Appunti Del Corso Di Implicazioni Legali Presso Politecnico Di Milano 2008-2009

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1 APPUNTI DEL CORSO 1. LA LIBERA PROFESSIONE 1.1. Forme tradizionali di svolgimento dell’attività Tradizionalmente l’esercizio della libera professione in Italia è stato disciplinato da normative a carattere protezionistico, mediante l’istituzione di elenchi ed albi ad accesso riservato esclusivamente a soggetti muniti di particolari requisiti, costituiti, in specie, dal possesso di un titolo di studio universitario unitamente al superamento dell’esame di Stato. Tale impostazione trova il suo fondamento nella funzione che, generalmente, è stata attribuita alle professioni come attività svolte nell’interesse della società, ovvero destinate essenzialmente a soddisfare esigenze di carattere sociale nel perseguimento del miglioramento delle condizioni di vita dei consociati. Anche alla luce delle disposizioni che regolamentano l’esercizio della libera professione, in particolare si rinvia a quanto disposto dagli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, appare chiaro che il legislatore ha inteso tutelare espressamente le professioni c.d. protette disciplinate specificamente, per le quali sia stato previsto un sistema di accesso riservato, unitamente alla presenza di organi di vigilanza, dotati di poteri sanzionatori, ovvero gli ordini. La particolare attenzione che il legislatore dedica alle professioni protette non deve, però, trarre in inganno l’interprete chiamato ad applicare la norma in quanto va chiarito che i disposti codicistici trovano applicazione anche per altre professioni che, sebbene escluse dal novero di quelle protette, in quanto non ricomprese in albi o non disciplinate da specifiche disposizioni di legge, corrispondano, nella sostanza, alla definizione fornita al riguardo dal codice o, in ogni caso, abbiano quale oggetto la prestazione di opera intellettuale (di cui infra). Recentemente sono state introdotte modifiche a siffatta disciplina di matrice protezionistica per lo più derivanti dalla normativa comunitaria che, intollerante a meccanismi distorsivi del mercato, quale, tra gli altri, la restrizione dell’accesso a determinate attività, ha fornito il necessario impulso ad una revisione del sistema delle libere professioni. Il principale elemento innovativo introdotto nel sistema riguarda una visione più ampia delle libere professioni, che costituiscono oggi un più esteso settore rispetto a quello regolamentato e riconducibile agli Ordini Professionali. La riforma trae spunto dalla modifica del mercato, oggi decisamente più variegato e polverizzato in varie e specifiche competenze non sempre ricomprensibili all’interno delle attività esercitate dai professionisti “protetti”. Inoltre, non si può trascurare il fatto che il legislatore non sia in grado di contemplare tutte le attività che possano essere svolte da un professionista intellettuale al fine di determinare esattamente a quale area di competenza debba essere ascritto e pertanto a quale ordine professionale fare riferimento per il controllo e la disciplina. Accanto alle disposizioni di legge vi sono poi altre normative, benché di natura volontaria, che contemplano le attività professionali e ne definiscono il contenuto e le modalità di esercizio. Tra le tante, merita un breve cenno la norma UNI 10771 1 che stabilisce i requisiti che il professionista, chiamato a svolgere un’attività di consulenza di stampo manageriale, deve possedere. 1 UNI 10771:2003: “Consulenza di direzione – Definizioni, classificazione requisiti e offerta del servizio”

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    APPUNTI DEL CORSO

    1. LA LIBERA PROFESSIONE

    1.1. Forme tradizionali di svolgimento dellattivit

    Tradizionalmente lesercizio della libera professione in Italia stato disciplinato da normative a carattere

    protezionistico, mediante listituzione di elenchi ed albi ad accesso riservato esclusivamente a soggetti

    muniti di particolari requisiti, costituiti, in specie, dal possesso di un titolo di studio universitario unitamente

    al superamento dellesame di Stato.

    Tale impostazione trova il suo fondamento nella funzione che, generalmente, stata attribuita alle

    professioni come attivit svolte nellinteresse della societ, ovvero destinate essenzialmente a soddisfare

    esigenze di carattere sociale nel perseguimento del miglioramento delle condizioni di vita dei consociati.

    Anche alla luce delle disposizioni che regolamentano lesercizio della libera professione, in particolare si

    rinvia a quanto disposto dagli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, appare chiaro che il legislatore ha

    inteso tutelare espressamente le professioni c.d. protette disciplinate specificamente, per le quali sia stato

    previsto un sistema di accesso riservato, unitamente alla presenza di organi di vigilanza, dotati di poteri

    sanzionatori, ovvero gli ordini. La particolare attenzione che il legislatore dedica alle professioni protette non

    deve, per, trarre in inganno linterprete chiamato ad applicare la norma in quanto va chiarito che i disposti

    codicistici trovano applicazione anche per altre professioni che, sebbene escluse dal novero di quelle

    protette, in quanto non ricomprese in albi o non disciplinate da specifiche disposizioni di legge,

    corrispondano, nella sostanza, alla definizione fornita al riguardo dal codice o, in ogni caso, abbiano quale

    oggetto la prestazione di opera intellettuale (di cui infra).

    Recentemente sono state introdotte modifiche a siffatta disciplina di matrice protezionistica per lo pi

    derivanti dalla normativa comunitaria che, intollerante a meccanismi distorsivi del mercato, quale, tra gli

    altri, la restrizione dellaccesso a determinate attivit, ha fornito il necessario impulso ad una revisione del

    sistema delle libere professioni. Il principale elemento innovativo introdotto nel sistema riguarda una visione

    pi ampia delle libere professioni, che costituiscono oggi un pi esteso settore rispetto a quello

    regolamentato e riconducibile agli Ordini Professionali. La riforma trae spunto dalla modifica del mercato,

    oggi decisamente pi variegato e polverizzato in varie e specifiche competenze non sempre ricomprensibili

    allinterno delle attivit esercitate dai professionisti protetti. Inoltre, non si pu trascurare il fatto che il

    legislatore non sia in grado di contemplare tutte le attivit che possano essere svolte da un professionista

    intellettuale al fine di determinare esattamente a quale area di competenza debba essere ascritto e pertanto a

    quale ordine professionale fare riferimento per il controllo e la disciplina.

    Accanto alle disposizioni di legge vi sono poi altre normative, bench di natura volontaria, che contemplano

    le attivit professionali e ne definiscono il contenuto e le modalit di esercizio. Tra le tante, merita un breve

    cenno la norma UNI 107711 che stabilisce i requisiti che il professionista, chiamato a svolgere unattivit di

    consulenza di stampo manageriale, deve possedere.

    1 UNI 10771:2003: Consulenza di direzione Definizioni, classificazione requisiti e offerta del servizio

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    Alla luce di tale normativa tecnica, che resta comunque di carattere volontario, in quanto alla sua

    applicazione, appare chiaro che risulterebbe certamente riduttivo annoverare nel campo delle libere

    professioni solo quelle che trovano un riconoscimento formale ed ufficiale negli Ordini professionali istituiti

    con legge.

    Pertanto, risultano applicabili le disposizioni del codice civile in materia di prestazione di opera intellettuale

    a tutte le attivit svolte da soggetti che forniscono servizi di tale natura, a prescindere dalla esistenza di

    eventuali associazioni di appartenenza, anche previste da disposizioni normative vincolanti.

    Lo svolgimento dellattivit professionale pu avvenire in diverse forme, in particolare in forma individuale

    oppure in forma associata, quale studio associato, societ di persone o societ di capitali.

    Lesercizio in forma individuale della libera professione rappresenta la principale modalit di svolgimento

    delle attivit professionali con riguardo soprattutto al particolare tipo di rapporto, tra committente e

    professionista, che si caratterizza per il c.d. intuitus personae. Va infatti rammentato che, considerato il

    contributo soggettivo del professionista quale elemento essenziale del contratto, il committente sceglie il

    professionista per le qualit personali di questultimo.

    Nonostante il rapporto tra committente e professionista trovi la sua massima espressione nellipotesi di

    esercizio della professione in forma individuale, si reso necessario, in conseguenza degli avvenuti

    mutamenti e delle evoluzioni del mercato, adottare forme associative di svolgimento delle attivit

    professionali.

    Principalmente i professionisti svolgono attivit mediante studio associato, ovvero mediante forme

    associative tipizzate dalla legge, che comportano la creazione di un organismo, da parte di due o pi

    professionisti, rappresentativo di tutti i soggetti che ne facciano parte. Considerata leccezionalit

    dellesercizio della professione in forma associata, atteso che, come test indicato, laspetto individuale

    costituisce un elemento essenziale di un contratto tra libero professionista e committente, va precisato che

    tale fenomeno trova una propria disciplina allinterno della Legge 23 novembre 1939, n. 1815 (in Gazz.

    Uff., 16 dicembre, n. 291) Disciplina giuridica degli studi di consulenza e di assistenza.2

    Va, al riguardo, rammentato che tutte le attivit di liberi professionisti appartenenti a categorie protette,

    ovvero tutelate mediante la costituzione di Ordini e relativi Albi, sono sempre state definite e regolamentate

    attraverso atti normativi del legislatore nazionale al fine di dare certezza alle posizioni di tali soggetti,

    nonch di tutelare i potenziali clienti. Certamente appare pi garantista, per ambo le parti contrattuali (cliente

    e professionista), una disciplina di inquadramento di alcune professioni che definisca in modo specifico quali

    i limiti, i doveri ed i diritti relativi a tale attivit e quali i soggetti che siano legittimati a svolgere determinate

    prestazioni. Ovviamente, a seguito della recente evoluzione delle professioni, pi che altro riconducibile a

    mutamenti ed esigenze di carattere economico e non normativo, tale impostazione (ovvero di previsioni

    normative inerenti le libere professioni) stata parzialmente mitigata in quanto, per le attivit non comprese

    nellambito di libere professioni protette, il legislatore si limita prevedere disposizioni che riguardano le 2 Al riguardo non si pu trascurare la recente abrogazione della suddetta legge attraverso il DL200/2008 che ha disposto labrogazione di circa 29000 atti normativi, a fini di semplificazione.

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    esclusioni e non a stabilire in modo diretto il settore specifico ma prevalentemente a definirne il campo

    applicativo in modo negativo (cosa il professionista non iscritto ad un albo ma che, ugualmente, presta

    attivit di natura intellettuale non pu fare!)E opportuno osservare che, anche se il legislatore ha previsto

    espresse disposizioni in ordine allo svolgimento dellattivit professionale in forma associata attraverso

    lapposita legge del 1939, va evidenziato che tale disciplina non pu prescindere dalle disposizioni generali

    e, pertanto, deve essere letta in combinato con quanto previsto dal Codice civile in materia di associazioni

    c.d. senza personalit giuridica agli articoli 363, 374 e 385.

    Tali disposizioni prevedono le forme di costituzione e di amministrazione delle associazioni, le modalit di

    gestione del fondo comune e stabiliscono regole di riferimento per quanto concerne le obbligazioni assunte

    dallassociazione e la relativa responsabilit per ladempimento.

    In linea generale la forma associativa, che rappresenta ancora una modalit molto diffusa per lesercizio della

    professione, costituisce un centro di aggregazione, differente ed autonomo rispetto a tutti gli elementi che lo

    compongono e centro indipendente di imputazione giuridica.

    Lelemento caratterizzante segnatamente la pluralit di soggetti appartenenti al medesimo settore ovvero al

    medesimo Ordine, la sussistenza della responsabilit autonoma dello Studio associato per le obbligazioni

    dallo stesso assunte unitamente alla persistente responsabilit individuale e personale dei singoli

    professionisti associati.

    Nonostante la costituzione di uno studio associato consenta di privilegiare la gestione in forma pluralistica

    dellattivit, la rilevanza dellaspetto individuale nelle libere professioni si rinviene nuovamente allinterno

    della stessa legge del 1939 che, testualmente, cos dispone: Le persone che, munite dei necessari titoli di

    abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attivit in forza di particolari

    disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attivit per cui sono abilitate o

    autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la

    dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e

    cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

    Lo Studio associato, nonostante costituisca autonomo centro di imputazione di rapporti di giuridici e di

    responsabilit, come un ente completamente indipendente, detta tale autonomia non per nulla perfetta, in

    quanto rispondono, per le obbligazioni assunte dallo Studio associato, tutti i soggetti che allo stesso

    appartengono.Al proposito va osservato che la legge del 1939 prevede il divieto di svolgimento di attivit

    professionale in forma diversa da quella associata od individuale, escludendo, pertanto, la possibilit di

    costituire societ aventi quale oggetto lo svolgimento di libere professioni. ( vietato costituire, esercire o

    dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di studio associato, societ, istituti, uffici, agenzie od enti, i

    quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza

    o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria)Solo

    recentemente, dapprima attraverso delle prassi, avvalorate da pronunce giurisprudenziali e successivamente

    3 Art. 36 codice civile: ordinamento ed amministrazione delle associazioni non riconosciute 4 Art 37 codice civile: Fondo comune 5 Art 38 codice civile: Obbligazioni

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    anche attraverso il necessario intervento del legislatore, ha trovato pieno riconoscimento la organizzazione

    del lavoro professionale in forma societaria.

    In osservanza di detto divieto, infatti, i professionisti per lungo tempo hanno esercitato la professione solo

    nella forma individuale o in studi associati ma, attesa la crescente necessit, derivante dalla evoluzione delle

    dinamiche del mondo economico, di esercitare sotto forme pi complesse la libera professione, si diffuso il

    ricorso alla costituzione di societ aventi ad oggetto attivit di natura professionale.

    Inizialmente, bench illegittime alla luce delle disposizioni di legge citate, tali societ venivano comunque

    registrate presso le Camere di Commercio, deputate alla tenuta dei registri delle imprese ma,

    successivamente, a seguito di una sempre maggiore crescita di tale fenomeno, il legislatore, dapprima

    limitandosi al settore dei pubblici appalti, mediante la legge 109/94 e in seguito, estendendo la riforma a tutte

    le professioni, con la legge 266/97 (in Gazz. Uff., 11 agosto, n. 186). - Interventi urgenti per l'economia, ha

    provveduto a rimuovere definitivamente il divieto di svolgimento di attivit professionale in forme diverse

    da quella individuale ed associata superando pertanto limpostazione tradizionale, ormai desueta.

    1.2 Le societ

    La societ, definita dal codice civile come un contratto con il quale due o pi soggetti conferiscono beni o

    servizi destinati allo svolgimento di attivit unattivit comune allo scopo di dividerne gli utili, pu assumere

    diverse forme, definite dagli stessi soci, individuate sulla base di quelle disciplinate dalla legge. Non

    esistono, infatti, nel panorama nazionale, forme societarie diverse da quelle espressamente regolamentate

    dalla legge.

    La distinzione fondamentale in materia attiene alla maggiore o minore rilevanza che i soci intendono dare

    allaspetto individuale dei soggetti o al capitale; per tale ragione si distingue tra societ di persone e societ

    di capitali.

    Come emerge dal tenore letterale, la societ di persone attribuisce preminente rilevanza alle persone dei soci

    che compongono lorganismo associativo e trova esistenza giuridica attraverso tre forme disciplinate dalla

    legge: societ semplice, societ in nome collettivo e societ per accomandita semplice.

    Tali forme, bench abbiano elementi comuni, quali la confusione tra il patrimonio dei soci e quello sociale,

    che comporta la responsabilit di tutti i soci con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dalla

    societ unitamente alla responsabilit della societ stessa con il proprio patrimonio ed il c.d. beneficium

    excussionis, che consente al socio di rifiutare il pagamento dei debiti della societ indicando per al creditore

    i beni sociali su cui soddisfarsi, si differenziano per alcuni specifici aspetti.

    In ordine alla societ semplice, si evidenzia che la stessa pu essere costituita in qualunque forma, ovvero

    non occorre un atto specifico affinch addivenga ad esistenza, purch sia inequivocabile la volont dei soci

    di dare origine ad una societ. Lamministrazione della societ spetta a tutti i soci: ciascuno pu compiere

    atti in nome e per conto della societ e la pu rappresentare di fronte ai terzi, stipulando, pertanto,

    validamente tutti i contratti. Vige in materia il divieto del c.d. patto leonino, da intendersi come

    quellaccordo tra soci destinato ad escludere uno o pi soci dalla ripartizione degli utili della societ.

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    Per quanto concerne le obbligazioni assunte dalla societ, tutti i soci rispondono personalmente e

    solidalmente con il proprio patrimonio (salvo patto contrario conosciuto da terzi), fermo comunque restando

    il beneficium excussionis ed i nuovi soci rispondono anche per i debiti pregressi. Per quanto concerne gli

    eventuali debiti personali del socio, il creditore pu ottenere la liquidazione della quota sociale del proprio

    debitore al fine di soddisfare le proprie pretese.

    Diversamente la societ in nome collettivo (S.n.c.), nonostante conservi, come la societ semplice, la

    responsabilita solidale ed illimitata di tutti i soci, necessaria per la sua costituzione un apposito atto

    costitutivo, redatto e concluso davanti ad un Notaio, successivamente depositato presso la Camera di

    Commercio competente per territorio che provvede alla iscrizione della societ nel registro delle imprese.

    Inoltre, mentre nella societ semplice lamministrazione spetta a tutti i soci, la societ in nome collettivo

    identifica il socio amministratore ma, qualora altri soci, diversi dallamministratore, agiscano in nome e per

    conto della societ si consolida la presunzione che gli stessi abbiano la rappresentanza della societ; ne

    deriva che gli atti posti in essere ed i contratti conclusi da tali soci esplicano efficacia nei confronti della

    societ.

    Sussiste, poi a carico dei singoli soci, fatto salvo eventuale patto contrario, del tutto legittimo in ragione del

    fatto che si tratta di norma derogabile, il divieto di concorrenza da parte dei soci rispetto alle attivit svolte

    dalla S.n.c.

    In ordine ai debiti della societ del tutto operante il beneficio di preventiva escussione del patrimonio

    sociale da parte dei creditori, come per la societ semplice, mentre, per quanto riguarda i debiti personali dei

    singoli soci, il creditore del socio non potr ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore.

    In relazione alla societ in accomandita semplice (S.a.s.) che, quale schema di riferimento, ha la S.n.c. (in

    particolare per quanto concerne lobbligo di istituzione della societ mediante atto costitutivo depositato in

    Camera di Commercio), la distinzione pi evidente e rilevante riguarda la presenza di due tipologie di soci:

    soci accomandatari e soci accomandanti.

    La differenza risiede nella diversa responsabilit attribuita alle due figure di soci: mentre il socio

    accomandatario per ci stesso amministratore della societ e risponde personalmente, con il proprio

    patrimonio personale, dei debiti assunti dalla societ, il socio accomandante risponde nei limiti della quota

    societaria posseduta ed il suo patrimonio personale resta del tutto estraneo alle vicende della societ, fatta

    eccezione per lipotesi in cui un socio accomandante si comporti come un amministratore della societ. In

    tale caso, infatti, esso verr assoggettato alla stessa disciplina prevista per i soci accomandatari.

    Considerato che le societ, attesa la loro natura di organismi diversi dalle persone fisiche, non sono soggette

    ad estinzione naturale e potrebbero, in ipotesi, avere durata illimitata, il legislatore ha definito alcuni casi

    tassativi di scioglimento (che corrisponde allestinzione) delle societ, comuni a tutte le societ di persone:

    decorso del termine;

    conseguimento oggetto sociale;

    volont di tutti i soci;

    mancanza della pluralit dei soci;

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    altre cause previste dal contratto sociale.

    Tutte le cause di scioglimento della societ indicate, fatta eccezione per lintervenuta mancanza della

    pluralit dei soci, sono dipendenti da determinazioni preventive dei soci: per quanto concerne il termine di

    durata della societ cos come loggetto sociale, si tratta di elementi individuati al momento della

    costituzione della societ dai soggetti soci cos come la volont unanime dei soci e le altre cause di

    scioglimento previste dai soci consentono lestinzione della societ. Si tratta quindi di circostanze stabilite

    dalla libera volont dei soci, in osservanza dei principi generali del diritto, che decidono delle sorti sociali.

    Esiste, poi, oltre alle ipotesi di integrale e completo scioglimento della societ, la possibilit della estinzione

    del rapporto sociale limitatamente ad un solo socio. I casi definiti dal codice civile sono segnatamente:

    morte del socio

    recesso del socio

    esclusione del socio deliberata a maggioranza

    esclusione di diritto (socio dichiarato fallito oppure liquidazione della sua quota a favore di suo creditore)

    Va, in ogni caso, precisato, che il novero delle cause di scioglimento del rapporto sociale per un solo socio,

    cos come quelle per lo scioglimento della societ, pu essere ampliato da parte dei soci mediante la

    previsione nellatto costitutivo ovvero mediante unapposita delibera sociale.

    Con riferimento alle societ di capitali, appare intuitivo che lelemento predominante rappresentato da

    fattori economici; infatti, mentre nelle societ di persone assurgono a nucleo della societ i soci (o

    singolarmente oppure in funzione della tipologia di posizione rivestita, come ad esempio nella S.a.s.), nelle

    societ di capitali le vicende dei singoli soci sono inidonee a produrre qualsivoglia effetto pregiudizievole o

    favorevole nei confronti della societ in quanto il capitale sociale il solo elemento rilevante.

    Elementi caratterizzanti e comuni a tutte le societ di capitali sono essenzialmente:

    1.Irrilevanza delle (vicende) persone fisiche;

    2.Perfetta autonomia patrimoniale della societ;

    3.Assoggettamento a particolari adempimenti amministrativi.

    In relazione a quanto indicato al punto 1, va precisato che tutto ci che attiene alle vicende delle persone

    fisiche/soci delle societ di capitali non sortiscono alcun effetto sulla societ in quanto essa ha una propria

    esistenza autonoma ed indipendente, indifferente ai singoli soci.

    Logico ed immediato corollario di tale aspetto rappresentato dalla perfetta autonomia patrimoniale della

    societ che risponde dei propri debiti con le proprie risorse (costituite essenzialmente dal capitale sociale),

    senza che il singolo socio possa essere chiamato a rispondere in merito, se non nei limiti della quota

    detenuta.

    Ai fini della costituzione delle societ di capitali sono, inoltre, necessari adempimenti di carattere

    amministrativo, analoghi a quelli previsti per le societ di persone, quali la S.n.c., unitamente al versamento

    del capitale sociale: si tratta, in specie, della redazione dellatto costitutivo e dello statuto a mezzo di Notaio

    e del loro deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio.

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    Va evidenziato che la funzione svolta dalla Camera di Commercio inerente la tenuta del registro non

    riguarda solo la registrazione dellavvenuta costituzione di una nuova societ ma anche altre vicende

    (trasferimenti di quote, bilancio sociale, cancellazione, liquidazione etc) che possono incidere sulla societ.

    Le suddette registrazioni sono state istituite a fini di tutela del mercato, in quanto alcune modifiche

    riguardanti la societ sono destinate (o possono comunque) produrre effetto su altri soggetti, terzi rispetto

    alla societ, i quali, attraverso la tenuta dei registri di natura pubblica presso la Camera di Commercio sono

    resi edotti di tali vicende.

    Le societ di capitali, come anche le societ di persone, non sono destinate ad estinzione naturale ma,

    affinch tale effetto si verifichi necessario un atto umano, quale lindividuazione di alcune cause idonee a

    produrre lo scioglimento della societ.

    Il legislatore definisce le ipotesi che danno luogo a scioglimento della societ, consentendo, comunque, alla

    volont dei soci, di individuarne di ulteriori e diverse, purch lecite. Le cause di scioglimento sono le

    seguenti:

    1.Decorso del termine

    2.Conseguimento oggetto sociale o impossibilit a conseguirlo

    3.Impossibilit di funzionamento dellassemblea

    4.Riduzione del capitale sotto al minimo legale

    5.Deliberazione dellassemblea

    6.Altre cause previste dallatto costitutivo.

    Non si pu fare a meno di osservare che, fatta eccezione per il mancato funzionamento dellassemblea dei

    soci e la riduzione del capitale, le cause di scioglimento rappresentano un elemento comune tra societ di

    capitali e societ di persone, come emerge chiaramente dallelenco sopra riportato.

    Peraltro, a seguito dello scioglimento, mentre per le societ di persone la societ non esiste pi, la societ di

    capitali apre una fase c.d. di liquidazione, destinata alla definizione di tutti i rapporti pendenti della societ,

    ovvero finalizzata a saldare debiti e recuperare i crediti sociali, che si conclude con il deposito del bilancio

    presso la Camera di Commercio e, in caso di mancata presentazione di reclami o osservazioni entro 90 giorni

    dal deposito, si conclude con la cancellazione della societ dal registro delle imprese. Solo a decorrere da tale

    momento la societ non trova pi esistenza nellordinamento.

    Analogamente a quanto gi illustrato per le societ di persone, anche per le societ di capitale il legislatore

    stabilisce delle tipologie specifiche che, sebbene possano poi essere regolamentate in alcuni aspetti

    dettagliati dalle volont dei soci, costituiscono il riferimento fondamentale ed unico. In particolare:

    a) Societ a responsabilit limitata (S.r.l.);

    b) Societ per azioni (S.p.A.)

    c) Societ in accomandita per azioni (S.a.a.)

    La S.r.l. un tipo di societ che prevede la suddivisione del capitale sociale, che deve essere versato dai soci

    nella misura minima di 10.000,00 euro, in quote appartenenti a ciascun socio in funzione del conferimento

    versato. Il capitale rappresenta lelemento principale in quanto costituisce la garanzia per ladempimento

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    delle obbligazioni assunte dalla societ senza che possano essere chiamati, in via sussidiaria o residuale, i

    singoli soci che restano responsabili solo in rapporto alle quote detenute.

    A differenza delle societ di persone, ove il socio, anche qualora possa recedere, difficilmente, salvo

    approvazione specifica da parte di tutti i soci restanti, potr trasferire ad altri la propria posizione allinterno

    della societ, attesa la rilevanza assunta dagli individui in tali forme associative, nel caso della S.r.l. le quote

    sono liberamente trasferibili da parte di ciascun socio cos come possono costituire oggetto di pegno a favore

    del creditore del singolo socio.

    Per quanto concerne lamministrazione della societ, essa affidata ad un socio o ad un soggetto esterno in

    qualit di amministratore oppure ad un Consiglio di Amministrazione i cui poteri sono preventivamente

    definiti allinterno dellatto costitutivo. Le S.p.A. si caratterizzano, invece, per la suddivisione del capitale in

    azioni aventi tutte medesimo valore unitario. Esse consentono ai soggetti che ne sono in possesso di divenire

    soci della societ, in proporzione al valore delle azioni detenute, ovvero al valore di capitale sociale, che non

    pu mai essere inferiore ad euro 120.000,00, che tali elementi rappresentano ed attribuiscono a ciascun

    azionista potere di voto.

    La struttura gestionale ed amministrativa della S.p.A. notevolmente pi complessa rispetto a quella della

    S.r.l., in quanto prevede oltre allamministratore o al C.d.A., quale organo deputato alla gestione della societ

    e lassemblea dei soci che stabilisce le linee guida dellattivit sociale, approva i bilanci e adotta altre

    decisioni di natura essenziale alla vita ed allandamento delle attivit, anche un collegio di esperti da

    nominare quali sindaci volti ad accertare la regolare gestione della societ.

    In ordine alla S.a.a., che costituisce comunque una forma societaria di marginale applicazione, unico

    elemento che merita di essere evidenziato riguarda il fatto che le partecipazioni sociali sono rappresentate da

    azioni e, analogamente alla S.a.s., sussiste la distinzione tra soci accomandatari ed accomandanti con

    identiche conseguenze a quelle gi indicate per quel tipo di societ di persone.

    1.3 I requisiti per lo svolgimento della libera professione

    Nel solco della tradizionale impostazione normativa, che prevedeva necessariamente liscrizione ad un albo

    per lesercizio di una libera professione, al fine di svolgere legittimamente lattivit di ingegnere necessaria

    la preventiva iscrizione allOrdine Ingegneri competente nel territorio provinciale ove si intende svolgere la

    propria attivit.

    Il soggetto che intende ottenere liscrizione deve essere, oltrech esente da condanne penali, munito del titolo

    abilitativo costituito dal titolo di studio conseguito, triennale o quinquennale, unitamente al superamento del

    prescritto esame di Stato previsto per lesercizio della professione, ai sensi di quanto disposto dalla legge

    1395/1923 che espressamente cos prevede: Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano

    esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore

    autorizzati per legge a conferirli.

    In particolare la domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in

    carta da bollo e munita dei seguenti documenti:

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    a) certificato di nascita;

    b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocit con l'Italia;

    c) certificato di residenza;

    d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della

    domanda;

    e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato,;

    f) dichiarazione di non essere iscritto n di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di

    architetto.

    Lalbo si articola in settori e sezioni, in funzione del titolo di studio conseguito relativo ad uno specifico

    ambito tecnico (settore) e della durata del percorso di studi (sezione).

    Per quanto riguarda la suddivisione in settori, essi sono 3:

    1. Ingegneria civile ed ambientale

    2. Industriale

    3. DellinformazioneIn ordine, invece, alla suddivisione in sezioni, riguardanti la durata del percorso di

    studi essi sono stati introdotti a seguito della riforma dellordinamento degli studi universitari, mediante il

    dpr 328/2001 e sono, ovviamente, solo due:

    1. sezione A: laurea di II livello

    2. Sezione B: laurea di I livello

    In funzione del tipo di iscrizione il soggetto potr svolgere esclusivamente gli incarichi rientranti nellambito

    di appartenenza, con espressa esclusione per gli altri, fatta eccezione per il caso di iscrizione trasversale e

    multipla relativa a diversi settori.

    Infatti, comunque consentita liscrizione in altri settori, diversi da quello di origine, purch sussistano i

    seguenti presupposti:

    1. iscrizione gi conseguita in altro settore

    2. superamento esame specifico del settore per il quale si richiede la successiva iscrizione

    Nel caso in cui il soggetto non rispettasse i limiti prescritti dal proprio ambito, ovvero accettasse un incarico

    comportante lo svolgimento di attivit che gli sarebbero precluse in ragione di iscrizione presso un diverso

    settore o diversa sezione, oltre a sanzioni di natura disciplinare (di cui infra), sarebbe assoggettabile a

    procedimento per abuso di esercizio della professione, nonch, sul piano civilistico, al mancato pagamento

    per le prestazioni eventualmente effettuate in violazione dei principi generali sulle libere professioni.

    Infatti va ricordato che lesercizio della professione in mancanza del prescritto titolo abilitativo comporta la

    responsabilit penale per abusivo esercizio della professione, punibile ai sensi del codice penale.

    1.4 LOrdine degli Ingegneri

    La legge ha istituito degli organismi a presidio delle libere professioni, i c.d. Ordini Professionali, organizzati

    su base provinciale con referenti unitari a livello nazionale.

  • 10

    Lordine degli Ingegneri e degli Architetti trova la propria disciplina nella legge 1395/1923 e nel Regio

    decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 37). - Approvazione del regolamento per le

    professioni d'ingegnere e di architetto.

    Le funzioni specificamente attribuite allOrdine riguardano la tenuta dei registri degli iscritti, la indicazione

    di criteri guida di comportamento agli iscritti e lirrogazione di sanzioni in caso di violazione di norme

    attinenti lo svolgimento dellattivit professionale.

    In particolare Consiglio dell'Ordine, eletto dai singoli membri, esercita le seguenti attribuzioni:

    1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione

    all'autorit giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

    2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;

    amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

    3) da, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

    4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli

    abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione.In ordine

    allattivit di cui al punto n. 1, lOrdine provvede a deliberare lammissione della domanda e quindi a

    confermare liscrizione nellalbo da parte dei candidati che ne facciano richiesta. Nel caso di rigetto della

    domanda il candidato pu ottenere, presentando apposito ricorso, una revisione della decisione adottata dal

    Consiglio dellOrdine.

    In caso di mancato accoglimento delle istanze presentate, il candidato potr presentare ricorso avverso la

    decisione cos adottata dal Consiglio in via inizialmente diretta dinanzi al Consiglio dellOrdine stesso e solo

    successivamente, in caso di rigetto di suddetto ricorso, sar possibile presentare nuovo ricorso in appello

    dinanzi alla Commissione Centrale di Roma e in Corte di Cassazione quale ultimo rimedio.

    In ordine a quanto stabilito al punto 2, il Consiglio dellOrdine provvede a stabilire il quantum dovuto

    allOrdine da parte degli iscritti ai fini del mantenimento della struttura stessa e, per quanto riguarda il punto

    3, va precisato che il Consiglio svolge attivit di gestione delle controversie che dovessero insorgere tra

    professionisti della medesima categoria cos come tra i professionisti iscritti e loro clienti.

    Per quanto concerne le funzioni di cui al punto 4, va evidenziato il ruolo disciplinare e sanzionatorio svolto

    dal Consiglio dellOrdine che verifica la corretta applicazione delle norme a presidio dellattivit

    professionale specifica, cos come il rispetto delle c.d. norme deontologiche, ovvero quel complesso di

    norme etiche contenute nel codice deontologico dei professionisti che costituisce un riferimento per la loro

    condotta. I poteri disciplinari dellOrdine assumono rilievo nel caso di condotte che si renda necessario

    reprimere, quali ad esempio quelle vessatorie nei confronti dei clienti oppure possono essere utilizzati

    dallOrdine quale strumento complementare a fattispecie gi punibili come reato come, ad esempio, il reato

    di esercizio abusivo della professione.

    In specie il procedimento disciplinare, regolamentato dalla legge professionale, prevede le seguenti fasi:

    1. Audizione incolpato; 2. Citazione incolpato; 3. Discussione ;

  • 11

    4. Deliberazione del consiglioLe pene che il Consiglio pu irrogare a seguito del procedimento disciplinare sono:

    1) l'avvertimento; 2) la censura; 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 4) la cancellazione dall'albo.

    L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso dato con lettera del presidente per delega del consiglio. La censura una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. Va comunque precisato che, in alcuni limitati casi, il Consiglio pu disporre pene dufficio, ovvero senza avere esperito il procedimento disciplinare: nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, pu eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe liscrizione nell'albo sempre ordinata la cancellazione dall'albo. In caso di cancellazione a seguito di giudizio disciplinare possibile la reiscrizione se sussistono le seguenti condizioni: a) nel caso di cancellazione per reclusione, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale; b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo. La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato pu ricorrere Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione. Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore della Repubblica nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore della Repubblica.

    1.5 Esercizio abusivo della professione

    Il libero professionista che esercita unattivit in mancanza delliscrizione allAlbo, richiesta per lo

    svolgimento di tale professione, ricade nellipotesi di esercizio abusivo di professione.

    Tale reato, volto evidentemente a preservare le libere professioni da indebite intromissioni ed esercizi non

    autorizzati di attivit poste sotto il controllo dei singoli ordini professionali, prevede due specifiche ipotesi: il

    caso di reato semplice o concorso nel reato.

    Per la prima ipotesi, il soggetto risponde della propria condotta a titolo di abusivo esercizio della professione

    in quanto ha assunto un incarico che non avrebbe potuto assumere in assenza di iscrizione ovvero ha

    millantato la propria posizione di libero professionista, pur non possedendo tale qualifica.

    Nel secondo caso, invece, si profila il concorso nel reato suddetto qualora un soggetto, anche iscritto allalbo,

    abbia agevolato e favorito il compimento del reato da parte di altro soggetto. Infatti, la legge punisce non

    solo il soggetto che materialmente pone in essere la condotta prevista come reato ma anche coloro che,

    attraverso le proprie attivit, hanno fatto in modo che il reato arrivasse a compimento; pertanto, anche nella

    ipotesi in cui un soggetto libero professionista, ad esempio un ingegnere, provveda sempre a sottoscrivere

    progetti redatti da un geometra, ma a questultimo preclusi ed attribuiti, in via esclusiva, alla sola

  • 12

    competenza dellingegnere, risponder a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione

    del geometra.

    Oltre alla punibilit in sede penale dello svolgimento di attivit senza la debita iscrizione, che comunque

    rappresenta la conseguenza pi grave di tale condotta, previsto sia il procedimento disciplinare

    (ovviamente solo per coloro che hanno concorso atteso che il procedimento disciplinare pu essere disposto

    solo nei confronti di un soggetto iscritto, ovvero per gli ingegneri nei confronti del soggetto che iscritto alla

    sezione B esegua compiti spettanti solo agli iscritti nella sezione A) cos come, in sede civile, previsto il

    mancato pagamento del committente per le prestazioni eseguite.

    2. PROFILI CIVILISTICI

    2.1 La diligenza

    Oggetto principale dellattivit del libero professionista costituito dalla opera intellettuale che si

    caratterizza per lassenza di elementi di carattere materiale e che, peraltro, non trova neppure una definizione

    positiva allinterno dellordinamento; il compito, infatti, di individuare espressamente se la prestazione sia di

    opera, cos come disciplinata dallart. 2222 codice civile, ovvero di opera intellettuale, ai sensi di quanto

    disposto dallart. 2230 codice civile, assume natura interpretativa, soprattutto in relazione alla evoluzione che

    il tipo di attivit in esame ha subito recentemente.

    Infatti, mentre nel caso delle libere professioni esercitate nellambito governato dagli Ordini professionali

    appare di immediata evidenza che la prestazione professionale non potr avere altra natura che quella

    intellettuale, mentre, nella diversa ipotesi in cui sia svolta al di fuori di tali strutture organizzative unattivit

    che presenti profili di natura intellettuale, sar necessario individuare di volta in volta se la fattispecie possa

    essere ricondotta nellalveo delle professioni intellettuali o del contratto di opera.

    Considerato quanto detto, appare evidente che lesercizio della professione di ingegnere, ovvero la

    prestazione di servizi inerenti le conoscenze di un tecnico ingegnere, sia o meno iscritto al pertinente Ordine,

    avr natura di prestazione di opera intellettuale.

    Si rende necessario evidenziare in proposito che lobbligo assunto dal professionista di fornire la propria

    prestazione pu presentare duplice natura e, in funzione di tale distinzione, possono sorgere differenti tipi di

    responsabilit. Si tratta, in specie, di obbligo di risultato o obbligazione di mezzi.

    Mentre nel primo caso identificato un obiettivo specifico che il professionista deve raggiungere, nella

    obbligazione di mezzi risulta sufficiente la prestazione di un servizio qualificato e competente, con

    riferimento al bagaglio culturale generale che il professionista di un determinato settore dovrebbe possedere.

    Le obbligazioni di risultato comportano il sorgere della responsabilit per inadempimento contrattuale nel

    caso di mancato raggiungimento dellobiettivo definito; nel caso di obbligazione di mezzi, invece, la

    posizione del professionista appare pi tutelata in quanto si rende necessario fornire prova della mancata

    applicazione di tutte le norme che presiedono allattivit ovvero della mancata diligenza.

    Al riguardo va rammentato che la diligenza rappresenta un parametro di riferimento per tutte le attivit

    umane considerate sotto il profilo giuridico: infatti, la base di partenza costituita dalla c.d. diligenza quam

  • 13

    pater familias che altro non che la diligenza delluomo medio, considerato in uno specifico contesto

    (comprensivo di tutte le conoscenze di quel momento storico, della impostazione culturale e sociale e degli

    usi ed abitudini di un determinato ambiente), cos definita dalla dottrina (Manuale di diritto privato

    Torrente Schlesingher ed Giuffre) il debitore, ovvero colui che ha assunto lobbligo di fare qualcosa nei

    confronti di altro soggetto (creditore), deve curare con lattenzione, la prudenza e la perizia delluomo

    medio sia i preparativi delladempimento sia la conformit del risultato da procurare al creditore. Per

    quanto concerne i liberi professionisti la diligenza si definisce qualificata in quanto costituita dal bagaglio

    di tutte le conoscenze che tale soggetto, ritenuto particolarmente competente, deve possedere ed applicare

    nello svolgimento delle proprie prestazioni. Si tratta di un criterio che consente di misurare il corretto

    adempimento o meno da parte del soggetto obbligato. Rappresenta quindi il parametro di riferimento sia per

    il debitore che per linterprete cui demandato il compito di verificare se ladempimento sia avvenuto o

    meno. Inoltre un criterio assolutamente oggettivo, scevro da qualunque valutazione in ordine allaspetto

    soggettivo, applicabile senza alcuna considerazione delle condizioni soggettive dellindividuo, che non pu

    dimostrare lassenza di sua responsabilit in caso di inadempimento invocando il fatto di avere provveduto a

    fare tutto ci che lui stesso riteneva corretto e necessario ai fini delladempimento ma sar, invece,

    necessario che dimostri di avere adottato ed applicato le conoscenze alle quali luomo medio, posto in quella

    determinata situazione, avrebbe fatto ricorso.

    Elemento discriminante tra la diligenza comune e la diligenza del professionista il contenuto

    dellobbligazione assunta che, per la sua specificit, richiede una particolare competenza cui associato un

    grado di diligenza superiore rispetto a quella comune.Concorrono a formare la diligenza specifica richiesta al

    professionista altri criteri di misura: prudenza e perizia.

    Questultima rappresentata dalle cognizioni tecniche che il professionista dovrebbe necessariamente

    possedere ed applicare per lo svolgimento della sua attivit.

    La mancanza di perizia pu verificarsi anche senza coscienza e volont ovvero nella ipotesi in cui il

    professionista sia convinto, erroneamente, della corretta applicazione delle regole tecniche.

    indipendente dalle conoscenze specialistiche e riguarda la valutazione che il professionista deve fare del

    caso concreto. A seguito di tale valutazione il professionista deve adottare tutte le cautele, considerando i

    rischi che possono derivare.

    La mancanza di diligenza da parte del professionista d luogo a responsabilit professionale che si traduce in

    obbligo del risarcimento del danno.

    Infatti mentre la regola generale in materia civilistica prevede che il debitore che non esegue esattamente la

    prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno se non prova che linadempimento o ritardo stato

    determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, per il libero

    professionista sufficiente (in linea generale), fatto salvo in ogni caso la forza maggiore e il caso fortuito,

    che abbia agito secondo la diligenza dovuta per andare esente da qualsivoglia responsabilit.

    In realt tale principio risulta mitigato dal fatto che, attualmente, la maggior parte delle attivit dei liberi

    professionisti, figure tecniche (ingegneri, architetti), sono ascrivibili ad obbligazioni di risultato e non di

  • 14

    mezzi; in tali ipotesi, il professionista si obbliga a fornire un vero e proprio risultato al committente, si

    impegna a raggiungere un determinato obiettivo; pertanto la responsabilit non viene esclusa mediante la

    dimostrazione dellimpiego della diligenza richiesta in quanto, in assenza del risultato pattuito quale

    obiettivo del contratto concluso, si applica anche al professionista la regola generale di cui sopra applicabile

    indistintamente a tutti i tipi di debitori.

    Il legislatore introduce, a favore del professionista, un correttivo, utilizzabile per escludere la responsabilit

    del professionista anche nel caso di obbligo di risultato, rappresentato dalla possibilit di invocare le

    conoscenze tecniche e la complessit tecnica del problema posto al suo esame: si tratta della disposizione di

    cui allart. 2236 codice civile che prevede che Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di

    speciale difficolt, il prestatore dopera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave

    In tale caso il professionista, pertanto, andr esente da responsabilit, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

    Soffermandoci brevemente su queste due ultime categorie di imputazione della responsabilit per danni va

    precisato che, in ambito civilistico, il soggetto che si obbligato risponde per colpa lieve, per colpa grave e

    per dolo: ci significa che, anche il professionista, nel caso in cui non si versi nellipotesi di particolare

    complessit tecnica del problema che chiamato a risolvere, risponde per danni sia per colpa lieve che grave

    (consistenti in particolare nella violazione del criterio della diligenza in modo pi o meno grave), nonch per

    dolo.

    Il concetto di dolo, comune a tutte le discipline giuridiche (civile, penale ed amministrativo), corrisponde ad

    un atteggiamento interiore intenzionale ovvero alla volont del soggetto di porre in essere una determinata

    condotta fonte poi di danno. La colpa, invece, costituita dalla violazione delle norme di comune

    conoscenza e latteggiamento si pu manifestare sia attraverso linconsapevolezza o ignoranza della

    esistenza di tali norme cos come nella conoscenza di tali norme e nelle loro violazione consapevole con la

    prefigurazione del possibile verificarsi del danno unitamente allaccettazione del rischio. Per il professionista

    la colpa lieve si manifesta attraverso la violazione di regole particolari attinenti il settore di attivit ma che

    rappresentano comunque un aspetto marginale mentre la colpa grave costituita essenzialmente dallassenza

    del livello minimo di cultura e di esperienza indispensabile. Concorre, poi, a formare la colpa grave lerrore

    inescusabile derivante dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla

    professione, ovvero nel difetto di quel minimo di abilit, perizia tecnica e diligenza, che non devono mai

    mancare in chi esercita la professione.

    Si rende opportuno evidenziare che il sorgere della responsabilit apparentemente automatico ma, in realt,

    il committente che intendesse ottenere il risarcimento dei danni causati dal professionista per mancato

    adempimento a quanto contrattualmente pattuito, deve dimostrare:

    1.Inadempimento

    2.Danno sofferto

    3.Nesso causale tra danno e condotta del professionistaNel caso in cui mancasse la dimostrazione di uno

    degli elementi suddetti, il professionista, bench effettivamente inadempiente, andrebbe esente da

    responsabilit.

  • 15

    2.2 Lincarico

    Lavvio delle prestazioni professionali avviene a mezzo di incarico conferito da un soggetto (committente,

    pubblico o privato) che richiede una prestazione di opera intellettuale.

    Come gi illustrato il tipo di prestazione richiesta pu comportare il sorgere di unobbligazione di mezzi o di

    risultato, anche se, per le attivit specifiche dellingegnere, la maggior parte delle obbligazione sono oggi da

    ascrivere a questultima tipologia.

    La prestazione, considerato il rapporto fiduciario che intercorre tra committente e professionista, deve essere

    individuale da parte del professionista o comunque caratterizzata dalla costante presenza del soggetto

    incaricato. La regola generale vorrebbe infatti che la prestazione fosse eseguita personalmente anche se

    consentito avvalersi di collaboratori

    Per quanto riguarda i collaboratori, quindi, il professionista assumendo su di s la responsabilit per le

    attivit condotte tenuto allobbligo di vigilanza, sia per evitare di incorrere in inadempimento contrattuale,

    con conseguente impossibilit di ricevere il compenso, che in concorso nel reato dellesercizio abusivo della

    professione, ferma comunque restando la possibilit di rivalsa, in caso di danni, del professionista nei

    confronti del collaboratore, purch la condotta di questultimo sia caratterizzata da colpa grave o dolo.

    Lincarico pu essere conferito in qualsiasi forma, anche verbale, considerato che vige il principio di libert

    per le parti in questambito, sia per la forma del contratto che per il contenuto, nei limiti della liceit

    delloggetto e della possibilit di ottenerlo. Naturalmente appare evidente che la forma scritta rappresenta

    una forma di maggiore cautela per entrambe le parti.

    Assumono particolare rilevanza il tipo di committenti, in quanto, in ragione della qualifica, saranno

    applicabili diverse norme specifiche. In particolare si usa distinguere tra committente consumatore ed altri

    soggetti (o meglio professionisti, imprenditori e Pubblica Amministrazione).

    Il soggetto consumatore, che rappresenta una categoria di contraenti protetta, una persona fisica che agisce

    per scopi estranei allattivit imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

    La materia dei contratti con i consumatori presenta profili delicati in ordine soprattutto a determinate norme

    che devono essere prese in considerazione per evitare eventuali vizi ed invalidit dei contratti conclusi.

    Laspetto pi rilevante concerne le c.d. clausole vessatorie ovvero condizioni che determinano a carico del

    consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il codice del

    consumo prevede una serie (esemplificativa, che pu quindi essere estesa per analogia ad altre condizioni

    simili e non contemplate destinate a prevedere una posizione di privilegio a favore del professionista) di

    clausole tipo da considerarsi vessatorie. (si vedano le ppt relative allart. 33 del Codice del consumo)

    La vessatoriet di tali clausole solamente presunta; ci significa che da parte del professionista possibile

    fornire prova che tali clausole non sono per nulla vessatorie e che sono state oggetto di specifica trattativa e

    negoziazione con il contraente consumatore. Qualora il professionista non fosse comunque in grado di

    fornire tale prova, le clausole saranno eliminate dal contratto che resta valido per la restante parte non

    interessata dalle clausole.

  • 16

    In ogni caso, anche nella ipotesi di conclusione di un contratto con un soggetto diverso dal consumatore,

    obbligatoria lapprovazione scritta delle seguenti clausole:

    Clausole che stabiliscono limitazioni alla responsabilit;

    Clausole che stabiliscono la facolt di recedere o di sospendere lesecuzione del contratto;

    Clausole che sanciscono decadenze ovvero termini idonei a produrre lestinzione di un diritto;

    Clausole che limitano la possibilit di stipulare contratti con i terzi;

    Clausole che dispongono la tacita proroga del contratto;

    Clausole compromissorie ovvero che stabiliscono una procedura particolare per la decisione delle

    controversie che eventualmente dovessero insorgere tra le parti;

    Clausole che derogano alla competenza dellautorit giudiziaria (c.d. foro competente).

    Infine si rende necessaria una precisazione in ordine alla distinzione tra committente e beneficiario. Pu,

    infatti, accadere che il soggetto che commissiona lattivit al professionista non sia il diretto interessato

    alloperato del professionista ma leffettivo beneficiario sia un soggetto terzo rispetto alle parti. In tal caso il

    professionista non ha alcuna azione nei confronti delleffettivo beneficiario ma solo nei confronti del proprio

    committente.

    2.3 Responsabilit contrattuale ed extracontrattuale

    La responsabilit del professionista si pu manifestare in due forme: contrattuale ed extracontrattuale.

    La fonte della responsabilit contrattuale da rinvenire, ovviamente, nel contratto che , inteso in senso

    generale, un accordo tra due o pi parti destinato a dare origine, modificare od estinguere un rapporto avente

    effetti giuridici.

    In tale ipotesi, sempre mantenendo ferma la distinzione tra obbligo di risultato e obbligazione di mezzi, il

    professionista tenuto al rispetto ed allapplicazione di tutte le conoscenze e le norme poste a riferimento

    della propria attivit, ovvero tenuto ad applicare la diligenza qualificata che gli viene richiesta.

    In caso contrario, sussiste il rischio concreto di incorrere in responsabilit nei confronti del soggetto che gli

    ha commissionato la prestazione, con conseguente obbligo di risarcimento degli eventuali danni sofferti dal

    committente.

    La responsabilit extracontrattuale sorge, invece, in relazione a qualunque fatto doloso o colposo che cagioni

    ad altri un danno ingiusto, senza che sussista tra il danneggiante ed il danneggiato alcun tipo di rapporto. Nel

    danno di natura extracontrattuale non vi sono legami tra i soggetti coinvolti (danneggiante e danneggiato) ma

    il diritto del danneggiato al risarcimento sorge per il solo effetto della condotta del danneggiante che sia stata

    posta in essere dolosamente (intenzionalmente) o colposamente (senza seguire le regole della ordinaria

    diligenza)

    In tal caso, il professionista che abbia erroneamente svolto la propria prestazione (anche nella ipotesi in cui il

    committente non abbia richiesto alcun danno in relazione al contratto) e da ci sia derivato un danno ad un

    soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale intercorso, tenuto al risarcimento.

  • 17

    Le due tipologie di responsabilit possono concorrere tra loro poich ad un medesimo fatto possono essere

    ricondotti sia diritti derivanti da un contratto lesi dalla condotta illecita del danneggiante sia diritti del

    soggetto offeso che appartengono allo stesso in via assoluta e risultano pregiudicati dal fatto doloso o

    colposo posto in essere.

    Va, inoltre, specificato che mentre il diritto al risarcimento del danno contrattuale pu essere azionato per 10

    anni, per il risarcimento del danno extracontrattuale necessario agire entro 5 anni dal verificarsi del fatto.

    I danni, in senso giuridico, si differenziano in due categorie: patrimoniali e non patrimoniali.

    I danni patrimoniali sono rappresentati dagli aspetti economici, ovvero da danni che sono suscettibili di

    essere valutati in termini economici; in particolare il risarcimento del danno patrimoniale comprende il

    risarcimento (questo sia in sede contrattuale che extracontrattuale) della perdita subita (danno emergente) ed

    del mancato guadagno (lucro cessante).

    I danni non patrimoniali attengono invece ad aspetti che non sono suscettibili di immediata valutazione

    economica, quali in particolare il danno alla persona intesa in senso ampio (salute fisica e mentale), definito

    in linea generale come danno biologico (e danno morale). Il danno biologico per lungo tempo identificato

    con il danno alla capacit reddituale stato successivamente ampliato a seguito di evoluzioni

    giurisprudenziali che hanno ampliato il novero dei danni risarcibili qualificabili come danno biologico: (ad

    esempio)

    -Danno alla vita di relazione

    -Danno estetico

    La valutazione del danno biologico avviene sulla base della fondamentale distinzione tra:Inabilit

    permanente: lesione permanente del bene salute

    2. Inabilit temporanea: lesione temporanea che non comporta menomazioni permanenti ma appare

    limitata nel tempo.

    Allinterno poi della categoria di inabilit permanente si distinguono poi le lesioni permanenti di grave entit

    e le c.d. micropermanenti che comportano una menomazione pari al max. al 9% di invalidit.

    Dato che il legislatore ha ritenuto di lieve entit tali ultime lesioni esse sono oggetto di normativa aggiornata

    annualmente che prevede le modalit di calcolo della invalidit.Allinterno della categoria del danno non

    patrimoniale assume poi autonoma rilevanza, attribuita dalla giurisprudenza, il danno morale che consiste

    nellingiusto turbamento dello stato danimo del soggetto leso ed risarcibile solamente se deriva da fatto

    costituente reato.

    Non necessario un procedimento penale volto allaccertamento del reato ma sufficiente che ricorrano gli

    elementi del reato che vengono valutati dal giudice civile al solo fine dellopportunit di risarcire o meno il

    danno morale.

    La liquidazione del danno morale strettamente connessa a quella del danno biologico che costituisce il

    riferimento per il calcolo del danno morale solitamente risarcito per un importo che va da 1/3 alla met del

    risarcimento liquidato per il danno biologico.

  • 18

    Ci che differenzia il danno patrimoniale da quello non patrimoniale, sotto un aspetto sostanziale, riguarda

    principalmente il momento della determinazione del valore (liquidazione) del danno: infatti il danno

    patrimoniale liquidato in via immediata mentre il danno non patrimoniale necessita di un ulteriore

    passaggio ovvero la quantificazione del danno biologico avviene sulla base di valutazioni tecniche

    (essenzialmente mediche) associate a tabelle di riferimento che stabiliscono per et dellindividuo e

    percentuale di inabilit relativa al soggetto danneggiato (assoluta), stabilita dalla perizia, il valore da

    corrispondere a titolo di risarcimento.

    2.4 Le assicurazioniNellambito dellattivit professionale rivestono un ruolo di notevole rilevanza le

    assicurazioni responsabilit civile verso terzi, destinate a risarcire gli eventuali danni derivanti dallo

    svolgimento della professione, siano essi di natura extracontrattuale che contrattuale.

    Il contratto assicurativo il contratto con il quale lassicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a

    rivalere lassicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.

    I requisiti per la valida conclusione di un contratto assicurativo sono:

    1.Contratto stipulato con lassicuratore (ovvero impresa autorizzata allesercizio delle assicurazioni private)

    2.Contratto in forma scritta (sia il contratto che le successive modifiche mediante appendici)

    3.Pagamento del premio.

    Il contratto assicurativo, cos definito, si caratterizza per la sua aleatoriet in quanto volto alla copertura di

    un rischio ovvero ad un evento attinente la vita umana ma il suo verificarsi incerto. Resta comunque ferma

    la responsabilit dellassicuratore per il pagamento del sinistro nei limiti del massimale pattuito

    contrattualmente, Il contratto di assicurazione prevede un massimale che rappresenta il valore oltre il quale

    lassicuratore risulta esonerato dalla copertura del rischio. In caso di sinistro che supera il massimale coperto

    dalla polizza di assicurazione risponde per la parte eccedente lassicurato stesso.

    Va evidenziato che lobbligo dellassicurato non consiste esclusivamente nel pagamento del premio e dei

    successivi premi alle scadenze pattuite ma necessaria una sorta di collaborazione, ovvero devono essere

    fornite alla Compagnia assicurativa tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio onde

    evitare, sia il mancato pagamento del sinistro che eventuali invalidit del contratto.

    Al riguardo si rammenta la possibilit di annullamento e la facolt di recesso consentite allassicuratore in

    casi specificamente disciplinati dal codice civile.

    In specie le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che lassicuratore

    non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento

    del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

    Solamente lassicuratore ha in tal caso la possibilit di annullare la polizza purch lo faccia entro tre mesi dal

    momento in cui ha scoperto le reticenze o le inesattezze comunicate dal contraente.

    Nel caso in cui il contraente abbia fornito informazioni inesatte o abbia mantenuto un comportamento

    reticente senza dolo o colpa grave, lassicuratore non pu annullare il contratto ma solamente recedere dal

    contratto.

  • 19

    Il recesso fa venire meno il contratto di assicurazione dal momento in cui esercitato; resta pertanto fermo e

    salvo tutto ci che avvenuto prima del recesso.

    Lannullamento travolge il contratto ed i suoi effetti fin dalla sua stipula in quanto assume efficacia

    retroattiva (se ad esempio stato pagato un sinistro, lassicuratore ha diritto alla restituzione di quanto

    indebitamente pagato in quanto il contratto non poteva produrre i suoi effetti, fatto salvo il termine di tre

    mesi che lassicuratore deve rispettare).

    Per quanto concerne lassicurazione RCT (responsabilit civile verso terzi) essa costituita dal contratto tra

    professionista ed assicuratore e ha quale oggetto la copertura di rischi correlati allo svolgimento della

    professione. La polizza volta quindi a risarcire i danni sofferti dai terzi derivanti dallattivit professionale.

    Nell'assicurazione della responsabilit civile l'assicuratore obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto

    questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in

    dipendenza della responsabilit dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

    Il fatto che costituisce fonte di danno per il terzo deve essersi verificato nel periodo di copertura

    dellassicurazione. Pertanto nel caso di sospensione della garanzia assicurativa in relazione al mancato

    pagamento del premio assicurativo per quel periodo comporta lesclusione dellobbligo dellassicuratore di

    pagare il risarcimento del danno, dando luogo pertanto alla reviviscenza dellobbligo dellautore del danno

    (professionista) di corrispondere i danni.

    La copertura assicurativa, in mancanza di patto contrario tra le parti, volta a tenere indenne lassicurato

    anche per fatti cagionati con colpa grave o gravissima.

    Lassicuratore e lassicurato potrebbero anche decidere, in deroga a quanto previsto dal codice civile, di

    delimitare ulteriormente lobbligo dellassicuratore nel senso di escludere la copertura per fatti colposi (per

    colpa grave o gravissima)

    Al riguardo va sottolineata la derogabilit della disciplina prevista per i contratti assicurativi, ovvero la

    possibilit per le parti di determinare obblighi o diritti a carico di ciascuna in modo diverso rispetto a quanto

    previsto dal codice civile che si limita a dettare una minima disciplina destinata ad essere poi eventuale

    oggetto di negoziazione.

    Le Compagnie assicurative sono, comunque, solite predisporre tipi o pacchetti assicurativi destinati a

    categorie di soggetti in ragione del tipo di rischio che la specifica attivit coperta dal contratto pu

    comportare.

    Tipi di rischi frequentemente coperti per la professione ingegneristica:

    1.Danni corporali

    2.Danni materiali

    3.Perdite patrimoniali

    4.Errato trattamento dati

    5.Mancata rispondenza

    6.Mancata applicazione di norme speciali relative alla progettazione in zone sismiche.

  • 20

    Considerato che la libera professione, oltre che in forma individuale, pu essere svolta anche in forma

    associata (associazione o societ che sia), le coperture assicurative possono essere contratte o dai singoli

    soggetti che esercitano la propria attivit individualmente o allinterno della struttura associativa cos come

    possibile la conclusione del contratto assicurativo da parte dellorganismo. In tali casi copertura assicurativa

    prestata a favore della persona giuridica volta a tenere indenne per i medesimi danni anche i singoli

    soggetti appartenenti a tale realt.

    In ragione della derogabilit della disciplina, come gi detto, comunque lecito anche il patto contrario

    (ovvero lassicurazione copre solo lo studio associato e non il singolo professionista).

    Una clausola molto ricorrente allinterno dei contratti assicurativi riguarda la c.d. franchigia ovvero la quota

    fissa di danno sempre a carico dellassicurato, per qualsiasi sinistro che si dovesse verificare. Tale

    condizione, non prevista dal codice civile, costituisce un accordo tra le parti destinato a imporre sempre una

    parte di responsabilit allassicurato. In linea generale la polizza copre le richieste di danno relative a

    condotte colpose poste in essere prima del momento di stipula della polizza stessa, purch le richieste di

    risarcimento siano presentate allassicurato nel corso di validit della polizza.

    3. PROFILI PENALISTICI

    3.1 Linee generali

    Il diritto penale rappresenta un ramo del diritto pubblico (inteso come la parte del diritto governata

    direttamente dallo Stato estranea a regolamentazioni privatistiche come il diritto civile) che disciplina i fatti

    illeciti per la cui commissione la legge prevede lirrogazione di pene.

    I comportamenti che il legislatore punisce come antigiuridici da un punto di vista penale devono essere lesivi

    (o potenzialmente lesivi) di beni di elevato livello sociale quali i beni tutelati dalla costituzione.

    Lelemento fondamentale che compone il diritto penale il reato che il Comportamento umano che ha

    manifestazione esteriore ed lesivo di beni giuridici di elevato rango (costituzionale) e causalmente e

    psicologicamente riconducibile al soggetto che lo ha posto in essere.

    I presupposti perch si possa identificare un comportamento come reato sono specificamente

    1.Comportamento umano (nullum crimen sine actione)

    2.Lesione del bene protetto (nullum crimen sine iniuria)

    3.Colpa dellautore (nullum crimen sine culpa)

    La Carta Costituzionale, suprema legge nazionale, fonte di rango superiore rispetto ad altri atti normativi, ha

    fissato alcuni parametri di riferimento per la legittimit della legge penale:

    Principio di legalit: nessuno pu essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge

    come reato art. 1 codice penale

    Principio di tassativit: il legislatore deve redigere le norme penali in modo chiaro e non equivoco affinch

    sia determinato in modo specifico il comportamento che integra la fattispecie di reato

    Principio di irretroattivit: la legge penale pu prevedere solo per il futuro.

  • 21

    In questo caso la legge circoscritta al tempo in cui in vigore pertanto condotte divenute reato

    (perch successivamente previste dalla legge come tali) che al momento della loro commissione non

    costituivano illecito non potranno essere punite secondo la nuova legge intervenuta perch al momento del

    fatto non erano reato

    Ipotesi eccezionali di retroattivit della legge penaleAbolitio criminis: quando un fatto cessa di essere reato

    a seguito di una legge abrogativa

    Modificazione di norme penali: se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono

    diverse si applica quella le cui disposizioni sono pi favorevoli al reo, salvo sentenza irrevocabile

    intervenuta.

    Pronuncia di incostituzionalit.

    Esiste una distinzione fondamentale tra reati, in funzione della loro gravit stabilita dal legislatore con

    riferimento al bene giuridico tutelato ed alla sua rilevanza.

    I reati si distinguono infatti in delitti, pi gravi e volti a tutelare beni particolarmente rilevanti e

    contravvenzioni.

    Per i delitti le pene principali sono lergastolo, la reclusione e la multa, mentre per contravvenzioni le pene

    principali sono larresto e lammenda.

    Affinch si verifichi un reato comunque necessaria una forma di offesa al bene tutelato che pu concretarsi

    o in lesione o in semplice messa in pericolo del bene tutelato dalla norma penale.

    1.Lesione: danno effettivo al bene tutelato (furto: i beni appartenenti ad un soggetto sono asportati dal

    patrimonio) - reato di danno

    2.Messa in pericolo: danno potenziale al bene tutelato (tentativo di furto: il danno non si verifica

    effettivamente perch il patrimonio resta integro) - reato di pericolo.

    I reati si distinguono ulteriormente in funzione del soggetto autore:

    Reati comuni: possono essere compiuti da chiunque

    Reati propri: possono essere compiuti solamente da soggetti in possesso di particolari qualifiche naturali o

    giuridiche.

    Responsabilit penale solo personale ed individuale

    Il diritto penale volto a punire le persone fisiche che sono le sole che possono porre in essere condotte

    illecite volte a danneggiare o porre in pericolo i beni tutelati dalle norme penali.

    Recentemente con il decreto legislativo n. 231/2001 stata introdotta la responsabilit penale delle persone

    giuridiche (societ) che volta a sanzionare alcuni comportamenti che hanno un disvalore sociale rilevante.

    Si tratta comunque di ipotesi residuali e ancora di marginale applicazione.

    Elemento oggettivo

    Elemento soggettivo

    a) Laspetto oggettivo riguarda laspetto materiale del reato ovvero del fatto ed attiene esclusivamente alle

    circostanze dellevento verificatosi, senza alcuna valutazione o riferimento circa lo stato psicologico

    dellautore del reato

  • 22

    Elemento oggettivo fondamentale rappresentato dalla condotta umana che si manifesta attraverso azioni od

    omissioni. Per azione si intende qualsiasi movimento umano ma considerato in senso ampio ovvero

    comprensivo di tutte le capacit espressive umane tra le quali va annoverata la parola, gli spostamenti del

    corpo e la mimica facciale.

    Per omissione si intende il comportamento del soggetto che avrebbe dovuto compiere unazione e non lha

    fatto. Lelemento oggettivo che scaturisce dalla condotta levento e levento il risultato che deriva

    dallazione o dallomissione svolta da un soggetto umano.

    Va precisato che in alcune ipotesi di reato non c evento in quanto punita solamente la condotta come tale

    a prescindere dal verificarsi di un evento (a.e.: evasione: in tale caso non c laggressione ad un particolare

    bene ma solamente la condotta posta in essere dallautore). In questi casi si parla di reati di pura condotta.

    Peraltro, si rende opportuno precisare che condotta ed evento devono essere legati tra loro da nesso di

    causalit, in base al principio per cui nessuno pu essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato

    se levento dannoso o pericoloso da cui dipende lesistenza del reato non conseguenza della sua azione od

    omissione.

    In alcuni casi, bench il soggetto ponga in essere una condotta penalmente rilevante, astrattamente

    riconducibile ad una fattispecie di reato, non prevista la sanzione ovvero la punibilit in quanto sussistono

    cause di giustificazione.

    1.Consenso dellavente diritto

    2.Adempimento di un dovere

    3.Esercizio di un diritto

    4.Legittima difesa

    5.Uso legittimo di armi per i P.U.

    6.Stato di necessit

    b) elemento soggettivo del reato

    Coscienza e volont dellazione da parte dellautore che nel momento di commissione del reato era

    determinato ad ottenere il risultato configurato come fattispecie di reato.

    Affinch si configuri un reato la condotta posta in essere deve essere un impulso cosciente della volont.

    La volontariet va per intesa sia come volontariet reale (intenzione di realizzare il reato) sia come

    volontariet potenziale (intenzione di porre in essere la condotta senza per la prefigurazione o la volont di

    commettere reato)

    Rappresenta lelemento caratterizzante di una condotta penalmente rilevante, in quanto il legislatore attuale,

    diversamente da altre impostazioni penalistiche del passato che privilegiavano (o comunque contemplavano

    numerose ipotesi di) responsabilit oggettiva (condotta umana nesso causale evento = punibilit), ha

    preferito connotare il reato di un elemento soggettivo ovvero di un grado di partecipazione emotiva al reato

    da parte dellautore della condotta trasgressiva.

    In ragione di ci, si pu, in generale, affermare che il criterio di imputazione per un reato costituito dal

    dolo

  • 23

    In linea generale il delitto doloso quando levento dannoso o pericoloso dallagente preveduto e voluto

    come conseguenza della sua azione o omissione.

    Il dolo si configura quando il soggetto intenzionalmente pone in essere la condotta disciplinata dalle norme

    penali e considerata come reato.

    Il dolo deve comunque essere tenuto distinto dal movente che rappresentato dalla ragione interiore che

    induce il soggetto a compiere il reato.

    Non assume alcun rilievo il fatto che lautore del reato non fosse a conoscenza dellantigiuridicit penale

    della sua condotta in quanto vige in materia il principio ignorantia legis non excusat.

    Il dolo deve caratterizzare la condotta dellautore del reato per tutto il tempo in cui sono posti in essere gli

    atti idonei ad integrare la fattispecie di reato.

    c) la colpaAssenza di volont dellevento da parte del soggetto autore.

    Il delitto colposo quando levento, anche se preveduto, non voluto dallagente e si verifica a causa di

    negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

    Le norme sociali costituiscono il riferimento per evitare condotte colpose. Alcuni concetti devono essere

    ricondotti nellalveo delle norme sociali e in particolare:

    imperizia: attivit che richiedono cognizioni tecniche.

    Imprudenza: violazione di regola di condotta di carattere cautelare

    negligenza: violazione di regola di condotta che richiede unattivit positiva

    Colpa generica: fa riferimento al caso in cui il fatto di reato poteva essere prevedibile ed evitabile. In caso

    contrario non sussiste colpa

    Colpa specifica: questa fa riferimento al caso di violazione di norme o regole poste dallautorit. E

    sufficiente la loro violazione perch si configuri colpa

    3.1 Responsabilit penale

    La responsabilit penale , diversamente da quella civilistica, personale ovvero solo il soggetto o i soggetti

    che hanno posto in essere la condotta disciplinata come reato saranno punibili, purch sussistano tutti gli

    elementi necessari (soggettivo, oggettivo e nesso di causalit).

    Per quanto concerne lesercizio della professione, il riflesso pratico ed immediato della responsabilit

    personale in ambito penale la imputabilit del soggetto che materialmente ha realizzato le attivit anche se

    queste erano state originariamente demandate ad uno Studio associato.

    Infatti, bench mitigato dalla nuova disciplina prevista per la responsabilit penale delle persone giuridiche,

    resta fermo il principio che stabilisce la responsabilit del singolo individuo.

    Pertanto, nel caso in cui una prestazione professionale abbia dato luogo a responsabilit penale, a prescindere

    dal fatto che la stessa sia stata svolta allinterno di un organismo associativo (sia esso studio associato o

    societ), il soggetto cui possa essere attribuita lattivit in via principale potr essere imputato per il reato

    ipotizzabile nelle circostanze venutesi di fatto a creare in conseguenza dellattivit professionale effettuata.

  • 24

    Parallelamente al diritto civile, ove i parametri soggettivi rappresentano comunque degli elementi rilevanti,

    anche al fine di escludere la responsabilit (si rammenti il caso di problemi di particolare complessit tecnico

    ove se sussiste colpa lieve non sussiste la responsabilit per inadempimento), anche il diritto penale

    contempla tali elementi attribuendo loro, per, una differente valenza. Infatti, mentre in sede civile, la colpa

    (lieve) potrebbe costituire utile elemento a discolpa del professionista, in sede di procedimento penale la

    colpa, sebbene lieve, non consente di esimere da qualunque responsabilit e coinvolgimento il professionista

    bens rappresenta esclusivamente un parametro per la gradazione della pena inflitta dal giudice.

    3.3 Il danno

    Peraltro va specificato che in caso di reato che comporti un danno esso pu essere quantificato secondo gli

    stessi schemi e parametri mutuati dal diritto civile. Pertanto potr trattarsi di danno patrimoniale o non

    patrimoniale analogamente a quanto gi indicato in precedenza.

    In tali casi la vittima del reato, ovvero il soggetto che, a causa del reato, ha patito un danno alla propria sfera

    patrimoniale oppure alla propria salute psico-fisica, pu richiedere il risarcimento.

    La facolt di richiedere il risarcimento del danno pu essere esercitata dalla vittima del reato sia in sede

    civile che in sede di giudizio penale.

    In questultimo caso sar necessaria la partecipazione al processo penale, interamente governato dallo Stato

    attraverso i Procuratori della Repubblica, mediante la c.d. costituzione di parte civile.

    In tale sede il soggetto potr fare valere le proprie pretese risarcitorie che trovino la propria fonte

    direttamente nel reato.

    Diversamente, il danneggiato pu agire in via civile autonomamente ed indipendentemente dal giudizio

    penale e dagli esiti che questo possa eventualmente avere. Infatti, i due giudizi sono del tutto autonomi ed

    indifferenti luno allaltro. Pertanto, potrebbe in ipotesi accadere che, in assenza di responsabilit penale,

    ovvero a seguito dellaccertamento negativo del giudice sulla responsabilit per reato attribuita ad un

    professionista, questultimo si trovi obbligato al risarcimento del danno in sede civile a favore del

    danneggiato cos come potrebbe accadere lopposto.

    In ogni caso, sia che il danno sia liquidato a favore del danneggiato in sede civile che in sede penale, il

    professionista assistito da una polizza assicurativa per i danni derivanti a terzi trover comunque copertura,

    purch non si tratti di reato commesso con dolo.

    3.4 Reati ricorrenti

    Fattispecie di reato che possono verificarsi in relazione allesercizio della professione riguardano

    principalmente beni giuridici quali la vita dellindividuo e la sua integrit fisica e il bene salute pubblica.

    Omicidio, Disastro ambientale Danno alla salute pubblica.

    Naturalmente possono anche verificarsi altre fattispecie ma che assumono minore rilevanza atteso sia il

    grado di offesa arrecato al bene sia proprio allo specifico bene tutelato.

    Per quanto riguarda il danno alla salute pubblica esso riguarda fattispecie di reato ascrivibili sia ai reati di

    pericolo e reati di danno che si possono configurare sia per colpa che per dolo.

  • 25

    La salute pubblica consiste in un bene giuridico tutelato penalmente per la sua particolare importanza e

    corrisponde a condizioni generali di benessere della societ e dei suoi componenti.

    Va intesa come bene della sicurezza della vita e dellintegrit fisica, riferita non ad una o pi persone

    specifiche, ma alla collettivit nel suo insieme come bene di tutti e di ciascuno.

    Nelle fattispecie di reato volte alla protezione della salute pubblica ovvero destinate a colpire condotte

    ritenute lesive della salute pubblica non si deve sempre necessariamente verificare il danno o levento lesivo

    del bene giuridico tutelato ma la condotta pu manifestarsi anche solo in una dimensione potenzialmente

    lesiva.

    Apparentemente le fattispecie predisposte sia dal codice che dalle leggi speciali a tutela della salute pubblica

    presentano elementi comuni ad altri reati in quanto a condotte punibili fatto salvo loggetto protetto dalla

    norma ovvero il bene giuridico tutelato.

    A.e.: il reato di contraffazione della acque destinate al consumo umano potrebbe essere assimilato al reato di

    tentato omicidio, in quanto potrebbe essere messa in pericolo la vita di ciascun individuo che utilizza le

    acque per nel caso specifico, dato che il pericolo riguarda una collettivit (grande o piccola che sia) il bene

    giuridico tutelato non pi la vita dei singoli soggetti ma la pubblica salute.

    La tutela della salute pubblica viene generalmente predisposta mediante la previsione dei reati in forma

    fraudolenta ovvero dolosa.

    Sono poi comunque previste anche le fattispecie colpose in quanto il bene giuridico tutelato dotato di una

    certa rilevanza ed appare corretto al legislatore la punizione anche di un comportamento non intenzionale.

    Delitti di comune pericolo mediante violenza:

    1.Strage

    2.Incendio

    3.Inondazione, frana o valanga

    4.Disastro ferroviario

    5.Attentati alla sicurezza dei trasporti

    6.Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e gas

    7.Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

    Delitti di comune pericolo mediante frode:

    1.Epidemia

    2.Avvelenamento di acque e sostanze alimentari

    3.Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

    4.Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

    Le fattispecie disciplinate dal legislatore come colpose:

    1.Delitti colposi di danno

    2.Delitti colposi di pericolo

    3.Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

    4.Delitti colposi contro la salute pubblica.

  • 26

    4. PROPRIETA INTELLETTUALE4.1 Profili generaliLa disciplina predisposta in merito

    alla propriet intellettuale volta alla protezione delle creazioni dellintelletto umano. In particolare si fa

    riferimento alle invenzioni intese come opera di ingegno di carattere creativo che appartiene:

    1.Alle scienze

    2.Alla letteratura

    3.Alla musica

    4.Alle arti figurative

    5.Allarchitettura

    6.Al teatro

    7.Alla cinematografia

    Qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

    Va evidenziato che in linea generale i diritti sulla invenzione si acquisiscono al momento della sua creazione.

    Essi, che sono esclusivamente attribuiti almeno originariamente (fatto salvo quanto si vedr per il rapporto di

    lavoro subordinato) allautore, sono:

    pubblicazione dellopera

    sfruttamento economico dellopera

    riconoscimento della paternita

    Lautore pu liberamente cedere i diritti di sfruttamento economico e di pubblicazione dellopera a terzi

    fermo restando il riconoscimento della paternit dellopera.

    Nellipotesi in cui i diritti siano stati ceduti e lopera abbia subito, a causa di interventi degli aventi causa:

    1.Deformazioni

    2.Mutilazione

    3.Ogni altra modificazione che possa recare pregiudizio allonore dellautore o alla sua reputazione

    Lautore pu opporsi allesecuzione di tali modifiche.

    Lautore di progetti di lavori di ingegneria ha, oltre i diritti indicati precedentemente, anche:

    1.diritto di riproduzione dei piani e disegni

    2.diritto ad equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico senza il suo consenso.

    lautore dispone del diritto di sfruttamento economico come ritiene pi opportuno e in caso di cessione per

    atto tra vivi deve sussistere la prova scritta del trasferimento: tramite contratto tra due o pi parti avente ad

    oggetto nel caso di specie i diritti di sfruttamento economico di unopera o atto unilaterale dellautore

    mediante dichiarazione del solo autore diretta al trasferimento dei diritti di sfruttamento economico

    dellopera.

    Lautore pu ottenere il ritiro dellopera dal commercio, se ricorrono gravi motivi morali, garantendo un

    congruo indennizzo a coloro che sulla invenzione hanno acquisito diritti.Le invenzioni del libero

    professionista, siano esse meramente creative oppure industriali, sono regolamentate, a livello generale, dalla

  • 27

    disciplina precedente che consente quindi sia il riconoscimento della paternit dellopera nonch lo

    sfruttamento economico liberamente cedibile.

    Esiste una disciplina specifica e differenziata per le opere dellingegno create da un soggetto legato da un

    rapporto di lavoro subordinato, purch le invenzioni siano sorte nello svolgimento delle prestazioni

    lavorative.

    Il lavoratore subordinato ha sempre diritto, in ogni caso, ad essere riconosciuto autore dellopera a

    prescindere dal fatto che disponga o meno di diritti di