Annalisa Calvi - Ordinamento normativo laboratori di smielatura

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Annalisa Calvi Tecnico della prevenzione del servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale [email protected] Ordinamento normativo per i laboratori di smielatura

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Annalisa CalviTecnico della prevenzione del servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale

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Ordinamento normativo per i laboratori di smielatura

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ORDINAMENTO NORMATIVO PER I LABORATORI DI SMIELATURA

Classificazione delle produzioni:

1. Produzione primaria per autoconsumo

2. Produzione primaria per il commercio

3. Piccole Produzioni Locali - DGR 1526/2012

4. Laboratorio di smielatura - DGR 3710/2007

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Produzione primaria

«tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici» (Reg. 178/2002 art. 3 punto 17).

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Ambito di applicazione del Reg. 852/2004 nel contesto della produzione primaria

Le Linee guida applicative del Regolamento (CE) 852/2004, recepite dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 158 del 31/08/2010, definiscono l’ambito di applicazione del Reg. 852/2004 nel contesto della produzione primaria ed in particolare, per quanto riguarda l’apicoltura, stabiliscono quanto segue:

«Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura devono essere considerate produzione primaria, compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’Azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell’Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria»

Le linee guida stabiliscono inoltre, per tali attività, la necessità di registrazione/denuncia di inizio attività ai sensi del Reg. (CE) 852/2004.

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Il Regolamento (CE) N. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari non si applica:

a) alla produzione primaria per uso domestico privato;

b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

d) …………

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La produzione primaria di miele per autoconsumo:

▪ è quindi esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) 852/2004

▪ non è soggetta a Registrazione da parte dell’Az. U.L.SS

▪ non è soggetta a controllo ufficiale

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La produzione primaria di miele per il commercio:

▪ ricade nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) 852/2004 (Allegato I – Parte A)

▪ è soggetta a Registrazione da parte dell’Az. U.L.SS.

▪ è soggetta a controllo ufficiale

con l’esclusione della fornitura di piccoli quantitativi al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

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PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE ?

La presente legge si applica a coloro che siano in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore a quaranta tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la loro attività. Per alveari intendesi il numero di famiglie produttive

Secondo la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 - Art. 2 - Individuazione dei piccoli apicoltori

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PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE?

Produzioni di miele e di altri prodotti primari derivanti dall’apicoltura per quantitativi ottenuti, nella medesima azienda, da non più di 40 alveari…

Secondo la Nota Regione Veneto prot. 587791 del 31/12/2012 avente per oggetto «Imprenditori agricoli che effettuano attività di preparazione, somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande. Chiarimenti e semplificazioni.

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PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE?

In conformità ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all’attività principale.

Decreto Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 158 del 31/08/2010 «LINEA GUIDA APPLICATIVA DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004…»

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Piccole Produzioni Locali - DGRV 1526/2012

▪ ricadono nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) 852/2004 (Allegati I o II)

▪ i requisiti generali applicabili ai locali ed alle attrezzature sono definiti nell’Allegato B della DGRV 1526/2012

▪ il personale impiegato, oltre al possesso dell’attestato di cui alla L.R. n. 41/2003, è obbligato a frequentare il corso di formazione conformemente all’allegato D della DGRV 1526/2012

▪ sono soggette a Registrazione da parte dell’Az. U.L.SS, con le modalità specificate nell’Allegato C della DGRV 1526/2012

▪ sono soggette a controllo ufficiale

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Piccole Produzioni Locali - DGRV 1526/2012

▪ Possono aderire gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C., così come modificato dal D. Lgs n. 228/2001, titolari di una azienda agricola, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall’azienda stessa

▪ E’ possibile destinare alla produzione di “PPL” i prodotti ottenuti da massimo 40 alveari

▪ E’ consentita la produzione di prodotti «trasformati» (prodotti dolciari a base di miele con frutta secca, idromele, aceto di miele,…)

▪ Le materie prime devono provenire esclusivamente dalla propria azienda

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Piccole Produzioni Locali DGRV 1526/2012

Ambito di vendita

I prodotti possono essere destinati alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della Provincia e delle Province contermini alla sede dell'azienda di produzione:

▪ presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi, compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo;

▪ nell’ambito di mercati, fiere ed altri eventi/manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo.

Possono altresì essere venduti ad esercizi di commercio al dettaglio, o di somministrazione, in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché ubicati nel territorio della Provincia in cui è situata l’azienda di produzione e nelle Province contermini.

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Laboratorio di smielatura DGRV 3710/2007

▪ ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004 (Allegato II)

▪ è soggetto a Registrazione da parte dell’Az. U.L.SS (dettaglio o non dettaglio)

▪ è soggetto a controllo ufficiale

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▪ La situazione attuale nell’azienda ulss 4 «Alto Vicentino»

Censimento anno 2012:

Apicoltorori N. 130

Alveari N. 3.142

Produttori primari N. 108

Produttori primari (ex aut. san. L 283/1962) N. 20

Laboratori di smielatura registrati (DGR 3710/2007) N. 2

Piccole Produzioni Locali N. 0

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▪ La consistenza degli alveari per apicoltore nell’azienda ulss 4 «Alto Vicentino»

da 1 a 10

da 10 a 20

da 20 a 30

da 30 a 40

da 40 a100

da 100 a 200

oltre 200

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9

43

29

3

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▪ La consistenza degli alveari per apicoltore nell’azienda ulss 4 «Alto Vicentino»

da 1 a 10

da 10 a 20

da 20 a 30

da 30 a 40

da 40 a100

da 100 a 200

oltre 200

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