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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE “MARIO MASCIA” -CAPITOLATO SPECIALE- Li 22/06/2009 COMUNE DI SALERNO Settore Impianti e Manutenzioni

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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE

ED USO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE

“MARIO MASCIA”

-CAPITOLATO SPECIALE-

Li 22/06/2009

COMUNE DI SALERNOSettore Impianti e Manutenzioni

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CAPO PRIMO - OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 1) – OGGETTO La selezione ha per oggetto l’affidamento in concessione a terzi dei servizi di gestione ed uso dell’impianto natatorio comunale “Mario Mascia”, sito in Salerno alla Via P.Vocca. Il concessionario dovrà assicurare la gestione delle attività sportive specificate nel presente capitolato nonché, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività suddette, condurre le ulteriori attività gestionali di seguito elencate: • Pulizia continuativa • Manutenzione ordinaria e conduzione dell'edificio e degli

impianti tecnologici • Manutenzione aree verdi • Conduzione servizio ristoro interno • Conduzione servizio Assistenza bagnanti • Gestione “Scuola Comunale di Nuoto per bambini ed adulti”. Per l’affidamento di cui trattasi è esclusa l’applicazione del codice dei contratti e, pertanto, l’utilizzo di procedure omologhe a quelle disciplinate dal predetto codice è liberamente effettuato dall’Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 del d.lgs. 163/06. Art. 2) – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO L’impianto presenta le caratteristiche indicate di seguito e nella planimetria allegata (ALLEGATO A): - N. 1 vasca di m. 25 x m 6 –tre corsie- - n. 2 spogliatoi con servizi igienici e docce - n. 1 locale guardiola - n. 1 sala macchine-centrale termica - n. 1 sala d’aspetto - n. 1 infermeria - n. 1 area di accesso esclusiva con gradinata e rampa. Si compone altresì di un area verde adiacente all’impianto in comune col plesso scolastico “Medaglie d’Oro”. TUTTI I SUDDETTI SPAZI SONO AFFIDATI AL CONCESSIONARIO CHE NE CONSERVERÀ L’USO E LA DESTINAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE ALLE CONDIZIONI TUTTE STABILITE NEL PRESENTE CAPITOLATO. Art. 3) DURATA La convenzione avrà durata decennale decorrente dalla data di adozione del provvedimento definitivo di aggiudica, l’inizio del contratto dovrà coincidere con l’inizio della stagione sportiva (1° ottobre) e terminare il 30 giugno. E’ esclusa ogni forma di rinnovo, fatta salva la possibilità di chiedere, nella vigenza contrattuale,un ampliamento del numero delle prestazioni, agli stessi patti e condizioni, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare in quanto previsto dall’art.57, comma 5, lett.b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.

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ART. 4) – CANONE CONCESSIONE Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente l’impianto natatorio comunale “Mario Mascia”, con la prerogativa di introitare tutti i proventi derivanti dalla gestione di tutti i servizi. Il Concessionario è comunque tenuto a corrispondere al Committente,il canone mensile quantificato in sede di offerta di gara in aumento,la cui base d’asta è determinata in €. 500,00 mensili. Il canone sarà corrisposto con cadenza trimestrale. Dopo il primo anno di gestione, tale canone è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base del tasso di variazione del costo della vita risultante dai dati ISTAT.

CAPO SECONDO – GESTIONE DEL SERVIZIO Art. 5) – RESPONSABILE DELLA GESTIONE Il Concessionario è tenuto a nominare il Responsabile della gestione. Questi è la figura professionale che coordina l’insieme degli aspetti tecnico-organizzativi della conduzione dell’impianto, nonché dell’organizzazione delle attività sportive, avendo come obiettivo finale il soddisfacimento dell’utenza nell’osservanza delle norme regolamentari Ai fini dell’Igiene e della sicurezza e della funzionalità della piscina, il Responsabile assolve in sé i compiti di Responsabile degli impianti di cui agli artt. 5, 6, 7, e 8 dell’Atto d’Intesa Stato-Regioni relativo agli aspetti igienico - sanitari concernenti la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato con G.U. n.39 del 17.02.92 e conferenza Stato Regioni n. 1605 del 16.01.2003, nonché quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3530 del 20 luglio 2001. Il gestore è tenuto ad assicurare il controllo dei requisiti delle acque di immissione e di vasca a mezzo di laboratori pubblici per la verifica mensile dei parametri microbiologici e trimestrale per i parametri chimici, in conformità a quanto stabilito dalla suddetta Delib. G.R. n. 3530/2001. In particolare il Responsabile: a) cura la tenuta di un registro da aggiornarsi quotidianamente e

provvede all’inoltro delle analisi quotidiane e periodiche delle acque, così come previsto dalla menzionata normativa;

b) cura i rapporti con l’Autorità Sanitaria competente per i controlli;

c) cura il rispetto dei limiti massimi di accesso all’impianto in base all’agibilità dello stesso e alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti, non ammettendo all’interno della struttura l’utenza che risulti in eccedenza rispetto a tali limiti.

Il nominativo sarà comunicato formalmente all'Amministrazione prima della presa in consegna. ART. 6) – TARIFFE LE TARIFFE PER LE GARE, MANIFESTAZIONI, ALLENAMENTI SONO QUELLE VIGENTI PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AD APPLICARLE (ALLEGATO B).

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IL CONCESSIONARIO POTRÀ PRESENTARE UN PROPRIO PIANO TARIFFARIO CHE SARÀ VALUTATO DAL COMUNE DI SALERNO. LA PROPOSTA DI TARIFFARIO DOVRÀ ESSERE PRESENTATA AGLI UFFICI COMUNALI ALLA FINE DI OGNI ANNO SPORTIVO E COMUNQUE PRIMA DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO. RESTA INTESO CHE LE TARIFFE STABILITE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO COMPRENSIVE DI IVA. Art. 7) – VERBALE DI CONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO Dopo la stipula della convenzione si procederà alla redazione del verbale di consegna dell’impianto. Il verbale, redatto in forma dettagliata, riguarderà lo stato di consistenza delle opere e potrà prevedere anche una allegata documentazione fotografica. ART. 8) - PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ IMPIANTO NATATORIO L’assegnazione degli spazi acqua alle società sportive nell'ambito massimo delle disponibilità verrà effettuato per ogni stagione sportiva dall'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi della collaborazione della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e verrà comunicato al gestore almeno quindici giorni prima dell’inizio di ogni stagione. L’assegnazione degli spazi avverrà in conformità “ai criteri di concessione in uso degli spazi all’interno dell’impiantistica sportiva di proprietà comunale”, secondo il bando pubblico che annualmente l’Amm.ne Comunale predispone. L’Amministrazione comunale assegnerà direttamente alcuni spazi secondo l’orario ed il numero di ore previsto nell’allegato (ALLEGATO C). Gli spazi per le società sportive saranno assegnati di norma a partire dalle ore 17,30 e fino alle ore 22,30 di ogni giorno feriale. ART. 9) – ATTIVITA’ Durante il periodo invernale il concessionario dovrà:

Garantire l'utilizzo dell'impianto da parte delle Società Sportive.

Impegnarsi a svolgere le sottoelencate attività di promozione sportiva ritenute prioritarie e fondamentali dal Comune di Salerno:

• Scuola di nuoto che dovrà essere denominata “Scuola comunale di nuoto per bambini da svolgersi in orario pomeridiano;

• Scuola di nuoto che dovrà essere denominata “Scuola comunale di nuoto per adulti, da svolgersi in orario mattutino;

• Apertura al pubblico della piscina per la balneazione libera

Impegnarsi ad aprire gli impianti almeno:

- giorni feriali: mattina dalle 10,00 alle 13.00

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pomeriggio dalle 15.00 alle 22.30 - giorni festivi mattina dalle 10,00 alle 13,00 pomeriggio dalle 15.00 alle 22,30 E’ facoltà del concessionario aprire l’impianto durante la stagione estiva. Gli orari sopraindicati sono da considerarsi flessibili e oggetto di possibili variazioni da concordare con l'Amministrazione. L'eventuale apertura notturna dell'impianto avverrà in conformità alle norme al momento vigenti. Le chiusure dell’impianto durante il periodo natalizio e pasquale dovranno essere concordate con la Direzione Impianti Sportivi. ART. 10) – SCUOLE COMUNALI DI NUOTO IMPIANTO NATATORIO Il Concessionario dovrà gestire nelle piscina “Mario Mascia” la scuola di nuoto che dovrà essere denominata “Scuola comunale di nuoto”. La Scuola avrà di norma durata da ottobre a giugno di ogni annata sportiva. Scuola comunale di nuoto per bambini I corsi sono previsti per tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato ed aperti ai bambini compresi in età da 4 a 14 anni. I corsi dovranno essere non inferiori a tre per ogni giorno. La disponibilità totale dei posti da assegnare è pari a n. 216 bambini. Le modalità e le condizioni della conduzione della Scuola sono riportate nell’allegato elaborato relativo alla Gestione della Scuola Comunale di Nuoto. Scuola comunale di nuoto per adulti I corsi sono tenuti almeno per tre giorni settimanali dal lunedì al sabato. Si tengono di norma nelle ore mattutine e sono aperti agli adulti. La disponibilità totale dei posti da assegnare è pari a n. 12 adulti. I corsi, per bambini e per adulti, saranno tenuti da istruttori che dovranno essere muniti dei seguenti documenti:

• Qualifica di istruttore (brev. I – II livello) rilasciato dalla F.I.N.;

• Abilitazione al servizio di salvataggio e primo soccorso rilasciata dalla sezione salvamento della F.I.N. oppure brevetto di salvataggio in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

• Certificazione medica attestante l’idoneità fisica; L’assegnazione dei posti all’interno delle Scuole sarà effettuato dalla Direzione Impianti Sportivi attraverso criteri, modalità e tempi stabiliti dall’Amministrazione comunale.

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Il Comune di Salerno si impegna a comunicare i nominativi dei partecipanti ai predetti corsi entro 15 giorni dal loro inizio ed a provvedere alle eventuali sostituzioni dei soggetti rinunciatari. ART. 11) – POLITICHE SOCIALI IMPIANTO NATATORIO Il concessionario si impegna ad accettare gratuitamente il seguente numero di soggetti fruitori,segnalati dal Settore Politiche Sociali e comunicati al gestore per tramite la Direzione Impianti Sportivi:

1. N. 10 unità da destinare all’interno delle proprie attività di avviamento allo sport e da avviare alla pratica sportiva.

2. Una quota pari a n. 30 posti tra quelli disponibili all’interno della “Scuola Comunale di Nuoto per bambini”;

3. Una quota pari a n.4 posti tra quelli disponibili all’interno della “Scuola comunale di nuoto per adulti”;

4. Nelle ore previste per la libera balneazione il gestore metterà a disposizione dell’Amministrazione comunale un numero massimo di 10 posti, per annata sportiva, disponibili gratuitamente per attività di recupero psico-fisico.

I posti riservati saranno completamente gratuiti ed i soggetti fruitori dei predetti spazi saranno segnalati dal Settore Politiche sociali, per tramite la Direzione Impianti Sportivi. ART. 12) - ALTRE INIZIATIVE (A CURA DEL COMMITTENTE) Il Concessionario dovrà consentire l'uso gratuito dell’impianto sportivo all'Amministrazione Comunale per n. 10 (dieci) giornate nell'arco dell'anno. Le date saranno concordate con il concessionario che non mancherà di conciliarle con gli impegni dell'impianto. In tali giornate potranno essere svolte attività comunque non in concorrenza con quelle del concessionario, nè per le caratteristiche, nè dal punto di vista economico. Nei casi sopraesposti la gestione si farà carico di tutto ciò che concerne il corretto svolgimento delle manifestazioni, ivi compreso le pulizie e l’eventuale assistenza all’utenza.

CAPO TERZO – SERVIZI ACCESSORI ART. 13) - PUBBLICITA’ Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto oggetto della concessione. Tale autorizzazione si intende rilasciata a carattere esclusivo con l’eccezione di manifestazioni effettuate da altri soggetti, nelle giornate di cui all’art. 12), debitamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, per le quali siano previsti specifici contratti pubblicitari. Inoltre l’Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità di uno spazio pubblicitario a sua disposizione, da definire in accordo con il Concessionario, dove esporre cartellonistica pubblicitaria. I contratti posti in essere dall’Amministrazione

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non saranno in alcun modo in concorrenza con quelli posti in essere dal concessionario. Gli oneri conseguenti alle installazioni pubblicitarie del Concessionario quali targhe, scritte, ed insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a suo carico. Il Concessionario è inoltre responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità. E' FATTO OBBLIGO AL GESTORE DI OSSERVARE LE DISPOSIZIONI CHE SARANNO IMPARTITE DALLA DIREZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN ORDINE ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTALLAZIONI, UBICAZIONE, MODALITÀ DI COLLOCAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PUBBLICITÀ. Il concessionario è tenuto inoltre ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi in materia, tra cui in particolar modo quelle concernenti la sicurezza, e ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. L’imposta sulla pubblicità, determinata a norma di legge e di regolamento comunale, s’intende a carico del concessionario. ART. 14) - SERVIZIO DI RISTORO INTERNO Il servizio di ristoro interno sarà volto ad offrire un efficace organizzazione per la migliore accoglienza e più gradevole permanenza, all'interno della struttura sportiva, degli atleti, dei dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico frequentante l’impianto sportivo. Il servizio ristoro dovrà essere di modeste dimensioni e l’attività dovrà essere svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e soprattutto finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali (Legge n. 383 del 07.12.2000). La gestione del servizio ristoro dovrà essere effettuata nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta con l'impegno ad esporre il listino prezzi, i quali non potranno essere comunque superiori a quelli localmente stabiliti dai sindacati di categoria. I ricavati sono di esclusiva pertinenza del concessionario. Il servizio di ristoro dovrà osservare orario di apertura e chiusura concomitante con l'orario di utilizzo sportivo dell’impianto. Il Concessionario potrà cedere la gestione del servizio di ristorazione a terzi,comunicandone preventivamente il nominativo all’Amm.ne Comunale, che accerterà il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, limitatamente al periodo di durata della concessione, rimanendo comunque responsabile degli obblighi derivanti dal presente contratto e fermo restante che la licenza sia rilasciata in testa al concessionario. E’ vietata ogni forma di pubblicità esterna alla struttura sportiva, quali insegne,locandine,targhe, ecc. in favore di tale servizio. Art. 15) – ASSISTENZA BAGNANTI E PRONTO SOCCORSO Il servizio di assistenza bagnanti deve essere assicurata dal concessionario secondo quanto disposto dall’art. 14 D.M. 18.03.1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente.

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Nell’espletamento di tale servizio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’Atto d’Intesa Stato-Regioni pubblicato con G.U. n. 39 del 17.02.92 e conferenza Stato Regioni n. 1605 del 16.01.2003, nonché quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3530 del 20 luglio 2001. Durante gli orari riservati alle Società Sportive il servizio assistenza bagnanti è garantito dagli stessi soggetti utilizzatori. Il Concessionario e l’Amm.ne Comunale concedente dovrà verificare la presenza e il possesso del brevetto da parte degli assistenti bagnanti incaricati da Società Sportive. Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento e portare calzari- ciabatte adatte e compatibili per il calpestio del bordo vasca. I presidi di pronto soccorso devono essere mantenuti in perfetta efficienza sia per quanto attiene l’integrità e la scadenza dei farmaci e del materiale di medicazione sia per quanto attiene l’efficienza e la funzionalità della strumentazione e della attrezzatura prevista, ivi compresa quella di rianimazione respiratoria. ART. 16) - PULIZIA DELLA STRUTTURA Il servizio ha per oggetto la pulizia giornaliera dei locali in uso all’impianto sportivo natatorio “M.Mascia”, integrato da lavori periodici di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento della struttura. Il servizio dovrà essere assicurato per tutto il periodo della concessione, e dovrà svolgersi sotto l'osservanza di quanto previsto in materia d'igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato delle imprese. ART. 17) - GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI Il servizio di manutenzione dell'area a verde di pertinenza degli impianti dovrà essere eseguito dal Concessionario della struttura. Le attività di potatura dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amm.ne Comunale. ART. 18) - MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI A) GENERALITA': Il Concessionario si impegna a mantenere gli impianti sportivi in gestione nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo, restituendolo alla fine della gestione nelle condizioni in cui al verbale di consegna e constatazione dello stato d'uso che verrà redatto in contraddittorio all'atto della consegna e con i miglioramenti di previsti dall’intervento di manutenzione straordinaria di cui all’art. 22). Il Concessionario resta responsabile della dimostrazione del mantenimento delle condizioni di cui sopra ne i confronti della Amministrazione e di tutti gli Enti e Autorità preposte producendo tempestivamente, a semplice domanda, e nella forma richiesta, la documentazione e/o le certificazioni necessarie.

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Il Concessionario nominerà un proprio fiduciario con adatta preparazione tecnica cui verrà affidata la responsabilità di organizzare e dirigere il personale da adibire alle attività manutentive, quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione, con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico del Concessionario" e referente per i rapporti di carattere tecnico con la Amministrazione. Il nominativo sarà comunicato formalmente all'Amministrazione prima della presa in consegna. Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguamento ad eventuali prescrizioni imposte dalle Autorità preposte che dovessero essere impartite durante il periodo di validità della convenzione anche se comportanti opere di carattere straordinario con la necessaria tempestività, in tal caso chiedendo la preventiva autorizzazione all'Amministrazione. Le attività manutentive potranno essere svolte dal Concessionario o con proprio personale o da società in appalto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in particolare quelle sull’antimafia, sulla sicurezza e tutela dei lavoratori lasciando indenne l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità. Sarà onere del Concessionario l’ottenimento di pareri autorizzazioni ed approvazioni necessari alla realizzazione dei predetti interventi ed ai fini della regolare gestione e d esercizio dell’impianto (VV.FF., Asl, Commissione Provinciale di vigilanza etc.). Dovranno essere effettuate verifiche periodiche sullo stato di manutenzione e sicurezza delle parti strutturali, sulla rispondenza alle norme degli impianti tecnologici, di sicurezza antincendio e federali da parte di un tecnico a ciò abilitato, nominato e compensato dal Concessionario. Tali verifiche avranno cadenza almeno annuale e copia dei verbali comprovanti gli esiti delle verifiche saranno trasmessi alla Amministrazione. In caso di accertato pericolo alla incolumità delle persone la parte concessionaria provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone anche comunicazione alla Amministrazione fino a che il pericolo non sia stato rimosso. Il Concessionario si impegna a procedere a mezzo di tecnico abilitato alla verifica di idoneità statica dell’impianto, così come previsto dall’art. 21 del D.M. 18/03/96 nr. 61 . b) PRONTO INTERVENTO. Il Concessionario si impegna ad intervenire prontamente e con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile la prosecuzione della attività in tutta sicurezza. c) ATTIVITA' MANUTENTIVA ORDINARIA

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La Parte concessionaria dovrà predisporre le manutenzioni ordinarie e programmate atte a conservare e gestire il complesso sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese . Le operazioni, che dovranno essere garantite sulle strutture esistenti o da realizzare, dovranno essere altresì efficaci e tempestive. Tali operazioni saranno le seguenti: 1) Cura e mantenimento delle acque dell’impianto natatorio: Attuazione delle “Linee guida per l’esercizio ed il controllo delle piscine destinate ad uso natatorio” approvato dalla Regione Campania con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3530 del 20 luglio 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 6 agosto 2001 e l’Atto di Intesa Stato-Regioni n. 1605 del 16.01.2003 2) manutenzione ordinaria riparativa:

riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;

riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;

riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese addittivate, per gli intonaci e rivestimenti murali;

riparazione dei rivestimenti e pavimenti in ceramica, gres o klincher, mediante appositi prodotti per il fissaggio ed in particolare stuccatura, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;

riparazione con eventuali rinnovamenti delle parti deteriorate della copertura dell'edificio avendo cura di utilizzare materiali simili a quelli presenti;

riparazione e rifissaggio delle parti di controsoffitto che si distaccano o si deteriorano;

sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati; pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;

riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria; riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;

riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno, da effettuarsi entro trenta giorni dal loro avvento, ritenendo compresa l'intera area esterna della parte concessa in gestione;

provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

Riparazione con eventuale rinnovo della centralina automatica del cloro e Ph delle acque di vasca.

3) manutenzione ordinaria programmata: pulizia a fondo della vasca previo svuotamento da eseguirsi semestralmente;

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verniciatura annuale delle parti metalliche deteriorate dell'impianto di filtrazione;

controllo annuale di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;

ritinteggio biennale di tutte le pareti interne a contatto con il pubblico e riverniciatura di tutte le parti metalliche esterne;

revisione trimestrale di tutte le cerniere delle porte; controllo mensile dell'efficienza di scarichi WC, rubinetti, ecc.;

controllo trimestrale efficienza impianto antincendio; pulizia semestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;

controllo giornaliero efficienza scarichi a pavimento ( in particolare zona docce);

controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;

pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;

controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;

controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze.

Attintatura della vasca natatoria con clorocaucciù almeno una volta l’anno.

4) Gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento, termoventilazione e produzione acqua calda. La gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento, termoventilazione e produzione acqua calda dovrà essere attuata con la massima cura e, se eseguito direttamente, il Concessionario assumerà la qualifica di "terzo delegato all'esercizio e manutenzione dell'impianto " di cui alla legge n°10/1991, assumendone nel contempo la responsabilità in merito agli obblighi di legge e in particolare modo a quanto previsto dagli art. 31 e 34 della stessa. Il Concessionario o la Ditta da lui delegata dichiarerà a tale proposito di essere in possesso dei requisiti di cui all' art.11 del D.P.R. 412/93. Al Concessionario della Piscina "Mario Mascia” indipendentemente dalla conduzione diretta o delegata, spettano i seguenti compiti: • La regolare manutenzione delle strutture e degli edifici in cui gli impianti risultano ubicati affinché non ne conseguano disservizi e non sia ridotta sensibilmente l'efficacia e la funzionalità degli stessi, così da renderne possibile il regolare esercizio.

• La richiesta od i rinnovi dei singoli Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) e delle altre eventuali autorizzazioni di competenza del titolare delle attività, per quanto di propria competenza ed entro i termini previsti dalle vigenti

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disposizioni di legge, regolamentari e tecniche ed ad effettuare tutti i lavori necessari per l'eventuale messa a norma degli impianti e delle apparecchiature di competenza, producendo a sua cura e spese tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento dei C.P.I. e delle altre eventuali autorizzazioni di cui sopra. La suddetta documentazione o eventuali attestati richiesti dai Vigili del Fuoco o da altri Enti dovranno essere pronti almeno 30 giorni prima della scadenza dei certificati da rinnovare o sostituire.

• L'effettuazione della conduzione, esercizio, manutenzione ordinaria su tutti gli impianti compresi in convenzione, secondo le prescrizioni delle vigente normativa UNI e CEI così come prescritto dall' art. 11 del D.P.R. 412/93.

• L'effettuazione di tutti i lavori necessari per la eventuale messa a norma degli impianti e delle apparecchiature di competenza a seguito di norme subentrate durante il periodo di concessione.

Direttamente dal Concessionario o con delega a Ditta autorizzata la conduzione, esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, termoventilazione e produzione di acqua calda come segue: 1) Conduzione delle centrali termiche per la climatizzazione invernale nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi, in particolar modo per quando riguarda il contenimento dei consumi energetici negli edifici, nonchè alle relative disposizioni per l' esercizio dei medesimi impianti di cui al D.P.R. 26.08.1993 num. 412. Durante il periodo in cui è in funzione l' impianto, nei locali dotati di adeguati corpi scaldati e provvisti di adeguato impianto di riscaldamento, verranno mantenute le seguenti temperature:

• Uffici, spogliatoi e docce 20°C ( +2°C ) • Piscina 25°C ( +2°C )

2) Gestione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria centralizzata. 3) Manutenzione ordinaria della centrale termica consistente nelle seguenti operazioni:

• pulizia dei locali caldaia, delle caldaie, dei bruciatori, degli scambiatori di calore, e degli alimentatori;

• revisione e riparazione ove necessario delle apparecchiature di centrale termica, come ad esempio: elettropompe, scambiatore di calore, boilers, caldaie, bruciatori, quadri e impianti elettrici di competenza degli impianti, apparecchiature di controllo e di sicurezza.

4) Manutenzione ordinaria degli impianti di trattamento aria, consistente nelle seguenti operazioni:

• pulizia degli scambiatori di calore e dei filtri dei ventilconvettori e delle batterie termoventilanti;

• revisione e riparazione ove necessario delle apparecchiature di centrale e delle U.T.A., come ad esempio: gruppo batteria, evaporatore, ventilatori, canalizzazioni, quadri e impianti

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elettrici di competenza degli impianti, apparecchiature di controllo e di sicurezza;

• controllo della tensione di alimentazione dei circuiti di potenza ed ausiliari dei medesimi.

5) Manutenzione ordinaria degli impianti di trattamento acqua sanitaria, consistente nelle seguenti operazioni:

• controllo periodico di filtri, dosatori e addolcitori, • pulizia periodica dei filtri e dei serbatoi del sale degli

addolcitori; • sostituzione della cartuccia filtrante dei filtri; • revisione e riparazione ove necessario delle apparecchiature

di trattamento acqua, come ad esempio: pompe dosatrici, gruppi dosatori, contatori lancia impulsi, programmatori, quadri e impianti elettrici di competenza degli impianti, apparecchiature di controllo e di sicurezza.

• disinfezione periodica degli impianti. 6) Conduzione, manutenzione ordinaria, revisione ed eventuale riparazione degli impianti interni di distribuzione di calore; del gas combustibile; dell' acqua calda; dei relativi allacciamenti alle reti di distribuzione dei servizi pubblici limitatamente alle porzioni di essi la cui manutenzione è a carico dell' utente.

7) Servizio di pronto intervento riparativo. ART. 19) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI a)Manutenzioni per il corretto utilizzo della struttura Le manutenzioni straordinarie della struttura esistente sono a carico del Comune di Salerno. Gli interventi di manutenzione straordinaria non potranno sostituire interventi di manutenzione ordinaria non effettuati per incuria o trascuratezza del Concessionario. Nell’eventualità che durante il periodo di concessione si ravvisi la necessità di interventi di manutenzione straordinaria tali opere saranno di norma a carico dell’Amministrazione Comunale. Il Concessionario, per opere di modesta entità, ottenuto il benestare dell’Amministrazione comunale, potrà eseguire in sua vece e con oneri a proprio carico tali interventi nel caso che questi risultino indispensabili per la piena funzionalità del complesso sportivo. b)Interventi facoltativi di miglioria Il concessionario nel corso della gestione potrà proporre eventuali migliorie all’impianto sportivo assumendosene gli oneri finanziari. Le eventuali migliorie, dovranno essere progettati a livello esecutivo per ogni singolo impianto concesso in gestione, nei modi stabiliti dalle normative vigenti.

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Per “Miglioria” o “Varianti migliorative” si intendono “Interventi di nuova costruzione” cioè la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, così come previsto dall’art. 3, comma 1 lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. I progetti in forma esecutiva dovranno contenere: 1) Il programma dei lavori previsti dal Committente; 2) Le migliorie proposte dal Concessionario; 3) Elenco dettagliato dei tempi di realizzazione degli interventi; 4) Programma di manutenzioni sugli interventi di miglioria Tutti i lavori eseguiti nonché le migliorie dovranno essere garantite come per legge. Il concessionario garantirà la manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo della concessione, sulle opere di miglioria realizzate nel corso della gestione. c)Interventi obbligatori di manutenzione straordinaria Ai fini del corretto utilizzo della struttura il gestore si obbliga a porre in essere i seguenti interventi di manutenzione della struttura:

Ristrutturazione dei locali spogliatoi,docce,servizi e bordo vasca, ivi compreso ricostruzione del solaio;

Importo presunto dei lavori €. 150.000,00. Il progetto dovrà essere redatto dal concessionario a mezzo di tecnico abilitato, preventivamente approvato dall’Amm.ne Comunale e l’esecuzione dei lavori avverrà entro i primi due anni di gestione. Qualora,una volta decorsa la naturale durata del contratto, si addivenisse ad un ampliamento del numero delle prestazioni, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i, il gestore dovrà eseguire entro i primi sei mesi i seguenti ulteriori lavori:

Sostituzione caldaia riscaldamento acque di vasca e sanitaria

Importo presunto dei lavori €. 7.000,00. a) Interventi facoltativi di manutenzione straordinaria I lavori eventualmente proposti in sede di offerta di gara saranno progettati a livello esecutivo da un tecnico abilitato e quindi sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione comunale. L’esecuzione dei lavori avverrà entro il primo anno di gestione dell’impianto. ART. 20) – VIGILANZA Il concessionario ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto di tutte le norme regolamentari che l'Amministrazione si riserva di stabilire per l'utilizzo della piscina oggetto della concessione.

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ART. 21) - CONSUMI ENERGETICI E UTENZE Tutte le utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefono, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani saranno intestate al Concessionario.

ART. 22) – CONSUMI E ATTREZZATURE Sono a carico del Concessionario le spese (materiali di consumo, utensili, macchine) derivanti dal mantenimento ordinario e dal funzionamento degli impianti, comprese quelle di approvvigionamento dei materiali chimici occorrenti alla depurazione fisico-chimica ed all’analisi dell’acqua contenuta nella vasca della piscina. CAPO QUARTO - NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE ART. 23) – LICENZE, REGISTRI E NORME GENERALI Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'attività di gestione degli impianti sportivi e degli eventuali servizi di ristoro dovranno essere intestate al legale rappresentante del concessionario, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni scadranno improrogabilmente al termine della presente concessione. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di cui alle licenze suddette e, più in generale, le norme di igiene e sicurezza vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura del complesso sportivo in oggetto.

In particolare, è tenuto ad osservare quanto disposto con:

• l’Atto d’Intesa Stato-Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato con G.U. n.39 del 17.02.92, Deliberazione della Giunta Regionale n. 3530 del 20 luglio 2001 e conferenza Stato Regioni n. 1605 del 16.01.2003,

• I Regolamenti generali di gestione ed uso dell’impianti sportivi comunali che saranno eventualmente deliberati dall’Amministrazione comunale

• ogni altra disposizione che verrà di seguito adottata dalle autorità competenti

Inoltre il gestore è tenuto alla redazione e conservazione dei seguenti registri: 1) Registro Manutenzioni Su tale registro, vidimato e numerato dalla Direzione Impianti Sportivi, saranno annotati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata previsti dalla presente Convenzione ed effettuati dal gestore.

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2) Registro Gestione attività sportiva Su tale registro, vidimato e numerato dalla Direzione Impianti sportivi, saranno annotate tutte le presenze giornaliere nell’impianto con la firma posta all’entrata ed alla uscita da parte di ogni società fruitrice della struttura. 3) Registro di Piscina - Autocontrollo Su tale registro, saranno annotati i prelievi periodici e i loro risultati, nonché tutti gli altri elementi previsti dall’Atto di Intesa Stato Regioni e dalle disposizioni vigenti per l’Autocontrollo tecnico gestionale dell’impianto. ART. 24) – ASSICURAZIONI E CLAUSOLE SOCIALI, CONTRATTI DI LAVORO, PREVENZIONE INFORTUNI Il Concessionario dovrà osservare e fare osservare a favore dei lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione della concessione tutte le vigenti norme e prescrizioni contrattuali nazionali e, se rilevanti, provinciali relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni sul lavoro, contribuzioni a vario titolo poste a carico dei datori di lavoro. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario indipendentemente dalla sua natura, industriale, o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica. Il Concessionario è responsabile della osservanza delle prescrizioni di cui sopra anche da parte degli eventuali appaltatori e subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e/o soci e anche nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l’ipotesi del subappalto. ART. 25) - PERSONALE INCARICATO DAL CONCESSIONARIO Il Concessionario organizzerà il personale e i mezzi necessari alla esecuzione della concessione a totali sue cure e spese formando la mano d’opera necessaria e l’organizzazione tecnica. Il Concessionario dovrà comunicare il nome del responsabile della gestione degli impianti, nonché l’indirizzo al quale è reperibile. In particolare il personale che verrà a contatto con l’utenza ed il pubblico dovrà essere personale di fiducia del Concessionario e professionalmente capace. Il Concessionario dovrà impegnarsi a sostituire, su richiesta del Committente, il personale che abbia dato motivi di lagnanza. ART. 26) - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO E’OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO ADOTTARE NELLA ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE TUTTE LE CAUTELE NECESSARIE PER GARANTIRE L’INCOLUMITÀ DEGLI ADDETTI AI SERVIZI ED AI LAVORI, DEI CITTADINI, DEGLI OPERATORI, DELL’UTENZA E DI CHIUNQUE ALTRO E PER NON PRODURRE DANNI A BENI PUBBLICI E PRIVATI. RIMANE ESPRESSAMENTE CONVENUTO CHE IL CONCESSIONARIO, IN CASO DI INFORTUNIO, ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITÀ SIA CIVILI CHE PENALI, NONCHÉ IL CONSEGUENTE RISARCIMENTO DANNI E CHE QUINDI IN NESSUN CASO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SUO PERSONALE POSSONO ESSERE CONSIDERATI RESPONSABILI.

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ART. 27) – PIANO DELLA SICUREZZA Il Concessionario si impegna a predisporre entro tre mesi dalla stipula del presente contratto il Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza all’interno degli impianti sportivi concessi, come previsto dall’art. 19 del DM 18.03.1996 ed a comunicare all’Amministrazione comunale il nome dei responsabili e degli eventuali sostituti. Il Concessionario provvederà a dotare l’impianto di idonea segnaletica di sicurezza conforme a legge. All’ingresso dell’impianto il concessionario provvederà ad esporre il regolamento d’uso dello stesso. ART. 28) - DANNI A PERSONE E COSE Il Concessionario sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che a giudizio del Committente risultassero causati dal Concessionario o suoi appaltatori o subappaltatori nell’esecuzione della presente concessione. Il Concessionario in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese a rifondere i danni causati. Al fine di garantire l’osservanza dei suddetti obblighi il concessionario dovrà dotarsi di idonea e specifica polizza assicurativa. ART. 29) - CONTROLLI E SANZIONI L'Amministrazione Comunale, attraverso la Direzione Impianti Sportivi , potrà effettuare sopralluoghi e controlli in qualsiasi momento onde verificare il rispetto degli impegni assunti relativamente alla conduzione di tutte le attività gestionali previste nella presente Convenzione. Il Concessionario,nel corso dei controlli, metterà immediatamente a disposizione il materiale, locali, attrezzature e quant’altro richiesto dai funzionari incaricati. Dovrà essere inoltre consentito l'accesso in qualsiasi momento anche a tecnici dei Laboratori di Analisi, incaricati dal Committente, al controllo delle acque e dell’impianto in generale. Nel caso di inadempimenti riscontrati in occasione di tali controlli, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente ed applicare sanzioni commisurate al valore della prestazione rimasta inadempiuta, incrementata del 10%. In caso di inadempimento dei seguenti obblighi contrattuali:

• mancato rispetto degli orari minimi di apertura e di chiusura dell'impianto;

• anomalie sulla conduzione del servizio ristoro interno; • disfunzioni e/o disservizi sul regolare funzionamento

dell’impianto; • disfunzioni e/o disservizi sul regolare funzionamento delle

“Scuole Comunali di nuoto e ginnastica”; • mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e

manutenzione programmata; • l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di applicare una

sanzione compresa tra € 1.000,00 e € 3.500,00 oppure provvedere in base al comma precedente riguardo alle mancate manutenzioni.

La sanzione sarà applicata previa contestazione al Concessionario dell'inadempienza o abuso rilevato fissando un termine per

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provvedere alla eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima. Nel caso di mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria, l’Amm.ne potrà provvedervi in proprio con l’esecuzione di interventi in danno al concessionario. Al verificarsi della terza violazione contrattuale il Comune potrà recedere dal contratto con almeno trenta giorni di preavviso. Sarà equiparata agli inadempimenti sopracitati e quindi regolamentato in ugual modo, qualsiasi segnalazione da parte del Servizio di Igiene Pubblica della competente A.S.L. in merito ad irregolarità nella conduzione della piscina. Il Concessionario si obbliga altresì a rispettare ed attuare nel più breve tempo possibile le disposizioni e gli ordini di servizio emessi dall’Amm.ne Comunale. ART. 30) - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE - SUBAPPALTO E’ vietato cedere a terzi la concessione di cui alla presente Convenzione, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione definitiva a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale, salvo maggiori danni accertati. Il subappalto è ammesso, nei limiti e nei modi stabiliti dall’art.118 del d.lgs. 163/06 a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta e per la quota non eccedente il30%. In ogni caso l’Amm.ne Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra il concessionario e l’appaltatore per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali nessuna esclusa faranno carico al concessionario. E’ vietato altresì, cedere a terzi a qualsiasi titolo (gratuito o oneroso) spazi, aree, locali,ecc. interni ed esterni all’impianto, anche di limitata consistenza per lo svolgimento di attività di terzi. ART. 31) – COPERTURE ASSICURATIVE Il concessionario si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale normativo,previdenziale, assicurativo. A tutela dell’Amm.ne Comunale e degli utenti del servizio il concessionario si impegna altresì ad attivare coperture assicurative relative: 1)Alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio. La riprova dell’adempimento dell’onere sopra riportato avverrà mediante esibizione di copia esemplare di polizza debitamente corredata da autentica notarile della firma dell’agente emittente riportante i seguenti massimali assicurativi:

a) polizza RCT-RCO massimale unico di €. 1.500.000,00; b) polizza infortuni per bambini- con franchigia del 3%

€. 100.000,00 in caso di morte €. 150.000,00 in caso di invalidità permanente;

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€. 50,00 diaria giornaliera da ricovero. Il Concessionario si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possono derivare da inconvenienti e danni causati all’utente o a terzi, esonerando il Comune di Salerno da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa. 2) Polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, con massimale non inferiore a € 100.000,00 , con scadenza coincidente con il termine della concessione, per eventuali danni, furti o incendi arrecati alla struttura, impianti, arredi etc. dal concessionario o da terzi; Il Concessionario è tenuto alla presentazione delle predette garanzie prima di procedere alla stipula del contratto,rappresentandone condizione essenziale. ART. 32) – CAUZIONE DEFINITIVA Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a copertura dei seguenti oneri:

- somma dei canoni dovuti per l’intera durata del servizio;

- €. 157.000,00 a garanzia dell’esecuzione degli interventi obbligatori di manutenzione straordinaria;

- importo risultante dal computo metrico predisposto dal concorrente per l’esecuzione degli interventi facoltativi di manutenzione straordinaria;

La garanzia dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla richiesta del Comune, prima della firma del contratto e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. LA fideiussione dovrà precedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs.163/06. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria con conseguente affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. ART. 33) – ABUSI, INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni contrattuali,il Responsabile del Servizio Impianti Sportivi, inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del gestore. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all’applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite nell’art.29), il Comune potrà ordinare al gestore

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l’immediata sospensione del servizio, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. nei casi seguenti: a) per mancato rispetto del termine come sopra fissato,eccetto i

casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al gestore;

b) per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento dei servizi e degli altri impegni che formano oggetto del rapporto contrattuale;

c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del gestore;

d) per mancato pagamento di due trimestralità del canone di concessione;

Il Comune di Salerno, fatti salvi gli eventuali maggiori danni,potrà rivalersi sulla cauzione:

• a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi,necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento del gestore;

• a copertura della spese di indizione dei nuova gara per il riaffidamento del servizio,in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del gestore;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non ammettere,in futuro, a gare analoghe il concessionario che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto. ART. 34) – RECESSO DEL CONCESSIONARIO Il concessionario potrà recedere dalla presente convenzione previo avviso da comunicare almeno 6 (sei) mesi prima dell’inizio naturale della stagione sportiva prevista per il primo ottobre di ciascun anno. Il recesso in difetto di quanto sopra comporterà a carico del concessionario la corresponsione al Comune della penalità pari a 12 mensilità, così come determinato dall’offerta di gara. ART. 35) - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno. ART. 36) - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese di bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal contratto di concessione sono a totale carico del Concessionario. ART. 37) - ELEZIONI DI DOMICILIO – COSTITUZIONE IN MORA Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali il Concessionario dovrà eleggere domicilio in Salerno. I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Amministrazione Comunale della costituzione in mora della ditta affidataria.

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ART.38)–STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – VINCOLO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA La stipula del contratto deve avere luogo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione alla Ditta dell’accettazione dell’offerta. Se l’appaltatore non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dall’Amm.ne e non concorrono giusti motivi ad essere valutati dall’Amm.ne stessa per una stipula tardiva,questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione, incassando la cauzione provvisoria e di procedere a nuova selezione a spese dell’inadempiente. Costituiscono parte integrante del contratto il bando e il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale, nonché l’offerta economica della Ditta aggiudicataria. L’affidamento non si intende definitivo né il contratto obbligatorio finchè non sia intervenuta la superiore approvazione a termini di legge. L’affidataria resta,invece,vincolata dalla data del verbale di aggiudicazione. ART. 39) – NORMA DI RINVIO Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione e nella documentazione di riferimento, si richiama la normativa vigente.

IL DIRETTORE DEL SETTORE Impianti e Manutenzioni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -dott.ing. Matteo Basile