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L’attribuzione della rendita
catastale presunta ai fabbricati
mai dichiarati
Ing. Benedetto Pratesi Agenzia del Territorio
Direzione Regionale Toscana
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
AGENZIA DEL TERRITORIO E MONDO PROFESSIONALE:
UN PERCORSO CONDIVISO
Livorno, 14 maggio 2012
Firenze, 15 maggio 2012
Attività ad Alta Valenza Fiscale
Legge 311/2004 – art. 1, comma 335
Revisione del classamento per intere microzone di un Comune, a seguito della richiesta dello stesso.
Legge 311/2004 – art. 1 comma 336
Attività di iscrizione di nuova costruzione/variazione non dichiarata in Catasto o di verifica del
classamento, relativa a immobili segnalati dal Comune.
Decreto legge 262/2006 – art. 2, comma 40
Riclassamento di immobili urbani già censiti nelle categorie del gruppo “E” ad eccezione delle E/7 ed
E/8.
Decreto legge 262/2006 – art. 2, comma 36-MD
Individuazione dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.
Decreto legge 262/2006 – art. 2, comma 36-FR
Individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.
Legge 244/2007 – art. 1 comma 277
Individuazione di variazioni del classamento di immobili urbani, già censiti nelle categorie F3 o F4,
divenuti abitabili ai sensi della Legge 80/2006.
Legge 244/2007 – art. 1 comma 277
Individuazione di nuove costruzioni o variazioni non dichiarate al Catasto da parte dei soggetti
obbligati.
I Fabbricati mai dichiarati
Art. 2, comma 36, del decreto-legge 262/2006
L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non
risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili
individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta
giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti
reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione
in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al
regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi
esiti. (…) Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall‘articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
1- FOTOIDENTIFICAZIONE ANALOGICA
Metodologia manuale eseguita con sovrapposizione di
- Cartografia catastale vettoriale
- Orotofoto a colori con risoluzione al suolo di 50 cm
2 - FOTOIDENTIFICAZIONE ANALITICA
Metodologia automatica eseguita con trattamento di
- DTM e DSM
- Immagini all’infrarosso
- Cartografia catastale vettoriale
Con controllo manuale nei casi di incoerenza mediante
- Orotofoto a colori con risoluzione al suolo di 50 cm
Com’è stato individuato un fabbricato mai dichiarato
Fabbricati non dichiarati al Catasto Il processo di foto-identificazione
Ortofoto digitale con risoluzione al terreno di 50 cm
Fabbricati non dichiarati al Catasto Il processo di foto-identificazione
Cartografia catastale in formato vettoriale
Attraverso l’utilizzo di foto aeree ad alta risoluzione (ortofoto), sovrapposte alla cartografia catastale.
I fabbricati (o le loro porzioni) rilevabili da ortofoto non aventi corrispondenza con la cartografia
catastale (e con le altre BD censuarie catastali) sono stati classificati come non dichiarati.
Fabbricati non dichiarati al Catasto Il processo di foto-identificazione analogico
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Fabbricati non dichiarati al Catasto Il processo di foto-identificazione analitico
Modello digitale della superficie (DSM)
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Fabbricati non dichiarati al Catasto Il processo di foto-identificazione analitico
Oggetti emergenti dal terreno (Differenza tra DSM e DTM)
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Fabbricati non dichiarati al Catasto Il processo di foto-identificazione automatico
Classificazione oggetti (con ausilio delle immagini all’infrarosso)
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Fabbricati non dichiarati al Catasto Il processo di foto-identificazione analitico
Centroidi corpi di fabbrica (generati automaticamente da DSM)
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Fabbricati non dichiarati al Catasto Il processo di foto-identificazione analitico
Eliminazione centroidi corpi di fabbrica presenti nella mappa
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Fabbricati non dichiarati al Catasto Il processo di foto-identificazione automatico
Intersezioni centroidi con mappa catastale
per individuare numero particella catastale
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Fabbricati non dichiarati al Catasto L’indagine territoriale – I risultati sul territorio regionale
L'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili o di ampliamenti di costruzioni non
dichiarati, è reso noto dall’Agenzia con appositi comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Per ricercare le particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati, i
cittadini possono recarsi presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio o presso il Comune
interessato, oppure utilizzare il servizio di consultazione online sul sito internet dell’Agenzia.
PROVINCIA TOTALE PROVINCIA TOTALE
AREZZO 22.085 MASSA CARRARA 9.366
FIRENZE 16.944 PISA 11.321
GROSSETO 16.409 PISTOIA 8.627
LIVORNO 7.991 PRATO 1.843
LUCCA 14.721 SIENA 13.858
TOTALE 123.165
Fabbricati non dichiarati al Catasto Prime attività svolte
(6%)
(10%)
1- Evasione delle segnalazione di incoerenza
Il contenuto degli elenchi è soggetto a incoerenze
che i possessori degli immobili possono evidenziare
mediante apposito modello di segnalazione di
incoerenze reso disponibile presso i comuni, gli Uffici
provinciali e sul sito internet dell’Agenzia.
Le verifiche, che variano in funzione dei diversi motivi
previsti nel citato modello di segnalazione, sono,
essenzialmente , le seguenti:
1. l’immobile è già censito al Catasto Edilizio
Urbano.
2. sulla particella non insiste alcun fabbricato.
3. il fabbricato è stato demolito.
4. la tipologia di immobile non richiede
accatastamento al CEU ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 2816.
Fabbricati non dichiarati al Catasto Prime attività svolte
(6%)
(10%)
2 – Invio del preavviso di accertamento
Con tale comunicazione l’Ufficio informa il soggetto
interessato che è stato avviato un accertamento
sull’immobile, richiamando i termini per
l’adempimento e rimandando a un nuovo avviso la
comunicazione della data del sopralluogo in caso di
inadempienza. Alla stessa comunicazione è allegato
un apposito modello con il quale il soggetto
interessato può segnalare all’Ufficio provinciale,
l’avvenuto affidamento d’incarico a un tecnico. A tal
proposito, nella suddetta comunicazione è precisato
che tale affidamento non modifica i termini per
l’accatastamento.
Nel caso in cui l’Ufficio, nella fase di verifica che
motiva l’invio del preavviso di accertamento, riscontri
un’incoerenza nell’identificazione dell’immobile,
procede alla chiusura dell’accertamento
(segnalazione d’ufficio)
Fabbricati non dichiarati al Catasto Prime attività svolte
(10%)
3 – Invio dell’avviso di sopralluogo
Qualora il soggetto interessato non abbia provveduto
a dichiarare l’immobile in Catasto, l’Ufficio provvede a
trasmettere la comunicazione della data a partire
dalla quale viene avviata la produzione degli atti di
aggiornamento catastale redatti d’ufficio in surroga
del soggetto inadempiente.
Fabbricati non dichiarati al Catasto Prime attività svolte
(6%)
(10%)
4 – Aggiornamento catastale d’Ufficio
Il tecnico incaricato verifica fino al giorno precedente
la data stabilita per il sopralluogo che la parte non
abbia prodotto il documento di aggiornamento al
CEU. Successivamente predispone i documenti di
aggiornamento secondo la prassi vigente quindi
provvede alla quantificazione dei tributi, sanzioni,
oneri e spese da richiedere alla parte.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – DL 78/2010
D.L. 31 maggio 2010 n. 78
Art. 19, comma 8
Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto
individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n.
262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio
2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della
relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del territorio, successivamente alla
registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di
accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
Art. 19, comma 10
Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le
dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio,
nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità
al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell’interessato
da determinare con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il
31 dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base
degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio può stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita Presunta – DL 225/2010
D. L. n. 225 del 29 dicembre 2010
Articolo 2, comma 5-bis
Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’ articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile
2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita
presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante
affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è
data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del
territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la
proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga
alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come
rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro
iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare,
in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile
determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo
conguaglio (…).
Sono oggetto di trattazione gli immobili individuati come “mai dichiarati” e pubblicati negli appositi
elenchi predisposti dall’Agenzia, negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, secondo quanto disposto dall’art.
19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, per i quali i soggetti obbligati non hanno provveduto a
presentare i relativi atti di aggiornamento entro il 30 aprile 2011.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – attività svolta
SITUAZIONE AL 30/04/2011
Particelle da
definire (budget
delle attività di
attribuzione della
rendita presunta)
Particelle con
immobili che non
richiedono
accatastamento
Particelle con
immobili a cui è
stata attribuita una
rendita
Totale
AREZZO 7.977 6.178 7.930 22.085
FIRENZE 6.144 6.737 4.063 16.944
GROSSETO 5.001 6.139 5.269 16.409
LIVORNO 3.633 2.362 1.996 7.991
LUCCA 9.168 3.136 2.417 14.721
MASSA CARRARA 4.853 2.148 2.365 9.366
PISA 5.751 3.049 2.521 11.321
PISTOIA 5.058 2.191 1.378 8.627
PRATO 711 546 586 1.843
SIENA 4.142 5.004 4.712 13.858
Totali 52.438 37.490 33.237 123.165
Il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 distingue la “rendita presunta” dalla rendita, in quanto stabilisce che
è transitoria nelle more della presentazione degli atti di aggiornamento che consentono di stabilire
la rendita definitiva.
Nonostante la transitorietà, esplica comunque tutti gli effetti a fini fiscali.
La definizione della rendita presunta (ed il relativo contenuto) non può essere arbitraria e deve
rispondere a requisiti di ragionevolezza:
a) deve essere attribuita la rendita solo ad unità immobiliari “accatastabili”;
b) per le unità immobiliari ordinarie accatastabili si deve distinguere tra le diverse
categorie catastali;
c) gli algoritmi di calcolo per le unità immobiliari debbono comunque tener conto dei valori
esistenti (tariffe medie, rendite medie, superfici medie) e riferirsi al periodo censuario
1988-89.
La “presunzione” della rendita, implica un procedimento di attribuzione semplificato che rispetti i
requisiti sopradetti.
I fabbricati non dichiarati al Catasto
La rendita presunta - Definizioni
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta - Definizioni
In pratica, la definizione di “rendita presunta” deriva dal fatto che le informazioni utilizzate per
l’attribuzione della stessa sono di tipo sommario e non analitico
Il rispetto dei requisiti indicati ai punti a) e b) richiesti dal criterio della ragionevolezza obbligano ad
una attività rapida di sopralluogo esterno.
Il rispetto del requisito indicato al punto c) consente, una volta accertata l’accatastabilità del bene e la
categoria catastale, di far riferimento alla tariffa d’estimo della classe media e applicarla alla
consistenza, senza doverla fisicamente rilevare.
I criteri per l’attribuzione della rendita presunta da iscrivere transitoriamente in catasto sono stati
stabiliti con Provvedimento del 19 aprile 2011 emanato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta - Definizioni
Provvedimento del 19 aprile 2011 – Art. 1 (Definizioni)
a) Classamento:
il classamento consiste nella individuazione della categoria e della classe necessarie
all’attribuzione della rendita catastale presunta; non si definisce la classe qualora le unità
immobiliari vengano censite nei gruppi speciale e particolare. La categoria è individuata sulla
base degli elementi tecnici acquisiti mediante sopralluogo esterno o forniti dai comuni, ovvero
utilizzando anche altri elementi conoscitivi o informativi a disposizione dell’Ufficio. La classe è
individuata in quella mediana della categoria, ovvero in quella superiore, fra le due intermedie, in
caso di numero pari di classi, nell’ambito della zona censuaria ove è ubicata l’unità immobiliare.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta - Definizioni
Provvedimento del 19 aprile 2011 – Art. 1 (Definizioni)
b) Consistenza:
la consistenza di ciascuna unità immobiliare da accertare è calcolata, con modalità semplificate,
tenendo conto della superficie desumibile dai rilievi aereo-fotografici, nonché degli elementi
informativi acquisiti con sopralluogo esterno, numero di piani o altezza. In particolare, per le unità
immobiliari da censire nel Gruppo A, la consistenza in vani è determinata attraverso il rapporto tra
la superficie complessiva dell’unità immobiliare e la superficie media del vano catastale, riferita
alle unità immobiliari della stessa categoria censite nella medesima zona censuaria. Per le unità
immobiliari da censire nel Gruppo B, la consistenza, espressa in metri cubi, viene determinata
tenendo conto, oltre che della superficie, dell’altezza media delle unità immobiliari medesime.
Provvedimento del 19 aprile 2011 – Art. 2 (Attribuzione d’ufficio della rendita presunta, da iscriversi
transitoriamente in catasto)
(…) la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, ai sensi del citato art. 19, comma 10,
dello stesso decreto, viene determinata secondo le seguenti modalità:
a) per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per
ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza, determinata secondo i criteri di cui
all’articolo 1, lettera b), per la tariffa propria della classe così come individuata nell’articolo 1,
lettera a);
b) per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta
è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il
saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle
riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza
calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per i corrispondenti valori venali unitari
desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia, con
riferimento al biennio 1988-1989.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta - Definizioni
In particolare per le categorie dei Gruppi D ed E, l’algoritmo di determinazione della rendita presunta
fa riferimento a valori venali unitari definiti su base comunale con l’applicazione di alcuni fattori
correttivi che sono rilevati in fase di sopralluogo e riportati nella scheda di sopralluogo.
I fattori correttivi si riferiscono a:
Tipologia costruttiva prevalente:
• Tradizionale: Immobili realizzati con struttura portante in c.a., c.a.p., carpenteria metallica pesante,
muratura o legno lamellare, con tamponature in muratura, pannelli metallici pesanti o elementi
prefabbricati;
• Leggera: Immobili realizzati con strutture verticali ed orizzontali con semplici elementi lignei, a
resistenza non controllata, ovvero con elementi metallici leggeri quali lamiere e simili.
Dotazione impiantistica e accessoria
• Non rilevabile: in tutti quei casi in cui, dal sopralluogo esterno, non sia possibile apprezzare la
presenza o la mancanza di elementi impiantistici di qualsivoglia natura e rilevanza, nonché di
elementi accessori quali, ad esempio, tettoie e porticati non inclusi nel calcolo delle superfici,
sistemazioni particolari delle aree scoperte (campi da gioco, ecc.);
• Bassa: quando vi sia la percezione che manchino gran parte degli impianti presi in considerazione
per definire i valori venali unitari della macro destinazione d’uso di riferimento e non vi siano
elementi accessori apprezzabili;
• Ordinaria: quando vi sia la percezione di dotazioni impiantistiche ed accessorie simili a quelle prese
in considerazione per definire i valori venali unitari della macro destinazione d’uso di riferimento;
• Alta: quando vi sia la percezione di impianti particolari quali, ad esempio, carri ponte, gru fisse,
serbatoi, ecc., o vi siano elementi accessori di un certo rilievo, quali tettoie e porticati esclusi dal
calcolo delle superfici, nonché particolari sistemazioni esterne (campi da gioco, ecc), ovvero grandi
aree di pertinenza (recintata).
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta - Definizioni
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Oneri
Provvedimento del 19 aprile 2011 – Art. 3 (Determinazione degli oneri per le attività svolte dall’ufficio in caso
di mancato o tardivo adempimento)
1. L’attribuzione d’ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti interessati, oltre
all’irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri di cui all’art. 19, comma 10, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, determinati nella misura prevista dall’allegata tabella.
2. Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il termine stabilito dall’articolo 2, comma 5-
bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, ma prima dell’inserimento in atti della rendita
presunta da parte dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni,
gli oneri relativi alle spese di cui alla lettera A della tabella allegata, nonché quelli connessi alle
attività svolte.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Oneri
Le attività, a partire dall’effettuazione del sopralluogo esterno, hanno avuto inizio il giorno
02/05/2011.
Le attività previste in sintesi sono le seguenti:
1. Attività di sopralluogo esterno;
2. Attività di determinazione della rendita presunta, durante la quale si svolgono le seguenti
operazioni:
• calcolo della consistenza sommaria totale, con l’ausilio delle ortofoto, degli elementi
costruttivi rilevati in sopralluogo (numero dei piani, presenza di porticati, etc.);
• attribuzione, alle singole unità immobiliari, della propria consistenza sommaria;
• redazione della proposta di aggiornamento.
I fabbricati non dichiarati al Catasto Attività per l’attribuzione della rendita presunta
31
Il tecnico dell’Ufficio redige il documento di proposta di aggiornamento che viene veicolato dal
sistema il quale, effettuati dei controlli preliminari, produce uno dei seguenti esiti:
1. immobile registrato, al quale viene attribuita automaticamente e immediatamente la rendita
presunta;
2. immobile non accatastabile, in quanto non ne ha le caratteristiche;
3. immobile per il quale non è stato possibile visualizzare il fabbricato;
4. immobile per il quale sono necessari ulteriori approfondimenti;
I fabbricati non dichiarati al Catasto Attività per l’attribuzione della rendita presunta
Nel corso del sopralluogo esterno, di tipo speditivo, vengono eseguite le seguenti operazioni:
• Rilievo fotografico esterno;
• Individuazione del numero delle unità
immobiliari presenti nel fabbricato;
• Individuazione, per ciascuna unità
immobiliare, della destinazione d’uso
(categoria catastale);
• Acquisizione degli elementi per
determinare la consistenza sommaria
delle singole unità immobiliari;
• Acquisizione, per le unità da censire
nelle categorie speciali e particolari
delle ulteriori caratteristiche necessarie
alla determinazione della rendita;
• Acquisizione dei dati di toponomastica
delle singole unità immobiliari (indirizzo,
numero civico e piano);
• Acquisizione delle eventuali
informazioni sui soggetti intestatari e
sugli eventuali soggetti possessori;
• Compilazione della scheda di
sopralluogo.
I fabbricati non dichiarati al Catasto Attività per l’attribuzione della rendita presunta
I tecnici dell’Agenzia predispongono l’atto di
aggiornamento semplificato, utilizzando i dati
rilevati ed inseriti nella scheda di sopralluogo,
contenente le informazioni minime necessarie
per il calcolo della rendita presunta.
In sopralluogo, potranno verificarsi le seguenti
possibilità:
a)Possibilità di visualizzare l’immobile, con:
1. Immobile che richiede aggiornamento
catastale;
2. Immobile che non richiede
aggiornamento catastale.
b) Impossibilità totale di visualizzare l’immobile;
I fabbricati non dichiarati al Catasto Attività per l’attribuzione della rendita presunta
I fabbricati non dichiarati al Catasto Attività per l’attribuzione della rendita presunta
In particolare, per gli immobili che non richiedono aggiornamento, va specificata la motivazione
Tenuto conto che l’attività di sopralluogo è indispensabile per verificare, preliminarmente, la
effettiva obbligatorietà dell’aggiornamento catastale dei fabbricati oggetto di pubblicazione, per
escludere, quindi, i casi per i quali non occorre procedere all’accatastamento (per esempio,
fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, ruderi, baracche, containers, serre, etc.), non
si dovrà mai effettuare l’accesso all’interno del fabbricato.
Durante il sopralluogo non deve essere eseguito alcun rilievo geometrico di dettaglio.
Non dovranno essere redatti elaborati grafici.
In generale, per ogni particella edificata, per la determinazione del numero delle unità immobiliari,
dovranno essere considerati:
• Eventuale presenza di diverse destinazioni d’uso (tipologia degli accessi);
• Il numero degli accessi al fabbricato;
• Altri eventuali elementi, quali citofoni, cassette postali, ecc.
Per le unità da censire nelle categorie del Gruppo B, sarà, altresì, necessaria la rilevazione
(attraverso una stima a vista) dell’altezza del fabbricato.
In ogni caso, non saranno oggetto di rilevazione le consistenze delle aree scoperte di pertinenza
(comunque sistemate o attrezzate).
I fabbricati non dichiarati al Catasto
Attività per l’attribuzione della rendita presunta
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Circolare 7/2011
Con la Circolare 7/2011, sono state dettate le regole per l’individuazione del numero di u.i.u. da iscrivere
in catasto ricadenti nel fabbricato oggetto di accertamento, le prescrizioni tecniche per la registrazione in
banca dati delle rendite presunte e degli aggiornamenti successivi.
In linea generale il numero delle unità immobiliari è stato individuato in loco, in modo speditivo, sulla
base delle informazioni desumibili attraverso l'attività di sopralluogo esterno, tenuto conto dell'autonoma
potenzialità di ciascuna porzione immobiliare sotto il profilo funzionale e reddituale.
Tale numero è almeno pari a quello delle diverse destinazioni d'uso riscontrate.
Nel caso di fabbricato insistente su diverse particelle di terreno, è stata individuata almeno una unità
immobiliare urbana per ciascuna delle particelle interessate, con la ripartizione delle consistenze, in
relazione alla proiezione dei manufatti edificati sulle stesse, tenendo conto del numero dei piani.
Nei casi di ampliamento, invece, è stata sempre individuata almeno una unità immobiliare urbana,
ricadente sulla sola porzione "ampliata".
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Individuazione uiu – casi particolari
Esempio:
In questo caso la circolare 7/2011 indica di
individuare almeno una unità immobiliare urbana
per ciascuna delle particelle interessate, con la
ripartizione delle consistenze, in relazione alla
proiezione dei manufatti edificati sulle stesse.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Individuazione uiu – casi particolari
Esempio:
Nel caso raffigurato a sinistra, il patio,
costituisce un ampliamento di u.i.u. già
censita al CEU.
In tali casi la procedura registra
l’ampliamento come se trattasi di una
unità immobiliare a sé stante.
Pertanto l’unità immobiliare in
questione, assumere lo stesso foglio e
particella già esistenti al C.E.U. e il
primo subalterno libero. Nel caso di
particella senza subalterni, alla stessa
viene attribuito il subalterno 1,
mantenendo il collegamento al data
base planimetrico, e la procedura
assegna alla nuova unità con rendita
presunta, il numero di subalterno
successivo.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Ufficio
REGISTRAZIONE NELLE BANCHE DATI DELLA RENDITA PRESUNTA
Se negli accertamenti eseguiti è stata verificata la necessità di procedere ad un aggiornamento catastale, e
quindi all’attribuzione della rendita presunta, gli esiti dell’accertamento, con l’ausilio di procedure
automatizzate, sono registrati nelle banche dati censuaria di CT, di CEU e cartografica.
CRITERI DI REGISTRAZIONE DELLA RENDITA PRESUNTA NELLE BANCHE DATI DEL CATASTO
Aggiornamento della base dati censuaria di Catasto Terreni
a) Particella individuata a “partita speciale 1” (Enti urbani e promiscui) o altre partite speciali:
• non viene operata variazione dell’identificativo viene apposta annotazione “Particella interessata da
immobile urbano non regolarizzato ai sensi del DL 78/2010”
b) Particella non registrata nelle partite speciali:
• apposizione di annotazione “Particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai
sensi del DL 78/2010 – Al momento della presentazione del TM dovrà assumere l’identificativo già
utilizzato al CEU”
• la prenotazione sul mod. 50 (elenco particelle), di un nuovo numero di mappa che viene utilizzato
nell’aggiornamento del CEU e correlato con l’identificativo della particella al CT
• Attribuzione alla particella – se inferiore a 3.000 mq- della qualità colturale “Fabbricato urbano da
accertare” qualità 283
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Ufficio
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Ufficio
Aggiornamento della base dati censuaria di Catasto Edilizio Urbano
Con la registrazione della proposta è generato, al CEU, un numero di unità immobiliari urbane pari a
quelle individuate dal tecnico che ha effettuato il sopralluogo, su ciascuna della quali viene apposta
l’annotazione: ”Rendita presunta attribuita ai sensi dell’art. 19, comma 10, del Dl 78/2010”
Le UIU vengono generate nella banca dati CEU con modalità diverse a seconda dei casi riportati per
l’aggiornamento della base dati censuari di CT.
In particolare:
• Particelle al CT a partita 1 o altra partita speciale
l’identificativo al CEU è presente e correlato; ogni nuova uiu assume lo stesso identificativo
(foglio e mappale) ed è associata al primo subalterno disponibile;
• Particella al CT non registrata a partite speciali
le uiu assumono gli stessi identificativi (foglio e mappale) prenotati sul mod 50 per la particella di
CT ed alle stesse sono associati tanti subalterni quante sono le UIU di nuova individuazione.
Ad ogni unità immobiliare oggetto di accertamento sono attribuite la categoria catastale propria della
destinazione riscontrata in sopralluogo - con esclusione delle destinazioni rurali, per le quali sono
necessari specifici accertamenti.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Ufficio
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Ufficio
Nel database planimetrico ad ogni
unità viene associata una
planimetria che riporta solo la
dicitura “planimetria assente –
attribuzione di RC presunta”
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Ufficio
L’intestazione catastale di ciascuna unità immobiliare è così attribuita:
- corrisponde a quella già esistente al CEU, qualora la particella originaria di CT sia individuata a
"partita speciale 1", o in altra partita speciale, e tutte le unità immobiliari urbane sulle
corrispondenti particelle al CEU siano intestate alla stessa ditta;
- si identifica con quella proveniente dalla particella originaria di CT, qualora quest'ultima sia censita
in partita ordinaria.
Nel caso in cui le UIU preesistenti sulla particella interessata da un fabbricato mai dichiarato siano
intestate a più ditte, la nuova unità immobiliare è intestata ad una delle ditte esistenti tenendo conto
delle risultanze degli atti catastali.
Qualora la particella sia censita alla partita speciale 1, ma non sia stata ancora presentata la relativa
dichiarazione al CEU, la nuova unità immobiliare è intestata alla ditta associata allo stadio
antecedente al passaggio della particella a partita 1.
In assenza delle particolari risultanze soprarichiamate, la nuova unità immobiliare è intestata a tutti i
soggetti già intestatari della corte sulla quale l'unità stessa insiste.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Ufficio
Aggiornamento della banca dati cartografica
Sulla particella oggetto di aggiornamento e di attribuzione della rendita presunta è apposto in
cartografia “< >” per marcare visivamente la presenza di un fabbricato accertato
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Tecnico Incaricato
Permane l’obbligo, anche successivamente alla registrazione in banca dati degli esiti dell’accertamento
e della rendita presunta attribuita all’immobile in via transitoria, per i soggetti interessati, di presentare,
tramite i professionisti incaricati, le relative dichiarazioni di aggiornamento: il tipo mappale, redatto con
procedura Pregeo e la dichiarazione di variazione delle UIU, redatta con procedura Docfa.
Allo scopo di garantire la coerenza delle scritture catastali con le risultanze attuali degli immobili oggetto
di attribuzione della rendita presunta, i tecnici incaricati, nel predisporre i predetti atti di aggiornamento,
devono attenersi alle prescrizioni e alle indicazioni tecniche contenute nell’allegato 2 della circolare
7/2011di seguito indicate.
Preliminarmente, si rappresenta che gli atti di aggiornamento cartografico, che interessano particelle già
oggetto di attribuzione di rendita presunta - riconoscibili dal simbolo testuale "<>" riportato sull'estratto
della mappa - non possono essere predisposti per l'approvazione automatica.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Tecnico Incaricato
Tipo mappale con la rappresentazione delle geometrie relative a tutti i fabbricati soggetti ad obbligo
di accatastamento, presenti sulla particella interessata
L’atto di aggiornamento catastale deve contenere i seguenti elementi:
• la completa geometria degli immobili presenti sulla particella interessata, non riportati dalla
procedura di aggiornamento d’ufficio;
• la cancellazione del simbolo testuale "<>" nella proposta di aggiornamento cartografico;
• la conferma, al CT, per la particella oggetto di aggiornamento, del numero di mappa esistente,
nel caso di particella già individuata a "partita speciale 1" (Enti urbani e promiscui);
• la dichiarazione a "partita speciale 1" (Enti urbani e promiscui), nel caso di particella non ancora
individuata a partita speciale e l’assegnazione, al CT, del numero di mappa prenotato d’ufficio in
fase di registrazione dell’aggiornamento catastale (presente sulla visura censuaria di CT).
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Tecnico Incaricato
Presentazione di atto di aggiornamento del CEU
Le dichiarazioni relative ad unità immobiliari con rendita presunta devono essere redatte seguendo
le modalità previste dal richiamato decreto ministeriale n. 701 del 1994, con riferimento alle
variazioni oggettive, utilizzando la causale "Altre" e la specificazione "DICHIARAZIONE UIU ART 19
D.L. 78/10".
L’individuazione dell’unità immobiliare deve essere effettuata indicando sempre un nuovo
subalterno, provvedendo alla soppressione di quello con cui è stato registrato negli atti l'immobile
con rendita presunta.
In ogni dichiarazione è indicata anche la data di ultimazione dei lavori, relativa all'immobile.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività Tecnico Incaricato
La dichiarazione "Docfa" deve essere predisposta con le modalità ordinarie, tenendo conto in
particolare delle seguenti indicazioni:
• il riferimento alle corrispondenti UIU, identificate mediante il numero di mappa attribuito con l’atto
di aggiornamento di CT, con le relative operazioni di soppressione e costituzione, secondo le
vigenti regole ed in ragione della fattispecie dichiarata;
• la completa descrizione della geometria delle singole UIU, mediante redazione delle relative
planimetrie urbane e corrispondente calcolo delle superfici, oltre alla redazione dell’elaborato
planimetrico, nei casi previsti dalla vigente prassi catastale.
Resta inteso che la causale sopra riportata può essere utilizzata solo per le dichiarazioni al CEU
riguardanti lo stadio dell'immobile correlato alla rendita presunta.
Si evidenzia che è opportuno dichiarare l’aggiornamento dello stadio relativo all’attribuzione della
rendita presunta, prima di procedere a qualsiasi dichiarazione di variazione con altre causali, individuate
sulla base degli interventi edilizi interessanti dette unità immobiliari.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Circolare 7/2011 – Altre prescrizioni
Atti relativi ad immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta
L’art. 19 comma 14 del D.L. 78/2010 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 29 della legge n. 52/1985,
il quale ha apportato modifiche al codice civile.
In particolare:
• gli atti immobiliari devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale delle
unità immobiliari urbane, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la
dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo
stato di fatto degli immobili urbani (coerenza "oggettiva").
• è prevista, a cura del notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica
della conformità tra i titolari iscritti in catasto e quelli presenti nei registri di pubblicità immobiliare
(coerenza "soggettiva").
Atti relativi ad immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta
Considerato che l’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati mai dichiarati si articola in due fasi
ben distinte:
1. la prima, relativa all’attribuzione della rendita presunta, si conclude con la registrazione in atti
degli esiti degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio;
2. la seconda, finalizzata all’attribuzione della rendita definitiva, si attiva con la presentazione di
un atto di aggiornamento da parte del soggetto interessato, oppure, in mancanza, attraverso la
predisposizione d’ufficio delle apposite dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale
19 aprile 1994, n. 701; il procedimento si conclude con l’accatastamento dell’immobile e
l’attribuzione di una rendita catastale definitiva.
Nell’ipotesi di atti di trasferimento aventi ad oggetto gli immobili di cui trattasi, posti in essere nella
fase "intermedia", cioè successivamente all’iscrizione in catasto, in via transitoria, della rendita
presunta, ma prima della "regolarizzazione" catastale, si ritiene che non possa essere resa la
dichiarazione di conformità "oggettiva" prevista, a pena di nullità dell'atto (cioè la dichiarazione della
conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto degli immobili urbani).
Al fine di verificare la sussistenza della predetta coerenza "oggettiva", infatti, considerato che per le
unità immobiliari derivate da fabbricati mai dichiarati non si procede all'aggiornamento cartografico e
non sono redatti i relativi elaborati grafici, viene a mancare l’elemento principale di raffronto, cioè la
planimetria depositata in catasto
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Circolare 7/2011 – Altre prescrizioni
Per le dichiarazioni di successione, qualora nell’attivo ereditario siano ricompresi immobili mai
dichiarati, per i quali si è proceduto all’iscrizione in catasto, in via transitoria, della rendita presunta,
si rappresenta l’opportunità di procedere alla completa "regolarizzazione" catastale prima della
presentazione della dichiarazione di successione. In difetto, tali immobili devono essere indicati sia
con l’identificativo del CT, se presente in partita ordinaria, sia con gli identificativi delle UIU, così
come individuate al CEU, a cui è stata attribuita la predetta rendita presunta; restano, naturalmente,
salvi gli effetti fiscali retroattivi previsti per le successive rendite, proposta e definitiva, stabiliti
dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto in sede di
conversione dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Circolare 7/2011 – Altre prescrizioni
NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA RENDITA PRESUNTA
La notifica degli atti di accertamento della rendita presunta avviene mediante affissione all’albo dei
Comuni dove sono ubicati gli immobili.
Dell’avvenuta affissione è data notizia con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito
internet dell’Agenzia nonché presso gli uffici provinciali.
La pubblicazione riguarda 3 diverse tipologie di documenti:
1. Elenco dei contribuenti destinatari dell’attività di accertamento: contiene l’elenco dei soggetti, in
ordine alfabetico, l’identificativo dell’immobile ed il protocollo dell’avviso di accertamento;
2. Elenco degli immobili oggetto di accertamento: contiene l’identificativo dell’immobile, i nominativi
dei soggetti, il protocollo dell’avviso di accertamento;
3. Avvisi di accertamento: sono forniti su file in formato pdf, da stampare su richiesta del soggetto
destinatario dell’accertamento o da persona da questi delegata.
Con l’avviso di accertamento, oltre all’attribuzione della renduta presunta , vengono irrogate le sanzioni
e liquidati oneri e tributi speciali dovuti.
Il termine per il ricorso in Commissione Tributaria scade entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del comunicato di avvenuta pubblicazione delle liste
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Circolare 7/2011 – Notifica accertamenti
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Circolare 7/2011 – Contenzioso
CONTENZIOSO E AUTOTUTELA
In considerazione della peculiare natura del procedimento di attribuzione della rendita presunta, nonché
del carattere presuntivo e transitorio della stessa, le richieste di riesame in autotutela degli avvisi di
accertamento possono essere presentate in relazione alle seguenti ipotesi
•errata intestazione della particella su cui è edificato il fabbricato non dichiarato;
•verifica dell’obbligo di accatastamento;
•avvenuta presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale;
•quantificazione sanzioni, dei tributi e degli oneri connessi all’attribuzione della rendita presunta.
Per quanto riguarda eventuali errori o inesattezze di elementi dati, o parametri utilizzati per la
determinazione della rendita presunta, i soggetti sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di
aggiornamento in catasto.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività svolte
Provincia
Particelle
identificate
e pubblicate
Particelle trattate
Particelle
ancora
da
accertare
Con
fabbricati
con rendita
definitiva
Con
fabbricati
con rendita
presunta
Con
fabbricati
con rendita
(definitiva
o presunta)
Con
fabbricati
che non
richiedono
accatastamento
Non
visualizzabili Totale
Totali > 123.165 38.709 17.237 55.946 56.440 7.702 120.088 3.077
AREZZO 22.085 8.916 3.072 11.988 8.588 1.023 21.599 486
FIRENZE 16.944 4.458 1.417 5.875 9.632 1.123 16.630 314
GROSSETO 16.409 5.693 1.723 7.416 8.143 655 16.214 195
LIVORNO 7.991 2.369 859 3.228 3.885 745 7.858 133
LUCCA 14.721 3.356 2.498 5.854 7.073 1.287 14.214 507
MASSA 9.366 3.040 1.090 4.130 3.810 748 8.688 678
PISA 11.321 3.371 2.413 5.784 4.272 858 10.914 407
PISTOIA 8.627 1.808 1.636 3.444 4.206 841 8.491 136
PRATO 1.843 642 173 815 799 148 1.762 81
SIENA 13.858 5.056 2.356 7.412 6.032 274 13.718 140
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività svolte
Provincia
Abitazioni Magazzini Autorimesse Altre Totali
UIU Rendita
catastale (€) UIU
Rendita
catastale (€) UIU
Rendita
catastale (€) UIU
Rendita
catastale (€) UIU
Rendita
catastale (€)
2.125 1.391.838 11.597 2.978.192 2.900 802.514 4.607 8.064.846 21.229 13.237.390
AREZZO 254 122.174 2.286 583.541 325 87.068 804 1.544.076 3.669 2.336.860
FIRENZE 141 99.474 907 330.368 323 126.523 240 1.066.915 1.611 1.623.279
GROSSETO 238 147.870 1.320 262.559 318 80.102 447 502.301 2.323 992.833
LIVORNO 170 146.137 372 94.779 279 68.600 197 645.553 1.018 955.070
LUCCA 473 344.590 1.567 621.782 373 109.593 460 1.051.253 2.873 2.127.218
MASSA 238 132.065 685 110.477 161 32.297 193 298.781 1.277 573.619
PISA 233 168.001 1.809 474.498 271 123.188 423 1.070.411 2.736 1.836.098
PISTOIA 157 91.326 1.230 306.919 338 71.579 325 344.032 2.050 813.856
PRATO 54 40.933 135 32.361 59 19.374 97 181.617 345 274.285
SIENA 167 99.269 1.286 160.908 453 84.189 1.421 1.359.906 3.327 1.704.272
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività svolte
Provincia
Abitazioni Magazzini Autorimesse Altre Totali
UIU
Rendita
catastale
(€)
UIU Rendita
catastale (€) UIU
Rendita
catastale (€) UIU
Rendita
catastale (€) UIU
Rendita
catastale (€)
Totali > 12.897 7.426.577 23.513 4.870.537 12.718 1.968.355 9.864 36.664.774 58.992 50.930.243
AREZZO 2.212 1.245.716 5.115 1.247.108 2.402 426.244 1.719 4.600.239 11.448 7.519.307
FIRENZE 1.793 883.351 2.419 665.972 1.758 309.000 900 5.813.306 6.870 7.671.629
GROSSETO 1.923 1.081.361 2.557 350.232 1.225 180.166 1.886 4.267.372 7.591 5.879.131
LUCCA 1.161 790.482 2.429 741.855 1.284 243.167 791 9.113.147 5.665 10.888.651
MASSA 914 523.003 2.413 226.941 912 96.376 342 879.629 4.581 1.725.948
PISA 1.865 1.175.833 3.417 819.331 1.430 272.921 1.089 4.702.569 7.801 6.970.654
PISTOIA 961 427.106 1.934 407.756 1.387 178.586 547 1.424.821 4.829 2.438.269
PRATO 309 215.331 309 64.328 353 55.006 217 704.252 1.188 1.038.918
SIENA 1.759 1.084.394 2.920 347.015 1.967 206.889 2.373 5.159.438 9.019 6.797.736
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività svolte
21,9%
39,9%
21,6%
16,7%
Abitazioni Magazzini Autorimesse Altre
UIU
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Attività svolte
14,6%
9,6%
3,9%
72,0%
Abitazioni Magazzini Autorimesse Altre
RENDITA
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta - Trattazione autotutele
Qualora si riscontri che gli atti redatti dall’Ufficio, ovvero quelli presentati dalle parti siano affetti da
errore occorre effettuare le opportune variazioni in autotutela.
In particolare si evidenziano le variazioni che l’Ufficio apporterà nel che caso in cui negli atti di
aggiornamento venga menzionata erroneamente una particella di CT al posto di quella corretta e,
parimenti nella nota di CEU è stata menzionata una particella errata in luogo di quella corretta.
Per quanto riguarda il CT:
alla particella erroneamente menzionata è necessario ripristinare lo stato precedente mediante
passaggio di stadio (si utilizzano le causali per le variazioni d’Ufficio):
- utilizzando la causale “Verifica d’Ufficio” si indica nel campo “Riferimenti” la dizione “Autotutela –
Ripristino della situazione antecedente la variazione prot.xxx del dd/mm/yy”
- viene cancellata l’annotazione iscritta negli atti del CT: “Particella interessata da immobile urbano
non regolarizzato …”;
- viene cancellato il simbolo grafico “<>”
- viene, all’occorrenza, ripristinato il classamento originario;
Ovviamente, appurato e corretto l’errore sulla particella di CT erroneamente menzionata, l’ufficio
effettuerà le dovute operazioni sulla particella giusta.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta - Trattazione autotutele
Per quanto riguarda il CEU :
- si sopprimono le unità immobiliari, ricadenti nella particella di CEU, a cui è stata erroneamente
attribuita la rendita presunta (la causale sarà: “Soppressione per duplicazione”);
- se la particella di CEU era intera, prima dell’erronea attribuzione della rendita presunta agli
immobili identificati con subalterni successivi al n. 1, si procede, per sub. 1, all’apposizione di
un’annotazione di stadio del tipo: “il sub. 1 identifica l’immobile in precedenza identificato con
particella intera, poi variato, con prot. n. xxx del dd/mm/yy, per erronea attribuzione della rendita
presunta ai sub. 2,3,.., ora soppressi”
- si cancella l'annotazione di immobile, presente in ciascuna unità soppressa “rendita presunta
attribuita …..” sostituendola con una del tipo “unità immobiliare soppressa, con provvedimento di
autotutela n. xxx del dd/mm/yy per erronea attribuzione della rendita presunta, con variazione prot.
n. del dd/mm/yy, in luogo di quella ricadente sul foglio aaa, part. bbb”
Anche in questa caso sarà necessario effettuare delle operazioni per l’aggiornamento degli atti
connessi all’attribuzione della rendita presunta alla corretta particella.
Trattamento catastale delle istanze di demolizione concernenti fabbricati con rendita
presunta
Si tratta di casi in cui un fabbricato accertato dall’Ufficio con rendita presunta sia stato
successivamente demolito.
In tali casi è sufficiente
1. presentare un Docfa che riporti nel quadro B l’indicazione di "unità in soppressione" (con data
di variazione successiva a quella di effettuazione del sopralluogo) e che nelle note si faccia
riferimento al fatto che l’immobile demolito era stato oggetto di attribuzione della rendita
presunta. Inoltre la dichiarazione di variazione con procedura Docfa, resa dalla parte con la
causale ”Variazione planimetrica/demolizione totale”, precisa nella relazione tecnica del
modello D la data dell’avvenuta demolizione dell’immobile oggetto di rendita presunta e la data
di redazione dell’istanza in bollo presentata (di cui al successivo punto). Con questa variazione
non è possibile la costituzione di area urbana ad eccezione del caso in cui la particella
interessata abbia avuto tale qualificazione precedentemente alla registrazione della Proposta di
aggiornamento d’ufficio con rendita presunta.
2. Contestualmente al DOCFA deve essere presentata una istanza (in bollo), in cui è specificata la
data di demolizione e allegata apposita documentazione relativa all’avvenuta demolizione, resa
ai sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n, 445 con cui richiedere la cancellazione dei
segni grafici "<>”, che sono stati introdotti in mappa con l’attribuzione della rendita presunta, e
l’apposizione di una opportuna annotazione nel data base censuario del C.T. per evidenziare la
demolizione del manufatto ed il ripristino dello stadio precedente.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Trattazione casi particolari
Non è richiesto il tipo mappale, in quanto le particelle oggetto d’intervento non contengono la
rappresentazione di alcun fabbricato.
L’Ufficio, a seguito dell'istanza di cancellazione del simbolo testuale "<>" al catasto terreni per
demolizione, procede ad aggiornare la mappa ed il data base censuario sostituendo, nel nuovo
stadio, l’annotazione in precedenza apposta con la seguente: "particella interessata da immobile
urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla
parte con istanza del gg mm aaaa, acquisita al prot. n. xxxxx".
La data di validità della variazione sarà la data della demolizione.
Nell’ipotesi in cui la particella sia stata in precedenza censita con la qualità "FUA", rimane a carico
del soggetto dichiarante la presentazione della dichiarazione di variazione colturale, mediante mod.
26, o l'utilizzo della procedura Docte. In tale fattispecie la richiesta potrà essere avanzata, in
alternativa, anche nella domanda in bollo di cui sopra, se la coltura effettivamente praticata non è
variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all’apposizione della qualità FUA.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Trattazione casi particolari
Modalità di aggiornamento degli archivi cartografici e censuari in caso di regolarizzazione
parziale.
Per tale problematica si espongono le modalità operative da adottare ricorrendo ad un esempio:
Situazione ante attribuzione rendita presunta:
Situazione dopo interventi UP: attribuzione rendita presunta
I fabbricati non dichiarati al Catasto
La rendita presunta – Trattazione casi particolari
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Trattazione casi particolari
Intervento della parte: regolarizzazione parziale
Intervento Ufficio
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Trattazione casi particolari
Intervento della parte: regolarizzazione complessiva
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Trattazione casi particolari
Regolarizzazione proposta da soggetto diverso dall’intestatario catastale.
Qualora l’intestazione da dichiarare differisca da quella del CT a causa di mancata esecuzione di
voltura negli atti del catasto, è necessario, preliminarmente alla redazione del tipo mappale
provvedere alla presentazione della domanda di voltura e richiedere l’allineamento dell’intestazione
al CEU per le unità immobiliari cui è stata attribuita la rendita presunta.
Nel caso in cui, invece, la domanda di voltura sia stata presentata e non sia stata acquisita agli atti
informatizzati, è sufficiente presentare una istanza (non in bollo) all’Ufficio per l’aggiornamento delle
ditte, sia al CT che al CEU, di tutti i fabbricati da dichiarare.
Se il soggetto non coincide con l’intestatario di CT, per una condizione di possesso non convalidato
da titolo legale reso pubblico, è necessario che in fase di regolarizzazione del cespite si allinei la
ditta al CEU presentando istanza (in bollo) (vedi circolare n.1 del 8 maggio 2009 paragrafo 3).
In questo caso per gli atti di aggiornamento si indica:
Pregeo:
- è necessaria la predisposizione della lettera d’incarico;
- nella pagina “Informazioni generali” nel campo “ditta dichiarante” vanno indicati oltre ai possessori
dichiaranti anche tutti gli intestatari catastali della particella;
- nella sezione “Informazione sui soggetti” si rappresenta la medesima ditta cui intestare i beni al
CEU composta dai soggetti proprietari dell’area (già intestatari nel CT) e da quelli che vantano i
diritti sulla costruzione;
- l’atto di aggiornamento è accettato con l’apposizione dell’annotazione “Atto di aggiornamento non
conforme all’art. 1 comma 8, del decreto ministeriale n. 701/1994“.
I fabbricati non dichiarati al Catasto La rendita presunta – Trattazione casi particolari
Docfa:
-contestualmente alla presentazione del DOCFA, per ogni cespite, deve essere presentata
un’istanza in cui si richiede la seguente intestazione:
Soggetti a cui è associato il codice “01T – Proprietà per l’area” per gli intestatari iscritti al CT;
Soggetti cui è associato il coodice “01S – Proprietà superficiaria”, per la ditta composta dai
soggetti che vantano diritti sulla costruzione e dichiaranti al CEU.
L’Ufficio rettifica l’intestazione con l’apposizione della Ris. 1 “Atti passaggi intermedi inesistenti” e
provvede alle conseguenti notifiche.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE