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1 Ammortamento dei fabbricati L’Oic 16 nell’attuale formulazione prevede che “se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato. I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo che nei casi in cui essi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche” (OIC 16 (2014), par. 52)”: tale criterio deve essere adottato sia nell’ipotesi in cui nell’area venga costruito, anche in economia, il fabbricato, che in quella di acquisizione di un corpo unico (fabbricato e terreno), con un prezzo indiviso indicato nell’atto di acquisto. Secondo il nuovo principio contabile Oic 16 è sempre necessario rilevare distintamente il fabbricato dal terreno, al fine di fornire una migliore rappresentazione al lettore del bilancio, salvo il caso dei terreni soggetti a deperimento (per es. cave, siti utilizzati per le discariche ed anche autostrade, terreni adibiti a sedime ferroviario, ecc.) che continuano ad essere ammortizzabili sia ai fini civilistici che ai fini fiscali. Non è quindi più ammessa l’ipotesi passata in cui vi era la possibilità di non scorporare il valore del terreno se l’ammortamento tendeva a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica della zona (rappresentativo degli eventuali oneri di bonifica da sostenere nel momento in cui l’impresa abbandona l’area): il terreno e il relativo fondo di accantonamento oggi devono essere rilevati distintamente. Trattamento fiscale Ai sensi dell’art. 36, co. 7, 7-bis e 8, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006, è fiscalmente indeducibile il costo dei fabbricati strumentali riferibile al terreno su cui insiste, ovvero ne costituisce pertinenza. Le disposizioni in parola operano nei confronti di tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato, che detengono fabbricati strumentali - per natura o destinazione - in proprietà o tramite contratti di leasing: - classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, indipendentemente che siano utilizzati o dati in locazione o comodato; - abitativi (classificati nelle categorie da A/1 a A/9) destinati ad essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa (si pensi alla sede amministrativa di una società ubicata in un fabbricato abitativo). Per espressa previsione della C.M. 19.1.2007, n. 1/E, infine, rientrano nell’obbligo in argomento anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo, purché costituenti un’unità immobiliare iscritta al Catasto. Ai fini dell’applicazione della predetta normativa fiscale, il costo di tali aree è quantificato come il maggiore tra i seguenti: - valore separatamente esposto in bilancio nell’anno di acquisto; - 20% (o 30% per i fabbricati industriali) del costo di acquisto complessivo dell’immobile, comprensivo del valore del terreno. Il D.L. 262/2006, che ha riformulato i commi 7 ed 8 dell’articolo 36 del D.L. n. 223 del 2006 introducendo altresì il comma 7-bis all’interno del medesimo articolo 36, ha, inoltre, precisato che per fabbricati industriali, per i quali occorre fare riferimento alla percentuale del 30%, si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni a prescindere dalla classificazione

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Ammortamento dei fabbricati L’Oic 16 nell’attuale formulazione prevede che “se il valore dei fabbricati incorpora anche quello

dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per

essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua

dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato. I terreni non sono oggetto di ammortamento

salvo che nei casi in cui essi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle

cave e dei siti utilizzati per le discariche” (OIC 16 (2014), par. 52)”: tale criterio deve essere

adottato sia nell’ipotesi in cui nell’area venga costruito, anche in economia, il fabbricato, che in

quella di acquisizione di un corpo unico (fabbricato e terreno), con un prezzo indiviso indicato

nell’atto di acquisto.

Secondo il nuovo principio contabile Oic 16 è sempre necessario rilevare distintamente il fabbricato

dal terreno, al fine di fornire una migliore rappresentazione al lettore del bilancio, salvo il caso dei

terreni soggetti a deperimento (per es. cave, siti utilizzati per le discariche ed anche autostrade,

terreni adibiti a sedime ferroviario, ecc.) che continuano ad essere ammortizzabili sia ai fini

civilistici che ai fini fiscali. Non è quindi più ammessa l’ipotesi passata in cui vi era la possibilità di

non scorporare il valore del terreno se l’ammortamento tendeva a coincidere con il valore del fondo

di ripristino/bonifica della zona (rappresentativo degli eventuali oneri di bonifica da sostenere nel

momento in cui l’impresa abbandona l’area): il terreno e il relativo fondo di accantonamento oggi

devono essere rilevati distintamente.

Trattamento fiscale

Ai sensi dell’art. 36, co. 7, 7-bis e 8, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006, è

fiscalmente indeducibile il costo dei fabbricati strumentali riferibile al terreno su cui insiste, ovvero

ne costituisce pertinenza. Le disposizioni in parola operano nei confronti di tutte le imprese, a

prescindere dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato, che detengono fabbricati

strumentali - per natura o destinazione - in proprietà o tramite contratti di leasing:

- classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, indipendentemente che siano utilizzati o

dati in locazione o comodato;

- abitativi (classificati nelle categorie da A/1 a A/9) destinati ad essere utilizzati per lo svolgimento

dell’attività d’impresa (si pensi alla sede amministrativa di una società ubicata in un fabbricato

abitativo).

Per espressa previsione della C.M. 19.1.2007, n. 1/E, infine, rientrano nell’obbligo in argomento

anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo, purché costituenti un’unità immobiliare iscritta al

Catasto.

Ai fini dell’applicazione della predetta normativa fiscale, il costo di tali aree è quantificato come il

maggiore tra i seguenti:

- valore separatamente esposto in bilancio nell’anno di acquisto;

- 20% (o 30% per i fabbricati industriali) del costo di acquisto complessivo dell’immobile,

comprensivo del valore del terreno.

Il D.L. 262/2006, che ha riformulato i commi 7 ed 8 dell’articolo 36 del D.L. n. 223 del 2006

introducendo altresì il comma 7-bis all’interno del medesimo articolo 36, ha, inoltre, precisato che

per fabbricati industriali, per i quali occorre fare riferimento alla percentuale del 30%, si intendono

quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni a prescindere dalla classificazione

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catastale. In altre parole, è necessario verificare l’effettivo utilizzo dell’immobile, non dovendo

considerare industriale, ad esempio, il capannone destinato a deposito o stoccaggio di merci. Come

stabilito dal co. 8 dell’art. 36, D.L. 223/2006, il costo di riferimento per l’applicazione delle

percentuali di scorporo del valore delle aree, per i fabbricati acquistati prima del periodo d’imposta

in corso al 4.7.2006, è quello relativo al bilancio chiuso al 31.12.2005. Tuttavia, tale costo deve

essere ridotto delle eventuali spese incrementative, nonché delle eventuali rivalutazioni eseguite su

tali beni, ovvero dei costi sostenuti per interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento,

trasformazione ed ampliamento, sostenute successivamente all’acquisto o alla costruzione del bene.

Inoltre, precisa la stessa C.M. 1/E/2007, sono da ricomprendersi nella categoria dei costi

incrementativi gli oneri di urbanizzazione e gli altri oneri accessori.

L’art. 36, co. 7, D.L. 223/2006 prevede un’ipotesi di esclusione dall’obbligo del confronto tra il

costo sostenuto per l’acquisto dell’area e quello derivante dall’applicazione della percentuale

forfetaria sul costo complessivo.

Si tratta dell’ipotesi di “area autonomamente acquistata in precedenza”, ossia, come precisato nella

C.M. 1/E/2007, il caso in cui l’area sia stata autonomamente acquistata in epoca antecedente

rispetto alla successiva costruzione del fabbricato (o qualora il fabbricato venga edificato su un’area

già utilizzata per la costruzione o che risulti libera a seguito della demolizione del fabbricato che la

occupava): in tale ipotesi il valore ammortizzabile sarà pari al solo costo effettivamente sostenuto

per la realizzazione del fabbricato.

In tal caso, pertanto, il fabbricato edificato a seguito della costruzione sarà ammortizzabile in base

al costo sostenuto per la costruzione stessa, ferma restando la non ammortizzabilità del costo riferito

al terreno.

Ammortamenti pregressi

Relativamente agli ammortamenti dedotti negli esercizi precedenti al 2006, il D.L. 118/2007,

successivamente confermate dall’art.1 comma 81 della L.244/2007, ha precisato che gli stessi

devono essere imputati proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato (tale norma è

applicabile anche per gli immobili in leasing).

Fabbricati detenuti in leasing

Il co. 7-bis dell’art. 36, D.L. 223/2006 prevede l’obbligo di scorporo del valore dell’area anche per i

fabbricati detenuti in base a contratto di locazione finanziaria. In tal caso, come precisato dalla C.M.

1/E/2007, in virtù dell’uguaglianza sostanziale tra acquisto diretto in proprietà con assunzione di

finanziamento e acquisizione tramite contratto di leasing finanziario, al fine di individuare la quota

parte di canone riferita al terreno, è necessario procedere come segue:

- calcolo del canone di leasing di competenza dell’esercizio (quindi al netto di eventuali risconti

riferiti al maxicanone);

- scorporo della quota interessi passivi impliciti nel canone: tale componente, che rappresenta il

costo del finanziamento, è deducibile dal reddito d’impresa (ad esclusione dell’Irap);

- applicazione della percentuale del 20% o del 30% sulla residua quota capitale risultante dopo lo

scorporo della quota interessi: il risultato di tale ultima operazione rappresenta la componente di

quota capitale riferita all’area ed è indeducibile.

Ne consegue che la quota capitale è pari all’importo risultante dal rapporto tra costo sostenuto dalla

società concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto,

moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’imposta.

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ESEMPIO n. 1 - SCORPORO del VALORE del TERRENO

La società Gamma S.p.a. ha acquistato un fabbricato ad uso ufficio al prezzo di euro 200.000, di

cui già ammortizzato per euro 160.000 al 31.12.2005. Lo scorporo del valore del terreno deve

avvenire secondo le seguenti regole:

- applicazione della percentuale del 20% sul costo del bene al 31.12.2005: 200.000 x 20% =

40.000;

- costo fiscale del fabbricato su cui calcolare gli ammortamenti a decorrere dal 2006 =

200.000 - 40.000 = 160.000;

- fondo ammortamento al 31.12.2005 riferito al terreno = 160.000 x 20% = 32.000;

- fondo ammortamento al 31.12.2005 riferito al fabbricato = 160.000 x 80% = 128.000;

- costo residuo deducibile fabbricato = 160.000 - 128.000 = 32.000;

- ammortamento deducibile a decorrere dal 2006 = 160.000 x 3% = 4.800.

Coordinamento condotta contabile/fiscale

Lo scorporo previsto dai principi contabili nazionali e quello fiscale del D.L. 223/2006 potrebbero,

poi, non coincidere. Il valore del terreno, se non esiste un costo specifico di antecedente acquisto

autonomo, è determinato per la redazione del bilancio civilistico sulla base di stime, mentre lo

scorporo ai fini fiscali avviene sulla base delle citate percentuali forfetarie, ossia 30% dei costi

complessivi per i fabbricati industriali e 20% per gli altri fabbricati. La validità di tali stime anche ai

fini civilistici è quindi da considerarsi caso per caso. Tenendo in considerazione, quindi, anche le

problematiche inerenti la fiscalità differita, possono verificarsi almeno tre diverse situazioni:

1) la prima situazione che potrebbe verificarsi è quella del totale allineamento: se il redattore del

bilancio valuta la “quota terreno” allo stesso modo rispetto al valore individuato dal D.L. n. 223/06,

non si generano disallineamenti. Per meglio dire, non si generano disallineamenti derivanti dalla

diversa quantificazione derivante dallo scorporo del terreno, ma potrebbero esservi per il diverso

orizzonte di ammortamento scelto (se ad esempio si decide di ammortizzare civilisticamente

secondo un coefficiente diverso dal 3% stabilito dallo “storico” D.M. 31.12.1988);

2) il secondo caso è quello di scorporo civilistico superiore rispetto alla misura fiscale (es:

l’amministratore ha valutato che il valore del terreno sottostante ad un fabbricato industriale sia

quantificabile nell’ordine del 40% del valore complessivo). Anche qui non si generano

disallineamenti (sotto tale profilo) visto che la quota di ammortamento stanziata a conto economico

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(calcolata sul fabbricato, quindi in relazione al 60%) è inferiore rispetto al limite fiscale ammesso

(che permetterebbe di valutare il fabbricato al 70% del costo complessivo;

3) l’ultimo caso è quello che genera le maggiori complicazioni da gestire: la quota stimata

imputabile al terreno è inferiore al valore fiscale, ad esempio pari al 10%. Questo significa che la

quota di ammortamento imputata a bilancio, calcolata su di un importo pari al 90% del costo

complessivo dell’immobile, risulta superiore rispetto al limite fiscale. La conseguenza è

necessariamente quella di effettuare delle riprese in aumento in dichiarazione dei redditi, gestendo

eccedenze che saranno recuperate al completamento del piano di ammortamento civilistico o

comunque in sede di cessione dell’immobile. In tale circostanza, perciò, si genera fiscalità differita.

Più precisamente, si genera una differenza temporanea deducibile, poiché sono versate

temporaneamente più imposte rispetto a quelle dovute. Occorre, quindi, iscrivere imposte anticipate

nell’attivo patrimoniale se ricorrono le condizioni di cui all’OIC 25, Imposte sul reddito, per la

quota relativa all’importo delle imposte pagato in eccedenza rispetto alle effettive imposte di

competenza. La contropartita reddituale delle imposte anticipate, effettuata per allineare le imposte

dovute a quelle di competenza, è costituita da un componente positivo di reddito, rappresentativo di

una rettifica decrementativa delle imposte iscritte in conto economico.