ANTIRICICLAGGIO: TITOLARE EFFETTIVO E SOS · 2015-06-15 · effettuare le segnalazioni di...

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ANTIRICICLAGGIO: TITOLARE EFFETTIVO E SOS ANTIRICICLAGGIO: TITOLARE EFFETTIVO E SOS Thomas Kraicsovits – Giovanni Amendola Commissione Antiriciclaggio 1 Commissione Antiriciclaggio 18 Dicembre 2014

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ANTIRICICLAGGIO: TITOLARE EFFETTIVO E

SOS

ANTIRICICLAGGIO: TITOLARE EFFETTIVO E

SOS

Thomas Kraicsovits – Giovanni AmendolaCommissione Antiriciclaggio

1

Commissione Antiriciclaggio

18 Dicembre 2014

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L’individuazione del titolare effettivo

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Commissione Antiriciclaggio

18 Dicembre 2014

LA FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1, co. 2, lett. u)

«la persona fisica per conto della quale é realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità

giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui

all’allegato tecnico»

Allegato tecnico

• la/le persone fisiche che possiedono ocontrollano (direttamente o indirettamente)un’entità giuridica (partecipazione pari al 25% +1del capitale sociale)

• la/le persone fisiche che esercitano in altromodo il controllo sulla direzione di un’entitàgiuridica

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L’individuazione del titolare effettivo

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Commissione Antiriciclaggio

Il Provvedimento di Banca d’Italia del 3 aprile 2013 – Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, N. 231 – fissa due ben determinate tipologie di

titolare effettivo:

La persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizzaun’operazione titolare effettivo sub 1)

Nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizzaun’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o lepersone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità ovverone risultano beneficiari titolare effettivo sub 2)

18 Dicembre 2014

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L’individuazione del titolare effettivo

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Commissione Antiriciclaggio

I destinatari adottano misure ragionevolmente appropriate per la verifica dei daticoncernenti il titolare effettivo sub 2) alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapportoo dell’operazione

Quando sussiste un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, laverifica relativa al titolare effettivo sub 2) può essere effettuata acquisendo unadichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sottola propria responsabilità

La verifica dei dati sul titolare effettivo può avvenire successivamente all’instaurazionedel rapporto purché siano assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuateoperazioni nelle more della verifica (BdI parla di entro 30 giorni dall’instaurazione delrapporto)

La verifica dei dati sul cliente, sull’esecutore e sul titolare effettivo può avvenire dopol’instaurazione del rapporto, qualora ciò sia necessario per non interrompere la normaleconduzione degli affari e risulti un basso rischio di riciclaggio e comunque entro trentagiorno dall’instaurazione del rapporto

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L’individuazione del titolare effettivo

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Commissione Antiriciclaggio

COME

• E’ SVOLTA IN PRESENZA DEL CLIENTE

DA CHI

• PROFESSIONISTA

O ANCHEATTRAVERSO

PROPRI

• DIPENDENTI O COLLABORATORI

MEDIANTE QUANDO

• CONTESTUALMENTE ALL’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

• L’ADOZIONE DI MISURE ADEGUATE E COMMISURATE ALLA SITUAZIONE DI RISCHIO PER COMPRENDERE LA STRUTTURA DI PROPRIETA’ E DI CONTROLLO DEL CLIENTE

• LA RICHIESTA DI DATI PERTINENTI AL CLIENTE (dichiarazione scritta)

• INFORMAZIONI ACQUISITE IN ALTRO MODO

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L’individuazione del titolare effettivo

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Commissione Antiriciclaggio

Individuazione del titolare effettivo sub 2)

Nel caso in cui il cliente sia una società il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in

ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto del cliente

Nozione di controllo ex art 2359 codice civile: Tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al

25% del capitale o dei diritti di voto Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto è controllata da persona giuridica, il

titolare effettivo deve essere individuato nella persona fisica che, in ultima istanza, esercitano il controllo sutale soggetto. Tale criterio deve essere applicato per ogni persona giuridica che possiede o controlla più del25%

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società. Talecircostanza è fondamentale quando non ricorrano nessuna delle precedenti condizioni

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Commissione Antiriciclaggio

Tranne particolari e ben determinati casi – ad esempio società quotate in borsa –il titolare effettivo esiste sempre.

Non si rende necessaria l’individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata

I destinatari degli obblighi di adeguata verificapossono astenersi dal proseguire nella ricercadel titolare effettivo quando, risalendo la catenadi controllo, individuino come controllante unsoggetto diverso da persona fisica che, sefosse cliente, sarebbe sottoposto al regime diadeguata verifica semplificata

L’individuazione del titolare effettivo

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L’individuazione del titolare effettivo

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SOCI di II°LIVELLO

SOCI di I°LIVELLOCLIENTE

SOCIETA’

PF 5%

PG 25%PF 50%

PF 50%

PG 70%

PF 70%

PF 20%

PG 10%

TITOLAREEFFETTIVO

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L’individuazione del titolare effettivo

SOCI di II°LIVELLO

SOCI di I°LIVELLOCLIENTE

SOCIETA’

PF 5%

PG 25%PF 50%

PF 50%

PG 70%

PF 30%

PF 40%

PF 30%

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TITOLARIEFFETTIVI

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L’individuazione del titolare effettivo

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Commissione Antiriciclaggio

SOCI di II°LIVELLO

SOCI di I°LIVELLOCLIENTE

SOCIETA’

PF 5%

PG 25%

PF 50%

PF 50%

PG 70%

PF 20%

PF 20%

PF 20%

PF 20%

PF 20%

In questo caso si dovràconsiderare anche l’esistenzadi altri rapporti in base ai qualile persone fisiche esercitanoil controllo sulla direzione delcliente quali ad esempio:

patti parasociali; socio di riferimento in virtùdi rapporti familiari tra ipartecipanti al capitalesociale; persona fisica che controllala società che esercita attivitàdi direzione e coordinamentosul cliente);ecc.

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FAQ BdI su titolare effettivo

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Commissione Antiriciclaggio

Soglia presuntiva del 25% + 1 in caso di catene partecipative controllate attraverso catenepartecipative:Nel Provvedimento del 3 aprile 2013, è stata preferita la nozione più ampia in virtù della qualevanno identificate come titolari effettivi tutte le persone fisiche che detengano una partecipazione dicontrollo in una persona giuridica titolare di una partecipazione superiore al 25% nella societàcliente.

Titolari effettivi superiori a 4:La soglia del 25% più uno del capitale rappresenta solo un caso al ricorrere del quale il controllo èpresunto ex lege. Ne discende che i titolari effettivi ben possono essere in numero superiore a 4ove l'intermediario, all'esito dei controlli effettuati in sede di adeguata verifica del cliente, identifichiin più di 4 persone fisiche i controllanti della persona giuridica cliente.

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I rapporti con il trust ed entità analoghe

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Commissione Antiriciclaggio

Particolarità:Per le fondazioni, i trust e le organizzazioni non profit in generale il titolareeffettivo va individuato:

a. Nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell’entequalora i futuri beneficiari siano già stati determinati. In caso contrario,qualora i beneficiari non risultino ancora determinati nella categoria dipersone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’ente

b. Nelle persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o piùdel patrimonio dell’ente ovvero siano titolari di una percentuale di votisuperiore al 25%

c. In uno o più soggetti preposti all’amministrazione, in considerazionedell’eventuale influenza esercitata sulle decisioni

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Commissione Antiriciclaggio

La segnalazione delle operazioni sospetteI Professionisti hanno l’obbligo

di segnalazione alla UIF quando

sanno sospettano vi sono motivi ragionevoli di sospettare

che siano

in corso state compiute state tentate

OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

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Commissione Antiriciclaggio

DALLE CARATTERISTICHE

DALL’ENTITA’

DALLA NATURA

DA QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA

IL SOSPETTOE’ DESUNTO

DELL’OPERAZIONE

tenuto conto anche della capacità economica e

dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita

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Commissione Antiriciclaggio

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, naturadell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciutain ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche dellacapacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita,in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisitinell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento diun incarico

Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, suproposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornatiindicatori di anomalia

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Commissione Antiriciclaggio

Attuali modalità di trasmissione alla UIFDiretta con modulistica predefinita (disponibile sul sito della UIF) attraverso il canale

telematico denominato InfostatN.B. Dal 16 maggio 2011 sono entrate in vigore le nuove modalità con cui procedere adeffettuare le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini della normativaantiriciclaggio.Dalla data del 16/05/2011 le SOS non dovranno più essere trasmesse a mezzoraccomandata, ma a mezzo di una nuova piattaforma telematica. Il provvedimento, irelativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito dellaBanca d’Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria al seguente indirizzo:http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestioneoperazioni-sospette

Tramite ordini professionali I professionisti trasmettono la segnalazione all’Ordine di appartenenza, il quale invia

la segnalazione alla UIF integrale ma priva del nominativo del segnalante.

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Commissione Antiriciclaggio

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque

estranee all’adempimento dell’incarico

Le segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo

La segnalazione va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti

I Professionisti non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull’uso del contante e dei titoli al portatore, in

assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

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Commissione Antiriciclaggio

SENZA RITARDO

SE POSSIBILE PRIMA DIESEGUIRE L’OPERAZIONE

APPENA SI MATURA IL SOSPETTO

SEGNALAZIONEALL’UIF

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale e,

se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo

Il soggetto tenuto alla segnalazione ha l’obbligo di astenersi dal compiere l’operazione

Va fatta indipendentemente dalla soglia dei 15.000 euro

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A. Livello di consapevolezza del sospetto da parte del segnalante Sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare

B. Stato di esecuzione dell’attività di riciclaggio In corso, compiuta o tentata

C. Fondamento del sospetto Elementi oggettivi

Elementi soggettivi

Altre circostanze conosciute dal soggetto obbligato in virtù delle funzioniesercitate

CaratteristicheEntitàNatura

Operazione/operatività

Coerenza tra caratteri personali/capacità reddituale e operazione/operatività

Quando effettuare una SOS

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Obbligo di astensione

I professionisti che hanno il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o

tentate operazioni di riciclaggio, hanno l’obbligo di astenersi dal compiere la

prestazione professionale, finchè non hanno effettuato la segnalazione, a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto

della normale operatività, o possa essere di ostacolo alle indagini.

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Casi di esonero dall’obbligo di segnalazioneL’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai: Professionisti Agli altri soggetti di cui alla let. b) Ai notai e avvocati

per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardoallo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente odell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza delmedesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a taleprocedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare oevitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenuteprima, durante o dopo il procedimento stesso (Voluntary disclosure )

Deroga dall’obbligo di Segnalazione per i professionisti(Art. 12 comma 2)

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Indicatori di anomaliaa) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in

Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale odel segreto bancario ovvero in Paesi non cooperativi

b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valoripalesemente diversi da quelli di mercato

c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalitàdichiarate dal cliente

d) l’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto allecaratteristiche soggettive del cliente e alla sua normaleoperatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degliatti giuridici utilizzati

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Commissione Antiriciclaggio

Indicatori di anomalia

e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delleoperazioni

f) l’ingiustificata interposizione di soggetti terzig) l’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di

pagamento non appropriati rispetto alla prassih) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro

alla reticenza nel fornire informazioni complete circal’identità personale, la sede legale o amministrativa,l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti alcapitale o di altri soggetti interessati, la questione per laquale si richiede l’intervento dell’intermediario e le finalitàperseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi

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Commissione Antiriciclaggio

COMUNICAZIONI UIF DEL 23.4.2012Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le

frodi nelle fatturazioni

• Schema di anomalia relativo al rischio di frode all’Ivaintracomunitaria

• I destinatari devono prestare particolare attenzioneall’operatività inusuale che caratterizza settori quali: pulizia emanutenzione, pubblicità, settore dei materiali ferrosi,commercio autoveicoli e beni ad alto contenuto tecnologico,ecc…

• Il contenuto degli schemi si applica, per quanto compatibile,all’attività dei professionisti

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Commissione Antiriciclaggio

Esempi Operazioni proposte o prospettate a condizioni palesemente diverse da quelle di

mercato (cessione di ramo d’azienda, conferimenti, ecc) Operazioni incongrue (ad es. cliente che intende acquistare una partecipazione in

società italiana per il tramite di una società off shore, ovvero una società di modestedimensioni che intende acquistare una finanziaria)

Cliente che fraziona in svariati pagamenti e a soggetti diversi Interposizione di società o soggetti persone fisiche che non ne hanno le capacità

(prestanome, parenti, ecc) Flussi finanziari in contropartita con soggetti con sede in paesi black list Operazioni contabili aventi come scopo o effetto quello di occultare disponibilità

finanziarie (fatture false, costi fittizi, ecc) Operazioni di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo

economico/patrimoniale e all’attività esercitata (ad es. operazioni su conti intestati afamiliari, amanti, segretarie, appropriazione indebita per prelevamenti con carte dicredito, ecc)

Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti o certificati di dubbia autenticità

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Commissione Antiriciclaggio

Area delle fatture di acquisto (fatture false etc)

Area delle fatture di vendita (fatture false etc)

Area delle modalità di pagamento

Area dei finanziamenti dei soci

Area dei pagamenti di terzi soggetti estranei al cliente

Area delle modalità di copertura delle perdite

Aree critiche

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La tutela della riservatezzaI soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare

la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare del legale rappresentante o

del loro delegato

In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice diprocedura penale, l’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunquedestinatari degli obblighi antiriciclaggio che hanno effettuato le segnalazioni,anche qualora sia conosciuta, non è menzionata

L’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degliobblighi antiriciclaggio può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria,con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento deireati per i quali si procede

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Le principali segnalazioni Compravendite immobiliari con profili irregolari coinvolgimento di società situate in paesi

a fiscalità privilegiata; dubbi sull’origine dei fondi utilizzati; regolamento in contanti Vicende societarie costituzione di società in “paradisi fiscali” o cessioni di

partecipazioni a società situate in “paradisi fiscali”; trasferimento della società all’esteroe/o nomina di amministratori esteri; modifica dell’assetto societario con il coinvolgimento disoggetti su cui emergono notizie non positive; costituzione e scioglimento di società in tempiravvicinati; sottoscrizione aumento di capitale regolata in contanti; vendita quote societarie aprezzi ritenuti non coerenti con l’effettivo valore della società

Profilo soggettivo del cliente prestazioni professionali richieste da clienti palesementesprovvisti della normale competenza e conoscenza o provenienti da zone geografichediverse; prestazioni che coinvolgono società fiduciarie che non consentono l’identificazionee adeguata verifica del “titolare effettivo” dell’operazione; clienti indagati

Irregolarità contabili/fiscali irregolarità nella documentazione (documenti sospetti difalsità); ingiustificate alterazioni dei libri contabili o delle dichiarazioni dei redditi; palesi erilevanti incongruenze tra i dati di bilancio e la documentazione contabile; regolamento percontanti di transazioni commerciali o di emolumenti; movimentazione di contante senzaalcun riferimento ad operazioni economiche (ad es. prelievi “in conto utili”, versamenti sulconto corrente societario); rifiuto o reticenza nel produrre idonea documentazione in sede direvisione contabile; flussi verso società estere (spesso con sede in “paradisi fiscali”) condocumentazione a latere non idonea; mancato versamento IVA o altre imposte

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Le segnalazioni non dovute: Violazioni sull’uso del contante SOS inviate per segnalare le violazioni dell’art. 49

del D. Lgs. 231/2007 (limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore), in assenzadi motivi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41 del D. Lgs.231/2007)

Soggetti esclusi dall’obbligo di segnalazione Gli intermediari finanziari nei confrontidi altri intermediari autorizzati, i curatori fallimentari o comunque in relazione ad attivitàsvolte su incarico dell’A.G. quali ad esempio i CTU (Chiarimento UIC del 21/6/2006relativamente al Provvedimento UIC del 24/2/2006); i componenti degli organi dicontrollo (art. 12 c. 3 bis D. Lgs. 231/2007) non incaricati del controllo legale dei conti dicui al D. Lgs. 39/2010 (Circ. n. 16/2010 CNDCEC) - questi ultimi sono destinatari degliobblighi in quanto revisori; i componenti degli organi di controllo dei soggetti destinataridella disciplina devono comunicare violazioni dell’art. 41 al titolare dell’attività o al legalerappresentante e non direttamente alla UIF (art. 52 D. Lgs. 231/07) a meno che nonsiano incaricati del controllo legale dei conti.

Generiche irregolarità Inviate da professionisti per segnalare generiche irregolarità(esempio ricorrente: in seguito a mancati incassi o pagamenti) non riconducibili a ipotesidi riciclaggio o di finanziamento del terrorismo archiviazione

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Commissione Antiriciclaggio

SOS e reati fiscaliRisposta del CNDC del 19.3.2014 e 10.2.2014:Art. 2, co. 1, lett. c DLgs n. 231/2007 costituiscono azioni ai fini antiriciclaggio :«l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, chetali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività»

Riferita a qualsiasi condotta integrativa di reato (delitti o contravvenzione) , nel casodei delitti penali-tributari non viene richiesto l’elemento soggettivo (intenzionespecifica) ma solo il mancato versamento ad una specifica data di riferimento

Obbligo del professionista di eseguire la SOS

Commissione di Studio del CNDC sostiene che la provenienza doveva riferirsi asomme reintrodotte nel patrimonio dell’impresa (falsa fattura) e non con ilrisparmio di imposta (senza apporto di denaro fresco)

18 Dicembre 2014

Page 31: ANTIRICICLAGGIO: TITOLARE EFFETTIVO E SOS · 2015-06-15 · effettuare le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini della normativa antiriciclaggio. Dalla data del 16/05/2011

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Commissione Antiriciclaggio

ININ

Grazie per l’attenzione

Thomas Kraicsovits – Giovanni AmendolaCommissione Antiriciclaggio

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