ACCERTAMENTI BANCARI ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE CON LA FINANZIARIA 2005.

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ACCERTAMENTI BANCARI ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE CON LA FINANZIARIA 2005

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ACCERTAMENTI BANCARI ALLA

LUCE DELLE MODIFICHE

APPORTATE CON LA

FINANZIARIA 2005

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NORME ISTITUTIVE • Articolo 32 - Dpr. n. 600/73 e 51 - Dpr. n.

633/72. • Articolo 1, commi 402 e 403, della legge

30 dicembre 2004 n. 311.Tale norma amplia i poteri di controllo dell’A. E. e

della G.di F. per quanto riguarda i conti bancari,

intrattenuti da imprese e dai professionisti

nell’ambito di un’attività di accertamento eseguita

ai fini delle imposte dirette ed indirette.

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ACCERTAMENTO, ISPEZIONE O VERIFICA

DA PARTE DELL’UFFICIO

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L’Ufficio o reparto operativo della G. di F., nello

esercizio dei poteri di controllo ex artt. 32 del

Dpr. n. 600/73 e 51 - Dpr. n. 633/72, potranno

richiedere agli istituti bancari, postali, SIM,

società fiduciarie tutte le informazioni

concernenti i dati, documenti relativi a

qualsiasi rapporto intrattenuto od operazioni

effettuate, ivi compresi i servizi prestati, con i

loro clienti, nonché alle garanzie prestate da

terzi.

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Le richieste possono riguardare

I dati relativi a qualsiasi

rapporto intrattenuto

Qualsiasi operazione effettuata inclusi

i servizi con i loro clienti

Le garanzie prestateda terzi

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Le banche e gli intermediari finanziari

dovranno inoltrare le risposte

Entro il termine

di 30 giorniSolo per via

telematica

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SOGGETTI

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Sono interessati dalla disposizione di

cui all’art. 1, commi 402, 403 della

Legge 30/12/2004 n. 311:

- gli imprenditori in genere

- i professionisti

sottoposti ad accertamento,

ispezione o verifica, già formalmente

iniziata.

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IMPRENDITORI

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I dati ed elementi attinenti ai

rapporti e alle operazioni acquisiti

rilevati rispettivamente a norma del

n. 7 ovvero rilevati a norma

dell’articolo 33, secondo e terzo

comma, sono posti a base delle

rettifiche e degli accertamenti

previsti dagli artt. 38, 39, 40, 41, se

il contribuente non dimostra

che:

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• ne ha tenuto conto per la

determinazione del reddito soggetto

ad imposta;

• non rilevano a tal fine.

I prelevamenti annotati negli stessi

conti e non risultanti dalle scritture

contabili sono considerati ricavi.

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PROFESSIONISTI

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Sono considerati “compensi” a

base delle stesse rettifiche ed

accertamenti

i prelevamenti e gli importi che

sono

stati riscossi nell’ambito dei

predetti

rapporti ed operazioni se:

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• il professionista no ne indica il

soggetto beneficiario;

• i prelevamenti e gli importi riscossi

che non risultano dalle scritture

contabili (articolo 32, co. 1 n. 2

secondo periodo - Dpr. n. 600/73).

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OGGETTO

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Le richieste di informazioni concernono:

• tutti i dati;• tutte le notizie;• tutti i documenti.

relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazioneeffettuata.

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Non più solo le operazioni annotate nei

conti, ma in futuro, anche un semplice

assegno cambiato allo sportello, un

bonifico effettuato per cassa o

qualunque altra operazione fuori

conto potrà costituire prova sufficiente

per stabilire la cifra di addebito a titolo di

evasione in danno del contribuente.

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CONDIZIONI

La richiesta all’ottenimento di

informazioni sui conti bancari è

condizionata al fatto che sia iniziato un

accertamento nei riguardi degli

imprenditori e dei professionisti.

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OBBLIGHI

La richiesta deve essere autorizzata dal:

- Direttore Centrale dell’Accertamento della Agenzia delle Entrate;

- Direttore Regionale della stessa Agenzia;

- Comandamento Regionale se l’attività di accertamento è posta in essere dalla Guardia di Finanza.

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SOGGETTI ABILITATI A RICEVERE LA RICHIESTA

POST FINANZIARIA 2005

- Banche- Poste Italiane S.p.a;- Intermediari finanziari;- Imprese di inv.nto collettivo;- Organismi di inv.nto coll. risp.;- Società di gestione risparmio- Società fiduciarie.

ANTE FINANZIARIA 2005

- BANCHE- POSTE

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PROCEDURA

ANTE FINANZIARIA 2005

L’Ufficio, ottenuta l’autorizza-zione, avanzava richiesta di copia dei conti intrattenuti presso la banca. In seguito poteva richiedere altri dati e notizie. La richiesta poteva riguardare solo le operazioni annotate sui conti dell’interessato o che potevano essere a lui ricondotte.

POST FINANZIARIA 2005

L’Ufficio deve munirsi dell’au-torizzazione rilasciata dalloOrgano competente.Può richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od ope-razione effettuata, compresi iservizi prestati con i loro clien-ti, nonché le garanzie presta-te da terzi.

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NOZIONE DI CONTO

ANTE FINANZIARIA 2005

Si intende: “Conto moviten-tabile fondato sul rapporto contrattuale tra banca e cliente”.Comprende: - c/c di corrispondenza; - libretti di deposito nominativi e al portatore;- c/titoli;- conti relativi a gestioni patri- moniali.

POST FINANZIARIA 2005

Include anche le operazioni fuori conto:- acquisto certificati di deposito e titoli;- cessione titoli ed effetti al do- po incasso;- richiesta assegni circolari- richiesta bonifico senza addebito di conto.- negoziazione allo sportello di assegni.

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T E M P I

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• Le richieste di informazioni e le relative

risposte, anche se negative, devono

essere fornite entro il termine di 30

giorni dalla richiesta.

• L’operatore finanziario dovrà fornire le

risposte, solo ed esclusivamente, in via

telematica in base alle modalità che

saranno fissate con Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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• La decorrenza del predetto obbligo di trasmissione in via telematica è fissata al 1° luglio 2005.

• Il termine di risposta può essere prorogato per un periodo che in ogni caso non può eccedere i 20 giorni, sulla base di una specifica istanza dell’operazione finanziario e solo per giustificati motivi, dal competente Direttore Centrale o Direttore Regionale per l’A.E. ovvero dal Comandante Regionale per il Corpo della G. di F..

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ARGOMENTI QUESITI

La natura giuridica delle presunzioni bancarie

Quale la natura giuridica delle presunzioni di cui all’art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72? Costituiscono presunzioni legali relative? Oppure meri elementi indiziari, applicabili senza alcun “automatismo accertativo”? Quali gli effetti pratici derivanti dall’una o dall’altra impostazioni teorica?

Estensione delle indagine a conti correnti intestati a terzi

Quali i presupposti per estendere le indagini bancarie a conti correnti intestati a terzi?

Utilizzo dei dati bancari senza contraddittorio con il contribuente

Quali gli effetti sul procedimento nel caso in cui l’Amministrazione non ponga in essere il contraddittorio con il contribuente previsto dall’art. 32 del DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72?

La contestazione analitica e “per masse” delle operazioni bancarie

Come devono essere le contestazioni delle operazioni bancarie? L’A.F. deve prendere in esame le singole operazioni “una a una”? Oppure è possibile una contestazione “per masse”?

Trasferimento delle risultanze bancarie amministrative in sede penale e viceversa (ossia trasposizione delle risultanze penali in sede fiscale)

Che valore hanno le presunzioni bancarie in sede di eventuale processo penale? E, per quanto riguarda il profilo opposto, come trasferire le risultanze di indagini di polizia giudiziaria in sede accertativa-tributaria?

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Natura giuridica delle presunzioni bancarie

Dottrina maggioritaria Dottrina minoritaria La posizione teorica prevalente in materia sostiene che le presunzioni contenute nell’art. 32 nr. 2 del DPR 600/1973 siano presunzioni legali relative: in altre parole, la normativa vigente, a patto che il contribuente non adduca prove contrarie, consente all’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, di non dover esplicitare le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, delle proprie risultanze investigative.

L’orientamento minoritario nega il valore di presunzioni legali. Le informazioni relative alla disponibilità finanziarie del contribuente su conti bancari possono costituire meri elementi indiziari, che non consentono alcuna inversione dell’onere della prova, restando l’Amministrazione tenuta vagliare i dati in proprio possesso secondo le normali regole ordinariamente previste per il metodo di ricostruzione del reddito previste dagli artt. 38 e 39 del DPR 600/73.

Giurisprudenza

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ritiene che le presunzioni contemplate dagli articoli 32 e 51 siano presunzioni legali e come tale rende utilizzabili de plano dall’Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi risultanti acquisiti, anche se il carattere relativo di essa ammette prova contraria da parte del contribuente.

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Estensione delle indagine a conti correnti intestati a terzi

• Il legislatore, pur non prevedendo espressamente la possibilità di estendere le indagini bancarie anche a terzi, all’art. 37 del DPR 600/1973 contempla la possibilità di ricondurre in capo al soggetto controllato redditi di cui altri appaiono formalmente titolari laddove sia provata l’interposizione personale, anche con presunzioni che siano però grave, precise e concordanti.

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L’estensione delle indagini ai conti “terzi” e l’applicazione delle presunzioni è ammessa se viene soddisfatto il seguente requisito: raccolta di prove gravi, precise e concordanti tramite le quali sia possibile riferire i conti “terzi” al contribuente sottoposto a controllo

Ne consegue che, nel caso di conti terzi, viene meno l’automatica operatività delle presunzioni

bancarie

Conti del contribuente sottoposto a verifica

Conti di terzi

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Utilizzo dei dati bancari senza contraddittorio

con il contribuente • Nella nostra legislazione fiscale manca una normativa che

sancisca la necessità di un contraddittorio, né esiste alcun principio generale mutuabile ai nostri fini.

• La giurisprudenza formatasi sul tema ha una posizione ormai pacifica[1]. Secondo la Suprema Corte, è legittima l’utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, anche se lo stesso non è stato convocato per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica.

• [1] Più di una le pronunce della Suprema Corte in materia, tutte accomunate dalla medesima conclusione: legittimo l’accertamento emanato senza preventivo contraddittorio. Più precisamente si ricordano: Cass. 6232/2003, 7267/2002, 4601/2002, 2814/2002, 3128/2001, Cass. 9946/2000, 14191/2000, 10060/2000, 11094/1999. La sentenza nr. 9103 del 2001 è stata, altresì, ricordata di recente da autorevole dottrina.

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La contestazione analitica e “per masse” delle operazioni bancarie

• La normativa precedente all’entrata in vigore della Finanziaria 2005 faceva riferimento espressamente al vincolo per gli Uffici e la Guardia di Finanza di considerare “singolarmente” le operazioni risultanti dai conti correnti. In altre parole gli organi di controllo dovevano conteggiare tutte le operazioni di versamento e prelevamento “una ad una”, per la quantificazione finale della cifra di evasione da addebitare.

• La novella normativa consiste nella sostituzione del vecchio dettato normativo secondo cui “i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti...”, con la nuova formulazione in virtù della quale sono posti a base delle rettifiche, non più i singoli dati, bensì “i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma”.

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• In virtù della modifica esaminata, sembra possibile affermare che, d’ora in poi, gli organi di controllo hanno la possibilità di considerare solo gli ammontari complessivi risultanti dai conti e rinunciare a una contestazione analitica. In altre parole sembrerebbe che l’Amministrazione finanziaria possa ora procedere ad una contestazione “per masse”, sicuramente meno onerosa e più snella per gli Uffici e tali conclusioni troverebbero conferma nell’interpretazione letterale del nuovo testo normativo.

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• Pur ammettendo la possibilità di una “contestazione per masse” dei dati bancari, possibilità riconosciuta, del resto, dalla novellata formulazione normativa, rimane la necessità di ancorare le risultanze della verifica fiscale alla realtà concreta del contribuente. In altre parole, il peso probatorio dei dati raccolti dai verificatori aumenterà nel caso di contestazione analitica delle operazioni, rendendo meno facile per il contribuente “replicare” con prova contraria.

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L’utilizzo in sede penale delle risultanze

delle indagini bancarie amministrative

Ambito amministrativo Le presunzioni bancarie costituiscono presunzioni legali relative automaticamente applicabili

Transito in sede penale

Ambito penale Le presunzioni bancarie costituiscono indizio soggetto, sulla scorta del comma 1 dell’art. 192 del c.p.p., al principio del libero convincimento del giudice ai fini della valutazione

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L’impiego di dati e notizie acquisiti nelle indagini penali nell’attività di

accertamento

Ambito penale Le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria possono transitare in sede amministrativa-fiscale previa debita autorizzazione dell’A.G.

Transito in sede amministrativa

Ambito amministrativo I dati ed elementi acquisiti in campo penale possono fare il loro ingresso in campo amministrativo-tributario, godendo dell’inversione dell’onere della prova.