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Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario Programma Integrato di Intervento

Norme Tecniche di Attuazione

7.06 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sommario Art. 1 - Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII) .................................................................. 3

Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni ......................................................................................................... 4

Art. 3 - Destinazioni d'uso ....................................................................................................................... 8

Art. 4 - Insediamenti in previsione ........................................................................................................ 10

Art. 5 - Programmazione attuativa (Fasi) .............................................................................................. 13

Art. 6 - Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento - Approvazione della progettazione unitaria complessiva delle UCP .......................................................................... 17

Art. 7 - Sistema delle garanzie ............................................................................................................... 22

Art. 7 bis: Facoltà di attivazione anticipata dei Comparti "satellite" ..................................................... 24

Art. 8 - Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti planivolumetriche ed architettoniche ......................................................................................... 28

Art. 9 - Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti dimensionali e funzionali - Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento, vincolo d'uso. ...................................................................................................... 31

Art. 10 - Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti tipologiche della destinazione commerciale. ................................................................................................ 32

Art. 11 - Regole tecniche. ...................................................................................................................... 35

Art. 12 - Indicazioni in materia di parcheggi ......................................................................................... 37

Art. 13 - Parco Urbano. .......................................................................................................................... 38

Art. 14 - Beni storico - documentali ...................................................................................................... 40

Art. 15 - Varianti di PII. ......................................................................................................................... 43

Art 16 - Retrocessione aree .................................................................................................................... 45

Art. 17 - Norma di prevalenza e di chiusura. ......................................................................................... 45 

Allegati: Tabella A – Computo della SLP

Tabella B – Dotazioni di Standard

Tabella C – Destinazioni funzionali

Allegato D – Metodologia, criteri, e procedure per il riconoscimento della premialità “Qualità

energetica

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Norme Tecniche di Attuazione

Agosto 20133

Art. 1 - Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII)

1. Le presenti disposizioni regolano l'attuazione degli interventi infrastrutturali, urbanizzativi ed

urbanistico - edilizi, per funzioni private, pubbliche, per attrezzature di interesse generale e per

servizi, previsti dal PII relativo agli ambiti di trasformazione strategica "ATs1" (Aree Ex Falck) e

"ATs2" (Aree Ex Scalo ferroviario e nuova stazione), come individuati dal PGT del Comune di

Sesto San Giovanni, e successive varianti.

2. Il presente PII comprende, altresì, le aree di prevista localizzazione della "Città della Salute e

della Ricerca", di cui all'Accordo di Programma, promosso con DGRL n. IX/3666 del 2.7.2012,

approvato con DGRL n. X/498 del 25.7.2013, nonché ratificato con delibera C.C. n. 48 del

30.7.2013 (Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013, in BURL SI n. 35 del

26.8.2013), cui si rinvia per la disciplina di tali aree e per le modalità di realizzazione e gestione dei

relativi insediamenti.

In correlazione alle previsioni del predetto Accordo di Programma, il PII contempla le opere, gli

interventi e le misure, preordinate ad assicurare l'ottimale funzionalità del nuovo polo ospedaliero,

nonché l'armonico ed equilibrato coordinamento tra quest'ultimo e gli insediamenti dedotti nel

medesimo Programma Integrato di Intervento, riconoscendo nella "Città della Salute e della

Ricerca" una polarità di eccellenza a valenza territoriale.

3. L'Ambito del PII è individuato nella Tavola n. 1.02 su base catastale e nella Tavola 1.04 su base

fotogrammetrica. L'estensione complessiva rilevata dell'Ambito oggetto del PII è pari a mq.

1.433.299, ivi incluse le aree afferenti la "Città della Salute e della Ricerca", da considerarsi, in ogni

caso, ai fini del computo della capacità edificatoria spettante al PII.

4. La perimetrazione dell'ATs2 non coincide con la delimitazione del PGT per effetto degli

adeguamenti inerenti le necessità operative della rete ferroviaria (posizionamento della stazione,

identificazione dei binari da dismettere), che producono l'esclusione di aree per mq. 12.530, e

l'inclusione di aree per mq. 2.176, con conseguente riduzione della St complessiva (cfr. Tavola

1.04).

5. Il perimetro dell'Ambito ATs2 comprende aree - per mq. 9.273 - con destinazione ad impianti

ferroviari confermati, non inclusi nella superficie concorrente a generare capacità edificatorie, in

conformità al PGT vigente. Altre aree - concernono, per mq. 87.686, impianti ferroviari di prevista

dismissione, nonché, per mq. 5.667, superfici destinate a piazza pubblica, inclusi nel computo della

superficie che genera capacità edificatorie, unitamente alle aree (mq. 19.810) di proprietà del

Comune di Sesto San Giovanni comprese nell’Ambito ATs2.

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Agosto 20134

6. Il PII prevede, inoltre, interventi infrastrutturali che interessano aree esterne (individuate nella

Tavola 1.03 su base fotogrammetrica e nella Tavola 2d.01 su base catastale).

7. La capacità edificatoria dell'Ambito territoriale complessivamente oggetto del PII è computata,

previa esclusione della superficie la cui destinazione è confermata a servizio degli impianti

ferroviari, mediante la somma degli addendi ottenuti applicando i seguenti parametri:

a) applicazione all'intera St dei due ambiti dell'indice territoriale pari a 0,5 mq/mq;

b) capacità edificatoria ulteriore pari a mq. 79.974 di SLP in ragione della prevista messa in

sicurezza ovvero rifunzionalizzazione degli edifici localizzati nell'Ambito ATs1, di "riconosciuto

valore storico e testimonianza documentale della città delle fabbriche";

c) mq. 1.755 di SLP nell'ATs1, derivanti dalla pregressa convenzione, sottoscritta in data

22.10.2003, tra Immobiliare Cascina Rubina s.r.l. (dante causa di Sesto Immobiliare S.p.A.) e il

Comune di Sesto San Giovanni (atto a rogito Notaio Paolini di Milano, Rep. n. 120.231, Racc. n.

11.399), avente ad oggetto la cessione gratuita al Comune di aree per mq. 3.520;

d) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in

ragione del riconoscimento dei rilevanti benefici pubblici previsti dal Programma Integrato di

Intervento;

e) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in

ragione dell'adesione alle politiche energetiche del Comune, da applicare secondo le modalità

indicate nell’Allegato D alle NTA di PII, e relativo "Disciplinare applicativo".

8. A fronte della capacità edificatoria massima di cui al comma precedente, determinata in

conformità al vigente PGT, e pari a mq. 1.012.972 (al netto delle capacità edificatorie pertinenti alle

aree di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni), il PII prevede la realizzazione di SLP private

per mq. 999.035, inferiore alla SLP massima ammissibile.

9. La capacità edificatoria massima ammissibile e le SLP di progetto sono riportate nella Tabella A,

annessa alle presenti NTA, recante, altresì, individuazione dei soggetti tra cui è ripartita la titolarità

delle suddette capacità edificatorie. Le superfici delle aree in cessione sono riportate nella Tabella B

allegata. Il valore e la dimensione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, degli

standard qualitativi e dei servizi costruiti sono riassunti nella Relazione Tecnica generale

(documento 7.01).

Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel PII, si applicano le seguenti definizioni.

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Agosto 20135

Programma Integrato di Intervento (PII)

Programma Integrato di Intervento concernente gli Ambiti ATs1 e ATs2 del vigente PGT del

Comune di Sesto San Giovanni, per tale intendendosi lo strumento attuativo approvato con delibera

G.C. n. 142 del 30.4.2012, come modificato con variante approvata con delibera __________.

Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca"

Accordo di programma, promosso con DGRL n. IX/3666 del 2.7.2012, , approvato con DGRL n.

X/498 del 25.7.2013, nonché ratificato con delibera C.C. n. 48 del 30.7.2013 (Decreto del Presidente

Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013, in BURL SI n. 35 del 26.8.2013), finalizzato alla

localizzazione ed alla realizzazione, a valere su quota parte delle aree comprese nel PII, della "Città

della Salute e della Ricerca".

Ambito

Porzione del territorio comunale oggetto del PII, corrispondente agli ambiti ATs1 e ATs2 di PGT

vigente.

Aree della "Città della Salute e della Ricerca"

Porzione dell'Ambito di PII, destinato alla localizzazione e realizzazione della "Città della Salute e

della Ricerca", individuata nella Tavola 1.01 - Perimetro di PII - Ambiti di trasformazione ATs1 e

ATs2 di PGT vigente - con individuazione delle Proprietà e disciplinata dall'Accordo di Programma

"Città della Salute e della Ricerca".

Unità di Coordinamento Progettuale (UCP)

Porzione dell'Ambito graficamente individuata nella Tavola 4c.04 con apposita perimetrazione,

nella quale sono localizzati interventi edilizi (pubblici e privati) e opere infrastrutturali

(urbanizzazione primaria e secondaria e altre opere pubbliche), oggetto di unitario progetto

urbanistico.

Unità Minima di Intervento (UMI)

Articolazione della UCP - individuata in via definitiva in sede di presentazione della progettazione

unitaria complessiva dell'UCP - che sviluppa la pianificazione dettagliata degli interventi edilizi

(pubblici, di interesse pubblico o generale, nonché privati) e delle opere infrastrutturali, oggetto di

richiesta di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo previsto dalla vigente legislazione,

nonché le opere urbanizzative il cui completamento consente la formazione del certificato di

abitabilità/agibilità degli edifici o insediamenti pubblici e privati.

Ciascuna UMI può essere composta da più edifici articolati in unità immobiliari. L’edificio è

costituito dalle unità immobiliari afferenti ad un unico corpo scala.

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Agosto 20136

Comparti "satelliti"

UCP soggette alla disciplina del successivo art. 7 bis, con previsione di facoltà di deroga ai criteri di

operatività della Fase.

Fase

Articolazione programmatica costituente elemento essenziale della Convenzione, comprendente

interventi sia pubblici, di interesse pubblico o generale, nonché privati, pianificati in plurime UCP.

La Fase costituisce stralcio funzionale di attuazione del PII. La programmazione in Fasi assicura

l'organizzazione delle attività esecutive degli interventi pubblici e privati, garantisce il

coordinamento attuativo, nonché l'ordinato e progressivo insediamento delle funzioni urbane. In

deroga alla definizione che precede, la Fase 0 prevede solo la realizzazione di opere pubbliche.

Opere di Fase

Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale la cui progettazione costituisce condizione per la

formazione di titoli edilizi riferiti agli edifici compresi nelle UCP appartenenti alla medesima Fase.

Opere di Unità

Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale, mediante le quali è garantito il corretto ed

ordinato insediamento delle funzioni al servizio, anche non esclusivo, degli insediamenti pubblici e

privati compresi nelle singole Unità di Coordinamento Progettuale.

Opere di Urbanizzazione

Opere pubbliche rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 44, commi 3 e 4, della LR n. 12/2005 e

s.m.i, computate a compensazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi

dell'art. 46 della LR Lombardia n. 12/2005 e s.m.i..

Servizi costruiti

Opere ed interventi concorrenti, ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi, a costituire la

dotazione di standard del PII.

Standard qualitativi

Opere ed interventi concorrenti, ai sensi del Documento di Piano, al riconoscimento della premialità

connessa ai "benefici pubblici".

Progettazione unitaria complessiva

Progetto planivolumetrico, esteso a una o più UCP, avente i contenuti di cui al successivo art. 6.

Destinazioni d'uso

Insieme delle funzioni di interesse privato ammissibili nel PII, articolate secondo la classificazione

adottata nel successivo art. 3.

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Agosto 20137

Zonizzazione

Individuazione di aree destinate a funzioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale.

L’esatta perimetrazione di tali aree è suscettibile di modeste variazioni, nelle fasi attuative, nel

rispetto della superficie complessiva individuata, limitatamente alle loro reciproche relazioni spaziali.

Ambito di localizzazione

Superfici con destinazioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale (ad esempio, piazze,

parcheggi) la cui individuazione è suscettibile di variazione, al fine di assicurare la più efficace

connessione con le funzioni servite.

Funzioni pubbliche

Categorie di servizi pubblici, di interesse pubblico o generale al cui insediamento sono destinati una

o più aree o immobili.

Convenzione

Convenzione attuativa il cui schema è approvato unitamente agli atti del PII e successive varianti. La

sua stipulazione condiziona l'esecuzione degli interventi previsti dal PII e successive varianti. Ove

occorra, si intende:

per "Convenzione vigente" l'atto sottoscritto in data 8.1.2013, Rep. n. 194457, Racc. n. 30318

Notaio Severini di Milano;

per "Convenzione di variante", lo schema approvato unitamente alla variante di PII.

Case alte

Si intende un edificio di altezza non inferiore a ml. 40 e non superiore a quella ammissibile secondo

le normative di settore, ivi comprese le vigenti disposizioni del Codice della Navigazione e dei

correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti. Il

basamento di detti edifici, non abitabile ad eccezione degli alloggi di servizio allo stabile, ha

un'altezza minima tra suolo e intradosso del primo piano abitabile non inferiore a 8 mt e un rapporto

tra la superficie occupata dal basamento, comprensiva di eventuali receptions e alloggi di servizio, e

la proiezione a terra della superficie del piano tipo non superiore al 50%.

Edilizia convenzionata

Edifici di edilizia residenziale soggetti alle disposizioni degli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001,

secondo la convenzione - tipo allegata alla "convenzione vigente".

Attuatore

Soggetto che assume, nei confronti del Comune, ed anche a seguito dell'eventuale cessione della

proprietà di singole porzioni dell'Ambito, la responsabilità ed il compito dell'attuazione complessiva

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Agosto 20138

del PII, nelle componenti pubbliche e private e secondo le modalità previste dal Programma. Tale

soggetto è individuato in Sesto Immobiliare S.p.A. o in soggetto cui successivamente venga ceduta

tale qualificazione.

Comune

Comune di Sesto San Giovanni. Ove necessario e non sia altrimenti prescritto dalla legge, sono

individuati gli organi interni competenti all'adozione degli atti.

Altri soggetti interessati dal PII

Proprietari delle aree dell'Ambito diversi dall'Attuatore e dal Comune, non titolari di SLP private.

2. Negli articoli che seguono sono inoltre utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a) St: Superficie Territoriale;

b) SLP: Superficie Lorda di Pavimento;

c) PGT: Piano di Governo del Territorio;

d) PdR: Piano delle Regole;

e) PdS: Piano dei Servizi;

f) NTA: Norme Tecniche di Attuazione;

g) CdSR: Città della Salute e della Ricerca.

Art. 3 - Destinazioni d'uso

1. In conformità al Documento di Piano del vigente PGT, nell'Ambito è ammessa la realizzazione di

un mix funzionale per destinazioni private articolato in:

40% SLP minima residenziale;

40% SLP minima per produzione di beni e servizi.

2. Il rimanente 20% di SLP rappresenta la flessibilità funzionale ascrivibile a favore di una delle

due precedenti funzioni principali, ovvero a funzioni complementari compatibili.

3. Per "produttivo di beni e servizi" si intendono tutte le funzioni non classificabili nella funzione

"Residenza" (indicata come categoria A), ovvero le categorie:

B) Attività ricettive

C) Attività produttive

D) Attività commerciali

E) Attività terziarie.

4. Nell'Ambito sono, pertanto, insediabili, quali funzioni private, le destinazioni d'uso di cui all'art.

4.3.1 delle NTA del vigente PdR, con le precisazioni di seguito riportate. E' esclusa la sola industria

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Agosto 20139

classificata in prima classe dal DM 5 settembre 1994, nonché, in prossimità della residenza, tutte le

tipologie produttive con questa non compatibili.

5. La destinazione principale a residenza (lettera A dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR citato), si

articola nelle seguenti tipologie: a) Edilizia residenziale libera; b) Edilizia residenziale

convenzionata.

6. La tipologia dell'edilizia sociale costituisce declinazione della destinazione a servizi, in

conformità ai disposti dell'art. 9 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché dall'art. 3, ultimo comma, delle

NTA del vigente Piano dei Servizi.

7. Nell'Ambito, la destinazione ad attività ricettive (lettera B dell'art. 4.3.1 delle NTA del vigente

PdR dettata per la città consolidata), non include gli usi "case per studenti" e "collegi" da ritenersi

compresi nella destinazione a servizi ove siano asserviti o convenzionati con enti pubblici o istituti

di istruzione parificati.

8. La sola categoria "commercio al dettaglio" (categoria D1 di cui all'art. 4.3.1 delle NTA del Piano

delle Regole) è soggetta nel solo ambito ATs1, al limite dimensionale di mq. 100.000 di SLP. Detta

SLP può accogliere tutte le tipologie distributive ammissibili ex art. 4 D.Lgs. n. 114/1998, nel

rispetto, per quanto concerne il solo ambito ATs1, delle seguenti, ulteriori limitazioni, derivanti dalle

previsioni di seguito elencate:

a) un valore massimo di mq. 75.000 di SLP attivabile secondo i formati distributivi previsti dal

paragrafo 4.2.1 della DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i.;

b) un valore massimo di mq. 15.000 di SLP attivabile secondo i formati distributivi previsti dal

paragrafo 4.2.1 della DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i.;

c) un valore minimo di mq. 10.000 di SLP per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita

comprese tra 251 e 500 mq di superficie di vendita.

A valere sulle SLP di cui ai precedenti punti a) e b) è ammesso un massimo di mq. 5.000 di

superficie di vendita per settore merceologico alimentare.

9. Resta fermo che, in conformità al Documento di Piano, a valere sulla SLP a destinazione per

produzione di beni e servizi derivante dall'ambito ATs2 è ammessa l'attivazione di esercizi di

vicinato e medie strutture in via aggiuntiva a quanto sopra indicato per l'ambito ATs1.

10. Alle superfici commerciali si applicano le prescrizioni localizzative e tipologiche di cui al

successivo art. 10.

11. Le funzioni di cui alle categorie D2 e D3 dell'art. 4.3.1 delle NTA del Piano delle Regole, sono

ammesse, senza prescrizioni dimensionali, nei limiti della SLP per "produzione di beni e servizi". In

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Agosto 201310

relazione al disposto dell'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010 (come modificato dal D. Lgs. n. 147/2012),

si dà atto che l'Ambito del PII non costituisce zona soggetta a tutela.

12. L'allocazione di impianti di distributore di carburante deve ritenersi compatibile con le

destinazioni d'uso di cui al presente articolo, relativamente alle aree comprese nelle fasce di rispetto

della viabilità, esistenti o in previsione. Ferma restando la verifica dell'insussistenza di condizioni di

pregiudizio alla sicurezza della circolazione, ovvero di compromissione dell'ambiente o dell'estetica

cittadina, l'apertura di nuovi impianti è consentita nei casi di cui all'art. 32 delle NTA del Piano

delle Regole, ovvero qualora prevista da aggiornamenti della programmazione di settore, assunta ai

sensi e per gli effetti degli artt. 81 e ss della LR 6/2010 e smi.

13. E' ammessa, in via aggiuntiva alle destinazioni private di cui ai punti precedenti, la destinazione

a servizi, che comprende, oltre alle attrezzature e servizi di proprietà pubblica, altresì quelli privati

di interesse generale - accreditati, asserviti o convenzionati - in conformità al vigente Piano dei

Servizi, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti funzioni: edilizia

sociale, parcheggi privati, laboratori di ricerca, mense, sedi universitarie e attrezzature per

l'istruzione (comprese scuole private e parificate, asili nido e nidi aziendali), case per studenti e

collegi, attrezzature socio-assistenziali, attrezzature socio-sanitarie, mercato coperto, uffici di

interesse pubblico, attrezzature sportive, incubatori di impresa, strutture di eccellenza.

14. Gli edifici e strutture aventi destinazione a servizio, ai sensi del comma precedente, non

concorrono al computo della SLP in rapporto alla capacità edificatoria massima ammissibile, a

condizione che:

a) l'asservimento abbia carattere perpetuo e l'accreditamento, ovvero il convenzionamento, abbiano

una durata non inferiore a venti anni, fatta salva la previsione di termini diversi per particolari

servizi;

b) siano previste le penalità da applicare nel caso di violazione degli obblighi di servizio pubblico;

c) sia preliminarmente verificata la sussistenza delle dotazioni di aree e di servizi nella misura

necessaria a rispondere ai maggiori o ulteriori fabbisogni generati.

15. Fermo quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 3, le modifiche di destinazioni d'uso sono

regolate dagli artt. 51 e 52 della LR n. 12/2005 e s.m.i..

Art. 4 - Insediamenti in previsione

1. La SLP totale complessivamente prevista dal PII per le funzioni private insediabili, è pari a mq.

999.036 (al netto delle SLP di spettanza del Comune di Sesto San Giovanni).

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Agosto 201311

2. Il riconoscimento delle SLP corrispondenti all'incentivo "qualità energetica" (pari a massimo mq.

115.273) è subordinato all'osservanza delle metodologie e all'applicazione dei parametri di cui

all'Allegato D alle presenti NTA, ed annesso "Disciplinare Applicativo".

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, dovranno essere comunque garantite prestazioni maggiori

dei minimi derivanti dalle normative vigenti.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti edilizi, la SLP è da computarsi con le esclusioni di seguito

elencate:

porticati e pilotis: aperti e anche chiusi con vetrate, purché, in quest'ultimo caso,

asserviti all'uso pubblico;

balconi, terrazze, logge, serre bioclimatiche non climatizzate ed androni passanti;

cantine e locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e

condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, vani degli ascensori ed eventuali

spazi filtro-fumi, ecc.);

soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie massima pari al 30%

della superficie netta del locale su cui si affacciano;

locali aventi altezze tali da non potersi considerare abitabili o agibili, e superfici adibite a

parcheggi o box e spazi di manovra;

per i soli edifici aventi oltre due piani fuori terra e costituiti da più di quattro alloggi:

spazi destinati a deposito, compresi i relativi spazi di accesso, fino ad un massimo del 4%

della SLP totale, e comunque non superiore a mq. 40 complessivi per ciascun edificio;

elementi di facciata degli edifici, quali cappotti termici, pareti ventilate e tutti gli

accorgimenti tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, nei limiti e con

l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione vigente. Tale previsione non

trova applicazione relativamente ed esclusivamente con riferimento alle capacità

edificatorie derivanti dall’applicazione degli incentivi, di cui al vigente PGT, ivi incluse le

superfici aggiuntive ottenute per effetto della messa in sicurezza, restauro o

rifunzionalizzazione degli edifici di valore storico documentale.

4. Nel contesto di edifici a destinazione commerciale per grande struttura di vendita (singola o

articolata in "struttura commerciale organizzata in forma unitaria") non concorrono al computo della

SLP le superfici a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri

trasportatori), nonché gli spazi di aggregazione previsti dal PII.

5. Ai corpi scala è assegnata, ai fini del calcolo della SLP, una dimensione pari a mq. 18 per ogni

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piano fuori terra, indipendentemente dal fatto che siano di superficie minore o maggiore. Detta

disposizione non si applica agli edifici destinati a medie o grandi strutture di vendita.

6. La SLP di cui al comma 1 è realizzabile nel contesto dell'intero Ambito, indipendentemente

dall'inerenza alla superficie territoriale dell'ambito ATs1 ovvero dell'ambito ATs2.

7. L'attuazione della SLP (mq. 59.754) generata dall'ambito ATs2 è subordinata alla preventiva ed

effettiva realizzazione della stazione ferroviaria a scavalco, in conformità alle disposizioni del PGT

vigente, nonché all'effettiva dismissione degli impianti ferroviari non oggetto di conferma. A tale

scopo, in ragione della facoltà di utilizzo indifferenziato di cui al precedente comma 4 6 fino

all'avvio dei lavori di costruzione delle nuova stazione, sono vincolate le seguenti superfici:

UCP 9B (parte): SLP categoria A mq. 4.294; SLP altre categorie mq. 2.572;

UCP 9C: SLP categoria A mq. 31.558; SLP altre categorie mq. 3.468;

UCP 9D (parte): SLP altre categorie mq. 17.862.

8. La SLP di cui al precedente comma 1 è destinata agli usi di cui all'art. 3, nel rispetto delle

flessibilità tra funzioni ivi specificata, comunque nell'osservanza del mix funzionale di seguito

articolato:

Residenza: 60% max (di tale percentuale almeno il 20% a residenza convenzionata);

Produzione di beni e servizi: 40% min.

9. L'osservanza del mix funzionale di cui sopra è verificata a livello di complessivo Ambito,

indipendentemente dall'articolazione funzionale delle singole UCP o UMI.

10. All'interno delle attrezzature di interesse pubblico o generale, ed in particolare nella stazione

ferroviaria a scavalco, potranno essere previste strutture complementari, quali commercio, ristoro,

servizi e simili. Le superfici per tali funzioni complementari sono escluse dal computo della SLP di

cui al precedente comma 1. Il rapporto di complementarietà è dimostrato:

a) dalla riferibilità delle funzioni agli utenti desunta anche dall’organizzazione degli orari di

servizio;

b) dalla continuità delle superfici e dall’accessibilità condivisa agli spazi comuni;

c) dall'osservanza del limite per cui la superficie destinata a funzioni complementari non potrà

eccedere il 25% della superficie destinata a servizio ferroviario o, per i servizi diversi dalla

stazione, della superficie comunque destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico.

11. Relativamente alla "Città della Salute e della Ricerca", il dimensionamento e la tipologia di

eventuali spazi riservati ad attività complementari sono disciplinati nell'Accordo di Programma.

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Agosto 201313

Art. 5 - Programmazione attuativa (Fasi)

1. Il PII, perseguendo la graduale, organica, coordinata ed ordinata realizzazione di opere pubbliche,

di interesse pubblico e generale, nonché private, nella salvaguardia del principio di adeguata

flessibilità, programma l'esecuzione degli interventi nelle seguenti fasi, definite anche in coerenza

con le esigenze realizzative della "Città della Salute e della Ricerca":

Fase 0

Opere di Fase

Svincolo Tangenziale e relativi sottoservizi (F), Raddoppio Viale Edison (E)

Fase 1

Opere di Fase

a) Parco Urbano (quota parte di cui alla UCP 1A); Parcheggi di superficie nn. 1 e 11

(quota parte di cui alle UCP 2F e SC); Parcheggio interrato (UCP 1A); Viabilità

"Traversa/Diagonale" Nord (quota parte di cui alle UCP 1A-1F-1D); Centro Cottura (UCP

1E); Stazione (UCP S.A.); Sottopasso ferroviario (UCP S.A.); Via Acciaierie (UCP S.C.);

b) Scuola Infanzia "Dante Alighieri" in “ex Centro Cottura"; Scuola Secondaria di 1°

grado in Treno Laminatoio (UCP 2F); Centro polivalente / Palestra e laboratorio musica in

Treno Laminatoio (UCP 2F).

UCP Funzioni private:

1A; 1D; 1E; 1F; 4A;

Fase 2

Opere di Fase

a) Parco Urbano (quota parte di cui alle UCP 3D - 7A); Rampe Viale Edison (W);

Rotonda Viale Edison (D);

b) Scuola Infanzia e Secondaria in Concordia (UCP 9A);

UCP Funzioni private:

2E; 2G; 7B; 9B; 9C; 9D;

Fase 3

Opere di Fase

a) Parco Urbano (quota parte di cui alle UCP 2C – UCP 2D); Sistemazione superficiale

Viale Italia (quota parte di cui alle UCP B2 - B3 - B4 - B6);

b) Biblioteca nel BLISS (UCP 10C);

UCP Funzioni private:

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UCP 3A; 8A; 8B; 10C; 10D;

Fase 4

Opere di Fase

Parco Urbano (quota parte di cui alle UCP 3C – 7D); PLIS (UCP 6D); Passerella

Ecologica (S); Edilizia Residenziale Sociale (quota parte di cui alla UCP 11C);

Poliambulatorio (UCP 10A); Edilizia sociosanitaria/RSA (UCP 10A); Asilo (UCP 10A);;

UCP Funzioni Private:

10A; 10B; 11A; 11B.

2. Nell'ambito di ciascuna Fase individuata nella Tavola 4c.04 devono essere realizzate tutte le

opere previste nelle UCP per la parte ricompresa nelle singole Fasi, ancorché non elencate nel

precedente comma. Ugualmente nell'ambito delle singole Fasi, devono essere progettati e realizzati

tutti i sottoservizi e gli impianti a servizio degli insediamenti pubblici e privati.

3. Ciascuna Fase, fermo quanto previsto per la Fase 0, comprende:

plurime Unità di Coordinamento Progettuale, costituite, a loro volta, da articolazioni

pianificatorie composte da edifici per funzioni private e dalle opere di urbanizzazione ad

essi serventi;

plurime Opere di Fase, ovvero opere pubbliche, di interesse pubblico e/o generale, non

serventi esclusivamente singole UCP, la cui attuazione è prevista per assicurare le finalità di

coordinamento esecutivo di cui al comma 1.

4. La qualificazione di un’opera quale Opera di Fase, rispondendo a finalità programmatiche, ne

lascia immutata la qualificazione, a fini urbanistici, a titolo di opera di urbanizzazione, servizio

costruito, standard qualitativo, anche agli effetti delle modalità realizzative previste dal PII. Gli

interventi previsti in ciascuna Fase sono realizzati nei tempi programmati nel cronoprogramma

allegato alla Convenzione. Le modifiche al cronoprogramma costituiscono variazione della

Convenzione, ma non sono considerate variante al PII, e non richiedono l'espletamento della

procedura di approvazione di cui agli artt. 92 e 14 della LR 12/2005 e s.m.i.. Il cronoprogramma

allegato alla Convenzione è ulteriormente dettagliato in sede di deposito della progettazione delle

Opere di Fase, al fine di consentire la valutazione del coordinato avanzamento delle opere per

servizi pubblici e delle opere destinate a funzioni private.

5. La Fase 0, non comprendente alcuna UCP, include Opere di Fase la cui attuazione è da

considerarsi servente l'intero Ambito di PII. L'approvazione dei progetti delle opere previste nella

Fase 0, presentati in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi di avvio dei lavori previsti nel

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Agosto 201315

cronoprogramma allegato alla Convenzione, costituisce condizione per l'attivazione della Fase 1.

Entro 90 giorni dal deposito dei progetti, il Comune ha l'obbligo di concludere il procedimento

con provvedimento espresso indicando, ove sia ritenuto utile, le prescrizioni necessarie per

assicurare il regolare svolgimento delle procedure e l'efficace esecuzione dei lavori. La realizzazione

delle opere di cui alla Fase 0 è eseguita nei termini indicati nel cronoprogramma.

6. Per le Fasi successive alla Fase 0, al fine di procedere alla relativa attuazione, l'Attuatore deposita

il progetto delle pertinenti Opere di Fase. Entro 90 giorni dal deposito dei progetti, il Comune ha

l'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, indicando, ove necessario, le

prescrizioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle procedure e l'efficace

realizzazione dei lavori. I progetti sono depositati in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi

di esecuzione previsti nel cronoprogramma allegato alla Convenzione. La presentazione dei progetti

delle Opere di Fase costituisce condizione di procedibilità delle istanze per i titoli edilizi degli

interventi dedotti in ciascuna UCP, ad esclusione delle funzioni ad "attività industriale ed

artigianale" (P), nelle UCP 11A e 1E, ferma la previa realizzazione delle opere di urbanizzazione

correlate.

7. In fase esecutiva possono essere concesse proroghe dei termini di attivazione, ovvero di

conclusione dei lavori, sulla base di motivate richieste riferite alla particolare complessità della

progettazione, ovvero per difficoltà intervenute in sede di esecuzione, non previste e non prevedibili

con l'ordinaria perizia e diligenza.

8. La nuova stazione ferroviaria a scavalco, compresa in Fase 1, fermi restando i termini di deposito

del progetto, è realizzata nei termini e con le modalità concordate con i responsabili della gestione

degli impianti e del servizio ferroviario, nonché in conformità all'art. 3, comma 4, secondo alinea

della Convenzione. La mancata realizzazione di tale opera entro 96 mesi dalla sottoscrizione della

Convenzione impedisce l'utilizzazione dei diritti edificatori attribuiti all'ATs2, fatta salva

l'applicazione del comma 13 del presente articolo.

9. Per le Fasi 1, 2, 3, relativamente alle Opere di Fase indicate alla lettera b), si dà atto che trattasi di

opere (impianti sportivi, scolastici, culturali) la cui progettazione sarà elaborata con l'adozione di

pratiche partecipative concordate con il Comune. Le attività di consultazione devono essere avviate

immediatamente dopo la data di previsto inizio della Fase cui le opere pertengono e le relative opere

concluse nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato alla Convenzione.

10. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo delle Opere di Fase, l'Attuatore

consegna la garanzia fideiussoria, aventi le caratteristiche previste nella Convenzione,

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Agosto 2013 16

nell'ammontare determinato ai sensi del successivo art. 7.

11. Costituisce condizione per il riconoscimento dell'agibilità degli edifici compresi nelle UCP

afferenti ciascuna Fase, ad esclusione delle funzioni ad “attività industriale ed artigianale” (P) nelle

UCP 1E, 11A, il collaudo delle seguenti Opere di Fase:

• Fase 1

Parcheggi di superficie n. 11 (quota parte di cui alla UCP 2F); Scuola Secondaria di 1°

grado in Treno Laminatoio (UCP 2F);

• Fase 2

Scuola Infanzia e Secondaria in Concordia (UCP 9A);

• Fase 3

Sistemazione superficiale Viale Italia (quota parte di cui alla UCP B6);

• Fase 4

Poliambulatorio (UCP 10A).

12. L'attuatore può proporre la modifica del cronoprogramma con l'anticipata esecuzione delle Fasi.

Il Comune si pronuncia sulla richiesta con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla

presentazione della proposta. Ove il Comune non si pronunci nei termini, la proposta si intende

accolta. La modifica del cronoprogramma costituisce variazione alla Convenzione.

Resta ferma la facoltà di anticipazione alla Fase 1 della sola UCP 7B, come previsto dal successivo

art. 10, comma 5, nei casi e alle condizioni ivi stabilite.

13. Lo scostamento dai tempi previsti dal cronoprogramma, purché non riconducibile alla volontà o

ad inadempimenti dell'Attuatore, determinato dall'andamento dei lavori di bonifica, da ritardi di

altre Amministrazioni, da contenziosi relativi alle procedure di affidamento dell'esecuzione delle

opere pubbliche, ovvero da ritardi nell'acquisizione di aree di proprietà di terzi, è qualificato come

causa di forza maggiore.

14. Il soggetto attuatore potrà sempre procedere - priva richiesta di rilascio di idoneo titolo edilizio

abilitativo - alla demolizione di strutture, manufatti ed edifici presenti all'interno dell'ambito di PII,

non classificati, ex art. 22 delle NTA del Piano delle Regole, quali beni storico-documentali, senza

che ciò abbia a comportare l'attivazione della Fase di appartenenza dell'UCP interessata

dall'intervento. Parimenti è sempre ammessa la facoltà di dar corso, senza attivazione della relativa

Fase, a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di risanamento conservativo sugli

immobili esistenti, ivi compresi quelli classificati come beni storico-documentali ai sensi dell’art. 22

delle NTA del Piano delle Regole.

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Agosto 201317

Art. 6 - Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento - Approvazione della

progettazione unitaria complessiva delle UCP

1. Il PII individua le Unità di Coordinamento Progettuale perimetrate nelle Tavole 4c.04 e 4c.06.

2. Nella Tabella allegata sub C, le destinazioni d'uso private sono codificate con lettere "R", ovvero

"P". Detti codici alfabetici definiscono la destinazione principale prevalente della UCP nei termini

che seguono:

R = destinazione d'uso prevalente residenza;

P = destinazione d'uso prevalente produzione di beni e servizi.

3. L'osservanza della funzione prevalente è garantita, a livello di singola UCP, con la destinazione

alla funzione prevalente di almeno il 60% della SLP dedotta nella progettazione unitaria di UCP di

cui ai successivi commi.

4. In deroga a quanto disposto al comma precedente, l'UCP 1A non è caratterizzata da funzione

prevalente. Per tale UCP, la funzione residenziale e quella per produzione di beni e servizi devono,

rispettivamente, essere previste nella quota minima del 30% e nella quota massima del 70% della

SLP dedotta nella progettazione unitaria di UCP di cui ai successivi commi.

5. Relativamente alle UCP ove è prevista edilizia convenzionata, costituisce elemento essenziale

l'osservanza delle quote minime, di seguito indicate, di SLP da destinare a tale uso, calcolate sulla

SLP a funzione residenziale dedotta nella progettazione unitaria:

UCP 4A > 30%

UCP 10B > 30%

UCP 1A > 20%.

6. Le variazioni dimensionali delle UCP ove è prevista la realizzazione di edilizia convenzionata

devono comunque assicurare il rispetto della quota minima del 20% sul totale dell'edilizia

residenziale prevista nell'Ambito.

7. Le UCP possono essere, a loro volta, articolate in Unità Minime di Intervento (UMI). Gli

elaborati di PII recano l'individuazione di UMI, da ritenersi indicativa e non prescrittiva.

L'individuazione puntuale delle UMI è rimessa alla fase di progettazione unitaria di cui ai successivi

commi.

8. Successivamente al deposito dei progetti delle Opere di Fase di cui al precedente art. 5, comma 6,

l'Attuatore è abilitato, relativamente a ciascuna UCP compresa nella medesima Fase, a richiedere

l'approvazione della progettazione unitaria di UCP, secondo le procedure di seguito indicate.

9. L'Attuatore deposita, per ciascuna Unità di Coordinamento Progettuale, gli elaborati costituenti la

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Agosto 201318

progettazione unitaria complessiva, unitamente a schema di atto d'obbligo recante l'assunzione degli

impegni realizzativi relativi alle Opere di Unità coerenti con le previsioni del cronoprogramma

allegato alla Convenzione, nonché l'individuazione delle aree in cessione. Ove siano previste opere

o attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale, l'Attuatore deposita anche una proposta

di convenzione destinata a disciplinare le modalità d'uso ed i rapporti con il Comune.

10. In sede di progettazione unitaria dovrà essere dedotta capacità edificatoria compresa tra il 70%

ed il 130% della SLP assegnata a ciascuna UCP dal PII.

11. E' sempre ammessa la presentazione di progettazione unitaria riferita a più Unità.

12. La progettazione unitaria complessiva di UCP è composta dai seguenti elaborati:

a) progetto planivolumetrico (1:1.000) degli insediamenti privati e pubblici, di uso pubblico e

generale, contenente anche le eventuali modifiche delle previsioni aventi ad oggetto le opere

di urbanizzazione primaria, secondaria e delle altre opere pubbliche rese necessarie in ragione

delle risultanze del maggior dettaglio progettuale, ovvero connesse alla variazione del

dimensionamento delle UCP, entro i limiti ammessi dal precedente comma 10; le planimetrie

saranno riportate su base aerofotogrammetrica aggiornata e georeferenziata rispetto a quanto

alla base dell’elaborazione del PII;

b) tabella quantitativa comparativa dei dati relativi a pesi insediativi, destinazioni d'uso e

relative categorie da insediare, aree e superfici destinate ad opere di urbanizzazione;

c) tabella di assegnazione della premialità relativamente al bonus “qualità energetica”, da

computarsi secondo le modalità indicate nell'Allegato D delle presenti NTA e relativo

"Disciplinare applicativo";

d) analisi di dettaglio dell'adeguatezza delle superfici destinate alla sosta, a servizio delle opere

pubbliche o private di interesse generale;

e) elaborati contenenti la puntuale indicazione planimetrica delle aree interessate da opere di

urbanizzazione, di altre opere pubbliche o private di interesse generale, oggetto di cessione

gratuita o di asservimento ad uso pubblico;

f) individuazione definitiva delle aree in cessione e progettazione definitiva delle attrezzature e

delle opere conferite a titolo di servizi costruiti;

g) progettazione definitiva delle opere pubbliche (urbanizzazioni e standard qualitativi e

costruiti), contenente gli adeguamenti alle prescrizioni deliberate dalla Giunta in sede di

approvazione della progettazione delle Opere di Fase;

h) titolo di proprietà delle aree oggetto della progettazione riferite, ove proposte, alle singole

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Agosto 201319

UMI costituenti la UCP;

i) verifica viabilistica di compatibilità, recante lo sviluppo, alla fase di dettaglio propria della

progettazione unitaria, degli studi viabilistici annessi al PII, comprensiva delle analisi della

viabilità in fase di cantiere;

j) schema di atto unilaterale d'obbligo;

k) schema di convenzione riferito ai rapporti tra Comune e Attuatore e agli usi delle attrezzature

ed opere private di uso pubblico o di interesse generale, con annesso schema di regolamento

d'uso, ove necessario;

l) tavola comparativa delle previsioni dell'UCP e delle previsioni del PII, che evidenzi il

rispetto dei limiti di flessibilità dimensionale, di cui al precedente comma 10.

13. La progettazione unitaria complessiva dovrà essere definita:

a) nelle componenti tipologiche e di destinazione d'uso dei singoli edifici (piano terreno/piani

superiori), con indicazione delle sagome di ingombro, anche in sottosuolo, delle altezze e

del numero di piani entro e fuori terra;

b) nell'individuazione degli accessi;

c) nella individuazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico, delle aree in cessione o in

asservimento da destinare a verde, nonché - qualora previste - da destinarsi a giardini pubblici,

piazze, percorsi di uso pubblico, strade, ecc.;

d) nell'individuazione delle Unità Minime di Intervento.

14. La progettazione unitaria è completata dalla progettazione definitiva delle Opere di Unità e, per

le opere assoggettate al regime ex D. Lgs. n. 163/2006 ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, dalla

validazione di cui al medesimo D.Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010. A tale progettazione sono

allegati computi estimativi, redatti sulla scorta del Bollettino Ufficiale della CCIAA (ovvero, per le

opere non incluse nel Bollettino, sulla base del Prezziario delle Opere Edili della Provincia di

Milano, ovvero, per le voci di costo non presenti nei predetti Bollettini, sulle base di analisi di

prezzo fondate su listini ufficiali di mercato), con applicazione dello sconto del 10%. Gli oneri di

sicurezza (calcolati nella misura del 3% del valore dell'opera) e le spese di progettazione, queste

ultime calcolate applicando il parametro forfetario del 9,5% sul valore delle opere, concorrono a

determinare il valore delle opere ai fini dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria e

secondaria, ed ai fini della determinazione dei servizi costruiti e degli standard qualitativi.

15. Lo schema di atto d'obbligo deve soddisfare i seguenti contenuti minimi:

a) impegno alla cessione gratuita a favore del Comune, entro 90 giorni decorrenti dalla

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Agosto 201320

ricezione della comunicazione di approvazione della progettazione unitaria della UCP, delle

aree individuate negli elaborati di cui al punto e) del precedente comma 12 quali sede di

viabilità, ovvero percorsi pubblici, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dotazioni

di standard;

b) impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle opere

costituenti dotazione di standard (compresi i servizi costruiti) e degli standard qualitativi

previsti dalla progettazione unitaria entro i tempi programmati dal cronoprogramma allegato

alla Convenzione, ovvero variato secondo i contenuti di successivi accordi;

c) individuazione delle aree a standard da cedere a carico di altre UCP ove in quella oggetto di

intervento non sia soddisfatta la dotazione prevista nel PII in proporzione al carico

insediativo progettato;

d) determinazione degli oneri tabellari dovuti in rapporto alle SLP comprese nella UCP e

definizione del relativo scomputo in relazione alle opere di cui al precedente punto b);

e) determinazione delle garanzie fideiussorie eventualmente da produrre secondo le previsioni

di cui al successivo art. 7.

16. Il Comune approva la progettazione unitaria con provvedimento espresso, prescrivendo le

modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie per adeguare l'UCP alle previsioni del PII,

nonché le modifiche e le integrazioni da introdurre nella progettazione delle opere pubbliche,

nell'atto unilaterale d'obbligo e nei regolamenti d'uso, finalizzate ad assicurare la completezza e

regolarità degli elaborati, nonché l'adeguatezza funzionale e la coerenza architettonica delle opere.

Ove l'approvazione non intervenga entro i 60 giorni successivi alla presentazione, la proposta si

intenderà approvata. Il predetto termine potrà essere interrotto una sola volta per richieste di

chiarimenti e di integrazioni documentali entro 15 giorni dalla presentazione della proposta. Il

termine decorre nuovamente dal giorno di presentazione della documentazione integrativa o

modificativa.

Con le stesse modalità indicate al presente comma, sono approvate eventuali varianti della

progettazione di UCP.

17. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione della progettazione unitaria,

l'Attuatore deposita l'atto unilaterale d'obbligo integrato con il recepimento delle modifiche

richieste. Detto documento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,

registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari, è sottoscritto dall'Attuatore e dai proprietari

delle aree comprese nel perimetro della UCP. Contestualmente al deposito dell'atto unilaterale

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Agosto 201321

d'obbligo, l'Attuatore deposita le garanzie fideiussorie, ove necessario integrando quelle già prodotte,

in base alle disposizioni di cui al successivo art. 7. Entro i successivi 30 giorni è stipulato l'atto

pubblico di cessione delle aree individuate alla lettera e) del precedente comma 12, con rinvio degli

effetti del trasferimento alla stipula di un successivo atto di puntuale identificazione catastale.

18. Il deposito dell'atto d'obbligo e, ove occorra, delle garanzie fideiussorie, abilita alla presentazione

dei titoli edilizi per la costruzione degli edifici compresi nell'Unità, nella misura consentita in

ragione del valore delle fideiussioni, determinata secondo i criteri sanciti dal successivo art. 7.

19. Nell'articolazione dei titoli edilizi, è in facoltà dell'Attuatore far valere l'individuazione delle

Unità Minime di Intervento (UMI).

20. I singoli interventi compresi nella progettazione unitaria, ovvero - a scelta dell'Attuatore - nelle

singole UMI, sono assentibili mediante DIA o Permesso di Costruire (ovvero altro equipollente

titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente).

21. Relativamente alle opere assoggettate al regime ex D. Lgs. n. 163/2006 ai sensi dell'art. 16 della

Convenzione, l'Attuatore deposita i progetti definitivi, completi degli elaborati necessari per indire le

procedure di selezione dell'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera g) e

dall'art. 122, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ove applicabile. L'espletamento degli incombenti di

approvazione dei progetti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e relative norme regolamentari può

costituire, nei termini previsti in Convenzione di PII, titolo edilizio che abilita alla realizzazione

delle opere.

22. In fase attuativa possono essere approvate, con il rilascio o la formazione dei titoli edilizi, senza

necessità di preventiva approvazione di variante di PII, modificazioni planivolumetriche che, oltre a

non contrastare con la vigente disciplina di PGT, rispondano alle caratteristiche quantitative e

qualitative di cui all'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i..

23. Le facoltà di modifica di cui ai commi precedenti sono esercitabili nei limiti e con le modalità

previste dai successivi artt. 8, 9, 10.

24. La progettazione delle UCP, anche in caso di esercizio delle facoltà di flessibilità previste dal

presente articolo, ivi compresa la disposizione di cui al precedente comma 22, non costituisce in

nessun caso variante di PII, e non richiede, pertanto, espletamento di procedura di valutazione

ambientale strategica o di relativa verifica di assoggettamento. L'esercizio delle predette facoltà di

flessibilità non determina, inoltre, notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, agli effetti delle

vigenti normative in materia di valutazione di impatto ambientale.

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Norme Tecniche di Attuazione

Agosto 201322

Art. 7 - Sistema delle garanzie

1. La presente norma disciplina le modalità operative delle prestazioni delle garanzie a corredo

dell'esecuzione degli interventi pubblici e di interesse pubblico.

2. L'Attuatore consegna, alla sottoscrizione della Convenzione di PII, fideiussione - avente le

caratteristiche convenzionalmente stabilite - per l'importo di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00),

costituente garanzia di base, la cui efficacia deve perdurare, nell'ammontare stabilito, fintantoché il

PII preveda Opere residue di Fase e d'Unità di eguale valore, per poi ridursi proporzionalmente, fino

alla completa estinzione, coincidente con l'ultimazione delle predette opere. Di tale garanzia non si

tiene conto ai fini dei computi di cui ai commi successivi. Si dà atto che detta garanzia è stata

corrisposta all'atto della sottoscrizione della Convenzione vigente.

3. All'atto della sottoscrizione della Convenzione di variante, l'Attuatore consegna, ad integrazione

della garanzia base di cui al comma precedente, ulteriore garanzia, avente le medesime

caratteristiche, per l'importo di € 10.000.000 (Euro diecimilioni/00), a garanzia dei danni tutti che il

Comune sia tenuto a risarcire per effetto di inadempimenti della Convenzione di variante imputabili

a Sesto Immobiliare. La garanzia avrà efficacia triennale, decorrente dalla stipulazione della

convenzione di variante. Sono ammesse progressive riduzioni, nei termini indicati dalla

Convenzione di variante.

4. Ad attivazione di ciascuna Fase, l'Attuatore, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale

del progetto definitivo delle Opere di Fase, consegna garanzie fideiussorie pari al valore più elevato

tra quello totale delle Opere di Fase (escluse le opere di cui al comma successivo) e la quota di 1/3

del valore complessivo delle Opere tutte (di Fase ovvero di Unità) comprese nella Fase medesima.

5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel computo del valore complessivo delle opere di

Fase non si tiene conto:

delle Opere di Fase la cui progettazione è soggetta a termine differito (Opere di cui alle

lettere b) delle Fasi 1, 2, 3 - art. 5, comma 1 e comma 9);

delle Opere di Fase da realizzare con ricorso all'istituto della finanza di progetto o della

concessione di costruzione e gestione.

Tali opere sono comunque comprese nel computo del valore totale delle Opere di Fase e di Unità,

sul quale calcolare la quota di 1/3.

6. L'Opera corrispondente alla nuova stazione a scavalco è esclusa dalla base di calcolo da utilizzare

per la determinazione del valore della garanzia, poiché la sua costruzione condiziona per intero la

realizzabilità della SLP attribuita all'ambito ATs2.

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Agosto 201323

7. Il deposito delle garanzie di cui ai precedenti commi costituisce condizione per la presentazione

della progettazione unitaria di UCP di cui al precedente art. 6.

8. A seguito dell'emanazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle

Opere (di Fase ovvero di Unità), anche effettuato mediante procedure di collaudo di stralci

funzionali, le garanzie prestate per Opere collaudate - fatta salva la quota a copertura di eventuali

interventi correttivi o di completamento richiesti dal collaudatore - possono restare nella

disponibilità del Comune, quale garanzia di realizzazione di ulteriori Opere di Fase o di Unità, ove

ne residuino da realizzare, e sempreché, in virtù del principio stabilito al successivo comma 11,

l'Attuatore intenda richiedere il rilascio di ulteriori titoli edilizi per opere private. Nel caso in cui

l'Attuatore rinunci a richiedere nuovi titoli, ovvero, pur a fronte della richiesta di nuovi titoli,

l'ammontare della garanzia prestata, in applicazione del criterio proporzionale di cui al comma 11

risulti comunque maggiore della SLP sviluppabile, la medesima garanzia sarà proporzionalmente

ridotta.

9. Il computo del valore da garantire è determinato escludendo sempre dalla base di calcolo il valore

delle opere già collaudate.

10. In sede di progettazione unitaria di UCP si verifica l'eventuale necessità di integrazione delle

garanzie già in essere in relazione:

a) ad eventuali maggiori costi di Opere di Unità, ovvero di Opere di Fase a progettazione

differita, che modifichino il valore minimo da garantire;

b) ad eventuali necessità di conseguire l'attuabilità di SLP per usi privati in misura

proporzionalmente superiore ai valori in quel momento garantiti, secondo quanto disposto ai

commi successivi. In tali casi, le garanzie integrative sono consegnate unitamente all'atto

d'obbligo sottoscritto, relativo all'attuazione dell'UCP.

11. Ai fini dell'attuazione del PII, l'Attuatore è abilitato a richiedere titoli edilizi per usi privati,

aventi ad oggetto SLP di dimensionamento proporzionalmente pari al valore complessivo delle

opere in allora oggetto di garanzia, ovvero già in allora realizzate e collaudate. Per il computo di

detto rapporto proporzionale si applica il coefficiente di € 235,00 - indicizzato con l'indice FOI a

partire dal secondo anno successivo a quello di stipula della Convenzione - per ogni metro

quadrato di SLP, corrispondente al rapporto tra il valore delle opere pubbliche e di interesse

pubblico previste dal PII (al netto dei soli servizi costruiti) e la complessiva SLP di Ambito.

12. E' in facoltà dell'Attuatore, in ogni momento, incrementare i valori garantiti allo scopo di

conseguire l'autorizzabilità di SLP ulteriori.

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Agosto 201324

Art. 7 bis: Facoltà di attivazione anticipata dei Comparti "satellite"

1. La presente norma, in deroga ai disposti dei precedenti artt. 5, 6 e 7, nonché al successivo art. 9,

disciplina le modalità attuative disponibili, in via alternativa a quanto disposto dagli articoli citati, per

i comparti c.d. "satellite", costituiti dalle aree non comprese negli ambiti Unione e Concordia

(articolazioni principali delle aree ex Falck allo stato di fatto).

I comparti "satellite" corrispondono, in particolare, alle seguenti UCP (tra parentesi, la Fase cui le

UCP pertengono, in base all'art. 5):

Triangolo: UCP 4A (Fase 1);

TRAI: UCP 8A - 8B (Fase 3);

Transider: UCP 11A - 11B (Fase 4);

Vittoria A: UCP 10A - 10 B (Fase 4);

Vittoria B: UCP 10C - 10D (Fase 3).

2. In merito, il presente articolo persegue l'obiettivo di ampliare il novero delle condizioni disponibili

per l'articolazione del Programma Integrato di Intervento, onde implementarne le potenzialità di

attivazione e più sollecita attuazione, anche in considerazione dell'elevato novero di opere pubbliche e

di interesse pubblico comprese nella Fase 0 e nella Fase 1, ed altresì tenuto conto dell'anticipazione

dei tempi di attuazione di parte di tali opere conseguente all'insediamento della "Città della Salute e

della Ricerca".

A tali finalità, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, il presente articolo definisce le

modalità atte a consentire al soggetto attuatore l'esercizio della facoltà di attivazione anticipata,

rispetto all'ordinamento delle Fasi di cui all'art. 5, delle capacità insediative afferenti i comparti

"satellite".

In tal caso, si applicano i criteri alternativi di coordinamento previsti in questa sede.

Costituisce, comunque, principio inderogabile che nessun intervento può essere attuato in assenza di

preventiva attivazione della Fase 0 e della Fase 1, come indicato all'art. 5, comma 5.

3. Relativamente al comparto "Triangolo" (UCP 4A), appartenente alla Fase 1, l'attivazione delle

capacità insediative è soggetta alle disposizioni generali di cui all'art. 5. In deroga al disposto di cui al

comma 11 del medesimo art. 5, l'agibilità dei fabbricati può essere rilasciata anche precedentemente al

collaudo delle Opere di Fase 1, indicate nel predetto comma 11, fermo restando il collaudo delle

Opere di Unità pertinenti l'UCP interessata.

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Agosto 201325

4. Relativamente ai restanti comparti "satellite" di cui al comma 1, il soggetto attuatore ha facoltà, in

via alternativa a quanto disposto ai precedenti articoli 5, 6 e 7, di procedere all'attuazione dei comparti

medesimi, indipendentemente dall'attivazione della Fase cui ciascuno di essi appartiene, nonché

dall'approvazione dei progetti delle Opere di Fase conseguentemente correlate.

5. Nel caso di esercizio di tale facoltà per un primo comparto "satellite", la realizzazione dell’UCP del

comparto medesimo è subordinata, agli effetti dell'art. 5, comma 6 (rilascio titoli edilizi):

alla presentazione ed approvazione dei progetti delle Opere di Fase pertinenti l’ultima

Fase in cui l'attuazione del PII si trova all'atto dell'esercizio della facoltà;

alla presentazione ed approvazione dei progetti delle Opere di Unità, come individuate

ai sensi dei successivi commi da 7 a 9.

In deroga al disposto dell'art, 5, comma 11, l'agibilità degli edifici può comunque essere rilasciata

prima del completamento delle Opere di Fase di cui al primo alinea che precede, fermo restando il

collaudo delle Opere di Unità dell’UCP oggetto di attivazione anticipata.

6. Nel caso di esercizio della facoltà di anticipazione per un secondo comparto "satellite" appartenente

ad una fase diversa da quella del primo comparto “satellite” già anticipato, la realizzazione delle UCP

del comparto è subordinata, in via aggiuntiva a quanto disposto al comma precedente, e sempre agli

effetti del comma 6 dell'art. 5 (rilascio titoli edilizi), altresì alla presentazione e approvazione del

progetto di un'Opera di Fase, aggiuntiva a quella della Fase in cui l'attuazione del PII si trova all'atto

dell'esercizio della facoltà. Tale opera è identificata dal Comune, su proposta del soggetto attuatore,

anche con riferimento a opere pertinenti a Fasi diverse da quella in cui l'UCP di cui trattasi pertiene, ai

sensi del precedente art. 5.

L'agibilità degli edifici, in tal caso, è subordinata al completamento e collaudo:

delle Opere di Unità dell’UCP oggetto di attivazione anticipata, come individuate ai

sensi dei successivi commi da 7 a 9;

dell'Opera di Fase individuata come specificamente inerente il comparto oggetto di

attuazione anticipata.

Resta, peraltro, fermo che, qualora un’ulteriore UCP di un comparto ancora da attivare pertenga ad

una Fase (Fase 3 o Fase 4) in cui sia compreso altro comparto già precedentemente attivato in via di

anticipazione, si dovrà allora dare luogo alla realizzazione di tutte le Opere della Fase di appartenenza,

in base ai principi generali dell'art. 5.

7. Al fine della verifica della sufficienza del sistema di Opere (di Fase e di Unità), in concreto previste

all'atto dell'attivazione anticipata del o dei comparti "satellite", per l'esercizio della facoltà di cui al

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Agosto 201326

presente articolo è obbligatoria la presentazione di progettazione unitaria relativa a tutte le UCP

previste nel comparto di che trattasi.

Le UCP individuate ai sensi del precedente art. 6, assumono, conseguentemente, qualifica di

subcomparti della progettazione unitaria, realizzabili anche in tempi diversi, e articolabili, a loro volta,

in Unità Minime di Intervento (UMI), e ciò anche agli effetti dell'individuazione delle Opere di Unità

il cui collaudo è necessario per l'agibilità degli edifici, nel senso previsto dai precedenti commi 5 - 6.

8. Nel contesto della progettazione unitaria di comparto, il soggetto attuatore apporta tutte le

informazioni atte a:

identificare le Opere di Unità, strettamente serventi la realizzazione delle capacità

insediative dedotte nel comparto oggetto di attivazione anticipata;

verificare la sufficienza ed idoneità delle Opere di Fase correlate all'intervento (in base

a quanto disposto ai commi precedenti) a servire le esigenze indotte dalle capacità

edificatorie di cui si prevede l'attuazione anticipata;

identificare, nel caso di cui al precedente comma 6, l'Opera di Fase aggiuntiva la cui

realizzazione sia connessa all'attuazione anticipata del comparto.

9. Il Comune valuta e verifica le risultanze della documentazione fornita dal soggetto attuatore,

secondo criteri di concreta e puntuale aderenza delle Opere (di Unità e/o di Fase) individuate, rispetto

alle esigenze urbanizzative, infrastrutturali e di servizi indotte dalla capacità insediativa del comparto

di cui si anticipa l'attuazione, tenuto conto delle UCP già o contestualmente attivate e delle Opere di

Fase correlativamente in via di realizzazione.

La valutazione è da effettuarsi con riferimento ai seguenti profili:

compatibilità delle trasformazioni con il sistema viabilistico esistente e in via di

realizzazione (per Opere, di Fase o di Unità, già, ovvero contestualmente, previste);

compatibilità degli insediamenti con il sistema dei sottoservizi esistente e in via di

realizzazione (per Opere, di Fase o di Unità, già, ovvero contestualmente, previste);

compatibilità degli insediamenti con il sistema dei servizi esistente e in via di

realizzazione (per Opere, di Fase o di Unità, già, ovvero contestualmente, previste),

con particolare riferimento: per gli insediamenti a prevalente destinazione residenziale,

alla dotazione di servizi per la scolarità; per gli insediamenti a prevalente destinazione

per attività economiche, alle dotazioni di parcheggi pubblici e di uso pubblico.

A tali finalità, il Comune può richiedere al soggetto attuatore studi e approfondimenti in ordine ai

profili sopra elencati.

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Agosto 201327

10. In deroga al disposto dell'art. 6, comma 16, il termine previsto per l'approvazione della

progettazione unitaria di Comparto è elevato, nei casi di cui al presente articolo, a novanta giorni.

L'approvazione, inoltre, deve intervenire con provvedimento espresso.

11. Per quanto concerne il coordinamento tra la presente norma e i disposti dell'art. 7 in materia di

garanzie, si applicano i seguenti criteri:

nel caso (di cui al precedente comma 5) di primo esercizio della facoltà di anticipazione di

un comparto rispetto alla Fase in cui è inserito, l'individuazione del valore da garantire, ai

sensi del comma 4 dell'art. 7, è definito comparando, da un lato, il valore delle Opere di

Fase della Fase in cui l'attuazione del PII si trova all'atto dell'esercizio della facoltà, e,

dall'altro, l'importo pari a 1/3 del valore complessivo delle predette Opere di Fase e delle

Opere di Unità, in quest'ultimo considerando anche le Opere di Unità inerenti le UCP del

comparto di cui si attiva l'attuazione anticipata. In sede di Progettazione Unitaria di UCP,

si verifica l’eventuale necessità di integrazione delle garanzie in essere, ai sensi del

precedente art. 7, comma 10;

nel caso (di cui al precedente comma 6) di successivo ed ulteriore esercizio della facoltà di

anticipazione in oggetto per altri comparti, alla garanzia come sopra determinata si

aggiunge la garanzia inerente il valore della Opera di Fase individuata come pertinente

all'ulteriore comparto interessato dall'anticipata attuazione, parimenti procedendosi per

l'anticipazione di ulteriori comparti, in relazione alla connessa individuazione di ulteriori

Opere di Fase.

12. In deroga ai disposti dell'art. 6, in sede di attivazione anticipata dei comparti, il soggetto attuatore

ha facoltà:

di prevedere l'attuazione di capacità edificatorie in misura inferiore al 70% (fino al 50%),

ovvero superiore al 130% (fino al 150%), delle SLP assegnate alle relative UCP in base al

PII;

di modificare la funzione prevalente attribuita dal PII alle relative UCP.

In caso di attuazione di SLP inferiori al 70% di quanto previsto dal PII per le UCP di cui trattasi, è

condizione per l'approvazione della progettazione unitaria il deposito di tavole aggiornate di PII che

dimostrino la concreta possibilità di ubicare in altre UCP le SLP non attuate nel comparto di che

trattasi.

In assenza di tale dimostrazione, la SLP corrispondente si intende rinunciata dal soggetto attuatore.

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Agosto 201328

13. L'attuazione delle maggiori facoltà di flessibilità previste dal presente articolo non costituisce in

nessun caso variante di PII, e non richiede, pertanto, espletamento di procedura di valutazione

ambientale strategica o di relativa verifica di assoggettamento. L'esercizio delle predette facoltà di

flessibilità non determina, inoltre, notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, agli effetti delle

vigenti normative in materia di valutazione di impatto ambientale. Nel solo caso di esercizio della

facoltà di deroga di cui al precedente comma 12, , la documentazione indicata al precedente comma 9

è da integrarsi con elaborati recanti l'asseverazione dell'assenza di conseguenti, notevoli ripercussioni

negative sull’ambiente.

Art. 8 - Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti

planivolumetriche ed architettoniche

1. L'attuazione degli interventi segue le prescrizioni riportate nella Tavola 4c.05, costituente, ai sensi

dell'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i., elaborato di identificazione degli elementi tipologici di

impostazione del PII, da applicare secondo le prescrizioni dei seguenti commi.

2. Costituiscono elementi prescrittivi:

a) individuazione della maglia stradale fondamentale di progetto evidenziata nella Tavola 4c.05,

vincolante quanto alle connessioni individuate, costituita da:

1) Diagonale/Traversa;

2) Via Acciaierie e altra viabilità rappresentata con apposito simbolo grafico;

b) Previsione del sottopasso ferroviario. Se necessario, è consentita la modifica dell'asse

viabilistico dello stesso ove ciò risulti indispensabile in ragione di nuovi elementi di analisi e

valutazione acquisiti o emergenti in sede di progettazione definitiva o esecutiva

dell'opera. Le caratteristiche del sottopasso devono essere tali da assicurare il passaggio

in sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico su gomma;

c) Azzonamento e Funzioni pubbliche delle seguenti aree per opere pubbliche o di uso

pubblico, individuate nella Tavola 4c.05, fermo restando il carattere non prescrittivo della

relativa perimetrazione:

1) Parco Urbano;

2) Aree per Attrezzature scolastiche;

3) Area per RSA;

4) Area per Oratorio.

d) Azzonamento delle seguenti aree per opere pubbliche o uso pubblico, individuate nella

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Agosto 201329

Tavola 4c.05:

1) Area "Treno Laminatoio" (funzione non vincolante indicata in progetto: Scuola

Secondaria di 1° grado - Centro polivalente / Palestra e laboratorio musica);

2) Area "Bliss" (funzione non vincolante indicata in progetto: biblioteca);

3) Area "Vittoria B" (funzione non vincolante indicata in progetto: Università Terza

Età);

4) Nuovo Centro Cottura.

e) Ambiti di localizzazione e funzioni delle seguenti aree per opere pubbliche di uso pubblico,

individuate nella Tavola 4c.05, fermo restando il carattere non prescrittivo della relativa

perimetrazione:

1) Parcheggio di superficie P1 lungo via Acciaierie;

2) Parcheggio di superficie P5 nei pressi del Bliss;

3) Parcheggio di superficie P11 nei pressi del Treno Laminatoio;

4) Parcheggio interrato nell’UCP 1A.

5) Parcheggio di superficie P5 nei pressi del Bliss;

f) Asse di continuità da garantire attraverso fasce di verde attrezzato;

g) Assi ciclopedonali come individuati con tracciati non vincolanti, nella Tavola 4c.05,

costituenti le principali linee di connessione ciclopedonale che dovranno essere previste

nel progetto del Parco Urbano, fermo restando che costituisce elemento prescrittivo la

realizzazione dei collegamenti, mentre è indicativa l'individuazione dei percorsi;

h) Direttrici principali dello spazio pubblico negli ambienti urbani come individuate nella

Tavola 4c.05: previsione di aree di cessione o di cessione con diritto di superficie in

sottosuolo da destinare a spazi pubblici di larghezza non inferiore a 15 mt, che costituiscono

l'ossatura del sistema lineare degli spazi pubblici su cui si attestano gli isolati privati. Lungo

tali assi gli edifici dovranno essere prospicienti allo spazio pubblico e caratterizzati da un

basamento di altezza non superiore a 6,00 mt, arretrato rispetto al filo della facciata ai piani

superiori, che crei un sistema continuo di porticati e l'obbligo di uniformità dei fronti

contigui. I porticati dovranno avere una profondità non inferiore a 2,50 mt;

i) Case Alte: gli insediamenti privati nelle UCP 1D, e 2E devono rispondere ai requisiti

tipologici definiti all'art. 2 come 'Case Alte' fatte salve eventuali ottimizzazioni ed

implementazioni apportabili in fase attuativa. In ogni caso, non potrà essere superata l'altezza

massima consentita in base ai vigenti disposti del Codice della Navigazione e dei correlati

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Agosto 201330

Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti;

j) Altri edifici: L'altezza massima degli edifici diversi dalle Case Alte dovrà essere pari a

quanto prescritto dalla Tavola 4c.05, con possibilità di variazione del 25%. In ogni caso, non

potrà essere superata l'altezza massima consentita in base ai vigenti disposti del Codice della

Navigazione e dei correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse

dagli Enti competenti;

k) Fascia di verde con presenza di alberature, inedificabile in soprasuolo, di larghezza minima di

30 metri dal ciglio di Viale Edison;

l) “Piazze” – spazi di aggregazione di valenza primaria (identificate con pallino blu nella

Tavola 4c.05);

m) Criteri di edificazione nell’UCP 4A: nella fascia indicata nell’elaborato 4c.05 non è ammesso

incremento dell’altezza degli edifici prevista nel progetto di PII;

n) Linea dei pozzi di bonifica di falda.

3. Costituiscono elementi tipologici di indirizzo non vincolante tutti quelli non elencati al comma

precedente e, in particolare, i seguenti componenti:

Sagoma degli edifici;

“Piazze” – spazi di aggregazione di valenza secondaria (identificate in pallino rosso nella

Tavola 4c.05);

Direttrici secondarie dello spazio pubblico dell’ambiente urbano: elementi di ricucitura -

visiva e funzionale - tra gli spazi pubblici della città consolidata e il parco e di definizione

dei nuovi isolati;

aree di localizzazione degli edifici e degli impianti non elencati al precedente comma 2.

4. Gli elementi tipologici prescrittivi di cui al comma 2 possono essere modificati con variante

espressa al PII.

5. La modificazione degli elementi tipologici di indirizzo è ammessa, in sede di rilascio del titolo

edilizio per gli interventi compresi nelle UCP ovvero nelle UMI ove non sia esplicitamente resa

vincolante in sede di approvazione dei detti strumenti di pianificazione. In tale caso, la variazione è

ammessa con le procedure di approvazione previste per le UCP o per le UMI.

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Agosto 201331

Art. 9 - Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti

dimensionali e funzionali - Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento,

vincolo d'uso.

1. Nei successivi commi sono individuati gli ulteriori elementi determinanti le caratteristiche

tipologiche del PII incidenti sull'assetto funzionale e sul dimensionamento delle UCP.

2. Costituisce elemento tipologico del PII il dimensionamento, in termini di SLP e St, delle singole

UCP, fatta salva una quota di oscillazione pari al 30%. Conseguentemente, la SLP e St assegnate a

ciascuna UCP potranno essere modificate, in sede di approvazione della progettazione unitaria delle

UCP, entro la percentuale massima, in aumento ovvero in riduzione, del 30% a svantaggio ovvero a

favore di altre UCP, senza che ciò costituisca variante essenziale di PII. Sono fatte salve le facoltà

previste al precedente art. 7 bis.

3. Costituisce, altresì, elemento tipologico la funzione prevalente assegnata a ciascuna UCP nei

termini previsti al precedente art. 6. Conseguentemente, nell'osservanza di tali limiti, è ammessa, in

fase attuativa, la modifica delle destinazioni d'uso della SLP compresa in ciascuna UCP, fatte

comunque salve le facoltà previste al precedente art. 7 bis.

4. Costituiscono elementi di impostazione delle Opere di Unità l'individuazione della tipologia e il

dimensionamento. E', pertanto, ammessa, in fase attuativa e senza necessità di variante, con l'assenso

del Comune, la modifica della localizzazione delle opere ovvero della loro tipologia, per

l'adeguamento alle esigenze progettuali ravvisate alla scala di maggior dettaglio. Sono pure ammesse

le modifiche delle modalità esecutive, finalizzate a recepire normative sopravvenute, ovvero a

ottimizzare il livello di qualità del servizio.

5. L'estensione delle aree e superfici in cessione, asservimento, vincolo d'uso per servizi e

attrezzature di interesse pubblico o generale, può essere ridotta, nel contesto delle UCP, a condizione

che si provveda contestualmente all'individuazione di una quantità equivalente di aree in altre UCP e

all'assunzione dell'impegno alla loro cessione, asservimento, vincolo d'uso nel contesto dell'atto

d'obbligo relativo alla UCP nella quale si verifica la riduzione. Per quanto concerne le opere di

urbanizzazione primaria, l'estensione delle aree in cessione sarà individuata, in fase attuativa, in

coerenza alle previsioni dei relativi progetti, anche se inferiore all'estensione stimata in PII.

6. L'asservimento o vincolo d'uso delle aree o superfici è disposto con l'atto d'obbligo per

l'attuazione dell'UCP in cui le aree o superfici sono incluse. Ove necessario, con successivo atto si

procede alla puntuale individuazione dell'estensione spaziale dei vincoli e degli asservimenti.

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Agosto 201332

Art. 10 - Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti

tipologiche della destinazione commerciale.

1. In conformità al PGT vigente (come variato per effetto dello "Accordo di Programma"), il PII

declina la SLP commerciale afferente l'ambito ATs1 e relativa alle destinazioni funzionali di cui

alla categoria D1 dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR, nei termini che seguono:

a) mq. 75.000, per grande struttura di vendita, articolata, ai sensi del par. 4.2.1. della DGR n.

VII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i., nella tipologia "struttura organizzata in forma unitaria -

centro commerciale (multifunzionale)", ubicata nell'edificio di interesse storico -

documentale "T5" ed aree ad esso contermini, a valere nella UCP 7B, fermo restando quanto

previsto dal successivo comma 2;

b) mq. 15.000, per strutture, singole ovvero articolate nei formati distributivi previsti dal par.

4.2.1. della DGR n. VII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i.;

c) mq. 10.000, per esercizi di vicinato e di media struttura < mq. 500.

2. Resta ferma, anche per le UCP di cui al comma precedente, la facoltà di modificazione funzionale

di cui al precedente art. 9, comma 3.

3. Ai fini della realizzazione delle SLP di cui al punto a) del precedente comma 1, la relativa

progettazione dovrà avere cura di perseguire criteri di adeguata valorizzazione dell'edificio, in

quanto bene di interesse storico - documentale.

A tali finalità, si prevedono le seguenti indicazioni preferenziali:

1) il volume che sarà realizzato entro la struttura esistente è da ubicarsi prioritariamente

all’interno della proiezione dell’edificio o, comunque, in continuità tipologica e di giacitura

rispetto alla stessa, evitando la saturazione del volume coperto, in particolare sui fronti ovest e

sud;

2) è da privilegiarsi l'apprestamento di adeguato spazio di aggregazione nel contesto della

proiezione dell’edificio esistente in coerenza formale con la rete dei percorsi pedonali;

3) si dovrà ricercare la predisposizione di attraversamento pedonale tra il sistema dei percorsi del

parco e la passerella ecologica, e sul percorso ciclo-pedonale sul fronte nord;

4) si dovrà prevedere, sul fronte prospiciente Viale Edison, la piantumazione di fascia di verde di

adeguata profondità e con presenza di alberature, funzionale a far percepire la struttura storica

monumentale del T5 quale caposaldo del grande Parco Urbano;

5) dovrà altresì essere reperita all’interno della UCP 7B una superficie minima a verde

(piantumato o attrezzato) pari a 28.000 mq;

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Agosto 201333

6) le eventuali recinzioni sono da realizzarsi con elementi non opachi, per garantire visibilità e

continuità percettiva degli spazi verdi, possibilmente con disegno coordinato.

In fase attuativa, è comunque ammesso il ricorso a diverse soluzioni tecnico - progettuali, atte a

garantire la valorizzazione dell'edificio "T5".

4. L'attuazione della UCP 7B è prevista in Fase 2, fatta salva la facoltà di anticipazione alla Fase 1,

tra le altre, in relazione a motivate esigenze di tempestività dell'attivazione dell'autorizzazione

commerciale, anche agli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98.

In caso di esercizio di tale facoltà, sono comunque da realizzare contestualmente alla UCP in

oggetto, le seguenti opere:

rampe Viale Edison (W);

rotonda Viale Edison (D).

5. Si dà atto che le SLP di cui al punto b) del precedente comma 1, salvo il caso di esercizio della

facoltà richiamata al comma 2, saranno da allocare al piede, ovvero al piano ammezzato, degli

edifici, compresi nella medesima UCP, aventi prevalente funzione residenziale, direzionale,

terziaria, che devono preferibilmente recare prospetti fronte strada di tipo porticato. Ogni

esercizio deve disporre di accesso diretto alla strada pubblica.

6. Laddove l'articolazione urbana descritta alla lettera b) del precedente comma 1 costituisca

"struttura di vendita organizzata in forma unitaria" (di cui al paragrafo 4.2 della DGR n. VIII/5054

del 4.7.2007 e s.m.i.), ricorrendo, in particolare, il requisito della presenza di strutture di parcheggi

comuni sia agli insediamenti commerciali che alle altre funzioni delle UCP di appartenenza,

l'autorizzazione delle attività commerciali:

è subordinata alla procedura prevista dall'art. 9 D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 6 LR 6/2010 e

s.m.i., qualora la Sv complessiva dedotta negli spazi commerciali sia superiore a mq. 2.500 di

superficie di vendita;

è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 114/98, qualora la superficie

di vendita complessiva della struttura qualificabile come unitaria sia inferiore a mq. 2.500.

La valutazione della ricorrenza dei requisiti di cui al presente comma, essendo connessa alla verifica

di previsioni progettuali di dettaglio, rimesse alla fase di progettazione delle UCP, è effettuata

successivamente alla presentazione di queste ultime, con riferimento alle UCP recanti previsione di

SLP commerciali.

Il principio di contestualità tra procedure autorizzatorie commerciali e procedure urbanistiche,

relativamente alle SLP commerciali (salvo quelle incluse nella UCP 7B), è applicato (anche in

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rapporto alle disposizioni della DGR n. 5.12.2007, n. 6024), con riferimento alla procedura di

approvazione delle UCP: nel contesto della progettazione di queste ultime sono presentate le

connesse istanze di autorizzazione, da rilasciarsi contestualmente ai titoli edilizi.

In sede di progettazione delle UCP, inoltre, sono da effettuarsi, a livello di dettaglio, le verifiche di

compatibilità localizzativa di cui al par. 3 della DGR n. 6024/2007. A tale finalità, la progettazione

delle UCP, e relativa sua valutazione, assume a presupposto i dati e le valutazioni già acquisiti nella

procedura di VIA del PII, e della successiva variante. Il soggetto attuatore espleta gli

approfondimenti del caso qualora la progettazione delle UCP recanti SLP commerciali si discosti

significativamente (in attuazione delle facoltà di flessibilità consentite dalle NTA di PII) dalle

previsioni del PII e successiva variante.

7. E' fatto salvo l'utilizzo delle SLP in oggetto a valere su superfici di vendita già autorizzate ai sensi

e per gli effetti dell'art. 9 D. Lgs. n. 114/98, non necessitando, in tal caso, il rilascio di

autorizzazione commerciale di nuova apertura.

8. L'immobile di interesse storico - documentale "OMEC" è adibito, in parte (mq. 1.111), a

destinazione commerciale per esercizi al dettaglio (compresa nella SLP di cui al precedente comma

1, lettera b), in parte (mq. 1.733) è asservito, a favore del Comune, ad uso pubblico per l'esercizio di

attività di vendita, ai sensi degli artt. 27 e ss. D.Lgs. 114/98. Il progetto di articolazione degli

stalli è redatto dall'Attuatore, nel contesto del progetto della UCP di appartenenza dell'edificio,

tenendo conto delle esigenze di preservazione delle caratteristiche architettoniche e testimoniali

dell'immobile. Il medesimo Attuatore propone al Comune l'articolazione merceologica degli stalli,

improntata a criteri di eccellenza qualitativa ed attenzione alle produzioni peculiari, artigianali e di

nicchia, nonché particolarmente indirizzata al settore dell'alimentare, con specifica attenzione ai

prodotti biologici, del territorio e di filiera locale, anche tramite accordi con le organizzazioni dei

coltivatori.

9. Per l'individuazione degli assegnatari, il Comune adotta (ai sensi dell'art. 28, comma 16, del

D.Lgs. 114/98) criteri selettivi idonei ad assicurare un'adeguata qualità dell'offerta, inserendo nelle

relative concessioni degli stalli prescrizioni idonee a perseguire, in accordo con l'Attuatore, l'elevato

livello qualitativo dell'insediamento, nonché l'integrazione della componente pubblica e privata di

vendita. La manutenzione, custodia e amministrazione della superficie asservita a mercato pubblico

è assicurata dall'Attuatore, al quale competerà il rimborso delle spese sostenute. Il riparto delle

spese è calcolato applicando le norme che regolano i condomini immobiliari.

All'Attuatore compete, per un periodo di vent'anni dalla data di apertura al pubblico della struttura,

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anche un canone annuo per l'asservimento a mercato pubblico, pari a 5% dei costi tutti di recupero

dell'immobile, riferito esclusivamente alla superficie asservita.

Il canone e il rimborso delle spese di manutenzione, custodia e amministrazione sono corrisposti dai

concessionari direttamente all'Attuatore in ragione della superficie dei rispettivi stalli.

Il canone è aggiornato, a partire dal secondo anno successivo all'attivazione del mercato, in misura

corrispondente al 75% della variazione dell'indice FOI accertato dall'ISTAT.

A partire dal quinto anno successivo all'attivazione del mercato, il canone annuo è periodicamente

adeguato in ragione del 5% dei costi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione fino al loro

completo ammortamento.

Resta esclusa la corresponsione all'Attuatore di remunerazione di alcun altro tipo per l'uso degli

spazi da parte dei concessionari degli stalli.

10. La selezione dei soggetti utilizzatori degli stalli dovrà essere effettuata, sulla scorta dei sopra

menzionati criteri, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di agibilità dell'edificio storico -

documentale OMEC a mercato coperto. Qualora il numero dei soggetti selezionati quali utilizzatori

degli stalli sia insufficiente a garantire il rimborso dei costi e delle spese sopra indicate, l'Attuatore

può chiedere la riduzione delle superfici asservite a mercato pubblico. Ove il Comune non intenda

accogliere la richiesta è tenuto a rinnovare le procedure di selezione entro i successivi 90 giorni. La

procedura di selezione deve concludersi entro i successivi 60 giorni. Il Comune è tenuto ad

acconsentire alla richiesta di riduzione delle superfici asservite a mercato pubblico se al termine

della nuova procedura non tutti gli stalli risultino assegnati.

Art. 11 - Regole tecniche.

1. Ai fini dell'attuazione del PII, ove non diversamente disposto da specifiche ed inderogabili

normative di settore, si osservano le seguenti regole tecniche, costituenti norma speciale vigente

esclusivamente per l'ambito di PII:

a) recinzioni: al fine di garantire la piena fruibilità del verde in prossimità del Parco, gli edifici

ivi collocati saranno privi di recinzione. Su proposta dell'Attuatore, il Comune può

autorizzare l'esecuzione di recinzioni ove ciò sia richiesto da preminenti necessità di

mantenimento e salvaguardia della pubblica sicurezza;

b) profondità dei corpi di fabbrica: per le nuove costruzioni previste dal PII è consentita una

profondità dei locali maggiore di quanto previsto dalla vigenti normative se derogabili,

purché sia proporzionalmente incrementato il rapporto aeroilluminante minimo, ovvero

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Agosto 201336

vengano assunte soluzioni equivalenti allo scopo;

c) riscontro dell'aria: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza deve essere

garantito il doppio riscontro d'aria solo per alloggi con superficie superiore a 80 mq/SLP;

d) aerazione dei servizi igienici: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza per la

sola tipologia delle "Case Alte" potranno essere previsti, indipendentemente dal numero dei

vani che compongono l'unità immobiliare, alloggi dotati esclusivamente di servizi igienici

ad aerazione artificiale.

2. In materia di distanze si applicano le seguenti disposizioni:

a) distanza tra edifici interni al PII: non sono previste distanze minime, fatte salve le

disposizioni del Codice Civile;

b) distanza tra gli edifici interni ed esterni al PII: E' è definita quale parametro DE che

rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente i fabbricati. Tra le nuove

costruzioni previste dal PII e gli edifici esterni all'Ambito, per la distanza DE dovrà essere

rispettata la normativa vigente nel Comune in materia di verifiche delle distanze e dei

fronteggiamenti tra pareti finestrate. Tra le nuove costruzioni previste dal PII e gli edifici

pubblici esistenti sono consentite distanze inferiori;

c) distanza tra pareti finestrate: E' è definita quale parametro DPF che rappresenta la distanza

tra le pareti finestrate di edifici limitrofi, da osservarsi anche quando una sola delle

pareti frontistanti è finestrata. Non si considerano finestrate le pareti con aperture che non

rappresentino "viste", in quanto destinate unicamente all'aerazione dei servizi igienici, di

locali tecnici e di vani scala. Non si considera fronteggiante l'edificio che contrappone alla

parete finestrata di altro edificio lo spigolo del fabbricato. Per le nuove costruzioni previste

dal PII è consentita una distanza minima DPF tra pareti finestrate pari mt. 10, purché sia

incrementato il rapporto aeroilluminante fino ad 1/5;

d) distanza dalle strade: é definita, quale parametro DS, ai sensi della normativa vigente del

Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, dandosi applicazione ai disposti

dell'art. 28 del Regolamento di attuazione approvato con DPR n. 495/1992 per le distanze

all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico

generale. Il Comune, nei casi consentiti dal citato art. 28, DPR n. 495/1002, può, in sede di

approvazione della progettazione unitaria di cui all'art. 6, concedere deroghe alle distanze,

anche in rapporto a strade esterne all'Ambito di PII, in relazione all'esigenza di imprimere

carattere fortemente urbano ai nuovi quartieri in realizzazione;

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Agosto 201337

e) previsione e mantenimento della distanza minima di un metro tra gli estradossi delle strutture

interrate e la quota di calpestio.

3. Relativamente al computo della SLP, si applica quanto disposto al precedente art. 4, comma 2.

4. Alle proprietà superficiarie private in sottosuolo, ancorché sottostanti ad aree di proprietà

pubblica, non si applica il regolamento PUGSS approvato con deliberazione C.C. n. 20 in data

25.2.1997, ma le specifiche prescrizioni impartite dal Comune in sede di approvazione dei progetti,

anche al fine di salvaguardare la sicurezza e la continuità dei servizi sulle aree in superficie.

Art. 12 - Indicazioni in materia di parcheggi

1. Per quanto concerne le dotazioni di parcheggi pertinenziali, il PII si conforma ai vigenti disposti

dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942 (come modificato dalla L. 122/89), non ricorrendo l'applicazione

della diversa normativa dettata dal Piano delle Regole per gli ambiti del tessuto consolidato.

2. Relativamente, in particolare, alla SLP a destinazione residenziale, il PII assicura in sottosuolo il

reperimento di parcheggi privati pertinenziali in quantità corrispondenti a quanto richiesto dalla

citata normativa. Le maggiori dotazioni rese disponibili dal PII sono assegnate prioritariamente ai

residenti negli edifici previsti dal PII e sono liberamente cedibili per le quantità non richieste dai

medesimi residenti ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89 e s.m.i..

3. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, e ogni altro onere generato dalla

presenza in sottosuolo delle costruzioni destinate a parcheggi pertinenziali competono all'Attuatore.

Analogamente, l'Attuatore assume gli oneri di cui sopra per le strutture in superficie, incidenti su

area pubblica, serventi i parcheggi pertinenziali, anche se ubicati nel sottosuolo di area fondiaria.

4. Le dotazioni di standard per parcheggi pubblici sono stimate in ragione del fabbisogno calcolato

a valere sul complessivo Ambito di PII. Le dotazioni stimate dal PII sono sottoposte ad ulteriore e

più approfondita analisi in ragione delle effettive esigenze di parcamento generate dai servizi

pubblici, di interesse pubblico o generale, secondo i contenuti definiti in sede di progettazione delle

Opere di Fase e di ciascuna UCP.

5. Alle SLP a destinazione non residenziale si applicano le disposizioni delle NTA del Piano dei

Servizi vigenti al momento dell'adozione del PII.

In particolare, alle SLP a destinazione commerciale afferenti grande struttura di vendita

organizzata in forma unitaria, si applicano i parametri dotazionali previsti dalla LR n. 6/2010 e

s.m.i.. In relazione alla SLP di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. b), e con riferimento a quanto

previsto al comma 5 del medesimo art. 10, qualora, in sede di approvazione della progettazione

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Agosto 201338

unitaria delle UCP di appartenenza, si abbia ad accertare la ricorrenza dei presupposti per la

tipologia della grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria, le dotazioni di standard

devono essere ricalcolate, in incremento, in applicazione del parametro del 200% della SLP, di cui

almeno la metà a parcheggi pubblici o di uso pubblico.

6. Le aree e le superfici costituenti standard a parcheggio possono essere reperite sia a raso che in

struttura pluripiano, fuori terra o interrata.

7. Ove ritenuto opportuno per assicurare l'unitaria conduzione dei parcheggi pubblici e privati

contenuti negli stessi edifici in sottosuolo, il Comune può affidare all'Attuatore la manutenzione,

pulizia, custodia e amministrazione anche dei parcheggi pubblici. Ove il Comune non ritenga di

farsi direttamente carico delle prestazioni e delle spese di cui al precedente periodo affidandone a

terzi l'esecuzione, il rimborso può essere assicurato mediante la previsione di tariffe per l'uso degli

stalli a favore dell'Attuatore. In ogni caso, rientra nella competenza esclusiva del Comune la

definizione delle modalità, della durata e delle condizioni per l'affidamento, nonché la disciplina

dell'uso degli stalli e dell'eventuale riscossione della tariffa.

8. I parcheggi di cui al precedente comma 7 dovranno essere mantenuti alla libera fruizione

collettiva, con possibilità di chiusura - se autorizzata dal Comune - per i periodi notturno e festivo,

allo scopo di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire usi impropri o illeciti.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle strutture a parcheggio interrate

presenti nelle UCP 1F, 2G, 9D, 10D, 11B - in quanto caratterizzate dalla compresenza, allo stesso

livello o a livelli differenti, di parcheggi in cessione a standard e di parcheggi pertinenziali.

10. In fase di approvazione delle UCP e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, è ammessa

la modifica, non costituente variante al PII, dell'individuazione delle zone destinate a parcheggio,

anche con riferimento, per le strutture interrate, alla posizione ed estensione in sottosuolo, nonché

alla qualificazione di tali strutture quali parcheggi pubblici ovvero privati.

11. Relativamente ai parcheggi pubblici interrati in UCP 1A, identificati con la codifica 01A.a negli

elaborati 4a.03a, 4a.03b e 4a.03c, e ai parcheggi pubblici fuori terra ubicati in UCP SC, si dà atto

che trattasi di strutture al servizio prioritario degli utenti della "Città della Salute e della Ricerca".

Art. 13 - Parco Urbano.

1. Si definisce Parco Urbano l'insieme delle aree contigue destinate a verde, localizzate negli ex

stabilimenti Unione e Concordia. La progettazione e la realizzazione del Parco Urbano seguono la

disciplina dettata per le Opere di Fase.

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2. Le aree comprese nel Parco Urbano sono state gratuitamente cedute al Comune alla stipula

della Convenzione vigente, relativamente a quelle a tal fine indicate dall'art. 9, commi 2 e 4 della

Convenzione medesima, per tutte le altre aree essendo previsto l'impegno del soggetto attuatore alla

cessione gratuita a favore del Comune contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione di

variante.

3. Le aree tutte oggetto del presente articolo restano comunque nella disponibilità dell'Attuatore per

l'esecuzione delle opere di sistemazione ed apprestamento ivi previste, nonché per l'esecuzione delle

opere di bonifica. Su dette aree, previo assenso del Comune - che dovrà esprimersi entro 10 giorni

dalla data dell'istanza in tal senso formulata dall'Attuatore, decorsi i quali si intende implicitamente

acquisito l'assenso dell'Ente - e compatibilmente con le prescrizioni apposte in sede di approvazione

del progetto definitivo di bonifica, possono essere installati impianti ed attrezzature necessari per la

bonifica dell'intero Ambito. La consegna al Comune è eseguita successivamente all'emissione del

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, ove occorra, previa stipula di un

apposito atto di identificazione catastale.

4. All'interno del Parco Urbano possono essere inseriti unicamente servizi ed attrezzature pubbliche,

di uso pubblico o di interesse generale, anche private, quali attrezzature destinate al corretto

funzionamento e gestione delle aree verdi, ovvero destinate allo svago, al tempo libero ed alla

cultura, nonché attrezzature tecnologiche correlate alle funzioni di cui sopra e di cui al successivo

art. 14.

5. Il PII reca, quale proprio allegato, il progetto paesaggistico del Parco Urbano e delle altre aree

verdi, che descrive gli interventi di apprestamento delle predette aree nella massima latitudine

possibile, compresi, quindi, elementi di ottimizzazione la cui effettiva attuabilità sarà verificata in

fase attuativa, in coerenza con i principi di sostenibilità finanziaria e di flessibilità che il PII fa

propri.

6. Si dà atto che, a seguito dell'Accordo di Programma per la "Città della Salute e della Ricerca", e

connessa variante al PGT, quota parte delle aree del Parco urbano sono destinate alla localizzazione

dell'omonimo polo ospedaliero, restando comunque funzionali agli obiettivi di riqualificazione e

ricomposizione propri della previsione del Parco.

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del vigente Piano dei Servizi, la dotazione di aree per attrezzature

pubbliche e di uso pubblico per l'Ambito di PII, infatti, si raggiunge sommando alle superfici

relative ai carichi insediativi, l’ulteriore dotazione delle aree relative alla realizzazione del parco

urbano e alle attrezzature di eccellenza previste dall’Accordo di Programma, complessivamente per

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Agosto 201340

un’estensione non inferiore a 45 ha, considerando, invece, aggiuntive le aree comprese nel Parco

Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro, per un’estensione non inferiore a

6,5 ha.

Art. 14 - Beni storico - documentali

1. Il PII individua - con classificazione tratta dal Documento di Piano del vigente PGT, nonché

coerentemente con i disposti dell'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole, come variati per effetto

dell'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca" - i seguenti beni storico -

documentali:

b22 Torre Piezometrica Unione

b23 Torre Piezometrica Concordia

b24 OMEC

b25 T3 Pagoda

b26 Reparto T5

b27 Portineria Concordia "Esedra"

b28 Cabina di controllo carri merci (Cabina controllo treni)

b29 Bliss

b30 Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A

b31 Portineria stabilimento Vittoria A

b32 Centrale termoelettrica

b33 Laminatoio (Treno Laminatoio)

b34 Vasche "Pompei" Unione

b35 Vasche "Pompei" Concordia

b36 Camino Fumi.

2. Tutti gli edifici sono sottoposti ad interventi di completa messa in sicurezza, statica, e di

visitabilità, da non intendersi come apertura indifferenziata al pubblico, nonché di tutela passiva da

intrusioni mediante apposite e decorose recinzioni. I progetti di messa in sicurezza sono

preventivamente sottoposti al Comune anche ai fini del controllo dell'adeguatezza degli interventi

con le esigenze di tutela del valore storico - documentale. La conclusione dei lavori è comprovata -

anche agli effetti del recupero di SLP correlativamente ammesso dal PGT vigente - da perizia

statica sottoscritta da professionista abilitato, e conseguente collaudo tecnico riferito alle condizioni

necessarie per assicurare la visitabilità.

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Agosto 201341

3. La Convenzione regola la cessione al Comune dei seguenti immobili ai fini della loro

rifunzionalizzazione a usi di interesse pubblico:

Torre Piezometrica Unione;

Torre Piezometrica Concordia;

T3 Pagoda;

Cabina controllo carri merci;

Bliss;

Laminatoio (Treno Laminatoio);

Vasche Pompei Unione;

Vasche Pompei Concordia;

Camino Fumi;

Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A.

Si dà atto che i seguenti edifici hanno già formato oggetto di cessione al Comune, con la

“Convenzione vigente”:

Torre Piezometrica Unione;

Vasche Pompei Unione;

Camino Fumi.

Relativamente a detti edifici, compresi nell’ambito dello “Accordo di Programma”, ferma restando

l’esecuzione, a cura del soggetto attuatore, degli interventi di messa in sicurezza, la destinazione

d’uso finale sarò definita ed attuata a cura degli Enti contraenti lo “Accordo di Programma”, e

secondo le procedure ivi previste, proponendosi di avvalersi della destinazione a elemento di arredo

del Parco Urbano, da adibirsi anche a mostre ed esposizioni temporanee

4. A valere su parte degli edifici di cui al comma precedente, il PII prevede la realizzazione da parte

dell'Attuatore di opere di urbanizzazione, ovvero di opere costituenti standard qualitativo ovvero

servizi costruiti, con riferimento a:

realizzazione di secondaria di primo grado, a valere sul Treno Laminatoio (opera di

urbanizzazione secondaria);

realizzazione di biblioteca nel Bliss (standard qualitativo).

5. Su altra parte degli edifici di cui al comma 2, il PII (per alcune opere costituenti standard

qualitativo) prevede il riuso per funzioni di interesse pubblico, realizzabili tramite il ricorso

all'istituto della finanza di progetto, ovvero concessione di costruzione e gestione, con riferimento a:

realizzazione di Residenza Sociosanitaria (RSA) a valere sull'edificio Rettifica Filiere

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Agosto 201342

Stabilimento Vittoria A.

6. Per i restanti edifici in prevista cessione al Comune, il PII, nel prevedere la messa in sicurezza,

reca le seguenti proposte di rifunzionalizzazione:

Vasche Pompei Concordia e Unione, T3 Pagoda, Torri Piezometriche Concordia ed Unione:

elementi di arredo del Parco Urbano - Mostre ed esposizioni temporanee.

7. Per quanto esposto ai commi precedenti, i seguenti immobili, tra quelli elencati al comma 1,

restano in proprietà privata:

OMEC;

T5;

Portineria Concordia "Esedra";

Portineria Stabilimento Vittoria A;

Centrale Termoelettrica.

8. Relativamente agli immobili di cui al comma 7, oltre la messa in sicurezza, si prevede la

rifunzionalizzazione, a cura e spese dell'Attuatore, a servizi di interesse generale, con riferimento a:

realizzazione di scuola privata parificata a valere sulla Centrale Termoelettrica;

asservimento ad uso pubblico per la realizzazione di mercato coperto su area pubblica in

parte della struttura OMEC, altra parte essendo destinata a riuso per funzioni commerciali di

integrazione.

9. Per i residui immobili di proprietà privata, si prevede la rifunzionalizzazione per usi di interesse

privato, con riferimento a:

rifunzionalizzazione a destinazione direzionale della Portineria Stabilimento Vittoria A;

rifunzionalizzazione a destinazione terziario - direzionale dell'edificio Portineria Concordia

Esedra, che ha già formato oggetto di completo recupero per tale funzione;

rifunzionalizzazione a destinazione commerciale, integrata con il mercato coperto, ubicato

nel medesimo immobile, per parte dell'edificio OMEC;

rifunzionalizzazione a destinazione commerciale, per l'edificio T5.

10. Le modifiche di destinazione d'uso degli edifici non ceduti al Comune sono regolati dall'art. 3,

comma 15.

11. E', in ogni caso, confermata la possibilità di insediare, all’interno dei beni storico - documentali,

tutte le funzioni di cui al precedente art. 3, punti B - E, con esclusione della sola residenza. Tale

ultima destinazione è comunque ammessa per i fabbricati già a suo tempo utilizzati per scopo

abitativo, ancorché avente carattere accessorio alle funzioni produttive a suo tempo insediate.

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Agosto 201343

12. Si precisa che le superfici degli edifici oggetto di interventi di messa in sicurezza, ai fini del

riconoscimento delle capacità edificatorie complessive di cui al precedente art. 4, sono state

determinate secondo i seguenti criteri:

assunzione delle superfici del piano terra e dei piani ulteriori, ove esistenti;

assunzione del 60% delle superfici dei piani interrati e dei sottotetti;

inclusione della struttura della Vasca Pompei Concordia, secondo il perimetro individuato

nel vigente PGT (in luogo che nel dossier comunale per la candidatura Unesco), fermo

restando che la messa in sicurezza sarà effettuata per l'intero manufatto, al netto delle

previsioni progettuali di dettaglio declinate nella Variante di PII.

esclusione del Piano Terra delle Torri Piezometriche Unione e Concordia e parte della

Portineria Stabilimento Vittoria A.

La SLP oggetto di recupero, in base ai suddetti criteri, è pari a mq. 79.974.

13. Il PII prevede interventi di riuso, per funzioni pubbliche e di interesse generale, per ulteriori

immobili esistenti, non compresi nell'elenco di cui all'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole:

asilo nido pubblico, da realizzarsi su immobile oggetto di cessione al Comune e con ricorso

all'istituto della finanza di progetto, ovvero concessione di costruzione e gestione, di ulteriore

edificio (non di interesse storico - documentale) adiacente la Centrale Termoelettrica -

ulteriore porzione di Portineria Vittoria A;

cessione al Comune di esistente Scuola dell'Infanzia ex Montessori.

Art. 15 - Varianti di PII.

1. Costituiscono varianti essenziali comportanti, per l'approvazione, l'espletamento della medesima

procedura seguita per l'approvazione del PII, le seguenti:

a) modifiche comportanti la riduzione delle dotazioni di standard, rispetto a quelle previste dal

PII. Non costituisce variante essenziale, ferma la necessità di assenso del Comune con

conseguente adeguamento della Convenzione, la modifica delle modalità di reperimento

della predetta dotazione tra le diverse previste dal PII (cessione ovvero asservimento;

gestione pubblica ovvero privata in regime di vincolo d'uso). Non costituisce, inoltre,

variante essenziale la modifica della tipologia di standard prevista per aree a tale finalità

indicate dal PII, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2;

b) modifiche incidenti su elementi costituenti caratteristiche tipologiche dello strumento

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Agosto 201344

attuativo, come definiti ai precedenti artt. 8, 9 e 10.

2. Le seguenti varianti non essenziali di PII sono assentite dal Comune, anche qualora incidenti sulle

presenti NTA, con l'approvazione della progettazione unitaria della UCP, ovvero, esclusivamente

per le opere indicate alla lett. c), con l'approvazione dei relativi progetti:

a) varianti incidenti sull'articolazione delle UMI;

b) traslazione di capacità edificatorie tra diverse UCP, nei limiti consentiti dall'art. 9 nonché art.

7 bis; modifiche di destinazione d'uso, tra quelle ammesse nell'Ambito di PII, della SLP a

funzioni private, ferma restando l'osservanza:

del mix funzionale di cui all'art. 4, comma 8;

del limite dimensionale dettato, per le destinazioni commerciali di categoria D1

(commercio al dettaglio), dall'art. 3, comma 8;

della destinazione d'uso prevalente delle UCP come indicate agli artt. 6 e 9, ferme

restando le previsioni dell'art. 7 bis;

c) modifiche della localizzazione delle aree indicate dal PII aventi destinazione ad

infrastrutture, opere di urbanizzazione, dotazioni di standard, ovvero modifiche della

specifica destinazione di interesse pubblico prevista, nei limiti indicati dall'art. 9 ed escluse

le opere individuate dall'art. 8, comma 2;

d) modifiche delle tipologie e modalità realizzative delle opere di urbanizzazione, nei limiti

indicati dall'art. 9;

e) aumento delle superfici destinate a servizi, di cui all'art. 3, commi 13 e 14;

f) modifiche delle destinazioni indicate per la rifunzionalizzazione dei beni storico -

documentali non ceduti al Comune in vista del pieno ed ottimale conseguimento della loro

completa riacquisizione utilizzativa, anche tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze

generali da soddisfare, ovvero del successivo appalesarsi di potenzialità di riutilizzo

migliorative;

g) modifica della localizzazione delle superfici di vendita, nel rispetto dei parametri

dimensionali di cui all'art. 3 e delle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 10;

h) rettifiche ed aggiornamenti, catastali e cartografici (in particolare: modifiche derivanti da

trasposizione delle planimetrie di PII su base aerofotogrammetrica aggiornata e

georeferenziata).

3. Le modifiche non essenziali degli elementi costituenti le caratteristiche tipologiche dello

strumento attuativo sono autorizzate con il rilascio del titolo edilizio.

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4. Con variante non essenziale al PII è altresì consentito modificare la Convenzione nella parte in

cui disciplina il conferimento delle aree o superfici relativamente alle alternative ipotesi della

cessione ovvero dell'asservimento, ovvero dei "servizi costruiti".

Art 16 - Retrocessione aree

1. La retrocessione della proprietà di aree cedute dall’attuatore al comune resa necessaria da variazioni

progettuali non richiede il preventivo svincolo dal regime di indisponibilità.

 

Art. 17 - Norma di prevalenza e di chiusura.

1. In caso di discordanza tra i diversi elaborati di PII, prevalgono le NTA sulle Tavole di PII e sulla

Convenzione, prevale la Convenzione sulle Tavole.

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Superficie Territoriale Sesto Immobiliare ATS1 1.301.748

Superficie Territoriale Comune ATS1 5.735

Superficie Territoriale Sesto Immobiliare ATS2 87.546

Superficie Territoriale RFI/FSSU ATS2 (diritti edificatori di Sesto Immobiliare) 5.667

Superficie Territoriale Comune ATS2 19.810

Superficie Aree per servizi Tecnilogici - Binari ATS2 9.273

Superficie Territoriale , Oggetto di Cessione Anticipata - Parcheggio V.le Italia 3.520

(da contratto di cessione n. 120231/11399 del 22.10.2003 - Notaio Paolini)

TOTALE SUPERFICIE TERRITORIALE PII 1.433.299

SESTO IMMOBILIARE

Superficie Territoriale 1.301.748

Indice di fabbricabilità territoriale 0,50

SLP Risultante 650.874,000

SLP Oggetto di Cessione Anticipata - Parcheggio V.le Italia 1.755,000

(da contratto di cessione n. 120231/11399 del 22.10.2003 - Notaio Paolini)

652.629,000

SLP Addizionale per Edifici Storici 79.973,704

732.602,704

SLP Addizionale per bonus energia 732.603 15,00% 109.890,406

SLP Addizionale per bonus benefit (riduzione Accordo ex art. 11 L 241/90) 732.603 13,2115% 96.787,806

TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE 939.280,916

COMUNE SESTO SAN GIOVANNI

Superficie Territoriale 5.735

Indice di fabbricabilità territoriale 0,50

SLP Risultante 2.867,500

SLP Addizionale per bonus benefit 2.868 15,00% 430,125

SLP Addizionale per bonus energia 2.868 15,00% 430,125

TOTALE SLP COMUNE 3.727,750

Sesto Immobiliare - RFI - FSSU (diritti edificatori di Sesto Immobiliare)

Superficie Territoriale 93.213

Indice di fabbricabilità territoriale 0,50

SLP Risultante 46.606,500

SLP Addizionale per bonus energia 46.607 15,00% 6.990,975

SLP Addizionale per bonus benefit (riduzione Accordo ex art. 11 L 241/90) 46.607 13,2115% 6.157,418

TOTALE SLP RFI 59.754,893

COMUNE SESTO SAN GIOVANNI

Superficie Territoriale 19.810

Indice di fabbricabilità territoriale 0,50

SLP Risultante 9.905,000

SLP Addizionale per bonus benefit 9.905 15,00% 1.485,750

SLP Addizionale per bonus energia 9.905 15,00% 1.485,750

TOTALE SLP COMUNE 12.876,500

TOTALE SLP RFI+COMUNE 72.631,393

SESTO IMMOBILIARE - ATs1 939.280,916

Sesto Immobiliare - RFI (diritti edificatori di Sesto Immobiliare) - ATs2 59.754,893

TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE 999.035,809

COMUNE SESTO SAN GIOVANNI 16.604,250

TOTALE SLP 1.015.640,059

PII APPROVATO

SLP SESTO IMMOBILIARE PII APPROVATO 1.012.134,000

Incremento SLP Sesto Immobiliare per acquisto aree e diritti edificatori RFI 1.901,900

TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE PII APPROVATO 1.014.035,900

Riduzione Accordo ex art. 11 L 241/99 -15.000,000

TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE RIDOTTA 999.035,900

Tabella A - COMPUTO DELLA SLP

SUPERFICIE TERRITORIALE PII

ATS1

TOTALE SLP ATS1+ATS2

VERIFICA SLP Accordo ex ART. 11 L. 241/99

ATS2

 

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Tabella B - DOTAZIONE DI STANDARD

FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE 712.192 mq

PUBBLICO O GENERALE GENERATO DALLE FUNZIONI PRIVATE PREVISTE DAL PII

CESSIONE SEDIME AREE PER SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

AREE A VERDE 150.754 mq

AREE A VERDE IN CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERIFICE PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 21.018 mq

AREE INSERITE NELLA MEDIA VALLE LAMBRO 31.803 mq

AREE PER PIAZZE E PERCORSI 6.478 mq

AREE PER PIAZZE E PERCORSI IN CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERIFICE PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 13.201 mq

AREE PER PLESSI SCOLASTICI 40.371 mq

AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE 6.227 mq

AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZI ALLA PERSONA 12.938 mq

Sede per le Associazioni - Cabina controllo carri merci;RSA - Rettifica Filiere stabilimento Vittoria A

PoliambulatorioCentro anziani e associazioni (UCP 1A)Oratorio

AREE PER ALTRE ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 10.817 mq

Università / Università della terza età

Biblioteca - BLISS

AREE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 17.580 mq

ARRE PER PARCHEGGI DI PROSSIMITA' 4.643 mq

AREE PER PARCHEGGI DI SUPERFICIE 43.806 mq

TOTALE 1 359.636 mq

SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE CONFERITI DAL PII

PARCHEGGI PLURIPIANO INTERRATI 148.802 mq

TOTALE 2 148.802 mq

SERVIZI COSTRUITIValore opera incluse

spese tecniche di progetto pari a 9,5%

Superficie equivalente considerando valore di

240 Euro/m2

VIABILITA'

Svincolo Tangenziale 17.358.693€ 72.328 mq

Modifica Viabilità esistente (Cambio senso di marcia) 191.964€ 800 mq

Barriera antirumore - Lato ferrovia 593.271€ 2.472 mq

SOTTOSERVIZI

Sistemi Disperdenti - 2A - T3 pagoda 331.243€ 1.380 mq

Impianti - Svincolo tangenziale (Illuminazione e Fognature) 2.054.200€ 8.559 mq

Sottoservizi - Svincolo tangenziale 3.658.051€ 15.242 mq

Interramento elettrodotto 1.658.367€ 6.910 mq

AREE VERDI

Area in cessione a verde spazi pubblici 5.559.670€ 23.165 mq

Parco Urbano 10.013.412€ 41.723 mq

Aree a Verde - Filari alberi su strade esistenti 1.094.027€ 4.558 mq

Aree a Verde - Filari alberi su viabilità interna al PII 2.933.269€ 12.222 mq

Corridoio Ecologico sotto V.le Italia 43.817€ 183 mq

Fiume Verde 2.298.638€ 9.578 mq

Riempimento ex-cava melzi 1.546.572€ 6.444 mq

TOTALE 3 49.335.193€ 205.563 mq

TOTALE 1 + 2 + 3 714.001 mq

D OT A Z ION E D I ST A N D A R D 714.001 mq > 712.192 mq  

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Incidenza %su Parziale

ERL Edilizia Residenziale Libera - Case Basse 449.537 mq

ERL-A Edilizia Residenziale Libera - Case Alte 30.000 mq

ERC Edilizia Residenziale Convenzionata 119.884 mq 20,00%

T Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Terziario 117.940 mq29,51%

R Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Ricettivo 54.153 mq13,55%

C - C_M Commercio-Medie strutture ed esercizi di vicinato 25.000 mq6,26%

C_GDOGrande Struttura di Vendita Organizzata informa Unitaria (cfr.par.421 DGRL n.8/5054 del 04/07/2007 e s.m.i.

75.000 mq18,77%

PFunzioni di Produzione Beni e Servizi - Attività Industriale e Artigianale

89.018 mq22,28%

FPBS Altre Funzioni Produzione beni e Servizi 38.504 mq9,64%

999.036 mq 999.036 mq 100%TOTALE SLP PRIVATE

599.421 mq 60,00%

80,00%

399.615 mq 40,00%

R

P

Tabella C - ADESTINAZIONI FUNZIONALI

 

 

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Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D

 

Allegato D alle N.T.A. del P.I.I. Ats1 e Ats2. Metodologie, criteri e procedure per il riconoscimento della premialità “Qualità energetica” Premessa Con deliberazione n. 38 del 9.9.2011, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni ha adottato - in conformità alle previsioni contenute nel vigente strumento urbanistico comunale – il Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione, la rigenerazione e la valorizzazione degli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 ("Aree Ex Falck") e ATs2 ("Aree Scalo Ferroviario") di PGT vigente. La capacità edificatoria (in termini di SLP), assegnata all’ambito oggetto del succitato strumento di programmazione negoziata, è stata conteggiata (in rapporto alla complessiva Superficie Territoriale di riferimento) in correlazione ai parametri conferiti dal vigente PGT che, oltre ad assegnare al sito un indice territoriale "di base"(incrementata con le superfici correlate agli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale), disciplina due distinti incentivi premiali (c.d. incentivo "benefici pubblici" e incentivo "qualità energetica"), da computarsi, ciascuno, "in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa". Il c.d. incentivo di “qualità energetica” è direttamente correlato - sempre in ragione di quanto disposto dal Documento di Piano di PGT vigente - "all'adesione alla politica energetica dell'Amministrazione comunale, finalizzata al contenimento delle emissioni nell'aria, alla produzione sinergica di calore ed energia anche con soluzioni innovative di 'promozione dell'edilizia bioclimatica e del risparmio energetico' in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente". Il Programma Integrato di Intervento, adottato con la sopra richiamata deliberazione C.C. n. 38 del 9.9.2011, oltre ad aderire alle politiche energetiche attivate dall'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, contempla il ricorso a soluzioni innovative di promozione dell'edilizia bioclimatica e per il risparmio energetico, in vista dell'ottimizzazione del rendimento energetico degli immobili rispetto alle condizioni minime previste dalla normativa vigente. 1.Ottemperanza al Decreto V.I.A. In sede di esperimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) degli interventi dedotti in PII, è stata apposta - in seno al Decreto di compatibilità ambientale n. 1279 (Atto Identificativo n. 98) del 21.2.2012, reso dalla Direzione regionale "Ambiente, Energia e Reti" – una specifica prescrizione (cfr. prescrizione n. 6.7.2), da ottemperare in fase di realizzazione degli interventi, preordinata ad implementare ulteriormente le misure di "qualità energetica" previste nel PII adottato. Conseguentemente, il presente elaborato: a) detta i criteri metodologici preordinati al conseguimento dell'incentivo della SLP premiale ("Qualità energetica") previsto dal vigente PGT; b) individua le tipologie di intervento che dovranno essere assunte in fase attuativa, al fine di ottemperare puntualmente alla prescrizione contenuta nel succitato Decreto VIA, individuando le finalità, gli obiettivi, nonché le azioni di massimizzazione della qualità energetica. La prescrizione del Decreto VIA a cui si dà attuazione è la seguente: par. 6.7.2 “sia garantito il rispetto delle disposizioni regionali in vigore in materia di efficienza energetica in edilizia, che, fra l'altro, individuano: a) i requisiti minimi di prestazione, sia in termini di trasmittanza delle componenti di involucro, sia in termini di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale; b) l'obbligo della copertura di almeno il 50% del fabbisogno energetico per l'acqua calda sanitaria con impianti a fonti rinnovabili. Si richiama inoltre la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva 'edifici a emissioni quasi zero'), la quale, pur non costituendo già norma cogente, delinea chiaramente la strategia europea nell'ambito dell'efficienza energetica e costituisce un riferimento già da oggi".

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Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D

La prescrizione fissa obiettivi che possono essere perseguiti adottando diverse strategie. A tale scopo, in sede di ottemperanza, Sesto Immobiliare S.p.A ha proposto una metodologia associata ad una matrice di valutazione. Sulla proposta è stato avviato un confronto che ha prodotto, con il contributo importante di esperti indipendenti (RSE S.p.A) e dei consulenti dell’Attuatore il presente documento. Il modello proposto si ispira ai seguenti principi: a-premiare le azioni virtuose che hanno ad oggetto l’edificio considerato come involucro, valorizzando le soluzioni costruttive idonee a migliorare i risultati di base ricavati da norme o standard diffusamente riconosciuti; b-premiare distintamente gli effetti migliorativi sulle emissioni ambientali degli insediamenti derivanti dalle scelte riferite alle fonti di produzione di energia; c-premiare i comportamenti virtuosi e di sostenibilità che si risolvono nell’adozione di buone pratiche (progettuali, logistiche, gestionali, adozione di sistemi certificati di valutazione degli effetti sull’ambiente, etc). La matrice che segue individua ed elenca

a) i macro-criteri (corrispondenti alle finalità perseguite) e i pesi assegnati a ciascuno di essi; b) le misure (che delimitano gli ambiti degli obiettivi perseguiti) e i punteggi o le modalità di

misurazione dei valori obiettivo; c) le note metodologiche che descrivono le modalità di determinazione del valore – obiettivo; d) le unità di pianificazione o progettazione a cui si riferisce il criterio o la misura; e) il livello di progettazione sottoposto a validazione ai fini dell’attribuzione della premialità

“qualità energetica”; f) la verifica della conformità

Per “Progetto edilizio” (definizione utilizzata nella matrice di valutazione) si intende il progetto presentato ai fini del rilascio del permesso a costruire o titolo equipollente (es. D.I.A.) 3. Metodologia 1.Procedura. La procedura si sviluppa nelle fasi di seguito elencate: a) attribuzione del concorso che ciascuna UMI apporterà al conseguimento dei valori-obiettivo dell’UCP; b) progettazione delle UMI e scelta delle soluzioni e delle azioni ritenute congrue ai macro-criteri ed efficaci per il perseguimento dei valori-obiettivo; c) validazione dell’idoneità delle azioni e soluzioni prescelte a conseguire i valori-obiettivo assegnati a ciascuna UMI; d) attribuzione della SLP aggiuntiva con il permesso a costruire o atto equipollente; e) verifica in esercizio delle soluzioni e azioni validate. Fase a). In fase di progettazione unitaria delle Unità di Coordinamento Progettuale (UCP) e delle singole Unità Minime di Coordinamento (UMI, in cui le UCP si articolano), il soggetto attuatore procederà all’attribuzione del peso assegnato ad ogni singola UMI al fine di poter fruire della SLP premiale ammessa. Nell’ambito del procedimento di approvazione delle UCP (ovvero delle UMI), di cui all'art. 6 delle NTA di PII, il Comune verificherà l’applicazione del modello di calcolo assicurando che la ripartizione del valore obiettivo assegnato all’UCP sia correttamente ripartito tra le singole UMI. L’attuatore predisporrà allo scopo predetto una tabella recante l'indicazione delle SLP massime realizzabili nelle UCP, a la loro ripartizione in UMI private. La SLP massima realizzabile è costituita dalla SLP di base, incrementata secondo i criteri di riconoscimento di altre forme di incentivazione, alla quale saranno sommate le SLP derivanti dall’applicazione della percentuale massima dell'incentivo ‘qualità energetica’ (15% della SLP base). Conseguentemente, ogni UMI avrà un peso percentuale rapportato al totale della SLP massima conseguibile dall’intera UCP. Il soggetto attuatore proporrà dei punteggi target di prestazione energetica per ogni singola UMI in funzione della destinazione d’uso, tipologia edilizia e caratteristiche. Ogni UMI potrà quindi

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Agosto 201351

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Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D

raggiungere il proprio punteggio target di qualità energetica adottando soluzioni progettuali e costruttive diverse. L’assegnazione del punteggio target deve essere tale che, per ottenere la massima superficie premiale consentita nell’UCP, la sommatoria dei singoli punteggi target per il peso percentuale di ogni UMI, sia superiore a 150 (valore di riferimento assunto per comodità di riparametrazione al 15% dell’incentivo ‘qualità energetica’). Conseguentemente, le azioni di qualità energetica previste all'interno di ogni UCP dovranno, nel loro complesso, raggiungere un punteggio cumulativo pari ad almeno 151 punti, costituito dalla sommatoria dei vari punteggi ponderati assegnati alle singole UMI. A scopo esemplificativo si riproduce uno schema di tabella di riparto dei punteggi tra le UMI di una UCP (tabella 1) Tab 1

 [E * B] 

 B   E   G   H 

1 100,0% 150 151

a 9,0% 90 8,06

b 37,3% 160 59,70

c 22,4% 170 38,06

d 3,7% 100 3,73

e 18,7% 150 27,99

f 9,0% 150 13,43

 PESO % 

UMI su UCP 

 PUNTEGGI 

TARGET UCP 

 PUNTEGGI 

TARGET UMI 

 PUNTEGGI 

TARGET PESATI 

 UMI 

 UCP 

Fase b) Nella successiva fase di progettazione e di richiesta dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi contemplati nelle singole UMI, l’attuatore selezionerà una o più azioni di qualità energetica ritenute efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi contemplati nella matrice di valutazione, ovvero, una o più azioni tra quelle declinate all’interno del macro-criterio “Sostenibilità e comportamenti virtuosi”. Per ciascuna azione dovrà essere documentata (facendo ricorso a normazioni, standard, letteratura, omologazioni, etc) l’idoneità ad esprimere valori utilizzabili per lo sviluppo delle formule di calcolo precisate nella matrice di valutazione. Fase c) Le proposte progettuali sono sottoposte a validazione nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso a costruire (o titolo equipollente). La validazione si conclude con la determinazione del valore obiettivo da assegnare all’UMI. Se le soluzioni e le azioni proposte sono tali da conseguire l’attribuzione del punteggio target determinato nella precedente fase, l’UMI potrà beneficiare della percentuale massima della SLP premiale prevista per l'incentivo ‘qualità energetica’ (pari, lo si ricorda, al 15% della propria SLP di base). In caso contrario, l’UMI potrà beneficiare di una SLP premiale calcolata in proporzione diretta al punteggio complessivamente ottenuto. Nel caso in cui la somma dei punteggi assegnati alle soluzioni o azioni dovesse restituire un punteggio complessivo superiore al target prefissato, la SLP premiale sarà comunque pari a quella massima ammessa per ogni singola UMI (15% della SLP di base). Fase d) La premialità assegnata all’UMI e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi e dell’attivazione delle azioni sono specificate nel permesso a costruire. Il contenuto del provvedimento edilizio è inoltre integrato con la specifica ammonizione dell’obbligatorietà di adottare e realizzare le soluzioni e le azioni proposte ai fini dell’ottenimento delle premialità edificatorie, nonché dell’obbligatorietà di installare la strumentazione di rilevazione e misura eventualmente necessaria a verificare il corretto ed efficace funzionamento delle soluzioni e la

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Agosto 201352

Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario Programma Integrato di Intervento

Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D

regolare esecuzione delle azioni. Il permesso a costruire conterrà lo specifico richiamo alla potestà sanzionatoria e alle sanzioni previste dall’art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove non siano realizzate le misure, gli interventi e le azioni che hanno generato il riconoscimento delle SLP aggiuntive, ovvero non sia offerta la collaborazione necessaria ad eseguire le attività di verifica e controllo. Fase e) Le soluzioni e le azioni validate sono sottoposte a verifiche adeguate alle specifiche caratteristiche delle soluzioni e delle azioni con le modalità concordate nel disciplinare applicativo di cui al successivo paragrafo. 4.Disciplinare applicativo L’Amministrazione comunale e l’Attuatore definiscono un disciplinare applicativo al fine di integrare, per quanto necessario, le previsioni del presente documento. In particolare, detto documento può dettagliare:

a) le modalità di validazione dei progetti e di attribuzione delle premialità; b) le modalità di controllo e verifica, nonché le modalità del monitoraggio della azioni che si

sviluppano in più anni; c) le modalità di campionamento ai fini delle verifiche e dei controlli; d) gli strumenti di rilevazione e misurazione necessari; e) gli standard a cui far riferimento nel caso non sussistano normazioni ufficiali; f) la durata delle attività di verifica, di controllo e di monitoraggio congrue a dimostrare

l’efficacia delle soluzioni e delle azioni. In particolare, per le soluzioni che si risolvono nell’adozione di materiali o scelte architettoniche, la verifica è di norma svolta nell’ambito del controllo delle condizioni di agibilità dell’edificio. Il disciplinare attuativo individuerà le soluzioni che dovranno essere verificate attraverso sistemi di monitoraggio autonomi dalla procedura di controllo dell’agibilità. Le soluzioni e le azioni che implicano l’adozione di processi (siano essi ciclici o lineari) o impiantistiche sono di norma sottoposte a un ciclo di monitoraggio adeguato a dimostrare l’effettivo conseguimento degli obiettivi validati.

Il disciplinare concordato dalle parti prima della stipula della convenzione del Programma Integrato di Intervento, è approvato dall’Amministrazione e costituisce parte integrante del presente documento. Il disciplinare potrà essere aggiornato, integrato o precisato in qualunque momento su richiesta di una delle parti. Nel caso di disaccordo tra l’Amministrazione e l’Attuatore circa i contenuti del disciplinare, sarà richiesto l’intervento di primarie e riconosciute Istituzioni (es. Università, CNR,) al fine di dirimere i punti controversi con all’equo apprezzamento (art. 1349 cc). 5.Matrice di valutazione

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Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario Programma Integrato di Intervento

Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D

MATRICE DI VALUTAZIONE

MACROCRITERIOPUNTI MAX CRITERIO

MISURE PUNTEGGI MISURA NOTE PII-UCP-UMI VALIDAZIONE VERIFICA

Per il riscaldamento Invernale:Percentuale di riduzione = 100 x (EPh limite - EPh di calcolo) / EPh limite .L'EPh limite è quello specificato nel DGR 8/8745/2008 Regione LombardiaL'EPh di calcolo è valutato con la metodologia specificata dal Decreto Regionale n°5796/2009, considerando un sistema di generazione centralizzato con caldaie a gas a condensazione di taglia superiore a 1 MW.

Per il raffrescamento estivo:Percentuale di riduzione = 100 x (Consumo energetico di riferimento - Consumo energetico di calcolo) / Consumo energetico di riferimentoConsumo energetico di riferimento e Consumo energetico di calcolo sono valutati secondo ASHRAE 90.1-2007; per la valutazione del consumo energetico di calcolo si deve considerare un gruppo refrigeratore di tipo analogo a quello considerato per il riferimento.

PROGETTO EDILIZIO

La premialità, a scelta dell'operatore, può essere calcolata sul solo fabbisogno invernale, o su entrambi i fabbisogni invernale ed estivo, nel qual caso la % di riduzione complessiva v iene valutata come media pesata del valore di riduzione estivo ed invernale. I l raffrescamento verrà conteggiato solo per le UMI in cui tale fabbisogno sia significativo. La premialità è in ogni caso totalmente subordinata al rispetto del fabbisogno annuale di raffrescamento definito dal DPR 59/09, determinato alle condizioni indicate dalla Norma UNI 11300 parte I

PROGETTO EDILIZIO

Percentuale di riduzione = 100 x (Emissione di riferimento - Emissione effettiva)/Emissione di riferimento. L'emissione di riferimento è la somma di tutte le emissioni associate ai diversi fabbisogni energetici. Le emissioni di riferimento associate ai fabbisogni di calore (riscaldamento + ACS) sono calcolate nell'ipotesi di utilizzo di gas naturale, con il rendimento del 90 % (Allegato I I della Decisione 2007/74/EC). Le emissioni di riferimento associate ai fabbisogni complessiv i di elettricità, inclusa quella eventualmente impiegata per il raffrescamento estivo, ed esclusa l'energia producibile da parte di impianti a fonte rinnovabile obbligatoriamente previsti dalle vigenti Leggi e Regolamenti, sono calcolate nell'ipotesi di utilizzo di gas naturale, con il rendimento determinato come prev isto dal DM del MiSE 4/8/2011 Allegato IV, pari al 52,5%, corretto di +0,369 % per la zona climatica (Allegato VI) e moltiplicato per 0,86 per le perdite evitate di rete (Allegato VI I ). I l fabbisogno di riferimento di energia elettrica associato al raffrescamento è valutato ipotizzando un fabbisogno di raffrescamento pari al limite indicato dal DPR 59/09, soddisfatto da un sistema alimentato elettricamente, con un indice di efficienza energetica pari a 3 (Delibera AEEG EEN 9/10 Scheda tecnica n. 26T).

PROGETTO EDILIZIO

I l calcolo della emissione effettiva sarà effettuato sulla base dei fabbisogni effettiv i calcolati in conformità al DPR 59/09 e delle prestazioni dei sistemi di trasformazione dell'energia utilizzati. Le emissioni associate alle produzioni di elettricità e calore in loco sono calcolate sulla base della quantità di combustibile effettivamente impiegato e di una analisi elementare del combustibile certificata da un laboratorio esterno. Le emissioni associate a fonti rinnovabili (sole, vento, biomasse, calore prelevato dall'ambiente) sono considerate pari a zero, salvo per l'energia elettrica assorbita dagli ausiliari cui va associata un'emissione valutata come sopra. Nel caso di utilizzo di Rifiuti Solidi Urbani, l'emissione è considerata pari al 50 % di quella dell'impianto. Le emissioni associate al calore teleriscaldato sono valutate con le medesime modalità del calore prodotto in loco e poi maggiorate del 10 % per le perdite di rete. Nel caso di una produzione in cogenerazione, sia in loco o in centrale esterna con teleriscaldamento, le emissioni associate al calore sono quelle del combustibile utilizzato (pro-quota in caso di utenza multipla di calore), diminuite di quelle associate all'elettricità prodotta (eventualmente pro-quota), valutata con i criteri di cui sopra.

PROGETTO EDILIZIO

Caratteristiche dei Materiali di Costruzione

15Ricorso a materiali con contenuto riciclato e/o riciclabile e/o rinnovabile e/o di provenienza locale nella costruzionePrevedere materiali di cui sopra per almeno il 10% del costo di acquisto dei materiali di costruzione

UMIPROGETTO EDILIZIO

Smart metering 5 Strumenti avanzati di lettura e monitoraggio per l’utente dei consumi energetici delle unità immobiliari UMIPROGETTO EDILIZIO

Certificazione 10 Adozione di un sistema di certificazione della sostenibilità per singoli edifici UMIPROGETTO EDILIZIO

N.B.: ogni punto misura equivale a 0,1% di premialità energet ica (fino ad un massimo del 15%)

Impianti e fonti energetiche

Riduzione delle emissioni di CO2 associate ai fabbisogni energetici degli edifici (elettricità, calore, ACS, raffrescamento, fermorestando laprescrizione di cui alparagrafo 6.7.2 delD.D.R 1279/2012)

3 Punti Misura perogni Punto % di

riduzione

Sostenibilità e comportamenti v irtuosi 30

150

Riduzione delconsumo di energia(fermo quanto previstodal DDR n. 1279/2012 ,p.6.7.2)

UMI

Collaudo di conformità secondo le modalità definite nel disciplinare

Collaudo di conformità secondo le modalità definite nel disciplinare

Collaudo di conformità secondo le

modalità definite nel disciplinare

Riduzione fabbisogno energia utile per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo

A) Case alte; edificinon residenziali;

Ediliziaconvenzionata: 3

Punti Misura per ogniPunto % di riduzione.B) Edifici residenzialidiversi da quelli sub

a): 1,5 Punti misura perogni Punto % di

riduzione

UMI