Anno XXXVI n. 446 Ottobre 2017 · 2017-11-14 · integralmente i presupposti del premio: la durata,...

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Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980 RIVISTA TECNICA COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472 Sito web: www.geotreviso.it e-mail: [email protected] Anno XXXVI n. 446 Ottobre 2017

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Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980

RIVISTA TECNICA

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472 Sito web: www.geotreviso.it e-mail: [email protected]

Anno XXXVI n. 446 Ottobre 2017

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PRESIDENTE

Geom. Bruno Cisterna

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Geom. Vanni Battistella

COMPONENTI DELLA REDAZIONE

CHE HANNO COLLABORATO ALLA

STESURA DI QUESTO NUMERO:

Geom. Massimo Cattarossi

Geom. Fiorenzo Dall’Ava

Geom. Roberto De Cristofaro

Geom. Claudio Favero

Geom. Paolo Gazzola

SOMMARIO Pag. 2

COORDINATORE STAMPA

Geom. Alberto Varago

via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472 Sito web: www.geotreviso.it e-mail: [email protected]

FOTO DI COPERTINA:

FILANDA MOTTA (Costruita

nel 1876 dall' Ing.Pietro Motta)

Campocroce di Mogliano (TV)

Sommario:

VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Albo Professionale 3

VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Registro dei Praticanti 4

FISCO E TASSE: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 5

LAVORI PUBBLICI: La segnaletica stradale di ieri e di oggi 6

PROFESSIONE: Ordinanza n. 20214/2017 2a Sez. Civile Corte di Cassazione 11

SICUREZZA: Chiarimenti sulla nomina del RLS e del RLST 13

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Pag. 3

Aggiornamento

Albo Professionale

a cura della segreteria

del Collegio

VITA DEL COLLEGIO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 SETTEMBRE 2017

AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE

Geom. MATTEO BOSCARIOL di Ormelle (TV) n. 3650

Geom. GASTONE PAGURA di Quinto di Treviso (TV) n. 1732

Geom. GALDINO VENTURINI di Treviso n. 1461

Geom. LORIS ARMELLIN di San Fior (TV) n. 1645

Geom. GIANNI BRESSAN di Asolo (TV) n. 1157

Geom. MIRANDO MARCELLO MAZZOLI di Treviso n. 265

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI n. 2

CANCELLAZIONI PER DECESSO n. 3

Il Foglio Ottobre 2017

NUOVA ISCRIZIONE n. 1

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Pag. 4

Aggiornamento

Registro dei Praticanti

a cura della segreteria

del Collegio

VITA DEL COLLEGIO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 SETTEMBRE 2017

AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI

Geom. DESIREE ALBURNIO di Volpago del Montello (TV)

Geom. SARA IMERI di Ponte della Priula di Susegana (TV)

Geom. DAVIDE LORENZON di Pieve di Soligo (TV)

Geom. LUCA LUCCHETTA di Codognè (TV)

Geom. CHRISTIAN ZUSSA di Arcade (TV)

Geom. ALISEA DORO di Zero Branco (TV)

NUOVE ISCRIZIONI: n. 5

ATTESTAZIONE DI COMPIUTA PRATICA: n. 1

Il Foglio Ottobre 2017

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Pag. 5 FISCO E TASSE

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La Guida dell’Agenzia delle Entrate per gli ‘ecobonus’.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della guida “Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” per l’anno in corso.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha prorogato al 31 dicem-bre 2017, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La proroga riguarda anche la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie. È stata invece prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Inoltre, per questi interventi sono riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, sarà possibile usufruire di una detrazione del 70% o del 75% da calco-lare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Anche gli Istituti autonomi per le case popolari possono beneficiare di queste maggiori detrazioni per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia resi-denziale pubblica. Infine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, chi ha diritto alle detrazioni per i lavori condominiali, può scegliere di cedere il corri-spondente credito secondo le modalità definite con appositi provvedimenti dall’Agenzia delle Entrate. La guida descrive ampiamente i vari tipi d’intervento per i quali si può richiedere la detra-zione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufrui-re.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

tratto da

Edilia2000 .it

Il Foglio Ottobre 2017

PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE SCARICARE LA GUIDA DAL

SITO:

WWW.GEOTREVISO.IT/RivistaILFOGLIO/DOCUMENTAZIONECORRELATA/

OTTOBRE2017

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Pag. 6 SEGNALETICA ORIZZONTALE: REQUISITI TECNICO FUNZIONALI

In base alle più recenti statistiche, in Italia circolano oltre 615 autovetture ogni 1000 abitanti, senza considerare autobus, autocarri e autoveicoli speciali, una delle maggiori dotazioni di auto circolanti nel pianeta. Sarà certamente capitata a molti conducenti l’esperienza di disagio e d’insicurezza causa-ta dall’inadeguatezza o dalla completa mancanza della segnaletica orizzontale sulla su-perficie stradale. L’invenzione della striscia segnaletica bianca, per separare le correnti di traffico delle auto e delimitare i margini della carreggiata, ha origine nel paese in cui l’automobile divenne un prodotto di massa. Le strisce bianche furono realizzate per la prima volta nel 1911 su di una strada del Michigan negli USA (v. foto a lato), su iniziativa di Edward N. Hines, Ingegnere Capo nella Wayne County. Hines ebbe l'idea di separare il senso di circolazione delle auto dopo aver visto una scia bianca sulla carreggiata, causata dalla perdita accidentale di latte da un mezzo adibito al trasporto del liquido. Hines é morto nel 1938, ma nel 2011 i suoi eredi hanno ricevuto da una fondazione olan-dese, in occasione del centenario dell’inven-zione, il premio Paul Mijksenaar Design. L'in-venzione di Hines è stata definita "il più impor-tante dispositivo di sicurezza del traffico" nella storia della motorizzazione dei trasporti legato alle auto private. Risulta impossibile stimare il numero di automobilisti, ma anche di altri utenti della strada, che possono attribuire la loro incolumità alla semplice, ma geniale idea di Edward Hines. Il premio postumo è stato attribuito al design della striscia poiché il concetto di Hines soddisfa integralmente i presupposti del premio: la durata, l'utilità e la bellezza (l'antica triade Vitruviana riferita all'architettura).

Dopo aver ricordato il "mito di fondazione" della striscia, si può illustrare l'argomento del pre-sente articolo cioé lo scopo per cui é stata predisposta la Linea Guida UNI/TR 11670:2017 che quel mito in fondo richiama, ma con un’accezione più ampia e complessa, essendo la segnaletica orizzontale oggetto di norme cogenti, oltre che di norme tecniche, che ne comple-tano gli aspetti più specifici (il Nuovo Codice della Strada, il relativo Regolamento di attuazio-ne ed esecuzione e le norme UNI EN in materia, le cui prime pubblicazioni risalgono alla fine del secolo scorso). La UNI/TR 11670 è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI “Costruzioni stradali e opere civili delle infrastrutture”, in particolare dal Gruppo di Lavoro GL 02 “Segnaletica orizzontale”.

La Linea Guida prende spunto dalla necessità di contestualizzare in un unico documento le norme tecniche che trattano delle caratteristiche prestazionali della segnaletica orizzontale, unitamente alle prescrizioni derivanti dalle norme cogenti. Il documento è stato predisposto con il fine di fornire ad ogni soggetto interessato, per lavoro e/o per cultura, uno strumento di consultazione semplice, contenente in sintesi l'attuale stato dell'arte sui prodotti utilizzati per

LAVORI PUBBLICI

La segnaletica

stradale di ieri e di oggi

tratto da

U & C n.8

(settembre 2017)

Il Foglio Ottobre 2017

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Pag. 7 realizzare la segnaletica orizzontale, al fine di aumentare la sicurezza degli utenti. Tale impo-stazione trova riscontro anche nelle indicazioni derivanti dalla legislazione europea (Direttiva 2008/96/CEE, recepita in ambito nazionale con il D.Lgs. n. 35/2011) in cui, tra le misure cor-rettive da adottare per diminuire gli incidenti stradali, sono contemplate le iniziative per miglio-rare la visibilità, la leggibilità e la collocazione della segnaletica orizzontale.

Rispetto ai Capitolati Speciali d'Appalto (Norme tecniche), in uso fino a pochi anni fa presso gli Enti gestori delle strade, l'introduzione graduale delle norme europee ha consentito di valutare la segnaletica orizzontale in funzione delle sue prestazioni di visibilità diurna e notturna, resi-stenza al derapaggio e colore, che sono quelle che effettivamente hanno un impatto sugli utenti della strada e non più solo in funzione della composizione chimica dei materiali costi-tuenti, che non garantiscono in maniera assoluta le prestazioni su strada. La segnaletica orizzontale è costituita da una base (di solito pittura bianca) sulla quale si pos-sono far aderire delle microsfere di vetro e in alcuni casi anche granuli angolari (poliedrici). Sembra semplice, ma non lo è.

I materiali di base che determinano il colore e la visibilità diurna sono vari, ognuno con delle specifiche caratteristiche. Essi devono essere adeguati al tipo di strada e di traffico e devono aderire saldamente alla superficie della pavimentazione. Anche i materiali da far aderire alla superficie esposta della striscia hanno specifiche caratte-ristiche e sono denominati “materiali da postspruzzare”. Tali materiali conferiscono le caratte-ristiche di visibilità notturna e di antiderapaggio alla segnaletica orizzontale. La loro adesione sul materiale di base deve avvenire rispettando una serie di condizioni al contorno, in manie-ra da garantire un’adeguata permanenza sul segnale orizzontale. Le condizioni di applicazio-ne della segnaletica orizzontale su strada sono difficili, si potrebbero definire perfino avverse, e dipendono dal tipo di strada, dal traffico e dalle condizioni climatiche. Inoltre, la segnaletica orizzontale è rimossa nel tempo dal traffico, dagli eventi climatici e dalle operazioni di manutenzione stradale, è un prodotto destinato a erodersi gradualmente quando in uso e deve essere tempestivamente riapplicato prima che la perdita delle caratte-ristiche di visibilità, colore e antiderapaggio, lo rendano inadeguato per la sicurezza degli utenti della strada.

La segnaletica orizzontale permanente si esegue in colore bianco, mentre la segnaletica in colore giallo può essere sia permanente che temporanea (segnaletica di cantiere). Perché sia visibile di giorno, è necessario un adeguato contrasto con il colore della superficie su cui è applicata. La visibilità notturna del segnale orizzontale è ottenuta grazie all’applicazione di microsfere di vetro, in parte affondate e in parte emergenti dal corpo del segnale, che riflettono la luce pro-veniente dai fari degli autoveicoli verso gli occhi dei conducenti, rendendolo in tal modo visi-bile anche di notte.

L'antiscivolosità (o la resistenza al derapaggio) dei prodotti si può incrementare con l'ausilio di materiali antiderapanti aventi forme poliedriche e spigoli vivi che, applicati sulla superficie espo-sta della segnaletica orizzontale, consentono l'adesione del pneumatico anche in condizio-ni di bagnato o di pioggia. Il colore è misurato con le coordinate cromatiche. Tutti gli aspetti accennati sono stati definiti, misurati e tabellati, in classi di prestazione crescente nella norma europea di riferimento.

La tabella 1 sintetizza le classi definite dalla UNI EN 1436 per ciascuna delle presta-zioni della segnaletica orizzontale.

LAVORI PUBBLICI

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Pag. 8 LAVORI PUBBLICI

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Pag. 9 La segnaletica orizzontale non è un prodotto finito, che si realizza in fabbrica e si appli-ca sulla superficie stradale (tali prodotti sono presenti sul mercato e sono definiti “preformati”), ma è un lavoro che, nella generalità dei casi, si esegue direttamente su strada, di solito parzialmente aperta al traffico, combinando materiali prodotti in fabbrica quali pitture per segnaletica e materiali da post spruzzatura. Per ottenere una segnaleti-ca orizzontale di alto livello qualitativo, non basta la qualità dei prodotti da combinare, ma coesistono anche le condizioni riguardanti la qualità dell’applicazione e l’adeguata gestione delle condizioni ambientali durante l’applicazione stessa. La linea guida, oltre a definire le prestazioni che caratterizzano la moderna segnaletica orizzontale, analizza brevemente le caratteristiche dei prodotti attualmente disponibili sul mercato e le modalità e condizioni di applicazione su strada degli stessi. Descrive anche gli accorgimenti essenziali per la posa in opera e le modalità di rimozione, che sono altre-sì delicate e importanti, poiché una segnaletica non propriamente rimossa potrebbe forni-re indicazioni erronee o ambigue agli utenti della strada. Una serie di punti della linea guida sono dedicati ai controlli dei prodotti segnaletici, prima, durante e dopo l’applicazione. In particolare sono suggeriti vari controlli ambientali prima dell’applicazione, inclusa la velocità del vento. In caso di applicazione di alcuni prodotti attualmente disponibili sul mercato, la superficie della pavimentazione deve essere costantemente monitorata, così come la temperatura di applicazione dei vari materiali. I macchinari, con cui si esegue la stesa, hanno bisogno di una serie di verifiche, specifiche in funzione dei vari prodotti utilizzati, in quanto, come sopra accennato, l’applicazione è la parte più delica-ta tra le varie fasi in cui consiste la realizzazione dell’impianto segnaletico. La linea guida affronta, con l'esposizione di un metodo sperimentale, anche il tema della scelta del prodotto più idoneo da utilizzare nello specifico contesto: tale proposta sugge-risce ai tecnici interessati una modalità di calcolo per individuare il prodotto più adatto in funzione della tipologia di strada e di traffico rilevato, consentendo un risparmio di risor-se, senza rinunciare all'obiettivo principale della sicurezza stradale. Il metodo è stato mutuato dall'esperienza dei tecnici spagnoli in materia di segnaletica stradale orizzontale (il metodo è pubblicato sul BOE “Boletín Oficial del Estado”), integrandone, con i presup-posti teorici ivi non esposti, la base matematica di calcolo. Uno degli aspetti delicati e importanti, affrontato nella Linea Guida, riguarda le modalità di misurazione con sistemi dinamici della retroriflessione stradale (visibilità notturna). Il valore della retroriflessione della segnaletica orizzontale può essere modificato ovvero sensibil-mente diminuito da fattori ambientali come l’umidità o da una serie di fattori presenti sulla superficie stradale, quali: umidità, sporcizia, macchie oleose, ecc. La lettura e l’interpreta-zione dei valori misurati devono tener conto di tali aspetti e la linea guida spiega come soppesarne l’importanza, per evitare valutazioni impropriamente negative della visibilità notturna della segnaletica orizzontale. Si deve tener conto che la segnaletica orizzontale non è un sistema omogeneo, i valori delle prestazioni variano da un punto a un altro. La misura e l’interpretazione dei dati sono operazioni fondamentali, per questo nel documento si propone un metodo provvisorio (in attesa della relativa norma) per un’interpretazione statistica della retroriflessione rilevata con sistemi dinamici, che tiene conto di una fa-scia di accettazione, dell'ordine del 5%, per i valori che si approssimano dal basso al valore minimo prescritto. In alcuni paesi dell'Unione Europea, l’intervallo di accettazione è correlato, oltre che alle caratteristiche del mezzo, anche alle condizioni oggettive del piano viabile. Ad esempio in Spagna, le condizioni di ripetibilità e riproducibilità dei valori misurati con sistemi dinamici variano dal 6 al 13%, considerando anche le condizioni che possono influenzare i rilievi, ad esempio il tipo di strada (presenza di curve, forti pendenze longitudinali, piano viabile irregolare, ormaie, ecc.) e il ruolo dell’operatore (modalità di guida, attenzione alle varie condizioni al contorno, ecc.). Infine, la linea guida è corredata da una bibliografia essenziale, rilevabile anche nelle

LAVORI PUBBLICI

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Pag. 10 note, riferita sia alle norme cogenti e volontarie sia ai testi e alle ricerche di riferimento, nazionali ed estere, che caratterizzano la complessa materia in tema di segnaletica. Specifici punti trattano sommariamente la sicurezza dei cantieri di lavoro stradali, la mo-dalità di gestione dei rifiuti pericolosi (aspetti ambientali), le modalità di progettazione (piani della segnaletica e progetti di segnalamento a partire dal catasto stradale), le mo-dalità di manutenzione e la caratterizzazione delle professionalità impegnate nella realiz-zazione della segnaletica orizzontale che possono essere assimilate alle cosiddette atti-vità professionali non regolamentate (si veda il Dossier in U&C n°8/2016).

Nella stesura della linea guida, il gruppo di lavoro ha tentato di conciliare il rigore scientifi-co con l’esigenza di divulgare, al maggior numero d’interessati, i concetti di base di una materia apparentemente semplice, ma che sottende informazioni complesse legate alla fisica, alla chimica, alla colorimetria, alla fotometria, alla fisiologia della visione, alle regole di guida codificate in leggi dello Stato e alle altre norme cogenti afferenti l’ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme sugli appalti pubblici, ecc.

LAVORI PUBBLICI

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Pag. 11 UNA SENTENZA CHE (FORSE) SCARICA TUTTA LA RESPONSABILITA’

DEI VIZI SULL’IMPRESA COSTRUTTRICE

La Suprema corte si è espressa in un ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia cassando tale sentenza limitatamente al quarto punto. Al punto 14 della sentenza impugnata, la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente un “concorso di colpa” tra com-mittente ed appaltatore in ordine ai vizi delle opere eseguite, per il fatto che tali vizi “dipendono anche dalla direzione dei lavori e/o da scelte della committenza”. La Corte di Cassazione ha invece ritenuto responsabile solo il costruttore affermando che “...l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre te-nuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di inge-renza del committente, cosicché la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente ob-bligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progetta-zione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non ab-bia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capa-cità tecnica da lui esigibili nel caso concreto”. Per dare una corretta lettura alla sentenza serve informare che la causa era nata come opposizione ad un decreto ingiuntivo dell’appaltatore nei confronti del committente, il qua-le si era opposto lamentando alcuni vizi costruttivi. Dunque, un contenzioso giudiziario nel quale la direzione dei lavori pare non fosse stata coinvolta. La precisazione è dovuta in quanto, da una veloce lettura, potrebbe sembrare che sull’e-secutore dell’opera si debba scaricare ogni responsabilità, compresi gli errori progettuali, mentre, a parere dello scrivente, la lettura va data in modo più ampio. Infatti, nella sentenza viene ricordato implicitamente che il costruttore deve avere le com-petenze per svolgere la propria attività ed in virtù di queste essere in grado di riconoscere i vizi progettuali e valutare la correttezza delle imposizioni da parte del D.L. o del commit-tente. Di conseguenza, la responsabilità del costruttore emerge nel momento in cui lo stesso accetta di eseguire opere portatrici di vizi senza aver denunziato formalmente il proprio dissenso, anche con la rinuncia all’appalto. Di fatto l’ordinanza non fa che confermare ciò che è stato espresso in precedenza in altre sentenze, ossia che ogni soggetto è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalle Leggi vigenti relative al ruolo svolto per cui ha titolo, anche in presenza di ingerenze o imposi-zioni da parte del committente. Tra altre va ricordata la sentenza 81/2000 della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte nella quale il Progettista e Direttore dei Lavori è stato coinvolto, insieme al costrut-tore ed al Collaudatore, per i gravi vizi presenti, ed accertati dal C.T.U., in un capannone dove, secondo quanto esposto dal Progettista, i committenti avevano richiesto di realizza-re l’opera con la massima economicità. Nel motivare la decisione la Suprema Corte così si è espressa: “Per quanto riguarda poi il richiamo ai criteri di assoluta economicità con i quali era stato costruito il capannone per espressa volontà dei committenti è sufficiente rilevare che - come ripetutamente chiarito da questa Corte - la responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale sancita al fine di garantire la sta-bilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata e di tutelare, soprattutto, l'incolumità personale dei cittadini e, quindi, interessi ge-nerali inderogabili che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti (in tal senso, tra le tante sentenze, 14 agosto 1997 n. 7619; 15 luglio 1996 n. 6393; 9 gen-naio 1990 n. 8). Ne consegue che la detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata con pattui-zioni particolari dei contraenti. Le asserite esigenze di economicità dei committenti germa-ni P., quindi, non avrebbero dovuto condizionare il progettista e direttore dei lavori comun-que tenuto a realizzare il capannone in questione a regola d'arte.” Tale motivazione non fa che confermare quanto aveva stabilito con la propria sentenza la

PROFESSIONE

Il Foglio Ottobre 2017

Ordinanza n. 20214/2017

2a Sez. Civile Corte di

Cassazione

commento a cura del Geom. Fiorenzo Dall’Ava

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Pag. 12 Corte d’Appello ossia “che il progettista e l'appaltatore avrebbero dovuto declinare l'incari-co, qualora il criterio suggerito dai committenti fosse stato pregiudizievole”. D’altronde la responsabilità del Direttore dei Lavori appare già fin dalla nascita di tale figu-ra professionale, oltre un secolo fa, ed è andata via via aumentando fino ad essere richia-mata nelle Leggi oggi vigenti a rappresentare contemporaneamente la garanzia nei con-fronti del committente per gli aspetti contrattuali, dei cittadini per la pubblica incolumità e della Pubblica Amministrazione per la corrispondenza delle opere ai titoli abilitativi ed ai regolamenti vigenti. Ne deriva che il compromesso col committente, se preclude le garanzie che il Direttore dei Lavori è tenuto a dare, non può essere accettato.

PROFESSIONE

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Pag. 13 SICUREZZA

CHIARIMENTI SULLA NOMINA DEL RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale)

E DEL RLST (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)

Il DdL (Datore di Lavoro) attraverso un comunicato in bacheca informa i lavoratori dei loro diritti e doveri in materia di salute e sicurezza nel lavoro, tra cui quello di procedere all’elezione, nomina, designazione del RLS, dichiarando la disponibilità dell’azienda nel favorire queste procedure (elenco lavoratori, tempi, modi, ); sarebbe utile ponesse an-che un termine: diciamo entro 10 gg. Trascorsi i quali, a fronte di silenzio, potrebbe comunicare per iscritto, individualmente (con rilascio di ricevuta), tale procedura, la sua importanza, riproponendo nuovamente il termine. Trascorso inutilmente suddetto nuovo termine, ufficializza di aver ottemperato alle comu-nicazioni al fine di dimostrare di aver tentato di esperire a questa procedura; alcuni DdL inviano questa comunicazione, per conoscenza, allo SPISAL, all’Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza (OPP) e alle Organizzazioni Sindacali (OOSS). Nel caso di una PMI (Piccola Media Impresa) il DdL al termine della procedura potrebbe aderire al RLST (quest’operazione la potrebbe fare anche prima della suddetta procedu-ra); e il nominativo può essere recuperato presso OPP, INAIL, SPISAL, OOSS, DTL (Direzione Provinciale del Lavoro). Sembrerebbe facilmente tutto risolto, ma, purtroppo, non sempre è così. Ho avuto parecchi esempi di DdL che avevano già pensato a suddetta comunicazione per informare del diritto di elezione e il verbale di mancata elezione, ma perplessi per la non presenza di ente bilaterale e, soprattutto, poi, la non disponibilità di RLST, con risposta dell'INAIL di non sapere che fare perché il fondo citato nell'art.52 (sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla paritetici-tà) non risulta sia mai stato istituito. Insomma nel DVR (e nel POS) la voce RLS/RLST resta vuota e il DdL non ha nessuno cui chiedere la collaborazione per la formazione, con il dubbio se ciò, poi, sia regolare in un’eventuale ispezione. A questi DdL mi sentirei di rispondere, con l’aiuto di alcuni esperti, che in una nota ricor-davano gli enti bilaterali/OPP presenti in ogni provincia (edili [CTP]; artigianato [OPTA]; commercio e terziario; Confindustria; Confapi, agricoltura) e il loro elenco/sedi può essere reperito presso le sedi delle parti sociali (normalmente gli RLST operanti sono in edilizia e artigianato). A questi dovrà esser versato il contributo annuale d’adesione per rendere operativa l'atti-vità del RLST che potrà esser convocato per la VDR. E anche se il fondo INAIL (art.52) per le solite disfunzioni italiane non è ancora operativo, si ritiene che sia SPISAL sia INAIL dovrebbero conoscere i nominativi, basterebbe contat-tarli. Extrema ratio resta l’invio di comunicazione di convocazione di RLST all'OPP interessato per esperire alla procedura di consultazione, se non vengono o non rispondono la proce-dura è esperita. In sostanza, riassumendo, nel caso di elezione di RLS in situazioni simili si dovrebbe: a) convocare l'elezione con avviso di almeno 15 giorni alle Organizzazioni Sindacali; b) esporre in bacheca data e ora dell’elezione; Nel giorno dell’elezione: 1) i rappresentanti OOSS, se assistono, fanno i loro discorsi esortando i tesserati a candi-darsi; 2) nessun tesserato manifesta la volontà a candidarsi; 3) le OOSS ne prendono atto e si procede alla richiesta di candidati; 4) individuazione del candidato/i e elezione; 5) presidente seggio e segretario (precedentemente individuati) formalizzano l'esito anno-tando la mancata elezione per rinuncia dei RLS e la presenza eventuale delle OOSS; A questo punto non c'è sanzione se non viene eletto un RLS, perché la sanzione c'è solo se il DdL non informa i lavoratori sul loro diritto ad averne uno; però, nel caso nessuno volesse fare il RLS, si dovrà ugualmente compilare e firmare il "verbale elettivo" in modo da poter dimostrare che tutti i lavoratori erano al corrente del loro diritto a eleggere un RLS e che hanno scelto di non farlo. I lavoratori dovranno, inoltre, esser informati che nessuna sanzione o responsabilità è

Chiarimenti sulla nomina del

RLS e del RLST

a cura del Geom. Claudio Favero

Il Foglio Ottobre 2017

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Pag. 14 imputabile a un RLS e che questi, per esercitare, dovrà frequentare un corso di formazio-ne di 32 ore. Se non si è provveduto all’elezione di un RLS, si dovrà individuare la figura di RLST in ambito territoriale (art.48), in questo caso si dovrà versare in un fondo INAIL il corrispetti-vo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azien-da (art.48, comma 3). A seguito di un’ulteriore richiesta di chiarimenti l’INAIL in una nota aveva così risposto a un DdL: “ si rammenta che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non un obbligo da parte dei datori di lavoro, quest’ultimo non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare da un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di con-seguenza. Ai sensi dell’art.47 del D.Lgs.n.81/2008, l’elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano al limite un solo lavoratore. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all’INAIL nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare n.43 del 25.08.2009. È opportuno precisare che la comunicazione all’INAIL dev’esser fatta da qualsiasi datore di lavoro indipendentemente dal numero degli addetti e dal rapporto di lavoro. In assenza di tale dichiarazione da parte del lavoratore di voler assumere la fun-zione di RLS aziendale, il datore di lavoro potrà, ai sensi dell’art.48, D.Lgs.n.81/2008, atti-vare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal comma 8 dell’art.47, D.Lgs.n.81/2008. Si precisa però, che quest’ultimo articolo è subordinato all’emanazione (al momento non avvenuta) di disposizioni ministeriali attuative con specifiche istruzioni in merito alle azien-de non tenute a partecipare al Fondo ex art.52, art.51 comma 8 bis riguardo al ruolo as-segnato agli organismi paritetici in materia. Sarà premura dell’INAIL dare comunicazione (anche tramite il sito web istituzionale) appena si avrà notizia di tali disposizioni”. Anche la DIRETTIVA 391/89/CEE, all’art.3, comma c) [definizioni], descrive il rappresen-tante dei lavoratori, avente una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, come: “qualsiasi persona eletta, scelta o designata, confor-memente alle legislazioni e/o prassi nazionali, per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda i problemi della protezione della loro sicurezza e salute durante il lavoro”. All’art.11, la DIRETTIVA individua “la consultazione e partecipazione dei lavoratori i loro compiti”. Sostanzialmente in conclusione è 'importante che ci sia un verbale con la firma dei lavo-ratori in cui si evidenzia che il DdL ha reso edotti i lavoratori circa la figura del RLS e che nessun lavoratore abbia accettato tale incarico (in caso di nuove assunzioni si dovrà rifare il verbale).

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