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ADEMPIMENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO A cura di Sandro PETTINATO (Dirigente del Ministero della Giustizia) Con la collaborazione di Cristina Tondi Cancelliere del Tribunale di Firenze E Vincenzo D’Amico dell’ODCEC di Firenze Edizione del 21 novembre 2017 Per maggiori informazioni visita il sito PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA © La presente pubblicazione ed i materiali riportati sul sito sono tutelati dal Diritto d’Autore e sono destinati all’utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà di utilizzo a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio. Ad eccezione di detta modalità di utilizzo, sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di Il “libretto verde” dal sito www.fallimento.it 1

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ADEMPIMENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

A cura di Sandro PETTINATO

(Dirigente del Ministero della Giustizia)Con la collaborazione di

Cristina Tondi Cancelliere del Tribunale di FirenzeE

Vincenzo D’Amico dell’ODCEC di Firenze

Edizione del 21 novembre 2017

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IL CONCORDATO PREVENTIVO

Le condizioni del concordato preventivo

Il legislatore, con il Dl n.35 del 14 marzo 2005, ha novellato parzialmente il concordato preventivo definendolo “strumento attraverso il quale la crisi dell’impresa può essere risolta anche mediante accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell’impresa”. Tale impostazione sembra la stessa seguita dal legislatore in tema di insolvenza delle grandi imprese in crisi (D.L. n. 281/2004), che ha innovato la procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria.La modifica ha riguardato gli art. 160, 161, 163, 177, 180, 181, aggiungendo infine l’art. 182-bis; in particolare, ha riguardato le condizioni per l’ammissione alla procedura, la domanda e l’apertura del concordato, la fase della chiusura, e infine, gli accordi stragiudiziali. Il D.lgs n. 169/2007 (decreto correttivo), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha completato le innovazioni apportate alla procedura di concordato preventivo.Il DL n. 179/12 convertito in legge n. 221/12 ha apportato alcune novità, soprattutto in materia di comunicazioni e notifiche a mezzo posta certificata a carico della cancelleria, del curatore e del commissario.La vecchia normativa prevedeva che l’imprenditore, per proporre domanda di concordato preventivo, doveva essere “meritevole” (cioè onesto ma sfortunato), e in “stato di insolvenza”. La nuova normativa ha eliminato il primo requisito, mentre il secondo è stato sostituito con quello di “crisi”.

Vengono eliminati, inoltre, le condizioni, rectius, la forma che la proposta di concordato doveva soddisfare, cioè:

A) il concordato con garanzia;B) il concordato con cessione dei beni;

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015 ha apportato ulteriori modifiche; infine D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha apportato le ultime modifiche.

I nuovi presupposti (art.160 l.f.) si fondano su un piano che può prevedere:1) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso

qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da queste partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

2) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

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3) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici;

4) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.5) Il piano di concordato (concordato con continuità aziendale ex art. 186

bis) di cui al riformato art. 161, l. fall., e che può prevedere:- la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore;- la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione;- la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nell’ipotesi cui al punto 5) il piano deve contenere: a) l’indicazione analitica dei costi e dei ricavi, le risorse finanziarie necessarie e le

relative modalità di copertura;b) attestazione, nella relazione del professionista, che il piano di concordato è

funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;c) eventuale indicazione di una moratoria fino a un anno dall’omologa per il

pagamento dei creditori muniti di privilegio.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente ma comunque in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di fallimento (vedasi 2° comma art. 160).

Inoltre per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, salvo che si tratti di al concordato con continuità aziendale (ex art. 186-bis).

LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA (art.161 l.f.)

La domanda di concordato (allegato su internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it) è proposta con ricorso firmato dal debitore (imprenditore in stato di crisi), al Tribunale in cui ha luogo la sede principale dell’impresa. L’imprenditore può depositare la domanda di c.p. unitamente alla documentazione di cui all’art. 161 L.F. [cioè con allegata una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, elenco dei creditori, e dei rispettivi crediti, valore dei beni, un piano contenente le modalità e i tempi di adempimento della proposta, l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore], oppure, riservandosi di depositare il ricorso, il piano e la documentazione di cui sopra entro un termine fissato dal giudice (tra 60 e 120 giorni prorogabile di ulteriori 60 giorni) producendo in tal caso:

I bilanci relativi agli ultimi 3 anni estratti dal Registro delle Imprese; La delibera ex art. 152 L.F.; La visura della CCIAA aggiornata con l’iscrizione della delibera ex art. 152 L.F.; Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti.

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Nello stesso termine può depositare ricorso ex art. 182 bis (accordi di ristrutturazione dei debiti), fatti salvi gli effetti prodotti dal ricorso fino all’omologazione.

La proposta è sottoscritta dal rappresentante legale (con firma da autenticare alla presenza del cancelliere o già autenticata dal legale che assiste la procedura).Nelle società di persone é deliberata dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.Nelle società di capitali é deliberata dagli amministratori. In questo caso la delibera deve risultare da verbale redatto da un notaio e deve essere depositata nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 del codice civile (art. 152 L.F. richiamato dall’art. 161 L.F. 4° comma). Il Tribunale di Firenze chiede quest’ultimo adempimento anche per le società di persone e quindi è necessario produrre la visura della CCIAA aggiornata con l’iscrizione della delibera ex art. 152 L.F.

Con il ricorso deve essere presentata, come documentazione allegata:- Certificato della CCIAA attestante l’iscrizione al registro imprese;- Delibera ai sensi dell’art. 152 L.F. e sua registrazione presso la CCIAA;- Elenco dei creditori sociali (con indirizzi e PEC) e dei relativi crediti;- un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori (con indirizzi), con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.- il Piano su cui si basa la proposta di concordato con descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; nonché l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; - Eventuale piano di ristrutturazione o di attribuzione delle attività ad un assuntore; - Una relazione di un professionista designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso (art. 161, 3° comma). - in caso di pagamento non integrale ai creditori con diritto di privilegio, pegno o ipoteca: relazione giurata ex art. 160, 2° comma (per esempio IVA di rivalsa, o valore dell’immobile inferiore al debito ipotecario).

N.B. : - Nel caso di proposta con riserva, l’imprenditore può depositare la domanda di c.p. unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti riservandosi di depositare il ricorso, il piano e la documentazione di cui sopra entro un termine fissato dal giudice (tra 60-120 giorni prorogabile di ulteriori 60 giorni). Nello stesso termine può depositare ricorso ex art. 182 bis (accordi di ristrutturazione dei debiti), fatti salvi gli effetti prodotti dal ricorso fino all’omologazione.

Il ricorso e gli atti allegati, ovvero, il ricorso senza la proposta e gli allegati, devono essere depositati in cancelleria personalmente dal debitore o dall’amministratore della società o dal legale che ne autentica la firma, su carta semplice unitamente alla ricevuta del

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versamento del contributo unificato (depositando ricevuta del modello F 23 oppure lottomatica) pari ad € 98,00 ed una marca di € 27,00 (il contributo copre la fase processuale fino all’ammissione del concordato).

Devono essere depositate tre copie cartacee complete di tutti gli allegati, ed ulteriore copia della domanda di concordato con riserva, mentre gli allegati devono essere depositati su supporto informatico.

Una copia a cura della cancelleria sarà inviata al pubblico ministero e trasmessa entro il giorno successivo al deposito al Registro delle imprese per la pubblicazione; a l pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati con la proposta di concordato ed attestazione, nonché copia della relazione del Commissario Giudiziale (ex art. 172 LF).

Dopo il deposito del ricorso il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Tribunale

Il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti, con decreto motivato dichiara aperta la procedura di concordato preventivo.

Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521, l’organo giurisdizionale, non potendo valutare né la convenienza economica, né la concreta fattibilità del piano di concordato preventivo, deve limitarsi ad un controllo di legalità formale e sostanziale. La Corte ha precisato che il Giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Ai fini dell’ammissibilità viene quindi riservato al Tribunale il controllo di fattibilità giuridica che si estrinsecherà in una verifica della idoneità della proposta concordataria a realizzare le complesse ipotesi dell’art. 160 L.F. (ad esempio: pagamento dei creditori come previsto nel concordato liquidatorio, prosecuzione dell’attività aziendale nel concordato in continuità, ecc.) attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti.

Il Tribunale con il provvedimento di cui sopra:

Dichiara, con decreto, aperta la procedura di concordato preventivo; Nomina il Giudice Delegato; Nomina il Commissario Giudiziale; Ordina la convocazione dei creditori non oltre  120 giorni dalla data del

provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi;

Stabilisce il termine non superiore a quindici giorni per il deposito in cancelleria della somma pari al 50% delle spese che si presume necessaria per l’intera procedura; con

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idonea motivazione può disporre il deposito di una somma anche minore e comunque non inferiore al 20%;

ordina al ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

Il deposito per spese deve essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissione della procedura (a mezzo di assegni circolari, non trasferibili, intestati alla procedura - nome e numero di CP - oppure mediante deposito in cancelleria della ricevuta del bonifico effettuato sul conto della procedura stessa, previa indicazione da parte del CG dell’Istituto di credito presso il quale ha aperto il conto, con specificazione del C.R.O. a prova dell’avvenuto versamento). In alcuni casi di estrema difficoltà finanziaria può accadere che il debitore non abbia la liquidità sufficiente per il deposito. Una soluzione potrebbe essere quella di richiedere, previa autorizzazione del GD, il finanziamento necessario ad una banca con il vincolo della prededuzione. La mancanza del deposito prescritto provoca la revoca del c.p. ovvero la possibile dichiarazione di fallimento (art. 173 l.f.).

Proposte concorrenti: uno o più creditori che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione dell’attestatore può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del Commissario Giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.  Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nell’attestazione il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.  Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori (ex art. 171, deve essere sottoposta al giudizio del Tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Il decreto di ammissione è reso pubblico dal cancelliere ai sensi dell’art. 17 mediante: Notifica al debitore tramite Pec o fax; Comunicazione al Pubblico ministero e al Commissario giudiziale; per via telematica alla CCIAA per l’annotazione nel Registro imprese; pubblicazione eventuale su quotidiani indicati dal Tribunale (cosiddetta “pubblicità

notizia”).

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Nel caso ci siano anche beni immobili (o beni mobili registrati) la cancelleria rilascia al Commissario copia autentica del decreto per la notifica al competente ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari, al P.R.A o al Pubblico Registro di navi o aeromobili ai fini della trascrizione.

A seguito dell’avvenuta ammissione alla procedura il Giudice Delegato annota e sottoscrive sui libri contabili il relativo decreto di ammissione al concordato. I libri sono poi restituiti al debitore che deve custodirli e tenerli a disposizione del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale. Tale adempimento, per prassi, non viene più svolto in quanto i documenti vengono consegnati direttamente al Commissario Giudiziale.

Dopo la presentazione del ricorso, l’imprenditore non deve effettuare alcun pagamento, intraprendere nuove azioni o sottoscrivere nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato. Il debitore può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.Gli eventuali contratti, posti in essere dal momento in cui si configura l’insolvenza, è consigliabile che prevedano una clausola di possibile risoluzione da parte degli organi della futura procedura di concordato.In caso di presentazione della domanda di concordato cosiddetta “in bianco”, ai sensi dell’art. 161, 6° comma, L.F, il Tribunale dispone gli obblighi informativi periodici. Il proponente deve quindi depositare, nel termine assegnato e comunque ogni 30 giorni, con documenti tra loro distinti e recanti una chiara intestazione:1) una relazione informativa circa l’andamento dell’ordinaria amministrazione, con un

chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, oltre che con la precisazione dell’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

2) un prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 161, comma 7, LF;

3) nonché un prospetto che rappresenti la situazione finanziaria della proponente; tale documento deve essere depositato su foglio separato dagli altri per consentire alla Cancelleria l’invio alla CCIAA.

Quando il piano di concordato comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il Tribunale dispone l'apertura di un procedimento competitivo.

Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del cpc ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere. L'offerta diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in

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conformità al procedimento competitivo. Le offerte non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal provvedimento competitivo e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il Giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta in base al piano, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il Commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile , anche agli atti da autorizzare di straordinaria amministrazione, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda. 

Il Commissario Giudiziale deve fornire ai creditori che ne fanno richiesta, previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso , in ogni caso si applica il divieto ex art. 124, comma primo, ultimo periodo.

Il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente, può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il Giudice Delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso.  Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.  In caso di scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato , ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta, e non si applica ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, (contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente), 72 ter

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(finanziamenti destinati ad uno specifico affare) e 80 primo comma (Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto).In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato . 

Il Commissario deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori sulla base delle scritture contabili e inviare ai medesimi creditori a mezzo di posta elettronica certificata se l’indirizzo risulta dal registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e professionisti e, in ogni altro a mezzo raccomandata o telefax (art. 171 2° comma) un avviso contenente la proposta e la data di convocazione per l’udienza fissata dal Tribunale, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata. Nello stesso avviso è contenuto l’avvertimento che tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal Commissario a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comunicato dai creditori. Nel caso in cui il messaggio di posta elettronica non venga ricevuto o il creditore non comunichi il suo indirizzo di posta elettronica certificata, il Commissario esegue le comunicazioni mediante deposito degli avvisi in cancelleria.

Nel frattempo procede all’inventario del patrimonio del debitore e predispone la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato, sulle garanzie offerte ai creditori , illustrando le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Sempre entro detto termine, invia la relazione a mezzo PEC ai creditori che hanno comunicato la loro PEC.Qualora non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori siano depositate proposte concorrenti, il Commissario Giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero tramite raccomandata od eventualmente tramite fax, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori . La relazione integrativa deve contenere una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate . Tutte le proposte di concordato possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa deve essere redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.All’udienza fissata per l’adunanza dei creditori davanti al Giudice Delegato, il Commissario illustra la propria relazione e la proposta definitiva del debitore, e quelle eventualmente presentate dai creditori ex art. 163 IV comma e il Giudice dispone procedersi alla votazione ai fini del calcolo delle maggioranze.

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Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il Giudice Delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo.

Nel verbale dell’adunanza sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei loro crediti, nonché l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare del loro credito. Pertanto il CG dovrà predisporre apposito elenco da allegare al verbale.

I creditori che non hanno votato possono far pervenire il loro voto per telegramma o lettera o fax o posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. I voti pervenuti in Cancelleria nei venti giorni successivi all’udienza sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze. Le manifestazioni espresse di assenso e di dissenso sono annotate dal Cancelliere in calce al verbale. Il giorno successivo alla scadenza del termine il Commissario Giudiziale dovrà depositare un elenco nominativo dei voti con chiara indicazione della percentuale dei voti espressi nonché un breve resoconto attestante il raggiungimento o meno delle maggioranze; dovrà specificare il nome del creditore, l’importo, il voto espresso e la data di ricezione del fax o PEC della manifestazione di voto (allegando gli atti ricevuti).

Decorsi i 20 giorni, il cancelliere trasmette il verbale al G.D. che:- se le maggioranze non sono state raggiunte: riferisce immediatamente al Tribunale che fissa un’udienza per provvedere ai sensi dell’art. 162, 2° comma;- se la maggioranza è stata raggiunta [dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi], si procede ex art. 180 L.F. ed il Tribunale fissa l’udienza in Camera di Consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’art. 17 e notificato, a cura del debitore, al CG e ai creditori dissenzienti.Entro 10 giorni da tale udienza, il Commissario Giudiziale deposita il proprio motivato parere (ex art. 180 comma 2 L.F.).Per quanto riguarda la costituzione, non vi è necessità che avvenga in quanto il Commissario esprime il proprio parere con la relazione art. 180.

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Il debitore, i creditori dissenzienti ed ogni altro interessato possono costituirsi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell’udienza allegando contributo unificato (depositando ricevuta del modello F 23 oppure lottomatica) pari ad € 98,00 ed una marca di € 27,00.Se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.Il Tribunale, decise le opposizioni, decreta in Camera di Consiglio l’omologazione del concordato preventivo.

Il decreto di omologa, che nomina il Liquidatore e il comitato dei creditori e determina le modalità di esecuzione in base al piano approvato dai creditori, è pubblicato ai sensi dell’art. 17 L.F. a cura della Cancelleria ed è provvisoriamente esecutivo.Il CG deve darne notizia ai creditori.

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’art. 180 L.F.

Il decreto di omologazione emesso in assenza di opposizioni, essendo non soggetto a gravame, diviene immediatamente definitivo con il deposito in Cancelleria. Il decreto emesso in presenza di opposizioni è invece reclamabile ai sensi dell’art. 183 L.F. ed è provvisoriamente definitivo.

Il termine per la proposizione del reclamo è quello di dieci giorni previsto dall’art. 739 c.p.c., ovvero quello di 30 giorni, previsto dall’art. 18 L.F., nell’ipotesi di contestuale dichiarazione di fallimento. Nel primo caso la notifica del decreto deve essere fatta ad istanza di una delle parti. In difetto di notificazione, il decreto sarà impugnabile nel termine di 6 mesi come previsto dall’art. 327 c.p.c..

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ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Accettare l’incarico; Ritirare in Cancelleria copia del decreto di ammissione e relativa documentazione; Comunicare al registro Imprese l’indirizzo PEC (entro 10 giorni dalla nomina); Ritirare in Cancelleria il deposito spese; Richiedere con istanza la nomina di istituto di credito in cui effettuare il deposito della

somma indicata in decreto e depositata dal debitore; Depositare in Cancelleria copia delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate. Sulla base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori depositato dal debitore,

inviare comunicazione via PEC a tutti i creditori in cui: comunica l’avvenuta ammissione alla procedura della società, indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, richiede l’espressione di voto e l’entità del credito da loro vantato (allegato su internet);

Richiedere al G. D., se è necessario, la nomina di uno stimatore per la valutazione dei beni (immobili, partecipazioni, azienda, merci, ecc.);

In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, notificare copia autentica del decreto ai fini della trascrizione presso gli uffici competenti (conservatoria pubblici registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, capitaneria di porto per le navi e compartimento dei trasporti per gli aeromobili);

Vigilare sull’amministrazione dei beni verificando che l’imprenditore non effettui alcun pagamento per debiti antecedenti la presentazione della domanda di C.P., intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato.

Se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale.

Fornire ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.

Riferire in merito alle proposte concorrenti tramite relazione integrativa, contenente una comparazione tra tutte le proposte ricevute, da depositare in cancelleria e comunicarle ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero tramite raccomandata od eventualmente tramite fax, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Redige l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione (allegato su internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it) deve essere depositata in cancelleria nei termini indicati dal G.D. e comunque almeno 45 giorni prima dell’adunanza dei creditori e deve essere inviata per PEC alle PEC che i creditori hanno comunicato. Nella relazione il Commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

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L’inventario del patrimonio del debitore, di cui al punto precedente, è redatto sulla base della contabilità, delle risposte pervenute dai creditori, delle perizie, delle informazioni comunque raccolte distinto tra attivo e passivo in prededuzione, privilegiato e chirografario;

Deposita una copia della relazione particolareggiata art., 172 per il P.M. (art. 161 L.F.) Richiedere eventualmente al Tribunale di voler opportunamente fissare il limite entro il

quale effettuare pagamenti senza autorizzazione del medesimo Tribunale; e ciò al fine di alleggerire la procedura da inutili adempimenti (art. 167 u.c.)

Ai fini di un corretto esame della situazione patrimoniale è consigliabile che il Commissario Giudiziale richieda: - al consulente del lavoro della società informazioni circa le pendenze contributive, l’ammontare del T.F.R. ed ogni altro potenziale onere nei confronti dei lavoratori dipendenti;- al legale della società un resoconto delle eventuali cause pendenti;- al commercialista e al responsabile amministrativo la situazione relativa ad imposte e contributi non versati, il contenzioso tributario in essere, una previsione sull’entità di ogni altro potenziale onere tributario;- ai debitori dell’impresa una conferma dei crediti esposti nell’attivo.

E’ da ricordare che in questa fase non si tratta di verificare giudizialmente il debito ma semplicemente di formare l’elenco dei creditori ai fini del voto. Rimane infatti inalterata ogni possibilità di valutazione in merito alla sussistenza e/o misura del debito vantato da terzi da svolgersi nella successiva fase di liquidazione dei beni. Sulla base della quantificazione degli ammessi al voto si determinano le maggioranze necessarie all’approvazione del concordato.

Deve raccogliere i voti pervenuti prima e durante l’udienza e calcolare le maggioranze secondo i seguenti criteri (art 177 e 178 L.F.):

1 - Maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (vale a dire una somma superiore al 50% del complessivo ammontare dei crediti ammessi, da raggiungersi entro la chiusura dell’udienza; se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale);2 – Qualora siano previste diverse classi di creditori, oltre alla maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto, occorre che la maggioranza dei crediti sia raggiunta anche all’interno del maggior numero di classi.

Se le maggioranze previste non sono raggiunte il Tribunale, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli art. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con sentenza emessa contestualmente al decreto (tale contestualità è funzionale all’applicazione del principio della consecuzione delle procedure). Pertanto in

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assenza di istanza di fallimento da parte dei creditori o del pubblico ministero viene emesso esclusivamente il decreto di inammissibile del concordato preventivo.

Se le maggioranze previste sono raggiunte il Tribunale ai sensi dell’art. 180, fissa l’udienza di comparizione in Camera di Consiglio del Commissario e del debitore davanti a sé. Il provvedimento è pubblicato ai sensi dell’art. 17 dalla Cancelleria e notificato, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti. Il debitore deve inoltre pagare il contributo unificato di euro 98,00 e la marca da bollo di euro 27,00 da apporsi nell’atto di costituzione ex art. 180 L.F.

Il Commissario deve predisporre il parere motivato sull’omologa da depositarsi almeno dieci giorni prima dell’udienza. Tale parere deve contenere indicazioni sui profili di legittimità del concordato (cioè deve indicare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 160 L.F.), sui profili di merito (fare cioè un sunto del ricalcolo dell’attivo disponibile e del passivo accertato), sul raggiungimento delle maggioranze ed un parere finale sul concordato stesso.

Se il parere è positivo e vi sono i requisiti previsti dall’art.180, il Tribunale, pronuncia il decreto di omologa, che viene pubblicato dalla Cancelleria ai sensi dell’art. 17.

Il CG deve darne notizia ai creditori.

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologa ai sensi dell’art. 180.

Il decreto di omologa è soggetto a registrazione presso l’Ufficio del Registro (vd. numero di repertorio indicato nel decreto stesso). Per il pagamento collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate – sezione tassazione atti giudiziari – e riempire i campi previsti.Per le modalità pratiche della registrazione del decreto di omologa del concordato preventivo si veda quanto riportato per il concordato fallimentare.

Il debitore, salvo il caso di c.p. mediante cessione dei beni, rientra nella piena disponibilità del suo patrimonio e può compiere atti di straordinaria amministrazione.L’attività del Commissario si trasforma, quindi, da “potere di sorveglianza dell’imprenditore” in potere “sull’adempimento del concordato” secondo le modalità fissate con il decreto. Il Commissario dovrà depositare eventuali somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili nei modi stabiliti dal Tribunale, che fissa le condizioni e le modalità per lo svincolo.

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LIQUIDAZIONE DEI BENI DOPO L’OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

L’art. 182 prevede che se il concordato consiste nella cessione dei beni, il Tribunale nomina nel decreto di omologa uno o più Liquidatori e un comitato dei creditori per assistere alla liquidazione e fissa le modalità della liquidazione.Il Tribunale dispone altresì che il Liquidatore effettui la pubblicità' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. (Ad oggi il Tribunale non dispone alcuna formalità pubblicitaria a carico del Liquidatore).

ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE

Nota importante: le istanze da depositare successivamente al decreto di omologa devono essere in bollo da euro 16,00 ogni quattro pagine e ciò in quanto non è previsto alcun contributo unificato per tale fase processuale e fino all’istanza di chiusura del concordato.

I compiti del Liquidatore in sintesi sono i seguenti: Accettare l’incarico entro 2 giorni dalla comunicazione via PEC; Predisporre il libro giornale della liquidazione e farlo vidimare da almeno un

componente del Comitato dei creditori per la registrazione di ogni operazione contabile inerente la liquidazione;

Informare il Comitato dei Creditori dell’avvenuta nomina; Prendere in consegna i beni ceduti e conseguentemente redigere l’inventario alla

presenza del legale rappresentante della società concordataria. Il verbale redatto deve essere depositato in cancelleria;

Procedere alla formazione dell’elenco dei creditori entro il termine fissato nel decreto di omologa, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161 LF e rettificate a norma dell’art.171 LF, nonché delle altre notizie che possono essere raccolte;

L’elenco dei creditori deve riportare l’indicazione per ciascun creditore dell’importo del credito e dell’eventuale diritto di prelazione dello stesso. Depositare in cancelleria l’elenco dei creditori e dei crediti, e comunicare l’avvenuto

deposito a mezzo PEC (o raccomandata A/R) a tutti i creditori. In questo modo si dà la possibilità ad ogni interessato di dirimere preventivamente eventuali controversie;

Redigere ogni sei mesi successivi alla data dell’omologa, o altro termine stabilito nel decreto di omologa, un rapporto riepilogativo delle attività svolte con indicazione di tutte le informazioni raccolte e il conto della gestione (art. 182 L.F.);

Trasmettere telematicamente copia di tale rapporto al comitato dei creditori unitamente agli estratti conto dei depositi postali e bancari relativi al periodo;

Trasmettere copia del rapporto al Commissario Giudiziale che provvederà ad inviarlo a mezzo PEC a tutti i creditori;

Nel caso si rendesse necessaria la nomina di avvocati e coadiutori, il Liquidatore deve presentare istanza al Giudice Delegato, anche per liquidare i relativi compensi

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Per le operazioni di realizzo, eventuali transazioni e comunque ogni altro tipo di atto di straordinaria amministrazione, deve essere presentata istanza al Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori.

Le vendite dei beni immobili, di cessione di azienda, di rami di azienda e di beni mobili e beni iscritti in pubblici registri, cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni individuali devono essere preventivamente autorizzati dal comitato dei creditori e inviata informativa al GD prima di dar loro esecuzione; le operazioni di vendita devono essere eseguite con le modalità stabilite nel decreto di omologa e comunque osservando gli art. da 105 a 108-ter in quanto compatibili. Effettuata la procedura competitiva ed incassato il saldo prezzo, deve essere predisposto il decreto di trasferimento che il Giudice firmerà previa verifica; contestualmente, deve essere predisposta istanza di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie gravanti sui beni venduti.Se la cessione avviene con atto notarile, dopo il rogito presentare istanza al Giudice per l’emissione del decreto di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie gravanti sui beni venduti (si veda, per i particolari, la sezione sul fallimento).

Le somme riscosse devono essere depositate entro 5 giorni presso l’istituto di credito designato dal Giudice Delegato, intestandole alla liquidazione del concordato. I prelievi e le utilizzazioni di somme devono essere autorizzati dal Giudice Delegato. Il Liquidatore deve verificare che le condizioni applicate al rapporto bancario siano allineate alle migliori offerte su piazza proposte alle procedure concorsuali, verificando che non vi siano scostamenti durante la procedura.

Informare ogni sei mesi il Comitato dei Creditori dell’andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali.Il Liquidatore, nel rispetto delle scadenze per i pagamenti previsti nella proposta concordataria, salvo diversa disposizione del Giudice Delegato, deve presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di riparto delle stesse (riservando quelle occorrenti per la procedura) con il seguente ordine:- per il pagamento delle spese di procedura;- per il pagamento delle spese in prededuzione;- per il pagamento dei creditori privilegiati, ordinati per classe, secondo l’ordine assegnato dalla legge;- per il pagamento dei creditori chirografi.

L’effettuazione del pagamento delle somme assegnate ai creditori con il piano di riparto deve avvenire a mezzo assegni circolari non trasferibili spediti a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo bonifico bancario. Gli importi per crediti contestati, condizionali o irreperibili devono essere depostati secondo quanto previsto dal decreto di omologa oppure, in mancanza, secondo quanto disposto dal G.D., che normalmente prevede di depositarli presso un Istituto di credito su libretti a risparmio intestati a ciascun creditore.Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale il Liquidatore deve presentare al Giudice Delegato il conto della gestione.

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Dopo l’approvazione del conto e la liquidazione del compenso al Liquidatore e al Commissario, che deve essere richiesta al Tribunale, il Liquidatore deve rimettere gli importi dovuti o quelli restanti ai singoli creditori con le stesse modalità sopra dette.

ADEMPIMENTI FINALILa riforma sebbene abbia superato il problema relativo alla chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 prevedendo appunto che il decreto di omologazione chiude il concordato preventivo, non affronta la questione relativa alla chiusura della procedura nella ipotesi dell’eventuale fase di liquidazione dei beni. Si ritiene che sia opportuno adottare la prassi di seguito indicata, salvo un diverso orientamento del Tribunale.Una volta che il Liquidatore ha ultimato gli adempimenti previsti dalla procedura di liquidazione (pagamenti, il conto della gestione, liquidazione del compenso) il Commissario dovrà depositare una istanza con la quale chiede al Tribunale di voler dichiarare con decreto la completa esecutività del concordato (allegato su internet). N.B. All’istanza deve essere allegata ricevuta di versamento per contributo unificato pari ad euro 98,00 più una marca da euro 27,00. Il Tribunale preso atto ed accertata la esecuzione del concordato dichiara con decreto la completa esecuzione ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia (art. 185 e art. 136 L.F.)1

Tale provvedimento è comunicato dalla cancelleria al Registro delle Imprese per la pubblicazione.

ADEMPIMENTI FISCALIPer la registrazione del decreto di omologa del concordato preventivo si veda quanto riportato per il concordato fallimentare.

Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis, che consiste in un accordo stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, cui va allegata una relazione redatta da un professionista (revisore

1 L’art. 136 LF dispone originariamente per quanto attiene al concordato fallimentare. Tuttavia la giurisprudenza e la prassi consolidata hanno ormai esteso al concordato preventivo queste disposizioni, in quanto comunque anche per tale procedura deve essere individuato il momento finale di chiusura della procedura concorsuale.

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contabile) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

Tale procedura, rispetto a quella del concordato preventivo ex art. 161 l.f., dispone che la fase istruttoria sia curata dall’imprenditore in via extraprocessuale mirata al raggiungimento di un accordo sui debiti e, ottenuto il consenso dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti, deposita ricorso per l’omologa dell’accordo unitamente ad una relazione redatta da un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attualità dell’accordo stesso con riferimento ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei con rispetto dei seguenti termini: - entro 120 gg. dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; - entro 120 gg dalla scadenza in caso, di crediti non ancora scaduti dal giorno della sua pubblicazione.

Il ricorso deve essere depositato in cancelleria con la documentazione ex art. 161, L.F., nota di iscrizione a ruolo e il contributo unificato pari a € 98,00 e una marca da € 27,00 .

Dopo essere stato depositato in cancelleria, il cancelliere pubblica l’accordo, nel Registro delle imprese [presso la Camera di Commercio] che acquista efficacia il giorno dopo la pubblicazione. Qualche Tribunale chiede che l’accordo sia depositato dalla società, tramite notaio, presso il Registro delle Imprese.Tale adempimento permette a tutti i creditori e a chi ne abbia interesse di prendere atto dell’accordo e, eventualmente proporre opposizione al Tribunale.

Inoltre, tale pubblicità serve anche a far si che i creditori per titolo e anteriori alla data di deposito non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore (art. 168 L.F.); tale iniziativa può essere chiesta al GD anche dal debitore nel corso delle trattative. Se accolta l’istanza di sospensione è pubblicata nel Registro delle imprese a cura della cancelleria.

Il cancelliere, predisposto il fascicolo, lo trasmette al Presidente il quale designa il G.D. competente che fissa udienza.Entro 30 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese i creditori e gli interessati possono proporre opposizioni. Decise eventuali opposizioni, il Tribunale omologa gli accordi con decreto motivato. Il cancelliere deposita in cancelleria il decreto e procede alle pubblicazioni ex art. 17 L.F. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, la parte deve produrre in cancelleria attestato di non opposizione da parte della Corte di Appello. Il cancelliere preso atto della non opposizione attesta la definitività sul decreto di omologa. La parte depositerà copia del decreto con l’attestazione della definitività presso il Registro delle imprese.

N.B.: è importante sottolineare come la L. n.122/2010 abbia previsto il divieto da parte dei creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive anche nel corso delle trattative volte alla conclusione dell’accordo di ristrutturazione e prima della sua formulazione per un lasso di tempo di sessanta giorni.

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Inoltre, la L.n.111/2011 ha previsto che anche l’impresa agricola in stato di crisi possa contare sugli istituti dell’accordo di ristrutturazione e della transazione fiscale.

Transazione fiscale ex art. 182 ter, L.F.

Il D. Lgs n. 5/2006, come modificato dalla L. n. 122/2010, ha previsto per l’imprenditore di presentare, con il piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall’art. 160 L.F. un programma di transazione fiscale, con il quale il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati da enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo.La L. n. 2/2009, ha previsto, con riguardo all’IVA e alle ritenute operate e non versate, che tale proposta possa prevedere esclusivamente il pagamento dilazionato, ma non più il pagamento parziale.La Corte di Giustizia Ue, con sentenza C-546/14, pubblicata il 7 aprile 2016, con riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunale di Udine, con ordinanza del 30 ottobre 2014, ho stabilito che l’imprenditore in stato di insolvenza, al fine di estinguere le proprie passività mediante la liquidazione del suo patrimonio, può presentare un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, con il quale propone di pagare soltanto parzialmente un debito per l’imposta sul valore aggiunto attestando – sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente – che il credito dell’Amministrazione finanziaria non riceverebbe una soddisfazione migliore nel caso del proprio fallimento.

Il programma deve rispettare le seguenti condizioni:

1) se il credito tributario o contributivo è privilegiato, la percentuale i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di gestione di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) se invece il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento deve essere uguale a quello degli altri creditori chirografari, o, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

La procedura è analoga a quella seguita per gli accordi di ristrutturazione (ricorso con allegata ricevuta versamento € 98,00 e marca da € 27,00), ma la proposta deve essere depositata anche presso gli uffici del concessionario nazionale per la riscossione e presso l’ufficio competente, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione prevista. L’assenso è espresso nei successivi trenta giorni ed equivale alla sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. Tale istituto, come previsto dalla L. n. 122/2010, è esteso anche alle imprese agricole in stato di crisi.La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis è revocata di diritto nel caso in cui il debitore non effettui i pagamenti, entro 90 giorni dalle scadenze previste, all’Agenzie fiscali e agli enti di previdenza e assistenza obbligatorie.

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Concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.

Il piano di concordato di cui al riformato art. 161, l. fall., può prevedere:- la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore;- la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione;- la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.- In questi casi, fermo quanto disposto dal nuovo art. 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura e sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce, altresì, la continuazione dei contratti pubblici.

Le condizioni del concordatoLe condizioni da rispettare sono le seguenti, in aggiunta a quelle previste dall’art. 160 L.F.:- una relazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (business plan); - una relazione di un professionista che deve specificatamente attestare che “la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”.- una eventuale richiesta di moratoria possibile fino ad un anno dalla omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca; tali creditori non hanno diritto di voto.

N.B.: l’ammissione a tale tipologia di concordato non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando in gara l’impresa presenta :- relazione di un professionista in possesso dei requisiti ex art. 67 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; - dichiarazione di altro professionista o operatore sulla capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l’affidamento dell’appalto.

Il ricorso deve essere depositato in cancelleria con la documentazione ex art. 161, L.F. (come indicato precedentemente), e il contributo unificato pari a € 98,00 e una marca da € 27,00.

L’iter processuale segue gli artt. 160 e segg. e si ritiene conclusa con il provvedimento di omologa. Tuttavia, se nel corso di una procedura iniziata l’attività d’impresa cessa o risulta dannosa per i creditori il Tribunale provvede ai sensi dell’art. 173 L.F.

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria ex art. 182 septies L.F.

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L'art. 9 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, entrato in vigore il 27 giugno 2015, ha previsto che quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà' dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;

b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché' sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

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