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APPENDICE n°1470237 ALLA CONVENZIONE n°1013085 sottoscritta tra Il FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO (già Fondo Pensioni del Gruppo SanPaolo IMI) con sede in Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 Milano, codice fiscale 96009640226, iscritto alla Sezione Speciale I dell’Albo dei Fondi pensione al n° 1222, (di seguito, il “CONTRAENTE” o “il FONDO PENSIONE”) nella persona del Presidente Pietro Maria De Sarlo, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto da una parte - E UnipolSai Assicurazioni S.p.A., (di seguito, la “SOCIETÀ”) nella persona del dott. Boidi Alberto, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto dall’altra parte - (il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ di seguito congiuntamente definiti anche le “ Parti”) PREMESSO CHE 1. Il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ (già Fondiaria-Sai S.p.A.) hanno stipulato la Convenzione assicurativa n°1013085, così come modificata e/o integrata da successive appendici alla stessa (di seguito la “Convenzione”) a favore degli iscritti al FONDO PENSIONE, presenti e futuri, per l’erogazione delle prestazioni di invalidità e premorienza di cui all’Art.6, comma 5, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche e integrazioni; 2. è’ intendimento delle Parti modificare la Convenzione mediante la stipula del la presente Appendice, nelle sole parti indicate nell'Appendice medesima che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione. Quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

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APPENDICE n°1470237

ALLA CONVENZIONE n°1013085

sottoscritta

tra

Il FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

(già Fondo Pensioni del Gruppo SanPaolo IMI) con sede in Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121

Milano, codice fiscale 96009640226, iscritto alla Sezione Speciale I dell’Albo dei Fondi

pensione al n° 1222, (di seguito, il “CONTRAENTE” o “il FONDO PENSIONE”) nella persona

del Presidente Pietro Maria De Sarlo, munito dei necessari poteri per la stipula del presente

atto

da una parte -

E

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., (di seguito, la “SOCIETÀ”) nella persona del dott. Boidi

Alberto, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

dall’altra parte -

(il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ di seguito congiuntamente definiti anche le “Parti”)

PREMESSO CHE

1. Il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ (già Fondiaria-Sai S.p.A.) hanno stipulato la

Convenzione assicurativa n°1013085, così come modificata e/o integrata da successive

appendici alla stessa (di seguito la “Convenzione”) a favore degli iscritti al FONDO

PENSIONE, presenti e futuri, per l’erogazione delle prestazioni di invalidità e premorienza

di cui all’Art.6, comma 5, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche e

integrazioni;

2. è’ intendimento delle Parti modificare la Convenzione mediante la stipula della presente

Appendice, nelle sole parti indicate nell'Appendice medesima che costituirà parte

integrante e sostanziale della Convenzione.

Quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

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Appendice n°1470237 del 08/11/2017 alla Convenzione n°1013085 Pagina 2 di 10

Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell’Appendice.

Gli Allegati sono:

allegato n. 1: Tabella Tassi.

allegato n. 2: Tabelle Quantificazione del costo pro capite.

allegato n. 3: Moduli di adesione contenenti l’assenso all’assicurazione e la dichiarazione di

buono stato di salute rispettivamente per dipendenti delle Società del Gruppo

Intesa SanPaolo (Modulo B) e per familiari fiscalmente a carico degli stessi

(Modulo Bf) di cui alla lettera a) dell’Art. 5 della Convenzione.

allegato n. 4: Questionario sanitario di cui alla lettera b) dell’Art. 5 della Convenzione.

allegato n. 5: Fascicolo Informativo “Plural Vita Grandi Gruppi – Assicurazione monoannuale

per il caso di morte, differenziata in base al sesso, per collettività di lavoratori

dipendenti” (tariffa 7MGG) - mod. 7MGG ed 11/2017 - (di seguito il “Fascicolo

Informativo” – mod. 7MGG ed. 11/2017).

I suddetti allegati n°1, n°2, n°3 e n°4 sostituiscono i corrispondenti allegati già richiamati nella

Convenzione.

Art. 2

Le Parti decidono di comune accordo di modificare:

il testo della Convenzione prevedendo quanto segue: “Il rapporto assicurativo viene

stipulato e regolato sulla base delle Condizioni di Assicurazione di cui al Fascicolo

Informativo – mod. 7MGG ed. 11/2017 allegato alla presente Appendice, per quanto non

derogate dalla stessa, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare.”

Pertanto, le Condizioni di Assicurazione di cui al:

- Fascicolo Informativo mod. n. 1.11753.9S ed. 12/2012 cessano di avere efficacia dalla

data di decorrenza della presente Appendice;

- Fascicolo Informativo mod. 7MIGG ed. 11/2017, regolano il rapporto assicurativo

delle posizione inserite in assicurazione alla data del 01/01/2018, nonché delle

posizioni già presenti in assicurazione e per le quali l’assicurazione stessa viene

rinnovata alla data del 01/01/2018.

Nel testo della Convenzione ogni riferimento al “Fascicolo Informativo mod. 1.11753.9S

ed. 12/2012” è sostituito con “Fascicolo Informativo mod. 7MGG ed. 11/2017”. Fermo che

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Appendice n°1470237 del 08/11/2017 alla Convenzione n°1013085 Pagina 3 di 10

le pregresse tariffe restano valide in relazione ai corrispondenti rapporti assicurativi tempo

per tempo vigenti.

il testo dell’Art. 1, comma 3, sostituendolo con il seguente:

“Le prestazioni assicurabili vengono stabilite dal Contraente previo accordo con la

Società, e sono inizialmente quelle riportate in allegato n°2, in relazione alla scelta

effettuata nel Modulo di adesione, fermo che i familiari a carico degli aderenti possono

optare unicamente per il capitale previsto dalla Tabella A del predetto allegato n°2.

Eventuali successive modifiche acquisiranno efficacia solo se specificamente recepite nel

testo della Convenzione stessa.”

il seguente testo dell’Art. 3, comma 1, “alla tariffa 7M di cui al Fascicolo Informativo mod.

n. 1.11753.9S ed.12/2012” si intende abrogato e sostituito con il seguente: “alla tariffa

7MGG di cui al Fascicolo Informativo mod. 7MGG ed. 11/2017”.

Art. 3 Salvo le modifiche espressamente apportate con la presente Appendice, emessa il

08/11/2017 ed avente effetto a far data dal 01/01/2018, restano inalterate, valide ed efficaci

tra le Parti, tutte le restanti previsioni contenute nella Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole della presente Appendice sono

state oggetto di specifica trattativa e che perciò non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342

del Codice Civile.

Firenze, 08/11/2017

FONDO PENSIONE

Il Presidente

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Il Responsabile Vita

___________________________________ ______________________________

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Appendice n°1470237 del 08/11/2017 alla Convenzione n°1013085 Pagina 4 di 10

allegato 1 “Tabella Tassi” all’Appendice n°1470237 alla Convenzione n°1013085

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE

TASSI PER ASSICURARE 1000 EURO DI CAPITALE

MASCHI FEMMINE

Età Tasso Età Tasso

Età Tasso Età Tasso

18 0,29 46 0,78

18 0,12 46 0,48

19 0,29 47 0,86

19 0,12 47 0,54

20 0,29 48 0,95

20 0,12 48 0,60

21 0,29 49 1,04

21 0,12 49 0,68

22 0,29 50 1,16

22 0,12 50 0,77

23 0,29 51 1,28

23 0,12 51 0,84

24 0,29 52 1,43

24 0,12 52 0,92

25 0,29 53 1,56

25 0,12 53 0,97

26 0,29 54 1,74

26 0,12 54 1,03

27 0,29 55 1,92

27 0,12 55 1,15

28 0,29 56 2,14

28 0,12 56 1,23

29 0,29 57 2,36

29 0,12 57 1,35

30 0,29 58 2,64

30 0,12 58 1,48

31 0,29 59 2,90

31 0,12 59 1,61

32 0,29 60 3,24

32 0,13 60 1,76

33 0,29 61 3,45

33 0,14 61 1,91

34 0,31 62 3,80

34 0,15 62 2,11

35 0,32 63 4,23

35 0,16 63 2,33

36 0,34 64 4,73

36 0,17 64 2,58

37 0,36 65 5,16

37 0,19 65 2,81

38 0,38 66 5,81

38 0,21 66 3,11

39 0,42 67 6,31

39 0,24 67 3,38

40 0,46 68 6,85

40 0,26 68 3,69

41 0,52 69 7,50

41 0,29 69 4,01

42 0,56 70 8,02

42 0,33 70 4,42

43 0,61

43 0,37

44 0,66

44 0,40

45 0,72

45 0,44

N.B. L’età degli assicurati si calcola in anni interi al giorno natalizio più vicino alla data di riferimento del calcolo.

I tassi di premio sopra indicati:

- non tengono conto delle valutazioni del rischio (ad esempio attinenti allo stato di salute, alla professione e alle attività sportive dell’assicurato)

che la Società può effettuare solo sulla base degli accertamenti sanitari richiesti e delle dichiarazioni rese;

- sono comprensivi di un caricamento – scontato rispetto a quello previsto dalla tariffa di cui al Fascicolo Informativo mod. 7MGG ed. 11/2017 -

che risulta pari all’8,00%

Il premio si ottiene come somma dei seguenti importi:

- il prodotto del capitale assicurato diviso mille per il tasso corrispondente all’età e sesso della posizione individuale;

- l’importo fisso pari a 0 Euro. Non è presente alcuna intermediazione e, pertanto, non è previsto alcun costo relativo a remunerazione provvigionale.

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Appendice n°1470237 del 08/11/2017 alla Convenzione n°1013085 Pagina 5 di 10

allegato 2 “Tabelle Quantificazione del costo pro capite “ all’Appendice n°1470237 alla Convenzione n°1013085

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE

TABELLA A

QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PRO-CAPITE COSTO ANNUO PER € 50.000,00 DI CAPITALE GARANTITO

in funzione dell’età e del sesso dell’Aderente

FACOLTATIVA - MORTE

Età

Premio Euro Età

Premio Euro

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

18 14,50 6,00 45 36,00 22,00

19 14,50 6,00 46 39,00 24,00

20 14,50 6,00 47 43,00 27,00

21 14,50 6,00 48 47,50 30,00

22 14,50 6,00 49 52,00 34,00

23 14,50 6,00 50 58,00 38,50

24 14,50 6,00 51 64,00 42,00

25 14,50 6,00 52 71,50 46,00

26 14,50 6,00 53 78,00 48,50

27 14,50 6,00 54 87,00 51,50

28 14,50 6,00 55 96,00 57,50

29 14,50 6,00 56 107,00 61,50

30 14,50 6,00 57 118,00 67,50

31 14,50 6,00 58 132,00 74,00

32 14,50 6,50 59 145,00 80,50

33 14,50 7,00 60 162,00 88,00

34 15,50 7,50 61 172,50 95,50

35 16,00 8,00 62 190,00 105,50

36 17,00 8,50 63 211,50 116,50

37 18,00 9,50 64 236,50 129,00

38 19,00 10,50 65 258,00 140,50

39 21,00 12,00 66 290,50 155,50

40 23,00 13,00 67 315,50 169,00

41 26,00 14,50 68 342,50 184,50

42 28,00 16,50 69 375,00 200,50

43 30,50 18,50 70 401,00 221,00

44 33,00 20,00

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Appendice n°1470237 del 08/11/2017 alla Convenzione n°1013085 Pagina 6 di 10

Segue allegato 2 “Tabelle Quantificazione del costo pro capite “ all’Appendice n°1470237 alla Convenzione n°1013085

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE

TABELLA B

QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PRO-CAPITE COSTO ANNUO PER € 100.000,00 DI CAPITALE GARANTITO

in funzione dell’età e del sesso dell’Aderente

FACOLTATIVA - MORTE

Età

Premio Euro Età

Premio Euro

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

18 29,00 12,00 45 72,00 44,00

19 29,00 12,00 46 78,00 48,00

20 29,00 12,00 47 86,00 54,00

21 29,00 12,00 48 95,00 60,00

22 29,00 12,00 49 104,00 68,00

23 29,00 12,00 50 116,00 77,00

24 29,00 12,00 51 128,00 84,00

25 29,00 12,00 52 143,00 92,00

26 29,00 12,00 53 156,00 97,00

27 29,00 12,00 54 174,00 103,00

28 29,00 12,00 55 192,00 115,00

29 29,00 12,00 56 214,00 123,00

30 29,00 12,00 57 236,00 135,00

31 29,00 12,00 58 264,00 148,00

32 29,00 13,00 59 290,00 161,00

33 29,00 14,00 60 324,00 176,00

34 31,00 15,00 61 345,00 191,00

35 32,00 16,00 62 380,00 211,00

36 34,00 17,00 63 423,00 233,00

37 36,00 19,00 64 473,00 258,00

38 38,00 21,00 65 516,00 281,00

39 42,00 24,00 66 581,00 311,00

40 46,00 26,00 67 631,00 338,00

41 52,00 29,00 68 685,00 369,00

42 56,00 33,00 69 750,00 401,00

43 61,00 37,00 70 802,00 442,00

44 66,00 40,00

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Appendice n°1470237 del 08/11/2017 alla Convenzione n°1013085 Pagina 7 di 10

Segue allegato 2 “Tabelle Quantificazione del costo pro capite “ all’Appendice n°1470237 alla Convenzione n°1013085

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE

TABELLA C

QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PRO-CAPITE COSTO ANNUO PER € 150.000,00 DI CAPITALE GARANTITO

in funzione dell’età e del sesso dell’Aderente

FACOLTATIVA - MORTE

Età

Premio Euro Età

Premio Euro

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

18 43,50 18,00 45 108,00 66,00

19 43,50 18,00 46 117,00 72,00

20 43,50 18,00 47 129,00 81,00

21 43,50 18,00 48 142,50 90,00

22 43,50 18,00 49 156,00 102,00

23 43,50 18,00 50 174,00 115,50

24 43,50 18,00 51 192,00 126,00

25 43,50 18,00 52 214,50 138,00

26 43,50 18,00 53 234,00 145,50

27 43,50 18,00 54 261,00 154,50

28 43,50 18,00 55 288,00 172,50

29 43,50 18,00 56 321,00 184,50

30 43,50 18,00 57 354,00 202,50

31 43,50 18,00 58 396,00 222,00

32 43,50 19,50 59 435,00 241,50

33 43,50 21,00 60 486,00 264,00

34 46,50 22,50 61 517,50 286,50

35 48,00 24,00 62 570,00 316,50

36 51,00 25,50 63 634,50 349,50

37 54,00 28,50 64 709,50 387,00

38 57,00 31,50 65 774,00 421,50

39 63,00 36,00 66 871,50 466,50

40 69,00 39,00 67 946,50 507,00

41 78,00 43,50 68 1.027,50 553,50

42 84,00 49,50 69 1.125,00 601,50

43 91,50 55,50 70 1.203,00 663,00

44 99,00 60,00

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Appendice n°1470237 del 08/11/2017 alla Convenzione n°1013085 Pagina 8 di 10

allegato 3 “Moduli di adesione” all’ Appendice n°1470237 alla Convenzione n°1013085

- Modulo di adesione per dipendenti delle Società del Gruppo Intesa SanPaolo (Modulo B); - Modulo di adesione per familiari fiscalmente a carico di dipendenti delle Società del Gruppo

Intesa SanPaolo (Modulo Bf);

U029527
Casella di testo
N.B. la modulistica è stampabile dall'apposito applicativo on-line all'interno dell'Area Riservata
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Appendice n°1470237 del 08/11/2017 alla Convenzione n°1013085 Pagina 9 di 10

allegato 4 “Questionario sanitario” all’Appendice n°1470237 alla Convenzione n°1013085

Questionario sanitario Mod. 1.10890.7GF ed. 11/2017

U029527
Casella di testo
N.B. il questionario sanitario è stampabile dall'apposito applicativo on-line all'interno dell'Area Riservata
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Appendice n°1470237 del 08/11/2017 alla Convenzione n°1013085 Pagina 10 di 10

allegato 5 “Fascicolo Informativo” all’Appendice n°1470237 alla Convenzione n°1013085

Fascicolo Informativo

U029527
Casella di testo
N.B. Il Fascicolo Informativo è stampabile dal sito internet
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Pagina 1 FONDIARIA - SAI S.p.A. Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 6 Tel. (+39) 055.47941 Fax (+39) 055.476026 www.fondiaria-sai.it

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Capitale Sociale € 173.114.113,00 int. vers. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 00818570012 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA

GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO

Il FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI, con sede in Torino, Piazza S. Carlo 156 - C.F. 97535700013, in seguito denominato “Contraente”

e FONDIARIA-SAI SPA con sede in Torino, Corso Galileo Galilei, 12, in seguito denominata “Società”,

Premesso che: 1. Il predetto Fondo Pensione è autorizzato all’esercizio dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 04/08/1999, con il numero di iscrizione 1380, sezione speciale Fondi Pensione Preesistenti;

2. La SOCIETA’ è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in

possesso dei requisiti ISVAP ai sensi dell’Art. 6, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 (di seguito definito decreto), e successive integrazioni e modificazioni;

3. il Fondo Pensione intende stipulare la presente Convenzione in conformità alle previsioni di cui all’art. 6,

comma 5, del citato decreto;

convengono e stipulano quanto segue:

CONVENZIONE N. 1013085 Il rapporto assicurativo viene stipulato ed è regolato sulla base delle Condizioni di Assicurazione di cui al Fascicolo informativo mod. n. 1.11513.0S ed. 03/2010, per quanto non derogato dalla presente Convenzione e relativi allegati, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare. Art. 1 - Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate 1. La presente Convenzione ha per oggetto l’assicurazione delle prestazioni di cui all’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione da erogarsi in caso di morte degli aderenti che il Contraente abbia inserito in assicurazione.

2. Sono assicurabili tutti gli iscritti del Contraente alla data del 01 luglio 2010 e gli eventuali iscritti in data successiva, purché abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che abbiano fornito tramite il Contraente la documentazione prevista al successivo art. 4 e la Società abbia accettato il relativo rischio.

3. Le prestazioni assicurabili vengono stabilite dal Contraente, previo accordo con la Società, e sono inizialmente quelle riportate in allegato n. 2, in relazione all’opzione prescelta dall’iscritto. Eventuali successive modifiche acquisiranno efficacia solo se specificamente recepite nel testo della convenzione stessa.

4. Ai fini della validità delle garanzie la Società si riserva in ogni momento il diritto di verificare la sussistenza dei predetti requisiti per l’applicazione delle condizioni previste nella Convenzione.

5. Assicurati sono in ogni caso tutti i soggetti elencati nelle schede di polizza per i quali la Società ha accettato il rischio e il Contraente ha corrisposto il relativo premio con le modalità previste dalla presente convenzione

6. Il beneficio delle prestazioni assicurate è attribuito al Contraente.

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Art. 2 – Esclusioni (vedi art. 2 delle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo mod. n. 1.11513.0S ed. 03/2010) Art. 3 - Premio di assicurazione 1. alla tariffa 7sMS di cui al fascicolo informativo mod. 1.11513.0S ed 03.2010 è applicato uno sconto tale da ridurre i tassi al livello riportato in allegato 1; pertanto per ciascun aderente inserito in assicurazione, il Contraente si impegna a pagare alla SOCIETA’ il premio che si determina moltiplicando la prestazione prevista di cui al precedente art. 1 comma 3 per il coefficiente riportato nell’Allegato 1 “Tabella Tassi” in relazione al sesso di ciascun aderente e all’età dello stesso calcolata al momento della decorrenza della copertura con le modalità previste nel predetto allegato.

2. In caso di decorrenza della copertura diversa dal 1^ gennaio, il relativo premio sarà calcolato con il metodo del pro-rata temporis.

3. Il premio relativo alle schede di polizza di cui al successivo art. 4 comma 2) lett. a) e c) deve essere corrisposto entro il 30 aprile di ciascun anno; il premio relativo alla scheda di polizza di cui al successivo art. 4 comma 2) lett. b) deve essere corrisposto entro il 30 ottobre di ciascun anno;

4. In fase di prima applicazione della convenzione il premio relativo alla scheda di polizza di cui all’art. 4 comma 2 lett. b) potrà essere corrisposto entro il 30/12/2010.

5. A fronte del pagamento di ciascun premio, la SOCIETA’, rilascerà una quietanza relativa al premio versato. Art. 4 - Obblighi di comunicazione 1) Il FONDO PENSIONE si impegna a raccogliere le singole adesioni e a comunicarle alla Società a cadenza

semestrale, su supporto informatico concordato, esclusivamente in relazione agli aderenti che hanno sottoscritto la documentazione di cui all’allegato 3, fornendo contestualmente alla Società la copia della documentazione medesima. Di conseguenza il Fondo si impegna a trasmettere alla Società le seguenti comunicazioni:

a) Entro il 15 dicembre di ciascun anno in relazione ai nuovi aderenti che hanno sottoscritto il

sopraccitato modulo nel periodo dal 1^ giugno al il 30 novembre precedente, con l’indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale;

b) Entro il 15 giugno di ciascun anno in relazione ai nuovi aderenti che hanno sottoscritto il sopraccitato modulo nel periodo dal 1^ dicembre al il 31 maggio precedente, con l’indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale; in fase di prima applicazione della convenzione le adesioni di cui al presente punto potranno essere trasmesse entro 15 agosto 2010.

c) entro il 15 dicembre di ogni anno gli aderenti già inseriti in assicurazione per i quali deve essere rinnovata la copertura, con l’indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale, nonché le eventuali variazioni dei capitali da garantire nei limiti di cui al disposto dell’art. 1 comma 3 della presente convenzione;

2) La Società trasmetterà al Contraente: a) entro il 28 febbraio di ciascun anno un file indicante l’ammontare del capitale sotto rischio e del relativo premio per gli assicurati di cui al precedente punto 1) comma a) e c)

b) entro il 31 agosto di ciascun anno un file indicante l’ammontare del capitale sotto rischio e del relativo premio per gli assicurati di cui al precedente punto 1) comma b); in fase di prima applicazione della convenzione il file di cui al presente punto potrà essere trasmesso entro il 31 ottobre 2010.

3) La Società emetterà per il Contraente:

a) Entro il 28 febbraio di ciascun anno una scheda di polizza che formalizza le coperture per gli assicurati di cui al precedente punto 1) comma a)

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Pagina 3 FONDIARIA - SAI S.p.A. Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 6 Tel. (+39) 055.47941 Fax (+39) 055.476026 www.fondiaria-sai.it

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b) Entro il 31 agosto di ciascun anno una scheda di polizza che formalizza le coperture per gli assicurati di cui al precedente punto 1) comma b); in fase di prima applicazione della convenzione la scheda di cui al presente punto sarà emessa entro il 31 ottobre 2010. c) Entro il 28 febbraio di ciascun anno una scheda di polizza ad elenco che formalizza il rinnovo annuale delle coperture per gli assicurati di cui al precedente punto 1) comma c) d) Per gli assicurati che non sono in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute ed

abbiano presentato la relativa documentazione sanitaria richiesta, nel caso di accettazione del rischio da parte della Società, quest’ultima si riserva la possibilità di emettere un’ulteriore scheda di polizza per la formalizzazione delle coperture in aggiunta a quelle previste ai punti precedenti.

4) Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete; l’inesatta indicazione dei dati forniti comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. 5) Il Contraente comunicherà il verificarsi del decesso di un Assicurato entro 60 giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque il più rapidamente possibile. Resta inteso che il pagamento della prestazione è subordinato alla presentazione della documentazione di cui all’Allegato A alle Condizioni di Assicurazione. Restano altresì fermi i termini di prescrizione di legge. Art. 5 - Assunzione dei rischi

In relazione alle posizioni comunicate dal Contraente di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) e b) l’assunzione dei rischi avviene a) previa sottoscrizione del modulo di cui all’allegato 3 contenente l’assenso all’assicurazione e la dichiarazione di buono stato di salute b) qualora l’iscritto non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute di cui al punto precedente dovrà fornire alla società per il tramite del Contraente, debitamente sottoscritto, il questionario sanitario di cui all’allegato 4.

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di accettare o meno il rischio dandone comunicazione scritta. Sulla base della documentazione sanitaria ricevuta la Società si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari, e di accettare i rischi applicando eventuali soprapremi sanitari. Gli originali dei moduli sottoscritti di cui all’allegato 3, saranno archiviati presso la Società. Art. 6 - Ingresso e permanenza nell’assicurazione, entrata in vigore delle garanzie Il testo dell’art. 6 delle Condizioni Contrattuali è integralmente sostituito dal seguente testo: “All’ingresso in assicurazione della posizione individuale, a condizione che la relativa scheda di polizza venga emessa dalla Società, e che venga pagato il relativo premio secondo le modalità previste dalla Convenzione, le garanzie entrano in vigore

1. per gli assicurati di cui all’art. 4 comma 2 lett. a), dalle ore 24 del 31 dicembre successivo alla comunicazione del Contraente;

2. per gli assicurati di cui all’art. 4 comma 2 lett. b), dalle ore 24 del 30 giugno successivo alla comunicazione del Contraente - in fase di prima applicazione della convenzione le coperture di cui al presente punto entreranno in vigore dalle ore 24 del 31 agosto 2010;

3. per gli assicurati di cui al precedente art. 5 let. b) dalle ore 24 della data di emissione indicata nella scheda di polizza o, in caso di richiesta di un soprapremio per la posizione individuale, dalle ore 24 del giorno in cui la Società riceve l’accettazione scritta del contraente. L’accettazione del soprapremio deve essere inviata, pena decadenza, entro 20 giorni dalla richiesta di soprapremio medesimo da parte della Società.

Per gli assicurandi i cui dati comunicati per via informatica non coincidessero con quelli della documentazione cartacea di supporto, la Società effettuerà, entro i termini previsti per l’emissione, un’opportuna segnalazione al Contraente, e la copertura resterà sospesa fino alla definitiva chiarificazione dell’importo e dei termini della garanzia da prestare.

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In caso di estinzione di una posizione individuale nel corso dell’anno solare per perdita dei requisiti che consentono la partecipazione all’assicurazione collettiva, la copertura assicurativa proseguirà fino alle ore 24 del 31/12 successivo, conseguentemente non sono previsti rimborsi di premio. “ Art. 7 – Modalità di pagamento delle prestazioni A modifica dei primi due capoversi dell’articolo 7 “Pagamenti della Società. Documentazione da consegnare” della Nota Informativa si conviene quanto segue: Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati a mezzo bonifico bancario contro rilascio di regolare quietanza del Contraente. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi Allegato A). Art. 8 - Decorrenza e durata La Convenzione ha decorrenza dal 01/07/2010, ha durata fino al 31 dicembre 2010 e si rinnova successivamente per un anno, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo Raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza; quanto precede si applica anche a ogni successiva scadenza annuale. Art. 9 – Obblighi del Contraente Il Contraente dichiara di aver ricevuto le informative precontrattuali ei documenti di cui al comma 2 dell’art. 49 del Regolamento dell’ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e si impegna a fornire a ciascun assicurato, al momento dell’ingresso in collettiva, le condizioni regolanti l’assicurazione, nonché ogni eventuale successiva modifica delle stesse. Art. 10 - Tasso massimo di interesse

Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 174/95 e successive modificazioni, ed utilizzato per la quantificazione dei tassi di premio di cui all’allegato 1, sono applicate alla tariffa oggetto della presente Convenzione relativamente agli aderenti inseriti in Convenzione successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse. Art. 11 - Clausola finale 1. I tassi di premio fissati nella presente Convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell’esperienza diretta; in tale ipotesi la Società si impegna a comunicare i nuovi tassi proposti entro il 30 giugno di ogni anno ed essi, in caso di accettazione da parte del Contraente, avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio immediatamente successivo.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il Contraente ha comunque facoltà di recesso anticipato da esercitarsi mediante lettera raccomandata inviata entro 30 giorni dalla comunicazione della SOCIETA’. In caso di recesso le coperture assicurative in vigore mantengono la loro validità sino alla data di scadenza del periodo annuale di copertura in relazione al quale il Contraente abbia corrisposto il relativo premio; successivamente alla data di scadenza del citato periodo di copertura, le posizioni individuali risultano definitivamente estinte.

Firenze, 1° luglio 2010 IL CONTRAENTE FONDIARIA-SAI S.p.A.

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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell’informativa ricevuta, il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196: acconsente • al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali

sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;

• al trasferimento degli stessi dati all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE); ___________ acconsente (°) • al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela,

d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;

• al trasferimento degli stessi all’estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(°) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”). Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. data, ____/____/______ IL CONTRAENTE _________________

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allegato n. 1

CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE

PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO

“TABELLA TASSI”

TASSI RIFERITI A 1000 € DI CAPITALE GARANTITO

Maschi Femmine

Età Tasso Premio Età

Tasso Premio Età

Tasso Premio Età

Tasso Premio

18 0,33 42 0,78 18 0,12 42 0,43 19 0,37 43 0,84 19 0,12 43 0,46 20 0,39 44 0,92 20 0,13 44 0,51 21 0,42 45 1,02 21 0,12 45 0,57 22 0,43 46 1,09 22 0,13 46 0,63 23 0,44 47 1,23 23 0,13 47 0,69 24 0,44 48 1,33 24 0,13 48 0,75 25 0,44 49 1,46 25 0,13 49 0,84 26 0,44 50 1,61 26 0,14 50 0,90 27 0,44 51 1,79 27 0,14 51 0,99 28 0,43 52 1,98 28 0,15 52 1,10 29 0,42 53 2,27 29 0,15 53 1,24 30 0,43 54 2,42 30 0,16 54 1,35 31 0,42 55 2,64 31 0,17 55 1,48 32 0,44 56 2,93 32 0,18 56 1,62 33 0,46 57 3,34 33 0,20 57 1,75 34 0,49 58 3,69 34 0,21 58 1,88 35 0,50 59 4,21 35 0,23 59 2,07 36 0,53 60 4,56 36 0,26 60 2,21 37 0,55 61 4,98 37 0,27 61 2,33 38 0,58 62 5,42 38 0,30 62 2,55 39 0,63 63 5,84 39 0,32 63 2,72 40 0,68 64 6,45 40 0,36 64 3,02 41 0,72 65 7,17 41 0,39 65 3,41

N.B. L’età degli assicurati si calcola in anni interi con riferimento al giorno natalizio più vicino alla data di decorrenza della copertura.

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allegato n. 2 QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PRO CAPITE

CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE

PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO OPZIONE A: COSTO ANNUO IN FUNZIONE DELL’ETA’ E DE L SESSO DELL’ADERENTE PER € 100.000 DI CAPITALE GARANTITO

FACOLTATIVA – MORTE

Premio Premio

Età MASCHI FEMMINE Età MASCHI FEMMINE 18 33,00 12,00 48 133,00 75,00 19 37,00 12,00 49 146,00 84,00 20 39,00 13,00 50 161,00 90,00 21 42,00 12,00 51 179,00 99,00 22 43,00 13,00 52 198,00 110,00 23 44,00 13,00 53 227,00 124,00 24 44,00 13,00 54 242,00 135,00 25 44,00 13,00 55 264,00 148,00 26 44,00 14,00 56 293,00 162,00 27 44,00 14,00 57 334,00 175,00 28 43,00 15,00 58 369,00 188,00 29 42,00 15,00 59 421,00 207,00 30 43,00 16,00 60 456,00 221,00 31 42,00 17,00 61 498,00 233,00 32 44,00 18,00 62 542,00 255,00 33 46,00 20,00 63 584,00 272,00 34 49,00 21,00 64 645,00 302,00 35 50,00 23,00 65 717,00 341,00 36 53,00 26,00 37 55,00 27,00 38 58,00 30,00 39 63,00 32,00 40 68,00 36,00 41 72,00 39,00 42 78,00 43,00 43 84,00 46,00 44 92,00 51,00 45 102,00 57,00 46 109,00 63,00 47 123,00 69,00

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Pagina 8 FONDIARIA - SAI S.p.A. Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 6 Tel. (+39) 055.47941 Fax (+39) 055.476026 www.fondiaria-sai.it

Direzione Torino 10126 - Corso Galileo Galilei, 12 Tel. (+39) 011.6657111 Fax (+39) 011.6657685

Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1 Tel. (+39) 055.47941 Fax (+39) 055.476026

Capitale Sociale € 173.114.113,00 int. vers. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 00818570012 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

Segue allegato n. 2 QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PRO CAPITE

CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA

GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO

OPZIONE B: COSTO ANNUO IN FUNZIONE DELL’ETA’ E DE L SESSO DELL’ADERENTE PER € 150.000 DI CAPITALE GARANTITO

FACOLTATIVA - MORTE

Premio Premio

Età MASCHI FEMMINE Età MASCHI FEMMINE

18 49,50 18,00 48 199,50 112,50 19 55,50 18,00 49 219,00 126,00 20 58,50 19,50 50 241,50 135,00 21 63,00 18,00 51 268,50 148,50 22 64,50 19,50 52 297,00 165,00 23 66,00 19,50 53 340,50 186,00 24 66,00 19,50 54 363,00 202,50 25 66,00 19,50 55 396,00 222,00 26 66,00 21,00 56 439,50 243,00 27 66,00 21,00 57 501,00 262,50 28 64,50 22,50 58 553,50 282,00 29 63,00 22,50 59 631,50 310,50 30 64,50 24,00 60 684,00 331,50 31 63,00 25,50 61 747,00 349,50 32 66,00 27,00 62 813,00 382,50 33 69,00 30,00 63 876,00 408,00 34 73,50 31,50 64 967,50 453,00 35 75,00 34,50 65 1075,50 511,50 36 79,50 39,00 37 82,50 40,50 38 87,00 45,00 39 94,50 48,00 40 102,00 54,00 41 108,00 58,50 42 117,00 64,50 43 126,00 69,00 44 138,00 76,50 45 153,00 85,50 46 163,50 94,50 47 184,50 103,50

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