Antiriciclaggio e assicurazione - ASSIPARMA · Le Imprese e le Agenzie di assicurazione rientrano...

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Le Agenzie di assicurazione sono incaricate delle registrazioni di legge e sono a disposizione per chiarire ogni dubbio. Antiriciclaggio e assicurazione L’antiriciclaggio e le assicurazioni La collaborazione richiesta al cliente Il riciclaggio di denaro La normativa antiriciclaggio (D. Lgs. n°. 231 del 21/11/2007 e D.Lgs. n° 151 del 25/9/2009). Dal 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 231 in “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” e dal 3 novembre 2009 il Decreto Legislativo n° 151 (cd. “correttivo”) con il quale vengono introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.231/07. Tali norme tutelano la regolarità dell’effettuazione delle operazioni di incasso premi e di pagamento mandati (liquidazioni e riscatti) inerenti al solo Ramo Vita. Le presenti indicazioni hanno lo scopo di informare la Clientela sugli obblighi della normativa antiriciclaggio, sulle finalità che questa si prefigge e sulla assoluta riservatez- za, prevista dalla legge, che contraddistingue l’utilizzo delle informazioni richieste. Il riciclaggio di denaro è un reato (art. 648 bis codice penale). Può essere in sintesi definito come: sostituzione di denaro, beni o altre utilità, derivanti da attività criminose, con altro denaro o altri proventi; ostacolo all’identificazione della provenienza criminosa del denaro oggetto di sostituzione. Inoltre, secondo il D. Lgs. 231/2007 (art. 2), le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Le Imprese e le Agenzie di assicurazione rientrano tra gli “Intermediari Finanziari” ai sensi del DLgs. 231/07, art.11 e sono quindi soggette agli obblighi di contrasto del riciclaggio qui di seguito riassunti. Identificazione L’opera di contrasto viene realizzata dalle Imprese Assicurative e dalle Agenzie di assicurazione mediante l’identificazione di tutti coloro che: sottoscrivono o effettuano variazioni su contratti Vita (“rapporti continuativi”) effettuano operazioni di valore pari o superiore ad 15.000,00, comprese quelle riconosciute come “frazionate”, di minore importo. Contante Vige il divieto assoluto per le Imprese di Assicurazione e per le Agenzie di assicurazione di effettuare operazioni di qualsiasi genere nel ramo Vita utilizzando come mezzo di pagamento il contante (Reg. ISVAP n°5 del 16/10/2006 - art.7 c.3) se non attraverso intermediario finanziario autorizzato (Banche, Poste Italiane e Istituti di moneta elettronica). Il D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che dal 06 dicembre 2011 non è più possibile effettuare trasferimento di denaro contan- te tra privati per somme pari o superiori ad 1.000,00 se non a mezzo degli Intermediari sopra indicati. Rilevazione e registrazioni della clientela Quando vi è apertura di un nuovo rapporto (stipula di nuova polizza) o intercorre una variazione o quando sono effettuate operazioni con movimentazione di mezzi di paga- mento per importi pari o superiori ad 15.000,00 (anche nell’ambito delle operazioni frazionate), gli Intermediari Finanziari fra cui le Agenzie di assicurazione sono tenuti oltre ad effettuare l’identificazione e la registrazione antiriciclaggio anche a richiedere alla Clientela tutte le informazioni che consentano di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della Clientela stessa (art.15 del D.Lgs. 231/2007), con l’aggiornamento dei dati eventualmente già a suo tempo rilevati. Indici di anomalia Le Imprese e le Agenzie di assicurazione hanno l’obbligo di segnalare all’autorità competente, con il vincolo della più assoluta riservatezza, le operazioni che presentino qualcuno degli indici di anomalia previsti dalla Banca d’Italia (Provv. della Banca d’Italia del 24/8/2010). Ecco alcuni esempi di indici di anomalia: Indicatori di anomalia connessi al Cliente Rifiuto o riluttanza nel fornire le informazioni necessarie al fine di poter ottemperare a quanto richiesto dalla normativa vigente. Stipula di contratti lontano dalla zona di residenza o di attività, senza plausibili motivi. Uso ingiustificato e frequente di deleghe per evitare contatti diretti con i collaboratori o i Dipendenti delle Agenzie di assicurazione. Indicatori di anomalia connessi alle operazioni o ai rapporti: Frequenti operazioni di riscatto parziale su contratti vita a premio unico di rilevante importo e comunque prive di convenienza finanziaria. Esercizio del diritto di revoca o di recesso (art.177 D. Lgs. 209/05) per contratti con premi rilevanti. Ricorrenza di uno stesso cointestatario in più contratti con intestatari diversi. Indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento Versamenti di importi rilevanti o non coerenti con l’attività o la capacità economica del Cliente. Ricorso a tecniche di frazionamento, per eludere gli obblighi di identificazione e di rilevazione. Versamenti con assegni recanti molteplici girate (ancorché inferiori ad 1.000,00). Indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo Operazioni che per le modalità inusuali della movimentazione appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo. Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, è indispensabile la collaborazione del Cliente, che è tenuto a seguire i seguenti comportamenti: fornire agli Agenti di assicurazione e/o ai loro collaboratori al momento della stipula contrattuale o di una sua variazione o a seguito di movimentazioni di denaro , le informazioni necessarie richieste dalla normativa di Legge emessa dal Ministero Economia e Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia e dalle Autorità di Vigilanza competenti. fornire agli stessi Agenti di assicurazione e/o ai loro collaboratori il codice fiscale e i dati anagrafici personali come risultanti da un valido documento di identità non scaduto. nel caso di operazione effettuata da persona diversa del Cliente (ad esempio: legale, procuratore, ecc.), fornire anche i dati anagrafici delle persone per conto delle quali si opera oltre a quelli di chi materialmente esegue l’operazione. per le persone giuridiche, oltre ai dati anagrafici consueti, sarà indispensabile fornire anche i dati del titolare effettivo, se esistente. Rammentiamo che in caso di rifiuto di fornire quanto sopra indicato, l’Impresa di assicurazione non potrà perfezionare alcun contratto Vita né potrà svolgere alcuna opera- zione inerente a contratti dello stesso ramo (art. 23 del D. Lgs. 231/07).

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Le Agenzie di assicurazione sono incaricate delle registrazionidi legge e sono a disposizione per chiarire ogni dubbio.

Antiriciclaggio e assicurazione

L’antiriciclaggio e le assicurazioni

La collaborazione richiesta al cliente

Il riciclaggio di denaro

La normativa antiriciclaggio (D. Lgs. n°. 231 del 21/11/2007 e D.Lgs. n° 151 del 25/9/2009).Dal 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 231 in “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” e dal 3 novembre 2009 il Decreto Legislativo n° 151 (cd. “correttivo”) con il quale vengono introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.231/07.

Tali norme tutelano la regolarità dell’effettuazione delle operazioni di incasso premi e di pagamento mandati (liquidazioni e riscatti) inerenti al solo Ramo Vita.Le presenti indicazioni hanno lo scopo di informare la Clientela sugli obblighi della normativa antiriciclaggio, sulle finalità che questa si prefigge e sulla assoluta riservatez-za, prevista dalla legge, che contraddistingue l’utilizzo delle informazioni richieste.

Il riciclaggio di denaro è un reato (art. 648 bis codice penale). Può essere in sintesi definito come:♦ sostituzione di denaro, beni o altre utilità, derivanti da attività criminose, con altro denaro o altri proventi;♦ ostacolo all’identificazione della provenienza criminosa del denaro oggetto di sostituzione.Inoltre, secondo il D. Lgs. 231/2007 (art. 2), le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare

o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza

che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione

a tale attività;d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno

a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Le Imprese e le Agenzie di assicurazione rientrano tra gli “Intermediari Finanziari” ai sensi del DLgs. 231/07, art.11 e sono quindi soggette agli obblighi di contrasto del riciclaggio qui di seguito riassunti.

IdentificazioneL’opera di contrasto viene realizzata dalle Imprese Assicurative e dalle Agenzie di assicurazione mediante l’identificazione di tutti coloro che:♦ sottoscrivono o effettuano variazioni su contratti Vita (“rapporti continuativi”)♦ effettuano operazioni di valore pari o superiore ad € 15.000,00, comprese quelle riconosciute come “frazionate”, di minore importo.ContanteVige il divieto assoluto per le Imprese di Assicurazione e per le Agenzie di assicurazione di effettuare operazioni di qualsiasi genere nel ramo Vita utilizzando come mezzo di pagamento il contante (Reg. ISVAP n°5 del 16/10/2006 - art.7 c.3) se non attraverso intermediario finanziario autorizzato (Banche, Poste Italiane e Istituti di moneta elettronica).Il D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che dal 06 dicembre 2011 non è più possibile effettuare trasferimento di denaro contan-te tra privati per somme pari o superiori ad € 1.000,00 se non a mezzo degli Intermediari sopra indicati.

Rilevazione e registrazioni della clientelaQuando vi è apertura di un nuovo rapporto (stipula di nuova polizza) o intercorre una variazione o quando sono effettuate operazioni con movimentazione di mezzi di paga-mento per importi pari o superiori ad € 15.000,00 (anche nell’ambito delle operazioni frazionate), gli Intermediari Finanziari fra cui le Agenzie di assicurazione sono tenuti oltre ad effettuare l’identificazione e la registrazione antiriciclaggio anche a richiedere alla Clientela tutte le informazioni che consentano di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della Clientela stessa (art.15 del D.Lgs. 231/2007), con l’aggiornamento dei dati eventualmente già a suo tempo rilevati.

Indici di anomaliaLe Imprese e le Agenzie di assicurazione hanno l’obbligo di segnalare all’autorità competente, con il vincolo della più assoluta riservatezza, le operazioni che presentino qualcuno degli indici di anomalia previsti dalla Banca d’Italia (Provv. della Banca d’Italia del 24/8/2010). Ecco alcuni esempi di indici di anomalia:Indicatori di anomalia connessi al Cliente♦ Rifiuto o riluttanza nel fornire le informazioni necessarie al fine di poter ottemperare a quanto richiesto dalla normativa vigente.♦ Stipula di contratti lontano dalla zona di residenza o di attività, senza plausibili motivi.♦ Uso ingiustificato e frequente di deleghe per evitare contatti diretti con i collaboratori o i Dipendenti delle Agenzie di assicurazione.Indicatori di anomalia connessi alle operazioni o ai rapporti:♦ Frequenti operazioni di riscatto parziale su contratti vita a premio unico di rilevante importo e comunque prive di convenienza finanziaria.♦ Esercizio del diritto di revoca o di recesso (art.177 D. Lgs. 209/05) per contratti con premi rilevanti.♦ Ricorrenza di uno stesso cointestatario in più contratti con intestatari diversi.Indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento♦ Versamenti di importi rilevanti o non coerenti con l’attività o la capacità economica del Cliente.♦ Ricorso a tecniche di frazionamento, per eludere gli obblighi di identificazione e di rilevazione.♦ Versamenti con assegni recanti molteplici girate (ancorché inferiori ad € 1.000,00).Indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo♦ Operazioni che per le modalità inusuali della movimentazione appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo.

Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, è indispensabile la collaborazione del Cliente, che è tenuto a seguire i seguenti comportamenti:♦ fornire agli Agenti di assicurazione e/o ai loro collaboratori al momento della stipula contrattuale o di una sua variazione o a seguito di movimentazioni di denaro , le informazioni

necessarie richieste dalla normativa di Legge emessa dal Ministero Economia e Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia e dalle Autorità di Vigilanza competenti. ♦ fornire agli stessi Agenti di assicurazione e/o ai loro collaboratori il codice fiscale e i dati anagrafici personali come risultanti da un valido documento di identità non scaduto.♦ nel caso di operazione effettuata da persona diversa del Cliente (ad esempio: legale, procuratore, ecc.), fornire anche i dati anagrafici delle persone per conto delle quali si opera

oltre a quelli di chi materialmente esegue l’operazione.♦ per le persone giuridiche, oltre ai dati anagrafici consueti, sarà indispensabile fornire anche i dati del titolare effettivo, se esistente.Rammentiamo che in caso di rifiuto di fornire quanto sopra indicato, l’Impresa di assicurazione non potrà perfezionare alcun contratto Vita né potrà svolgere alcuna opera-zione inerente a contratti dello stesso ramo (art. 23 del D. Lgs. 231/07).

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