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ACCESSO AGLI ATTI E OBBLIGHI DI TRASPARENZA Guida operativa per la disciplina dell’accesso documentale, l’accesso civico e l’accesso generalizzato (FOIA) Luglio 2017 COLLANA QUADERNI

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ACCESSO AGLI ATTI E OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Guida operativa per la disciplina dell’accesso documentale, l’accesso civico e l’accesso generalizzato (FOIA)

Luglio 2017

COLLANA QUADERNI

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SOMMARIO

Premessa ................................................................................................................................. 4

1. Introduzione ...................................................................................................................... 4 1.1 Distinzione fra accesso civico generalizzato e accesso civico semplice .............. 5 1.2 Distinzione fra accesso civico generalizzato e accesso documentale (art. 22 l. 241/1990) (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) ..................................................... 5 1.3 Distinzione fra accesso agli atti di gara (art 53 D.lgs. 50/2016) e accesso documentale (art 24 l. 241/1990) (Delibera ANAC 317/2017) .................................. 5 1.4 Distinzione fra accesso agli atti di gara (art 53 D.lgs. 50/2016) e accesso civico generalizzato (Delibera ANAC 317/2017) ................................................................... 6

2. Accesso agli atti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici .............. 6

2.1 Differimento dell’accesso .......................................................................................... 6 2.2 Esclusione del diritto di accesso ............................................................................... 7 2.3 Gli accessi difensivi (anche per segreti tecnici o commerciali) ............................ 7 2.4 Legittimazione attiva ................................................................................................. 8 2.5 Categorie di atti oggetto dell’accesso ...................................................................... 8 2.6 Procedimento ………………………………………………………………………..9 2.7 La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione degli atti ..................................... 9

3. Giurisprudenza .............................................................................................................. 10

4. Accesso civico ................................................................................................................. 13

4.1 Legittimazione attiva ............................................................................................... 13 4.2 Ambito soggettivo .................................................................................................... 13 4.3 Ambito oggettivo ...................................................................................................... 14 4.4 Eccezioni assolute ..................................................................................................... 14 4.5 Eccezioni relative o qualificate ............................................................................... 14 4.6 L’istanza di accesso .................................................................................................. 16 4.7 Il procedimento ......................................................................................................... 16 4.8 I controinteressati ..................................................................................................... 18 4.9 I possibili ricorsi ........................................................................................................ 18

5. Indicazione inerenti: ...................................................................................................... 18 Determina n. 1309 del 28/12/2016 Anac (Linee Guida) ............................................... 18 Circolare n. 2 /2017 Ministro per Semplificazione e la PA ........................................... 18

 6. FAQ .................................................................................................................................. 20

   

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7. Modulistica ...................................................................................................................... 23 Istanza di accesso ai documenti amministrativi ........................................................ 23 Istanza di accesso civico ................................................................................................ 25 Istanza di accesso civico generalizzato ........................................................................ 26 Comunicazione ai soggetti controinteressati .............................................................. 27 Provvedimento di diniego/Differimento richiesta di accesso generalizzato ........ 28

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Premessa

 

L’accesso ai documenti amministrativi rappresenta un principio generale dell’attività amministrativa, diretto a favorire la partecipazione dei cittadini all’azione pubblica e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza della stessa. L’implementazione della trasparenza è l’argine principale alla corruzione in quanto gli affari illeciti preferiscono, come ha sintetizzato recentemente il Presidente dell’ANAC, l’oscurità e non amano la luce e la trasparenza.

Secondo l’affermazione più ricorrente, il principio della trasparenza consiste nell’attribuzione ai cittadini del potere di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dell’azione amministrativa, onde accertarne la conformità tanto agli interessi pubblici alla cui cura la suddetta azione è preordinata, quanto ai precetti normativi regolanti quest’ultima.

Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’entrata in vigore della L. 241/1990 e successivamente rafforzato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

In ultimo, il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, con particolare riferimento al diritto di accesso civico.

Il Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto attuativo ha sottolineato come l’introduzione del nuovo accesso civico segni “il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere e rappresenti per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione trasparente come una casa di vetro” (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016 n. 515/2016).

1. Introduzione  

A seguito dell’introduzione dell’istituto dell’accesso generalizzato da parte del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso già previste dal nostro ordinamento, la presente guida si propone lo scopo di fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle varie categorie di accesso, che possa costituire la base di un Regolamento interno sull’accesso, finalizzato a dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e ad evitare comportamenti disomogenei tra uffici (cfr. Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016). Al fine di una migliore comprensione degli istituti la cui disciplina è richiamata per punti nella presente guida, si evidenziano le differenze tra gli stessi come individuate dall’ANAC.

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1.1 Distinzione fra accesso civico generalizzato e accesso civico semplice (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016)

L’accesso civico semplice rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. L’accesso generalizzato è autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione ed è espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti:

- il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati (art. 5 bis, commi 1 e 2 D.Lgs. 33/2013);

- il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

1.2 Distinzione fra accesso civico generalizzato e accesso documentale (art. 22 l. 241/1990) (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016)

Ai fini dell’istanza di accesso documentale ex lege 241/1990 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». La tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti. Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso. • L’ANAC ha inoltre chiarito che, laddove l’amministrazione, con riferimento

agli stessi dati, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, si deve ritenere - per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali tutelate - che le stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti.

• Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.

1.3 Distinzione fra accesso agli atti di gara (art 53 D.lgs. 50/2016) e accesso documentale (art 24 l. 241/1990) (Delibera ANAC 317/2017)

La disciplina dettata dall'art. 53 è più restrittiva di quella generale di cui all'art. 24 L. 241/90, essendo:

- la legittimazione circoscritta al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione;

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- l’istanza condizionata alla sola comprovata esigenza di una difesa in giudizio

(laddove il citato art. 24 la collega alla tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione sul piano processuale).

Configurando tale rapporto una specialità per la materia dei contratti pubblici rispetto alle legge generale sull’accesso agli atti, le disposizioni della lex specialis prevalgono rispetto alle disposizioni dettate dalla lex generalis, per cui l’accesso agli atti di gara può essere esercitato esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 53, Codice dei contratti pubblici, che risulta prevalente rispetto ad altri interessi.

1.4 Distinzione fra accesso agli atti di gara (art 53 D.lgs. 50/2016) e accesso civico generalizzato (Delibera ANAC 317/2017)

L’accesso generalizzato, pur riconoscendo a chiunque il diritto di chiedere l’ostensione di dati, documenti e informazioni in possesso delle amministrazioni, prevede ipotesi di esclusione nei casi di divieto di accesso stabiliti da leggi, ivi compresi i casi in cui “l’accesso è subordinato a specifici limiti e condizioni” (art. 5-bis, comma 3). Si ritiene che le disposizioni speciali contenute nel Codice dei contratti pubblici in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrino nell’ambito di tali limiti e condizioni.

2. Accesso agli atti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici La disciplina contenuta nell’art. 53 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) costituisce un microsistema normativo, collegato alla peculiarità del settore considerato, all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 (“Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”). Il quadro delineato dall’articolo 53 si divide in due misure di contenimento dell’accesso:

2.1. Differimento dell’accesso a) nelle procedure aperte:

• elenco dei soggetti che hanno presentato offerte —> fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime b) nelle procedure ristrette e negoziate/gara informale

• elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito

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• elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte

• elenco di quanti hanno presentato offerte —> fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime c) in relazione alle offerte —> fino all'approvazione dell'aggiudicazione d) in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell’offerta —> fino all'aggiudicazione definitiva

Gli atti di cui sopra, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. L'inosservanza di tali previsioni è assistita da apposita sanzione, comportando, per il responsabile del procedimento o per quanti altri pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio non differiscano l'accesso, l'applicazione dell'art. 326 c.p.

2.2. Esclusione del diritto di accesso  

Il d.lgs. n. 50/2016, prevede ipotesi tassative di esclusione del diritto di accesso: Fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza; a) sono escluse dal diritto di accesso le «informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali» (cd. know how industriale e commerciale delle imprese); b) i pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti di lavori, servizi o forniture; c) le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo, sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) le soluzioni tecniche e i programmi per elaboratori, utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

2.3. Gli accessi difensivi (anche per segreti tecnici o commerciali)  

L’art. 53 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 consente al concorrente l’accesso alle informazioni contenute nell’offerta tecnica e nei giustificativi, che integrano segreti tecnici o commerciali, qualora l’istanza sia presentata in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Non è indispensabile che, al momento della richiesta di accesso, il giudizio sia già instaurato, ma è sufficiente che la lite sia anche solo potenziale.

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2.4 Legittimazione attiva  

Soggettivamente, la legittimazione alla richiesta di accesso viene circoscritta ai soli concorrenti (a prescindere dalla loro posizione in graduatoria).

Soggetto estraneo La disposizione speciale di cui all’art. 53 del codice dei contratti circoscrive la legittimazione a contestare i risultati della gara ai soli “concorrenti”. La regola generale dettata dall’art. 22 della legge 241/90 considera “interessati”, «tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Per la giurisprudenza maggioritaria prevale l’art. 53, in quanto disciplina speciale, per cui è escluso il diritto di accesso per colui che non ha partecipato alla gara.

Soggetto escluso Il soggetto escluso dalla gara ha diritto ad accedere agli atti di gara relativi all’esclusione disposta nei propri confronti ed agli atti inerenti i successivi sviluppi della procedura. Per la giurisprudenza maggioritaria, il diritto di accesso va garantito a tutela della sola esigenza di una difesa in giudizio.

2.5 Categorie di atti oggetto dell’accesso Atti formati dalla stazione appaltante (verbali di gara, proposta di aggiudicazione, documentazione interna sulla verifica di anomalia dell’offerta, delibera di aggiudicazione ecc.);

Atti formati dai concorrenti (offerte tecniche ed economiche, dichiarazioni sostitutive, certificazioni ecc.);

Atti formati da altre P.A. (documenti relativi alla verifica dei requisiti di ordine generale come DURC, certificazioni di regolarità fiscale, certificato del casellario giudiziale, ecc.):

Atti riguardanti la procedura di esecuzione del rapporto contrattuale (contratto di appalto, ordinativi effettuati dalla stazione appaltante, ecc.) Costituisce una novità rilevante introdotta dal D.lgs. N. 163/2006, confermata dal D.lgs. n. 50/2016. La giurisprudenza conferma l’accessibilità agli atti di esecuzione, ma l’istanza deve essere supportata da una specifica posizione legittimante e non deve tradursi in una iniziativa di carattere meramente esplorativo, vige il divieto generale di «accesso esplorativo» previsto dalla L.241/1990, in base alla quale non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato della p.a.

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2.6 Procedimento L'interessato deve presentare richiesta (formulata su apposita modulistica) e inoltrarla alla amministrazione stazione appaltante, allegando copia di un documento di identità valido. Sono considerati elementi indispensabili dell’istanza: • il nome e cognome del richiedente; • il titolo in base a cui viene presentata la richiesta (es. “in veste di

concorrente”); • la motivazione della richiesta; • i riferimenti precisi per individuare il documento che si vuole visionare; • l'interesse concreto ed attuale alla visione del documento.

Il Responsabile dell'ufficio competente, ricevuta l'istanza, l'esamina, controllando che non ci siano irregolarità (in tal caso ne chiederà la regolarizzazione entro 10 gg. dal ricevimento) e comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Qualora l’amministrazione individui eventuali controinteressati (cioè tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili che, dall’esercizio dell’accesso da parte di terzi vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), dovrà dare loro comunicazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accesso. Entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, questi soggetti possono presentare una motivata opposizione alla richiesta d’accesso. Il procedimento di accesso formale deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (farà fede la data di arrivo della domanda). Decorsi inutilmente i trenta giorni, la richiesta si intende respinta (cd. silenzo-diniego).

2.7. La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione degli atti Gli atti concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le p.a. sono tenute a pubblicare ed aggiornare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” sono:

a) i dati previsti dall'art 1, comma 32, della legge 190/2012: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ANAC trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni.

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b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 CdA, relativi:

- alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; - alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,

lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;

- alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti;

- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;

- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (entro due giorni dalla data di adozione).

Contestualmente alla pubblicazione prevista sul sito internet della stazione appaltante, è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. L’ ANAC ha precisato che gli obblighi di cui all’art. 29 si riferiscono anche agli atti delle procedure “sotto soglia”, disciplinate all’art. 36 del nuovo codice.

3. Giurisprudenza

§ La tutela del segreto tecnico o commerciale non può essere opposta, per la prima volta, in sede di opposizione all’istanza di accesso (Consiglio di Stato n. 3431/2016).

§ L’opposizione dell’impresa controinteressata resta soggetta alla valutazione della stazione appaltante, in ordine alla validità e pertinenza delle ragioni prospettate(cfr. TAR Milano, Sez. III, 15 gennaio 2013 n. 116; TAR Roma, Sez. III, 26 febbraio 2013 n.2106; Parere AVCP n. 6 del 06/02/2013; TAR Sicilia, Catania, n. 2195/2016).

§ «I pareri legali devono ritenersi sottratti all'accesso qualora attengano alle tesi difensive, relative ad un procedimento giurisdizionale ad una fase precontenziosa e/o ad una lite potenziale, allorquando definiscono e/o delineano la relativa strategia difensiva e/o la futura condotta processuale più conveniente per l’Amministrazione. Devono viceversa ritenersi accessibili i pareri legali che, anche per l'effetto di un richiamo esplicito nella motivazione dell’atto finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso» (TAR Sicilia, Catania, n. 1274/2016).

§ La necessità che l'istanza sia finalizzata alla tutela in giudizio dei propri interessi impone all'amministrazione aggiudicataria o al giudice adito di effettuare un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta, in ordine - ad

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esempio - di eventuali preclusioni processuali (CDS, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3079).

§ La legittimazione attiva del non partecipante per gli atti non espressamente sottratti dall'accesso, è fondata sulla L. n. 241 del 1990, che trova applicazione tutte le volte in cui non vi siano disposizioni derogatorie nel Codice dei contratti. Da ciò conseguirebbe che l’esclusione dei non partecipanti alla gara si porrebbe in contrasto con un principio generale della materia, art. 24 ultimo comma L. n.241 del 1990, che stabilisce che l’accesso documentale deve comunque essere garantito se necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici, in presenza di una posizione legittimante, quale interesse diretto, concreto ed attuale (CDS Sez. VI, del 30 luglio 2010 n.5062).

§ In un caso concernente una ditta che aveva partecipato alle fasi di prequalificazione di una gara a procedura ristretta, ma che, benché ammessa alla fase finale, a causa della complessità del progetto, non aveva presentato la propria offerta, il giudice amministrativo ha ritenuto sussistere il diritto all'accesso ai documenti della fase finale della gara. “In primo luogo, la procedura concorsuale in questione è unica, anche se suddivisa in due fasi le quali, a determinati fini, possono anche rispondere a norme e principi diversi, senza che per ciò venga meno l'unicità della gara. In secondo luogo, ed in conseguenza del primo punto, l'interesse della richiedente deve essere giudicato tenendo conto che essa è una partecipante alla gara stessa, vale a dire è un operatore del settore con un interesse concreto e specifico a quella determinata gara, al quale la giurisprudenza, come è noto, ha riconosciuto ormai una molteplicità di interessi (alla legittimità e regolarità della gara cui partecipa, alla demolizione della gara stessa quando ciò conduca alla non aggiudicazione del contratto ed alla sua ripetizione) (Cons. Giust. Amm., sentenza del 5 dicembre 2007, n. 1087).

§ Se l’istanza di accesso concerne un affidamento diretto (o sottosoglia con procedura negoziata), alla quale il soggetto istante non è stato invitato, la legittimazione dell’accesso trova fondamento nell’interesse dell’impresa (che aspira alla partecipazione alle gare) a contestare la legittimità di una procedura di affidamento espletata senza un pieno confronto competitivo.

§ L’impresa non invitata a partecipare alla procedura che ha ricoperto la posizione di precedente gestore del servizio è legittimata ad ottenere l’accesso agli atti di gara, in quanto «la “posizione” di precedente affidataria del servizio nonché la circostanza di essere un operatore nel settore di riferimento conferiscono alla ricorrente un interesse qualificato in relazione ai documenti attinenti a procedure di gara in corso di espletamento» (TAR Lombardia, Sez. III, n. 579/2014).

§ L’impresa già concessionaria del servizio di gestione del bar interno ad un istituto scolastico ha interesse ad ottenere l’accesso alla gara informazione per l’affidamento della concessione alla quale non è stata invitata, in quanto «le esigenze ostensive del ricorrente appaiono senz’altro funzionali al proprio interesse alla verifica di eventuali infrazioni al corretto spiegarsi della libera concorrenza oltre che alla stessa tutela giurisdizionale, quale operatore economico dello specifico settore, al conseguimento dell’affidamento del contratto e/o alla sostitutiva tutela risarcitoria

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anche sotto il profilo della lesione della chance di affidamento» (TAR Umbria, Sez. I n. 69/2015).

§ “La società ricorrente, in qualità di azienda operante nel settore cui si riferisce la fornitura necessaria per l’azienda ospedaliera, vanta un interesse a partecipare alle procedure in economia che secondo il disposto dell’art. 125, comma 11, codice appalti deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Rientrando pertanto la società tra i soggetti idonei è evidente che la stessa ha un interesse a verificare che i criteri di cui al citato comma 11 dell’art. 125 codice appalti siano stati osservati; ciò è sufficiente per fondare un diritto all’accesso agli atti relativi alle forniture in economia” (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 settembre 2011 n. 2264).

§ “Il subappaltatore che vanti un credito in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto ha un interesse concreto ed attuale all’accesso poiché la conoscenza della documentazione richiesta «consente alla società istante di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto di vista amministrativo sia da quello giurisdizionale» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 maggio 2014 n. 5080).

§ In altri casi il giudice amministrativo ha ritenuto non accessibili – da parte dell’impresa subappaltatrice di lavori aggiudicati con gara pubblica – gli atti della gara stessa, “in quanto mancava il necessario collegamento tra la posizione dell’impresa subappaltatrice e tali atti” (Consiglio di Stato n.5625/2009; TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 756/2016).

§ “In caso di esclusione consolidata (decorsi i termini per l’impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti, previsto dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.), non essendo ravvisabile un interesse concreto ed attuale all’accesso, l’impresa non ha più diritto ad accedere agli atti di gara” (CDS, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3079).

§ “L’accesso è consentito all’impresa esclusa anche se l’esclusione è divenuta inoppugnabile (TAR Toscana n. 442/2013).

§ «La ricorrente, in quanto originaria concorrente nella gara poi vinta dalla controinteressata, conserva tuttora un interesse concreto, attuale e personale al controllo degli atti successivi all’aggiudicazione, al fine di attivare potenziali istanze di annullamento o revoca in autotutela o, ancora, azioni risarcitorie basate su successivi comportamenti pregiudizievoli tenuti dalla stazione appaltante, in quanto non coerenti con le motivazioni in base alle quali si era proceduto all’esclusione della concorrente. Tale interesse non è soltanto eventuale, in quanto proprio il contratto può fare luce, se del caso, su distorsioni dell’attività amministrativa successiva alla fase dell’aggiudicazione, e non prelude ad alcun controllo generalizzato della p.a., in quanto radicato in un soggetto che ha partecipato a pieno titolo alla procedura concorsuale» (TAR Lombardia, Milano. N.2531/2014).

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4. Accesso civico L’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede due tipi di accesso civico: ACCESSO CIVICO SEMPLICE (comma 1) Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. Anche in tema di trasparenza è identificata una figura di responsabile unico con compiti di coordinamento nei confronti della pluralità di soggetti tenuti all’applicazione della nuova disciplina (art. 43 del decreto 33/2013). Di norma, il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Da ciò deriva la coincidenza tra il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e il ruolo di responsabile della trasparenza (RPCT).

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (comma 2) (O ACCESSO FOIA, introdotto dal d.lgs. 97/2016) Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.

4.1 Legittimazione attiva § L’istanza può essere presentata da “chiunque”: “L'esercizio del diritto di cui ai

commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.”

§ L’istanza “non richiede motivazione”.

4.2 Ambito soggettivo

§ Pubbliche amministrazioni (ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione);

§ Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati;

§ Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati.

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4.3 Ambito oggettivo

§ Documenti; § Dati: esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al dato

conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico sui cui è incorporato. Sono quindi validamente formulate anche le richieste che si limitino a indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.

§ Informazioni: rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. Resta escluso che, per rispondere all’istanza, l’amministrazione sia tenuta a formare o procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

4.4 Eccezioni assolute

L'accesso civico generalizzato é escluso nei seguenti casi:

A) Segreto di Stato; B) Negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge

(segreto statistico, segreto militare, segreto bancario, contratti secretati previste dall’art. 162 del d.lgs. 50/2016, segreto scientifico e industriale, segreto professionale, ecc…);

C) Specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24 c. 1 della legge 241/1990 (divieti di divulgazione espressamente previsti; procedimenti tributari; atti prodromici a atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi).

4.5 Eccezioni relative o qualificate

L'accesso civico generalizzato é rifiutato se il diniego é necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela: DI INTERESSI PUBBLICI INERENTI A: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico Il pregiudizio concreto può derivare, ad es., dalla conoscibilità di: verbali e informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, dati, documenti e atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica; b) la sicurezza nazionale c) la difesa e le questioni militari Ad esempio atti, documenti e informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia; d) le relazioni internazionali

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Documenti concernenti le procedure relative alla negoziazione ed alla stipula di accordi ed atti internazionali con altri Stati; i lavori preparatori e la documentazione predisposta in vista di incontri bilaterali e multilaterali; i documenti di posizione interni ai negoziati UE; le comunicazioni, i rapporti ed i documenti provenienti dalle rappresentanze ed uffici consolari all’estero sulla situazione politica ed economica dei Paesi di accreditamento;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento

Esulano, pertanto, dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale coperti da segreto istruttorio; g) il regolare svolgimento di attività ispettive anche le attività ispettive presso istituti di patronato, enti previdenziali e assistenziali, anche in sedi estere. DI INTERESSI PRIVATI INERENTI A: a) protezione dei dati personali la presenza di dati sensibili (i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e/o giudiziari (in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato) può rappresentare un indice della sussistenza del predetto pregiudizio. Ad esempio: - documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione

riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;

- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite all’Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi di legge;

- comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 193/2003;

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

b) libertà e segretezza della corrispondenza Ad esempio: - nel caso in cui venga utilizzato l’indirizzo di posta elettronica individuale

fornito al personale dall’ente presso il quale svolge la propria attività lavorativa, o altre circostanze del caso, possano essere ritenute tali da determinare una legittima aspettativa di confidenzialità.

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- gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte

del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all’accesso;

- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato.

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi

compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

4.6 L’istanza di accesso

L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti, con carattere di natura meramente esplorativa. L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità del D.Lgs. n. 82/2005 e smi., alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all’ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall’Ente nella sezione “Amministrazione

trasparente” del sito istituzionale; d) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

(RPCT), quando l’istanza ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza.

Nel caso in cui sia palese che la domanda è stata erroneamente indirizzata a un’amministrazione diversa da quella che detiene i dati o documenti richiesti, l’ufficio ricevente deve inoltrare tempestivamente la domanda all’amministrazione competente e darne comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio competente. Il RPCT può chiedere, in ogni tempo, agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.

4.7 Il procedimento

Il procedimento di accesso civico è avviato con la presentazione dell’istanza e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni (termine inderogabile) dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati. Non è ammesso il silenzio-diniego. L’attività valutativa effettuata dalle amministrazioni - con la tecnica del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la sussistenza del pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati considerati meritevoli di una peculiare tutela dall’ordinamento - deve:

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• indicare quale interesse viene pregiudicato; • valutare se il pregiudizio concreto dipende direttamente dalla divulgazione

dell’informazione richiesta; • valutare se il pregiudizio conseguente all’accesso è un evento altamente

probabile, e non soltanto possibile.

Il provvedimento può essere di: § Accoglimento, l’Ente locale provvede a trasmettere tempestivamente al

richiedente i dati o i documenti richiesti (per l’accesso generalizzato), ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (per l’accesso semplice), a pubblicare gli stessi sul sito ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il collegamento ipertestuale. Nel caso di accoglimento della richiesta nonostante l’opposizione del controinteressato, l’Ente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente dati e documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione al controinteressato. Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

§ Rifiuto

Deve essere motivato con riferimento a quanto stabilito dall’art. 5-bis, ossia alle eccezioni assolute ed eccezioni relative, indicando: - quale tra gli interessi elencati all’art. 5 bis viene pregiudicato; - che il pregiudizio concreto prefigurato dipende direttamente dalla

ostensione dell’informazione richiesta; - che il pregiudizio conseguente alla ostensione è un evento altamente

probabile e non soltanto possibile. Il diniego dell’accesso non è giustificato, se ai fini della protezione di tale interesse è sufficiente il differimento dello stesso o l’accesso parziale,

§ Accesso parziale

Con oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell’interesse sotteso alla eccezione assoluta o relativa sia assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso, consentendo l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

§ Differimento

Poiché i limiti operano nell’arco temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura del dato, l'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

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4.8 I controinteressati

L’Ente cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata a.r. (o per via telematica a coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). I soggetti controinteressati - persone fisiche, anche interne all’Ente, e giuridiche portatrici di interessi privati - entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Le motivazioni del controinteressato costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato.

4.9 I possibili ricorsi

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l’istante può:

A) richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato. (Se l’accesso è stato negato o differito, a tutela dei dati personali, il responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali).

B) proporre ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione interessata. Se questa non conferma il diniego entro 30 giorni da tale comunicazione, l’accesso è consentito.

C) può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 del Codice di cui al D.Lgs. n. 104/2010, avverso la decisione dell’amministrazione competente ovvero a quella del RPCT.

5. Indicazione inerenti: Determina n. 1309 del 28/12/2016 Anac (Linee Guida) Circolare n. 2 /2017 Ministro per Semplificazione e la PA

§ Nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere. Pertanto, nei casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare (Circolare n. 2 /2017).

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§ In base a questo principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all’interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall’amministrazione come richiesta di accesso generalizzato.

§ Ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno. Al contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità), sono coperti dalla riserva di legge (diversamente da quanto previsto dall’art. 24, c. 6, l. n. 241/1990, non è possibile individuare - con atto interno - le categorie di atti sottratti all’accesso generalizzato).

§ Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone.

§ Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto (ANAC).

§ Questa ipotesi di inammissibilità deve essere intesa in senso restrittivo: l’amministrazione dovrebbe ritenere inammissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti (Circolare n. 2 /2017).

§ L’Ente deve consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dallo stesso, ma è escluso che - per rispondere alla richiesta di accesso - sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, ovvero a rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato.

§ La ragionevolezza della richiesta di accesso va valutata tenendo conto dei seguenti criteri: l’eventuale attività di elaborazione che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti; le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta; la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare; il numero di domande poste da uno stesso soggetto entro un periodo di tempo limitato (Circolare 2/17)

§ L’irragionevolezza della richiesta è manifesta soltanto quando è evidente che un’accurata trattazione della stessa comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione (Circolare 2/17).

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6. FAQ  

Chi può presentare istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013? L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

L'istruttoria delle istanze di accesso civico generalizzato a quale ufficio spetta? La titolarità del procedimento avente ad oggetto istanze di accesso civico generalizzato è in capo al Responsabile della struttura competente alla formazione e/o detenzione dei documenti, dati o informazioni oggetto della richiesta di accesso, o al diverso soggetto individuato dall’Amministrazione nel Regolamento sull’accesso. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di monitorare gli esiti delle richieste di accesso e segnalare i casi di inadempimento o adempimento parziale agli obblighi di accesso e pubblicazione previsti dal decreto trasparenza all'ufficio di disciplina del Comune ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell'amministrazione e al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione dei procedimenti di rispettiva competenza in tema di responsabilità, anche disciplinare.

Se è stato rifiutato l’accesso ad un atto di gara richiesto ai sensi dell’art 53 del d.lgs 50/2016, il medesimo soggetto può presentare istanza di accesso civico generalizzato? No, perché l’accesso generalizzato, pur riconoscendo a chiunque il diritto di chiedere l’ostensione di dati, documenti e informazioni in possesso delle amministrazioni, prevede ipotesi di esclusione nei casi di divieto di accesso stabiliti da leggi (art. 5-bis, comma 3). Si ritiene che le disposizioni speciali contenute nel Codice dei contratti pubblici in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrino nell’ambito di tali limiti e condizioni. Per cui laddove l’accesso sia escluso ai sensi dell’art. 53 del Codice dei contratti non può essere concesso neanche ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013.

Può un soggetto che non ha partecipato ad una procedura di affidamento presentare istanza di accesso ex art. 53 d.lgs 50/2016? La norma facendo riferimento ai “concorrenti”, sembra escludere la legittimazione attiva in capo a soggetti estranei alla procedura. Tuttavia, alcune sentenze della magistratura amministrativa hanno ammesso anche la legittimazione attiva del non partecipante per gli atti non espressamente sottratti dall'accesso, in quanto L. n. 241 del 1990 - che ammette l’esercizio del diritto in presenza di una posizione legittimante, quale interesse diretto, concreto ed attuale - trova applicazione tutte le volte in cui non vi siano disposizioni derogatorie nel Codice dei contratti.

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Accesso agli atti e obblighi di trasparenza – Luglio 2017 ______________________________________________________________________

                                                                                                                                                             

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E’ possibile presentare istanza di accesso agli atti riguardanti la procedura di esecuzione del rapporto contrattuale? Sì, si tratta di una novità rilevante introdotta dal D.lgs. N. 163/2006 e confermata dal D.lgs. n. 50/2016. La giurisprudenza conferma l’accessibilità agli atti di esecuzione, ma l’istanza deve essere supportata da una specifica posizione legittimante e non deve tradursi in una iniziativa di carattere meramente esplorativo. Con quale modalità può essere presentata l’istanza di accesso civico? Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se: a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; d) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici adibiti, e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Ci sono dei casi in cui è consentito l’accesso ad atti di gara che contengano segreti tecnici o commerciali? L’art. 53 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 consente al concorrente, qualora l’istanza sia presentata in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, di accedere anche a documenti che contengano segreti tecnici o commerciali. Cosa si deve indicare nell’istanza di accesso civico generalizzato? È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. L’oggetto della richiesta non deve essere troppo generico da non permettere di identificare la documentazione richiesta, né la predetta richiesta può risultare manifestamente irragionevole. Resta comunque ferma la possibilità per l’ente destinatario dell’istanza di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

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L’amministrazione destinataria dell’istanza è obbligata a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati? Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati è necessario che l’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ne dia comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’amministrazione destinataria dell’istanza è obbligata a rifiutare l’accesso laddove un soggetto controinteressato si sia opposto? No, perché le motivazioni del controinteressato costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato. L’amministrazione può, nell’apposito Regolamento interno, ampliare la disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità? Può farlo solo in relazione all’accesso documentale, in quanto l’art. 24, comma 6, l. n. 241/1990 lo prevede. Mentre le categorie di atti sottratti all’accesso generalizzato - individuate dall’art. 5 bis d.lgs. 33/2013 - sono coperte da riserva di legge. Esistono rimedi alternativi al ricorso al giudice nel caso di rifiuto o mancata risposta da parte dell’amministrazione? La disciplina in materia prevede che in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. In alternativa, laddove si tratti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. Uno stesso soggetto può proporre plurime richieste di accesso all’amministrazione? La legge non limita il numero di richieste di accesso proponibili. Tuttavia, l’irragionevolezza della richiesta - che determina il rigetto della stessa - può essere valutato anche in relazione all’eccessivo numero di domande proposte entro un periodo di tempo limitato.

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7. Modulistica

 RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE EX ART. 53 D.LGS. 50/2016

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Art. 53 del decreto legislativo 50/2016 e L. 241/1990 e s.m.i.)

Spett.le Comune di _________________

o Ufficio di..................... (che detiene i dati, le informazioni o documenti) o Ufficio Relazioni con il Pubblico o Ufficio di.................(come indicato dal Comune nella sezione

“amministrazione trasparente”) Oggetto: istanza di accesso agli atti amministrativi relativi alla procedura di gara ____________________________________________

***************** Il/La sottoscritto/a_______________________residente in __________via/loc. n. civ ______________________________________nato a__________________ il __________ IN QUALITA' DI legale rappresentante di_______________________________________ in forza di procura_______________________________ con sede in ____________________via/loc __________________________ CAP________________________telefono/fax n. e-mail _________________________diretto interessato all’accesso, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE in conformità a quanto previsto dall’art. 53 del decreto legislativo 50/2016 e dalla legge 241/1990 e relativo regolamento:

o LA VISIONE o LA RIPRODUZIONE MANUALE o L’ESTRAZIONE DI COPIA SEMPLICE o L’ESTRAZIONE DI COPIA AUTENTICA o ESPERIMENTO CONGIUNTO DELLE SOPRA CITATE MODALITA’ DI

ACCESSO

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del/i seguente/i documento/i: 1. 2. 3. per la seguente motivazione: mediante (da compilarsi solo in caso di richiesta di copie): - consegna al sottoscritto richiedente; - consegna al Sig _________________________autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso, ivi compreso il ritiro dei documenti; - trasmissione tramite servizio postale al seguente indirizzo____________________; - trasmissione tramite pec al seguente indirizzo______________________________ Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. LUOGO E DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto (indicare in stampatello il nome del dipendente) sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO EX ART. 5, c. 1, D.LGS. n. 33/2013

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO  

(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e Regolamento Comune________approvato con delibera n. ______)

Spett.le Comune di _________________ o Ufficio di..................... (che detiene i dati, le informazioni o documenti)

o Ufficio Relazioni con il Pubblico

o Ufficio di.................(come indicato dal Comune nella sezione “amministrazione trasparente”)

Il/La sottoscritto/a_______________________residente in __________via/loc. n. civ ______________________________________nato a__________________ il __________ e-mail _______________cell.__________tel. _________________ fax_______________

Considerata □ l’omessa pubblicazione ovvero □ la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito del Comune di _______________________________

…………………………………………………………………………………………………(Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria)

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e dell’art. _____ del Regolamento dell’Ente, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.

Indirizzo per le comunicazioni: __________________________________________________________________________

(Si allega copia del proprio documento d’identità)

LUOGO E DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE

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Accesso agli atti e obblighi di trasparenza – Luglio 2017 ______________________________________________________________________

                                                                                                                                                             

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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO EX ART. 5, c. 2, D.LGS. n. 33/2013

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e Regolamento Comune________approvato con delibera n. ______)

Spett.le Comune di _________________ o Ufficio di..................... (che detiene i dati, le informazioni o documenti)

o Ufficio Relazioni con il Pubblico

o Ufficio di.................(come indicato dal Comune nella sezione “amministrazione trasparente”) I

Il/La sottoscritto/a_______________________residente in __________via/loc. n. civ ______________________________________nato a__________________ il __________ e-mail _______________cell.__________tel. _________________ fax_______________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, e dell’art. _____ del Regolamento dell’Ente, disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente

CHIEDE

□ il seguente documento __________________________________________________ □ le seguenti informazioni__________________________________________________ □ il seguente dato__________________________________________________________

DICHIARA

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□ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

□ di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso lo Sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure al proprio indirizzo di posta elettronica ______________________________, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo _____________ mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico.

(Si allega copia del proprio documento d’identità)

LUOGO E DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**********************

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI (da trasmettere con Raccomandata A.R o per via telematica per coloro che abbiano consentito)

Prot. n. ______

Al Sig/ Alla Ditta

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - Comunicazione ai soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento sull’accesso civico ad atti e documenti (art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013)

Si trasmette l’allegata copia della richiesta di accesso generalizzato del sig. ___________ _______________, pervenuta a questo Ente in data ______________, prot. ________________, per la quale Lei/la spett. Società da Lei rappresentata è stata individuata quale soggetto controinteressato ai sensi delle vigenti disposizioni.

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Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, le ss. Loro, quali soggetti controinteressati, possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso trasmessa.

Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, l’Amministrazione provvederà comunque sulla richiesta di accesso.

Il Dirigente/Responsabile del procedimento

Allegato: Richiesta prot. _____

**********************

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO/DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

Prot._________

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - Provvedimento di diniego totale/parziale/differimento dell’accesso

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del___________, pervenuta a questo Ente in data ___________________, prot. ________________________, si

COMUNICA

che la stessa non può essere accolta, in tutto o in parte, oppure che l’esercizio del diritto d’accesso deve essere differito per giorni______, per i seguenti motivi:

__________________________________________________________________________

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Si avverte l’interessato che contro il presente provvedimento potrà proporre ricorso al T.A.R. ___________ ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

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Il termine di cui all’art. 116, c.1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico stesso.

In alternativa il richiedente ed il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita la difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche all’amministrazione interessata.

_________________ Luogo e data

Il Dirigente/Responsabile del procedimento ____________________________________

********************** La presente guida è stata realizzata nell’ambito del “Programma di Assistenza agli Ambiti Territoriali Sociali” finanziato dalla Regione Puglia e attuato da ANCI Puglia e Ancitel.

Il lavoro è stato chiuso alla data del 14 luglio 2017.

Per informazioni e assistenza: [email protected]