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15.30 Saluti e introduzione Pasquale Lampugnale - Presidente PI Confindustria Benevento 15.50 Mario Rendo - PwC TLS Avvocati e Commercialisti Le misure fiscali a sostegno degli investimenti Mini Ires ACE Iper Ammortamento 16.20 Marco Frizzarin - PwC TLS Avvocati e Commercialisti Le misure fiscali a sostegno della crescita: Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo Credito d’imposta formazione 4.0 Voucher Innovation Manager Incentivi all’investimento in Start-up innovative 16.50 Claudio Ferone PwC TLS Avvocati e Commercialisti Le novità Flat Tax Blockchain 17.20 Filippo Liverini - Presidente Confindustria Benevento La posizione di Confindustria 17.40 Question Time “Legge di Bilancio 2019, le novità di interesse per le imprese e gli strumenti per la crescita Benevento 25 marzo 2019 Modera: Egidio Filetto - PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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15.30 Saluti e introduzione

Pasquale Lampugnale - Presidente PI ConfindustriaBenevento

15.50 Mario Rendo - PwC TLS Avvocati e CommercialistiLe misure fiscalia sostegno degli investimentiMini IresACEIperAmmortamento

16.20 Marco Frizzarin - PwC TLS Avvocati e CommercialistiLe misure fiscali a sostegno della crescita:Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo Credito d’imposta formazione 4.0 Voucher Innovation Manager Incentivi all’investimento in Start-upinnovative

16.50 Claudio Ferone – PwC TLS Avvocati eCommercialisti Le novitàFlat Tax Blockchain

17.20 Filippo Liverini - Presidente ConfindustriaBeneventoLa posizione diConfindustria

17.40 QuestionTime

“Legge di Bilancio 2019, le novità di interesse per leimprese e gli strumenti per la crescita

Benevento 25 marzo 2019

Modera:

Egidio Filetto - PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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Le misure fiscali a sostegno degli investimenti

dott. Mario Rendo

www.pwc-tls.it

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Legge di Bilancio 2019 – Principali novità fiscali

1. Abrogazione ACE (art. 1, c. 1080)

2. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materialistrumentali e per l’incremento dell’occupazione – Mini-Ires (art. 1, cc. 28-34)

3. Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazionedell’ammortamento – Iper ammortamento (art. 1, cc. 60-65 e 229)

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1. Abrogazione ACE (art. 1, c. 1080)

Abrogazione ACE

L’art. 1, c. 1080, dispone l’abrogazione dell’ACE; resta ferma la possibilità didedurre dal reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in corso al31/12/2018 le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito imponibile.

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2. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di benimateriali strumentali e per l’incremento dell’occupazione – Mini-Ires (1/2)

Mini-Ires

Al fine di incentivare gli investimenti, l'art. 1, cc. 28-34, dispone l’introduzione di unregime agevolativo che consente una riduzione dell’aliquota IRES di 9 punti percentuali(15%) sugli utili reinvestiti (i.e. utili del periodo d’imposta precedente, accantonati ariserve diverse da quelle non disponibili) nei limiti di:

importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni materialistrumentali nuovi ex art. 102 del TUIR; e

costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato oindeterminato.

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2. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di benimateriali strumentali e per l’incremento dell’occupazione – Mini-Ires (2/2)

Esclusioni:

- immobili;- auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti;- beni immateriali.

In caso di perdita fiscale o incapienza del reddito imponibile, le eccedenze possono essereriportate agli esercizi successivi (possibilità di conservare il beneficio anche nel caso in cui gliinvestimenti vengano sostenuti in esercizi in perdita fiscale.).

Cumulabile con altri incentivi, fatta eccezione per quelli che prevedono la determinazioneforfettaria del reddito (e.g. tonnage tax/reddito su base catastale).

Applicabile anche in regime di consolidato fiscale e trasparenza fiscale.

Ma è davvero conveniente la Mini IRES?

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3. Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazionedell’ammortamento – Iper ammortamento (art. 1, cc. 60–65 e 229) (1/2)

Approvata la proroga dell’iper ammortamento (investimenti in beni ad alto impatto tecnologico -«Industria 4.0» ex Legge 232/2016) con riferimento ad investimenti in beni materialistrumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuatientro il 31/12/2019 (ovvero entro il 31/12/2020 se entro il 31/12/2019 il relativo ordine èaccettato dal venditore ed sono stati pagati acconti non inferiori al 20% del costo agevolabile).

La maggiorazione del costo fiscale riconosciuta ai fini dell’ammortamento è la seguente:

170% per investimenti sino ad Euro 2.500.000;

100% per gli investimenti compresi tra Euro 2.500.000 ed Euro 10.000.000;

50% per gli investimenti compresi tra Euro 10.000.000 ed Euro 20.000.000.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti illimite di Euro 20.000.000.

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3. Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazionedell’ammortamento – Iper ammortamento (art. 1, cc. 60–65 e 229) (2/2)

Viene prorogato il «super – ammortamento» per i beni immateriali per i soggetti chebeneficiano dell’iper ammortamento.

- N.B.: estensione dell’agevolazione ai canoni per accesso mediante cloud computing ai beniimmateriali di cui all’Allegato B.

Confermata l’assenza di proroga del c.d. «super-ammortamento» relativo ai beni materialinuovi.

Sterilizzazione dagli acconti IRES ed IRAP 2019 e 2020 dell’effetto agevolativo della norma.

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Le misure fiscali a sostegno della crescita

dott. Marco Frizzarin

www.pwc-tls.it

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•Il Contesto Europeo e Nazionale dell’Industry 4.0 in un’ottica strategica e principali agevolazioni

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Fonte: McKinsey Global Institute (2012)

L’Industria Manifatturiera svolge un ruolo centrale nell’Economia dell’Unione Europea in termini di: ricerca, innovazione,

produttività esportazioni.

Fatturato aggregato è pari a ≈ 7.100 Mld di €

Contribuisce alla crescita economica dell’Europa per il 15% del Pil

Genera un valore aggiunto di ≈ 1.710 Mld di € ( il 44% del valore aggiunto

proviene dalle PMI).

Da lavoro direttamente a 30 milioni di persone.

Il suo export al di fuori dell’Unione Europea ammonta a oltre 1.500 Mld

di €.

Industria Manifatturiera in numeri

Negli anni e a livello globale, i Paesi Europei hanno di fatto perduto

in competitivitàFonte: dati Eurostat 2014

Il contesto europeo

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Il contesto Europeo e il rilancio della crescita e della competitività

Dopo un lungo periodo di recessione, grazie ad alcuni fattori contingenti sta iniziando la fase di ripresa (anche se con dinamiche molto

diverse tra i diversi Paesi Europei).

Fattori Contingenti:

I. Riduzione del costo dei combustibili fossili;

II. Politica iper espansiva della BCE;

III. Svalutazione dell’euro.

Il rilancio della crescita e della competitività per sostenere e rafforzare la ripresa è una priorità essenziale per

l’Europa, e ciò deve avvenire attraverso risposte altamente innovative, costituite da prodotti e servizi, processi e

business model, nuove imprese altamente competitive e sostenibili.

Si tratta di promuovere e rafforzare il nuovo manifatturiero, che per la sua sostenibilità e competitività fondata

sull’innovazione, possa contribuire alla crescita di una nuova economia sociale, intelligente, sostenibile e inclusiva.

È questo il contesto generale in cui si sviluppa il modello innovativo di INDUSTRIA 4.0

Come si fa

a favorire

la ripresa?

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Industry 4.0

L’espressione Industrie 4.0 è stata usata per la prima

volta alla Fiera di Hannover nel 2011 in Germania.

L’Industria 4.0, scaturisce dalla IV rivoluzione

industriale, il processo che porterà alla produzione

industriale del tutto automatizzata e interconnessa.

Le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo nell’ambito di 4 direttrici di sviluppo

1 Utilizzo dei dati 2 Utilizzo degli Analytics

3 Interazione Uomo-macchina 4 Passaggio dal digitale al reale: manifattura

additiva, robotica, interazioni machine-to-

machine, nuove tecnologie

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Il Manifatturiero Italiano riveste un ruolo rilevante in termini economici e sociali per il Sistema Paese

È costituito da 396.000 Imprese

Genera 867 Miliardi di Fatturato

Da lavoro a 3,6 Milioni di persone

In accordo alle priorità di Horizon 2020 e le caratteristiche distintive dell’Italia, il nostro Paese ha identificato

delle proprie Aree di Specializzazione Nazionale Intelligente, in un’ottica strategica fondata sulle eccellenze

a livello nazionale e regionale, aperta ad una globalizzazione che consideri la sostenibilità accanto alla

competitività.

In questo quadro uno strumento di rilievo è rappresentato dai Cluster Tecnologici Nazionali: essi

rappresentano un importante interlocutore per le istituzioni, in quanto realtà individuate come propulsori

della crescita economica sostenibile dei territori e dell’intero sistema economico nazionale. Un primo passo

concreto della strategia italiana verso Industria 4.0 è sicuramente rappresentato dal Cluster Fabbrica

Intelligente, che ha elaborato una Roadmap strategica pluriennale.

Dati Eurostat 2014

Il contesto nazionale dell’Industria 4.0

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La Roadmap strategica pluriennale, muovendo dalla vocazione manifatturiera del nostro Paese e dai mega-trend in atto a livello

Europeo, ha elaborato 7 Linee di Intervento prioritarie.

Le 7 Linee di intervento prioritarie della Roadmap Strategica

1. Sistemi produttivi per la produzione personalizzata

2. Strategie, metodi e strumenti per la sostenibilità industriale: verso le tre dimensioni della sostenibilità (economica,

ambientale e sociale) e verso l’Economia Circolare

3. Sistemi per il miglioramento del benessere e la valorizzazione delle persone nelle fabbriche

4 Sistemi di produzione ad alta efficienza e riconfigurabilità

5 Processi produttivi innovativi

6 Sistemi di controllo e monitoraggio della produzione in tempo reale

7 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione

Cluster Fabbrica Intelligente, Roadmap Strategica Pluriennale

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Tracciabilità del metodo

Automazionedel processo

Conoscenza del Dominio

Abbiamo applicato l’esperienza decennale di PwC nel settore Tax&Legal per dare aggiungere VALORE alle attività di rendicontazione del credito di imposta.

Il metodo di lavoro si basa su 3 pilastri:

• Tracciabilità del metodo→ permette di dimostrare la correttezza dei criteri utilizzati e la coerenze rispetto alle norme anche a distanza di anni

• Conoscenza del dominio → focalizza esattamente l’estensione del perimetro dell’Innovazione

• Automazione del processo→ consente una analisi completa dei dati contabili e aumenta il numero di documenti processati (3600 pagine/min)

Agevolazioni fiscaliFocus sulla Value Proposition

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Patent Box

Il Patent Box è un meccanismo attraverso il quale si individua la quota di reddito derivante dallo sfruttamento della proprietà intellettualee dall’utilizzo di alcune tipologie di beni intangibili, per poi detassarne una parte. Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di redditod’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

Immobilizzazioni immateriali

1) Software protetto da copyright;2) Brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di

concessione (con cui si intendono i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti per nuove varietà vegetali, le topografie di prodotti a semiconduttori, il certificato complementare per prodotti medicinali, il certificato complementare per prodotti fitosanitari);

3) Marchi di impresa, ivi compresi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

4) Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;5) Know how: informazioni aziendali ed esperienze tecnico-

industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili

L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione – da operare aifini IRPEF, IRES o IRAP – per la cui determinazione occorre:• individuare il reddito derivante dall’utilizzo della proprietà

intellettuale , derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del beneimmateriale (ruling);

• calcolare il nexus ratio, ossia il rapporto tra i costi qualificati e i costicomplessivi;

• calcolare la quota di reddito agevolabile, moltiplicando il redditoderivante dallo sfruttamento della proprietà intellettuale e il nexus ratio

Il beneficio riguarda una percentuale del reddito calcolato, e più precisamente:- il 30% del reddito agevolabile per il primo periodo di imposta- il 40% per il secondo periodo di imposta- il 50% per il terzo periodo di imposta e successivi.

I Decreto specifica la necessità di implementare un sistema di tracking contabile al fine di consentire la verifica della correttezza dei calcoli del beneficio goduto.

Soggetti che non possono fare richiesta

• Soggetti sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta eamministrazione straordinaria

• Società semplici• Società di armamento e società di fatto

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Caratteristiche strategiche del Patent Box

1. La strategia sugli investimenti in Innovazione con relativo Business Plan

2. Protezione degli IP

3. Tracciabilità dei dati

4. Fiscalità

5. Operation

6. Risorse Umane

7. Controllo di Gestione

8. Intelligena Artificiale

Le principali caratteristiche dell’agevolazione riguardano:

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- Credito proporzionale all’incremento delle attività R&S 2015-2020 rispetto alla media del triennio 2012-2014

Credito d’imposta R&S (1/2)

Dal 2018 il credito d’imposta in R&S è subordinato all’avvenutoadempimento degli obblighi di certificazione dell’effettivosostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stessealla documentazione contabile.

Inoltre, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie sono tenute aredigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, icontenuti e i risultati delle attività di R&S.

- Beneficio compreso tra il 25% e il 50% dell’incremento, a seconda delle voci di costo, per un massimale annuo di 5M€ (2015-2016), 20M€ (2017-2018) e 10 M€ (2019-2020).

Limiti di spesa in R&S

Le spese annuali minime di R&S devono essere di almeno di 30K€.Il credito fiscale annuale massimo disponibile può essere utilizzato percompensare i pagamenti di imposte erariali e contributi (Ires, Irap,IVA, ritenute e contributi sociali), senza limiti di importo.

Spese qualificate ammesse per il credito R&S

Le spese di R&S qualificate includono:a. costi del personale e dei consulenti esterni impiegati in attività di

R&S;b. ammortamento di attrezzature e strumenti di laboratorio;c. costi per attività di R&S esternalizzate a università, centri di

ricerca o ad altre imprese;d. costi sostenuti per l’acquisto di competenze tecniche relative all'IP

industriale o biotech;e. Costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti

analoghi

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Credito d’imposta R&S (2/2)

Indica la ricerca pianificata o

l'indagine critica finalizzata

all'acquisizione di nuove

conoscenze e competenze

per:

- sviluppare nuovi prodotti,

processi o servizi;

- apportare un significativo

miglioramento a prodotti,

processi o servizi esistenti.

Comprende la creazione di

componenti di sistemi

complessi, quando essi sono

necessari per la ricerca

industriale e in particolare per la

validazione della tecnologia.

Comprende le attività finalizzate

a testare e convalidare

prodotti, processi o servizi

nuovi o migliorati in

ambienti rappresentativi di

condizioni operative reali, in

cui l'obiettivo primario è quello

di apportare ulteriori

miglioramenti tecnici su

prodotti, processi o servizi che

non sono sostanzialmente

definiti (cioè nessun uso

commerciale o industriale).

Le attività ammissibili per il credito R&S e i costi correlati(2006/c323/01 – Community framework for state aid for research and develompment and innovation)

AMMORTAMENTI STRUMENTI ED ATTREZZATURE DA LABORATORIO

COSTI ESTERNI R&S

COMPETENZE TECNICHE E

PRIVATIVE INDUSTRIALI

MATERIALI FORNITURE E PRODOTTI PER PROTOTIPI

Attività per acquisire,

combinare, modellare e

utilizzare conoscenze e

competenze scientifiche,

tecnologiche e commerciali

per sviluppare prodotti, processi

o servizi nuovi o migliorati,

inclusa la definizione

concettuale, pianificazione e

documentazione di nuovi

prodotti, processi o servizi,

oppure la preparazione di

progetti, disegni, piani e altra

documentazione, a condizione

che non siano destinati ad uso

commerciale. E’ incluso lo

sviluppo di un prototipo.

Ricerca fondamentale Ricerca industriale Sviluppo sperimentale Test e collaudo

Tipologia di attività ammissibili al credito d’imposta R&D Costi ammissibili al credito d’imposta R&S

COSTO DEL PERSONALEIMPIEGATO IN R&S

Comprende lavori sperimentali o

teorici intrapresi principalmente

per acquisire nuova

conoscenza delle basi

sottostanti ai fenomeni e fatti

osservabili, senza alcuna

applicazione commerciale

diretta (cioè non devono essere

previsti usi commerciali diretti

delle opere ed esperimenti

dovuti alla ricerca

fondamentale).

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Credito d’Imposta a sostegno della Formazione 4.0

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese per attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, è attribuito un credito d’imposta nella misura del:

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascuno beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività diformazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento,da parte del personale dipendente dell'impresa, dellecompetenze nelle tecnologierilevanti per la realizzazione del processo di trasformazionetecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Pianonazionale Impresa 4.0».

Tipologia di attivià di formazione ammesse per il credito d’imposta

a) big data e analisi dei dati; g) robotica avanzata e collaborativa;b) cloud e fog computing; h) interfaccia uomo macchina;c) cyber security; i) manifattura additive - stampa tridimensionaled) simulazione e sistemi cyber-fisici; l) Internet delle cose e delle macchine;e) prototipazione rapida; m) integrazione digitale dei processif) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

50%

40%

30%GRANDI IMPRESE

MEDIE IMPRESE

PICCOLE IMPRESE

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Voucher manager

Definizione

L’art.1, commi 228,230,231 della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto una nuova agevolazione a favore delle imprese.

Si tratta di un contributo a fondo perduto, nella forma divoucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica, finalizzate a sostenere:

- i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;

- l’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Possono accedervi le piccole e medie imprese e le reti di imprese.

50%per le micro e piccole

imprese, con il limite

massimo di 40.000,00 €

30% per le medie imprese,

con il limite massimo di

25.000,00 €

50%per le reti d’impresa, con

il limite massimo di

80.000,00 €

Il contributo è riconosciuto per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e quindi gli esercizi 2019 e 2020 per i soggetti solari.

Il contributo è riconosciuto per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e quindi gli esercizi 2019 e 2020 per i soggetti solari.

I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra: le imprese o reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco che verrà istituito con decreto del MiSE, entro 90 giorni dall’1 gennaio 2019 e che stabilirà anche i requisiti richiesti per la detta iscrizione nonché le modalità di erogazione del contributo.

Ai sensi del comma 230 della legge n. 145/2018 i contributi dovranno rispettare i limiti “de minimis”.

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Human resourcesPerformance

Operations Performance

Finance & Innovation Performance

Costo del Lavoro

Processo di trasformazione

Benessere al lavoro

Assenteismo

WelfarePerformance Management

Compliance Fiscale

Incentivi R&S

Deducibilità quota ammortamento

Piano Investimento di Risparmio

Fondi Venture Capital

Voucher Manager Iperammortamento

Supply Chain

Ottimizzazione dei processi

Tesoreria

Risk & Compliance

Costi diretti e indiretti

Human resourcesPerformance

Operations Performance

Finance & Innovation Performance

Benefici aziendali

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Composizione del Bilancio

Valore Aggiunto

Costo del Personale

MARGINE OPERATIVO

LORDO

Ricavi / Oneri Diversi

RISULTATO OPERATIVO

Utile Corrente

Risultato Ante Imposte

Imposte

RISULTATO D’ESERCIZIO

ATTIVO

Crediti verso Soci

Immobilizzazioni

_ Immobilizzazioni Immateriali

_ Immobilizzazioni Materiali

Attivo Circolante

_ Rimanenze

_ Crediti

_ Disponibilità Liquide

Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

Patrimonio Netto

Fondo per Rischi ed Oneri

T.F.R.

Debiti

Ratei e Risconti

Human resources

Performance

Operations Performance

Finance & Innovation

Performance

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

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Un primo passo concreto della strategia italiana verso Industria 4.0 è rappresentato dal Cluster Fabbrica Intelligente, che ha

elaborato una Roadmap strategica pluriennale. Tra le linee di intervento prioritarie di tale Roadmap vi sono le strategie, i metodi

e gli strumenti per la sostenibilità industriale verso le tre dimensioni della sostenibilità ambientale e verso l’Economia Circolare.

L’economia circolare è un nuovo modello economico di

produzione e consumo che fornisce molteplici meccanismi

di creazione di valore, coerentemente con i principi di

sostenibilità.

Si prevede che nel corso del tempo il modello lineare basato sul

paradigma “creare, consumare, smaltire” verrà sostituito da un

modello circolare, basato sulla chiusura del ciclo di vita del prodotto,

che utilizza efficientemente i fattori di produzione e ottimizza le scorte

di materiali, dell’energia e dei rifiuti secondo la logica di: “ creare,

consumare e riciclare ”.

L’adozione dei principi dell’economia circolare, potrebbero, non solo apportare benefici all’intero sistema Europa, ma

anche generare un vantaggio economico netto di 1,8 trilioni di Euro entro il 2030.

Economia circolare

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Proseguire in un adeguato sostegno alla R&D nelle Tecnologie Abilitanti che sono funzionali al modello e che, peraltro, sono oggi nella maggior parte dei casi allo stato dell’arte.

Sviluppare opportuni standard e norme, al fine di creare un corpus comune di principi in materia di innovazione e sostenibilità.

La competizione globale porterà le aziende ad aprirsi ancor di più alla collaborazione per ottenere un’adeguata massa critica, il know-how necessario per innovare, le economie di scala necessarie per stare sul mercato e per sviluppare la capacità di internazionalizzarsi

Sviluppare un adeguato piano di Formazione e Comunicazione che prepari il mondo del lavoro alle trasformazioni 4.0.

Sviluppare modelli di Innovation Management più sostenibili in chiave di Economia Circolare.

Sviluppare nuovi metodi di monitoraggio della performance, per adeguare la strategia aziendale al contesto contingente.

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New steps…

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Le novità

dott. Claudio Ferone

www.pwc-tls.it

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Cosa cambia

Il riformulato regime forfettario Il nuovo regime forfettario

Rilevanti modifiche alle norme esistenti, con applicazione dal 2019

Regime addizionale, con applicazione dal 2020

Flat tax

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Il vecchio regime forfettario

• Il regime di determinazione forfettaria del reddito, accessibilein linea di principio alle persone fisiche esercenti attività diimpresa, arti o professioni, è un regime naturale, introdottodal Legislatore nell’ordinamento tributario italiano con laLegge 23 dicembre 2014, n. 190 (‘‘Legge di Stabilità 2015’’) eriformato già a decorrere dal 1° gennaio 2016.

• I redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regimenon concorrono alla formazione del reddito imponibile ai finiIRPEF su base progressiva, secondo le aliquote e gli scaglionidi reddito previsti ordinariamente dal Testo Unico delleImposte sui Redditi (‘‘TUIR’’).

• Prevedendo il conseguimento di ricavi in misura non superioread un ammontare definito e differenziato in funzione delcodice ATECO di appartenenza, oltre al ricorrere di specifici edulteriori requisiti, tale regime offriva la possibilità dideterminare il reddito d’impresa o di lavoro autonomoforfettariamente, applicando ai suddetti ricavi i corrispondenticoefficienti di redditività, anch’essi attribuiti in ragione delcodice attività.

Fonte: Circolare n. 10/E del 04/04/2016

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Il vecchio regime forfettario

• Oltre a fissare soglie massime per ricavi conseguiti e compensi percepiti nell’anno precedente, la L. n. 190/2014prevedeva che potessero accedere al regime forfettario solo coloro che:

1. nell’anno precedente, avessero sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendente e compensi erogati acollaboratori complessivamente non superiori ad Euro 5.000,00;

2. alla chiusura dell’esercizio, detenessero beni strumentali il cui costo complessivo fosse non superiore ad Euro20.000,00 (non concorrendo a tale valutazione i beni immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività), facendoriferimento al costo al netto dell’IVA, anche se non detratta.

• Tra le cause di preclusione al regime era previsto, inoltre, che non vi potessero accedere i soggetti che avesseropercepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti l’importo di Euro30.000,00.

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Il riformulato regime forfettario: requisiti di accesso e cause ostative

• A decorrere dal 1° gennaio 2019, a seguito della approvazione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (‘‘Legge diBilancio 2019’’), tuttavia, il regime forfettario è stato profondamente rivisto ed modificato.

• L’articolo 1, cc. 9-11, della L. n. 145/2018, ha ristrutturato tale regime, emendando la disciplina originariadisponendo, tra l’altro, la soppressione dei limiti di accesso previsti in materia di spese sostenute per costo del lavoroe di costi sostenuti per beni strumentali.

• La nuova formulazione del vigente art. 1, c. 54, della L. n. 190/2014, prevede che non possano accedere al regime inparola gli imprenditori ed i lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepitocompensi, ragguagliati ad anno, superiori ad Euro 65.000,00.

• Ai sensi del novellato comma 64 della Legge di Stabilità 2015, è stato rideterminato il limite dei ricavi e dei compensi,elevandolo ad Euro 65.000,00, in modo unitario e non più distinto in base al codice attività utilizzato, ampliando cosìla platea dei potenziali beneficiari del regime.

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Il riformulato regime forfettario: requisiti di accesso e cause ostative

• Ai sensi del nuovo comma 57, non possono beneficiare del regime forfettario, tra gli altri:

1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione delreddito;

2. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’eserciziodell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente oindirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivitàeconomiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

3. le persone fisiche la cui attività sia svolta prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono incorso rapporti di lavoro o erano in corso rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, ovvero neiconfronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Qualora vengano conseguiti ricavi superiori all’ammontare massimo consentito ovvero si verifichi una delle fattispeciesopra menzionate, dall’anno successivo al verificarsi dell’evento il regime forfettario cessa di avere applicazione.

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Il riformulato regime forfettario: applicazione

• I soggetti che optano per il c.d. forfettario escludono i redditi dalla imposizione progressiva IRPEF, determinando ilreddito imponibile, ai sensi dell’art. 1, c. 64, della L. n. 190/2014, mediante l’applicazione all’ammontare dei propriricavi il coefficiente di redditività stabilito, per il codice ATECO di appartenenza, dall’Allegato n. 4 alla Legge diStabilità 2015, come emendato dalla Legge n. 145/2018.

• Inoltre, il medesimo c. 64, i contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito determinato forfettariamente.

• Così calcolato, il reddito imponibile è soggetto ad un’imposta con aliquota pari al 15% dell’imponibile, sostitutiva diIRPEF, relative addizionali regionali e comunali ed IRAP.

• Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 65, nei confronti di coloro che avviano nuove attività e che:

1. nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, non hanno esercitato attività artistica, professionale, ovverod’impresa, anche in forma associata o familiare;

2. esercitano un’attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza in qualità dilavoratore dipendente o autonomo (con esclusione dei periodi di pratica obbligatoria);

3. qualora proseguano un’attività svolta in precedenza da altri soggetti, abbiano verificato che l’ammontare deiricavi realizzati dalla stessa nel periodo d’imposta precedente all’accesso al regime forfettario non sianosuperiori ad Euro 65.000,00,

l’aliquota d’imposta applicata per il periodo di avvio dell’attività e per i quattro successivi è ridotta al 5%.

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Il riformulato regime forfettario: esempio

L. n. 190/2014, Allegato 4, come sostituito dall’art. 1, c. 10, L. n. 145/2018 e dal relativoAllegato 2

Codice ATECO 69.20.11

Compensi percepiti Euro 60.000,00

Costi sostenuti Euro 8.000,00

Contributi previdenziali versati Euro 4.000,00

Coefficiente di redditività 78% (Gruppo 8) A

Compensi percepiti Euro 60.000,00 B

Reddito imponibile forfettario lordo Euro 46.800,00 C = A x B

Costi sostenuti

Contributi previdenziali versati Euro 4.000,00 D

Reddito imponibile forfettario netto Euro 42.800,00 E = C – D

Aliquota d’imposta applicata 15% F

Imposta dovuta Euro 6.420,00 G = E x F

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Il riformulato regime forfettario: semplificazioni

Oltre ai vantaggi di carattere fiscale, in termini di risparmio di imposta, per i contribuenti che optano per tale regime dideterminazione del reddito sono previste ulteriori semplificazioni:

1. i contribuenti forfettari non esercitano la rivalsa ai fini IVA, sono esonerati dai relativi obblighi di versamento eda ogni altro obbligo previsto dal D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione econservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e diconservazione dei relativi documenti. Inoltre, come previsto dall’articolo 1, c. 3, del Decreto Legislativo n.127/2015, tali soggetti sono esonerati anche dagli obblighi vigenti in materia di fatturazione elettronica;

2. fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti, i contribuenti sono esonerati dagli obblighi diregistrazione e tenuta delle scritture contabili;

3. i ricavi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, ai sensi delcomma 67 della Legge di Stabilità 2015;

4. i contribuenti forfettari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte previste dal D.P.R. n. 600/1973.

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Il nuovo regime forfettario

• All’interno della Legge di Bilancio 2019, all’articolo 1, cc. 17-22, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, artio professioni è stata introdotta la possibilità, con decorrenza dal periodo d’imposta 2020, di assoggettare ad impostasostitutiva di IRPEF, relative addizionali ed IRAP il reddito di impresa o di lavoro autonomo prodotto, determinatoanaliticamente secondo le regole proprie del TUIR.

• Per i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, hannoconseguito ricavi o percepito compensi eccedenti Euro 65.000,00, ma non superiori ad Euro 100.000,00, è possibileapplicare un’imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

• Le cause ostative all’applicazione dell’imposta sostitutiva previste dal comma 19 hanno tenore analogo a quelleapplicabili al regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 57, della L. n. 190/2014.

• Per quanto disposto dall’art. 1, cc. 20-21, della L. n. 145/2018, i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva non sonoassoggettati a ritenuta d’acconto, né sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte previste dal D.P.R. n. 600/1973.

• Infine, secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 22, della L. n. 145/2018, ai contribuenti interessati dalla nuova impostasostitutiva si applicano le medesime semplificazioni ed i medesimi esoneri previsti ai fini IVA dal regime forfettario dicui alla Legge di Stabilità 2015, ad eccezione dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.

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Il nuovo regime forfettario: esempio

Compensi percepiti Euro 90.000,00

Costi sostenuti Euro 8.000,00

Contributi previdenziali versati Euro 4.000,00

Compensi percepiti Euro 90.000,00 A

Costi sostenuti deducibili ex TUIR Euro 5.000,00 B

Contributi previdenziali versati Euro 4.000,00 C

Reddito imponibile netto Euro 81.000,00 D = A – B – C

Aliquota d’imposta applicata 20% E

Imposta dovuta Euro 16.200,00 F = D x E

• Nell’ipotesi in cui il contribuente superi la soglia massima di ricavi conseguiti o compensi percepiti, pari ad Euro100.000,00, il reddito prodotto, determinato secondo le regole ordinarie del TUIR, sarà integralmente soggetto adimposizione secondo i criteri previsti in materia IRPEF.

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Il riconoscimento giuridico delle c.d. blockchain

• L’articolo 1, comma 226, della Legge di Bilancio 2019 ha istituito «un Fondo per interventi volti a favorire losviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things». Nelleintenzioni del Legislatore, tale fondo è destinato a finanziare «a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare […]nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, funzionalialla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici eapplicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al finedi valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolareattenzione alle piccole e medie imprese».

• Successivamente, in sede di conversione ad opera della Legge 11 febbraio 2019, n. 12, il Decreto-legge 14 dicembre2018, n. 135 (‘‘Decreto Semplificazioni 2019’’) è stato emendato inserendo l’articolo 8-ter, disposizione che haintrodotto nell’ordinamento italiano le definizioni normative di ‘‘tecnologie basate su registri distribuiti’’ e ‘‘smartcontract’’, concetti alla base dell’utilizzo della tecnologia c.d. blockchain.

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Il riconoscimento giuridico delle c.d. blockchain

• Il comma 1 dell’art. 8-ter, D.l. n. 135/2018 definisce ‘‘tecnologie basate su registri distribuiti’’ «le tecnologie e iprotocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente,architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida,l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili daciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».

• Al successivo comma 2, invece, il Decreto Semplificazioni definisce ‘‘smart contract’’ «un programma perelaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due opiù parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scrittaprevia identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissatidall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto».

• Seppur demandando all’Agenzia per l’Italia digitale la definizione, mediante provvedimento, degli standard tecnicinecessari, la norma attribuisce ai documenti informatici, memorizzati attraverso tecnologie basate su registridistribuiti, ‘‘gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del Regolamento UE n.910/2014’’.

• Pertanto, soddisfacendo determinate condizioni, il Legislatore riconosce, attraverso il richiamo al Regolamento UE,gli effetti giuridici e l’ammissibilità in giudizio dei contratti stipulati informaticamente.

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Grazie della Vostra attenzione