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    PAROLE CHIAVEPuericultrici - Infermieri professionali - Vigilatrici dinfanzia - Affidamento di compiti di carattere inferm i e r i-stico a puericultrici - Illegittimit

    MASSIMA

    Alla puericultrice non possono essere affidati compiti infermieristici, in quanto non ha le competenzein relazione alla preparazione acquisita nella scuola dove viene (rectius, veniva) formata.

    La legge affida alla puericultrice i compiti di assistenza di bambini sani, vietandole la cura (sotto il profi -lo infermieristico) di soggetti malati; in conseguenza a ci, affidando alle puericultrici compiti di carat-t e re infermieristico, lamministrazione eroga ai bambini unassistenza meno qualificata di quella cheessa dovrebbe per legge assicurare ai bambini, imponendo tra laltro a soggetti non idonei e qualifica -ti lesercizio di attivit professionali che lordinamento affida in via esclusiva ad altre figure (infermieriprofessionali e vigilatrici dinfanzia).

    Tar Sicilia, Catania - sez. II, 29 maggio 1998, n. 925

    Alla puericultrice non possono essere affidati

    compiti infermieristici

    COMMENTOLa sentenza in esame stabilisce con chiarezza i compiti di una figura oramai posta a esaurimento, macomunque presente negli ospedali italiani: la puericultrice. Si tratta di una figura da classificarsi comeesercente unarte ausiliaria delle professioni sanitarie giacch la legge 26 febbraio 1999, n. 42 noninnova sulle arti ausiliarie. Ricordiamo infatti che la legge 42 ha abolito solamente la distinzione traprofessioni sanitarie c.d. principali riconducibili alle professioni sanitarie laureate e professioni sanita-rie ausiliarie di cui facevano parte infermieri e ostetriche. Tale distinzione proveniva dal testo unicodelle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.La puericultrice da considerarsi una esercente un arte ausiliaria delle professioni sanitarie ai sensidellart. 99 del R.D. citato. Anche linquadramento contrattuale stato riconosciuto legittimo allo stes-so livello dellinfermiere generico, altro esercente un arte ausiliaria (Vedi Consiglio di Stato, sez. V, sen-tenza n. 351 del 23 marzo 1991). Oggi, coerentemente con questo assunto, la puericultrice vieneinquadrata nel contratto collettivo nazionale della sanit pubblica siglato nel 1999, in categoria Bs.

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    Massime. Riv Diritto Professioni Sanitarie, 1999; 2(4): 328-330

    Non stato mai reso possibile il riconoscimento di mansioni superiori di carattere professionale allapuericultrice, come pi volte confermato dalla magistratura amministrativa. Il Consiglio di Stato precisinfatti che lo svolgimento da parte di una puericultrice delle mansioni di infermiere professionale, nondetermina lacquisizione dello status relativo alla qualifica superiore della quale si espletano le funzioni(sez. V, 30 settembre 1992, n. 911).

    Da un punto di vista giuridico-professionale i compiti della puericultrice sono laconicamente stabilitidallart. 13 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 in cui si precisa che la licenza di puericultrice abilitaallassistenza del bambino sano.Tutte le attivit di carattere infermieristico le sono precluse in quanto specificamente attribuite in viaesclusiva alla professione di inferm i e re professionale e di vigilatrice dinfanzia. In realt la legge42/1999 imporrebbe una diversa distinzione (alla professione di infermiere), ma preferiamo usare levecchie classificazioni in quanto la definizione delle equipollenze ancora lontana da venire. interessante porre laccento sulla motivazione del Tar Sicilia, laddove afferma che unamministrazioneche imponga alle puericultrici lerogazione di cure infermieristiche assicura ai bambini unassistenzameno qualificata di quella che per legge gli spetta. Questa affermazione di per s banale e ovvia, spo-sta i termini di un contenzioso che si da sempre caratterizzato lungo le direttrici classiche della litigio-sit del pubblico impiego: mi compete/non mi compete. Tanto vero che queste sentenze sono ilf rutto di ricorsi di dipendenti colpiti da ordini di servizio esorbitanti le loro attribuzioni istituzionali.Laffermazione del Tar Sicilia riporta invece la questione sui giusti binari: il dovere delle varie ammini-strazioni, oggi costituite in aziende, di dover assicurare unassistenza qualificata. La recente riforma ter, utile ricordarlo, spende molte parole sullaccreditamento delle stru t t u re e dei pro f e s s i o n i s t i .Laccreditamento che diventa la conditio sine qua non una struttura sanitaria non pu erogare presta-zioni. Non pu non rientrare logicamente tra i criteri dellaccreditamento la presenza di personale qua-lificato per le mansioni che chiamato a svolgere.Quali sono allora le stru t t u re in cui possono essere utilizzate le puericultrici? In via di esclusione dovre m-mo iniziare a non ricompre n d e re in primo luogo i re p a rti di pediatria, destinati alla cura e allassistenzadi bambini con problemi di salute. In secondo luogo da escludersi, a maggior ragione, la loro pre s e n-za in re p a rti specialistici, quali le terapie intensive neonatali e i re p a rti che trattano bambini immaturi.La loro presenza allinterno delle neonatologie o n u r s e ry in via di principio probabilmente ammissibi-le, con la presenza allinterno delle ventiquattro ore della figura infermieristica che deve farsi carico delleeventuali terapie prescritte e dei controlli sugli stati patologici del paziente neonato.Quali figure professionali non mediche saranno presenti nellarea pediatrica in futuro? La risposta diper s non agevole in quanto due atti normativi recenti divergono tra di loro. Il D.M. 14 settembre1994, n. 739 Regolamento concernente lindividuazione della figura e del relativo profilo professiona-le dellinfermiere infatti stabilisce che linfermiere responsabile dellassistenza generale infermieristi-ca e che le sue principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, lassistenza dei malati e deidisabili di tutte le et e leducazione sanitaria. Nel disegnare i percorsi formativi post base, il D.M.739/1994 ricomprende linfermiere pediatrico, una figura di nuova istituzione diversa dalla vecchiaVigilatrice dinfanzia, figura non in possesso di un diploma infermieristico valevole per tutte le et.Le cose sembravano chiare, quando invece poi intervenuto il D.M. 17 gennaio 1997, n. 70Regolamento concernente lindividuazione della figura e relativo profilo professionale dellinferm i e repediatrico che ha cos inquadrato linferm i e re pediatrico come loperatore sanitario che, in possesso deldiploma universitario abilitante e delliscrizione allalbo professionale responsabile dellassistenza infer-mieristica pediatrica. Quanto alla definizione di et pediatrica il D.M. 70/1997 la estende a tutti i sog-getti di et inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche. Estensione che stata tentata anchein ambito medico, con le recenti polemiche tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.Ora a parte il fatto che non risultano individuati i settori scientifico-disciplinari e gli ord i n a m e n t ididattici del corso di diploma universitario per inferm i e re pediatrico, la confusione normativa sulpunto notevole. Nei servizi e nei re p a rti pediatrici, sare b b e ro sulla carta previste a questo puntot re distinte figure:

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    DOCUMENTI

    a) la vecchia vigilatrice dinfanzia, con serie difficolt legate allequipollenza dei titoli;b) linfermiere specializzato in pediatria, cos come previsto dal D.M.739/1994 e quindi un infermiere

    responsabile dellassistenza generale infermieristica che ha frequentato un corso che ha il dichiara-to obiettivo di fornire.delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacit che permettano di for-nire specifiche prestazioni infermieristiche.;

    c) linfermiere pediatrico, cos come disegnato dal D.M. 70/1997.Diventa improcastinabile da parte del Ministero della sanit iniziare a porre ordine a tale situazioneemanando innanzitutto il decreto sulle equipollenze previsto sia dallart. 4 del D.M. 739/1994 sia dallalegge 42/1999. Inoltre il Ministero deve specificare cosa intende fare della formazione post base: adistanza di cinque anni non ancora stato definito alcun programma n per la professione infermieri-stica n per le altre professioni sanitarie che hanno visto la pubblicazione dei relativi profili.Equipollenze a parte, nei reparti di et pediatrica, il rischio che nel prossimo futuro convivano moltefigure con compiti analoghi reale. Ricordiamo allora che ci potranno essere reparti e servizi doveesercitano la professione infermieri professionali, infermieri con diploma universitario, infermieri (pro-fessionali) specializzati in pediatria (D.M. 739/1994), infermieri pediatrici (D.M.1997) e financo, vista laprassi imperante, anche puericultrici (nonostante questa sentenza del Tar Sicilia).Per la chiarezza di attribuzioni, per la gestione corretta delle risorse e per evitare indebite confusionilintervento del Ministero diventa prioritario.

    Luca Benci