Legge 297/1999 Art. 13 DM53543 Domanda: DM53543 del 15/10 ...
Art . 10 .
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Transcript of Art . 10 .
“IL RUOLO DELL’ I.N.P.S. NEL SISTEMA DI
ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLA DISABILITÀ”
DR. DANIELE SEVERI
FORLI’ 14/11/2013
Art. 10. Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e
certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari. 1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra
nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Legge 2 dicembre 2005, n. 248 : misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
LEGGE 133 DEL 6 AGOSTO 2008.
Art. 80. Piano straordinario di verifica delle invalidità civili.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
L. 102 DEL 03.08.2009
Art. 20 ,comma 1: a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.
In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.
Circolare INPS
n. 131
del 28. 12. 2009
DOMANDA E CERTIFICATO MEDICO
INVIATI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA
ALL’INPS
ASL ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
MEDICO PATRONATO SEDE TOTALE0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Certificati medici pervenuti dal 01.01.2010 al 31.10.2013 – Forlì
ASL ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
CENTRO PER L'IMPIEGO
CITTADINO PATRONATI TOTALE0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Domande telematiche registrate dal 01.01.2010 al 31.10.2013 – Forlì
PRIMA VISITA MEDICA PRESSO LA COMMISSIONE PER L’INVALIDITÀ CIVILE
DELLA AUSL (INTEGRATA CON IL MEDICO
INPS)
IL VERBALE AUSL COL RELATIVO FASCICOLO VIENE TRASMESSO ALL’INPS PER LA
VALIDAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI
VERIFICA (CMV)
DUE POSSIBILITA’:I°) LA CMV INPS NON RITIENE VALIDABILE IL VERBALE: SI PROCEDE A CONVOCAZIONE A VISITA DIRETTA PRESSO L’INPS OVE VERRÀ EMESSO IL VERBALE DEFINITIVO.
II°) LA CMV INPS RITIENE VALIDABILE IL
VERBALE SENZA ULTERIORI ACCERTAMENTI.
IL VERBALE VALIDATO DEVE ESSERE INSERITO
NEL SISTEMA INFORMATICO INPS.
LE PRATICHE, ACQUISITE NEL SISTEMA INFORMATICO INPS, DEVONO ESSERE
DEFINITIVAMENTE VALIDATE DALLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE (CMS)
ISTITUITA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL’INPS DI ROMA.
SOLO CON IL VISTO FINALE DI APPROVAZIONE DELLA CMS
IL VERBALE DIVENTA DEFINITIVO E VIENE NOTIFICATO, A CURA DELL’INPS, ALL’INTERESSATO.
10
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
149390
6527
Regione Emilia Romagna: Percentuali Legge 68/99 Domande dal 01.01.2013 al
31.10.2013 : 4,3 %
MODENA RIMINI PARMA RAVENNA FERRARA PIACENZA REGGIO EMILIA
BOLOGNA FORLI'000%
001%
002%
003%
004%
005%
006%
007%
Regione: percentuale domande Legge 68/99 dal 01.01.2013 al
31.10.2013
TOTALE INV.CIV. HANDICAP CECITA' SORDITA' COLLOCAMENTO LEGGE 68/99
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000 55733
28338 25675
555 308 857
Richieste di prestazioni dal 01.01.2010 al 29.10.2013 – Forlì
TOTALE INV.CIV. HANDICAP CECITA' SORDITA' COLLOCAMENTO LEGGE 68/99
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Richieste di prestazioni dal 01.01.2010 al 01.01.2011 – Forlì
TOTALE INV.CIV. HANDICAP CECITA' SORDITA' COLLOCAMENTO LEGGE 68/99
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Richieste di prestazioni dal 01.01.2011 al 01.01.2012 –
Forlì
TOTALE INV.CIV. HANDICAP CECITA' SORDITA' COLLOCAMENTO LEGGE 68/99
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Richieste di prestazioni dal 01.01.2012 al 01.01.2013 – Forlì
% L. 68/99 SU TOTALE DO-
MANDE
% L. 68/99 DOMANDE 1/01/2010-1/01/2011
% L. 68/99 DOMANDE 1/01/2011-1/01/2012
% L. 68/99 DOMANDE 1/01/2012-1/01/2013
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
0.02
0.0154
0.012
0.020.0186
Percentuali domande Legge 68/99 - Forlì
TOTALE RICHIESTE RICHIESTE DALL'INTERESSATO CENTRO PER L'IMPIEGO RICHIESTE DAI DATORI DI LAVORO0
50
100
150
200
250
300
350
400
ISTANZE LEGGE 68/99 PROVINCIA DI FORLÌ ANNO 2012
LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 23 marzo 1999 Supplemento Ordinario n. 57
“NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”
Capo I : DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. 1. Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 4/2008
VALUTAZIONE CON RIFERIMENTO
ALL’ICF.
"CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1º LUGLIO 2009 N. 78 RECANTE PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHÈ PROROGA DI TERMINI E DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI" Art. 20.2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
Legge 3 agosto 2009 n. 102 :
GRAZIE PER L’ATTENZIONE.