Antonio Gigliotti La circolare di aggiornamento ... · Rimborso canone RAI: la richiesta via web...
Transcript of Antonio Gigliotti La circolare di aggiornamento ... · Rimborso canone RAI: la richiesta via web...
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
1
a cura di Antonio Gigliotti
FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale
30 Settembre 2016
Rimborso canone RAI: la richiesta via
web Categoria Finanziaria
Sottocategoria 2016
È disponibile, dal 15 settembre 2016, l’applicazione web (sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
per la richiesta di rimborso del canone RAI. L’invio può avvenire direttamente da parte
dell’utente (se abilitato Entratel o Fisconline) oppure tramite intermediario incaricato. Resta
ferma la possibilità dell’invio cartaceo laddove non sia possibile la modalità telematica. In ogni
caso, la relativa documentazione va sempre conservata per 10 anni.
PREMESSA Con il Provvedimento del 2 agosto 2016 (Prot. n. 125604/2016),
l’Agenzia delle Entrate definiva le modalità di richiesta di rimborso del
canone RAI ordinario (quello, cioè, dovuto dalle famiglie italiane in
ambito privato) addebitato in bolletta ma non dovuto in quanto
rientranti in uno dei casi di esenzione previsti. In particolare, con il
predetto provvedimento, l’Amministrazione Finanziaria, ha istituito il
modello da presentare per la richiesta di rimborso, e le relative
(dettagliate) istruzioni per la sua compilazione.
In sede di premessa appare, tuttavia, doveroso ricordare che, già prima
dell’emanazione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito
un importante chiarimento in merito ad un quesito posto da un utente
sulla pagina ufficiale di Facebook della stessa Agenzia.
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
2
In primo luogo, occorre richiamare i casi specifici in cui il modello può
essere presentato (ossia i casi in cui è possibile ottenere il rimborso del
canone). Di seguito si procede, dunque ad indicarli (così come riportati
nello stesso provvedimento del 2 agosto) insieme al rispettivo codice
“motivazione” da riportare nella stessa richiesta. In particolare, l’istanza
può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi
(per il canone erroneamente addebitato sull’utenza del de cuius) e per
uno dei seguenti motivi:
Precisazione
Agenzia
Entrate
Qualora il contribuente ritenga illegittimo
l’addebito del canone in fattura, può,
invece che pagare e poi richiedere il
rimborso, effettuare il pagamento della
sola quota energia. In tal caso, il
pagamento parziale della fattura va
effettuato secondo le modalità definite
dalla propria impresa elettrica per i
pagamenti parziali, indicando nella
causale di versamento cosa s’intende
pagare. In mancanza di tale indicazione
Caso 1
(Codice 1)
Il richiedente o un altro componente della sua
famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di
esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cittadini che
hanno compiuto il 75° anno di età con reddito
complessivo familiare non superiore a 6.713,98
euro) ed è stata presentata l’apposita
dichiarazione sostitutiva.
Caso 2
(Codice 2)
Il richiedente o un altro componente della sua
famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di
esenzione per effetto di convenzioni internazionali
(ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è
stata presentata l’apposita dichiarazione
sostitutiva.
Caso 3
(Codice 3)
Il richiedente ha pagato il canone mediante
addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui
stesso o un altro componente della sua famiglia
anagrafica ha pagato il canone anche con
modalità diverse dall’addebito (doppio
pagamento).
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
3
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
WEB
Il Provvedimento del 2 agosto ha definito anche le modalità di
presentazione. In esso si leggeva che la richiesta di rimborso è da
presentarsi telematicamente attraverso l’applicazione web, la quale
sarebbe però stata disponibile solo a partire dal 15 settembre.
Ed infatti, il giorno 15/09/2016 è stato reso disponibile l’apposito
Caso 4
(Codice 4)
Il richiedente ha pagato il canone mediante
addebito sulle fatture per energia elettrica e lo
stesso canone è stato pagato anche mediante
addebito sulle fatture relative a un’utenza
elettrica intestata ad altro componente della
stessa famiglia anagrafica. Si ricorda, infatti,
che per ciascuna famiglia anagrafica il canone
è dovuto una sola volta. In tal caso per evitare
il doppio addebito è necessaria la
presentazione del modello di dichiarazione
sostitutiva reso disponibile dall’Agenzia delle
Entrate compilando il quadro B.
Se la richiesta di rimborso è presentata con la
motivazione di cui al codice 4, la domanda vale
anche come dichiarazione sostitutiva di non
detenzione di cui al predetto quadro B. In tal
caso nel modello di rimborso il richiedente deve
anche indicare il codice fiscale del familiare
che già paga il canone mediante la sua
fornitura elettrica.
Caso 6
(Codice 6)
Altri motivi diversi dai precedenti (nell’apposito
riguardo presente a pagina 3 del modello di
rimborso va sinteticamente descritto il motivo).
Caso 5 (Codice 5)
Il richiedente ha presentato la dichiarazione
sostitutiva di non detenzione di apparecchi
televisivi da parte propria e dei componenti
della sua famiglia anagrafica. A tal proposito, si
ricorda che, qualora si è intestatari di utenza
elettrica e non si è possessori (né l’utente né
altri componenti della propria famiglia
anagrafica) di apparecchio televisivo è possibile
presentare il modello di dichiarazione
sostitutiva di non detenzione (compilazione
quadro A). Il modello andava presentato entro
il 16 maggio (esenzione per tutto il 2016)
oppure entro il 30 giugno (esenzione solo per il
secondo semestre 2016). Per la dichiarazione
sostitutiva di non detenzione presentata dal
1° luglio, l’esenzione vale per il 2017 e non
per il 2016.
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
4
applicativo.
L’inoltro della richiesta può essere eseguita direttamente dal
contribuente oppure tramite intermediario incaricato.
Modalità di presentazione rimborso canone RAI via WEB
Modalità Note
Direttamente dal contribuente
(abilitato Fisconline o Entratel)
Questi deve conservare (per 10
anni):
� la fattura dove risulta il
canone chiesto a rimborso;
� la stampa della richiesta;
� la ricevuta rilasciata in via
telematica dall’Agenzia delle
Entrate ed attestante la
corretta trasmissione
dell’istanza (la richiesta si
considera presentata alla
data risultante dalla
ricevuta).
Tramite intermediario incaricato
(abilitato Entratel)
L’incaricato ha l’obbligo di
consegnare al richiedente:
� copia della ricevuta
rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate, attestante la
corretta trasmissione
dell’istanza di rimborso (la
richiesta si considera
presentata nella data
risultante da tale ricevuta);
� conservare (per 10 anni)
l’originale dell’istanza di
rimborso sottoscritta dal
richiedente unitamente alla
copia del documento di
identità dello stesso;
� conservare (per 10 anni) la
delega del richiedente alla
trasmissione dell’istanza di
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
5
rimborso.
Anche il contribuente deve
conservare per 10 anni la predetta
documentazione (insieme alla
fattura indicante l’importo chiesto a
rimborso).
Dunque, per accedere all’applicativo:
Passo 1
Percorso per
accedere
all’applicativo
Accedere al sito istituzionale
dell’Agenzia delle Entrate ed inserire
(nell’area riservata) le credenziali di
accesso a Fisconline o Entratel e
seguire il percorso: “Servizi per > Richiedere > Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato addebitato nella bolletta elettrica > Invia richiesta di rimborso”.
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
6
Passo 2
Passo 3
Alla schermata successiva, appariranno due opzioni, ossia:
� invio richiesta di rimborso;
� ristampa richiesta precedente.
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
7
Il link “Ristampa richiesta precedente” consente di stampare (inserendo
il codice fiscale del richiedente) nuovamente un’istanza di rimborso già
presentata. In particolare, cliccando sulla seconda opzione si accede alla
seguente schermata:
Cliccando, invece, su “Invia richiesta di rimborso” si accede alla
schermata contennte le varie sezioni del modulo di richiesta in cui
inserire i dati necessari per ottenere il rimborso e cliccare su “avanti”
presente in fondo alla pagina.
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
8
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
9
ESEMPIO 1
Richiesta fatta da Rossi Mario in qualità di erede di Rossi Giovanni con
codice motivazione 1 (ultra75enne):
Una volta inseriti i dati, cliccando su avanti, si procederà con la richiesta,
fino alla stampa ed all’invio del Modello. Il sistema rilascerà la ricevuta di
avvenuta trasmissione.
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
10
ESEMPIO 2
Richiesta fatta da Rossi Mario in qualità di richiedente per proprio conto
e codice motivazione 4 (canone già addebitato su utenza elettrica
intestata ad altro componente del nucleo familiare).
Come già anticipato, in tal caso, la richiesta di rimborso varrà anche
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
11
come dichiarazione sostitutiva di non detenzione da quadro B.
L’INVIO DEL
MODELLO
CARTACEO
Ad ogni modo, qualora non sia possibile l’invio telematico (perché, ad
esempio, l’utente non è abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate o perché non ha possibilità di rivolgersi ad alcun intermediario)
sarà, comunque possibile inviare la richiesta compilando l’apposito
modello cartaceo.
Il predetto modello (per la cui compilazione valgono le stesse regole
esaminate per quella via web) è quello disponibile al seguente percorso
del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (dove si ritrovano anche le
relative istruzioni):
Cosa devi fare > Richiedere > Canone TV > Modelli e Istruzioni.
Si rende, in questa sede, disponibile il link per accedere direttamente al
modello:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFar
e/Richiedere/Canone+TV/Modelli+e+istruzioni+canone+TV/Modello+rim
borso/informativa%2Bmodello.pdf
L’invio può avvenire con una delle seguenti modalità:
In entrambi i casi, occorre conservare (per 10 anni) la
documentazione (copia modello inviato, ricevuta raccomandata o
ricevuta di consegna PEC, fattura in cui è indicato il canone
Raccomandata
postale
All’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Occorre allegarvi copia di un documento
di riconoscimento del richiedente e
l’istanza si considera presentata nella
data di spedizione risultante dal
timbro postale.
PEC
All’indirizzo
questo caso, non è necessario
allegare alcuna copia del documento
di riconoscimento qualora, l’istanza
sia firmata digitalmente).
Net&Day – Circolari Fiscali Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
12
chiesto a rimborso).
L’EROGAZIONE
DEL RIMBORSO
Indipendentemente dalla modalità di richiesta (via Web, raccomandata
postale o PEC), secondo quanto indicato anche nel provvedimento del 2
agosto scorso, il rimborso sarà disposto solo dopo la verifica dei
presupposti (da parte della stessa Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello
abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.) e verrà erogato
direttamente dalla compagnia elettrica sulla prima fattura utile (o con
altre modalità, a condizione che l’impresa elettrica assicuri all’utente
l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione
della richiesta e sulla base delle informazioni trasmessegli dall’Agenzia
delle Entrate).
Laddove non vi provveda la compagnia elettrica, il rimborso sarà,
comunque, garantito dalla stessa Amministrazione finanziaria.
RIFERIMENTI
NORMATIVI E DI
PRASSI
• Provvedimento 2 agosto 2016 Prot. n. 125604/2016);
• Legge n. 208/2015;
• Decreto del MISE n. 94/2016;
• Circolare n. 29/E/2016;
• Provvedimento del 4 luglio 2016 imprese elettriche;
• Provvedimento del 4 luglio 2016 Acquirente Unico S.p.A.;
• Provvedimento del 4 maggio 2016;
• Provvedimento del 21 aprile 2016;
• Provvedimento del 24 marzo 2016.
- RIPRODUZIONE RISERVATA -
Sono in ogni caso considerate valide le richieste di rimborso presentate in altre modalità (rispetto a quelle fin qui esaminate) prima del provvedimento del 2 agosto. Dunque, chi già ha presentato una richiesta di rimborso prima della predetta data non dovrà ripresentarla ora. Così come è giusto ritenersi che non dovrà ripresentarla chi, dopo il 2 agosto ed in attesa dell’applicativo web (che come detto è arrivato solo il 15 settembre), abbia intanto già inviato la richiesta in modalità cartacea secondo le anzidette modalità utilizzando l’apposito modello.