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    APPUNTI DI DIRITTO INDUSTRIALE

    PROF. Mario Ricolfi

    APPUNTI E RIASSUNTI DI

    DIRITTO INDUSTRIALEPROF. RICOLFI

    AA 2009/2010

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    STORIA

    Il Bree!!o: il primo istituto nato in tema di propriet intellettuale, allinizio dellera dellarivoluzione industriale come indispensabile incentivo allo sviluppo industriale stesso.

    Il Marc"io: nasce nel tardo medioevo sotto orma di marchio collettivo , collegato aiprodotti creati allinterno delle corporazioni artigiane e !uindi con unzione distintiva,individua il produttore e !uindi la !ualit di un bene, perc"# nel periodo dellecorporazioni occorreva esserne parte per produrre !ualcosa e bisognava anc"e seguiregli standard !ualitativi imposti. $ra ine %&& e inizio '&& poi, a seguito della rivoluzionerancese e con il passaggio alla libera concorrenza, il marc"io diventa individuale.

    Il Diri!!o #$A%!ore: inteso come protezione dellopera letteraria o artistica, nasce sotto(nna d)ng"ilterra nel 1%&*. al tempo lo strumento diusivo delle opere letterarie +ilorpus -ec"anicum era unicamente leditoria e pertanto il diritto dautore nasce comediritto alla copia dellopera +copyright

    lementi comuni ai tre istituti:0 sono tutti diritti esclusivi, !uindi assoluti+validi verso erga omnes e reali1+sulla cosa,!uindi contraattore non solo il primo violatore ma anc"e tutti i successivi

    0 "anno la funzione di incentivo alla creazione, &ell$i&!ere''e #ella colle!!ii!(.

    )l #iri!!o i%'!rialecomprende le norme rierite a marc"i e brevetti, la concorrenzasleale, lantitrust e la protezione del diritto di autore. Pi genericamente si pu dire c"e ildiritto industriale ricompresso nella macroarea della tutela della propriet intellettuale

    Primi aggregati storici +italiani urono il Di)e'!o I!alia&o +ine '&&, c"e distribuisce lamateria in due settori, il diritto industriale pubblicoc"e disciplina pesi e misure, industriepericolose e coalizioni operaie, ed il diritto industriale privato, c"e disciplina i rapporti dilavoro, la concorrenza, i segni distintivi e le invenzioni.stranea al diritto industriale rimane in a !uel punto la disciplina del diritto di autore.

    3el periodo tra le due guerre si orma invece un N%oo Di)e'!o I!alia&o c"e separa ladisciplina del diritto del lavoro dal diritto industriale privato e ingloba il diritto di autore.

    4empre in !uesto periodo nasce dalla deinizione di . o"ler il concetto di Be&eI**a!eriale, centrale per la concettualizazione dei diritti collegati alla tutela delle operedellingegno. 7a deinizione di bene immateriale a !uindi nascere una separazione tralopera, linvenzione +corpus m8sticum ed il supporto c"e la contiene +corpusmec"anicum, tutelando la prima indierentemente dal mezzo utilizzato per divulgarla.

    )noltre, stabilito c"e la tutela della propriet intellettuale applicabile ad un bene+immateriale, presto atta ed accettata lapplicabilit analogica dellistituto pi vecc"iodi tutti, la propriet.

    17a realit dei diritti in !uesto caso non a tanto rierimento alla cosa in senso dispositivo della stessa , cionella tutela dellappartenenza +propriet possesso, !uanto al atto c"e oltre alle tutele personali del titolaredel diritto +es risarcimento danni causati dal terzo c"e utilizza il marc"io, si applicano anc"e tutele realicome il ripristino delle condizioni concorrenziali precedenti allindebito utilizzo, tramite notizia dellindebitoalla collettivit, pubblicazione di sentenze ecc.

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    I MARC+I

    FUN,IONE

    Il Marc"io: un segno o simbolo atto a distinguere, allinterno di un insieme di beni oservizi, !uelli c"e provengono da una determinata impresa.

    lementi essenziali del marc"io sono !uindi la f%&-io&e #i'!i&!ia ed il rierimentoallimpresa dal !uale il bene o servizio marc"iato proviene.

    4i distingue tra i segni tipici !uali la ditta; in !uanto !uesta distingue una sola entit,mentre il marc"io atto a distinguere un insieme di beni +pluralit allinterno di uninsieme pi ampio, e dall;insegna; c"e invece si avvicina gi di pi al marc"io in !uandodistingue i locali dellimpresa c"e, come noto, possono anc"e essere molteplici +e !uindidistinguere una catena di negozi da altri negozi c"e vendono merci simili.

    (ltra considerazione riguarda invece la f%&-io&e a!!ra!!iadel marc"io, c"e collegatacon linteresse dellimprenditore alla sua registrazione in !uanto capace di rendere ipropri prodotti non solo distinguibili da !uelli concorrenti, ma anc"e preeribili proprioperc"# marc"iati +si pensi allabbigliamento.

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    )l Principio di 4pecialit suesposto stato inoltre ridimensionato per i beni c"e )o#o&o#i Ri&o*a&-aper i !uali esso non ora pi applicato +coca cola pu marc"iare anc"eun asciugamano, cosiddetta Ul!ra!!ii!(del marc"io>.

    (nc"e per i beni c"e non "anno rinomanza per, la protezione stata estesa togliendo ilre!uisito dellimpresa alla base di una ric"iesta di registrazione di marc"io. ?ggi inatti

    c"iun!ue pu registrare un marc"io e c"i gi lo "a atto lo pu cedere in licenza totale oparziale, !uindi anc"e acendolo produrre a terzi.

    rimasto peraltro il re!uisito dellU'o #el *arc"ioc"e prevede c"e il non uso per unperiodo superiore a 5 anni ne determini la decadenza.

    7a unzione di garanzia invece prevalentemente rimasta sotto la tutela delle leggi dimercato per le !uali, se la !ualit cala, calano anc"e le preerenze dei consumatori.

    Per stata riconosciuta ugualmente una tutela a !uesta unzione +in relazioneallinteresse collettivo ogni !ualvolta il marc"io sia idoneo a creare inganno oconusione nel pubblico +#iie!o #i %'o i&)a&&eole #el *arc"io.

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    per i prodotti o servizi per i !uali stato registrato.)n mancanza di registrazione, il marc"io tutelato a norma dellarticolo 25%1 +preuso.

    230. Marc"i colle!!ii. ) soggetti c"e svolgono la unzione di garantire lorigine, lanatura o la !ualit di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione dimarc"i collettivi per concederne luso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a

    produttori o commercianti231 Pre%'o. "i "a atto uso di un marc"io non registrato "a la acolt di continuare adusarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne valso.

    232. Diie!o #i 'ore''io&e #el *arc"io. )l rivenditore pu apporre il propriomarc"io ai prodotti c"e mette in vendita, ma non pu sopprimere il marc"io delproduttore.

    235. Tra'feri*e&!o #el *arc"io. A )l marc"io pu essere traserito o concesso inlicenza per la totalit o per una parte dei prodotti o servizi per i !uali stato registrato,purc"# in ogni caso dal traserimento o dalla licenza &o& #erii i&)a&&o i& 8%eicara!!eri #ei ro#o!!i o 'eri-i c"e 'o&o e''e&-iali &ell$are--a*e&!o #el

    %66lico.;

    La riori!( %&io&i'!a: secondo il !uale "iun!ue avr regolarmente depositato in uno

    dei paesi dellBnione una domanda di brevetto dinvenzione, di modello dutilit, didisegno o modello industriale, di marc"io di abbrica o di commercio, o il suo aventecausa, godr, per eseguire il deposito negli altri paesi, dun diritto di priorit entro certitermini>;.

    Pri&ciio #i ro!e-io&e =!elle 8%elle>: secondo il !uale ogni marc"io dC abbrica o dicommercio, regolarmente registrato nel paese dorigine, sar ammesso al deposito eprotetto tale e !uale negli altri paesi dellBnione.

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    1 ? Co&e&-io&e U&io&e #i Ber&a ;CUB

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    4i poi arrivati, nel 1**=, al marc"io unico europeo.

    1994 : Re)ola*e&!o '%l *arc"io co*%&i!ario &. 40/1994: porta invece allistituzionedi un unico marc"io europeo, abbandonando !uindi il principio di territorialit ancoraprevisto dalla precedente direttiva.Gli uici ai !uali ric"iedere la registrazione si trovano in 4pagna ad (licante e operano

    una veriica c"e il marc"io per il !uale c"iesto il deposito non sia ancora registrato inalcuno dei paesi dellunione.

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    FATTISPECIE COSTITUTIA

    )l #iri!!o #i *arc"iosi ac!uisisce con la registrazione e con luso. 3on !uindi tutelatala semplice creazione del marc"io.

    Hi ronte a modelli puri c"e prevedono c"e il diritto si ac!uisisca solo con la registrazioneo solo con luso, il modello italiano !uindi misto prevedendo importanza per entrambigli elementi.

    )l Fa!!o Co'!i!%!iotanto nel nostro ordinamento art. 256*6c"e in !uello comunitario dato comun!ue dalla registrazione, ma prevista la decadenza, come prima citato, incaso di mancato uso per un periodo ultra !uin!uennale.)noltre, nel nostro ordinamento, data tutela alluso ed in particolare al re%'o +usoaltrui precedente alla ric"iesta di registrazione. 4e inatti il marc"io "a ac!uisitonotoriet generale +rispetto al territorio nazionale, esso non registrabile perc"# privodel re!uisito di novit;. Hiversamente, se la notoriet solo locale, al precedenteutilizzatore spetta un #iri!!o #i re%'o, limitatamente alla zona di preutilizzo .

    da notarsi c"e il diritto di preuso non conerisce lac!uisto di un diritto a avore delprimo utilizzatore, ma circoscrive unicamente la protezione del marc"iosuccessivamente registrato +impossibile oppure non esclusiva nella zona di preuso.

    )l marc"io di diritto +!uello duso si c"iama di atto, inoltre pi tutelato di !uello di attoperc"# in capo al titolare vi una re'%&-io&e #i !i!olari!( +in base alla leggeJ. )ltitolare di marc"io di atto dovr invece dimostrare di esserlo +cio di aver usato giprima !uel marc"io.

    La re)i'!ra-io&e #el *arc"io

    7a registrazione di un marc"io pu essere sostanzialmente eettuata in tre modi:

    1. Deo'i!o &a-io&ale+Bicio italiano Drevetti e -arc"iK

    2. Deo'i!o i&!er&a-io&ale+dep. 3azionale I F)P? Ginevra9. Deo'i!o Co*%&i!ario+(licante B(-)

    7e due ipotesi +1 e 2 verso la 9, dieriscono, oltre c"e per !uanto gi espresso nelparagrao delle onti, anc"e per i vari termini previsti per Lesame della domanda.

    1 e 2 : Na-io&ale 3el diritto nazionale c"iun!ue vi abbia interesse pu areosservazioni sulla domanda di marc"io entro due mesi dalla pubblicazione.?ppure, entro tre mesi da tale data, c"i "a un interesse coniggente con la ric"iesta diregistrazione pu are opposizione sulla base degli impedimenti relativi previsti allart.1%6 comma 5 c"e rimanda i punti H e M dellart. 12 +marc"io gi registrato da altri ocon ac!uisita rinomanza altrove.

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    c"e contro le decisioni delluicio su eventuali ricorsi si pu are impugnazione presso iltribunale comunitario di prima istanza e, per sole !uestioni di legittimit, alla orte HiGiustizia della comunit. +!uindi ad esempio se una registrazione u atta in mala edeoppure no.

    Re8%i'i!i er la re)i'!ra-io&e

    Perc"# si possa procedere con la ric"iesta di registrazione, occorre c"e il segno siaidoneo ad essere registrato come marc"io, dotato di capacit distintiva, estraneo allaorma del prodotto +in certa misura, lecito, nuovo e non contrastante con diritto anterioridi terzi.

    3ella normativa nazionale !uesti re!uisiti sono espressi in positivo mentre in !uellacomunitaria lo sono in negativo +come impedimenti alla registrazione. 4i proceder diseguito con lespressione in negativo visto c"e la normativa comunitaria pi nuova ed,in senso generale, a da guida a !uella domestica.

    ?ccorre !uindi c"e non sussistano impedimenti alla ric"iesta. $ali i*e#i*e&!ipossonoessere A''ol%!io Rela!ii, con la distinzione c"e !uelli assoluti sono tutti essenziali enon superabili, mentre !uelli relativi sono superabili con il consenso del terzo.

    LI IMPEDIMENTI RELATII ALLA REISTRA,IONE DEL MARC+IO

    4ono !uelli alla base dei !uali stanno ragioni c"e anno capo ai diritti anteriori c"e unterzo pu vantare sul segno. )l consenso del terzo pu per ar superare limpedimentoin !uestione. Possono essere rappresentati da:

    a< *a&ca&-a #i &oi!(

    6< i&co*a!i6ili!( co& i #iri!!i #i !er-i.

    ?ccorre innanzi tutto sottolineare c"e lelemento di congiunzione tra impedimentiassoluti e relativi il divieto del deposito del marc"io in mala ede, come ad esempio la

    pratica di stocO p8ling, ossia il deposito di molteplici marc"i al solo scopo di impedire aiconcorrenti la possibilit di registrarne uno%.

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    7a 'e8%e&-a !e*orale delle opposizioni "a rilevanza. )natti se immaginiamo tresoggetti c"e abbino registrato lo stesso marc"io in tempi diversi:

    (0 ( (I

    se ( a causa per contraazione a (I +c"e "a registrato dopo, (I non pu opporrelinvalidit di ( perc"# esisteva (0 +c"e "a registrato prima di (, in !uanto, essendo la

    novit un impedimento relativo, solo (0 "a diritto a ar valere i suoi diritti e annullare (.)noltre, si noti c"e una domanda di marc"io comunitario, avendo eetto in tutti i paesi, "ala conseguenza di precludere una successiva domanda interna nel singolo paese.

    Co&ali#a #el *arc"io +(rt. 2' P): il titolare del diritto anteriore c"e venga aconoscenza di una domanda successiva di deposito di marc"io conliggente con il suo,pu ar valere il suo diritto anteriore entro 5 anni dal momento in cui venga aconoscenza delluso. 4e ci non avviene per, il marc"io viziato viene sanato ab inizio;e !uindi si convalida.

    7a convalida pone per problemi di possibile coesistenza di marc"i identici per prodottiidentici e !uindi di conusione per il pubblico e indebito approittamento di investimentidel concorrente. 1&3ella normativa europea si parla di notoriet; . 7a rinomanza si decide con un giudizio di attodellorgano giudicante, non esistono liste, ed "a diverse gradazioni: pi orte, pi settorimerceologici protegge.

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    del marc"io anteriore +). 3on ric"iesta conusione, e il marc"io posteriore nullo.

    2 tra un *arc"io re)i'!ra!o e 'e)&i #i'!i&!ii &o& re)i'!ra!i+marc"i di atto11, ditta,insegna, nome a dominio.

    )n !uesto caso si parla delle regole rierite al d Diri!!o #i Pre%'o; di cui allart. 25%1.

    a osservato c"e colui c"e usava gi solo a livello locale il marc"io successivamenteregistrato da altri, pu continuare ad usarlo nella stessa zona. 4i ritiene invece c"e ilregistrante possa usarlo ovun!ue, anc"e in !uella zona dove esisteva il preuso.

    ( livello comunitario !ueste previsioni "anno molta importanza, in !uanto elevata lapossibilit di un uso locale diicile da accertare>

    Di!!a i&'e)&a &o*e a #o*i&io: anc"e in !uesto caso sia la normativa domestica c"ecomunitaria aermano lincompatibilit dei segni da registrare !uando siano identici adaltri segni usati non per prodotti ma bensC come ditta, insegna o nome a dominio +art. 12comma c. (nc"e in !uesto caso per occorre c"e da tale identicit possa derivareconusione per il pubblico, anc"e solo intesa come risc"io di assimilazione.

    7a notoriet locale o nazionale comun!ue considerata e, sia a livello comunitario c"edomestico necessario c"e ditta e insegna godano di una certa rinomanza,aermazione commerciale sul territorio ainc"# possano avere azione invalidante12.

    9 tra marc"i registrati e diritti anteriori di terzi. #iri!!o #i a%!ore al &o*e all$i**a)i&e.

    Diri!!o a&!eriore al rorio ri!ra!!oK il ritratto di una persona non pu essereregistrato senza il consenso dellinteressato o, dopo la morte, dei suoi congiuntiindicati dalla legge + un diritto personalissimo, non trasmissibile, non a caratterepatrimoniale.

    Diri!!o a&!eriore al rorio &o*e15+es pastiglie leoneK si vedano innanzi tutti gli art6 e % del codice civile. Per opporsi alluso occorre c"e ci sia la rieribilit, !uindi c"esia c"iaramente rieribile ad una persona. Per opporsi alla registrazione occorre

    !uindi anc"e c"e da !uesto possa derivare un pregiudizio alla reputazione, onore,decoro della persona>4i veda anc"e larticolo del P) e lesclusione della ditta dalla tutela, per via dellaprevisione di legge c"e prevede c"e il nome dellimprenditore sia contenuto nelladitta1=.+es, il ratello di Gucci c"e vuole mettere il suo cognome Gucci nella sua dittac"e produce anc"essa vestiti.3ei casi in cui ci vuole il consenso dell ae&!e #iri!!o, !uesto colui c"e, attraversolutilizzazione primaria del segno, lo porta alla notoriet.4i noti c"e una volta registrato come marc"io un nome, il titolare civilistico di !uel

    11Marc"io #i fa!!o: marc"io utilizzato ma non registrato. 7a attispecie costituiva del diritto luso

    +e dal !uale derivi per un minimo di notoriet>. 7eicacia invalidante ce l"a il marc"io di attoc"e abbia notoriet non puramente locale.124i ricordi c"e a livello comunitario possono averla sia in ase di ric"iesta di registrazione c"edopo di azione giudiziaria di nullit194i noti c"e in !uesto caso, !uando luso del nome "a la possibilit di ledere il decoro dellapersona al !uale rieribile +c"e un reato>, e'i'!e %& #oere #i %fficio #i i&!ere&!o.

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    nome deve comun!ue sottostare alle norme di diritto industriale se lo vuoleregistrare anc"e lui, senza alcun diritto di natura civilistica.

    (ltri diritti esclusivi +es, un disegno o igura coperta da diritto dautore senzaautorizzazione. )n !uesti casi c si un diritto anteriore coniggente, ma non sonosegni distintivi di impresaJJ

    )n alcuni dei casi di cui sopra, lavente diritto pu non soltanto ric"iedere linvalidit delmarc"io, ma pu anc"e rivendicarlo +art. 11'/122, in !uesti casi !uindi lavete diritto puc"iedere la registrazione a proprio nome, la non accettazione della ric"iesta diregistrazione, o la ric"iesta di registrazione a proprio nome con varianti +es, parteigurativa dl marc"io diversa.

    LI IMPEDIMENTI ASSOLUTI

    Eieriscono invece a vizi genetici, intrinseci del segno o ragioni di ordine generale.Qanno !uindi una valenza generale ed attinente alla unzione stessa del marc"io ec"iun!ue vi abbia interesse pu !uindi c"iedere la nullit sulla base di !uesti dietti.

    a< &o& i#o&ei!( a'!ra!!aK

    6< #ife!!o #i caaci!( #i'!i&!ia +segni privi di carattere distintivo R nella direttivaK

    c;tutti i segniche possono essere riprodotti graficamente come le parole (compresi i nomi), lettere,cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che siano idonei adistinguere i prodotti da quelli di altre imprese;.7a previsione del P) allart. % invece aggiunge anc"e i suoni e le tonalit cromatic"e,purc"# idonei a distinguere.

    Ha tale deinizione si pu desumere il generale principio di e'!ra&ei!( #el *arc"io alro#o!!o. )l segno !uindi registrabile solo se non il prodotto stesso, ma pudierenziarsi da esso.

    Per i suoni inoltre +marchio musicale va speciicato c"e importante c"e !uesti sianoriproducibili graicamente !uindi mediante spartito +si a per elisa;, no al gracc"io di un

    15 Perc"# c"i subisce lazione di contraazione pu ar annullare il marc"io sulla base diimpedimenti assoluti e !uindi salvarsi dallazione di contraazione subita>

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    corvo> e c"e le combinazioni di colori siano atte a distinguere limpresa +cosadiicilissima !uindi no ai colori puri e orse alle combinazioni cromatic"e.

    4ono !uindi esclusi i marchi olfattivi perc"# non riproducibili graicamente +se non inmodo diicilissimo. Per i proumi inoltre lodore non un segno ma il prodotto stesso, e!uindi escluso, mentre una eventuale carta igienica alla camomilla potrebbe essere

    accettata ma occorre considerare c"e lodore di camomilla diicile da riprodurregraicamente e !uindi diicile c"e si ottenga la registrazione.

    3umeri o lettere inoltre devono avere capacit distintiva, !uindi pi acile c"e sianoregistrabili numeri composti +ac!ua di colonia ==1% piuttosto c"e numeri piccoli +salvoSecondary Meaning, oppure numeri singoli ma con una particolare caratterizzazionegraica.

    6< Dife!!o #i caaci!( #i'!i&!ia: deriva dallinidoneit di !uel marc"io a distinguere ilprodotto rispetto agli altri. il punto pi importante di tutti e va visto anc"e in base al

    principio di estraneit al prodottoda parte del segno, per il !uale il segno deve si essereidoneo a distinguere il prodotto ma nel contempo deve essere anc"e concettualmenteseparabile da esso, senza c"e la natura delle due cose si cononda, diversamente nonsarebbe pi un marc"io ma un componente intrinseco del bene +es aspiratori H8son conil coperc"io trasparente.

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    $ra i descrittivi, vi sono anc"e !uelli cosiddetti *arc"i #e6oli; ossia c"e "anno unelemento descrittivo debole1% e !uindi sono in teoria registrabili, anc"e se beneicianopoi di una tutela ineriore rispetto ai marc"i orti. +es, i marc"i c"e assomigliano ai marc"ideboli sono registrabili, se assomigliano a !uelli orti invece no.

    #< Se)&i #ie&%!i #i %'o co*%&e. 3on sono registrabili come marc"i !uei segni c"e

    consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente onegli usi correnti del commercio +es S per i medicinali.

    e< Marc"i #i for*ala legge prevede come principio generale la possibilit di registrarecome marc"io la orma di un prodotto ma, allo stesso modo, circonda !uesta previsionedi alcune cautele volte ad evitare c"e con la registrazione della orma si ottenga unasituazione di monopolio sulla produzione del bene.7a prima di !ueste cautele prevede c"e la orma registrata debba comun!ue essereidonea a distinguere il produttore. 7a registrazione !uindi negata per orme generic"eo banali +es bottiglia !ualun!ue.

    7a seconda cautela prevede c"e sia di impedimento alla registrazione al cd for*a&ece''aria;, ossia !uella orma c"e esclusivamente imposta dalla natura del prodotto+come lo sc"iaccianoci>.

    )n !uesto senso occorre speciicare c"e la orma necessaria pu essere correlata anc"econ altri diritti, come ad esempio !uelli di brevetto su una invenzione c"e deve averenecessariamente una determinata orma for*a i&&oa!ia;. 7a legge stabilisce per!uesti casi c"e la protezione alternativa, o si protegge il brevetto industriale o si c"iedela registrazione del marc"io.

    )nine lart. * P) stabilisce c"e non possono essere registrati i segni di orma c"e dannoun valore sostanziale1' al prodotto . !uesto il caso della cd for*a or&a*e&!ale; c"erileva in !uanto da un valore speciale, di ornamento, al prodotto.

    Hopo ladozione delle leggi sul design per mutata linterpretazione di !uesta cautela,mutando da speciale ornamento a orma di carattere individuale, !uindi molto meno

    esigente sul piano dellinnovazione estetica. 3e consegue c"e alcune orme sonomagari tutelabili come modelli di utilit o design, con protezione limitata !uindi nel tempoe non potenzialmente eterna come il marc"io.

    f< Licei!(: )l marc"io ovviamente deve essere lecito ainc"# possa essere registrato. )lmarc"io illecito !uando contrario alla legge1*, allordine pubblico2& o al buoncostume21.)l marc"io altresC illecito !uando ingannevole22 con riguardo allorigine geograica,alla !ualit o alla natura del prodotto, casi nei !uali si parla di Dece!!ii!(del segno.22

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    medio. !uindi escluso c"e sia ingannevole un prodotto c"e si c"iama pan di stelle;+perc"# tutti sanno c"e il pane non arriva dalle stelle, mentre ingannevole la cartaigienica cotonelle; c"e di carta e non di cotone>

    7illiceit o la decettivit pu anc"e essere sopravvenuta, cio diventarlosuccessivamente. )n !uesto caso la sanzione sempre la decadenza del marc"io.

    4empre a proposito di non ingannevolezza, sono !uindi anc"e esclusi gli stemmi e gliemblemi degli stati nazionali e delle organizzazioni internazionali riconosciute+disposizioni contenute nella BP.

    Ac8%i'!o e er#i!a #i caaci!( #i'!i&!ia

    7a mancanza di capacit distintiva, il carattere descrittivo e luso comune del segnopossono essere superati dal cd. Secondary Meaning2 . ossia !uindi dallac!uisto delcarattere distintivo attraverso luso.

    4ono in pratica le ipotesi nella !uali il segno originariamente 1sia privo di caratteredistintivo, 2 abbia carattere descrittivo o 9 sia di uso comune, ma nelle !uali esso stato usato cosC massicciamente e con unzione distintiva dallimprenditore c"e il

    pubblico oramai lo percepisce come indicazione di provenienza da una impresa.Bn esempio pu essere rappresentato da !l "iornale;, segno !uindi privo di caratteredistintivo +tutti gli altri giornali si c"iamano comunemente giornale; c"e per statotutelato +e registrabile grazie al Secondary Meaning.

    -a non tutti gli impedimenti possono essere superati con il 4econdar8 -eaning. escluso !uindi c"e esso sani i casi di impedimenti relativi e c"e super la non idoneitastratta.

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    3el caso di decadenza per non uso, possibile la ria6ili!a-io&e o 'a&a!oria se iltitolare del marc"io c"e sarebbe decaduto per non uso ne riprende luso prima c"e siaproposta domanda di accertamento di decadenza. )n !uesto caso la decadenza nonopera pi se il segno riusato per almeno 9 mesi e 1 gg prima c"e !ualcuno acciaazione di decadenza, salvo c"e il riutilizzo non sia unicamente inalizzato ad impedirelazione di decadenza da parte di terzi.

    La #eca#e&-a er #ece!!ii!( 'orae&%!a: 4i "a !uando il marc"io diviene idoneoad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la !ualit e la provenienzadei prodotti o servizi , a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolarea con il suo consenso.

    )n pratica essa esclusa !uando vi un rapporto di inormazione corretto da partedellutilizzatore del marc"io. 3on tutela di !ualit ma di correttezza proessionale.

    LA TUTELA DEL MARC+IO

    L$a-io&e #i co&!raffa-io&e.

    7azione di contraazione9&: +art. 2& P) 1c lettera D oppure art. 5 direttiva nata pertutelare la unzione primigenia del marc"io, !uella distintiva, e per impedire ai terzi diimmettere sul mercato dei beni muniti di segno identico o simile a !uello del titolare inmateria tale da creare una conusione nel pubblico tra i beni contraatti e !uelli originali.4volge !uindi sia il ruolo di tutelare gli interessi del titolare dei diritti sul segno c"e dievitare conusione ed inganno nei consumatori.

    )l re!uisito essenziale perc"# si abbia contraazione c"e il titolare del diritto di marc"ioo i licenziatari dello stesso esperiscano lazione. )n presenza del consenso di !uestiinatti, luso del terzo non costituisce in alcun modo contraazione. )noltre necessarioc"e luso del marc"io avvenga in commercio;.

    7a nozione di contraazione speculare con le ipotesi di conlitto ra segni distintivi visteper veriicare la validit della domanda di registrazione:

    1. ri*o !io #i co&fli!!o: -arc"i identici per prodotti identici. ?ssia viene usato unsegno; identico al marc"io, per contrassegnare prodotti identici a !uelli per cui registrato. )n !uesto caso si "a sicuramente contraazione e non necessario c"e sicrei conusione.

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    9. Ter-o !io #i co&fli!!o il marc"io registrato goda dello stato di rinomanza92 . )n!uesto caso vi una deroga al principio di specialit, !uindi si "a contraazione daparti di c"i usa un segno identico o simile, anc"e per prodotti non identici o aini+!uindi per classi merceologic"e diverse, e a condizione c"e il marc"io successivosia idoneo a trarre un indebito vantaggio da o dare ingiusto pregiudizio alla notorietdel marc"io anteriore +).

    Le a!!ii!( ri'era!e al !i!olare ;ar!. 20 CPI.

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    For*a e %66lici!( &ella circola-io&e #ei *arc"i.

    3ellordinamento italiano vige, in linea generale, il principio di libert delle orme !uindinon ric"iesta una orma speciica per i casi di traserimento dei marc"i, salvo i casi di

    donazione

    96

    .)l codice per prevede delle regole sulla pubblicit di !ueste cessioni, c"e devonoessere trascritte presso lBicio )taliano Drevetti -arc"i. 7a trascrizione per prevedela orma scritta, !uindi !uesti contratti sono generalmente atti con scrittura privataautenticata.

    Per il marc"io comunitario invece prevista la orma scritta ad substantiam, pena !uindila nullit del traserimento.

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    LE INEN,IONI

    Per i&e&-io&esi intende la soluzione di un problema tecnico, in !ualsiasi campo dellatecnologia intesa sia come processo c"e come prodotto.

    Halle invenzioni si dierenziano i cd *o#elli #i %!ili!(53; c"e invece costituisconosoluzioni di problemi tecnici mediante interventi sulla orma di macc"ine, utensilistrumenti ed oggetti duso, in modo da conerirgli migliore eicacia o comodit diapplicazione. )n pratica il modello di utilit si applica ad una invenzione gi esistente.

    Halle invenzioni occorre distinguere le semplici 'coer!e; in !uanto tali, ossia dellerivelazioni di ci c"e gi esiste in natura. Perc"# vi sia invenzione occorre !uindi c"e visia un possibile controllo delle orze in gioco, un riproducibilit a piacere da partedelluomo del processo considerato.

    )n !uesto senso non sono !uindi brevettabili le !eorie 'cie&!ific"e ed i *e!o#i*a!e*a!ici, essendo riconducibili ad ipotesi di spiegazione dei enomeni della natura.

    I&e&-io&i #i Proce''o o #i Pro#o!!o

    7a distinzione rilevante perc"#, sebbene la normativa consenta la brevettabilit dientrambi i casi, vi sono risvolti diversi.

    3el caso di invenzioni di processo la legge vieta ai terzi luso ed il commercio deiprodotti derivanti dal processo stesso solo se ricavati anc"e dai terzi mediante lo stessoprocesso +!uindi se li producono diversamente non c problema>. 3el caso diinvenzioni di prodotto invece, il divieto di uso e commercio attribuito ai terzi senzaalcuna limitazione, essendo irrilevante il procedimento utilizzato per produrre il prodottoprotetto dallaltrui brevetto.

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    I BREETTI PER INEN,IONE

    )l #iri!!o #i 6ree!!o il diritto esclusivo di attuare una invenzione e di disporne entro ilimiti e le condizioni stabilite dalla legge. )l diritto si estende anc"e al commercio del

    prodotto a cui linvenzione si rierisce.

    F%&-io&e

    La ri*a f%&-io&e !uella di ornire un i&ce&!io all$i&&oa-io&e, cosC c"e gliinventori abbiano interesse a produrreK

    La 'ecoa f%&-io&e correlata al %66lico #o*i&io c"e deriva dalla protezionebrevettuale. 7invenzione inatti liberamente disponibile dopo c"e decorso il periodoventennale di protezione

    La !er-a f%&-io&eriguarda la #iff%'io&e #ella co&o'ce&-a+#i'clo'%re perc"# grazieal re!uisito di descrizione completa dellinvenzione c"e esiste nella domanda di brevetto,si attua una diusione della conoscenza stessa e !uindi la possibilit per altri inventori diandare avanti partendo da !uella base.

    Para#o''o #i "aarol#: se linvenzione non osse protetta, linnovatore non accetter dipresentare la propria idea nemmeno per venderla perc"# !uesto la renderebbedisponibile a coloro ai !uali stata rivelata +linormazione non "a valore dopo c"e stata data.

    Fo&!i

    7e onti del diritto di brevetto: anc"e !ui si applica la BP, con 12 mesi dal brevetto perpresentare domanda di protezione anc"e negli altri paesi aderenti +ma ci signiica c"edevo are una domanda per ogni paese.

    siste inoltre per i brevetti unaltra convenzione denominata P$ Pa!e&! Cooera!io&A)ree*e&!per la !uale si a una domanda di brevetto a Ginevra e laccettazione valepoi per tutti i paesi aderenti.

    4ono inoltre presenti norme nel codice civile, art. 25'= e seguenti e soprattutto il P).

    O))e!!o #el #iri!!o #i 6ree!!o

    ome stabilito dallarticolo =5 P):

    Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove c"e implicano unVattivitinventiva e sono atte ad avere unVapplicazione industriale.

    3on sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

    a le scoperte, le teorie scientiic"e e i metodi matematiciKb i piani, i principi ed i metodi per attivit intellettuali, per gioco o per attivit commercialeed i programmi di elaboratoreK

    c le presentazioni di inormazioni.

    7e disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilit di ci c"e in esse eV nominato solo nellamisura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,metodi, programmi e presentazioni di inormazioni considerati in !uanto tali.

    3on sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento c"irurgicoo terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o

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    animale.

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    diventa una collezione di brevetti nazionali e conerisce al titolare gli stessi diritti c"e gliverrebbero coneriti dai vari brevetti nazionali degli stati designati.

    ) brevetti europei sono concessi dopo unVaccurata ricerca dello stato della tecnica ed unesame di merito c"e ne veriica i re!uisiti di brevettabilit.

    Il Bree!!o Co*%&i!ario)l Drevetto omunitario uropeo un titolo brevettuale unitario

    valevole per lVintero territorio della omunit uropea. stato istituito con laonvenzione di 7ussemburgo del 1*%5 c"e non per mai entrata in vigore, per leresistenze di determinati Paesi +Hanimarca ed )rlanda su tutti maniestate dopo lasottoscrizione.

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    alcun controllo preventivo di originalit dellinvenzione, lasciandosi ad eventuali azionilegali successive al brevetto il giudizio di merito sullesistenza del re!uisito.

    Le Rieica-io&i, sono un elemento importante della domanda di brevetto econsistono in parti del documento la cui inalit di acilitarne la consultazione,attraverso il titolo, la classiicazione e la descrizione, da parte di c"i esperto del ramo,

    il contenuto della domanda di brevetto. proprio nelle rivendicazioni c"e linventorecondiziona lambito di protezione del proprio brevetto, e conseguentemente la suaopponibilit ai terzi, mediante descrizione e rivendicazione dello stesso.

    c< L$I%'!riali!( lart. =* P) prevede c"e linvenzione sia atta ad avere unaapplicazione industriale se il suo oggetto pu essere abbricato o utilizzato in !ualsiasigenere di industria, anc"e !uella agricola +nelle norme americane si parla invece diBtilit;.

    )n uropa !uesta norma intesa in senso stretto, !uindi eventuali scoperte parziali+come la ricerca, c"e non porta ancora a nessuna utilizzazione pratica comprovata nonsono brevettabili. )n B4( invece sono pi tolleranti e considerano anc"e i contributi allaricerca +Eesearc" $ools come oggetto di mercato e con utilit, !uindi proteggibili.

    Giova a !uesto proposito ricordare il legame inscindibile della brevettabilit con luso c"esi intende are del prodotto o processo. )l principio generale inatti c"e una cosa c"enon serve a nulla non si possa brevettare.

    (d esempio nel campo delle biotecnologie, lapplicazione industriale c"e si intendeeettuare deve inatti essere indicata c"iaramente nella domanda di brevetto=&.

    #< La Licei!(: cio !uelle la cui #ttuazione contraria allordine pubblico=1 o al buoncostume.

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    4e invenzione rientra nel campo di attivit dellimpresa, al datore di lavoro spetta ildiritto di ac!uistare il brevetto, tramite diritto di opzione=5, oppure di usare linvenzione inmodo esclusivo o non esclusivo.

    I&e&-io&i #i !ea*

    3el caso di lavoro di team, lunico appiglio nel P) stabilisce c"e ai diritti di propriet

    industriale appartenenti a pi soggetti si applicano le norme del codice civile sullacomunione, in !uanto compatibili.

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    ?ccorre !uindi coordinare le due norme precedenti con i restanti commi dellarticolo:

    le universit o gli enti "anno !uindi il diritto di stabilire limporto massimo dei canoni dilicenze ed uso delle invenzioni realizzate, ma allinventore spetta in ogni caso non menodel cin!uanta per cento dei proventi o dei canoni di sruttamento dellVinvenzione.4e le universit o enti non determinano detti canoni, alle stesse compete il trenta per

    cento dei proventi o canoni realizzati.I&er-ia #ell$i&e&!ore$rascorsi cin!ue anni dalla data di rilascio del brevetto, !ualoralVinventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sruttamento industriale, ameno c"e ci non derivi da cause indipendenti dalla loro volont, la pubblicaamministrazione di cui lVinventore era dipendente al momento dellVinvenzione ac!uisisceautomaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sruttare lVinvenzione e i dirittipatrimoniali ad essa connessi o di arli sruttare da terzi, salvo il diritto spettanteallVinventore di esserne riconosciuto autore.

    La Pa!er&i!( #ell$i&e&-io&e

    )l diritto di essere riconosciuto autore dellinvenzione un diritto della personalit e cometale indisponibile ed inalienabile. Per le invenzioni si applica inoltre lart. 62 c"eprevede c"e !uesto diritto possa essere rivendicato, anc"e dopo la morte dellinventorestesso, dal coniuge o dai discendenti ino al secondo grado.

    3elle norme sulla domanda di brevetto, indipendentemente da c"i si presenti ac"iederlo, necessario sempre indicare a c"i appartiene la paternit dellinvenzione,c"e pu essere !uindi anc"e oggetto di rivendica giudiziale successiva.

    TUTELA

    )l diritto di brevetto dura !uindi 2& anni dal momento della domanda e non nerinnovabile ne prorogabile.

    7unica eccezione di prorogabilit rappresentata dai cd Cer!ifica!i Co*le*e&!ari,

    possibili solo nel settore armaceutico, c"e consentono prolungamenti del tempo inrelazione al tempo intercorso tra la domanda di brevetto e lottenimento dellaautorizzazione amministrativa alla commercializzazione del prodotto. ,test preliminari, ecc.

    ) diritti del titolare consistono nella acolt esclusiva di attuare lVinvenzione e di trarneproitto nel territorio dello 4tato. )noltre:

    6ree!!o #i ro#o!!o: il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere incommercio, vendere o importare a tali ini il prodotto in !uestioneK

    6ree!!o #i roce''oil diritto di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonc"#di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali ini il prodotto

    direttamente ottenuto con il procedimento in !uestione.?cc"io c"e vi una presunzione di ottenimento del prodotto con il processo se ilprodotto cosa nuova+discovery

    Li*i!a-io&i

    7e acolt esclusive di cui sopra non si estendono:

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    agli atti compiuti i& a*6i!o ria!o=* ed a fi&i &o& co**erciali, ovvero in ia'eri*e&!ale.

    alla preparazione estemporanea e per unit di medicinali nelle armacie su ricettamedica ed ai medicinali cosC preparati, purc"# non si utilizzino principi attivi realizzatiindustrialmente +ro#%-io&i )ale&ic"e

    a c"iun!ue nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda dibrevetto o alla data di priorit, abbia atto uso nella propria azienda dellVinvenzione+#iri!!o #i re%'o. 7a prova del preuso e della sua estensione eV a carico delpreutente.

    Lice&-a o66li)a!oriada rilasciarsi a avore di ogni interessato c"e la ric"ieda se iltitolare non "a attuato linvenzione brevettata, producendo nel territorio dello 4tato oimportando oggetti prodotti in uno 4tato membro della B o dello 4pazio economicoeuropeo ovvero in uno 4tato membro dellV?-.

    )noltre: (rt. 91 e 91 bis $E)P4 0 7icenza obbligatoria anc"e sempre concedibile nelcampo dei armaci +ad un prezzo diverso, per consentire ai paesi poveri di produrre evendere a prezzi ineriori medicinali c"e altrove "anno un costo eccessivo, solo per peruso locale. anno !uindi prese misure adeguate ainc"# il armaco non esca da !uelpaese +per evitare la speculazione economica, ed anc"e possibile c"e sia unaazienda non residente in !uel paese a produrlo.

    7e licenze obbligatorie per sono poco usate, perc"# si a prima a mettersi daccordocon la casa armaceutica per la vendita a prezzi ineriori in un determinato paese.

    Bree!!o #iee&!e: !uello c"e riguarda linvenzione secondaria c"e non puessere attuata senza ledere i diritti +e !uindi il consenso del titolare di una invenzioneprincipale. prevista in !uesto caso una concessione di licenza obbligatoria, salvo c"ela nuova invenzione a valle della prima si discosti da !uesta per novit, altezza inventiva+in pratica brevettabile a se stante.

    Deca#e&-a

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    a se lVinvenzione non eV brevettabile per mancanza dei re!uisiti di brevettabilit.

    b se, priva del re!uisito di suiciente descrizioneK

    c se lVoggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda inizialeK

    d se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e lVavente diritto non si sia valso

    delle acolt accordategli dallVarticolo 11'.4e le cause di nullit colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza dinullit parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

    Effe!!i #ella &%lli!(

    1. 7a declaratoria di nullit del brevetto "a eetto retroattivo, ma non pregiudica gli atti diesecuzione di sentenze di contraazione passate in giudicato gi compiuti, i contrattiaventi ad oggetto lVinvenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato dellasentenza c"e "a dic"iarato la nullit nella misura in cui siano gi stati eseguiti, ipagamenti gi eettuati ai sensi degli articoli 6= e 65, a titolo di e!uo premio, canone oprezzo.

    E'a%ri*e&!o7E'a%ri*e&!o del brevetto non trattato in particolare ma allart. 5 del P) condisciplina comune. ome per i marc"i !uindi, la prima vendita con il consenso deltitolare non esaurisce, in caso di esportazione5&,il diritto di protezione dato dal brevetto.

    5&ome in uropa e per i marc"i, se vendo in )talia dopo la prima vendita il diritto si esaurisce, inuropa anc"e ma se vendo uori dal territorio la protezione si mantiene.

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    DISENI E MODELLI

    Defi&i-io&e

    Per Di'e)&o o Mo#ello

    1

    si intende laspetto, in termini di caratteristic"e della orma,della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dellornamento, di unprodotto intero o di una sua parte, dove per Pro#o!!o si intende un oggetto industriale oartigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati allassemblaggio per ormare ilprodotto complesso52, gli imballaggi, i simboli graici, i caratteri topograici e lepresentazioni, ecc.

    La f%&-io&e !ec&ica: non costituiscono oggetto di registrazione come disegni o modelli!uelle caratteristic"e dellVaspetto del prodotto c"e sono determinate unicamente dallaunzione tecnica del prodotto stesso, e !uelle c"e devono essere necessariamenteriprodotte nelle loro esatte orme e dimensioni per potere consentire al prodotto diessere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto.

    $uttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli c"e possiedono ire!uisiti della novit e del carattere individuale !uando "anno lo scopo di consentirelVunione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

    Fo&!i

    7a Hirettiva %1/1**' "a ortemente modiicato la disciplina domestica di disegni emodelli, obbligando gli 4tati membri dellVB ad uniormare le norme vigenti sulla tutelagiuridica di disegni e modelli, mirando cosC a risolvere lVeterogeneit delle legislazioni.

    7V)talia "a dato attuazione alla Hirettiva nel *5/2&&1, realizzando una proonda revisionedella legislazione in materia di disegni e modelli, simboleggiata dal ricordato passaggiodalla terminologia di disegni e modelli ornamentali a !uella di disegni e modelliregistrati.

    7a normativa nazionale aceva inatti rierimento ai cosiddetti disegni e modelliornamentali caratterizzati da inalit essenzialmente estetic"e e su !uesta base distintidal marc"io c"e invece aveva ed "a unzioni prettamente distintive +al di la dellestetica.

    7abbandono dello speciale ornamento; dai re!uisiti di tutela, toglie inoltre spazio allatutela concorrenziale contro limitazione servile, c"e !uindi rimane aidata allaprotezione delle norme sulla concorrenza sleale.

    Re8%i'i!i er la re)i'!ra-io&e

    7a registrazione di un disegno o modello possibile presentando domanda pressolVBicio )taliano Drevetti e -arc"i e viene concessa !uando il disegno o modello presentii caratteri della &oi!(e della iii#%ali!(.

    Noi!( Bn disegno o modello eV nuovo se nessun disegno o modello identico eVstato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di

    51Hisegno bidimensionale, modello tridimensionale.52)n !uesto senso i ricambi auto sarebbero registrabili e !uindi sarebbe vietata la riproduzione diconcorrenza. Per il momento per la norma prevede una deroga per i ricambi, c"e rimangonotuttora producibili da terzi.

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    registrazione. ) disegni o modelli si reputano identici !uando le loro caratteristic"edieriscono soltanto per dettagli irrilevantiK

    Iii#%ali!(: il carattere individuale appartiene invece ai disegni e ai modelli la cuiimpressione generale suscitata nellutilizzatore inormato dierisceconsiderevolmente dallimpressione generale suscitata dai disegni e modelli

    precedentemente divulgati.La Di%l)a-io&e: la disciplina dei disegni e modelli dierisce in parte da !uella previstaper le divulgazioni di altri diritti di propriet industriale.

    )natti, mentre il re!uisito di novit distrutto per gli altri diritti in ogni caso in cui loggettodi tutela era gi stato reso noto al pubblico, per marc"i e modelli contano solo ledivulgazioni c"e possono ragionevolmente essere conosciute negli ambientispecializzati del settore interessato.

    T%!ela

    Bna volta registrato il disegno o modello, il titolo #%ra ci&8%e a&&i, prorogabile perulteriori !uin!uenni ino ad un *a''i*o #i 2 a&&i.

    ) disegni e i modelli c"e al tempo stesso accrescono lVutilit dellVoggetto e sono dotatiintrinsecamente di valore artistico e carattere creativo particolare possono essereulteriormente tutelati dal diritto dVautore, estendendo la durata della relativa tutela ino a%& anni dopo la morte del titolare

    ome per tutti gli altri diritti di propriet industriale occorre distinguere il diritto allaregistrazione da !uello di utilizzazione c"e scaturisce dalla registrazione stessa.

    )l diritto alla registrazione spetta allVautore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. possibile la re)i'!ra-io&e *%l!ila ino a 1&& disegni.

    )l contenuto del diritto uguale a !uello dei brevetti e cosC !uello delle limitazioni allostesso.

    I&e&-io&i #i #iee&!i: salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli,c"e siano opera di dipendenti, in !uanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta aldatore di lavoro, ermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto comeautore del disegno o modello e di are inserire il suo nome nellVattestato di registrazione.

    ) diritti derivanti dalla registrazione sono ovviamente trasmissibili sia inter vivos c"emortis causa.

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    IL DIRITTO DI AUTORE : COPHRI+T

    Fo&!i

    W disciplinato prevalentemente dalla 7egge 22 aprile 1*=1, n. 699 e successivemodiicazioni, e dal $itolo )S del 7ibro

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    Oere co*le''e e co*o'!e ca'i #i co*le''i!( 'o))e!!ia

    7opera oggetto del diritto dautore pu essere realizzata da un solo soggetto ma, pire!uentemente, essa invece il risultato della collaborazione di pi persone, attivit c"epu ric"iedere anc"e una organizzazione e coordinamento molto complessi e lapresenza di pi autori.

    )n !uesto contesto, !uando da pi contributi ne deriva un opera a se stante dotata dicarattere creativo, indispensabile stabilire !uale sia lapporto dal !uale deriva ilcarattere creativo, ai ini di evidenziare c"i titolare dei diritti e i rapporti tra i varisoggetti.

    )l legislatore "a disciplinato tali aspetti in modo particolare solo per alcune tipologie dioere co*o'!e, ossia di opere dovute alla collaborazione tra pi persone il cuicontributo distinguibile e separabile.

    Oere ci&e*a!o)rafic"e+art ==05&

    4ono considerate sia unVopera collettiva in !uanto c un soggetto c"e coordina tutti, siacomposta perc"# creata da parti e contributi molto diversi.

    4i considerano coautori dellVopera cinematograica lVautore del soggetto, lVautore dellasceneggiatura, lVautore della musica5= ed il regista.

    7Vesercizio dei diritti di utilizzazione economica dellVopera cinematograica spetta per alproduttore dellVopera stessa, c"e si presume essere colui c"e indicato come tale sullapellicola cinematograica, e dura ino a %& ani dopo la morte di tutti gli autori55 .

    4alvo patto contrario, il produttore non pu eseguire o proiettare elaborazioni,trasormazioni o traduzioni dellVopera prodotta senza il consenso degli autori indicatinellVart. ==.

    Gli autori delle parti letterarie o musicali dellVopera cinematograica possono riprodurle ocomun!ue utilizzarle separatamente, purc"# non ne risulti pregiudizio ai diritti diutilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

  • 8/12/2019 Appunti Di Diritto Industriale Ricolfi

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    APPUNTI DI DIRITTO INDUSTRIALE

    PROF. Mario Ricolfi

    3elle opere liric"e si considera c"e il valore della parte musicale rappresenti la razionedi tre !uarti del valore complessivo dellVopera.

    3elle operette, nei melolog"i, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e ballettimusicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

    iascuno dei collaboratori "a diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la

    propria opera, salvo c"e lVautore della parte letteraria non pu disporne per congiungerlaad altro testo musicale, allVinuori dei casi in cui il musicista non la ponga in musica entrocerti termini oppure dopo averla posta in musica non la esegua o rappresenti ecc.

    )l legislatore "a inoltre previsto delle attispecie generali:

    Oere colle!!ie ;ar!. 5 e 3