ACCETTAZIONE TRAVETTI PREFABBRICATI

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T utti i manufatti p refabbricati sono disciplinati in generale dal D.M. 14/01/08 e ulteriormente trattati dalla Circolare esplicativa n.617/2009, dove sono descritti i meccanismi di controllo - dalla produzione alla messa in opera - e le relative responsabi lità delle gure professionali coinvolte. La UNI EN 15037-1 ssa, invece, i requisiti specici per i travetti prefabbricati. A proposito dei componenti prefabbricati in calcestruzzo, è opportuno chia- rire il rapporto che lega le due categorie di soggetti che interagiscono nel processo costruttivo: 1) l’azienda produttrice dei manufatti da costruzione, con le relative gure del produttore, del progettista del prodotto (componente prefabbricato) e del direttore del cantiere di produzione; 2) il cantiere del fabbricato di destinazione del prodotto, con il relativo pro- prietario, il progettista delle opere strutturali e il direttore dei lavori. In merito, la normativa specica distingue nettamente le responsabilità di ciascuno. Per l’azienda produttrice, la Legge del 5/11/1971, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre- compresso ed a struttura metallica”,  assimila il sistema “solaio-prefabbrica- to” ad una “costruzione” e chiede che siano ben individuate le gure previste: il produttore, il progettista delle strutture (calcolatore del prefabbricato), il direttore del cantiere di produzione. In base a queste esigenze: – il progettista e il direttore del cantiere di produzione (stabilimento di pre- fabbricazione), ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili del- la capacità portante e della sicurezza dei componenti, sia quando questi saranno incorporati nell’opera, sia durante le fasi del loro trasporto no al cantiere di destinazione; – i componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizza- ti sotto la responsabilità di un direttore del cantiere di produzione, dotato di adeguata abilitazione professionale, che assume le responsabilità proprie del direttore dei lavori; – i componenti di produzione occasionale devono, inoltre, essere realizzati sotto la vigilanza del direttore dei lavori dell’opera di destinazione. In de- nitiva, la responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, e delle sue varie “gure” professionali, la quale è obbli- gata anche a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e a dare le indicazioni delle sue caratteristiche di impiego. Per quanto riguarda le responsabilità dei soggetti legati alla esecuzione dell’opera nel cantiere di destinazione, queste sono a carico del progettista e del direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa par te, ciascuno per le proprie competenze: – la verica dei componenti durante tutte le fasi di cantiere, no alla loro messa in opera; – l’or ganico inserimento e la previsione di utilizzazione dei manufatti nel pro- getto delle strutture dell’opera. Il controllo dei travetti prefabbricati per solai in laterocemento 1    L    A    G    A    Z    Z    E    T    T    A    D    E    I     S    O    L    A    I    M   e   n   s    i    l   e    d    i     i   n    f   o   r   m   a   z    i   o   n   e   t   e   c   n    i   c   a   s   u    i     S   o    l   a    i     i   n    L   a   t   e   r    i   z    i   o    N    o   v    e    m    b    r    e    2    0    1    1      N   u    m    e    r    o    8    1

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Tutti i manufatti prefabbricati sono disciplinati in generale dal D.M. 14/01/08e ulteriormente trattati dalla Circolare esplicativa n.617/2009, dove sonodescritti i meccanismi di controllo - dalla produzione alla messa in opera - e lerelative responsabilità delle figure professionali coinvolte. La UNI EN 15037-1fissa, invece, i requisiti specifici per i travetti prefabbricati.

A proposito dei componenti prefabbricati in calcestruzzo, è opportuno chia-

rire il rapporto che lega le due categorie di soggetti che interagiscono nel

processo costruttivo:

1) l’azienda produttrice dei manufatti da costruzione, con le relative figuredel produttore, del progettista del prodotto (componente prefabbricato) e

del direttore del cantiere di produzione;

2) il cantiere del fabbricato di destinazione del prodotto, con il relativo pro-

prietario, il progettista delle opere strutturali e il direttore dei lavori.

In merito, la normativa specifica distingue nettamente le responsabilità di

ciascuno. Per l’azienda produttrice, la Legge del 5/11/1971, “Norme per

la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre- 

compresso ed a struttura metallica”, assimila il sistema “solaio-prefabbrica-

to” ad una “costruzione” e chiede che siano ben individuate le figure previste:

il produttore, il progettista delle strutture (calcolatore del prefabbricato), il

direttore del cantiere di produzione.In base a queste esigenze:

– il progettista e il direttore del cantiere di produzione (stabilimento di pre-

fabbricazione), ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili del-

la capacità portante e della sicurezza dei componenti, sia quando questi

saranno incorporati nell’opera, sia durante le fasi del loro trasporto fino al

cantiere di destinazione;

– i componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizza-

ti sotto la responsabilità di un direttore del cantiere di produzione, dotato di

adeguata abilitazione professionale, che assume le responsabilità proprie

del direttore dei lavori;

– i componenti di produzione occasionale devono, inoltre, essere realizzati

sotto la vigilanza del direttore dei lavori dell’opera di destinazione. In defi-

nitiva, la responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della

ditta produttrice, e delle sue varie “figure” professionali, la quale è obbli-

gata anche a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e a dare le

indicazioni delle sue caratteristiche di impiego.

Per quanto riguarda le responsabilità dei soggetti legati alla esecuzione

dell’opera nel cantiere di destinazione, queste sono a carico del progettista

e del direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte,

ciascuno per le proprie competenze:

– la verifica dei componenti durante tutte le fasi di cantiere, fino alla loromessa in opera;

– l’organico inserimento e la previsione di utilizzazione dei manufatti nel pro-

getto delle strutture dell’opera.

Il controllo dei travettiprefabbricati per solai inlaterocemento

1

   L   A   G

   A   Z   Z   E   T   T   A   D   E   I    S   O   L   A   I

   M  e  n  s   i   l  e   d   i    i  n   f  o  r  m  a  z   i  o  n  e

  t  e  c  n   i  c  a  s  u   i    S  o   l  a   i    i  n   L  a  t  e  r   i  z   i  o

   N   o  v   e   m   b   r   e   2

   0   1   1  -   N  u   m   e   r   o   8   1

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L’art. 6 della Legge n. 1086/71 fa esplicito riferimento alle certificazioni dei mate-

riali impiegati da esporre, a cura del direttore dei lavori, nella “relazione a struttura

ultimata”. L’art. 9 della medesima Legge regolamenta, in particolare, il comporta-

mento delle ditte che producono manufatti prefabbricati, in cemento armato nor-

male o precompresso, destinati a svolgere funzioni statiche, a riguardo di adempi-

menti, certificazioni, controlli e responsabilità.

Maggiori chiarimenti e specificazioni derivano, poi, dal D.M. 14/01/2008, “Normetecniche per le costruzioni”  (capitolo 4.1.10, “Norme complementari relative alle

strutture prefabbricate” ), che ha sostituito il D.M. 9/01/96, “Norme tecniche per

il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e

precompresso e per le strutture metalliche” , parte III.

I componenti prefabbricati devono garantire livelli di sicurezza e prestazione, sia

come elementi singoli (nelle varie fasi di produzione, trasporto e posa in opera),

sia come elementi di un più complesso organismo strutturale. I prefabbricati sono

prodotti attraverso un processo industrializzato che si avvale di idonei impianti,

nonché di strutture e tecniche opportunamente organizzate con un sistema perma-

nente di controllo della produzione in stabilimento.

In particolare, i travetti prefabbricati per solai a travetti e blocchi (fig. 1), impiegati

per la costruzione delle strutture di edifici, ai fini della certificazione sono coperti

da una specifica tecnica europea elaborata ai sensi della Direttiva 89/106/CEE e

quindi risultano soggetti a marcatura CE. Per essi si intende, quindi, assolto ogni

requisito della procedura di qualificazione nazionale, riportata al paragrafo 11.8.4del D.M. 14/01/2008 (ai sensi dell’art. 9 Legge n. 1086/71 e nel rispetto della

certificazione di idoneità di cui agli art. 1 e 7 della Legge 2.02.1974 n. 64, “Prov- 

vedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” ).

In ogni caso, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i paragrafi

11.8.2., 11.8.3.4. e 11.8.5. del D.M. 14/01/2008. Resta, sempre, l’obbligo del

deposito, a cura del progettista strutturale, della documentazione tecnica presso

l’Ufficio regionale competente, ai sensi della vigente legislazione in materia.

La norma europea armonizzata di riferimento per i travetti prefabbricati è la UNI EN

15037-1,“Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte

1: Travetti” , entrata in vigore il 1° gennaio 2010 con applicazione obbligatoria apartire dallo scorso gennaio 2011. Tale documento normativo definisce dettaglia-

tamente le apposite attività di certificazione, ispezione e prova che dovranno esse-

re eseguite dai soggetti previsti dal relativo sistema di attestazione di conformità

   I   l  c

  o  n   t  r  o   l   l  o   d  e   i   t  r  a  v  e   t   t   i  p  r  e   f  a   b   b  r   i  c  a   t   i

  p  e  r  s  o   l  a   i   i  n

   l  a   t  e  r  o  c  e  m  e  n   t  o2

Figure 1 – Esempi di travetti prefabbricati per solaio in laterocemento.

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(sistema 2+, tab. 1). La produzione dei travetti prefabbricati prevede un apposito FPC (controllo di

produzione in fabbrica) certificato da parte di un Ente Notificato “terzo”, che può essere italiano o

estero a scelta del produttore.

L’ente accreditato, oltre all’attestazione del controllo del processo di fabbrica, svolge l’ispezione

iniziale dello stabilimento, la sorveglianza continua, la valutazione e l’approvazione dell’FPC nel tem-

po, e sulla base di tali verifiche certifica la conformità. Al produttore, invece, secondo la procedura

di conformità, è assegnato il compito dell’omologazione iniziale del prodotto finito, dell’attuazionedel controllo del processo di fabbrica e dell’esecuzione di ulteriori prove sui campioni prelevati in

stabilimento.

Per quel che riguarda le attività di certificazione, ispezione e prova, anche il D.M. 14/01/2008

precisa che queste sono eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema di attestazione della

conformità.

 

Documentazione di accompagnamento

In cantiere, la fornitura dei prefabbricati dovrà essere accompagnata da apposite istruzioni nelle

quali vengano indicate le procedure relative alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi

prefabbricati stessi, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 380/2001“Testo unico delle disposizioni legi- 

slative e regolamentari in materia edilizia” , da consegnare al direttore dei lavori dell’opera in cui detti

elementi costruttivi verranno inseriti, che ne curerà la conservazione.Tali istruzioni dovranno comprendere:

– disegni d’assieme;

– apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali;

– modalità di montaggio (movimentazione, posa e regolazione dei manufatti);

– elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti;

– documentazione, quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione effettuate in

stabilimento su cubetti di calcestruzzo;

– specifiche di progettazione.

In fase di accettazione dei manufatti, il direttore dei lavori dovrà verificare che essi siano effettiva-

mente in possesso della marcatura CE, il cui marchio dovrà essere conforme alla direttiva 93/68/CE

e sarà riportato sul prodotto, ovvero, quando non possibile, potrà comparire sull’etichetta di accom-

pagnamento, sull’imballo o sui documenti commerciali (ad esempio, sulla bolla di consegna).

Il direttore dei lavori potrà richiedere al fornitore, per ciascun prodotto:

– il certificato dell’FPC;

– la dichiarazione di conformità alla parte armonizzata della norma UNI EN 15037-1, rilasciata

dal produttore sulla base delle prove iniziali effettuate sotto la propria responsabilità e verificate

dall’organismo di sorveglianza che certifica l’FPC.

Sarà, inoltre, responsabilità del direttore dei lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie,

classi e/o famiglie previste nella detta documentazione.

Per ulteriori approfondimenti sul tema:– “La marcatura CE per i travetti prefabbricati”, di Giampiero Montalti - La Gazzetta dei Solai n.68, luglio 2010.– “Il manuale dei solai in laterizio”, di Vincenzo Bacco, Edizioni Laterservice srl, formato cm 21 x 28 cm, pagine 400,

e  35,00. E’ possibile ordinare il volume c/o: la Laterservice srl, via A. Torlonia 15, 00161 Roma, tel. +39.06.44236926,

fax +39.06.44237930.

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   N   o  v   e   m   b   r   e   2

   0   1   1  -   N  u   m   e   r   o   8   1

  Products Intendet Users Lavels or Classes Attestation of Conformity  systems

 Beams for beam-and-block Structural — 2+  floor systems

Systems 2+: See Directive 89/106 (CPD) Annex III-2 (ii) First possibility, including certification of the factory productioncontrol by an approved body on the basis of initial inspection of factory and of factory production control as well as ofcontinuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Tabella 1 – Sistema di attestazione di conformità dei travetti per solai a blocchi interposti (estrattodell’allegato ZA - tabella ZA.2, UNI EN 15037-1)