Art. 33, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 DPCM 30 giugno 2011

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S.U.A. S.U.A. Stazione Unica Stazione Unica Appaltante Appaltante ===================================================================== ============= Art. 33, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 DPCM 30 giugno 2011 Art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 1 a cura di Augusto Sacchi – Gennaio 2012 2

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2. S.U.A. Stazione Unica Appaltante ==================================================================================. Art. 33, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 DPCM 30 giugno 2011 Art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011. a cura di Augusto Sacchi – Gennaio 2012. - PowerPoint PPT Presentation

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S.U.A.S.U.A.Stazione Unica Stazione Unica

AppaltanteAppaltante==========================================================================

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Art. 33, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163DPCM 30 giugno 2011

Art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011

1a cura di Augusto Sacchi – Gennaio 2012

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Stazione Unica AppaltanteStazione Unica Appaltante

D.Lgs. n. 163/2006, art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19. co. 3, L. n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza. 2

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Stazione Unica AppaltanteStazione Unica Appaltante

Art. 23, DL n. 201/2011:4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, infine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.”.5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

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Stazione Unica AppaltanteStazione Unica Appaltante

COMMENTO ALLA NORMA:-Il termine “consortile” (che deriva da CONSORZIO) utilizzato dal legislatore nazionale nel comma 4 – e valido per gli enti con meno di 5.000 ab - va considerato come refuso. Sui consorzi di funzioni, infatti, incombe l’obbligo di soppressione previsto dall’art. 2, comma 186, lett. e) della L. 191/2009. -In analogia alle normative in materia di gestione obbligatoriamente associata delle Funzioni fondamentali (DL n. 78/2010, art. 14, commi da 25 a 31), tutto lascia intendere che la parola “consortile” possa essere intesa come “convenzionale”, cioè utilizzando gli strumenti previsti dall’art. 30 del TUEL n. 267/2000 in alternativa all’Unione dei comuni espressamente richiamata e disciplinata all’art. 32 del medesimo TUEL. 4

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Stazione Unica AppaltanteStazione Unica AppaltanteLo strumento pattizio previsto dalla normativa, quindi, è la CONVENZIONE, disciplinata dall’art. 30 del TUEL 267/2000.

TUEL N. 267/2000 - ART. 30. Convenzioni1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. …. Omissis…4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti . 5

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Stazione Unica AppaltanteStazione Unica Appaltante

OBIETTIVI DEL PERCORSO:

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Creazione di una Struttura Operativa per gli appalti pubblici di lavori

forniture e servizi

Attività

Fornire informazioni agli

EE.LL. sull’evoluzione

della normativa, dottrinale e

giurisprudenziale

Predisporre e diffondere

modulistica e prassi comuni

Attivare una Stazione Unica

d’Appalto

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I punti «forti» della SUA1) Avere una struttura altamente qualificata, in grado di

assicurare una maggiore professionalità e quindi un’azione più snella e tempestiva, creando le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un’auspicabile riduzione del contenzioso;

2) Realizzare un’ottimizzazione delle risorse e conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata gli adempimenti che di norma vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti. L’istituzione della SUA sarà di immediata utilità soprattutto – ma non solo – per gli enti di piccole dimensioni, spesso chiamati a confrontarsi con la complessità delle procedure di gara, potendo contare su una struttura inevitabilmente limitata; 7

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Natura giuridica della SUA - art. 2 DPCM 30 giugno 2011

La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

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Attività e servizi della SUA – art. 3 DPCM 30 giugno 2011

1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente; c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5; d) collabora nella redazione del capitolato speciale; e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni; 9

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Attività e servizi della SUA – art. 3 DPCM 30 giugno 2011

g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio; m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto; n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2; o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a). 10

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Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti

art. 4 DPCM 30 giugno 20111. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

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Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti

art. 4 DPCM 30 giugno 2011

b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA; c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti; e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

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