Anno 160° - Numero 233 GAZZETTA UFFICIALE · 2019. 10. 7. · 2 4-10-2019 G AZZETTA U FFICIALE...

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni” , è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato Roma - Venerdì, 4 ottobre 2019 Anno 160° - Numero 233 DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected] SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI Ministero dell’economia e delle finanze DECRETO 5 agosto 2019, n. 106. Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. (19G00113) . . . . . . . . . Pag. 1 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2019. Rideterminazione della compartecipazione re- gionale all’imposta sul valore aggiunto per l’an- no 2018. (19A06134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell’economia e delle finanze DECRETO 15 luglio 2019. Estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle mi- nusvalenze nei titoli non durevoli previste all’ar- ticolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. (19A06153) . . . Pag. 14 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca DECRETO 20 giugno 2019. Concessione delle agevolazioni riconosciute al progetto di cooperazione internazionale «Gra- food» presentato nell’ambito del bando Era- net Cofund M-ERA.NET 2 Call 2016. (Decreto n. 1198/2019) (19A06100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

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  • GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

    S E R I E G E N E R A L E

    PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

    Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

    La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

    La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

    Roma - Venerdì, 4 ottobre 2019

    Anno 160° - Numero 233

    DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

    Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

    AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

    Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazionisono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

    Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected]

    S O M M A R I O

    LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

    Ministero dell’economiae delle finanze

    DECRETO 5 agosto 2019, n. 106.

    Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. (19G00113) . . . . . . . . . Pag. 1

    DECRETI PRESIDENZIALI

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIODEI MINISTRI 3 settembre 2019.

    Rideterminazione della compartecipazione re-gionale all’imposta sul valore aggiunto per l’an-no 2018. (19A06134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11

    DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

    Ministero dell’economiae delle finanze

    DECRETO 15 luglio 2019. Estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni

    in materia di sospensione temporanea delle mi-nusvalenze nei titoli non durevoli previste all’ar-ticolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. (19A06153) . . . Pag. 14

    Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca

    DECRETO 20 giugno 2019. Concessione delle agevolazioni riconosciute al

    progetto di cooperazione internazionale «Gra-food» presentato nell’ambito del bando Era-net Cofund M-ERA.NET 2 Call 2016. (Decreto n. 1198/2019) (19A06100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    DECRETO 21 giugno 2019.

    Concessione delle agevolazioni riconosciu-te al progetto di cooperazione internazionale «INCIPIT» presentato nell’ambito del ban-do Eranet Cofund M-ERA.NET 2 Call 2016. (Decreto n. 1218/2019) (19A06101) . . . . . . . . Pag. 18

    DECRETO 13 giugno 2019.

    Concessione delle agevolazioni riconosciu-te al progetto di cooperazione internazionale «Smart Pedestrian Net», nell’ambito del ban-do ENSUF - ERA-NET Cofund Smart Urban Futures Call 2015. (19A06099) . . . . . . . . . . . . . Pag. 22

    Ministero della salute

    DECRETO 31 luglio 2019.

    Programma di autosufficienza naziona-le del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2019. (19A06135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26

    Ministero del lavoroe delle politiche sociali

    DECRETO 9 agosto 2019.

    Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiara-zione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. (19A06132) . . . . . . . . . . . . Pag. 54

    Ministerodello sviluppo economico

    DECRETO 21 gennaio 2019.

    Liquidazione coatta amministrativa della «Sempreconvoi società cooperativa sociale in liquidazione», in Rapallo e nomina del commis-sario liquidatore. (19A06107) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56

    DECRETO 17 settembre 2019.

    Scioglimento della «Le Ali società cooperativa sociale», in Salerno e nomina del commissario liquidatore. (19A06104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57

    DECRETO 17 settembre 2019.

    Scioglimento della «Società cooperativa Giar-ranas», in Villacidro e nomina del commissario liquidatore. (19A06105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58

    DECRETO 17 settembre 2019.

    Scioglimento della «Società cooperativa per case economiche in Santa Croce», in Roma e no-mina del commissario liquidatore. (19A06106) . Pag. 59

    DECRETO 20 settembre 2019.

    Sostituzione del commissario liquidatore della «Concordia Group Italia società cooperativa», in Roma. (19A06108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60

    DECRETO 20 settembre 2019.

    Sostituzione del commissario liquidatore della «Ecologj soc. coop.», in Morlupo. (19A06109) . Pag. 60

    DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

    Agenzia italiana del farmaco

    DETERMINA 16 settembre 2019.

    Riclassificazione del medicinale per uso uma-no «Busulfano Teva», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1364/2019). (19A06111) . . . . . . . . . Pag. 61

    DETERMINA 16 settembre 2019.

    Aggiornamento del piano terapeutico AIFA per la prescrizione a carico del Servizio sanita-rio nazionale di eritropoietine (ex nota 12) di cui alla determina 2 novembre 2010. (Determina n. DG/1365/2019). (19A06112) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62

    DETERMINA 16 settembre 2019.

    Regime di rimborsabilità e prezzo a segui-to di nuove indicazioni terapeutiche del medi-cinale per uso umano «Retacrit». (Determina

    n. 1379/2019). (19A06114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    DETERMINA 16 settembre 2019.

    Regime di rimborsabilità e prezzo a segui-to di nuove indicazioni terapeutiche del medi-cinale per uso umano «Binocrit». (Determina n. 1362/2019). (19A06115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 73

    ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

    Agenzia italiana del farmaco

    Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Borghes» (19A06110) Pag. 76

    Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Hikma» (19A06113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 78

    Ministero della salute

    Annullamento del provvedimento di modifica dell’autorizzazione all’immissione in commer-cio del medicinale per uso veterinario «Meganyl 50mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli. (19A06133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 78

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELL’ECONOMIA

    E DELLE FINANZE

    DECRETO 5 agosto 2019 , n. 106 .

    Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazio-ne all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributa-rie.

    IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

    Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 re-cante, ai commi 3 e 4, disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-cesso ai documenti amministrativi;

    Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, contenente disposizioni sull’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione de-gli uffici di collaborazione;

    Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario;

    Visto l’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie;

    Visto il comma 4 del citato articolo 12 del decreto legi-slativo n. 546 del 1992, che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sen-tito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina delle modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, nonché i casi di incompatibili-tà, diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense;

    Visto l’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, contenente norme sul personale dell’amministrazione finanziaria;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-cante la riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-ma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-cante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale;

    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la di-sciplina dell’ordinamento della professione forense, non-ché il codice deontologico forense, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale , Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014;

    Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli in-terpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23;

    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regola-mento generale sulla protezione dei dati);

    Visto l’articolo 63 del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposi-zioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-cembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposi-zioni legislative e regolamentari in materia di documen-tazione amministrativa;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 feb-braio 2005, n. 68, contenente il regolamento recante di-sposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di or-ganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 -ter e 23 -quinquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

    Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale del 15 settembre 2014, recante l’individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non gene-rale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decre-to del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

    Sentito il Ministero della giustizia; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

    sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 gennaio 2018;

    Acquisito il parere n. 416 dell’11 luglio 2018 del Ga-rante per la protezione dei dati personali;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2019, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

    ADOTTA : il seguente regolamento

    Art. 1. Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’ar-ticolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le modalità di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    2. L’elenco di cui al comma 1 è tenuto dal Dipartimen-to delle finanze, Direzione della giustizia tributaria, del Ministero dell’economia e delle finanze, d’ora in poi «Di-rezione della giustizia tributaria».

    Art. 2. Tenuta ed articolazione dell’elenco

    1. La Direzione della giustizia tributaria provvede alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 1.

    2. L’elenco di cui al comma 1 è articolato nelle sezioni I, II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettiva-mente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d) , e) , f) , g) e h) del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    Art. 3. Requisiti per l’iscrizione

    1. Costituiscono requisiti generali per l’iscrizione nelle sezioni dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2:

    a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea;

    b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

    c) non trovarsi in una delle condizioni di incompati-bilità di cui all’art. 9;

    d) non essere iscritto in nessuno degli albi professio-nali relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a) , b) , c) e ai commi 5 e 6 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

    e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene de-tentive, di misure cautelari o interdittive;

    f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati di cui all’articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura penale o dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374 -bis , 377, 377 -bis , 380 e 381 del codice penale, nonché per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni. Ai fini del presente comma, la sentenza di applica-zione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato;

    g) non aver subito la sanzione disciplinare del licen-ziamento senza preavviso.

    2. Per l’iscrizione nelle sezioni I, II, III, IV e V, è, altre-sì, necessario possedere, rispettivamente, i requisiti di cui alle lettere d) , e) , f) , g) , e h) del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere pos-seduti alla data di presentazione della domanda e, per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    4. Gli iscritti hanno l’obbligo di comunicare, senza indugio, alla Direzione della giustizia tributaria il venir meno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché il soprag-giungere di cause di incompatibilità.

    5. La Direzione della giustizia tributaria effettua an-nualmente, anche a campione, il controllo dei requisiti degli iscritti e dell’assenza di cause di incompatibilità, mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni, agli enti ed ai soggetti interessati.

    Art. 4. Elenco delle attività connesse ai tributi

    1. Ai fini dell’individuazione del possesso dei requi-siti per l’iscrizione nella sezione I di cui all’articolo 2, comma 2, sono da considerarsi attività connesse ai tributi di cui all’articolo 63, terzo comma, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti:

    a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tri-buti ed altre entrate, gestione del relativo contenzioso, nonché relative attività accessorie;

    b) analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria.

    Art. 5. Contenuto e modalità di presentazione della domanda

    1. La domanda di iscrizione è compilata utilizzando l’apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Mi-nistero dell’economia e delle finanze e deve contenere:

    a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza;

    b) il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente;

    c) il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l’attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento po-stale e un recapito telefonico;

    d) il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell’iscrizione, indicando la data di conseguimento, l’Università e l’ordinamento di riferimento oppure l’isti-tuto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, non-ché i dati della relativa abilitazione se richiesta;

    e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;

    f) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui in-viare eventuali comunicazioni;

    g) la dichiarazione di non essere a conoscenza di es-sere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti;

    h) la dichiarazione con la quale il richiedente, con-sapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3;

    i) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbli-ga al rispetto dei doveri deontologici di cui all’articolo 10.

    2. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-pea la domanda deve, altresì, contenere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbra-io 1994, n. 174.

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    3. La domanda di iscrizione è presentata esclusivamen-te per via telematica secondo le modalità di cui all’arti-colo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, me-diante posta elettronica certificata (PEC) nominativa, di cui l’istante sia titolare, all’indirizzo PEC appositamente dedicato dalla Direzione della giustizia tributaria ed indi-cato nel modulo di cui al comma 1.

    4. L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richie-denti, come previsto dall’articolo 71 del decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    5. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione deve essere tempestivamente comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzio-ne della giustizia tributaria di cui al comma 3.

    6. In mancanza di comunicazione di variazione del do-micilio professionale, ogni comunicazione si intende vali-damente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.

    Art. 6.

    Documenti da allegare alla domanda

    1. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti pre-visti per l’iscrizione nelle sezioni I e II del comma 2 dell’articolo 2, i richiedenti allegano apposita dichiara-zione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    2. I soggetti di cui alle sezioni III, IV e V del comma 2 dell’articolo 2 certificano il possesso dei requisiti richiesti allegando alla domanda:

    a) attestazione comprovante il rapporto di dipenden-za con l’associazione di categoria e l’iscrizione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, negli elenchi tenuti, all’anzidetta data, dalle intendenze di finanza competenti per territorio, per coloro che richiedono l’iscrizione nella sezione III dell’elenco;

    b) attestazione comprovante il rapporto di dipenden-za in essere con le associazioni delle categorie rappresen-tate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), con le imprese o con le loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, primo comma, nume-ro 1), per coloro che richiedono l’iscrizione nella sezione IV dell’elenco;

    c) attestazione rilasciata dal Centro di assistenza fi-scale (CAF) comprovante il rapporto di dipendenza sotto-scritta dal responsabile dell’assistenza fiscale del CAF di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 9 lu-glio 1997, n. 241, specificando la tipologia del contratto di lavoro e l’eventuale scadenza, per coloro che richiedo-no l’iscrizione nella sezione V dell’elenco.

    3. Il richiedente produce un’attestazione in cui dichia-ra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se sussistono casi di incompa-tibilità di cui all’articolo 9.

    4. Il richiedente, ai fini del rilascio della tessera di ri-conoscimento di cui all’articolo 8, allega una foto con le seguenti caratteristiche: formato digitale «jpg», sfon-do uniforme bianco, inquadratura frontale. Il file relati-vo alla foto deve essere nominato con cognome e nome completo.

    Art. 7. Iscrizione

    1. I soggetti di cui alle lettere d) , e) , f) e g) del com-ma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, alla data antecedente l’entrata in vigore del presente regolamento, risultano inseriti negli elenchi tenuti dall’Agenzia delle entrate e dal Dipartimento del-le finanze, sono di diritto iscritti nella relativa sezione dell’elenco di cui all’articolo 2. Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e a produrre l’attestazione di cui all’articolo 6, comma 3.

    2. La Direzione della giustizia tributaria, accertata la regolarità della domanda, provvede all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

    3. In caso di irregolarità o incompletezza della doman-da o di mancata o insufficiente allegazione dei documen-ti, la Direzione della giustizia tributaria ne richiede l’inte-grazione. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria attiva la procedura di diniego di cui al comma 3 dell’articolo 11.

    Art. 8. Rilascio della tessera di riconoscimento

    1. La Direzione della giustizia tributaria, in segui-to all’iscrizione, rilascia la tessera di difensore abilitato all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie. La tessera nominativa, munita di foto contiene l’indica-zione della sezione dell’elenco nella quale il soggetto è iscritto, il numero di iscrizione e l’eventuale termine di validità.

    2. I soggetti sono tenuti a restituire, senza indugio, la tessera alla Direzione della giustizia tributaria nel caso di cancellazione dall’elenco ai sensi dell’articolo 16.

    Art. 9. Incompatibilità

    1. L’attività di assistenza tecnica non può essere eser-citata nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo gra-do o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della leg-ge 20 maggio 2016, n. 76. L’attività di assistenza tecnica non può essere esercitata, altresì, nella regione, o in quel-le confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici del-le Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.

    2. L’attività di assistenza tecnica è, altresì, incompatibile:

    a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

    b) con la qualità di socio illimitatamente responsa-bile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in

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    qualunque forma costituite, con la qualità di ammini-stratore unico o consigliere delegato di società di capi-tali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusiva-mente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

    c) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2.

    Art. 10.

    Doveri e deontologia

    1. L’attività di assistenza tecnica deve essere espletata in piena indipendenza e fondata sull’autonomia del giu-dizio intellettuale.

    2. L’attività di assistenza tecnica deve essere esercitata con coscienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza, assicurando la qualità della prestazione pro-fessionale anche attraverso un continuo e costante aggior-namento della propria competenza professionale.

    3. L’iscritto è tenuto ad uniformarsi, in quanto compati-bili, ai principi contenuti nel codice deontologico forense che stabilisce le norme di comportamento da osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con la parte assistita, con la controparte e con gli altri professionisti. L’iscritto è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con la parte assistita e con il cliente è fondato sulla fiducia.

    4. La violazione dei doveri può comportare, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell’iscrizione di cui agli articoli 13 e 14.

    5. La Direzione della giustizia tributaria si riserva di comunicare all’iscritto, a mezzo PEC o altro mezzo ido-neo, le violazioni delle norme deontologiche e di legge che non comportano l’adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca, assicurando l’adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione della comunicazione.

    6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni del codice deontologi-co forense, in quanto compatibili.

    Art. 11.

    Provvedimenti

    1. La Direzione della giustizia tributaria adotta i prov-vedimenti di diniego, di sospensione o di revoca di cui agli articoli 12, 13 e 14.

    2. Prima della formale adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Direzione della giustizia tributaria co-munica all’interessato, a mezzo PEC o altro mezzo ido-neo, i motivi che ne comportano l’adozione, invitandolo a presentare per iscritto eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimen-to della comunicazione.

    3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora non ritenga di accogliere le osservazioni addotte, la Direzione della giustizia tributaria entro trenta giorni adotta il provvedimento motivato e provvede a no-tificarlo in copia integrale all’interessato, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo.

    4. Nel caso in cui l’amministrazione ritenga di non adottare il provvedimento di sospensione o di revoca pro-cede all’archiviazione e ne dà comunicazione all’interes-sato con le modalità di cui al precedente comma.

    5. La notizia dei fatti suscettibili di dar luogo a provve-dimenti di sospensione e revoca ed utili a garantire il cor-retto esercizio delle attività di rappresentanza e assistenza tecnica è acquisita dall’autorità giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori e da chiunque ne abbia avuto conoscenza, anche ai fini dell’applicazione delle dispo-sizioni contenute nei commi quarto e quinto dell’artico-lo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600.

    6. Le agenzie fiscali, gli altri enti impositori ed i sog-getti della riscossione, con riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni di cui all’articolo 2, comma 2, segnalano alla Direzione della giustizia tributaria i casi di incom-patibilità, di diniego, di sospensione e di revoca even-tualmente riscontrati nell’esercizio delle proprie attività istituzionali.

    7. Le comunicazioni e le notifiche a mezzo PEC, o altro mezzo idoneo, sono eseguite assicurando l’adozio-ne di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione degli atti e documenti previsti dal presente articolo.

    Art. 12. Diniego dell’iscrizione

    1. Il provvedimento di diniego dell’iscrizione è adot-tato in mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 3, se-condo le modalità e i termini indicati ai commi 2, 3 e 7 dell’articolo 11.

    Art. 13. Sospensione

    1. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio dell’assistenza tecnica e si applica in caso di comportamenti e respon-sabilità gravi, tenendo conto dei principi di gradualità di cui al codice deontologico forense, in quanto applicabili.

    2. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione del termine finale, è adottato secondo le modalità e i ter-mini di cui ai commi 2, 3 e 7 dell’articolo 11.

    3. Il soggetto sospeso è tenuto ad astenersi dall’eser-cizio della assistenza, senza necessità di alcun ulteriore avviso.

    Art. 14. Revoca dell’iscrizione

    1. La revoca dell’iscrizione è disposta dalla Direzio-ne della giustizia tributaria, quando viene meno uno dei requisiti indicati nell’articolo 3 o nelle ipotesi di accerta-mento della falsità delle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l’iscrizione.

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    2. La revoca è disposta, altresì, nei casi di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’elenco.

    3. Il provvedimento di revoca è adottato nei termini e con le modalità di cui all’articolo 11, commi 2, 3 e 7.

    4. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della no-tifica del relativo provvedimento.

    5. Per i soggetti iscritti nelle sezioni IV e V di cui all’articolo 2, comma 2, gli effetti della revoca decorro-no, in ogni caso, con la cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, il responsabile del CAF, le associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL e le imprese o le loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), comunicano, entro sette gior-ni alla Direzione della giustizia tributaria, la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente precedentemente autorizzato.

    Art. 15. Sospensione cautelare

    1. La sospensione cautelare può essere disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, al verificarsi delle se-guenti ipotesi:

    a) applicazione di misura cautelare detentiva o inter-dittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confer-mata in sede di riesame o di appello;

    b) irrogazione, con la sentenza penale di primo gra-do, della pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizio-nale della pena;

    c) applicazione della misura di sicurezza detentiva; d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli

    articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice pe-nale, se commessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività di rappresentanza e assistenza tecnica, nonché dagli arti-coli 244, 648 -bis e 648 -ter del medesimo codice;

    e) condanna in primo grado per uno di reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero non aver beneficiato dell’applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

    f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. La sospensione di cui al comma 1 viene adottata

    con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l’iscritto.

    3. La sospensione può avere una durata non superiore a un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’in-teressato, da effettuarsi in copia integrale a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, assicurando l’adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione del provvedimento.

    4. La sospensione perde efficacia qualora entro sei mesi dal relativo provvedimento, la Direzione della giustizia tributaria non emani il provvedimento sanzionatorio.

    5. La sospensione può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia più ade-guata ai fatti commessi.

    Art. 16.

    Cancellazione

    1. La Direzione della giustizia tributaria a seguito del provvedimento di revoca, cancella l’iscritto dall’elenco.

    2. L’iscritto cancellato può presentare una nuova do-manda ai sensi dell’articolo 5, qualora dimostri la cessa-zione delle cause che hanno determinato la cancellazione, purché sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.

    3. La cancellazione avviene, altresì, o per decesso o per modifiche di legge o su richiesta dell’iscritto.

    Art. 17.

    Pubblicazione dell’elenco

    1. L’elenco è pubblicato sui siti istituzionali del Mini-stero dell’economia e delle finanze e contiene i dati iden-tificativi dell’iscritto, il numero e la data di rilascio della tessera con l’indicazione della relativa sezione, nonché l’eventuale stato di sospensione dall’esercizio dell’attivi-tà, senza alcun riferimento ai relativi presupposti.

    Art. 18.

    Entrata in vigore e disposizioni transitorie

    1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione nel-la Gazzetta Ufficiale .

    2. L’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Direzione giustizia tributaria, trasmette a quest’ultima, entro novan-ta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli elenchi nazionali, inclusivi degli elenchi tenuti da ciascuna Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, aggiornati in formato .xls, nei quali sono riportati i dati identificativi dei soggetti autorizzati, gli estremi dei prov-vedimenti autorizzativi, eventuali casi di sospensione o di revoca.

    3. I dati richiesti nel comma 2, aggiornati con le varia-zioni intervenute a seguito di nuove iscrizioni o cancella-zioni delle medesime, sono forniti da parte della Direzio-ne centrale del personale dell’Agenzia delle entrate alla Direzione della giustizia tributaria, su supporti informati-ci la cui matrice è fornita da quest’ultima.

    Art. 19.

    Clausola di invarianza finanziaria

    1. Dall’attuazione del presente regolamento non devo-no derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    2. La Direzione della giustizia tributaria e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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    Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-ti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 5 agosto 2019

    Il Ministro dell’economiae delle finanze

    TRIA Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

    Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2019Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1200

    N O T E

    AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

    ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

    Il testo dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

    «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamen-to», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ».

    La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di proce-dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-tivi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

    Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uf-fici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

    Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

    Il testo dell’art. 12 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, così recita:

    «Art. 12 (Assistenza tecnica) . — 1. Le parti, diverse dagli enti im-positori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

    2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusi-

    vamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    3. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco di cui al comma 4:

    a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella sezione A commercialisti dell’albo dei

    dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; d) i soggetti di cui all’art. 63, terzo comma, del decreto del Pre-

    sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli

    di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le impo-ste di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES;

    f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di en-trata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risulta-vano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

    g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i di-pendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurispru-denza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

    h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controver-sie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

    4. L’elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d) , e) , f) , g) ed h) , è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono discipli-nate le modalità di tenuta dell’elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei prin-cipi contenuti nel codice deontologico forense. L’elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

    5. Per le controversie di cui all’art. 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

    a) gli ingegneri; b) gli architetti; c) i geometri; d) i periti industriali; e) i dottori agronomi e forestali; f) gli agrotecnici; g) i periti agrari.

    6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abili-tati all’assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo.

    7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l’in-carico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All’udienza pubblica l’in-carico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

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    8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall’Avvocatura dello Stato.

    9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all’oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

    10. Si applica l’art. 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio».

    Il testo dell’art. 8 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposi-zioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funziona-lità dell’Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario) pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale 26 agosto 1996, n. 199 e convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, così recita:

    «Art. 8 (Norme sul personale dell’Amministrazione finanziaria) . — 1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell’applicazione del-la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l’incarico di segreta-rio generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, direzioni centrali, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell’Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

    2. I concorsi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 di-cembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-braio 1994, n. 133, per l’assunzione del personale da destinare al po-tenziamento dell’attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ri-coprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

    3. Nell’art. 3, comma 232, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la pa-rola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannumero».».

    Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organiz-zazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

    Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamen-to dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

    Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministra-zione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

    La legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordina-mento della professione forense) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15; il codice deontologico forense è pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale , Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014.

    Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la re-visione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) , della legge 11 marzo 2014, n. 23) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.

    Il reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del par-lamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale

    sulla protezione dei dati) è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

    Il testo dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accer-tamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 10 del decreto legislativo n. 156 del 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., dispone che:

    «Art. 63 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti) . — Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un pro-curatore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

    La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è necessaria quando la procura è con-ferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri di-pendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agri-coltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell’art. 4, comma 1, lettere e) , f) ed i) , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, o ai professio-nisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura è rilasciata ad un fun-zionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all’art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finan-ze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell’assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

    Il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare all’eser-cizio dell’assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall’impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L’autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono indivi-duate con il decreto di cui all’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorché iscritti in un albo pro-fessionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresen-tanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego.

    L’esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in viola-zione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila>>.

    Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-teria di documentazione amministrativa) come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

    Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.

    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 -ter , e 23 -quin-quies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139.

    Il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 (Individuazione e attri-buzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-braio 2013, n. 67) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, S.O.

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    Note all’art. 1:

    — Per il testo dell’art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 546/92 si veda si veda nelle note alle premesse.

    Note all’art. 2:

    — Per il testo delle lettere d) , e) , f) , g) e h) del comma 3 dell’art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle note alle premesse.

    Note all’art. 3:

    — Per il testo del comma 3, lettere a) , b) , c) e ai commi 5 e 6 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

    — Il testo del comma 3 -bis dell’art. 51 (Uffici del pubblico mi-nistero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) e dell’art. 444 del codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22/09/1988, n. 447 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.51. Il testo degli articoli 372, 373, 374, 374 -bis , 377, 377 -bis , 380 e 381 del codice penale approvato con R.D. 19/10/1930, n. 1398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. straord, è il seguente:

    «3 -bis . Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizza-to allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 3 -ter , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 -bis , 416 -ter , 452 -quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 -bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291 -quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

    «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta) . — 1. L’imputa-to e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un ter-zo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

    1 -bis . Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimen-ti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3 -bis e 3 -quater , i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 -bis , 600 -ter , primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 -quater , secondo comma, 600 -quater .1, relativa-mente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornogra-fico, 600 -quinquies , nonché 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater e 609 -octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiara-ti delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

    1 -ter . Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater e 322 -bis del codice penale, l’am-missibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restitu-zione integrale del prezzo o del profitto del reato.

    2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’art. 75, comma 3. Si applica l’art. 537 -bis .

    3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può esse-re concessa, rigetta la richiesta»

    «Art. 372 (Falsa testimonianza) . — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazio-nale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

    «Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione) . — Il perito o l’inter-prete, che, nominato dall’autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabi-lite nell’articolo precedente.

    La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’in-terdizione dalla professione o dall’arte».

    Art. 374 (Frode processuale) . — Chiunque, nel corso di un pro-cedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giu-dice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il peri-to nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.

    La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata».

    Art. 374 -bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale) . — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rap-porti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condan-nato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

    Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico ser-vizio o da un esercente la professione sanitaria».

    «Art. 377 (Intralcio alla giustizia) . — Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni da-vanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i rea-ti previsti dagli articoli 371 -bis , 371 -ter , 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.

    La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

    Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indic–ati al primo com-ma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

    Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concor-rono le condizioni di cui all’art. 339.

    La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici». «Art. 377 -bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere

    dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) . — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere di-chiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

    «Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele) . — Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professio-nali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale interna-zionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    La pena è aumentata: 1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte

    avversaria; 2. se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

    Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferio-re a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni».

    «Art. 381 (Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecni-co) . — Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

    La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stes-so procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria».

    — Per il testo delle lettere d) , e) , f) , g) , e h) del comma 3, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992, si veda nelle note alle premesse.

    Note all’art. 4:

    — Il testo dell’art. 63, terzo comma, del citato decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è il seguente:

    «3. Il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare all’esercizio dell’assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall’impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L’autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono indivi-duate con il decreto di cui all’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

    Note all’art. 5:

    Il testo degli articoli 76, 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

    «Art. 76 (Norme penali) . — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

    2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a ve-rità equivale ad uso di atto falso.

    3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

    4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdi-zione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte».

    «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) . — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

    a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o

    discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche

    amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti;

    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

    o) situazione reddituale o economica anche ai fini della conces-sione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

    p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indica-zione dell’ammontare corrisposto;

    q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

    r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridi-

    che, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi

    tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi mi-

    litari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

    aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere de-stinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-menti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vi-gente normativa;

    bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi-menti penali;

    bb -bis ) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudi-ziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legisla-tivo 8 giugno 2001, n. 231;

    cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei

    registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di

    non aver presentato domanda di concordato». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) . —

    1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38.

    2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

    3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pub-blici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichia-razione sostitutiva di atto di notorietà.

    4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denun-cia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per at-tivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di docu-menti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

    Note all’art. 6:

    Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-cembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse.

    — Per i riferimenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 si veda nelle note alle premesse.

    — Il testo del primo comma, numero 1) dell’art. 2359 (Società controllate e società collegate) del codice civile approvato con R.D. 16/03/1942, n. 262 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. Straord., è il seguente:

    «1. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza

    dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria». — Il testo dell’art. 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei con-

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    tribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle di-chiarazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, è il seguente:

    «Art. 33 (Requisiti soggettivi) . — 1. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L’oggetto sociale dei centri prevede lo svol-gimento delle attività di assistenza fiscale di cui all’art. 34.

    2. I centri designano uno o più responsabili dell’assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.

    3. I centri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizza-zione del Ministero delle finanze».

    — Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse.

    Note all’art. 7:

    — Per il testo delle lettere d) , e) , f) e g) del comma 3 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

    Note all’art. 9:

    La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) è pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118.

    Note all’art. 11:

    — Per il testo dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600, si veda nelle note alle premesse.

    Note all’art. 14:

    — Per il testo dell’art. 2359 del codice civile, primo comma, nu-mero 1), si veda nella nota all’art. 6, comma 2 lett. b) .

    Note all’art. 15:

    — Il testo dell’art. 35 del citato codice penale è il seguente: «Art. 35 (Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’ar-

    te) . — La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte pri-va il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizza-zione o licenza dell’autorità.

    La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.

    Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia com-messa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto».

    — Per il testo degli articoli 372, 374, 377, 378, 381 del codice penale e per i riferimenti di quest’ultimo si veda nella nota all’art. 3, comma 1, lett. f) .

    — Il testo degli articoli 640 e 646 del citato codice penale è il seguente:

    «Art. 640 (Truffa) . — Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

    1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

    2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;

    2 -bis . se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, numero 5).

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circo-stanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, numero 7.»

    «Art. 646 (Appropriazione indebita) . — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

    Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito neces-sario, la pena è aumentata.».

    — Il testo degli articoli 244, 648 -bis e 648 -ter del citato codice è il seguente:

    «Art. 244 (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Sta-to italiano al pericolo di guerra) . — Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.

    Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni. »

    «Art. 648 -bis (Riciclaggio) . — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre ope-razioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

    La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.

    Art. 648 -ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza ille-cita) . — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 -bis , impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la re-clusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

    La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.

    — Si applica l’ultimo comma dell’art. 648».

    — Per il testo degli dell’art. 444 del codice di procedura penale e per i riferimenti di quest’ultimo si veda nella nota all’art. 3, comma 1, lett. f) .

    19G00113

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

    MINISTRI 3 settembre 2019 .

    Rideterminazione della compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2018.

    IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto l’art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

    Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 feb-braio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di fe-deralismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto, con l’aumento della com-partecipazione all’accisa sulle benzine e con l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF;

    Visto l’art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legi-slativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto e all’accisa sulle benzine e dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF;

    Visto l’art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l’ammontare di detto fondo sia considerato nella de-terminazione della aliquota di compartecipazione;

    Tenuto conto dell’ammontare dei trasferimenti sop-pressi ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislati-vo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell’art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella 1);

    Considerato che l’art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha incrementato, a decorrere dall’anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l’addizionale regionale all’IRPEF;

    Visto l’art. 16 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera a) , prevede l’abrogazione del comma 12 dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario;

    Visto l’art. 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, nel rinviare all’anno 2020 i meccani-smi di finanziamento delle funzioni regionali come disci-plinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all’anno 2019 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA come discipli-nati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;

    Vista la delibera CIPE n. 72 del 28 novembre 2018 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario na-zionale per l’anno 2018 (Tabella 2);

    Considerato che per l’anno 2018 una quota del fabbi-sogno sanitario nazionale, relativa a quote a destinazione vincolata confluite nel fabbisogno indistinto ai sensi del-la legislazione vigente, è garantita, per un importo pari a 244.073.471 euro per le regioni a statuto ordinario, a valere sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze;

    Vista l’intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 giugno 2019;

    Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

    Decreta:

    Art. 1.

    1. L’aliquota della compartecipazione regionale all’im-posta sul valore aggiunto, di cui all’art. 2 del decreto le-gislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 67,07 per cento per l’anno 2018.

    2. L’aliquota di cui al comma 1 va commisurata al get-tito IVA complessivo, di cui all’art. 2, comma 2, del de-creto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto com-petenza per l’anno 2016.

    Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 3 settembre 2019

    Il Presidente del Consiglio dei ministri

    CONTE

    Il Ministro dell’economiae delle finanze

    TRIA

    Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2018Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1857

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2334-10-2019

    ALLEGATO

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