Aggiornamento sulle Solari: Tecniche e regolamentazioni ... 2015/gorni.pdf · I criteri comuni...
Transcript of Aggiornamento sulle Solari: Tecniche e regolamentazioni ... 2015/gorni.pdf · I criteri comuni...
Aggiornamento sulle
regolamentazioni
riguardanti i prodotti
per la protezione solare,
con riferimento anche
alle problematiche dei
“Nano” filtri
Roberto Gorni
Area Tecnico-Normativa
Cosmetica Italia
Milano, febbraio 2015
Solari: Tecniche e
Strategie di
Formulazione
Royal Garden Hotel,
Assago - Milano
3
TEMPI
• Entrata in vigore : 11 gennaio 2010
• Possibilità di utilizzare anche le CMR 1A e 1B (in
precedenza 1 e 2) valutate sicure, in conformità a rigidi
criteri indicati nella norma: 1 dicembre 2010
• Facoltà di usare la nuova notifica: 11 gennaio 2012
• Notifica cosmetici sul mercato contenenti nanomateriali:
11 gennaio 2013
• Adeguamento a tutte le altre disposizioni (42 mesi dopo
la pubblicazione su GUUE): 11 luglio 2013.
Roberto Gorni
Roberto Gorni 4
INTRODUZIONE
• Recast della legislazione cosmetica: – Il Regolamento sui Cosmetici sostituisce la Direttiva Cosmetici
76/768/CE ed è pienamente applicato dal 11 Luglio 2013
– Regolamento = applicabile immediatamente senza la necessità della trasposizione negli ordinamenti nazionali (miglior armonizzazione)
– Non vi sono stravolgimenti al quadro normativo:
Sebbene il Regolamento faccia chiarezza su alcuni obblighi, rimangono invariati i ruoli dei produttori e dei distributori nel garantire la sicurezza dei prodotti
Il nuovo Regolamento chiarisce alcuni obblighi (già impliciti nella Direttiva) e traspone nella normativa cosmetici alcuni requisiti già applicabili in passato perchè presenti nella normativa sulla Sicurezza Generale dei Prodotti
Vengono forniti chiarimenti sulle responsabilità dei vari operatori economici lungo la supply chain
5
Il nuovo Regolamento Cosmetico
CAPO VI
• INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE
Articolo 20
• Dichiarazioni relative al prodotto
Roberto Gorni
6
Informazione del consumatore
Articolo 20
• Dichiarazioni relative al prodotto
1. In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e
di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture,
denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno,
che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che
non possiedono.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri,
stabilisce un piano d’azione riguardante le dichiarazioni
utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni
che giustificano l’utilizzo di una dichiarazione.
Roberto Gorni
7
Informazione del consumatore
• Dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la
Commissione ha adottato un elenco di criteri comuni per le
dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti
cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3 del presente
regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva
2005/29/CE.
• Entro il 11 luglio 2016, la Commissione dovrà presentare al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente
l’uso delle dichiarazioni sulla base dei criteri comuni adottati ai
sensi del secondo comma. Se la relazione conclude che le
dichiarazioni utilizzate relativamente ai prodotti cosmetici non
sono conformi ai criteri comuni, la Commissione adotta misure
adeguate per assicurare la conformità in cooperazione con gli
Stati membri.
Roberto Gorni
8
REGOLAMENTO COSMETICI - CLAIM
• Articolo 20 – criteri per le aggettivazioni: il Regolamento (UE) n.
655/2013 della Commissione del 10 luglio 2013 [1] che stabilisce
criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in
relazione ai prodotti cosmetici è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 190 dell’11 luglio 2013 .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0031:0034:IT:PDF
• Sul website della Commissione sono disponibili anche le
Guidelines to Commission Regulation (EU) No. 655/2013 laying
down common criteria to the justification of claims used in
relation to cosmetics products divise in due Allegati.
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/regulatory-framework/index_en.htm
Roberto Gorni
9
• Le Guidelines contengono due allegati:
- il primo fornisce una descrizione dettagliata di ogni singolo
criterio comune accompagnata da esempi esplicativi, ma non
esaustivi, di aggettivazioni;
- il secondo allegato riporta le best practices collegate alla scelta
delle prove a supporto dei claim, quali gli studi sperimentali (es.
test in silico, in vitro, ex-vivo, su volontari, biochimici, ecc.), i
test di percezione da parte del consumatore, l’uso di informazioni
pubblicate (es. studi scientifici, dati di mercato, ecc.).
In questa parte è definito anche l’uso di aggettivazioni quali:
“tolerance tested”, “tested under medical supervision”,
"dermatologically tested", “clinically tested”.
Roberto Gorni
REGOLAMENTO COSMETICI - CLAIM
Finalità dei criteri comuni
• I criteri comuni si applicano a tutti i prodotti che rientrano
nella definizione di cosmetico in conformità all’Articolo 2
del Regolamento cosmetici.
• I prodotti borderline dovranno essere precedentemente
valutati, utilizzando le diverse linee guida stilate dalla
Commissione, prima di cercare di applicare i criteri
comuni.
10 Roberto Gorni
Finalità dei criteri comuni
• I criteri comuni si applicano senza pregiudizi verso la
Direttiva 2005/29/CE (pratiche commerciali sleali B2C), la
Direttiva 2006/114/CE (pubblicità ingannevole e pubblicità
comparativa) ed altre norme applicabili nell’UE.
• La persona responsabile (Articolo 5) e i distributori
(Articolo 6.1) sono responsabili, in base al Regolamento,
delle aggettivazioni utilizzate.
11 Roberto Gorni
Finalità dei criteri comuni
I criteri comuni si applicano a:
• tutti i claims cosmetici (primari e secondari),
• tutte le forme di pubblicità (testi, denominazioni, marchi,
disegni, immagini ecc.),
• tutti i mezzi di comunicazione (etichette dei prodotti, TV,
stampa, internet, ecc.).
I criteri comuni devono essere usati per giustificare i
claim ma non per determinare le parole dei claim
stessi.
12 Roberto Gorni
Criteri comuni
• I criteri devono rispettare i principi delle
aggettivazioni pubblicitarie:
1. Conformità alle norme
2. Veridicità
3. Supporto probatorio
4. Onestà
5. Correttezza
6. Consentire al consumatore decisioni
informate
13 Roberto Gorni
Criteri comuni - SUPPORTI
Resta responsabilità dell’azienda identificare e applicare la
metodologia appropriata per il supporto, quando rilevante,
all’aggettivazione utilizzata. Sarà possibile utilizzare
qualsiasi protocollo scientificamente accettabile, posto che
sia giustificato.
Allegato 1: Best practice for claim
substantiation evidence
• Best practices applying to experimental studies
• Best practice applying to consumer perception tests
• Best practice applying to the use of published
information
14 Roberto Gorni
Criteri comuni – Linee guida della Commissione
Allegato 1: Best practice for claim substantiation evidence
“Diversi tipi di supporto probatorio possono essere
utilizzati a sostegno delle rivendicazioni. Si è soliti
sostenere i claims utilizzando sia studi sperimentali,
sia test di percezione del consumatore e/o le
informazioni pubblicate o, addirittura, una
combinazione di questi.
L'obiettivo del presente allegato è quello di definire le
migliori pratiche specificamente legate al tipo di
supporto utilizzato.”
15 Roberto Gorni
Criteri comuni – Linee guida della Commissione
Allegato 1: Best practice for claim substantiation evidence
Best practices applying to experimental studies
• Experimental studies include (but are not limited to)
studies in silico, in vitro, ex-vivo, with instrumental or
biochemical methods, studies conducted on volunteers,
investigator evaluations, sensory evaluations, etc.
• Different types of experimental studies can be used to
provide data on the performance of cosmetic products. It
is useful to take into consideration existing relevant
guidelines, e.g. guidelines relating to instrumental clinical
techniques, other European or international guidelines or
standards (e.g. CEN, ISO, etc.).
16 Roberto Gorni
Roberto Gorni 17
• Raccomandazione della Commissione del 22
settembre 2006
Pubblicata sulla GUUE del 26.09.2006
sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e
sulle relative indicazioni
Prodotti solari
Roberto Gorni 18
«prodotto per la protezione solare»: qualsiasi
preparato (quale crema, olio, gel, spray) destinato a
essere posto in contatto con la pelle umana, al fine
esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV
assorbendoli, disperdendoli o mediante rifrazione;
«indicazione»: qualsiasi dichiarazione sulle
caratteristiche di un prodotto per la protezione solare
in forma di diciture, denominazioni, marchi, immagini
o altri segni, figurativi o non, utilizzati in sede di
etichettatura, presentazione alla vendita e pubblicità
dei prodotti per la protezione solare;
Prodotti solari - Raccomandazione
Roberto Gorni 19
«dose minima eritemica»: la quantità di energia necessaria perché si produca una reazione eritemica;
«fattore di protezione solare»: il rapporto fra la dose minima eritemica sulla pelle protetta da un prodotto per la protezione solare e la dose minima eritemica sulla stessa pelle non protetta;
«fattore di protezione UVA»: il rapporto fra la dose minima UVA necessaria per indurre una pigmentazione persistente della pelle protetta da un prodotto per la protezione solare e la dose minima UVA necessaria per indurre la pigmentazione minima sulla stessa pelle non protetta.
Prodotti solari - Raccomandazione
Roberto Gorni 20
4) I prodotti per la protezione solare dovrebbero
proteggere dai raggi UVB non meno che UVA.
5) Non dovrebbero essere utilizzate indicazioni che lasciano
supporre:
a) Una protezione del 100% dai raggi UV (del
genere “schermo totale” o “protezione totale”).
b) Il fatto che in nessun caso sia necessario
riapplicare il prodotto
Prodotti solari - Raccomandazione
Roberto Gorni 21
6) I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare
avvertenze indicanti che non proteggono al 100% e consigli
sulle precauzioni da adottare in aggiunta al loro impiego.
Sono ammesse avvertenze quali:
a) Non rimanere esposti al sole troppo a lungo anche se si
utilizza un prodotto per la protezione solare;
b) Tenere i neonati e i bambini piccoli lontani dalla luce
diretta del sole;
c) Un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave
rischio per la salute.
Prodotti solari - Raccomandazione
Roberto Gorni 22
7) I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare istruzioni d’uso tali da permettere il reale conseguimento dell’efficacia indicata. Ad es.:
a) Applicare il prodotto per la protezione solare prima dell’esposizione
b) Riapplicare con frequenza per mantenere la protezione, soprattutto dopo aver traspirato o dopo essersi bagnati o asciugati.
Prodotti solari - Raccomandazione
Roberto Gorni 23
8) I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare
istruzioni d’uso tali da garantire che sulla pelle venga
applicato un quantitativo di prodotto sufficiente per
conseguire l’efficacia indicata.
I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare una
spiegazione dei rischi derivanti dall’applicazione di un
quantitativo ridotto di prodotto.
Considerando:
I prodotti devono essere applicati in quantitativi 2mg/cm2 ,
pari a 6 cucchiaini da tè di lozione (circa 36 g) per il corpo
di un adulto medio.
Prodotti solari - Raccomandazione
Roberto Gorni 24
9) I prodotti per la protezione solare dovrebbero garantire
un grado minimo di protezione dai raggi UVB e UVA.
10) Il grado minimo di protezione garantito dai prodotti
dovrebbe essere il seguente:
a) Una protezione dagli UVB con un fattore di protezione
solare 6
b) Una protezione dagli UVA con un fattore di protezione
UVA pari a 1/3 del fattore di protezione solare
Prodotti solari - Raccomandazione
Roberto Gorni 25
12) Le indicazioni sulla protezione UVB e UVA dovrebbero figurare solo se la protezione è pari o superiore ai livelli di cui al punto 10.
13) L’efficacia dei prodotti per la protezione solare
dovrebbe essere indicata sull’etichetta mediante categorie
quali “bassa”, “media”, “alta”, “molto alta”.
14) La molteplicità dei numeri utilizzati sulle etichette per
indicare i fattori di protezione solare dovrebbe essere
ridotta per agevolare il confronto fra i diversi prodotti
Prodotti solari - Raccomandazione
Roberto Gorni 26
Categoria indicata in
etichetta
Fattore di protezione
solare indicato
sull’etichetta
Fattore di protezione
solare misurato
Fattore minimo
raccomandato di
protezione UVA
Protezione 6 6 – 9,9
Bassa 10 10 – 14,9
Protezione 15 15 – 19,9 1/3 del fattore
media 20 20 - 24,9 di protezione
25 25 – 29,9 solare indicato
Protezione 30 30 – 49,9 sull’etichetta
alta 50 50 – 59,9
Protezione molto
alta
50 + 60 >
Prodotti solari - Raccomandazione
Roberto Gorni 27
Raccomandazione Colipa n° 16, giugno 2005
Colipa Guidelines for Evaluating Sun Product Water
Resistance
Aggettivazioni “Resistente all’acqua”
Aggettivazioni “Molto resistente all’acqua”
Prodotti solari - Raccomandazione
Solari - Linee guida della Commissione
sito internet della DG GROWTH
• Testing and standardisation
The testing methods referred to in this recommendation are
currently subject to standardisation by the European
Committee for Standardization CEN. The standardisation
mandate for these testing methods is included in the
Database for Standardisation mandates of Directorate General
for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.
In order to indicate that a sunscreen product offers a
minimum UVA protection as recommended in paragraph 11
and 14 of the Recommendation, Cosmetics Europe (previously
called Colipa) has issued a standardised UVA-label, the so-
called “UVA-logo”. This label is downloadable from the
Cosmetics Europe website.
28 Roberto Gorni
Roberto Gorni 29
• Labelling of UVA protection:
Colipa recommends that on-pack indication of
compliance with the EC recommendation should be
done through the letters “UVA” printed in a simple
circular shape.
The diameter of the logo should not exceed the
height of the SPF number.
COLIPA RECOMMENDATION N°23 - IMPORTANT USAGE AND
LABELLING INSTRUCTIONS FOR SUN PROTECTION PRODUCTS
Roberto Gorni 30
Nanomateriali - I termini di riferimento
CAPO I
AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Regolamento 1223/2009 - Articolo 2
Definizioni
k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile
o biopersistente e fabbricato intenzionalmente
avente una o più dimensioni esterne, o una
struttura interna, di misura da 1 a 100 nm.
GdL presso la DG SANCO per valutare una modifica
della definizione introducendo un valore di cut-off.
Roberto Gorni 31
Punti chiave per i nanomateriali nel
Regolamento 1223/2009
• I punti chiave del regolamento che coinvolgono i
nanomateriali:
– art. 13 dichiarazione dell’uso di nanomateriali (nella
notifica di prodotto al CPNP)
– Art. 16 nanonotifica (con la precisazione che le
sostanze che devono essere inserite nelle liste degli
allegati IV, V e VI non sono mai soggette a
nanonotifica)
– Art. 19 “nano” etichettatura
– Valutazione di sicurezza per i nanomateriali
– Copertura da parte delle voci degli allegati delle
nanoforme degli ingredienti
Roberto Gorni 32
I termini di riferimento
CAPO IV
RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE
Regolamento 1223/2009 – Articolo 16
Nanomateriali
• 2. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai nanomateriali utilizzati come
coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati
all’articolo 14, a meno che non sia
espressamente specificato.
Roberto Gorni 33
I termini di riferimento
CAPO IV
RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE
Regolamento 1223/2009 – Articolo 16
Nanomateriali
• 3. Oltre alla notifica di cui all’articolo 13, i
prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono
notificati dalla persona responsabile alla
Commissione in formato elettronico sei mesi
prima dell’immissione sul mercato, tranne quando
detti prodotti sono già stati immessi sul mercato
dalla medesima persona responsabile prima del 11
gennaio 2013.
Roberto Gorni 34
I termini di riferimento
CAPO IV
RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE
Regolamento 1223/2009 – Articolo 16
Nanomateriali
• In quest’ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti
nanomateriali immessi sul mercato sono notificati
dalla persona responsabile alla Commissione in
formato elettronico tra il 11 gennaio 2013 e il 11
luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all’articolo
13. Il primo e il secondo comma non si applicano ai
prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in
conformità ai requisiti di cui all’allegato III.
Roberto Gorni 35
I termini di riferimento
CAPO VI
INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE
Regolamento 1223/2009 – Articolo 19 – comma 1
Etichettatura
• g)….Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di
nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli
ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la
denominazione di tali ingredienti.
Roberto Gorni 36
Le linee guida di Cosmetics Europe
Riferimento
Regolatorio
Richiesta Applicabile a: Interessa anche i prodotti già
immessi sul mercato?
Articolo 13 Dichiarazione dell’uso di
nanomateriali nella
procedura generale di
notifica (CPNP)
Tutti i prodotti contenenti
nanomateriali
Si , dall’11 luglio 2013 la notifica
CPNP per i prodotti esistenti
(tranne cosmetici non più
prodotti)
Articolo 16 Nano-notifica di prodotti
contenenti nanomateriali sei
mesi prima di immetterli sul
mercato.
Prodotti contenenti nanomateriali
non elencati negli Allegati IV, V o
VI e non elencati come nano-
forme in Allegato III
Si, tra l’11 gennaio 2013 e l’11
luglio 2013 per le nano-notifiche
di prodotti esistenti ai quali è
applicabile.
Articolo 19 Nano etichettatura Tutti i prodotti contenenti
nanomateriali
Tutti i prodotti cosmetici resi
disponibili sul mercato
dovrebbero essere conformi a
partire dall’11 luglio 2013. Vedi
anche Part V (Legal Note),
section I del “Nano Guidance
Package”.
Articolo 16 e Allegato I Assicurare un alto livello di
sicurezza e considerare il
particle size come parte
della valutazione di
sicurezza
Tutti i prodotti contenenti
nanomateriali
Si, non si tratta di una nuova
richiesta e si applica già con la
Direttiva.
Roberto Gorni 37
Le linee guida di Cosmetics Europe
• Interpretazione della definizione del termine
“nanomateriale” secondo il regolamento europeo 1223/2009
• dove si ricorda la coesistenza a livello europeo di definizioni
diverse di nanomateriale: ne esiste una multi-settoriale, ed
una specifica per i prodotti cosmetici ed i loro ingredienti.
• Per le aziende cosmetiche che devono decidere se un
ingrediente è o non è un nanomateriale, la definizione di
riferimento è quella del regolamento cosmetici 1223/2009
• In tale definizione non è previsto un cut-off level, la
posizione dell’industria è di considerare un cut-off del 10%
basato sulla massa delle particelle, in attesa di chiarimenti.
Roberto Gorni 38
Le linee guida di Cosmetics Europe
• I punti chiave della definizione vengono analizzati:
– Fabbricazione intenzionale (che permette di escludere ad esempio i
nanomateriali di origine naturale che non hanno subito
trasformazioni intenzionali attraverso processi chimici o fisici con
l’obiettivo di ottenere intenzionalmente oggetti o strutture nano)
– Insolubilità – biopersistenza, dove per trovare criteri specifici ed
oggettivi per definire la solubilità/biopersistenza si ricorre a Reach
e CLP, dove è indicato che una sostanza non è solubile se la sua
solubilità in acqua è < 1 mg/L (10-6 , w/v)
– Scala: 1 – 100 nm (dove si esclude che le molecole siano
nanomateriali, anche se le loro dimensioni molecolari sono “nano”)
– Struttura interna (dove si esclude che siano nanomateriali gli
aggregati, agglomerati e compositi se non rilasciano nano-oggetti)
– In tale definizione non è previsto un cut-off level, la posizione
dell’industria è di considerare un cut-off del 10% basato sulla
massa delle particelle, in attesa di chiarimenti.
–
Roberto Gorni 39
Etichettatura dei prodotti contenenti
nanomateriali
• Obbligo di informare il consumatore quando sono usati
nei prodotti dei nanomateriali (secondo la definizione
dell’art. 2.1(k)). Per questo nella lista degli ingredienti
presente sull’etichetta dei prodotti cosmetici deve
essere indicato il suffisso “nano” tra parentesi, dopo il
nome INCI della sostanza interessata.
• Si possono usare tutti i tipi di parentesi (brackets). Ad
esempio: ( ) [ ] { } < >
Tabella delle decisioni per i Nano-prodotti
Roberto Gorni
INIZIO: il prodotto contiene un nanomateriale come
definito nell’art. 2 del Regolamento 1223/2009
Nessun obbligo
riguardo ai
requisiti previsti
dal Regolamento
L’ingrediente è un colorante,
conservante o filtro UV ?
NO SI
SI
SI
NO
L’ingrediente è elencato
nell’Allegato III ? NO
Obblighi dello
scenario 2
La nanoforma è prevista
nella voce dell’Allegato III ?
SI NO
Obblighi dello
scenario 1 Obblighi dello
scenario 2*
L’ingrediente è elencato nel
relativo allegato ?
SI
La nanoforma è specificamente
coperta dalla voce in allegato ?
L’uso di tale ingrediente non è
consentito. Deve essere
presentato al SCCS un dossier
per inserirlo nell’allegato in
modo che la voce relativa copra
la nanoforma. Una volta incluso
nell’allegato, segue gli obblighi
dello scenario 1
NO
NO
L’uso di tale ingrediente
non è consentito. Deve
essere presentato al
SCCS un dossier per
inserirlo nell’allegato in
modo che la voce
relativa copra la
nanoforma. Una volta
incluso nell’allegato,
segue gli obblighi dello
scenario 1
Obblighi
dello
scenario 1
SI
* In questa situazione è possibile
presentare un dossier per inserire la
nanoforma in allegato III e così, una volta
modificato l’allegato, ottenere l’esenzione
dalla notifica prevista dall’art. 16.
Tabella delle decisioni per i Nano-prodotti
Obblighi dello Scenario 1
Dichiarare nella notifica generale del CPNP la presenza del
nanomateriale nel prodotto cosmetico.
Indicare in etichetta la presenza del nanomateriale con il suffisso
“(nano)” dopo l’INCI name nella lista degli ingredienti.
Obblighi dello Scenario 2
Dichiarare nella notifica generale del CPNP la presenza del
nanomateriale nel prodotto cosmetico.
Presentare una nanonotifica secondo l’Articolo 16 per il prodotto,
sei mesi prima di immettere il prodotto sul mercato. Per i
prodotti esistenti notificare tra l’11 gennaio e l’11 luglio 2013.
Indicare in etichetta la presenza del nanomateriale con il suffisso
“(nano)” dopo l’INCI name nella lista degli ingredienti.
Roberto Gorni
Roberto Gorni 42
• I prodotti contenenti nanomateriali devono
essere notificati dalla PR sei mesi prima della
loro immissione sul mercato (in aggiunta alla
procedura generale di notifica)
• La notifica è indirizzata alla Commissione e
deve includere specifiche e informazioni di
sicurezza sul nanomateriale
• In caso di preoccupazioni sulla sicurezza da
parte della Commissione esame da parte di
SCCS ed eventuale regolamentazione del
nanomateriale
Nanomateriali nel Regolamento cosmetico
Notifica di prodotto
Roberto Gorni 43
Nanomateriali nel Regolamento cosmetico
Notifica di prodotto
Cosa notificare?
Prodotti…
….contenenti nanomateriali, ad esclusione di quelli disciplinati nelle
liste positive come coloranti, conservanti o filtri UV
“Le sostanze presenti nelle liste degli allegati dal III al VI non
coprono i nanomateriali, tranne dove specificamente indicato.”
• (le voci presenti negli Allegati nell’attuale Direttiva non
distinguono tra le forme nano e non-nano di un ingrediente)
! Necessità di assicurare che tutti gli attuali usi di nanomateriali,
specialmente quelli usati come coloranti, filtri UV e conservanti,
siano specificamente coperti negli allegati.
44
REGOLAMENTO COSMETICI
NANOMATERIALI
• La Commissione non ha ancora provveduto alla
compilazione del Catalogo dei Nanomateriali, previsto, per
l’11/01/14, dal Regolamento 1223/2009 (art. 16.10.a),
che elencherà tutti i NM utilizzati nelle formulazioni
cosmetiche, le categorie di prodotti in cui sono usati e le
condizioni di esposizione prevedibili.
• Tramite il CPNP, la Commissione ha ricevuto la notifica di
più di 400 NM presenti nei cosmetici attualmente sul
mercato. Cosmetics Europe ha evidenziato che solo un
numero ridotto (< 10) di questi NM è totalmente conforme
a quanto previsto dal Regolamento 1223/2009. Ne
consegue che i cosmetici contenenti i restanti NM notificati
sono irregolari oppure in molti casi alcuni ingredienti sono
stati inesattamente notificati come NM.
45
REGOLAMENTO COSMETICI
NANOMATERIALI
• I cosmetici presenti sul mercato e difformi dal
Regolamento sono illegali e potrebbero essere
soggetti alla procedura di richiamo dal mercato.
• Le associazioni cosmetiche europee parte di
Cosmetics Europe hanno invitato, in tre diverse
occasioni, le Persone Responsabili dei loro paesi, che
hanno effettuato la notifica di cosmetici in base
all’Articolo 13, a controllare immediatamente se i loro
prodotti sono conformi al Regolamento e, qualora
non lo fossero, di intervenire in conseguenza.
46
REGOLAMENTO COSMETICI
NANOMATERIALI
Ingrediente SCCS opinion Regolamento APT
2,4,6-tris[1,1’-biphenyl]-4-yl-1,3,5-
Triazine (ETH-50)
SI SI, Regolamento 866/2014
Titanium Dioxide SI SI, in bozza per discussione
Zinc Oxide SI SI, in bozza per discussione
Carbon Black (CI 77266) l
SI SI, in bozza per discussione
Methylene Bis-Benzotriazolyl
Tetramethylbutylphenol
SI (in attesa di completamento della
valutazione dopo esame risultati
nuovi test)
NO
47
REGOLAMENTO COSMETICI
NANOMATERIALI
Progetto PROSAFE di sorveglianza europea del mercato su
“Nanotechnologies in cosmetics”,
• Coinvolge 10 stati membri nel periodo 01/01/13-
30/04/15,
• Ispezioni, terminate entro settembre 2014, da parte delle
autorità sanitarie nazionali per la raccolta di informazioni
sui NM contenuti nei cosmetici in generale, ma con
particolare attenzione su solari, creme per il viso e
fondotinta liquidi.
• Le autorità di sorveglianza potevano anche effettuare
campionamenti dei prodotti contenenti NM oltre a
controllare il Product Information File, la notifica CPNP e
l’etichettatura dei prodotti.
48
REGISTRI DI NANOMATERIALI
NEGLI STATI MEMBRI
• FRANCIA: il Decreto no. 2012-232 del 17 febbraio 2012 ha
istituito l’obbligo di dichiarazione, anche nel caso dei
cosmetici, entro il 20 aprile di ogni anno, di tutti i NM
prodotti, importati e distribuiti sul territorio francese.
ATTENZIONE: la definizione di riferimento per i
nanomateriali non è quella del Regolamento cosmetici
1223/2009.
• DANIMARCA: dal 20/06/14 le aziende che producono o
importano miscele e prodotti contenenti NM vi è l’obbligo
di registrazione riportando l’identità del NM e la quantità
annuale del prodotto. Al momento i cosmetici, come anche
alimenti e farmaci, sono esclusi da questa segnalazione.
• BELGIO: dovrebbe istituire un registro dal 2016 per le
sostanze e dal 2017 per le miscele.