ANTIRICICLAGGIO L’Adeguata verifica della clientela...D.LGS 231/2007 ART.12 PRASSI UIC-2006 MEF...

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ANTIRICICLAGGIO L’Adeguata verifica della clientela a cura di Giovanni Barbato

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ANTIRICICLAGGIOL’Adeguata verifica della clientela

a cura di Giovanni Barbato

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D.LGS 231/2007 ART.12

PRASSIUIC-2006 MEF 2008

LINEE GUIDA CNFG.DI F. 2012

LE PRESTAZIONI SOGGETTE ED ESENTI DA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

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art. 15 della L. 12.8.2016 n. 170Recepimento IV direttiva

(UE) 2015/849

“Prevenzione dell’uso del

sistema finanziario

a fini di riciclaggio o di

finanziamento del

terrorismo”

Schema decreto legislativo da

adottare entro 26.6.17

3

NOVITA’

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Art. 12Professionisti

Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albodei consulenti del lavoro;b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti chesvolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi anche neiconfronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresiassociazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasioperazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nellapredisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivitàeconomiche;2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione oall'amministrazione di società;5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti

giuridici analoghi;d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dallelettere a), b) e c).

CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI

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Organi di controllo

Esonero dagli obblighi di eseguire l’adeguata verifica della clientela, diregistrare i dati e di far partire le segnalazioni all’UIF per i professionisti chefanno parte degli Organi di controllo, comunque denominati:

- collegio sindacale; - consiglio di sorveglianza;- comitato di controllo di gestione;- organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;- di tutti gli altri soggetti incaricati del controllo di gestione.

ESONERIa pag. 21 della dispensa

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ORGANI DI

CONTROLLO DI

SOCIETÀ NON

DESTINATARIE DEL

D.LGS. N.231/07

Obblighi

antiriciclaggio

- adeguata

verifica;

- registraizone;

- segnalazione

operazioni

sospette

Comunicazioni violazioni alle

limitazioni dell’uso del

contante e dei titoli al

portatore

Collegio sindacale,

consiglio di

sorveglianza, comitato

per il controllo di

gestione

NO *

SI

Revisore contabile

SI

SI

Collegio sindacale con

controllo contabile

SI

SI

* Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio.

ESONERI

a pag. 22 della dispensa

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ORGANI DI

CONTROLLO

DI SOCIETÀ

DESTINATARIE DEL

D.LGS. N.231/07

Obblighi

antiriciclaggio:

- adeguata

verifica;

- registraizone;

- segnalazione

operazioni

sospette

Comunicazioni violazioni alle

limitazioni dell’uso del

contante e dei titoli al

portatore

Collegio sindacale,

consiglio di

sorveglianza,

comitato per il

controllo di gestione

NO *

SI

L’obbligo però appare assorbito da

quello di cui all’art.52, comma 2,

lett.c) avente analogo contenuto

Revisore contabile

SI

SI

L’obbligo appare comunque

assorbito da quello di cui all’art.52,

comma 2, lett.c) avente analogo

contenuto

Collegio sindacale

con controllo

contabile

SI

SI

L’obbligo appare comunque

assorbito da quello di cui all’art.52,

comma 2, lett.c) avente analogo

contenuto

* Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio e

sussistono del pari gli specifici doveri fissati dall’art.52 a carico degli organi di

controllo.

ESONERI

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CHIARIMENTI MEF 11.11.2013

Per effetto del richiamo operato dall’art.12, comma 3-bis, all’art.52,nelle società destinatarie della normativa antiriciclaggio gli obblighi divigilanza permangono in capo a ciascun componente del collegiosindacale, tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dal secondocomma del citato art.52.

Tale interpretazione trova conferma nelle disposizioni sanzionatorieed in particolare nell’art.55, comma 5, che collega alla violazione degliobblighi di comunicazione una sanzione di tipo penale a caratterepersonale.

a pag. 23 della dispensa

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Adeguata verifica della clientela

L’art. 16 indica che gli obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti, sussistono:

•quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento di valore pari o superiore a 15.000 euro;

•quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;

•tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

•se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile).

•se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

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SPECIFICHE LIMITAZIONI SONO PREVISTEPER I NOTAI E GLI AVVOCATI

ai sensi dell’art. 12 del decreto 231/2007 sono assoggettatiall’adempimento degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verificadella clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione delleoperazioni sospette limitatamente ad una parte dell’attività esercitata

AVVOCATI E NOTAI

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PRESTAZIONI RICOMPRESE

quando in nome o per conto dei propri clienticompiono qualsiasi operazione di natura finanziaria

o immobiliare

AVVOCATI E NOTAI

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AVVOCATI E NOTAI: .. e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti le seguenti attività:

Oggetto attività esercitata

Trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche

Gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni

Apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società

Costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

Prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c),

ossia dottori commercialisti, esperti contabili, notai ed avvocati, nonché ogni altro soggetto che

rende i servizi dei periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e

tributi

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AVVOCATI E NOTAI: Indicazioni prassi G.di F. Circolare n.83607/2012

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili

Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche

Qualsiasi altra operazione immobiliare

Gestione di denaro

Gestione di strumenti finanziari

Gestione di altri beni

Apertura/chiusura di conti bancari

Apertura/chiusura di libretti di deposito

Apertura/chiusura di conti di titoli

Gestione di conti bancari

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Gestione di libretti di deposito

Gestione di conti di titoli

Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza

Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società

Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società

Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

AVVOCATI E NOTAI: Indicazioni prassi G.di F. Circolare n.83607/2012

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In quanto gli avvocati sono destinatari devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio

Adozione di misure organizzative Formazione del personale Adeguata verifica del cliente Valutazione del rischio Registrazione Conservazione Segnalazione operazioni sospette ………

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Le prestazioni professionali per Avvocati – Alcuni chiarimenti ufficiali

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Le prestazioni professionali per Avvocati – Alcuni chiarimenti ufficiali

Chiarimenti forniti

dal CNF in data 25 novembre 2016

6. Gli obblighi previsti in capo agli Avvocati –

sopra descritti - riguardano anche le prestazioni

eseguite nell’ambito giudiziale?

No, e ciò alla luce dell’ambito di applicazione della

Legge Antiriciclaggio previsto all’art. 12, lettera “c”, e sopra riassunto alla domanda 3.

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Le prestazioni professionali per Avvocati – Alcuni chiarimenti ufficiali

Chiarimenti forniti

dal CNF in data 24/10/2012 con il parere n.62

3. Esiste obbligo di adeguata verifica della clientela per:

i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio;

per le cause di divisione immobiliare;

per le cause di usucapione;

per le azioni ex art. 2932 c.c.

Ciò in quanto, a condizione che il valore dei beni sia pari o superiore a15.000,00 euro ovvero i procedimenti anzidetti siano finalizzati al trasferimentodi diritti reali su beni immobili.

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Le prestazioni professionali per Avvocati – Chiarimento del CNF

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del24/10/12)

5. Pur non essendo esplicitamente menzionati, si deve ritenere che gli arbitratirituali debbano essere equiparati, ai fini dell’applicazione della normativaantiriciclaggio, ai procedimenti giudiziali.

6. In ordine, infine, alle pratiche risarcitorie stragiudiziali, si può osservare che,ove esse comportino, anche potenzialmente, un trasferimento di attivitàeconomiche, provocano per certo, ricorrendone le condizioni, gli obblighi disegnalazione e di adeguata verifica del cliente, ai sensi, rispettivamente,dell’art. 41 e dell’art. 16 del decreto.”

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Prestazioni ricomprese

nel monitoraggio

• L’attività abbia ad oggetto, a seguito del conferimento di un incarico professionale, una delle tipologie di operazioni tassativamente elencate nell’art. 12 comma 1 lettera c) del Decreto .

• L’attività assuma carattere essenziale nella realizzazione di una operazione finanziaria/patrimoniale modificativa di una situazione giuridica esistente.

• L’attività costituisca un contributo avente carattere strumentale alla realizzazione di una operazione finanziaria/patrimoniale modificativa di una situazione giuridica esistente

• Solo la c.d. attività “giudiziale” secondo le precisazioni del parere n. 62 del 24 ottobre 2012 emesso dal Consiglio Nazionale Forense (“CNF”).

LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO ASLA 2016

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Prestazioni escluse

• Mandato professionale avente ad oggetto una prestazione di consulenza legale che non è in alcun modo strumentale o funzionale alla predisposizione o realizzazione di una operazione finanziaria o patrimoniale

• (ad es. pareri legali pro veritate, attività di compliance, formazione tecnica/work shop su tematiche legali, servizi di informazione normativa)

LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO ASLA 2016

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Incarichi ricevuti da altro professionista

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione aclientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti)il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazionee registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui laprestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in unacollaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizionegiuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi diidentificazione e registrazione nei confronti del professionista A.(chiarimento UIC 21.06.2006, n. 18)

CASI RISOLTI

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Adeguata verifica

Identificazione e verifica identità

Informazioni su scopo e natura

prestazione

Valutazione del rischio

Controllo costante

ClienteTitolare effettivo

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IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO UN

DOCUMENTO NON SCADUTO

SOCIETA’

- Denominazione

- Sede legale

- Codice fiscale –P.Iva

-Verifica esistenzapotererappresentanza

PERSONE FISCHE

- Nome e cognome

- Luogo e data nascita

- Residenza e/odomicilio

- Codice fiscale

- Estremi documento

• Carta identità• Passaporto• Patente guida

– nautica• Libretto

pensione• Porto armi• Permesso

soggiorno• Tessere

Amm.Stato

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Viene definito titolare effettivo:

«La persona fisica per conto della quale èrealizzata un'operazione o un'attività, ovveronel caso di entità giuridica, la persona o lepersone che, in ultima istanza possiedono ocontrollano tale entità, ovvero ne risultanobeneficiari».

ADEGUATA VERIFICA

LA DEFINIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

a pag. 25 della dispensa

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INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Nel caso di entità giuridica secondo i criteri di cui all’allegatotecnico al D.lgs. 231/2007:

la persona o le persone che, in ultima istanza possiedono ocontrollano tale entità (ai sensi dell’art. 2 dell’allegato tecnico alD.Lgs. 231/2007 si fa riferimento ad una percentuale dipartecipazione pari al 25% più uno).

la persona o le persone che ne risultano beneficiarie.

Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggettogiuridico analogo, accanto all’obbligo del cliente di dichiarare iltitolare effettivo è specificatamente previsto l’obbligo per ilprofessionista di adottare misure adeguate e commisurate allasituazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà edi controllo del cliente stesso (art. 19, co. 1, lett b).

a pag. 25 della dispensa

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CHIARIMENTI MEF 11.11.2013

In relazione all'obbligo di identificazione del titolare effettivo (qualebeneficiario economico finale dell'operazione o della prestazioneprofessionale), il MEF chiarisce che i dati dello stesso:

• ad oggi (in attesa delle disposizioni attuative di cui all'art. 38 DLgs.231/2007), non vanno obbligatoriamente trascritti nell'Archivio unico mariportati unicamente nel Fascicolo cliente.

a pag. 27 della dispensa

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CHIARIMENTI MEF 11.11.2013

I dati per l'identificazione del titolare effettivo:

•non possono essere acquisiti direttamente dal professionista

•ma vanno forniti, per iscritto e sotto la propria responsabilità, dallo stesso cliente (art.21, DLgs.231/07); il professionista, non deve sostituirsi al cliente nel reperire i dati ancheladdove ritenga che sia palese (es. società con socio all'80%) l’identificazione del titolareeffettivo.

NOTA: secondo il Mef anche se il professionista dispone di una visura al Registroimprese, deve richiedere una dichiarazione scritta e firmata da parte del legalerappresentante della stessa che attesti i dati richiesti

a pag. 28 della dispensa

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OBBLIGO COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

FORNISCE I DATI SOTTO LA PROPRIARESPONSABILITA’ E PER ISCRITTO

SE I DATI SONO FALSI IL CLIENTE E’SANZIONATO EX ART.55 CON ARRESTO DA 6MESI A 3 ANNI E CON AMMENDA DA 5.000 A50.000 €

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Le società fiduciarie (MEF nota 9.4.2009 prot. 29165) non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l’esonero dall’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, nei loro confronti il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione: sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla

persona fisica, sia nei confronti del fiduciante, quale titolare effettivo per conto del

quale essa compie operazioni.

Le società fiduciarie pertanto dovranno fornire al professionista, ai sensidell’art. 21 del DLgs. 231/2007, tutte le informazioni necessarie.

SOCIETÀ FIDUCIARIE

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Il DLgs. 13.8.2010 n. 141 ha recato anche importanti novità per il mondo delle

società fiduciarie. Il Provvedimento prevede che le società fiduciarie che svolgono

attività di custodia ed amministrazione ai sensi della L. 23.11.39 n. 1966 vengano

iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico

Bancario e vengano sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia.

Viene esteso alle “nuove” società fiduciarie (ovvero a quelle che verranno iscritte al

sopra citato albo speciale e sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia) il regime di

applicazione della normativa antiriciclaggio previsto per gli intermediari bancari e

finanziari.

integrale osservanza degli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della

clientela, registrazione dei dati nell’archivio unico informatico e segnalazione

delle eventuali operazioni sospette)

applicazione del regime di esenzione previsto dagli articoli 25 e seguenti del

DLgs. 231/2007 che ha quale effetto pratico più rilevante quello di escludere

l’obbligo di comunicare alla banca, al notaio o ad altro soggetto che ha obblighi

antiriciclaggio il nominativo del titolare effettivo/fiduciante in quanto i relativi

adempimenti identificativi e di registrazione sono già stati assolti dalla fiduciaria.

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La riforma pertanto si applica alle nuove fiduciarie che abbiano le seguenti

caratteristiche:

siano fiduciarie di tipo “statico” di cui alla L. 1966/1939; e

siano controllate da una banca o un intermediario finanziario; oppure

abbiano un capitale non inferiore a € 100 mila.

VERIFICA DELLA CLIENTELA: FIDUCIARIE

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VERIFICA DELLA CLIENTELA: FIDUCIARIE

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Con

riferimento

al cliente

(art. 20)

1. natura giuridica

2. prevalente attività svolta

3. comportamento tenuto al momento del

compimento dell’operazione o dell’instaurazione

del rapporto continuativo o della prestazione

professionale;

4. area geografica di residenza del cliente o della

controparte

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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Con riferimento

all’operazione

rapporto

continuativo

o prestazione

professionale

(art. 20)

tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o

prestazione professionale posti in essere;

modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto

continuativo o prestazione professionale;

ammontare;

frequenza delle operazioni e durata del rapporto

continuativo o della prestazione professionale;

ragionevolezza dell’operazione, del rapporto

continuativo o della prestazione professionale in

rapporto all’attività svolta dal cliente;

area geografica di destinazione del prodotto,

oggetto dell’operazione o del rapporto

continuativo.

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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MEMO

• GLI OBBLIGHI RICHIESTI DALLA NORMATIVAANTIRICICLAGGIO SONO STATI ADEMPIUTIAVENDO RIGUARDO ALLE INFORMAZIONIPOSSEDUTE - ACQUISITE NELL’AMBITODELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE EX ART. 3 DELD.LGS. 231/2007.

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1. Ordinaria adeguata verifica della clientela, art. 16

2. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, art. 25

3. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, art. 28

TRE LIVELLI DI VERIFICA

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Aggiornamento dell’indice unico che esprime la valutazione del

rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:

a) modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle

caratteristiche soggettive del cliente;

b) ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica

nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio.

Le carte di lavoro devono lasciare traccia dell’evoluzione della

valutazione del rischio compiuta in modo dinamico.

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CONTROLLO COSTANTE

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OBBLIGHI SEMPLIFICATI

INTERMEDIARI FINANZIARI

(ART.11, C.1 e C.2 lett. B e C)

ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO

COMUNITARIO

ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO

EXTRA COMUNITARI

O CON OBBLIGHI PARITARI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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OBBLIGHI RAFFORZATI

ELEVATI RISCHI RICICLAGGIO –

FIN.TERRORISMO

CLIENTE NON PRESENTE

FISCAMENTE

PERSONE POLITICAMENTE

ESPOSTE

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TIPOLOGIE DI REGISTRI

• REGISTRO CARTACEO Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o del suo collaboratore delegato per iscritto, con indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione delle firme delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza abrasioni o spazi in bianco.

• REGISTRO TENUTO A MEZZO STRUMENTI INFORMATICI

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DATI DA REGISTRARE

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DATI DA REGISTRARE

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Le registrazioni devono avvenire in tempi molto contenuti (co.1-bis all’art.38 del decreto).

La norma attualmente vigente prevede che la registrazione vada effettuata entro i 30 giorni successivi:

all’accettazione dell’incarico professionale;

all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;

o al termine della prestazione professionale.

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Un professionista ha attivato un archivio cartaceo, a un certopunto decide di passare all'archivio informatico. Che cosa devefare?

A) conservare il cartaceo - fissare una data di passaggio per cui tutte leregistrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successivesono sull'informatico

B) riversare tutto il cartaceo nell'informatico,

C) reinserire nel software, al fine di gestire eventuali future modifiche,soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data dipassaggio dal cartaceo all'informatico?

QUESITO POSTO AL MEF

ARCHIVIO E REGISTRAZIONE

a pag. 31 della dispensa

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RISPOSTA DEL MEF

Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare ilcartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche), fissare unadata di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sulcartaceo e tutte quelle successive sono nell'archivio informatico ereinserire in quest'ultimo, al fine di gestire eventuali futuremodifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alladate di passaggio dal cartaceo all'informatico

ARCHIVIO E REGISTRAZIONE

a pag. 32 della dispensa

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Un professionista ha attivato l'archivio informatico utilizzando unsoftware, che decide di cambiare. In tal caso dovrà:

A) conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche,verifiche, ecc e fissare una data di passaggio per cui tutte leregistrazioni precedenti sono su un software e tutte quellesuccessive sul nuovo software;

B) riversare tutto l'archivio nel nuovo software?

C) Con riferimento ai clienti e agli incarichi conferiti prima del cambiosoftware, reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventualifuture modifiche, soltanto le prestazioni “in corsa” (la tenutacontabilità) alla data di cambio?

QUESITO POSTO AL MEF

ARCHIVIO E REGISTRAZIONE

a pag. 32 della dispensa

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RISPOSTA DEL MEF

Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare ilvecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche ecc,fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedentisono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software ereinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali futuremodifiche, soltanto le prestazioni «in corso» (es. tenuta contabilità)alla data d cambio.

ARCHIVIO E REGISTRAZIONE

a pag. 33 della dispensa

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In caso di studi, laddove vi siano più soggetti responsabili (professionisti) nonché delegati agli obblighi antiriciclaggio (dipendenti/collaboratori interni), è opportuno stilare e conservare: l’organigramma dei soggetti interessati; le deleghe; il MANUALE di gestione degli adempimenti; il piano di formazione dei soggetti interessati con il riferimento agli eventi formativi a cui si è

partecipato; il piano di controllo interno per le verifiche di corretto adempimento dei vari obblighi.

MANUALE DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

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Organizzazione dello Studio

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MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO 231/2007

DELLO STUDIO PROFESSIONALE

PER UNA COMPLETA COMPLIANCE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO