' FONDIARIA____________________________________________________21RAPPORTO DI COPERTURA_________________________________________________________21ALTEZZA___________________________________________________________________________21DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________21ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE______________________________________________21DISTACCO TRA EDIFICI_____________________________________________________________22RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO_________________________________________________22

ART. 16 - ZONA B3: ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE CON ATTIVITA' SECONDARIE__23INDICE DI DENSITA' FONDIARIA:___________________________________________________23RAPPORTO DI COPERTURA_________________________________________________________23ALTEZZA___________________________________________________________________________23DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________23ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE______________________________________________23DISTACCO TRA EDIFICI_____________________________________________________________24RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO_________________________________________________24

ART. 17 - ZONA B4: ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO____________________25INDICE DI DENSITA' FONDIARIA____________________________________________________25NORME PARTICOLARI______________________________________________________________25RAPPORTO DI COPERTURA_________________________________________________________25ALTEZZA___________________________________________________________________________25DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________26ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE______________________________________________26DISTACCO TRA EDIFICI_____________________________________________________________26RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO_________________________________________________26

ART. 18 - VINCOLO TIPOLOGICO E D’ALTEZZA____________________________________27ART. 19 - ZONA C: ZONA RESIDENZIALE D’ESPANSIONE Cl GIA' CONVENZIONATA - C2 DA CONVENZIONARE - C3 PIANO DI ZONA________________________________________28

OBBLIGO D’UN PIANO ATTUATIVO_________________________________________________28INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE_________________________________________________28RAPPORTO DI COPERTURA_________________________________________________________28ALTEZZA___________________________________________________________________________28DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________28ARRETRAMENTO DAL FILO STADALE_______________________________________________28DISTACCO FRA GLI EDIFICI_________________________________________________________28PERCENTUALE DEL LOTTO A VERDE________________________________________________28ALTRE NORME______________________________________________________________________29

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RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO_________________________________________________29ART. 20 - ZONA C4: VERDE PRIVATO E DI RISPETTO______________________________30

INDICE DI DENSITA’ FONDIARIA____________________________________________________30ALTEZZA___________________________________________________________________________30DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________30ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE______________________________________________30DISTACCO TRA EDIFICI_____________________________________________________________30NORMA PARTICOLARE______________________________________________________________30RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO_________________________________________________30

ART. 21 - ZONA D1: ZONA PRODUTTIVA ESISTENTE DI CONTENIMENTO____________31RAPPORTO DI COPERTURA_________________________________________________________31ALTEZZA___________________________________________________________________________31DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________31ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE______________________________________________31DISTACCO TRA EDIFICI O TRA PARETI______________________________________________31DISPOSIZIONI PARTICOLARI________________________________________________________31RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO_________________________________________________31

ART. 22 - ZONA PRODUTTIVA D’ESPANSIONE: D2 GIA' CONVENZIONATA D3 DA CONVENZIONARE - D4 PIP CONVENZIONATO_______________________________32

RAPPORTO DI COPERTURA_________________________________________________________32ALTEZZA___________________________________________________________________________32DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________32ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE______________________________________________32DISTACCO FRA GLI EDIFICI O TRA PARETI__________________________________________32PERCENTUALE DEL LOTTO A VERDE E PARCHEGGIO________________________________32RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO_________________________________________________32PRESCRIZIONI PARTICOLARI per il PL1 (Tavv. 14 e 15c)____________________________33

ART. 23 - ZONA E1: ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA________________________________34INDICE DI DENSITA' FONDIARIA____________________________________________________34ALTEZZA___________________________________________________________________________34DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________34DISTANZA MINIMA DAI FILI STRADALI_____________________________________________34DISTACCO TRA EDIFICI_____________________________________________________________34NORME PARTICOLARI______________________________________________________________35

ART. 24 – ZONA E2: ZONA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA__________________________37

ART. 25 - ZONA E3: ZONA BOSCHIVA DI SALVAGUARDIA__________________________39

ART. 26 - ZONA PF: PARCO FLUVIALE DEI TORRENTI NOZZA, VRENDA, DUPO_______41

ART. 27 - NORME URBANISTICHE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI_________________42

88

ART. 28 - ZONA SP: SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE_____________________________43

ART. 29 - ZONA SP1: PARCHEGGI________________________________________________44ALTRE NORME______________________________________________________________________44

ART. 30 - ZONA SP2: VERDE PUBBLICO ATTREZZATO_____________________________45ALTRE NORME______________________________________________________________________45

ART. 31 - ZONA SP3: SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA____46INDICE DI VOLUMETRIA____________________________________________________________46ALTEZZA MEDIA____________________________________________________________________46DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________46DISTANZA MINIMA DAI FILI STADALI_______________________________________________46DISTANZA MINIMA DAGLI EDIFICI__________________________________________________46

ART. 32 - ZONA SP4: ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE, CENTRO CIVICO, FARMACIA, ASSISTENZA SANITARIA, SERVIZI TECNOLOGICI_______________________47

INDICE DI VOLUMETRIA____________________________________________________________47ALTEZZA MEDIA____________________________________________________________________47DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________47DISTANZA MINIMA DAI FILI STRADALI_____________________________________________47DISTANZA MINIMA DEGLI EDIFICI__________________________________________________47ALTRE NORME______________________________________________________________________47

ART. 33 - ZONA SP5: AREE PER STANDARD A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE___________________________________________________________________48

INDICE DI VOLUMETRIA____________________________________________________________48ALTEZZA MASSIMA_________________________________________________________________48DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________48DISTANZA MINIMA DAI FILI STRADALI_____________________________________________48DISTANZA MINIMA DEGLI EDIFICI__________________________________________________48ALTRE NORME______________________________________________________________________48

ART. 34 - ZONA ST1: CIMITERI E FASCE DI RISPETTO_____________________________49

ART. 35 - ZONA ST2: VIABILITA’ PEDONALE E VEICOLARE - FASCE DI RISPETTO_____50

ART. 36 - ZONA ST3: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE_____________________________51INDICE FONDIARIO_________________________________________________________________51ALTEZZA MEDIA____________________________________________________________________51DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________51DISTANZA DAI FABBRICATI________________________________________________________51DISTANZE DAI FILI STRADALI______________________________________________________51

ART. 37 - ZONA ST4: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE_____________________________52INDICE DI DENSITA’ EDILIZIA______________________________________________________52RAPPORTO DI COPERTURA_________________________________________________________52

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ALTEZZA MEDIA____________________________________________________________________52DISTANZA DAI CONFINI____________________________________________________________52ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE______________________________________________52DISTANZA DAI FABBRICATI________________________________________________________52ALTRE NORME______________________________________________________________________53

ART. 38 - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ZONE DI CAPTAZIONE ACQUE SORGIVE___54ZONA DI TUTELA ASSOLUTA_______________________________________________________54ZONA DI RISPETTO_________________________________________________________________54

ART. 39 - CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL’ ENERGIA ELETTRICA - DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI________________________________________________55

CABINE ELETTRICHE_______________________________________________________________55DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI_____________________________________55

ART. 40 - POTERI DI DEROGA____________________________________________________56

ART. 41 - NORME SPECIALI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI_________________57

ART. 42 - NORME SPECIALI PER GLI EDIFICI ALBERGHIERI_________________________58

ART. 43 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A CORREDO DEI PIANI ATTUATIVI_______59

ART. 44 - RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO______________________________________61ART. 45 - ZONE SOGGETTE A VINCOLO PAESISTICO- IDROGEOLOGICO - MONUMENTALE________________________________________________________________62

ART. 46 - PIANI ATTUATIVI VIGENTI – VARIANTI__________________________________63

ART. 47 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE________________64

ART. 48 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE___________________________________________65

PL16__________________________________________________________________________69

PLC15_________________________________________________________________________69

PLC14_________________________________________________________________________69

PLC13_________________________________________________________________________70

PL12__________________________________________________________________________70

PLC11_________________________________________________________________________70

PLC10_________________________________________________________________________71

PL9___________________________________________________________________________71

PL8___________________________________________________________________________71

PLC7__________________________________________________________________________71

PZC6__________________________________________________________________________72

PLC5__________________________________________________________________________72

PL4___________________________________________________________________________72

ZONE B4 FRAZIONE DI BRIALE__________________________________________________72

ZONA B4 LOCALITA’ AURO______________________________________________________72

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PL3___________________________________________________________________________72

PIPC2_________________________________________________________________________73

PL1___________________________________________________________________________73

ZONE B4 FRAZIONE DI COMERO IN LOCALITA’ MONTE____________________________73

ZONA B4 FRAZIONE DI COMERO IN LOCALITA’ FABBRICA DISMESSA______________74

ZONE B4 FRAZIONE DI COMERO IN LOCALITA’ DISCARICA________________________74

ZONA B4 FRAZIONE DI ALONE___________________________________________________74

ART. 49 – AREE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA PUBBLICI_____________________________75

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