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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO ANNO ACCADEMICO 2002/2003 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE CORSO DI "FINANZIAMENTI D’IMPRESA" FINANZA AGEVOLATA: TEORIA GENERALE E PRINCIPI BASE Allegati a cura di Dr. Claudio Gervasoni

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ANNO ACCADEMICO 2002/2003

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

CORSO DI

"FINANZIAMENTI D’IMPRESA"

FINANZA AGEVOLATA:

TEORIA GENERALE E PRINCIPI BASE

Allegati

a cura di Dr. Claudio Gervasoni

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DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA INDUSTRIALE (ai sensi della Disciplina della Commissione Europea del 23.7.1996

recepita dalla legislazione nazionale con D.M. 18.9.1997) Piccola impresa Sono considerate piccole imprese quelle che: • hanno meno di 50 dipendenti; • realizzano un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro o, in

alternativa, un totale dello stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di euro; • rispettano il requisito di indipendenza, per cui non devono essere partecipate

per il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto da una sola impresa o congiuntamente da più imprese che superino i parametri di PMI.

Media impresa Sono considerate medie imprese quelle che: • hanno meno di 250 dipendenti; • realizzano un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro o, in

alternativa, un totale dello stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di euro;

• rispettano il requisito di indipendenza, per cui non devono essere partecipate

per il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto da una sola impresa o congiuntamente da più imprese che superino i parametri di PMI.

N.B.: I tre requisiti (sia per la piccola che per la media impresa) sono cumulativi,

nel senso che tutti e tre devono sussistere.

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DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA DI SERVIZI Piccola impresa Sono considerate piccole imprese quelle che: • hanno meno di 20 dipendenti; • realizzano un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro o, in

alternativa, un totale dello stato patrimoniale non superiore a 1,9 milioni di euro;

• rispettano il requisito di indipendenza, per cui non devono essere partecipate

per il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto da una sola impresa o congiuntamente da più imprese che superino i parametri di PMI.

Media impresa Sono considerate medie imprese quelle che: • hanno meno di 95 dipendenti; • realizzano un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro o, in

alternativa, un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10,1 milioni di euro;

• rispettano il requisito di indipendenza, per cui non devono essere partecipate

per il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto da una sola impresa o congiuntamente da più imprese che superino i parametri di PMI.

N.B.: I tre requisiti (sia per la piccola che per la media impresa) sono cumulativi,

nel senso che tutti e tre devono sussistere.

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REQUISITO DI INDIPENDENZA (sia per le PMI industriali che di servizi)

Sia per quanto attiene la definizione di piccola impresa che di media impresa, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. Qualora le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume le dimensioni della media. La quota del 25% può essere superata quando: a. la partecipazione sia detenuta da società finanziarie pubbliche, da società a

capitale di rischio o da investitori istituzionali che non esercitino alcuna forma di controllo;

b. la diffusione del capitale non consente di accertare l'esistenza di una

posizione di controllo e l'impresa dichiara di presumere legittimamente che il capitale non è detenuto per il 25% o più da imprese superanti i parametri di PMI.

Quando la PMI destinataria di interventi detiene, a sua volta, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di altra impresa, la soglia dimensionale rilevante ai fini dell'ammissione all'aiuto è data dalla somma dei parametri dimensionali (addetti, fatturato o stato patrimoniale) afferenti le singole imprese legate da vincoli di partecipazione. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti "indirettamente" dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima. Per la determinazione dei parametri, si specifica quanto segue: a. per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del Conto Economico redatto

secondo le vigenti norme del Codice Civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il fatturato annuo e il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione;

b. il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità

lavorative/anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

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Il periodo da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente alla sottoscrizione della domanda di agevolazione;

Per agevolare il calcolo dei dipendenti in termini di ULA, si fornisce il seguente esempio:

Tipologia N. dipendenti(a)

N. mesi espresso in

dodicesimi (b)

Rapporto ore lavorative * (c)

ULA (a x b x

c) Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso in considerazione

20

Tutto l’anno =

12/12 = 1

1

20

1 6/12 = 0,5 1 0,5 Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione

10

4 mesi =

4/12 = 0,333

1

3,3

Dipendenti occupati non a tempo pieno (il cui contratto prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per tutto l’anno preso in considerazione

6

Tutto l’anno = 12/12 = 1

0,5

3

Dipendenti occupati non a tempo pieno (il cui contratto prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione

2

6 mesi = 6/12 = 0,5

0,5

0,5

Totale dipendenti in ULA 27,3 * rapporto tra ore effettive previste per il contratto a tempo parziale e ore previste dal contratto di riferimento a tempo pieno lavorate N.B.: se il valore in ULA non corrisponde ad un numero intero, l’importo deve essere arrotondato al primo decimale dopo la virgola. Il numero di dipendenti riferito ad un determinato periodo (ad esempio all’esercizio precedente alla presentazione della domanda) è quello medio mensile, cioè la somma dei dipendenti rilevati per ogni mese del periodo considerato con il metodo indicato nel precedente prospetto (ULA), diviso 12 (= numero dei mesi). Esempio: periodo di riferimento corrispondente all’anno solare Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic N. di dipendenti rilevato ogni mese

5

4,5

5,5

5

4

4

4

4

4

4

5

5

Numero di dipendenti riferito all’anno considerato = 54/12 = 4,5 c. la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa

richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

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DETERMINAZIONE PARAMETRO DI PMI E CONTROLLANTI (Ulteriori precisazioni relative al requisito di indipendenza)

Con Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 175 del 28/7/2000) il Ministero dell'Industria ha introdotto nuovi criteri per l'applicazione dei parametri dimensionali stabiliti ai fini della definizione di PMI. Tale Circolare, adottata per dare attuazione alla legge 488/92 e successivamente ripresa in una serie di decreti attuativi di alcuni strumenti di incentivazione (L. 215/92 - D.P.R. 314/2000; D. Lgs. 297/99 FAR - D.M. 593/2000; Direttiva 16.1.2001 FIT; ecc.), rende più restrittiva, sotto il profilo dell'"indipendenza", la nozione di PMI rispetto a quella contenuta nel precedente D.M. 18/9/97 dello stesso Ministero dell'Industria. In relazione al sovrapporsi dei due provvedimenti (D.M. 18.9.97 e Circolare 14.7.2000), sono emersi dubbi interpretativi; si ritiene pertanto opportuno fornire ulteriori precisazioni. Il punto 2.2, comma 2, lettera a) della Circolare 14.7.2000 stabilisce che la piccola e media impresa è "indipendente" se: • non è controllata a monte per più del 25% da una o più imprese di dimensioni

superiori (in caso positivo l'impresa assume la dimensione di media o grande impresa);

• non detiene a sua volta, a valle, partecipazioni per più del 25% in altre imprese (in questo caso, occorre sommare i parametri relativi al volume di affari – o totale dell'attivo dello stato patrimoniale – ed ai dipendenti dell'impresa interessata (richiedente) con quelli delle imprese partecipate a valle). Se la somma determina uno sforamento del parametro di PMI, l'impresa assume la dimensione di media o grande impresa.

Al punto 2.2, lettera m), della medesima Circolare viene inoltre precisato che per accertare se una PMI è "indipendente" occorre verificare se essa rispetta i parametri dimensionali in termini di volume di affari (o stato patrimoniale) e dipendenti, ma anche se tali parametri sono rispettati dal soggetto controllante a monte. Si tratta, cioè, di verificare in capo alla controllante o alle controllanti (qualora il capitale sia detenuto da queste per più del 25% nella richiedente) la sussistenza o meno del requisito di piccola, media o grande impresa, attraverso la medesima verifica che viene effettuata sulla PMI richiedente in termini sia di dati di bilancio (volume di affari o stato patrimoniale), sia di numero di dipendenti, sia di controlli a monte e partecipazioni a valle. Ciò, in quanto la dimensione della controllante si riflette conseguentemente sulla dimensione della richiedente. Occorre, in particolare, ulteriormente accertare l'esistenza di: a) a monte, eventuali partecipazioni per più del 25% nel capitale della

controllante da parte di altri soggetti/società (e così risalendo); b) a valle, sulle partecipazioni dirette della controllante che, compresa la

richiedente (PMI), superino il 25%. In questo caso si procede alla sommatoria dei dati relativi al volume di affari (o stato patrimoniale) e dei dipendenti della controllante con quelli dei soggetti partecipati a valle.

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Da ciò emerge il carattere più restrittivo delle nuove disposizioni per quanto riguarda la nozione di PMI, nozione che troverà in futuro applicazione in via generale per tutti i provvedimenti d'incentivazione sia nazionali che regionali in favore delle PMI.

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GLI ISTITUTI DI CREDITO Nell'ambito della finanza aziendale agevolata, gli istituti di credito hanno un ruolo fondamentale, soprattutto in relazione alla forma di agevolazione in c/interessi. Infatti, nel caso di mutui a tasso agevolato, spetta a questi organismi il ruolo di intermediazione fra i beneficiari e l'ente agevolante, sia riguardo alla valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'agevolabilità, sia riguardo alla materiale erogazione dei finanziamenti. Essi comunque, spesso, mettono a disposizione delle aziende anche un servizio di assistenza o consulenza (in concorrenza con altri enti come le società di consulenza finanziaria o le associazioni imprenditoriali) per la predisposizione e il controllo della documentazione necessaria per l'ottenimento di agevolazioni che li vedano poi coinvolti più o meno direttamente. Risulta altresì evidente che gli istituti di credito svolgono una funzione decisiva nel caso di interventi a tasso agevolato dove anzitutto la delibera favorevole alla concessione del finanziamento rappresenta il primo passo vincolante per il successivo accesso all'agevolazione. L'istruttoria dell'istituto di credito viene realizzata con riferimento all'esame dei bilanci dell'impresa degli esercizi più recenti. Viene fatta quindi un'analisi di tipo economico-finanziario-patrimoniale su dati consuntivi risultanti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla relazione degli amministratori. Rientra ormai nella prassi che l'istituto richieda dati di tipo previsionale e, quindi, l'impresa beneficiaria deve predisporre anche un budget sintetico dei due esercizi successivi alla richiesta di intervento con particolare riguardo ai valori del fatturato, dell'utile e del cash-flow. Occorre dire che la logica valutativa di questi istituti è ancora strettamente improntata a criteri di valutazione di tipo patrimoniale-garantistico, tenuto conto della durata dell'intervento finanziario (in genere oltre il quinquennio), della conseguente difficoltà di utilizzare criteri valutativi legati a valori di tipo economico-previsionali, nonchè della ancor scarsa cultura e abitudine da parte delle piccole e medie imprese all'utilizzo di strumenti e tecniche di budgeting. La legge 317/91 ha introdotto un terza possibile funzione degli istituti di credito nel comparto agevolativo, delegando loro il controllo della correttezza delle domande inviate in prima istanza al Ministero dell'Industria. Non sembra però che questa sia una funzione che possa diventare strategica nell'ambito delle attività di questi organismi. Va infatti sottolineato che, loro competenza esclusiva e funzione istituzionale, rimane ancora quella del credito a medio-lungo termine in cui il comparto agevolativo dovrebbe avere importanza strategica ma comunque non totalizzante. Queste considerazioni, unite alla scarsa remuneratività di questo tipo di operazioni, hanno infatti indotto la maggior parte degli istituti originariamente individuati come potenziali auditors delle domande a rifiutare l'incarico conferito loro dal decreto ministeriale di attuazione della legge in oggetto.

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Sorte diversa ha invece avuto la disposizione della legge 488/1992 di incentivazione alle aree depresse del Paese di obbligare le imprese alla presentazione delle domande degli istituti di credito, banche e società di leasing convenzionatesi con il Ministero Industria. L'istituto, ricevuta la domanda, avvia una fase formale di verifica della completezza della domanda. Segue poi l'istruttoria tecnico-economica della stessa con la verifica dei seguenti elementi: a. la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, se

ritenuto necessario, dei soci, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;

b. la validità tecnico-economica-finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed alla tempestiva immissione di mezzi propri dell'impresa in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa;

c. la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia di iniziativa da agevolare;

d. la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare e attualizzati.

Infine, la banca ha il compito di calcolare gli appositi indicatori fissati dal decreto ministeriale di attuazione per la formazione delle graduatorie regionali. L'istruttoria si conclude con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità della domanda alle agevolazioni. Risulta evidente, allora, come il ruolo degli istituti di credito si sia molto valorizzato con l'avvio della legge 488/1992 in un'ottica sempre più di partenariato e di assistenza completa all'azienda che investe. Questa tendenza si è poi consolidata con l'avvio delle procedure di presentazione delle domande a valere sulle leggi 140/97, 266/97 e 341/95 ove la delega dello Stato prima e della Regione poi, ha conferito agli istituti bancari un ruolo sempre più totalizzante nella gestione delle pratiche.

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REGOLA “DE MINIMIS” La concessione di un aiuto “de minimis” o le modalità di un regime che preveda la concessione di aiuti di questo tipo, deve comportare espressamente la condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla stessa azienda, non deve fare in modo che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” di cui l’impresa beneficiaria ecceda il limite di 100.000 euro. A tal proposito il Ministero Affari Esteri, con una nota del marzo ’96 ha previsto l’opportunità di inserire nei provvedimenti legislativi da emanare una clausola del tipo: “L’ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione Europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 euro, calcolato in ESL secondo le modalità stabilite dall’Unione Europea”. Il Ministero ha consigliato altresì di inserire nel provvedimento stesso o nelle modalità operative una clausola che impone ai soggetti richiedenti di dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali aiuti statali o regionali ricevuti nell’ultimo triennio ovvero, in fase istruttoria, specificandone la natura e la base giuridica; ciò al fine di potere soddisfare alla richiesta della Commissione di appropriate modalità di controllo sul rispetto delle regole di cumulo degli aiuti. Le caratteristiche della regola “de minimis” definite anche nella Comunicazione della Commissione Europea n. 96/C 68/06, possono essere riassunte in tre punti:

l’importo massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria “de minimis” è di 100.000 euro su un periodo di 3 anni a decorrere dal momento del primo aiuto;

tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto “de minimis” e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base ai regimi autorizzati dalla Commissione. E’ ammesso anche il cumulo con i benefici derivanti da regimi di aiuto regolarmente notificati e autorizzati;

tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, ad eccezione degli aiuti all’esportazione, che sono esclusi dal beneficio di misura minima. Gli aiuti pubblici che devono essere presi in considerazione, per il rispetto del massimale di 100.000 euro sono quelli concessi ed erogati dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente da Stati membri o che vi sia un cofinanziamento dell’Unione Europea con i fondi strutturali; è applicabile in via prioritaria alle piccole e medie imprese, ma può interessare anche imprese di altre dimensioni. Non può trovare applicazione nei settori disciplinati dal Trattato CECA, nel settore delle costruzioni navali, nel settore dei trasporti, in quello dell’agricoltura ed in quello della pesca.

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Riepilogo provvedimenti agevolativi interessati dalla regola “de minimis” ENTE AGEVOLANTE PROVVEDIMENTI SETTORI

INTERESSATI

Simest Spa D. Lgs. 143/98 – Studi di prefattibilità Tutti

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica

D. Lgs. 297/99 – Assunzione ricercatori

Tutti

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica

D. Lgs. 297/99 – Distacco ricercatori

Tutti

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica

D. Lgs. 297/99 – Progetti di ricerca

Tutti

Regione Lombardia Docup Sabatini (L. 1329/65) Fibre sintetiche, industria automobilistica

Regione Lombardia Docup Legge 598/94 – Innovazione

tecnologica e tutela ambientale Fibre sintetiche, industria automobilistica

Regione Lombardia Docup Creazione di imprese innovative Tutti

Regione Lombardia Docup Ammodernamento e

riqualificazione aziende ricettive

Tutti

Regione Lombardia Legge Regionale 1/99 – Nuove attività imprenditoriali

Tutti

MCC Spa Legge 1329/1965 Sabatini Fibre sintetiche, industria automobilistica

Regione Lombardia Legge 215/1992 – Imprenditoria

femminile

Tutti

Regione Lombardia Legge 317/1991 Art. 21 – Progetto-programma di sviluppo iniziative consortili

Tutti

Regione Lombardia Legge Regionale 35/1996 – Sviluppo imprese minori

Tutti

Ministero Attività Produttive

Legge 388/2000 Art. 103 – E-business e Quick response

Tutti

MCC Spa Legge 598/1994 – Innovazione tecnologica e tutela ambientale

Fibre sintetiche, industria automobilistica

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Regione Lombardia Legge 598/1994 – Consolidamento passività a breve – Indotto auto

Tutti

Regione Lombardia Legge 83/1989 – Consorzi Tutti

IG Spa Legge 95/1995 – Imprenditoria giovanile aree depresse

Tutti

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FINANZIAMENTI AGEVOLATI: DECENTRAMENTO REGIONALE E PROSPETTIVE FUTURE Cercare di abbozzare un possibile quadro di riferimento per il sistema delle agevolazioni finanziarie è impresa abbastanza ardua, anche perchè le linee di tendenza sembrano essere diverse e non tutte coerenti. Sicuramente il ruolo della Comunità Europea dovrebbe progressivamente diventare dominante nella prospettiva di un'unione economica e monetaria. Questo significa che, da un lato gli strumenti agevolati tradizionali, nazionali o regionali dovrebbero rimanere confinati entro limiti e condizioni equivalenti a quelli previsti negli altri Paesi della Comunità, pena l'apertura di una procedura di infrazione contro il paese agevolante; dall'altro lato è ipotizzabile un potenziamento degli strumenti agevolativi messi a punto dall'UE auspicabilmente più accessibili anche da parte delle piccole medie imprese. E' infatti innegabile che il sistema agevolativo comunitario attuale, almeno per la parte relativa ai programmi di ricerca, sia assai lontano dal mondo delle piccole e medie imprese italiane in quanto a tipologie di progetti agevolabili e alle stesse logiche di intervento. Da un'analisi dell'evoluzione storica dei provvedimenti agevolativi nazionali, emerge una progressiva tendenza al completamento dell'incentivazione finanziaria con strumenti di agevolazione previdenziale e fiscale. Quindi, è assai probabile che l'evoluzione degli strumenti interni sia quella di una sempre maggiore integrazione fra misure finanziarie, fiscali e previdenziali. Ciò da un punto di vista puramente teorico, mentre sul piano operativo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.4.1998 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 123 del 31.3.1998 concernente “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”. Tale provvedimento si pone a corollario del D. Lgs. 112 del 31.3.1998, con il quale – sempre in attuazione della legge Bassanini – viene trasferita alle Regioni ed agli altri Enti locali gran parte delle funzioni amministrative in tema di agevolazioni al sistema produttivo nazionale.

Trasferimento competenze alle regioni • Ambito applicativo e risorse finanziarie Alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano vengono trasferiti, con decorrenza 1° luglio 2000, i beni, le risorse finanziarie, umane e strumentali ed organizzative (programmi informatici per la gestione degli incentivi) per l'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi in materia di "incentivi alle imprese", prima esercitate dal Minindustria, Mincomes, Mintesoro (Dipartimento del Tesoro). Le risorse finanziarie complessive da trasferire per gli "incentivi alle imprese" sono così quantificate:

- 1.004 miliardi per l'anno 2000 (da cui verranno decurtate le somme impegnate, al 30.6.2000, dalle amministrazioni centrali o dagli enti gestori degli interventi agevolativi);

- 1.337 miliardi per l'anno 2001; - 1.471 miliardi annui per gli anni 2002 e successivi.

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In tali importi non sono ricompresi i fondi relativi al personale da trasferire. I principali strumenti d'incentivazione che vengono trasferiti alle regioni sono: Strumenti orizzontali • Legge 317/1991 "Sviluppo innovativo delle PMI" • Legge 1329/1965 (Sabatini - agevolazioni acquisto macchinari produzione) • Legge 598/1994 - art. 11 "Agevolazioni per investimenti innovativi e per

l'ambiente" • Legge 341/1995 "Incentivi automatici fiscali per le aree depresse" • Legge 266/1997 - art. 8, c.2 "Incentivi automatici fiscali per le PMI dell'intero

territorio" • Legge 140/1997 - art. 13 "Incentivi automatici per la ricerca/innovazione" • Legge 447/1997 - art. 11 "Incentivi fiscali al commercio-turismo" (decorrenza

trasferimento dal 2001) • Legge 50/1952 "Interventi per le calamità naturali" • Agevolazioni per i consorzi export • Agevolazioni dell'Artigiancassa Strumenti settoriali • Leggi 41/1989 e 221/1990 "Interventi di riconversione dei bacini minerari" • Legge 10/1991 "Agevolazioni per il settore energetico" • Agevolazioni in favore dei titolari dei permessi di ricerca e di concessione

mineraria • Successivi adempimenti Con successivo DPCM verrà stabilita, nell'ambito delle risorse complessive sopra indicate, la ripartizione delle quote da mettere a disposizione delle singole regioni per la concessione degli incentivi, che confluiranno nei rispettivi Fondi unici regionali. Tali quote saranno determinate in base alle percentuali fissate per ciascuna regione o provincia autonoma, su proposta della Conferenza Stato-Regioni. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi saranno stabilite dalle singole regioni con propri atti normativi. Un ulteriore DPCM riguarderà il personale da trasferire alle regioni e provincie autonome (4 unità dal Mincomes e 22 unità dal Minindustria). Con tale provvedimento verranno determinate le risorse finanziarie relative al personale da trasferire, nonché le relative modalità di individuazione e di trasferimento del contingente di personale in questione.

Procedimenti e moduli organizzativi Nel D. Lgs. 123/1998 "Disposizioni per razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", sono previste tre tipologie di procedimenti e moduli organizzativi cui i procedimenti amministrativi di ogni Amministrazione dovranno conformarsi: - procedimento “automatico”: si applica nel caso in cui non risulti necessaria

un’attività istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziario. L’agevolazione è concessa in percentuale delle spese ammissibili,

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successivamente alla presentazione della dichiarazione-domanda, redatta su dati autocertificati;

- procedimento “valutativo”: si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda. In questa fattispecie rientrano i procedimenti: • “a graduatoria”, sulla base di un bando di gara che stabilisce i contenuti,

le risorse disponibili ed i termini iniziali e finali di presentazione delle domande. La selezione dei progetti avviene mediante valutazione comparata in base a parametri oggettivamente predeterminati;

• “a sportello”, attività istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In questo caso, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l’agevolazione è concessa sulla base del predetto ordine cronologico;

- procedimento “negoziabile”: si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell’ambito di forme di “programmazione concertata”. In questo caso, l’Amministrazione competente individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità e pubblicando gli appositi bandi.

Modalità di intervento/erogazione

Vengono poi indicate le varie forme in cui si esplicano gli interventi agevolativi, quali: • credito d’imposta; • bonus fiscale; • concessione di garanzia; • contributo in c/capitale; • contributo in c/interessi; • finanziamento agevolato. Non essendo state previste altre forme di intervento, si presume che quelle sopra individuate esauriscano la gamma delle possibilità di ottenimento dei benefici. Per le procedure di erogazione viene disposto che gli importi spettanti a ciascuna impresa, relativamente al contributo in c/capitale ovvero ai contributi in c/interesse, vengano messi a disposizione in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto e secondo la durata del programma d’investimento, presso una banca appositamente convenzionata con il competente Ministero. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, su presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare.

Ispezioni e controlli Un aspetto significativo del provvedimento riguarda le “ispezioni e controlli”. In presenza di una generalizzata semplificazione dei procedimenti e di una attribuzione di maggiore responsabilità ai soggetti proponenti, è importante che le Amministrazioni competenti e gli organismi delegati dispongano indagini a campione per verificare la correttezza e la regolarità dei comportamenti. A tal fine, viene previsto che con DPCM, da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. in esame, su proposta del Ministro dell’Industria e d’intesa con i Ministri competenti, saranno individuati gli strumenti idonei ad assicurare la

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piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, le modalità di scelta dei campioni (aziende) e di effettuazione delle ispezioni, nonché gli indirizzi alle Regioni sulla materia.

Programmazione degli interventi Punto qualificante del provvedimento, proprio nell’ottica di pervenire ad un più efficace “governo degli interventi di politica industriale”, è quello relativo alla programmazione degli interventi. Viene affidato al Ministro dell’Industria (vi è quindi un esplicito riconoscimento del ruolo attribuito a detta Amministrazione, non tanto come soggetto coordinatore, quanto soprattutto come punto di riferimento per tutto il sistema agevolativo) il compito di predisporre annualmente – ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della L. 266/1997 – una relazione illustrativa, allegata al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), nella quale sono indicati: • il quadro programmatico dell’intervento pubblico in favore delle imprese per il

triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell’apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;

• lo stato di attuazione delle singole normative; • l’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; • il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

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ESN/ESL – EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTA/LORDA

L’Unione Europea, per evitare che il regime della libera concorrenza possa essere violato da diversi regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese operanti nei relativi territori, ha stabilito una soglia massima di aiuto concedibile per area geografica e dimensione aziendale. Poiché comunque possono essere molteplici le forme di incentivazione previste dalle normative statali (contributi in c/capitale, contributi in c/interessi, contributi in c/garanzia, ecc.), tra l’altro soggetti a diversi regimi di imposizione fiscale, oltre che ad articolazioni di erogazione dell’aiuto differenti (in taluni casi erogazione immediata, in altri erogazione differita), si è reso necessario al fine di poter disporre di un unico parametro – ispirato al principio dell’equivalenza finanziaria – valido in tutti i casi e in ogni circostanza, elaborare una metodologia di calcolo per definire con esattezza l’intensità dell’aiuto. In base a questo metodo è possibile omogeneizzare i diversi incentivi, in modo da determinare con esattezza l’intensità effettiva dell’aiuto, o equivalente sovvenzione, valida per ogni Stato membro dell’Unione e per ogni iniziativa agevolata, indipendentemente dalla forma tecnica del beneficio concesso, dai tempi impiegati per la sua erogazione e dal livello di imposizione tributaria. L’ESL rappresenta l’agevolazione nominale espressa in percentuale dell’investimento e quindi il rapporto fra il valore dell’incentivo ottenuto e il valore dell’investimento ammesso al lordo dell’imposizione fiscale. L’ESN rappresenta lo stesso rapporto ma prendendo in considerazione anche l’imposizione fiscale derivante dall’agevolazione e quindi mostra il vantaggio netto per l’impresa dopo aver pagato l’imposta sugli utili di esercizio incrementali dell’aiuto. Ne deriva quindi che l’ESN e l’ESL, espressi in percentuale, sono in primo luogo dei parametri dati e diversi per ogni singolo provvedimento agevolativo a seconda della dimensione o localizzazione aziendale, e rappresentano l’importo massimo delle agevolazioni concesse. Questi parametri rappresentano anche un metodo di calcolo particolarmente complicato così definito:

l’ESL è il rapporto tra il valore attualizzato dell’agevolazione al lordo dell’imposizione fiscale e il valore attualizzato dell’investimento;

l’ESN è il rapporto tra il valore attualizzato dell’agevolazione al netto dell’imposizione fiscale e il valore attualizzato dell’investimento.

L’ammontare delle agevolazioni viene definito in base a caratteristiche specifiche del progetto: il mix degli investimenti da realizzare, il piano temporale d’investimento, il regime fiscale vigente, il tasso di attualizzazione, il tasso di interesse di riferimento e quello agevolato, l’aliquota fiscale, la durata del mutuo, la localizzazione dell’impresa, il settore, la forma societaria, la percentuale d’incidenza di ogni categoria di spesa sul totale dell’investimento e, infine, la durata dell’investimento. Per il calcolo dell’ESL occorre attualizzare gli investimenti o gli incentivi (contributi e finanziamenti agevolati) ad essi collegati. La determinazione dell’ESN presuppone poi che venga rilevato l’impatto fiscale sugli incentivi attualizzati. La determinazione dell’ESL e dell’ESN prevede alcuni calcoli di attualizzazione e di defiscalizzazione ed è differente a seconda che si tratti di contributo in c/capitale o in c/interessi.

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Per effettuare questi calcoli, l’Unione Europea ha stabilito una serie di convenzioni: • la data a cui far riferimento per l’attualizzazione è quella del 31 dicembre

dell’anno nel quale ha luogo il primo esborso relativo agli investimenti; • tutti gli esborsi degli investimenti e tutte le entrate relative ai contributi si

considerano effettuati al 31 dicembre dell’esercizio in cui si sono manifestati; • il tasso di attualizzazione da utilizzare (sia per i contributi che per gli

investimenti) è quello in vigore nell’anno in cui ha inizio il programma di investimento.

Tale tasso entra in vigore l’1 gennaio ed è pari alla media dei tassi di riferimento per i finanziamenti agevolati nel settore industriale, registrati nel trimestre settembre-novembre dell’anno precedente. Il tasso può variare nel corso dell’anno se la differenza tra il tasso di attualizzazione in vigore e la media dei tassi di riferimento del precedente trimestre supera il 15% del tasso di attualizzazione. L’attualizzazione degli investimenti Viene calcolata utilizzando la nota formula di attualizzazione:

nk

naa iII −

=∑ += )1(

1

dove

aI = valore attualizzato degli investimenti I = ammontare degli investimenti relativi ad un determinato anno solare

n

ai−+ )1( = coefficiente di attualizzazione, riportato nelle tavole attuariali

ai = tasso di attualizzazione n = numero degli anni solari che intercorrono tra quello relativo a I e

quello in cui l’investimento è iniziato k = numero degli anni richiesti per la realizzazione dell’investimento

L’ESL e l’ESN riferite al contributo in c/capitale I contributi in c/capitale sono somme erogate dallo Stato o altri Enti a parziale copertura di investimenti produttivi realizzati dalle imprese e rispondenti a finalità sociali disciplinate da leggi speciali. La modifica più recente che interessa il trattamento fiscale dei contributi in c/capitale è intervenuta con la legge n. 449 del 27.12.1997 con effetto dal periodo d’imposta in corso all’1.1.1998.

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I contributi in quanto proventi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio di incasso; quindi non assume alcun rilievo il decreto di concessione del contributo, sì che l’imputazione a conto economico verrà realizzata seguendo l’imputazione finanziaria. In connessione alla formazione del bilancio e alla conseguente dichiarazione dei redditi: - il contributo incassato è per intero di competenza dell’esercizio; trattandosi di

contributo diverso da quello di esercizio va collocato nei proventi straordinari; - il contributo concorre totalmente a formare il reddito di esercizio e potrà

essere tassato per intero nell’esercizio di incasso oppure in quote costanti nel massimo di dieci esercizi consecutivi.

L’ESL relativa al contributo in c/capitale risulta essere pari a:

=

=

+

+== k

n

na

k

t

nat

iI

iCL

IaCaESL

1

1

)1(

)1(

Ipotizzando che il 100% del contributo contribuisca interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui viene erogato, l’ESN relativa si ottiene con la seguente formula:

∑=

−+−=k

t

nat ixIMPCLCna

1)1()(

dove Ca = contributo attualizzato Cna = contributo netto attualizzato

tCL = contributo in c/capitale lordo erogato in ciascun anno solare IMP = imposizione fiscale relativa al 100% del contributo tCL applicando

un’aliquota pari al 38,25% (Irpeg + Irap) si ha: 3825,0xCLIMP t=

ai = tasso di attualizzazione n = numero degli anni che intercorrono tra quello in cui il contributo è

erogato e quello in cui l’investimento è iniziato k = numero delle erogazioni

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Concessione di un finanziamento agevolato: calcolo dell’aiuto L’ESL relativo ad un finanziamento agevolato è pari al rapporto tra le differenze attualizzate tra le rate a tasso di riferimento e a quelle a tasso agevolato e il valore attualizzato dell’investimento:

na

k

m

mM

ixIMPxTATATAP

TRTRTRP

IaVaESL −

=

+−

−+

+−

−+

+== ∑ )1(

100)100(

1)1()1(

1)1()1(

1

L’ESN deriva dalla somma delle differenze attualizzate tra le rate a tasso di riferimento e quelle a tasso agevolato calcolate al netto dell’incidenza fiscale, applicando la seguente formula:

na

k

m

mm

ixIMPxTATATAP

TRTRTRPVna −

=

+−

−+

+−

−+

+= ∑ )1(

100)100(

1)1()1(

1)1()1(

1

dove: Va = valore attualizzato della “differenza” delle rate di ammortamento Vna = valore netto attualizzato della “differenza” delle rate di

ammortamento P = ammontare del prestito TR = tasso di riferimento TA = tasso agevolato m = durata periodo di ammortamento

100)100( IMP− = incidenza fiscale (100 – 38,25 = 61,75%)

( ) nai

−+1 = coefficiente di attualizzazione

ai = tasso di attualizzazione n = numero degli anni che intercorrono tra quello in cui la rata è pagata

e quello in cui l’investimento è iniziato

k = numero delle erogazioni

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La sommatoria dei benefici fiscali netti e attualizzati relativi al contributo e al finanziamento percentualizzata all’investimento (anche questo attualizzato) esprime l’ESN che deve essere confrontato con i livelli massimi stabiliti dall’Unione Europea. Calcolo dell’ESN totale L’Equivalente Sovvenzione Netta totale è pari alla sommatoria di tutte le agevolazioni nette attualizzate percentualizzate all’investimento pure attualizzato in base alla seguente formula:

100xIVnaCnaESNa

+=

dove: ESN = Equivalente Sovvenzione Netta Cna = Contributo netto attualizzato Vna = valore netto attualizzato della “differenza” delle rate di

ammortamento

aI = valore attualizzato dell’investimento Il valore così ottenuto deve risultare inferiore ai livelli massimi stabiliti dall’Unione Europea.

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LE AREE DEPRESSE • GLI OBIETTIVI • GLI STRUMENTI • TERRITORI AGEVOLATI

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GLI OBIETTIVI (REGOLAMENTO CE N. 1260/99 - 21.6.1999)

OBIETTIVO 1 PROMUOVERE LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLE REGIONI CHE PRESENTANO RITARDI NELLO SVILUPPO OBIETTIVO 2 FAVORIRE LA RICONVERSIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE ZONE CON DIFFICOLTÀ STRUTTURALI OBIETTIVO 3 FAVORIRE L'ADEGUAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DELLE POLITICHE E DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

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GLI STRUMENTI OBIETTIVO 1 FESR, FSE, FEOGA - ORIENTAMENTO OBIETTIVO 2 FESR, FSE OBIETTIVO 3 FSE