ARCAV GIOVANI 2008 ARCAV COSTRUZIONI 2008 REGIONE VENETO - APPRENDISTATO 2008 CORSO PER TUTORE...
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I 2008I 2008
REGIONE VENETO - APPRENDISTATO 2008REGIONE VENETO - APPRENDISTATO 2008
CORSO PER CORSO PER TUTORE AZIENDALETUTORE AZIENDALE
Incontri per riflettere su come rendere più efficiente la formazione degli apprendisti
LEZIONE 11
A cura di Alberto Pedrazzoli
CORSO PER TUTORE AZIENDALECORSO PER TUTORE AZIENDALE
ACCOGLIENZA DEI TUTOR - PRESENTAZIONE DEL CORSO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
DIRITTI E DOVERI DELL’APPRENDISTA E DELL’IMPRESA IL RUOLO DEL TUTOR AZIENDALE
CORSO PER TUTORE AZIENDALECORSO PER TUTORE AZIENDALE
Temi degli incontri
1. Presentazione del corso - Il contratto di apprendistato: Diritti e doveri dell’apprendista e dell’impresa - Il ruolo del tutor aziendale
2. I giovani e il lavoro in edilizia - Inserimento dell’apprendista in cantiere
3. Il ruolo del tutor aziendale: la formazione professionale dell’apprendista
4. Il piano formativo: individuazione delle competenze da acquisire
5. Il piano formativo: programma del percorso formativo
6. Conduzione del percorso formativo – Gestione dei momenti di crisi
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
E’ uno speciale rapporto di lavoro con cui l’imprenditore, utilizzando nell’impresa l’opera dell’apprendista assunto alle sue dipendenze, si obbliga ad impartirgli o a fargli impartire le nozioni tecniche e le abilità pratiche necessarie perché egli acquisisca le competenze professionali per diventare un lavoratore qualificato
Lo stato favorisce l’instaurarsi di questo rapporto di lavoro facendosi carico al posto dell’impresa dei contributi sociali dell’apprendista
Nel contratto di apprendistato operano tre attori: L’APPRENDISTA
L’IMPRESA LO STATO
Scheda: 1.01 - OL67A01a
il contratto di apprendistato: attori ed interessi LO STATO
INTERESSI AZIONI RISULTATI ATTESI
Diminuire il tasso di disoccupazione giovanile
Favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro
Accrescere la professionalità dei componenti la società
Paga al posto dell’impresa i contributi sociali per l’apprendista
Obbliga l’impresa a professionalizzare l’apprendista
Obbliga l’impresa ad inviare, in orario di lavoro, l’apprendista a corsi di 120 ore per la formazione professionale
Paga i corsi di formazione professionale per gli apprendisti
Si abbassano i livelle di disoccupazione giovanile
Si riducono i costi sociali e assistenziali connessi alla disoccupazione
La società italiana si avvicina agli standards europei sulla formazione professionale per apprendisti
Scheda: 1.01 - OL67A01a
il contratto di apprendistato: attori ed interessi L’IMPRESA
INTERESSI AZIONI RISULTATI ATTESI
Poter disporre di manodopera professionalizzata
Non dover sostenere oneri gravosi per formare il personale
Assumere manodopera giovane ad un costo inferiore
Realizza un piano formativo in cooperazione con agenzie formative del territorio, nel rispetto della legge
Invia l’apprendista ai corsi di formazione professionale organizzati a cura dello stato
Ottiene una riduzione del costo del lavoro
Può formare il proprio personale secondo le sue esigenze
Migliora la qualità della manodopera nel settore
Scheda: 1.01 - OL67A01a
il contratto di apprendistato: attori ed interessi L’APPRENDISTA
INTERESSI AZIONI RISULTATI ATTESI
Trovare facilmente un posto di lavoro, anche se sprovvisto di una adeguata preparazione professionale
Imparare in un tempo abbastanza breve un lavoro
Avere buone prospettive un lavoro stabile e di carriera
Accetta una riduzione nella retribuzione
Si inserisce nel piano formativo predisposto dall’impresa
Frequenta i corsi di formazione professionale organizzati per lui della regione a nome dello stato
Ha un rapporto di formazione e lavoro tutelato
Può inserirsi nel mondo del lavoro senza aver prima conseguito una qualifica professionale
Può avere serie prospettive di carriera nel lavoro
Ha buone probabilità di conservare o comunque trovare sempre un posto di lavoro
Può inserirsi agevolmente in percorsi formativi che migliorino e approfondiscano la sua preparazione professionale
Scheda: 1.01 - OL67A01a
Il contratto di apprendistato è regolato da leggi nazionali e regionali
Legge 25/55Legge 56/87Legge 196/97 - art. 16 Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03
Il contratto di apprendistato è regolato dai contratti di lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Edilizia-Industria del 18 Giugno 2008: art. 92
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Edilizia-Artigianato del 23 Luglio 2008: Allegato D
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Leggi e Norme contrattuali
Scheda: 1.02 - OL67L04a
Prevede tre tipologie di apprendistato:
1. Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
2. Contratto di apprendistato professionalizzante (simile all’apprendistato attuale);
3. Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03
Scheda: 1.01 - OL67A01a
1. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
E’ rivolto ai giovani che hanno compiuto 15 anni e non hanno superato i 18.
Non può avere durata superiore ai 3 anni. E’ finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Il contratto deve contenere indicazioni riguardo alla
prestazione lavorativa oggetto del contratto, al piano formativo individuale, alla qualifica che potrà essere acquisita al termine del contratto.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03
Scheda: 1.01 - OL67A01a
2. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
E’ rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni La durata deve essere non inferiore a 2 anni e non superiore a 6. È finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
Il contratto deve contenere indicazioni riguardo alla prestazione lavorativa oggetto del contratto, al piano formativo individuale e alla qualifica che potrà essere acquisita alla conclusione del contratto.
E’ possibile sommare i periodi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione con quelli dell’apprendistato professionalizzante.
Il datore di lavoro deve nominare un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate che, oltre a fornire ai giovani il supporto necessario all’integrazione
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03
Scheda: 1.01 - OL67A01a
3. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
E’ un tipo di contratto rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i29 anni ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario , per il conseguimento di titoli di studi universitari e dell’alta formazione.
La durata è stabilita dalle Regioni in accordo con le Università.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03
Scheda: 1.01 - OL67A01a
APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92
3 Anni
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
massimo 3 anni per qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale
massimo 4 anni per qualifiche finali del terzo livello di inquadramento
massimo 5 anni per qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento
DURATA DELL’APPRENDISTATO
Scheda: 1.03 - C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92
Durata: da definire in un successivo accordo tra le parti
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D
DURATA DELL’APPRENDISTATO APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 1° GRUPPO SUPER Lavorazioni polivalenti che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che carpenteria Durata: 5 anni
1° GRUPPO Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale , quali ad esempio ferraiolo, cementista, formatore, scalpellino, ornatore, decoratore, pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista) Durata: 5 anni
Scheda: 1.04 - C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D
DURATA DELL’APPRENDISTATO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2° GRUPPO Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore Durata: 4,5 anni
3° GRUPPO Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scagliolista), montatore di prefabbricati Durata: 3 anni
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D
Scheda: 1.04 - C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92
C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D
ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere:
Il piano formativo individuale dovrà comprendere:
l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al
termine previsto, il piano formativo individuale.
la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e
tecnico professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative
vigenti
Scheda: 1.01 - OL67A01a
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92
C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D
ORARIO DI LAVORO L’orario di lavoro è quello definito dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (40 ore settimanali)
Nell’orario di lavoro sono comprese le ore destinate alla formazione esterna
Per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione la durata della formazione è di 240 ore annue
Per l'apprendistato professionalizzante la durata della formazione è fissata in 120 annue
Scheda: 1.01 - OL67A01a
LA FORMAZIONE ESTERNA
La formazione esterna all’impresa si propone di accrescere la preparazione culturale e professionale dell’apprendista.
La preparazione culturale viene sviluppata nel modulo “trasversale”, per almeno il 35 % delle ore di formazione (42 ore su 120).La Regione del Veneto ne ha fissato la durata in 48 ore.
La formazione professionale viene sviluppata nel modulo “professionalizzante” per almeno il 50% delle ore di formazione (60 ore su 120) La Regione del Veneto ne ha fissato la durata in 70 ore.
La Regione del Veneto inoltre ha deciso di destinare 2 ore della formazione esterna ad un colloquio di accompagnamento/orientamento con l’apprendista e il tutor aziendale. Il colloquio si propone di contribuire alla redazione di un piano formativo per l’apprendista più rispondente alle sue esigenze e a quelle dell’impresa.
Scheda: 1.01 - OL67A01a
La frequenza al corso da parte dell’apprendista è obbligatoria.
L’apprendista può essere assente solo per malattia o motivi familiari.
Nei giorni di lezione non può essere presente in impresa per nessun motivo.
In ogni caso l’apprendista deve recuperare le ore di assenza dai corsi di formazione esterna
LA FORMAZIONE ESTERNA
Scheda: 1.01 - OL67A01a
IL TUTOR AZIENDALE
Scheda: 1.05 - Ruolo del tutor aziendale
Il tutor è la persona a cui l'impresa attribuisce una responsabilità di supervisione sull'investimento professionale che è stato fatto nei confronti dell'apprendista.
Il tutor aziendale è la persona che assume il ruolo di guida e facilitatore del percorso di inserimento e apprendimento del giovane apprendista durante tutto il contratto di apprendistato.
Il tutor aziendale costituisce il costante punto di riferimento del giovane apprendista, che deve trovare in questa persona un interlocutore in grado di aiutarlo a maturare i comportamenti adeguati
Scheda: 1.05 - Ruolo del tutor aziendale
IL TUTOR AZIENDALE
Compiti del tutor aziendale
accogliere e inserire l'apprendista nel contesto di lavoro, chiarendo le attività e competenze del ruolo di riferimento che dovrà arrivare a ricoprire;
illustrare gli obiettivi che caratterizzano il percorso di crescita professionale dell'apprendista,
stabilire con l’apprendista un patto di reciproco impegno per arrivare a conseguire i risultati intermedi e finali che sono previsti;
presentare il piano delle attività che verranno progressivamente assegnate in impresa e le finalità della formazione extra aziendale;
organizzare momenti di spiegazione, affiancamento, analisi e riflessione con l'apprendista, per aiutarlo a sviluppare le competenze richieste dal ruolo professionale;
Compiti del tutor aziendale Compiti del tutor aziendale
Scheda: 1.05 - Ruolo del tutor aziendale
IL TUTOR AZIENDALE
favorire l'integrazione tra i contenuti affrontati nella formazione esterna e le attività svolte sul luogo di lavoro;
valutare i livelli di competenza progressivamente raggiunti dall'apprendista;
gestire periodici colloqui con l'apprendista, per valutare insieme come sta andando il percorso di inserimento, analizzare le difficoltà che emergono, stabilire il modo più opportuno per affrontarle, tenere alta la sua motivazione ad impegnarsi per imparare
Compiti del tutor aziendale