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Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario Programma Integrato di Intervento
Norme Tecniche di Attuazione
7.06 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Sommario Art. 1 - Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII) .................................................................. 3
Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni ......................................................................................................... 4
Art. 3 - Destinazioni d'uso ....................................................................................................................... 8
Art. 4 - Insediamenti in previsione ........................................................................................................ 10
Art. 5 - Programmazione attuativa (Fasi) .............................................................................................. 13
Art. 6 - Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento - Approvazione della progettazione unitaria complessiva delle UCP .......................................................................... 17
Art. 7 - Sistema delle garanzie ............................................................................................................... 22
Art. 7 bis: Facoltà di attivazione anticipata dei Comparti "satellite" ..................................................... 24
Art. 8 - Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti planivolumetriche ed architettoniche ......................................................................................... 28
Art. 9 - Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti dimensionali e funzionali - Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento, vincolo d'uso. ...................................................................................................... 31
Art. 10 - Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti tipologiche della destinazione commerciale. ................................................................................................ 32
Art. 11 - Regole tecniche. ...................................................................................................................... 35
Art. 12 - Indicazioni in materia di parcheggi ......................................................................................... 37
Art. 13 - Parco Urbano. .......................................................................................................................... 38
Art. 14 - Beni storico - documentali ...................................................................................................... 40
Art. 15 - Varianti di PII. ......................................................................................................................... 43
Art 16 - Retrocessione aree .................................................................................................................... 45
Art. 17 - Norma di prevalenza e di chiusura. ......................................................................................... 45
Allegati: Tabella A – Computo della SLP
Tabella B – Dotazioni di Standard
Tabella C – Destinazioni funzionali
Allegato D – Metodologia, criteri, e procedure per il riconoscimento della premialità “Qualità
energetica
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Agosto 20133
Art. 1 - Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII)
1. Le presenti disposizioni regolano l'attuazione degli interventi infrastrutturali, urbanizzativi ed
urbanistico - edilizi, per funzioni private, pubbliche, per attrezzature di interesse generale e per
servizi, previsti dal PII relativo agli ambiti di trasformazione strategica "ATs1" (Aree Ex Falck) e
"ATs2" (Aree Ex Scalo ferroviario e nuova stazione), come individuati dal PGT del Comune di
Sesto San Giovanni, e successive varianti.
2. Il presente PII comprende, altresì, le aree di prevista localizzazione della "Città della Salute e
della Ricerca", di cui all'Accordo di Programma, promosso con DGRL n. IX/3666 del 2.7.2012,
approvato con DGRL n. X/498 del 25.7.2013, nonché ratificato con delibera C.C. n. 48 del
30.7.2013 (Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013, in BURL SI n. 35 del
26.8.2013), cui si rinvia per la disciplina di tali aree e per le modalità di realizzazione e gestione dei
relativi insediamenti.
In correlazione alle previsioni del predetto Accordo di Programma, il PII contempla le opere, gli
interventi e le misure, preordinate ad assicurare l'ottimale funzionalità del nuovo polo ospedaliero,
nonché l'armonico ed equilibrato coordinamento tra quest'ultimo e gli insediamenti dedotti nel
medesimo Programma Integrato di Intervento, riconoscendo nella "Città della Salute e della
Ricerca" una polarità di eccellenza a valenza territoriale.
3. L'Ambito del PII è individuato nella Tavola n. 1.02 su base catastale e nella Tavola 1.04 su base
fotogrammetrica. L'estensione complessiva rilevata dell'Ambito oggetto del PII è pari a mq.
1.433.299, ivi incluse le aree afferenti la "Città della Salute e della Ricerca", da considerarsi, in ogni
caso, ai fini del computo della capacità edificatoria spettante al PII.
4. La perimetrazione dell'ATs2 non coincide con la delimitazione del PGT per effetto degli
adeguamenti inerenti le necessità operative della rete ferroviaria (posizionamento della stazione,
identificazione dei binari da dismettere), che producono l'esclusione di aree per mq. 12.530, e
l'inclusione di aree per mq. 2.176, con conseguente riduzione della St complessiva (cfr. Tavola
1.04).
5. Il perimetro dell'Ambito ATs2 comprende aree - per mq. 9.273 - con destinazione ad impianti
ferroviari confermati, non inclusi nella superficie concorrente a generare capacità edificatorie, in
conformità al PGT vigente. Altre aree - concernono, per mq. 87.686, impianti ferroviari di prevista
dismissione, nonché, per mq. 5.667, superfici destinate a piazza pubblica, inclusi nel computo della
superficie che genera capacità edificatorie, unitamente alle aree (mq. 19.810) di proprietà del
Comune di Sesto San Giovanni comprese nell’Ambito ATs2.
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6. Il PII prevede, inoltre, interventi infrastrutturali che interessano aree esterne (individuate nella
Tavola 1.03 su base fotogrammetrica e nella Tavola 2d.01 su base catastale).
7. La capacità edificatoria dell'Ambito territoriale complessivamente oggetto del PII è computata,
previa esclusione della superficie la cui destinazione è confermata a servizio degli impianti
ferroviari, mediante la somma degli addendi ottenuti applicando i seguenti parametri:
a) applicazione all'intera St dei due ambiti dell'indice territoriale pari a 0,5 mq/mq;
b) capacità edificatoria ulteriore pari a mq. 79.974 di SLP in ragione della prevista messa in
sicurezza ovvero rifunzionalizzazione degli edifici localizzati nell'Ambito ATs1, di "riconosciuto
valore storico e testimonianza documentale della città delle fabbriche";
c) mq. 1.755 di SLP nell'ATs1, derivanti dalla pregressa convenzione, sottoscritta in data
22.10.2003, tra Immobiliare Cascina Rubina s.r.l. (dante causa di Sesto Immobiliare S.p.A.) e il
Comune di Sesto San Giovanni (atto a rogito Notaio Paolini di Milano, Rep. n. 120.231, Racc. n.
11.399), avente ad oggetto la cessione gratuita al Comune di aree per mq. 3.520;
d) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in
ragione del riconoscimento dei rilevanti benefici pubblici previsti dal Programma Integrato di
Intervento;
e) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in
ragione dell'adesione alle politiche energetiche del Comune, da applicare secondo le modalità
indicate nell’Allegato D alle NTA di PII, e relativo "Disciplinare applicativo".
8. A fronte della capacità edificatoria massima di cui al comma precedente, determinata in
conformità al vigente PGT, e pari a mq. 1.012.972 (al netto delle capacità edificatorie pertinenti alle
aree di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni), il PII prevede la realizzazione di SLP private
per mq. 999.035, inferiore alla SLP massima ammissibile.
9. La capacità edificatoria massima ammissibile e le SLP di progetto sono riportate nella Tabella A,
annessa alle presenti NTA, recante, altresì, individuazione dei soggetti tra cui è ripartita la titolarità
delle suddette capacità edificatorie. Le superfici delle aree in cessione sono riportate nella Tabella B
allegata. Il valore e la dimensione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, degli
standard qualitativi e dei servizi costruiti sono riassunti nella Relazione Tecnica generale
(documento 7.01).
Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel PII, si applicano le seguenti definizioni.
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Programma Integrato di Intervento (PII)
Programma Integrato di Intervento concernente gli Ambiti ATs1 e ATs2 del vigente PGT del
Comune di Sesto San Giovanni, per tale intendendosi lo strumento attuativo approvato con delibera
G.C. n. 142 del 30.4.2012, come modificato con variante approvata con delibera __________.
Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca"
Accordo di programma, promosso con DGRL n. IX/3666 del 2.7.2012, , approvato con DGRL n.
X/498 del 25.7.2013, nonché ratificato con delibera C.C. n. 48 del 30.7.2013 (Decreto del Presidente
Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013, in BURL SI n. 35 del 26.8.2013), finalizzato alla
localizzazione ed alla realizzazione, a valere su quota parte delle aree comprese nel PII, della "Città
della Salute e della Ricerca".
Ambito
Porzione del territorio comunale oggetto del PII, corrispondente agli ambiti ATs1 e ATs2 di PGT
vigente.
Aree della "Città della Salute e della Ricerca"
Porzione dell'Ambito di PII, destinato alla localizzazione e realizzazione della "Città della Salute e
della Ricerca", individuata nella Tavola 1.01 - Perimetro di PII - Ambiti di trasformazione ATs1 e
ATs2 di PGT vigente - con individuazione delle Proprietà e disciplinata dall'Accordo di Programma
"Città della Salute e della Ricerca".
Unità di Coordinamento Progettuale (UCP)
Porzione dell'Ambito graficamente individuata nella Tavola 4c.04 con apposita perimetrazione,
nella quale sono localizzati interventi edilizi (pubblici e privati) e opere infrastrutturali
(urbanizzazione primaria e secondaria e altre opere pubbliche), oggetto di unitario progetto
urbanistico.
Unità Minima di Intervento (UMI)
Articolazione della UCP - individuata in via definitiva in sede di presentazione della progettazione
unitaria complessiva dell'UCP - che sviluppa la pianificazione dettagliata degli interventi edilizi
(pubblici, di interesse pubblico o generale, nonché privati) e delle opere infrastrutturali, oggetto di
richiesta di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo previsto dalla vigente legislazione,
nonché le opere urbanizzative il cui completamento consente la formazione del certificato di
abitabilità/agibilità degli edifici o insediamenti pubblici e privati.
Ciascuna UMI può essere composta da più edifici articolati in unità immobiliari. L’edificio è
costituito dalle unità immobiliari afferenti ad un unico corpo scala.
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Comparti "satelliti"
UCP soggette alla disciplina del successivo art. 7 bis, con previsione di facoltà di deroga ai criteri di
operatività della Fase.
Fase
Articolazione programmatica costituente elemento essenziale della Convenzione, comprendente
interventi sia pubblici, di interesse pubblico o generale, nonché privati, pianificati in plurime UCP.
La Fase costituisce stralcio funzionale di attuazione del PII. La programmazione in Fasi assicura
l'organizzazione delle attività esecutive degli interventi pubblici e privati, garantisce il
coordinamento attuativo, nonché l'ordinato e progressivo insediamento delle funzioni urbane. In
deroga alla definizione che precede, la Fase 0 prevede solo la realizzazione di opere pubbliche.
Opere di Fase
Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale la cui progettazione costituisce condizione per la
formazione di titoli edilizi riferiti agli edifici compresi nelle UCP appartenenti alla medesima Fase.
Opere di Unità
Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale, mediante le quali è garantito il corretto ed
ordinato insediamento delle funzioni al servizio, anche non esclusivo, degli insediamenti pubblici e
privati compresi nelle singole Unità di Coordinamento Progettuale.
Opere di Urbanizzazione
Opere pubbliche rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 44, commi 3 e 4, della LR n. 12/2005 e
s.m.i, computate a compensazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi
dell'art. 46 della LR Lombardia n. 12/2005 e s.m.i..
Servizi costruiti
Opere ed interventi concorrenti, ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi, a costituire la
dotazione di standard del PII.
Standard qualitativi
Opere ed interventi concorrenti, ai sensi del Documento di Piano, al riconoscimento della premialità
connessa ai "benefici pubblici".
Progettazione unitaria complessiva
Progetto planivolumetrico, esteso a una o più UCP, avente i contenuti di cui al successivo art. 6.
Destinazioni d'uso
Insieme delle funzioni di interesse privato ammissibili nel PII, articolate secondo la classificazione
adottata nel successivo art. 3.
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Zonizzazione
Individuazione di aree destinate a funzioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale.
L’esatta perimetrazione di tali aree è suscettibile di modeste variazioni, nelle fasi attuative, nel
rispetto della superficie complessiva individuata, limitatamente alle loro reciproche relazioni spaziali.
Ambito di localizzazione
Superfici con destinazioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale (ad esempio, piazze,
parcheggi) la cui individuazione è suscettibile di variazione, al fine di assicurare la più efficace
connessione con le funzioni servite.
Funzioni pubbliche
Categorie di servizi pubblici, di interesse pubblico o generale al cui insediamento sono destinati una
o più aree o immobili.
Convenzione
Convenzione attuativa il cui schema è approvato unitamente agli atti del PII e successive varianti. La
sua stipulazione condiziona l'esecuzione degli interventi previsti dal PII e successive varianti. Ove
occorra, si intende:
per "Convenzione vigente" l'atto sottoscritto in data 8.1.2013, Rep. n. 194457, Racc. n. 30318
Notaio Severini di Milano;
per "Convenzione di variante", lo schema approvato unitamente alla variante di PII.
Case alte
Si intende un edificio di altezza non inferiore a ml. 40 e non superiore a quella ammissibile secondo
le normative di settore, ivi comprese le vigenti disposizioni del Codice della Navigazione e dei
correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti. Il
basamento di detti edifici, non abitabile ad eccezione degli alloggi di servizio allo stabile, ha
un'altezza minima tra suolo e intradosso del primo piano abitabile non inferiore a 8 mt e un rapporto
tra la superficie occupata dal basamento, comprensiva di eventuali receptions e alloggi di servizio, e
la proiezione a terra della superficie del piano tipo non superiore al 50%.
Edilizia convenzionata
Edifici di edilizia residenziale soggetti alle disposizioni degli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001,
secondo la convenzione - tipo allegata alla "convenzione vigente".
Attuatore
Soggetto che assume, nei confronti del Comune, ed anche a seguito dell'eventuale cessione della
proprietà di singole porzioni dell'Ambito, la responsabilità ed il compito dell'attuazione complessiva
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del PII, nelle componenti pubbliche e private e secondo le modalità previste dal Programma. Tale
soggetto è individuato in Sesto Immobiliare S.p.A. o in soggetto cui successivamente venga ceduta
tale qualificazione.
Comune
Comune di Sesto San Giovanni. Ove necessario e non sia altrimenti prescritto dalla legge, sono
individuati gli organi interni competenti all'adozione degli atti.
Altri soggetti interessati dal PII
Proprietari delle aree dell'Ambito diversi dall'Attuatore e dal Comune, non titolari di SLP private.
2. Negli articoli che seguono sono inoltre utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a) St: Superficie Territoriale;
b) SLP: Superficie Lorda di Pavimento;
c) PGT: Piano di Governo del Territorio;
d) PdR: Piano delle Regole;
e) PdS: Piano dei Servizi;
f) NTA: Norme Tecniche di Attuazione;
g) CdSR: Città della Salute e della Ricerca.
Art. 3 - Destinazioni d'uso
1. In conformità al Documento di Piano del vigente PGT, nell'Ambito è ammessa la realizzazione di
un mix funzionale per destinazioni private articolato in:
40% SLP minima residenziale;
40% SLP minima per produzione di beni e servizi.
2. Il rimanente 20% di SLP rappresenta la flessibilità funzionale ascrivibile a favore di una delle
due precedenti funzioni principali, ovvero a funzioni complementari compatibili.
3. Per "produttivo di beni e servizi" si intendono tutte le funzioni non classificabili nella funzione
"Residenza" (indicata come categoria A), ovvero le categorie:
B) Attività ricettive
C) Attività produttive
D) Attività commerciali
E) Attività terziarie.
4. Nell'Ambito sono, pertanto, insediabili, quali funzioni private, le destinazioni d'uso di cui all'art.
4.3.1 delle NTA del vigente PdR, con le precisazioni di seguito riportate. E' esclusa la sola industria
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classificata in prima classe dal DM 5 settembre 1994, nonché, in prossimità della residenza, tutte le
tipologie produttive con questa non compatibili.
5. La destinazione principale a residenza (lettera A dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR citato), si
articola nelle seguenti tipologie: a) Edilizia residenziale libera; b) Edilizia residenziale
convenzionata.
6. La tipologia dell'edilizia sociale costituisce declinazione della destinazione a servizi, in
conformità ai disposti dell'art. 9 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché dall'art. 3, ultimo comma, delle
NTA del vigente Piano dei Servizi.
7. Nell'Ambito, la destinazione ad attività ricettive (lettera B dell'art. 4.3.1 delle NTA del vigente
PdR dettata per la città consolidata), non include gli usi "case per studenti" e "collegi" da ritenersi
compresi nella destinazione a servizi ove siano asserviti o convenzionati con enti pubblici o istituti
di istruzione parificati.
8. La sola categoria "commercio al dettaglio" (categoria D1 di cui all'art. 4.3.1 delle NTA del Piano
delle Regole) è soggetta nel solo ambito ATs1, al limite dimensionale di mq. 100.000 di SLP. Detta
SLP può accogliere tutte le tipologie distributive ammissibili ex art. 4 D.Lgs. n. 114/1998, nel
rispetto, per quanto concerne il solo ambito ATs1, delle seguenti, ulteriori limitazioni, derivanti dalle
previsioni di seguito elencate:
a) un valore massimo di mq. 75.000 di SLP attivabile secondo i formati distributivi previsti dal
paragrafo 4.2.1 della DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i.;
b) un valore massimo di mq. 15.000 di SLP attivabile secondo i formati distributivi previsti dal
paragrafo 4.2.1 della DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i.;
c) un valore minimo di mq. 10.000 di SLP per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita
comprese tra 251 e 500 mq di superficie di vendita.
A valere sulle SLP di cui ai precedenti punti a) e b) è ammesso un massimo di mq. 5.000 di
superficie di vendita per settore merceologico alimentare.
9. Resta fermo che, in conformità al Documento di Piano, a valere sulla SLP a destinazione per
produzione di beni e servizi derivante dall'ambito ATs2 è ammessa l'attivazione di esercizi di
vicinato e medie strutture in via aggiuntiva a quanto sopra indicato per l'ambito ATs1.
10. Alle superfici commerciali si applicano le prescrizioni localizzative e tipologiche di cui al
successivo art. 10.
11. Le funzioni di cui alle categorie D2 e D3 dell'art. 4.3.1 delle NTA del Piano delle Regole, sono
ammesse, senza prescrizioni dimensionali, nei limiti della SLP per "produzione di beni e servizi". In
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relazione al disposto dell'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010 (come modificato dal D. Lgs. n. 147/2012),
si dà atto che l'Ambito del PII non costituisce zona soggetta a tutela.
12. L'allocazione di impianti di distributore di carburante deve ritenersi compatibile con le
destinazioni d'uso di cui al presente articolo, relativamente alle aree comprese nelle fasce di rispetto
della viabilità, esistenti o in previsione. Ferma restando la verifica dell'insussistenza di condizioni di
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, ovvero di compromissione dell'ambiente o dell'estetica
cittadina, l'apertura di nuovi impianti è consentita nei casi di cui all'art. 32 delle NTA del Piano
delle Regole, ovvero qualora prevista da aggiornamenti della programmazione di settore, assunta ai
sensi e per gli effetti degli artt. 81 e ss della LR 6/2010 e smi.
13. E' ammessa, in via aggiuntiva alle destinazioni private di cui ai punti precedenti, la destinazione
a servizi, che comprende, oltre alle attrezzature e servizi di proprietà pubblica, altresì quelli privati
di interesse generale - accreditati, asserviti o convenzionati - in conformità al vigente Piano dei
Servizi, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti funzioni: edilizia
sociale, parcheggi privati, laboratori di ricerca, mense, sedi universitarie e attrezzature per
l'istruzione (comprese scuole private e parificate, asili nido e nidi aziendali), case per studenti e
collegi, attrezzature socio-assistenziali, attrezzature socio-sanitarie, mercato coperto, uffici di
interesse pubblico, attrezzature sportive, incubatori di impresa, strutture di eccellenza.
14. Gli edifici e strutture aventi destinazione a servizio, ai sensi del comma precedente, non
concorrono al computo della SLP in rapporto alla capacità edificatoria massima ammissibile, a
condizione che:
a) l'asservimento abbia carattere perpetuo e l'accreditamento, ovvero il convenzionamento, abbiano
una durata non inferiore a venti anni, fatta salva la previsione di termini diversi per particolari
servizi;
b) siano previste le penalità da applicare nel caso di violazione degli obblighi di servizio pubblico;
c) sia preliminarmente verificata la sussistenza delle dotazioni di aree e di servizi nella misura
necessaria a rispondere ai maggiori o ulteriori fabbisogni generati.
15. Fermo quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 3, le modifiche di destinazioni d'uso sono
regolate dagli artt. 51 e 52 della LR n. 12/2005 e s.m.i..
Art. 4 - Insediamenti in previsione
1. La SLP totale complessivamente prevista dal PII per le funzioni private insediabili, è pari a mq.
999.036 (al netto delle SLP di spettanza del Comune di Sesto San Giovanni).
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2. Il riconoscimento delle SLP corrispondenti all'incentivo "qualità energetica" (pari a massimo mq.
115.273) è subordinato all'osservanza delle metodologie e all'applicazione dei parametri di cui
all'Allegato D alle presenti NTA, ed annesso "Disciplinare Applicativo".
Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, dovranno essere comunque garantite prestazioni maggiori
dei minimi derivanti dalle normative vigenti.
3. Ai fini dell'approvazione dei progetti edilizi, la SLP è da computarsi con le esclusioni di seguito
elencate:
porticati e pilotis: aperti e anche chiusi con vetrate, purché, in quest'ultimo caso,
asserviti all'uso pubblico;
balconi, terrazze, logge, serre bioclimatiche non climatizzate ed androni passanti;
cantine e locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e
condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, vani degli ascensori ed eventuali
spazi filtro-fumi, ecc.);
soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie massima pari al 30%
della superficie netta del locale su cui si affacciano;
locali aventi altezze tali da non potersi considerare abitabili o agibili, e superfici adibite a
parcheggi o box e spazi di manovra;
per i soli edifici aventi oltre due piani fuori terra e costituiti da più di quattro alloggi:
spazi destinati a deposito, compresi i relativi spazi di accesso, fino ad un massimo del 4%
della SLP totale, e comunque non superiore a mq. 40 complessivi per ciascun edificio;
elementi di facciata degli edifici, quali cappotti termici, pareti ventilate e tutti gli
accorgimenti tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, nei limiti e con
l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione vigente. Tale previsione non
trova applicazione relativamente ed esclusivamente con riferimento alle capacità
edificatorie derivanti dall’applicazione degli incentivi, di cui al vigente PGT, ivi incluse le
superfici aggiuntive ottenute per effetto della messa in sicurezza, restauro o
rifunzionalizzazione degli edifici di valore storico documentale.
4. Nel contesto di edifici a destinazione commerciale per grande struttura di vendita (singola o
articolata in "struttura commerciale organizzata in forma unitaria") non concorrono al computo della
SLP le superfici a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri
trasportatori), nonché gli spazi di aggregazione previsti dal PII.
5. Ai corpi scala è assegnata, ai fini del calcolo della SLP, una dimensione pari a mq. 18 per ogni
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piano fuori terra, indipendentemente dal fatto che siano di superficie minore o maggiore. Detta
disposizione non si applica agli edifici destinati a medie o grandi strutture di vendita.
6. La SLP di cui al comma 1 è realizzabile nel contesto dell'intero Ambito, indipendentemente
dall'inerenza alla superficie territoriale dell'ambito ATs1 ovvero dell'ambito ATs2.
7. L'attuazione della SLP (mq. 59.754) generata dall'ambito ATs2 è subordinata alla preventiva ed
effettiva realizzazione della stazione ferroviaria a scavalco, in conformità alle disposizioni del PGT
vigente, nonché all'effettiva dismissione degli impianti ferroviari non oggetto di conferma. A tale
scopo, in ragione della facoltà di utilizzo indifferenziato di cui al precedente comma 4 6 fino
all'avvio dei lavori di costruzione delle nuova stazione, sono vincolate le seguenti superfici:
UCP 9B (parte): SLP categoria A mq. 4.294; SLP altre categorie mq. 2.572;
UCP 9C: SLP categoria A mq. 31.558; SLP altre categorie mq. 3.468;
UCP 9D (parte): SLP altre categorie mq. 17.862.
8. La SLP di cui al precedente comma 1 è destinata agli usi di cui all'art. 3, nel rispetto delle
flessibilità tra funzioni ivi specificata, comunque nell'osservanza del mix funzionale di seguito
articolato:
Residenza: 60% max (di tale percentuale almeno il 20% a residenza convenzionata);
Produzione di beni e servizi: 40% min.
9. L'osservanza del mix funzionale di cui sopra è verificata a livello di complessivo Ambito,
indipendentemente dall'articolazione funzionale delle singole UCP o UMI.
10. All'interno delle attrezzature di interesse pubblico o generale, ed in particolare nella stazione
ferroviaria a scavalco, potranno essere previste strutture complementari, quali commercio, ristoro,
servizi e simili. Le superfici per tali funzioni complementari sono escluse dal computo della SLP di
cui al precedente comma 1. Il rapporto di complementarietà è dimostrato:
a) dalla riferibilità delle funzioni agli utenti desunta anche dall’organizzazione degli orari di
servizio;
b) dalla continuità delle superfici e dall’accessibilità condivisa agli spazi comuni;
c) dall'osservanza del limite per cui la superficie destinata a funzioni complementari non potrà
eccedere il 25% della superficie destinata a servizio ferroviario o, per i servizi diversi dalla
stazione, della superficie comunque destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico.
11. Relativamente alla "Città della Salute e della Ricerca", il dimensionamento e la tipologia di
eventuali spazi riservati ad attività complementari sono disciplinati nell'Accordo di Programma.
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Agosto 201313
Art. 5 - Programmazione attuativa (Fasi)
1. Il PII, perseguendo la graduale, organica, coordinata ed ordinata realizzazione di opere pubbliche,
di interesse pubblico e generale, nonché private, nella salvaguardia del principio di adeguata
flessibilità, programma l'esecuzione degli interventi nelle seguenti fasi, definite anche in coerenza
con le esigenze realizzative della "Città della Salute e della Ricerca":
Fase 0
Opere di Fase
Svincolo Tangenziale e relativi sottoservizi (F), Raddoppio Viale Edison (E)
Fase 1
Opere di Fase
a) Parco Urbano (quota parte di cui alla UCP 1A); Parcheggi di superficie nn. 1 e 11
(quota parte di cui alle UCP 2F e SC); Parcheggio interrato (UCP 1A); Viabilità
"Traversa/Diagonale" Nord (quota parte di cui alle UCP 1A-1F-1D); Centro Cottura (UCP
1E); Stazione (UCP S.A.); Sottopasso ferroviario (UCP S.A.); Via Acciaierie (UCP S.C.);
b) Scuola Infanzia "Dante Alighieri" in “ex Centro Cottura"; Scuola Secondaria di 1°
grado in Treno Laminatoio (UCP 2F); Centro polivalente / Palestra e laboratorio musica in
Treno Laminatoio (UCP 2F).
UCP Funzioni private:
1A; 1D; 1E; 1F; 4A;
Fase 2
Opere di Fase
a) Parco Urbano (quota parte di cui alle UCP 3D - 7A); Rampe Viale Edison (W);
Rotonda Viale Edison (D);
b) Scuola Infanzia e Secondaria in Concordia (UCP 9A);
UCP Funzioni private:
2E; 2G; 7B; 9B; 9C; 9D;
Fase 3
Opere di Fase
a) Parco Urbano (quota parte di cui alle UCP 2C – UCP 2D); Sistemazione superficiale
Viale Italia (quota parte di cui alle UCP B2 - B3 - B4 - B6);
b) Biblioteca nel BLISS (UCP 10C);
UCP Funzioni private:
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Agosto 201314
UCP 3A; 8A; 8B; 10C; 10D;
Fase 4
Opere di Fase
Parco Urbano (quota parte di cui alle UCP 3C – 7D); PLIS (UCP 6D); Passerella
Ecologica (S); Edilizia Residenziale Sociale (quota parte di cui alla UCP 11C);
Poliambulatorio (UCP 10A); Edilizia sociosanitaria/RSA (UCP 10A); Asilo (UCP 10A);;
UCP Funzioni Private:
10A; 10B; 11A; 11B.
2. Nell'ambito di ciascuna Fase individuata nella Tavola 4c.04 devono essere realizzate tutte le
opere previste nelle UCP per la parte ricompresa nelle singole Fasi, ancorché non elencate nel
precedente comma. Ugualmente nell'ambito delle singole Fasi, devono essere progettati e realizzati
tutti i sottoservizi e gli impianti a servizio degli insediamenti pubblici e privati.
3. Ciascuna Fase, fermo quanto previsto per la Fase 0, comprende:
plurime Unità di Coordinamento Progettuale, costituite, a loro volta, da articolazioni
pianificatorie composte da edifici per funzioni private e dalle opere di urbanizzazione ad
essi serventi;
plurime Opere di Fase, ovvero opere pubbliche, di interesse pubblico e/o generale, non
serventi esclusivamente singole UCP, la cui attuazione è prevista per assicurare le finalità di
coordinamento esecutivo di cui al comma 1.
4. La qualificazione di un’opera quale Opera di Fase, rispondendo a finalità programmatiche, ne
lascia immutata la qualificazione, a fini urbanistici, a titolo di opera di urbanizzazione, servizio
costruito, standard qualitativo, anche agli effetti delle modalità realizzative previste dal PII. Gli
interventi previsti in ciascuna Fase sono realizzati nei tempi programmati nel cronoprogramma
allegato alla Convenzione. Le modifiche al cronoprogramma costituiscono variazione della
Convenzione, ma non sono considerate variante al PII, e non richiedono l'espletamento della
procedura di approvazione di cui agli artt. 92 e 14 della LR 12/2005 e s.m.i.. Il cronoprogramma
allegato alla Convenzione è ulteriormente dettagliato in sede di deposito della progettazione delle
Opere di Fase, al fine di consentire la valutazione del coordinato avanzamento delle opere per
servizi pubblici e delle opere destinate a funzioni private.
5. La Fase 0, non comprendente alcuna UCP, include Opere di Fase la cui attuazione è da
considerarsi servente l'intero Ambito di PII. L'approvazione dei progetti delle opere previste nella
Fase 0, presentati in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi di avvio dei lavori previsti nel
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Agosto 201315
cronoprogramma allegato alla Convenzione, costituisce condizione per l'attivazione della Fase 1.
Entro 90 giorni dal deposito dei progetti, il Comune ha l'obbligo di concludere il procedimento
con provvedimento espresso indicando, ove sia ritenuto utile, le prescrizioni necessarie per
assicurare il regolare svolgimento delle procedure e l'efficace esecuzione dei lavori. La realizzazione
delle opere di cui alla Fase 0 è eseguita nei termini indicati nel cronoprogramma.
6. Per le Fasi successive alla Fase 0, al fine di procedere alla relativa attuazione, l'Attuatore deposita
il progetto delle pertinenti Opere di Fase. Entro 90 giorni dal deposito dei progetti, il Comune ha
l'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, indicando, ove necessario, le
prescrizioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle procedure e l'efficace
realizzazione dei lavori. I progetti sono depositati in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi
di esecuzione previsti nel cronoprogramma allegato alla Convenzione. La presentazione dei progetti
delle Opere di Fase costituisce condizione di procedibilità delle istanze per i titoli edilizi degli
interventi dedotti in ciascuna UCP, ad esclusione delle funzioni ad "attività industriale ed
artigianale" (P), nelle UCP 11A e 1E, ferma la previa realizzazione delle opere di urbanizzazione
correlate.
7. In fase esecutiva possono essere concesse proroghe dei termini di attivazione, ovvero di
conclusione dei lavori, sulla base di motivate richieste riferite alla particolare complessità della
progettazione, ovvero per difficoltà intervenute in sede di esecuzione, non previste e non prevedibili
con l'ordinaria perizia e diligenza.
8. La nuova stazione ferroviaria a scavalco, compresa in Fase 1, fermi restando i termini di deposito
del progetto, è realizzata nei termini e con le modalità concordate con i responsabili della gestione
degli impianti e del servizio ferroviario, nonché in conformità all'art. 3, comma 4, secondo alinea
della Convenzione. La mancata realizzazione di tale opera entro 96 mesi dalla sottoscrizione della
Convenzione impedisce l'utilizzazione dei diritti edificatori attribuiti all'ATs2, fatta salva
l'applicazione del comma 13 del presente articolo.
9. Per le Fasi 1, 2, 3, relativamente alle Opere di Fase indicate alla lettera b), si dà atto che trattasi di
opere (impianti sportivi, scolastici, culturali) la cui progettazione sarà elaborata con l'adozione di
pratiche partecipative concordate con il Comune. Le attività di consultazione devono essere avviate
immediatamente dopo la data di previsto inizio della Fase cui le opere pertengono e le relative opere
concluse nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato alla Convenzione.
10. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo delle Opere di Fase, l'Attuatore
consegna la garanzia fideiussoria, aventi le caratteristiche previste nella Convenzione,
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Agosto 2013 16
nell'ammontare determinato ai sensi del successivo art. 7.
11. Costituisce condizione per il riconoscimento dell'agibilità degli edifici compresi nelle UCP
afferenti ciascuna Fase, ad esclusione delle funzioni ad “attività industriale ed artigianale” (P) nelle
UCP 1E, 11A, il collaudo delle seguenti Opere di Fase:
• Fase 1
Parcheggi di superficie n. 11 (quota parte di cui alla UCP 2F); Scuola Secondaria di 1°
grado in Treno Laminatoio (UCP 2F);
• Fase 2
Scuola Infanzia e Secondaria in Concordia (UCP 9A);
• Fase 3
Sistemazione superficiale Viale Italia (quota parte di cui alla UCP B6);
• Fase 4
Poliambulatorio (UCP 10A).
12. L'attuatore può proporre la modifica del cronoprogramma con l'anticipata esecuzione delle Fasi.
Il Comune si pronuncia sulla richiesta con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla
presentazione della proposta. Ove il Comune non si pronunci nei termini, la proposta si intende
accolta. La modifica del cronoprogramma costituisce variazione alla Convenzione.
Resta ferma la facoltà di anticipazione alla Fase 1 della sola UCP 7B, come previsto dal successivo
art. 10, comma 5, nei casi e alle condizioni ivi stabilite.
13. Lo scostamento dai tempi previsti dal cronoprogramma, purché non riconducibile alla volontà o
ad inadempimenti dell'Attuatore, determinato dall'andamento dei lavori di bonifica, da ritardi di
altre Amministrazioni, da contenziosi relativi alle procedure di affidamento dell'esecuzione delle
opere pubbliche, ovvero da ritardi nell'acquisizione di aree di proprietà di terzi, è qualificato come
causa di forza maggiore.
14. Il soggetto attuatore potrà sempre procedere - priva richiesta di rilascio di idoneo titolo edilizio
abilitativo - alla demolizione di strutture, manufatti ed edifici presenti all'interno dell'ambito di PII,
non classificati, ex art. 22 delle NTA del Piano delle Regole, quali beni storico-documentali, senza
che ciò abbia a comportare l'attivazione della Fase di appartenenza dell'UCP interessata
dall'intervento. Parimenti è sempre ammessa la facoltà di dar corso, senza attivazione della relativa
Fase, a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di risanamento conservativo sugli
immobili esistenti, ivi compresi quelli classificati come beni storico-documentali ai sensi dell’art. 22
delle NTA del Piano delle Regole.
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Agosto 201317
Art. 6 - Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento - Approvazione della
progettazione unitaria complessiva delle UCP
1. Il PII individua le Unità di Coordinamento Progettuale perimetrate nelle Tavole 4c.04 e 4c.06.
2. Nella Tabella allegata sub C, le destinazioni d'uso private sono codificate con lettere "R", ovvero
"P". Detti codici alfabetici definiscono la destinazione principale prevalente della UCP nei termini
che seguono:
R = destinazione d'uso prevalente residenza;
P = destinazione d'uso prevalente produzione di beni e servizi.
3. L'osservanza della funzione prevalente è garantita, a livello di singola UCP, con la destinazione
alla funzione prevalente di almeno il 60% della SLP dedotta nella progettazione unitaria di UCP di
cui ai successivi commi.
4. In deroga a quanto disposto al comma precedente, l'UCP 1A non è caratterizzata da funzione
prevalente. Per tale UCP, la funzione residenziale e quella per produzione di beni e servizi devono,
rispettivamente, essere previste nella quota minima del 30% e nella quota massima del 70% della
SLP dedotta nella progettazione unitaria di UCP di cui ai successivi commi.
5. Relativamente alle UCP ove è prevista edilizia convenzionata, costituisce elemento essenziale
l'osservanza delle quote minime, di seguito indicate, di SLP da destinare a tale uso, calcolate sulla
SLP a funzione residenziale dedotta nella progettazione unitaria:
UCP 4A > 30%
UCP 10B > 30%
UCP 1A > 20%.
6. Le variazioni dimensionali delle UCP ove è prevista la realizzazione di edilizia convenzionata
devono comunque assicurare il rispetto della quota minima del 20% sul totale dell'edilizia
residenziale prevista nell'Ambito.
7. Le UCP possono essere, a loro volta, articolate in Unità Minime di Intervento (UMI). Gli
elaborati di PII recano l'individuazione di UMI, da ritenersi indicativa e non prescrittiva.
L'individuazione puntuale delle UMI è rimessa alla fase di progettazione unitaria di cui ai successivi
commi.
8. Successivamente al deposito dei progetti delle Opere di Fase di cui al precedente art. 5, comma 6,
l'Attuatore è abilitato, relativamente a ciascuna UCP compresa nella medesima Fase, a richiedere
l'approvazione della progettazione unitaria di UCP, secondo le procedure di seguito indicate.
9. L'Attuatore deposita, per ciascuna Unità di Coordinamento Progettuale, gli elaborati costituenti la
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Agosto 201318
progettazione unitaria complessiva, unitamente a schema di atto d'obbligo recante l'assunzione degli
impegni realizzativi relativi alle Opere di Unità coerenti con le previsioni del cronoprogramma
allegato alla Convenzione, nonché l'individuazione delle aree in cessione. Ove siano previste opere
o attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale, l'Attuatore deposita anche una proposta
di convenzione destinata a disciplinare le modalità d'uso ed i rapporti con il Comune.
10. In sede di progettazione unitaria dovrà essere dedotta capacità edificatoria compresa tra il 70%
ed il 130% della SLP assegnata a ciascuna UCP dal PII.
11. E' sempre ammessa la presentazione di progettazione unitaria riferita a più Unità.
12. La progettazione unitaria complessiva di UCP è composta dai seguenti elaborati:
a) progetto planivolumetrico (1:1.000) degli insediamenti privati e pubblici, di uso pubblico e
generale, contenente anche le eventuali modifiche delle previsioni aventi ad oggetto le opere
di urbanizzazione primaria, secondaria e delle altre opere pubbliche rese necessarie in ragione
delle risultanze del maggior dettaglio progettuale, ovvero connesse alla variazione del
dimensionamento delle UCP, entro i limiti ammessi dal precedente comma 10; le planimetrie
saranno riportate su base aerofotogrammetrica aggiornata e georeferenziata rispetto a quanto
alla base dell’elaborazione del PII;
b) tabella quantitativa comparativa dei dati relativi a pesi insediativi, destinazioni d'uso e
relative categorie da insediare, aree e superfici destinate ad opere di urbanizzazione;
c) tabella di assegnazione della premialità relativamente al bonus “qualità energetica”, da
computarsi secondo le modalità indicate nell'Allegato D delle presenti NTA e relativo
"Disciplinare applicativo";
d) analisi di dettaglio dell'adeguatezza delle superfici destinate alla sosta, a servizio delle opere
pubbliche o private di interesse generale;
e) elaborati contenenti la puntuale indicazione planimetrica delle aree interessate da opere di
urbanizzazione, di altre opere pubbliche o private di interesse generale, oggetto di cessione
gratuita o di asservimento ad uso pubblico;
f) individuazione definitiva delle aree in cessione e progettazione definitiva delle attrezzature e
delle opere conferite a titolo di servizi costruiti;
g) progettazione definitiva delle opere pubbliche (urbanizzazioni e standard qualitativi e
costruiti), contenente gli adeguamenti alle prescrizioni deliberate dalla Giunta in sede di
approvazione della progettazione delle Opere di Fase;
h) titolo di proprietà delle aree oggetto della progettazione riferite, ove proposte, alle singole
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Agosto 201319
UMI costituenti la UCP;
i) verifica viabilistica di compatibilità, recante lo sviluppo, alla fase di dettaglio propria della
progettazione unitaria, degli studi viabilistici annessi al PII, comprensiva delle analisi della
viabilità in fase di cantiere;
j) schema di atto unilaterale d'obbligo;
k) schema di convenzione riferito ai rapporti tra Comune e Attuatore e agli usi delle attrezzature
ed opere private di uso pubblico o di interesse generale, con annesso schema di regolamento
d'uso, ove necessario;
l) tavola comparativa delle previsioni dell'UCP e delle previsioni del PII, che evidenzi il
rispetto dei limiti di flessibilità dimensionale, di cui al precedente comma 10.
13. La progettazione unitaria complessiva dovrà essere definita:
a) nelle componenti tipologiche e di destinazione d'uso dei singoli edifici (piano terreno/piani
superiori), con indicazione delle sagome di ingombro, anche in sottosuolo, delle altezze e
del numero di piani entro e fuori terra;
b) nell'individuazione degli accessi;
c) nella individuazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico, delle aree in cessione o in
asservimento da destinare a verde, nonché - qualora previste - da destinarsi a giardini pubblici,
piazze, percorsi di uso pubblico, strade, ecc.;
d) nell'individuazione delle Unità Minime di Intervento.
14. La progettazione unitaria è completata dalla progettazione definitiva delle Opere di Unità e, per
le opere assoggettate al regime ex D. Lgs. n. 163/2006 ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, dalla
validazione di cui al medesimo D.Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010. A tale progettazione sono
allegati computi estimativi, redatti sulla scorta del Bollettino Ufficiale della CCIAA (ovvero, per le
opere non incluse nel Bollettino, sulla base del Prezziario delle Opere Edili della Provincia di
Milano, ovvero, per le voci di costo non presenti nei predetti Bollettini, sulle base di analisi di
prezzo fondate su listini ufficiali di mercato), con applicazione dello sconto del 10%. Gli oneri di
sicurezza (calcolati nella misura del 3% del valore dell'opera) e le spese di progettazione, queste
ultime calcolate applicando il parametro forfetario del 9,5% sul valore delle opere, concorrono a
determinare il valore delle opere ai fini dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, ed ai fini della determinazione dei servizi costruiti e degli standard qualitativi.
15. Lo schema di atto d'obbligo deve soddisfare i seguenti contenuti minimi:
a) impegno alla cessione gratuita a favore del Comune, entro 90 giorni decorrenti dalla
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Agosto 201320
ricezione della comunicazione di approvazione della progettazione unitaria della UCP, delle
aree individuate negli elaborati di cui al punto e) del precedente comma 12 quali sede di
viabilità, ovvero percorsi pubblici, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dotazioni
di standard;
b) impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle opere
costituenti dotazione di standard (compresi i servizi costruiti) e degli standard qualitativi
previsti dalla progettazione unitaria entro i tempi programmati dal cronoprogramma allegato
alla Convenzione, ovvero variato secondo i contenuti di successivi accordi;
c) individuazione delle aree a standard da cedere a carico di altre UCP ove in quella oggetto di
intervento non sia soddisfatta la dotazione prevista nel PII in proporzione al carico
insediativo progettato;
d) determinazione degli oneri tabellari dovuti in rapporto alle SLP comprese nella UCP e
definizione del relativo scomputo in relazione alle opere di cui al precedente punto b);
e) determinazione delle garanzie fideiussorie eventualmente da produrre secondo le previsioni
di cui al successivo art. 7.
16. Il Comune approva la progettazione unitaria con provvedimento espresso, prescrivendo le
modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie per adeguare l'UCP alle previsioni del PII,
nonché le modifiche e le integrazioni da introdurre nella progettazione delle opere pubbliche,
nell'atto unilaterale d'obbligo e nei regolamenti d'uso, finalizzate ad assicurare la completezza e
regolarità degli elaborati, nonché l'adeguatezza funzionale e la coerenza architettonica delle opere.
Ove l'approvazione non intervenga entro i 60 giorni successivi alla presentazione, la proposta si
intenderà approvata. Il predetto termine potrà essere interrotto una sola volta per richieste di
chiarimenti e di integrazioni documentali entro 15 giorni dalla presentazione della proposta. Il
termine decorre nuovamente dal giorno di presentazione della documentazione integrativa o
modificativa.
Con le stesse modalità indicate al presente comma, sono approvate eventuali varianti della
progettazione di UCP.
17. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione della progettazione unitaria,
l'Attuatore deposita l'atto unilaterale d'obbligo integrato con il recepimento delle modifiche
richieste. Detto documento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,
registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari, è sottoscritto dall'Attuatore e dai proprietari
delle aree comprese nel perimetro della UCP. Contestualmente al deposito dell'atto unilaterale
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Agosto 201321
d'obbligo, l'Attuatore deposita le garanzie fideiussorie, ove necessario integrando quelle già prodotte,
in base alle disposizioni di cui al successivo art. 7. Entro i successivi 30 giorni è stipulato l'atto
pubblico di cessione delle aree individuate alla lettera e) del precedente comma 12, con rinvio degli
effetti del trasferimento alla stipula di un successivo atto di puntuale identificazione catastale.
18. Il deposito dell'atto d'obbligo e, ove occorra, delle garanzie fideiussorie, abilita alla presentazione
dei titoli edilizi per la costruzione degli edifici compresi nell'Unità, nella misura consentita in
ragione del valore delle fideiussioni, determinata secondo i criteri sanciti dal successivo art. 7.
19. Nell'articolazione dei titoli edilizi, è in facoltà dell'Attuatore far valere l'individuazione delle
Unità Minime di Intervento (UMI).
20. I singoli interventi compresi nella progettazione unitaria, ovvero - a scelta dell'Attuatore - nelle
singole UMI, sono assentibili mediante DIA o Permesso di Costruire (ovvero altro equipollente
titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente).
21. Relativamente alle opere assoggettate al regime ex D. Lgs. n. 163/2006 ai sensi dell'art. 16 della
Convenzione, l'Attuatore deposita i progetti definitivi, completi degli elaborati necessari per indire le
procedure di selezione dell'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera g) e
dall'art. 122, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ove applicabile. L'espletamento degli incombenti di
approvazione dei progetti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e relative norme regolamentari può
costituire, nei termini previsti in Convenzione di PII, titolo edilizio che abilita alla realizzazione
delle opere.
22. In fase attuativa possono essere approvate, con il rilascio o la formazione dei titoli edilizi, senza
necessità di preventiva approvazione di variante di PII, modificazioni planivolumetriche che, oltre a
non contrastare con la vigente disciplina di PGT, rispondano alle caratteristiche quantitative e
qualitative di cui all'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i..
23. Le facoltà di modifica di cui ai commi precedenti sono esercitabili nei limiti e con le modalità
previste dai successivi artt. 8, 9, 10.
24. La progettazione delle UCP, anche in caso di esercizio delle facoltà di flessibilità previste dal
presente articolo, ivi compresa la disposizione di cui al precedente comma 22, non costituisce in
nessun caso variante di PII, e non richiede, pertanto, espletamento di procedura di valutazione
ambientale strategica o di relativa verifica di assoggettamento. L'esercizio delle predette facoltà di
flessibilità non determina, inoltre, notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, agli effetti delle
vigenti normative in materia di valutazione di impatto ambientale.
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Agosto 201322
Art. 7 - Sistema delle garanzie
1. La presente norma disciplina le modalità operative delle prestazioni delle garanzie a corredo
dell'esecuzione degli interventi pubblici e di interesse pubblico.
2. L'Attuatore consegna, alla sottoscrizione della Convenzione di PII, fideiussione - avente le
caratteristiche convenzionalmente stabilite - per l'importo di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00),
costituente garanzia di base, la cui efficacia deve perdurare, nell'ammontare stabilito, fintantoché il
PII preveda Opere residue di Fase e d'Unità di eguale valore, per poi ridursi proporzionalmente, fino
alla completa estinzione, coincidente con l'ultimazione delle predette opere. Di tale garanzia non si
tiene conto ai fini dei computi di cui ai commi successivi. Si dà atto che detta garanzia è stata
corrisposta all'atto della sottoscrizione della Convenzione vigente.
3. All'atto della sottoscrizione della Convenzione di variante, l'Attuatore consegna, ad integrazione
della garanzia base di cui al comma precedente, ulteriore garanzia, avente le medesime
caratteristiche, per l'importo di € 10.000.000 (Euro diecimilioni/00), a garanzia dei danni tutti che il
Comune sia tenuto a risarcire per effetto di inadempimenti della Convenzione di variante imputabili
a Sesto Immobiliare. La garanzia avrà efficacia triennale, decorrente dalla stipulazione della
convenzione di variante. Sono ammesse progressive riduzioni, nei termini indicati dalla
Convenzione di variante.
4. Ad attivazione di ciascuna Fase, l'Attuatore, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale
del progetto definitivo delle Opere di Fase, consegna garanzie fideiussorie pari al valore più elevato
tra quello totale delle Opere di Fase (escluse le opere di cui al comma successivo) e la quota di 1/3
del valore complessivo delle Opere tutte (di Fase ovvero di Unità) comprese nella Fase medesima.
5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel computo del valore complessivo delle opere di
Fase non si tiene conto:
delle Opere di Fase la cui progettazione è soggetta a termine differito (Opere di cui alle
lettere b) delle Fasi 1, 2, 3 - art. 5, comma 1 e comma 9);
delle Opere di Fase da realizzare con ricorso all'istituto della finanza di progetto o della
concessione di costruzione e gestione.
Tali opere sono comunque comprese nel computo del valore totale delle Opere di Fase e di Unità,
sul quale calcolare la quota di 1/3.
6. L'Opera corrispondente alla nuova stazione a scavalco è esclusa dalla base di calcolo da utilizzare
per la determinazione del valore della garanzia, poiché la sua costruzione condiziona per intero la
realizzabilità della SLP attribuita all'ambito ATs2.
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Agosto 201323
7. Il deposito delle garanzie di cui ai precedenti commi costituisce condizione per la presentazione
della progettazione unitaria di UCP di cui al precedente art. 6.
8. A seguito dell'emanazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle
Opere (di Fase ovvero di Unità), anche effettuato mediante procedure di collaudo di stralci
funzionali, le garanzie prestate per Opere collaudate - fatta salva la quota a copertura di eventuali
interventi correttivi o di completamento richiesti dal collaudatore - possono restare nella
disponibilità del Comune, quale garanzia di realizzazione di ulteriori Opere di Fase o di Unità, ove
ne residuino da realizzare, e sempreché, in virtù del principio stabilito al successivo comma 11,
l'Attuatore intenda richiedere il rilascio di ulteriori titoli edilizi per opere private. Nel caso in cui
l'Attuatore rinunci a richiedere nuovi titoli, ovvero, pur a fronte della richiesta di nuovi titoli,
l'ammontare della garanzia prestata, in applicazione del criterio proporzionale di cui al comma 11
risulti comunque maggiore della SLP sviluppabile, la medesima garanzia sarà proporzionalmente
ridotta.
9. Il computo del valore da garantire è determinato escludendo sempre dalla base di calcolo il valore
delle opere già collaudate.
10. In sede di progettazione unitaria di UCP si verifica l'eventuale necessità di integrazione delle
garanzie già in essere in relazione:
a) ad eventuali maggiori costi di Opere di Unità, ovvero di Opere di Fase a progettazione
differita, che modifichino il valore minimo da garantire;
b) ad eventuali necessità di conseguire l'attuabilità di SLP per usi privati in misura
proporzionalmente superiore ai valori in quel momento garantiti, secondo quanto disposto ai
commi successivi. In tali casi, le garanzie integrative sono consegnate unitamente all'atto
d'obbligo sottoscritto, relativo all'attuazione dell'UCP.
11. Ai fini dell'attuazione del PII, l'Attuatore è abilitato a richiedere titoli edilizi per usi privati,
aventi ad oggetto SLP di dimensionamento proporzionalmente pari al valore complessivo delle
opere in allora oggetto di garanzia, ovvero già in allora realizzate e collaudate. Per il computo di
detto rapporto proporzionale si applica il coefficiente di € 235,00 - indicizzato con l'indice FOI a
partire dal secondo anno successivo a quello di stipula della Convenzione - per ogni metro
quadrato di SLP, corrispondente al rapporto tra il valore delle opere pubbliche e di interesse
pubblico previste dal PII (al netto dei soli servizi costruiti) e la complessiva SLP di Ambito.
12. E' in facoltà dell'Attuatore, in ogni momento, incrementare i valori garantiti allo scopo di
conseguire l'autorizzabilità di SLP ulteriori.
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Norme Tecniche di Attuazione
Agosto 201324
Art. 7 bis: Facoltà di attivazione anticipata dei Comparti "satellite"
1. La presente norma, in deroga ai disposti dei precedenti artt. 5, 6 e 7, nonché al successivo art. 9,
disciplina le modalità attuative disponibili, in via alternativa a quanto disposto dagli articoli citati, per
i comparti c.d. "satellite", costituiti dalle aree non comprese negli ambiti Unione e Concordia
(articolazioni principali delle aree ex Falck allo stato di fatto).
I comparti "satellite" corrispondono, in particolare, alle seguenti UCP (tra parentesi, la Fase cui le
UCP pertengono, in base all'art. 5):
Triangolo: UCP 4A (Fase 1);
TRAI: UCP 8A - 8B (Fase 3);
Transider: UCP 11A - 11B (Fase 4);
Vittoria A: UCP 10A - 10 B (Fase 4);
Vittoria B: UCP 10C - 10D (Fase 3).
2. In merito, il presente articolo persegue l'obiettivo di ampliare il novero delle condizioni disponibili
per l'articolazione del Programma Integrato di Intervento, onde implementarne le potenzialità di
attivazione e più sollecita attuazione, anche in considerazione dell'elevato novero di opere pubbliche e
di interesse pubblico comprese nella Fase 0 e nella Fase 1, ed altresì tenuto conto dell'anticipazione
dei tempi di attuazione di parte di tali opere conseguente all'insediamento della "Città della Salute e
della Ricerca".
A tali finalità, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, il presente articolo definisce le
modalità atte a consentire al soggetto attuatore l'esercizio della facoltà di attivazione anticipata,
rispetto all'ordinamento delle Fasi di cui all'art. 5, delle capacità insediative afferenti i comparti
"satellite".
In tal caso, si applicano i criteri alternativi di coordinamento previsti in questa sede.
Costituisce, comunque, principio inderogabile che nessun intervento può essere attuato in assenza di
preventiva attivazione della Fase 0 e della Fase 1, come indicato all'art. 5, comma 5.
3. Relativamente al comparto "Triangolo" (UCP 4A), appartenente alla Fase 1, l'attivazione delle
capacità insediative è soggetta alle disposizioni generali di cui all'art. 5. In deroga al disposto di cui al
comma 11 del medesimo art. 5, l'agibilità dei fabbricati può essere rilasciata anche precedentemente al
collaudo delle Opere di Fase 1, indicate nel predetto comma 11, fermo restando il collaudo delle
Opere di Unità pertinenti l'UCP interessata.
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Agosto 201325
4. Relativamente ai restanti comparti "satellite" di cui al comma 1, il soggetto attuatore ha facoltà, in
via alternativa a quanto disposto ai precedenti articoli 5, 6 e 7, di procedere all'attuazione dei comparti
medesimi, indipendentemente dall'attivazione della Fase cui ciascuno di essi appartiene, nonché
dall'approvazione dei progetti delle Opere di Fase conseguentemente correlate.
5. Nel caso di esercizio di tale facoltà per un primo comparto "satellite", la realizzazione dell’UCP del
comparto medesimo è subordinata, agli effetti dell'art. 5, comma 6 (rilascio titoli edilizi):
alla presentazione ed approvazione dei progetti delle Opere di Fase pertinenti l’ultima
Fase in cui l'attuazione del PII si trova all'atto dell'esercizio della facoltà;
alla presentazione ed approvazione dei progetti delle Opere di Unità, come individuate
ai sensi dei successivi commi da 7 a 9.
In deroga al disposto dell'art, 5, comma 11, l'agibilità degli edifici può comunque essere rilasciata
prima del completamento delle Opere di Fase di cui al primo alinea che precede, fermo restando il
collaudo delle Opere di Unità dell’UCP oggetto di attivazione anticipata.
6. Nel caso di esercizio della facoltà di anticipazione per un secondo comparto "satellite" appartenente
ad una fase diversa da quella del primo comparto “satellite” già anticipato, la realizzazione delle UCP
del comparto è subordinata, in via aggiuntiva a quanto disposto al comma precedente, e sempre agli
effetti del comma 6 dell'art. 5 (rilascio titoli edilizi), altresì alla presentazione e approvazione del
progetto di un'Opera di Fase, aggiuntiva a quella della Fase in cui l'attuazione del PII si trova all'atto
dell'esercizio della facoltà. Tale opera è identificata dal Comune, su proposta del soggetto attuatore,
anche con riferimento a opere pertinenti a Fasi diverse da quella in cui l'UCP di cui trattasi pertiene, ai
sensi del precedente art. 5.
L'agibilità degli edifici, in tal caso, è subordinata al completamento e collaudo:
delle Opere di Unità dell’UCP oggetto di attivazione anticipata, come individuate ai
sensi dei successivi commi da 7 a 9;
dell'Opera di Fase individuata come specificamente inerente il comparto oggetto di
attuazione anticipata.
Resta, peraltro, fermo che, qualora un’ulteriore UCP di un comparto ancora da attivare pertenga ad
una Fase (Fase 3 o Fase 4) in cui sia compreso altro comparto già precedentemente attivato in via di
anticipazione, si dovrà allora dare luogo alla realizzazione di tutte le Opere della Fase di appartenenza,
in base ai principi generali dell'art. 5.
7. Al fine della verifica della sufficienza del sistema di Opere (di Fase e di Unità), in concreto previste
all'atto dell'attivazione anticipata del o dei comparti "satellite", per l'esercizio della facoltà di cui al
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Agosto 201326
presente articolo è obbligatoria la presentazione di progettazione unitaria relativa a tutte le UCP
previste nel comparto di che trattasi.
Le UCP individuate ai sensi del precedente art. 6, assumono, conseguentemente, qualifica di
subcomparti della progettazione unitaria, realizzabili anche in tempi diversi, e articolabili, a loro volta,
in Unità Minime di Intervento (UMI), e ciò anche agli effetti dell'individuazione delle Opere di Unità
il cui collaudo è necessario per l'agibilità degli edifici, nel senso previsto dai precedenti commi 5 - 6.
8. Nel contesto della progettazione unitaria di comparto, il soggetto attuatore apporta tutte le
informazioni atte a:
identificare le Opere di Unità, strettamente serventi la realizzazione delle capacità
insediative dedotte nel comparto oggetto di attivazione anticipata;
verificare la sufficienza ed idoneità delle Opere di Fase correlate all'intervento (in base
a quanto disposto ai commi precedenti) a servire le esigenze indotte dalle capacità
edificatorie di cui si prevede l'attuazione anticipata;
identificare, nel caso di cui al precedente comma 6, l'Opera di Fase aggiuntiva la cui
realizzazione sia connessa all'attuazione anticipata del comparto.
9. Il Comune valuta e verifica le risultanze della documentazione fornita dal soggetto attuatore,
secondo criteri di concreta e puntuale aderenza delle Opere (di Unità e/o di Fase) individuate, rispetto
alle esigenze urbanizzative, infrastrutturali e di servizi indotte dalla capacità insediativa del comparto
di cui si anticipa l'attuazione, tenuto conto delle UCP già o contestualmente attivate e delle Opere di
Fase correlativamente in via di realizzazione.
La valutazione è da effettuarsi con riferimento ai seguenti profili:
compatibilità delle trasformazioni con il sistema viabilistico esistente e in via di
realizzazione (per Opere, di Fase o di Unità, già, ovvero contestualmente, previste);
compatibilità degli insediamenti con il sistema dei sottoservizi esistente e in via di
realizzazione (per Opere, di Fase o di Unità, già, ovvero contestualmente, previste);
compatibilità degli insediamenti con il sistema dei servizi esistente e in via di
realizzazione (per Opere, di Fase o di Unità, già, ovvero contestualmente, previste),
con particolare riferimento: per gli insediamenti a prevalente destinazione residenziale,
alla dotazione di servizi per la scolarità; per gli insediamenti a prevalente destinazione
per attività economiche, alle dotazioni di parcheggi pubblici e di uso pubblico.
A tali finalità, il Comune può richiedere al soggetto attuatore studi e approfondimenti in ordine ai
profili sopra elencati.
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10. In deroga al disposto dell'art. 6, comma 16, il termine previsto per l'approvazione della
progettazione unitaria di Comparto è elevato, nei casi di cui al presente articolo, a novanta giorni.
L'approvazione, inoltre, deve intervenire con provvedimento espresso.
11. Per quanto concerne il coordinamento tra la presente norma e i disposti dell'art. 7 in materia di
garanzie, si applicano i seguenti criteri:
nel caso (di cui al precedente comma 5) di primo esercizio della facoltà di anticipazione di
un comparto rispetto alla Fase in cui è inserito, l'individuazione del valore da garantire, ai
sensi del comma 4 dell'art. 7, è definito comparando, da un lato, il valore delle Opere di
Fase della Fase in cui l'attuazione del PII si trova all'atto dell'esercizio della facoltà, e,
dall'altro, l'importo pari a 1/3 del valore complessivo delle predette Opere di Fase e delle
Opere di Unità, in quest'ultimo considerando anche le Opere di Unità inerenti le UCP del
comparto di cui si attiva l'attuazione anticipata. In sede di Progettazione Unitaria di UCP,
si verifica l’eventuale necessità di integrazione delle garanzie in essere, ai sensi del
precedente art. 7, comma 10;
nel caso (di cui al precedente comma 6) di successivo ed ulteriore esercizio della facoltà di
anticipazione in oggetto per altri comparti, alla garanzia come sopra determinata si
aggiunge la garanzia inerente il valore della Opera di Fase individuata come pertinente
all'ulteriore comparto interessato dall'anticipata attuazione, parimenti procedendosi per
l'anticipazione di ulteriori comparti, in relazione alla connessa individuazione di ulteriori
Opere di Fase.
12. In deroga ai disposti dell'art. 6, in sede di attivazione anticipata dei comparti, il soggetto attuatore
ha facoltà:
di prevedere l'attuazione di capacità edificatorie in misura inferiore al 70% (fino al 50%),
ovvero superiore al 130% (fino al 150%), delle SLP assegnate alle relative UCP in base al
PII;
di modificare la funzione prevalente attribuita dal PII alle relative UCP.
In caso di attuazione di SLP inferiori al 70% di quanto previsto dal PII per le UCP di cui trattasi, è
condizione per l'approvazione della progettazione unitaria il deposito di tavole aggiornate di PII che
dimostrino la concreta possibilità di ubicare in altre UCP le SLP non attuate nel comparto di che
trattasi.
In assenza di tale dimostrazione, la SLP corrispondente si intende rinunciata dal soggetto attuatore.
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13. L'attuazione delle maggiori facoltà di flessibilità previste dal presente articolo non costituisce in
nessun caso variante di PII, e non richiede, pertanto, espletamento di procedura di valutazione
ambientale strategica o di relativa verifica di assoggettamento. L'esercizio delle predette facoltà di
flessibilità non determina, inoltre, notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, agli effetti delle
vigenti normative in materia di valutazione di impatto ambientale. Nel solo caso di esercizio della
facoltà di deroga di cui al precedente comma 12, , la documentazione indicata al precedente comma 9
è da integrarsi con elaborati recanti l'asseverazione dell'assenza di conseguenti, notevoli ripercussioni
negative sull’ambiente.
Art. 8 - Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti
planivolumetriche ed architettoniche
1. L'attuazione degli interventi segue le prescrizioni riportate nella Tavola 4c.05, costituente, ai sensi
dell'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i., elaborato di identificazione degli elementi tipologici di
impostazione del PII, da applicare secondo le prescrizioni dei seguenti commi.
2. Costituiscono elementi prescrittivi:
a) individuazione della maglia stradale fondamentale di progetto evidenziata nella Tavola 4c.05,
vincolante quanto alle connessioni individuate, costituita da:
1) Diagonale/Traversa;
2) Via Acciaierie e altra viabilità rappresentata con apposito simbolo grafico;
b) Previsione del sottopasso ferroviario. Se necessario, è consentita la modifica dell'asse
viabilistico dello stesso ove ciò risulti indispensabile in ragione di nuovi elementi di analisi e
valutazione acquisiti o emergenti in sede di progettazione definitiva o esecutiva
dell'opera. Le caratteristiche del sottopasso devono essere tali da assicurare il passaggio
in sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico su gomma;
c) Azzonamento e Funzioni pubbliche delle seguenti aree per opere pubbliche o di uso
pubblico, individuate nella Tavola 4c.05, fermo restando il carattere non prescrittivo della
relativa perimetrazione:
1) Parco Urbano;
2) Aree per Attrezzature scolastiche;
3) Area per RSA;
4) Area per Oratorio.
d) Azzonamento delle seguenti aree per opere pubbliche o uso pubblico, individuate nella
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Tavola 4c.05:
1) Area "Treno Laminatoio" (funzione non vincolante indicata in progetto: Scuola
Secondaria di 1° grado - Centro polivalente / Palestra e laboratorio musica);
2) Area "Bliss" (funzione non vincolante indicata in progetto: biblioteca);
3) Area "Vittoria B" (funzione non vincolante indicata in progetto: Università Terza
Età);
4) Nuovo Centro Cottura.
e) Ambiti di localizzazione e funzioni delle seguenti aree per opere pubbliche di uso pubblico,
individuate nella Tavola 4c.05, fermo restando il carattere non prescrittivo della relativa
perimetrazione:
1) Parcheggio di superficie P1 lungo via Acciaierie;
2) Parcheggio di superficie P5 nei pressi del Bliss;
3) Parcheggio di superficie P11 nei pressi del Treno Laminatoio;
4) Parcheggio interrato nell’UCP 1A.
5) Parcheggio di superficie P5 nei pressi del Bliss;
f) Asse di continuità da garantire attraverso fasce di verde attrezzato;
g) Assi ciclopedonali come individuati con tracciati non vincolanti, nella Tavola 4c.05,
costituenti le principali linee di connessione ciclopedonale che dovranno essere previste
nel progetto del Parco Urbano, fermo restando che costituisce elemento prescrittivo la
realizzazione dei collegamenti, mentre è indicativa l'individuazione dei percorsi;
h) Direttrici principali dello spazio pubblico negli ambienti urbani come individuate nella
Tavola 4c.05: previsione di aree di cessione o di cessione con diritto di superficie in
sottosuolo da destinare a spazi pubblici di larghezza non inferiore a 15 mt, che costituiscono
l'ossatura del sistema lineare degli spazi pubblici su cui si attestano gli isolati privati. Lungo
tali assi gli edifici dovranno essere prospicienti allo spazio pubblico e caratterizzati da un
basamento di altezza non superiore a 6,00 mt, arretrato rispetto al filo della facciata ai piani
superiori, che crei un sistema continuo di porticati e l'obbligo di uniformità dei fronti
contigui. I porticati dovranno avere una profondità non inferiore a 2,50 mt;
i) Case Alte: gli insediamenti privati nelle UCP 1D, e 2E devono rispondere ai requisiti
tipologici definiti all'art. 2 come 'Case Alte' fatte salve eventuali ottimizzazioni ed
implementazioni apportabili in fase attuativa. In ogni caso, non potrà essere superata l'altezza
massima consentita in base ai vigenti disposti del Codice della Navigazione e dei correlati
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Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti;
j) Altri edifici: L'altezza massima degli edifici diversi dalle Case Alte dovrà essere pari a
quanto prescritto dalla Tavola 4c.05, con possibilità di variazione del 25%. In ogni caso, non
potrà essere superata l'altezza massima consentita in base ai vigenti disposti del Codice della
Navigazione e dei correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse
dagli Enti competenti;
k) Fascia di verde con presenza di alberature, inedificabile in soprasuolo, di larghezza minima di
30 metri dal ciglio di Viale Edison;
l) “Piazze” – spazi di aggregazione di valenza primaria (identificate con pallino blu nella
Tavola 4c.05);
m) Criteri di edificazione nell’UCP 4A: nella fascia indicata nell’elaborato 4c.05 non è ammesso
incremento dell’altezza degli edifici prevista nel progetto di PII;
n) Linea dei pozzi di bonifica di falda.
3. Costituiscono elementi tipologici di indirizzo non vincolante tutti quelli non elencati al comma
precedente e, in particolare, i seguenti componenti:
Sagoma degli edifici;
“Piazze” – spazi di aggregazione di valenza secondaria (identificate in pallino rosso nella
Tavola 4c.05);
Direttrici secondarie dello spazio pubblico dell’ambiente urbano: elementi di ricucitura -
visiva e funzionale - tra gli spazi pubblici della città consolidata e il parco e di definizione
dei nuovi isolati;
aree di localizzazione degli edifici e degli impianti non elencati al precedente comma 2.
4. Gli elementi tipologici prescrittivi di cui al comma 2 possono essere modificati con variante
espressa al PII.
5. La modificazione degli elementi tipologici di indirizzo è ammessa, in sede di rilascio del titolo
edilizio per gli interventi compresi nelle UCP ovvero nelle UMI ove non sia esplicitamente resa
vincolante in sede di approvazione dei detti strumenti di pianificazione. In tale caso, la variazione è
ammessa con le procedure di approvazione previste per le UCP o per le UMI.
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Art. 9 - Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti
dimensionali e funzionali - Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento,
vincolo d'uso.
1. Nei successivi commi sono individuati gli ulteriori elementi determinanti le caratteristiche
tipologiche del PII incidenti sull'assetto funzionale e sul dimensionamento delle UCP.
2. Costituisce elemento tipologico del PII il dimensionamento, in termini di SLP e St, delle singole
UCP, fatta salva una quota di oscillazione pari al 30%. Conseguentemente, la SLP e St assegnate a
ciascuna UCP potranno essere modificate, in sede di approvazione della progettazione unitaria delle
UCP, entro la percentuale massima, in aumento ovvero in riduzione, del 30% a svantaggio ovvero a
favore di altre UCP, senza che ciò costituisca variante essenziale di PII. Sono fatte salve le facoltà
previste al precedente art. 7 bis.
3. Costituisce, altresì, elemento tipologico la funzione prevalente assegnata a ciascuna UCP nei
termini previsti al precedente art. 6. Conseguentemente, nell'osservanza di tali limiti, è ammessa, in
fase attuativa, la modifica delle destinazioni d'uso della SLP compresa in ciascuna UCP, fatte
comunque salve le facoltà previste al precedente art. 7 bis.
4. Costituiscono elementi di impostazione delle Opere di Unità l'individuazione della tipologia e il
dimensionamento. E', pertanto, ammessa, in fase attuativa e senza necessità di variante, con l'assenso
del Comune, la modifica della localizzazione delle opere ovvero della loro tipologia, per
l'adeguamento alle esigenze progettuali ravvisate alla scala di maggior dettaglio. Sono pure ammesse
le modifiche delle modalità esecutive, finalizzate a recepire normative sopravvenute, ovvero a
ottimizzare il livello di qualità del servizio.
5. L'estensione delle aree e superfici in cessione, asservimento, vincolo d'uso per servizi e
attrezzature di interesse pubblico o generale, può essere ridotta, nel contesto delle UCP, a condizione
che si provveda contestualmente all'individuazione di una quantità equivalente di aree in altre UCP e
all'assunzione dell'impegno alla loro cessione, asservimento, vincolo d'uso nel contesto dell'atto
d'obbligo relativo alla UCP nella quale si verifica la riduzione. Per quanto concerne le opere di
urbanizzazione primaria, l'estensione delle aree in cessione sarà individuata, in fase attuativa, in
coerenza alle previsioni dei relativi progetti, anche se inferiore all'estensione stimata in PII.
6. L'asservimento o vincolo d'uso delle aree o superfici è disposto con l'atto d'obbligo per
l'attuazione dell'UCP in cui le aree o superfici sono incluse. Ove necessario, con successivo atto si
procede alla puntuale individuazione dell'estensione spaziale dei vincoli e degli asservimenti.
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Art. 10 - Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti
tipologiche della destinazione commerciale.
1. In conformità al PGT vigente (come variato per effetto dello "Accordo di Programma"), il PII
declina la SLP commerciale afferente l'ambito ATs1 e relativa alle destinazioni funzionali di cui
alla categoria D1 dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR, nei termini che seguono:
a) mq. 75.000, per grande struttura di vendita, articolata, ai sensi del par. 4.2.1. della DGR n.
VII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i., nella tipologia "struttura organizzata in forma unitaria -
centro commerciale (multifunzionale)", ubicata nell'edificio di interesse storico -
documentale "T5" ed aree ad esso contermini, a valere nella UCP 7B, fermo restando quanto
previsto dal successivo comma 2;
b) mq. 15.000, per strutture, singole ovvero articolate nei formati distributivi previsti dal par.
4.2.1. della DGR n. VII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i.;
c) mq. 10.000, per esercizi di vicinato e di media struttura < mq. 500.
2. Resta ferma, anche per le UCP di cui al comma precedente, la facoltà di modificazione funzionale
di cui al precedente art. 9, comma 3.
3. Ai fini della realizzazione delle SLP di cui al punto a) del precedente comma 1, la relativa
progettazione dovrà avere cura di perseguire criteri di adeguata valorizzazione dell'edificio, in
quanto bene di interesse storico - documentale.
A tali finalità, si prevedono le seguenti indicazioni preferenziali:
1) il volume che sarà realizzato entro la struttura esistente è da ubicarsi prioritariamente
all’interno della proiezione dell’edificio o, comunque, in continuità tipologica e di giacitura
rispetto alla stessa, evitando la saturazione del volume coperto, in particolare sui fronti ovest e
sud;
2) è da privilegiarsi l'apprestamento di adeguato spazio di aggregazione nel contesto della
proiezione dell’edificio esistente in coerenza formale con la rete dei percorsi pedonali;
3) si dovrà ricercare la predisposizione di attraversamento pedonale tra il sistema dei percorsi del
parco e la passerella ecologica, e sul percorso ciclo-pedonale sul fronte nord;
4) si dovrà prevedere, sul fronte prospiciente Viale Edison, la piantumazione di fascia di verde di
adeguata profondità e con presenza di alberature, funzionale a far percepire la struttura storica
monumentale del T5 quale caposaldo del grande Parco Urbano;
5) dovrà altresì essere reperita all’interno della UCP 7B una superficie minima a verde
(piantumato o attrezzato) pari a 28.000 mq;
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6) le eventuali recinzioni sono da realizzarsi con elementi non opachi, per garantire visibilità e
continuità percettiva degli spazi verdi, possibilmente con disegno coordinato.
In fase attuativa, è comunque ammesso il ricorso a diverse soluzioni tecnico - progettuali, atte a
garantire la valorizzazione dell'edificio "T5".
4. L'attuazione della UCP 7B è prevista in Fase 2, fatta salva la facoltà di anticipazione alla Fase 1,
tra le altre, in relazione a motivate esigenze di tempestività dell'attivazione dell'autorizzazione
commerciale, anche agli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98.
In caso di esercizio di tale facoltà, sono comunque da realizzare contestualmente alla UCP in
oggetto, le seguenti opere:
rampe Viale Edison (W);
rotonda Viale Edison (D).
5. Si dà atto che le SLP di cui al punto b) del precedente comma 1, salvo il caso di esercizio della
facoltà richiamata al comma 2, saranno da allocare al piede, ovvero al piano ammezzato, degli
edifici, compresi nella medesima UCP, aventi prevalente funzione residenziale, direzionale,
terziaria, che devono preferibilmente recare prospetti fronte strada di tipo porticato. Ogni
esercizio deve disporre di accesso diretto alla strada pubblica.
6. Laddove l'articolazione urbana descritta alla lettera b) del precedente comma 1 costituisca
"struttura di vendita organizzata in forma unitaria" (di cui al paragrafo 4.2 della DGR n. VIII/5054
del 4.7.2007 e s.m.i.), ricorrendo, in particolare, il requisito della presenza di strutture di parcheggi
comuni sia agli insediamenti commerciali che alle altre funzioni delle UCP di appartenenza,
l'autorizzazione delle attività commerciali:
è subordinata alla procedura prevista dall'art. 9 D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 6 LR 6/2010 e
s.m.i., qualora la Sv complessiva dedotta negli spazi commerciali sia superiore a mq. 2.500 di
superficie di vendita;
è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 114/98, qualora la superficie
di vendita complessiva della struttura qualificabile come unitaria sia inferiore a mq. 2.500.
La valutazione della ricorrenza dei requisiti di cui al presente comma, essendo connessa alla verifica
di previsioni progettuali di dettaglio, rimesse alla fase di progettazione delle UCP, è effettuata
successivamente alla presentazione di queste ultime, con riferimento alle UCP recanti previsione di
SLP commerciali.
Il principio di contestualità tra procedure autorizzatorie commerciali e procedure urbanistiche,
relativamente alle SLP commerciali (salvo quelle incluse nella UCP 7B), è applicato (anche in
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rapporto alle disposizioni della DGR n. 5.12.2007, n. 6024), con riferimento alla procedura di
approvazione delle UCP: nel contesto della progettazione di queste ultime sono presentate le
connesse istanze di autorizzazione, da rilasciarsi contestualmente ai titoli edilizi.
In sede di progettazione delle UCP, inoltre, sono da effettuarsi, a livello di dettaglio, le verifiche di
compatibilità localizzativa di cui al par. 3 della DGR n. 6024/2007. A tale finalità, la progettazione
delle UCP, e relativa sua valutazione, assume a presupposto i dati e le valutazioni già acquisiti nella
procedura di VIA del PII, e della successiva variante. Il soggetto attuatore espleta gli
approfondimenti del caso qualora la progettazione delle UCP recanti SLP commerciali si discosti
significativamente (in attuazione delle facoltà di flessibilità consentite dalle NTA di PII) dalle
previsioni del PII e successiva variante.
7. E' fatto salvo l'utilizzo delle SLP in oggetto a valere su superfici di vendita già autorizzate ai sensi
e per gli effetti dell'art. 9 D. Lgs. n. 114/98, non necessitando, in tal caso, il rilascio di
autorizzazione commerciale di nuova apertura.
8. L'immobile di interesse storico - documentale "OMEC" è adibito, in parte (mq. 1.111), a
destinazione commerciale per esercizi al dettaglio (compresa nella SLP di cui al precedente comma
1, lettera b), in parte (mq. 1.733) è asservito, a favore del Comune, ad uso pubblico per l'esercizio di
attività di vendita, ai sensi degli artt. 27 e ss. D.Lgs. 114/98. Il progetto di articolazione degli
stalli è redatto dall'Attuatore, nel contesto del progetto della UCP di appartenenza dell'edificio,
tenendo conto delle esigenze di preservazione delle caratteristiche architettoniche e testimoniali
dell'immobile. Il medesimo Attuatore propone al Comune l'articolazione merceologica degli stalli,
improntata a criteri di eccellenza qualitativa ed attenzione alle produzioni peculiari, artigianali e di
nicchia, nonché particolarmente indirizzata al settore dell'alimentare, con specifica attenzione ai
prodotti biologici, del territorio e di filiera locale, anche tramite accordi con le organizzazioni dei
coltivatori.
9. Per l'individuazione degli assegnatari, il Comune adotta (ai sensi dell'art. 28, comma 16, del
D.Lgs. 114/98) criteri selettivi idonei ad assicurare un'adeguata qualità dell'offerta, inserendo nelle
relative concessioni degli stalli prescrizioni idonee a perseguire, in accordo con l'Attuatore, l'elevato
livello qualitativo dell'insediamento, nonché l'integrazione della componente pubblica e privata di
vendita. La manutenzione, custodia e amministrazione della superficie asservita a mercato pubblico
è assicurata dall'Attuatore, al quale competerà il rimborso delle spese sostenute. Il riparto delle
spese è calcolato applicando le norme che regolano i condomini immobiliari.
All'Attuatore compete, per un periodo di vent'anni dalla data di apertura al pubblico della struttura,
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Agosto 201335
anche un canone annuo per l'asservimento a mercato pubblico, pari a 5% dei costi tutti di recupero
dell'immobile, riferito esclusivamente alla superficie asservita.
Il canone e il rimborso delle spese di manutenzione, custodia e amministrazione sono corrisposti dai
concessionari direttamente all'Attuatore in ragione della superficie dei rispettivi stalli.
Il canone è aggiornato, a partire dal secondo anno successivo all'attivazione del mercato, in misura
corrispondente al 75% della variazione dell'indice FOI accertato dall'ISTAT.
A partire dal quinto anno successivo all'attivazione del mercato, il canone annuo è periodicamente
adeguato in ragione del 5% dei costi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione fino al loro
completo ammortamento.
Resta esclusa la corresponsione all'Attuatore di remunerazione di alcun altro tipo per l'uso degli
spazi da parte dei concessionari degli stalli.
10. La selezione dei soggetti utilizzatori degli stalli dovrà essere effettuata, sulla scorta dei sopra
menzionati criteri, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di agibilità dell'edificio storico -
documentale OMEC a mercato coperto. Qualora il numero dei soggetti selezionati quali utilizzatori
degli stalli sia insufficiente a garantire il rimborso dei costi e delle spese sopra indicate, l'Attuatore
può chiedere la riduzione delle superfici asservite a mercato pubblico. Ove il Comune non intenda
accogliere la richiesta è tenuto a rinnovare le procedure di selezione entro i successivi 90 giorni. La
procedura di selezione deve concludersi entro i successivi 60 giorni. Il Comune è tenuto ad
acconsentire alla richiesta di riduzione delle superfici asservite a mercato pubblico se al termine
della nuova procedura non tutti gli stalli risultino assegnati.
Art. 11 - Regole tecniche.
1. Ai fini dell'attuazione del PII, ove non diversamente disposto da specifiche ed inderogabili
normative di settore, si osservano le seguenti regole tecniche, costituenti norma speciale vigente
esclusivamente per l'ambito di PII:
a) recinzioni: al fine di garantire la piena fruibilità del verde in prossimità del Parco, gli edifici
ivi collocati saranno privi di recinzione. Su proposta dell'Attuatore, il Comune può
autorizzare l'esecuzione di recinzioni ove ciò sia richiesto da preminenti necessità di
mantenimento e salvaguardia della pubblica sicurezza;
b) profondità dei corpi di fabbrica: per le nuove costruzioni previste dal PII è consentita una
profondità dei locali maggiore di quanto previsto dalla vigenti normative se derogabili,
purché sia proporzionalmente incrementato il rapporto aeroilluminante minimo, ovvero
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Agosto 201336
vengano assunte soluzioni equivalenti allo scopo;
c) riscontro dell'aria: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza deve essere
garantito il doppio riscontro d'aria solo per alloggi con superficie superiore a 80 mq/SLP;
d) aerazione dei servizi igienici: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza per la
sola tipologia delle "Case Alte" potranno essere previsti, indipendentemente dal numero dei
vani che compongono l'unità immobiliare, alloggi dotati esclusivamente di servizi igienici
ad aerazione artificiale.
2. In materia di distanze si applicano le seguenti disposizioni:
a) distanza tra edifici interni al PII: non sono previste distanze minime, fatte salve le
disposizioni del Codice Civile;
b) distanza tra gli edifici interni ed esterni al PII: E' è definita quale parametro DE che
rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente i fabbricati. Tra le nuove
costruzioni previste dal PII e gli edifici esterni all'Ambito, per la distanza DE dovrà essere
rispettata la normativa vigente nel Comune in materia di verifiche delle distanze e dei
fronteggiamenti tra pareti finestrate. Tra le nuove costruzioni previste dal PII e gli edifici
pubblici esistenti sono consentite distanze inferiori;
c) distanza tra pareti finestrate: E' è definita quale parametro DPF che rappresenta la distanza
tra le pareti finestrate di edifici limitrofi, da osservarsi anche quando una sola delle
pareti frontistanti è finestrata. Non si considerano finestrate le pareti con aperture che non
rappresentino "viste", in quanto destinate unicamente all'aerazione dei servizi igienici, di
locali tecnici e di vani scala. Non si considera fronteggiante l'edificio che contrappone alla
parete finestrata di altro edificio lo spigolo del fabbricato. Per le nuove costruzioni previste
dal PII è consentita una distanza minima DPF tra pareti finestrate pari mt. 10, purché sia
incrementato il rapporto aeroilluminante fino ad 1/5;
d) distanza dalle strade: é definita, quale parametro DS, ai sensi della normativa vigente del
Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, dandosi applicazione ai disposti
dell'art. 28 del Regolamento di attuazione approvato con DPR n. 495/1992 per le distanze
all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico
generale. Il Comune, nei casi consentiti dal citato art. 28, DPR n. 495/1002, può, in sede di
approvazione della progettazione unitaria di cui all'art. 6, concedere deroghe alle distanze,
anche in rapporto a strade esterne all'Ambito di PII, in relazione all'esigenza di imprimere
carattere fortemente urbano ai nuovi quartieri in realizzazione;
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Agosto 201337
e) previsione e mantenimento della distanza minima di un metro tra gli estradossi delle strutture
interrate e la quota di calpestio.
3. Relativamente al computo della SLP, si applica quanto disposto al precedente art. 4, comma 2.
4. Alle proprietà superficiarie private in sottosuolo, ancorché sottostanti ad aree di proprietà
pubblica, non si applica il regolamento PUGSS approvato con deliberazione C.C. n. 20 in data
25.2.1997, ma le specifiche prescrizioni impartite dal Comune in sede di approvazione dei progetti,
anche al fine di salvaguardare la sicurezza e la continuità dei servizi sulle aree in superficie.
Art. 12 - Indicazioni in materia di parcheggi
1. Per quanto concerne le dotazioni di parcheggi pertinenziali, il PII si conforma ai vigenti disposti
dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942 (come modificato dalla L. 122/89), non ricorrendo l'applicazione
della diversa normativa dettata dal Piano delle Regole per gli ambiti del tessuto consolidato.
2. Relativamente, in particolare, alla SLP a destinazione residenziale, il PII assicura in sottosuolo il
reperimento di parcheggi privati pertinenziali in quantità corrispondenti a quanto richiesto dalla
citata normativa. Le maggiori dotazioni rese disponibili dal PII sono assegnate prioritariamente ai
residenti negli edifici previsti dal PII e sono liberamente cedibili per le quantità non richieste dai
medesimi residenti ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89 e s.m.i..
3. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, e ogni altro onere generato dalla
presenza in sottosuolo delle costruzioni destinate a parcheggi pertinenziali competono all'Attuatore.
Analogamente, l'Attuatore assume gli oneri di cui sopra per le strutture in superficie, incidenti su
area pubblica, serventi i parcheggi pertinenziali, anche se ubicati nel sottosuolo di area fondiaria.
4. Le dotazioni di standard per parcheggi pubblici sono stimate in ragione del fabbisogno calcolato
a valere sul complessivo Ambito di PII. Le dotazioni stimate dal PII sono sottoposte ad ulteriore e
più approfondita analisi in ragione delle effettive esigenze di parcamento generate dai servizi
pubblici, di interesse pubblico o generale, secondo i contenuti definiti in sede di progettazione delle
Opere di Fase e di ciascuna UCP.
5. Alle SLP a destinazione non residenziale si applicano le disposizioni delle NTA del Piano dei
Servizi vigenti al momento dell'adozione del PII.
In particolare, alle SLP a destinazione commerciale afferenti grande struttura di vendita
organizzata in forma unitaria, si applicano i parametri dotazionali previsti dalla LR n. 6/2010 e
s.m.i.. In relazione alla SLP di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. b), e con riferimento a quanto
previsto al comma 5 del medesimo art. 10, qualora, in sede di approvazione della progettazione
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unitaria delle UCP di appartenenza, si abbia ad accertare la ricorrenza dei presupposti per la
tipologia della grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria, le dotazioni di standard
devono essere ricalcolate, in incremento, in applicazione del parametro del 200% della SLP, di cui
almeno la metà a parcheggi pubblici o di uso pubblico.
6. Le aree e le superfici costituenti standard a parcheggio possono essere reperite sia a raso che in
struttura pluripiano, fuori terra o interrata.
7. Ove ritenuto opportuno per assicurare l'unitaria conduzione dei parcheggi pubblici e privati
contenuti negli stessi edifici in sottosuolo, il Comune può affidare all'Attuatore la manutenzione,
pulizia, custodia e amministrazione anche dei parcheggi pubblici. Ove il Comune non ritenga di
farsi direttamente carico delle prestazioni e delle spese di cui al precedente periodo affidandone a
terzi l'esecuzione, il rimborso può essere assicurato mediante la previsione di tariffe per l'uso degli
stalli a favore dell'Attuatore. In ogni caso, rientra nella competenza esclusiva del Comune la
definizione delle modalità, della durata e delle condizioni per l'affidamento, nonché la disciplina
dell'uso degli stalli e dell'eventuale riscossione della tariffa.
8. I parcheggi di cui al precedente comma 7 dovranno essere mantenuti alla libera fruizione
collettiva, con possibilità di chiusura - se autorizzata dal Comune - per i periodi notturno e festivo,
allo scopo di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire usi impropri o illeciti.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle strutture a parcheggio interrate
presenti nelle UCP 1F, 2G, 9D, 10D, 11B - in quanto caratterizzate dalla compresenza, allo stesso
livello o a livelli differenti, di parcheggi in cessione a standard e di parcheggi pertinenziali.
10. In fase di approvazione delle UCP e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, è ammessa
la modifica, non costituente variante al PII, dell'individuazione delle zone destinate a parcheggio,
anche con riferimento, per le strutture interrate, alla posizione ed estensione in sottosuolo, nonché
alla qualificazione di tali strutture quali parcheggi pubblici ovvero privati.
11. Relativamente ai parcheggi pubblici interrati in UCP 1A, identificati con la codifica 01A.a negli
elaborati 4a.03a, 4a.03b e 4a.03c, e ai parcheggi pubblici fuori terra ubicati in UCP SC, si dà atto
che trattasi di strutture al servizio prioritario degli utenti della "Città della Salute e della Ricerca".
Art. 13 - Parco Urbano.
1. Si definisce Parco Urbano l'insieme delle aree contigue destinate a verde, localizzate negli ex
stabilimenti Unione e Concordia. La progettazione e la realizzazione del Parco Urbano seguono la
disciplina dettata per le Opere di Fase.
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Agosto 201339
2. Le aree comprese nel Parco Urbano sono state gratuitamente cedute al Comune alla stipula
della Convenzione vigente, relativamente a quelle a tal fine indicate dall'art. 9, commi 2 e 4 della
Convenzione medesima, per tutte le altre aree essendo previsto l'impegno del soggetto attuatore alla
cessione gratuita a favore del Comune contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione di
variante.
3. Le aree tutte oggetto del presente articolo restano comunque nella disponibilità dell'Attuatore per
l'esecuzione delle opere di sistemazione ed apprestamento ivi previste, nonché per l'esecuzione delle
opere di bonifica. Su dette aree, previo assenso del Comune - che dovrà esprimersi entro 10 giorni
dalla data dell'istanza in tal senso formulata dall'Attuatore, decorsi i quali si intende implicitamente
acquisito l'assenso dell'Ente - e compatibilmente con le prescrizioni apposte in sede di approvazione
del progetto definitivo di bonifica, possono essere installati impianti ed attrezzature necessari per la
bonifica dell'intero Ambito. La consegna al Comune è eseguita successivamente all'emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, ove occorra, previa stipula di un
apposito atto di identificazione catastale.
4. All'interno del Parco Urbano possono essere inseriti unicamente servizi ed attrezzature pubbliche,
di uso pubblico o di interesse generale, anche private, quali attrezzature destinate al corretto
funzionamento e gestione delle aree verdi, ovvero destinate allo svago, al tempo libero ed alla
cultura, nonché attrezzature tecnologiche correlate alle funzioni di cui sopra e di cui al successivo
art. 14.
5. Il PII reca, quale proprio allegato, il progetto paesaggistico del Parco Urbano e delle altre aree
verdi, che descrive gli interventi di apprestamento delle predette aree nella massima latitudine
possibile, compresi, quindi, elementi di ottimizzazione la cui effettiva attuabilità sarà verificata in
fase attuativa, in coerenza con i principi di sostenibilità finanziaria e di flessibilità che il PII fa
propri.
6. Si dà atto che, a seguito dell'Accordo di Programma per la "Città della Salute e della Ricerca", e
connessa variante al PGT, quota parte delle aree del Parco urbano sono destinate alla localizzazione
dell'omonimo polo ospedaliero, restando comunque funzionali agli obiettivi di riqualificazione e
ricomposizione propri della previsione del Parco.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del vigente Piano dei Servizi, la dotazione di aree per attrezzature
pubbliche e di uso pubblico per l'Ambito di PII, infatti, si raggiunge sommando alle superfici
relative ai carichi insediativi, l’ulteriore dotazione delle aree relative alla realizzazione del parco
urbano e alle attrezzature di eccellenza previste dall’Accordo di Programma, complessivamente per
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un’estensione non inferiore a 45 ha, considerando, invece, aggiuntive le aree comprese nel Parco
Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro, per un’estensione non inferiore a
6,5 ha.
Art. 14 - Beni storico - documentali
1. Il PII individua - con classificazione tratta dal Documento di Piano del vigente PGT, nonché
coerentemente con i disposti dell'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole, come variati per effetto
dell'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca" - i seguenti beni storico -
documentali:
b22 Torre Piezometrica Unione
b23 Torre Piezometrica Concordia
b24 OMEC
b25 T3 Pagoda
b26 Reparto T5
b27 Portineria Concordia "Esedra"
b28 Cabina di controllo carri merci (Cabina controllo treni)
b29 Bliss
b30 Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A
b31 Portineria stabilimento Vittoria A
b32 Centrale termoelettrica
b33 Laminatoio (Treno Laminatoio)
b34 Vasche "Pompei" Unione
b35 Vasche "Pompei" Concordia
b36 Camino Fumi.
2. Tutti gli edifici sono sottoposti ad interventi di completa messa in sicurezza, statica, e di
visitabilità, da non intendersi come apertura indifferenziata al pubblico, nonché di tutela passiva da
intrusioni mediante apposite e decorose recinzioni. I progetti di messa in sicurezza sono
preventivamente sottoposti al Comune anche ai fini del controllo dell'adeguatezza degli interventi
con le esigenze di tutela del valore storico - documentale. La conclusione dei lavori è comprovata -
anche agli effetti del recupero di SLP correlativamente ammesso dal PGT vigente - da perizia
statica sottoscritta da professionista abilitato, e conseguente collaudo tecnico riferito alle condizioni
necessarie per assicurare la visitabilità.
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3. La Convenzione regola la cessione al Comune dei seguenti immobili ai fini della loro
rifunzionalizzazione a usi di interesse pubblico:
Torre Piezometrica Unione;
Torre Piezometrica Concordia;
T3 Pagoda;
Cabina controllo carri merci;
Bliss;
Laminatoio (Treno Laminatoio);
Vasche Pompei Unione;
Vasche Pompei Concordia;
Camino Fumi;
Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A.
Si dà atto che i seguenti edifici hanno già formato oggetto di cessione al Comune, con la
“Convenzione vigente”:
Torre Piezometrica Unione;
Vasche Pompei Unione;
Camino Fumi.
Relativamente a detti edifici, compresi nell’ambito dello “Accordo di Programma”, ferma restando
l’esecuzione, a cura del soggetto attuatore, degli interventi di messa in sicurezza, la destinazione
d’uso finale sarò definita ed attuata a cura degli Enti contraenti lo “Accordo di Programma”, e
secondo le procedure ivi previste, proponendosi di avvalersi della destinazione a elemento di arredo
del Parco Urbano, da adibirsi anche a mostre ed esposizioni temporanee
4. A valere su parte degli edifici di cui al comma precedente, il PII prevede la realizzazione da parte
dell'Attuatore di opere di urbanizzazione, ovvero di opere costituenti standard qualitativo ovvero
servizi costruiti, con riferimento a:
realizzazione di secondaria di primo grado, a valere sul Treno Laminatoio (opera di
urbanizzazione secondaria);
realizzazione di biblioteca nel Bliss (standard qualitativo).
5. Su altra parte degli edifici di cui al comma 2, il PII (per alcune opere costituenti standard
qualitativo) prevede il riuso per funzioni di interesse pubblico, realizzabili tramite il ricorso
all'istituto della finanza di progetto, ovvero concessione di costruzione e gestione, con riferimento a:
realizzazione di Residenza Sociosanitaria (RSA) a valere sull'edificio Rettifica Filiere
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Agosto 201342
Stabilimento Vittoria A.
6. Per i restanti edifici in prevista cessione al Comune, il PII, nel prevedere la messa in sicurezza,
reca le seguenti proposte di rifunzionalizzazione:
Vasche Pompei Concordia e Unione, T3 Pagoda, Torri Piezometriche Concordia ed Unione:
elementi di arredo del Parco Urbano - Mostre ed esposizioni temporanee.
7. Per quanto esposto ai commi precedenti, i seguenti immobili, tra quelli elencati al comma 1,
restano in proprietà privata:
OMEC;
T5;
Portineria Concordia "Esedra";
Portineria Stabilimento Vittoria A;
Centrale Termoelettrica.
8. Relativamente agli immobili di cui al comma 7, oltre la messa in sicurezza, si prevede la
rifunzionalizzazione, a cura e spese dell'Attuatore, a servizi di interesse generale, con riferimento a:
realizzazione di scuola privata parificata a valere sulla Centrale Termoelettrica;
asservimento ad uso pubblico per la realizzazione di mercato coperto su area pubblica in
parte della struttura OMEC, altra parte essendo destinata a riuso per funzioni commerciali di
integrazione.
9. Per i residui immobili di proprietà privata, si prevede la rifunzionalizzazione per usi di interesse
privato, con riferimento a:
rifunzionalizzazione a destinazione direzionale della Portineria Stabilimento Vittoria A;
rifunzionalizzazione a destinazione terziario - direzionale dell'edificio Portineria Concordia
Esedra, che ha già formato oggetto di completo recupero per tale funzione;
rifunzionalizzazione a destinazione commerciale, integrata con il mercato coperto, ubicato
nel medesimo immobile, per parte dell'edificio OMEC;
rifunzionalizzazione a destinazione commerciale, per l'edificio T5.
10. Le modifiche di destinazione d'uso degli edifici non ceduti al Comune sono regolati dall'art. 3,
comma 15.
11. E', in ogni caso, confermata la possibilità di insediare, all’interno dei beni storico - documentali,
tutte le funzioni di cui al precedente art. 3, punti B - E, con esclusione della sola residenza. Tale
ultima destinazione è comunque ammessa per i fabbricati già a suo tempo utilizzati per scopo
abitativo, ancorché avente carattere accessorio alle funzioni produttive a suo tempo insediate.
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Agosto 201343
12. Si precisa che le superfici degli edifici oggetto di interventi di messa in sicurezza, ai fini del
riconoscimento delle capacità edificatorie complessive di cui al precedente art. 4, sono state
determinate secondo i seguenti criteri:
assunzione delle superfici del piano terra e dei piani ulteriori, ove esistenti;
assunzione del 60% delle superfici dei piani interrati e dei sottotetti;
inclusione della struttura della Vasca Pompei Concordia, secondo il perimetro individuato
nel vigente PGT (in luogo che nel dossier comunale per la candidatura Unesco), fermo
restando che la messa in sicurezza sarà effettuata per l'intero manufatto, al netto delle
previsioni progettuali di dettaglio declinate nella Variante di PII.
esclusione del Piano Terra delle Torri Piezometriche Unione e Concordia e parte della
Portineria Stabilimento Vittoria A.
La SLP oggetto di recupero, in base ai suddetti criteri, è pari a mq. 79.974.
13. Il PII prevede interventi di riuso, per funzioni pubbliche e di interesse generale, per ulteriori
immobili esistenti, non compresi nell'elenco di cui all'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole:
asilo nido pubblico, da realizzarsi su immobile oggetto di cessione al Comune e con ricorso
all'istituto della finanza di progetto, ovvero concessione di costruzione e gestione, di ulteriore
edificio (non di interesse storico - documentale) adiacente la Centrale Termoelettrica -
ulteriore porzione di Portineria Vittoria A;
cessione al Comune di esistente Scuola dell'Infanzia ex Montessori.
Art. 15 - Varianti di PII.
1. Costituiscono varianti essenziali comportanti, per l'approvazione, l'espletamento della medesima
procedura seguita per l'approvazione del PII, le seguenti:
a) modifiche comportanti la riduzione delle dotazioni di standard, rispetto a quelle previste dal
PII. Non costituisce variante essenziale, ferma la necessità di assenso del Comune con
conseguente adeguamento della Convenzione, la modifica delle modalità di reperimento
della predetta dotazione tra le diverse previste dal PII (cessione ovvero asservimento;
gestione pubblica ovvero privata in regime di vincolo d'uso). Non costituisce, inoltre,
variante essenziale la modifica della tipologia di standard prevista per aree a tale finalità
indicate dal PII, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2;
b) modifiche incidenti su elementi costituenti caratteristiche tipologiche dello strumento
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attuativo, come definiti ai precedenti artt. 8, 9 e 10.
2. Le seguenti varianti non essenziali di PII sono assentite dal Comune, anche qualora incidenti sulle
presenti NTA, con l'approvazione della progettazione unitaria della UCP, ovvero, esclusivamente
per le opere indicate alla lett. c), con l'approvazione dei relativi progetti:
a) varianti incidenti sull'articolazione delle UMI;
b) traslazione di capacità edificatorie tra diverse UCP, nei limiti consentiti dall'art. 9 nonché art.
7 bis; modifiche di destinazione d'uso, tra quelle ammesse nell'Ambito di PII, della SLP a
funzioni private, ferma restando l'osservanza:
del mix funzionale di cui all'art. 4, comma 8;
del limite dimensionale dettato, per le destinazioni commerciali di categoria D1
(commercio al dettaglio), dall'art. 3, comma 8;
della destinazione d'uso prevalente delle UCP come indicate agli artt. 6 e 9, ferme
restando le previsioni dell'art. 7 bis;
c) modifiche della localizzazione delle aree indicate dal PII aventi destinazione ad
infrastrutture, opere di urbanizzazione, dotazioni di standard, ovvero modifiche della
specifica destinazione di interesse pubblico prevista, nei limiti indicati dall'art. 9 ed escluse
le opere individuate dall'art. 8, comma 2;
d) modifiche delle tipologie e modalità realizzative delle opere di urbanizzazione, nei limiti
indicati dall'art. 9;
e) aumento delle superfici destinate a servizi, di cui all'art. 3, commi 13 e 14;
f) modifiche delle destinazioni indicate per la rifunzionalizzazione dei beni storico -
documentali non ceduti al Comune in vista del pieno ed ottimale conseguimento della loro
completa riacquisizione utilizzativa, anche tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze
generali da soddisfare, ovvero del successivo appalesarsi di potenzialità di riutilizzo
migliorative;
g) modifica della localizzazione delle superfici di vendita, nel rispetto dei parametri
dimensionali di cui all'art. 3 e delle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 10;
h) rettifiche ed aggiornamenti, catastali e cartografici (in particolare: modifiche derivanti da
trasposizione delle planimetrie di PII su base aerofotogrammetrica aggiornata e
georeferenziata).
3. Le modifiche non essenziali degli elementi costituenti le caratteristiche tipologiche dello
strumento attuativo sono autorizzate con il rilascio del titolo edilizio.
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4. Con variante non essenziale al PII è altresì consentito modificare la Convenzione nella parte in
cui disciplina il conferimento delle aree o superfici relativamente alle alternative ipotesi della
cessione ovvero dell'asservimento, ovvero dei "servizi costruiti".
Art 16 - Retrocessione aree
1. La retrocessione della proprietà di aree cedute dall’attuatore al comune resa necessaria da variazioni
progettuali non richiede il preventivo svincolo dal regime di indisponibilità.
Art. 17 - Norma di prevalenza e di chiusura.
1. In caso di discordanza tra i diversi elaborati di PII, prevalgono le NTA sulle Tavole di PII e sulla
Convenzione, prevale la Convenzione sulle Tavole.
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Superficie Territoriale Sesto Immobiliare ATS1 1.301.748
Superficie Territoriale Comune ATS1 5.735
Superficie Territoriale Sesto Immobiliare ATS2 87.546
Superficie Territoriale RFI/FSSU ATS2 (diritti edificatori di Sesto Immobiliare) 5.667
Superficie Territoriale Comune ATS2 19.810
Superficie Aree per servizi Tecnilogici - Binari ATS2 9.273
Superficie Territoriale , Oggetto di Cessione Anticipata - Parcheggio V.le Italia 3.520
(da contratto di cessione n. 120231/11399 del 22.10.2003 - Notaio Paolini)
TOTALE SUPERFICIE TERRITORIALE PII 1.433.299
SESTO IMMOBILIARE
Superficie Territoriale 1.301.748
Indice di fabbricabilità territoriale 0,50
SLP Risultante 650.874,000
SLP Oggetto di Cessione Anticipata - Parcheggio V.le Italia 1.755,000
(da contratto di cessione n. 120231/11399 del 22.10.2003 - Notaio Paolini)
652.629,000
SLP Addizionale per Edifici Storici 79.973,704
732.602,704
SLP Addizionale per bonus energia 732.603 15,00% 109.890,406
SLP Addizionale per bonus benefit (riduzione Accordo ex art. 11 L 241/90) 732.603 13,2115% 96.787,806
TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE 939.280,916
COMUNE SESTO SAN GIOVANNI
Superficie Territoriale 5.735
Indice di fabbricabilità territoriale 0,50
SLP Risultante 2.867,500
SLP Addizionale per bonus benefit 2.868 15,00% 430,125
SLP Addizionale per bonus energia 2.868 15,00% 430,125
TOTALE SLP COMUNE 3.727,750
Sesto Immobiliare - RFI - FSSU (diritti edificatori di Sesto Immobiliare)
Superficie Territoriale 93.213
Indice di fabbricabilità territoriale 0,50
SLP Risultante 46.606,500
SLP Addizionale per bonus energia 46.607 15,00% 6.990,975
SLP Addizionale per bonus benefit (riduzione Accordo ex art. 11 L 241/90) 46.607 13,2115% 6.157,418
TOTALE SLP RFI 59.754,893
COMUNE SESTO SAN GIOVANNI
Superficie Territoriale 19.810
Indice di fabbricabilità territoriale 0,50
SLP Risultante 9.905,000
SLP Addizionale per bonus benefit 9.905 15,00% 1.485,750
SLP Addizionale per bonus energia 9.905 15,00% 1.485,750
TOTALE SLP COMUNE 12.876,500
TOTALE SLP RFI+COMUNE 72.631,393
SESTO IMMOBILIARE - ATs1 939.280,916
Sesto Immobiliare - RFI (diritti edificatori di Sesto Immobiliare) - ATs2 59.754,893
TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE 999.035,809
COMUNE SESTO SAN GIOVANNI 16.604,250
TOTALE SLP 1.015.640,059
PII APPROVATO
SLP SESTO IMMOBILIARE PII APPROVATO 1.012.134,000
Incremento SLP Sesto Immobiliare per acquisto aree e diritti edificatori RFI 1.901,900
TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE PII APPROVATO 1.014.035,900
Riduzione Accordo ex art. 11 L 241/99 -15.000,000
TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE RIDOTTA 999.035,900
Tabella A - COMPUTO DELLA SLP
SUPERFICIE TERRITORIALE PII
ATS1
TOTALE SLP ATS1+ATS2
VERIFICA SLP Accordo ex ART. 11 L. 241/99
ATS2
Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario Programma Integrato di Intervento
Norme Tecniche di Attuazione
Agosto 201347
Tabella B - DOTAZIONE DI STANDARD
FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE 712.192 mq
PUBBLICO O GENERALE GENERATO DALLE FUNZIONI PRIVATE PREVISTE DAL PII
CESSIONE SEDIME AREE PER SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE
AREE A VERDE 150.754 mq
AREE A VERDE IN CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERIFICE PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 21.018 mq
AREE INSERITE NELLA MEDIA VALLE LAMBRO 31.803 mq
AREE PER PIAZZE E PERCORSI 6.478 mq
AREE PER PIAZZE E PERCORSI IN CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERIFICE PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 13.201 mq
AREE PER PLESSI SCOLASTICI 40.371 mq
AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE 6.227 mq
AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZI ALLA PERSONA 12.938 mq
Sede per le Associazioni - Cabina controllo carri merci;RSA - Rettifica Filiere stabilimento Vittoria A
PoliambulatorioCentro anziani e associazioni (UCP 1A)Oratorio
AREE PER ALTRE ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 10.817 mq
Università / Università della terza età
Biblioteca - BLISS
AREE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 17.580 mq
ARRE PER PARCHEGGI DI PROSSIMITA' 4.643 mq
AREE PER PARCHEGGI DI SUPERFICIE 43.806 mq
TOTALE 1 359.636 mq
SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE CONFERITI DAL PII
PARCHEGGI PLURIPIANO INTERRATI 148.802 mq
TOTALE 2 148.802 mq
SERVIZI COSTRUITIValore opera incluse
spese tecniche di progetto pari a 9,5%
Superficie equivalente considerando valore di
240 Euro/m2
VIABILITA'
Svincolo Tangenziale 17.358.693€ 72.328 mq
Modifica Viabilità esistente (Cambio senso di marcia) 191.964€ 800 mq
Barriera antirumore - Lato ferrovia 593.271€ 2.472 mq
SOTTOSERVIZI
Sistemi Disperdenti - 2A - T3 pagoda 331.243€ 1.380 mq
Impianti - Svincolo tangenziale (Illuminazione e Fognature) 2.054.200€ 8.559 mq
Sottoservizi - Svincolo tangenziale 3.658.051€ 15.242 mq
Interramento elettrodotto 1.658.367€ 6.910 mq
AREE VERDI
Area in cessione a verde spazi pubblici 5.559.670€ 23.165 mq
Parco Urbano 10.013.412€ 41.723 mq
Aree a Verde - Filari alberi su strade esistenti 1.094.027€ 4.558 mq
Aree a Verde - Filari alberi su viabilità interna al PII 2.933.269€ 12.222 mq
Corridoio Ecologico sotto V.le Italia 43.817€ 183 mq
Fiume Verde 2.298.638€ 9.578 mq
Riempimento ex-cava melzi 1.546.572€ 6.444 mq
TOTALE 3 49.335.193€ 205.563 mq
TOTALE 1 + 2 + 3 714.001 mq
D OT A Z ION E D I ST A N D A R D 714.001 mq > 712.192 mq
Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario Programma Integrato di Intervento
Norme Tecniche di Attuazione
Agosto 201348
Incidenza %su Parziale
ERL Edilizia Residenziale Libera - Case Basse 449.537 mq
ERL-A Edilizia Residenziale Libera - Case Alte 30.000 mq
ERC Edilizia Residenziale Convenzionata 119.884 mq 20,00%
T Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Terziario 117.940 mq29,51%
R Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Ricettivo 54.153 mq13,55%
C - C_M Commercio-Medie strutture ed esercizi di vicinato 25.000 mq6,26%
C_GDOGrande Struttura di Vendita Organizzata informa Unitaria (cfr.par.421 DGRL n.8/5054 del 04/07/2007 e s.m.i.
75.000 mq18,77%
PFunzioni di Produzione Beni e Servizi - Attività Industriale e Artigianale
89.018 mq22,28%
FPBS Altre Funzioni Produzione beni e Servizi 38.504 mq9,64%
999.036 mq 999.036 mq 100%TOTALE SLP PRIVATE
599.421 mq 60,00%
80,00%
399.615 mq 40,00%
R
P
Tabella C - ADESTINAZIONI FUNZIONALI
Agosto 201349
Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario Programma Integrato di Intervento
Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D
Allegato D alle N.T.A. del P.I.I. Ats1 e Ats2. Metodologie, criteri e procedure per il riconoscimento della premialità “Qualità energetica” Premessa Con deliberazione n. 38 del 9.9.2011, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni ha adottato - in conformità alle previsioni contenute nel vigente strumento urbanistico comunale – il Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione, la rigenerazione e la valorizzazione degli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 ("Aree Ex Falck") e ATs2 ("Aree Scalo Ferroviario") di PGT vigente. La capacità edificatoria (in termini di SLP), assegnata all’ambito oggetto del succitato strumento di programmazione negoziata, è stata conteggiata (in rapporto alla complessiva Superficie Territoriale di riferimento) in correlazione ai parametri conferiti dal vigente PGT che, oltre ad assegnare al sito un indice territoriale "di base"(incrementata con le superfici correlate agli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale), disciplina due distinti incentivi premiali (c.d. incentivo "benefici pubblici" e incentivo "qualità energetica"), da computarsi, ciascuno, "in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa". Il c.d. incentivo di “qualità energetica” è direttamente correlato - sempre in ragione di quanto disposto dal Documento di Piano di PGT vigente - "all'adesione alla politica energetica dell'Amministrazione comunale, finalizzata al contenimento delle emissioni nell'aria, alla produzione sinergica di calore ed energia anche con soluzioni innovative di 'promozione dell'edilizia bioclimatica e del risparmio energetico' in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente". Il Programma Integrato di Intervento, adottato con la sopra richiamata deliberazione C.C. n. 38 del 9.9.2011, oltre ad aderire alle politiche energetiche attivate dall'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, contempla il ricorso a soluzioni innovative di promozione dell'edilizia bioclimatica e per il risparmio energetico, in vista dell'ottimizzazione del rendimento energetico degli immobili rispetto alle condizioni minime previste dalla normativa vigente. 1.Ottemperanza al Decreto V.I.A. In sede di esperimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) degli interventi dedotti in PII, è stata apposta - in seno al Decreto di compatibilità ambientale n. 1279 (Atto Identificativo n. 98) del 21.2.2012, reso dalla Direzione regionale "Ambiente, Energia e Reti" – una specifica prescrizione (cfr. prescrizione n. 6.7.2), da ottemperare in fase di realizzazione degli interventi, preordinata ad implementare ulteriormente le misure di "qualità energetica" previste nel PII adottato. Conseguentemente, il presente elaborato: a) detta i criteri metodologici preordinati al conseguimento dell'incentivo della SLP premiale ("Qualità energetica") previsto dal vigente PGT; b) individua le tipologie di intervento che dovranno essere assunte in fase attuativa, al fine di ottemperare puntualmente alla prescrizione contenuta nel succitato Decreto VIA, individuando le finalità, gli obiettivi, nonché le azioni di massimizzazione della qualità energetica. La prescrizione del Decreto VIA a cui si dà attuazione è la seguente: par. 6.7.2 “sia garantito il rispetto delle disposizioni regionali in vigore in materia di efficienza energetica in edilizia, che, fra l'altro, individuano: a) i requisiti minimi di prestazione, sia in termini di trasmittanza delle componenti di involucro, sia in termini di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale; b) l'obbligo della copertura di almeno il 50% del fabbisogno energetico per l'acqua calda sanitaria con impianti a fonti rinnovabili. Si richiama inoltre la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva 'edifici a emissioni quasi zero'), la quale, pur non costituendo già norma cogente, delinea chiaramente la strategia europea nell'ambito dell'efficienza energetica e costituisce un riferimento già da oggi".
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Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario Programma Integrato di Intervento
Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D
La prescrizione fissa obiettivi che possono essere perseguiti adottando diverse strategie. A tale scopo, in sede di ottemperanza, Sesto Immobiliare S.p.A ha proposto una metodologia associata ad una matrice di valutazione. Sulla proposta è stato avviato un confronto che ha prodotto, con il contributo importante di esperti indipendenti (RSE S.p.A) e dei consulenti dell’Attuatore il presente documento. Il modello proposto si ispira ai seguenti principi: a-premiare le azioni virtuose che hanno ad oggetto l’edificio considerato come involucro, valorizzando le soluzioni costruttive idonee a migliorare i risultati di base ricavati da norme o standard diffusamente riconosciuti; b-premiare distintamente gli effetti migliorativi sulle emissioni ambientali degli insediamenti derivanti dalle scelte riferite alle fonti di produzione di energia; c-premiare i comportamenti virtuosi e di sostenibilità che si risolvono nell’adozione di buone pratiche (progettuali, logistiche, gestionali, adozione di sistemi certificati di valutazione degli effetti sull’ambiente, etc). La matrice che segue individua ed elenca
a) i macro-criteri (corrispondenti alle finalità perseguite) e i pesi assegnati a ciascuno di essi; b) le misure (che delimitano gli ambiti degli obiettivi perseguiti) e i punteggi o le modalità di
misurazione dei valori obiettivo; c) le note metodologiche che descrivono le modalità di determinazione del valore – obiettivo; d) le unità di pianificazione o progettazione a cui si riferisce il criterio o la misura; e) il livello di progettazione sottoposto a validazione ai fini dell’attribuzione della premialità
“qualità energetica”; f) la verifica della conformità
Per “Progetto edilizio” (definizione utilizzata nella matrice di valutazione) si intende il progetto presentato ai fini del rilascio del permesso a costruire o titolo equipollente (es. D.I.A.) 3. Metodologia 1.Procedura. La procedura si sviluppa nelle fasi di seguito elencate: a) attribuzione del concorso che ciascuna UMI apporterà al conseguimento dei valori-obiettivo dell’UCP; b) progettazione delle UMI e scelta delle soluzioni e delle azioni ritenute congrue ai macro-criteri ed efficaci per il perseguimento dei valori-obiettivo; c) validazione dell’idoneità delle azioni e soluzioni prescelte a conseguire i valori-obiettivo assegnati a ciascuna UMI; d) attribuzione della SLP aggiuntiva con il permesso a costruire o atto equipollente; e) verifica in esercizio delle soluzioni e azioni validate. Fase a). In fase di progettazione unitaria delle Unità di Coordinamento Progettuale (UCP) e delle singole Unità Minime di Coordinamento (UMI, in cui le UCP si articolano), il soggetto attuatore procederà all’attribuzione del peso assegnato ad ogni singola UMI al fine di poter fruire della SLP premiale ammessa. Nell’ambito del procedimento di approvazione delle UCP (ovvero delle UMI), di cui all'art. 6 delle NTA di PII, il Comune verificherà l’applicazione del modello di calcolo assicurando che la ripartizione del valore obiettivo assegnato all’UCP sia correttamente ripartito tra le singole UMI. L’attuatore predisporrà allo scopo predetto una tabella recante l'indicazione delle SLP massime realizzabili nelle UCP, a la loro ripartizione in UMI private. La SLP massima realizzabile è costituita dalla SLP di base, incrementata secondo i criteri di riconoscimento di altre forme di incentivazione, alla quale saranno sommate le SLP derivanti dall’applicazione della percentuale massima dell'incentivo ‘qualità energetica’ (15% della SLP base). Conseguentemente, ogni UMI avrà un peso percentuale rapportato al totale della SLP massima conseguibile dall’intera UCP. Il soggetto attuatore proporrà dei punteggi target di prestazione energetica per ogni singola UMI in funzione della destinazione d’uso, tipologia edilizia e caratteristiche. Ogni UMI potrà quindi
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Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D
raggiungere il proprio punteggio target di qualità energetica adottando soluzioni progettuali e costruttive diverse. L’assegnazione del punteggio target deve essere tale che, per ottenere la massima superficie premiale consentita nell’UCP, la sommatoria dei singoli punteggi target per il peso percentuale di ogni UMI, sia superiore a 150 (valore di riferimento assunto per comodità di riparametrazione al 15% dell’incentivo ‘qualità energetica’). Conseguentemente, le azioni di qualità energetica previste all'interno di ogni UCP dovranno, nel loro complesso, raggiungere un punteggio cumulativo pari ad almeno 151 punti, costituito dalla sommatoria dei vari punteggi ponderati assegnati alle singole UMI. A scopo esemplificativo si riproduce uno schema di tabella di riparto dei punteggi tra le UMI di una UCP (tabella 1) Tab 1
[E * B]
B E G H
1 100,0% 150 151
a 9,0% 90 8,06
b 37,3% 160 59,70
c 22,4% 170 38,06
d 3,7% 100 3,73
e 18,7% 150 27,99
f 9,0% 150 13,43
PESO %
UMI su UCP
PUNTEGGI
TARGET UCP
PUNTEGGI
TARGET UMI
PUNTEGGI
TARGET PESATI
UMI
UCP
Fase b) Nella successiva fase di progettazione e di richiesta dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi contemplati nelle singole UMI, l’attuatore selezionerà una o più azioni di qualità energetica ritenute efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi contemplati nella matrice di valutazione, ovvero, una o più azioni tra quelle declinate all’interno del macro-criterio “Sostenibilità e comportamenti virtuosi”. Per ciascuna azione dovrà essere documentata (facendo ricorso a normazioni, standard, letteratura, omologazioni, etc) l’idoneità ad esprimere valori utilizzabili per lo sviluppo delle formule di calcolo precisate nella matrice di valutazione. Fase c) Le proposte progettuali sono sottoposte a validazione nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso a costruire (o titolo equipollente). La validazione si conclude con la determinazione del valore obiettivo da assegnare all’UMI. Se le soluzioni e le azioni proposte sono tali da conseguire l’attribuzione del punteggio target determinato nella precedente fase, l’UMI potrà beneficiare della percentuale massima della SLP premiale prevista per l'incentivo ‘qualità energetica’ (pari, lo si ricorda, al 15% della propria SLP di base). In caso contrario, l’UMI potrà beneficiare di una SLP premiale calcolata in proporzione diretta al punteggio complessivamente ottenuto. Nel caso in cui la somma dei punteggi assegnati alle soluzioni o azioni dovesse restituire un punteggio complessivo superiore al target prefissato, la SLP premiale sarà comunque pari a quella massima ammessa per ogni singola UMI (15% della SLP di base). Fase d) La premialità assegnata all’UMI e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi e dell’attivazione delle azioni sono specificate nel permesso a costruire. Il contenuto del provvedimento edilizio è inoltre integrato con la specifica ammonizione dell’obbligatorietà di adottare e realizzare le soluzioni e le azioni proposte ai fini dell’ottenimento delle premialità edificatorie, nonché dell’obbligatorietà di installare la strumentazione di rilevazione e misura eventualmente necessaria a verificare il corretto ed efficace funzionamento delle soluzioni e la
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Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D
regolare esecuzione delle azioni. Il permesso a costruire conterrà lo specifico richiamo alla potestà sanzionatoria e alle sanzioni previste dall’art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove non siano realizzate le misure, gli interventi e le azioni che hanno generato il riconoscimento delle SLP aggiuntive, ovvero non sia offerta la collaborazione necessaria ad eseguire le attività di verifica e controllo. Fase e) Le soluzioni e le azioni validate sono sottoposte a verifiche adeguate alle specifiche caratteristiche delle soluzioni e delle azioni con le modalità concordate nel disciplinare applicativo di cui al successivo paragrafo. 4.Disciplinare applicativo L’Amministrazione comunale e l’Attuatore definiscono un disciplinare applicativo al fine di integrare, per quanto necessario, le previsioni del presente documento. In particolare, detto documento può dettagliare:
a) le modalità di validazione dei progetti e di attribuzione delle premialità; b) le modalità di controllo e verifica, nonché le modalità del monitoraggio della azioni che si
sviluppano in più anni; c) le modalità di campionamento ai fini delle verifiche e dei controlli; d) gli strumenti di rilevazione e misurazione necessari; e) gli standard a cui far riferimento nel caso non sussistano normazioni ufficiali; f) la durata delle attività di verifica, di controllo e di monitoraggio congrue a dimostrare
l’efficacia delle soluzioni e delle azioni. In particolare, per le soluzioni che si risolvono nell’adozione di materiali o scelte architettoniche, la verifica è di norma svolta nell’ambito del controllo delle condizioni di agibilità dell’edificio. Il disciplinare attuativo individuerà le soluzioni che dovranno essere verificate attraverso sistemi di monitoraggio autonomi dalla procedura di controllo dell’agibilità. Le soluzioni e le azioni che implicano l’adozione di processi (siano essi ciclici o lineari) o impiantistiche sono di norma sottoposte a un ciclo di monitoraggio adeguato a dimostrare l’effettivo conseguimento degli obiettivi validati.
Il disciplinare concordato dalle parti prima della stipula della convenzione del Programma Integrato di Intervento, è approvato dall’Amministrazione e costituisce parte integrante del presente documento. Il disciplinare potrà essere aggiornato, integrato o precisato in qualunque momento su richiesta di una delle parti. Nel caso di disaccordo tra l’Amministrazione e l’Attuatore circa i contenuti del disciplinare, sarà richiesto l’intervento di primarie e riconosciute Istituzioni (es. Università, CNR,) al fine di dirimere i punti controversi con all’equo apprezzamento (art. 1349 cc). 5.Matrice di valutazione
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Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D
MATRICE DI VALUTAZIONE
MACROCRITERIOPUNTI MAX CRITERIO
MISURE PUNTEGGI MISURA NOTE PII-UCP-UMI VALIDAZIONE VERIFICA
Per il riscaldamento Invernale:Percentuale di riduzione = 100 x (EPh limite - EPh di calcolo) / EPh limite .L'EPh limite è quello specificato nel DGR 8/8745/2008 Regione LombardiaL'EPh di calcolo è valutato con la metodologia specificata dal Decreto Regionale n°5796/2009, considerando un sistema di generazione centralizzato con caldaie a gas a condensazione di taglia superiore a 1 MW.
Per il raffrescamento estivo:Percentuale di riduzione = 100 x (Consumo energetico di riferimento - Consumo energetico di calcolo) / Consumo energetico di riferimentoConsumo energetico di riferimento e Consumo energetico di calcolo sono valutati secondo ASHRAE 90.1-2007; per la valutazione del consumo energetico di calcolo si deve considerare un gruppo refrigeratore di tipo analogo a quello considerato per il riferimento.
PROGETTO EDILIZIO
La premialità, a scelta dell'operatore, può essere calcolata sul solo fabbisogno invernale, o su entrambi i fabbisogni invernale ed estivo, nel qual caso la % di riduzione complessiva v iene valutata come media pesata del valore di riduzione estivo ed invernale. I l raffrescamento verrà conteggiato solo per le UMI in cui tale fabbisogno sia significativo. La premialità è in ogni caso totalmente subordinata al rispetto del fabbisogno annuale di raffrescamento definito dal DPR 59/09, determinato alle condizioni indicate dalla Norma UNI 11300 parte I
PROGETTO EDILIZIO
Percentuale di riduzione = 100 x (Emissione di riferimento - Emissione effettiva)/Emissione di riferimento. L'emissione di riferimento è la somma di tutte le emissioni associate ai diversi fabbisogni energetici. Le emissioni di riferimento associate ai fabbisogni di calore (riscaldamento + ACS) sono calcolate nell'ipotesi di utilizzo di gas naturale, con il rendimento del 90 % (Allegato I I della Decisione 2007/74/EC). Le emissioni di riferimento associate ai fabbisogni complessiv i di elettricità, inclusa quella eventualmente impiegata per il raffrescamento estivo, ed esclusa l'energia producibile da parte di impianti a fonte rinnovabile obbligatoriamente previsti dalle vigenti Leggi e Regolamenti, sono calcolate nell'ipotesi di utilizzo di gas naturale, con il rendimento determinato come prev isto dal DM del MiSE 4/8/2011 Allegato IV, pari al 52,5%, corretto di +0,369 % per la zona climatica (Allegato VI) e moltiplicato per 0,86 per le perdite evitate di rete (Allegato VI I ). I l fabbisogno di riferimento di energia elettrica associato al raffrescamento è valutato ipotizzando un fabbisogno di raffrescamento pari al limite indicato dal DPR 59/09, soddisfatto da un sistema alimentato elettricamente, con un indice di efficienza energetica pari a 3 (Delibera AEEG EEN 9/10 Scheda tecnica n. 26T).
PROGETTO EDILIZIO
I l calcolo della emissione effettiva sarà effettuato sulla base dei fabbisogni effettiv i calcolati in conformità al DPR 59/09 e delle prestazioni dei sistemi di trasformazione dell'energia utilizzati. Le emissioni associate alle produzioni di elettricità e calore in loco sono calcolate sulla base della quantità di combustibile effettivamente impiegato e di una analisi elementare del combustibile certificata da un laboratorio esterno. Le emissioni associate a fonti rinnovabili (sole, vento, biomasse, calore prelevato dall'ambiente) sono considerate pari a zero, salvo per l'energia elettrica assorbita dagli ausiliari cui va associata un'emissione valutata come sopra. Nel caso di utilizzo di Rifiuti Solidi Urbani, l'emissione è considerata pari al 50 % di quella dell'impianto. Le emissioni associate al calore teleriscaldato sono valutate con le medesime modalità del calore prodotto in loco e poi maggiorate del 10 % per le perdite di rete. Nel caso di una produzione in cogenerazione, sia in loco o in centrale esterna con teleriscaldamento, le emissioni associate al calore sono quelle del combustibile utilizzato (pro-quota in caso di utenza multipla di calore), diminuite di quelle associate all'elettricità prodotta (eventualmente pro-quota), valutata con i criteri di cui sopra.
PROGETTO EDILIZIO
Caratteristiche dei Materiali di Costruzione
15Ricorso a materiali con contenuto riciclato e/o riciclabile e/o rinnovabile e/o di provenienza locale nella costruzionePrevedere materiali di cui sopra per almeno il 10% del costo di acquisto dei materiali di costruzione
UMIPROGETTO EDILIZIO
Smart metering 5 Strumenti avanzati di lettura e monitoraggio per l’utente dei consumi energetici delle unità immobiliari UMIPROGETTO EDILIZIO
Certificazione 10 Adozione di un sistema di certificazione della sostenibilità per singoli edifici UMIPROGETTO EDILIZIO
N.B.: ogni punto misura equivale a 0,1% di premialità energet ica (fino ad un massimo del 15%)
Impianti e fonti energetiche
Riduzione delle emissioni di CO2 associate ai fabbisogni energetici degli edifici (elettricità, calore, ACS, raffrescamento, fermorestando laprescrizione di cui alparagrafo 6.7.2 delD.D.R 1279/2012)
3 Punti Misura perogni Punto % di
riduzione
Sostenibilità e comportamenti v irtuosi 30
150
Riduzione delconsumo di energia(fermo quanto previstodal DDR n. 1279/2012 ,p.6.7.2)
UMI
Collaudo di conformità secondo le modalità definite nel disciplinare
Collaudo di conformità secondo le modalità definite nel disciplinare
Collaudo di conformità secondo le
modalità definite nel disciplinare
Riduzione fabbisogno energia utile per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo
A) Case alte; edificinon residenziali;
Ediliziaconvenzionata: 3
Punti Misura per ogniPunto % di riduzione.B) Edifici residenzialidiversi da quelli sub
a): 1,5 Punti misura perogni Punto % di
riduzione
UMI