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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA Bollettino Settimanale Anno XVI - n. 47 11 dicembre 2006

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

Bollettino

Settimanale

Anno XVI - n. 47 11 dicembre 2006

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SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A371 - GESTIONE ED UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

Provvedimento n. 16174 5 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 7

C7951 - ASSICURAZIONI GENERALI/TORO ASSICURAZIONI Provvedimento n. 16173 7

C8024 - INFRACOM ITALIA/NETSCALIBUR ITALIA Provvedimento n. 16178 66

C8056 - TECHNOMATICA ITALIA/ASCOM ITALIA Provvedimento n. 16179 69

C8066 - UNITED TECHNOLOGIES/PAGE GROUP Provvedimento n. 16180 72

C8069 - ROHAN/MANZINI LUCIANO Provvedimento n. 16181 76

C8070 - EUROSPIN PUGLIA/RAMO D'AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALE Provvedimento n. 16182 79

C8071 - EUROSPIN PUGLIA/RAMI D’AZIENDA DI IMPRESE INDIVIDUALI Provvedimento n. 16183 82

C8074 - INVESTITORI ASSOCIATI SGR-SESTANT/KEDRION Provvedimento n. 16184 85

C8075 - BENCOM/RAMO D’AZIENDA DI ORLANDI Provvedimento n. 16185 89

C8076 - CASTFUTURA/LOSA PIER LUIGI Provvedimento n. 16186 92

C8077 - RDB/PREFABBRICATI CIVIDINI Provvedimento n. 16187 94

C8078 - DEGI DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR IMMOBILENFONDS/ DEGI CARPI Provvedimento n. 16188 97

C8079 - UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL/SOCIETA' CONTROLLATE DA UNITED PICTURES Provvedimento n. 16189 99

C8080 - LIQUIGAS/RAMO D’AZIENDA DI THERMO GAS Provvedimento n. 16190 102

C8082 - AAR E TICINO SA DI ELETTRICITÀ-ATEL/GESTIMI-IDROVALSESIA Provvedimento n. 16191 105

C8087 - M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA- A. PIERONI DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI PERIODICHE E DI MODA/PIERONI DISTRIBUZIONE

Provvedimento n. 16192 108

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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 111 AS372 - SERVIZIO DI RICERCA CONTINUATIVA PER VIA TELEMATICA 111 AS373 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED ATTIVITÀ COLLATERALI NELLE AREE DI SERVIZIO LUNGO LA TRATTA AUTOSTRADALE BRENNERO – MODENA 114

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 117 IP8 - SPECIAL CARD DI WIND

Provvedimento n. 16176 117 IP13 - ALFASTAR ASSEMBLAGGIO PENNE A DOMICILIO

Provvedimento n. 16194 125 PI5271 - NONI KURA

Provvedimento n. 16193 129 PI5382 - CONGRESS ITALIA

Provvedimento n. 16195 137 PI15393 - PRESTITI FIN PREST

Provvedimento n. 16196 143 PI5426 - WACKO'S

Provvedimento n. 16197 151

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BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006

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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A371 - GESTIONE ED UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE Provvedimento n. 16174

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 82 del Trattato CE;

VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO il proprio provvedimento del 16 novembre 2005, con cui è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società ENI S.p.A. e GNL Italia S.p.A., al fine di accertare l’eventuale esistenza di violazioni dell’articolo 82 del Trattato CE;

VISTA la propria delibera del 19 aprile 2006, con cui l’istruttoria è stata estesa soggettivamente nei confronti della società SNAM Rete Gas S.p.A., ed ampliata oggettivamente in relazione a condotte, che appaiono evidenziare comportamenti volti ad escludere dall’accesso alla capacità continua del predetto terminale soggetti terzi in concorrenza con ENI S.p.A., anche in relazione all’anno termico 2004-2005;

VISTA la propria delibera del 6 settembre 2006, con cui è stato comunicato alle imprese per le quali sono allo stato pendenti i procedimenti, volti all’accertamento della violazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, che possono presentare impegni ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/90, come novellato dalla legge n. 248/06, entro e non oltre tre mesi dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248/06;

CONSIDERATE le istanze di ENI S.p.A., pervenute il 21 settembre, 9 e 24 ottobre 2006, con le quali la suddetta società ha richiesto una proroga del termine di chiusura del procedimento, al fine di presentare impegni alla luce della delibera dell’Autorità del 6 settembre 2006, sopra citata;

CONSIDERATA, l’effettiva presentazione degli impegni da parte di ENI S.p.A. il 6 novembre 2006 e l’integrazione degli stessi l’8 novembre successivo;

CONSIDERATA la decisione dell’Autorità del 23 novembre 2006, di pubblicare gli impegni di ENI S.p.A. affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni in merito, nonché di fissare il termine per l’adozione della propria decisione sull’impegno stesso al 28 febbraio 2007;

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RITENUTO, pertanto, necessario procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento, ad una data successiva alla chiusura del sub procedimento relativo alla valutazione degli impegni presentati da ENI S.p.A.;

DELIBERA

di prorogare al 30 marzo 2007 il termine di conclusione del procedimento. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C7951 - ASSICURAZIONI GENERALI/TORO ASSICURAZIONI Provvedimento n. 16173

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 2006;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004;

VISTE la richiesta motivata presentata, in data 19 luglio 2006, da Assicurazioni Generali S.p.A. alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 4(4) del suddetto Regolamento, per il rinvio del caso all’Italia e la successiva comunicazione della Commissione Europea del 24 agosto 2006;

VISTA la comunicazione di Assicurazioni Generali S.p.A., pervenuta il 25 agosto 2006;

VISTE le richieste di informazioni inviate dall’Autorità in data 29 agosto 2006 a imprese di assicurazione, intermediari e associazioni di categoria rappresentanti la domanda di servizi assicurativi e le relative risposte;

VISTA la propria delibera del 21 settembre 2006, con la quale ha avviato l’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Assicurazioni Generali S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A.;

VISTO l’atto pervenuto in data 9 ottobre 2006 con cui la società Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha chiesto di intervenire nel procedimento in qualità di soggetto portatore di interessi rilevanti in ordine agli esiti dell’istruttoria;

VISTE le richieste di informazioni inviate a Generali Assicurazioni S.p.A. in data 29 settembre 2006, nonché contenute nel verbale di audizione del 4 ottobre 2006, quelle inviate a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in data 10 ottobre 2006, ad un campione rappresentativo di clienti di Assicurazioni Generali S.p.A. e di Toro Assicurazioni S.p.A. rispettivamente in data 27 settembre 2006 e in data 3 ottobre 2006 e le relative risposte;

SENTITI i rappresentanti di Assicurazioni Generali S.p.A. in data 4 e 18 ottobre 2006, di Cambiaso Risso & C. (Assicurazioni) S.r.l. in data 3 ottobre 2006, di ACE European Group Limited in data 4 ottobre 2006, di AIG Europe in data 9 ottobre 2006, di Ras Assicurazioni S.p.A. in data 10 ottobre 2006, di Rasini Viganò Assicurazioni S.p.A., di Premafin Finanziaria Holding di Partecipazioni S.p.A. in data 12 ottobre 2006, di Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A. in data 12 ottobre 2006 e di Reale Mutua Assicurazioni in data 13 ottobre 2006;

SENTITI i rappresentanti di Generali Assicurazioni S.p.A., in data 31 ottobre 2006, nell’audizione finale dinanzi al collegio;

VISTO il parere dell’Isvap pervenuto in data 30 novembre 2006;

VISTI gli atti del procedimento;

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CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito Generali) è la società posta al vertice dell’omonimo gruppo finanziario-assicurativo. I principali azionisti sono Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (13,6% del capitale sociale), Banca d’Italia (4,7%), Unicredito Italiano Spa (3,7%), Capitalia S.p.A. (3,1%), Premafin Finanziaria S.p.A. (2,4%)1. Generali è attiva nel settore dell’assicurazione vita, anche mediante le proprie controllate Alleanza Assicurazioni S.p.A:, Generali Vita S.p.A., Ina Vita S.p.A., Intesa Vita S.p.A., La Venezia Assicurazioni S.p.A.; nel settore dell’assicurazione danni, anche mediante le proprie controllate Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., Genertel S.p.A., Europ Assistance Italia S.p.A., Fata-Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.A., Risparmio Assicurazioni S.p.A.; nei settori bancario, con Banca Generali S.p.A., finanziario, con Generali Asset Management Sgr S.p.A. e Banca Generali Sgr S.p.A. ed immobiliare, con alcune società specializzate. Generali è il primo operatore nel settore dell’assicurazione vita, realizzando il 26,1% della raccolta premi complessiva ed il secondo operatore nel settore danni, con una raccolta premi complessiva del 15,6%. Nel 2005 Generali ha realizzato un fatturato complessivo pari a quasi 64 miliardi di €, prevalentemente in ambito comunitario. In Italia il fatturato di Generali è stato pari a circa 25,3 miliardi di €. 2. Toro Assicurazioni S.p.A. (di seguito Toro) è la società posta al vertice dell’omonimo gruppo assicurativo, attualmente controllata da De Agostini S.p.A. (di seguito De Agostini). Toro opera prevalentemente nel settore dell’assicurazione danni, anche mediante le proprie controllate Augusta Assicurazioni S.p.A., DAS-Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Nuova Tirrena S.p.A., Toro Targa Assicurazioni S.p.A. ed in misura minore nel settore dell’assicurazione vita. Toro è il quinto operatore nel settore dell’assicurazione danni, con il 6,4%, dei premi raccolti, mentre nel settore vita raccoglie solo lo 0,7% dei premi, anche perché ha un unico accordo di bancassicurazione con una banca locale (Banca del Piemonte). Nel 2005 Toro ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa 2,9 miliardi di €, quasi interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Toro da parte di Generali da realizzarsi mediante la cessione del 55,5% del capitale di Toro attualmente detenuto da De Agostini, che potrà inoltre esercitare un’opzione di vendita per un ulteriore 10,0% del capitale sociale.

1 Fonte: sito Consob, 17 ottobre 2006. Nei procedimenti C/5422 e C/5422b SAI-Società Assicuratrice Industriale/La Fondiaria Assicurazioni, l’Autorità ha accertato che la partecipazione di Mediobanca in Generali era idonea a conferire alla banca d’affari il controllo di fatto su Generali.

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Dato che Toro è una società quotata al Mercato Telematico Azionario, Generali, dopo avere perfezionato l’acquisizione della partecipazione in Toro, lancerà un’OPA obbligatoria sul rimanente capitale sociale ed, eventualmente, un’OPA residuale. Al termine dell’operazione è prevista la fusione per incorporazione di Toro in Generali. L’operazione è stata realizzata in data 4 ottobre 2006, attraverso il trasferimento del 65,5% delle azioni di Toro da parte di De Agostini a Generali, come risulta da un comunicato stampa di Generali. 4. Le ragioni dell’interesse di Generali all’acquisto di Toro sono: l’acquisizione di Toro da parte di Generali darebbe vita al primo operatore di mercato nei rami danni e permetterebbe a Generali di: […acquisire] una quota di mercato costituita prevalentemente da clienti retail e PMI, complementare all’attuale base di clientela Generali; beneficiare dell’elevata fidelizzazione al marchio della clientela italiana […]; escludere l’ingresso di competitors europei sul mercato italiano ritenuti probabili acquirenti di Toro”2.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE n. 139/2004 e rientra nell'ambito di applicazione di detto Regolamento, in quanto soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1 del medesimo e, di conseguenza, nella competenza esclusiva della Commissione. Sulla base della decisione di rinvio adottata in data 24 agosto 2006 dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 4(4) del Regolamento CE n. 139/2004, alla concentrazione risulta applicabile la legge n. 287/90.

IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

6. Nel corso del procedimento, in data 22 settembre 2006 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi di Assicurazioni Generali S.p.A. e di Toro Assicurazioni S.p.A., nonché presso le sedi di Premafin Holding finanziaria S.p.A. (di seguito Premafin), di Fondiaria-Sai S.p.A. (di seguito Fondiaria-Sai) e di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito Mediobanca). Sono poi stati sentiti in audizione, oltre ai rappresentanti di Generali, i rappresentanti di diverse imprese assicurative attive nei rami danni, RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., ACE European Group Limited, AIG Europe SA, Società Reale Mutua Assicurazioni, nonché di Premafin e di Fondiaria-Sai; alcuni importanti brokers operanti nei rami suddetti, quali Cambiaso Risso & C. (Assicurazioni) S.r.l. e Rasini Viganò Assicurazioni S.p.A. Sono stati poi inviati, oltre alla richiesta di informazioni ad imprese assicurative, intermediari e varie associazioni di categoria già richiamata nel provvedimento di avvio, un questionario ad un campione di clienti di Generali e di Toro nei rami trasporti e diverse ulteriori richieste di informazioni.

2 Doc. 228. Presentazione di Mediobanca dell’ipotesi di acquisizione di Toro da parte di Generali, del 9 giugno 2006.

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V. RISULTANZE ISTRUTTORIE

7. Nel corso del procedimento istruttorio sono stati acquisiti diversi elementi di fatto che evidenziano come l’operazione in esame si realizzi in un contesto caratterizzato dall’esistenza di durevoli e significativi legami tra Generali e Fondiaria-Sai e dalla presenza di elementi di rigidità nei mercati assicurativi danni, in particolare quelli auto. Tali elementi devono dunque essere presi in considerazione nella valutazione dell’operazione di concentrazione.

A) I legami tra Generali e Fondiaria-Sai

I legami tra Mediobanca e Generali

8. Nel corso del procedimento istruttorio sono emersi numerosi elementi che testimoniano come l’esistenza di una fitta rete di partecipazioni, dirette e indirette, spesso incrociate, sia tale da ridurre gli incentivi a competere dei primi due operatori del settore danni, Generali e Fondiaria-Sai. Preliminare all’analisi dei rapporti tra i due gruppi assicurativi è quella relativa ai legami intercorrenti tra Mediobanca e Generali ed in particolare al controllo di fatto che la banca d’affari esercita su Generali. 9. Al riguardo si ricorda come uno degli indicatori utilizzati per la verifica di un controllo di fatto è rappresentato dalla partecipazione alle assemblee, nel senso che, in caso di public company, con un capitale azionario molto disperso, un’azionista di minoranza può ottenere una maggioranza stabile dei voti in assemblea3. Tale circostanza risulta non essersi verificata nelle ultime assemblee di Generali, nelle quali le azioni di Mediobanca hanno rappresentato circa un terzo del capitale presente. 10. L’analisi delle presenze in assemblea evidenzia altresì come la formazione di maggioranze alternative a Mediobanca risulti altamente improbabile. Ad esempio, nell’ultima assemblea di Generali (29 aprile 2006) vi sono state sette votazioni alle quali erano presenti azionisti che rappresentavano una quota di capitale oscillante tra il 38,84% e il 41,19%. La quota attribuibile a Mediobanca era pari al 14,12%; gli altri principali azionisti erano: Unicredito, Capitalia e Monte dei Paschi di Siena, con rispettivamente il 3,56%, il 3,20% e l’1,65%, uniti in un patto di consultazione, il Fondo pensione dei dipendenti della Banca d’Italia con il 4,47%, Fondiaria-Sai con il 2,40% e Carlo Tassara con il 2,28%. Tra gli altri partecipanti all’assemblea vi sono soprattutto fondi di investimento italiani ed esteri con quote non particolarmente elevate4. 11. In merito a tali azionisti si osserva che Unicredito e Capitalia (presenti nel patto di consultazione) sono i principali azionisti di Mediobanca, rappresentando insieme il 34% delle azioni vincolate dell’accordo di blocco della banca d’affari5. Inoltre i vertici delle due banche, che rivestono la carica di vicepresidente di Mediobanca, insieme al Presidente di quest’ultima, costituiscono il Comitato nomine, organo di Mediobanca che indica i nominativi dei membri degli organi sociali di Generali6.

3 Comunicazione della Commissione del 2 marzo 1998, sulla nozione di concentrazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (98/C 66/02), in G.U.C.E. C066. 4 Doc. 16. Verbale di Assemblea di Generali del 29 aprile 2006. 5 Nel patto di sindacato di Mediobanca sono presenti anche Generali e Toro che, congiuntamente, hanno una quota di azioni vincolate superiore al 4%. 6 Docc. 256 (Verbali Comitato nomine Mediobanca) e 258 (Verbali CdA di Mediobanca), p. 146. Da tale ultimo documento emerge anche che i due Direttori Generali di Mediobanca, partecipano a tale Comitato con funzioni consultive. Uno dei Direttori Generali è anche membro del CdA di Generali.

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12. Anche Fondiaria-Sai partecipa al patto di sindacato di Mediobanca con una quota sulle azioni vincolate superiore al 7%. Gli altri partecipanti sono quasi esclusivamente investitori istituzionali, che nelle ultime assemblee hanno espresso voto contrario solo in sede straordinaria, in relazione ai piani di stock option e stock grant. 13. Gli elementi soprarichiamati sono già in grado di indicare che non esistono di fatto maggioranze alternative a quella espressione di Mediobanca. Al riguardo si deve anche osservare che lo Statuto di Generali non consente la presentazione in assemblea di liste di minoranza per la nomina dei componenti degli organi sociali e/o di proposte alternative a quelle del management o del principale azionista, in quanto solo chi detiene almeno il 10% del capitale sociale può presentare proposte per l’assemblea, purché ciò avvenga almeno un mese prima7. Quindi la possibilità di presentare proposte alternative a quella del management o del primo azionista per gli azionisti diversi da Mediobanca è estremamente ridotta. 14. Per quanto riguarda la gestione della società l’analisi dei documenti agli atti evidenzia un ruolo marginale del Consiglio di Amministrazione, come dimostra la stessa operazione di acquisizione del controllo di Toro, discussa dal CdA un mese dopo che la stessa era stata gestita dal management, deliberata dal Comitato esecutivo e resa nota alla stampa. 15. Il comitato esecutivo è quasi interamente riconducibile a Mediobanca: su 7 membri, 2, vale a dire il Presidente ed il Vicepresidente del CdA, siedono anche nel CdA di Mediobanca, il secondo con il ruolo di Presidente; i 2 Amministratori Delegati, come accertato nel corso del citato procedimento C/5422, sono stati nominati su indicazione di Mediobanca; altri 2 membri del comitato esecutivo sono rispettivamente il Direttore Generale di Mediobanca e il Presidente del patto di sindacato della banca d’affari. Nel complesso almeno 6 membri su 7 del comitato esecutivo di Generali sono riconducibili a Mediobanca. Considerata la composizione del comitato esecutivo ed il ruolo dei suoi membri vi è una sostanziale coincidenza tra management della società e primo azionista. 16. Oltre alla partecipazione alle assemblee e alla composizione del comitato esecutivo di Generali, vi sono ulteriori elementi che appaiono idonei a configurare un controllo di fatto di Mediobanca sulla compagnia di assicurazioni. E’ stata infatti rinvenuta presso Mediobanca documentazione da cui risulta che la gestione degli affari dell’impresa di assicurazione è comunemente trattata all’interno della banca, non solo dai soggetti che hanno un ruolo di rilievo anche in Generali, come ad esempio i top managers, ma anche da dipendenti di Mediobanca. Ciò emerge ad esempio dal resoconto di una riunione del 2 maggio 2005, avente espressamente ad oggetto le “strategie di Assicurazioni Generali”, a cui hanno partecipato rappresentanti di Mediobanca e dell’impresa di assicurazioni, in cui si è discusso, tra l’altro, delle condizioni di mercato in cui opera l’impresa, di modifiche alla struttura operativa del gruppo, delle attività dei managers, del futuro piano industriale, dell’attività di M&A8. Nello stesso senso si può citare una e-mail interna a Mediobanca in cui diversi dipendenti della banca vengono messi al corrente dei progetti di crescita internazionale di Generali9.

7 L’articolo 15.2 dello Statuto afferma che “le proposte di uno o più soci, che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, debbono esser comprese nell'ordine del giorno purché pervenute al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della Convocazione dell'Assemblea”. Il successivo comma 3 sostiene che “l'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno”. 8 Doc. 223. Appunto di Mediobanca relativo all’incontro con Generali del 2 maggio 2005. Un incontro analogo si è svolto il 7 aprile 2004 presso Mediobanca a cui hanno partecipato diversi managers dell’impresa oltre ai due amministratori

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17. A riprova del ruolo di Mediobanca all’interno di Generali si deve anche ricordare come il fallito tentativo di ingresso dell’Ing. Ligresti nel CdA di Generali è stato esaminato e respinto nel corso del CdA di Mediobanca del 10 aprile 2006, dopo che il Comitato nomine della banca d’affari aveva già proposto una candidatura alternativa10. 18. Si deve poi sottolineare che Mediobanca, oltre ad essere il soggetto che di fatto controlla Generali, in occasione della concentrazione in esame ha svolto anche ulteriori funzioni per l’impresa di assicurazioni, agendo come consulente e finanziatore della stessa. Come si evince dalla documentazione in atti, sia l’analisi di fattibilità dell’operazione11 che i rapporti con la venditrice De Agostini12 sono stati curati direttamente da Mediobanca, la quale si è occupata anche di reperire subito il finanziamento necessario all’acquisizione, sottoscrivendone essa stessa una parte13. Si deve poi notare che un importante membro del patto di blocco della banca d’affari, Groupama, ha contestato proprio a Mediobanca di non essere stato preso in considerazione come possibile acquirente di Toro, nonostante la propria disponibilità ad offrire un prezzo superiore a quello offerto dalla stessa Generali14. 19. L’operazione sembrerebbe quindi essere stata condotta al di fuori di Generali, come mostra anche il fatto che nel CdA di Generali del 13 giugno 2006 non vi è alcun cenno in proposito15 e che il Comitato Esecutivo di Generali ha discusso la proposta di acquisto ed ha poi dato mandato all’amministratore delegato di Generali di concludere l’operazione, realizzata immediatamente nella stessa serata del 25 giugno 2006. Nella stessa giornata è stato dato incarico formale a Mediobanca per l’attività di advising anche se la banca d’affari aveva predisposto una prima valutazione dell’operazione sin dal marzo 200616. Solo un mese dopo, il 25 luglio 2006, il CdA ha formalmente approvato l’operazione17.

Il ruolo di Fondiaria-Sai

20. Fondiaria-Sai ha una partecipazione diretta in Generali pari al 2,4%, acquisita per effetto delle diverse aggregazioni che nel tempo hanno interessato il gruppo18. Considerata la capitalizzazione di borsa di Generali al 21 novembre 2006, il valore di tale partecipazione è pari a 978 milioni di Euro. 21. Fondiaria-Sai è anche presente nel capitale dei principali azionisti di Generali, Mediobanca, Capitalia e Monte dei Paschi di Siena. In particolare, Fondiaria-Sai ha una partecipazione del 4,1% in Mediobanca e aderisce anche al patto di blocco della stessa. Inoltre, detiene il 3,1% delle azioni di

delegati. Cfr. doc. 253, e-mail interna di Mediobanca sul predetto incontro. I frequenti contatti tra dipendenti di Mediobanca e managers di Generali sono confermati anche da altri documenti, ad es. il 254, altra e-mail interna di Mediobanca del 12 marzo 2004. 9 Doc. 247 e-mail interna di Mediobanca del 28 luglio 2004. 10 Doc. 258 (verbali CdA di Mediobanca), p. 283 e ss. 11 Docc. 226, analisi preliminare dell’operazione di Generali del marzo 2006, rinvenuta presso Mediobanca, 228, del 9 giugno 2006, 229 del 13 giugno 2006, 230 del 21 giugno 2006, contenenti analisi preliminari dell’operazione da parte di Mediobanca. 12 Docc. 231 e 232, comunicazioni tra De Agostini e Generali rinvenute presso la sede di Mediobanca. 13 Docc. 241 e 242, e-mail interne di Mediobanca del 26 giugno 2006, su Generali-Toro. 14 Doc. n. 245, e-mail interna di Mediobanca del 28 giugno 2006. 15 Doc. 384, risposta del 6 ottobre 2006 di Generali alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 2 ottobre. 16 Doc. 226, analisi preliminare dell’operazione di Generali del marzo 2006, rinvenuta presso Mediobanca. 17 Docc. 33, verbale del CdA di Generali del 25 luglio 2006 e 384, risposta del 6 ottobre 2006 di Generali alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 2 ottobre. 18 Doc. 450, verbale audizione della società Fondiaria-Sai.

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Capitalia, con cui ha sottoscritto un accordo di distribuzione in esclusiva per i prodotti danni19 20, nonché una partecipazione dell’1,58% in Monte dei Paschi di Siena. Si ricorda, inoltre, che Capitalia è il principale azionista di Mediobanca e partecipa ad un accordo di consultazione con Unicredito e Monte dei Paschi di Siena in Generali. Secondo la documentazione acquisita agli atti, Fondiaria-Sai ha [omissis] partecipazioni che considera strategiche, tra cui vi sono quelle in Generali, Mediobanca, Capitalia e Monte dei Paschi di Siena21. Considerando, insieme alla partecipazione direttamente detenuta in Generali, anche le quote indirettamente detenute tramite le società suddette, nel complesso Fondiaria-Sai possiede una partecipazione in Generali che rappresenta, secondo i dati di capitalizzazione di borsa al 21 novembre 2006, circa il 22% della sua intera capitalizzazione, ovvero circa il 47% del valore dell’investimento di Premafin nella sua controllata Fondiaria-Sai. 22. Inoltre, Fondiaria-Sai ha rappresentanti nei CdA di Capitalia e di Mediobanca. Come già evidenziato il management di Generali è espressione del primo azionista, inoltre in Mediobanca vengono discusse le linee strategiche dell’attività di Generali. Il CdA di Mediobanca tratta direttamente questioni inerenti le proprie partecipate e controllate, come dimostra chiaramente il processo decisionale seguito in occasione del richiamato tentativo dell’Ing. Ligresti di essere nominato nel CdA di Generali. 23. [omissis] partecipazioni che Fondiaria-Sai definisce come strategiche, [omissis] RCS e Pirelli. Si tratta di due imprese che, nel proprio patto di sindacato e nel CdA annoverano rappresentanti, oltre che di Fondiaria-Sai, anche di Generali e di Mediobanca. Ciò testimonia ulteriormente la natura particolarmente stringente dei legami tra la banca d’affari e i due gruppi assicurativi. 24. Infine, vale la pena osservare che Fondiaria-Sai, nell’analizzare i propri investimenti, tra le [omissis] partecipazioni strategiche pone quelle di Generali e Capitalia in particolare rilievo, in quanto rappresentano un investimento superiore al 10% della propria capitalizzazione. Come sottolineato dalla stessa Fondiaria-Sai, la presenza in Capitalia ha natura industriale, essendo volta alla ricerca di eventuali alleanze di bancassicurazione22. Analogamente, la partecipazione in Generali non può essere considerata avente natura finanziaria, considerata anche la richiamata volontà di Fondiaria-Sai di entrare direttamente nel CdA di Generali. 25. Per altro verso, si deve sottolineare che con l’acquisto di Toro, Generali ha aumentato di circa l’1% la partecipazione che detiene nel capitale di Mediobanca e di Capitalia e potrebbe entrare a far parte del patto di sindacato di quest’ultima. Si è in tal modo creato un nuovo legame incrociato. Si rileva poi che la partecipazione di Generali in Mediobanca e Capitalia è superiore al 2% e dunque, in virtù dell’art. 121 T.U.F., i diritti di voto sono limitati a tale soglia23. 26. I legami tra Generali e Fondiaria-Sai sono ulteriormente rafforzati dal fatto che, così come Fondiaria-Sai è azionista di Mediobanca, anche quest’ultima ha una partecipazione nel capitale di Fondiaria-Sai, di poco inferiore al 2%24.

19 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 20 La quota di Fondiaria-Sai in Capitalia è destinata ad aumentare [omissis] a seguito della prospettata vendita delle azioni detenute da Pirelli, vincolate al patto. 21 Doc. 199 studio di Fondiaria-Sai su posizionamento strategico e scenari futuri del 18 luglio 2006. 22 Docc. 199 studio di Fondiaria-Sai su posizionamento strategico e scenari futuri del 18 luglio 2006 e 449, verbale di audizione della società Premafin. 23 Generali è presente anche nell’azionariato di Unicredito, seppure con una quota pari a circa lo 0,5%. 24 Doc. 470, risposta di Mediobanca del 16 ottobre 2006 alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 10 ottobre 2006.

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Peraltro, Mediobanca continua ad essere il principale finanziatore del gruppo Fondiaria-Sai. Mediobanca, insieme al Mediocredito Centrale (Capitalia), ha svolto il ruolo di banca arranger in occasione della concessione della rimodulazione dell’attuale finanziamento di Premafin25 ed attualmente ha [omissis] dei debiti assunti dalla holding del gruppo assicurativo; l’altro importante finanziatore di Premafin è Capitalia, che, si ricorda, è anche il principale azionista della banca d’affari26. Inoltre, [omissis] dell’esposizione debitoria di Fondiaria-Sai e delle proprie controllate è nei confronti della sola Mediobanca27.

B) I mercati rilevanti

27. L’operazione coinvolge due importanti gruppi assicurativi e produce significativi effetti soprattutto nel settore danni. Per quanto concerne il settore vita, in considerazione della presenza limitata di Toro, complessivamente pari allo 0,7%, l’operazione non appare idonea a produrre particolari effetti sotto il profilo concorrenziale.

a) I mercati del prodotto

28. Nell’individuazione dei mercati interessati il punto di partenza è rappresentato dall’esame dei prodotti idonei a soddisfare un dato bisogno. Nel caso delle assicurazioni, in linea di principio ogni singolo rischio può essere soddisfatto solo da una specifica copertura e dunque dovrebbe configurarsi un mercato distinto per ogni rischio. Tuttavia, in considerazione del fatto che la domanda tende a soddisfare globalmente il proprio bisogno di coperture assicurative28 e che le imprese di regola sono in grado di offrire coperture che riguardano una molteplicità di rischi, è possibile procedere ad aggregazioni dei singoli rischi per individuare i mercati rilevanti. 29. Tali aggregazioni possono essere realizzate tenendo conto della capacità di offerta delle imprese o delle caratteristiche della domanda. 30. Nel primo caso i rischi vengono di fatto aggregati basandosi sulla ripartizione per rami amministrativi, considerato che l’autorizzazione ad operare viene rilasciata dall’autorità di vigilanza settoriale per singolo ramo, e dunque si presuppone che l’impresa attiva in un dato ramo sia in grado di offrire l’intera gamma di coperture rientranti in quel ramo. A parere della parte, bisognerebbe inoltre considerare che le strutture sottoscrittive delle imprese sono organizzate per ramo, i prodotti sono costruiti basandosi sull’equilibrio tecnico di ramo, l’attività di liquidazione dei sinistri è impostata sul concetto di ramo29. 31. Viceversa, l’aggregazione dei rischi in base alle caratteristiche della domanda consente di tener conto, oltre che della specializzazione dell’offerta, anche della diversa natura dei vari segmenti di clientela serviti. Le imprese, di regola, seppure con segmentazioni non sempre coincidenti, utilizzano tale distinzione nell’ambito della propria operatività. Ai fini di una possibile distinzione tra segmenti retail (famiglie e PMI), corporate (aziende) e grandi clienti i fattori da considerare sono riconducibili alla diversa tipologia di prodotto (di regola più 25 Doc. 177, Comunicazione Mediocredito centrale/Mediobanca del 10/11/2004. 26 Doc. 449, verbale di audizione della società Premafin. 27 Doc. 265, risposta di Mediobanca del 27 settembre 2006 alla richiesta di informazioni contenuta nel verbale di accertamento ispettivo del 22 settembre 2006. 28 Le risposte pervenute al questionario inviato ai clienti di Generali e Toro mostrano come la maggior parte di questi siano clienti delle due imprese anche per ulteriori coperture rispetto a quelle dei rischi trasporti. 29 Doc. 513, memoria di Generali del 27 ottobre 2006.

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standardizzata nel segmento retail, tailor-made negli altri segmenti), alle modalità di quotazione del rischio (tariffari su premi medi nel retail, quotazione ad hoc nel corporate e per i grandi clienti), al canale distributivo prevalente (rete agenziale nel primo caso, brokers negli altri) e più in generale ai comportamenti di acquisto degli utenti, oltre che al diverso grado di capacità assuntiva necessario per garantire tali coperture (i grandi rischi in genere vengono riassicurati e/o coassicurati)30. 32. Nel corso del procedimento, Generali ha affermato che la ripartizione basata sui rami amministrativi è la più idonea ad individuare i mercati rilevanti ed è peraltro l’unica che consente la disponibilità immediata di dati31. Analoghe considerazioni sono state svolte dall’Isvap nel proprio parere. Così definiti i mercati del prodotto, nella valutazione degli effetti concorrenziali di un’operazione, si deve comunque tenere conto, soprattutto per alcuni rami dove è più accentuata l’eterogeneità della domanda, delle diverse caratteristiche della clientela servita. Di tale esigenza hanno tenuto conto sia la Commissione, in diverse decisioni32, che l’Autorità, nei suoi procedimenti istruttori33.

b) I mercati geografici

33. Le risultanze istruttorie hanno mostrato che, conformemente alla prassi della Commissione e dell’Autorità, la dimensione geografica dei diversi mercati dell’assicurazione danni è tendenzialmente nazionale. Secondo Generali i mercati dell’assicurazione dei rischi inerenti i trasporti (rami Corpi Veicoli Ferroviari, Corpi Veicoli Aerei, Corpi Veicoli Marittimi, Merci Trasportate, RC Aeromobili, RC Veicoli Marittimi) avrebbero invece dimensione sopranazionale, in ragione della dimensione dei rischi, della natura della clientela, in grado di accedere all’offerta di imprese estere sia direttamente che attraverso i brokers, della notevole presenza diretta di imprese estere in Italia, del ruolo della riassicurazione, oltre che della standardizzazione delle polizze per i trasporti internazionali, redatte in conformità a convenzioni internazionali. Anche l’Isvap, nel proprio parere, ha sostenuto la natura sopranazionale dei mercati dell’assicurazione trasporti in considerazione del ruolo della riassicurazione e delle presenza di importanti imprese estere e sopranazionali.

30 Tali diverse caratteristiche dei vari segmenti sono state evidenziate da diversi operatori sentiti nel corso del procedimento. Ad esempio RAS in audizione ha affermato “di regola per le famiglie e le pmi, le polizze di RAS sono plurigaranzia, per gli altri tailored made (con alcune eccezioni per le imprese, specie quelle più piccole). Una differenza fondamentale tra retail e corporate è rappresentata dalla rete distributiva: per il settore retail i prodotti sono quasi tutti venduti dalla rete agenziale, per i grandi clienti l’attività è intermediata per circa l’80% dai brokers.” Doc. 409, verbale audizione della società RAS. Al riguardo si vedano anche i docc. 344, verbale audizione della società Cambiaso Risso, 354, verbale audizione della società ACE Europe, 408, verbale audizione della società AIG Europe, 427, verbale audizione della società Rasini Vigano. La stessa Generali utilizza tale ripartizione nell’ambito della propria attività e ne ha tenuto conto nell’analisi degli effetti della presente operazione. Ad esempio si vedano i docc. 58, CD-Rom contenente, tra l’altro, dati sul portafoglio di Generali nei rami trasporti, 216, Piano strategico di Generali 2006-2008, rinvenuto presso Mediobanca e 217, bozza del piano strategico di Generali, del 20 gennaio 2006, rinvenuta presso Mediobanca. 31 Docc. 1, notifica dell’operazione, 16, risposta di Generali dell’8 settembre 2006 alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 29 agosto 2006, 464, risposta di Generali del 13 ottobre 2006 alla richiesta di informazioni contenuta nel verbale di audizione del 4 ottobre 266, 513, memoria difensiva di Generali del 27 ottobre 2006. 32 Si veda da ultimo Decisione della Commissione del 5 aprile 2006, caso M/4055 Talanx/Gerling, in cui la Commissione ha addirittura individuato un distinto mercato della responsabilità civile delle industrie farmaceutiche. 33 Si vedano ad esempio Provvedimento del 21 febbraio 1996, n. 3632, caso I127, Consorzio Italiano Assicurazioni aeronautiche, in Bollettino n. 8/1996; Provvedimento del 30 aprile 1997, n. 4964, caso I225, Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa, in Bollettino n. 18/1997; Provvedimento del 5 febbraio 1997, n. 6603, caso I305 Assitalia Unipol/Azienda USL Città di Bologna, in Bollettino n. 48/1998 e provvedimento del 25 settembre 1997, n. 5333 Assicurazione rischi Comune di Milano, n. 5333, caso I193, in Bollettino 39/1997, nonchè Provvedimento del 17 dicembre 2002, n. 11475, caso C5422b, Sai-Società Assicuratrice Industriale/La Fondiaria Assicurazioni, in Bollettino n. 51-52/2002.

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34. Per quanto riguarda i mercati dell’assicurazione trasporti, per taluni rischi, in particolare quelli relativi alle grandi flotte aeree e navali nonché alle ferrovie, è indubbio che essi abbiamo dimensione sopranazionale, in considerazione della effettiva capacità della domanda di valutare le offerte di imprese estere nonché del fatto che la quotazione dei rischi di regola tiene conto dell’andamento dei mercati internazionali. Per quanto riguarda in particolare le flotte navali, nel corso del procedimento è emerso che una delle ragioni per la ricerca di coperture all’estero delle navi va ricercata nel fatto che “in Italia, a seguito dei processi di concentrazione nel settore assicurativo che hanno interessato i Corpi, sono rimaste solo 2 imprese che assicurano navi, Generali e Siat (ad es. Sasa, ora di Sai, non assicura più i corpi come faceva prima). Adesso, dopo la concentrazione Generali-Toro, verrà meno anche Lloyd Italico, presente nei corpi e molto attivo”34. Si deve invece sottolineare che il mercato per l’assicurazione della responsabilità civile dei veicoli marittimi ha sicuramente dimensione nazionale, in quanto le flotte navali assicurano tale rischio non ricorrendo alle imprese di assicurazione ma attraverso appositi consorzi (c.d. P&I clubs). 35. Tuttavia, ciò che vale per le suelencate categorie di rischi non è applicabile alla generalità dei rischi trasporti. 36. Innanzitutto, è emerso che la generalità dei rischi delle imprese operanti in Italia viene coperta da compagnie stabilmente presenti sul territorio: di regola si tratta di società italiane, raramente sono rappresentanze di società estere e ciò si verifica soprattutto nel ramo Merci. Tra le principali rappresentanze, solo nel caso dei Lloyd’s - attivi principalmente nel ramo merci ed in alcune tipologie di RC - il rischio viene sottoscritto e quotato all’estero35. Le altre due importanti rappresentanze estere sentite in audizione, ACE Europe ed AIG, operano in Italia da decenni, AIG addirittura dal dopoguerra. Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Generali circa l’esistenza di un rapporto con le case madri che condizionerebbe in modo decisivo la quotazione del rischio, AIG ha affermato che “la quotazione dei rischi avviene generalmente in Italia; la società in Italia ha un’ampia autonomia nell’assunzione dei rischi fino ad un dato massimale, che varia a seconda del rischio; l’intervento della casa madre è necessario solo al di sopra di questo massimale o per rischi particolari”36. Le rappresentanze di imprese estere, in sostanza, operano con le stesse modalità di quelle italiane ed in particolare effettuano la quotazione dei rischi in base alle condizioni del mercato italiano. A riguardo si consideri che la Commissione, in relazione alla copertura dei grandi rischi farmaceutici, ha definito il mercato come nazionale, nonostante la presenza con quote significative di rappresentanze di imprese estere quali AIG Europe e FM Insurance37. 37. Dalla documentazione agli atti emerge, inoltre, che i brokers assicurativi si rivolgono quasi esclusivamente ad imprese italiane, ricorrendo in modo marginale all’estero. Diversamente da quanto affermato da Generali, i broker attivi in Italia, compresi quelli appartenenti a gruppi o

34 Doc. 344, verbale di audizione della società Cambiaso Risso. 35 Ciò emerge dalla risposta fornita dalla rappresentanza italiana dei Lloyd’s al questionario inviato in fase preistuttoria, nella quale viene ricordato che i Lloyd’s sono “un’associazione riconosciuta di singole persone fisiche e/o giuridiche (cosiddetti “sottoscrittori”) che garantiscono in via non solidale tra loro i rischi assunti da ciascuno di essi o da gruppi di essi collegati tra loro e definiti “Syndicates”. Tale associazione è regolata dalla legge inglese[…]. Le coperture assicurative vengono assunte da quei sottoscrittori che, di volta in volta, decidono di accettare i relativi rischi: gli aspetti commerciali e la trattativa vengono svolti senza coinvolgere l’ufficio italiano dei Lloyd’s, che si occupa solo di fornire servizi amministrativi e commerciali a supporto del business”. Doc. 13. 36 Doc. 408, verbale di audizione della società AIG Europe. 37 Decisione della Commissione del 5 aprile 2006, cit.

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network internazionali, di regola trattano unicamente con imprese stabilmente presenti in Italia, in quanto “è importante avere un interlocutore a livello locale soprattutto nella fase di liquidazione dei sinistri, in questo settore sono fondamentali le relazioni a livello personale, la fiducia e la capacità mostrata nella gestione dei problemi è ancora un elemento fondamentale in questo business”38. Inoltre, la ricerca di imprese estere “determina problemi e costi per gli intermediari e per i clienti finali, perché è necessario operare su un territorio più ampio, con maggiori costi, anche di viaggio a fronte di provvigioni immutate, in un contesto in cui i margini sono bassi, e fronteggiare importanti barriere linguistiche e difficoltà nel foro competente”39. 38. Per quanto riguarda la domanda, le imprese che necessitano di una copertura trasporti si rivolgono di regola esclusivamente a compagnie di assicurazione ed intermediari attivi a livello nazionale. Ciò si evidenzia chiaramente dalle risposte ai questionari inviati ad un ampio campione di clienti di Generali e Toro, dalle quali emerge che la quasi totalità degli assicurati nei rami trasporti non ha mai contattato imprese estere, neppure per conoscere eventuali offerte alternative. Anche le rappresentanze di imprese estere e i brokers hanno dichiarato di avere solo clienti presenti in Italia. Ad esempio, “i clienti di AIG in Italia sono tutti italiani o multinazionali con sedi in Italia che necessitano di polizze italiane, analogamente a quanto accade per le filiali estere di AIG, che non hanno clienti italiani”40. Allo stesso modo Rasini Viganò ha affermato di avere “un portafoglio costituito praticamente al 100% da imprese italiane o attive in Italia; la stessa situazione si verifica di regola nelle altre imprese aderenti al network di brokers a cui appartiene anche RVA, operante in una quarantina di paesi, che hanno in portafoglio di regola solo imprese operanti nei paesi in cui sono presenti”41. Sul punto la Commissione, nel citato caso sui rischi farmaceutici, ha riconosciuto il mercato come nazionale in considerazione della preferenza della domanda per compagnie assicurative stabilmente presenti sul territorio nazionale, anche in regime di libertà di stabilimento e per polizze soggette alla giurisdizione tedesca e sottoscritte in lingua tedesca, per evitare incertezze interpretative, nonché per la necessità di strutture liquidative locali. 39. L’Isvap e Generali ritengono che la riassicurazione sia uno degli elementi fondamentali da considerare al fine di definire come sopranazionali i mercati dell’assicurazione trasporti. In particolare, la parte ha fornito stime di alcune correlazioni tra “indicatori dei prezzi della riassicurazione sul mercato di Londra […] ed i premi del lavoro diretto italiano per le principali linee di attività: premi marine/premi trasporti; premi non-marine/premi trasporti; premi non-marine/premi property (incendio e altri danni ai beni)”. Da tali stime emergerebbe un’elevata correlazione positiva tra le due serie, che Generali interpreta come chiaro indizio della forte dipendenza dei premi dell’assicurazione trasporti dai tassi di riassicurazione internazionali42.

38 Doc. 427, verbale di audizione della società Rasini Viganò. 39 Doc. 344, verbale di audizione della società Cambiaso Risso. 40 Doc. 408, verbale di audizione della società AIG Europe. 41 Doc. 427, verbale di audizione della società Rasini Vigano. 42 La correlazione misura la tendenza di una variabile a variare in relazione ad un’altra variabile. In termini percentuali varia tra - 100 e + 100, assumendo valore prossimo a zero quando tra l’andamento delle due variabili non vi è alcuna relazione e valori prossimi a 100 (-100) quando la correlazione è massima (positiva o negativa). Vi sono casi in cui due variabili mostrano indici di correlazione elevati anche in assenza di relazioni di causa ed effetto tra le medesime (ad esempio i consumi tipici di diverse stagioni mostrano elevati indici di correlazione pur non esistendo alcun legame di causa-effetto).

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40. Sul punto si osserva che, a parte la vaghezza delle indicazioni fornite circa i dati e la metodologia utilizzati, gli indici di correlazione sono calcolati su un numero molto limitato di osservazioni, peraltro basandosi su dati di diversa natura: dati di prezzo per la riassicurazione e dati di spesa (prezzo x quantità) per l’assicurazione. Poiché è presumibile che vi sia un certo grado di elasticità della domanda (trattandosi di regola di coperture non obbligatorie), dovrebbe esistere una relazione inversa tra prezzi e quantità, nel senso che all’aumentare dei prezzi dovrebbero diminuire le quantità vendute, con un effetto netto sulla correlazione incerto; pertanto, il valore dell’indice di correlazione fornito dalla parte è di difficile interpretazione. 41. Si deve comunque notare che la riassicurazione rappresenta un distinto mercato, a monte dei mercati assicurativi, nel senso che le compagnie normalmente riassicurano una parte più o meno significativa dei rischi, pagando un corrispettivo all’impresa di riassicurazione, di cui devono tenere conto al momento di determinare la propria politica tariffaria. In analogia a quanto avviene in settori produttivi in cui le imprese acquistano input anche importanti nei mercati internazionali, tale circostanza non può incidere sulla definizione geografica dei mercati a valle (ad esempio si pensi ai settori trasporti ed energia, fortemente dipendenti dai prezzi di input come il petrolio). Nel corso dell’istruttoria è peraltro emerso che la riassicurazione tendenzialmente non incide sul pricing del cliente finale. Infatti, “anche se ci sono fluttuazioni di costo a livello riassicurativo, raramente c’è un trasferimento di ciò sui prezzi, per vari motivi, anche di tipo commerciale, per cui le imprese tendono soprattutto a sovvenzionare tali eventi e non a trasferirli sui premi pagati dagli utenti. Inoltre, in Italia la rischiosità è meno volatile rispetto a quanto accade in altri paesi, esempio nei mercati anglosassoni, per cui eventuali shock di prezzo a livello di riassicurazione vengono riassorbiti dall’assicuratore e non trasferiti al cliente”43. Inoltre, i tassi applicati ai contratti di riassicurazione si modificano di continuo, mentre i contratti assicurativi hanno durata almeno annuale e ciò riduce ulteriormente la possibilità di trasferire sui prezzi finali le variazioni dei tassi suddetti. 42. Per quando riguarda quanto richiamato dalle parti circa l’esistenza di polizze standardizzate per i trasporti in base alle convenzioni internazionali, si deve osservare innanzitutto che la standardizzazione di per sé non è sufficiente a definire un mercato come sopranazionale perché ciò che rileva ai fini della definizione dei mercati geografici sono le condizioni di concorrenza nei diversi ambiti nazionali, potendosi fare numerosi esempi di prodotti del tutto identici su scala sopranazionale, per i quali i mercati geografici sono considerati nazionali se non locali. Inoltre, tale standardizzazione riguarda solo una parte del prodotto e comunque interessa esclusivamente il trasporto internazionale. Sul punto è sufficiente osservare, come si vede nella tabella seguente, che attualmente in Italia il trasporto interno riguarda oltre i tre quarti delle merci trasportate in volume. La maggior parte del trasporto avviene via terra, meno di un quarto via nave, mentre le quote che interessano aerei e ferrovie sono ridotte. Il trasporto interno viene effettuato in proprio, dalle stesse imprese produttrici o rivenditrici, o da trasportatori per conto terzi, questi ultimi in genere di piccole dimensioni.

43 Doc. 354, verbale di audizione della società ACE Europe.

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Tabella 1 - Il trasporto in Italia nel 2004 (ripartizione sulla base delle tonnellate)44

Mezzo Terra Aereo Ferrovia Nave TotaleInterno 97,1 18,9 40,8 27,8 77,7Internazionale in uscita 1,4 0,0 18,8 0,0 1,8Internazionale in entrata 1,5 0,0 40,5 0,0 2,8Totale Internazionale 2,9 81,1 59,2 72,2 22,3Totale 71,3 0,0 4,3 24,4 100,0 Internazionale 9,4 0,1 11,4 79,0 100,0Fonte: elaborazioni su dati Istat 43. La documentazione agli atti evidenzia infine che i premi per le polizze relative al trasporto internazionale in ambito comunitario sono più elevati di circa il 10% rispetto a quelli per le polizze del trasporto interno. Per i paesi al di fuori dell’area comunitaria, la quotazione viene di regola fatta dalle imprese assicurative caso per caso. Poiché, inoltre, è emerso che esistono differenze di tariffa per il trasporto interno a seconda dell’area in cui esso viene realizzato, è difficile che imprese non operanti in Italia dispongano delle informazioni necessarie a quotare i rischi del trasporto italiano45. 44. In conclusione, i mercati rilevanti ai fini della presente operazione sono quelli delle coperture assicurative danni, distinti per rami, di dimensione geografica tendenzialmente nazionale, ad eccezione dei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, RC Aeromobili e corpi di veicoli marittimi, in cui coesistono rischi sopranazionali e rischi nazionali46. Nel mercato corpi di veicoli ferroviari la raccolta premi deriva principalmente dalla copertura di rischi sopranazionali e dunque tale mercato non verrà più considerato nel corso del presente procedimento, in ragione delle quote non elevate detenute dalle parti in ambito internazionale. Nei rami aeronautici, dalle risposte alla richiesta di informazioni inviata in fase pre-istruttoria ai principali operatori, emerge che la raccolta premi derivante dall’aviazione leggera, che costituisce un rischio nazionale in ragione delle caratteristiche della domanda e delle modalità di tariffazione, incide per circa il 43% del totale di mercato47; da tali risposte emerge altresì che nel ramo corpi di veicoli marittimi l’incidenza dei premi per le imbarcazioni da diporto è superiore al 20%48, a cui andrebbe aggiunta una quota ulteriore relativa ai cantieri.

44 Non vengono riportati i dati sul trasporto internazionale in transito, che rappresenta una quota non significativa comunque non atta a modificare il quadro su riportato. 45 Docc. 112, Prontuario Merci trasportate della società Toro e 260, risposta della Confcommercio del 21 settembre 2006 alla richiesta di informazioni del 29 agosto 2006. 46 Già nella valutazione della concentrazione Sai-Fondiaria, che interessava i principali operatori assicurativi, l’Autorità aveva espressamente stabilito che i mercati relativi all’assicurazione dei Corpi di Veicoli Aerei, Corpi di Veicoli Marittimi, Merci ed RC Aeromobili “hanno in parte dimensione nazionale e in parte sopranazionale, trattandosi di rami in cui coesistono coperture per piccoli rischi forniti da imprese nazionali e coperture per grandi rischi”. (Caso C/5422b cit.) 47 Si veda a riguardo anche Commissione Europea, Relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul funzionamento del Regolamento della Commissione n. 3932/92, relativo all’applicazione dell’articolo 81 paragrafo 3 del Trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, COM (1999) 192 Def. 12.05.1999. 48 A ben vedere, si tratta di un dato presumibilmente sottostimato, in ragione del fatto che le imprese interpellate per il questionario sono le principali, mentre nel mercato esistono numerosi altri operatori, di dimensioni inferiori, che offrono quasi esclusivamente coperture per imbarcazioni da diporto.

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c) La posizione delle parti

45. La tabella 2 riporta la quota di premi realizzati dalle parti e dagli altri principali operatori nei diversi rami danni49. Tra questi, Fondiaria-Sai, primo operatore nel settore, assume particolare rilievo in ragione dei legami, descritti in precedenza, che intercorrono tra questo gruppo e Generali. Tabella 2 - Quote di mercato 2005 nei rami danni

Rami Generali Toro Generali+Toro Fondiaria-Sai I Competitor II Competitor Premi (mio)

Infortuni 20,55 4,84 25,39 14,19 13,23 11,60 3.162Malattia 26,32 4,33 30,65 12,93 11,78 11,12 1.746Corpi Veicoli Terrestri 9,14 7,65 16,79 22,93 16,83 10,50 3.194Corpi Veicoli Aerei 55,11 1,34 56,45 17,82 14,25 5,46 60Corpi Veicoli Marittimi 40,58 4,52 45,10 34,72 6,82 3,69 379Merci Trasportate 28,18 3,34 31,52 15,26 7,59 7,56 413Incendio 19,33 6,52 25,85 15,16 14,35 7,31 2.443Altri danni 21,88 6,38 28,26 13,68 11,60 8,63 2.518RCAuto 10,92 7,14 18,06 23,55 15,76 11,57 18.313RC Aeromobili 79,18 0,89 80,07 4,39 9,51 2,75 56RC Veicoli Marittimi 12,74 6,14 18,88 21,91 19,32 11,01 27RC Generale 19,60 3,74 23,34 13,86 12,60 10,09 3.489Credito 0,49 0,72 1,21 0,13 49,90 20,20 360Cauzione 12,63 4,60 17,23 15,84 9,63 8,94 504Perdite Pecuniarie 9,81 2,79 12,60 5,84 12,42 10,17 510Tutela Legale 9,12 10,16 19,28 7,22 18,54 11,09 229Assistenza 17,35 3,39 20,74 10,05 20,30 13,63 331Totale danni 15,01 6,19 21,20 19,32 15,01 10,46 37.745Fonte: Elaborazioni su dati Ania 46. Ai fini dell’analisi degli effetti della presente concentrazione vengono presi in considerazione i mercati in cui le quote congiunte delle parti risultano superiori al 20% e/o in cui la quota realizzata dal nuovo aggregato unitamente alle quote di Fondiaria-Sai è superiore al 35%. L’operazione non è suscettibile di produrre effetti significativi nei mercati dell’assicurazione credito, cauzione, perdite pecuniarie e tutela legale. Non viene inoltre considerato il mercato dell’assicurazione assistenza in ragione delle quote congiunte delle parti e della presenza non rilevante di Fondiaria-Sai, oltre che della concorrenza potenziale esercitabile da operatori non assicurativi (es. ACI).

49 I dati della tabella 2 differiscono parzialmente da quelli contenuti nel provvedimento di avvio e forniti dalle parti nella notifica dell’operazione, in quanto considerano anche il fatturato delle rappresentanze di imprese estere UE. Vale notare che l’Isvap, nel proprio parere, ha utilizzato dati analoghi a quelli contenuti nella notifica dell’operazione. Considerato che le problematiche concorrenziali scaturenti dalla concentrazione in esame sono sostanzialmente le medesime, qualunque siano i dati utilizzati per il calcolo delle quote di mercato, l’Autorità ha ritenuto di basare le proprie valutazioni sui dati contenuti nella memoria di Generali. In ogni caso, si osserva che da tali dati si ricavano quote di mercato sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella notifica, con l’eccezione del ramo Merci trasportate.

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47. Secondo Generali l’individuazione dei mercati dove l’operazione potrebbe rivelarsi problematica andrebbe effettuata avendo ad esclusivo riferimento il valore e l’incremento dell’indice HHI, secondo quanto indicato nelle “linee guida” sulle concentrazioni orizzontali della Commissione CE50: per un indice HHI post-merger di valore compreso tra 1000 e 2000, l’operazione appare problematica se l’incremento è superiore a 250, per valori superiori a 2000, è sufficiente un incremento maggiore di 150. Tabella 3 - Indice HHI pre- e post-merger nei rami danni

Rami HHI pre HHI post Delta HHI Premi (mio) % su totale danni

Infortuni 1.035 1.234 199 3.162 8,4

Malattia 1.224 1.452 228 1.746 4,6

Corpi Veicoli Terrestri 1.162 1.302 140 3.194 8,5

Corpi Veicoli Aerei 3.602 3.749 147 60 0,2

Corpi Veicoli Marittimi 2.949 3.316 367 379 1,0

Merci Trasportate 1.282 1.470 188 413 1,1

Incendio 1.005 1.258 253 2.443 6,5

Altri danni ai beni 1.047 1.327 280 2.518 6,7

RCAuto 1.197 1.353 156 18.313 48,5

RC Aeromobili 6.392 6.532 140 56 0,1

RC Veicoli Marittimi 1.267 1.423 156 27 0,1

RC Generale 976 1.122 146 3.489 9,2

Totale danni 1.046 1.232 186 37.745 100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Ania 48. In base a tali criteri, come si evince dalla tabella 3, andrebbero considerati i soli mercati Corpi di Veicoli Marittimi, Incendio e Altri danni ai beni51. Di questi, sempre secondo Generali, per il mercato Corpi di Veicoli Marittimi dovrebbe considerarsi la dimensione sovranazionale dello stesso, posto che l’85% del mercato sarebbe rappresentato da flotte navali. Nel complesso, Generali ritiene che l’operazione potrebbe avere effetti su mercati che rappresentano circa il 14% del settore danni, impatto che a detta della parte sarebbe comunque insufficiente a ritenere l’operazione suscettibile di divieto. 50 Cfr. Comunicazione della Commissione CE, recante “Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese”, in G.U.C.E. C31 del 5 febbraio 2004. 51 L’indice contenuto nella tabella 3 è stato calcolato considerando le quote di mercato dei primi 20 gruppi pre-merger e delle principali imprese estere. La mancata considerazione degli altri operatori non modifica se non marginalmente tale

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Simili considerazioni vengono svolte dall’Isvap che, nel proprio parere, rileva come, guardando ai valori assunti dall’indice HHI, le soglie di attenzione sarebbero superate solo nei rami incendio e altri danni ai beni, mentre nei rami corpi di veicoli marittimi e merci trasportate l’operazione non sarebbe problematica in ragione della dimensione europea dei relativi mercati. 49. In realtà, come chiariscono le citate “linee guida” sulle concentrazioni orizzontali, l’indice HHI rappresenta un primo indicatore da considerare ai fini di un eventuale avvio di istruttoria, che l’Autorità ha valutato nel provvedimento di avvio, ma non può essere l’unico elemento su cui basare la valutazione degli effetti di una concentrazione. Inoltre, la stessa Commissione, nel fissare le soglie di attenzione per l’indice HHI, chiarisce che tali soglie non sono adeguate a valutare i possibili effetti di una concentrazione nei casi in cui si verifica almeno una delle seguenti circostanze: “c) vi sono significative partecipazioni incrociate tra le imprese presenti nel mercato; d) una delle imprese partecipanti alla concentrazione è un'impresa deviante (maverick), con un'elevata probabilità di interferire nella condotta coordinata; e) vi sono indicazioni di un coordinamento passato o in atto, o di comportamenti che facilitano tale coordinamento; f) una delle imprese partecipanti alla concentrazione già detiene, prima dell'operazione, una quota di mercato del 50 % o superiore”52. Ad esempio, con riferimento al punto c) la Commissione ha costantemente ritenuto che l’indice HHI sottostimi, in presenza di significativi legami finanziari e personali, il grado di concentrazione effettivo, in quanto occorrerebbe apportare opportuni correttivi per tener conto dei ridotti incentivi a competere per le imprese interessate da tali legami. Come verrà illustrato nel corso del presente procedimento, nei mercati interessati dall’operazione di regola sono presenti le circostanze indicate nei punti c), d) ed e); mentre il punto f) rileva per i mercati dell’assicurazione aeromobili.

d) I mercati dell’assicurazione auto

50. Nell’analisi della struttura dei mercati interessati dall’operazione si ritiene opportuno considerare separatamente i rami auto (RC auto e Corpi di veicoli terrestri) dal resto dell’assicurazione non auto per diverse ragioni. 51. In Italia le coperture auto rappresentano il 57% del totale della raccolta premi nel settore danni; la polizza RC auto viene acquistata dalla generalità delle famiglie italiane, in quanto si tratta di una copertura obbligatoria, connessa al possesso di un veicolo a motore. Tale copertura rappresenta l’85% dei premi realizzati nei rami auto; l’altro 15% è rappresentato da premi relativi a coperture spesso acquisite congiuntamente a quella obbligatoria (ad esempio l’incendio e furto auto). 52. Peraltro, le considerazioni che seguono in merito alla struttura dei mercati auto, di regola, possono essere applicate anche a numerosi altri mercati, come dimostra la circostanza che la stessa Generali ha condotto la valutazione preliminare dell’operazione avendo principalmente a riferimento le caratteristiche e i dati del settore auto, che ha considerato validi per l’intero mercato. Generali ritiene la copertura auto come “il contratto di ingresso nel mondo dell’assicurazione”53.

valore in considerazione delle quote di mercato estremamente ridotte detenute dagli stessi. In ogni caso, l’incremento dell’indice HHI è indipendente dal numero di imprese considerate per calcolare l’indice stesso. 52 Comunicazione della Commissione cit. 53 Doc. 514, verbale dell’audizione finale di Generali del 31 ottobre 2006.

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53. Sia i dati di bilancio delle imprese assicurative che numerosa documentazione acquisita agli atti del procedimento testimoniano come l’intero settore dell’assicurazione danni in Italia, inclusi i mercati auto, sia caratterizzato da un significativo grado di redditività che rende tale settore particolarmente attraente, anche per gli operatori esteri54. La redditività dei rami danni, inclusi quelli auto, è ripetutamente evidenziata anche nelle analisi di fattibilità della presente concentrazione55. Mentre il mercato dell’assicurazione Corpi di veicoli terrestri è sempre stato particolarmente profittevole per le imprese, a causa di andamenti tecnici molto favorevoli, il mercato della RC auto negli ultimi anni è migliorato costantemente, divenendo uno dei migliori sulla scena internazionale, come mette in risalto la stessa Generali56. Tale miglioramento è stato reso possibile anche da una dinamica dei prezzi particolarmente sostenuta, che ha consentito alle imprese ricavi comunque superiori ai costi. 54. Proprio a causa della sostenuta dinamica dei prezzi, specie quelli legati alla copertura obbligatoria, il legislatore è spesso intervenuto sul funzionamento del mercato, da ultimo introducendo il sistema dell’indennizzo diretto e il divieto del plurimandato. 55. La stessa Autorità è più volte intervenuta su questi mercati, sanzionando in diverse occasioni le imprese a seguito di riscontrate violazioni all’articolo 2 della legge n. 287/90. In particolare, l’Autorità, prima della liberalizzazione tariffaria, ha accertato due intese restrittive nel mercato CVT, la seconda delle quali relativa anche a numerosi mercati non auto57. Successivamente alla liberalizzazione, l’Autorità ha concluso due procedimenti istruttori, estesi alla generalità delle imprese, accertando in un caso diverse pratiche concordate, tra cui un pervasivo scambio di informazioni, facilitante il raggiungimento di equilibri collusivi, nell’altro il coordinamento nella determinazione dei costi di indennizzo per i sinistri auto58. In considerazione delle particolari problematiche del settore assicurativo auto, l’Autorità ha anche realizzato una specifica indagine conoscitiva, che ha messo in evidenza l’esistenza di diversi elementi che ostacolano il realizzarsi di un corretto gioco della concorrenza59. 56. I mercati dell’assicurazione auto presentano un grado di concentrazione elevato a seguito del processo di consolidamento che li ha interessati negli ultimi anni. Nel mercato RC auto, mentre nel 1998 i primi cinque gruppi detenevano complessivamente una quota di mercato di circa il 51%,

54 Doc. 450, verbale di audizione della società Fondiaria-Sai. I dati di bilancio sul mercato di fonte ANIA confermano l’andamento tecnico fortemente positivo del ramo CVT, con un Combined Ratio inferiore al 70% negli ultimi 5 anni, e la continua tendenza al miglioramento del conto tecnico del ramo RC auto, in cui il Combined Ratio nell’ultimo anno è stato al di sotto del 97%. L’Italia è il paese che negli ultimi anni ha registrato il miglior combined ratio danni, a confronto con i principali paesi europei. Cfr. Fast-pack mercato Danni, Ania, luglio 2006, disponibile sul sito internet dell’Associazione. 55 Per tutti cfr. doc. 209, analisi dell’acquisizione di Toro da parte di Generali, del 26 giugno 2006, acquisita presso Mediobanca. 56 Doc. 209, v. nota precedente, in cui si legge anche “A series of structural reforms have transformed the Italian motor market. Road safety legislation, including the points system, safer cars and anti fraud measures have transformed the market from one of the worst to one of the best”. 57 Provvedimento dell’Autorità n. 1266, del 2 luglio 1993, Ania, in Boll. n. 15-16/1993, e Provvedimento dell’Autorità n. 2024, dell’8 giugno 1994, Assicurazioni rischi di massa, in Boll. n. 23/1994. 58 Provvedimento dell’Autorità n. 8546, del 28 luglio 2000, RC auto, in Boll. n. 30/2000, e Provvedimento dell’Autorità n. 14296, del 30 novembre 2005, Tariffe dei periti assicurativi, in Boll. n. 48/2005. 59 Provvedimento dell’Autorità n. 11891, del 17 aprile 2003, Settore dell’assicurazione autoveicoli, in Boll. n. 16-17/2003.

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che nel 2005 è diventata pari a circa il 69%. Per effetto della presente operazione, tale quota supererà il 74%60. Nel mercato sono presenti circa 30 operatori, di cui due terzi con quote di mercato marginali, inferiori all’1%. Per quanto riguarda il ramo Corpi di veicoli terrestri, la quota di mercato congiunta dei primi cinque gruppi è passata da circa il 52% nel 1998 ad oltre il 67% del 2005. Per effetto della presente operazione, tale quota supererà il 73%. Il numero di operatori nel ramo è di poco superiore a quello osservato nel ramo RC auto, ma nella generalità dei casi si tratta comunque di operatori di piccole dimensioni ad eccezione dei principali gruppi. 57. La crescita della quota di mercato delle principali imprese dipende quasi esclusivamente dai processi di crescita esterna, come riconosce la stessa Generali, che nei documenti di analisi della presente concentrazione afferma che [omissis]61. 58. Qualora si considerino le quote di mercato, depurate da tali processi, si registra una sostanziale stabilità delle stesse, come dimostra la tabella 4, che riporta le variazioni relative nelle quote di mercato. Tabella 4 - Variabilità delle quote di mercato nel mercato RC auto

2002 2003 2004 2005 05/01Media semplice top 5 2,5 1,2 0,6 0,8 4,2Media semplice da 6 a 10 8,9 5,0 3,9 3,7 17,4Media semplice top 10 5,7 3,1 2,3 2,3 10,8

Media ponderata top 10* 4,0 1,9 1,2 1,4 7,1* i pesi sono rappresentati dalle quote di mercato 2005. Fonte: elaborazione su dati ANIA 59. Dalla tabella emerge che, soprattutto se si osservano i principali operatori, le variazioni medie (indipendentemente dal segno della variazione) risultano praticamente trascurabili. Ad esempio, nell’ultimo anno le quote di mercato dei primi 5 gruppi sono variate solo dello 0,8%. Considerando i primi 10 gruppi, la variabilità delle quote è un po’ più elevata ma comunque contenuta (2,3% considerando la media semplice, 1,4% ove si consideri il peso relativo dei diversi operatori). Le stime sulla variabilità delle quote di mercato prodotte da Generali nelle memorie mostrano un valore per i primi 5 gruppi di poco superiore a quello calcolato dall’Autorità sulla base dei dati Ania. Generali stima per i mercati auto, nel periodo 1999-2005, una variabilità del 6%, valore comunque idoneo a testimoniare la stabilità delle quote di mercato62. 60. La stabilità delle quote di mercato sembra doversi ricondurre ad una sostanziale rigidità della domanda per il mercato e anche per le singole imprese. Per quanto riguarda il mercato nel complesso, tale rigidità discende dalla natura obbligatoria della copertura principale, quella RC

60 Il dato sul 1998, sia per il ramo RC auto che per quello Corpi di veicoli terrestri, è tratto dal provvedimento dell’Autorità sul caso RC auto, cit.. 61 Doc. 32, bozza del Comitato esecutivo di Generali del 25 giugno 2006. 62 La stabilità delle quote di mercato nei rami auto e più in generale nell’intero settore danni emerge da diversi documenti di Generali o di Mediobanca, tra cui ad esempio dal grafico riprodotto a pagina 13 del documento 208, analisi di Mediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali.

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auto. Per quanto riguarda le singole imprese, la rigidità è riconducibile in buona parte alla scarsa propensione alla mobilità da parte della clientela. Si tratta di un elemento di estremo rilievo ai fini della valutazione dell’impatto concorrenziale della presente operazione. 61. In merito a tale aspetto, nel corso del procedimento è stata acquisita numerosa documentazione che testimonia l’elevato grado di fedeltà alla marca dei clienti italiani nei mercati suddetti. In particolare, in un’analisi dell’operazione di concentrazione del 23 giugno 2006, predisposta da Mediobanca, è affermato che, a fronte di una durata media del rapporto contrattuale con il cliente di 2 anni in Germania e di 4 in Francia, la durata media per le imprese italiane coinvolte dall’operazione è di 7 anni per Assitalia, 10 per Generali e addirittura 15 per Toro63. In un documento predisposto da Generali viene riportata una durata media del rapporto contrattuale di 15 anni, sia per Toro che per Generali, a fronte di una media di mercato italiana di 12,5 anni, circa tre volte i 4,7 anni indicati per la Germania e cinque volte il dato per il Regno Unito64. In una bozza del piano strategico per il 2006-2008 del 19 maggio 2005, Generali afferma che [70-90%] dei clienti auto non ha mai confrontato i prezzi di altre imprese di assicurazione rispetto a quelli dell’impresa presso cui è assicurato65. 62. Analoghe considerazioni circa la mobilità della domanda nel settore auto sono contenute in un’analisi di posizionamento strategico del gruppo Fondiaria-Sai del 18 luglio 2006, da cui emerge che l’indice di customer retention nel 2005 è pari a 95,6% (dati di fonte Databank), ovvero poco più del 4% dei clienti cambia compagnia di assicurazione nel corso dell’anno. Al riguardo, Fondiaria-Sai commenta che “a partire dal 2003, l’indicatore di customer retention è cresciuto stabilmente, ritornando agli alti livelli degli anni ‘90”66. Nel medesimo documento, per il confronto internazionale, a fronte di una percentuale di consumatori pari all’8% che in Italia avrebbe cambiato compagnia nell’ultimo anno, in Germania tale percentuale sale al 21% e nel Regno Unito al 35% (dati di fonte McKinsey). 63. La scarsa mobilità della domanda accertata nel corso del procedimento si spiega essenzialmente con il fatto che “per la RC auto e in genere per le altre coperture assicurative il cliente è molto pigro, perché il costo del cambiamento non è solo legato al prezzo; il tasso di fedeltà è ancora altissimo perché il rapporto di fiducia è molto importante e l’agente può orientare fortemente il cliente”67. In sostanza, la complessità del prodotto assicurativo rende difficile l’attività di ricerca da parte degli utenti, i quali non trovano un valido supporto nell’attuale struttura distributiva di tipo agenziale, spesso monomarca. 64. I rami auto continuano ad essere caratterizzati dalla quasi totale assenza di intermediari indipendenti. Si consideri a riguardo che i brokers collocano solo il 2,4% delle polizze auto, mentre il resto delle polizze è collocato per il 5,5% mediante vendita diretta (che include i canali internet e telefono), per circa l’1% dalle reti bancarie e per ben il 91% da agenti, di regola monomandatari (dati Ania 2005). Tali dati non differiscono molto da quelli osservabili circa un

63 Doc. 208, v. nota precedente. 64 Doc. 209, analisi dell’acquisizione di Toro da parte di Generali, del 26 giugno 2006, acquisita presso Mediobanca, che riporta i risultati di un recente studio sulle abitudini dei consumatori nel ramo RC auto (Consultant Research on Motor TPL purchasing habits 2004/2005). 65 Doc. 237, Strategic Plan 2006-2008 Life and Non Life Guidelines del 19/5/05, acquisito presso Mediobanca. 66 Doc. 199, studio di Fondiaria-Sai su posizionamento strategico e scenari futuri del 18 luglio 2006. 67 Doc. 459, verbale di audizione della società Reale Mutua.

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decennio fa, quando gli agenti collocavano circa il 95% delle polizze auto (dati Ania 1997); la lieve riduzione dell’incidenza degli agenti è andata a vantaggio della vendita diretta e delle banche. Secondo un documento acquisito presso Mediobanca, dal 1987 ad oggi tale quota è rimasta sostanzialmente invariata68. 65. I mercati assicurativi, soprattutto quelli auto e quelli rivolti al segmento retail, possono essere definiti, come fanno le stesse imprese ivi operanti, come mercati “di offerta”, nel senso che il consumatore di fatto si affida interamente alle indicazioni del venditore poiché non è in grado di comprendere pienamente il prodotto acquistato e quindi raramente svolge un’attività autonoma di ricerca69. Per questo è importante per le imprese raggiungere il consumatore attraverso una presenza capillare a livello territoriale. Ciò emerge anche dalla documentazione predisposta da Generali al fine della realizzazione dell’operazione, in cui si afferma che gli obiettivi strategici della stessa consistono, da un lato nella crescita nei rami danni, in particolare quelli auto, dall’altro nel rafforzamento del canale distributivo chiave del settore, ovvero quello agenziale70; Generali, per effetto dell’operazione, vedrà infatti aumentare dell’81% il numero delle proprie agenzie. 66. In un contesto così caratterizzato, le imprese sono scarsamente incentivate ad introdurre innovazioni di prodotto e di processo tipiche di mercati concorrenziali. A ben vedere, a parte le modifiche inerenti le modalità di pricing (personalizzazione tariffaria), le poche modifiche alle condizioni contrattuali introdotte nel mercato o sono di origine regolamentare oppure consistono in una riduzione dell’ampiezza della copertura assicurativa, realizzata aumentando l’ambito di applicazione delle clausole di esclusione o rivalsa. Per quanto riguarda il processo produttivo, sino al recente passato le imprese, anche tramite accordi restrittivi della concorrenza realizzati nell’ambito dell’associazione di categoria, hanno operato in modo sostanzialmente uniforme nella determinazione di costi e modalità di risarcimento. Gli effetti delle novità introdotte da ultimo, sempre su impulso regolamentare, potranno essere apprezzati solo nel medio periodo. 67. In assenza di un’effettiva concorrenza sui prodotti e/o sui processi, considerata la rigidità della domanda per le imprese e il ruolo della rete agenziale nell’indirizzare le scelte dei consumatori, l’unica strategia di crescita interna che le imprese di fatto prendono in considerazione è la possibilità di vendere ulteriori coperture a chi è già cliente (cross-selling). Sul punto si osserva che una delle ragioni dell’interesse per Toro dichiarate da Generali è proprio la prospettata possibilità di aumentare il cross selling71. In definitiva, le imprese non si avvalgono delle potenzialità di crescita esistenti, basate sulla ricerca di nuovi clienti e l’offerta di prodotti innovativi, potendo contare sulla possibilità di estrarre extraprofitti dalla propria clientela. 68. A riprova del fatto che le imprese preferiscono realizzare margini di profitto più elevati, aumentando i prezzi per la propria clientela, piuttosto che cercare di acquisire nuova clientela contenendo detti prezzi, si può citare un documento reperito presso Generali e riguardante le possibili strategie dell’impresa all’indomani del varo del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (di seguito Decreto Bersani), con particolare riferimento alla normativa che vieta la fissazione di prezzi minimi o sconti massimi da parte delle imprese RC auto. 68 Doc. 208, analisi di Mediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali. 69 Doc. 459, verbale di audizione della società Reale Mutua e 450, verbale di audizione della società Fondiaria-Sai. 70 Doc. 209, analisi di Mediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali e doc. 514, verbale dell’audizione finale di Generali del 31 ottobre 2006.

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Secondo Generali una possibile interpretazione della norma consisterebbe nel divieto per le imprese di assicurazione di concedere sconti sulla tariffa ai propri clienti, per cui gli sconti sarebbero consentiti solo agli agenti sulla componente provvigionale. Poiché attualmente la flessibilità tariffaria incide per il [omissis] sui premi complessivi di Generali, il venir meno di tali sconti permetterebbe a Generali di ridurre in modo consistente le tariffe medie. Tuttavia Generali afferma che per evitare tale riduzione [omissis]72. In altri termini, la strategia suggerita sembrerebbe quella di far gravare sui clienti attuali un sovrappremio del [omissis] e, comunque, di rinunciare ad offrire sul mercato polizze a tariffa inferiore per acquisire nuovi clienti. 69. In altre parole Generali, che peraltro prima dell’acquisizione di Toro deteneva una quota di mercato non elevatissima nel mercato della RC auto, a fronte di un’innovazione normativa finalizzata ad introdurre un certo grado di contendibilità nel più importante canale di vendita, quale quello agenziale, non avrebbe ritenuto di sviluppare una reazione di tipo competitivo per mantenere o accrescere le proprie quote di mercato, ma, al contrario, avrebbe messo allo studio una politica commerciale volta ad impedire che le novità introdotte normativa potessero tradursi in riduzioni dei prezzi pagati dai consumatori. Viceversa, in base a quanto prospettato nel documento in esame, la politica prospettata da Generali avrebbe consentito di aumentare tali prezzi. 70. Sulle possibili dinamiche future dei premi praticati sulle polizze auto, Generali, in numerosi documenti acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi svolti, sostiene la necessità di aumentare il monitoraggio delle strategie di prezzo dei concorrenti e di fissare i prezzi, invece che in base alla rischiosità dei singoli clienti, basandosi sull’elasticità della domanda individuale, vale a dire sulla propensione a pagare dei singoli clienti73. Considerato che, come mostrato in precedenza, la domanda per le polizze RC auto è particolarmente rigida, sia per il mercato che per le imprese, una tale strategia di prezzo non potrebbe che tradursi in un ulteriore aumento dei premi, non legato all’andamento dei costi dell’impresa. Per tali ragioni, Generali si attende da tale manovra significativi aumenti di redditività. 71. Per quanto riguarda l’evoluzione recente dei prezzi per la copertura RC auto, un documento di Fondiaria-Sai, basato su dati Ania, evidenzia come nel periodo 2000-2004 il premio medio sia aumentato del [25-35%], a fronte di un aumento del premio puro (che esprime l’andamento dei costi dell’impresa per far fronte ai sinistri) di appena il [5-10%]. Nello stesso documento, Fondiaria-Sai osserva che per il premio medio “in ottica futura esistono alcuni elementi confortanti: a) più elevata concentrazione del mercato; b) Target Piani Industriali molto ambiziosi in termini di combined ratio; c) elevata fidelizzazione cliente e scarsa sensibilità al prezzo”74. 72. Un ulteriore elemento che non incentiva strategie commerciali aggressive è l’elevata trasparenza dal lato dell’offerta che caratterizza i mercati assicurativi ed, in particolare, i rami auto. In tali mercati, la normativa esistente in materia di trasparenza, volta ad aumentare la disclosure delle imprese a vantaggio degli utenti, in realtà finisce spesso per agevolare le imprese nell’osservazione del comportamento commerciale dei concorrenti, che per Generali svolge un ruolo cruciale nella possibilità di aumentare i prezzi delle coperture assicurative. In particolare,

71 Ad es. doc. 209, analisi di Mediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali. 72 Doc. 47, nota interna di Generali del 4 luglio 2006 sul decreto Bersani. 73 Ad esempio, doc. 237 Strategic Plan 2006-2008 Life and Non Life Guidelines del 19/5/05, acquisito presso Mediobanca. 74 Doc. 199, studio di Fondiaria-Sai su posizionamento strategico e scenari futuri del 18 luglio 2006.

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Generali nel proprio piano strategico per il 2006-2008, nella parte relativa alle strategie di prezzo nei rami danni, considera tra gli elementi fondamentali la possibilità di [omissis]75. 73. Per quanto concerne l’osservazione delle strategie commerciali dei propri concorrenti nel mercato dell’assicurazione RC auto, dalla documentazione in atti emerge che Generali ha creato un ufficio ad hoc, denominato “marketing strategico” che ha il compito di acquisire in tempo reale tutte le variazioni nelle condizioni tariffarie e contrattuali delle altre imprese, avvalendosi degli strumenti che le compagnie devono rendere disponibili sui propri siti internet per consentire agli utenti di fare preventivi76. Tale trasparenza, già molto elevata, aumenterebbe ulteriormente qualora prevalesse l’interpretazione del divieto di sconti esaminata nel punto precedente ed è comunque destinata ad incrementarsi per effetto dell’obbligo per gli agenti di pubblicizzare le provvigioni percepite.

e) I mercati dell’assicurazione non auto

74. Come già osservato in precedenza, le considerazioni proposte per i rami auto sono di regola applicabili anche per diversi rami non auto, come mostra anche il fatto che la stessa Generali, nell’analizzare l’operazione di concentrazione con Toro, attribuisce alla generalità dei rami le caratteristiche strutturali proprie dei rami auto. 75. Tuttavia, mentre i mercati dell’assicurazione auto hanno raggiunto un grado di sviluppo tale da poterli definire come mercati ormai maturi, quelli dell’assicurazione non auto in Italia sembrerebbero non ancora sufficientemente sviluppati. Il confronto internazionale mostra infatti per l’Italia una scarsa incidenza delle coperture non auto nel portafoglio delle imprese di assicurazione ed in generale sul prodotto interno lordo. Tale dato potrebbe far ritenere che in Italia vi sia spazio per una crescita elevata dei rami non auto; in realtà le tendenze degli ultimi anni, mostrano sì una crescita superiore per tali rami rispetto a quelli auto, ma in ogni caso insufficiente per colmare il gap con gli altri paesi. A tale riguardo, alcune imprese sentite in audizione hanno affermato che, sebbene vi siano margini per una crescita sostenuta dei rami non auto, è difficile che ciò si verifichi77. 76. Le ragioni che vengono normalmente richiamate dalle imprese per giustificare il basso tasso di sviluppo del settore delle assicurazioni danni sono riconducibili essenzialmente alla “scarsa cultura assicurativa” che limiterebbe la propensione all’acquisto volontario di polizze non obbligatorie o comunque necessitate. Tuttavia, nel corso del procedimento sono emerse ulteriori ragioni che possono concorrere a spiegare la scarsa dinamicità della domanda. In particolare, è emersa la tendenza degli operatori a non adottare politiche commerciali aggressive. Ciò si evince dal fatto che si tratta di “un settore in cui l’innovazione tecnologica di prodotto è molto limitata”78, in cui il servizio è spesso ridotto ed uniforme e le condizioni contrattuali sono sostanzialmente standardizzate per effetto della rilevante diffusione di polizze di riferimento predisposte dall’associazione di categoria. Inoltre, pur disponendo in alcuni casi della capacità assuntiva e del know how necessari a soddisfare la domanda di particolari coperture, le compagnie assicurative preferiscono non offrire

75 Doc. 237, doc. 237 Strategic Plan 2006-2008 Life and Non Life Guidelines del 19/5/05, acquisito presso Mediobanca. 76 Doc. 50, Benchmarking RCA, acquisito presso Generali. 77 Doc. 459, verbale di audizione della società Reale Mutua e doc. 409, verbale di audizione della società RAS. 78 Doc. 450, verbale di audizione della società Fondiaria-Sai.

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tali coperture, costringendo gli utenti a rivolgersi all’estero, ad esempio, attraverso la rappresentanza dei Lloyd’s come nel caso della RC professionale. 77. Le cause dello scarso sviluppo dei rami non auto sono così spiegate da ACE, rappresentanza italiana di una multinazionale statunitense: “il mercato italiano danni non auto è ancora immaturo (circa 1% del PIL), anomalia nel contesto dei paesi sviluppati; le ragioni di ciò sono numerose, tra cui il fatto che in Italia manca una “cultura del rischio” e tutti gli attori coinvolti (utenti, imprese, intermediari) sono poco dinamici. In Italia c’è una forte vischiosità della distribuzione, dove ancora ha un ruolo rilevante l’esistenza di una relazione del distributore con la clientela”79. 78. Infatti, in Italia quasi il 90% dei premi dei rami danni è intermediata dalla rete agenziale, di regola monomarca. Viceversa, nei paesi in cui i rami non auto sono maggiormente sviluppati, il ruolo degli agenti è progressivamente diminuito a vantaggio di altre forme di distribuzione. 79. Nonostante tale scarso sviluppo, i mercati dell’assicurazione non auto, a differenza di quanto osservato per quelli dell’assicurazione auto, di regola sono sempre stati caratterizzati da un’elevata redditività, con andamenti tecnici fortemente positivi, ad eccezione di alcune assicurazioni di responsabilità civile. Le prospettive di sviluppo unite alla particolare redditività di tali mercati avrebbero dovuto rendere il confronto competitivo particolarmente dinamico, anche grazie all’ingresso di nuovi operatori, rendendo l’offerta più frammentata. 80. Viceversa, il grado di concentrazione, misurato con l’indice HHI, per i mercati non auto interessati dalla presente operazione risulta, come si evince dalla tabella 3, elevato, in crescita, e di regola superiore a quello dei mercati dell’assicurazione auto. Come già rilevato nel § 57, secondo Generali, l’unico modo di aumentare le quote di mercato nei mercati assicurativi danni è rappresentato dalla crescita esterna80, in assenza della quale le quote di mercato rimangono sostanzialmente stabili, come dimostrano anche i dati prodotti da Generali nella propria memoria. Ciò vale soprattutto per quei mercati in cui l’incidenza della distribuzione agenziale è più significativa, rispetto ad altre modalità quali il brokeraggio. 81. Per effetto della presente operazione, il grado di concentrazione aumenterà ulteriormente in diversi mercati non auto, come mostrano i valori assunti dall’incremento dell’indice HHI, che è superiore a 250 punti nei casi dei mercati dell’assicurazione dei corpi di veicoli marittimi, dell’incendio e degli altri danni ai beni. 82. In merito alla mobilità della domanda, l’Autorità ha inviato un questionario ad un campione di clienti di Toro e Generali per i mercati dell’assicurazione trasporti, mercati in cui un numero consistente di consumatori acquista le coperture ricorrendo ai brokers81. Il questionario era volto principalmente a conoscere le abitudini di acquisto per i prodotti in esame (canale distributivo prescelto, fedeltà al marchio, tasso di mobilità, propensione all’attività di ricerca, ecc.). Alla data del 31 ottobre 2006 erano pervenute le risposte di 33 clienti di Generali e 48 di Toro. Tra le domande contenute nel questionario ve ne era una volta a conoscere la durata del rapporto con la propria impresa. Al cliente era stato richiesto se la polizza trasporti:

79 Doc. 354, verbale di audizione della società ACE Europe. 80 Doc. 32, bozza di verbale del Comitato esecutivo di Generali del 25 giugno 2006. 81 La scelta di focalizzare l’attenzione sui mercati dell’assicurazione trasporti nel questionario era dipesa da due ragioni fondamentali: 1. la necessità di verificare la dimensione geografica di tali mercati; 2. la circostanza che, sulla base delle quote di mercato fornite dalle parti nella notifica dell’operazione, i mercati trasporti risultavano quelli in cui maggiori erano le sovrapposizioni delle quote di mercato delle parti.

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a) era stata acquistata per la prima volta in data successiva al 01.01.2001 da Generali o da Toro e se egli da allora aveva cambiato impresa; b) era stata acquistata da Generali o Toro successivamente al 01.01.2001, provenendo da un’altra impresa di assicurazioni; c) era già stata acquista prima del 01.01.2001 da Generali o Toro, senza mai cambiare impresa. 83. Per quanto riguarda i clienti Generali, solo 8 hanno risposto positivamente all’ipotesi b), mentre 10 a quella a) e 15 a quella c). Per quanto concerne i clienti Toro, i valori sono rispettivamente 6, 16 e 26. Si tratta di valori che mostrano come, nonostante la diversa natura delle coperture acquistate (di regola molto più costose di quelle auto, elemento che dovrebbe indurre ad una maggiore attività di ricerca) e il più frequente ricorso al canale dei brokers, il tasso di mobilità sia molto contenuto. Poco più di un quarto dei clienti Generali ha cambiato compagnia di assicurazione negli ultimi 6 anni, percentuale che si riduce notevolmente per i clienti di Toro, appena un ottavo82. Data l’ampiezza dell’orizzonte temporale considerato, si tratta di valori che testimoniano come la scarsa mobilità della domanda sia una caratteristica tipica dell’intero settore dell’assicurazione danni. 84. Dalle risposte al questionario è emerso altresì che solo un numero estremamente limitato di utenti confronta, o ha confrontato prima di scegliere l’attuale fornitore, le offerte di più imprese assicurative. In diversi casi, i rispondenti al questionario hanno affermato di aver demandato al broker tale ruolo. 85. La mobilità della domanda, seppure ridotta, è comunque più elevata per la clientela corporate, tipica dei mercati dell’assicurazione trasporti e che rappresenta una componente molto importante della domanda di coperture non auto quali infortuni, malattia, incendio, altri danni ai beni, ecc.. Si tratta di una clientela di regola più esperta, in grado di ottenere risparmi maggiori da un esito positivo della ricerca, che può avvalersi più facilmente del supporto di brokers assicurativi, preposti proprio ad assistere il cliente. Invero, anche per tale clientela, considerato che i brokers operanti in Italia di regola intrattengono rapporti quasi esclusivamente con compagnie di assicurazione presenti sul territorio nazionale, l’aumento del grado di concentrazione diminuisce la possibilità di trovare offerte alternative sul mercato, con l’effetto di ridurre la mobilità della clientela. Al riguardo, il broker Cambiaso Risso in audizione ha chiarito che “per il consumatore finale la diminuzione del numero di imprese innesca un meccanismo di minore concorrenza perché diminuisce la possibilità di offerta e la possibilità di scelta e i prezzi inevitabilmente aumentano. In questo modo i broker diventeranno agenti delle imprese perché non avranno più una piattaforma di scelta da proporre al cliente così come imposto dal Codice delle assicurazioni”83. Inoltre, si deve tenere presente che, come emerso dalle risposte al questionario inviato in fase preistruttoria ai principali operatori del mercato, per diversi rischi corporate vi è una certa diffusione del ricorso alla coassicurazione. Per quanto di regola la scelta delle imprese che partecipano al team di coassicurazione e il riparto dei premi tra le stesse venga operato dai brokers,

82 Il minor tasso di mobilità dei clienti di Toro si spiega anche con il minor ricorso al canale dei brokers rispetto a quanto osservato per la clientela di Generali. 83 Doc. 344, verbale di audizione della società Cambiaso Risso. Anche Rasini Viganò ha affermato che, a causa del grado di concentrazione del mercato, attualmente “per i brokers è difficile soddisfare le richieste del Codice delle assicurazioni che chiede a tali intermediari di proporre almeno 5 offerte al proprio cliente e di avere in portafoglio per ogni impresa assicurativa al massimo il 25% dei premi totali intermediati”. Doc. 427.

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la prassi diffusa della coassicurazione riduce ulteriormente per il cliente la possibilità di scelta tra offerte alternative, ovvero la possibilità di cambiare fornitore. 86. A riprova del fatto che le caratteristiche strutturali osservate nei mercati auto si ripresentano in quelli non auto, seppure con modalità diverse o, in taluni casi, attenuate, si deve infine rilevare che anche in tali mercati esistono condizioni idonee a garantire un significativo grado di trasparenza. Ad esempio per alcune coperture retail si osservano situazioni analoghe a quelle rilevate per i mercati auto, anche in considerazione della standardizzazione delle polizze. Per quanto riguarda il segmento corporate, vi sono elementi, tra cui rileva soprattutto la notevole diffusione della coassicurazione, che rendono gli operatori del mercato continuamente edotti sulle modalità di assunzione e di quotazione dei rischi nonché sull’attività di gestione dei sinistri, vale a dire sulle variabili strategiche su cui si realizza la concorrenza in tali mercati.

f) Gli effetti dell’operazione

87. Per effetto dell’operazione in esame Generali, acquistando il quinto operatore, diventa il primo operatore nel settore italiano dell’assicurazione danni. Il rafforzamento di Generali si realizza nella quasi totalità dei mercati interessati, sia in quelli caratterizzati da una forte componente corporate, dove la società aveva già una leadership affermata sia in quelli dove prevale la parte retail, in particolare i mercati dell’assicurazione auto, dove, per effetto dell’operazione, Generali viene a raggiungere quote comparabili a quelle dell’attuale leader di mercato, vale a dire Fondiaria-Sai. I due gruppi considerati congiuntamente realizzano nella generalità nei rami danni, inclusi quelli auto, quote superiori al 40%. 88. Per quanto riguarda il posizionamento sul mercato, Generali ha affermato che tra gli elementi a favore della realizzazione dell’operazione vi è il “bilanciamento del mix di clientela di Generali derivante dall’esposizione di Toro nel segmento retail”84. Si deve comunque precisare che, anche a seguito di alcune operazioni di concentrazione, quali l’incorporazione avvenuta nel 2004 di Lloyd Italico, storica impresa nell’assicurazione dei trasporti, in particolare marittimi, Toro aveva una significativa presenza in alcuni mercati tipicamente corporate, accanto a quella nei mercati prevalentemente retail. 89. Per valutare compiutamente gli effetti dell’operazione non è sufficiente limitarsi all’esame delle quote di mercato ma, come già evidenziato in conformità a quanto indicato nelle linee guida comunitarie sulle concentrazioni orizzontali, occorre tenere conto, oltre che dei legami finanziari e personali intercorrenti tra operatori concorrenti e del contesto economico e giuridico, anche della natura dell’impresa acquisita. 90. Il gruppo Toro, storicamente presente nel settore italiano dell’assicurazione danni, con un buon andamento tecnico ed una buona redditività complessiva, è stato acquistato dal gruppo De Agostini nel luglio 2003 e, nel corso del 2005, quotato in Borsa. Come si evince anche dal Piano Industriale 2005-2008, denominato significativamente “The bull is back…and ready to run”85, la nuova proprietà, sostanzialmente estranea al settore assicurativo, ha cercato di introdurre un approccio diverso alla gestione, basato sulla ricerca della profittabilità e della crescita, facendo leva sulla rete 84 Doc. 229, del 13 giugno 2006, contenente un’analisi preliminare dell’operazione da parte di Mediobanca. 85 Doc. 108, Piano strategico 2005-2008 di Toro del 15 novembre 2005. In un documento di Mediobanca in cui si esamina la concentrazione si legge che con la quotazione in Borsa Toro ha “lanciato nuovi prodotti sul mercato, realizzato nuove campagne commerciali […] al fine di cogliere tutte le opportunità disponibili sul mercato”. Doc. 208, analisi di Mediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali.

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agenziale e sulla struttura di liquidazione, apparentemente tra le migliori del mercato. La società intendeva inoltre espandersi sia nei rami non auto – attraverso il cross selling – sia nel settore vita, dove intendeva assumere circa 300 promotori. 91. La strategia commerciale aggressiva perseguita dal gruppo Toro era ben presente a Generali, che nel verbale del Comitato di Direzione del 27 marzo 2006 affermava che Toro [omissis]86. E’ utile qui richiamare la natura degli incontri del Comitato di Direzione, a cui partecipano tutti i vertici operativi della società, volti ad analizzare l’evoluzione complessiva delle assicurazioni danni e vita in Italia. Il verbale suddetto è particolarmente sintetico e anche per questo è significativo il fatto che l’unico operatore concorrente ivi citato sia proprio Toro. 92. Il cambiamento di strategia voluto dalla nuova proprietà è confermato dalla performance di Toro nel mercato RC auto (in cui si concentra gran parte della raccolta premi del gruppo), dove, come si evince dalla tabella 5, a partire dal 2004 il gruppo ha avuto tassi di crescita superiori a quelli del mercato, invertendo così la tendenza alla contrazione delle quote di mercato registrata fino al 2003. Tabella 5 - Variazione della raccolta premi sull’anno precedente e quote di mercato nella RC auto (dati in %) Anno 2004 Anno 2005 Variazione Quota di mercato Variazione Quota di mercatoMercato 2,58 0,64Fondiaria-Sai 2,75 23,53 0,72 23,55Allianz 1,87 15,88 -0,25 15,74Unipol 1,62 11,71 -0,56 11,57Generali 1,65 10,96 0,18 10,91Toro 3,01 7,04 2,21 7,15Fonte: Elaborazioni su dati Ania 93. Dalla tabella 5 emerge quindi che già nel 2004 la crescita della raccolta premi complessiva del gruppo Toro è superiore a quella dell’intero mercato e a quella dei principali gruppi assicurativi. Nel corso del 2005 la forbice tende ad allargarsi ulteriormente: a fronte di una crescita della raccolta premi dell’intero mercato pari allo 0,6%, quella di Toro è pari al 2,2%. I dati relativi al primo semestre 2006, prima della acquisizione da parte di Generali, mostrano che la tendenza ad una crescita della raccolta premi del gruppo Toro superiore a quella dell’intero mercato si accentua ulteriormente. I dati della relazione semestrale indicano che nei rami auto Toro ha registrato una crescita della raccolta premi pari al 4,6%87; i dati di fonte Isvap mostrano che i rami RC auto e corpi di veicoli terrestri hanno registrato rispettivamente una crescita dell’1,8% e dell’1,5%, sensibilmente inferiore quindi a quella di Toro88. Complessivamente, nel primo semestre del 2006, Toro ha registrato una crescita del 4,8% nei rami danni contro una crescita media del mercato pari al 2,3%.

86 Doc. 52, verbale Comitato di Direzione di Generali del 27 marzo 2006. 87 Toro Group, First Half 2006 Results, presentazione del 12 settembre 2006, presente sul sito della Borsa Italiana. 88 Isvap, Lettera circolare del 6 ottobre 2006, recante premi lordi contabilizzati nel primo semestre 2006 dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l’Italia delle imprese di assicurazione estere.

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I mercati dell’assicurazione auto

94. Come più volte sottolineato nel corso del presente procedimento, l’operazione consente a Generali di incrementare significativamente le proprie quote di mercato nei rami auto (RC auto e Corpi di veicoli terrestri), nei quali Toro era particolarmente attivo, con quote di mercato superiori al 7%. Per effetto dell’operazione il gruppo Generali avrà una quota di mercato superiore al 18% nella RC auto e di circa il 17% nei CVT. In entrambi i mercati il primo operatore è Fondiaria-Sai, con quote pari a circa il 23%. Nei mercati suddetti vi sono altri due gruppi con quote di mercato superiori al 10%, Allianz e Unipol, mentre tutti gli altri competitors hanno quote sensibilmente inferiori. 95. Per comprendere pienamente gli effetti dell’operazione si deve considerare il rafforzamento della rete distributiva di Generali che discenderà dall’acquisto della rete agenziale del gruppo Toro, particolarmente presente nel nord ovest con gli agenti della capogruppo e nel centro sud soprattutto grazie alla controllata Nuova Tirrena. In numerose province, la quota congiunta dei premi raccolti nei rami danni da Generali e Toro supera il 25%, in alcune, tra cui Roma e Venezia, supera il 30%. Considerando anche la rete agenziale di Fondiaria-Sai, numerose sono le province in cui i due gruppi realizzano insieme una raccolta premi superiore al 50%, incluse Torino, Genova e Napoli. Tali valori costituiscono una proxy adeguata della raccolta premi realizzata a livello provinciale nei mercati dell’assicurazione auto, considerato che essi rappresentano circa il 60% dei rami danni e che il consumatore spesso acquista la totalità delle coperture danni di cui necessita presso il medesimo punto vendita.

I mercati dell’assicurazione dei trasporti

96. Nei rami trasporti, con l’eccezione della RC Veicoli Marittimi, Generali deteneva precedentemente all’operazione quote a livello nazionale particolarmente significative, anche superiori al 50% in due mercati. Si tratta dei mercati relativi alla responsabilità civile degli aeromobili (79,18%) e ai corpi dei veicoli aerei (55,11%). In tali mercati, qualsiasi incremento delle quote di mercato a seguito di un’operazione di concentrazione, sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali, deve essere valutato con particolare attenzione. Toro in questi due mercati aveva quote pari a circa l’1%. Si ricorda, tuttavia, che in questi mercati vi è spesso una componente di rischi sopranazionali, a cui va comunque aggiunta un’elevata frazione di rischi inerenti l’aviazione leggera, rispetto alla quale l’operazione è suscettibile di produrre effetti. L’analisi delle risposte alle richieste di informazioni inviate ad un campione di clienti di Generali e di Toro nei rami trasporti mostra che Generali è specializzata soprattutto nei grandi rischi aeronautici, mentre Toro assicura esclusivamente rischi inerenti l’aviazione leggera89. Considerate anche le risposte delle imprese assicurative al questionario inviato in fase pre-istruttoria, la sovrapposizione effettiva per i piccoli rischi nazionali, determinata dalla presente operazione, assume valori inferiori rispetto a quelli desumibili considerando le quote calcolate sulla raccolta premi per ramo. Nel mercato dei corpi di veicoli aerei il principale concorrente è Fondiaria-Sai con una quota prossima al 18%.

89 Docc. 16, risposta di Generali dell’8 settembre 2006 e 15, risposta di Toro dell’8 settembre 2006, alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 29 agosto 2006.

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97. Anche nel mercato dell’assicurazione dei corpi dei veicoli marittimi, Generali aveva precedentemente all’operazione una quota di mercato elevata, superiore al 40%. L’incremento di tale quota risulta significativo, avendo Toro una quota pari al 4,5%. In tale mercato il principale concorrente è Fondiaria-Sai con una quota di circa il 35%; mentre tutti gli altri concorrenti hanno quote di mercato sensibilmente inferiori al 10%. In tale mercato si rafforza il duopolio di Generali e Fondiaria-Sai, in quanto scompare uno dei pochi concorrenti con quote significative, l’unico in grado di costituire un’alternativa alle due imprese nel segmento delle navi. 98. Considerato che è plausibile che chi assicura un’imbarcazione da diporto per la responsabilità civile sottoscriva una polizza che copre anche i danni derivanti all’imbarcazione, si può ritenere che le quote di mercato per la componente di rischi nazionali relativi ai corpi di veicoli marittimi possano essere approssimate con quelle relative al mercato dell’assicurazione della RC veicoli marittimi, in quanto la responsabilità civile delle flotte navali viene coperta dai consorzi di autoassicurazione P&I90. In questo mercato, Generali, ad esito dell’operazione avrà una quota di mercato di circa il 19%, inferiore a quella di Fondiaria-Sai, circa il 22%, e di Allianz, poco più del 19%. 99. Infine, nel mercato dell’assicurazione delle merci trasportate Generali deterrà ad esito dell’operazione una quote di mercato pari al 31,5%. Il secondo concorrente è Fondiaria-Sai con una quota di mercato del 15,3%. Gli altri principali competitors hanno quote di mercato inferiori all’8%. Tra questi rientrano anche alcune rappresentanze di compagnie di assicurazioni estere, specializzate soprattutto nell’offerta a favore di grandi imprese.

I mercati dell’assicurazione infortuni e malattia

100. Per quanto riguarda i mercati dell’assicurazione infortuni e malattia, già prima della concentrazione Generali era il primo operatore, con quote di mercato rispettivamente del 20,6% e del 26,3%, mentre Toro deteneva quote di mercato pari al 4,8% e al 4,3%. Anche in tali mercati il principale competitor è Fondiaria-Sai, che realizza il 14,2% nel mercato dell’assicurazione infortuni ed il 12,9% nel mercato dell’assicurazione malattia. In entrambi i mercati operano altri due concorrenti, Allianz ed Unipol, con quote comprese tra l’11% ed il 13%, mentre gli altri operatori detengono quote minori, generalmente inferiori al 5%.

Gli altri mercati interessati

101. Gli altri mercati interessati alla presente operazione sono il mercato dell’assicurazione incendio, quello della RC Generale e quello delle coperture ricomprese nel ramo Altri danni ai beni. 102. Nel mercato dell’assicurazione incendio, Generali rafforza sensibilmente la propria posizione, passando dal 19,3% al 25,9%, consolidando la sua leadership. Il principale concorrente è Fondiaria-Sai con una quota del 15,2%, di poco superiore a quella realizzata da Allianz. I rimanenti operatori detengono quote di mercato sensibilmente inferiori al 10%. 103. Nel mercato dell’assicurazione RC Generale, Generali ad esito dell’operazione deterrà una quota del 23,3%, con un incremento del 3,7%, quota superiore di circa 10 punti percentuali a quella del secondo operatore, Fondiaria-Sai. In tale mercato Allianz e Unipol hanno quote superiori al 10%, rispettivamente del 12,6% e del 10,1%. 90 Cfr. § 34.

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104. Infine, nel ramo Altri danni ai beni, che comprende coperture eterogenee - tra cui rischi agricoli, rischi tecnologici, furto - Generali prima dell’operazione aveva una quota di mercato di circa il 22% mentre quella di Toro era superiore al 6%. Ad esito dell’operazione, la quota di mercato realizzata da Generali sarà più che doppia di quella del secondo operatore, Fondiaria-Sai, che detiene il 13,7%. L’unico altro operatore con una quota superiore al 10% è Allianz.

VI. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

105. Nel corso del procedimento le parti hanno avuto la possibilità di rappresentare per iscritto e oralmente la propria posizione in ordine agli effetti dell’operazione. Tale facoltà è stata esercitata non solo dalle parti, ma anche da Mediobanca, impresa interveniente, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 217/98. Mediobanca risulta interessata alla presente istruttoria in considerazione del contestato controllo della banca d’affari su Generali e dei legami con il principale concorrente di Generali, Fondiaria-Sai91. 106. In via preliminare Generali, nell’audizione finale del 31 ottobre 2006, ha dichiarato che lo scopo dell’operazione di acquisizione di Toro deve essere letto alla luce del processo di consolidamento del settore assicurativo, in atto a livello europeo. Per non rischiare di divenire “preda” Generali ha necessità di crescere e, per tale ragione, ha sfruttato l’opportunità offerta dal poter acquistare un operatore importante in Italia quale Toro. Generali è una delle poche imprese multinazionali italiane e realizza circa il 70% dei propri affari all’estero. 107. Le ragioni industriali dell’operazione “sono da ricondurre alla necessità di realizzare sinergie di costi, considerato il peggioramento atteso nell’andamento della sinistralità”, nonché “nell’esigenza di rafforzare Generali a livello nazionale nel segmento retail”92.

Profili procedimentali

108. Generali, nella memoria pervenuta il 27 ottobre 2006, ha lamentato che il proprio diritto di difesa sarebbe stato leso dalla vaghezza delle risultanze preliminari dell’istruttoria, nella quale non sarebbero state indicate le quote di mercato di Generali nei segmenti retail e corporate, né gli elementi per la presunta simmetria tra le quote di Generali e del suo principale concorrente Fondiaria-Sai. 109. Inoltre, Generali considera che limitazioni al proprio diritto di difesa deriverebbero anche dal tardivo invio della comunicazione delle risultanze preliminari dell’istruttoria e dal fatto che la società avrebbe avuto accesso ad una serie di documenti solo una settimana prima del termine infraprocedimentale per la chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori.

I mercati del prodotto rilevanti

110. Generali nella propria memoria ha ribadito quanto prospettato in fase di notifica dell’operazione circa la coincidenza dei mercati assicurativi con i rami amministrativi, contestando qualsiasi diversa ipotesi di aggregazione dei rischi elementari. In particolare, per Generali la distinzione della clientela secondo la ripartizione della stessa tra retail, corporate e grandi rischi “è utilizzata dalle compagnie solo ed esclusivamente per meglio gestire i rischi attraverso i trattati

91 Considerato che le argomentazioni in ordine al controllo sull’impresa di assicurazioni di Mediobanca spesso coincidono con quelle di Generali, le posizioni delle due imprese vengono riportate congiuntamente. 92 Doc. 514, verbale dell’audizione finale di Generali del 31 ottobre 2006.

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riassicurativi; in particolare, il segmento aziendale è soggetto a controlli penetranti per monitorare la componente dei rischi catastrofali”.

I mercati geografici rilevanti

111. Generali sostiene che i mercati dei trasporti avrebbero dimensione sopranazionale. Ciò risulterebbe dal valore assunto dall’indice di correlazione tra “alcuni indicatori dei prezzi della riassicurazione sul mercato di Londra” con “i premi del lavoro diretto italiano per le principali linee di attività” per il periodo 1998-2005, che mostrerebbe “una forte correlazione positiva tra l’andamento dei prezzi della riassicurazione internazionale e l’andamento della raccolta premi del lavoro diretto italiano”. 112. Inoltre, contribuirebbe a rendere sopranazionali i mercati dei trasporti anche l’elevata presenza di imprese estere, a cui le imprese potrebbero rivolgersi direttamente o tramite i brokers. Il fatto che i clienti si rivolgano alle filiali nazionali di un’impresa estera non farebbe venir meno il carattere sopranazionale dei mercati trasporti. Inoltre, i brokers contatterebbero direttamente imprese estere e non sarebbero gravati da costi eccessivi per collocare i rischi all’estero.

L’impatto dell’operazione

113. Per poter sostenere che l’operazione di concentrazione determina possibili effetti di coordinamento, secondo Generali, non basta osservare che esistono caratteristiche dei mercati preesistenti all’operazione che favoriscono esiti non concorrenziali, ma occorrerebbe dimostrare che la struttura dei mercati risulta peggiorata dall’acquisizione di Toro da parte di Generali, e ciò dovrebbe essere dimostrato per ciascun mercato interessato. 114. Generali afferma che la valutazione dell’operazione andrebbe effettuata avendo a riferimento l’incremento dell’indice HHI, calcolato su dati di mercato differenti rispetto a quelli contenuti nella notifica dell’operazione. Si tratta sempre di dati di fonte Ania che considerano accanto al dato della raccolta premi per ramo dei gruppi presenti in Italia anche quello relativo alle rappresentanze di imprese UE. Sulla base di tali dati, avendo a riferimento i criteri indicati nella già citata Comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali, Generali conclude che sarebbero solo 3 i mercati interessati dall’operazione, segnatamente Incendio, Altri danni ai beni e Corpi veicoli marittimi, rappresentanti rispettivamente il 6,3%, il 6,5% e l’1,0% della raccolta premi del settore danni. 115. Secondo Generali, l’operazione non sarebbe idonea a produrre effetti unilaterali in considerazione delle ridotte quote di mercato che l’impresa di assicurazione verrà a detenere ad esito della stessa. Peraltro, dove le quote sono più elevate i mercati tendono ad essere sopranazionali. Inoltre, nei rami in cui esiste la coassicurazione Generali avrà quote inferiori a quelle risultanti dalla somma delle quote di Generali e Toro, in quanto “tutte quelle situazioni nelle quali fino a ieri Toro e Generali coassicuravano uno stesso rischio non potranno più verificarsi”. Anche il Decreto Bersani, eliminando la possibilità di effettuare accordi di distribuzione in esclusiva e di imporre limiti agli sconti praticabili, dovrebbe ridurre i rischi di effetti unilaterali. 116. Analogamente Generali ritiene che la somma delle proprie quote di mercato con quelle di Fondiaria-Sai sarebbe insufficiente, specie nei rami auto, per individuare possibili effetti coordinati. Infatti, nei rami auto le quote congiunte sono pari ad appena il 40%, mentre nei precedenti comunitari la posizione dominante collettiva è stata individuata con quote di mercato almeno del 60-70%. Inoltre sono presenti altri importanti operatori con quote di mercato

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significative. Per l’individuazione della dominanza collettiva dovrebbero essere considerati anche i comportamenti di questi operatori. 117. Inoltre l’Autorità non avrebbe chiarito se l’operazione in esame sia suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante collettiva, né fornito adeguata dimostrazione dell’esistenza dei requisiti per la dominanza collettiva richiesti dal Tribunale di Primo Grado nella sentenza Airtours93. 118. In merito a tali requisiti, a detta della parte nei mercati assicurativi danni il “riconoscimento della defezione” sarebbe molto difficile a causa della scarsa trasparenza che caratterizzerebbe tali mercati. Con particolare riferimento alla RC auto i premi sarebbero altamente differenziati e le imprese, seppure possono conoscere i premi di listino dei concorrenti non conoscerebbero la struttura tariffaria e gli sconti applicati agli utenti. In tali mercati, inoltre, sarebbe impossibile la “punizione” di comportamenti devianti a causa della scarsa mobilità della domanda che impedirebbe di attuare pratiche ritorsive per scoraggiare e punire la defezione. Infine, l’acquisizione di Toro da parte di Generali, invece di ridurre l’asimmetria con Fondiaria-Sai, l’aumenterebbe, come dimostrerebbero, tra l’altro, le quote di mercato nei rami infortuni, malattia e incendio, sia per la componente corporate che per quella retail. Mentre Generali avrebbe una strategia rivolta al mercato internazionale, Fondiaria-Sai sarebbe focalizzata esclusivamente sul mercato interno. Esisterebbe una forte concorrenza tra le due imprese come dimostrebbero gli esempi di importanti clienti sottratti a vicenda e la decisione di non accettare l’Ing. Ligresti nel CdA. Quanto ai ridotti incentivi a competere derivanti dalla partecipazione azionaria di Fondiaria-Sai in Generali, le parti affermano che ciò che rileverebbe è la quota di profitti trasferiti al concorrente, che dovrebbe essere calcolata avendo a riferimento la capitalizzazione di Generali. Peraltro, non sarebbe chiaro quali siano gli incentivi a non competere per Generali derivanti da detta partecipazione. 119. Per quanto concerne la struttura concorrenziale dei mercati assicurativi danni, Generali sottolinea come non vi sarebbero ostacoli a nuovi ingressi, considerata l’esistenza di canali distributivi disponibili, quali quelli bancari e postali. Inoltre, il mercato, specie per i rami non auto, avrebbe elevate potenzialità di crescita, come si evince dal confronto internazionale che mostra il “notevole grado di arretratezza del ramo danni in Italia”. Per Generali la crescita esterna è un importante fattore di concorrenza ed, in ogni caso, le quote di mercato, depurate da fattori di crescita esterna, non sarebbero stabili, ma mostrerebbero una notevole variabilità. Al riguardo la parte produce dati relativi ad alcuni settori, e non rami, quali quello auto, quello degli infortuni e malattia e quello dell’incendio e altri danni ai beni. Per tali settori, nel periodo 1999-2005 la variabilità dei primi 5 gruppi raggiungerebbe al massimo il 6,0% nel settore auto; per i primi 10 gruppi il 9,3% nel settore incendio e altri danni ai beni. Infine Generali contesta che la domanda sia rigida, sostenendo che il settore danni è rappresentato da una vasta serie di mercati altamente differenziati; inoltre per il segmento corporate la presenza dei brokers sarebbe idonea a garantire la mobilità dei clienti.

93 Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 6 giugno 2002, Airtours c. Commissione, Caso n. T-342/99 in Racc. 2002, II-2585.

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120. Con particolare riferimento al settore RC auto, Generali afferma che i prezzi, invece di aumentare come sostenuto dall’Autorità nella comunicazione preliminare delle risultanze istruttorie, per la società sarebbero diminuiti negli ultimi anni, come dimostrerebbe l’andamento del premio medio. Al riguardo, afferma Generali che, se è pur vero che la raccolta premi negli ultimi anni è cresciuta a ritmi molto più elevati rispetto all’andamento del costo dei sinistri (il 37% contro l’8% nel periodo 1999-2005), si deve anche ricordare che il comparto partiva da condizioni di redditività negativa, che la raccolta premi risente anche dei mutamenti del parco auto e che la frequenza dei sinistri è diminuita fortemente mentre è aumentato il costo medio. Depurando da tali elementi i dati di prezzo e costo “la dinamica dei prezzi della RC auto è di gran lunga inferiore a quella del costo dei sinistri ed in linea con l’inflazione”. 121. Generali ritiene poi che nella generalità dei rami danni gli operatori adottino politiche commerciali aggressive e che esista grande innovazione di prodotto come mostra la grande diversificazione dell’offerta, anche della stessa Generali. 122. In merito alla presunta aggressività di Toro, Generali ritiene che essa non possa essere desunta dal piano industriale di tale impresa, trattandosi di un documento “sulla attendibilità del quale […] è lecito nutrire più di un dubbio”. Inoltre, nella misura in cui Generali e Toro siano effettivamente operatori con caratteristiche complementari, tale aggressività non sarebbe sostenibile.

Considerazioni in merito ai rapporti con Mediobanca e Fondiaria-Sai

123. Mediobanca ha affermato che la Commissione Europea ha già in passato valutato il controllo della banca d’affari su Generali, giungendo ad una valutazione negativa dello stesso. 124. Generali è una public company, di cui Mediobanca detiene circa il 14% del capitale sociale e non sussisterebbero diritti specifici in capo ad alcun azionista. Considerate le composizioni delle ultime assemblee, Mediobanca avrebbe una partecipazione che oscilla tra il 30% e il 38% dei voti ivi rappresentati, quindi insufficiente per garantirle la maggioranza dei voti. Si tratterebbe, a parere di Mediobanca, dell’unico elemento da considerare, secondo quanto emergerebbe dagli orientamenti comunitari. 125. Inoltre, il fatto che tra gli altri principali azionisti di Generali vi siano alcuni dei maggiori azionisti della banca d’affari, Unicredito, Capitalia e Fondiaria-Sai, non rileverebbe per la ricostruzione del controllo. Infatti, come afferma anche Generali, occorrerebbe dimostrare che Mediobanca sia in grado di influenzare le scelte di questi soggetti. Peraltro, secondo Mediobanca, l’acquisizione dei pacchetti azionari in Generali da parte di Unicredito e Capitalia sarebbe avvenuta in netta contrapposizione alla banca d’affari. 126. La previsione contenuta nello statuto di Generali circa la necessità di disporre di almeno il 10% del capitale sociale per la presentazione di proposte in assemblea riguarderebbe unicamente l’integrazione dell’ordine del giorno, mentre tutti i soci potrebbero in realtà presentare proposte. 127. Mediobanca e Generali hanno affermato inoltre che la banca d’affari non può fare affidamento sulla maggioranza degli amministratori né nel CdA né nel comitato esecutivo. In particolare, in Generali sarebbero presenti 11 amministratori indipendenti su 18 membri, mentre nel comitato esecutivo sarebbero presenti solo 2 membri (su 7) nominati da Mediobanca ed un terzo membro sarebbe presente in Mediobanca in rappresentanza di Generali. Peraltro poiché il

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comitato esecutivo è nominato dal CdA, Mediobanca dovrebbe disporre della maggioranza degli amministratori per condizionarne le scelte. 128. Gli ulteriori rapporti tra Mediobanca e Generali sarebbero legati alle attività di finanziamento e di consulenza svolte dalla banca d’affari a favore dell’impresa di assicurazioni. Per Mediobanca la partecipazione in Generali sarebbe particolarmente importante, in quanto costituisce il suo principale investimento ed è quindi naturale che la banca si interessi al buon esito dello stesso. Anche la gestione dell’acquisizione del gruppo Toro da parte di Mediobanca si inserirebbe nei normali rapporti di advising e di finanziamento che Mediobanca intrattiene con i propri clienti, che richiedono anche la predisposizione di analisi e tabelle relative al mercato. 129. In ogni caso, osserva Generali, ciò che rileva, non è la natura attuale dei rapporti con Mediobanca e, quindi di come questi influenzino i legami con il principale concorrente Fondiaria-Sai, ma come tali legami verrebbero modificati dall’operazione in esame. L’unica variazione a tale rapporti, per effetto dell’acquisizione di Toro, sarebbe rappresentata dall’aumento della partecipazione di Generali in Mediobanca e in Capitalia, di cui Generali era peraltro già azionista (partecipazione che per effetto degli intrecci azionari non può comunque superare il 2%).

VII. IL PARERE DELL’ISVAP

130. Con parere pervenuto all’Autorità in data 30 novembre 2006, l’Isvap ha rappresentato, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, una serie di considerazioni in merito agli effetti dell’operazione, di seguito esposte in sintesi. 131. L’Isvap considera che i mercati rilevanti del prodotto debbano essere individuati sulla base della classificazione per rami amministrativi. Al riguardo rileva che: − “non esiste, per il mercato assicurativo, una codificazione standardizzata per tipologia di clientela, nell’ambito dei differenti rami. Ciò comporta che ogni impresa può discrezionalmente scegliere il sistema di codifica più rispondente alle proprie esigenze; − questa Autorità non dispone, conseguentemente, di dati statistici né di evidenze a livello di vigilanza relativi a tale ripartizione”. 132. In merito alla definizione dei mercati geografici rilevanti l’Isvap considera che i mercati dei trasporti hanno dimensione sopranazionale, in considerazione del ruolo svolto dalla riassicurazione e della presenza di importanti imprese estere e di brokers internazionali. 133. L’Isvap rileva, inoltre, che Generali, già impresa leader in 10 mercati rilevanti, per effetto dell’operazione diventerà leader anche in ulteriori 4 mercati. Tuttavia, sulla base dei valori assunti dall’indice HHI, l’Isvap considera un numero ridotto di mercati interessati94. In particolare, escludendo i casi del mercato dell’assicurazione dei Corpi di veicoli ferroviari e di quello dei Corpi di veicoli aerei (di dimensioni sopranazionali per la presenza di rischi relativi a grandi imprese, in particolare Ferrovie dello Stato e Alitalia), l’Isvap sostiene che “il nuovo aggregato Generali-Toro raggiungerebbe soglie di rilevanza ai fini concorrenziali nei rami incendio (27,6%) e altri danni ai beni (30,1%). Nei rami corpi veicoli marittimi (46,6%) e merci trasportate (45,0%) le quote di mercato che Generali-Toro verrebbe a detenere non destano preoccupazione, in ragione della presenza di grandi clienti - peraltro preesistenti all’operazione esaminata - e della

94 Si noti che per l’Isvap, ai fini del parere, utilizza dati analoghi a quelli forniti da Generali nella notifica dell’operazione, dati poi contestati dalla stessa impresa di assicurazioni.

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rilevanza europea di tali mercati”. Solo nei mercati dell’assicurazione incendio e dell’assicurazione altri danni ai beni pertanto potrebbero determinarsi problemi concorrenziali, “anche in considerazione della domanda composita che li caratterizza”, ovvero della compresenza di coperture retail e corporate. 134. Per quanto riguarda il mercato dell’assicurazione RC auto, l’Isvap innanzitutto rileva come, per effetto dell’operazione, il gruppo Generali-Toro diventerà il secondo operatore del mercato, con una quota superiore al 18% - il primo è Fondiaria-Sai - e il grado di concentrazione del mercato crescerà sensibilmente (il CR5 passa dal 69% al 74%). In merito al grado di concentrazione dell’intero settore danni, l’Isvap rileva che ad esito dell’operazione il CR5 in Italia si attesterà al 73,3%, valore sensibilmente superiore a quello dei principali mercati europei: in Francia esso è pari al 52%, nel Regno Unito al 53,2%, in Germania al 39,8%. 135. Inoltre, l’Isvap produce dati relativi all’evoluzione della frequenza sinistri, del costo medio, del premio puro (ovvero il prodotto tra la frequenza e il costo medio dei sinistri) e del premio medio di competenza (che è quello che più rileva per i consumatori). Da tali dati, secondo l’Isvap emergerebbe che le tre imprese considerate “si posizionano, per quanto riguarda il premio medio di competenza, ai livelli più elevati del mercato, come peraltro si registra in media per le imprese di grandi dimensioni”. Inoltre, “a fronte della diversificazione del premio puro, quello medio di competenza delle tre imprese, che tiene conto dei caricamenti, risulta pressoché allineato”. Secondo i dati forniti dall’Isvap, mentre nel 2002 il premio medio di competenza di Toro era sostanzialmente allineato a quello di Generali e Fondiaria-Sai, superiore di circa [10-15%] a quello di mercato, nel 2005 il premio medio di competenza, dopo essere aumentato marginalmente nei due anni precedenti, è tornato al valore del 2002, posizionandosi su un livello intermedio tra quelli di Generali e Fondiaria-Sai e la media del mercato: nel 2005, posto uguale a 100 il premio medio di mercato, quello di Toro risulta inferiore a 110, mentre quello di Generali e Fondiaria-Sai è pari a circa 115. 136. In merito alla scarsa mobilità della clientela nel mercato della RC auto, l’Isvap rileva innanzitutto che le norme contenute nel Decreto Bersani, eliminando la figura dell’esclusiva, a vantaggio del plurimandato, faranno si che “ciascun intermediario potrà offrire al proprio cliente il prodotto più adeguato e alle condizioni più vantaggiose tra quelli disponibili sul mercato”. Il plurimandato dovrebbe anche ridurre le barriere all’ingresso per nuove imprese, in quanto queste potranno accedere con più facilità alla rete distributiva. Inoltre, il recente Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 200695, emanato in attuazione del Codice delle assicurazioni, prevedendo l’obbligo per le imprese di inviare ai propri clienti l’attestato di rischio e una comunicazione scritta con l’indicazione, tra l’altro, dell’importo del premio relativo alla precedente annualità e quello richiesto in caso di rinnovo della polizza, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, eliminerebbe talune delle rigidità che rendono particolarmente difficile la mobilità della clientela. 137. Con riferimento ai legami intercorrenti tra Generali e Fondiaria-Sai, l’Isvap rileva che “seppure Fondiaria-Sai fosse incentivata a non competere e, quindi, colludere in quanto titolare di 95 Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006, concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti RC auto di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) Capo I (Disposizioni generali) nonché la disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione

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un 2,4% di Generali, l’impulso a concorrere della rivale partecipata, non verrebbe sminuito. Generali, non vantando alcuna interessenza diretta in Fondiaria-Sai, non avrebbe alcun impedimento a porre in essere politiche concorrenziali poiché non subirebbe effetti di ritorno tipici di una partecipazione incrociata (internalizzazione delle perdite)”. Inoltre, “dalla documentazione acquisita nonché dalla esperienza maturata dalla attività di vigilanza, in particolare degli ultimi quattro anni, non emergono elementi certi da far ritenere che i legami partecipativi e personali, anche indiretti, siano tali da produrre effetti restrittivi della concorrenza tra le due compagnie di assicurazione”. 138. In ogni caso l’Isvap rileva che una posizione di dominanza collettiva non può essere individuata considerando esclusivamente la posizione sul mercato di Generali e di Fondiaria-Sai, in quanto, ad esito dell’operazione in esame, le quote congiunte delle due imprese saranno pari al 42%, ovvero limitate rispetto a quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria. Infatti, “il grado di concentrazione del mercato italiano riferibile ai primi 5 gruppi assicurativi, che, come detto a seguito dell’operazione raggiungerebbe complessivamente il 73,3%, porta a ritenere che la posizione collettiva dominante derivante da un oligopolio non possa essere esaminata con riferimento alle due sole imprese assicurative citate, in virtù della loro dimensione”.

VIII. VALUTAZIONI

a) Questioni procedimentali

139. Con riferimento alle eccezioni procedurali sollevate da Generali, si evidenzia come, contrariamente a quanto lamentato dalla parte in ordine alla vaghezza delle CRI, nel corso del procedimento sia stata pienamente assicurata la tutela del contraddittorio. 140. La Direzione infatti, avendo comunicato a Generali un documento contenente le risultanze dell’istruttoria fino a quel momento svolta nonché l’indicazione degli addebiti che si intendeva formulare in base agli elementi probatori acquisiti, ha consentito alla società, ben al di là di ogni previsione normativa, l’esercizio del più ampio diritto di difesa. La comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) è un istituto introdotto dal d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 in relazione ai soli procedimenti relativi ad abusi di posizione dominante o intese restrittive della concorrenza e non anche alle istruttorie per le operazioni di concentrazione, in ordine alle quali prevale invece l’interesse delle imprese al rispetto del principio di speditezza e celerità dell’azione amministrativa96. Nel caso di specie, nel quale è dunque da escludersi una soggezione diretta del procedimento all’adempimento della comunicazione delle risultanze istruttorie contemplato dall’art. 14 del d.P.R. n. 217 del 1998, il quale non si riferisce alla materia delle concentrazioni ma a quella, distinta, delle intese restrittive e degli abusi di posizione dominante97, la Direzione ha

obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo II (Esercizio dell’assicurazione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni. 96 E’ infatti pacifico in giurisprudenza che la normativa nazionale antitrust (tanto la legge n. 287\1990 quanto il d.P.R. n. 217\1998) in realtà delinei separatamente e diversamente la disciplina procedimentale in materia di intese restrittive e di abusi di posizione dominante (Titolo II, Capo II, della legge) da quella in materia di operazioni di concentrazione (Tit. II, Capo III) (cfr. la sentenza del T.A.R. Lazio n. 3861, del 5 maggio 2003). 97 Cfr. la sentenza del TAR Lazio n. 7186, del 30 agosto 2003. Il TAR ha affermato il principio in base al quale un’eventuale violazione dei diritti della difesa va esaminata nei suoi effetti in relazione alla rilevanza concreta del vizio procedimentale dedotto; in tale sede si è addirittura escluso un concreto nocumento dalla mancata comunicazione delle risultanze istruttorie nell’ambito di un procedimento nel quale era stato garantito alle parti l’accesso al fascicolo, la

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condotto l’istruttoria nel pieno rispetto del principio generale del contraddittorio ed in conformità ad un modello normativo previsto per procedimenti diversi, assicurando per tale via la più completa tutela dei diritti di difesa della parte. 141. In merito, infine, alla presunta limitazione del diritto di difesa di Generali derivante dall’asserito tardivo invio delle CRI e dalla tempistica di accesso agli atti, occorre del pari evidenziare l’infondatezza di tali censure alla luce della circostanza che la Direzione, come dimostrato in atti, ha tempestivamente provveduto a consentire all’impresa l’accesso al fascicolo non appena la documentazione fosse disponibile e ha altresì sottoposto a Generali, in modo organizzato, ossia trasfondendoli nel documento delle CRI, gli elementi probatori acquisiti e sui quali necessariamente si fonda la decisione espressa nel provvedimento finale. Le condotte contestate pertanto, lungi dal costituire inosservanza delle disposizioni del D.P.R. 217/98, hanno addirittura determinato un ampliamento delle possibilità difensive dell’impresa in un procedimento istruttorio complesso e caratterizzato dalla compressione dei tempi a disposizione.

b) I legami tra Generali e Fondiaria-Sai

Il controllo di Mediobanca su Generali

142. L’istruttoria ha permesso di accertare che il controllo di fatto di Mediobanca su Generali, già verificato dall’Autorità nell’ambito dell’analisi dell’operazione di concentrazione tra Sai e Fondiaria, ancora sussiste, nonostante Mediobanca non disponga singolarmente della maggioranza assoluta dei voti in assemblea. Contrariamente a quanto ritenuto da Mediobanca e Generali, la maggioranza assoluta dei voti in assemblea non è l’unico elemento che la Commissione Europea considera ai fini dell’accertamento del controllo di fatto di una società. Al riguardo la Commissione ha espressamente indicato, in un recente documento, che occorre guardare alla posizione degli altri azionisti presenti all’assemblea, in particolare verificare se questi sono in grado di rafforzare la posizione dell’azionista di maggioranza relativa o di destabilizzarla. Si deve, quindi, prestare attenzione ad elementi quali il grado di dispersione dell’azionariato, l’esistenza di legami strutturali, economici o familiari tra taluni azionisti e quello di maggioranza relativa, nonché la natura della partecipazione, strategica o meramente finanziaria, degli altri azionisti nell’impresa target98. 143. I criteri individuati dalla Commissione risultano fondamentali nel caso di specie per accertare il controllo di Mediobanca su Generali. Sebbene Mediobanca abbia disposto nelle ultime assemblee di Generali di una partecipazione azionaria pari al 35-40% del capitale votante, si deve considerare che, tra i principali azionisti di Generali, vi sono anche Unicredito e Capitalia. Queste due banche sono a loro volta i principali azionisti di Mediobanca, di cui detengono il 34% delle azioni vincolate nel patto di sindacato. Inoltre i presidenti di Unicredito, Capitalia e Mediobanca partecipano al comitato nomine della banca d’affari, che determina come voteranno Mediobanca ed ovviamente gli altri partecipanti al comitato in sede di rinnovo delle cariche degli organi sociali di Generali. I voti espressi da questi

possibilità di svolgere le loro difese tanto oralmente, mediante audizione, che mediante memorie scritte, dinanzi ad un addebito formulato in forma completa sulla base di precisi elementi probatori. 98 Commissione Europea, draft Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (the "Merger Regulation"), del 28 settembre 2006, punto 53.

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tre operatori erano già sufficienti nelle ultime assemblee di Generali a garantire la maggioranza assoluta dei voti99. 144. Inoltre assume rilievo anche il ruolo di Fondiaria-Sai, che ha un’importante partecipazione strategica nel capitale sociale di Generali, pari al 2,4%, e partecipa, insieme alla stessa Generali, al patto di sindacato di Mediobanca, in cui nomina un amministratore. La maggior parte degli altri azionisti presenti alle assemblee di Generali, oltre ad avere quote del capitale sociale frammentate, sono investitori istituzionali che, come già accertato nel corso del procedimento C/5422, sono “soggetti che, per legge, hanno l’obiettivo di massimizzare il valore dei titoli in portafoglio per conto dei propri clienti; di regola, questa categoria di investitori non è particolarmente interessata al complesso della gestione ordinaria delle società, ed interviene nelle Assemblee delle società quotate in modo difforme (astenendosi o con il voto contrario) rispetto al management e ai principali azionisti, soltanto quando ritiene che le deliberazioni all’ordine del giorno possano influire negativamente sul valore dei titoli”100. 145. Un ulteriore elemento che contribuisce ad escludere la possibilità che si creino maggioranze alternative a quelle rappresentate da Mediobanca è quanto previsto all’articolo 15 dello Statuto di Generali, in cui si afferma che possono essere poste a votazione unicamente le proposte presenti nell’ordine del giorno e che “le proposte di uno o più soci, che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, debbono essere comprese nell’ordine del giorno purché pervenute al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della Convocazione dell’Assemblea”. Generali e Mediobanca hanno affermato che ciò riguarderebbe unicamente l’integrazione dell’ordine del giorno, mentre tutti i soci sarebbero liberi di presentare le proprie proposte. A prescindere da tale argomentazione che sembra contraddire la norma statutaria, non risultano essere stati presentati argomenti all’assemblea diversi da quelli proposti dal management di Generali e non risultano votazioni che abbiano visto prevalere un voto diverso da quello espresso dalla banca d’affari. 146. Diversamente da quanto affermato da Mediobanca e Generali, il comitato esecutivo di Generali è composto da membri che sono riconducibili direttamente o indirettamente a Mediobanca. Le parti hanno riconosciuto come 3 membri su 7 siedano anche nel board della banca d’affari. Rispetto agli altri membri, occorre osservare che per 2, gli amministratori delegati, il fatto che la loro nomina sia avvenuta su impulso di Mediobanca, era già stato accertato nel provvedimento relativo all’acquisizione di Fondiaria da parte di Sai; un altro membro è invece il presidente del patto di sindacato della banca d’affari101. 147. La commistione di ruoli di Mediobanca nei rapporti di Generali, primo azionista, consulente, finanziatore, ecc., contribuisce a rafforzare ulteriormente i già solidi legami tra i due soggetti. Peraltro, la documentazione agli atti, consente di affermare che i rapporti tra Mediobanca e Generali vanno spesso ben oltre quelli tipicamente intercorrenti tra il primo azionista, non di controllo, di una società e la società stessa, come si evince ad esempio dal resoconto di una

99 Cfr. § 10 e ss. del presente provvedimento. 100 Provvedimento dell’Autorità del 10 ottobre 2002, n. 11284 SAI Società Assicuratrice Industriale – La Fondiaria Assicurazioni, in Bollettino n. 40/2002, § 59. 101 Cfr. § 15.

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riunione del 2 maggio 2005 presso Mediobanca avente espressamente ad oggetto le “strategie di Assicurazioni Generali”102. Invero, poiché Generali è una società quotata in Borsa, Mediobanca, laddove svolgesse effettivamente solo un ruolo di azionista, seppur di rilievo, non dovrebbe disporre di informazioni ulteriori o anticipate rispetto a quelle a cui ha accesso il mercato. La rilevata commistione di ruoli di Mediobanca nei rapporti di Generali, oltre agli elementi su evidenziati, pongono la banca d’affari in una posizione differenziata rispetto a quella degli altri azionisti ed in generale del mercato, potendosi per tale via anche configurare un conflitto di interessi tra le diverse posizioni assunte da Mediobanca nei confronti dell’impresa di assicurazioni.

I legami tra Generali e Fondiaria-Sai

148. L’insieme degli elementi sopra evidenziati permette di concludere per il controllo di fatto di Mediobanca su Generali. Si tratta di un controllo preesistente all’operazione in esame, il cui accertamento è propedeutico ad una corretta valutazione dell’operazione. Infatti, mediante i rapporti di controllo esistenti tra Mediobanca e Generali, si realizzano alcuni dei principali legami tra i primi due operatori del mercato dell’assicurazione danni, legami che contribuiscono a rendere particolarmente problematica l’operazione in esame. Per tali ragioni, contrariamente a quanto affermato da Generali, ai fini della presente istruttoria risulta irrilevante stabilire se e come i legami tra Mediobanca e l’impresa di assicurazioni siano stati accentuati dall’acquisizione di Toro da parte di Generali. 149. Come evidenziato nella parte in fatto, Fondiaria-Sai ha una partecipazione azionaria diretta in Generali, che, considerati i valori dell’attuale capitalizzazione di borsa della stessa, vale circa un miliardo di euro. Si tratta di una partecipazione di assoluto rilievo, che espone fortemente Fondiaria-Sai agli andamenti di mercato del principale concorrente. Tale esposizione, peraltro, è ulteriormente accentuata dal fatto che Fondiaria-Sai partecipa al capitale sociale dei principali azionisti di Generali. Se si considerano anche gli effetti di tali partecipazioni, l’impegno di Fondiaria-Sai corrisponde al 22% della sua attuale capitalizzazione, ovvero il 47% della partecipazione di Premafin nella sua controllata Fondiaria-Sai103. 150. Contrariamente a quanto ritenuto da Generali, la valutazione dei possibili effetti anticoncorrenziali del legame esistente tra i principali operatori del settore danni, nel caso di specie, deve essere effettuata avendo a riferimento l’impegno economico che Fondiaria-Sai sostiene per tale partecipazione, in quanto solo questo rappresenta un indicatore del rischio assunto da Fondiaria-Sai a promuovere azioni concorrenziali a danno di Generali, ovvero del vantaggio che Fondiaria-Sai ottiene nel rinunciare a tali azioni. 151. La letteratura economica e giuridica in materia104 ha, infatti, evidenziato come la presenza di investimenti passivi in imprese concorrenti accresca il rischio di incrementi unilaterali di prezzo o di collusione tacita, quando tali investimenti avvengono tra imprese di rilievo, in mercati concentrati con un numero ridotto di concorrenti. Pertanto, l’analisi antitrust di una concentrazione, essendo espressamente volta a valutare i rischi di effetti unilaterali o di

102 Cfr. § 16 e ss. 103 Cfr. § 21. 104 Cfr., da ultimo, Ezrachi A. e Gilo D., EC Competition Law and the Regulation of Passive Investments Among Competitors, in Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, n. 2, pg 327-349.

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coordinamento tacito derivanti dalla scomparsa di un operatore importante dal mercato, deve necessariamente tener conto dei possibili effetti della presenza di investimenti passivi, anche se questi sono stati realizzati precedentemente all’operazione in esame. 152. In sostanza, Fondiaria-Sai ha incentivi ad aumentare i propri prezzi, in quanto è cosciente che una parte di ciò che potrebbe perdere in termini di clienti (e quindi di raccolta premi) a seguito di tale aumento sarebbe compensata dai maggiori utili di Generali, impresa in grado di catturare una parte dei clienti persi da Fondiaria-Sai. La possibilità di operare in modo non competitivo aumenterà per effetto dell’operazione in esame, in quanto, grazie all’acquisizione di Toro, aumenterà sensibilmente la quota di mercato di Generali, che, a seguito di aumenti di prezzo, potrà quindi intercettare una parte maggiore dei clienti di Fondiaria-Sai propensi alla mobilità. Il fatto che Fondiaria-Sai possa beneficiare dei maggiori utili di Generali riduce i costi che essa deve sopportare, in termini di contrazione delle vendite, ogni volta che aumenta i prezzi105. D’altra parte, anche Generali, conoscendo la forte esposizione finanziaria di Fondiaria-Sai rispetto al proprio andamento di mercato106, avrà elevati incentivi ad aumentare i propri utili tramite la leva dei prezzi, proprio perché è sicura che il principale concorrente adotterà una strategia accomodante. Infine, è probabile che in mercati con le caratteristiche strutturali delineate vi siano poche imprese intenzionate a fare una guerra di prezzo a due operatori delle dimensioni di Fondiaria-Sai e Generali - che quest’ultima accresce notevolmente per effetto dell’acquisizione di Toro -, imprese che hanno forti incentivi a coordinare i propri comportamenti commerciali. E’ invece più lecito ritenere che la maggior parte dei concorrenti segua i leader nella scelta di incrementare le tariffe. Le imprese sono in grado di monitorare costantemente il comportamento commerciale dei concorrenti e dei leaders, come dimostra la circostanza che la stessa Generali affida un ruolo importante alla politica di “market adjusted pricing”, ovvero al monitoraggio continuo delle tariffe degli operatori del mercato per determinare le proprie strategie commerciali. 153. Oltre alla forte partecipazione azionaria di Fondiaria-Sai in Generali, vi sono ulteriori elementi che tendono a consolidare i rischi di coordinamento, tacito od esplicito, tra le due imprese di assicurazioni. Generali e Fondiaria-Sai partecipano entrambe al patto di sindacato di Mediobanca, che dà diritto loro a rappresentanti nel consiglio di amministrazione della banca d’affari, la quale controlla Generali. Mediobanca svolge inoltre attività di consulenza e di finanziamento per entrambe le imprese di assicurazioni, detenendo anche una quota del capitale sociale di Fondiaria-Sai107. 154. Oltre a ciò si consideri che Generali e Fondiaria-Sai partecipano al patto di sindacato di alcune importanti società, quali RCS e Pirelli, in cui hanno nominato alcuni amministratori e anche la Commissione avverte che i contatti “multimarket” hanno un ruolo importante nella valutazione degli effetti di una concentrazione orizzontale. In quest’ottica si deve sottolineare che Generali, per effetto dell’acquisizione di Toro, potrebbe entrare anche nel patto di sindacato (ed eventualmente nominare un amministratore) di Capitalia, banca il cui ruolo nel definire i legami tra i due gruppi assicurativi è già stato analizzato108.

105 Analoghe considerazioni possono valere, fatte le debite proporzioni, per la partecipazione di Mediobanca in Fondiaria-Sai, il cui peso, rispetto agli investimenti complessivi di Mediobanca e Generali, è comunque marginale. 106 Tale conoscenza deriva dalla normativa sulla trasparenza delle società quotate, in base alla quale sia Generali che Fondiaria-Sai devono rendere note al mercato le variazioni azionarie di rilievo. 107 Cfr. § 22 e ss. 108 Cfr. § 23 e ss.

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155. In conclusione la presenza di investimenti passivi di Fondiaria-Sai in Generali e le ulteriori partecipazioni azionarie sopradescritte rappresentano indicatori dell’esistenza di elevati rischi di collusione tacita tra i due principali operatori del settore dell’assicurazione danni, di cui si deve tenere conto nella valutazione della presente operazione.

c) Gli effetti attesi dell’operazione

L’impatto dell’operazione sui singoli mercati

156. L’operazione ha effetti su numerosi mercati dell’assicurazione danni: alcuni hanno dimensione nazionale, in quanto si tratta di rami ove prevale la copertura di piccoli rischi (rami Infortuni, Malattia, Corpi di Veicoli Terrestri, Incendio, Altri danni ai beni, RC auto, RC Marittimi, RC Generale), altri hanno in parte dimensione nazionale e in parte sopranazionale, trattandosi di rami in cui coesistono coperture per piccoli rischi fornite da imprese nazionali e coperture per grandi rischi (Corpi di Veicoli Aerei, Corpi di Veicoli Marittimi, Merci e RC Aeromobili). 157. L’analisi degli effetti di una concentrazione di regola si basa sulle quote di mercato congiunte delle parti. Nel caso di specie, in ragione degli stretti legami intercorrenti tra Generali e Fondiaria-Sai, nella presente analisi non si può prescindere dal considerare anche le quote di quest’ultimo gruppo, coerentemente con quanto previsto dalla Commissione nel richiamato § 20 delle linee guida sulle concentrazioni orizzontali e con la letteratura economica sugli effetti anticoncorrenziali degli investimenti passivi. 158. Al fine di valutare gli effetti dell’operazione nei diversi mercati interessati è utile fare riferimento alla tabella 6, in cui sono riportate le quote di mercato di Generali, Toro e Fondiaria-Sai, nonché quella del primo concorrente diverso da Fondiaria-Sai (i rami sono ordinati rispetto alla quota congiunta detenuta da Generali e Toro)109. Le ultime tre colonne contengono il risultato di un test strutturale di dominanza; nella terzultima colonna, “sì” significa che Generali e Toro posseggono una quota complessiva superiore al 35% e doppia di quella del maggior concorrente (Fondiaria-Sai o un altro); nella penultima colonna, “sì” significa che Generali e Fondiaria-Sai pre-concentrazione posseggono una quota complessiva superiore al 35% e doppia di quella del primo concorrente; nell’ultima colonna, “sì” significa che Generali, Toro e Fondiaria-Sai post-concentrazione posseggono una quota complessiva superiore al 35% e doppia di quella del primo concorrente.

109 Cfr. anche tabella 2.

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Tabella 6 - Test strutturale di dominanza nei mercati interessati

Rami Generali Toro FondiariaSai

Primocompetitor PD G+T PD G & FS PD G+T & FS

RC aeromobili 79,18 0,89 4,37 9,51 sì sì sìCVA 55,11 1,34 17,82 14,25 sì sì sìCVM 40,58 4,52 34,72 6,82 no sì sìMerci trasportate 28,18 3,34 15,26 7,59 no sì sì

Malattia 26,32 4,33 12,93 11,78 no sì sìAltri danni ai beni 21,88 6,38 13,68 11,60 no sì sì

Incendio 19,33 6,52 15,16 14,35 no no sìInfortuni 20,55 4,84 14,19 13,23 no no sìRC Generale 19,60 3,74 13,86 12,60 no no sìRC Natanti 12,74 6,14 21,91 19,32 no no sìRC auto 10,92 7,14 23,55 15,76 no no sìCVT 9,14 7,65 22,93 16,83 no no sì

159. La soglia del 35% utilizzata per il test di dominanza, contrariamente a quanto sostenuto dall’Isvap e da Generali, appare assolutamente significativa, in considerazione delle caratteristiche peculiari del settore assicurativo. A riguardo è sufficiente ricordare come in merito all’operazione di concentrazione Generali/Ina, i cui impatti principali si realizzavano nei mercati dell’assicurazione vita, di regola più dinamici rispetto a quelli presenti nel settore dell’assicurazione danni, in presenza di quote di mercato congiunte analoghe od inferiori a tale soglia (35,8% nel ramo Vita I e 32,9% nel ramo Vita III), la Commissione abbia condizionato l’operazione all’adozione di diverse misure strutturali e comportamentali, proprio in ragione del potenziale impatto restrittivo sulla concorrenza derivante dall’operazione110. 160. Anche l’Autorità, nel citato provvedimento relativo all’acquisizione di Fondiaria da parte di Sai, che di fatto aveva i maggiori impatti nei medesimi mercati interessati dalla presente operazione di concentrazione, ha ritenuto problematiche quote di mercato persino inferiori a quelle che si verranno a determinare ad esito della stessa. Si noti, inoltre, che per operazioni di concentrazione che hanno coinvolto mercati con numerose caratteristiche simili a quelli assicurativi, vale a dire quelli bancari e finanziari, l’Autorità ha richiesto condizioni per la loro autorizzazione anche nei casi in cui le quote congiunte sono risultate inferiori al 35%111.

110 Cfr. Decisione della Commissione n. M. 1712 del 12 gennaio 2000, Generali/INA, in G.U.C.E. n. C/058. 111 Cfr. per tutti il Provvedimento dell’Autorità n. 7771 del 2 dicembre 1999, Banca Intesa / Banca Commerciale Italiana, in Boll. N. 48/1999.

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161. Infine, vale osservare che la Commissione europea ha autorizzato con condizioni operazioni che potevano determinare la costituzione di una posizione dominante in mercati, diversi da quello assicurativo, nei quali le quote di mercato congiunte delle parti erano inferiori al 40%112. 162. Alla luce del nuovo Regolamento comunitario concentrazioni, nella valutazione antitrust delle operazioni di concentrazione occorre verificare se le stesse “ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato”113. In questo senso, quote di mercato e un grado di concentrazione dei mercati interessati che, astrattamente, non appaiono particolarmente elevati, assumono una particolare valenza quando sono presenti quegli elementi indicati dalla Commissione nel § 20 della citata Comunicazione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali114. Infatti, nel definire tali soglie di rilevanza la Commissione esplicitamente afferma che è improbabile che essa obietti ad una concentrazione al di sotto di tali soglie “a meno che siano presenti particolari circostanze come, per esempio, una o più delle situazioni seguenti: […] c) vi sono significative partecipazioni incrociate tra le imprese presenti nel mercato; d) una delle imprese partecipanti alla concentrazione è un’impresa deviante (maverick), con un’elevata probabilità di interferire nella condotta coordinata; e) vi sono indicazioni di un coordinamento passato o in atto, o di comportamenti che facilitano tale coordinamento […]”. Nel caso di specie, si è mostrato che vi sono significativi legami azionari tra le principali imprese del mercato (lettera c. del citato § 20), che l’impresa target può essere considerata un’impresa “maverick” (lettera d.), che l’Autorità, nel recente passato, ha già accertato diverse intese restrittive della concorrenza nei mercati interessati (lettera e.). Inoltre, per alcuni mercati, le quote di Generali sono superiori al 50% (lettera f.). 163. Passando all’analisi dei dati contenuti nella tabella 6, si può ritenere che Generali potrebbe già detenere una posizione dominante individuale nei mercati relativi all’assicurazione della responsabilità civile degli aeromobili e dei corpi di veicoli aerei (mercati caratterizzati da una quota non trascurabile di rischi sopranazionali), in virtù delle elevate quote di mercato, superiori al 50% e prossime all’80% nel mercato dell’assicurazione della responsabilità civile aeromobili, nonché delle sensibili differenze di tali quote con quelle possedute dal secondo operatore del settore115. Peraltro, il fatto che in uno dei due mercati aeronautici il principale concorrente sia proprio Fondiaria-Sai, impresa che, in virtù delle considerazioni svolte in precedenza, ha scarsi incentivi a svolgere una politica aggressiva nei confronti di Generali, rafforza ulteriormente la conclusione circa la possibile preesistenza di una posizione dominante di Generali in tali mercati. In mercati siffatti, anche acquisizioni di operatori con quote di mercato non elevate potrebbero essere suscettibili di divieto, in quanto rafforzano ulteriormente la posizione dominante dell’impresa leader. Tuttavia, nel corso del procedimento è emerso un diverso posizionamento di Generali e Toro in questi mercati, maggiormente orientata verso i grandi rischi la prima, 112 Cfr. Decisione della Commissione n. M. 1221 del 3 febbraio 1999, Rewe/Meini, e Decisione della Commissione n. M. 2337 del 27 luglio 2001, Nestlè/Ralston. 113 Art. 2, comma 3, Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni"). 114 Indicazioni alle quali la valutazione dell’operazione in esame deve attenersi in forza di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 287/90, il quale recita “L’interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza”. 115 Siffatte quote di mercato sono di regole considerate sufficienti per individuare una posizione dominante, come richiamato anche nelle linee guida sulle concentrazioni orizzontali, in cui al punto 17 è indicato che “Secondo una

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concentrata sui piccoli rischi la seconda. Tale circostanza, anche in considerazione delle limitate dimensioni del mercato per i rischi nazionali (in valore assoluto e in rapporto all’entità e agli effetti complessivi dell’operazione) e delle quote marginali di Toro, rende poco probabile che l’operazione in esame possa determinare una variazione negli assetti di mercato concorrenziali realmente significativa in questi due mercati116. 164. Considerazioni analoghe a quelle svolte per i mercati aeronautici circa la possibile esistenza di una dominanza individuale potrebbero essere condotte con riferimento al mercato dell’assicurazione dei corpi dei veicoli marittimi, nel quale al termine dell’operazione Generali deterrà una quota di mercato superiore al 45%. In tale mercato vi è come unico importante concorrente Fondiaria-Sai, con una quota pari a circa il 35%. Tuttavia, nel valutare l’impatto dell’operazione su questo mercato si deve ricordare che una parte consistente delle coperture del ramo sono relative a rischi sopranazionali, per cui le quote di mercato di fonte Ania potrebbero sopravalutare la posizione effettiva di Generali e Fondiaria-Sai nella parte relativa ai rischi nazionali. Considerato infatti che diversi soggetti sentiti nel corso del procedimento istruttorio hanno affermato che le uniche imprese italiane che assicurano navi sono quelle del gruppo Generali, Fondiaria-Sai e, prima della presente operazione, Toro, nonché considerata l’elevata probabilità che le imprese che assicurano la responsabilità civile delle imbarcazioni da diporto ne garantiscano la copertura assicurativa anche per i corpi, si può ritenere che le quote di mercato di Generali per i piccoli rischi siano inferiori a quelle relative all’intero ramo, più prossime a quelle per l’assicurazione della responsabilità civile117. Per tali ragioni, si può concludere che nel mercato in esame, precedentemente alla realizzazione della presente operazione, vi fossero le condizioni per l’esistenza di una posizione dominante collettiva, che verrebbe rafforzata dalla presente operazione. 165. Allo stesso modo le quote di mercato di Generali, di Fondiaria-Sai e dei principali concorrenti delle due imprese nei mercati nazionali dell’assicurazione delle merci trasportate, dell’assicurazione malattia e di quella dei rischi relativi agli altri danni ai beni sono tali da poter far ritenere che vi potesse essere una posizione dominante collettiva preesistente che potrebbe essere rafforzata dalla presente operazione. 166. Negli altri rami interessati dalla presente operazione le quote congiunte di Generali e Fondiaria-Sai prima della concentrazione erano inferiori alla soglia di attenzione fissata al 35%, soglia che invece viene superata a seguito della presente operazione. In diversi di tali mercati, tra cui in particolare quello relativo all’assicurazione della responsabilità civile auto, l’acquisizione di Toro ha effetti particolarmente rilevanti, permettendo di superare anche la quota del 40%. In tali mercati è possibile ravvisare l’elemento quantitativo che, insieme agli altri elementi che saranno di seguito esaminati, induce a ritenere che l’operazione di concentrazione determini la costituzione di una posizione dominante collettiva. 167. Nel complesso, poiché dall’istruttoria è emerso che le principali problematiche concorrenziali scaturenti dall’operazione di concentrazione in esame sono riconducibili alla possibilità di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva in diversi mercati

giurisprudenza consolidata quote di mercato molto grandi - 50% o superiori - possono costituire di per sé la prova dell'esistenza di una posizione di mercato dominante”. 116 Cfr. § 96. 117 Cfr. § 98.

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dell’assicurazione danni, le considerazioni avanzate dalla parte in merito all’assenza di effetti unilaterali dell’operazione sono di fatto superate.

Il possibile coordinamento nei mercati dell’assicurazione non auto

168. La prassi e la giurisprudenza antitrust nazionali e comunitarie richiedono, oltre all’analisi delle quote di mercato, la verifica dell’esistenza di una serie di elementi atti a stabilire che un’operazione di concentrazione sia idonea a ridurre in modo sostanziale la concorrenza nei mercati interessati. In particolare, prendendo in considerazione la struttura dei mercati assicurativi danni, si deve dimostrare che ad esito dell’operazione verranno a crearsi o si rafforzeranno elementi che facilitano equilibri di collusione tacita. 169. L’analisi che segue viene condotta con particolare riferimento ai mercati dell’assicurazione auto, soprattutto quello della RC auto, in quanto, come già evidenziato, si tratta dei principali mercati dell’assicurazione danni per raccolta premi e, come sottolinea la stessa Generali, la polizza auto rappresenta “il contratto di ingresso nel mondo delle assicurazioni”, in considerazione della capacità di attrarre i consumatori per l’obbligatorietà della polizza. La maggioranza dei consumatori si rivolge per la propria polizza auto ad un agente assicurativo, dal quale successivamente di regola acquista anche le ulteriori polizze di cui necessita. In tal modo esistono anche forti legami tra le dinamiche concorrenziali esistenti nei mercati dell’assicurazione auto e quelle di altri mercati assicurativi, soprattutto quelli volti a soddisfare le esigenze della clientela retail. 170. Peraltro, gli elementi che facilitano la possibilità di esiti di collusione tacita presenti nel mercato della RC auto sono rinvenibili, talvolta con modalità ed intensità differenti, anche in diversi altri mercati assicurativi. Al riguardo si deve innanzitutto sottolineare come i legami finanziari e personali tra Generali e Fondiaria-Sai riguardino la governance e la politica degli investimenti delle due imprese e quindi ne influenzino la strategia globale e non quella relativa ad un solo mercato. Inoltre, nel corso del procedimento è stato accertato come anche nei mercati dell’assicurazione non auto siano presenti quegli elementi strutturali che facilitano la possibilità di esiti di collusione tacita, che nei paragrafi successivi verranno esaminati in dettaglio per il caso dell’assicurazione auto. Si tratta, in particolare, di: elevato grado di concentrazione, stabilità della domanda, difficoltà di crescita interna, barriere all’entrata, assenza di innovazione e scarsa mobilità della clientela. 171. In merito alla mobilità della clientela l’istruttoria ha consentito di osservare, per i mercati trasporti, un’elevata propensione a non cambiare il proprio assicuratore, riconducibile anche ad una scarsa tendenza a compiere azioni di ricerca, affidata esclusivamente al broker, per chi si avvale di tale canale118. 172. Anche per i mercati dell’assicurazione non auto, di regola, può essere osservata la presenza delle tre condizioni richieste per il coordinamento, individuate dalla giurisprudenza ed esaminate in dettaglio per il caso dell’assicurazione auto. Si tratta in particolare dell’esistenza di un grado di trasparenza del mercato sufficiente a garantire la possibilità di monitorare il comportamento deviante, l’assenza di incentivi alla deviazione tale da garantire la stabilità del coordinamento e

118 Cfr. § 82 e 83, dai quali si evince che su 33 clienti di Generali, solo 8 hanno cambiato impresa negli ultimi 6 anni, mentre per quanto riguarda quelli di Toro, i valori sono di 6 su 48.

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una ridotta probabilità che le reazioni del mercato, concorrenti e consumatori, possano incidere in misura significativa sui risultati del coordinamento119. 173. Innanzitutto la generalità dei mercati dell’assicurazione non auto, seppure sottoposti ad una diversa normativa sulla disclosure delle imprese rispetto a quella stringente per la RC auto, si caratterizza per un grado di trasparenza elevato, riconducibile anche ad un’estesa standardizzazione delle polizze e al ruolo della coassicurazione120. 174. Si può ritenere che anche le condizioni relative alla stabilità del coordinamento sono rispettate, in considerazione della bassa mobilità della domanda, che si osserva, seppure in misura attenuata rispetto ai mercati dell’assicurazione auto, anche in quei mercati in cui maggiore è il ruolo dei brokers. Inoltre, occorre tener conto anche del ruolo dei legami incrociati tra Fondiaria-Sai e Generali, che ovviamente influenzano il comportamento degli stessi in tutti i rami in cui sono attivi. In tutti i mercati interessati, anche per effetto dell’operazione, Generali e Fondiaria-Sai sono le imprese leader; la concentrazione in esame peraltro incrementa sensibilmente, soprattutto in alcuni mercati (ad esempio, quelli dell’assicurazione Incendio, Altri danni ai beni, RC Natanti), le quote di Generali e, per tale via, aumenta la possibilità di mantenere nel tempo un coordinamento tacito. 175. Infine, per quanto concerne la possibilità che la reazione dei concorrenti e dei consumatori sia idonea a far venir meno i risultati del coordinamento, è sufficiente notare che le condizioni strutturali evidenziate per i mercati dell’assicurazione auto, ai fini della verifica di tale elemento, si riproducono con modalità sostanzialmente analoghe nei mercati dell’assicurazione non auto. In tali mercati, sono di fatto presenti i medesimi operatori attivi nell’assicurazione auto, che hanno un sistema di incentivi verso il coordinamento tacito o la deviazione dai risultati di tale coordinamento che non differisce significativamente da quello che si riscontra per il settore auto121; inoltre, con l’eccezione di alcune particolari categorie di clienti, si tratta di regola di mercati “di offerta”, in cui preponderante è il ruolo della distribuzione nell’indirizzare la domanda122.

Il possibile coordinamento nei mercati dell’assicurazione auto

176. Come già indicato, la valutazione dell’impatto dell’operazione viene effettuata focalizzando l’attenzione principalmente sugli effetti nei mercati dell’assicurazione auto, soprattutto quello della RC auto, sia per l’importante ruolo delle coperture auto nel complesso danni, sia perché una volta dimostrata la possibilità di coordinamento tacito in tali mercati, le medesime argomentazioni a supporto di tale conclusione potrebbero essere ripetute per la generalità degli altri mercati interessati, nei quali la sovrapposizione delle quote di Generali e Toro è di regola più elevata. 177. Per poter configurare una situazione di dominanza collettiva la giurisprudenza comunitaria ha indicato come, oltre ad esistere incentivi al coordinamento tacito, debbano essere soddisfatte tre condizioni: a) il mercato deve essere sufficientemente trasparente, affinché le imprese che si coordinino siano in grado di monitorare il comportamento dei concorrenti;

119 Cfr. § 177 e ss. 120 Cfr. § 86. 121 Per quanto riguarda gli incentivi a non deviare dai risultati del coordinamento nel settore auto si vedano i § 197 e ss. 122 Cfr. per il caso dell’assicurazione auto il § 207.

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b) esistono incentivi che inducono le imprese a non discostarsi dalla linea di condotta comune nel mercato e consentono quindi la stabilità del coordinamento; in assenza di tali incentivi, esistono adeguati meccanismi di ritorsione in caso di deviazione; c) le reazioni dei concorrenti, effettivi e potenziali, e dei consumatori non devono essere tali da far venire meno i risultati attesi dal coordinamento123.

Le precedenti intese accertate

178. Numerosi sono gli elementi che occorre analizzare per poter verificare la presenza delle predette condizioni. Tuttavia, sia la Commissione Europea nelle linee guida sulle concentrazioni orizzontali che l’International Competition Network, nelle proprie linee guida sulla valutazione delle concentrazioni124, hanno chiaramente sottolineato come la prova di passate intese collusive nel mercato interessato possa rappresentare un chiaro indicatore del fatto che tutte e tre le condizioni sono soddisfatte, purché nel frattempo le condizioni del mercato non siano mutate sensibilmente o non siano presumibilmente destinate a mutare nel futuro immediato. 179. Al riguardo si ricorda che, come già evidenziato nella parte in fatto, l’Autorità è più volte intervenuta nei mercati dell’assicurazione auto, sanzionando le imprese a seguito di violazioni all’articolo 2 della legge n. 287/90, derivanti dall’adozione di pratiche facilitanti, tra cui un pervasivo scambio di informazioni tra la generalità delle imprese o da accordi per la gestione in comune del sistema di indennizzo dei danni125. L’esistenza di numerosi elementi problematici per la concorrenza è già stata posta in risalto dall’Autorità anche nell’indagine conoscitiva dedicata ai mercati suddetti. 180. La presente istruttoria ha consentito di accertare che le condizioni di mercato facilitanti la collusione, caratteristiche dei rami auto ed emerse nei citati procedimenti dell’Autorità, sono rimaste sostanzialmente immutate. Solo recentemente, come ricordato anche dall’Isvap e da Generali, sono intervenute alcune innovazioni, su impulso del legislatore e dell’Autorità di vigilanza, che nel lungo periodo potrebbero avere un impatto significativo sul mercato della RC auto e su altri mercati assicurativi, ma di effetti contenuti nel breve-medio periodo e che quindi non possono essere prese in considerazione nella valutazione della presente operazione. Si tratta in particolare dell’introduzione del sistema di indennizzo diretto da parte del codice delle assicurazioni, del divieto di distribuzione esclusiva previsto dal Decreto Bersani per le polizze RC auto e dell’obbligo per le imprese di inviare ai propri clienti con almeno un mese di anticipo l’attestato di rischio e una dichiarazione circa l’entità della variazione del premio rispetto all’anno precedente. 181. Per quanto riguarda l’indennizzo diretto, non è ancora chiaro come le imprese daranno concreta attuazione a tale istituto. Si tratta in ogni caso di modifiche che dovrebbero incidere sulle dinamiche dei costi ed eventualmente su quelle concorrenziali solo in un periodo di tempo più o meno lungo, in misura che sarà determinata appunto dal modo in cui le singole imprese modificheranno concretamente il proprio comportamento. A tal fine rileva conoscere l’entità del forfait applicato, poiché potrebbe esistere una relazione inversa tra il livello del forfait e gli incentivi all’efficienza, il modo in cui le imprese di assicurazioni diversificheranno la propria 123 Cfr. Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 6 giugno 2002, causa T-342/99, Airtours plc, e Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 13 luglio 2006, causa T-464/04, International Music Publishers and Labels Association (Impala, international association). 124 ICN, ICN merger guidelines workbook, aprile 2006. 125 Cfr. § 75 e ss.

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offerta nei confronti dei consumatori, introducendo nuovi servizi e clausole, nonché i rapporti che si creeranno tra le imprese ed i diversi soggetti interessati all’attività di liquidazione, come carrozzieri, periti, esperti di infortunistica stradale, ecc. 182. In merito al divieto di distribuzione in esclusiva delle polizze RC auto introdotto dal Decreto Bersani si deve innanzitutto osservare che un primo impatto dello stesso potrebbe essere un innalzamento dei costi di distribuzione che, date le condizioni strutturali del mercato, potrebbe essere traslato ai danni dei consumatori. Infatti, potrebbe aumentare il potere di contrattazione degli agenti, che richiederebbero commissioni più elevate alle imprese per distribuire i propri prodotti assicurativi. Solo nel medio-lungo periodo tale fenomeno potrebbe essere bilanciato da una riduzione dei prezzi delle polizze indotta da una maggiore concorrenza nei punti vendita. Tuttavia, la normativa in esame potrebbe non contenere sufficienti incentivi per il raggiungimento di tali risultati. Ci si riferisce, in estrema sintesi, alla limitazione del divieto di esclusiva alla sola RC auto e all’assenza di modifiche all’attuale sistema di provvigioni che le imprese assicurative pagano ai distributori. 183. Per quanto riguarda la limitazione del divieto di esclusiva alla sola RC auto, la normativa suddetta rende difficile l’applicazione di un siffatto divieto, in quanto appare poco verosimile che un agente, vincolato in esclusiva con un’impresa (ad esempio Generali) per la distribuzione di una pluralità di prodotti dell’assicurazione danni, possa accettare di vendere polizze di un’altra impresa per la sola RC auto. Al riguardo è sufficiente considerare che le polizze RC auto vengono vendute in genere congiuntamente ad altre coperture, come l’incendio e il furto, l’assistenza stradale, ecc., a cui il decreto Bersani non si applica. Peraltro, appare plausibile che una grande impresa incontri minori difficoltà ad entrare nei punti vendita di concorrenti più piccoli, rispetto a quelle che potrebbero incontrare questi ultimi nell’entrare nei punti vendita di imprese più importanti. Tale possibile asimmetria potrebbe aumentare ulteriormente le problematiche concorrenziali esistenti nel mercato dell’assicurazione RC auto. 184. Anche laddove l’eliminazione dell’esclusiva di diritto fosse idonea a permettere l’accesso di più imprese nei punti vendita agenziali esistenti, per consentire una reale concorrenza all’interno di ciascun punto vendita occorrerebbe predisporre anche corretti incentivi affinché l’agente fornisca a ciascun cliente il prodotto più adeguato alle sue esigenze. Nel sistema attuale di remunerazione degli agenti basato su provvigioni in percentuale sui premi sottoscritti nonché su premi di produzione spesso di importo elevato, gli agenti (anche multimarca) sono incentivati a collocare ai propri clienti i prodotti dell’impresa che offre complessivamente la remunerazione più elevata. Per creare le condizioni idonee a consentire un ruolo pro-concorrenziale delle reti di distribuzione dovrebbe esistere un sistema in cui i distributori sono remunerati dagli utenti per il servizio di consulenza e vendita. Dato il contesto attuale di remunerazione della rete agenziale, la vendita di polizze di più imprese da parte dello stesso distributore potrebbe non essere un’innovazione sufficiente a modificare le attuali condizioni concorrenziali del mercato RC auto. 185. In merito agli obblighi di informativa ai clienti, recentemente introdotti dall’Isvap e richiamati nel parere del 30 novembre u.s., si osserva che il principale effetto della disponibilità dell’attestato di rischio con un mese di anticipo rispetto alla scadenza è rimuovere uno degli ostacoli alla mobilità del consumatore, che si potrebbe presentare nel momento in cui questi abbia già deciso di cambiare impresa. A tal fine è propedeutica un’attività di ricerca, fondata anche sulla

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conoscenza del nuovo premio praticato dall’impresa presso cui si è clienti e su strumenti idonei a confrontare i premi e le condizioni di contratto praticati dal mercato. L’Isvap nel Regolamento richiede unicamente alle imprese di fornire “indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center”, senza vincolarle nella scelta della modalità. Anche in questo caso si tratta comunque di una misura ancora non in vigore, i cui effetti non possono ancora essere verificati né previsti. 186. In sostanza, stante l’assenza di significative modifiche, attuali o prevedibili per l’immediato futuro, nelle condizioni di concorrenza del citato mercato, la circostanza che in passato siano state accertate intese in violazione della normativa antitrust riguardanti l’intero mercato dell’assicurazione RC auto potrebbe costituire un elemento idoneo a comprovare l’esistenza delle condizioni necessarie e sufficienti alla realizzazione di equilibri collusivi. In ogni caso, nel corso del procedimento istruttorio sono stati acquisiti numerosi elementi precisi e concordanti che consentono di verificare l’esistenza di ciascuna delle condizioni individuate dalla giurisprudenza comunitaria.

Gli incentivi a colludere

187. In via preliminare si ricorda che il coordinamento può assumere diverse forme. In generale, un equilibrio di collusione, tacito o esplicito, determina prezzi di mercato superiori a quelli di concorrenza. Tale collusione può avvenire attraverso un coordinamento sui prezzi praticati dalle imprese, sulle quantità massime prodotte o sulla ripartizione del mercato. Nel caso dei mercati assicurativi, soprattutto quelli auto, in cui la personalizzazione tariffaria determina una forte dispersione dei prezzi, è difficile rinvenire evidenze di un coordinamento puntuale delle imprese sui prezzi relativi al singolo profilo tariffario. Nel caso di specie, invece, il comportamento collusivo sembra attuarsi mediante la ripartizione di fatto del mercato, attraverso la rinuncia a politiche commerciali aggressive che potrebbero consentire alle imprese di sottrarre clienti ai propri competitors, come mostra la stabilità delle quote di mercato. Si deve tuttavia tenere conto di quanto rilevato dall’Isvap nel proprio parere circa l’allineamento del premio medio di competenza per la RC auto delle maggiori imprese, che potrebbe far ritenere possibile anche un coordinamento non sui prezzi dei singoli profili, ma su alcuni punti focali. 188. Sempre in merito ai termini del coordinamento, la Commissione considera tra gli elementi facilitanti lo stesso fattori quali la stabilità della domanda, la difficoltà di crescita interna, l’esistenza di barriere all’entrata, l’assenza di innovazione, nonché la circostanza che nei mercati interessati esistano “clienti che acquistano di regola da una specifica impresa”126. Si tratta di fattori che, come emerso nel corso del procedimento, si ritrovano pienamente nei mercati dell’assicurazione auto. 189. Infatti, la principale copertura auto, quella per la RC, ha natura obbligatoria, legata al consumo di un altro bene ritenuto da molti indispensabile. Ciò è sufficiente a connotare tale mercato come un mercato maturo, in cui il valore dei premi realizzati aumenta quasi esclusivamente per effetto dell’aumento dei prezzi e non delle quantità domandate. Pure nel mercato dei corpi di veicoli terrestri l’evoluzione della domanda nel corso del tempo mostra una sostanziale stabilità, in ragione del fatto che si tratta di un mercato ancora poco sviluppato, anche

126 Comunicazione della Commissione sulla valutazione della concentrazioni orizzontali, cit. § 45-46.

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perché le potenzialità della domanda (ad esempio la possibilità di offrire una polizza globale RC auto+kasko, come si verifica frequentemente nei mercati esteri più dinamici) non sono state sfruttate dalle imprese. A tal fine, le imprese avrebbero dovuto dotarsi di proprie carrozzerie convenzionate, fenomeno che in Italia non ha ancora iniziato a svilupparsi. 190. Per quanto riguarda le difficoltà di crescita interna, come emerso nel corso del procedimento, esse sono riconosciute dalle stesse imprese di assicurazione, inclusa Generali, secondo cui [omissis]127 Proprio per questa ragione tale impresa attribuisce un particolare rilievo strategico alla possibilità di aumentare le proprie quote di mercato mediante l’acquisizione di Toro. Il fenomeno è confermato anche dalla tabella 4, da cui si evince che per i primi 5 gruppi (ca. 70% del mercato) il tasso di variazione medio annuo delle quote di mercato negli ultimi 4 anni è stato pari a circa l’1%. 191. Con riferimento alle barriere all’entrata, l’istruttoria ha confermato quanto già accertato dall’Autorità in precedenti procedimenti istruttori, circa l’esistenza di rilevanti barriere all’entrata, essenzialmente di tipo distributivo. Al contrario di quanto sostenuto dalla parte, i canali alternativi a quello agenziale, come la rete di sportelli bancari e postali, ad oggi rappresentano ancora una quota estremamente marginale della raccolta premi nei mercati dell’assicurazione auto e non vi sono al momento indicazioni circa la possibilità che, nei prossimi anni, questi canali possano registrare tassi di crescita tali da poter effettivamente costituire una valida alternativa al canale agenziale, erodendo così le quote di mercato delle imprese che si avvalgono di siffatto canale. Di tale circostanza è consapevole la stessa Generali, che attribuisce un’importanza strategica all’acquisizione di Toro, sia per entrare in possesso della rete agenziale di quest’ultima, sia per impedire che la stessa possa essere acquisita da un nuovo entrante. La struttura del sistema distributivo attuale determina una importante barriera all’entrata nei mercati in esame che, a differenza di quanto ritiene l’Isvap, non potrà essere influenzata, almeno nel breve-medio periodo, dalle innovazioni introdotte dal decreto Bersani in materia di mandato agenziale, per le ragioni sopra illustrate128. 192. L’introduzione di innovazione, consistente nell’offerta da parte delle singole imprese di prodotti nuovi e servizi migliori ai consumatori, non è stata fino ad oggi incentivata dalla prassi delle imprese di uniformare le modalità liquidative (ad esempio mediante la convenzione CID, gli accordi Ania-carrozzieri e Ania-periti, ecc.), nonché dalla rinuncia delle imprese a competere sui rispettivi clienti129. 193. Infine, l’esistenza di clienti che di regola acquistano sempre dalla stessa impresa è comprovata da numerosi elementi istruttori, tra cui è sufficiente richiamare l’elevato tasso di retention delle imprese operanti nel mercato italiano dell’assicurazione auto, sia in valore assoluto che rispetto ai principali mercati esteri. Ad esempio si ricorda che mentre in Italia la durata media di un cliente RC auto può raggiungere anche 15 anni per Generali e Toro, tale valore è sensibilmente più basso, non superando i 4-5 anni, in paesi quali ad esempio il Regno Unito e la Germania130.

127 Cfr. § 57. 128 Cfr. § 182 e ss. 129 Cfr. ad esempio § 66. 130 Cfr. § 61 e ss.

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La trasparenza del mercato

194. Per quanto riguarda la prima delle condizioni per il coordinamento tacito, ovvero l’esistenza di sufficienti condizioni di trasparenza nel mercato, il procedimento istruttorio ha mostrato che nel mercato RC auto esiste un’elevata trasparenza, indotta anche dalla recente normativa volta a favorire la disclosure delle imprese a beneficio dei consumatori. In base a tale normativa, le imprese devono garantire la pubblicazione anche sul proprio sito internet delle tariffe e delle condizioni di polizza praticate. Dato che la quasi totalità dei consumatori, come emerso nel corso del procedimento, non effettua azioni di ricerca autonome e in Italia non esistono di fatto intermediari indipendenti, la generalità dei consumatori non è in grado di appropriarsi dei benefici di tale normativa, che di fatto finisce per avvantaggiare le sole imprese. Dall’istruttoria è emerso che Generali si avvale della possibilità di reperire agevolmente tariffe e condizioni di polizza per modificare, in base all’analisi, sistematica ed in tempo reale, del comportamento dei concorrenti, la propria offerta (c.d. “market adjusted pricing”)131. 195. Contrariamente a quanto sostenuto da Generali secondo cui l’esistenza di una scontistica ridurrebbe in modo determinante il grado di trasparenza, la possibilità che gli agenti pratichino sconti alla propria clientela rispetto alle tariffe pubblicate, non rileva nel caso di specie in quanto il coordinamento non è sul prezzo pagato dal singolo consumatore - come accadeva nel caso Impala richiamato dalla parte - ma sulla ripartizione di fatto della clientela, conseguente dalla scarsa mobilità della domanda e dall’assenza di politiche aggressive132. 196. Sulle condizioni di trasparenza del mercato rilevano poi i forti legami intercorrenti tra Generali e Fondiaria-Sai, che si sostanziano nel possesso di partecipazioni azionarie nel capitale di Generali da parte di Fondiaria-Sai, nonché nella compartecipazione di entrambe nel capitale sociale e nei patti di sindacato di importanti società, tra cui Mediobanca, che, di fatto, controlla Generali. Nella prassi antitrust la presenza di tali legami, che alterano artificialmente gli incentivi a competere tra le imprese, anche in quanto facilitano lo scambio di informazioni e la trasparenza, deve essere considerata con particolare severità133.

La stabilità del coordinamento

197. In merito alla seconda condizione, che prevede di verificare l’esistenza di stabili incentivi al coordinamento nel comportamento concorrenziale, e, in caso di assenza di questi, la presenza di adeguati meccanismi di ritorsione, nel caso di specie sono presenti tutti gli elementi che la giurisprudenza considera utili ai fini della stabilità del coordinamento: la trasparenza del mercato, la stabilità della domanda per il mercato e per le imprese, l’esistenza di partecipazioni incrociate e di contatti “multimarket”. 198. Tali elementi acquistano una valenza particolare nel contesto dei mercati dell’assicurazione auto, caratterizzati da una domanda frammentata e scarsamente sensibile alle variazioni di prezzo, dalla prevalenza di consumatori che fanno scarsa o nulla attività di ricerca e da contratti di durata annuale. In un contesto così caratterizzato, i profitti attesi dalla deviazione non possono essere che 131 Cfr. § 70 e ss. 132 Sono peraltro evidenti le rilevanti differenze tra la natura dei beni in questione: in un caso si tratta di prodotti musicali, acquistati per scelta, ai base ai gusti individuali, senza alcun rapporto stabile con il rivenditore, nel caso in esame si tratta di prodotti assicurativi, acquistati per obbligo di legge, che il consumatore non è spesso in grado di comprendere, acquistati da un rivenditore con il quale di regola si intrattengono rapporti duraturi.

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ridotti, anche perché i concorrenti, osservando costantemente le azioni degli altri, possono reagire in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per avere benefici concreti dalla deviazione. In sostanza, dal punto di vista teorico, in un contesto così caratterizzato, dove il coordinamento avviene sulla ripartizione di fatto della clientela, un’azione deviante dovrebbe consistere nel tentativo di sottrarre attivamente clienti ad altri concorrenti. Ciò richiederebbe un’attività costosa e tempi non brevi. Peraltro, i concorrenti dell’impresa deviante, proprio in ragione dell’elevata trasparenza, potrebbero individuare in tempi rapidi l’operatore che sta deviando ed adottare adeguate strategie ritorsive che finirebbero per attenuare sensibilmente i vantaggi della deviazione. Data la scarsa entità dei profitti attesi dalla deviazione e la durata ridotta in cui essi possono essere realizzati, non esistono incentivi adeguati a deviare dall’equilibrio di collusione tacita, che consente profitti di lungo periodo più elevati di quelli di concorrenza e di deviazione. 199. A riguardo si ricorda che negli ultimi anni il mercato dell’assicurazione RC auto si è trasformato, divenendo uno dei migliori a livello internazionale, sotto il profilo della redditività, soprattutto grazie alla crescita sostenuta dei prezzi, crescita significativamente più elevata di quella dei costi134. 200. Tale dinamica di premi e costi è confermata anche dai dati contenuti nel parere reso dall’Isvap, da cui si evince che, ad esempio per Generali, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2005 il premio puro (che rappresenta un indicatore di costo) è aumentato del [inferiore al 10%], a fronte di un aumento del premio medio di competenza (un indicatore del livello medio dei prezzi) pari al [15-25%]. Tassi di crescita dei prezzi superiori a quelli dei costi si registrano per l’intero mercato, anche se a ritmi più ridotti rispetto a Generali; allo stesso modo, i livelli di prezzi e costi per l’intero mercato risultano inferiori a quelli di Generali. 201. Nel corso del procedimento è stata accertata l’esistenza di importanti segnali che i prezzi continueranno ad aumentare, almeno per i principali operatori del mercato. 202. Fondiaria-Sai, in un documento di pianificazione strategica, prevede una tendenza all’aumento dei prezzi RC auto, legandola a tre fattori fondamentali: a) il maggiore grado di concentrazione nel mercato (che viene ulteriormente rafforzato dalla presente operazione); b) l’effetto annuncio degli operatori che negli ultimi piani industriali hanno chiaramente indicato di puntare su un deciso aumento della redditività; c) la scarsa mobilità della domanda, che di per sé consente di far crescere i prezzi. 203. L’esistenza di una diretta relazione tra il grado di concentrazione del mercato ed il livello dei prezzi è stata rilevata anche dall’Isvap nel proprio parere, in cui l’Autorità di vigilanza afferma che maggiore è la dimensione delle imprese nel mercato RC auto, più sono elevati i premi che esse praticano, anche a prescindere dai costi. 204. Per quanto riguarda Generali, dalla documentazione agli atti risulta che tale impresa è già in grado di aumentare i propri prezzi ulteriormente e indipendentemente dal comportamento dei concorrenti. Ciò si evince da un documento in cui si esaminano le possibili interpretazioni del divieto di imposizione di sconti massimi o prezzi minimi previsto nel decreto Bersani, che, laddove determinasse il venir meno della flessibilità tariffaria delle imprese, potrebbe determinare un aumento del [omissis] del premio medio effettivamente pagato dai clienti dell’impresa135. Inoltre, proprio per sfruttare la scarsa mobilità della domanda ed il potere di mercato che deriva dalla ripartizione di fatto del mercato, Generali, come si evince da numerosa documentazione, sta valutando l’ipotesi di

133 ICN, cit., D.9. 134 Cfr. § 70 e ss. 135 Cfr. § 68 e 69.

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determinare i prezzi della polizza RC auto in base all’elasticità della domanda - vale a dire in base alla disponibilità a pagare dei singoli clienti - piuttosto che sulla rischiosità degli assicurati. 205. Data l’esistenza degli elementi richiesti per la stabilità del coordinamento nel mercato RC auto, si deve poi rilevare che essi risultano significativamente rafforzati nel caso di Generali e di Fondiaria-Sai, in ragione dei legami intercorrenti tra i due operatori. A riguardo rileva la partecipazione di Fondiaria-Sai nel capitale di Generali, che rappresenta oltre il 22% della sua capitalizzazione, vale a dire il 47% dell’investimento di Premafin in Fondiaria-Sai. Pertanto, esiste già una “punizione” automatica per eventuali comportamenti devianti di Fondiaria-Sai che possono incidere sulla redditività di Generali, in quanto tali comportamenti produrrebbero, oltre che una riduzione degli utili, anche una immediata e significativa perdita in conto capitale. D’altro verso, al contrario di quanto sostenuto dall’Isvap e da Generali, il fatto stesso che Fondiaria-Sai detenga una tale esposizione finanziaria nei confronti di Generali e che debba annunciare al mercato ogni modifica ad essa, costituiscono elementi sufficienti a permettere a Generali di adottare prezzi sopracompetitivi, seguendo ad esempio le strategie di prezzo precedentemente illustrate. Infatti, Generali ha la certezza che il principale concorrente nei mercati dell’assicurazione auto non reagirà adottando comportamenti devianti. 206. Peraltro, non si può trascurare in questo contesto l’impatto della partecipazione di Mediobanca, che controlla di fatto Generali, nel capitale sociale di Fondiaria-Sai. Anche per tale via, infatti, possono prodursi incentivi all’adozione di un coordinamento stabile tra i due gruppi assicurativi.

La mancata reazione dei concorrenti e dei clienti

207. Per quanto riguarda la terza condizione, relativa al comportamento dei concorrenti e dei clienti, che non deve essere idoneo a far venir meno i risultati attesi dal coordinamento, essa risulta già verificata da quanto argomentato sopra in merito alle prime due condizioni. Per quanto riguarda il comportamento dei concorrenti, si è evidenziato come di regola gli operatori attivi nei mercati auto non abbiano incentivi ad adottare comportamenti aggressivi nei confronti dei concorrenti. Con riferimento ai clienti, nel corso del procedimento sono emerse numerose evidenze circa il fatto che la quota di consumatori che adottano un comportamento di ricerca attivo è piuttosto ridotta, per cui è improbabile che una domanda estremamente frammentata, in un contesto di mercati “di offerta”, rilevanti asimmetrie informative e sostanziale assenza di buyer power, sia in grado di mettere in atto comportamenti idonei ad incidere sui risultati attesi dal coordinamento136.

L’impatto dell’operazione nei mercati dell’assicurazione auto

208. In sostanza, nei mercati dell’assicurazione auto, ed in particolare quello della RC auto, sono già presenti gli elementi che consentono il coordinamento tra imprese e sono soddisfatte le condizioni previste dalla giurisprudenza comunitaria per la dominanza collettiva. In particolare esistono elevati incentivi per il coordinamento tra imprese, vi è un ampio grado di trasparenza nel mercato che consente il monitoraggio del comportamento commerciale dei concorrenti, vi sono le condizioni per la stabilità del coordinamento e il comportamento di imprese e concorrenti non è tale da far venir meno i risultati attesi da tale coordinamento.

136 Cfr. ad esempio § 65.

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A queste condizioni, che facilitano il coordinamento tra le imprese attive nei mercati dell’assicurazione auto, devono aggiungersi i forti legami esistenti tra i primi due operatori, Generali e Fondiaria-Sai, che ne riducono ulteriormente gli incentivi a competere. L’acquisizione di Toro da parte di Generali deve essere dunque valutata avendo a riferimento un siffatto contesto. 209. L’operazione determina l’aumento del grado di concentrazione del mercato, attraverso la scomparsa del quinto operatore, con quote significative, superiori al 7% in entrambi i mercati. In un contesto in cui sono già presenti gli elementi idonei a favorire il coordinamento, “la riduzione del numero delle imprese operanti nel mercato può costituire di per sé un fattore che favorisce il coordinamento”137. 210. Peraltro, nella valutazione dell’impatto dell’operazione non si può prescindere dalla natura dell’impresa acquisita, che presenta caratteristiche che consentono di connotare Toro alla stregua di un “maverick”, vale a dire di un’impresa il cui comportamento, se protratto nel tempo, è in grado di minare la stabilità di un cartello. Successivamente all’acquisizione di Toro da parte di De Agostini e alla sua quotazione in borsa, infatti, Toro si era posta sul mercato come un’impresa particolarmente aggressiva, come dimostra anche la circostanza che aveva intitolato l’ultimo piano industriale “the bull is back … and ready to run”. Anche Generali, nel verbale di un incontro del Comitato di Direzione, volto ad esaminare l’andamento del gruppo in Italia nei mercati danni e vita, aveva rilevato con estrema preoccupazione l’aggressività di Toro. Secondo i dati forniti dall’Isvap nel proprio parere, Toro, nel 2005, accanto alla riduzione della frequenza media dei sinistri, contrariamente a quanto osservato per la generalità delle imprese attive sul mercato RC auto, è riuscita anche a contenere significativamente il costo medio dei sinistri, traslando tale riduzione dei costi anche sui premi praticati alla clientela, che sono diminuiti. Gli effetti della politica aggressiva di Toro sono testimoniati dalla recente evoluzione della raccolta premi e delle quote di mercato dell’impresa, da cui si evince una maggiore dinamicità di questa rispetto alla generalità del mercato, iniziata a manifestarsi sin dal 2004. Nel 2005, Toro ha registrato una crescita della raccolta premi tre volte superiore alla media del mercato e, tra i principali gruppi del mercato, a quella del gruppo che ha mostrato la performance migliore. Anche nel primo semestre del 2006, ultimo periodo per il quale si dispone di dati e che precede l’operazione in esame, la raccolta premi di Toro cresce ad un tasso triplo rispetto a quello della media del mercato138. 211. Oltre che per la natura di maverick, l’acquisizione di Toro assume valenza problematica anche sotto il profilo della concorrenza potenziale. Come più volte sottolineato nel corso del presente provvedimento, la possibilità di entrare nel mercato italiano passa esclusivamente attraverso l’acquisizione di imprese già presenti, a causa delle rilevanti barriere all’entrata rappresentate dall’assenza di una rete di intermediari indipendenti dalle imprese. Se si esaminano la natura e la governance delle imprese di assicurazione attive nel mercato della RC auto, si rileva come Toro di fatto rappresenti l’unica possibilità di ingresso nel mercato italiano.

137 Comunicazione della Commissione sulla valutazione della concentrazioni orizzontali, cit. § 42. 138 Cfr. § 90 e ss.

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La stessa Generali ha sostenuto che tra gli obiettivi strategici dell’operazione vi fosse quello di [omissis]139. L’eliminazione di una delle principali forme di concorrenza potenziale rappresenta un ulteriore elemento idoneo a rafforzare la stabilità di un possibile coordinamento. 212. Sotto un diverso profilo, l’operazione determina un significativo incremento delle quote di mercato di Generali, che passano dal 10,9% a poco più del 18% nel mercato dell’assicurazione RC auto e da poco più del 9% a circa il 17% in quello relativo ai corpi di veicoli terrestri. Si tratta di un incremento particolarmente importante in quanto Generali è già il principale gruppo assicurativo italiano, che, per capacità assuntiva, disponibilità finanziarie, riconoscibilità del marchio, anche in ambito internazionale, qualità della rete agenziale, rappresenta il principale punto di riferimento nei mercati italiani dell’assicurazione vita e danni; nonché per il fatto che accanto a tali quote devono essere considerate quelle di Fondiaria-Sai, impresa che, per le ragioni più volte esplicitate, non è in grado di svolgere quel ruolo di efficace contrappeso concorrenziale che sarebbe lecito attendersi dal primo operatore nei rami auto. 213. I due gruppi, dopo l’operazione, verrebbero a detenere quote congiunte di circa il 42% nel mercato RC auto e pari al 40% in quello dei corpi di veicoli terrestri. Si tratta di quote che, nel contesto di mercati “ingessati” quali quelli in esame, sono di assoluto rilievo, in grado di amplificare ulteriormente i rischi di coordinamento tacito tra questi due operatori, con effetti negativi per la concorrenza nell’intero mercato. Si tratta di due gruppi che, come indicato in precedenza, hanno già chiaramente mostrato l’intenzione di aumentare i propri prezzi, proprio sfruttando le rigidità che caratterizzano i mercati dell’assicurazione auto, avvalendosi ad esempio della possibilità di un pricing più elevato indotto dall’alto grado di concentrazione o dalla bassa elasticità della domanda. L’operazione in esame aumenterà il grado di concentrazione del mercato - che, come evidenziato nel parere dell’Isvap è già significativamente più alto di quello dei maggiori paesi europei140 - e probabilmente ridurrà ancora l’elasticità e il grado di mobilità della domanda, in quanto per i pochi clienti, specie quelli di Generali e Toro, che si muovono alla ricerca di condizioni migliori diminuiranno le alternative di offerta. 214. Per effetto dell’operazione, quindi, la possibilità di aumentare i prezzi per i primi due operatori (Generali-Toro e Fondiaria-Sai) crescerà in misura sensibile, considerato che questi disporranno complessivamente di una quota di mercato significativamente più elevata. L’Isvap nel proprio parere ha sottolineato l’esistenza di una relazione diretta tra quote di mercato delle singole imprese e livello dei prezzi, testimoniata dal fatto che le imprese di maggiori dimensioni (con raccolta premi superiore a 500 milioni di €) nel 2005 hanno praticato prezzi superiori a quelli della media di mercato. In particolare, per Generali e Fondiaria-Sai risulta che la differenza è di circa il 15%; ciò implica che, rispetto alle imprese più piccole, i cui prezzi sono al di sotto della media, il differenziale di prezzo rispetto ai primi due gruppi risulta ancora più elevato. La possibilità di praticare prezzi superiori a quelli medi di mercato discende principalmente dal potere di mercato di tali imprese, anche se i dati Isvap sembrano attribuire alle imprese più grandi costi di natura tecnica (premio puro) più elevati. Tuttavia, la stessa Autorità di vigilanza sottolinea come a fronte di una sostanziale differenziazione nel livello del premio puro, il premio di competenza di Generali e Fondiaria-Sai risulta pressoché allineato. I dati Isvap mostrano in ogni 139 Doc. 228 Presentazione di Mediobanca dell’ipotesi di acquisizione di Toro da parte di Generali, del 9 giugno 2006.

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caso come il premio praticato in media da Generali sia cresciuto a ritmi sensibilmente più elevati di quanto non sia accaduto per il premio puro. 215. In un tale contesto, gli altri concorrenti, che singolarmente hanno quote di mercato sensibilmente inferiori a quelle dei primi due operatori, non hanno elevati incentivi ad esercitare un’efficace pressione concorrenziale sul nuovo aggregato. Ciò in quanto la possibilità di aumentare i prezzi per i primi due operatori rappresenta un forte segnale al mercato, di cui le imprese potranno beneficiare; inoltre, per effetto delle maggiori quote di mercato, aumenta la capacità di deterrenza dei primi due operatori ad eventuali azioni devianti dei concorrenti. Infine, si deve considerare come nel caso di specie le azioni di ritorsione a comportamenti aggressivi possano avvenire in mercati distinti da quelli auto, in quanto le imprese presenti sono contemporaneamente attive in numerosi mercati assicurativi, sia nazionali che internazionali, come nel caso del terzo operatore del mercato141.

Conclusioni sugli effetti dell’operazione

216. Nel corso del procedimento sono state acquisite evidenze che testimoniano come i mercati assicurativi, in particolare quelli auto, siano caratterizzati da numerosi elementi idonei a facilitare il coordinamento delle condotte commerciali tra le imprese. 217. I mercati dell’assicurazione auto si caratterizzano per un grado significativo di concentrazione, riconducibile quasi esclusivamente ai processi di crescita esterna che si sono verificati negli ultimi anni. Depurando le quote di mercato per la crescita esterna, emerge invece una sostanziale stabilità delle quote di mercato. 218. La stabilità delle quote di mercato deriva dalla rinuncia di fatto delle imprese ad adottare politiche commerciali aggressive, in grado di erodere quelle degli operatori concorrenti, strategia facilitata dalle caratteristiche di rigidità della domanda e dal permanere di un assetto distributivo incentrato sugli agenti, specie monomarca, nonostante il processo di liberalizzazione sia ormai in atto da diversi anni. In Italia, nei mercati assicurativi auto, di fatto, non esistono intermediari o consulenti indipendenti dalle imprese. 219. In un contesto in cui la domanda incontra particolari difficoltà nel confrontare diverse alternative, dal lato dell’offerta si registra invece un elevato grado di trasparenza nelle variabili strategiche su cui le imprese competono, anche a causa di disposizioni normative, nazionali e comunitarie, introdotte per agevolare la disclosure delle imprese a vantaggio degli utenti. In particolare nei rami auto, gli elementi che le imprese devono rendere accessibili agli utenti per il calcolo dei preventivi vengono di fatto utilizzati dai concorrenti per conoscere con continuità le strategie di prezzo praticate dagli altri operatori. 220. In un contesto siffatto, le imprese hanno un potere di mercato che utilizzano per realizzare extraprofitti a scapito degli utenti, come emerge dalla dinamica dei premi dell’assicurazione auto, che negli ultimi anni sono aumentati molto di più rispetto ai costi. Per quanto riguarda specificamente Generali, dal procedimento è emerso come tale società già prima dell’acquisizione di Toro fosse orientata ad aumentare i premi in modo sensibile e non

140 Cfr. § 134. 141 Comunicazione della Commissione sulla valutazione della concentrazioni orizzontali, cit. al § 55, afferma che “se tra le imprese partecipanti al coordinamento vi è interazione commerciale anche in altri mercati, questi possono offrire varie possibilità di ritorsione”.

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legato all’andamento dei costi. La possibilità di Generali di realizzare simili strategie di prezzo risulterà ulteriormente rafforzata ad esito dell’acquisizione di Toro. Si tratta infatti di uno dei più importanti concorrenti nei rami auto, che aveva peraltro iniziato ad adottare politiche commerciali aggressive, che avevano portato ad una crescita della raccolta premi molto più elevata rispetto a quella del mercato. Inoltre, Toro rappresentava la principale possibilità di ingresso per concorrenti potenziali o per la crescita di quelli già esistenti. 221. In sostanza, l’operazione in esame si realizza in un contesto che agevola il raggiungimento di equilibri non concorrenziali. In tale assetto, non si può prescindere dal considerare anche i forti legami esistenti tra Generali e Fondiaria-Sai, che si realizzano, oltre che per la partecipazione azionaria di Fondiaria-Sai in Generali, anche attraverso altre modalità, tra cui diversi incroci azionari, quali quelli che legano le due imprese di assicurazioni a Mediobanca. Nel corso del procedimento sono emersi numerosi elementi per il controllo di fatto di Generali da parte della banca d’affari, la quale è altresì presente nel capitale sociale di Fondiaria-Sai, con una quota di poco inferiore al 2%. Inoltre, entrambe le imprese di assicurazioni sono azioniste di Mediobanca nonché aderenti al patto di sindacato di quest’ultima, da cui discendono significativi legami personali. Tali legami sono peraltro suscettibili di rafforzarsi ulteriormente a seguito dell’ingresso di Generali nel patto di sindacato di Capitalia e della crescita dell’impresa di assicurazioni in quello di Mediobanca. 222. Attualmente, Fondiaria-Sai è fortemente esposta all’andamento dell’attività di Generali, in ragione degli elevati investimenti realizzati nell’impresa concorrente, che rappresentano circa il 47% del valore dell’investimento di Premafin nella sua controllata. Fondiaria-Sai potrebbe dunque avere incentivi ad adottare una strategia accomodante nei confronti di eventuali aumenti di prezzo che Generali potrà praticare in virtù del maggior potere di mercato, in quanto ne beneficierebbe sia attraverso aumenti della propria raccolta premi che mediante i guadagni in conto capitale. Sotto un diverso profilo, il fatto che Generali sia consapevole della forte esposizione di Fondiaria-Sai all’andamento del proprio titolo, ne aumenta la possibilità di operare in modo indipendente rispetto agli altri operatori, in quanto essa può fare affidamento su un comportamento accomodante del primo operatore del mercato. 223. Le problematiche antitrust connesse all’esistenza di legami tra operatori concorrenti, quali quelli emersi nel corso del presente procedimento, erano già state evidenziate dall’Autorità nel provvedimento C/5422B, in cui, nel riconoscere che erano venuti meno gli elementi alla base del controllo congiunto di Mediobanca e Premafin su Fondiaria-Sai, si sosteneva: “Più in generale, le problematiche emerse nell’analisi dell’operazione di concentrazione Fondiaria-Sai e della sua successiva evoluzione pongono in evidenza talune caratteristiche del sistema finanziario italiano, sicuramente rilevanti sotto il profilo antitrust. La presenza di partecipazioni di minoranza spesso incrociate, in cui Mediobanca assume un ruolo centrale; la condivisione di membri negli organi sociali anche di imprese concorrenti; il duplice ruolo di alcune tra le principali banche italiane, che da un lato si pongono come finanziatori e dall’altro come azionisti delle imprese finanziate, costituiscono tutti elementi in grado di incidere profondamente sulla contendibilità delle imprese, isolandole da un contesto concorrenziale ed alterando gli incentivi per le stesse alla ricerca

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dell’efficienza produttiva. Quando tali legami interessano imprese presenti sullo stesso mercato, come avviene nel settore assicurativo, la concorrenza può risultare falsata”142. 224. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’operazione in esame, consistente nell’acquisizione di Toro da parte di Generali, in un contesto in cui i primi due operatori risultano uniti da significativi legami azionari e personali, anche attraverso Mediobanca, risulta idonea a produrre la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante collettiva tra il nuovo aggregato Generali-Toro e Fondiaria-Sai, in taluni mercati dell’assicurazione danni ed in particolare quelli auto, atta a ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Ciò in considerazione delle sovrapposizioni delle quote di mercato delle parti, dell’aumento del grado di concentrazione dei mercati, dell’esistenza di numerosi elementi di rigidità nei mercati, quali la stabilità delle quote di mercato, le barriere all’ingresso di tipo distributivo e soprattutto l’esistenza di una rete di partecipazioni finanziarie tra Generali-Toro e Fondiaria-Sai, nonché della possibilità per queste due imprese di aumentare i prezzi al di sopra di quelli che caratterizzano l’equilibrio di mercato pre-concentrazione.

IX. CONDIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE

225. Ai fini di rimuovere le preoccupazioni concorrenziali sopra analizzate, appare opportuna l’imposizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, di rimedi strutturali idonei ad attenuare l’impatto dell’operazione, in particolare nei rami auto, che, come descritto nel corso del presente provvedimento, rappresentano i principali mercati assicurativi danni, i cui prodotti sono acquistati dalla generalità delle famiglie. 226. Nel caso di specie, le principali problematiche concorrenziali emerse attengono a cause strutturali, che riguardano il complesso dei mercati e degli operatori, ovvero coinvolgono soggetti non parte del presente procedimento, come Fondiaria-Sai e Mediobanca. Si tratta peraltro di caratteristiche in larga parte preesistenti l’operazione, la cui portata anticompetitiva viene amplificata dall’acquisizione del quinto operatore nei rami danni da parte del secondo. 227. In un simile contesto, si ritiene che l’unica misura in grado di incidere sugli effetti dell’operazione sia rappresentata dalla dismissione di un asset che consenta a Generali di ridurre in modo adeguato l’incremento della quota di mercato che verrebbe raggiunta nei rami danni, in particolare quelli auto, nonché di attenuare gli effetti che deriverebbero dal rafforzamento della capacità distributiva di Generali. 228. Affinché la sopra menzionata misura possa produrre significativi effetti proconcorrenziali, attenuando l’impatto dell’operazione sul grado di concentrazione dei mercati, è necessario che il soggetto acquirente non sia uno dei maggiori gruppi assicurativi attivi in Italia nei mercati interessati. 229. Tra le imprese appartenenti ai gruppi Generali e Toro, quella più idonea ad incidere sulle problematiche concorrenziali derivanti dalla concentrazione, risulta essere [omissis]. Dall’esame dei principali indicatori di bilancio emerge che [omissis] è un’impresa caratterizzata da un valido andamento della redditività complessiva, con un buon valore dei saldi tecnici, che dispone di adeguate riserve tecniche. [omissis] dispone inoltre di una diffusa rete agenziale [omissis]143. 142 Cfr. Provvedimento dell’Autorità del 12 giugno 2003 n. 12066 Sai - Società Assicuratrice Industriale/La Fondiaria Assicurazioni in Boll. 24/2003. La valenza anticompetitiva di simili legami era già stata posta in evidenza anche dalla Commissione in occasione dell’acquisizione di INA da parte di Generali, che, oltre alla cessione di alcune imprese, aveva posto come condizione per l’autorizzazione dell’operazione la cessione delle partecipazioni azionarie di Generali in Fondiaria Assicurazioni S.p.A., Banco di Napoli Holding S.p.A., Banco di Napoli S.p.A. e BNL Vita S.p.A. Cfr. Decisione della Commissione del 12 gennaio 2000, caso M.1712-Generali/INA.

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230. Si tratta di caratteristiche che consentirebbero ad un operatore che intenda entrare sui mercati interessati o che vi operi con quote di mercato non particolarmente elevate di potersi avvalere del marchio, del know-how, del portafoglio e della rete agenziale di un operatore già affermato in Italia. Sono questi i requisiti di efficienza indicati dalla Commissione Europea nella Comunicazione sui rimedi accettabili per un’operazione di concentrazione144. 231. [omissis] ha effettuato nel 2005 una raccolta premi [omissis]. Considerati la dimensione dell’impresa in relazione all’asset complessivo acquistato da Generali con la presente operazione e gli effetti che la stessa produce nei mercati interessati, si ritiene che sia rispettato il principio di proporzionalità della misura alla risoluzione delle restrizioni concorrenziali connesse al caso di specie. 232. In considerazione delle caratteristiche dei mercati dell’assicurazione auto e, più in generale, di quelli dell’assicurazione danni, un acquirente idoneo deve soddisfare almeno due requisiti: a) indipendenza da Generali e necessariamente da Mediobanca, soggetto che ne esercita il controllo di fatto, da intendersi come: assenza di legami azionari, personali ed economici significativi tra il potenziale acquirente da un lato e Generali o Mediobanca dall’altro, quali ad esempio la partecipazione al patto di sindacato di Mediobanca o un’esposizione debitoria eccessiva nei confronti della banca d’affari. b) laddove l’acquirente fosse già presente nei mercati dell’assicurazione auto (RC auto e corpi di veicoli terrestri), al fine di evitare il rischio di una crescita significativa del grado di concentrazione in tali mercati, questi dovrebbe aver realizzato in entrambi i mercati, nell’ultimo esercizio per cui sono disponibili dati definitivi (2005), una raccolta premi a livello di gruppo non superiore a quella del gruppo Toro.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante su diversi mercati dell’assicurazione danni, in particolare quelli auto;

RITENUTO necessario prescrivere alla società Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, misure volte ad impedire tali conseguenze nei suddetti mercati, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;

CONSIDERATO che le misure ritenute idonee a garantire il mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva, nei suddetti mercati, consistono nella cessione dell’impresa [omissis], secondo le modalità indicate al paragrafo 232 del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, che alla luce delle misure sopra individuate, l'operazione non conduce, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

143 Doc. 226. 144 Comunicazione della Commissione del 2 marzo 2001, concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, in G.U.C.E. /C 68. Al punto 14 della Comunicazione la Commissione chiarisce che “le attività dismesse devono configurare un'azienda efficiente, ossia in grado di operare in condizioni di redditività tale che, se gestita da un acquirente idoneo, possa fare concorrenza in maniera efficace e durevole all'ente risultante dalla concentrazione”.

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RITENUTO che l’operazione di concentrazione comunicata è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata e realizzata in data 4 ottobre 2006, adottando, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, le seguenti misure: a) la cessione, da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., entro [omissis] dalla notificazione del presente provvedimento, della società [omissis], a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza da Assicurazioni Generali S.p.A. e da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. come definiti al paragrafo 232, lettera a) e che non abbia realizzato nel 2005, in Italia, in entrambi i mercati dell’assicurazione auto, una raccolta premi a livello di gruppo superiore a quella del gruppo Toro; b) Assicurazioni Generali S.p.A. dovrà far pervenire all’Autorità, entro [omissis], una relazione in merito alla cessione di [omissis], dalla quale si evinca che il soggetto acquirente dispone dei requisiti indicati al punto a). Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati, comunicato all’Isvap e pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8024 - INFRACOM ITALIA/NETSCALIBUR ITALIA Provvedimento n. 16178

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società INFRACOM ITALIA S.p.A., pervenuta in data 4 ottobre 2006;

VISTA la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 20 ottobre 2006 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 15 novembre 2006 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Infracom Italia S.p.A. (di seguito INFRACOM) è una società attiva nel settore dell’Information and Communication Technology. Essa fornisce, in particolare, servizi di Information Technology (progettazione e realizzazione di software, manutenzione, formazione ecc.) e di telecomunicazioni (servizi di telefonia, trasporto dati, accesso ad internet, progettazione e realizzazione di reti aziendali, fornitura di capacità trasmissiva) alle aziende, alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri operatori di telecomunicazione. INFRACOM è controllata congiuntamente, attraverso l’impresa comune Infragruppo S.p.A., da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (di seguito AUTOSTRADA BSPD), Sviluppo Mobilità S.p.A. (di seguito SVILUPPO MOBILITÀ) e IMI Investimenti S.p.A. (di seguito IMI INV), società del gruppo San Paolo IMI S.p.A. (di seguito San Paolo IMI). Nel 2005 il fatturato consolidato realizzato da INFRACOM è stato pari a circa 170 milioni di euro, interamente realizzato in Italia. Nel 2005 il fatturato di AUTOSTRADA BSPD è stato pari a circa 297 milioni di euro. SVILUPPO MOBILITÀ ha realizzato nel 2005 un fatturato di circa 7,7 milioni di euro. Infine, il fatturato realizzato nel 2005 dal gruppo San Paolo IMI è stato pari a circa 25,4 miliardi di euro. Netscalibur Italia S.p.A. (di seguito NETSCALIBUR) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni. Essa offre servizi di trasporto dati, accesso ad Internet e servizi a valore aggiunto, sia per le aziende che per gli altri carrier. NETSCALIBUR è controllata da alcune società e da alcune persone fisiche, nessuna delle quali risulta esercitare singolarmente o congiuntamente il controllo sull’impresa. Nel 2005 il fatturato consolidato di NETSCALIBUR, realizzato quasi per intero in Italia, è stato pari a circa 14 milioni di euro.

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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di INFRACOM, del controllo esclusivo di NETSCALIBUR, attraverso l’acquisto del 100% delle azioni di tale società.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L'operazione descritta, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L’operazione in esame interessa i seguenti mercati: i) servizi di trasmissione dati; ii) servizi di accesso ad internet; iii) servizi di rete a valore aggiunto, forniti all’utenza affari ed ai concorrenti. I servizi di trasmissione dati sono servizi di telecomunicazione non vocali offerti all’utenza finale sulla base di tecniche di trasmissione dati mediante infrastrutture dedicate e di protocolli trasmessivi specifici. I suddetti servizi sono, infatti, distribuiti, per la parte di trasporto delle informazioni a livello nazionale, utilizzando infrastrutture di backbone basate sull’utilizzo di tecniche di commutazione “a pacchetto” diverse da quelle a commutazione di circuito usate per i servizi vocali. I servizi di accesso ad internet sono offerti da tutti i soggetti in grado di fornire accesso ad internet alla clientela finale su diverse piattaforme tecnologiche, vale a dire accesso da rete telefonica commutata (PSTN, ISDN, xDSL), accesso dedicato su fibra ottica o CDN, nonché accesso da radiomobile cellulare. In base al costante orientamento della Commissione, i servizi di trasmissione dati ed i servizi di accesso ad internet costituiscono due distinti mercati rilevanti del prodotto, in ragione della non sostituibilità dei medesimi. Infatti, i consumatori che acquistano un servizio di accesso ad internet hanno l’aspettativa di poter raggiungere tutti gli utenti collegati ad internet. Diversamente, la fornitura di servizi di trasmissione dati a utenti finali che utilizzano protocolli diversi da internet, pur potendo consentire agli stessi di raggiungere altri utenti che utilizzano lo stesso protocollo, non consente il collegamento permanente e illimitato all’intera comunità degli utenti internet, che costituisce l’obiettivo primario della domanda del relativo servizio. I servizi di rete a valore aggiunto (VAS) comprendono servizi inbound di numero verde, servizi di sviluppo e gestione di siti e pagine web, portali, ASP, mailing, e-learning, servizi di call center, facility management e outsourcing di TLC. Questi ultimi servizi consistono nella fornitura di ospitalità a strutture hardware, ovvero a soluzioni applicative software su apparecchiature o piattaforme tecnologiche e nell’erogazione di servizi destinati, oltre che alle aziende che desiderano gestire i propri processi operativi in outsourcing, anche agli Internet Service Provider ed agli operatori che necessitano di infrastrutture per erogare servizi applicativi on-line. Tali mercati sono di dimensione geografica nazionale, in considerazione degli specifici regimi normativi nazionali, della localizzazione delle reti di telecomunicazioni, della specificità della

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domanda delle diverse tipologie di servizi informatici, nonché della limitata convenienza per gli utenti, in termini economici, di avvalersi di servizi di telecomunicazioni offerti da operatori stranieri. Le quote di mercato detenute congiuntamente da INFRACOM e da NETSCALIBUR non superano il 2% in nessuno dei mercati sopra descritti. Inoltre, nessuna delle società controllanti l’acquirente è attiva nei mercati esaminati. In considerazione della marginalità della posizione detenuta dalle parti, si ritiene che l’operazione notificata non sia idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in nessuno dei mercati sopra identificati.

V. IL PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 15 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell’Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8056 - TECHNOMATICA ITALIA/ASCOM ITALIA Provvedimento n. 16179

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del23 novembre 2006

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di due persone fisiche, pervenuta in data 25 ottobre 2006;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Technomatica Italia S.p.A., (di seguito Technomatica Italia) è una società appositamente costituita per la presente operazione. Il capitale sociale di Technomatica Italia è ripartito tra quattro persone fisiche, delle quali quelle comunicanti ne detengono il controllo congiunto in virtù della partecipazione al capitale sociale (39% ciascuno) e dei patti parasociali intercorsi tra gli azionisti. Nel 2005 la società Technomatica Italia non ha realizzato alcun fatturato in ragione della sua recente costituzione. Ascom Italia S.p.A., (di seguito Ascom Italia), è attiva nel settore della produzione, vendita, installazione e manutenzione di apparati e sistemi elettrici ed elettronici, l’elaborazione di programmi applicativi e la prestazione di servizi in tali settori. Il capitale sociale di Ascom Italia è interamente detenuto dalla società svizzera Ascom Holding AG, ad azionariato diffuso e quotata presso la borsa di Zurigo. Nel 2005 il fatturato attribuibile ad Ascom Italia ammonta circa a 54,5 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

A seguito dell’operazione, le persone fisiche comunicanti acquisiscono, per il tramite della Technomatica Italia, la totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Ascom Italia. Pertanto, Ascom Italia sarà interamente controllata dalla società veicolo Technomatica Italia, a sua volta controllata al 78% dai soggetti comunicanti, i quali ne eserciteranno indirettamente e congiuntamente il controllo, finché non sarà perfezionata la prevista fusione tra Ascom Italia e Technomatica Italia. Il contratto di acquisto prevede una clausola di non concorrenza in base alla quale il venditore si impegna, limitatamente al territorio italiano e per un periodo di due anni, a non rientrare nel settore di attività della società ceduta, fatta eccezione per l’assunzione di partecipazioni di entità inferiore al 5% in società quotate.

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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro. L’obbligazione assunta dalle parti nel patto di non concorrenza e descritta in precedenza costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, avendo una portata materiale circoscritta all’attività svolta dall’impresa ceduta prima del trasferimento1 ed una durata limitata nel tempo2.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dall’operazione è quello dell’Information Technology (IT), all’interno del quale non è semplice distinguere i diversi mercati del prodotto “in considerazione dell’evoluzione tecnologica e del fatto che le imprese presenti su tali mercati tendono ad offrire una molteplicità di servizi, adattando la propria offerta all’evoluzione tecnologica e alla domanda da parte delle imprese”3. Le parti ritengono che il mercato rilevante in cui opera Ascom Italia possa essere definito quello del Network System Integration, cioè il mercato delle soluzioni e dei servizi per la comunicazione integrata di voce, dati e video basati su network. In particolare tale mercato comprende servizi: -“tradizionali”: progettazione, realizzazione, monitoraggio/assistenza tecnica e sviluppo di reti; -“a valore”: sviluppo di soluzioni applicative e piattaforme network based che rispondono alle esigenze del cliente. La realizzazione di tali servizi network based comprende necessariamente una componente infrastrutturale di tecnologie, prodotti e piattaforme (hardware e software). Prodotti e servizi sono peraltro difficilmente scindibili all’interno delle soluzioni di comunicazione qui considerate, nel senso che i fornitori e gli utenti attribuiscono valore alla soluzione nella sua interezza, piuttosto che alle sue componenti. Tuttavia, ai fini della presente valutazione, in considerazione del modesto impatto dell’operazione, non appare necessario pervenire ad una precisa definizione del mercato del prodotto rilevante, stabilendo se i servizi erogati da Ascom Italia siano parte di un unico mercato o configurino mercati rilevanti distinti.

1 Comunicazione della Commissione sulle restrizioni accessorie direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2000, punti 19, 23. 2 Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, par. 20. 3 Provvedimento AGCM n. 14430, del 22 giugno 2005, caso C. 7083 Fiat/Global Value Services SpA.

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Il mercato geografico

Sotto il profilo geografico, la dimensione dei mercati relativi al settore dell’IT, può considerarsi nazionale, in ragione della specificità della domanda della suddetta tipologia di servizi e prodotti che vede condizioni concorrenziali omogenee sul mercato italiano e del fatto che i grandi gruppi multinazionali operano in Italia attraverso proprie filiali dedicate ai clienti locali.

Effetti dell’operazione

L’operazione comporta una limitata sovrapposizione tra le attività delle parti sul mercato delle soluzioni e dei servizi per la comunicazione integrata, in quanto, le società controllate dai soggetti comunicanti operano in mercati diversi da quello in cui opera Ascom Italia, con la sola eccezione della società Intensis Engineering S.p.A.4, che ha una presenza nel mercato in esame del tutto marginale. In particolare, Ascom Italia detiene una quota di mercato pari a circa l’1,8%, mentre ad Intensis Engineering S.p.A. è attribuibile una quota inferiore all’1%. Inoltre, va rilevato che nel mercato delle soluzioni e dei servizi per la comunicazione integrata operano importanti e qualificati concorrenti, quali Italtel, Tecnonet, IBM Italia con quote superiori a quelle detenute dalle parti. In considerazione dell’esigua entità delle quote di mercato detenute dalle imprese interessate dall’operazione, nonché della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, l’operazione non appare tale da determinare una modifica sostanziale della struttura dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

4 Controllata congiuntamente da una delle parti comunicanti e da uno dei soci di minoranza di Technomatica Italia.

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C8066 - UNITED TECHNOLOGIES/PAGE GROUP Provvedimento n. 16180

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società United Technologies Corporation, pervenuta in data 27 ottobre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

United Technologies Corporation (di seguito UTC) è una società a capo dell’omonimo gruppo attivo a livello mondiale in diversi settori relativi a prodotti di alta tecnologia e ai servizi ad essi accessori, applicati ai sistemi di costruzione e all’industria aerospaziale. Fanno parte del Gruppo UTC le divisioni Hamilton Sundstrand (prodotti aerospaziali e servizi di assistenza, compresi i sistemi di produzione, gestione e distribuzione di energia; i sistemi di controllo del volo e dei motori); SiKorsky Aircraft (elicotteri commerciali e militari, e relativi servizi di assistenza); OTIS (ascensori e scale mobili); Pratt & Whitney (motori a turbina per aeromobili militari e civili, motori a reazione, sistemi di propulsione aerospaziale, turbine a gas per uso industriale); Carrier (sistemi ed apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dall’aria per uso commerciale, residenziale ed industriale, sistemi per la refrigerazione commerciale e nei trasporti e per la gestione centralizzata degli impianti tecnici degli edifici); UTC Power (cellule di combustibile per applicazioni commerciali, spaziali e per il trasporto); UTC Fire & Security (sistemi di sicurezza, come i dispositivi antincendio e gli estintori portatili con i marchi Chubb e Kidde). In Italia UTC è attiva, attraverso Carrier, nella commercializzazione di dispositivi di monitoraggio e registrazione della temperatura, principalmente destinati al controllo di impianti di condizionamento e di refrigerazione. UTC non è soggetta al controllo di alcuna persona fisica o giuridica. Le azioni di UTC sono infatti diffuse tra un vasto pubblico di azionisti, nessuno dei quali detiene più del 10% del capitale sociale della società o esercita su quest’ultima, individualmente o collettivamente, un’influenza determinante. Nel 2005 il fatturato complessivo realizzato dal Gruppo UTC è stato di circa 34 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [0-10]1 miliardi di euro in Europa e di questi circa [500-1.000] milioni di euro in Italia. Page Group Limited (di seguito Page) è una società di diritto inglese attiva nella progettazione e nella produzione per l’industria aeronautica di sistemi d’illuminazione per gli interni degli aeromobili. Page è anche attiva nella produzione degli strumenti di controllo presenti nelle cabine

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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di pilotaggio degli aeromobili. Il core business di Page è localizzato a Forge Lane nel Middlesex (UK). Il capitale di Page è attualmente detenuto per la maggioranza dal fondo “The Fifth Causeway Development Capital Fund”, mentre partecipazioni di minoranza sono detenute dal senior management di Page. Nel 2005 Page ha realizzato un fatturato di circa 31,7 milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [10-20] milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [0-10] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di UTC, tramite la propria controllata United Technologies Holdings Limited, del 100% del capitale sociale di Page. L’articolo 6, par. 1, dello Share Purchase Agreement (di seguito il Contratto) prevede che ciascuno dei rappresentanti degli azionisti di Page si astenga, in assenza del consenso scritto di United Technologies Holdings Limited, per un periodo di due anni dalla conclusione dell’operazione da: contattare, sollecitare o contrattare con i principali clienti di Page la vendita o fornitura di prodotti e/o servizi oggetto dell’operazione; intraprendere attività analoghe a quelle cedute attraverso l’operazione nel Regno Unito, in Francia, in Germania e negli Stati Uniti. Il par. 2 dell’articolo 6 prevede poi che ciascun rappresentante degli azionisti e tutte le società del gruppo Page si astengano, a meno che non abbiano ricevuto il consenso scritto da parte di United Technologies Holdings Limited, per un periodo di due anni, da: contattare i dipendenti di Page che guadagnino più di 30.000 sterline inglesi per convincerli a lasciare il proprio impiego; interferire con i fornitori di Page allo scopo di causare un’interruzione o una riduzione delle forniture di beni e servizi; utilizzare, in attività che siano in concorrenza con quelle cedute, il nome “Page”.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro. Il patto di non concorrenza tra le parti riveste natura accessoria all’operazione in esame, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione della medesima, limitatamente ad una durata di due anni a partire dal perfezionamento della presente operazione, a una portata materiale circoscritta ai prodotti e servizi che costituiscono l’oggetto dell’attività economica ceduta e ad un ambito d’applicazione geografico limitato all’area in cui i venditori offrivano i prodotti e i servizi oggetto dell’operazione prima della cessione. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una

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previsione di maggiore ampiezza rispetto alla durata, alla portata materiale e all’ambito geografico appare eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione2.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto

L’operazione comunicata interessa i sistemi d’illuminazione per gli interni degli aeromobili e gli strumenti di controllo per la cabina di pilotaggio. I sistemi d’illuminazione per gli interni degli aeromobili ricomprendono prodotti quali le principali illuminazioni di tipo LED presenti nella cabina passeggeri e le illuminazioni LED presenti nella cabina di pilotaggio, l’illuminazione delle aree di servizio, i segnali che indicano le uscite di sicurezza, le luci di emergenza, le lampade per la lettura, i segnali informativi e le luci dei servizi igienici. Gli strumenti di controllo per la cabina di pilotaggio comprendono un’ampia gamma di prodotti che non sono tra loro sostituibili. Tali strumenti possono essere suddivisi in tre sottocategorie: − comandi di pilotaggio (ad esempio, barre di comando, maniglie per l’accelerazione, controlli per l’atterraggio); − quadri e pannelli di controllo (ad esempio, pannelli di avviso, dispositivi di avviso vocale); − interruttori (switch assemblies) per il controllo di altre funzioni dell’aeromobile (ad esempio, interruttori di emergenza per bloccare il fuoco). In ogni caso, ai fini della valutazione dell’operazione in esame, non è necessario identificare esattamente i mercati merceologici rilevanti, in quanto, qualunque sia la definizione di mercato del prodotto adottata, anche nell’ipotesi più restrittiva la valutazione dell’impatto concorrenziale dell’operazione stessa non muterebbe in maniera significativa.

I mercati geografici

In considerazione del fatto che i fornitori o sono presenti o possono svolgere le proprie attività in tutto il mondo e che le politiche distributive dei produttori dell’industria aeronautica sono organizzate su scala globale, si può ritenere che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati interessati abbiano una dimensione sovranazionale, tendenzialmente mondiale. Ai fini della presente operazione, tuttavia, non appare necessario definire esattamente i mercati geografici rilevanti in quanto ciò non modificherebbe la valutazione dell’operazione in esame.

Effetti dell’operazione

Nei sistemi d’illuminazione per gli interni degli aeromobili Page è attiva con una quota a livello mondiale pari a circa il [5-10%], mentre il gruppo UTC non è presente. Pertanto l’operazione si limiterà a determinare la sostituzione di un operatore con un altro. Nell’insieme degli strumenti di controllo per la cabina di pilotaggio Page è attiva con una quota a livello mondiale inferiore a [0-5%], mentre il gruppo UTC è presente, mediante la propria controllata Hamilton, con una quota a livello mondiale pari a circa il [5-10%], a fronte di numerosi

2 Si veda la comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

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e qualificati concorrenti, quali Boeing (17%), Kaiser Electronics/Rockwell Collins (9%), MPC Corporation (7%), Bombardier (6%), Sarma/SKF Aerospace France (6%), Sagem Avionics (5%) e Airbus (3%). In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8069 - ROHAN/MANZINI LUCIANO Provvedimento n. 16181

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Rohan S.r.l., pervenuta in data 31 ottobre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Rohan S.r.l. (di seguito Rohan) è una società finanziaria che si occupa dell’acquisizione e gestione di partecipazioni di società attive nel settore idrotermosanitario. Rohan è controllata congiuntamente dalle società finanziarie Gondor S.p.A. ed E.f.fim S.p.A. e a sua volta controlla le società Findelta S.r.l., Cambielli S.p.A., holding del Gruppo Cambielli, ed Edilfriuli S.p.A., holding del gruppo Edilfriuli e tramite queste ultime il Gruppo Vir Fantuzzi S.p.A., tutte società attive nel settore della distribuzione di prodotti idrotermosanitari, con particolare riguardo ad apparecchiature per l’ambiente del bagno, prodotti per il riscaldamento ed il condizionamento e materiali per l’industria edile in genere. Nel 2005 il fatturato complessivo realizzato dalle imprese facenti capo a Rohan è stato pari a circa 500 milioni di euro a livello mondiale, interamente realizzati a livello europeo, di cui circa 485 milioni di euro in Italia. Manzini Luciano S.p.A. (di seguito ML) è una società attiva nella distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio di articoli idrotermosanitari. Attualmente il 10% del capitale sociale di ML è detenuto da società del gruppo facente capo a Rohan. Nel 2005 il fatturato realizzato da ML, interamente in Italia, è stato pari a circa 28 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata ha per oggetto l’acquisto del 90% del capitale sociale di ML da parte di Cambielli, che aggiunto al 10% già posseduto dal gruppo acquirente facente capo a Rohan, condurrà quest’ultimo a detenere l’intero capitale sociale e i controllo esclusivo di ML.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

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IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione di prodotti idrotermosanitari, apparecchiature per l'ambiente del bagno, prodotti per il riscaldamento e il condizionamento e materiali per l'industria edile in genere. All’interno di tale settore è possibile individuare il mercato della distribuzione all’ingrosso di detti prodotti ed il mercato della distribuzione al dettaglio. I prodotti in questione sono venduti, all’ingrosso, essenzialmente a imprese edili, imprese di installazione, imprese di riparazione per attività di ristrutturazione, costruzione di appartamenti, uffici e locali commerciali. Inoltre, le imprese attive nella produzione di tali articoli non dispongono, di norma, di una rete distributiva propria, rivolgendosi prevalentemente al canale dei distributori all'ingrosso e dei grandi rivenditori dotati di show-room. I prodotti distribuiti sono caratterizzati da funzioni d'uso e da caratteristiche merceologiche e tecnologiche diverse. Essi attraversano una generale fase di maturità, anche se lo sviluppo di nuovi materiali, le normative di sicurezza e l'attuazione di politiche di risparmio energetico possono modificare il ciclo di vita di alcuni prodotti. Tuttavia, in ragione della specificità del mercato del commercio all’ingrosso, non è necessaria una ulteriore distinzione nell'ambito di ciascuna fascia di prodotto, in quanto sono la varietà della gamma e la possibilità di scelta che definiscono la posizione concorrenziale di un grossista rispetto agli altri. Le stesse considerazioni possono essere ritenute valide in una certa misura anche per il mercato della distribuzione al dettaglio, che si rivolge in parte anche agli installatori, per lo meno per quanto riguarda gli articoli non appartenenti esclusivamente alla cosiddetta “area estetica” della categoria di prodotti in argomento. La presente operazione interessa sia il mercato della distribuzione all’ingrosso che quello della distribuzione al dettaglio, in entrambi i quali operano sia l’impresa acquirente che l’impresa acquisita. Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato della distribuzione all’ingrosso, per gli utenti di grandi dimensioni (imprese di installazione che operano sui grandi cantieri di costruzione o di recupero nell'edilizia pubblica, residenziale e industriale) il mercato ha dimensione nazionale, anche in considerazione del fatto che la diffusione dei gruppi di acquisto e della grande distribuzione no-food appare ancora limitata soprattutto se confrontata con altri paesi europei, mentre per gli utenti di limitate dimensioni l’estensione geografica del mercato potrebbe essere regionale o pluriregionale e, comunque, correlata ai tempi di percorrenza che gli utenti, specialmente installatori, sono disposti ad affrontare per l’approvvigionamento dei prodotti. Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato della distribuzione al dettaglio, essa ha carattere sicuramente locale, comunque non più ampia di quella provinciale. Nel caso di specie nel mercato della distribuzione all’ingrosso l’acquisita opera nella Regione Emilia Romagna, in particolare nelle province di Bologna e di Ferrara, mentre nella stessa regione l’acquirente è presente in tutte le province, tranne quella di Ferrara e di Piacenza. Nel mercato della distribuzione al dettaglio sia l’acquisita che l’acquirente sono presenti nelle province di Bologna e Ferrara. L’operazione in esame non risulta idonea a modificare in maniera significativa gli equilibri concorrenziali esistenti sul mercato della distribuzione all’ingrosso, sul quale la quota delle vendite

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nazionali dell’acquirente Rohan è di circa il 4%, mentre quella dell’acquisita ML è largamente inferiore all’1%, in presenza di qualificati concorrenti, quali Centrogamma, Bozzola, Lanzardo e Idrocentro. Anche con riferimento all’area geografica di più limitate dimensioni in cui sono presenti sia l’acquisita che l’acquirente, corrispondente alla regione Emilia Romagna, la quota di mercato dell’acquirente Rohan è di circa [0-5%]1, mentre quella dell’acquisita ML è di circa [0-5%]. Anche sul mercato della distribuzione al dettaglio l’operazione in esame non risulta idonea a modificare in maniera significativa gli equilibri concorrenziali esistenti, in quanto a seguito dell’operazione la stessa Rohan sostanzialmente subentra nelle quote di mercato dell’impresa acquisita nella provincia di Ferrara ([5-10%] circa) in cui non era presente e nella provincia di Bologna ([5-15%] circa) in cui deteneva una quota molto marginale del mercato, inferiore all’1%. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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C8070 - EUROSPIN PUGLIA/RAMO D'AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALE Provvedimento n. 16182

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Eurospin Puglia S.p.A., pervenuta in data 31 ottobre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

EUROSPIN PUGLIA S.p.A. (di seguito, EUROSPIN PUGLIA), con sede legale a Galatina (LE), opera nella distribuzione moderna al dettaglio - con la formula discount - di prodotti alimentari ed altri prodotti di largo e generale consumo. EUROSPIN PUGLIA è controllata da EUROSPIN ITALIA S.p.A., che nel 2004 ha realizzato a livello nazionale un fatturato di circa 1.360 milioni di euro. Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda appartenente alla impresa individuale Giaffreda Anna Maria, con sede a Parabita (LE), costituito da un punto vendita sito nel Comune di Parabita, attivo nel commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, dotato di una superficie di vendita autorizzata alla vendita di 15 m2.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisto, da parte di Eurospin Puglia, del ramo d’azienda sopra menzionato, costituito da un esercizio per il commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, sito nel comune di Parabita, al fine di accorparne la licenza in un nuovo punto vendita, sito nello stesso Comune, che avrà una superficie di vendita di 828 m2.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

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All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount), che si differenziano in base a caratteristiche quali: la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti freschi, la disponibilità di parcheggi. Secondo quanto stabilito dall’Autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS1, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie dimensionali immediatamente contigue. Ai fini dell’individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre, pertanto, partire da ciascuna tipologia dimensionale di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistono forti relazioni di sostituibilità. Inoltre, sulla base di quanto rilevato dall’Autorità nel caso Sviluppo Discount/Gestione Discount2, con riferimento ai punti vendita gestiti secondo la formula del discount, risulta definita un’ampia catena di forti relazioni di sostituibilità, che va dagli hard discount ai soft discount, fino ad altre tipologie di punti vendita della distribuzione moderna. Nel caso in esame, considerata la dimensione del punto vendita che verrà attivato a seguito dell’operazione, dotato di una superficie di 828 m2, il mercato interessato è quello dei “supermercati”, comprensivo di tutti i punti vendita della distribuzione moderna.

Il mercato geografico

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali. Nel caso in esame, considerato che il punto vendita oggetto di acquisizione è localizzato nella provincia di Lecce, quest’ultima rappresenta l’ambito geografico di riferimento ai fini della valutazione dell’operazione comunicata.

Effetti dell’operazione

Con riguardo alla provincia di Lecce, Eurospin Puglia detiene nel mercato dei supermercati una quota di circa l’8%3. Tale quota non appare suscettibile di essere incrementata a seguito dell’operazione in esame, in ragione dell’esigua quota imputabile al punto vendita oggetto di acquisizione, sicuramente inferiore all’1%. Nel mercato sono inoltre presenti vari concorrenti qualificati, tra i quali, Gruppo Carrefour Italia che detiene una quota di circa il 32%, Coralis con il 10% e Selex Commerciale con una quota di poco superiore all’8%. Per quanto precede, la concentrazione non appare in grado di modificare gli assetti concorrenziali del mercato interessato.

1 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 6113 del 18 giugno 1998, Schemaventuno-Promodes/Gruppo Gs (C3037), in Boll. n. 25/98. 2 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 8423 del 28 giugno 2000, Sviluppo Discount/Gestione Discount, (I397), in Boll. n. 26/00. 3 Elaborazioni dell’Autorità sulla base di dati Nielsen 2006.

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RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8071 - EUROSPIN PUGLIA/RAMI D’AZIENDA DI IMPRESE INDIVIDUALI Provvedimento n. 16183

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Eurospin Puglia S.p.A., pervenuta in data 31 ottobre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

EUROSPIN PUGLIA S.p.A. (di seguito, EUROSPIN PUGLIA), con sede legale a Galatina (LE), opera nella distribuzione moderna al dettaglio - con la formula discount - di prodotti alimentari ed altri prodotti di largo e generale consumo. EUROSPIN PUGLIA è controllata da EUROSPIN ITALIA S.p.A., che nel 2004 ha realizzato a livello nazionale un fatturato di circa 1.360 milioni di euro. Oggetto di acquisizione sono alcuni rami d’azienda, appartenenti a più società, al fine di accorparne le licenze commerciali in un unico punto vendita di nuova apertura nel Comune di Palo del Colle (BA). In particolare, si tratta del: - ramo d’azienda dell’impresa individuale La Fotografia di Crocitto Rocco, costituito da un punto vendita sito nel Comune di Palo del Colle, attivo nel commercio al dettaglio di articoli fotografici, dotato di una superficie di vendita autorizzata alla vendita di 37 m2; - ramo d’azienda dell’impresa individuale Napoletano Teresa, costituito da un punto vendita sito nel Comune di Palo del Colle, attivo nel commercio al dettaglio di generi alimentari, dotato di una superficie di vendita autorizzata alla vendita di 50 m2; - ramo d’azienda dell’impresa individuale Naglieri Angelo, costituito da un punto vendita sito nel Comune di Palo del Colle, attivo nel commercio al dettaglio di abbigliamento, dotato di una superficie di vendita autorizzata alla vendita di 40 m2; - ramo d’azienda dell’impresa individuale Foto Valla di Valla Leonardo, costituito da un punto vendita sito nel Comune di Palo del Colle, attivo nel commercio al dettaglio di articoli fotografici, dotato di una superficie di vendita autorizzata alla vendita di 20 m2.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate consistono nell’acquisto, da parte di Eurospin Puglia, dei rami d’azienda sopra menzionati, costituiti da esercizi per il commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, siti nel Comune di Palo del Colle, al fine di accorparne la licenza in un nuovo punto vendita, sito nello stesso Comune, che avrà una superficie di vendita di 941 m2.

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III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate, in quanto comportano l’acquisizione del controllo di parti di impresa, costituiscono ciascuna una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Esse rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, e sono soggette all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dalle concentrazioni in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount), che si differenziano in base a caratteristiche quali: la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti freschi, la disponibilità di parcheggi. Secondo quanto stabilito dall’Autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS1, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie dimensionali immediatamente contigue. Ai fini dell’individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre, pertanto, partire da ciascuna tipologia dimensionale di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistono forti relazioni di sostituibilità. Inoltre, sulla base di quanto rilevato dall’Autorità nel caso Sviluppo Discount/Gestione Discount2, con riferimento ai punti vendita gestiti secondo la formula del discount, risulta definita un’ampia catena di forti relazioni di sostituibilità, che va dagli hard discount ai soft discount, fino ad altre tipologie di punti vendita della distribuzione moderna. Nel caso in esame, considerata la dimensione del punto vendita che verrà attivato a seguito delle operazioni, dotato di una superficie di 941 m2, il mercato interessato è quello dei “supermercati”, comprensivo di tutti i punti vendita della distribuzione moderna.

Il mercato geografico

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere

1 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 6113 del 18 giugno 1998, Schemaventuno-Promodes/Gruppo Gs (C3037), in Boll. n. 25/98. 2 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 8423 del 28 giugno 2000, Sviluppo Discount/Gestione Discount, (I397), in Boll. n. 26/00.

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effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali. Nel caso in esame, considerato che il punto vendita oggetto di acquisizione è localizzato nella provincia di Bari, quest’ultima rappresenta l’ambito geografico di riferimento ai fini della valutazione dell’operazione comunicata.

Effetti dell’operazione

Con riguardo alla provincia di Bari, Eurospin Puglia detiene nel mercato dei supermercati una quota inferiore al punto percentuale3. Tale quota non appare suscettibile di essere incrementata a seguito delle operazioni in esame, in ragione dell’esigua quota imputabile ai singoli punti vendita oggetto di acquisizione sicuramente inferiore al punto percentuale. Nel mercato sono inoltre presenti vari concorrenti qualificati, tra i quali, Selex Commerciale che detiene una quota di circa il 22%, Interdis con circa il 17%, Gruppo Auchan e Coop Italia entrambi con una quota di circa il 13%. Per quanto precede, la concentrazione non appare in grado di modificare gli assetti concorrenziali del mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

3 Elaborazioni dell’Autorità sulla base di dati Nielsen 2006.

Page 85: Bollettino · ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società ENI S.p.A. e GNL Italia S.p.A., al fine di accertare l’eventuale esistenza di violazioni

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C8074 - INVESTITORI ASSOCIATI SGR-SESTANT/KEDRION Provvedimento n. 16184

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione delle società Investitori Associati SGR S.p.A. e Sestant S.p.A., pervenuta in data 31 ottobre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Investitori Associati SGR S.p.A (di seguito IA SGR), con sede a Milano, è la società di gestione del Fondo di investimento Investitori Associati IV (di seguito IA IV), costituito nel 2004 ed attivo prevalentemente nel mercato italiano. In particolare, IA IV detiene: il 32% del capitale sociale di La Rinascente/Upim S.r.l. (già Tamerice S.r.l.); il 32% del capitale sociale di Tamerice Immobiliare S.r.l.; il 62% del capitale sociale di Bluholding S.p.A. (già Zanolli S.p.A.); il 70% del capitale sociale di Apinvest S.p.A. (che controlla indirettamente le società operative Internazionale Farmaceutici S.p.A – Infa S.p.A. e Laboratorio Chimico Internazionale S.p.A – Labochim S.p.A.) e il 70% del capitale sociale di Investimenti S.r.l. (che controlla indirettamente la società operativa Cisalfa S.pA.) I sottoscrittori del fondo IA IV sono prevalentemente investitori istituzionali italiani ed esteri, ciascuno con quote inferiori all’8%, nessuno dei quali è in grado di influenzare la gestione del fondo stesso. Il capitale sociale di IA SGR è detenuto da sei persone fisiche nessuna delle quali esercita il controllo. Nel 2005, IA SGR e il Fondo IA IV hanno realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 400 milioni di euro. Sestant S.p.A. (di seguito Sestant), con sede legale in Barga (LU), è una società che opera nel settore dell’assunzione di partecipazioni in altre società o enti, con attività di gestione del funzionamento e del coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti partecipati. Il capitale sociale di Sestant è detenuto da sette persone fisiche nessuna delle quali esercita il controllo. Nel 2005, Sestant ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 140 milioni di euro, di cui circa 130 milioni di euro realizzati nell’Unione Europea e circa 120 milioni di euro in Italia. Kedrion S.p.A. (di seguito Kedrion), con sede legale in Barga (LU), è una società che opera nel settore farmaceutico degli emoderivati e dei vaccini, effettuando attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti biologici, chimici, di prodotti destinati alla diagnosi ed alla cura delle malattie nonché al mantenimento della salute di uomini e animali, quali sieri, vaccini, plasma, emoderivati e specialità farmaceutiche. Attualmente, il capitale sociale di Kedrion è interamente detenuto da Sestant.

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Nel 2005, Kedrion ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 140 milioni di euro, di cui circa 130 milioni di euro realizzati nell’Unione Europea e circa 120 milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di Kedrion da parte di una società veicolo (di seguito Newco), partecipata per il 60% da Sestant e per il 40% da IA IV. Il patto parasociale stipulato tra le parti prevede che in seno al Consiglio di amministrazione di Newco, Sestant disporrà di un consigliere in più rispetto a IA IV e che per l’adozione delle delibere di competenza del consiglio diverse dalla gestione ordinaria sia necessario il voto favorevole di almeno un consigliere designato da IA IV. Alla luce di quanto precede, può ritenersi che la concentrazione determini una variazione dell’assetto di controllo di Kedrion, mediante il passaggio da una situazione di controllo esclusivo della stessa da parte di Sestant ad una situazione di controllo congiunto di quest’ultima, unitamente a IA IV. L'operazione prevede, inoltre, un patto di non concorrenza, in forza del quale Sestant e alcuni suoi soci si obbligano, per un periodo 5 anni dalla data di esecuzione del contratto a non svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività, all'interno del territorio nazionale e dell’Unione Europea, nel campo della ricerca, sviluppo, produzione acquisto, vendita e commercializzazione di emoderivati e plasma, e a non assumere e comunque detenere partecipazioni azionarie superiori all'1% in società che svolgano, all'interno del territorio nazionale ed europeo, attività in tali settori.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5 comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza riveste natura accessoria alla concentrazione in esame in quanto direttamente connesso e necessario alla realizzazione della stessa, a condizione che abbia oggetto limitato agli ambiti merceologici e geografici in cui l’impresa acquisita ha finora svolto la propria attività e, tenuto conto della cessione del know how, estensione limitata ad una durata di tre anni a partire dal perfezionamento dell’operazione. Al riguardo, occorre osservare che la previsione di maggior ampiezza rispetto alla durata di tre anni appare eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione . Infine, la clausola di non concorrenza riveste natura accessoria a condizione che non impedisca a Sestant e ai suoi soci di acquistare o detenere azioni in società concorrenti dell’impresa ceduta a soli fini di investimento finanziario1. 1 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni accessorie direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2000.

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IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore economico interessato dalla presente operazione è quello farmaceutico degli emoderivati e dei vaccini, riguardante in particolare i seguenti prodotti: albumina, immunoglobuline endovenose IGIV, Fattore VIII, Fattore IX, antitrombina (III), Immunoglobuline anti-epatite B, vaccini anti influenzali. Gli emoderivati, le cui principali categorie di prodotto, in relazione alla funzione d’uso, sono le immunoglobuline, l’albumina e i fattori della coagulazione, sono specialità farmaceutiche soggette ad autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) da parte del Ministero della Sanità. La distribuzione degli emoderivati avviene tramite le farmacie e gli ospedali. Il loro acquisto attraverso il canale farmaceutico è vincolato alla prescrizione medica. Ai fini della presente valutazione non è necessario definire in dettaglio la conformazione del mercato del prodotto degli emoderivati, in particolare se le differenti categorie di emoderivati (immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione) costituiscano o meno un unico mercato, se i canali distributivi o la differente natura (da plasma umano o da biotecnologica) dei prodotti configurino mercati separati. Infatti, tali distinzioni non assumono particolare rilevanza, in quanto, come si vedrà in seguito, la valutazione della presente operazione non muta adottando l’una piuttosto che l’altra definizione2.

Il mercato geografico

La dimensione geografica dei mercati rilevanti è costituita dall’intero territorio nazionale, in quanto la produzione e commercializzazione dei prodotti interessati dall’operazione presenta caratteristiche omogenee in tutto il territorio nazionale e peculiari rispetto a quelle di altre nazioni. I fattori maggiormente significativi in tal senso sono la normativa di settore, gli standard di sicurezza da osservare nella produzione, le autorizzazioni per l’immissione in commercio, le differenze in termini di prezzi per prodotti simili e i sistemi di distribuzione3.

Effetti dell’operazione

Con riferimento agli emoderivati, KEDRION detiene quote di mercato in alcuni casi consistenti, con riferimento alle singole categorie di cui esso si compone, per ciascuna delle quali, comunque, si riscontra la presenza di qualificati operatori. Più contenuta, invece, la quota detenuta relativamente ai vaccini. Tuttavia, ai fini della valutazione dell’operazione di concentrazione comunicata, occorre rilevare che la società IA IV non opera nei mercati interessati. Pertanto, da un punto di vista concorrenziale, l’operazione in esame non appare suscettibile di avere alcun impatto sugli equilibri concorrenziali esistenti in ciascuno dei mercati interessati, dal momento che essa realizza esclusivamente la modifica dei rapporti di controllo di Kedrion mediante il passaggio da una originaria situazione di controllo esclusivo ad una situazione di controllo congiunto.

2 Cfr. i casi C2546, Bayer/Sclavo Inc. del 3 settembre 1996; C6193 Sanpaolo Imi Fondi Chiusi SGR/Kedrion – Hardis del 4 dicembre 2003; C6248, CSL/Aventis Behring del 9 gennaio 2004. 3 Cfr. i casi C2546, Bayer/Sclavo Inc. del 3 settembre 1996; C6193 Sanpaolo Imi Fondi Chiusi SGR/Kedrion – Hardis del 4 dicembre 2003; CC6248, CSL/Aventis Behring del 9 gennaio 2004.

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RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8075 - BENCOM/RAMO D’AZIENDA DI ORLANDI Provvedimento n. 16185

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il RelatoreDottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Bencom S.r.l., pervenuta in data 2 novembre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Bencom S.r.l. (di seguito Bencom) è una società controllata interamente da Benetton Group S.p.A.. Benetton Group S.p.A. e le società alla medesima facenti capo (assieme il “Gruppo Benetton”) producono, fanno produrre e commercializzano articoli ed accessori per abbigliamento casual, abbigliamento sportivo e c.d. street, incluse calzature, contraddistinti dai marchi di proprietà, tra i quali “United Colors of Benetton”, “Sisley”, “012”, “The Hip Site”, “Killer Loop” e “Playlife”. Il gruppo Benetton, infine, produce e fa produrre e commercializza skateboards e snowboards con il marchio Killer Loop. La commercializzazione e la vendita dei prodotti ed accessori di abbigliamento avviene per il tramite di esercizi commerciali, allo stato per lo più di proprietà e gestione di terzi, specializzati nella vendita dei summenzionati prodotti e “ad immagine”. Nel 2005, il Gruppo Benetton ha realizzato a livello mondiale un fatturato di 1.765 milioni di euro, di cui 1.481 milioni nell’Unione Europea e 849 milioni in Italia. Oggetto d’acquisto è un ramo d’azienda di proprietà della società Orlandi S.r.l. (di seguito Orlandi), la cui attività economica consiste nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento. Il ramo d’azienda oggetto d’acquisizione è costituito da un esercizio commerciale situato a Pisa, in Corso Italia 112, munito della necessaria autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio. Nel 2005 il fatturato attribuibile al ramo d’azienda oggetto d’acquisto è pari a circa [0-2]1 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata riguarda l’acquisto, da parte di Bencom, del ramo d’azienda di cui sopra, composto di impianti, attrezzature ed arredi, nonché dell’avviamento commerciale comprendente il diritto al subentro nell’autorizzazione amministrativa al commercio al dettaglio e del diritto di condurre in locazione l’immobile ove il ramo d’azienda è esercitato, in ragione del contratto di locazione relativo.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza nelle informazioni.

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Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e dei relativi accessori; in particolare il gruppo Benetton è attivo a livello nazionale nella produzione di capi femminili, maschili e per bambino, di genere sia formale sia informale attraverso numerosi punti vendita gestiti sia direttamente che da soggetti terzi. Gli articoli e gli accessori per l’abbigliamento sono prodotti e commercializzati dal Gruppo Benetton con diversi marchi tra i quali United Colors of Benetton, Sisley, 012, The Hip Side, Killer Loop e Playlife. Il ramo d’Azienda oggetto di acquisizione commercializza prodotti di abbigliamento in provincia di Pisa. In Italia la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale infatti il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti. Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi “monomarca” (ad esempio Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani, Max & Co.), dove prevale il libero servizio, che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E’ necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un’importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno. Sulla base di queste considerazioni, si ritiene, dunque, che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

Il mercato geografico

Dal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L'esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei

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bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. Il mercato geografico rilevante ai fini dell’operazione presenta dimensione provinciale, corrispondente alla provincia di Pisa.

Effetti dell’operazione

In provincia di Pisa, la quota di mercato detenuta dal Gruppo Benetton, nel 2005, è stata pari a circa [0-10%], mentre al ramo d’Azienda oggetto di acquisizione è attribuibile una quota di poco inferiore all’1%. Inoltre, il mercato in esame è caratterizzato da una sostanziale assenza di significative barriere all’entrata e dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti, tra i quali i principali risultano essere: Motivi, Prenatal, Upim, Bimbus e Zara. Data la trascurabile incidenza dell’acquisto di un ulteriore punto vendita, si ritiene che l’operazione in esame non sia idonea a modificare la situazione concorrenziale dei mercati della distribuzione di capi di abbigliamento e relativi accessori nella provincia di Pisa. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8076 - CASTFUTURA/LOSA PIER LUIGI Provvedimento n. 16186

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Castfutura S.p.A., pervenuta in data 3 novembre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Castfutura S.p.A. (di seguito CASTFUTURA) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di componenti per elettrodomestici. CASTFUTURA è controllata da BS Investimenti SGR S.p.A. (di seguito BS), società di gestione del risparmio attiva nel settore del private equity (con investimenti sia in imprese industriali che di servizi), il cui capitale è interamente detenuto da BS Private Equity S.p.A. (di seguito BSPE), una holding di gestione di fondi d’investimento, il cui capitale sociale è detenuto da persone fisiche e giuridiche, nessuna delle quali, individualmente o congiuntamente è in grado di esercitare il controllo. Il fatturato mondiale riferibile a BSPE ed i fondi di investimento ad essa riconducibili è stato pari, nel 2005, a circa 2,042 miliardi di euro, di cui circa [1 - 5]1 miliardi di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [1 - 5] miliardi di euro per vendite effettuate in Italia. Losa Pier Luigi S.r.l. (di seguito LOSA) è una società attiva nella produzione e vendita di raccorderia su misura in rame e in altri materiali destinata all’impiego nella produzione di caldaie e scalda acqua a gas. Nel 2005 il fatturato realizzato da LOSA è stato pari, nel 2005, a circa 4,5 milioni di euro, interamente nell’Unione Europea, di cui circa 3,3 per vendite effettuate in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame si compone di due fasi:

- in una prima fase LOSA verrà scissa in modo da lasciare a quest’ultima tutta l’attività di produzione e commercializzazione di componenti per elettrodomestici e scorporarne una proprietà immobiliare; - in seguito CASTFUTURA acquisterà l’80% del capitale di LOSA, conseguendone in tal modo il controllo esclusivo.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L’attività interessata dalla presente operazione è quella di produzione e vendita di raccorderia su misura in rame e in altri materiali destinata all’impiego nella produzione di caldaie e scalda acqua a gas, in cui opera l’impresa oggetto di acquisizione e sul quale l’impresa acquirente non opera. Ai fini della presente operazione non appare comunque necessario identificare un’esatta definizione dei mercati interessati, dal momento che indipendentemente da quale essa sia, non muterebbe la valutazione concorrenziale dell’operazione. Poiché, infatti, l’acquirente non è presente nelle attività in cui opera l’acquisita, l’operazione comporta la mera sostituzione dell’acquirente nella posizione dell’impresa acquisita. L’operazione in esame non è, pertanto, suscettibile di determinare un mutamento dell’attuale assetto concorrenziale. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8077 - RDB/PREFABBRICATI CIVIDINI Provvedimento n. 16187

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione di RDB S.p.A., pervenuta in data 3 novembre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

RDB S.p.A. (di seguito RDB) è la società a capo dell’omonimo gruppo, attivo nella produzione e vendita di strutture e componenti per l’edilizia, in particolare strutture prefabbricate in cemento armato e calcestruzzo destinate ad attività industriali e commerciali, mattoni “faccia a vista” e calcestruzzo cellulare autoclavato (c.d. gasbeton) destinati all’edilizia residenziale. Il controllo esclusivo di RDB risulta detenuto da persone fisiche. Nel 2005, il fatturato consolidato del gruppo RDB è stato di circa 196 milioni di euro, interamente realizzati in Italia. Prefabbricati Cividini S.p.A. è una società attiva nella produzione e vendita di strutture prefabbricate in cemento armato e calcestruzzo destinate ad attività industriali e commerciali: nel processo produttivo e nella gestione della rete commerciale dei prefabbricati sono coinvolte altre due imprese, la Copre S.r.l. e la Tecna S.r.l.. Le tre società (di seguito congiuntamente Gruppo Cividini) risultano attualmente controllate in via esclusiva da GFC S.p.A. (di seguito GFC). Nel 2005, il fatturato delle tre società costituenti il Gruppo Cividini è stato complessivamente di circa 95 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di RDB del controllo esclusivo del Gruppo Cividini, a mezzo di un contratto preliminare di compravendita (di seguito Contratto) del 100% delle azioni delle tre società che costituiscono il gruppo. Il Contratto è stato stipulato tra RDB e una società veicolo in cui GFC ha concentrato le proprie partecipazioni relative alle imprese del Gruppo Cividini. Il Contratto prevede a carico di due persone fisiche riconducibili a GFC un obbligo di non concorrenza, della durata di tre anni ed esteso a tutto il territorio italiano, per le attività attinenti al mercato della progettazione, produzione e vendita di strutture prefabbricate.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di alcune imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Page 95: Bollettino · ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società ENI S.p.A. e GNL Italia S.p.A., al fine di accertare l’eventuale esistenza di violazioni

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Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese di cui è prevista l’acquisizione è stato superiore a 43 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dall’insieme aziendale acquisito1, rilevando nel caso di specie anche il trasferimento del know-how relativo alle attività oggetto di cessione. Essa risulta inoltre proporzionata sotto il profilo geografico, tenuto conto dei mercati in cui attualmente opera il Gruppo Cividini.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L’operazione di concentrazione interessa il mercato della progettazione, produzione e vendita di strutture prefabbricate. Tale mercato si distingue da quello dei materiali e componenti destinati all’edilizia tradizionale in quanto la domanda è costituita da un clientela di tipo non residenziale, caratterizzata da esigenze specifiche (es. di progettazione e produzione dedicata a seconda delle finalità delle strutture, le quali possono servire ad attività commerciali, industriali, di logistica, viabilità e parcheggio). Nelle strutture prefabbricate rientra una gamma omogenea di prodotti a base cemento o calcestruzzo, la cui fabbricazione richiede impianti e conoscenze specifiche: in particolare, i prefabbricati comprendono elementi quali pilastri, travi, travicelli, banchine spartitraffico. Tali prodotti possono essere venduti separatamente, ovvero come parte di un pacchetto c.d. “chiavi in mano” che può includere anche determinate opere di costruzione. Sotto il profilo geografico, per quanto i principali operatori siano in grado di fornire i prefabbricati sull’intero territorio nazionale, gli elevati costi di trasporto e la numerosa presenza di operatori attivi in aree dal raggio non superiore ai 200 Km, inducono a ritenere che nel mercato del prodotto siano distinguibili alcune macroaree interne al suolo italiano, individuabili come Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud-Isole. In nessuna di tali aree RDB detiene quote di mercato superiori al 15%, mentre quelle del gruppo Cividini risultano sempre ampiamente inferiori al 10%: tutto ciò a fronte di alcuni concorrenti particolarmente qualificati a livello nazionale, quali Mabo Prefabbricati, Magnetti Building, Baraclit e Manini Prefabbricati, oltre a un gran numero di piccoli operatori che, come già detto, determinano un’elevata pressione concorrenziale all’interno di ambiti geografici più circoscritti. Per quanto, dunque, con l’acquisizione del Gruppo Cividini RDB consoliderà la propria posizione di principale operatore del mercato, tenuto conto dell’entità delle quote detenute dalle parti dell’operazione e delle condizioni di mercato esistenti, non si ritiene che la concentrazione sia suscettibile di determinare un pregiudizio al livello concorrenziale esistente. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

1 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C56/03) pubblicata in G.U.U.E. del 5 marzo 2005, punto 20.

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RITENUTO, altresì, che il patto intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8078 - DEGI DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR IMMOBILENFONDS/ DEGI CARPI Provvedimento n. 16188

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione di DEGI Deutsche Gesellschaft fur Immobilenfonds MBH, pervenuta in data 3 novembre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

DEGI Deutsche Gesellschaft fur Immobilenfonds MBH (di seguito DEGI) è una società a responsabilità limitata di diritto tedesco con sede legale a Francoforte e sede secondaria a Milano, la cui attività consiste principalmente nella gestione di fondi di investimento immobiliare. La gestione di detti fondi viene svolta da DEGI in nome proprio e per conto del fondo mediante l’acquisizione di immobili, di diritti reali, oppure di società immobiliari ubicati in Germania e all’estero. La sede secondaria di Milano della società può svolgere anche attività di compravendita, locazione e amministrazione di immobili siti in Italia, nonché detenere partecipazioni in società immobiliari italiane e assumere incarichi di facility e property management per gli immobili acquisiti dalle società immobiliari partecipate. DEGI è controllata, con una quota del 94% del capitale sociale, dalla Dresdner Bank AG, a sua volta interamente controllata da Allianz AG. Il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal Gruppo Allianz nel 2005 è stato di circa 107,4 miliardi di euro, di cui circa 15,2 miliardi realizzati in Italia. DEGI CARPI S.r.l. (in seguito anche CARPI) è una società costituita in data 18 ottobre 2006 in cui verranno conferiti due rami di azienda relativi al Centro Commerciale Borgogioioso aperto nel settembre del 2005 in Carpi (MO). In particolare, si tratta del ramo d’ azienda di proprietà di Società Esercizi Commerciali 95 S.p.A. (in seguito anche SEC 95) e di quello di COOP ESTENSE SOCIETÀCOOPERATIVA (in seguiti anche COOP), ad oggi ancora non attivo. Il fatturato realizzato in Italia dal ramo d’azienda di SEC 95 conferito in CARPI nel 2005 è stato pari a circa 0,65 milioni di euro; il ramo d’azienda relativo a COOP non ha realizzato alcun fatturato (in quanto inattivo).

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L’operazione in esame prevede l’acquisizione da parte di DEGI, per il tramite della propria sede secondaria di Milano, dell’intero capitale sociale di CARPI e, di conseguenza, del controllo esclusivo della stessa società.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva

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disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L’operazione in esame interessa il settore immobiliare e, più precisamente, il mercato della locazione di immobili ad uso commerciale. In considerazione delle diverse condizioni di domanda e offerta che possono esistere nelle differenti aree, la dimensione geografica del mercato è stata delimitata al territorio locale, coincidente con la provincia in cui sono ubicati gli immobili oggetto di acquisizione. Nel caso di specie il mercato geografico di riferimento sarebbe rappresentato dalla provincia di Modena. Si deve, tuttavia, considerare che dal punto di vista di un soggetto che investe nella compravendita e gestione di immobili ad uso commerciale, potrebbe esserci una certa sostituibilità tra complessi immobiliari aventi medesima destinazione d’uso che sono localizzati nelle diverse province italiane. Infatti, ciò che determina la scelta dell’investimento è la redditività degli immobili che dipende da molteplici fattori, fra cui anche, ma non solo, la localizzazione in una provincia o in un’altra. Se si considera ciò, l’area geografica rilevante potrebbe essere pluriprovinciale o nazionale. Si rileva comunque che, qualunque sia la dimensione geografica considerata, l’operazione in esame non modifica in maniera sostanziale la struttura concorrenziale del mercato. Infatti, sia che si consideri come area geografica rilevante la provincia dove sono ubicati gli immobili acquisiti, sia che si consideri il territorio nazionale, l’operazione non determina effetti di rilievo, poiché, sulla base dei dati forniti dalle parti, DEGI non è presente nella provincia di Modena e neppure nella regione Emilia Romagna e, secondo informazioni fornite dalle parti, Carpi detiene una quota di circa il [2-9%]1 del mercato nella provincia di Modena. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Page 99: Bollettino · ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società ENI S.p.A. e GNL Italia S.p.A., al fine di accertare l’eventuale esistenza di violazioni

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C8079 - UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL/SOCIETA' CONTROLLATE DA UNITED PICTURES Provvedimento n. 16189

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l’atto di NBC Universal Inc., pervenuto in data 3 novembre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL B.V. (di seguito USI) è una società soggetta al controllo di NBC UNIVERSAL Inc. (di seguito NBCU), una società attiva a livello mondiale nel settore della comunicazione e dei media attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di programmi di intrattenimento, notizie e informazioni. A sua volta, NBCU è controllata per l’80% dalla società GE Company (di seguito GE) mentre il restante 20% è detenuto dalla società Vivendi Universal. Attualmente, NBCU, attraverso USI, detiene, congiuntamente alla società Paramount Pictures International, il controllo della società UNITED PICTURES B.V. (di seguito UIP). Nel 2005, GE ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa [80-150]1 miliardi di euro, di cui circa [18-30] miliardi di euro realizzati per vendite in Europa e circa [1-4] miliardi di euro per vendite in Italia. UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.r.l., UIP FILMVERLEIH GESELLSCHAFT m.b.H., UNITED INTERNATIONAL PICTURES AND COMPANY S.n.c., UNITED INTERNATIONALE PICTURES GmbH, UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L., UNITED INTERNATIONAL PICTURES (Schweiz) GmbH, UNITED INTERNATIONAL PICTURES COMPANY, UNITED INTERNATIONAL PICTURES (Netherland B.V.) (di seguito le Società) sono attualmente soggette al controllo di UIP, a sua volta controllata congiuntamente dalle società Paramount Pictures International e USI. Le Società sono attive nel mercato della distribuzione di pellicole alle sale cinematografiche in Austria, Belgio, Corea, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Russia. Nel 2005, le Società hanno realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa [25-55] milioni di euro, di cui circa [20-40] milioni di euro realizzati per vendite in Europa e circa [4-10] milioni di euro per vendite in Italia.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di NBCU, attraverso la sua controllata USI, del controllo esclusivo delle Società, delle quali attualmente detiene indirettamente il controllo congiunto attraverso la partecipazione in UIP. Pertanto, la presente operazione configura un passaggio da un controllo congiunto a un controllo esclusivo. Il contratto stipulato dalle parti prevede altresì, per un periodo transitorio della durata massima di due anni, l’assunzione di un impegno, da parte di NBCU, a continuare la distribuzione dei film della Paramount negli Stati in cui operano le Società. Tale accordo consente comunque a Paramount, nel medesimo periodo, di distribuire i suoi film anche attraverso altri distributori.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro. L’obbligo di fornitura previsto dal contratto a carico di NBCU costituisce una restrizione accessoria all’operazione in quanto mira a garantire al venditore la continuità di approvvigionamento per i prodotti necessari allo svolgimento delle attività svolte dal venditore stesso2.

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE

i) Il mercato rilevante

Il mercato rilevante del prodotto è costituito dall'attività di distribuzione delle pellicole per la proiezione nelle sale cinematografiche. La dimensione geografica del suddetto mercato è nazionale, in quanto l’attività di distribuzione viene effettuata su base nazionale in ragione delle diversità linguistiche, regolamentari e culturali esistenti tra i vari Paesi.

ii) Effetti dell’operazione

L’operazione in esame non appare idonea a produrre significativi effetti anticoncorrenziali nel mercato rilevante. Vale infatti osservare che la società acquirente era già attiva nel mercato della distribuzione di pellicole per la proiezione nelle sale cinematografiche attraverso la partecipazione detenuta nelle società acquisite3. In particolare NBCU detiene, nel mercato rilevante, attraverso la società controllata UIP Italia, una quota pari a circa il [15-25%]. Pertanto la presente operazione 2 Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo, punto 33. 3 In particolare NBCU opera nel mercato italiano attraverso la società UIP Italia.

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non appare suscettibile di determinare modificazioni determinanti dell’assetto concorrenziale esistente, nel quale la società acquirente mantiene invariata la posizione già detenuta. Peraltro il mercato della distribuzione di pellicole per la proiezione nelle sale cinematografiche appare caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti. Sullo stesso mercato sono infatti attivi con posizioni di rilievo anche Medusa Film con il [5-15%], Buena Vista con il [4-14%], 01 Distribution con il [5-15%], Warner Bros Italia con il [10-20%] e Eagle Pictures con il [3-13%]4. In tale contesto, la presente operazione non risulta suscettibile di rafforzare in modo significativo la posizione di NBCU in conseguenza dell’acquisizione del controllo esclusivo delle Società. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

4 I dati relativi alle quote di mercato si riferiscono all’anno 2005 (Fonte: Cinetel).

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C8080 - LIQUIGAS/RAMO D’AZIENDA DI THERMO GAS Provvedimento n. 16190

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società LIQUIGAS S.p.A., pervenuta in data 6 novembre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

LIQUIGAS S.p.A. (di seguito LIQUIGAS), è una società attiva, direttamente e attraverso società controllate, nel settore dell’acquisto, stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento e distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole e in piccoli serbatoi. Liquigas è controllata dalla holding finanziaria Itafi N.V. che detiene una quota azionaria pari al 64% del capitale sociale. Il 25,9% dello stesso è detenuto da Compagnie de Gaz de Petrole-Primagaz S.A., mentre il residuo 10% è detenuto da Liquigas in forma di azioni proprie. Il fatturato realizzato da Liquigas in Italia nel 2005 è stato pari a 628,8 milioni di euro. THERMO GAS S.r.l. (di seguito THERMO GAS), è una società che opera nell’acquisto, stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento e distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) nel territorio della Regione Campania. THERMO GAS è proprietaria del ramo d’azienda costituito da 62 impianti multiutenza condominiali a contatore nella Regione Campania. THERMO GAS è soggetta al controllo congiunto di quattro persone fisiche che detengono ciascuna il 25% del capitale sociale. Il fatturato realizzato da THERMO GAS in Italia nel 2005 è stato pari a circa 2 milioni di euro, quello realizzato dal ramo d’azienda oggetto di cessione è stato pari a circa [100.000–500.000]1 euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisto da parte di Liquigas del ramo di azienda di THERMO GAS relativo alla distribuzione di GPL in piccoli serbatoi esclusivamente a mezzo di impianti multiutenza condominiali a contatore sul territorio della Regione Campania. In particolare, il ramo di azienda acquisito è costituito da 62 impianti multiutenza con annessi 62 serbatoi, dalle ulteriori attrezzature relative agli impianti suddetti, dall’avviamento, nonché da tutte le attività e passività inerenti al ramo stesso. Inoltre, all’esito dell’operazione comunicata, la società acquirente subentrerà in tutti i rapporti di somministrazione correnti con gli utenti degli impianti ceduti nonché in tutti gli ulteriori rapporti, contratti, autorizzazioni, licenze, convenzioni e/o concessioni necessari per l’esercizio dei suddetti impianti e di cui è attualmente titolare la THERMO GAS.

1 Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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Infine, ai sensi dell’articolo 10 del contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda, le parti hanno stipulato un patto di non concorrenza della durata di tre anni attraverso il quale la società cedente si è impegnata a non svolgere, sia direttamente sia indirettamente e sotto qualsiasi forma, attività in concorrenza nei confronti della Liquigas per ciò che attiene sia la vendita di GPL in piccoli serbatoi a mezzo di impianti multiutenza condominiali a contatore nella Regione Campania sia la vendita di GPL in qualsiasi altra modalità nei confronti degli attuali utenti.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all’operazione in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del ramo d’azienda acquisito, limitatamente ad una durata non eccedente il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione ed al solo mercato del prodotto interessato, ossia la distribuzione di GPL in piccoli serbatoi nelle province di Caserta e Napoli2.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dall’operazione in oggetto è quello della distribuzione extra rete di GPL destinato ad usi domestici ed al riscaldamento. In tale settore è possibile individuare due mercati rilevanti distinti del prodotto: 1) il mercato della distribuzione di GPL in piccoli serbatoi; 2) il mercato della distribuzione di GPL in bombole. I due mercati si distinguono in ragione della diversa tipologia del prodotto e delle distinte modalità di distribuzione del combustibile. Mentre i piccoli serbatoi contengono gas propano, le bombole contengono generalmente miscela di butano e propano. Per quanto riguarda il processo distributivo, il GPL in piccoli serbatoi, in quanto venduto direttamente alla clientela, richiede all’impresa distributrice la disponibilità di adeguate capacità di stoccaggio e la pianificazione di consegne capillari sul territorio. La distribuzione con impiego di bombole, invece, è di norma effettuata dalle imprese a rivenditori che a loro volta trattano con il cliente finale. La sostituibilità per il consumatore finale tra le due tipologie è limitata, anche in ragione dell’esistenza di una specifica normativa sulla sicurezza e sull’uso dei piccoli serbatoi (legge n. 46/90 e successive modifiche, Decreto Legislativo n. 32/98, art. 10). Ai fini della valutazione della

2 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e complementari alle concentrazioni (20005/C – 56/03), pubblicate in GUUE del 5 marzo 2005.

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presente operazione il mercato del prodotto interessato è esclusivamente quello del GPL sfuso distribuito in piccoli serbatoi a mezzo di impianti multiutenza condominiali a contatore.

Il mercato geografico

La necessità di raggiungere direttamente l’utenza domestica nella distribuzione di GPL in piccoli serbatoi comporta la presenza di una rete capillare sul territorio. La dimensione geografica di tale mercato coincide quindi approssimativamente con quella provinciale. In considerazione dell’ambito di attività della THERMO GAS, il mercato geografico rilevante ai fini della presente concentrazione coincide con il territorio delle province di Napoli e Caserta.

V. EFFETTI DELL’OPERAZIONE

Nel 2005, THERMO GAS, nel territorio delle province di Napoli e Caserta e con riferimento al solo ramo di azienda oggetto dell’operazione, detiene una quota di mercato pari rispettivamente a [0,1–5%] e a [0,1–5%]. Liquigas, all’esito dell’operazione in esame, verrà a detenere nel mercato geografico rilevante una quota del [10–15%] nella provincia di Napoli e del [5–10%] nella provincia di Caserta. Nelle medesime province sono inoltre presenti importanti imprese concorrenti, quali ENI, Butangas, Q8, Ultragas CM, che detenevano, nel periodo di riferimento, quote di mercato comparabili con quelle detenute congiuntamente da Liquigas e da THERMO GAS. La realizzazione della concentrazione, pertanto, non è idonea a modificare in maniera sostanziale la struttura concorrenziale dei mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tali da impedire o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza descritto in precedenza è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8082 - AAR E TICINO SA DI ELETTRICITÀ-ATEL/GESTIMI-IDROVALSESIA Provvedimento n. 16191

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Aar e Ticino di Elettricità SA, pervenuta in data 6 novembre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Aar e Ticino SA di Elettricità (di seguito Atel) è una società quotata di diritto svizzero attiva nel settore energetico. Nell’Unione Europea Atel è attiva principalmente nella generazione e nella fornitura all’ingrosso di energia elettrica e, in misura marginale, nella fornitura di servizi di bilanciamento. In Italia Atel opera principalmente attraverso la propria partecipazione del 16% in Edipower S.p.A.. Atel è controllata in via esclusiva dalla società svizzera Motor Columbus AG che ne detiene il 58,5% del capitale1. Il fatturato consolidato del gruppo Motor Columbus realizzato nel 2005 a livello mondiale è stato di 5.454 milioni di euro, di cui [2.500–4.000]2 milioni per vendite nell’UE e [500–2.000] milioni per vendite in Italia. Gestimi S.p.A. (di seguito Gestimi) è attiva nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso un impianto idroelettrico operativo sito in Alagna Valsesia (VC). Il suo capitale sociale è detenuto da persone fisiche per il 92% e da Idroelettrica del Crevo S.r.l. per il restante 8%. Il fatturato di Gestimi nel 2005 è stato di 2,328 milioni di euro, interamente realizzato in Italia. Idrovalsesia S.r.l. (di seguito Idrovalsesia) è una società ad oggi inattiva il cui principale asset è costituito da un’autorizzazione per il recupero ed il potenziamento di un impianto idroelettrico sito nel comune di Riva Valdobbia (VC). Il capitale sociale di Idrovalsesia è detenuto per il 90% dalle medesime persone fisiche che detengono il capitale sociale di Gestimi, e da Gestimi medesima per il restante 10%.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata prevede l’acquisizione, da parte di Atel, del controllo esclusivo delle attività di Gestimi e di Idrovalsesia nel settore dell’energia elettrica. A tal fine, i venditori costituiranno una società denominata Fosnova Energia S.r.l., che a sua volta deterrà il 100% del capitale di Gestimi e del capitale di una nuova società a responsabilità limitata (di seguito “Nuova

1 Cfr. decisioni della Commissione UE del 24 febbraio 2006, caso n. COMP/M.4025 e del 12 agosto 2005, caso n. COMP/M.3729. 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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S.r.l.”), in cui confluirà il ramo d’azienda di Idrovalsesia relativo alle autorizzazioni e concessioni per l’impianto di Riva Valdobbia. Successivamente, Fosnova Energia trasferirà ad Atel l’85% del capitale di Gestimi e del capitale della Nuova S.r.l.. Attraverso l’operazione Atel intende espandere la propria presenza in Italia nella generazione da fonti rinnovabili, in particolare idroelettriche.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Atel, attraverso l’operazione in esame, acquisisce il controllo di un’impresa attiva nella produzione di energia elettrica, nonché le autorizzazioni e le concessioni per il recupero e il potenziamento di un impianto di generazione idroelettrico. L’operazione in esame interessa il mercato all’ingrosso di energia elettrica. Tale mercato può essere definito, in considerazione dell’architettura del settore elettrico nazionale, come l’insieme dei contratti di compravendita di energia elettrica stipulati da operatori che dispongono di fonti primarie di energia (generazione nazionale e importazioni), da un lato, e grandi clienti industriali, Acquirente Unico e grossisti, dall’altro. Si tratta di contratti conclusi sia nel mercato centralizzato dell’energia, sia al di fuori del medesimo tramite contrattazione bilaterale tra operatori. Quanto alla dimensione geografica del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, l’analisi svolta nell’indagine conoscitiva, conclusa dall’Autorità nel 2005, con la collaborazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sui settori dell’energia elettrica e del gas naturale3, ha escluso l’esistenza di un unico mercato su scala nazionale ed ha individuato, invece, più mercati di tipo macrozonale: tali mercati geografici sono costituiti dalle zone Nord, Macrosud (Centro Nord, Centro Sud e Sud), Macrosicilia (Sicilia e Calabria) e Sardegna4. A livello nazionale, nel 2005 la produzione e le vendite di energia elettrica della società oggetto di acquisizione Gestimi ammontano a [0-0,3] TWh, corrispondenti ad una quota di mercato del tutto esigua, inferiore allo 0,1%. Pertanto, la posizione di Atel sul mercato all’ingrosso, che calcolata sulla base della produzione nazionale e delle importazioni direttamente attribuibili a tale società non supera il 10%, a seguito dell’operazione verrà incrementata in misura estremamente marginale. L’operazione, pertanto, non appare idonea a produrre effetti significativi nell’assetto concorrenziale del mercato all’ingrosso di energia elettrica in Italia.

3 Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, maggio 2005, consultabile all’indirizzo http://www.agcm.it/D31.htm 4 Vd. § 3.2.2 dell’indagine conoscitiva citata.

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RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C8087 - M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA- A. PIERONI DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI PERIODICHE E DI MODA/PIERONI DISTRIBUZIONE Provvedimento n. 16192

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l’atto della società M-dis Distribuzione Media S.p.A., pervenuto in data 8 novembre 2006; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

M-dis Distribuzione Media S.p.A. (di seguito M-dis) è un società attiva nella distribuzione di prodotti editoriali e non editoriali a livello nazionale e locale. M-dis è soggetta al controllo congiunto di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito RCS) e del gruppo De Agostini S.p.A. (di seguito De Agostini). Il fatturato complessivo di M-dis nel 2005, interamente derivante da vendite in Italia, è stato pari a 315 milioni di euro. RCS ha realizzato nel 2005 un fatturato a livello mondiale pari a 2.274 milioni di euro, di cui circa 620 milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa 1.580 milioni di euro per vendite in Italia. De Agostini ha realizzato a livello mondiale, nel 2005, un fatturato pari a 4.946 milioni di euro, di cui 978 milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e 3.777 milioni di euro per vendite in Italia. La Pieroni Distribuzione S.r.l. (di seguito Pieroni) è una società attiva nella diffusione, distribuzione e vendita di prodotti editoriali, libri, pubblicazioni periodiche, stampati, strumenti e supporti informatici. La società è stata costituita da A. Pieroni Diffusione Pubblicazioni Periodiche e Di Moda S.r.l. (di seguito A. Pieroni Diffusione) attraverso il conferimento del ramo d’azienda delle attività connesse alla distribuzione di prodotti editoriali destinati al canale edicola ed ai punti vendita autorizzati. Il capitale sociale della Pieroni è interamente detenuto da A. Pieroni Diffusione e, nel 2005, ha realizzato, principalmente in Italia, un fatturato di circa 5 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame prevede che la società Pieroni deliberi un aumento di capitale riservato a M-dis, consentendo, a quest’ultima, di raggiungere il 30% del capitale sociale, mentre il restante 70% sarà detenuto da A. Pieroni Diffusione. L’operazione prevede la stipula di patti parasociali nell’ambito dei quali è stabilito che: i) il Consiglio di Amministrazione di Pieroni sia composto da 5 membri, 3 dei quali nominati da A.Pieroni Diffusione e due nominati da M-dis; ii) le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti il Budget annuale, il piano industriale, gli investimenti

in immobilizzazioni da effettuarsi nel primo quinquennio dalla conclusione del patto, il rilascio di garanzie personali o reali a favore di terzi, le modifiche apportate ai contratti acclusi stipulati tra la

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Pieroni e ciascuna delle Parti controllanti, qualsiasi acquisto, cessione, locazione di aziende o di rami di aziende, o acquisto o cessione di partecipazioni, siano assunte con il voto favorevole di quattro membri del Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, a conclusione dell’operazione la società Pieroni sarà soggetta al controllo congiunto da parte di M-dis e di A. Pieroni Diffusione.

III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione in esame interessa il mercato della distribuzione nazionale di prodotti editoriali e non editoriali presso il canale edicola e gli altri punti vendita autorizzati. In proposito, va rilevato che la filiera distributiva dei prodotti editoriali, nonché di alcuni prodotti non editoriali (tra cui schede telefoniche, ricariche di telefoni cellulari, biglietti delle lotterie) è articolata su tre livelli: la distribuzione nazionale, la distribuzione locale e le edicole. Per quanto riguarda i distributori nazionali, esistono in Italia circa 15 operatori, alcuni dei quali organizzati come divisioni interne di editori e altri come società autonome; peraltro, non tutta la stampa periodica e quotidiana viene distribuita attraverso i distributori nazionali, in quanto alcuni editori si rivolgono direttamente ai distributori locali. Per quanto riguarda la distribuzione locale, in Italia operano circa 180 soggetti, di cui alcuni in esclusiva in una determinata zona ed altri in concorrenza con altri distributori locali. Infine, le edicole e gli altri punti vendita autorizzati in Italia sono circa 41.000, la maggior parte dei quali commercializza, oltre ai prodotti editoriali, anche altri prodotti. In considerazione dell’attività svolta dal ramo d’azienda oggetto di acquisizione, il mercato interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione nazionale di prodotti editoriali e non editoriali tramite il canale edicola e gli altri punti vendita autorizzati, la cui estensione geografica è evidentemente nazionale. M-dis detiene, per l’anno 2005, una quota nel mercato interessato di circa il 23%, mentre quella detenuta da Pieroni risulta inferiore all’1%. Il mercato è caratterizzato dalla presenza di qualificati concorrenti, tra cui A&G Marco S.p.A. e Arnoldo Mondadori S.p.A. che detengono ciascuno una quota pari all’11%, SO.DI.P. S.p.A. con una quota del 9% e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. con una quota del 7%. Alla luce della quota di mercato marginale detenuta dall’impresa oggetto di acquisizione e della presenza, nel mercato interessato, di concorrenti qualificati è da ritenersi che l’operazione non abbia effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale del mercato stesso.

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RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS372 - SERVIZIO DI RICERCA CONTINUATIVA PER VIA TELEMATICA Roma, 5 dicembre 2006

Ministro dell'Economia e delle Finanze Onorevole Prof. Tommaso Padoa Schioppa

Con la presente segnalazione ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottata nella sua adunanza del 30 novembre 2006, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende evidenziare le possibili distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle modalità attraverso le quali l’Agenzia del Territorio commercializzerà il servizio di ricerca continuativa per via telematica (c.d. monitoraggio). In merito allo svolgimento da parte dell’Agenzia del Territorio del c.d. monitoraggio immobiliare, l’Autorità era già intervenuta con una segnalazione AS/321 del 27 gennaio 2006 nella quale aveva osservato come la previsione di introdurre un servizio di ricerca continuativa per via telematica (n. 4.1 dell’allegato 2-sexies di cui all’articolo 1, comma 300 della Finanziaria 2005) e di disattivare conseguentemente il servizio di rilascio dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, doveva essere accompagnata dalla individuazione di misure che consentissero alle imprese che operavano nel settore dei servizi di informazione ipocatastale di seguitare a svolgere in proprio l’attività di monitoraggio immobiliare. Il Decreto-Legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” recependo le preoccupazioni espresse dall’Autorità, ha quindi stabilito che l’Agenzia del Territorio seguiti a fornire alle società che operano nel settore dell’informazione ipocatastale, l’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, strumento necessario per l’elaborazione da parte delle suindicate società del servizio di monitoraggio immobiliare. L’articolo 2, comma 65 del Decreto-Legge n. 262/2006 prevede inoltre che l’elenco soggetti venga fornito ai richiedenti a condizioni economiche più onerose rispetto alla previgente disciplina. Sebbene tale norma risulti avere un contenuto di natura fiscale, nondimeno occorre che non si determinino per effetto della sua applicazione distorsioni nel mercato di elaborazione delle informazioni ipocastatali, atteso che in tale mercato è previsto l’ingresso della medesima Agenzia del Territorio. A questo proposito, vanno distinte due diverse sfere di attività dell’Agenzia: a) quella relativa alle funzioni pubblicistiche e ai servizi che a queste si ricollegano; b) quella relativa all’offerta di servizi di natura economica nell’ambito di condotte di mercato.

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Compiti istituzionali dell’Agenzia del Territorio sono quello di svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari (art. 64 del D.lgs, n. 300/99). Alla trascrizione in tali ultimi registri il codice civile attribuisce una pluralità di funzioni: quella di pubblicità dichiarativa che rende opponibili ai terzi l’atto trascritto in detti registri, quella di pubblicità costitutiva che consente la nascita del diritto reale di ipoteca, quella di pubblicità notizia che dà conoscenza legale al dato trascritto. Si osserva al riguardo che ogni modifica che l’Agenzia intenda apportare nelle modalità di acquisizione, gestione e rilascio dei dati catastali derivante dall’evoluzione tecnologica, che migliori anche le modalità di fruizione da parte di terzi, è non solo auspicabile ma sostanzialmente indifferente ai fini dei servizi economici che utilizzino tali informazioni. Accanto alle funzioni istituzionali, lo Statuto dell’Agenzia del Territorio prevede espressamente che questa possa svolgere attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza, a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge, di rapporti convenzionali e contrattuali (art. 4, comma 1, lett. f). Analogamente la convenzione triennale per gli esercizi 2004-2006, stipulata fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Territorio in data 31 marzo 2004, prevede testualmente che “al fine di sviluppare le fonti di ricavo dell’Agenzia e di creare concrete opportunità di valorizzazione delle professionalità esistenti, sarà perseguito l’obiettivo del potenziamento delle capacità commerciali e dell’ampliamento della gamma dei servizi offerti sul mercato”. In tal caso, si tratta evidentemente di servizi a valore aggiunto offerti dall’Agenzia sulla base dei dati pubblici che essa acquisisce e detiene in via esclusiva, e quindi di attività di impresa che essa intende o vorrà svolgere nel mercato dei servizi relativi alle informazioni ipocatastali. Alla luce di tali disposizioni, risulta quindi che l’Agenzia del Territorio da un lato, sia preposta per legge allo svolgimento di alcune funzioni pubbliche, quali appunto la tenuta dei pubblici registri immobiliari, dall’altro possa operare sul mercato dei servizi di informazione ipocatastale in concorrenza con altri operatori. Al riguardo si osserva che sebbene l’Agenzia possa legittimamente far uso dei dati in suo possesso per svolgere anche servizi di natura economica e quindi un’attività di impresa, secondo i principi di concorrenza espressi anche dall’art. 8, comma 2, bis della l. n. 287/90, oltre che dalle norme comunitarie e dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, una siffatta attività dovrebbe essere consentita solo qualora la stessa operi mediante una società separata, sulla base delle medesime condizioni, oggettive e non discriminatorie, praticate agli operatori privati che operino o intendano operare in questo mercato. Ciò al fine di scongiurare il rischio di condotte distorsive della concorrenza, che potrebbero altrimenti concretizzarsi, da un lato, in un artificioso innalzamento dei prezzi di accesso all’essential facility rappresentata nel caso di specie dal dato catastale che impedisca lo svolgimento del servizio da parte di imprese concorrenti, e dall’altro l’indebita estensione dell’operatore dominante nel mercato contiguo non riservato attraverso forme di sussidi incrociati. Tra i servizi che l’Agenzia del Territorio può offrire sul mercato e che non rientrano nell’ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, ricade indubbiamente quello della ricerca continuativa per via telematica, in quanto servizio a valore aggiunto con il quale vengono rielaborati i dati di cui l’Agenzia del Territorio ha l’esclusiva disponibilità, dati che vengono anche acquisiti da una

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pluralità di imprese, finora in forma cartacea attraverso l’elenco soggetti, per lo svolgimento del proprio servizio di monitoraggio. Occorre pertanto che il nuovo servizio offerto dall’Agenzia del Territorio sia offerto con società separata e a parità di condizioni con gli operatori privati, al fine di consentire che altri soggetti possano offrire servizi analoghi in concorrenza con quello dell’Agenzia stessa e ciò anche per garantire un costante miglioramento della qualità del servizio offerto alla clientela. In particolare, va assicurato che i dati di cui l’Agenzia del Territorio ha la disponibilità esclusiva in dipendenza della propria attività istituzionale, dovranno essere resi accessibili sia alla società separata, sia alle imprese che operano sul mercato dei servizi di informazione ipocatastale in tempi, con contenuti, e a fronte di corrispettivi assolutamente identici e tali da garantire, all’una come alle altre, pari opportunità di iniziativa economica, e comunque in modo da assicurare che il costo degli stessi sia orientato esclusivamente a coprire gli oneri dell’amministrazione per la produzione dell’informazione in questione. Tale modalità di erogazione andrà comunque assicurata per tutti i servizi che non rientrano tra i compiti istituzionali dell’Agenzia del Territorio, anche in considerazione del fatto che sempre più numerose e articolate attività, non strettamente connesse all’adempimento degli specifici compiti pubblici attribuiti all’Agenzia del Territorio, potranno da questa essere svolti. Al riguardo, l’articolo 28 del disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” prevede infatti che “con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.” L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confida che le osservazioni qui rappresentate possano essere tenute in adeguata considerazione e che attraverso le creazione di una società separata per lo svolgimento di quei servizi che non rientrano tra i compiti istituzionali dell’Agenzia del Territorio, possano essere superate tutte le preoccupazioni avanzate nella presente segnalazione e venga agevolato uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore dell’informazione ipocatastale.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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AS373 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED ATTIVITÀ COLLATERALI NELLE AREE DI SERVIZIO LUNGO LA TRATTA AUTOSTRADALE BRENNERO – MODENA Roma, 6 dicembre 2006

Ministro delle Infrastrutture Onorevole Antonio Di Pietro

ANAS S.p.A. Presidente Dott. Pietro Ciucci Autostrada del Brennero S.p.A. Presidente Dott. Ferdinand Willeit

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito dei compiti ad essa espressamente assegnati dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare un parere in merito ai criteri di aggiudicazione contenuti nel bando di gara 18/2006, predisposto e pubblicato da Autostrada del Brennero S.p.A., per l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione carburanti ed attività collaterali nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale Brennero – Modena. Il bando in oggetto fissa un criterio di aggiudicazione basato esclusivamente sull’offerta economica formulata come importo per ciascun litro/chilogrammo di prodotto erogato. Ciò ha determinato un significativo incremento dei livelli di royalty, che si traduce nel sostenimento di elevati costi da parte degli aggiudicatari per l’affidamento del servizio. L’Autorità ritiene che tale misura non abbia un effetto incentivante sulla concorrenza né sul prezzo né su altri aspetti del servizio che spingano la qualità al di sopra degli standard minimi. In merito a quest’ultimo aspetto si osserva, infatti, che anche in un settore maturo come la distribuzione di carburanti, residuano spazi per innovazioni – da raggiungersi anche attraverso maggiori investimenti nelle strutture e concernenti modalità di erogazione del servizio e/o servizi ausiliari per gli automobilisti – che possano tradursi in incrementi qualitativi valutati positivamente dai consumatori. L’Autorità ritiene che l’apprezzamento di tali elementi potrebbe trovare considerazione nel criterio di aggiudicazione, pur lasciando preponderante il punteggio attribuito all’offerta economica, per non causare una minore trasparenza del processo di aggiudicazione. Con specifico riferimento all’offerta economica, l’Autorità osserva che è possibile individuare un criterio di aggiudicazione alternativo alle royalties, e basato su un importo fisso. Ciò avrebbe il pregio di incentivare gli affidatari a porre in essere politiche commerciali volte alla massimizzazione dei volumi, per ridurre l’incidenza del canone fisso. In altri termini, gli affidatari sarebbero incentivati a diminuire il prezzo e/o migliorare la qualità, per aumentare le vendite. In sostanza, il criterio proposto supererebbe i limiti sopra evidenziati – disincentivi alla concorrenza

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sul prezzo e scarsi incentivi alla concorrenza sulla qualità – del criterio adottato dal bando. Lo stesso avrebbe, inoltre, il pregio della semplicità, e potrebbe anche non richiedere la previsione di un tetto ai prezzi praticati e la conseguente implementazione di un oneroso sistema di monitoraggio del suo rispetto. Pertanto, l’Autorità auspica che nell’affidamento del servizio di distribuzione carburanti si tengano in considerazione le possibilità di innovazione idonee a produrre miglioramenti qualitativi apprezzabili dai consumatori. La definizione di criteri di aggiudicazione che incentivino forme di concorrenza sul prezzo, così come sulla qualità, è parimenti auspicabile.

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

IP8 - SPECIAL CARD DI WIND Provvedimento n. 16176

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO l’articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto citato; VISTO in particolare l’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTA la propria delibera n. 15294 del 22 marzo 2006, con la quale l’Autorità ha accertato l’ingannevolezza di un messaggio contenuto in uno spot televisivo, diffuso dalla società WIND Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito WIND) sull’emittente RAI 1 il 6 novembre 2005 alle ore 18,30 circa, volto a promuovere l’offerta tariffaria denominata “Special Card”; VISTA la propria delibera del 20 luglio 2006, n. 15713, con la quale l’Autorità ha contestato a Wind la violazione di cui all’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato alla citata delibera del 22 marzo 2006, n. 15294; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:

I. IL FATTO

1. Con provvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006 (caso PI4904C – Special Card di Wind), l’Autorità ha ritenuto ingannevole un messaggio pubblicitario contenuto in uno spot di circa 30 secondi volto a promuovere l’offerta tariffaria denominata “Special Card” di WIND, diffuso sull’emittente RAI 1 il 6 novembre 2005 alle ore 18,30 circa. 2. Nel descrivere l’offerta, i testimonial protagonisti del messaggio adottavano le seguenti affermazioni: “Volevamo chiedere scusa alla WIND. Dovevamo inventare uno spot per questa offerta ma non ci siamo riusciti (…). E’ un’offerta troppo esagerata. Con Special Card parli e invii messaggi gratis a tutti”. Di seguito appariva per alcuni secondi un passante che specificava alcune condizioni dell’offerta: “Attivabile entro il 27/12/05 al costo di 9 euro, gratis per i nuovi clienti. Fino a 600 euro, il traffico voce, SMS e MMS effettuato dall’Italia dalla data di attivazione al 02/01/06 dà diritto ad un bonus di pari valore utilizzabile dal 05/01/06 al 30/04/06”. 3. Nel predetto provvedimento l’Autorità ha ritenuto che il messaggio segnalato, nel presentare l’offerta “Special Card” di WIND, definita dai testimonial dello spot “un’offerta troppo

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esagerata”, lasciava intendere che attraverso la sua attivazione era possibile inviare messaggi e parlare “gratis con tutti”. 4. A fronte dell’enfasi con cui veniva prospettata la gratuità dell’offerta in esame, l’Autorità rilevava che nell’ambito del messaggio compariva un super con caratteri grafici di dimensione ridotta e per un limitato arco temporale che, lungi dallo specificare con chiarezza il contenuto della promozione, ne limitava significativamente la portata. L’Autorità riteneva che l’accorgimento predetto appariva inadeguato a fornire in maniera immediata al destinatario del messaggio le informazioni sull’esatto contenuto dell’offerta pubblicizzata. Infatti, i caratteri grafici adottati per il super apparivano ridotti, e la durata dell’unico passante era inferiore alla durata complessiva dello spot in esame, che appariva limitata se confrontata con l’ampio ventaglio di informazioni riportate e senza che fosse accompagnata da alcuna contestuale citazione verbale delle stesse, attenendo a numerosi elementi rilevanti dell’offerta. 5. L’Autorità rilevava che, nel passante in esame, veniva illustrato il vero contenuto dell’offerta, specificando che la prospettata gratuità in realtà risiedeva nel riconoscimento di un “bonus di pari valore utilizzabile dal 05/01/06 al 30/04/06”. Al riguardo l’Autorità osservava che il concetto di “gratuità” e di “rimborso” non sono sinonimi, né tanto meno possono essere considerati equivalenti dal punto di vista sostanziale, caratterizzandosi il primo per la totale mancanza di corrispettivo a fronte della prestazione ed il secondo per un esborso di danaro successivamente restituito, richiamando sul punto un proprio consolidato orientamento. Pertanto, l’Autorità riteneva che le indicazioni contenute nel messaggio non risultavano chiare in merito alla circostanza che la vantata gratuità enfatizzata dai testimonial dello spot si sostanziava nella rimborsabilità del traffico effettuato attraverso l’utilizzo del servizio. 6. Ciò posto, l’Autorità riteneva che il messaggio in esame appariva ingannevole nella misura in cui era idoneo a creare nei consumatori falsi affidamenti circa le effettive caratteristiche di gratuità dell’offerta tariffaria prospettata e le condizioni della stessa, pregiudicandone, dunque, il comportamento economico. In particolare, l’Autorità rilevava che “a fronte della proposta contenuta nel messaggio in questione e dell’enfasi delle affermazioni presenti, considerata la sua apparente particolare convenienza, i consumatori potrebbero essere indotti ad aderire all’offerta per poi rendersi conto, solo in un momento successivo, che quanto pubblicizzato non consiste nella possibilità di usufruire di traffico telefonico gratuito, ma piuttosto in un semplice rimborso posticipato del traffico telefonico effettuato e pagato nel periodo di durata della promozione. Tale rimborso è, inoltre, assoggettato a limitazioni quantitative e temporali, di cui non è fatta alcuna menzione sonora nello spot, essendo le stesse semplicemente riportate nel citato super”. 7. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha ritenuto il messaggio ingannevole, vietandone l’ulteriore diffusione. 8. Con una successiva richiesta di intervento pervenuta in data 15 giugno 2006, integrata in data 27 giugno 2006, un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza un messaggio pubblicitario relativo all’offerta denominata “Special Card” di WIND, rappresentato da uno spot della durata di circa 30 secondi, apparso in data 14 giugno 2006 alle ore 21,35 circa sull’emittente televisiva “Retequattro”. 9. In sintesi, nella segnalazione si evidenzia l’ingannevolezza del messaggio nella parte in cui lascia intendere che attraverso la predetta offerta sia possibile effettuare telefonate gratuitamente.

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10. Il messaggio oggetto della nuova richiesta di intervento presenta una promozione tariffaria di analogo contenuto a quella valutata nel provvedimento 15294 del 22 marzo 2006, denominata “Special Card”. Durante lo sketch interpretato dai tre testimonial dell’offerta, imperniato sull’organizzazione di una festa di compleanno, appare la seguente sovrimpressione: “Special Card. 600 € con tutti”, seguita da alcuni riquadri ove sono presenti i tre interpreti che dialogano per telefono. Contestualmente, una voce fuori campo descrive l’offerta con affermazioni del seguente tenore: “Special Card! Fino a 600 € di telefonate in regalo. Per parlare con tutti”. Nella parte finale del messaggio scorre un passante, per un periodo di tempo inferiore alla durata complessiva dello spot, che riporta le seguenti precisazioni: “Attivabile fino al 16 luglio a 7 €, gratis per i nuovi clienti. Fino a 600 € di bonus, pari al valore delle telefonate nazionali effettuate nei 30 giorni dall’attivazione. Utilizzabile per telefonate nazionali nei 7 mesi successivi. Con telefonini Dual Band”. 11. Il messaggio oggetto della nuova segnalazione, pur presentando alcune differenze nelle espressioni utilizzate rispetto al messaggio valutato dall’Autorità nel citato provvedimento 15294 del 22 marzo 2006, e nonostante faccia riferimento ad una promozione caratterizzata da un diverso periodo di applicazione, propone sostanzialmente un contenuto informativo inalterato e presenta i medesimi profili di ingannevolezza già accertati nel predetto provvedimento. Essi, in particolare, erano riconducibili alla contraddittorietà fra la gratuità del servizio enfatizzata nel contesto principale del messaggio, da una parte, e l’effettivo contenuto della stessa, dall’altra, che risiedeva nel riconoscimento di un rimborso del traffico effettuato attraverso l’utilizzo del servizio. Infatti, l’effettivo contenuto della prospettata gratuità veniva specificato in un super che appariva nel messaggio con caratteri grafici di dimensione ridotta e per un limitato arco temporale. Esso, tra l’altro, lungi dallo specificare con chiarezza il contenuto della promozione, conteneva significative limitazioni. 12. I sopra descritti elementi appaiono coesistere nel nuovo messaggio diffuso in data 14 giugno 2006, talché esso finisce col presentare i medesimi profili di ingannevolezza accertati nel provvedimento n. 15284/06. Nel nuovo messaggio, infatti, non risulta immediatamente percepibile né l’effettiva natura della prospettata gratuità del servizio, né la sussistenza di significative limitazioni all’offerta. 13. Al riguardo, occorre osservare che l’affermazione “Special Card! Fino a 600 € di telefonate in regalo. Per parlare con tutti” continua ad indurre i destinatari del messaggio a ritenere che, aderendo all’iniziativa, sia riconosciuto un determinato ammontare gratuito di telefonate. Soltanto nel passante, riportato per un arco temporale inferiore alla durata complessiva del messaggio, senza essere accompagnato da alcuna contestuale citazione verbale, viene specificato che l’attivazione del servizio consente in realtà di ottenere un rimborso valido per le telefonate effettuate entro un determinato arco temporale dall’attivazione del servizio (“Fino a 600 € di bonus, pari al valore delle telefonate nazionali effettuate nei 30 giorni dall’attivazione”). Nello stesso passante sono inoltre riportate indicazioni e condizioni rilevanti dell’offerta, fra cui il costo di attivazione (“Attivabile fino al 16 luglio a 7 €, gratis per i nuovi clienti) e il periodo di utilizzo del bonus (“Utilizzabile per telefonate nazionali nei 7 mesi successivi”). 14. In conclusione, il messaggio diffuso il 14 giugno 2006 alle ore 21,35 circa sull’emittente televisiva “Retequattro”, analogamente a quello oggetto di valutazione nel provvedimento n.

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15294 del 22 marzo 2006, continua a presentarsi strutturato con un contenuto contraddittorio fra l’enfatizzata gratuità e l’effettiva natura dell’offerta tariffaria, rappresentata dal riconoscimento di un mero rimborso del traffico telefonico effettuato e pagato nel periodo di durata della promozione, la cui fruizione è soggetta a determinate condizioni e limitazioni. 15. Dalle evidenze documentali, risulta che il messaggio ritenuto ingannevole è stato nuovamente diffuso in un periodo successivo alla data di notifica del provvedimento n. 15294, del 22 marzo 2006. Infatti, il citato provvedimento di ingannevolezza risulta notificato all’operatore pubblicitario in data 11 aprile 2006. 16. Pertanto, con provvedimento del 20 luglio 2006, n. 15713, l’Autorità ha contestato alla società Wind di aver violato la delibera n. 15294 del 22 marzo 2006, con cui l’Autorità aveva ritenuto ingannevole il messaggio diffuso sull’emittente RAI 1 il 6 novembre 2005 alle ore 18,30 circa, vietandone l’ulteriore diffusione.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

17. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del 20 luglio 2006, n. 15713, è stato comunicato all’operatore pubblicitario in data 3 agosto 2006. 18. Con memoria pervenuta in data 13 settembre 2006, Wind ha rappresentato che non sussisterebbe il presupposto oggettivo dell’inottemperanza al provvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006. Infatti, la nuova segnalazione si riferisce ad una promozione cronologicamente e strutturalmente diversa e il contenuto del messaggio è del tutto difforme da quello oggetto di valutazione nel predetto provvedimento del 22 marzo 2006. Infatti, le due promozioni si differenziano per tipologia di traffico oggetto del bonus, per il periodo utile ai fini della maturazione del medesimo e per la sua fruibilità nonché per i costi di attivazione. In particolare, l’offerta reclamizzata nell’originario messaggio aveva ad oggetto il riconoscimento di un bonus di traffico telefonico pari alla spesa in telefonate, SMS e MMS nazionali effettuata dalla data di attivazione al 2 gennaio 2006, al costo di 9 euro ed era attivabile sino al 27 dicembre 2005. La promozione interessata dal messaggio oggetto della nuova segnalazione è invece attivabile sino al 16 luglio 2006 al costo di 7 euro e consente di usufruire del bonus di telefonate corrispondente al traffico telefonico nazionale effettuato in un mese, da utilizzarsi nei 7 mesi successivi all’attivazione. 19. Al fine di conformarsi alle indicazioni fornite dall’Autorità, nella predisposizione del nuovo messaggio televisivo, Wind ha provveduto a modificare l’impostazione del messaggio a favore di una formulazione che consentisse ai propri potenziali clienti una più chiara e immediata informativa delle condizioni e delle caratteristiche essenziali dell’offerta pubblicizzata. In particolare, nel nuovo messaggio non è più presente l’espressione “gratis” adottata nel messaggio oggetto di valutazione nel provvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006, mentre il nuovo claim “Special Card! Fino a 600 € di telefonate in regalo. Per parlare con tutti”, pur nell’enfasi tipica della comunicazione pubblicitaria, si caratterizza per un minor impatto. Tra l’altro, tale espressione viene formulata solo attraverso una voce fuori campo senza essere riportata in sovrimpressione nell’ambito del messaggio. 20. Anche le informazioni riportate sulla nota scorrevole sono diverse in ossequio alle indicazioni del provvedimento n. 15294, del 22 marzo 2006, laddove la nota scorrevole presente nella nuova

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versione del messaggio è palesemente più corta ed è formulata con un linguaggio più sintetico e semplice. Il font utilizzato per i caratteri è più elevato (30 a fronte del font da 25 presente nell’originaria versione del messaggio) e, in ogni caso, in chiusura del messaggio si rinvia per ulteriori informazioni al sito www.155.it. 21. Ad avviso di Wind, gli elementi illustrati attesterebbero il comportamento improntato a buone fede e diligenza adottato dall’operatore pubblicitario. Infatti, gli accorgimenti grafici ed espressivi adottati sono volti a rimuovere gli aspetti di decettività del messaggio oggetto di censura da parte dell’Autorità nel provvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006. In particolare, essi, non erano incentrati sulla presunta contraddittorietà della prospettazione del meccanismo di bonus quanto piuttosto sulla scarsa evidenza attribuita all’indicazione delle condizioni di fruizione della promozione. 22. In conclusione, la parte ribadisce che il messaggio in maniera chiara ed immediata indica l’esatta natura dell’offerta che risiede nel riconoscimento di un bonus per un determinato quantitativo di traffico effettuato, esplicitando nella nota scorrevole tutte le condizioni e i termini per la fruizione dell’offerta. In ogni caso, laddove nel nuovo messaggio fossero ravvisabili eventuali profili di ingannevolezza, gli stessi sarebbero da valutare in un nuovo e diverso procedimento e non potrebbero essere considerati reiterazione del messaggio originario. 23. In data 3 novembre 2006, Wind ha prodotto infine copia della programmazione del messaggio oggetto della presente valutazione, dalla cui lettura emerge che il messaggio è stato diffuso su diverse emittenti televisive dal 4 al 24 giugno 2006.

III. VALUTAZIONI

24. Alla luce delle risultanze istruttorie, occorre soffermarsi sulle principali argomentazioni svolte nella memoria del 13 settembre 2006. 25. La parte ha contestato la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, della violazione dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05 ed in particolare: a) l’assenza della diffusione di un messaggio avente il medesimo contenuto di quello oggetto di censura; b) la buona fede nel comportamento tenuto, apprezzabile sulla base delle modifiche apportate alla nuova versione del messaggio oggetto della presente valutazione.

a) Sull’asserita assenza del presupposto oggettivo

26. Per quanto attiene al primo profilo, Wind ha rilevato che il messaggio sarebbe riconducibile ad una promozione diversa per caratteristiche e condizioni da quella oggetto di valutazione nel provvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006 e, in via connessa, di aver modificato l’attuale versione del messaggio, dando maggiore evidenza grafica alla parte dedicata alle condizioni di fruibilità dei vantaggi della promozione e chiarendo che la promessa fruibilità dei 600 euro rappresentava un bonus soggetto a diverse condizioni. In ragione di ciò, il messaggio non presenterebbe i profili oggetto di censura nell’ambito del predetto provvedimento n. 15294, del 22 marzo 2006 o, al più, profili che andrebbero valutati in un nuovo procedimento istruttorio avviato ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05. 27. La tesi appare innanzitutto inconferente, in quanto il presente procedimento non è teso a valutare l’idoneità delle informazioni contenute in un messaggio a orientare le scelte economiche del destinatario, bensì la circostanza oggettiva che vi sia stata l’ulteriore diffusione di un

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messaggio che presenta i medesimi profili di ingannevolezza anche se tale messaggio è formalmente diverso, come nel caso di specie. Tale situazione di fatto indica l’esistenza di una violazione al divieto di continuare a diffondere i messaggi ritenuti ingannevoli, quali, in questo caso, messaggi che prospettano la possibilità di ottenere 600 euro di telefonate in regalo, non evidenziando con chiarezza, l’effettivo contenuto dell’offerta che risiede nel riconoscimento di un rimborso del traffico effettuato attraverso l’utilizzo del servizio, soggetto a significative condizioni. 28. D’altra parte, escludere l’esistenza di una nuova diffusione in presenza di messaggi che presentano modifiche di grafica e di contenuto meramente “cosmetiche”, come nel caso di specie, significherebbe eludere la norma che punisce l’inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità. 29. Ciò posto, occorre altresì osservare che, nel messaggio oggetto della nuova segnalazione, a fronte di un claim che paventa la possibilità di ottenere 600 euro di telefonate in regalo, non viene evidenziato con chiarezza e immediatezza che tale quantitativo rappresenta in realtà un rimborso riconosciuto per un determinato ammontare di traffico telefonico effettuato nei 30 giorni dall’attivazione e subordinatamente al pagamento di 7 € per coloro che sono già clienti “Wind” e, inoltre, utilizzabile per telefonate nazionali nei 7 mesi successivi. 30. In particolare, è presente nel messaggio in esame un utilizzo del tutto fuorviante del termine “regalo” con riferimento ai 600 euro di telefonate, avente tenore analogo all’espressione “gratis con tutti” che costituisce il claim principale del messaggio oggetto del provvedimento n. 15294, del 22 marzo 2006, senza che risulti sufficientemente chiaro che si tratta, invece, di un bonus pari al valore delle telefonate nazionali effettuate nei 30 giorni dall’attivazione, fruibile a determinate condizioni. Tali elementi, che rappresentano le caratteristiche rilevanti dell’offerta, si desumono soltanto nella nota scorrevole la cui durata è inferiore al complessivo arco temporale del messaggio. Pertanto, contrariante a quanto prospettato da Wind nella propria memoria, non sono rinvenibili differenze sostanziali rispetto al messaggio oggetto di valutazione del provvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006.

b) Sulla rilevanza dell’elemento soggettivo

31. La parte ha sottolineato che il proprio comportamento sarebbe stato improntato a “buona fede” ossia non dettato dall’intento di eludere il provvedimento di inibitoria emesso dall’Autorità, come d’altronde desumibile dalle modifiche apportate al messaggio oggetto della presente valutazione. 32. L’argomentazione non appare condivisibile in considerazione del fatto che il dettato normativo rilevante in materia non attribuisce rilievo al prospettato atteggiamento soggettivo, né in termini di esclusione del fatto né sotto il profilo del riconoscimento di una circostanza attenuante. Infatti, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 689/81, applicabile in virtù del rinvio operato dall’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, è principio generale, in materia di sanzioni amministrative, che “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. 33. Ciò posto, a fronte della presunzione di colpa in ordine al fatto vietato posta dall’articolo 3 della legge n. 689/81, l’istruttoria non ha permesso di accertare che Wind abbia adottato alcuno degli elementi positivi richiesto dalla giurisprudenza per poter riconoscere che “nessun rimprovero

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possa essere mosso all’agente, incorso in un errore incolpevole, non suscettibile di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza”1.

IV. SANZIONE

34. Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 36. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto dell’ampiezza nazionale della diffusione del messaggio attraverso emittenti televisive nazionali, nonché dell’impatto estremamente pervasivo di tale modalità di diffusione, suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori. In merito alla durata della violazione, sulla base degli elementi in atti, si rileva che il messaggio è stato diffuso fra il 4 e 24 giugno 2006, configurandosi pertanto come un’infrazione di breve durata. 37. Alla luce di tali elementi, si ritiene di irrogare a WIND Telecomunicazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 27.600 € (ventisettemilaseicento euro). 38. Considerato che il richiamato articolo 11 della legge n. 689/81 prevede, ai fini di garantire la proporzionalità della sanzione alle risorse economiche dell’agente, di tenere presente la situazione economica di quest’ultimo e che, nel caso di specie, risulta che l’operatore pubblicitario abbia registrato delle perdite, si ritiene di applicare una riduzione necessaria per adeguare l’importo della sanzione alla situazione economica dell’operatore pubblicitario, la sanzione pecuniaria è ridotta a 17.600 € (diciasettemilaseicento euro). Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento di WIND Telecomunicazioni S.p.A., consistito nell’aver violato la delibera del 22 marzo 2006, n. 15294, costituisce inottemperanza a quest’ultima; b) che, per tale comportamento, venga comminata a WIND Telecomunicazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 17.600 € (diciasettemilaseicento euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

1 Sent. Cass. Sez. I, 15 giugno 2004, n. 11253.

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Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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IP13 - ALFASTAR ASSEMBLAGGIO PENNE A DOMICILIO Provvedimento n. 16194

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO l’art. 26, commi 10 e 12, del citato Decreto Legislativo; VISTO in particolare l’articolo 26, comma 10, del citato Decreto Legislativo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTA la propria delibera n. 15468 del 10 maggio 2006, con la quale l’Autorità ha accertato l’ingannevolezza di un messaggio riportato sul quotidiano “La Stampa”, nella sezione dedicata alle “Ricerche di personale, rappresentato da un’inserzione di ricerca di personale del seguente tenore letterale: “Lavoro domiciliare. Azienda ricerca ambosessi per lavoro domiciliare di montaggio penne a sfera. Telefonare 800135504; www. Webcompany.com”; VISTA la segnalazione dell’Associazione di consumatori Movimento Consumatori di Torino pervenuta in data 25 settembre 2006, successivamente integrata in data 13 ottobre 2006, con l’identificazione del committente del messaggio pubblicitario, con la quale è stata segnalata la presunta inottemperanza del messaggio pubblicitario diffuso attraverso l’inserto di annunci economici “Tutto affari” allegato al quotidiano “La Stampa” del giorno 2 luglio 2006; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Con provvedimento n. 15468 del 10 maggio 2006 (caso PI5022-www.mbwebcompany.com), l’Autorità ha ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario rappresentato da un’inserzione di ricerca di personale apparsa nella sezione dedicata alle “Ricerche di personale qualificato”, di uno dei maggiori quotidiani a tiratura nazionale, quale è “La Stampa” che, in realtà, dissimulava un’attività di distribuzione, dietro il pagamento di un corrispettivo versato da chi aderiva alla proposta a titolo di cauzione, di un kit per cartoleria sottoforma di una falsa offerta di lavoro a domicilio di montaggio di penne a sfera. 2. La precedente delibera di ingannevolezza è originata dall’Associazione Movimento Consumatori, sezione di Cuneo, che aveva lamentato la presunta ingannevolezza del messaggio dichiarato ingannevole dall’Autorità, in quanto, in realtà, lo stesso messaggio avrebbe dissimulato, sotto l’apparente veste di un’inserzione di ricerca di personale per un lavoro domiciliare, un’offerta commerciale di fornitura di materiale a carattere oneroso. 3. Il procedimento si è concluso con l’accertata ingannevolezza della fattispecie segnalata in quanto, celando sotto una falsa offerta di lavoro una fornitura di materiale di cartoleria a carattere oneroso, difettava dei requisiti di trasparenza imposti dall’articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/2005. Il messaggio, peraltro, era idoneo ad indurre in errore

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le persone alle quali si indirizzava o che fosse in grado di raggiungere, condizionando e pregiudicando le loro scelte economiche, con riferimento particolare alle condizioni a cui era subordinata la proposta di offerta di lavoro e al carattere oneroso del servizio reclamizzato. 4. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha ritenuto il messaggio ingannevole, vietandone l’ulteriore diffusione. 5. Con una successiva richiesta di intervento pervenuta in data 25 settembre 2006, successivamente integrata in data 13 ottobre 2006, con l’identificazione del committente del messaggio pubblicitario, l’Associazione di consumatori Movimento Consumatori di Torino, ha segnalato la presunta inottemperanza del messaggio pubblicitario diffuso nei primi giorni del mese di luglio 2006, nell’inserto di annunci economici “Tutto affari” allegato al quotidiano “La Stampa” del giorno 2 luglio 2006; 6. Il messaggio oggetto della nuova segnalazione, ai fini della valutazione della possibile inottemperanza alla predetta delibera dell’Autorità del 10 maggio 2006 n. 15468, riporta le seguenti indicazioni: “Lavoro domiciliare. Azienda ricerca ambosessi ovunque residenti per lavoro domiciliare di assemblaggio penne a sfera. Numero verde 800135504. Escluso cellulari”. 7. I sopra descritti elementi oggetto di valutazione di ingannevolezza della fattispecie esaminata dall’Autorità nel mese di maggio 2006 appaiono coesistere nel nuovo messaggio diffuso in data 2 luglio 2006, talché esso finisce col presentare i medesimi profili di ingannevolezza. Infatti, il messaggio oggetto della nuova segnalazione si presenta strutturato in modo identico rispetto a quello a suo tempo dichiarato ingannevole dall’Autorità, tanto sotto il profilo grafico quanto sotto il profilo testuale. Per quanto concerne gli aspetti grafici e testuali del nuovo messaggio, rispetto a quelli oggetto di delibera di ingannevolezza del mese di maggio 2006, gli unici elementi differenziatori riguardano il diverso termine utilizzato per definire il tipo di attività richiesta “Assemblaggio di penne a sfera”, anziché “montaggio di penne a sfera”, contenuto nel messaggio valutato nell’ambito del precedente procedimento di ingannevolezza PI5022, nonché l’indifferente provenienza dei potenziali aspiranti alla proposta di lavoro, che nel nuovo messaggio risulta precisato mediante l’indicazione “[…] ovunque residenti per lavoro domiciliare […]”. In ogni caso, tanto nel nuovo messaggio diffuso in epoca successiva alla delibera di ingannevolezza del maggio 2006 quanto in quello dichiarato ingannevole dall’Autorità, risulta identico il numero verde da contattare per acquisire informazioni e per prenotare il kit di penne da montare presso il proprio domicilio. 8. Sotto il profilo giuridico, sulla base di quanto emerso a seguito della richiesta di identificazione del committente del messaggio segnalato, l’unico aspetto modificato successivamente alla delibera di ingannevolezza del mese di maggio 2006 riguarda la diversa denominazione impiegata dall’operatore pubblicitario committente del messaggio segnalato, ossia la ditta individuale Alfastar di Badii Marco. Nella fattispecie esaminata dall’Autorità nel mese di maggio 2006 il committente dell’inserzione riguardante la falsa offerta di lavoro domiciliare di “montaggio di penne a sfera” era la ditta individuale M.B. Webcompany di Badii Marco.

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9. In ragione degli accertamenti sinora condotti in relazione ai contenuti del messaggio da ultimo segnalato, appare possibile configurare la fattispecie descritta quale ipotesi di inottemperanza al provvedimento dell’Autorità n. 15468 del 10 maggio 2006. Il messaggio attualmente in diffusione, infatti, appare prospettare contenuti sostanzialmente identici a quelli già diffusi attraverso il messaggio di cui l’Autorità ha inibito la diffusione, con specifico riguardo alla possibile induzione in errore in merito alla natura e riconoscibilità dell’inserzione di ricerca di personale, nonché alle effettive condizioni economiche a cui è subordinata la proposta di “lavoro domiciliare di assemblaggio penne a sfera”. 10. Il messaggio oggetto della nuova segnalazione, risulta imputabile al medesimo operatore pubblicitario coinvolto nel citato provvedimento n. 15468 del 10 maggio 2006, ossia la persona fisica titolare di entrambe le ditte individuali, tuttora attive: la M.B. Webcompany di Badii Marco, utilizzata in relazione al messaggio dichiarato ingannevole e la Alfastar di Badii Marco, utilizzata con riferimento all’inserzione pubblicitaria segnalata con la successiva richiesta di intervento. 11. In conclusione, il messaggio diffuso il 2 luglio 2006, analogamente a quello oggetto di valutazione nel provvedimento n. 15468 del 10 maggio 2006, nel continuare a proporre un contenuto informativo inalterato, presenta in sostanza i medesimi profili di ingannevolezza già accertati nel predetto provvedimento deliberato nel mese di maggio 2006, essendo riconducibile, peraltro, ad un medesimo soggetto ossia il titolare della Ditta Alfastar di Badii Marco e della Ditta M.B. Webcompany di Badii Marco. 12. Il provvedimento di ingannevolezza n. 15468 del 10 maggio 2006, risulta notificato all’operatore pubblicitario in data 23 maggio 2006. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che il messaggio ritenuto ingannevole è stato nuovamente diffuso in un periodo successivo alla data di notifica del predetto provvedimento del mese di maggio 2006. 13. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 15468 del 10 maggio 2006, ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05;

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a) di contestare al signor Marco Badii, titolare della Ditta individuale Alfastar di Badii Marco, la violazione di cui all’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 15468 del 10 maggio 2006; b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05; c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Sebastio;

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d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa dell’Autorità dai legali rappresentanti della ditta individuale Alfastar di Badii Marco, ovvero da persone da essa delegate; e) che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti; f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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PI5271 - NONI KURA Provvedimento n. 16193

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 6 marzo 2006, integrata in data 25 maggio 2006, Feder Salus, Federazione Nazionale Produttori Prodotti Salutistici, in qualità di associazione di concorrenti ha segnalato la presunta ingannevolezza ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio pubblicitario diffuso dalla società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C. tramite il sito internet http://www.noni-kura.com in data 1 marzo 2006, alle ore 14.30, relativo al prodotto denominato “Noni -Kura”. Nella richiesta di intervento si evidenzia l’ingannevolezza delle affermazioni pubblicitarie che attribuiscono al “Succo di Noni” proprietà curative con riferimento ad una molteplicità di condizioni patologiche (ad esempio: “Il Noni o Kura è da secoli utilizzato dai guaritori di una vasta area del mondo al posto dei farmaci per la prevenzione e la terapia di una molteplicità di malattie tipiche”, “Per cosa è indicato il Noni? Salute, Terapia del dolore […] Ansia, Depressione, Patologia vie respiratorie […]”, affermazioni dei testimoni), rassicurando il pubblico in ordine al fatto che si tratterebbe di un prodotto totalmente privo di controindicazioni in quanto “totalmente naturale, senza conservanti né aromatizzanti aggiunti”. Tali affermazioni, infatti, attribuendo al prodotto in questione caratteristiche medicali ad esso non riconoscibili, sarebbero tali da indurre in errore il pubblico dei destinatari in ordine ai reali effetti conseguibili tramite la sua assunzione.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in diverse pagine web presenti sul sito http://www.noni-kura.com che pubblicizzano l’integratore alimentare denominato “Noni” o “Kura”. Nella home page si legge: “Noni Kura il benessere quotidiano Benvenuto sul nostro sito Noni Kura è un prodotto che nasce nelle terre vulcaniche della Polinesia Oceanica. Utilizzato da quasi 2000 anni quale rimedio naturale per molti problemi legati alla salute ed alla cura del corpo. Importato direttamente da ACTIVA NRG è ora disponibile in Italia.” Al di sotto sono presenti diversi link ipertestuali, tra cui “Area Salute” e “Testimonianze” ed una parte di testo dove si dichiara che: “Il Noni o Kura è da secoli utilizzato dai guaritori di una vasta area del mondo al

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posto dei farmaci per la prevenzione e la terapia di una molteplicità di malattie tipiche”, nonché che “Il prodotto principale di questa pianta è il puro succo e Polpa derivato dal suo generoso frutto, per la sua caratteristica di prodotto totalmente naturale, senza conservanti né aromatizzanti aggiunti non ha alcuna controindicazione se non quella limitata alla volontà di assunzione da parte della persona”. In fondo alla pagine si legge “In ognuna delle formule proposte, il Noni è oggi uno dei migliori e importanti prodotti per la preservazione ed il mantenimento della Salute”. Entrando nella sezione “Area Salute” il prodotto viene indicato per una molteplicità di problematiche attinenti alla salute, in particolare si afferma: “AREA SALUTE Per cosa è indicato il Noni? Salute, Terapia del dolore […] Ansia, Depressione, Patologie vie respiratorie…Patologie della pelle, ecc.”; mentre nella pagina “Testimonianze” sono riportate una pluralità di testimonianze sulle proprietà curative e benefiche del Noni, quali per esempio: “Ho sentito parlare nel Noni […] avevo una infiammazione alla prostata che non voleva passare. Ho provato il succo di Noni e sono rimasto sorpreso […]”, “[…] sto usando il Noni in quanto soffro d’insonnia […]”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 15 giugno 2006 è stato comunicato al segnalante e alla società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 24 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche ed alle proprietà del prodotto denominato “Noni - Kura”, ed ai risultati ottenibili attraverso la sua assunzione, nonché alla eventuale idoneità del messaggio ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute e sicurezza.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: − natura e caratteristiche del prodotto pubblicizzato, denominato “Noni” o “Kura”; − confezione del prodotto pubblicizzato, copia degli eventuali foglietti illustrativi in essa contenuti nonché schede tecniche relative al prodotto o documentazione equivalente; − copia delle eventuali notifiche al Ministero della Salute ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 111/92; − documentazione scientifica a supporto dell’asserita efficacia curativa del “Noni” o “Kura”, con particolare riferimento alle condizioni patologiche citate nel sito internet oggetto di valutazione; − documentazione scientifica che consenta di conoscere l’eventuale presenza di controindicazioni del prodotto, anche in presenza di disfunzioni, particolari stati fisiologici o patologici o in concomitanza di farmaci. Con memoria pervenuta in data 11 luglio 2006, la società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C. ha svolto le seguenti argomentazioni, rilevando in via preliminare di aver eliminato le affermazioni

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contestate dal sito internet www.noni-kura.com, acquistato dalla società in liquidazione HSO Hyper Solution Organisation S.r.l., in data 24 maggio 2006 (come da fattura allegata): − l’affermazione “Il Noni o Kura è da secoli utilizzato dai guaritori di una vasta area del mondo al posto dei farmaci per la prevenzione e la terapia di una molteplicità di malattie tipiche” non attribuisce alcuna proprietà curativa al prodotto, limitandosi a riferire un dato storico-antropologico; − il Succo di Noni (Morinda Citrifolia) è un integratore alimentare, la cui etichetta è stata notificata da Activa NRG S.a.s. al Min. Salute in data 24/02/2006, che può essere descritto come nutriceutico, adattogeno, sintomatico. In particolare, il prodotto è totalmente naturale trattandosi di succo derivato dal frutto del Noni (Morinda Citrifolia) al 100%, pastorizzato, senza aggiunta di conservanti, coloranti, zuccheri o aromatizzanti; − il sito specifica che il succo di noni è un integratore e dispone di una sezione dedicata alle controindicazioni ed agli effetti collaterali; inoltre su ogni pagina compare la seguente dicitura “Importante: con la presente documentazione non si vogliono dare consigli medici di alcun genere, per qualsiasi problema di carattere medico consulta il tuo medico curante”; − la pubblicità tramite internet è strutturata in modo tale che solo chi ne ha la volontà e l’interesse cerca un particolare sito, vi accede e lo consulta navigando al suo interno; − le indicazioni del Noni sono tratte da libri ed articoli pubblicati da vari specialisti internazionali; sono le stesse fonti ed indicazioni che possono trovarsi anche in altri siti sia creati a scopo pubblicitario sia non commerciali (allega la documentazione da cui sono state tratte le informazioni presenti sul sito in esame e stampa di alcuni siti internet contenenti informazioni sul Noni); − la Commissione delle Comunità Europee, con decisione del 5 giugno 2003, ha autorizzato la commercializzazione del succo di noni ed il prodotto viene regolarmente importato, come può evincersi dal nulla osta sanitario del Min. salute del 27 marzo 2006; − le testimonianze riportate sul sito sono veritiere. In data 18 agosto 2006 è stata inoltrata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. 284 dell’11 luglio 2003, una richiesta di informazioni all’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione in ordine alle caratteristiche e proprietà del prodotto “Noni – Kura” (o Morinda Citrifolia), precisando se l’assunzione del prodotto, in presenza di stati patologici o fisiologici o in concomitanza con alcuni farmaci, possa risultare controindicata o sconsigliata, ovvero indurre effetti collaterali. In data 28 settembre 2006 è pervenuta risposta da parte dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione nella quale si rappresenta quanto segue: − gli estratti di Morinda Citrifolia vengono utilizzati nella medicina tradizionale caraibica sfruttandone essenzialmente le proprietà antinfiammatorie, lenitive nei confronti di ascessi e infezioni fungine oppure quale antidiarroico o anche come blando lassativo; − la letteratura relativa al succo del frutto di Noni è stata ampiamente rivista nell’opinione dello Scientific Committee of Food della Commissione Europea che ne ha valutato la sicurezza d’uso prima della sua messa in commercio. Il gruppo di esperti che ha redatto il dossier riporta che la composizione del succo dei frutti di Morinda Citrifolia è comparabile in termini di macronutrienti, vitamine e minerali a quelle degli altri succhi di frutta tropicale;

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− il succo di Noni non ha peculiarità nutrizionali tali da giustificare claims salutistici particolari; il documento di consenso su questo punto è abbastanza definitivo ed in effetti la letteratura scientifica esaminata non da indicazioni su un possibile uso terapeutico di tale sostanza; − la sicurezza d’uso del succo dei frutti di Morinda Citrifolia di derivazione tahitiana è stata esaminata dallo Scientific Committee of Food della Commissione Europea prima di essere messo in commercio in ambito comunitario. Il succo è stato approvato dalla Commissione Europea che alla luce dell’assenza di fenomeni di tossicità, non ha ritenuto di doverne dare un limite massimo ammissibile di ingestione. In data 6 ottobre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. In data 24 ottobre 2006 è pervenuta memoria conclusiva da parte dell’operatore nella quale egli ha ribadito la correttezza della propria comunicazione pubblicitaria, anche alla luce delle informazioni rese dall’INRAN, rilevando in particolare che: − quanto riportato sul sito è tratto da un notevole numero di pubblicazioni scientifiche con l’intenzione di fornire al pubblico il maggiore numero di informazioni possibili affinché possa compiere scelte consapevoli; − quelli forniti dalla società sono i dati disponibili nella scienza, il prodotto è stato vagliato ed esaminato dalle competenti autorità statunitensi, comunitarie e nazionali, anche l’INRAN non ha contestato nel merito la letteratura prodotta; − i messaggi segnalati sono stati comunque spontaneamente rimossi dalla scrivente al solo fine di dimostrare la propria volontà collaborativa; comunque in tutte le pagine del sito ed anche nella home page sono presenti le frasi: “Importante: con la documentazione presente su questo sito non si vogliono dare consigli medici di alcun genere. Per qualsiasi problema di carattere medico prima consulta il tuo medico naturopata o medico curante.” oppure “Questa raccolta non ha funzione prescrittiva o diagnostica ma è solamente una guida informativa. Queste affermazioni non sono state verificate dal Ministero della salute. Per qualsiasi problema di carattere medico consulta il tuo medico curante”. Inoltre in nessuna parte del sito si parla di risultati di guarigione.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo internet in data 25 ottobre 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05. Con parere pervenuto in data 15 novembre 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni: − il messaggio, per i suoi contenuti, induce ad associare l’utilizzo del prodotto denominato “Noni – Kura” con proprietà terapeutiche di svariate patologie, in assenza di letteratura scientifica idonea a confermarne l’efficacia; − l’integratore, anche alla luce della nota dell’INRAN, non è idoneo ad indurre in pericolo i consumatori, e, pertanto, non sussiste violazione di quanto previsto dall’art. 24 del Decreto Legislativo 206/2005;

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− pertanto, il messaggio diffuso dalla Activa NRG di Martini Simone & C. sul sito internet www.noni-kura.com, avente ad oggetto il prodotto denominato “Noni-Kura”, è in grado di indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche del prodotto, lasciando intendere, contrariamente al vero, che esso sia in grado di curare problematiche e patologie e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli all’acquisto del suddetto prodotto in luogo di altri in base a qualità inesistenti.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare si rileva che, alla luce delle risultanze istruttorie, la società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C. si configura quale “operatore pubblicitario” ai fini del presente provvedimento, in quanto soggetto nel cui interesse il messaggio pubblicitario è stato diffuso ed al quale sono riconducibili i contenuti del sito internet www.noni-kura.com. Le pagine web oggetto di segnalazione contengono, infatti, diversi riferimenti alla ACTIVA NRG (“Benvenuti sul nostro sito […] Importato direttamente da ACTIVA NRG è ora disponibile in Italia”, “2006 Noni-Kura.com Tutti i diritti riservati – ACTIVA NRG 2006” nonché “Il sito www.noni-kura.com è di proprietà della società ACTIVA NRG sas […]”), società che commercializza in Italia l’integratore “Noni – Kura” e che ha acquistato il sito internet dalla società in liquidazione HSO Hyper Solution Organisation S.r.l.. Per quanto concerne il merito della fattispecie, si rileva innanzitutto che il prodotto pubblicizzato “Noni – Kura”, succo realizzato con il frutto della Morinda Citrifolia, è stato notificato come integratore alimentare al Ministero della Salute (ai sensi del Decreto Legislativo n. 111/92) e non riporta in etichetta alcuna indicazione di proprietà specifiche per il trattamento di malattie tipiche. Ciò posto, le pagine web in esame in esame inducono i destinatari a credere che il “Noni - Kura” possa essere utilizzato per la “preservazione ed il mantenimento della salute”, in quanto indicato per la prevenzione e la terapia di una molteplicità diversificata di condizioni di natura patologica (“Il Noni o Kura è da secoli utilizzato dai guaritori di una vasta area del mondo al posto dei farmaci per la prevenzione e la terapia di una molteplicità di malattie tipiche”, “Per cosa è indicato il Noni? Salute, Terapia del dolore […] Ansia, Depressione, Patologia vie respiratorie […]”, affermazioni dei testimoni). I vanti prestazionali contenuti nel messaggio, nei termini in cui sono enunciati, non appaiono trovare conferma nella documentazione acquisita nel corso del procedimento. Dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla nota trasmessa dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, è emerso, infatti, che il succo di Morinda Citrifolia è assimilabile agli altri succhi di frutta tropicale dal punto di vista della sua composizione in nutrienti, e pertanto non appare giustificata una sua particolare accezione salutistica. In particolare, secondo la nota trasmessa, la letteratura scientifica accreditata non fornisce indicazioni su un possibile uso terapeutico o come terapia di supporto del succo di frutta di Morinda Citrifolia. L’operatore ha sottolineato di essersi limitato a riferire quanto riportato anche in altri siti internet, di natura pubblicitaria e divulgativa, e tratto da letteratura reperita in argomento, di aver inserito nelle pagine web specifiche avvertenze (quali per esempio: “Importante: con la documentazione presente su questo sito non si vogliono dare consigli medici di alcun genere. Per qualsiasi

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problema di carattere medico prima consulta il tuo medico naturopata o medico curante”), nonché, da ultimo, di aver eliminato le espressioni contestate. Tali argomentazioni non valgono peraltro a ritenere giustificate le affermazioni pubblicitarie sopra indicate, che attribuiscono effetti curativi di specifiche malattie al prodotto “Noni-Kura”, incompatibili con la sua natura di integratore alimentare e non supportate dalla evidenze in atti. Ed in effetti la documentazione prodotta appare priva di valenza scientifica tale da costituire fondamento all’asserita efficacia terapeutica del “Noni - Kura”, nei termini pubblicitariamente vantati sul sito www.noni-kura.com, potenzialmente accessibile ad un pubblico consumatori che, in quanto affetti dalle problematiche indicate, sono particolarmente sensibili alle promesse pubblicitarie. Infine, con riferimento all’asserita eliminazione delle espressioni contestate, si sottolinea, per un verso, che le modifiche apportate riguardano solo alcune delle affermazioni pubblicitarie, mentre altre continuano ad essere presenti sul sito (ad esempio, “[…] rimedio naturale per molti problemi legati alla salute ed alla cura del corpo […]”, “Area Salute e Benessere Per cosa è indicato il NONI?..Ansia, depressione, umore […] bronchiti, […]”), per l’altro, che, comunque, la circostanza che l’operatore si sia attivato al fine di rimuovere i potenziali effetti illusori prodotti dal messaggio segnalato, non spiega una rilevanza decisiva ai fini del giudizio di ingannevolezza della fattispecie. Infatti, secondo l’orientamento dell’Autorità, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, il provvedimento adottato dall’Autorità ha funzione oggettiva di garanzia, mirando a preservare i consumatori dal rischio, ipoteticamente non escludibile, di una riedizione dello stesso messaggio già accertato come ingannevole. Di conseguenza, la circostanza che il messaggio sia stato modificato, sia pure, si rileva, solo in parte, nelle more del procedimento istruttorio non può far venire meno l’interesse pubblico che l’Autorità ne pronunci l’ingannevolezza, inibendone l’ulteriore diffusione. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene che il messaggio pubblicitario in esame sia idoneo a trarre in inganno i consumatori in quanto attribuisce all’integratore “Noni - Kura” un’efficacia terapeutica con riferimento ad una molteplicità diversificata di patologie ad esso non riconoscibile, potendone in tal modo pregiudicare il comportamento economico. Al contrario, come rilevato anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel corso del procedimento non sono emersi elementi che portino a ritenere che il messaggio sia in qualche modo idoneo ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute e sicurezza.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

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In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della capacità di penetrazione del messaggio stesso che, in ragione della modalità di diffusione, è suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori. Sul punto, deve attribuirsi rilevanza alla debolezza dei destinatari, il target di riferimento del messaggio, volto ad attribuire efficacia terapeutica all’integratore “Noni-Kura”, è costituito da persone che si trovano in una situazione di debolezza e che, in quanto affetti dalle problematiche indicate, sono particolarmente sensibili alle promesse pubblicitarie e, dunque, più facilmente esposte al rischio di essere tratte in inganno dal messaggio. Si deve valutare, altresì, la durata della violazione, posto che, dalle evidenze agli atti, emerge che il messaggio è stato diffuso per un periodo superiore a tre mesi (perlomeno dal mese di marzo al mese di ottobre 2006). Pertanto, tenuto conto della gravità e durata, si ritiene di irrogare una sanzione pari a 14.100 € (quattordicimilacento euro). Considerato, altresì, che sussiste, nel caso di specie, la circostanza attenuante del fattivo comportamento posto in essere dall’operatore che ha provveduto a modificare sia pure solo in parte il contenuto del sito internet in esame, si ritiene di ridurre la sanzione di un importo pari a 9.100 € (novemilacento euro). Considerato, inoltre, che nel caso di specie risulta che l’operatore pubblicitario abbia registrato delle perdite, si ritiene di ridurre ulteriormente la sanzione pecuniaria a 4.100 € (quattromilacento euro). Si ritiene, pertanto, di irrogare alla società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C. una sanzione pecuniaria di importo pari a 4.100 euro (quattromilacento euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche ed alle proprietà del prodotto denominato “Noni - Kura”, ed ai risultati ottenibili attraverso la sua assunzione, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione. b) che alla società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.100 € (quattromilacento euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

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nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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PI5382 - CONGRESS ITALIA Provvedimento n. 16195

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 17 maggio 2006, un consumatore ha segnalato, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso per via telefonica (telemarketing) dalla società Congress Italia S.r.l. il 23 gennaio 2006, ore 16.00 circa, indirizzata ad una utenza telefonica della provincia di Treviso. Il profilo di ingannevolezza segnalato attiene alla omissione circa la natura pubblicitaria dell’iniziativa, nonché alle caratteristiche dell’iniziativa stessa, con particolare riferimento all’effettiva gratuità dell’omaggio pubblicizzato. Infatti, il segnalante fa presente che, nel messaggio veniva prospettata la consegna di uno scooter giocattolo, a titolo di omaggio promozionale, per la partecipazione ad un incontro dimostrativo di giocattoli, che si sarebbe tenuto presso la Villa Guillon di Periva di Montebelluna (TV) il 29 gennaio 2006 mentre, in realtà, nel corso dell’incontro veniva prospettata la vendita di una enciclopedia multimediale.

II. MESSAGGIO

Il messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento consiste in una chiamata telefonica effettuata dalla società Congress Italia S.r.l. ad utenti della provincia di Treviso, nei giorni 24-26 gennaio 2006 (telemarketing). Nel corso di tale chiamata viene comunicato, in sintesi, quanto segue: “Pronto sono (…) chiamo per conto della Congress Italia S.r.l. e chiedo il consenso per poterle fare una comunicazione commerciale prevalentemente rivolta a famiglie di sicuro interesse per padre, madre e figli, anche piccolissimi, a cui sarà consegnato un giocattolo che troverà in esposizione. La Congress Italia effettuerà nella sua zona per il fine settimana una presentazione commerciale e, in collaborazione con l’importatore, a scopo pubblicitario, le consegnerà a titolo assolutamente gratuito uno scooter elettrico per bambini (…) all’interno dell’esposizione vi saranno altri giocattoli ed altri oggetti con cui potrà gratuitamente sostituire lo scooter (…). Le segnalo che nell’occasione la Congress Italia effettuerà una esposizione e proposta di vendita di prodotti per la casa, per il tempo libero, per l’informatica. In particolare verrà presentata in esclusiva una biblioteca multimediale in CD, dal nome “explorer new media” (…). Il messaggio continua con le informazioni relative al luogo, data ed ora della manifestazione e con la richiesta di

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partecipazione di tutta la famiglia al fine di evitare il ritiro di più regali da parte di uno stesso nucleo familiare.

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 22 maggio 2006, è stato comunicato al segnalante e alla società Congress Italia S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 23, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’iniziativa pubblicizzata.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato chiesto alla società Congress Italia S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 284/2003, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche ad uso interno) riguardanti: − ruolo svolto dalla società Congress Italia in relazione all’iniziativa promozionale, nella fase di organizzazione e convocazione dei partecipanti; − testo tipo delle conversazioni telefoniche, precisando altresì quali istruzioni sono state impartite agli operatori telefonici; − caratteristiche e modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale, con particolare riguardo alle modalità di consegna degli omaggi promessi nel corso della telefonata; − numero delle persone convocate all’iniziativa promozionale ed elenco dei destinatari del messaggio telefonico, specificando le modalità ed i criteri seguiti per l’individuazione degli stessi. Inoltre, è stato richiesto all’operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, specificando mezzi e periodi di diffusione.

Con due memorie pervenute, rispettivamente, in data 10 e 26 luglio 2006, la società Congress Italia S.r.l., ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:

− il segnalante denuncia che la diffusione del messaggio sarebbe avvenuta in data 23 gennaio 2006 alle ore 16.00. La Congress però, come dimostrano i report del traffico telefonico, non ha effettuato in quel giorno telefonate nel distretto di Conegliano. La Congress si domanda, pertanto, se il segnalante non ricorda con esattezza il giorno in cui ha ricevuto la telefonata, come fa a distanza di 4 mesi a ricordare, invece, l’esatto contenuto della telefonata stessa; − nel merito delle informazioni richieste, la Congress svolge attività di vendita sia al dettaglio che all’ingrosso di prodotti non alimentari ed in particolare libri, enciclopedie su cd rom, computer, stampanti, modem, tavoli p.c., sedie, p.c., giocattoli, play station, ecc.. Il sistema di vendita è a domicilio, attraverso incaricati o attraverso l’organizzazione di manifestazioni espositive presso sale congressi e/o alberghi e/o ville storiche. Il sistema utilizzato consiste nell’invitare a mezzo telefono la clientela potenziale, omaggiandola, per il solo fatto di aver accolto l’invito ed essere intervenuta. Nelle manifestazioni, vengono esposti i prodotti posti in vendita ed i nuclei familiari

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intervenuti possono visionare l’esposizione ed accedere a colloqui esplicativi sulle caratteristiche dei prodotti ovvero semplicemente ritirare l’omaggio ed andarsene; − allo stato il prodotto principale offerto in vendita è la “biblioteca multimediale in 40 cd Explorer Newmedia”. Già nel corso della telefonata il potenziale cliente è informato che la manifestazione ha natura di presentazione commerciale della biblioteca multimediale. Infatti, la Congress è gravata da uno specifico obbligo in tal senso con la società ART Servizi Editoriali, società editrice del prodotto pubblicizzato e per la quale la Congress opera; − in ordine ai sistemi di contatto, questa società ha scelto di investire nei servizi di contact center in house cioè interni all’azienda. Il call center consiste in un centro di concentrazione/smistamento delle chiamate telefoniche verso potenziali clienti. I numeri telefonici provengono da un data-base interno, formatosi dall’estrazione di nominativi da liste pubbliche, elenchi telefonici e banche date telefoniche; − la tecnologia utilizzata dal call center si basa su un server programma phones con un’elaborazione automatica e causale dei nominativi da chiamare. Il testo del messaggio da riferire nel corso della telefonata è diverso da campagna a campagna, in considerazione del luogo e soprattutto delle aziende che collaborano all’iniziativa; il messaggio ha una durata media di 350 secondi o di più in caso di dialogo con l’interessato. Per quanto riguarda specificatamente la campagna effettuata dalla Congress ed oggetto del presente caso vi è stata la collaborazione con la ditta Zago Adriano S.p.A.. Questa società ha fornito ad un prezzo molto basso gli scooter da consegnare in omaggio ciò allo scopo di farsi conoscere nella zona del Trevigiano in cui opera. Era quindi ovvio che per assicurare tale finalità l’operatore telefonico fornisse tali informazioni all’interlocutore. La telefonata proseguiva poi menzionando e pubblicizzano la biblioteca Explorer Newmedia, proposta in vendita e chiarendo anche sarebbero stati proposti anche altri prodotti, tra cui alcuni informatici; − l’omaggio promesso è stato ed è a disposizione della famiglia invitata che si presenta a ritirarlo fin da subito e viene regolarmente consegnato a tutti coloro che intervengono ed anche a coloro che non hanno intenzione di visionare la proposta di vendita. Come parte integrante della memoria è stata depositata la seguente documentazione: il testo del messaggio pubblicitario, i tabulati telefonici, le dichiarazioni degli operatori del call center, la copia del contratto con la ART Servizi Editoriali. In data 20 settembre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via telefonica, in data 6 ottobre 2006, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05. Con parere pervenuto in data 31 ottobre 2006, la suddetta Autorità ha rilevato che il messaggio pubblicitario in esame non viola il disposto di cui all’art. 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/2005, in quanto la natura pubblicitaria appare chiaramente percepibile dai destinatari. Il messaggio risulta, invece, in contrasto agli articoli 19, 20, 21 del Decreto Legislativo n. 206/05

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sulle caratteristiche dei beni oggetto dell’iniziativa pubblicitaria ed in particolare sul tipo, natura e range di onere economico della compravendita.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Dal testo tipo del messaggio, acquisito agli atti del procedimento, appare manifesta la natura pubblicitaria, in quanto dopo aver evidenziato la natura commerciale della comunicazione e la possibilità di ricevere un giocattolo in omaggio, vengono specificate le modalità per ottenere il suddetto omaggio mediante partecipazione ad una esposizione commerciale di prodotti. Dalle risultanze istruttorie emerge inoltre, che gli omaggi prospettati nella telefonata sono effettivamente stati consegnati a coloro che si sono recati ed hanno partecipato all’iniziativa in parola anche senza aver effettuato acquisti. Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dagli elementi di riscontro forniti dal segnalante nella propria richiesta di intervento e dall’operatore pubblicitario sembrano emergere elementi sufficienti per una valutazione di ingannevolezza del messaggio in questione con riferimento alle caratteristiche dell’iniziativa per la vendita dei prodotti ivi pubblicizzati. In particolare, le frasi contenute nel messaggio de quo sono estremamente generiche rispetto alla tipologia dei prodotti commercializzati in occasione dell’iniziativa pubblicizzata. A tale propositi in un particolare contesto pubblicitario quale quello del telemarketing, ove il consumatore non può soffermarsi ad approfondire il contenuto del messaggio promozionale, è necessario che siano fornite dettagliate informazioni circa le specifiche caratteristiche dell’iniziativa promozionale, con particolare riferimento alla tipologia e alle caratteristiche dei prodotti di cui si intende proporre l’acquisto ed alle relative condizioni economiche. Nel caso di specie il messaggio dà ampio spazio alla descrizione dei giocattoli che saranno consegnati in omaggio mentre contiene solamente una generica e marginale indicazioni dei prodotti posti in vendita i quali sono, invece, l’elemento principale della manifestazione. Il messaggio menziona semplicemente ed in modo irrilevante che nell’occasione la società effettuerà una esposizione di prodotti per la casa, per il tempo libero e per l’informatica; solo con riferimento a quest’ultima tipologia di prodotti sono fornite nel dettaglio poi alcune generiche indicazioni e, comunque, non sufficienti a chiarire ai consumatori le reali caratteristiche del prodotto. Il messaggio in esame, pertanto, in quanto recante indicazioni incomplete circa la reale caratteristica dell’iniziativa, volta alla vendita di prodotti, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori sulla partecipazione o meno all’iniziativa stessa e non consente una consapevole determinazione del comportamento economico dei destinatari.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 24 e 25, la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26,

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comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Pertanto, tenuto conto della gravità e durata, si ritiene di irrogare alla società Congress Italia S.r.l. la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale pari a 1.000 € (mille euro). RITENUTO, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di pubblicità non riconoscibile, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05; RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo alle caratteristiche dell’iniziativa pubblicizzata potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Congress Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione. b) che società Congress Italia S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 € (mille euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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PI15393 - PRESTITI FIN PREST Provvedimento n. 16196

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 14 aprile 2006, integrata in data 4 maggio 2006 e ulteriormente integrata in data 22 maggio 2006 con l’acquisizione del messaggio, l’associazione Snarp Friuli Venezia Giulia ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, della comunicazione pubblicitaria concernente l’erogazione di finanziamenti da parte della Fin Prest S.n.c., diffusa sulle emittenti televisive Telefriuli e Antenna Tre Nord Est in data 11 aprile 2006. In particolare, l’associazione evidenzia che il messaggio reclamizza alcuni servizi di erogazione di prestiti personali, “anche a protestati o con disguidi finanziari”, e rappresenta la possibilità che nella fase di concessione degli stessi la Fin Prest S.n.c. possa esigere delle somme di denaro a titolo di anticipazione di spese, la corresponsione di commissioni esagerate ovvero possa imporre condizioni eccessivamente onerose.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta d’intervento consiste in uno spot televisivo della durata di circa cinque minuti, durante il quale un signore in abbigliamento elegante fornisce informazioni sui prestiti da 3.000 a 50.000 euro che la società Fin Prest S.n.c. propone ai soggetti appartenenti alla categoria dei dipendenti, pensionati, ai soggetti protestati o con disguidi finanziari, sottolineando la particolare convenienza dell’offerta anche per l’assenza di costi da sostenere relativamente all’erogazione dei finanziamenti che sarebbero “senza spese”. Durante lo spot compaiono in sequenza alcuni claim che ribadiscono, sulla sinistra dello schermo e con caratteri ben visibili, le caratteristiche principali dell’offerta già illustrate dal protagonista dello spot, tra i quali: 1) Prestiti anche a protestati o con disguidi finanziari; 2) Finanziamento da 3.000 a 50.000 euro; 3) Fino all’80 per cento in 48 ore; 4) Per istruire la pratica: codice fiscale, carta d’identità, ultima busta paga; 5) Un funzionario gratuitamente a casa vostra; 6) Nessuna spesa per l’apertura della pratica; 7) La rata la stabilite voi; 8) Avete già un finanziamento in corso? Potete diminuire la rata.

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III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 15 giugno 2006 è stato comunicato alla società Fin Prest S.n.c., in qualità di operatore pubblicitario, e al segnalante, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo, II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche del servizio, alle modalità e condizioni alle quali i finanziamenti vengono effettivamente erogati, alle omissioni informative riscontrate nel suddetto messaggio nonché alla qualifica dell’operatore pubblicitario. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Fin Prest S.n.c. in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti: l’attività in concreto svolta dalla società, specificando se la stessa eroghi direttamente i finanziamenti pubblicizzati o svolga attività di mediazione finanziaria; le ragioni sociali degli eventuali istituti erogatori e copia delle relative convenzioni; le modalità e le condizioni alle quali vengono effettivamente concessi i prestiti (producendo a tal fine anche copia dei contratti di finanziamento dai quali si desuma il TAN ed il TAEG) e la eventuale predeterminazione delle categorie di appartenenza dei beneficiari ; l’effettiva e generalizzata fruibilità dei finanziamenti da parte di soggetti protestati o con disguidi finanziari e il rispetto della tempistica indicata con riferimento alle anticipazioni sui prestiti (erogazione in 48 ore fino all’80 per cento del prestito). Al fine di disporre di elementi utili a una più puntuale valutazione del messaggio, è stato richiesto altresì alla predetta società di fornire informazioni in merito alla programmazione pubblicitaria del messaggio stesso. Successive richieste di informazioni sono state inviate alla società Fin Prest S.n.c. il 18 luglio 2006 e il 20 settembre 2006. Con memorie pervenute in data 10 luglio 2006 e 18 settembre 2006, l’operatore pubblicitario, tra l’altro, ha rilevato che: a) Fin Prest S.n.c. non eroga direttamente i finanziamenti ma svolge attività di mediazione finanziaria; b) non sono richieste spese di istruzione pratica dal momento che i ricavi dell’operatore pubblicitario derivano esclusivamente dalle provvigioni corrisposte dalle società mandanti; c) i prestiti vengono concessi soltanto a soggetti appartenenti alla categoria dei dipendenti e dei pensionati. La Fin Prest S.n.c., in allegato alle predette memorie, ha inoltre prodotto alcuni contratti dai quali sono desumibili le indicazioni relative al TAN, al TAEG, all’ammontare ed al numero delle rate di rimborso. Soltanto con riferimento a due di tali contratti, tuttavia, è stata allegata copia della richiesta di anticipazione sull’operazione di prestito unitamente alla documentazione bancaria comprovante la tempistica relativa alla erogazione della stessa anticipazione; inoltre, soltanto in un caso il contratto è stato stipulato da un soggetto “con disguidi finanziari” in quanto risulta che al medesimo, in un periodo antecedente la concessione del finanziamento, sia stato notificato un atto di pignoramento del quinto dello stipendio.

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Pertanto l’Autorità, ritenendo che la documentazione fornita dall’operatore pubblicitario non consentisse di valutare in maniera esaustiva la veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio, quanto all’effettiva e generalizzata fruibilità dei finanziamenti da parte di soggetti protestati o con disguidi finanziari e al rispetto della tempistica indicata con riferimento alle anticipazioni sui prestiti, in data 27 settembre 2006, ha deliberato di attribuire alla società Fin Prest S.n.c., ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, l’onere di provare l’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio in questione. In particolare, è stato chiesto all’operatore pubblicitario di dimostrare, attraverso l’invio di idonea documentazione, la veridicità delle indicazioni “Prestiti anche a protestati o con disguidi finanziari” e “Erogazione in 48 ore fino all’80% del prestito”. A tal fine è stato chiesto all’operatore pubblicitario di produrre la documentazione contenente il riepilogo di tutte le pratiche di finanziamento “chiuse” nel periodo maggio – agosto 2006 con riferimento ai diversi istituti eroganti e, nell’ambito di tutti i contratti indicati nel riepilogo, la documentazione dalla quale si evinca il numero di prestiti erogati a protestati e con disguidi bancari o relativamente ai quali sia stata richiesta ed erogata una anticipazione sull’operazione di prestito. La società Fin Prest S.n.c., nel termine fissato per l’assolvimento dell’onere della prova, non ha prodotto alcuna documentazione. In data 13 ottobre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. Con memoria pervenuta in data 23 ottobre 2006, coincidente con il termine di conclusione della fase istruttoria, l’operatore pubblicitario, nel precisare come sia in uso tra gli operatori del settore “concedere anticipazioni a dipendenti con disguidi finanziari” e che “l’anticipazione fino all’80% del finanziamento viene erogato solo su richiesta del cliente”, ha trasmesso ventidue contratti aventi ad oggetto la concessione di prestiti stipulati nell’anno 2006. Con riferimento a tredici di tali contratti è stata anche prodotta la scheda relativa all’esito di una interrogazione effettuata attraverso una centrale rischi, dalla quale risulta che il soggetto richiedente il prestito ha già intrattenuto rapporti di credito per i quali si sono realizzati inadempimenti; inoltre, relativamente a sei contratti di finanziamento è stata erogata una anticipazione, anche nello stesso giorno di perfezionamento dell’atto negoziale, fino a circa l’80% dell’importo richiesto.

V. PARERE DELL’AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi per via televisiva, in data 24 ottobre 2006, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05. Con parere pervenuto in data 15 novembre 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, del Decreto Legislativo n. 206/05, relativamente alla qualifica dell’operatore pubblicitario ed alle condizioni economiche alle quali le diverse forme di finanziamento vengono effettivamente erogate. In particolare, nel parere viene evidenziato che:

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- il tenore del messaggio e la sua presentazione lasciano intendere che la società Fin Prest S.n.c. sia in grado di provvedere direttamente all’erogazione dei finanziamenti pubblicizzati, mentre in realtà essa svolge soltanto attività di mediazione creditizia; - i prestiti oggetto della comunicazione pubblicitaria, come risulta dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, sono gravati di spese, contrariamente a quanto affermato nel messaggio segnalato. Avuto riguardo, invece, ai profili concernenti la fruibilità dei finanziamenti da parte di soggetti protestati o con disguidi finanziari e la possibilità di ottenere fino all’80% del prestito entro 48 ore, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che la documentazione trasmessa dall’operatore pubblicitario in risposta al provvedimento dell’Autorità ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, è idonea a comprovare la veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La comunicazione pubblicitaria è diretta ad informare i destinatari della circostanza che la società Fin Prest S.n.c. è in grado di erogare prestiti personali da 3.000 a 50.000 a soggetti appartenenti alla categoria dei dipendenti, “anche protestati o con disguidi finanziari”, sottolineando la particolare convenienza dell’offerta attraverso l’uso di modalità espressive particolarmente efficaci e la contemporanea comparsa di claim sullo schermo per tutta la durata del messaggio. I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione riguardano la qualifica dell’operatore pubblicitario, le modalità e condizioni alle quali i finanziamenti vengono effettivamente erogati nonché le omissioni informative eventualmente riscontrate nel messaggio. Relativamente al primo profilo, la comunicazione pubblicitaria per le affermazioni in essa contenute lascia intendere che la società Fin Prest S.n.c. eroghi direttamente i finanziamenti pubblicizzati. In particolare, le espressioni utilizzate nel messaggio, quali “fino all’80 per cento in 48 ore”, “per istruire la pratica: codice fiscale, carta d’identità, ultima busta paga”, “un funzionario gratuitamente a casa vostra”, “nessuna spesa per l’apertura della pratica”, “senza spese” avvalorano nei destinatari della pubblicità la percezione che sia la stessa società a corrispondere le somme di denaro richieste in prestito. In realtà, le risultanze istruttorie evidenziano che la Fin Prest non eroga direttamente finanziamenti ma svolge esclusivamente attività di mediazione creditizia. Per quanto riguarda le condizioni dell’offerta, occorre rilevare che i destinatari del messaggio, con riferimento a quanto prospettato dal protagonista dello spot televisivo circa l’assenza di costi da sostenere relativamente al contratto di finanziamento, possono essere indotti in errore riguardo agli oneri economici effettivamente posti a carico di coloro che richiedano l’erogazione del prestito. In particolare, si evidenzia che a fronte della conclamata assenza di spese, i contratti di finanziamento per i quali la Fin Prest ha svolto attività di mediazione contemplano, oltre agli importi dovuti per la remunerazione del capitale, una serie di detrazioni effettuate in sede di liquidazione del prestito a titolo di “commissioni finanziarie”, “commissioni accessorie”, “spese contrattuali”, “spese istruttoria”, “premi per le polizze di assicurazione”, le quali riducono in maniera sensibile la somma in concreto erogata.

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Dunque, il messaggio in esame, creando false aspettative nei consumatori in ordine ai costi da sostenere e alla reale convenienza dei prestiti offerti dalla Fin Prest, impedisce una corretta valutazione in merito alle effettive condizioni alle quali il finanziamento viene erogato. I rilievi appena esposti assumono una rilevanza ancora maggiore se messi in relazione con le omissioni informative che caratterizzano il messaggio, il quale non indica il TAN (tasso annuo nominale) e il TAEG (tasso annuo effettivo globale), ossia il tasso che esprime il costo effettivo di un prestito personale, calcolato tenendo conto anche delle spese, della periodicità, delle rate e della durata. L’omessa specificazione del TAN e del TAEG nell’ambito di una comunicazione pubblicitaria che promette l’erogazione di un prestito “senza spese” rende ancor più complessa la comparazione tra le condizioni offerte dai diversi operatori del settore e quindi la valutazione della reale convenienza dei finanziamenti offerti dalla Fin Prest. Inoltre, si osserva che secondo l’orientamento più volte manifestato dall’Autorità, non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di ingannevolezza dei messaggi segnalati, dovendosi invece valutare di volta in volta se le lamentate omissioni siano tali da limitare significativamente la portata delle affermazioni in essi riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alla effettiva convenienza delle offerte tariffarie promozionali pubblicizzate. Nel caso di specie, l’omissione dell’indicazione del TAN e del TAEG deve considerarsi rilevante in quanto riferita ad un elemento che deve essere sempre obbligatoriamente indicato, a garanzia del consumatore. Tale omissione, pertanto, deve ritenersi idonea a suscitare nei consumatori falsi affidamenti in ordine alle condizioni economiche di fruibilità dell’offerta oggetto del messaggio in contestazione. La stessa normativa di settore peraltro, in particolare l’art. 123 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo il valore del TAEG debba essere chiaramente indicato con ciò attribuendo a tale informazione, già nella prima fase comunicazionale, carattere di essenzialità al fine della corretta percezione da parte dei consumatori dell’offerta in termini di convenienza. D’altra parte, l’idoneità ingannatoria del messaggio non può essere esclusa dalla circostanza che il consumatore sia in grado di apprendere le informazioni circa le condizioni economiche del prestito nel momento successivo della stipulazione del relativo contratto con un istituto di credito o altra società finanziaria. La disciplina in materia di pubblicità ingannevole è volta infatti a salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di chiarezza e completezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa.1 In conclusione, può ritenersi che il messaggio in esame, sulla base delle considerazioni sopra esposte ed in conformità a quanto rilevato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, risulta idoneo ad indurre in errore i consumatori sulla qualifica dell’operatore pubblicitario nonché sulle condizioni del finanziamento pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico. Per quel che concerne, infine, la fruibilità dei finanziamenti da parte di soggetti protestati o con disguidi finanziari e la possibilità di ottenere fino all’80% del prestito entro 48 ore l’Autorità,

1 Cfr. Provv. n. 12614, caso PI4247 “Seduta in Omaggio Poltrone e Sofà”, in Boll. n. 46/03, Provv. n. 11280, caso PI3793 “Tariffe Moby Lines”, in Boll. n. 40/02, Provv. n. 10278, caso PI3503 “Messaggio Kataweb su Internet”, in Boll.n.51-52/01 e Provv. n. 16011, caso PI5350 “American Express-Prestiti Personali”, in Boll. n. 39/06.

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ritenendo insufficiente la documentazione al riguardo prodotta dall’operatore pubblicitario, in data 27 settembre 2006, ha deliberato di attribuire alla società Fin Prest S.n.c. l’onere della prova sull’esattezza materiali dei dati di fatto contenuti nella pubblicità. La società, nel termine di 10 giorni indicato nel relativo provvedimento, non ha fornito alcuna documentazione e non ha rappresentato l’esigenza di una proroga dello stesso. Tuttavia, dalla memoria conclusiva dell’operatore e dalle evidenze documentali complessivamente prodotte emerge che l’attività di mediazione creditizia della società è svolta prevalentemente nei confronti di persone che incontrano difficoltà a reperire il credito attraverso gli ordinari canali bancari, avuto particolare riguardo a soggetti che risultano “cattivi pagatori” all’esito di interrogazioni di banche dati che forniscono informazioni creditizie. Infatti, con la predetta memoria la società, tra l’altro, ha prodotto alcuni contratti di finanziamento stipulati nel periodo maggio – agosto 2006: su diciotto contratti relativi a tale periodo dieci sono stati perfezionati con soggetti “con disguidi finanziari”. Tali risultanze, dunque, non smentiscono l’affermazione contenuta nel messaggio relativamente al possesso di tale qualità da parte di un numero significativo di soggetti richiedenti il prestito. La documentazione concernente i contratti conclusi nel periodo maggio – agosto 2006 è rilevante anche al fine di escludere la decettività dell’affermazione relativa alla possibilità di ottenere anticipazioni fino all’80% del finanziamento in 48 ore: su diciotto contratti, in tre casi è stato erogato un anticipo sul finanziamento fino a circa l’80% del prestito, anche nello stesso giorno di perfezionamento dell’atto negoziale. Pur se la concessione di tale anticipazione non ha riguardato la maggior parte dei prestiti erogati, trattasi pur sempre di una percentuale significativa rispetto ai contratti stipulati nel periodo di riferimento, anche alla luce della precisazione contenuta nella memoria pervenuta in data 23 ottobre 2006, nella quale la società ha evidenziato la circostanza, non trascurabile, che “l’anticipazione fino all’80% del finanziamento viene erogato solo su richiesta del cliente”. Sotto questi ultimi due profili (fruibilità dei finanziamenti da parte di soggetti protestati o con disguidi finanziari e possibilità di ottenere fino all’80% del prestito entro 48 ore), pertanto, in conformità a quanto rappresentato nel parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non può addivenirsi ad un giudizio in termini di ingannevolezza della comunicazione pubblicitaria.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della “gravità e della durata della violazione”. Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dalle imprese per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Più specificamente nel caso in questione, con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione (spot televisivi su due distinte emittenti), è suscettibile di aver raggiunto qualche

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decina di migliaia di consumatori nella zona in cui è stato diffuso; la debolezza dei destinatari, trattandosi di servizi finanziari rivolti a soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche; l’entità del potenziale pregiudizio economico per i consumatori, implicando il finanziamento un esborso monetario prolungato nel tempo. Deve essere altresì considerata la durata media della violazione, considerato che il messaggio è stato diffuso per un periodo di tempo pari almeno ad 1 mese. Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare a Fin Prest S.n.c. può essere determinata in misura pari a 16.600 € (sedicimilaseicento euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio segnalato è idoneo ad indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche dei prestiti pubblicizzati ed ai costi e alle condizioni alle quali gli stessi vengono erogati.

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del presente provvedimento, diffuso dalle società Fin Prest S.n.c., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione; b) che, per la violazione di cui al punto a), alla società Fin Prest S.n.c. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 16.600 € (sedicimilaseicento euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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PI5426 - WACKO'S Provvedimento n. 16197

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 21 giugno 2006, un’associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio pubblicitario, contenuto nella confezione delle patatine Wacko’s acquistata in data 29 aprile 2006 presso il supermercato Esselunga di Milano, in via delle Forza Armate. Nella richiesta di intervento si lamenta che nel messaggio, sotto al claim “Anche i tuoi genitori impazziranno per Wacko’s […] dopo aver letto qui sotto!” viene prospettata la possibilità di fornire importanti valori nutrizionali e tanta energia attraverso una confezione di Wacko’s con affermazioni categoriche, quali “sapete che vostro figlio ha bisogno di almeno 2.500 calorie al giorno per affrontare con energia la scuola, i giochi e lo sport? Una confezione di Wacko’s gli fornisce importanti valori nutrizionali e tanta energia: 25 grammi di Wacko’s hanno addirittura lo stesso valore nutritivo di una mela di 100 grammi […]”. In realtà, tali affermazioni non sarebbero veritiere, e sarebbero altresì idonee ad indurre in errore i consumatori sulla caratteristiche del prodotto, in quanto solo bambini a partire dagli 8-10 anni di età hanno un fabbisogno che si colloca intorno alle 2.500 calorie al giorno; inoltre, i valori nutrizionali forniti da questo genere di prodotti si basano essenzialmente su grassi, e, pertanto, non sarebbero apporti nutrizionali importanti né assolutamente comparabili con il valore nutritivo di una mela.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in una lunga scritta posta sul retro del pacchetto di patatine rinvenuto nei luoghi di cui sopra. La scritta viene evidenziata dal fatto di trovarsi in un riquadro di colore diverso da quello del pacchetto delle patatine. Nella parte destra del pacchetto, sotto al logo del produttore e all’indicazione – in piccolo – degli ingredienti, compare il claim “Anche i tuoi genitori impazziranno per Wacko’s […] dopo aver letto qui sotto!”. Poco più in basso, nel medesimo riquadro, è presente la dichiarazione che segue: “Cari genitori, sapete che vostro figlio ha bisogno di almeno 2.500 calorie al giorno per affrontare con energia la scuola, i giochi e lo sport? Una confezione di Wacko’s gli fornisce importanti valori nutrizionali e tanta energia: 25 grammi di Wacko’s hanno addirittura lo stesso valore nutritivo di una mela di 100 grammi! Wacko’s, tanta energia e un […] sacchetto di supergusto!”.

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Sul retro della confezione compare altresì una tabella recante i valori nutrizionali medi – valore energetico, proteine, carboidrati e grassi. Tali valori vengono indicati per 100 grammi e 25 grammi di prodotto. Accanto alla scritta “per 25 grammi”, tra parentesi compare la dicitura “una razione”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 28 giugno 2006 è stato comunicato al segnalante e alla San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche e qualità del prodotto e all’eventuale rilevanza delle omissioni informative ivi contenute, nonché ai sensi degli artt. 24 e 25 del medesimo provvedimento normativo in relazione alla possibilità che la pubblicità potesse, anche indirettamente, minacciare la salute e/o la sicurezza anche dei bambini.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le caratteristiche del prodotto pubblicizzato. In particolare, è stata richiesta documentazione relativamente alle caratteristiche nutrizionali, agli ingredienti ed alle modalità di cottura e preparazione e del prodotto pubblicizzato. Sono inoltre state richieste informazioni in merito alla programmazione pubblicitaria dei messaggi oggetto della richiesta di intervento, precisando luoghi e tempi di diffusione e alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi sono riconducibili. Infine, sono state richieste informazioni circa la diffusione del messaggio in esame, oltre ad una copia dell’ultimo bilancio disponibile. Da ultimo, sono stati acquisiti i dati divulgati dall’Istituto Nazionale della Nutrizione circa i livelli di assunzione giornalieri raccomandati di nutrienti. Con memorie pervenute, rispettivamente, in data 21 luglio 2006, la San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. ha evidenziato, in sintesi, quanto segue: − il messaggio non potrebbe essere ritenuto ingannevole in quanto la sua collocazione – sul retro del pacchetto – non sarebbe idonea ad attrarre l’attenzione del consumatore nella fase precedente all’acquisto, e pertanto neanche a pregiudicarne il comportamento economico; − le stesse indicazioni del messaggio pubblicitario dovrebbero comunque essere integrate con quanto riportato nella sottostante tabella nutrizionale, che permetterebbe al consumatore di avere l’esatta percezione del prodotto; − gli snack Wacko’s sarebbero un prodotto diretto a bambini a partire dagli 8 o 9 anni, come si evincerebbe dal gusto delle patatine, dalle caratteristiche del buffo personaggio che compare sui pacchetti – che non potrebbero essere apprezzati da bambini più piccoli –, nonché dalle caratteristiche dei gadget inclusi nella confezione del prodotto, che sarebbero pericolosi per bambini di 2 o 3 anni. La precisazione “affrontare con energia la scuola, i giochi e lo sport” varrebbe inoltre ad indicare che l’apporto di 2500 calorie al giorno deve essere riferito a un

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bambino dinamico. Il fabbisogno energetico prospettato non sarebbe pertanto falso, visto il target del prodotto; − il confronto con la mela non sarebbe riferito all’apporto energetico, bensì al valore nutritivo, vale a dire i “micronutrienti – principalmente vitamine – che sono notoriamente presenti nella mela”. Alcune di tali sostanze sarebbero presenti in maggiori quantità rispetto alla mela. Costituirebbe, peraltro, fatto notorio il maggior valore energetico delle patatine e la precisazione “tanta”, riferita all’energia varrebbe ad informare il consumatore circa le reali caratteristiche del prodotto; − le patatine fritte e gli snack Wacko’s, ove consumati in dosi non eccessive, non sarebbero suscettibili di porre in pericolo la salute dei consumatori. In data 11 ottobre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. Con memoria pervenuta in data 19 ottobre 2006, la società San Carlo ha ribadito quanto affermato nella precedente memoria ed ha comunque fatto presente di aver già modificato il messaggio che compare sulle confezioni delle patatine Wacko’s.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Preliminarmente, quale “operatore pubblicitario”, nel caso in esame, viene individuata San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., in quanto soggetto responsabile della diffusione del messaggio oggetto del presente procedimento. La decodifica del messaggio de quo lascia intendere che bambini ed adolescenti, impegnati in attività scolastiche e sportive, necessitano di un apporto calorico notevole; tale apporto calorico può essere soddisfatto con un prodotto, quale la confezione di patatine pubblicizzata, sicuramente gradito da bambini ed adolescenti; i genitori possono essere contenti e tranquilli nell’offrire ai loro figli un cibo gustoso e, sicuramente più apprezzato di una mela, con valori nutrizionali pari a quest’ultima. Il messaggio in esame, a causa di una serie di indicazioni non veritiere ed ambigue, induce il consumatore in errore e ne condiziona il comportamento economico. L’art. 19, secondo comma, prevede, infatti, che “la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”. L’art. 21, lettera a), del Codice del consumo menziona poi espressamente fra gli elementi di valutazione le “caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione […]”. Orbene, con riguardo a tali parametri, il messaggio pubblicitario contenuto sulla confezione del prodotto in esame è fortemente ingannevole sotto molteplici profili. Innanzi tutto, le indicazioni circa il fabbisogno energetico di un ragazzo – che dovrebbe essere pari a 2500 calorie – sono oltremodo generiche. Anche per la fascia d’età di quelli che, secondo l’operatore pubblicitario, sono i consumatori principali del prodotto – vale a dire bambini di 8 – 10 anni – vengono presi in considerazione i valori massimi del fabbisogno energetico per pochissime fasce d’età. Al riguardo, in primo luogo si rileva come né il gusto del prodotto, né le caratteristiche del personaggio raffigurato sulla confezione, né tanto meno gli oggetti contenuti nei pacchetti valgono a provare che il target commerciale del prodotto siano i ragazzi fra gli otto e i dieci anni. Accanto a gusti “decisi” sono infatti presenti anche gusti naturali che potrebbero essere apprezzati da bambini

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di tutte le età, quali le “Chips leggermente salate”. Non si vede perché il “buffo personaggio” debba essere apprezzato maggiormente da giovani di quell’età e non dovrebbe esserlo anche da bambini più piccoli, visto che ha l’aria simpatica ed inoffensiva. In ogni caso, esso non vale certo ad escludere bambini di età inferiore agli otto anni dal novero dei potenziali consumatori. Quanto alla sorpresa, viene poi espressamente precisato sulla confezione che essa è un oggetto “non adatto ad un bambino di età inferiore a 36 mesi”. Pertanto, la tipologia della sorpresa non vale ad escludere che il prodotto possa essere consumato da giovani fra i tre e gli otto anni. In ogni caso, anche se il consumatore fosse un bambino dell’età indicata dall’operatore pubblicitario, la dichiarazione circa il fabbisogno energetico sarebbe comunque non veritiera. I dati medi dei livelli di assunzione raccomandati di nutrienti divulgati dall’Istituto Nazionale di Nutrizione prevedono infatti valori attorno alle 2500 chilocalorie al giorno solamente come fabbisogno massimo per i maschi dagli otto ai nove anni e sopra i tredici. In nessun caso un individuo di sesso femminile, peraltro, può vantare simili fabbisogni energetici. Al riguardo, non sembra – né questa eventualità è stata eccepita nelle memorie presentate dall’operatore pubblicitario – che unici destinatari del prodotto siano i maschi. L’indicazione maschile di “figlio” è infatti generica, e non vale a prospettare una simile eventualità. Non è pertanto esatto dichiarare che i ragazzi hanno bisogno di “almeno” 2500 calorie. Né sembra che la previsione della necessità di “affrontare con energia la scuola i giochi e lo sport” possa indicare che l’affermazione è in realtà riferita a giovani particolarmente dinamici che vanterebbero un simile fabbisogno medio. Infatti, è fisiologico che in quella fascia d’età la maggioranza dei ragazzi siano ipercinetici – come si evince dal fatto che il fabbisogno massimo medio di un ragazzo di 9 anni è pari a circa 2.500 chilocalorie al giorno, mentre quello di uno di 10 anni è stato stimato intorno alle 2.200. È questa una caratteristica nota, di cui i nutrizionisti, nell’atto di ipotizzare e stilare le tabelle, tengono già conto. L’indicazione circa il fabbisogno energetico è pertanto ingannevole ed è atta a trarre il consumatore in inganno circa il reale apporto del prodotto al proprio fabbisogno quotidiano, inducendolo a ritenere che quel pacchetto di patatine abbia una bassa incidenza sul regime alimentare. In ciò, il consumatore è indotto ad avere una percezione non veritiera dello stesso. Tale ingannevolezza è atta ad incidere sul suo comportamento economico. In secondo luogo, non veritiero ed ingannevole è il riferimento al presunto valore nutritivo di una mela. L’eccezione dell’operatore pubblicitario circa il fatto che con “valore nutritivo” verrebbero in realtà indicati “micronutrienti […] che sono notoriamente presenti nella mela” non può essere accolta. Si tratta infatti di una sottigliezza terminologica che non può essere colta dal consumatore, che identifica il valore nutritivo con il valore energetico. Sotto tale punto di vista, come si evince dalle tabelle allegate dallo stesso operatore pubblicitario, il messaggio è fortemente ingannevole. L’apporto calorico di 100 grammi di mela è infatti compreso tra 26 e 53 chilocalorie, vale a dire circa un terzo di quelle presenti in 25 grammi di Wacko’s – 139 chilocalorie. Proporzioni simili sono state riscontrate anche per le proteine – fra 0,2 e 0,5 grammi per la mela; 1,25 grammi per il prodotto in esame –, mentre i grassi contenuti nelle patatine sono quasi il centuplo di quelli contenuti in una mela: ai 9 grammi presenti nelle Wacko’s corrisponde il decimo di grammi presente nella mela. Anche i carboidrati sono superiori nelle Wacko’s. Il messaggio, per come viene solitamente ed intuitivamente recepito ed interpretato dal consumatore è pertanto fortemente ingannevole. Si rileva peraltro l’inadeguatezza del fatto stesso di operare un raffronto tra una mela e uno snack, notoriamente molto poco salutare, a differenza di quanto si ritiene comunemente del

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frutto. Il consumatore viene così indotto considerare sullo stesso piano due prodotti che hanno in realtà caratteristiche ben diverse – come confermato dai dati di cui sopra. Infine, è fortemente ingannevole la dicitura tra parentesi “una razione” che segue l’indicazione “per 25 grammi” che precisa la quantità di patatine a cui sono riferiti i valori energetici. È evidente che il consumatore è portato a ritenere che “una razione” equivalga ad un pacchetto, e che, di conseguenza, questo contenga 25 grammi di patatine, corrispondenti ai valori energetici indicati nella tabella. Il pacchetto, tuttavia non contiene 25 grammi, bensì 45 grammi di prodotto. Gli apporti energetici sono pertanto ben più elevati rispetto a quanto è indotto a ritenere il consumatore, essendo essi pari a quasi il doppio dei valori indicati in tabella. Non è accoglibile l’eccezione dell’operatore pubblicitario secondo cui la collocazione del messaggio sul retro del pacchetto lo renderebbe inidoneo ad attirare l’attenzione del consumatore e quindi a pregiudicare il suo comportamento economico. A causa del riquadro di colore diverso dal pacchetto, infatti, la scritta salta agli occhi. In ogni caso, anche se il consumatore dovesse vedere tale scritta dopo l’acquisto, potrebbe comunque essere indotto dalla indicazioni ingannevoli a ripetere l’acquisto. Per quanto attiene alla pericolosità ex art. 24 del Codice del consumo, dagli accertamenti svolti risulta che, pur in presenza di un elevato apporto energetico, il prodotto non possa essere considerato di per sé come in grado di arrecare pericolo alla salute dei consumatori. Pertanto, non si applica al caso di specie la norma ivi contenuta. Il messaggio de quo, ricade invece nella fattispecie di cui all’art. 25 del Codice del consumo. Infatti, pur trattandosi di un messaggio apparentemente rivolto ai genitori, mediante il claim di apertura: “Anche i tuoi genitori impazziranno per Wacko’s dopo aver letto qui sotto” sfrutta la naturale credulità dei bambini ed adolescenti inducendoli a porre in essere, quale leva psicologica, un’opera di convincimento nei confronti dei loro genitori non solo per la lettura del messaggio ma anche per l’acquisto del prodotto stesso. Inoltre, le indicazioni circa gli apporti nutrizionali e l’inappropriato raffronto con la mela, possono pregiudicare il comportamento degli adolescenti, nel senso di determinare un maggior ed improprio consumo del prodotto, abusando della loro naturale credulità e mancanza di esperienza. Infatti, gli adolescenti, rassicurati da un messaggio rivolto ai loro genitori in termini estremamente positivi ed accattivanti sono indotti in errore sul contenuto del messaggio e sulle caratteristiche del prodotto. La mera precisazione che una razione dovrebbe essere pari a 25 grammi non vale affatto a metterli in guardia circa i reali apporti nutrizionali delle patatine Wacko’s, né ad indurli ad un consumo moderato del prodotto. Con riferimento, infine, alla modifica apportata, in corso di procedimento, autonomamente dall’operatore pubblicitario al messaggio sulla confezione del prodotto, pur non essendo oggetto del presente provvedimento, questa non appare, prima facie, idonea e sufficiente ad eliminare i profili di ingannevolezza del messaggio, in quanto permane, ben oltre il limite dell’enfasi e dell’iperbole pubblicitaria, una esagerata esaltazione dei pregi dei valori nutrizionali del prodotto ed altresì rimane ancora presente l’equivoco circa il valore nutrizionale di una razione, pari a 25 grammi di prodotto, e la quantità di patatine effettivamente presente in una confezione, invece, pari a 45 grammi.

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VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 24 e 25, la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della violazione dell’art. 25 del Codice del consumo, della capacità di penetrazione del messaggio stesso che, per le modalità di diffusione: confezione del prodotto, è suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori ed aver determinato un immediato pregiudizio al comportamento economico del consumatore avendolo indotto d’impulso all’acquisto del prodotto pubblicizzato. Si deve valutare, infine, la circostanza che si tratta di una infrazione di lunga durata, posto che, dalle evidenze agli atti, emerge che il messaggio esaminato ha avuto una diffusione superiore ai tre mesi. Pertanto, tenuto conto della gravità e durata, si ritiene di irrogare alla società Gruppo Alimentare San Carlo S.p.A. la sanzione pecuniaria nella misura di 50.100 € (cinquantamilacento euro). RITENUTO che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell’articolo 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05; RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico; RITENUTO che il messaggio in esame costituisce altresì una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto suscettibile di indurre in errore bambini e adolescenti circa le sue caratteristiche, minacciando indirettamente la loro salute;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Gruppo Alimentare San Carlo S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 25, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione. b) che società Gruppo Alimentare San Carlo S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.100 € (cinquantamilacento euro).

ASSEGNA

un termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05, per l’adeguamento della confezione del prodotto, attraverso

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l’eliminazione della esagerata esaltazione dei pregi dei valori nutrizionali del prodotto, con particolare riferimento al confronto tra i valori nutrizionali delle patatine con quelli di una mela e all’indicazione del valore energetico pari ad una razione (25 gr.) non identificabile con il valore energetico del peso (45 gr.) dell’intero contenuto della confezione. La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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Autorità garante della concorrenza e del mercato

Bollettino Settimanale Anno XVI- N. 47 . 2006

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