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news.admin.ch Accordo Svizzera - UE sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: firma e procedura di consultazione Berna, 27.05.2015 - In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l’Accordo con l’UE sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. L’Accordo è stato firmato in mattinata a Bruxelles. La Svizzera e i 28 Stati membri dell’UE intendono raccogliere i dati dei conti dal 2017 e scambiarli dal 2018, una volta create le necessarie basi legali. Con l’attuazione dello standard globale la Svizzera e l’UE contribuiscono in modo importante a ostacolare l’evasione fiscale. L’Accordo si iscrive nella politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari che mira all’imposizione conforme a livello internazionale. L’Accordo bilaterale è stato firmato in data odierna a Bruxelles dal Segretario di Stato, Jacques de Watteville, dal ministro delle finanze lettone, Jānis Reirs, in qualità di rappresentante della presidenza UE e dal commissario europeo Pierre Moscovici. L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali è applicabile a tutti i 28 Stati membri dell’UE e riprende integralmente lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dell’OCSE (standard globale). Finora circa 100 Paesi, tra cui tutte le più importanti piazze finanziarie, si sono dichiarati favorevoli all’introduzione dello standard globale. Un primo gruppo di circa 50 Stati porrà in vigore lo standard già nel 2016. L’Accordo tra la Svizzera e l’UE dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017 e il primo scambio di dati dovrebbe avvenire nel 2018, a condizione che le procedure di approvazione in Svizzera e nell’UE si concludano in tempo utile. A livello formale l’Accordo firmato è un Protocollo di modifica che sostituisce l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sulla fiscalità del risparmio, in vigore dal 2005. Nell’interesse della piazza economica svizzera il testo mantiene tuttavia l’attuale esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. L’Accordo è in linea con il mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. Formalmente non è possibile collegare l’introduzione dello standard globale ad altri temi fiscali e finanziari. Negli ultimi anni diversi Stati membri dell’UE hanno avviato o potenziato programmi di regolarizzazione. La questione della regolarizzazione del passato con gli Stati limitrofi e i maggiori Stati membri dell‘UE può pertanto essere considerata ampiamente risolta. Nell’ottica di un miglioramento dell’accesso al mercato, sono stati condotti i primi colloqui esplorativi con l’UE concernenti la fattibilità e la possibile impostazione di un accordo settoriale sui servizi finanziari. Il loro proseguimento dipenderà dagli ulteriori sviluppi delle relazioni con l’UE in generale e della questione relativa alla libera circolazione delle persone in particolare. Per quanto riguarda le procedure di riconoscimento in corso sull’equipollenza della normativa e della vigilanza svizzere (Solvency II, controparti centrali), la Commissione europea ha prospettato una conclusione positiva a breve. Ulteriore modo di procedere Gli ambienti interessati e i Cantoni potranno prendere posizione in merito all’Accordo fino

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Accordo Svizzera - UE sullo scambio automatico di informazioni

a fini fiscali: firma e procedura di consultazione

Berna, 27.05.2015 - In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale haavviato la procedura di consultazione concernente l’Accordo con l’UE sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. L’Accordo è stato firmato in mattinata a Bruxelles. La Svizzera e i 28 Stati membri dell’UE intendono raccogliere i dati dei conti dal 2017 e scambiarli dal 2018, una volta create le necessarie basi legali. Con l’attuazione dello standard globale la Svizzera e l’UE contribuiscono in modo importante a ostacolare l’evasione fiscale. L’Accordo si iscrive nella politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari che mira all’imposizione conforme a livello internazionale.

L’Accordo bilaterale è stato firmato in data odierna a Bruxelles dal Segretario di Stato, Jacques de Watteville, dal ministro delle finanze lettone, Jānis Reirs, in qualità di rappresentante della presidenza UE e dal commissario europeo Pierre Moscovici. L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali è applicabile a tutti i 28 Stati membri dell’UE e riprende integralmente lo standard globale per lo scambio automatico diinformazioni a fini fiscali dell’OCSE (standard globale). Finora circa 100 Paesi, tra cui tutte le più importanti piazze finanziarie, si sono dichiarati favorevoli all’introduzione dello standard globale. Un primo gruppo di circa 50 Stati porrà in vigore lo standard già nel 2016. L’Accordo tra la Svizzera e l’UE dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017 e il primo scambio di dati dovrebbe avvenire nel 2018, a condizione che le procedure di approvazione in Svizzera e nell’UE si concludano in tempo utile.

A livello formale l’Accordo firmato è un Protocollo di modifica che sostituisce l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sulla fiscalità del risparmio, in vigore dal 2005. Nell’interesse della piazza economica svizzera il testo mantiene tuttavia l’attuale esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate.

L’Accordo è in linea con il mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. Formalmente non è possibile collegare l’introduzione dello standard globale ad altri temi fiscali e finanziari. Negli ultimi anni diversi Stati membri dell’UE hanno avviato o potenziato programmi di regolarizzazione. La questione della regolarizzazione del passato con gli Stati limitrofi e i maggiori Stati membri dell‘UE può pertanto essere considerata ampiamente risolta.

Nell’ottica di un miglioramento dell’accesso al mercato, sono stati condotti i primi colloquiesplorativi con l’UE concernenti la fattibilità e la possibile impostazione di un accordo settoriale sui servizi finanziari. Il loro proseguimento dipenderà dagli ulteriori sviluppi delle relazioni con l’UE in generale e della questione relativa alla libera circolazione delle persone in particolare. Per quanto riguarda le procedure di riconoscimento in corso sull’equipollenza della normativa e della vigilanza svizzere (Solvency II, controparti centrali), la Commissione europea ha prospettato una conclusione positiva a breve.

Ulteriore modo di procedere

Gli ambienti interessati e i Cantoni potranno prendere posizione in merito all’Accordo fino

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Cancelleria federale

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al 17 settembre 2015 nel quadro della procedura di consultazione avviata in data odierna dal Consiglio federale. Successivamente il Consiglio federale lo sottoporrà unitamente al relativo messaggio alle Camere federali per approvazione.

In parallelo sono in corso i lavori per creare le basi legali per lo scambio automatico di informazioni con l’estero. Nelle prossime settimane il Consiglio federale adotterà i messaggi concernenti la LSAI, l’Accordo multilaterale tra autorità competenti e la Convenzione multilaterale del Consiglio d’Europa e dell’OCSE e li sottoporrà all’attenzione delle Camerefederali. 

Indirizzo cui rivolgere domande:

Mario Tuor, Comunicazione SFItel. +41 58 462 46 16 , [email protected]

Informazione DFAEtel. +41 58 462 31 53 , [email protected]

Pubblicato da

Il Consiglio federaleInternet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it

Dipartimento federale delle finanzeInternet: http://www.dff.admin.ch/it

Dipartimento federale degli affari esteriInternet: http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/recent/media.html

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Il Consiglio federale

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27 maggio 2015

Rapporto esplicativo concernente un Proto-collo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE

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Indice

 

Compendio.............................................................................................................................................3

1  Situazione iniziale ..................................................................................................................... 4 

2  Andamento e risultato dei negoziati ....................................................................................... 5 

3  Rapporto con il diritto europeo e internazionale .................................................................. 6 

4  Valutazione ................................................................................................................................ 9 

5  Spiegazioni concernenti il Protocollo di modifica .............................................................. 11 5.1  Considerazioni preliminari ........................................................................................................ 11 5.2  Spiegazioni concernenti l’ingresso del Protocollo di modifica .................................................. 11 5.3  Spiegazioni sull’Accordo con l’UE ............................................................................................ 12 5.4  Spiegazioni sull’allegato I (standard comune di comunicazione di informazioni) .................... 17 5.5  Spiegazioni sull’allegato II ........................................................................................................ 24 5.6  Spiegazioni sul Protocollo di modifica ...................................................................................... 25 

6  Diritto di applicazione e modifica del diritto vigente .......................................................... 28 6.1  Diritto di applicazione per l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE ......... 28 6.2  Abrogazione di due leggi federali ............................................................................................. 28 

7  Ripercussioni dell’avamprogetto .......................................................................................... 30 7.1  Spese per beni e servizi, spese per il personale ...................................................................... 30 7.2  Ripercussioni economiche ........................................................................................................ 30 7.3  Ripercussioni fiscali .................................................................................................................. 31 

8  Rapporto con il programma di legislatura ........................................................................... 32 

9  Aspetti giuridici ...................................................................................................................... 33 9.1  Costituzionalità ......................................................................................................................... 33 9.2  Referendum .............................................................................................................................. 33 9.3  Forma dell’atto normativo ......................................................................................................... 33 

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Compendio

All’indomani della crisi finanziaria e del debito, il tema della lotta globale contro la sottrazione d’impo-sta ha acquistato importanza e l’attenzione di un’ampia parte della comunità internazionale. Il 15 lu-glio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (di seguito standard globale). L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione per l’in-troduzione dello standard globale dell’OCSE con le Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l’UE. In occasione dell’assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014, pres-soché 100 Paesi si sono dichiarati favorevoli all’introduzione del nuovo standard globale. Alcuni di essi hanno comunicato di voler effettuare il primo scambio automatico di informazioni nel 2017, altri, tra cui la Svizzera, nel 2018, fatte salve le procedure legislative interne. I negoziati con l’UE sono stati svolti in base al mandato adottato dal Consiglio federale e si sono con-clusi il 27 maggio 2015 con la firma di un Protocollo che modifica l’attuale Accordo del 26 otto-bre 20041 sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. A livello materiale il Protocollo rielabora e modifica quasi interamente l’Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente, trasformandolo in un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE. L’Accordo riveduto («Accordo sullo scambio auto-matico di informazioni con l’UE», di seguito «Accordo con l’UE») comprende principalmente tre ele-menti: reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell’OCSE.

Quest’ultimo è stato ripreso senza deroghe dall’Accordo con l’UE. Laddove lo standard globale attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell’Accordo. In questo modo è garantito che la Svizzera possa esercitare tali possibilità di scelta nei confronti di tutte le Giurisdizioni partner e così attuare uniformemente lo standard globale con tutte le Giurisdi-zioni partner;

lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard globale dell’OCSE vigente con-formemente all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE del 2014 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello di convenzione dell’OCSE);

una disposizione concernente l’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Tale disposizione è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio e opera nell’interesse della piazza eco-nomica svizzera.

Il Protocollo di modifica è completato da una dichiarazione congiunta delle Parti contraenti, in cui si impegnano a metterlo in vigore con effetto al 1º gennaio 2017, purché le procedure di approvazione in Svizzera e nell’UE si siano concluse per tale data. Il Protocollo di modifica contiene inoltre le disposi-zioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni. L’avamprogetto non contiene una legge di attuazione. Per lo scambio automatico di informazioni do-vrà essere applicata la legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) posta in consultazione il 14 gennaio 20152 e la legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF)3 per lo scambio di informazioni su richiesta. L’introduzione dello standard globale con l’UE è parte integrante della strategia del Consiglio federale, che mira a una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni quadro accettate a livello internazionale. Inoltre ha permesso di avviare i colloqui in merito alla salvaguardia e al miglioramento dell’accesso al mercato e di realizzare ampiamente la regolarizzazione del passato.

1 RS 0.641.926.81 2 La relativa documentazione è disponibile all’indirizzo http://www.admin.ch > Diritto federale > Pro-

cedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Dipartimento federale delle fi-nanze.

3 RS 672.5

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In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello internazionale, l’Accordo con l’UE in quanto principale partner commerciale è nell’interesse della Svizzera.

Situazione iniziale

Evoluzione dello scambio automatico di informazioni Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale aveva dichiarato di essere disposto a partecipare attivamente, in seno all’OCSE, allo sviluppo di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni in-teso a garantire la conformità sotto il profilo fiscale. Lo standard globale doveva essere unico e soddisfare requisiti elevati per quanto concerne il rispetto del principio di specialità e riservatezza; assicurare la reciprocità; prevedere norme affidabili per l’accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme

giuridiche, compresi i trust e le società di sede. In seguito la Svizzera ha partecipato attivamente allo sviluppo dello standard globale dell’OCSE. Poiché lo standard globale sviluppato dall’OCSE è in linea con le direttive del Consiglio federale, la Svizzera ha appoggiato la dichiarazione adottata in occasione del Consiglio dell’OCSE a livello mini-steriale del 6 e 7 maggio 2014 e l’adozione definitiva dello standard in seno al Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014. L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione per l’intro-duzione dello standard globale con le Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l’UE. In occasione dell’assemblea plenaria del Forum globale tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014, pressoché 100 Paesi si sono dichiarati favorevoli all’introduzione del nuovo standard globale. Alcuni di essi hanno comunicato di voler effettuare il primo scambio automatico di informazioni nel 2017, altri, tra cui la Svizzera, nel 2018, fatte salve le procedure legislative interne. Il 14 gennaio 2015 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto sullo scambio au-tomatico di informazioni. Quest’ultimo comprende l’Accordo multilaterale tra autorità competenti con-cernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Au-thority Agreement, MCAA) che si fonda sull’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa).4 Se lo scambio automatico di informazioni viene introdotto sulla base di questi due accordi internazionali, sarà necessaria un’attivazione bilaterale. Il 29 aprile 2015 il Consiglio federale ha posto in consultazione una prima attivazione bilaterale. Si tratta dell’introduzione dello scambio au-tomatico di informazioni con l’Australia.5 In alternativa all’attuazione mediante Convenzione sull’assi-stenza amministrativa, MCAA e attivazione bilaterale, lo scambio automatico di informazioni può es-sere introdotto anche con un accordo bilaterale. Quest’ultima variante è la procedura scelta per l’UE ed è oggetto del presente progetto. Anche l’UE ha compiuto diversi passi verso l’attuazione dello standard globale. Il 9 dicembre 2014 è stata approvata una revisione della direttiva dell’UE relativa alla cooperazione amministrativa,6 se-condo cui a partire dal 1º gennaio 2016, ad eccezione dell’Austria,7 gli Stati membri dell’UE raccol-gono dati secondo lo standard globale dell’OCSE e li scambiano tra loro per la prima volta nel 2017.8

4 La documentazione concernente entrambi i progetti sono disponibili all’indirizzo http://www.ad-

min.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Di-partimento federale delle finanze.

5 La relativa documentazione è disponibile all’indirizzo http://www.admin.ch > Diritto federale > Pro-cedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > Dipartimento federale delle fi-nanze.

6 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1.

7 L’Austria applicherà la direttiva 2014/107/UE nel suo complesso soltanto dal 1º gennaio 2017, vale a dire che raccoglierà i dati secondo lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni e li scambierà solo dal 2018.

8 Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fi-scale, GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

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Inoltre l’UE ha avviato le trattative con la Svizzera e altri Stati terzi (Liechtenstein, Andorra, San Ma-rino, Principato di Monaco) finalizzate all’introduzione dello scambio automatico di informazioni. L’attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE Dal 1º luglio 2005 nell’UE si applica la direttiva sulla fiscalità del risparmio9 che disciplina la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, versati alle persone fisiche in uno Stato membro dell’UE al di fuori del proprio Stato di residenza. In sostanza, questa direttiva prevede lo scambio automatico di informazioni concernenti i pagamenti di interessi. Singoli Stati membri adottano in alternativa un sistema di ritenuta d’imposta. L’UE ha concluso accordi sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, San Marino, il Principato di Monaco e determinati territori dipendenti o associati agli Stati membri per impedire che contribuenti di Paesi membri eludessero la direttiva europea sulla fiscalità del risparmio mediante investimenti su piazze finanziarie al di fuori dell’UE. In linea di principio tutti questi accordi si fondano sul sistema della direttiva UE sulla fiscalità del risparmio. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE è entrato in vigore il 1° lu-glio 2015 e fa parte degli «Accordi bilaterali II».

Analogamente alla direttiva UE sulla fiscalità del risparmio, le misure a garanzia dell’imposta riguar-danti i pagamenti transfrontalieri di interessi costituiscono l’elemento centrale dell’Accordo sulla fisca-lità del risparmio. L’Accordo prevede una ritenuta d’imposta del 35 per cento sui pagamenti di interessi che sono effettuati da un agente pagatore in Svizzera – solitamente una banca – a una persona fisica avente la propria residenza fiscale in uno Stato membro dell’UE. La ritenuta d’imposta è concepita come imposta di garanzia (ovvero non ha effetto liberatorio). Anziché assoggettarsi al prelievo della ritenuta d’imposta, le persone interessate possono autorizzare l’agente pagatore a comunicare alle autorità fiscali competenti i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio contiene inoltre una clausola sullo scambio di informazioni su richiesta. Tale clausola è limitata ai casi di frode fiscale e violazioni analoghe nonché ai redditi contemplati dall’Ac-cordo.

Oltre alle misure a garanzia dell’imposta riguardanti i pagamenti transfrontalieri, l’Accordo sulla fisca-lità del risparmio comprende un ulteriore elemento centrale, ovvero una disposizione che, a determi-nate condizioni, abroga l’imposizione alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate in relazione alla Svizzera.

Andamento e risultato dei negoziati

Dal 2008 la Commissione europea si è impegnata a rivedere la direttiva UE sulla fiscalità del risparmio per eliminare le scappatoie fiscali. Da un lato, si trattava di estendere il concetto di interessi ad altri strumenti finanziari come ad esempio prodotti strutturati a capitale protetto, determinati contratti di as-sicurazione sulla vita e investimenti collettivi di capitale che fino ad allora non erano stati considerati. D’altro lato, bisogna impedire l’elusione della direttiva attraverso società e strutture interposte, come ad esempio i trust. Oltre alla direttiva UE sulla fiscalità del risparmio dovevano essere riveduti anche i relativi accordi con Paesi terzi, poiché il loro contenuto si basava in larga misura sulla direttiva UE. A tal proposito, il 14 maggio 2013, il Consiglio per l’economia e la finanza dell’UE (ECOFIN) ha licen-ziato un mandato all’attenzione della Commissione europea per avviare negoziati con Svizzera, An-dorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e San Marino volti ad adeguare l’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Nelle negoziazioni avrebbero dovuto essere tenuti in conto anche gli sviluppi internazionali. Il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha approvato a sua volta il mandato di negoziazione relativo all’Accordo sulla fiscalità del risparmio.

In base al mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2013, la delega-zione svizzera incaricata delle trattative ha avviato i negoziati con l’UE mirando a un aggiornamento tecnico dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Tuttavia è risultato in tempi relativamente brevi che una simile revisione avrebbe presentato numerose problematiche tecniche per le quali sarebbe in parte stato indispensabile elaborare soluzioni complesse. Nel caso in cui fosse stata perseguita una

9 Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da rispar-

mio sotto forma di pagamenti di interessi, GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

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rapida conclusione dei negoziati, questi avrebbero dovuto limitarsi a pochi punti. Invece per un aggior-namento completo sarebbe stato necessario prevedere trattative molto più lunghe. Pertanto entrambe le parti avevano concluso che in linea di principio un aggiornamento puramente tecnico dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio quale soluzione transitoria sarebbe stato possibile, ma nel contesto dell’adozione, prevista per la primavera del 2014, di uno standard globale sullo scambio automatico di informazioni da parte dell’OCSE sarebbe stato anche temporalmente precario, incompleto nel conte-nuto e troppo oneroso rispetto ai risultati auspicati.

Dopo che l’OCSE ha licenziato il 15 luglio 2014 lo standard globale e il Consiglio federale ha appro-vato l’8 ottobre 2014 un mandato di negoziazione con l’UE per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, le trattative in corso sulla revisione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio sono state riorientate. All’inizio dei negoziati vi era una certa incertezza sulle competenze interne all’UE nell’am-bito dello scambio automatico di informazioni, ovvero non era chiaro se sarebbe stato necessario un unico accordo con l’UE oppure se avrebbero dovuto essere conclusi accordi con i singoli Stati mem-bri. Dalle risposte degli Stati membri e della Commissione europea è risultato che la competenza in questo settore spetta all’UE. Per questo motivo i negoziati si sono svolti con l’UE determinando l’at-tuale risultato. La conclusione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni con i singoli Stati membri dell’UE è dunque superflua. Il 19 marzo 2015 i negoziati si sono conclusi con la parafatura e il 27 maggio 2015 con la firma di un Protocollo che modifica l’attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE, il quale in-troduce lo scambio automatico di informazioni tra le Parti contraenti. A livello materiale il Protocollo rielabora e modifica quasi interamente l’Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente trasformandolo in un accordo sullo scambio automatico di informazioni. È stata scelta la forma del protocollo di modifica poiché il mandato della Commissione europea si basava sulla revisione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, consentendo di trasporre determinati elementi dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio nel nuovo Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE. L’Accordo riveduto («Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE», di seguito «Accordo con l’UE») comprende principal-mente tre elementi: il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell’OCSE.

Quest’ultimo è stato ripreso senza deroghe dall’Accordo. Laddove lo standard globale attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell’Accordo. In questo modo è garantito che la Svizzera possa esercitare tali possibilità di scelta nei confronti di tutte le Giurisdizioni partner e così attuare uniformemente lo standard globale con tutte le Giurisdizioni partner;

lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard globale dell’OCSE vigente (art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE);

una disposizione concernente l’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Tale disposizione è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio e opera nell’interesse della piazza eco-nomica svizzera.

Il Protocollo di modifica è completato da una dichiarazione congiunta delle Parti contraenti, in cui si impegnano a metterlo in vigore con effetto al 1º gennaio 2017, purché le procedure di approvazione in Svizzera e nell’UE si siano concluse per tale data. Il Protocollo di modifica contiene inoltre le disposi-zioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni.

Rapporto con il diritto europeo e internazionale

Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’MCAA La Convenzione dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in ma-teria fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) costituisce un ampio strumento di coopera-zione multilaterale in ambito fiscale. All’articolo 6 prevede che, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente

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informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni venga attivato è quindi necessario un ul-teriore accordo. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 otto-bre 2013. L’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni re-lative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) è stato firmato dalla Sviz-zera il 19 novembre 2014 e costituisce un accordo supplementare che consente di attuare lo standard globale conformemente all’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Esso prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle norme definite nello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (stan-dard comune di comunicazione di informazioni) elaborato dall’OCSE quale parte integrante dello stan-dard globale. L’MCAA non stabilisce i Paesi con cui attuare lo scambio automatico di informazioni, ma a tal fine è necessaria un’attivazione bilaterale separata con uno Stato partner. La Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’MCAA – quest’ultimo unitamente al disegno di legge federale sullo scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale (D-LSAI) – stanno seguendo attualmente la procedura di approvazione. Le consultazioni concernenti en-trambi i progetti si sono concluse il 21 aprile 2015.10 Questi ultimi saranno sottoposti al Parlamento per approvazione nel 2015. L’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con le singole Giurisdizioni partner sulla base dell’MCAA sarà presentata per approvazione all’Assemblea federale in progetti legislativi distinti. Il 29 aprile 2015 è stato posto in consultazione il primo di essi, il quale mira a introdurre lo scambio automatico di informazioni con l’Australia.11 L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati membri dell’UE non avviene attra-verso la Convenzione sull’assistenza amministrativa e all’MCAA, bensì sulla base dell’Accordo con l’UE, che costituisce una base legale a sé stante in materia. Quest’ultimo non contempla lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora la Convenzione sull’assistenza amministrativa fosse approvata, essa rappresenterebbe l’unico fondamento giuridico per lo scambio spontaneo di informazioni con gli Stati membri dell’UE. Per contro, l’Accordo con l’UE prevede uno scambio di informazioni su richiesta. Se l’Accordo con l’UE e la Convenzione sull’assistenza amministrativa verranno adottati, gli Stati membri dell’UE che hanno aderito alla Convenzione disporranno di tre basi legali per richiedere infor-mazioni (art. 5 Accordo con l’UE, art. 5 Convenzione sull’assistenza amministrativa e la clausola di as-sistenza amministrativa prevista da un’eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni [CDI]).12 In merito all’obbligo di prestare assistenza amministrativa su richiesta tali tre testi legislativi sono sostanzialmente equivalenti, poiché tutti si orientano allo standard globale dell’OCSE, come for-mulato in particolare all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e nel suo Commento. Per contro potrebbero sussistere differenze riguardanti l’applicabilità temporale e le imposte per cui è pre-stata assistenza amministrativa su richiesta. Certe CDI con Stati membri dell’UE contengono una clau-sola sull’assistenza amministrativa che si limita a determinate imposte. Tuttavia l’articolo 5 dell’Ac-cordo con l’UE si applica alle informazioni concernenti tutte le imposte. Uno Stato che richiede assistenza amministrativa deve decidere a quale delle basi legali fare riferimento. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) verifica in seguito se lo Stato richiedente soddisfa le condizioni sta-bilite nella base legale prescelta. L’applicazione di più basi legali per una richiesta non è concessa. Qualora l’AFC respinga una richiesta, lo Stato richiedente può inoltrare la stessa domanda con riferi-mento a un’altra base legale. L’AFC verifica allora se nella nuova normativa scelta le condizioni sono rispettate. 10 La documentazione concernente entrambi gli avamprogetti è disponibile all’indirizzo http://www.ad-

min.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Di-partimento federale delle finanze.

11 La relativa documentazione è altresì disponibile all’indirizzo http://www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > Dipartimento federale delle finanze.

12 Le CDI con i singoli Stati membri non sono ancora state riviste e pertanto non contengono ancora una clausola per lo scambio di informazioni su richiesta conforme allo standard dell’OCSE (Croa-zia, Lettonia e Lituania).

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Convenzioni per evitare le doppie imposizioni Le clausole sull’assistenza amministrativa nelle CDI concluse dalla Svizzera si limitano allo scambio di informazioni su richiesta. Una specifica disposizione stabilisce in ogni convenzione che gli Stati con-traenti non sono tenute a scambiarsi informazioni su base automatica. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere introdotto con una Giurisdizione partner deve pertanto essere creata una nuova base legale. L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE costituisce una simile base giuridica di diritto internazionale. Tra l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE e le singole CDI con Stati membri dell’UE vi sono delle sovrapposizioni negli ambiti dello scambio di informazioni su richiesta (art. 5 Ac-cordo con l’UE) e dell’esenzione dall’imposta alla fonte per dividendi, interessi e canoni tra imprese (art. 9 Accordo con l’UE). Per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta si rimanda alle considerazioni riguardanti la Convenzione sull’assistenza amministrativa esposte precedentemente. Per l’esenzione dall’imposta alla fonte la società interessata può fare riferimento alla base legale per essa più conveniente. Ad esempio potrebbe appellarsi all’articolo 9 dell’Accordo con l’UE, nel caso in cui la CDI applicabile non dovesse prevedere un tasso zero per i pagamenti transfrontalieri di divi-dendi, interessi e canoni. Si vedano al riguardo le spiegazioni in merito agli articoli 5 e 9 nel nu-mero 5.3. Convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le Convenzioni sull’imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito13 e l’Austria14. Le Convenzioni prevedono la regolarizzazione del passato, grazie a cui una persona domiciliata in uno Stato partner può regolarizzare fiscalmente le proprie attuali attività bancarie in Svizzera mediante un pagamento unico o una comunicazione volontaria. Nel frattempo questa modalità di regolarizzazione del passato si è conclusa. Inoltre, le convenzioni sull’imposizione alla fonte prevedono la riscossione di un’imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi e gli utili da capitale conseguiti su valori patrimoniali detenuti in Svizzera da persone domiciliate in uno Stato partner. In alternativa, le persone interessate hanno la possibilità di autorizzare l’agente pagatore a comunicare l’importo dei redditi da capitale allo Stato partner. L’attuazione dello standard globale rende superfluo l’assoggettamento dei redditi da capitale basato sulle convenzioni sull’imposizione alla fonte. Pertanto la Svizzera stipulerà bilateralmente sia con il Regno Unito sia con l’Austria un ac-cordo concernente l’abrogazione delle Convenzioni sull’imposizione alla fonte. In questo processo oc-corre garantire una transizione ordinata verso lo scambio automatico di informazioni sulla base dell’Accordo con l’UE. All’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale proposto il Consiglio federale viene autorizzato a concludere convenzioni di abrogazione. In merito all’abrogazione della legge del 15 giugno 201215 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) si vedano le spiegazioni al numero 6.2. Accordo anti frode L’Accordo anti frode16 disciplina l’assistenza amministrativa e giudiziaria in casi di frode e ogni altra attività illecita in ambito di imposte indirette (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposte spe-ciali di consumo su alcol, tabacco e oli minerali ecc.) sussidi e appalti pubblici. Dato che l’Accordo anti frode non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE, non è ancora entrato in vigore. La Svizzera ha ratificato l’Accordo il 23 ottobre 2008 e lo applica anticipatamente dal 2009 nei confronti degli Stat membri dell’UE che lo hanno ratificato a loro volta.

13 Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Breta-

gna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, modificata dal proto-collo di modifica del 20 marzo 2012; RS 0.672.936.74.

14 Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concer-nente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari; RS 0.672.916.33.

15 RS 672.4 16 Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i

suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro inte-ressi finanziari, concluso il 26 ottobre 2004; RS 0.351.926.81.

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In linea di principio l’Accordo con l’UE non si ripercuote sull’Accordo anti frode. Soltanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa su richiesta in virtù dell’articolo 5 dell’Accordo con l’UE vi è una sovrap-posizione con il campo di applicazione dell’Accordo anti frode. Entrambi gli accordi rappresentano una possibile base legale per le richieste di assistenza amministrativa concernenti le imposte indirette.

Valutazione

Adozione di standard internazionali L’Accordo con l’UE prevede lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell’OCSE. Benché l’UE avrebbe voluto, in merito a singoli punti, andare oltre lo standard globale, nell’Accordo è stato possibile raggiungere una sua adozione senza deroghe. Laddove lo standard at-tribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell’Accordo. Inoltre l’Accordo contiene una procedura semplificata per l’applicazione tra Svizzera e UE di future rielabora-zioni dello standard comune di comunicazione di informazioni, a condizione che tali adeguamenti siano già stati introdotti nel diritto interno. I diversi elementi esposti consentono l’applicazione di uno standard sullo scambio automatico di informazioni uniforme con tutte le Giurisdizioni partner. In ag-giunta è stato possibile convenire in merito alla protezione dei dati una regolamentazione che non tra-scendesse lo standard globale e che prevedesse l’applicazione delle disposizioni in materia di prote-zione dei dati vigenti in Svizzera e nell’UE. Anche per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta è stato convenuto lo standard in vigore a livello internazionale. Le informazioni trasmesse potrebbero fungere da base per ulteriori chiarimenti da parte delle autorità fiscali delle Parti contraenti. In tal senso lo scambio automatico di informazioni e lo scambio di informazioni su richiesta devono essere intesi come strumenti comple-mentari. Esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate La disposizione in analisi è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del rispar-mio con l’UE17. Essa opera nell’interesse della piazza economica svizzera, poiché assicura alle so-cietà svizzere, che conseguono dividendi, interessi e canoni da altre società del gruppo di uno Stato membro dell’UE, i medesimi vantaggi fiscali delle società che sono residenti in uno Stato membro. Con questa disposizione non è possibile riscuotere l’imposta alla fonte su tali pagamenti. In molti casi ciò rappresenta una notevole riduzione dell’onere fiscale complessivo di un gruppo. Infatti, in man-canza di possibilità per calcolarle efficacemente nello Stato del beneficiario, le imposte alla fonte su pagamenti all’interno di un gruppo generano spesso un’imposizione eccessiva. La presente disposi-zione rivestirà un ruolo rilevante in particolare in relazione ai redditi che non sono già esenti dall’impo-sta alla fonte in virtù del diritto nazionale del rispettivo Stato membro dell’UE o di una CDI con la Sviz-zera. Transizione dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni Il Protocollo di modifica contiene le disposizioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal si-stema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni. In questo modo entrambi i sistemi non vengono applicati contemporaneamente, ma lo scambio automatico di informazioni sosti-tuisce senza interruzioni il sistema della fiscalità del risparmio. Regolarizzazione del passato Diversi Stati membri dell’UE hanno avviato negli ultimi anni programmi di regolarizzazione del pas-sato. Alla luce del maggiore impegno nella lotta contro l’evasione fiscale, il numero di contribuenti nei Paesi membri che prevedono una possibilità di regolarizzazione a tempo indeterminato è aumentato in modo consistente. Si pensi ad esempio alla Germania e all’autodenuncia esente da pena da essa adottata. Dopo la firma di un’intesa sulle questioni fiscali il 23 febbraio 2015 con l’Italia, è possibile

17 Rispetto all’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio sono stati unicamente eliminati pas-

saggi di diritto transitorio divenuti irrilevanti.

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considerare complessivamente risolta la questione della regolarizzazione del passato con i Paesi con-finanti della Svizzera e con i principali Stati membri dell’UE. Accesso al mercato Nel quadro dei negoziati sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE e in linea con il mandato del Consiglio federale, la Svizzera ha presentato all’UE e a diversi suoi Stati membri le proprie richieste per la salvaguardia e il miglioramento dell’accesso al mercato per gli intermediari fi-nanziari svizzeri nell’area dell’UE. Le reazioni dei negoziatori comunitari e anche di singoli membri dell’UE a una correlazione formale di entrambi i dossier sono state da contenute a negative. Essi ri-tengono infatti che lo scambio automatico di informazioni sia uno standard internazionale vincolante e si aspettano che la Svizzera lo introduca rapidamente. Inoltre, in singoli casi, la possibilità di svolgere colloqui sull’accesso al mercato è stata vincolata a una soluzione in materia di libera circolazione delle persone.

A metà marzo del 2015 è stato possibile avviare con la Commissione europea colloqui esplorativi sulla possibilità di un accordo settoriale sui servizi finanziari (ASF). L’UE farà dipendere la prosecuzione di tali colloqui e la relativa tempistica da come evolveranno, in generale, i rapporti con la Svizzera (in particolare, la libera circolazione delle persone e determinate questioni istituzionali). Un eventuale ac-cordo assicurerebbe ai fornitori svizzeri di servizi finanziari un accesso completo allo spazio UE/SEE e la massima certezza del diritto. Al momento non è possibile rispondere in modo esauriente alle com-plesse domande che insorgono da un punto di vista giuridico ed economico sugli effetti di un ASF. Pertanto i colloqui esplorativi tecnici con la Commissione europea dovranno fornire dati concreti sulla fattibilità e sulla possibile impostazione di un ASF, in modo tale da sostenere il processo di formazione delle opinioni in Svizzera e nell’UE. A livello europeo la Svizzera si è impegnata anche per una rapida conclusione della procedura in corso per il riconoscimento dell’equivalenza e con essa per l’accesso al mercato delle cosiddette controparti centrali (CCP), le quali forniscono servizi di compensazione per lo svolgimento di operazioni mediante piattaforme di negoziazione. A tal proposito la Commissione eu-ropea ha proseguito con i lavori tecnici negli ultimi mesi del 2014 e nel primo trimestre del 2015, di-chiarando infine che la questione della decisione sull’equivalenza potrebbe risolversi in modo positivo. Nel frattempo alle autorità di vigilanza svizzere è stata trasmessa per consultazione una sua prima versione. La Svizzera perseguirà inoltre nel quadro di ulteriori colloqui con diversi Stati membri dell’UE la salvaguardia e un possibile miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari. Nel corso di tali discussioni saranno tematizzate in particolare an-che esigenze giuridiche in materia di vigilanza, le cui regolamentazioni non rientrano esclusivamente nelle competenze dell’UE.

Conclusione L’Accordo con l’UE è in linea con la strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria concor-renziale mediante il rispetto degli standard vigenti a livello internazionale e rappresenta un ulteriore passo importante verso l’introduzione dello standard globale dell’OCSE in Svizzera. L’Accordo per-metterà infatti di introdurre lo scambio automatico di informazioni con 28 Stati membri dell’UE, tra cui Paesi confinanti e Stati partner importanti. L’entrata in vigore dell’Accordo al 1° gennaio 2017 è subor-dinata alla condizione che per tale data i processi di approvazione in Svizzera e nell’UE siano con-clusi. Con l’Accordo con l’UE sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: - conclusione dei negoziati in tempi ristretti per consentire l’entrata in vigore dell’Accordo come an-

nunciato al 1° gennaio 2017, in ottemperanza alla dichiarazione fatta dal Consiglio federale al Fo-rum globale nell’ottobre 2014 e con riserva delle prescrizioni sulla procedura legislativa svizzera;

- conclusione dello scambio automatico di informazioni reciproco secondo lo standard globale dell’OCSE, evitando le deroghe specifiche avanzate dall’UE;

- scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard OCSE vigente; - prosecuzione dell’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, inte-

ressi e canoni tra società consociate;

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- avvio di colloqui esplorativi con la Commissione europea per la salvaguardia e il miglioramento dell’accesso al mercato per gli intermediari finanziari svizzeri nell’area dell’UE, escludendo altri servizi;

- rispetto dei parametri relativi al mandato di negoziazione del Consiglio federale dell’8 ottobre 2014;

- promozione dell’interesse comune a un’attuazione coerente dello standard globale dell’OCSE, volta ad ottenere un level playing field, attraverso meccanismi di verifica efficaci.

In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello globale, è nell’interesse della Svizzera concludere con l’UE quale principale partner commerciale e di investimento un accordo in materia. Un rinvio dell’entrata in vigore dell’Accordo a data posteriore al 1° gennaio 2017 impliche-rebbe il mancato adempimento da parte della Svizzera delle dichiarazioni fatte al Forum globale del 2014.

Spiegazioni concernenti il Protocollo di modifica

5.1 Considerazioni preliminari

La Svizzera e l’UE hanno firmato un Protocollo che modifica l’attuale Accordo sulla fiscalità del rispar-mio. Il Protocollo di modifica consiste in quattro articoli (cfr. le spiegazioni al n. 5.6).

Con l’articolo 1 del Protocollo di modifica l’attuale Accordo viene completamente modificato e trasfor-mato in un nuovo accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE consistente in 11 articoli e tre allegati (cfr. al riguardo le spiegazioni ai n. 5.3–5.5). L’allegato I contiene lo standard comune di comunicazione di informazioni, l’allegato II degli estratti dal Commento relativo allo standard e l’alle-gato III l’elenco delle autorità competenti.

Gli articoli 2–4 del Protocollo di modifica ne disciplinano l’entrata in vigore e l’applicabilità, l’integra-zione dell’Accordo con l’UE da un Protocollo concernente lo scambio automatico di informazioni su richiesta nonché le lingue del Protocollo di modifica (cfr. le spiegazioni al n. 5.6). È stata scelta la forma del protocollo di modifica poiché il mandato della Commissione europea si basava sulla revi-sione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, consentendo di trasporre determinati elementi dell’Ac-cordo sulla fiscalità del risparmio nel nuovo Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE.

5.2 Spiegazioni concernenti l’ingresso del Protocollo di modifica

L’ingresso chiarisce lo scopo e le condizioni quadro del Protocollo di modifica. Esso spiega che il Pro-tocollo serve ad attuare lo standard globale tra le Parti contraenti e a migliorare la conformità fiscale a livello internazionale. Inoltre l’ingresso specifica che il Protocollo di modifica adegua la clausola sullo scambio automatico di informazioni su richiesta all’attuale standard globale dell’OCSE (art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE). Si fa riferimento all’impegno delle Parti contraenti ad applicare il loro diritto in materia di protezione di dati anche in relazione alle informazioni scambiate e a informarsi reciprocamente in merito alle modifi-che di tale legislazione e sulla relativa prassi. Allo scopo di proteggere la riservatezza delle informazioni scambiate e di osservare il principio di specialità, gli Stati membri dell’UE e la Svizzera devono, in ag-giunta, adottare misure adeguate e mettere a disposizione un’infrastruttura efficace per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni (cfr. le spiegazioni all’art. 6 dell’Accordo con l’UE). L’ultimo paragrafo dell’ingresso, infine, specifica come le categorie di istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e conti oggetto di comunicazione nonché il volume delle informazioni scambiate così come definite nell’Accordo con l’UE sono intese a ridurre la possibilità dei contribuenti di evitare la co-municazione del reddito e del patrimonio rilevanti. Lo scambio di informazioni previsto sarebbe neces-sario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali delle Parti contraenti di lottare

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contro l’evasione fiscale transfrontaliera. L’esclusione esplicitamente prevista dall’Accordo di determi-nate istituzioni finanziarie e di certi conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale sarebbe quindi conciliabile con lo scopo dello scambio di informazioni. Per contro si sarebbe rinunciato alla determinazione generale di limiti di importo che potrebbero essere facilmente elusi scindendo i conti tra diverse istituzioni finanziarie.

5.3 Spiegazioni sull’Accordo con l’UE

Art. 1 Definizioni Nell’articolo 1 sono definite le espressioni impiegate nell’Accordo con l’UE. Par. 1 Il paragrafo 1 contiene una serie di definizioni in linea con il Modello di accordo tra autorità compe-tenti,18 che è parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’OCSE. Nell’espressione «Autorità competente» rientrano le persone e autorità delle diverse Giurisdizioni elencate nell’allegato III che è parte integrante dell’Accordo. In conformità con il progetto concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa, per la Svizzera si propone a tal proposito il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o un suo rappresentante autorizzato. Le definizioni delle espressioni «Istituzione finanziaria di uno Stato membro», «Istituzione finanziaria della Svizzera», «Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione» e «Conto oggetto di comunica-zione» corrispondono per analogia al significato stabilito nello standard comune di comunicazione di informazioni (cfr. al riguardo n. 5.4). Anche le espressioni «Persona di uno Stato membro» e «Persona della Svizzera» sono definite se-condo il Modello di accordo tra autorità competenti e concretizzate per i rapporti tra Svizzera e UE. Par. 2 Tutti i termini non definiti nell’Accordo con l’UE sono intesi per gli Stati membri dell’UE secondo la di-rettiva relativa alla cooperazione amministrativa e la legislazione nazionale, se applicabile, mentre per la Svizzera essi sono interpretati secondo il diritto svizzero, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II. Le espressioni non contemplate né nel suddetto Accordo né negli allegati I e II sono anch’esse da intendere per gli Stati membri dell’UE secondo la direttiva relativa alla cooperazione am-ministrativa e la legislazione nazionale, se applicabile, mentre per la Svizzera secondo il diritto sviz-zero. Le CDI, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, l’MCAA e la Convenzione sull’assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione simile. Art. 2 Scambio automatico di informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione L’articolo 2 definisce le informazioni che devono essere scambiate. Esso corrisponde al rispettivo arti-colo del Modello di accordo tra autorità competenti. Il paragrafo 1 stabilisce l’obbligo fondante di scambiare ogni anno le informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Queste sono da ottenere conformemente alle norme applicabili di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite negli allegati I e II e da scambiare automaticamente ogni anno tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e la Svizzera.

Il paragrafo 2 descrive le informazioni da scambiare per ogni conto oggetto di comunicazione. Esse possono essere riassunte in tre categorie: (1) Informazioni concernenti l’identificazione (lett. a) Servono per l’identificazione del titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo da parte della Giurisdizione che riceve le informazioni. Per quanto concerne le persona fisiche le informazioni includono il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri d’identificazione fiscale (NIF), la data di nascita ed

18 «Model Competent Authority Agreement» dell’OCSE del 15 luglio 2014.

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eventualmente il luogo di nascita. Nel caso di entità queste informazioni includono il nome, l’indirizzo e il o i NIF. (2) Informazioni concernenti il conto (lett. b e c) Servono a identificare il conto e l’istituzione finanziaria in cui il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nome e l’eventuale numero d’identificazione dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. (3) Informazioni concernenti le finanze (lett. d – g) Le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto finanziario. Si distingue tra conto di custodia, di deposito e altri conti non ulteriormente specificati secondo lo standard comune di comu-nicazione di informazioni. Le informazioni concernenti le finanze includono gli interessi, i dividendi, i saldi di conto, i redditi da determinati prodotti assicurativi, ricavi dalle vendite di patrimoni finanziari e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell’anno, in luogo del saldo ne viene comunicata la chiusura. Art. 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni Par. 1 – 2 L’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione fiscale della Giurisdizione che fornisce le informa-zioni. Questo principio è contenuto nel Modello di accordo tra autorità competenti e corrisponde per-tanto allo standard globale dell’OCSE. Il suo scopo è che le istituzioni finanziarie tenute alla comunica-zione possano determinare in modo uniforme gli importi e la qualificazione di pagamenti rispetto a tutte le Giurisdizioni partner. L’articolo 8 capoverso 2 D-LSAI concretizza quanto esposto, attribuendo al Consiglio federale la competenza di stabilire le regole e i criteri secondo cui bisogna determinare l’importo e la qualificazione dei pagamenti in relazione a un conto oggetto di comunicazione. Occorre inoltre indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo. Par. 3 Il paragrafo 3 è in relazione con l’articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, che prevede l’entrata in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale. La combinazione delle disposizioni fa sì che le informazioni di cui all’articolo 2 debbano essere scambiate a partire dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica. Il paragrafo 3 prevede infine che le informazioni devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare a cui si riferiscono, quindi al più tardi entro fine settembre. Par. 4 – 5 I paragrafi 4 e 5 disciplinano aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni sono da scambiare in modo automatico in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). Le autorità competenti devono inoltre convenire uno o più metodi di trasmissione dei dati e uno o più standard di cifratura vincolanti a livello di diritto internazionale. I paragrafi 4 e 5 coincidono con i corrispettivi para-grafi nel Modello di accordo tra autorità competenti. Art. 4 Collaborazione ai fini della conformità e dell’applicazione dell’Accordo L’articolo 4 disciplina la collaborazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di vio-lazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica in materia fiscale da parte di un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Se vi è il sospetto fondato di un errore di trasmissione o della violazione di un obbligo, le autorità competenti sono tenute a informarsi reciprocamente e adottare le misure previste dal diritto nazionale, in particolare contro l’istituzione finanziaria inadempiente. La futura legge sullo scambio automatico di informazioni definirà le misure che le autorità competenti svizzere dovranno adottare. Il D-LSAI prevede in particolare controlli e disposizioni penali. La collaborazione avviene tra autorità competenti. L’Accordo con l’UE non prevede contatto diretto tra autorità competenti di una Giurisdizione e un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di un’altra Giurisdizione. L’ar-ticolo 4 riflette il rispettivo articolo nel Modello di accordo tra autorità competenti.

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Art. 5 Scambio di informazioni su richiesta L’Accordo con l’UE racchiude nell’articolo 5 anche l’obbligo per lo scambio di informazioni su richiesta. Un protocollo (art. 4 Protocollo di modifica) e una dichiarazione della Svizzera (cfr. al riguardo le spie-gazioni al n. 5.6) completano l’articolo 5. Il Protocollo precisa le condizioni necessarie per fornire assi-stenza amministrativa. Nella dichiarazione la Svizzera attesta che non offrirà assistenza amministrativa se la richiesta è basata su dati ottenuti illegalmente. La stessa disposizione è prevista sostanzialmente anche dalle CDI. Il contenuto e l’entità dello scambio di informazioni su richiesta stabilito nell’Accordo con l’UE corri-sponde allo standard globale così come è determinato in particolare nell’articolo 26 del Modello di con-venzione dell’OCSE e nel relativo Commento. Esso comprende anche domande raggruppate. Inoltre possono essere scambiate informazioni per l’applicazione di tutte le imposte. Le CDI, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo con l’UE in esame sono in linea di principio strumenti equivalenti per convenire uno scambio di informa-zioni su richiesta conforme allo standard. In merito alle basi legali per lo scambio automatico di informa-zioni esistenti si considerino in parallelo le osservazioni riguardanti la Convenzione sull’assistenza am-ministrativa al capitolo 3. Poiché la Svizzera ha concluso con la maggior parte degli Stati membri dell’UE una CDI con una di-sposizione sullo scambio di informazioni su richiesta conforme allo standard, l’articolo 5 dell’Accordo con l’UE determina solo in misura limitata un aumento del numero di Stati partner con una clausola sullo scambio di informazioni adeguata allo standard. Finora la Svizzera non aveva ancora convenuto una CDI contenente tale clausola con la Croazia, la Lituania e la Lettonia. I primi due Paesi hanno però aderito alla Convenzione sull’assistenza amministrativa. L’articolo 5 dell’Accordo con l’UE com-porta tuttavia per determinati Stati membri dell’UE anche un’estensione dello scambio di informazioni su richiesta, poiché definisce nell’ambito delle imposte, per la cui applicazione ed esecuzione possono essere scambiate informazioni, un campo di applicazione più ampio rispetto alle CDI.19 L’esecuzione dello scambio di informazioni su richiesta in applicazione dell’Accordo con l’UE è disci-plinato nella LAAF (cfr. al riguardo art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF e le spiegazioni al n. 6.1). Art. 6 Riservatezza e protezione dei dati personali L’articolo 6 si fonda in linea di massima sulle disposizioni della Convenzione sull’assistenza ammini-strativa concernenti la riservatezza e la protezione dei dati ovvero sull’obbligo di mantenere il segreto. Par. 1 Secondo il paragrafo 1, qualsiasi informazione che uno Stato membro dell’UE o la Svizzera ha otte-nuto conformemente all’Accordo con l’UE devono essere riservate e tutelate allo stesso modo delle informazioni che lo Stato membro o la Svizzera ha ottenuto conformemente al diritto nazionale. La Giurisdizione che fornisce le informazioni può comunicare alla Giurisdizione ricevente quali disposi-zioni di tutela del suo diritto nazionale devono essere rispettate anche da quest’ultimo per assicurare il livello di protezione di dati richiesto. Tali disposizioni devono limitarsi a garantire la protezione dei dati. Nel quadro del progetto concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’MCAA, che contengono disposizioni simili, il Consiglio federale sarà autorizzato a convenire con le autorità com-petenti delle Giurisdizioni partner quali siano le disposizioni in materia di dati che devono essere ri-spettate (cfr. art. 5a LAAF e art. 5 D-LSAI). Poiché il diritto svizzero in materia di protezione di dati cor-risponde di principio alle esigenze internazionali, questi accordi servono di regola a garantire che la Giurisdizione partner garantisca lo stesso livello di protezione necessario. In linea di massima la prote-zione di dati nell’UE e in Svizzera è considerata equivalente, ragione per cui al momento non sono previsti ulteriori accordi in relazione al presente Accordo. Par. 2

19 Ciò concerne le CDI con Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Lus-

semburgo, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia.

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Il paragrafo 2 disciplina il principio di specialità. Le informazioni trasmesse sono comunicate soltanto alle persona o alle autorità (compresi i tribunali e le autorità di vigilanza) incaricate dell’accertamento, della riscossione, delle procedure e dei procedimenti penali concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per le imposte di questa Parte contrante o dei relativi controlli. Soltanto queste per-sone e autorità possono utilizzare le informazioni trasmesse e unicamente per i fini specificati (cfr. tut-tavia le eccezioni all’art. 6 par. 3 dell’Accordo con l’UE). La rivelazione delle informazioni trasmesse è autorizzata in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in que-stione. Tale regola corrisponde di principio all’articolo 26 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell’OCSE. Par. 3 Il paragrafo 3 prevede eccezioni al principio secondo cui le informazioni trasmesse devono essere uti-lizzate unicamente per i fini specificati in questo articolo. Le informazioni scambiate possono essere cedute ad altre autorità per i loro scopi (ad es. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione o il finanziamento del terrorismo), se due premesse sono adempiute: in primo luogo l’impiego delle in-formazioni per questi altri scopi deve essere autorizzato dal diritto della Giurisdizione che ha tra-smesso le informazioni e in secondo luogo l’autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni ne ha approvato l’impiego. Questa disposizione rispecchia sostanzialmente quella dell’articolo 26 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell’OCSE. Il paragrafo 3 non è applicabile quando a essere trasmesse, nel quadro degli obblighi legali di informa-zione, ad autorità diverse da quelle fiscali, non sono le informazioni stesse, bensì le basi di calcolo. Se, ad esempio, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, un’amministrazione cantonale delle contribuzioni viene a conoscenza di un conto finanziario finora non dichiarato, essa adeguerà in misura corrispondente il reddito e il patrimonio del contribuente. L’amministrazione cantonale delle contribuzioni può trasmettere, in virtù dell’obbligo di informare, le basi di calcolo corrette ad altri servizi (ad es. casse di compensazione AVS o autorità preposte alle borse di studio) a condizione che non trasmetta le informazioni stesse (numero di conto, saldo del conto, redditi sul conto ecc.). La trasmis-sione delle informazioni stesse presuppone l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 3. Alla Giurisdizione ricevente è vietato per principio comunicare le informazioni ottenute a un’altra Giuri-sdizione. La trasmissione a un altro Stato membro dell’UE può avvenire soltanto previa approvazione della Giurisdizione che ha fornito le informazioni. In questo modo si garantisce che una Giurisdizione non riceva informazioni che non avrebbe potuto ottenere per via diretta. Inoltre il paragrafo 3 stabilisce che le informazioni scambiate tra Stati membri dell’UE in applicazione della direttiva sulla coopera-zione amministrativa, possono essere trasmesse alla Svizzera a condizione che lo Stato membro che aveva fornito le informazioni sia d’accordo. Par. 4 Il paragrafo 4 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione della riservatezza e del disfunzio-namento delle salvaguardie. Allo Stato partner interessato occorre comunicare le eventuali sanzioni e le misure correttive applicate. Tale disposizione corrisponde dal punto di vista del contenuto a quella del Modello di accordo delle autorità competenti. Art. 7 Consultazioni e sospensione dell’accordo Par. 1 In caso di difficoltà relative all’attuazione o all’interpretazione dell’Accordo con l’UE sono previste con-sultazioni su richiesta di uno Stato membro dell’UE o della Svizzera tra le rispettive autorità compe-tenti. Per questioni relative all’interpretazione la Commissione europea può quindi partecipare alla consultazione su richiesta di un’autorità competente. La Commissione europea e le altre autorità com-petenti devono essere informate sull’esito delle consultazioni. Par. 2

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Secondo il paragrafo 2 un’autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni nei con-fronti di un’altra autorità competente se l’Accordo con l’UE non è stato o non è rispettato in misura si-gnificativa e la consultazione di cui al paragrafo 1 non ha apportato nessuna soluzione adeguata. L’autorità competente che intende sospendere nei confronti di uno Stato partner lo scambio automa-tico di informazioni nell’ambito dell’Accordo con l’UE deve informare per scritto l’autorità competente interessata. L’inosservanza delle disposizioni relative alla riservatezza e alla protezione dei dati, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate oppure il fatto di definire lo status delle entità come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione o i conti come conti esclusi in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informa-zioni possono ad esempio giustificare una sospensione dello scambio di informazioni nell’ambito dell’Accordo con l’UE. Art. 8 Modifiche Par. 1 - 4 L’Accordo con l’UE può essere modificato in seguito a consultazioni mediante un protocollo di modi-fica oppure un nuovo accordo. Queste consultazioni sono indette nell’ambito di modifiche dello stan-dard globale dell’OCSE o di altri sviluppi internazionali oppure per migliorare il funzionamento dell’Ac-cordo stesso. In vista delle consultazioni ogni Parte contraente può informare l’altra Parte contraente degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sull’Accordo con l’UE. Ciò comprende anche la con-clusione di un accordo rilevante di una Parte contraente con uno Stato terzo. Le consultazioni si svol-gono entro un mese oppure in casi urgenti il prima possibile su richiesta di una delle Parti contraenti. Par. 5 Qualora una Parte contraente abbia applicato una modifica adottata dall’OCSE allo standard globale, che sia nel quadro della direttiva sulla cooperazione amministrativa per gli Stati membri dell’UE, nell’ambito di un accordo con uno Stato terzo oppure nel contesto del diritto nazionale per la Svizzera, essa può richiedere una consultazione per adeguare gli allegati I e II. La Parte contraente che ha chie-sto la consultazione può applicare in via provvisoria gli allegati I e II adeguati fino alla modifica formale dell’Accordo, se durante la consultazione le Parti raggiungono un consenso sui necessari adegua-menti degli allegati I e II. Ciò permette di agevolare le Parti contraenti nell’applicazione uniforme dello standard nei confronti di tutte le Giurisdizioni partner. Con questo procedimento semplificato non si influisce sulle dovute procedure di approvazione interne. L’applicazione provvisoria di modifiche allo standard globale può avere luogo unicamente dopo l’approvazione delle stesse secondo le disposi-zioni interne della Svizzera o dell’UE (revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa per l’UE e approvazione dell’accordo con uno Stato terzo o revisione del diritto nazionale per la Svizzera). Questa procedura riguarda soltanto le modifiche allo standard comune di comunicazione, e quindi agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale che le istituzioni finanziarie devono adempiere nell’iden-tificare i conti oggetto di comunicazione. Altre modifiche, quali, ad esempio, un’estensione delle infor-mazioni da scambiare, richiederebbero necessariamente un adeguamento formale dell’Accordo. Art. 9 Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese L’articolo 9 riprende senza modifiche l’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio.20 Conforme-mente al paragrafo 1 i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché: la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un

minimo di due anni; nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo; nessuna delle due società è esente dall’imposta; e entrambe le società adottano la forma di una società di capitali. Sono fatte salve le disposizioni previste in Svizzera o negli Stati membri dell’UE al fine della preven-zione delle frodi e degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali.

20 Rispetto all’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio sono stati unicamente eliminati pas-

saggi di diritto transitorio divenuti irrilevanti.

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Secondo il paragrafo 2 i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate e le loro stabili organizzazioni tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché: tali società sono collegate da una partecipazione minima pari al 25 per cento per almeno due anni

o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni;

una delle società ha la residenza ai fini fiscali, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro dell’UE e l’altra società ha la residenza ai fini fiscali, o l’altra stabile organizzazione è si-tuata, in Svizzera;

nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali e nessuna delle stabili organizzazioni è si-tuata in uno Stato terzo;

tutte le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni;

ogni società adotta la forma di una società di capitali. Anche nell’ambito dei pagamenti di interessi e di canoni sono fatte salve le disposizioni previste dalla Svizzera o dagli Stati membri dell’UE al fine della prevenzione delle frodi e degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali. In base al paragrafo 3 restano impregiudicate le CDI in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE che prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni. Art. 10 Denuncia Entrambe le Parti contraenti possono denunciare l’Accordo con l’UE con un preavviso di 12 mesi. An-che in caso di denuncia tutte le informazioni ricevute nel quadro dell’Accordo con l’UE continuano a essere soggette alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 6. Art. 11 Ambito di applicazione territoriale L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE è valido per tutti i territori degli Stati membri dell’UE in cui si applica il trattato sull’Unione europea21 (Trattato UE; TUE). In combinato di-sposto con l’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)22, l’articolo 52 del TUE disciplina l’ambito di applicazione territoriale dei trattati dell’UE. Gibilterra rientra ad esempio nell’articolo 355 paragrafo 3 TFUE, in virtù del quale i trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero.

5.4 Spiegazioni sull’allegato I (standard comune di comunicazione di informazioni)

L’Accordo con l’UE prevede lo scambio di informazioni ottenute conformemente alle norme dello stan-dard comune di comunicazione di informazioni. Tali informazioni sono indicate nell’allegato I e costitui-scono parte integrante dell’Accordo. L’allegato I corrisponde sostanzialmente allo standard comune di comunicazione di informazioni, a sua volta parte dello standard globale, nonché all’allegato dell’MCAA che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 14 gennaio 2015. In linea generale l’Accordo con l’UE disciplina le informazioni da scambiare tra gli Stati membri dell’UE e le relative procedure. Secondo l’allegato I, lo standard comune di comunicazione di informazioni con-templa invece gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale che le istituzioni finanziarie devono adempiere nell’individuare i conti oggetto di comunicazione. In altre parole lo standard comune di co-municazione di informazioni stabilisce chi ottiene cosa in merito a chi e come lo deve ottenere. Queste informazioni vengono poi trasmesse alle autorità fiscali della Giurisdizione di residenza dell’istituzione finanziaria che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali della Giurisdizione partner.

21 Trattato sull’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13-390, Versione consolidata) 22 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47-390, Versione

consolidata)

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Lo standard comune di comunicazione di informazioni disciplina diversi elementi in relazione all’otteni-mento dei dati. Chi: le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione non sono soltanto le banche e gli istituti di cu-stodia ma anche altre istituzioni finanziarie, come le entità di investimento e determinate imprese di assicurazione. Sono esclusi gli enti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale (ad es. determinati veicoli d’investimento collettivo). Cosa: principalmente si tratta di informazioni concernenti l’identità della persona oggetto di comunica-zione (nome, indirizzo, data di nascita, NIF ecc.) e il conto (numero di conto, saldo, interessi, dividendi ecc.). La comunicazione dei saldi dei conti è necessaria per impedire che sia occultato patrimonio im-ponibile proveniente da beni patrimoniali o redditi non dichiarati. La comunicazione deve contenere anche informazioni concernenti l’istituzione finanziaria che gestisce il conto. In merito a chi: i conti oggetto di comunicazione sono quelli di persone fisiche ed entità (compresi trust e fondazioni), sebbene lo standard comune di comunicazione di informazioni contenga anche l’obbligo di verifica di entità passive e l’eventuale comunicazione delle persone fisiche che esercitano il controllo su queste entità. In questo modo viene impedito che lo scambio automatico di informazioni venga rag-girato grazie all’interposizione di una persona giuridica o di un organismo analogo. I conti verificabili sono principalmente i conti di custodia, i conti di deposito, le quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di un’istituzione finanziaria, i contratti assicurativi e contratti assicurativi di rendite per i quali sono misurabili valori maturati. Sono esclusi i conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale (ad es. conto di garanzia della pigione, determinate forme previdenziali come i conti del pilastro 3a). Come: lo standard comune di comunicazione di informazioni contiene diversi obblighi di adeguata veri-fica in materia fiscale a seconda che si tratti di un conto preesistente o di un nuovo conto oppure di un conto di una persona fisica o di un’entità. È necessario differenziare tra gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale che incombono sui conti preesistenti e quelli sui nuovi conti, poiché per le istituzioni finanziarie l’ottenimento di informazioni dai titolari di conti preesistenti è più complesso e oneroso ri-spetto all’apertura di un nuovo conto. Vi sono inoltre differenti obblighi di adeguata verifica in materia fiscale da applicare a seconda che si tratti di persone fisiche o entità. Per i conti di entità, l’istituzione finanziaria deve, in determinati casi, individuare le persone che stanno dietro l’entità. Lo standard comune di comunicazione di informazioni presenta sotto diversi aspetti un ampio campo di applicazione, inteso a limitare le possibilità dei contribuenti di eludere lo scambio automatico di informa-zioni tramite determinati enti o prodotti d’investimento.

Sezione I: Obblighi generali di comunicazione

La parte A riepiloga le informazioni da comunicare e scambiare nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, come già stabilite nell’Accordo con l’UE (cfr. al riguardo l’art. 2 dell’Accordo con l’UE). Questo elenco è da leggere unitamente ai capitoli C–E, che ne disciplinano le eccezioni. In relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione che corrisponda a un conto preesistente sussiste l’obbligo di comunicare i NIF e la data di nascita unicamente se tali dati compaiono negli archivi dell’isti-tuzione finanziaria tenuta alla comunicazione e il diritto nazionale non ne impongono la raccolta. Di regola in Svizzera la data di nascita viene registrata nel quadro degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Il diritto svizzero invece non prevede alcun obbligo di registrare il NIF. Unica eccezione è l’Accordo FATCA che prevede l’obbligo di rilevare il NIF statunitense di soggetti statunitensi. Le istituzioni finanziarie devono adoperarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF fiscale o la data di nascita nel caso in cui non siano già a loro disposizione. Le istituzioni finanziarie tenuti alla comunicazione non sono obbligati a comunicare il luogo di nascita poiché secondo il diritto svizzero non vi è alcun obbligo di ottenere tale informazione.

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Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

Il conto è considerato oggetto di comunicazione dal momento in cui viene identificato come tale. Bisogna dichiararlo ogni anno anche se il suo valore o saldo equivale a zero o è negativo. Lo stesso vale anche per i conti a cui non è stato accreditato alcun importo. Salvo indicazione contraria, le informazioni in relazione a un conto oggetto di comunicazione devono essere comunicate con cadenza annuale nel corso dell’anno solare seguente all’anno a cui si riferiscono. Il saldo o il valore di un conto è determinato all’ultimo giorno dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. Gli Stati membri dell’UE e la Svizzera possono autorizzare le istituzioni finanziarie tenute alla comuni-cazione a fare ricorso a prestatori di servizi esterni e applicare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti per i nuovi conti ai conti preesistenti, nonché gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti per i conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante. Nel D-LSAI il Consiglio federale propone di sfruttare questa possibilità (cfr. al riguardo l’art. 7 cpv. 1, 2 D-LSAI).

Sezione III: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di persone fisiche

Per principio le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono verificare tutti i conti preesistenti di persone fisiche, sebbene gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale da applicare ai conti di importo non rilevante e a quelli di importo rilevante differiscano. Sono esclusi dagli obblighi di verifica, identificazione e comunicazione i conti preesistenti di persone fisiche che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di ren-dita, purché la legge impedisca effettivamente all’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, a prescindere dal luogo in cui avviene la transazione. Nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di infor-mazioni sono contenute ulteriori spiegazioni in merito (sez. III numeri marginali 2-3 Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). Il Protocollo di modifica è integrato da una dichiarazione congiunta delle Parti contraenti inerente a tale deroga (cfr. n. 5.6, considerazioni sulla quarta dichiarazione). La parte D disciplina, in base alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica, entro quali sca-denze deve essere effettuata la verifica dei conti preesistenti di persone fisiche. Si tratta dei medesimi termini di uno e due anni previsti nel D-LSAI. Obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti di importo non rilevante Un conto preesistente di una persona fisica che ha un saldo o un valore aggregato che non supera 1 000 000 USD è un conto di importo non rilevante. Nell’allegato I sono menzionati importi in USD, precisando che si può applicare anche un importo equivalente denominato nella valuta di uno Stato membro dell’UE o della Svizzera (cfr. le considerazioni sulla sez. VII all. I e sull’art. 2 cpv. 1 lett. k D-LSAI). Nel caso dei conti di importo non rilevante l’istituzione finanziaria deve stabilire la residenza in base a un indirizzo di residenza registrato da prove documentali o a una ricerca di indizi. Le Giurisdizioni che attuano lo standard comune di comunicazione di informazioni possono concedere alle istituzioni finanziarie l’applicazione di entrambe le procedure o prevedere la sola ricerca di indizi. Il Consiglio fe-derale propone di autorizzare entrambe le procedure (cfr. art. 7 cpv. 4 D-LSAI). La determinazione della residenza sulla base di un indirizzo di residenza registrato da prove documen-tali costituisce una procedura semplificata per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica in ma-teria fiscale. In questo modo l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione determina la residenza con l’ausilio di prove documentali registrate che attestano l’attuale indirizzo di residenza del titolare del conto. L’indirizzo deve essere attuale e basarsi su prove documentali affinché un’istituzione finanziaria possa basarsi su questo dato contenuto nei suoi registri. In concreto ciò significa, ad esempio, che un’istituzione finanziaria può basarsi su un indirizzo indicato in un passaporto valido o in una carta

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d’identità valida. Nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni vi sono più ampie spiegazioni concernenti questa procedura (sez. III numeri marginali 7-12 Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). Si rimanda inoltre all’articolo 9 capoversi 5 e 6 D-LSAI che chiarisce singoli punti senza limitare in alcun modo le possibilità garantite dallo standard comune di comunicazione di informazioni e dal relativo Commento. Se le condizioni per determinare la residenza tramite un indirizzo di residenza registrato con prove documentali non sono adempiute, allora l’istituzione finanziaria deve effettuare una ricerca elettronica di indizi. In questa ricerca l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve consultare gli archivi elettronici in base ai seguenti indizi, ovvero a una serie di fattori che possono rivelare la residenza del titolare del conto:

a) identificazione del titolare del conto come residente di una Giurisdizione oggetto di comunica-zione;

b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione oggetto di comunicazione e nessun numero di telefono nello Stato dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;

d) ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli relativi al conto di deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

e) procura o potestà di firma valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione og-getto di comunicazione; oppure

f) indirizzo di fermo posta o «c/o» in una Giurisdizione oggetto di comunicazione qualora l’istitu-zione finanziaria tenuta alla comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al titolare del conto.

In caso di indizi contradditori bisogna procurarsi un’autocertificazione e/o prove documentali. Altrimenti occorre effettuare in linea di principio una comunicazione a tutte le Giurisdizioni oggetto di comunica-zione per cui sono stati individuati degli indizi (sono applicabili regole speciali se un unico indizio trovato è un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o). Se non vengono trovati indizi il conto è considerato come non documentato. Gli Stati possono prevedere che i conti non documentati siano da comunicare alle autorità fiscali (cfr. art. 13 cpv. 1 D-LSAI). In questo modo le autorità fiscali possono verificare perché una determinata istituzione finanziaria detiene conti non documentati e se vi si possa porre rimedio mediante appropriate misure di attuazione degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. Le in-formazioni concernenti conti non documentati non vengono trasmessi agli Stati partner. Obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per conti di importo rilevante I conti preesistenti di importo rilevante sono conti che hanno un valore aggregato superiore a 1 000 000 USD (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. l D-LSAI). Per questi conti sono applicabili procedure di verifica raffor-zate che tra l’altro contemplano la ricerca negli archivi cartacei e la richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. La procedura relativa all’indirizzo di residenza non viene applicata ai conti di importo rilevante, ma deve essere eseguita una ricerca di indizi elettronica. Inoltre è prevista una ricerca negli archivi cartacei se le banche dati interrogabili elettronicamente dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non pre-vedono gli appositi campi per tutti i fattori citati più sopra. Se ad esempio tutti i fattori summenzionati sono registrati elettronicamente e quindi i relativi dati interrogabili elettronicamente ad eccezione delle procure e delle potestà di firma, un’istituzione finanziaria può limitare la ricerca negli archivi cartacei a questi due fattori. Oltre alla ricerca negli archivi elettronici e cartacei, per i conti di importo rilevante occorre interrogare il responsabile del rapporto. Per l’ulteriore modo di procedere si rinvia alle spiega-zioni concernenti gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di importo non rilevante.

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Sezione IV: Adeguata verifica in materia fiscale per nuovi conti di persone fisiche

Per i nuovi conti di persone fisiche, lo standard comune di comunicazione di informazioni prevede che all’atto dell’apertura del conto sia acquisita un’autocertificazione. Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale devono essere applicate sostanzialmente a tutti i tipi di conto. Il titolare del conto deve firmare e datare un’autocertificazione valida, contenente altresì nome, indirizzo, Giurisdizione o Giuri-sdizioni di residenza ai fini fiscali, numero o numeri di identificazione fiscale (NIF) e data di nascita. Dopo aver ottenuto l’autocertificazione, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve verifi-carne la ragionevolezza. A tale scopo deve basarsi sulle informazioni ottenute con l’apertura del conto, compresa la documentazione raccolta ai sensi delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML/KYC). Lo standard comune di comunicazione di informazioni e il relativo Commento specificano che un’auto-certificazione è valida finché non si verifichi un cambiamento di circostanze, a causa del quale l’istitu-zione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l’autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile (cfr. anche art. 9 cpv. 1 D-LSAI). Lo standard comune di comunicazione di informazioni e il relativo Commento contengono ulteriori spiega-zioni al riguardo (cfr. in particolare sez. IV numero marginale 12 segg. Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). L’articolo 16 D-LSAI stabilisce inoltre che una persona che ha rilasciato un’autocertificazione è tenuta, in caso di cambiamento di situazione, a comunicare all’isti-tuzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’au-tocertificazione. La responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni presso l’istituzione finanziaria non appartiene quindi soltanto all’istituzione finanziaria stessa, bensì anche alla persona che ha com-pilato l’autocertificazione.

Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità

Nel caso dei conti preesistenti di entità, le istituzioni finanziarie devono determinare se l’entità sia (1) una persona oggetto di comunicazione, (2) un’entità non finanziaria (non financial entity, NFE) passiva per la quale occorra determinare la residenza delle persone che esercitano il controllo. L’espressione «entità non finanziaria passiva» è definita alla sezione VIII parte D punto 8 dello standard comune di comunicazione di informazioni. In altre parole, si tratta di un’entità che non è un’istituzione finanziaria e non esercita un’attività commerciale o di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commer-ciali. Un trust o una fondazione con caratteristiche simili sono considerati entità non finanziarie passive. Sono esclusi dall’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione i conti preesistenti di entità che presentano un saldo non superiore a 250 000 USD, purché la Giurisdizione che applica lo standard comune di comunicazione di informazioni lo autorizzi. Questa eccezione è stata introdotta nello stan-dard comune di comunicazione di informazioni per ridurre i costi di attuazione delle istituzioni finanzia-rie, dal momento che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicate alle entità sono più complesse di quelle applicate alle persone fisiche. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. spiegazioni sull’art. 7 cpv. 3 D-LSAI). Non appena uno di questi conti presenta un saldo o un valore aggregato superiore a 250 000 USD sono applicabili le procedure di verifica, identifica-zione o comunicazione. Lo standard comune di comunicazione di informazioni precisa che determinate entità non sono persone oggetto di comunicazione. Tra queste vi sono, in particolare, alcune società di capitali quotate in borsa, entità statali, organizzazioni internazionali, banche centrali e istituzioni finanziarie (cfr. la definizione di «persona oggetto di comunicazione» alla sezione VIII parte D punto 2 dello standard comune di comu-nicazione di informazioni). Ai conti di queste entità non sono applicabili le procedure di adeguata verifica in materia fiscale secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni. In base alla sezione V parte E punto 1 dello standard comune di comunicazione di informazioni i conti preesistenti di entità con un valore aggregato superiore a 250 000 USD devono essere verificati entro

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due anni dall’entrata in vigore del Protocollo di modifica. Si tratta dello stesso termine di due anni previ-sto dal D-LSAI. Procedura di verifica per determinare se l’entità è una persona oggetto di comunicazione Di norma è possibile determinare se e in quale Giurisdizione un’entità sia una persona oggetto di co-municazione sulla base delle informazioni disponibili (ad es. quelle raccolte in conformità delle proce-dure per la lotta contro il riciclaggio di denaro) o, all’occorrenza, attraverso un’autocertificazione. Per le spiegazioni sull’autocertificazione si rimanda alla sezione IV.

Procedura di verifica per determinare la persona che esercita il controllo su un’entità Indipendentemente dal fatto che il conto sia stato identificato come conto oggetto di comunicazione attraverso la procedura di verifica summenzionata, l’istituzione finanziaria deve determinare se l’entità sia un’entità non finanziaria passiva con persone che esercitano il controllo residenti in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. All’occorrenza, un conto già oggetto di comunicazione deve essere comuni-cato anche in relazione alle persone che esercitano il controllo. In tal caso il conto viene comunicato alla Giurisdizione di residenza dell’entità e alle Giurisdizioni di residenza delle persone che esercitano il controllo su un’entità, purché in queste Giurisdizioni lo scambio automatico di informazioni sia stato introdotto a tutti gli effetti di legge. Lo standard comune di comunicazione di informazioni prevede l’identificazione delle persone che eser-citano il controllo su un’entità non finanziaria passiva nell’intento di evitare che tale dispositivo giuridico sia utilizzato per eludere lo scambio automatico di informazioni. Di norma è possibile determinare se l’entità sia un’entità non finanziaria passiva o attiva sulla base delle informazioni disponibili (ad es. quelle raccolte in conformità delle procedure per la lotta contro il riciclag-gio di denaro) o, all’occorrenza, attraverso un’autocertificazione. Per le spiegazioni sull’autocertifica-zione si rimanda alla sezione IV. Nel caso venga identificata un’entità non finanziaria passiva è necessario determinare in un secondo tempo le persone che esercitano il controllo. Le procedure di verifica dipendono dal saldo o dal valore aggregato del conto. Se il saldo o il valore aggregato del conto supera 1 000 000 USD l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può basarsi su informazioni raccolte in conformità delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Diversamente, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunica-zione deve procurarsi un’autocertificazione presso il titolare del conto o presso le persone che eserci-tano il controllo. Per le spiegazioni sull’autocertificazione si rimanda alle sezione IV. Se non è possibile ottenere un’autocertificazione bisogna procedere a una ricerca di indizi per stabilire la residenza.

Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità

Nel caso di nuovi conti di entità devono essere applicate le stesse due procedure di verifica applicate ai conti preesistenti. Poiché l’acquisizione di un’autocertificazione per i nuovi conti risulta più facile, in que-sti casi non è applicabile la soglia di 250 000 USD. Per contro, la regola secondo cui determinate entità non sono persone oggetto di comunicazione è applicabile anche ai nuovi conti. Per stabilire se e in quale Giurisdizione un’entità è una persona oggetto di comunicazione, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire un’autocertificazione presso tale entità e verifi-carne la ragionevolezza. Per verificare se un’entità è un’entità non finanziaria passiva si applicano le stesse procedure di verifica di cui alla sezione V. La procedura di verifica per l’identificazione delle persone che esercitano il controllo si scosta da quella di cui alla sezione V in quanto l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve in ogni caso acquisire dalle persone che esercitano il controllo un’autocertificazione per determinarne la residenza. Per l’autocertificazione si rimanda alla sezione IV.

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Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

Questa sezione contiene regole supplementari per l’attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, tra cui la questione di quando un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa considerare attendibili un’autocertificazione o prove documentali, e per l’aggregazione del saldo del conto. Inoltre chiarisce che nel quadro dello standard comune di comunicazione di informazioni tutti gli importi in dollari o nella valuta nazionale di uno Stato membro o della Svizzera sono inclusivi degli importi corrispondenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale (cfr. art. 10 cpv. 2-3 e art. 5 D-LSAI). Inoltre, l’allegato I offre agli Stati membri dell’UE e alla Svizzera l’opzione di prevedere una procedura alternativa nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita di gruppo. L’opzione è prevista alla sezione VII numero marginale 13 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Con questa variante, l’allegato I offre agli Stati membri e alla Svizzera un certo grado di flessibilità nell’attuazione nonché la possibilità di regolare questo aspetto in modo unitario con tutti gli Stati partner. All’articolo 7 capoverso 8 D-LSAI il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni alternative contenute nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni sono applicabili per la Svizzera.

Sezione VIII: Definizioni

La sezione VIII contiene le definizioni delle espressioni utilizzate in relazione allo standard comune di comunicazione di informazioni, tra cui «istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione», «istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione», «conto finanziario» e «conto oggetto di comunicazione». Tali espressioni sono spiegate all’occorrenza in altri punti del presente rapporto. Per quanto riguarda le espressioni «conto preesistente» ed «entità collegata», l’allegato I offre agli Stati membri dell’UE e alla Svizzera la possibilità di scegliere le disposizioni alternative contenute nello stan-dard comune di comunicazione di informazioni (cfr. sez. VIII parte C punto 9 e sez. VIII parte E punto 4 dello standard comune di comunicazione di informazioni come pure sez. VIII numero marginale 82 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). Se si ricorre a tale opzione, la definizione di «conto preesistente» viene estesa, a determinate condizioni, anche ai nuovi conti di clienti esistenti. L’espressione «entità collegata» viene estesa al caso in cui l’entità collegata è un’entità di investimento. Con queste varianti, l’allegato I offre agli Stati membri e alla Svizzera un certo grado di flessibilità nell’attuazione nonché la possibilità di regolare questo aspetto in modo unitario con tutti gli Stati partner. All’articolo 7 capoverso 8 D-LSAI il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni alterna-tive contenute nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni sono ap-plicabili per la Svizzera. L’allegato I offre agli Stati membri dell’UE e alla Svizzera anche la possibilità di autorizzare le istituzioni finanziare, a utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri ri-guardante il titolare del conto, determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione indu-striale nazionale o internazionale prima che il conto finanziario fosse classificato come conto preesi-stente. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono basarsi su tale classificazione soltanto se l’utilizzo del sistema standardizzato di codificazione industriale è in accordo con le loro con-suete pratiche commerciali ai fini delle procedure antiriciclaggio o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali). Le istituzioni finanziarie possono procedere in tal modo a condizione che non siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o non attendi-bile (cfr. sez. VIII parte E punto 6 standard comune di comunicazione di informazioni). Con queste va-rianti, l’allegato I offre agli Stati membri e alla Svizzera un certo grado di flessibilità nell’attuazione non-ché la possibilità di regolare questo aspetto in modo unitario con tutti gli Stati partner. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. art. 7 cpv. 6 D-LSAI).

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Sezione IX: Efficace attuazione

Per assicurare l’efficace attuazione e il rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale previsti dallo standard comune di comunicazione di informazioni, gli Stati membri dell’UE e la Svizzera sono tenuti ad adottare le norme e le procedure amministrative necessarie. In particolare sono tenuti ad adottare norme intese ad evitare che le istituzioni finanziarie, le persone o gli intermediari eludano questi obblighi. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione continuano inoltre ad essere obbligate a documentare le azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l’attuazione dei suddetti obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale. Gli Stati membri e la Svizzera devono inoltre disporre di meccanismi di controllo intesi a verificare se le istituzioni finanziarie tenute alla comu-nicazione rispettano tali obblighi, anche nel caso di conti non documentati. Infine devono essere attuate procedure intese a garantire che le entità e i conti definiti nel diritto nazionale come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e conti esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utiliz-zati a fini di evasione fiscale. Per garantire un’efficace attuazione gli Stati membri e la Svizzera devono prevedere sanzioni anche per i casi di non conformità. Le disposizioni contenute nella sezione IX non sono direttamente applicabili e devono essere concre-tizzate nel diritto nazionale; per la Svizzera ciò viene realizzato nel quadro della futura LSAI.

5.5 Spiegazioni sull’allegato II

L’UE ha inserito nella direttiva un allegato II con parti tratte dal Commento relativo allo standard co-mune di comunicazione di informazioni. Per garantire un’attuazione uniforme dello standard globale dell’OCSE tra gli Stati membri dell’UE e tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE l’allegato II è stato inserito anche nell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE. Nel quadro dell’MCAA, i Commenti sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione di informazioni sono parte della definizione dello standard comune di comunicazione di informazioni. Essi vengono quindi applicati in Svizzera in modo tale da garantire anche per questo Paese un’attuazione dello standard globale uniforme a tutti gli altri Stati partner. 1. Cambiamento di circostanze Questo paragrafo comprende la sezione III numero marginale 17 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni, integrato da una parte della sezione III numero margi-nale 13 del Commento. Esso contiene una descrizione di che cosa si intenda per «cambiamento di circostanze» e delle misure da adottare qualora un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione si sia basata sulla verifica dell’indirizzo di residenza come descritta nello standard comune di comunica-zione di informazioni e avvenga un cambiamento di circostanze in relazione alle prove documentali originarie. 2. Autocertificazione per i nuovi conti di entità Questo paragrafo comprende la sezione VI numero marginale 20 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Esso precisa che un’autocertificazione nel quadro della de-terminazione delle persone che esercitano il controllo su un nuovo conto di un’entità non finanziaria passiva può essere considerata attendibile solo se fatta dal titolare del conto o da detta persona che esercita il controllo. 3. Residenza di un’istituzione finanziaria Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 4 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni combinato con la sezione VIII numero marginale 5 del Com-mento. Tali numeri marginali contengono spiegazioni concernenti la residenza di un’istituzione finan-ziaria. Il Commento distingue tre casi: 1. l’istituzione finanziaria che è residente fiscale in una Giurisdizione o territorio. Ai fini dello standard

comune di comunicazione di informazioni è considerata residente in questa Giurisdizione;

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2. l’istituzione finanziaria che non è un trust e non è residente fiscale in nessuna Giurisdizione o terri-torio. Questo tipo di istituzione finanziaria ai fini dello standard comune di comunicazione di infor-mazioni è considerata residente nella Giurisdizione o territorio (i) secondo il cui diritto è stato costi-tuito, (ii) in cui ha la direzione (compresa l’amministrazione effettiva) o (iii) in cui è sottoposto alla vigilanza sui mercati finanziari;

3. l’istituzione finanziaria che è un trust. Oltre a un’eventuale residenza conformemente al punto 1,23 ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni è considerata residente nella Giuri-sdizione o territorio in cui è residente il fiduciario (trustee). Il trust è residente in diverse Giurisdi-zioni o territori qualora esistano diversi fiduciari (trustee) a loro volta residenti in diverse Giurisdi-zioni o territori.

Se secondo i numeri 1 e 2 un’istituzione finanziaria risulta residente in diverse Giurisdizioni o territori è considerato residente nella Giurisdizione o nel territorio in cui detiene i conti. Se secondo il numero 3 l’ente finanziario è invece residente in più Giurisdizioni o territori, deve effettuare la comunicazione in tutte queste Giurisdizioni o territori. Ogni fiduciario (trustee) deve procedere alla verifica, all’identifica-zione e alla comunicazione conformemente al diritto della sua Giurisdizione di residenza. L’articolo 4 D-LSAI dispone la stessa norma. 4. Conto gestito Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 62 del Commento relativo allo stan-dard comune di comunicazione di informazioni. Esso definisce le regole in base a cui il conto si consi-dera gestito presso un ente finanziario. 5. Trust che sono entità non finanziarie passive Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 108 del Commento relativo allo stan-dard comune di comunicazione di informazioni e spiega dove sono residenti entità come società di persone o analoghi dispositivi giuridici che non hanno un luogo di residenza. Inoltre specifica che i trust che sono entità non finanziarie passive non possono essere considerati come siffatti dispositivi giuridici. Senza questa disposizione si avrebbe una duplicazione degli obblighi di informativa. 6. Indirizzo della sede principale dell’entità Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 153 del Commento relativo allo stan-dard comune di comunicazione di informazioni e fornisce puntualizzazioni in merito all’indirizzo della sede principale dell’entità.

5.6 Spiegazioni sul Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica si compone di quattro articoli. Art. 1 L’articolo 1 del Protocollo di modifica sancisce la sostituzione del Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente con un nuovo accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE. Il titolo dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio è modificato in «Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Sviz-zera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale interna-zionale», in forma abbreviata «Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE» (di seguito «Accordo con l’UE»). Per il contenuto dell’Accordo si rimanda alle spiegazioni ai capitoli 5.3–5.5. Art. 2 Entrata in vigore e applicazione Par. 1

23 Poiché il diritto fiscale svizzero disciplina i trust in maniera trasparente, nessun trust può essere

considerato residente in Svizzera ai fini dello standard comune di comunicazione conformemente al punto 1.

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Il paragrafo 1 stabilisce che il Protocollo di modifica deve essere approvato o ratificato da ciascuna delle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano recipro-camente l’avvenuto completamento delle procedure. Il Protocollo di modifica entra in vigore il 1° gen-naio successivo all’ultima notifica. Par. 2 Il paragrafo 2 si riferisce allo scambio automatico di informazioni su richiesta secondo l’articolo 5 dell’Accordo con l’UE. Lo scambio automatico è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno dell’entrata in vigore dello scambio automatico e si riferiscono agli esercizi aventi inizio il giorno della sua entrata in vigore o successivamente a tale data. L’articolo 5 dell’Accordo con l’UE non pre-vede quindi la retroattività. Le richieste pendenti al momento dell’entrata in vigore del Protocollo di mo-difica sono trattate secondo l’articolo 10 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta a sua volta, seppur a condizioni più restrittive. L’articolo 10 rimane applicabile, nella misura in cui non trovi applicazione l’articolo 5 dell’Accordo con l’UE, anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica, per le richieste di assistenza amministrativa relative agli esercizi precedenti l’entrata in vigore del Protocollo di modifica. La presente disposizione assicura il passaggio dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio all’Accordo sullo scambio automatico di informa-zioni con l’UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta. Par. 3 Il paragrafo 3 dispone che l’entrata in vigore del Protocollo di modifica non pregiudichi i crediti delle persone fisiche conformemente all’articolo 9 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Ciò vale per i crediti d’imposta o i rimborsi della ritenuta allo scopo di eliminare la doppia imposizione. Par. 4 In base al paragrafo 4 al termine del periodo di applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio la Svizzera stabilisce un bilancio finale, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri dell’UE e comu-nica le informazioni ottenute conformemente all’articolo 2 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio nel suo ultimo anno di applicazione. In questo modo il passaggio allo scambio automatico di informazioni è ordinato e garantisce una chiusura completa anche per i pagamenti e le comunicazioni contemplati nell’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Art. 3 Le disposizioni dell’articolo 5 dell’Accordo con l’UE sono concretizzate in un protocollo, analogamente alle CDI. Vengono specificate, tra l’altro, le premesse che una richiesta di informazioni deve soddi-sfare (par. 2). In particolare è indispensabile identificare il contribuente interessato e, se noti, il nome e l’indirizzo della persona (ad es. una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informa-zioni richieste. Il protocollo relativo all’accordo stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (par. 3). Il paragrafo 3 stabilisce inoltre che il requisito della «prevedibile pertinenza» per una richiesta di infor-mazioni può essere adempiuto sia nel caso di un singolo contribuente sia nel caso di più contribuenti. In questo modo è confermata esplicitamente l’ammissibilità delle richieste raggruppate secondo lo standard elaborato dall’OCSE. Quest’ultimo dal 2012 prevede anche richieste concrete, aventi per og-getto un gruppo di contribuenti definito, che verosimilmente non ha adempiuto i propri obblighi fiscali nello Stato richiedente. La procedura di risposta alla domanda raggruppata è basata sulla legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF, RS 672.5). Il paragrafo 4 enuncia esplicitamente che l’Accordo con l’UE non costituisce una base per lo scambio di informazioni su base spontanea. Art. 4 Lingue Il Protocollo di modifica è redatto in tutte le lingue dei Paesi membri dell’UE, tra cui anche le tre lingue ufficiali della Confederazione Svizzera, ciascuna versione linguistica facente egualmente fede.

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Spiegazioni concernenti l’Accordo Il Protocollo di modifica verrà completato da quattro Dichiarazioni congiunte e da una Dichiarazione della Svizzera. La prima Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti stabilisce che l’entrata in vigore del Protocollo di modifica è prevista per il 1° gennaio 2017. Ciò corrisponde alla dichiarazione del Consiglio federale fatta nell’autunno 2014 al presidente del Forum globale, secondo cui il Consiglio federale prevede di introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018. L’entrata in vigore dell’Accordo è subordinata alla riserva della conclusione delle procedure di approvazione in Svizzera e in UE. La seconda Dichiarazione congiunta stabilisce che i Commenti sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione di informazioni dovrebbero essere una fonte di illustrativa o interpretativa dell’Accordo con l’UE allo scopo di assicurarne un’applicazione coerente. L’esplicito rimando ai Com-menti corrisponde anche all’approccio perseguito nell’MCAA. I Commenti sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione di informazioni sono parte delle definizioni dello standard co-mune di comunicazione di informazioni contenuto nell’MCAA e hanno dunque validità per le Parti con-traenti dell’MCAA. La terza Dichiarazione congiunta stabilisce, analogamente alla seconda Dichiarazione, che il Com-mento all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE dovrebbe essere utilizzato come fonte di interpretazione per l’applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo con l’UE relativo allo scambio di informa-zioni su richiesta. Anche in questo caso si mira a un’applicazione uniforme e conforme allo standard. La quarta Dichiarazione congiunta si riferisce all'allegato I della sezione III della parte A secondo cui l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i conti preesistenti di persone fisiche che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di ren-dita, purché le leggi di uno o dell’altro Stato impediscano effettivamente all’istituzione finanziaria te-nuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione oggetto di comunica-zione. Nella dichiarazione le Parti contraenti stabiliscono che intendono verificare la rilevanza pratica di questa disposizione tra la Svizzera e i singoli Stati membri dell’UE. Stabiliscono inoltre la reciproca comprensione secondo cui un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è effettivamente impe-dita nella vendita, se le legislazioni nella Giurisdizione oggetto di comunicazione non solo vietano la vendita di tali contratti a residenti nella Giurisdizione oggetto di comunicazione ma anche qualora la vendita è impedita in ogni altra circostanza. Viene in particolare intesto che la vendita a residenti nella Giurisdizione oggetto di comunicazione è anche esclusa se questa vendita avviene nella Giurisdizione in cui l’ente finanziario esercita la sua attività. Il primo elemento (vendita nella Giurisdizione oggetto di comunicazione) è soddisfatto tra la Svizzera e l’UE grazie alla necessità di avere una licenza già esi-stente in entrambe le Parti, fermo restando che un’istituzione finanziaria non disponga di tale licenza. Il secondo elemento (vendita impedita in ogni altra circostanza, in particolare nella Giurisdizione dove l’istituzione finanziaria esercita la propria attività) necessita una verifica approfondita, anche perché i progetti di legislazione in corso nell’UE (in particolare Solvency II) possono ripercuotersi su questa questione. Determinante è la situazione giuridica al momento dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica. La Svizzera e gli Stati membri dell’UE si notificheranno vicendevolmente eventuali impedi-menti relativi alla vendita di tali contratti secondo la loro legislazione al momento dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica. La quinta Dichiarazione è una dichiarazione unilaterale della Svizzera e si riferisce allo scambio di in-formazioni su richiesta secondo l’articolo 5 dell’Accordo con l’UE. Come per le CDI, la Svizzera di-chiara che non scambierà informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente (cfr. anche spiegazioni ad art. 5 dell’Accordo con l’UE, n. 5.3).

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Diritto di applicazione e modifica del diritto vigente

6.1 Diritto di applicazione per l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE

Per quanto concerne il rapporto tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE, l’Accordo con l’UE contiene le basi di diritto materiale necessarie ad attuare lo scambio automatico di informazioni, lo scambio di informazioni su richiesta e l’esenzione dall’imposta alla fonte di interessi, dividendi e canoni tra società consociate. L’Accordo con l’UE prevede all’articolo 2 lo scambio automatico di informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Essa è dunque applicabile in qualità di altro accordo internazionale ai sensi dell’articolo 1, capoverso 1 lettera b D-LSAI. Di conseguenza la LSAI è applicabile nel caso dell’attua-zione dello scambio automatico di informazioni con l’UE nella misura in cui le sue disposizioni non si limitino all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sulla base dell’MCAA. Ogni Giurisdi-zione che attua lo standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni dovrà stilare e met-tere a disposizione di tutte le Giurisdizioni partner un elenco unico e pubblicamente accessibile delle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e i conti esclusi. Il D-LSAI concretizza all’articolo 3 le istituzioni finanziarie svizzere non tenute alla comunicazione e i conti esclusi. Oltre alle disposizioni esecutive, la LSAI contiene disposizioni in merito all’organizzazione, alla procedura (ad es. l’obbligo delle istituzioni finanziare svizzere tenute alla comunicazione di informare le persone oggetto di una comunicazione, cfr. art. 12 D-LSAI), ai rimedi giuridici e alle disposizioni penali applicabili. L’Accordo con l’UE prevede all’articolo 5 uno scambio di informazioni su richiesta. Esso è dunque ap-plicabile in qualità di altro accordo internazionale ai sensi dell’articolo 1, capoverso 1 lettera b LAAF. Nel quadro del progetto concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa è stato proposto un adeguamento dell’articolo 1 LAAF per fissare in modo chiaro che tale legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa per lo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo.

6.2 Abrogazione di due leggi federali

Legge sulla fiscalità del risparmio (LFR) L’applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio è disciplinata dalla legge federale del 17 di-cembre 200424 relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio; LFR). La LFR fissa in particolare gli obblighi degli agenti pagatori e contiene di-sposizioni procedurali e penali. Con il passaggio dal sistema della fiscalità del risparmio a allo scambio automatico di informazioni, la LFR decade di principio. Tuttavia, anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica dovranno essere eseguite determinate operazioni di disbrigo e controllo in relazione con l’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Ad esempio, questo Accordo prevede che l’AFC trasferisce le ritenute d’imposta ri-scosse in un anno civile e comunica le informazioni ai relativi Stati membri dell’UE almeno una volta nell’anno civile seguente (cfr. art. 2 par. 3 e art. 8 par. 2 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio). Que-sta fattispecie deve essere possibile anche in relazione all’ultimo anno di applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio (l’art. 2 cpv. 4 del Protocollo di modifica prevede il relativo conteggio finale) e devono rimanere applicabili le corrispondenti disposizioni della LFR, come ad esempio il trasferi-mento della ritenuta d’imposta e la divulgazione volontaria degli agenti pagatori all’AFC (art. 5 e art. 6 LFR). All’articolo 4 capoverso 2 LFR è inoltre previsto che una ritenuta di imposta prelevata ingiusta-mente può essere corretta entro cinque anni. Alla luce di queste considerazioni, nella legge federale allegata al decreto federale è accordata al Consiglio federale la competenza di abrogare la LFR non appena si sono concluse le relative procedure di ricorso, ma al più presto sei anni dopo l’abrogazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio ovvero dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica. L’ap-plicazione della LFR durante sei anni consente all’AFC di eseguire presso gli agenti pagatori i controlli relativi alla corretta applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio anche in relazione agli ultimi

24 RS 641.91

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anni della sua attuazione. Perciò continuano ad essere necessarie le relative prescrizioni procedurali e le disposizioni penali. L’articolo 16 LFR stabilisce che l’assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo è retta dalla LAAF. Questa disposizione ha un effetto puramente dichiaratorio poiché l’applicazione della LAAF può es-sere dedotta dall’articolo 1 capoverso 1 lettera b LFR (cfr. spiegazioni ad n. 6.1). Nella legge federale allegata al decreto federale viene stabilito che l’obbligo del segreto disciplinato nell’articolo 10 LFR sussiste anche dopo l’abrogazione della legge in questione. In pratica ciò significa che le persone incaricate dell’esecuzione delle disposizioni dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio e della LFR devono, anche dopo la loro abrogazione, continuare a serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sulle constatazioni fatte nell’esercizio di questa attività e negare la consul-tazione degli atti ufficiali. Anche le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore conformemente all’articolo 8 capoverso 4 LFR, possono unicamente essere uti-lizzate ai fini della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria. Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) L’applicazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria è disciplinata dalla LIFI,25 in cui vengono in particolare concretizzati i diritti e i doveri derivanti dalle convenzioni sull’imposizione alla fonte che incombono agli agenti pagatori e alle persone interessate. Questa legge contiene inoltre disposizioni procedurali e penali. Come esposto al numero 3, con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE entrambe le convenzioni sull’imposizione alla fonte devono essere abrogate. A questo proposito deve essere concluso un accordo per l’abrogazione con il Regno Unito e l’Austria, affinché il passaggio verso lo scambio automatico di informazioni avvenga senza difficoltà. L’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale proposto autorizza il Consiglio federale a concludere un tale accordo di abrogazione. Se entrambe le convenzioni, la cui applicazione è disciplinata dalla LIFI, vengono abrogate, anche la LIFI decade. Tuttavia, anche dopo il passaggio allo scambio automatico di informazioni con l’UE do-vranno essere eseguite determinate operazioni di disbrigo e controllo in relazione con le convenzioni sull’imposta alla fonte, per cui le corrispondenti disposizioni nella LIFI continueranno ad essere appli-cate. Ciò vale ad esempio per il disbrigo concernente l’ultimo anno di applicazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte per quanto concerne gli importi fiscali e le comunicazioni volontarie, le cui disposizioni contenute nella LIFI, eventualmente in combinato disposto con le disposizioni degli ac-cordi relativi all’abrogazione, devono restare applicabili. L’esatto contenuto degli accordi relativi all’abrogazione con il Regno Unito e l’Austria non è ancora noto. Tuttavia, nella legge federale allegata al decreto federale è accordata al Consiglio federale la competenza di abrogare la LIFI non appena si sono concluse le relative procedure di ricorso, ma al più presto sei anni dopo l’abrogazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria. Da un lato esiste una relazione tematica, poiché l’introduzione dello scambio automatico di informazioni comporta l’abrogazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria, dall’altro lato, con il collegamento a questo avamprogetto viene evitata una procedura legi-slativa separata per l’abrogazione della LIFI. Anche in questo contesto deve essere chiaro che l’obbligo di mantenere il segreto, disciplinato all’arti-colo 39 LIFI, deve rimanere anche dopo l’abrogazione di questa legge. È possibile rimandare anche alle spiegazioni relative alla legge sulla fiscalità del risparmio.

25 RS 672.4

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Ripercussioni dell’avamprogetto

7.1 Spese per beni e servizi, spese per il personale

L’implementazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provocherà un onere fi-nanziario supplementare per l’AFC, che diventerà una vera e propria piattaforma per lo scambio di in-formazioni con gli Stati partner e con le amministrazioni delle contribuzioni cantonali (ed eventual-mente con altre autorità, cfr. spiegazioni ad art. 18 cpv. 1 D-LSAI) per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. Le spiegazioni che seguono si basano in larga misura su quelle contenute nel rap-porto esplicativo concernente l’MCAA.26

Per l’attuazione progetto relativo allo scambio automatico di informazioni rispetto all’UE e ad altri Stati scelti sulla base dell’MCAA, l’AFC necessita per gli anni 2015-2017 di cinque posti a tempo pieno. Per lo sviluppo di un sistema informatico fino alla messa in esercizio a inizio del 2018 sono necessari mezzi materiali per 7,5 milioni di franchi circa. Dal 2018 dovrebbero essere necessari 3 milioni di fran-chi all’anno per la gestione corrente. Le risorse necessarie verranno richieste a partire dal 2016 nel quadro della valutazione globale 2015 nel settore delle risorse umane o nel settore delle risorse infor-matiche. Non è escluso che venga chiesto un credito aggiuntivo per il finanziamento nel 2015 dei mezzi ulteriormente necessari. Le spese per il personale e il materiale necessarie per la gestione cor-rente a partire dal 2018 saranno richieste con la decisione, a cui si perverrà nel 2016, di porre in vi-gore la LSAI, poiché il fabbisogno concreto necessario all’attuazione dello scambio automatico di in-formazioni sarà definibile più precisamente solo a tal punto.

Le risorse di personale impiegate per l’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE e le convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria verrebbero di principio liberate nel corso dei prossimi anni.

L’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni determina maggiori costi relativi al personale e all’informatica dell’ordine di diversi milioni di franchi anche per le amministrazioni delle contribuzioni cantonali. I sistemi informatici devono essere adeguati per integrare i nuovi dati, che de-vono anche essere valutati. Ciò può comportare anche spese supplementari causate dalle procedure di ricupero d’imposta.

7.2 Ripercussioni economiche

Il passaggio allo scambio automatico di informazioni – insieme all’attuazione dell’agenda per la regola-mentazione a livello globale avviata dagli Stati del G20, al sempre più difficile accesso ai mercati esteri per gli offerenti svizzeri e al calo dei proventi dovuti ai tassi bassi – è uno dei fattori che hanno avviato una verifica fondamentale dei modelli commerciali dei fornitori svizzeri di servizi finanziari. Le istituzioni finanziarie direttamente interessate dall’introduzione dello scambio automatico di informa-zioni sono quelle che gestiscono in Svizzera attività di clienti UE e che quindi devono introdurre i ne-cessari processi per lo scambio automatico di informazioni. L’ammontare delle attività gestite in Sviz-zera verrebbe influenzato anche se i clienti UE le trasferissero all’estero o le utilizzassero per regolarizzare l’imposta. Il processo di transizione è stato avviato da qualche tempo in Svizzera e si presume che le sue aspet-tative siano già realizzate. Con la strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato adottata nel mese di dicembre del 2009 e concretizzata nel mese di febbraio del 2012, il Consiglio federale ha av-viato il processo per la trasparenza fiscale. In questo ambito il 1° gennaio 2013 la Svizzera ha messo in vigore le convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria. Dal 2005 è inoltre già in vigore l’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE che autorizza comunicazioni volontarie. Il Pro-tocollo di modifica, oggetto del presente avamprogetto, prevede il cambiamento di sistema passando allo scambio automatico di informazioni. L’effetto dello scambio automatico di informazioni nel settore

26 Rapporto esplicativo concernente l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo

scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la legge federale sullo scambio au-tomatico internazionale di informazioni in materia fiscale, pag. 49-52.

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finanziario e nell’economia si è fatto pertanto sentire ma non è stato repentino. Le ripercussioni econo-miche dello scambio automatico di informazioni sono inoltre da considerare nell’ottica delle ulteriori sfide a livello economico e normativo per il settore finanziario. Per la Svizzera il principale beneficio in caso di introduzione dello standard globale per lo scambio au-tomatico di informazioni con l’UE sarebbe il miglioramento della reputazione della sua piazza finanzia-ria. Uno standard globale dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni uniforme rispetto all’UE rafforza la certezza del diritto per le istituzioni finanziarie attive a livello internazionale e al contempo rende possibile l’attuazione in modo uniforme e globale dei requisiti rispetto ai diversi Stati. La fase introduttiva dello scambio automatico di informazioni comporterà invece per le istituzioni finanziarie interessate maggiori costi di attuazione. Questi costi risultano in primo luogo dai lavori di preparazione a livello giuridico e tecnico (ad es. due diligence, formazioni per il personale, lavori concernenti l’infor-mazione), dall’infrastruttura (soprattutto i sistemi informatici) in relazione con l’ottenimento, l’elabora-zione, lo scambio e la garanzia della qualità dei dati nonché dai relativi costi per il personale. Il ramo stima che per il settore bancario l’introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello glo-bale potrebbe costare tra i 300 e i 600 milioni di franchi ovvero tra 3 e 15 milioni di franchi per ente. Resta inteso che ci si può basare sui processi già introdotti dalle istituzioni finanziarie per le conven-zioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria e l’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE nonché il relativo know how: ampliandoli è possibile ridurre in parte i previsti costi di attua-zione. Le banche ritengono comunque che i maggiori costi restino importanti poiché le sinergie con i sistemi esistenti sono soprattutto teoriche. In generale bisogna tener conto che l’introduzione dello scambio automatico di informazioni ha causato o causerà costi anche alle istituzioni finanziarie negli Stati dell’UE. A lungo termine, se è possibile basarsi su uno standard globale internazionale, per le istituzioni finanziarie svizzere i costi fissi e i costi correnti risultano limitati. Complessivamente 93 Stati (tra cui importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera, quali il Lussemburgo e Singapore) si sono impegnati a scambiare le informazioni secondo lo standard per lo scambio automatico di informazioni (58 Paesi dal 2017, 35 Paesi – tra cui la Svizzera – dal 2018). Non bisognerà attendersi massicci spostamenti di attività tra questi Stati. La garanzia di un level play-ing field, e quindi di pari condizioni per tutte le Giurisdizioni partner, insieme all’introduzione simulta-nea dello standard per lo scambio automatico di informazioni sono condizioni centrali per garantire che a breve e medio termine non vi siano trasferimenti di attività in Stati in cui lo scambio automatico di informazioni non viene applicato. Nella misura in cui le più importanti piazze finanziarie concorrenti riprendono lo standard per lo scambio automatico di informazioni con l’UE simultaneamente alla Sviz-zera, possono essere evitati gli svantaggi concorrenziali per gli offerenti di servizi finanziari svizzeri. In questo modo in futuro acquisiranno maggiore importanza rilevanti fattori concorrenziali positivi della Svizzera, quali la stabilità politica, il capitale umano e l’infrastruttura. A corto termine l’applicazione dello scambio automatico di informazioni comporta costi di attuazione relativamente alti per le istitu-zioni finanziarie interessate. Queste evoluzioni come anche l’accresciuta concorrenza tra banche do-vrebbero accelerare la verifica dei modelli aziendali nel campo della gestione delle attività finanziarie e potrebbero comportare adeguamenti strutturali. I costi generati dallo scambio automatico di informa-zioni sono infine da ponderare con un previsto e durevole rafforzamento dei fattori di localizzazione (reputazione, certezza del diritto).

7.3 Ripercussioni fiscali

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera a favore delle autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero rice-verà dall’estero sulla base della reciprocità convenuta con gli Stati membri dell'UE.

Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l’estero per Confederazione e Cantoni sono pos-sibili minori entrate per questi motivi:

- Le istituzioni finanziarie possono dedurre i costi correlati all’attuazione dello scambio automa-tico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. I minori margini e un eventuale diminuzione delle attività gestite per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo direttamente i

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proventi dell’imposta sull’utile e provocando indirettamente un’eventuale diminuzione dell’oc-cupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuotono sulle entrate dell’impo-sta sul reddito.

- Possono esserci minori entrate anche da parte dell’imposta preventiva riscossa su portafogli di investimenti di clienti esteri. Queste dovrebbero essere pressoché irrilevanti, poiché in parti-colare i clienti disonesti hanno tutto l’interesse a evitare investimenti gravati dall’imposta pre-ventiva.

- Con la sostituzione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE e delle convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria vengono soppresse le rimunerazioni e le provvigioni di riscossione contenute in tali trattati. Per quanto concerne l’Accordo sulla fisca-lità del risparmio si tratta di circa 125 milioni di franchi (2014) e per quanto concerne le con-venzioni sull’imposizione alla fonte 750 000 franchi circa (2013).

L’elemento della reciprocità dello scambio automatico di informazioni comprende invece per Confede-razione e Cantoni un potenziale di maggiori entrate provenienti da attività di persone residenti in Sviz-zera sinora non dichiarate e detenute presso agenti pagatori degli Stati membri dell’UE. In concreto, il potenziale di maggiori entrate può realizzarsi in questi modi:

- Le attività non dichiarate possono a determinate condizioni essere scoperte sulla base delle comunicazioni dall’estero. Nella procedura di ricupero d’imposta risultano dunque maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d’imposta, interesse di mora e multa). L’attività regolarizzata genera negli anni seguenti costanti maggiori entrate presso le imposte sul reddito e sul patri-monio.

- La minaccia di una comunicazione dall’estero può motivare una persona disonesta a un’auto-denuncia (esente da pena). Ne risultano maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d’imposta, interesse di mora; in caso di recidiva una multa ridotta) e costanti maggiori entrate provenienti dalle attività regolarizzate per le imposte sul reddito e sul patrimonio.

- La minaccia di una comunicazione dall’estero può indurre una persona disonesta a rimpatriare in Svizzera i suoi patrimoni. Ciò aumenta il valore aggiunto della gestione dei patrimoni in Svizzera generando indirettamente ulteriori proventi per l’imposta sull’utile e sul reddito.

Non è possibile effettuare una stima delle maggiori e delle minori entrate fiscali dovute all’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Mancano informazioni concernenti diversi parametri che in-fluenzano queste minori e maggiori entrate, in particolare manca il numero degli Stati partner con cui viene attivato lo scambio automatico di informazioni, la data di attivazione, il numero di clienti interes-sati e il loro comportamento prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni nonché l’ammontare delle attività di persone residenti in Svizzera sinora non dichiarate e detenute presso agenti pagatori esteri.

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è menzionato nel Programma di legislatura 2011-2015. Esso corrisponde tut-tavia all’obiettivo 3 del programma di legislatura «La stabilità e l’attrattiva della piazza finanziaria sono garantite», secondo cui devono essere presi provvedimenti per sviluppare una piazza finanziaria che crei fiducia attorno a sé, sia conforme alle norme fiscali e competitiva. Il presente accordo sullo scam-bio automatico di informazioni con l’UE corrisponde anche all’obiettivo 9 («Le relazioni tra la Svizzera e l’UE sono rafforzate»). La Svizzera e l’UE rafforzano la cooperazione in ambito fiscale e forniscono in questo modo un importante contributo per impedire l’evasione fiscale.

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Aspetti giuridici

9.1 Costituzionalità

L’avamprogetto di decreto federale che approva il Protocollo di modifica si basa sull’articolo 54 capo-verso 1 della Costituzione federale (Cost. 27) secondo cui gli affari esteri competono alla Confedera-zione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati in-ternazionali. La competenza dell’Assemblea federale di approvare trattati internazionali risulta dall’articolo 166 capoverso 2 Cost., a meno che una legge federale o un trattato internazionale appro-vato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199728 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA). Nel caso del Protocollo di modifica si tratta di un trattato internazionale per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale ma dell’Assemblea federale. Le stesse considerazioni valgono per la con-clusione degli accordi per l’abrogazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte. La legge federale allegata al decreto federale si fonda sull’articolo 173 capoverso 2 Cost.

9.2 Referendum

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti di-sposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emana-zione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200229 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferi-scono diritti o determinano competenze. Il Protocollo di modifica con l’UE contiene disposizioni impor-tanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria l’emanazione di una legge federale. Di conseguenza il decreto federale che approva il Protocollo di modifica è sottoposto a refe-rendum facoltativo.

9.3 Forma dell’atto normativo

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assem-blea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato (art. 141a cpv. 2 Cost.). Il Consiglio federale chiede pertanto di integrare nel decreto di approvazione dell’Accordo con l’UE la legge federale concernente l’abrogazione della legge del 17 dicembre 2014 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito inter-nazionale.

27 RS 101 28 RS 172.010 29 RS 171.10

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Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nel Foglio federale (http://www.admin.ch/bundesrecht/00568/index.html?lang=it).

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2012-3149 1

Avamprogetto Decreto federale che approva e attua un protocollo di modifica dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Art. 1 1 Il Protocollo del 27 maggio 20153 di modifica dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo e a concludere accordi che abrogano le convenzioni menzionate nell’allegato alla legge del 15 giugno 20125 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale.

Art. 2

La legge federale concernente l’abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale è approvata nella versione conforme all’allegato.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 RS 101 2 FF ... 3 FF … 4 RS 0.641.926.81 5 RS 672.4, RU 2013 27

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2

Allegato

(Art. 2)

Avamprogetto Legge federale concernente l’abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale(Cost.)6; visto il messaggio del Consiglio federale del …7,

decreta:

Art. 1 Abrogazione di leggi federali

Il Consiglio federale abroga la legge del 17 dicembre 20048 sulla fiscalità del rispar-mio (LFR) e la legge del 15 giugno 20129 sull’imposizione alla fonte in ambito inter-nazionale (LIFI) non appena si sono concluse le relative procedure di ricorso ma al più presto sei anni dopo l’abrogazione delle convenzioni alle quali si applicano tali leggi.

Art. 2 Mantenimento dell’obbligo del segreto

L’obbligo del segreto derivante dall’articolo 10 LFR e dall’articolo 39 LIFI sussiste anche dopo l’abrogazione di tali leggi.

Art. 3 Entrata in vigore

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

6 RS 101 7 FF ..... 8 RS 641.91, RU 2005 2558, 2006 2197, 2013 231 9 RS 672.4, RU 2013 27

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AMP/CH/EU/it 1

PROTOCOLLO DI MODIFICA

DELL'ACCORDO

TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

E LA COMUNITÀ EUROPEA

CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE

NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO

IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO

SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI

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AMP/CH/EU/it 2

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito "la Svizzera",

e

L'UNIONE EUROPEA

entrambe denominate di seguito "parte contraente" o, insieme, "parti contraenti",

NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di

informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito "lo standard globale", nell'ambito di una

cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto

riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure

equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei

redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi1, e desiderano migliorare l'adempimento

fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano concludere un accordo per migliorare

l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni,

ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle

informazioni scambiate;

1 GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38

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AMP/CH/EU/it 3

CONSIDERANDO che l'articolo 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione

Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio

in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito

"l'accordo"), nella forma precedente alla sua modifica da parte del presente protocollo di modifica,

che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che

costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard

dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale;

CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla

protezione dei dati al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo, come

modificato dal presente protocollo di modifica, e si impegneranno a informarsi reciprocamente,

senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;

CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera dispongono i) di salvaguardie adeguate per

garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo, come modificato dal presente

protocollo di modifica, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone

o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle

procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o

dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture per uno scambio

efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati,

sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni

e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4

dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica);

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AMP/CH/EU/it 4

CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti

Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di

modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di

comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che

esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di

modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni Finanziarie e di conti che presentano un

rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di

applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero

essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni

finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i

pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi di conto e i

proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente

cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale.

Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente

protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni

fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i

contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni

transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori

inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

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AMP/CH/EU/it 5

ARTICOLO 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a

quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da

risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito "l'accordo") è così modificato:

1) il titolo è sostituito da:

"Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di

informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale";

2) gli articoli da 1 a 22 sono sostituiti da:

"ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "Unione europea": l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i

territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle

condizioni ivi precisate;

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AMP/CH/EU/it 6

b) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;

c) "Svizzera": il territorio della Confederazione Svizzera quale definito dalla sua

legislazione conformemente al diritto internazionale;

d) "Autorità Competenti della Svizzera" e "Autorità Competenti degli Stati membri": le

autorità elencate nell'allegato III, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac).

L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità

Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica

all'altra parte contraente da parte della Svizzera, per quanto riguarda l'autorità di cui alla

lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità

di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo;

e) "Istituzione Finanziaria di uno Stato membro": i) qualsiasi Istituzione Finanziaria

residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione

Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di

un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata

in detto Stato membro;

f) "Istituzione Finanziaria della Svizzera": i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in

Svizzera, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia

situata al di fuori della Svizzera, e ii) qualsiasi succursale di una Istituzione Finanziaria

non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;

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g) "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione": qualsiasi Istituzione Finanziaria di

uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, che non sia una Istituzione

Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione;

h) "Conto Oggetto di Comunicazione": un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato

membro o della Svizzera, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale

secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello

Stato membro o in Svizzera;

i) "Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro": un Conto Finanziario gestito

da una Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuta alla Comunicazione e detenuto da

una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non

Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una

Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;

j) "Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera": un Conto Finanziario gestito da una

Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da

una o più Persone della Svizzera Oggetto di Comunicazione o da un Entità Non

Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una

Persona della Svizzera Oggetto di Comunicazione;

k) "Persona di uno Stato membro": una persona fisica o un'Entità identificata da una

Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuto alla Comunicazione come residente in uno

Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o

il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;

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l) "Persona della Svizzera": una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente in Svizzera

secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di

un de cuius che era residente in Svizzera.

2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il

significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva

2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale2

oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica l'accordo, e

ii) per la Svizzera, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli

allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno

che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato

membro e l'Autorità Competente della Svizzera non concordino un'interpretazione comune

conformemente al'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli

viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente

accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla

cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale

dello Stato membro interessato; ii) per la Svizzera, dal diritto nazionale, tenendo presente che

qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno

Stato membro o la Svizzera) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della

stessa giurisdizione.

2 GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

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ARTICOLO 2

Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e

adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del

presente accordo, l'Autorità Competente della Svizzera scambierà automaticamente ogni anno con

le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri

scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente della Svizzera, le informazioni

ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun

Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun

Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:

a) il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per

ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità

che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in

materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più

Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome,

l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di

ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione;

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d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale

è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore

di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione

ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché

l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel

conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel

corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie

pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di

rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti

come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul

conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

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g) nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o

accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro

adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali

pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro

adeguato periodo di rendicontazione.

ARTICOLO 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei

pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati

conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o la

Svizzera) che comunica le informazioni.

2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate

identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate riguardo al

primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...* e a tutti gli

anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si

riferiscono.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2

secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile

(Extensible Markup Language).

5. Le Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati,

comprendenti standard di cifratura.

ARTICOLO 4

Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione

L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente della Svizzera, e

l'Autorità Competente della Svizzera informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro,

quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere

stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che

un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di

comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II.

L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare

agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

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ARTICOLO 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio

di informazioni su richiesta tra la Svizzera e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente della

Svizzera e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta,

informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per

l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e

denominazione applicate per conto della Svizzera e degli Stati membri, delle loro suddivisioni

politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è

in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato membro interessato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non devono in alcun caso

essere interpretate nel senso di imporre alla Svizzera o a uno Stato membro l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa,

rispettivamente, della Svizzera o di tale Stato membro;

b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o

nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, della Svizzera o di detto

Stato membro;

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c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, o

professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe

contraria all'ordine pubblico.

3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o dalla Svizzera, che agisce in qualità

di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, la Svizzera o lo Stato membro, che

agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le

informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri.

L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali

limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione

interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini

fiscali propri.

4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che la

Svizzera o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste

sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in

qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di

una persona.

5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di

trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

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ARTICOLO 6

Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera)

conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle

informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura

necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto nazionale vigente e delle

eventuali salvaguardie specificate dal diritto nazionale della giurisdizione che fornisce le

informazioni.

2. In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi

i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o

del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera), delle procedure o

dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei

relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità

suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le disposizioni del

paragrafo 1, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a

tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.

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3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una

giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) possono così essere utilizzate conformemente alle

leggi della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente la Svizzera o uno Stato

membro) e autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una

giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) a un'altra giurisdizione (rispettivamente la Svizzera

o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro

Stato membro), previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a

dire quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato

membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio

relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse alla Svizzera

previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

4. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera notificherà

immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella della Svizzera o

quella dello Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento

delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

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ARTICOLO 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo,

l'Autorità Competente della Svizzera o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra

l'Autorità Competente della Svizzera e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per

definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti

in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli

altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità

Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le

questioni relative all'interpretazione.

2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del

presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla,

l'Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera può sospendere lo scambio di

informazioni, rispettivamente con la Svizzera o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente

accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione

avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende,

tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla

salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato

membro o della Svizzera, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente

accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziare non Tenute alla

Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli

scopi del presente accordo.

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ARTICOLO 8

Modifiche

1. Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica

sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di

migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi

internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti

contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.

2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se

siano necessarie modifiche del presente accordo.

3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra

degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo,

compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato

terzo.

4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un

protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.

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5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard

globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo

comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di

consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di

consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I

e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via

provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale

del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata

mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla

conclusione della procedura stessa.

Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo

standard globale:

a) per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del

Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

b) per la Svizzera: quando la modifica è stata inserita in un accordo con uno Stato terzo o nel

diritto nazionale.

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ARTICOLO 9

Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine

della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi

internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a

imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:

– la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un

minimo di due anni; e

– una delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato membro e l'altra società ha la

residenza ai fini fiscali in Svizzera; e

– nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo sulla base di un

accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; e

– entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza

beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali3.

3 Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione "società di capitali" copre le seguenti forme

giuridiche: – société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; – société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a

responsabilità limitata; – société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita

per azioni.

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2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine

della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi

internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili

organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:

– tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25% per almeno due

anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25%

del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni; e

– una società ha la residenza ai fini fiscali, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato

membro e l'altra società ha la residenza ai fini fiscali, o l'altra stabile organizzazione è situata,

in Svizzera; e

– nessuna delle società ha la residenza ai fini fiscali o nessuna delle stabili organizzazioni è

situata in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale

Stato terzo; e

– tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare

di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la

forma di una società di capitali4.

4 Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione "società di capitali" copre le seguenti forme

giuridiche: – société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; – société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a

responsabilità limitata; – société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita

per azioni.

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3. Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli

Stati membri che prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi,

interessi e canoni.

ARTICOLO 10

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte

contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un

periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le

informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e

soggette al suo articolo 6.

ARTICOLO 11

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il

trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni

stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.";

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3) gli allegati sono sostituiti da:

"ALLEGATO I

Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale

relativa ai Conti Finanziari ("Standard comune di comunicazione di informazioni")

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

A. Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione

deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o la

Svizzera) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi

registrato:

1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro

ola Svizzera), il NIF o i NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per

ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità

che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in

materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più

Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome,

l'indirizzo, giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera) di

residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, giurisdizione o le giurisdizioni di

residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di

ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

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2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione;

4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il

quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il

valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di

rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura

del conto;

5. nel caso di un Conto di Custodia:

a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché

l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel

conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso

dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie

pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di

rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti

come agente per il Titolare del Conto;

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6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o

accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;

e

7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo

pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di

altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta

alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali

pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro

adeguato periodo di rendicontazione.

B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun

importo.

C. Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione

che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o

la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici

dell'Unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione.

Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in

misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti

Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti

sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

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D. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se

quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, dalla Svizzera o da un'altra

giurisdizione di residenza.

E. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a

meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo

e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili

elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in

cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di

cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un

Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso

dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.

B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro

adeguato periodo di rendicontazione.

C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un

anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del

periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.

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D. Ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziare Tenute

alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di

comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la

responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

E. Ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute

alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste

per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia

fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora

uno Stato membro o la Svizzera consenta che le procedure di adeguata verifica in materia

fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad

applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

SEZIONE III

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di

Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di

Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore

Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente all'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una

Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

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B. Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo

Non Rilevante.

1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale

della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona

fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, in Svizzera o in

un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica

Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza

attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale

Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati

per ciascuno dei seguenti indizi ("indicia") e applicare la parte B, punti da 3 a 6:

a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di

Comunicazione;

b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una

Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

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c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun

numero di telefono in Svizzera o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta

alla Comunicazione, a seconda dei casi;

d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di

un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in

una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; oppure

f) indirizzo di fermo posta o "c/o" in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora

l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro

indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3. Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca

elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un

cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto

considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

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4. Qualora taluno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga

dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti

all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta

alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in

ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che

essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia

applicabile al conto considerato.

5. Qualora un indirizzo di fermo posta o "c/o" emerga dalla ricerca elettronica e per il

Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella

parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve,

nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui

alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove

Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto.

Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere

un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria

Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato

membro o della Svizzera, a seconda dei casi, come conto non documentato.

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6. Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto

come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:

a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di

residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di

telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono in Svizzera o nello Stato

membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o

ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di

Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di

Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha

precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente

documentazione:

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle

giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o altre giurisdizioni) di

tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di

Comunicazione; e

ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di

comunicazione del Titolare del Conto;

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b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di

firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione

Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione

acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la

seguente documentazione:

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o

delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o altre

giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano le

Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; ovvero

ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di

comunicazione del Titolare del Conto.

C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure

di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante,

l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili

elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla

parte B, punto 2.

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2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente

dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le

informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore

ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali

informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno

o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione

deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono

contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;

b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di

legge;

d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e

e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di

Deposito) attualmente operanti.

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3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano

informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve

eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni

rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

a) residenza del Titolare del Conto;

b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati

presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente

registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico

permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale

dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione

Finanziaria);

e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero "c/o" del Titolare del Conto; e

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f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta

alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di

Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi

compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha

conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di

Comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indicia

a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante

di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e

il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in

conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a

quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno

o più indicia con il conto.

b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante

di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2,

lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti

all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per

ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a

meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da

tale punto si applichi al conto considerato.

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c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante

di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o "c/o" e per il Titolare del

Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B,

punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve

acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire

la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria

Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove

Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato

membro o della Svizzera, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6. Se, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il

...*, un Conto preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante,

ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria

Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla

parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto

diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come

Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno

in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità

successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una

Persona Oggetto di Comunicazione.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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7. Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le

procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni

successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di

Importo Rilevante, a eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C,

punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione

Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non

documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di

Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di

cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare

il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di

Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la

parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure

idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di

circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia

comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione

Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve

considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida

di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del

Conto.

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D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo rilevante deve essere

completata entro un anno dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*. La

verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo non rilevante deve essere

completata entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*.

E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di

Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni

successivi, a meno che il Titolare del Conto cessi di essere una Persona Oggetto di

Comunicazione.

SEZIONE IV

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE

FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di

Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere

parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione

Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di

confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute

dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del

conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in

una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e

l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda

tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto

di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a

conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è

inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare

l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la

residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

SEZIONE V

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI

ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di

Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

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A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o

comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida

altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun

gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto preesistente di Entità il cui saldo o

valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di

modifica firmato il ...*, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta

nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera non è soggetto a verifica, identificazione

o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore

aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto preesistente di Entità il cui saldo o valore

aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica

firmato il ...*, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di

ciascuno Stato membro o della Svizzera e un Conto preesistente di Entità che non superi, al

31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, tale

importo, ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi

anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i

Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di

Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di

Comunicazione, o da Entità Non Finanziare Passive con una o più Persone che Esercitano il

Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo

di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per

determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità

Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone

Oggetto di Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con

la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per

determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una

Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano

che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione

rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione

Oggetto di Comunicazione.

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b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione

Partecipante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il

conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca

un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente

determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che

il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che

Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un

titolare di un nuovo conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di

Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il

Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il

Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il

Controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il

conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale

determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure

di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva. Al fine di

determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva, l'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare

del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo

possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il

Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa

da un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII

che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

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b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della

determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto,

un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili

le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c) Determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva

è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una persona che

esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di

Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare

come attendibili:

i) le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso

di un Conto preesistente di Entità detenuto da una o più Entità non finanziarie con

un saldo o valore aggregato che non supera 1 000 000 USD o un importo

equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della

Svizzera; o

ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale persona che esercita

il controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, la

Svizzera o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è

residente ai fini fiscali.

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E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di

Entità.

1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al

31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*,

250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato

membro o della Svizzera deve concludersi entro due anni dall'entrata in vigore.

2. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non

superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*,

250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato

membro o della Svizzera ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve

concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato

del conto supera tale importo.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto

preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è

a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra

documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo

status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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SEZIONE VI

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di

Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo

di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è

detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità non finanziarie passive

con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di

Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del

conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di

determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di

confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni

acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura

del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.

Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria

Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede

principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

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b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione

Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve

considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa

ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o

pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di

Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che

Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di

un nuovo conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione),

l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto

è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono

Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su

un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve

essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale

determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure

di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva. Al fine di

determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva, l'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile

un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in

base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa

ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria attiva

o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di investimento di cui alla parte A,

punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una

Giurisdizione Partecipante.

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b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di

determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto,

un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili

le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c) Determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva

è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una persona che

esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di

Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare

come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta persona

che esercita il controllo.

SEZIONE VII

REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si

applicano le regole supplementari seguenti.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o

Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che

l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

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B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che

sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore

Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è

Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria

Tenuta alla Comunicazione può presumere che una Persona Fisica che sia il beneficiario

(diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore

Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona

Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un

Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza,

del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario

di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un

Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte

dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono

indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il

beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Uno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziare Tenute alla

Comunicazione a considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un

Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un

Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di

Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un

certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un

Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un

Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

a) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il

Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre

25 o più dipendenti/titolari di certificato;

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b) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale

connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento

del decesso del dipendente; e

c) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non

supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di

ciascuno Stato membro o della Svizzera.

Per "Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si

intende un Contratto di Assicurazione di gruppo che i) prevede una copertura per le Persone

Fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un

sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro

del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente

dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del

membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per "Contratto di Rendita di gruppo" si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono

Persone Fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un

sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

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Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, gli Stati membri

comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata

esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la

trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea

trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche

dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono

comunicate nello stesso modo.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1. Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del

valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una Persona Fisica, un'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti

presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata, ma

solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di

identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A

ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore

del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui

al presente punto.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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2. Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore

aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso

l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata, ma solo

nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di

identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A

ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore

del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui

al presente punto.

3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della

determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona

per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un

responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che sono

direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario)

dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in

dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera vanno intesi come

tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto

nazionale.

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SEZIONE VIII

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A. Istituzione Finanziario tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione

Finanziaria di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, che non sia

un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione.

2. Per "Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante" si intende i) qualsiasi

Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi

succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione

Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella

Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.

3. Per "Istituzione Finanziario" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di

Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

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4. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale

della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene attività

finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo

dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è

pari o superiore al 20% del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di

tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente

con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo

nel corso del quale l'Entità è esistita.

5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della

propria ordinaria attività bancaria o similare.

6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o

operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di

deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi

d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

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iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o

denaro per conto di terzi;

oppure

b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o

negoziazione di attività finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è

un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni

Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un' Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di

cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente

all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della

parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è

pari o superiore al 50% del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di

tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la

determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine "Entità di

investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria attiva perché tale Entità

soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di "istituzione Finanziaria"

di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

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7. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di

una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di

persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote

in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di

valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci

quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti

Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su

future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in

swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria"

non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8. Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è un'impresa di

assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di

Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata

a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi

Istituzione Finanziaria che è:

a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per

quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un

tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni

Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;

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b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione

Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità statale, di un'Organizzazione Internazionale o

di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione

fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla

parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione

Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo

7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione

amministrativa nel settore fiscale e comunicata alla Svizzera e, per la Svizzera, viene

comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione

Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli

scopi del presente accordo;

d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o

e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta

alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate

conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del

trust.

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2. Per "Entità Statale" si intende il governo di uno Stato membro, della Svizzera o di

un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, della Svizzera o di

un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una

contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato

membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti

(ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti

integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, della Svizzera

o di un'altra giurisdizione.

a) Una "parte integrante" di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione

designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o

altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato

membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva

devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, della

Svizzera o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a

beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che

sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a

titolo privato o personale.

b) Per "entità controllata" si intende un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato

membro, dalla Svizzera o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità

giuridica distinta, a condizione che:

i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative,

direttamente o attraverso una o più entità controllate;

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ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o

più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di

un privato; e

iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di

scioglimento.

c) Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un

programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico

nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo.

Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a

un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio

bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

3. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale,

agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include

qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che

consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo

sostanzialmente simile con lo Stato membro, la Svizzera o l'altra giurisdizione; e iii) il cui

reddito non matura a beneficio di privati.

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4. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione

governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, della

Svizzera o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale

istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, della

Svizzera o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato

membro, dalla Svizzera o dall'altra giurisdizione.

5. Per "Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare

benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a

beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o

più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:

a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5% dell'attivo del fondo;

b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle

informazioni alle autorità fiscali; e

c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione

di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di

regime pensionistico;

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ii) il fondo riceve almeno il 50% del totale dei suoi contributi (diversi dai

trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a

7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) dai datori di

lavoro che lo finanziano;

iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi

specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le

distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a

7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)), o si applicano

penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; oppure

iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da

parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del

dipendente o non possono superare annualmente 50 000 USD o un importo

equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della

Svizzera, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa

all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

6. Per "Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta" si intende un fondo istituito per erogare

benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati,

dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale

corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

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b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento

o Entità Non Finanziarie Passive;

c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di

attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) siano limitati con

riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o la

Svizzera) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20% dell'attivo del

fondo; e

e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle

informazioni alle autorità fiscali.

7. Per "Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di

una Banca Centrale" si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione

Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di

invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a

persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le

prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali

eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

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8. Per "Emittente Qualificato di Carte di Credito" si intende un'Istituzione Finanziaria che

soddisfa i seguenti requisiti:

a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito

che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo

dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente

restituito; e

b) a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...* o anteriormente a

tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti

eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di

ciascuno Stato membro o della Svizzera, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un

cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in

entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione

dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si

computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le

compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

9. Per "Veicolo di Investimento Collettivo Esente" si intende un'Entità di Investimento che

è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o

azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o

Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie

Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di

Comunicazione.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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Un' Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di

qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente

soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al

portatore, a condizione che:

a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione

fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del

protocollo di modifica firmato il ...*;

b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;

c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle

sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata

relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per

altro pagamento; e

d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che

tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque entro due anni

dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*.

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C. Conto Finanziario

1. Per "Conto Finanziario" si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione

Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:

a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di

debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non

comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è

un'Entità di investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di

investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un

cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di attività finanziarie

depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;

b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le

quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la

categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai

sensi della sezione I; e

c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e

qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria,

diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a

investimenti che è emessa nei confronti di una Persona Fisica e prevede la

monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un

conto che è un Conto Escluso.

L'espressione "Conto Finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

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2. L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto

corrente, libretto di risparmio, conto a termine o Conto di Deposito a risparmio oppure un

conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di

investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione

Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di

Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un

contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi

interessi.

3. Per "Conto di Custodia" si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o

da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra

persona.

4. Per "Quota nel Capitale di Rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è

un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone.

Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di

Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o

beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra Persona fisica che, in ultima

istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà

considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o

indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può

ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5. Per "Contratto di Assicurazione" si intende un contratto (diverso da un Contratto di

Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno

specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio

patrimoniale.

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6. Per "Contratto di Rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna

a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo

riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre

un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei

regolamenti o della prassi della giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra

giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a

effettuare pagamenti per un periodo di anni.

7. Per "Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende

un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due

imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

8. Per "Valore Maturato" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto

di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione

per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può

prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede,

l'espressione "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di

Assicurazione:

a) unicamente in ragione del decesso di una Persona Fisica assicurata sulla base di un

Contratto di Assicurazione sulla vita;

b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per

un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

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c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri

assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione

(diverso da un Contratto di Assicurazione sulla vita o di rendita collegato a

investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio

nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di

registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo

si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili

sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o

e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di

Assicurazione per cui il premio sarà pagabile almeno annualmente se l'importo del

premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale

dovuto ai sensi del contratto.

9. Per "Conto Preesistente" si intende:

a) un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione alla data del 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo

di modifica firmato il ...*;

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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b) uno Stato membro o la Svizzera ha la possibilità di includere nell'espressione "Conto

Preesistente" tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla

data di apertura del Conto Finanziario, se:

i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione, o presso un'Entità collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato

membro o la Svizzera) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione un

Conto Finanziario che è un Conto preesistente ai sensi della parte C, punto 9,

lettera a);

ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità

Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera)

dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i

suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del

Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come

un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di

conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del

saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento

dell'applicazione delle soglie di conto;

iii) relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC,

all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a

tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC

espletate per il Conto preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e

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iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul

cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai

fini del presente accordo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, gli Stati membri

comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata

esercitata l'opzione di cui alla presente lettera b). La Commissione europea può coordinare la

trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea

trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche

dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono

comunicate nello stesso modo.

10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto all'entrata in vigore del protocollo di modifica

firmato il ...* o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto

Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C,

punto 9.

11. Per "Conto preesistente di Persona Fisica" si intende un Conto Preesistente detenuto da

una o più Persone Fisiche.

12. Per "Nuovo Conto di Persona Fisica" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più

Persone Fisiche.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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13. Per "Conto preesistente di Entità" si intende un Conto preesistente detenuto da una o più

Entità.

14. Per "Conto di Importo Non Rilevante" si intende un Conto preesistente di Persona

Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in

vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, 1 000 000 USD o un importo equivalente

denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera.

15. Per "Conto di Importo Rilevante" si intende un Conto preesistente di Persona Fisica il

cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del

protocollo di modifica firmato il ...* o al 31 dicembre di un anno successivo, 1 000 000 USD

o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della

Svizzera.

16. Per "Nuovo Conto di Entità" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

17. Per "Conto Escluso" si intende uno dei seguenti conti:

a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa

parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di

benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto,

che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito

lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione

del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota

ridotta);

iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile,

all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati

prima di tali eventi; e

v) alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a

50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di

ciascuno Stato membro o della Svizzera; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o

inferiore a 1 000 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta

nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera per i contributi versabili sul

conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C

della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17,

lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può

ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti

di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che

soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

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b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici

ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il

conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

ii) il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che

sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo

del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del

reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota

ridotta);

iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto

riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio

l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai

prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e

iv) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un

importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro

o della Svizzera, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII

in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

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Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17,

lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può

ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti

di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che

soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che

l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti

requisiti:

i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno

annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data

in cui l'assicurato compie 90 anni;

ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo,

prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;

iii) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad

annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato

dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e

delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del

contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta

del contratto; e

iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

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d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a

tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;

e) un conto aperto in relazione a:

i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che

il conto soddisfi i seguenti requisiti:

– il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un

deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente

connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività

Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla

locazione del bene;

– il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo

dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del

venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del

locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel

contratto di locazione;

– le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno

pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del

locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento

della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del

contratto di locazione;

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– il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla

vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria; e

– il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);

iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene

immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di

facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene

immobile;

iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il

successivo pagamento di imposte;

f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento

eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo

di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito

al cliente; e

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ii) a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica il ...* o anteriormente a

tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un

cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente

denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera o

per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia

rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui

alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il

deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a

contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla

restituzione di merci;

g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione

fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C,

punto 17, lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, e, per

gli Stati membri, figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7a,

della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel

settore fiscale e comunicato alla Svizzera e, per la Svizzera, sia comunicato alla

Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi

il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

D. Conto Oggetto di Comunicazione

1. Per "Conto Oggetto di Comunicazione" si intende un Conto detenuto da una o più

Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più

Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a

condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica

in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una

Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono

regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società

di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità

Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione

Finanziaria.

3. Per "Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona

Fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi

della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in

una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di

persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non

abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in

cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

4. Per "Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende la Svizzera, in relazione a uno

Stato membro, o uno Stato membro, in relazione alla Svizzera, nell'ambito dell'obbligo di

fornire le informazioni specificate nella sezione I.

5. Per "Giurisdizione Partecipante" in relazione a uno Stato membro o alla Svizzera si

intende:

a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni alla Svizzera;

b) la Svizzera per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro; o

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c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o la Svizzera, a

seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le

informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato

membro o dalla Svizzera e notificato alla Svizzera, rispettivamente alla Commissione

europea;

d) per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione

europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le

informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla

Commissione europea.

6. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le Persone Fisiche che esercitano

il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il

trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari

o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra Persona Fisica che, in ultima istanza, esercita

il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si

intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "Persone che

Esercitano il Controllo" va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI.

7. Per "Entità Non Finanziaria" si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.

8. Per "Entità Non Finanziaria Passiva" si intende i) un'Entità Non Finanziaria che non è

un'Entità Non Finanziaria Attiva o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6,

lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

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9. Per "Entità Non Finanziaria Attiva" si intende un'Entità non Finanziaria che soddisfa

uno dei seguenti criteri:

a) meno del 50% del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente

o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle

attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro

adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine

di produrre reddito passivo;

b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato

regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata

di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di

valori mobiliari;

c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una

Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione

(piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate

nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di

un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che

un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo

d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged

buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare

società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini

d'investimento;

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e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata

in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare

un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non

Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua

organizzazione iniziale;

f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e

sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare

a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e

operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni

Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano

Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi

principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

oppure

h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato

membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose,

caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata

costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la

Svizzera o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione

di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro,

un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva

esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

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ii) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato

membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione);

iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di

beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera

o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità

Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non

Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non

caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a

titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a

titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non

Finanziaria; e

v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera

o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità

Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento

dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità

Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della

giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione)

dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

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E. Varie

1. Per "Titolare del Conto" si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del

Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una

persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o

per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente

di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini del

presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel

caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un

Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al

Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere

al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone

nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al

pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è

Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a

ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2. Per "Procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica della

clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi

di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione è soggetta.

3. Per "Entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società

di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

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4. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se una delle due Entità controlla

l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo

comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in

un'Entità. Uno Stato membro o la Svizzera può definire un'Entità come un'"Entità Collegata"

di un'altra Entità se: a) una delle due Entità controlla l'altra Entità; b) le due Entità sono

soggette a gestione comune; o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A,

punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di

adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo

comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in

un'Entità.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica il ...*, gli Stati membri comunicano alla

Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di

cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della

comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la

comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di

quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso

modo.

5. Per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in

assenza di un codice di identificazione fiscale).

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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6. Per "Prove Documentali" si intende uno dei documenti seguenti:

a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo

Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato

membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti

afferma di essere residente;

b) con riferimento a una Persona Fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un

ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un

comune), contenente il nome della Persona Fisica e che viene comunemente utilizzato ai

fini identificativi;

c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico

autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la

denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale della

giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) di cui l'Entità

dichiara di essere residente oppure la giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o

un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di

fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

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AMP/CH/EU/it 85

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o la Svizzera

può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come

Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il

Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione

industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le

sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità

di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta

alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario

come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale

classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione

industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le

imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, gli Stati membri

comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata

esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare

la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione

europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali

modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera

vengono comunicate nello stesso modo.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

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SEZIONE IX

EFFICACE ATTUAZIONE

Ciascuno Stato membro e la Svizzera sono tenuti ad adottare norme e procedure

amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia

di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

1. norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari

facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica

in materia fiscale;

2. norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di

conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per

l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché

misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

3. procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione

e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla

Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria

Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

4. procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto

nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi

continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e

5. efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

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ALLEGATO II

Norme complementari di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale relative ai

Conti Finanziari

1. Cambiamento di circostanze

Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta

di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status

di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o

aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la

sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o

aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione

delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3)

se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica

dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un

cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali

(o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare

o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta

di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione

e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai

fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere

l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la

procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da

2 a 6.

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2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su

un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione

Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto

un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il

Controllo.

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3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria

Un'Istituzione Finanziaria è "residente" in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra

Giurisdizione Partecipante se è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, della

Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in

grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione

Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato

membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione

di tale Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto

un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria della Svizzera o

un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione

Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato

membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla

giurisdizione di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante se

uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, in Svizzera o in un'altra

Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi

del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai

Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altra Giurisdizione Partecipante

(uno Stato membro, la Svizzera o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai

fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria

(diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto

il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è

considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra

Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, della

Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:

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a) è costituito ai sensi del diritto dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra

Giurisdizione Partecipante;

b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, in

Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante; oppure

c) è soggetto a vigilanza finanziaria nello Stato membro, in Svizzera o in un'altra

Giurisdizione Partecipante.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più giurisdizioni

Partecipanti (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà

soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della

Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4. Conto intrattenuto

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

a) nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia

delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per

conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);

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b) nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a

effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione

Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione

Finanziaria);

c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione

Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;

d) nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o

di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare

pagamenti in relazione al contratto.

5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo

dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I,

sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la

sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico

sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se

non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi

della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli

obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini "Persone che Esercitano il

Controllo" nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere

considerato simile a un tale dispositivo giuridico.

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6. Indirizzo della sede principale dell'Entità

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che,

con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede

principale dell'Entità nello Stato membro, in Svizzera o in altra giurisdizione in cui l'Entità

stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, in Svizzera o in altra giurisdizione in

cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente

il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria

presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato

esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale

indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi

dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a

conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

ALLEGATO III

Elenco delle Autorità Competenti delle Parti Contraenti

Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:

a) in Svizzera, Le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé /

Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements oder die

zu seiner oder ihrer Vertretung bevollmächtigte Person / Il capo del Dipartimento

federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo,

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b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un

mandatario

c) nella Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция

за приходите o un mandatario,

d) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario,

e) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario,

f) nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un

mandatario,

g) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario,

h) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών o un mandatario,

i) nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un mandatario,

j) nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un mandatario,

k) nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario,

l) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario,

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m) nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un

mandatario,

n) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονοµικών o un mandatario,

o) nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario,

p) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatario,

q) nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un mandatario,

r) in Ungheria: Il pénzügyminiszter o un mandatario,

s) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un mandatario,

t) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario,

u) nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario,

v) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario,

w) nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un mandatario,

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x) in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un mandatario,

y) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario,

z) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario,

aa) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un

mandatario,

ab) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario,

ac) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui

relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i

loro rappresentanti autorizzati e le Autorità Competenti di Gibilterra, che il Regno Unito

designerà in conformità degli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra

nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli

Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali

viene notificata alla Svizzera dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.".

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ARTICOLO 2

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti

secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto

completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del

gennaio successivo alla notifica finale.

2. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni

previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal

giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1° gennaio

dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica, o successivamente a questa data.

L'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo

di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come

modificato dal presente protocollo di modifica.

3. L'entrata in vigore del presente protocollo di modifica lascia impregiudicati i crediti delle

singole Persone Fisiche conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua

modifica mediante il presente protocollo di modifica.

4. La Svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del

presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di

modifica, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri e comunica le informazioni ricevute

dagli agenti pagatori stabiliti in Svizzera conformemente all'articolo 2 dell'accordo nella forma

precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica per quanto riguarda

l'ultimo anno di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica

mediante il presente protocollo di modifica o, se pertinente, qualsiasi anno precedente.

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ARTICOLO 3

L'accordo è integrato da un protocollo con il seguente contenuto:

"Protocollo relativo all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio

automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale".

In occasione della firma del presente protocollo di modifica tra l'Unione europea e la

Confederazione Svizzera, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti

disposizioni, che costituiscono parte integrante dell'accordo come modificato dal presente

protocollo di modifica.

1. Rimane inteso che lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo sarà

richiesto solo dopo che lo Stato richiedente (uno Stato membro o la Svizzera) ha esaurito tutte le

normali fonti di informazioni disponibili secondo le procedure interne nazionali.

2. Rimane inteso che, nel presentare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del

presente accordo, l'Autorità Competente dello Stato richiedente (uno Stato membro o la Svizzera)

fornisce all'Autorità Competente dello Stato interpellato (rispettivamente la Svizzera o uno Stato

membro) le seguenti informazioni:

i) identità della persona oggetto della verifica o dell'indagine;

ii) periodo per il quale sono richieste le informazioni;

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iii) una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato

richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato interpellato;

iv) fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

v) se noti, nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste.

3. Rimane inteso che il riferimento alla norma di "prevedibile pertinenza" è predisposto per lo

scambio di informazioni di cui all’articolo 5 del presente accordo nella misura più ampia possibile

e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri e la Svizzera non possono procedere a richieste

generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle

questioni fiscali di un contribuente. Sebbene il paragrafo 2 contenga obblighi procedurali

importanti, destinati a evitare le richieste generiche di informazioni, le clausole da i) a v) del

paragrafo 2 non vanno interpretate nel senso di frustrare l'efficace scambio di informazioni. La

norma di "prevedibile pertinenza" può essere rispettata sia nel caso di un solo contribuente

(identificato mediante il nome o in altro modo) che nel caso di più contribuenti (identificati

mediante il nome o in altro modo).

4. Rimane inteso che il presente accordo non comprende lo scambio di informazioni su base

spontanea.

5. Rimane inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del

presente accordo, continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti

dei contribuenti in vigore per lo Stato richiesto (uno Stato membro o la Svizzera). Rimane inoltre

inteso che queste disposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non a

impedire o a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni."

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ARTICOLO 4

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua tedesca, francese, italiana,

bulgara, spagnola, ceca, danese, estone, greca, inglese, irlandese, croata, lettone, lituana, ungherese,

maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese,

ciascuna versione linguistica facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di

modifica.

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DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI

RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA

Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione della Svizzera e dal diritto

dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali saranno soddisfatti in

tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Esse

adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI

RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti contraenti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e

sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE dovrebbero essere

una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e

degli allegati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI

RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione

dell'OCSE per la tassazione del reddito e del patrimonio dovrebbe essere una fonte di

interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI

RELATIVA ALLA SEZIONE III, PARTE A, DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono di esaminare l'effettiva pertinenza della sezione III, parte A,

dell'allegato I, secondo la quale l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste

per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è

Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente alle

Istituzione Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una

Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

Le parti contraenti convengono che, conformemente alla sezione III, parte A, dell'allegato I, la legge

impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere

Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a

residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione solo quando il diritto dell'Unione europea,

il diritto nazionale degli Stati membri o la il diritto svizzero applicabile a un'Istituzione Finanziaria

Tenuta alla Comunicazione residente in una Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro o la

Svizzera) non solo impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione

di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di

Rendita in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (rispettivamente la Svizzera o uno Stato

membro), ma la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla

Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e

Contratti di Rendita a residenti di tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione anche in ogni altra

circostanza.

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In questo contesto, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta

informerà la Svizzera, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla

Comunicazione in Svizzera di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono

conclusi, ai suoi residenti in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale

dello Stato membro in questione. Analogamente, la Svizzera informerà la Commissione europea,

che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie

Tenute alla Comunicazione di uno o più Stati membri di vendere questi contratti,

indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti svizzeri in base al diritto svizzero. Le

notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto

della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si

considererà che la legge della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non impedisce

effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più

circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di

Rendita a residenti di tale giurisdizione. Purché la legislazione della giurisdizione delle Istituzioni

Finanziarie Tenute alla Comunicazione non impedisca effettivamente alle Istituzioni Finanziarie

Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di

Comunicazione, la sezione III, parte A, dell'allegato I non si applica alle Istituzioni Finanziarie

Tenute alla Comunicazione e ai contratti pertinenti.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

La delegazione svizzera ha informato la Commissione europea che la Svizzera non scambierà

informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente. La Commissione europea

ha preso atto della posizione della Svizzera.

_____________________

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Berna, 27 maggio 2015 Destinatari: Partiti politici Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna Associazioni mantello dell’economia Ambienti interessati Approvazione di un Protocollo di modifica dell’Accordo sulla fiscalità del ri-sparmio tra la Svizzera e l’UE: avvio della procedura di consultazione Gentili Signore e Signori, il 27 maggio 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantel-lo nazionali dell’economia e gli altri ambienti interessati concernente l’approvazione di un Protocollo di modifica dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l’UE hanno firmato a Bruxelles un Protocollo di modi-fica dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio e sostituisce il relativo sistema in vigore con lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. L’Accordo riveduto compren-de principalmente tre elementi: il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale

dell’OCSE. Nell’Accordo lo standard globale dell’OCSE per lo scambio automati-co di informazioni a fini fiscali (standard globale) è stato ripreso senza deroghe. Laddove lo standard globale attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell’Accordo. In questo modo è garantito che la Svizzera possa esercitare tali possibilità di scelta nei confronti di tutte le Giurisdi-zioni partner e così attuare uniformemente lo standard globale dell’OCSE con tut-te le Giurisdizioni partner;

lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard globale dell’OCSE vigente (art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE);

una disposizione concernente l’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Tale disposizione è stata ripresa senza modifiche dall’Accordo sulla fiscalità del ri-sparmio e opera nell’interesse della piazza economica svizzera.

Il Protocollo di modifica è completato da una dichiarazione congiunta delle Parti con-traenti, in cui si impegnano a porre in vigore il Protocollo dal 1º gennaio 2017, purché i processi di approvazione in Svizzera e nell’UE si siano conclusi per tale data. Il Pro-tocollo di modifica contiene inoltre le disposizioni necessarie a garantire una transi-

Dipartimento federale delle finanze DFF Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

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zione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di in-formazioni. Il Protocollo di modifica è in linea con il mandato di negoziazione approvato dal Con-siglio federale l’8 ottobre 2014. Con l’avvio dei colloqui in merito alla salvaguardia e al miglioramento dell’accesso al mercato e con l’ampia realizzazione della regolariz-zazione del passato, i negoziati hanno potuto raggiungere buoni risultati. Nel quadro della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria concorrenziale, il Pro-tocollo di modifica rappresenta un elemento centrale, poiché permette di rispettare standard vigenti a livello internazionale. I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all’indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. La consultazione dura fino al 17 settembre 2015. Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare docu-menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il suddet-to termine i pareri per quanto possibile elettronicamente (in formato PDF e Word) al seguente indirizzo:

[email protected] Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione la signora Catherine Chammartin (tel. 058 462 61 30) e il signor Ansgar Simon (tel. 058 465 47 45).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi i migliori saluti. Eveline Widmer-Schlumpf Didier Burkhalter Consigliera federale Consigliere federale

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Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten

Liste des destinataires

Elenco dei destinatari Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) 1.  Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 2 2.  In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques

représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale 4 3.  Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /

associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna ................................................................................................. 6 

4.  Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia ......................................................................................................................... 6 

5.  Interessierte Kreise / milieux intéressés / ambienti interessati ...................................... 7  Stand: 4.3.2015

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1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus

8090 Zürich [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 Postfach 840 3000 Bern 8 [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern [email protected]

Standeskanzlei des Kantons Uri Postfach 6460 Altdorf [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Schwyz Postfach 6431 Schwyz [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus Postfach 1562 6061 Sarnen [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans [email protected]

Regierungskanzlei des Kantons Glarus Rathaus 8750 Glarus [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach 156 6301 Zug [email protected]

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg [email protected] [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn [email protected]

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Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Marktplatz 9 Postfach 4001 Basel [email protected]

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2 4410 Liestal [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen [email protected]

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau [email protected]

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell [email protected]

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen [email protected]

Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld [email protected]

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 6501 Bellinzona [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal 1014 Lausanne [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 1950 Sion [email protected]

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Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château 2001 Neuchâtel [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Case postale 3964 1211 Genève 3 [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2, rue de l’Hôpital 2800 Delémont [email protected]

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 [email protected]

Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF)

Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach CH - 3000 Bern 7

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD

BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6 [email protected]

Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD

Postfach 5835 3001 Bern [email protected]

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow Frau Linda Hofmann St. Antonistrasse 9 6000 Sarnen [email protected]

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Geschäftsstelle CSPO Postfach 3930 Visp [email protected]

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Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV

Nägeligasse 9 Postfach 294 3000 Bern 7 [email protected]

FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali

Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern [email protected] [email protected]

Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES

Waisenhausplatz 21 3011 Bern [email protected]

Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl

Laupenstrasse 2 3008 Bern [email protected]

Lega dei Ticinesi (Lega) Lega dei Ticinesi Via Monte Boglia 3 6900 Lugano [email protected]

Mouvement Citoyens Romand (MCR) c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17 [email protected]

Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC

Postfach 8252 3001 Bern [email protected]

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS

Postfach 3001 Bern [email protected]

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3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband

Laupenstrasse 35 Postfach 8022 3001 Bern [email protected]

Schweizerischer Städteverband

Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern [email protected]

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Postfach 7836 3001 Bern [email protected]

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation

Postfach 8032 Zürich [email protected] [email protected]

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Postfach 3001 Bern [email protected]

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori

Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich [email protected]

Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg [email protected]

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association

Postfach 4182 4002 Basel [email protected]

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)

Postfach 3000 Bern 23 [email protected]

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Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio

Postfach 1853 8027 Zürich [email protected] [email protected]

Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern [email protected]

5. Interessierte Kreise / milieux intéressés / ambienti interessati

Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Association Suisse d’Assurances Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA)

Postfach 4288 8022 Zürich [email protected]

Verband Schweiz. Kantonalbanken Union des Banques Cantonales SuisseS Unione delle banche cantonali svizzere

Wallstrasse 8 Postfach 4002 Basel [email protected]

RBA-Holding AG

Mattenstrasse 8 3073 Gümligen [email protected]

Verband Schweiz. Kreditbanken und Finanzierungsinstitute Association Suisse des Banques de Crédit et Etablissements de Financement Dr. iur. Robert Simmen

Uraniastr. 12 Postfach 3228 8021 Zurich [email protected]

Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken L’Association de Banques Suisses de Gestion L'Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale

Postfach820 8010 Zürich [email protected]

Vereinigung Schweiz. Privatbankiers (VSPB) Association de Banques Privées Suisses (ABPS)

12, rue du Général-Dufour 1211 Genève 11 [email protected]

Verband der Auslandsbanken in der Schweiz Association des banques étrangères en Suisse Associazione delle banche estere in Svizzera

Usteristr. 23 8001 Zurich [email protected]

Schweizer Verband Unabhängiger Effektenhändler (SVUE) c/o Bratschi Wiederkehr + Buob

Bahnhofstr. 70 Postfach 1130 8021 Zürich [email protected]

SIX Group

Postfach 1758 8021 Zürich

BX Berne eXchange Berner Börsenverein

Aarbergergasse 36 3011 Bern [email protected]

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Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)

Postfach 4182 4002 Basel

Swissholdings

Postfach 402 3000 Bern 7 [email protected]

Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV Union intercantonale de réassurance

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern [email protected]

EXPERTsuisse – Schweizer Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand EXPERTsuisse – Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire

Postfach 1477 8021 Zürich [email protected]

TREUHAND | SUISSE FIDUCIAIRE | SUISSE FIDUCIARI | SUISSE

Monbijoustrasse 20 Postfach 8520 3001 Bern [email protected]

Centre Patronal

Kapellenstrasse 14 Postfach 5236 3001 Bern [email protected] Case postale 1215 1001 Lausanne [email protected]

Switzerland Global Enterprise

Stampfenbachstrasse 85 CH-8006 Zürich [email protected]

Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conférence des préposés aux poursuites et aux faillites de Suisse Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera

Roger Schober Betreibungs- und Konkursamt Bern-Mittelland Poststrasse 25 3071 Ostermundigen [email protected]

Schweizerischer Verband für Frauenrechte Postfach 2206 4001 Basel [email protected]

Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)

Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 [email protected]

Konsumentenforum kf Belpstrasse 11 3007 Bern [email protected]

Fédération Romande des Consommateurs (FRC)

Case postale 6151 1002 Lausanne [email protected]

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Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera italiana (ACSI)

Casella postale 165 6932 Lugano-Breganzona [email protected]

Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK) Bureau fédéral de la consommation (BFC) Ufficio federale del consumo (UFDC)

Effingerstrasse 27 3003 Bern [email protected]

Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte (SVPS) Association Suisse Produits Structurés (ASPS) Associazione Svizzera per prodotti strutturati (ASPS)

Rämistrasse 4 Postfach 8024 Zürich [email protected]

Schweizer Vereinigung Unabhängiger Finanzberater (SVUF) Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Indipendenti (ASCFI)

Case postale 3255 1211 Genève 3 [email protected]

Verband Schweiz. Vermögensverwalter (VSV) Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG) Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)

Bahnhofstrasse 35 8001 Zürich [email protected]

Forum SRO Forum OAR Forum OAD

Forum-SRO c/o Dr. Martin Neese Baarerstrasse 78 6300 Zug [email protected]

Übernahmekommission (UEK) Commission des OPA (COPA) Commissione delle offerte pubbliche di acquisto Commissione (COPA)

Postfach 1758 8021 Zürich [email protected]

Schweizerisches Bundesgericht Tribunal fédéral suisse Tribunale federale

Av. du Tribunal fédéral 29 1000 Lausanne 14 [email protected]

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale

Postfach 9023 St-Gallen [email protected]

Schweizerische Nationalbank Banque nationale suisse Banca nazionale svizzera

Postfach 8022 Zürich [email protected]

Alliance Sud

Monbijoustrasse 31 Postfach 6735 3001 Bern [email protected]

Erklärung von Bern Déclaration de Berne Dichiarazione die Berna

Dienerstrasse 12 Postfach CH-8026 Zürich [email protected]

Transparency International Schweiz

Schanzeneckstrasse 25 Postfach 8509 CH-3001 Bern [email protected]

ASIP – Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP – Association Suisse des institutions de Prévoyance

Kreuzstrasse 26 8008 Zürich [email protected]

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Swiss Association of Trust Companies (SATC) Neugasse 12 Postfach 616 6301 Zug [email protected]

Schweizerischer Anwaltsverband (SAV) Fédération Suisse des Avocats (FSA) Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA)

Marktgasse 4 Postfach 8321 3001 Bern [email protected]