ARCAV GIOVANI 2008 ARCAV COSTRUZIONI 2008 REGIONE VENETO - APPRENDISTATO 2008 CORSO PER TUTORE...

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I 2008I 2008

REGIONE VENETO - APPRENDISTATO 2008REGIONE VENETO - APPRENDISTATO 2008

CORSO PER CORSO PER TUTORE AZIENDALETUTORE AZIENDALE

Incontri per riflettere su come rendere più efficiente la formazione degli apprendisti

LEZIONE 11

A cura di Alberto Pedrazzoli

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CORSO PER TUTORE AZIENDALECORSO PER TUTORE AZIENDALE

ACCOGLIENZA DEI TUTOR - PRESENTAZIONE DEL CORSO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:

DIRITTI E DOVERI DELL’APPRENDISTA E DELL’IMPRESA IL RUOLO DEL TUTOR AZIENDALE

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CORSO PER TUTORE AZIENDALECORSO PER TUTORE AZIENDALE

Temi degli incontri

1. Presentazione del corso - Il contratto di apprendistato: Diritti e doveri dell’apprendista e dell’impresa - Il ruolo del tutor aziendale

2. I giovani e il lavoro in edilizia - Inserimento dell’apprendista in cantiere

3. Il ruolo del tutor aziendale: la formazione professionale dell’apprendista

4. Il piano formativo: individuazione delle competenze da acquisire

5. Il piano formativo: programma del percorso formativo

6. Conduzione del percorso formativo – Gestione dei momenti di crisi

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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

E’ uno speciale rapporto di lavoro con cui l’imprenditore, utilizzando nell’impresa l’opera dell’apprendista assunto alle sue dipendenze, si obbliga ad impartirgli o a fargli impartire le nozioni tecniche e le abilità pratiche necessarie perché egli acquisisca le competenze professionali per diventare un lavoratore qualificato

Lo stato favorisce l’instaurarsi di questo rapporto di lavoro facendosi carico al posto dell’impresa dei contributi sociali dell’apprendista

Nel contratto di apprendistato operano tre attori: L’APPRENDISTA

L’IMPRESA LO STATO

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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il contratto di apprendistato: attori ed interessi LO STATO

INTERESSI AZIONI RISULTATI ATTESI

Diminuire il tasso di disoccupazione giovanile

Favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro

Accrescere la professionalità dei componenti la società

Paga al posto dell’impresa i contributi sociali per l’apprendista

Obbliga l’impresa a professionalizzare l’apprendista

Obbliga l’impresa ad inviare, in orario di lavoro, l’apprendista a corsi di 120 ore per la formazione professionale

Paga i corsi di formazione professionale per gli apprendisti

Si abbassano i livelle di disoccupazione giovanile

Si riducono i costi sociali e assistenziali connessi alla disoccupazione

La società italiana si avvicina agli standards europei sulla formazione professionale per apprendisti

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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il contratto di apprendistato: attori ed interessi L’IMPRESA

INTERESSI AZIONI RISULTATI ATTESI

Poter disporre di manodopera professionalizzata

Non dover sostenere oneri gravosi per formare il personale

Assumere manodopera giovane ad un costo inferiore

Realizza un piano formativo in cooperazione con agenzie formative del territorio, nel rispetto della legge

Invia l’apprendista ai corsi di formazione professionale organizzati a cura dello stato

Ottiene una riduzione del costo del lavoro

Può formare il proprio personale secondo le sue esigenze

Migliora la qualità della manodopera nel settore

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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il contratto di apprendistato: attori ed interessi L’APPRENDISTA

INTERESSI AZIONI RISULTATI ATTESI

Trovare facilmente un posto di lavoro, anche se sprovvisto di una adeguata preparazione professionale

Imparare in un tempo abbastanza breve un lavoro

Avere buone prospettive un lavoro stabile e di carriera

Accetta una riduzione nella retribuzione

Si inserisce nel piano formativo predisposto dall’impresa

Frequenta i corsi di formazione professionale organizzati per lui della regione a nome dello stato

Ha un rapporto di formazione e lavoro tutelato

Può inserirsi nel mondo del lavoro senza aver prima conseguito una qualifica professionale

Può avere serie prospettive di carriera nel lavoro

Ha buone probabilità di conservare o comunque trovare sempre un posto di lavoro

Può inserirsi agevolmente in percorsi formativi che migliorino e approfondiscano la sua preparazione professionale

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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Il contratto di apprendistato è regolato da leggi nazionali e regionali

Legge 25/55Legge 56/87Legge 196/97 - art. 16 Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03

Il contratto di apprendistato è regolato dai contratti di lavoro

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Edilizia-Industria del 18 Giugno 2008: art. 92

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Edilizia-Artigianato del 23 Luglio 2008: Allegato D

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Leggi e Norme contrattuali

Scheda: 1.02 - OL67L04a

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Prevede tre tipologie di apprendistato:

1. Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

2. Contratto di apprendistato professionalizzante (simile all’apprendistato attuale);

3. Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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1. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

E’ rivolto ai giovani che hanno compiuto 15 anni e non hanno superato i 18.

Non può avere durata superiore ai 3 anni. E’ finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Il contratto deve contenere indicazioni riguardo alla

prestazione lavorativa oggetto del contratto, al piano formativo individuale, alla qualifica che potrà essere acquisita al termine del contratto.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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2. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

E’ rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni La durata deve essere non inferiore a 2 anni e non superiore a 6. È finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso

una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.

Il contratto deve contenere indicazioni riguardo alla prestazione lavorativa oggetto del contratto, al piano formativo individuale e alla qualifica che potrà essere acquisita alla conclusione del contratto.

E’ possibile sommare i periodi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione con quelli dell’apprendistato professionalizzante.

Il datore di lavoro deve nominare un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate che, oltre a fornire ai giovani il supporto necessario all’integrazione

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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3. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

E’ un tipo di contratto rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i29 anni ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario , per il conseguimento di titoli di studi universitari e dell’alta formazione.

La durata è stabilita dalle Regioni in accordo con le Università.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92

3 Anni

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

massimo 3 anni per qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale

massimo 4 anni per qualifiche finali del terzo livello di inquadramento

massimo 5 anni per qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento

DURATA DELL’APPRENDISTATO

Scheda: 1.03 - C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92

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Durata: da definire in un successivo accordo tra le parti

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D

DURATA DELL’APPRENDISTATO APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 1° GRUPPO SUPER Lavorazioni polivalenti che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che carpenteria Durata: 5 anni

1° GRUPPO Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale , quali ad esempio ferraiolo, cementista, formatore, scalpellino, ornatore, decoratore, pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista) Durata: 5 anni

Scheda: 1.04 - C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D

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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D

DURATA DELL’APPRENDISTATO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2° GRUPPO Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore Durata: 4,5 anni

3° GRUPPO Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scagliolista), montatore di prefabbricati Durata: 3 anni

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D

Scheda: 1.04 - C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D

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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92

C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D

ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA

Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere:

Il piano formativo individuale dovrà comprendere:

l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al

termine previsto, il piano formativo individuale.

la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e

tecnico professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative

vigenti

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92

C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D

ORARIO DI LAVORO L’orario di lavoro è quello definito dal Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro (40 ore settimanali)

Nell’orario di lavoro sono comprese le ore destinate alla formazione esterna

Per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione la durata della formazione è di 240 ore annue

Per l'apprendistato professionalizzante la durata della formazione è fissata in 120 annue

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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LA FORMAZIONE ESTERNA

La formazione esterna all’impresa si propone di accrescere la preparazione culturale e professionale dell’apprendista.

La preparazione culturale viene sviluppata nel modulo “trasversale”, per almeno il 35 % delle ore di formazione (42 ore su 120).La Regione del Veneto ne ha fissato la durata in 48 ore.

La formazione professionale viene sviluppata nel modulo “professionalizzante” per almeno il 50% delle ore di formazione (60 ore su 120) La Regione del Veneto ne ha fissato la durata in 70 ore.

La Regione del Veneto inoltre ha deciso di destinare 2 ore della formazione esterna ad un colloquio di accompagnamento/orientamento con l’apprendista e il tutor aziendale. Il colloquio si propone di contribuire alla redazione di un piano formativo per l’apprendista più rispondente alle sue esigenze e a quelle dell’impresa.

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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La frequenza al corso da parte dell’apprendista è obbligatoria.

L’apprendista può essere assente solo per malattia o motivi familiari.

Nei giorni di lezione non può essere presente in impresa per nessun motivo.

In ogni caso l’apprendista deve recuperare le ore di assenza dai corsi di formazione esterna

LA FORMAZIONE ESTERNA

Scheda: 1.01 - OL67A01a

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IL TUTOR AZIENDALE

Scheda: 1.05 - Ruolo del tutor aziendale

Il tutor è la persona a cui l'impresa attribuisce una responsabilità di supervisione sull'investimento professionale che è stato fatto nei confronti dell'apprendista.

Il tutor aziendale è la persona che assume il ruolo di guida e facilitatore del percorso di inserimento e apprendimento del giovane apprendista durante tutto il contratto di apprendistato.

Il tutor aziendale costituisce il costante punto di riferimento del giovane apprendista, che deve trovare in questa persona un interlocutore in grado di aiutarlo a maturare i comportamenti adeguati

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Scheda: 1.05 - Ruolo del tutor aziendale

IL TUTOR AZIENDALE

Compiti del tutor aziendale

accogliere e inserire l'apprendista nel contesto di lavoro, chiarendo le attività e competenze del ruolo di riferimento che dovrà arrivare a ricoprire;

illustrare gli obiettivi che caratterizzano il percorso di crescita professionale dell'apprendista,

stabilire con l’apprendista un patto di reciproco impegno per arrivare a conseguire i risultati intermedi e finali che sono previsti;

presentare il piano delle attività che verranno progressivamente assegnate in impresa e le finalità della formazione extra aziendale;

organizzare momenti di spiegazione, affiancamento, analisi e riflessione con l'apprendista, per aiutarlo a sviluppare le competenze richieste dal ruolo professionale;

Compiti del tutor aziendale Compiti del tutor aziendale

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Scheda: 1.05 - Ruolo del tutor aziendale

IL TUTOR AZIENDALE

favorire l'integrazione tra i contenuti affrontati nella formazione esterna e le attività svolte sul luogo di lavoro;

valutare i livelli di competenza progressivamente raggiunti dall'apprendista;

gestire periodici colloqui con l'apprendista, per valutare insieme come sta andando il percorso di inserimento, analizzare le difficoltà che emergono, stabilire il modo più opportuno per affrontarle, tenere alta la sua motivazione ad impegnarsi per imparare

Compiti del tutor aziendale