AAiiaaff - aiaf-avvocati.itdr.ssa Gina Cecchini Reclamabilità e modificabilità dei provvedimenti...

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La questione cruciale el ’addebito nella separazione d l avv. Gianfranco Dosi La discussa ozza di riforma b in mater a di separazione e divorzio i L’assistenza legale ai non abbienti dr.ssa Gina Cecchini Reclamabili à e modificabilità ei t d provvedi enti in sede di separazione m avv. Romina Sambucci Proposte per una riforma del diritto di famiglia avv. Laura Remiddi Il disegno di legge all'esame del senato in tema di procreazione assistita a cura dell'avv. Chiara Bellini Il progetto di legge in materia di mediazione nel processo penale minorile Recensioni I soci dell'A AF I Verso il congresso 29 Documenti Editoriale 17 39 Associazione 41 3.'99 4 9 32 36 3 Notizie Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori Aiaf Aiaf o s s e r v a t o r i o

Transcript of AAiiaaff - aiaf-avvocati.itdr.ssa Gina Cecchini Reclamabilità e modificabilità dei provvedimenti...

La questione cruciale el ’addebito nella separazioned l

avv. Gianfranco Dosi

La discussa ozza di riforma bin mater a di separazione e divorzioi

L’assistenza legale ai non abbienti

dr.ssa Gina Cecchini

Reclamabili à e modificabilità eit dprovvedi enti in sede di separazionem

avv. Romina Sambucci

Proposte per una riforma del diritto di famiglia

avv. Laura Remiddi

Il disegno di legge all'esame del senatoin tema di procreazione assistita

a cura dell'avv. Chiara Bellini

Il progetto di legge in materia dimediazione nel processo penale minorile

Recensioni

I soci dell'A AFI

Verso il congresso

29

Documenti

Editoriale

17

39Associazione

41

3.'99

4

9

32

36

3

Notizie

A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a d e g l i A v v o c a t i p e r l a F a m i g l i a e p e r i M i n o r iAiafAiaf

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3.'99 luglio-settembre

soprattutto sulla violazione dell'obbligo di fedeltà) 'addebito della separazione sembra da un po' di potrà essere sì abolito ma solo a condizione che si Ltempo interessare - oltre, come al solito, la stampa riesca a trovare un meccanismo di riequilibrio delle per inutili riflessi scandalistici di talune vicende disuguaglianze e delle asimmetrie di coppia che il extraconiugali (cfr. la recente sentenza della diritto di famiglia non ha ancora saputo Cassazione sulla relazione apparente tra una giovane adeguatamente compensare. Un meccanismo fondato signora ravennate e un autista di autobus) - soprattutto sul risarcimento per accertata violazione delle regole di i processualisti per l'ostinazione con cui i giudici di solidarietà coniugale. Spetta a noi avvocati ora legittimità continuano a negare validità all'autonomia suggerire questo meccanismo ed utilizzare la proposta tra la pronuncia di separazione e quella di addebito abolizionista del Comitato Ristretto come (Cass.10 aprile 1998 n.3718 in Foro It. 1998, I, 2142 e un'occasione di rilancio del tema dell'uguaglianza reale Cass.13 agosto 1998 n.7945 in Foro It. 1999, I, 2307 e della responsabilità. Per questo la questione entrambe con note critiche di Cipriani).dell'addebito è diventata centrale: perché è uno dei A mettere, invece, all'ordine del giorno una riflessione

punti decisivi per restituire al diritto di famiglia sugli aspetti sostanziali che l'addebito richiama, è stato

credibilità nella tutela delle posizioni deboli. un importante contributo della collega Milena Pini. Lo

abbiamo pubblicato in apertura del n.1-2 del 99

dell'Osservatorio (Responsabilità, parità e solidarietà

nei rapporti familiari: rilevanza della lesione di diritti

soggettivi e risarcimento del danno) e lo porteremo -

come uno dei documenti introduttivi - al nostro

prossimo Congresso straordinario su "Il diritto di

famiglia: le riforme che vogliamo"). Riprendendo un

dibattito già avviato sul punto all ' interno

all'associazione, Milena Pini (e con lei i colleghi della

Lombardia) ha sintetizzato benissimo il nostro punto di

vista e i motivi della nostra più che fondata

preoccupazione sull'eliminazione del secondo comma

dell'art.151 del codice civile (preannunciata nel testo

licenziato dal Comitato Ristretto in Commissione

Giustizia: che riportiamo come primo contributo in

questo numero). In verità se viene abolito l'addebito in

sede di separazione, la violazione da parte del marito o

della moglie delle regole di solidarietà, assistenza e

collaborazione coniugale (art.143 cc) rimarrà priva di

qualsiasi rilevanza facendo fare al diritto di famiglia

non un balzo in avanti ma un bel po' di passi indietro.

L'impostazione del Comitato Ristretto sul punto è,

quindi, sbagliata perché in sostanza presuppone

ottimisticamente che i rapporti familiari siano oggi

fondati sulla solidarietà e sull'uguaglianza reale e che

non vi sia più alcun motivo di mantenere in piedi

quella specie di sanzione costituita dal meccanismo di

addebito. In parte, però, il Comitato Ristretto ha anche le sue

buone ragioni: l'addebito, infatti, così come oggi

congegnato, è solo purtroppo l'arma per evitare al

marito di pagare l'assegno coniugale e alla moglie di

perderlo e non uno strumento di riequilibrio nella

coppia. Per questo Milena Pini sostiene, giustamente,

che l'addebito (considerata la sua attuale impostazione

riduttiva e sostanzialmente moralistica, centrata

Anno IV, n° 3, luglio-settembre 1999

Registrazione presso il Tribunale di Roman° 496 del 9.10.95

Redazionev. Ravenna 11, 00161, Romatel 06.44234786fax 06.44236900email [email protected] www.aiaf-avvocati.it

Direttore responsabileavv. Gianfranco Dosi (Roma)

Comitato di redazioneavv. Remigia D'Agata (Catania)avv. Rosanna Dama (Napoli)avv. Antonio Dionisio (Torino)avv. Gianfranco Dosi (Roma)avv. Ada Valeria Fabj (Bologna)avv. Carla Marcucci (Lucca)avv. Marina Marino (Roma)avv. Milena Pini (Milano)avv. Alessandro Sartori (Verona)avv. Rita Stajano (Catanzaro)avv. Maria Teresa Salbitani (Silvi Marina)

Progetto grafico e impaginazioneRoberto Dimonte

StampaArte Grafica Buffetti sncv. S.Egidio 9/aViterbo

Spedizione in abbonamento postale70%, Filiale di Roma

La questione cruciale dell’addebito nella separazione

L'Osservatorio è un notiziario ed ha, quindi, soprattutto la funzione di mantenere aggiornati i soci dell'AIAF sulle iniziative associative nazionali e locali in modo da consentire a tutti di prendervi parte.In questa prospettiva ogni sezione regionale è invitata a dare tempestiva informazione alla redazione di tutte le iniziative che intende pubblicizzare, inviandone il testo

�per posta elettronica:

[email protected]

�su dischetto, per posta:

AIAF, Via Ravenna 11, 00161, Roma

Con le stesse modalità possono essere inviati anche articoli o altro materiale di cui si chiede la pubblicazione.

AIAF

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATIPER LA FAMIGLIA E I MINORI

IL DIRITTO DI FAMIGLIA:LE RIFORME CHE VOGLIAMO

Congresso straordinario

ROMA27-28 novembre 1999

1) Unità della giurisdizione e riforma dell'ordinamento in materia di diritto di famiglia.

2) Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e nella famiglia di fatto.

3) Separazione e divorzio.

4) La giustizia civile minorile.

5) Diritto penale, famiglia e minori:aspetti sostanziali e processuali.

3

Editoriale

Notiziario dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori

AiafAiafo s s e r v a t o r i o

avv. Gianfranco Dosi

3.'99 luglio-settembre

soprattutto sulla violazione dell'obbligo di fedeltà) 'addebito della separazione sembra da un po' di potrà essere sì abolito ma solo a condizione che si Ltempo interessare - oltre, come al solito, la stampa riesca a trovare un meccanismo di riequilibrio delle per inutili riflessi scandalistici di talune vicende disuguaglianze e delle asimmetrie di coppia che il extraconiugali (cfr. la recente sentenza della diritto di famiglia non ha ancora saputo Cassazione sulla relazione apparente tra una giovane adeguatamente compensare. Un meccanismo fondato signora ravennate e un autista di autobus) - soprattutto sul risarcimento per accertata violazione delle regole di i processualisti per l'ostinazione con cui i giudici di solidarietà coniugale. Spetta a noi avvocati ora legittimità continuano a negare validità all'autonomia suggerire questo meccanismo ed utilizzare la proposta tra la pronuncia di separazione e quella di addebito abolizionista del Comitato Ristretto come (Cass.10 aprile 1998 n.3718 in Foro It. 1998, I, 2142 e un'occasione di rilancio del tema dell'uguaglianza reale Cass.13 agosto 1998 n.7945 in Foro It. 1999, I, 2307 e della responsabilità. Per questo la questione entrambe con note critiche di Cipriani).dell'addebito è diventata centrale: perché è uno dei A mettere, invece, all'ordine del giorno una riflessione

punti decisivi per restituire al diritto di famiglia sugli aspetti sostanziali che l'addebito richiama, è stato

credibilità nella tutela delle posizioni deboli. un importante contributo della collega Milena Pini. Lo

abbiamo pubblicato in apertura del n.1-2 del 99

dell'Osservatorio (Responsabilità, parità e solidarietà

nei rapporti familiari: rilevanza della lesione di diritti

soggettivi e risarcimento del danno) e lo porteremo -

come uno dei documenti introduttivi - al nostro

prossimo Congresso straordinario su "Il diritto di

famiglia: le riforme che vogliamo"). Riprendendo un

dibattito già avviato sul punto all ' interno

all'associazione, Milena Pini (e con lei i colleghi della

Lombardia) ha sintetizzato benissimo il nostro punto di

vista e i motivi della nostra più che fondata

preoccupazione sull'eliminazione del secondo comma

dell'art.151 del codice civile (preannunciata nel testo

licenziato dal Comitato Ristretto in Commissione

Giustizia: che riportiamo come primo contributo in

questo numero). In verità se viene abolito l'addebito in

sede di separazione, la violazione da parte del marito o

della moglie delle regole di solidarietà, assistenza e

collaborazione coniugale (art.143 cc) rimarrà priva di

qualsiasi rilevanza facendo fare al diritto di famiglia

non un balzo in avanti ma un bel po' di passi indietro.

L'impostazione del Comitato Ristretto sul punto è,

quindi, sbagliata perché in sostanza presuppone

ottimisticamente che i rapporti familiari siano oggi

fondati sulla solidarietà e sull'uguaglianza reale e che

non vi sia più alcun motivo di mantenere in piedi

quella specie di sanzione costituita dal meccanismo di

addebito. In parte, però, il Comitato Ristretto ha anche le sue

buone ragioni: l'addebito, infatti, così come oggi

congegnato, è solo purtroppo l'arma per evitare al

marito di pagare l'assegno coniugale e alla moglie di

perderlo e non uno strumento di riequilibrio nella

coppia. Per questo Milena Pini sostiene, giustamente,

che l'addebito (considerata la sua attuale impostazione

riduttiva e sostanzialmente moralistica, centrata

Anno IV, n° 3, luglio-settembre 1999

Registrazione presso il Tribunale di Roman° 496 del 9.10.95

Redazionev. Ravenna 11, 00161, Romatel 06.44234786fax 06.44236900email [email protected] www.aiaf-avvocati.it

Direttore responsabileavv. Gianfranco Dosi (Roma)

Comitato di redazioneavv. Remigia D'Agata (Catania)avv. Rosanna Dama (Napoli)avv. Antonio Dionisio (Torino)avv. Gianfranco Dosi (Roma)avv. Ada Valeria Fabj (Bologna)avv. Carla Marcucci (Lucca)avv. Marina Marino (Roma)avv. Milena Pini (Milano)avv. Alessandro Sartori (Verona)avv. Rita Stajano (Catanzaro)avv. Maria Teresa Salbitani (Silvi Marina)

Progetto grafico e impaginazioneRoberto Dimonte

StampaArte Grafica Buffetti sncv. S.Egidio 9/aViterbo

Spedizione in abbonamento postale70%, Filiale di Roma

La questione cruciale dell’addebito nella separazione

L'Osservatorio è un notiziario ed ha, quindi, soprattutto la funzione di mantenere aggiornati i soci dell'AIAF sulle iniziative associative nazionali e locali in modo da consentire a tutti di prendervi parte.In questa prospettiva ogni sezione regionale è invitata a dare tempestiva informazione alla redazione di tutte le iniziative che intende pubblicizzare, inviandone il testo

�per posta elettronica:

[email protected]

�su dischetto, per posta:

AIAF, Via Ravenna 11, 00161, Roma

Con le stesse modalità possono essere inviati anche articoli o altro materiale di cui si chiede la pubblicazione.

AIAF

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATIPER LA FAMIGLIA E I MINORI

IL DIRITTO DI FAMIGLIA:LE RIFORME CHE VOGLIAMO

Congresso straordinario

ROMA27-28 novembre 1999

1) Unità della giurisdizione e riforma dell'ordinamento in materia di diritto di famiglia.

2) Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e nella famiglia di fatto.

3) Separazione e divorzio.

4) La giustizia civile minorile.

5) Diritto penale, famiglia e minori:aspetti sostanziali e processuali.

3

Editoriale

Notiziario dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori

AiafAiafo s s e r v a t o r i o

avv. Gianfranco Dosi

Verso il congresso

Pubblichiamo il testo del progetto di riforma della separazione e del divorzio approvato il 14 maggio del 1998 - dopo numerose audizioni - dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, presieduto dall'avv. Marcella Lucidi e dall'avv. Franco Tarditi.Nel dibattito che è seguito all'approvazione del progetto gli avvocati dell'Aiaf hanno espresso consensi su alcuni punti ma anche molti dissensi. Su alcuni di questi aspetti sarà focalizzato il prossimo Congresso straordinario dell'Aiaf sul tema "Il diritto di

famiglia: le riforme che vogliamo”.

pronuncia di separazione personale, scioglimento o determinazioni di cui all'articolo 156.2. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo cessazione degli effetti civili del matrimonio, e permane

acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Articolo 72. Il giudice adotta ogni provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. L'articolo 156 dl codice civile è sostituito dal seguente:

3. Il giudice che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la Articolo 156cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara con (Effetti della separazione, dello scioglimento e della cessazione quale genitore convivono i figli e determina le modalità di degli effetti civili del matrimonio sui rapporti patrimoniali tra i esercizio della podestà dei genitori assicurando ai minori il coniugi)mantenimento di rapporti continuativi e significativi con 1. Con la sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento entrambi. o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale

4. In particolare il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui i può disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare genitori devono assicurare il mantenimento, l'istruzione e periodicamente a favore dell'altro un assegno assistenziale l'educazione dei figli, anche prevedendo forme di quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati a provvedere al collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a favore proprio mantenimento o comunque non può procurarseli per dei figli, nonché le modalità di esercizio dei loro diritti nei ragioni oggettive. In tal caso la sentenza deve stabilire anche rapporti con essi. un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno

5. Nell'emanare i provvedimenti relativi ai figli e al contributo per con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo 2. L'entità dell'assegno è determinata tenendo conto delle fra le parti. A tal fine i genitori sono tenuti a concordare e a condizioni economiche dei coniugi, del contributo personale rappresentare al giudice le modalità di adempimento dei loro ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed obblighi nei confronti dei figli. I provvedimenti del giudice alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, possono essere diversi rispetto alle domande delle parti e al del reddito di entrambi, e in rapporto alla durata del periodo di loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova convivenza matrimoniale o del matrimonio.dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi 3. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, soluzione. In tal caso non può essere proposta alcuna l'audizione dei figli minori. successiva domanda di contenuto economico.

6. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei 4. L'obbligo di corresponsione dell'assegno si estingue se il beni dei figli e sul concorso dei genitori al godimento coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze dell'usufrutto legale. o viene meno il suo stato di bisogno, anche per l'effetto di

7. I genitori devono attenersi alle condizioni determinate dal un'instaurazione di una relazione di stabile convivenza.tribunale. Il comportamento contrario a tali condizioni può 5. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun essere valutato ai fini della modifica delle stesse o altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente dell'adozione di nuovi provvedimenti. mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si

8. I genitori hanno il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione estingue se egli passa a nuove nozze.ed educazione dei figli e possono ricorrere al tribunale quando ritengano che siano state assunte ovvero si sia in procinto di Articolo 8assumere decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Il titolo II, Capo I, del libro IV del codice di procedura civile è 9. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno sostituito dal seguente:dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di Articolo 706

cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184. In ogni caso il (Forma della domanda)

tribunale può, per gravi motivi, ordinare che la prole risieda 1. La domanda per ottenere la separazione personale, lo

presso una terza persona.scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio

10. All'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole provvede il si propone al tribunale in composizione monocratica del luogo

giudice nel merito. Nel caso previsto dal comma 7, primo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure,

periodo, il giudice provvede anche d'ufficio, e copia del nel caso di irreperibilità o residenza all'estero, al tribunale del

provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di

pubblico ministero, al giudice tutelare.residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque

11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può

figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di

automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

svalutazione monetaria.2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a a) l'indicazione del giudice;

comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del

giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il

mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora

eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per del coniuge convenuto;

la difficoltà di reperire il soggetto. c) l'oggetto della domanda;d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si Articolo 6

forma la domanda di scioglimento del matrimonio o di

Dopo l'articolo 155 del codice civile è aggiunto il seguente: cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative Articolo 155-bis conclusioni;(Abitazione nella casa familiare): e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il 1. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove ricorrente intende avvalersi.

possibile, al genitore con il quale i figli convivono e della 3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello relativa assegnazione si tiene conto ai fini delle stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per

circostanza aggravante di cui al secondo comma Articolo 1dell'art. 583, e agli art. 570, 572 e 643 del codice

1. All'articolo 147 del codice civile, dopo la parola “obbligo”, sono penale, in danno del coniuge o di un figlio.inserite le seguenti: “e il diritto”. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice

competente a pronunciare lo scioglimento o la Articolo 2 cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta,

anche in considerazione del comportamento Il titolo del Capo V del Libro I del codice civile, Titolo VI, è successivo del convenuto, la di lui inidoneità a sostituito dal seguente: ”Della separazione dei coniugi, dello mantenere o ricostituire la convivenza familiare.scioglimento e della cessazione degli effetti civili del Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente matrimonio”.articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero Articolo 3quando la convivenza coniugale è ripresa;

(Abrogazione della separazione con addebito) 2) nei casi in cui:1. All'articolo 151 del codice civile, il secondo comma è abrogato. a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente 2. Gli articoli 548 e 585 del codice civile sono abrogati.

da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice Articolo 4competente a pronunciare lo scioglimento o la

Dopo l'articolo 151 del codice civile sono inseriti i seguenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta Articolo 151-bis l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire (Scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del la convivenza familiare;matrimonio celebrato con rito religioso) b) sono trascorsi almeno tre anni, senza che la 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto separazione sia stata interrotta, dalla prima udienza

a norma del codice civile quando accerta che la comunione di comparizione delle parti nel procedimento di spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta separazione personale. L'evantuale interruzione o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste della separazione deve essere eccepita dalla parte dall'art. 151-ter. convenuta;

2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti religioso e regolarmente trascritto, il giudice accerta che la dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere concluso con sentenza di non doversi procedere per mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause estinzione del reato, quando il giudice competente a previste dell'art. 151-ter, e pronuncia la cessazione degli pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili conseguiti alla trascrizione del matrimonio. effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti

Articolo 151-ter commessi sussistano gli elementi costitutivi e le (Casi di scioglimento del matrimonio) condizioni di punibilità dei delitti stessi;1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del d) il procedimento penale per incesto si è concluso con

matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: sentenza di proscioglimento o di assoluzione che 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro

dichiari non punibile il fatto per mancanza di coniuge è stato condannato, con sentenza passata in

pubblico scandalo;giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni all'estero l'annullamento o lo scioglimento del

quindici, anche con più sentenze, per uno o più matrimonio o ha contratto all'estero nuovo

delitti non colposi, esclusi i reati politici o quelli matrimonio;

commessi per motivi di particolare valore morale e f) il matrimonio non è stato consumato;sociale; g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli 1982, n.164.art. 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, Articolo 5sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio Articolo 155ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di (Provvedimenti riguardo ai figli)un figlio;1. L'obbligo e il diritto di mantenere, educare ed istruire i figli nati d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne,

o adottati durante il matrimonio non viene meno per la per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la

La discussa bozza di riformain materia di separazione e divorzio.

4 5AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

Verso il congresso

Pubblichiamo il testo del progetto di riforma della separazione e del divorzio approvato il 14 maggio del 1998 - dopo numerose audizioni - dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, presieduto dall'avv. Marcella Lucidi e dall'avv. Franco Tarditi.Nel dibattito che è seguito all'approvazione del progetto gli avvocati dell'Aiaf hanno espresso consensi su alcuni punti ma anche molti dissensi. Su alcuni di questi aspetti sarà focalizzato il prossimo Congresso straordinario dell'Aiaf sul tema "Il diritto di

famiglia: le riforme che vogliamo”.

pronuncia di separazione personale, scioglimento o determinazioni di cui all'articolo 156.2. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo cessazione degli effetti civili del matrimonio, e permane

acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Articolo 72. Il giudice adotta ogni provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. L'articolo 156 dl codice civile è sostituito dal seguente:

3. Il giudice che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la Articolo 156cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara con (Effetti della separazione, dello scioglimento e della cessazione quale genitore convivono i figli e determina le modalità di degli effetti civili del matrimonio sui rapporti patrimoniali tra i esercizio della podestà dei genitori assicurando ai minori il coniugi)mantenimento di rapporti continuativi e significativi con 1. Con la sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento entrambi. o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale

4. In particolare il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui i può disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare genitori devono assicurare il mantenimento, l'istruzione e periodicamente a favore dell'altro un assegno assistenziale l'educazione dei figli, anche prevedendo forme di quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati a provvedere al collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a favore proprio mantenimento o comunque non può procurarseli per dei figli, nonché le modalità di esercizio dei loro diritti nei ragioni oggettive. In tal caso la sentenza deve stabilire anche rapporti con essi. un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno

5. Nell'emanare i provvedimenti relativi ai figli e al contributo per con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo 2. L'entità dell'assegno è determinata tenendo conto delle fra le parti. A tal fine i genitori sono tenuti a concordare e a condizioni economiche dei coniugi, del contributo personale rappresentare al giudice le modalità di adempimento dei loro ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed obblighi nei confronti dei figli. I provvedimenti del giudice alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, possono essere diversi rispetto alle domande delle parti e al del reddito di entrambi, e in rapporto alla durata del periodo di loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova convivenza matrimoniale o del matrimonio.dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi 3. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, soluzione. In tal caso non può essere proposta alcuna l'audizione dei figli minori. successiva domanda di contenuto economico.

6. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei 4. L'obbligo di corresponsione dell'assegno si estingue se il beni dei figli e sul concorso dei genitori al godimento coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze dell'usufrutto legale. o viene meno il suo stato di bisogno, anche per l'effetto di

7. I genitori devono attenersi alle condizioni determinate dal un'instaurazione di una relazione di stabile convivenza.tribunale. Il comportamento contrario a tali condizioni può 5. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun essere valutato ai fini della modifica delle stesse o altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente dell'adozione di nuovi provvedimenti. mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si

8. I genitori hanno il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione estingue se egli passa a nuove nozze.ed educazione dei figli e possono ricorrere al tribunale quando ritengano che siano state assunte ovvero si sia in procinto di Articolo 8assumere decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Il titolo II, Capo I, del libro IV del codice di procedura civile è 9. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno sostituito dal seguente:dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di Articolo 706

cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184. In ogni caso il (Forma della domanda)

tribunale può, per gravi motivi, ordinare che la prole risieda 1. La domanda per ottenere la separazione personale, lo

presso una terza persona.scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio

10. All'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole provvede il si propone al tribunale in composizione monocratica del luogo

giudice nel merito. Nel caso previsto dal comma 7, primo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure,

periodo, il giudice provvede anche d'ufficio, e copia del nel caso di irreperibilità o residenza all'estero, al tribunale del

provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di

pubblico ministero, al giudice tutelare.residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque

11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può

figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di

automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

svalutazione monetaria.2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a a) l'indicazione del giudice;

comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del

giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il

mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora

eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per del coniuge convenuto;

la difficoltà di reperire il soggetto. c) l'oggetto della domanda;d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si Articolo 6

forma la domanda di scioglimento del matrimonio o di

Dopo l'articolo 155 del codice civile è aggiunto il seguente: cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative Articolo 155-bis conclusioni;(Abitazione nella casa familiare): e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il 1. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove ricorrente intende avvalersi.

possibile, al genitore con il quale i figli convivono e della 3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello relativa assegnazione si tiene conto ai fini delle stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per

circostanza aggravante di cui al secondo comma Articolo 1dell'art. 583, e agli art. 570, 572 e 643 del codice

1. All'articolo 147 del codice civile, dopo la parola “obbligo”, sono penale, in danno del coniuge o di un figlio.inserite le seguenti: “e il diritto”. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice

competente a pronunciare lo scioglimento o la Articolo 2 cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta,

anche in considerazione del comportamento Il titolo del Capo V del Libro I del codice civile, Titolo VI, è successivo del convenuto, la di lui inidoneità a sostituito dal seguente: ”Della separazione dei coniugi, dello mantenere o ricostituire la convivenza familiare.scioglimento e della cessazione degli effetti civili del Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente matrimonio”.articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero Articolo 3quando la convivenza coniugale è ripresa;

(Abrogazione della separazione con addebito) 2) nei casi in cui:1. All'articolo 151 del codice civile, il secondo comma è abrogato. a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente 2. Gli articoli 548 e 585 del codice civile sono abrogati.

da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice Articolo 4competente a pronunciare lo scioglimento o la

Dopo l'articolo 151 del codice civile sono inseriti i seguenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta Articolo 151-bis l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire (Scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del la convivenza familiare;matrimonio celebrato con rito religioso) b) sono trascorsi almeno tre anni, senza che la 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto separazione sia stata interrotta, dalla prima udienza

a norma del codice civile quando accerta che la comunione di comparizione delle parti nel procedimento di spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta separazione personale. L'evantuale interruzione o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste della separazione deve essere eccepita dalla parte dall'art. 151-ter. convenuta;

2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti religioso e regolarmente trascritto, il giudice accerta che la dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere concluso con sentenza di non doversi procedere per mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause estinzione del reato, quando il giudice competente a previste dell'art. 151-ter, e pronuncia la cessazione degli pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili conseguiti alla trascrizione del matrimonio. effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti

Articolo 151-ter commessi sussistano gli elementi costitutivi e le (Casi di scioglimento del matrimonio) condizioni di punibilità dei delitti stessi;1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del d) il procedimento penale per incesto si è concluso con

matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: sentenza di proscioglimento o di assoluzione che 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro

dichiari non punibile il fatto per mancanza di coniuge è stato condannato, con sentenza passata in

pubblico scandalo;giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni all'estero l'annullamento o lo scioglimento del

quindici, anche con più sentenze, per uno o più matrimonio o ha contratto all'estero nuovo

delitti non colposi, esclusi i reati politici o quelli matrimonio;

commessi per motivi di particolare valore morale e f) il matrimonio non è stato consumato;sociale; g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli 1982, n.164.art. 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, Articolo 5sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio Articolo 155ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di (Provvedimenti riguardo ai figli)un figlio;1. L'obbligo e il diritto di mantenere, educare ed istruire i figli nati d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne,

o adottati durante il matrimonio non viene meno per la per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la

La discussa bozza di riformain materia di separazione e divorzio.

4 5AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

matrimonio) della metà per il soddisfacimento dell'assegno assistenziale 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza periodico.

che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la cessazione 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di corresponsione delle somme dovute per il mantenimento, consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la l'istruzione e l'educazione dei figli.

8. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di dell'assegno assistenziale, nonché delle somme dovute per il parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, si l'interesse morale e materiale della prole e di quelle relative applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale.alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere per

Articolo 712-teril loro mantenimento, istruzione ed educazione, nonché 1. Le disposizioni del presente capo, nonché quelle di cui all'art. quelle relative alla determinazione dell 'assegno

155 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, alle assistenziale di mantenimento.controversie aventi ad oggetto l'interesse morale e materiale Articolo 712del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori.(Tentativo di mediazione)

2. All'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale, di secondo comma, dopo le parole, “secondo comma”, sono cessazione degli effetti civili del matrimonio, di successiva inserite le seguenti: ”ad eccezione che nei casi in cui lo modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, scioglimento della comunione avvenga ai sensi nonché nei procedimenti di competenza del tribunale per i dell'articolo.....” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: ”Nei minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, il casi contemplati dagli articoli 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può disporre 335, la competenza è tuttavia del tribunale ordinario qualora un rinvio non superiore a tre mesi onde consentire che i coniugi, si tratti di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori”.anche avvalendosi di esperti, tentino una mediazione in ordine

alle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla Articolo 9migliore tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Articolo 712-bis Al codice civile, dopo l'articolo 584, è aggiunto il seguente:(Garanzie per i crediti alimentari) Art. 584-bis:1. La sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la 1. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge

cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce titolo superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di codice civile. scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

2. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia assistenziale, dopo la costituzione in mora a mezzo titolare di assegno assistenziale, alla pensione di raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il obbligato ed inadempiente per un periodo di almeno trenta trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la 2. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al comunicazione al coniuge inadempiente quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di

3. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei dell'assegno assistenziale. Se in tale condizione si trovano più suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e assegno assistenziale di mantenimento. gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote

4. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove

suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della nozze.

notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme 3. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti trattamento di reversibilità.nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione. 4. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della

5. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art.1 del testo unico delle pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, cessazione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti n.15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e dichiarazioni mendaci.”l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo Articolo 10oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato,

Al codice civile, dopo l'articolo 268, è inserito il seguente:comprensivo anche degli assegni e degli emolumenti Art. 2117-bisaccessori.1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di 6. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia mantenimento, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se obbligato alla corresponsione dell'assegno assistenziale sono l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza

l'annotazione in calce all'atto. cui al comma 2.4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, 4. Nel caso in cui il processo debba continuare per la

legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza matrimonio. non definitiva relativa alla separazione, allo scioglimento o

5. Al ricorso deve essere allegata copia della dichiarazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale personale dei redditi nonché ogni documentazione relativa ai sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena redditi e al loro patrimonio personale e comune. Il tribunale formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e 711.sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche 5. Il tribunale, emettendo la sentenza, anche non definitiva, che della polizia tributaria. dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può

6. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, domanda.la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e il 6. L'appello è deciso in camera di consiglio.

Articolo 708-bistermine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina (Partecipazione del pubblico ministero)un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o 1. Il pubblico ministero è parte necessaria in ogni procedimento legalmente incapace.

di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili 7. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella del matrimonio che comportino provvedimenti riguardo ai dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di figli minori o incapaci.cui all'art.163-bis.

2. In ogni stato e grado dei predetti giudizi il pubblico ministero 8. Il coniuge contro il quale il ricorso è diretto si costituisce rappresenta al giudice gli interessi morali e materiali della mediante deposito, presso la cancelleria del tribunale adito, prole chiedendo, se lo ritiene opportuno, l'adozione di di comparsa contenente i requisiti e la documentazione di cui appositi provvedimenti.ai commi 2,3 e 5, almeno cinque giorni prima dello

Articolo 709svolgimento dell'udienza fissata ai sensi del comma 6.1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con Articolo 707

l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, pronuncia (Domanda congiunta)con sentenza la separazione personale, ovvero, accertata la 1. La domanda congiunta di separazione, scioglimento o di sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 151 ter del codice cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi civile, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del anche compiutamente anche le condizioni inerenti alla prole matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla composizione monocratica in camera di consiglio. Il tribunale, annotazione della sentenza.sentiti i coniugi, verifica l'esistenza dei presupposti di legge e

2. Nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse morale e matrimonio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al materiale dei figli, omologa le condizioni proposte decidendo proprio a seguito del matrimonio. Il tribunale, con la sentenza con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che l'accordo dei con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti coniugi relativamente al mantenimento, istruzione ed civili del matrimonio, può tuttavia autorizzare la donna che ne educazione dei figli, nonché ad ogni altro aspetto faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto dell'interesse morale e materiale degli stessi, è in contrasto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli con l'interesse della prole, riconvoca i coniugi indicando loro meritevole di tutela. Tale decisione può essere modificata con le modificazioni da apportare nell'interesse dei figli e, in caso successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su di idonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.In istanza di una delle parti.tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 708.

3. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico 2. La separazione consensuale ovvero lo scioglimento o la ministero può ai sensi dell'art.72 del codice di procedura cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, che morali e materiali patrimoniali dei figli minori o legalmente provvede in camera di consiglio.incapaci.Articolo 708

4. Il tribunale che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la (Procedimento)1. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, i cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre

coniugi devono comparire personalmente davanti al tribunale all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se in composizione monocratica, anche con l'assistenza dei esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento rispettivi difensori. degli obblighi previsti.

2. Il giudice deve sentire i coniugi prima separatamente e poi Articolo 710(Annotazione della sentenza)congiuntamente, procurando di conciliarli. Se i coniugi si 1. La sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la conciliano, il giudice fa redigere processo verbale della

cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia conciliazione. Se la conciliazione non riesce, o il coniuge passata in giudicato, deve essere immediatamente convenuto non comparisce, il giudice, anche d'ufficio, dà trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del immediatamente con ordinanza, della quale dà lettura al tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato termine dell'udienza, i provvedimenti temporanei ed urgenti civile in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le che reputa opportuni ai sensi degli articoli 155, 155-bis e 156 ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. del codice civile. Tale ordinanza può essere revocata o 1238.modificata a norma dell'articolo 187. Si applica l'articolo 189

2. La separazione personale, lo scioglimento o la cessazione delle disposizioni di attuazione.degli effetti civili del matrimonio, hanno efficacia, a tutti gli 3. L'ordinanza dà cui al comma 2 dichiara altresì lo scioglimento effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.della comunione legale ed è trasmessa all'ufficiale dello stato

Articolo 711civile del luogo ove, venne trascritto il matrimonio per la (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei relativa annotazione. Devono altresì essere trasmesse ed coniugi, allo scioglimento ed alla cessazione degli effetti civili del annotate le ordinanze di revoca o modifica delle ordinanze di

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matrimonio) della metà per il soddisfacimento dell'assegno assistenziale 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza periodico.

che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la cessazione 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di corresponsione delle somme dovute per il mantenimento, consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la l'istruzione e l'educazione dei figli.

8. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di dell'assegno assistenziale, nonché delle somme dovute per il parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, si l'interesse morale e materiale della prole e di quelle relative applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale.alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere per

Articolo 712-teril loro mantenimento, istruzione ed educazione, nonché 1. Le disposizioni del presente capo, nonché quelle di cui all'art. quelle relative alla determinazione dell 'assegno

155 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, alle assistenziale di mantenimento.controversie aventi ad oggetto l'interesse morale e materiale Articolo 712del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori.(Tentativo di mediazione)

2. All'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale, di secondo comma, dopo le parole, “secondo comma”, sono cessazione degli effetti civili del matrimonio, di successiva inserite le seguenti: ”ad eccezione che nei casi in cui lo modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, scioglimento della comunione avvenga ai sensi nonché nei procedimenti di competenza del tribunale per i dell'articolo.....” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: ”Nei minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, il casi contemplati dagli articoli 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può disporre 335, la competenza è tuttavia del tribunale ordinario qualora un rinvio non superiore a tre mesi onde consentire che i coniugi, si tratti di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori”.anche avvalendosi di esperti, tentino una mediazione in ordine

alle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla Articolo 9migliore tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Articolo 712-bis Al codice civile, dopo l'articolo 584, è aggiunto il seguente:(Garanzie per i crediti alimentari) Art. 584-bis:1. La sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la 1. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge

cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce titolo superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di codice civile. scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

2. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia assistenziale, dopo la costituzione in mora a mezzo titolare di assegno assistenziale, alla pensione di raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il obbligato ed inadempiente per un periodo di almeno trenta trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la 2. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al comunicazione al coniuge inadempiente quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di

3. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei dell'assegno assistenziale. Se in tale condizione si trovano più suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e assegno assistenziale di mantenimento. gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote

4. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove

suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della nozze.

notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme 3. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti trattamento di reversibilità.nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione. 4. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della

5. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art.1 del testo unico delle pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, cessazione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti n.15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e dichiarazioni mendaci.”l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo Articolo 10oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato,

Al codice civile, dopo l'articolo 268, è inserito il seguente:comprensivo anche degli assegni e degli emolumenti Art. 2117-bisaccessori.1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di 6. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia mantenimento, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se obbligato alla corresponsione dell'assegno assistenziale sono l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza

l'annotazione in calce all'atto. cui al comma 2.4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, 4. Nel caso in cui il processo debba continuare per la

legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza matrimonio. non definitiva relativa alla separazione, allo scioglimento o

5. Al ricorso deve essere allegata copia della dichiarazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale personale dei redditi nonché ogni documentazione relativa ai sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena redditi e al loro patrimonio personale e comune. Il tribunale formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e 711.sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche 5. Il tribunale, emettendo la sentenza, anche non definitiva, che della polizia tributaria. dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può

6. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, domanda.la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e il 6. L'appello è deciso in camera di consiglio.

Articolo 708-bistermine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina (Partecipazione del pubblico ministero)un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o 1. Il pubblico ministero è parte necessaria in ogni procedimento legalmente incapace.

di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili 7. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella del matrimonio che comportino provvedimenti riguardo ai dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di figli minori o incapaci.cui all'art.163-bis.

2. In ogni stato e grado dei predetti giudizi il pubblico ministero 8. Il coniuge contro il quale il ricorso è diretto si costituisce rappresenta al giudice gli interessi morali e materiali della mediante deposito, presso la cancelleria del tribunale adito, prole chiedendo, se lo ritiene opportuno, l'adozione di di comparsa contenente i requisiti e la documentazione di cui appositi provvedimenti.ai commi 2,3 e 5, almeno cinque giorni prima dello

Articolo 709svolgimento dell'udienza fissata ai sensi del comma 6.1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con Articolo 707

l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, pronuncia (Domanda congiunta)con sentenza la separazione personale, ovvero, accertata la 1. La domanda congiunta di separazione, scioglimento o di sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 151 ter del codice cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi civile, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del anche compiutamente anche le condizioni inerenti alla prole matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla composizione monocratica in camera di consiglio. Il tribunale, annotazione della sentenza.sentiti i coniugi, verifica l'esistenza dei presupposti di legge e

2. Nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse morale e matrimonio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al materiale dei figli, omologa le condizioni proposte decidendo proprio a seguito del matrimonio. Il tribunale, con la sentenza con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che l'accordo dei con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti coniugi relativamente al mantenimento, istruzione ed civili del matrimonio, può tuttavia autorizzare la donna che ne educazione dei figli, nonché ad ogni altro aspetto faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto dell'interesse morale e materiale degli stessi, è in contrasto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli con l'interesse della prole, riconvoca i coniugi indicando loro meritevole di tutela. Tale decisione può essere modificata con le modificazioni da apportare nell'interesse dei figli e, in caso successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su di idonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.In istanza di una delle parti.tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 708.

3. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico 2. La separazione consensuale ovvero lo scioglimento o la ministero può ai sensi dell'art.72 del codice di procedura cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, che morali e materiali patrimoniali dei figli minori o legalmente provvede in camera di consiglio.incapaci.Articolo 708

4. Il tribunale che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la (Procedimento)1. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, i cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre

coniugi devono comparire personalmente davanti al tribunale all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se in composizione monocratica, anche con l'assistenza dei esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento rispettivi difensori. degli obblighi previsti.

2. Il giudice deve sentire i coniugi prima separatamente e poi Articolo 710(Annotazione della sentenza)congiuntamente, procurando di conciliarli. Se i coniugi si 1. La sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la conciliano, il giudice fa redigere processo verbale della

cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia conciliazione. Se la conciliazione non riesce, o il coniuge passata in giudicato, deve essere immediatamente convenuto non comparisce, il giudice, anche d'ufficio, dà trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del immediatamente con ordinanza, della quale dà lettura al tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato termine dell'udienza, i provvedimenti temporanei ed urgenti civile in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le che reputa opportuni ai sensi degli articoli 155, 155-bis e 156 ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. del codice civile. Tale ordinanza può essere revocata o 1238.modificata a norma dell'articolo 187. Si applica l'articolo 189

2. La separazione personale, lo scioglimento o la cessazione delle disposizioni di attuazione.degli effetti civili del matrimonio, hanno efficacia, a tutti gli 3. L'ordinanza dà cui al comma 2 dichiara altresì lo scioglimento effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.della comunione legale ed è trasmessa all'ufficiale dello stato

Articolo 711civile del luogo ove, venne trascritto il matrimonio per la (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei relativa annotazione. Devono altresì essere trasmesse ed coniugi, allo scioglimento ed alla cessazione degli effetti civili del annotate le ordinanze di revoca o modifica delle ordinanze di

6 7AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

Verso il congresso

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.con il matrimonio.

Articolo 143. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 1. All'articolo 70 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per seguente numero: “6) nei procedimenti in materia di famiglia.”la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun Articolo 15genitore. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di

All'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo le parole pensione si consolida automaticamente a favore dell'altro.“procedimenti di”, sono aggiunte le seguenti “separazione 4. Analogamente si provvede, in presenza della predetta personale dei coniugi,”.sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore

del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e Articolo 16

87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'art.

5. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla 15, valutato in lire 58,4 miliardi per il 1998, 58,8 miliardi per il corresponsione periodica di somme di denaro a norma all'art. 1999 ed a 59,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante 156 del codice civile qualora versi in stato di bisogno, il corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini tribunale dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al condizioni economiche. Il diritto si estingue se il beneficiario Ministero di grazia e giustizia.passa a nuove nozze o cessi lo stato di bisogno, anche per 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione effetto dell'instaurazione di una relazione di stabile economica, è autorizzato ad apportare, con propri, le convivenza. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali occorrenti variazioni di bilancio.previsti dall'art. 156 del codice civile sono stati soddisfatti in

Articolo 17unica soluzione.

(Fondo di mantenimento)Articolo 111. E' istituito presso la Banca d'Italia il “Fondo di mantenimento”,

Al codice civile, dopo l'articolo 268, è inserito il seguente: avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di Art. 268-bis mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del diritto.

figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel 2. Il Fondo è gestito dalla Banca d'Italia sulla base di un'apposita caso di separazione personale, di scioglimento o di convenzione, da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia cessazione degli effetti civili del matrimonio. entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La

convenzione determina le modalità di gestione e di Articolo 12 amministrazione del Fondo, nonché i diritti e gli obblighi del

gestore.Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

Articolo 18Art. 12-bisPer le cause relative ai diritti di obbligazione di cui al Titolo II, (Funzioni del Fondo e doveri degli obbligati)Capo I del Libro IV del presente codice, è competente anche il 1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione mantenimento devono versare la somma dovuta al gestore dedotta in giudizio. entro i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese.

2. Il gestore versa la somma di cui al comma I all'avente il diritto Articolo 13 entro i primi cinque giorni del mese successivo, prelevandola,

in caso di inadempimento, dal Fondo di cui all'articolo L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:precedente.La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte

3. Il gestore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente e presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento del matrimonio, deve denunciare il caso all'autorità giudiziaria.per la separazione personale, lo scioglimento o per la cessazione

degli effetti civili del matrimonio nei casi di cui all'articolo 708 del Articolo 19codice di procedura civile, per la separazione giudiziale dei beni,

per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il (Abrogazioni)fallimento di uno dei coniugi. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo recate dalla presente legge.

Costituzionale, a quanti è realmente garantito il diritto l diritto di difesa come diritto di “libertà di agire e difendersi in giudizio.positiva”IIl bilancio è purtroppo deludente, infatti, coesistono

L'art. 24 della Costituzione dopo aver premesso che nel nostro ordinamento giuridico ben tre diversi sistemi “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri normativi in materia di assistenza legale dei non diritti e interessi legittimi” fissa il principio secondo il abbienti: il r.d. n.3282 del 1923 che regola l'istituto del quale “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado gratuito patrocinio nei giudizi civili; la l. n.533 del 1973 del procedimento”. A tali presupposti si ricollega, ed in che ha introdotto il patrocinio a spese dello Stato essi trova ragione e fondamento, la previsione limitatamente alle controversie di lavoro e la l. n.217 dell'assistenza giudiziaria ai non abbienti. Il del 1990 che lo ha esteso ai giudizi penali e ai giudizi riconoscimento dell'inviolabilità del diritto di difesa civili relativi al risarcimento del danno e alle restituzioni postula come conseguenza la necessità di porre tutti in derivanti da reato.condizione di poterne fruire, a tal fine sempre l'art. 24 Questa eccessiva frammentazione della materia prevede che “sono assicurati ai non abbienti, con rappresenta un ostacolo al corretto impiego appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti dell'istituto; è da tempo, infatti, che si auspica una ogni giurisdizione” (3°co.). riforma radicale del sistema di assistenza legale ai non La formulazione di questo comma è stata preceduta da abbienti, che conduca alla realizzazione di una un lungo dibattito che ha visto contrapporsi due disciplina generale e cioè una disciplina che si applichi schieramenti: coloro che proponevano la creazione di indistintamente dinanzi a tutte le giurisdizioni.un'“Avvocatura dei poveri” e cioè un sistema basato Il legislatore italiano, nonostante si sia reso conto della sull'istituzione di uffici pubblici di assistenza legale, necessità di un intervento, e ciò si evince dal 7°c. composti da avvocati stipendiati dallo Stato, e coloro dell'art. 1 della l. n. 217/90 il quale recita “Le che, invece, propendevano per un sistema di gratuito disposizioni della presente legge si applicano sino patrocinio, fondato sulla prestazione dei liberi all'entrata in vigore della disciplina generale del professionisti retribuiti con fondi pubblici. patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni La formula adottata dal Costituente è il frutto di questo giurisdizione”, purtroppo, non vi ha ancora confronto dialettico ed è, quindi, come tutte le soluzioni provveduto.di mediazione un po' ambigua. Infatti, non può dirsi né Questo lassismo è costato al nostro Paese diverse che con il termine “istituti” il Costituente abbia voluto pronunce negative da parte della Corte europea dei far riferimento ad uffici pubblici di assistenza e diritti dell'uomo. Prima fra tutte è quella contenuta consulenza legale, né che abbia inteso abbracciare nella sentenza 13 Maggio 1980 sul caso Artico, con la incondizionatamente l'idea di coloro che sono per quale l'Italia è stata condannata per le carenze che il un'assistenza legale dei non abbienti privatistica. sistema di assistenza giudiziaria presentava rispetto ai In ogni modo, ciò di cui non si può dubitare è che la principi espressi dall'art. 6 della Convenzione europea Costituzione abbia previsto l'obbligo per lo Stato di dei diritti dell'uomo, il quale recita: ”s'il n'a pas le garantire a tutti l'effettivo esercizio del diritto alla difesa. moyens de rèmunèrer un dèfenseur” di “ètre assistè Il 3°c. dell'art. 24 deve, infatti, essere letto unitamente gratuitement par un avocat d'office”.all'art. 3 della Costituzione, in quanto la garanzia di Se è vero che il grado di civiltà e di emancipazione di un'effettiva assistenza legale per i non abbienti è uno un Paese si misura anche sulla base dell'attenzione e degli obblighi che il Costituente ha posto a carico dello della tutela apprestata ai più deboli, è necessario che il Stato, il quale, dunque, ha il dovere di attivarsi al fine di nostro legislatore si attivi al più presto per fornire “rimuovere gli ostacoli economici e sociali, che, all'Italia una normativa adeguata sull'assistenza limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, giudiziale dei non abbienti.impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. In attesa di questo intervento è opportuno esaminare Dalla lettura congiunta di queste due norme emerge la con attenzione il sistema normativo in vigore.vera natura del diritto alla difesa ovvero quello di essere

Il gratuito patrocinio: r.d. n. 3282 del 1923.una libertà positiva, e cioè una libertà rispetto alla quale

sussistono obblighi di fare. A questo punto è doveroso Il r.d. del '23 ricalca pedissequamente la l. 6 dicembre chiedersi: quanto è stato fatto perché la garanzia del 1865 n.2627 “sul patrocinio dei poveri” (legge costituzionale prevista dall'art. 24 fosse reale ed Cortese), a sua volta derivata dalla legge francese 22 effettiva? E', in altri termini, necessario verificare, a più gennaio 1851 che aveva reso obbligatorio per gli di cinquanta anni dall'approvazione della Carta

L’assistenza legale ai non abbienti

dr.ssa Gina Cecchini

8 9AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

Verso il congresso

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.con il matrimonio.

Articolo 143. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 1. All'articolo 70 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per seguente numero: “6) nei procedimenti in materia di famiglia.”la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun Articolo 15genitore. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di

All'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo le parole pensione si consolida automaticamente a favore dell'altro.“procedimenti di”, sono aggiunte le seguenti “separazione 4. Analogamente si provvede, in presenza della predetta personale dei coniugi,”.sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore

del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e Articolo 16

87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'art.

5. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla 15, valutato in lire 58,4 miliardi per il 1998, 58,8 miliardi per il corresponsione periodica di somme di denaro a norma all'art. 1999 ed a 59,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante 156 del codice civile qualora versi in stato di bisogno, il corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini tribunale dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al condizioni economiche. Il diritto si estingue se il beneficiario Ministero di grazia e giustizia.passa a nuove nozze o cessi lo stato di bisogno, anche per 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione effetto dell'instaurazione di una relazione di stabile economica, è autorizzato ad apportare, con propri, le convivenza. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali occorrenti variazioni di bilancio.previsti dall'art. 156 del codice civile sono stati soddisfatti in

Articolo 17unica soluzione.

(Fondo di mantenimento)Articolo 111. E' istituito presso la Banca d'Italia il “Fondo di mantenimento”,

Al codice civile, dopo l'articolo 268, è inserito il seguente: avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di Art. 268-bis mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del diritto.

figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel 2. Il Fondo è gestito dalla Banca d'Italia sulla base di un'apposita caso di separazione personale, di scioglimento o di convenzione, da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia cessazione degli effetti civili del matrimonio. entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La

convenzione determina le modalità di gestione e di Articolo 12 amministrazione del Fondo, nonché i diritti e gli obblighi del

gestore.Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

Articolo 18Art. 12-bisPer le cause relative ai diritti di obbligazione di cui al Titolo II, (Funzioni del Fondo e doveri degli obbligati)Capo I del Libro IV del presente codice, è competente anche il 1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione mantenimento devono versare la somma dovuta al gestore dedotta in giudizio. entro i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese.

2. Il gestore versa la somma di cui al comma I all'avente il diritto Articolo 13 entro i primi cinque giorni del mese successivo, prelevandola,

in caso di inadempimento, dal Fondo di cui all'articolo L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:precedente.La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte

3. Il gestore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente e presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento del matrimonio, deve denunciare il caso all'autorità giudiziaria.per la separazione personale, lo scioglimento o per la cessazione

degli effetti civili del matrimonio nei casi di cui all'articolo 708 del Articolo 19codice di procedura civile, per la separazione giudiziale dei beni,

per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il (Abrogazioni)fallimento di uno dei coniugi. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo recate dalla presente legge.

Costituzionale, a quanti è realmente garantito il diritto l diritto di difesa come diritto di “libertà di agire e difendersi in giudizio.positiva”IIl bilancio è purtroppo deludente, infatti, coesistono

L'art. 24 della Costituzione dopo aver premesso che nel nostro ordinamento giuridico ben tre diversi sistemi “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri normativi in materia di assistenza legale dei non diritti e interessi legittimi” fissa il principio secondo il abbienti: il r.d. n.3282 del 1923 che regola l'istituto del quale “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado gratuito patrocinio nei giudizi civili; la l. n.533 del 1973 del procedimento”. A tali presupposti si ricollega, ed in che ha introdotto il patrocinio a spese dello Stato essi trova ragione e fondamento, la previsione limitatamente alle controversie di lavoro e la l. n.217 dell'assistenza giudiziaria ai non abbienti. Il del 1990 che lo ha esteso ai giudizi penali e ai giudizi riconoscimento dell'inviolabilità del diritto di difesa civili relativi al risarcimento del danno e alle restituzioni postula come conseguenza la necessità di porre tutti in derivanti da reato.condizione di poterne fruire, a tal fine sempre l'art. 24 Questa eccessiva frammentazione della materia prevede che “sono assicurati ai non abbienti, con rappresenta un ostacolo al corretto impiego appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti dell'istituto; è da tempo, infatti, che si auspica una ogni giurisdizione” (3°co.). riforma radicale del sistema di assistenza legale ai non La formulazione di questo comma è stata preceduta da abbienti, che conduca alla realizzazione di una un lungo dibattito che ha visto contrapporsi due disciplina generale e cioè una disciplina che si applichi schieramenti: coloro che proponevano la creazione di indistintamente dinanzi a tutte le giurisdizioni.un'“Avvocatura dei poveri” e cioè un sistema basato Il legislatore italiano, nonostante si sia reso conto della sull'istituzione di uffici pubblici di assistenza legale, necessità di un intervento, e ciò si evince dal 7°c. composti da avvocati stipendiati dallo Stato, e coloro dell'art. 1 della l. n. 217/90 il quale recita “Le che, invece, propendevano per un sistema di gratuito disposizioni della presente legge si applicano sino patrocinio, fondato sulla prestazione dei liberi all'entrata in vigore della disciplina generale del professionisti retribuiti con fondi pubblici. patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni La formula adottata dal Costituente è il frutto di questo giurisdizione”, purtroppo, non vi ha ancora confronto dialettico ed è, quindi, come tutte le soluzioni provveduto.di mediazione un po' ambigua. Infatti, non può dirsi né Questo lassismo è costato al nostro Paese diverse che con il termine “istituti” il Costituente abbia voluto pronunce negative da parte della Corte europea dei far riferimento ad uffici pubblici di assistenza e diritti dell'uomo. Prima fra tutte è quella contenuta consulenza legale, né che abbia inteso abbracciare nella sentenza 13 Maggio 1980 sul caso Artico, con la incondizionatamente l'idea di coloro che sono per quale l'Italia è stata condannata per le carenze che il un'assistenza legale dei non abbienti privatistica. sistema di assistenza giudiziaria presentava rispetto ai In ogni modo, ciò di cui non si può dubitare è che la principi espressi dall'art. 6 della Convenzione europea Costituzione abbia previsto l'obbligo per lo Stato di dei diritti dell'uomo, il quale recita: ”s'il n'a pas le garantire a tutti l'effettivo esercizio del diritto alla difesa. moyens de rèmunèrer un dèfenseur” di “ètre assistè Il 3°c. dell'art. 24 deve, infatti, essere letto unitamente gratuitement par un avocat d'office”.all'art. 3 della Costituzione, in quanto la garanzia di Se è vero che il grado di civiltà e di emancipazione di un'effettiva assistenza legale per i non abbienti è uno un Paese si misura anche sulla base dell'attenzione e degli obblighi che il Costituente ha posto a carico dello della tutela apprestata ai più deboli, è necessario che il Stato, il quale, dunque, ha il dovere di attivarsi al fine di nostro legislatore si attivi al più presto per fornire “rimuovere gli ostacoli economici e sociali, che, all'Italia una normativa adeguata sull'assistenza limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, giudiziale dei non abbienti.impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. In attesa di questo intervento è opportuno esaminare Dalla lettura congiunta di queste due norme emerge la con attenzione il sistema normativo in vigore.vera natura del diritto alla difesa ovvero quello di essere

Il gratuito patrocinio: r.d. n. 3282 del 1923.una libertà positiva, e cioè una libertà rispetto alla quale

sussistono obblighi di fare. A questo punto è doveroso Il r.d. del '23 ricalca pedissequamente la l. 6 dicembre chiedersi: quanto è stato fatto perché la garanzia del 1865 n.2627 “sul patrocinio dei poveri” (legge costituzionale prevista dall'art. 24 fosse reale ed Cortese), a sua volta derivata dalla legge francese 22 effettiva? E', in altri termini, necessario verificare, a più gennaio 1851 che aveva reso obbligatorio per gli di cinquanta anni dall'approvazione della Carta

L’assistenza legale ai non abbienti

dr.ssa Gina Cecchini

8 9AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

avvocati e i procuratori l'ufficio di patrocinio e difesa legittimi di prova, sui quali la parte intenderà di fondare

la sua domanda” (art. 18). Ma l'elaborazione di un del povero.La legge del 1865 ha segnato la fine del siffatto ricorso comprensivo non solo dei fatti ma provvedimento con cui Rattazzi aveva esteso al anche delle ragioni, ossia della causa petendi, richiede giovane Stato unitario l'antica tradizione piemontese necessariamente l'assistenza di un difensore, quindi della c.d. “Avvocatura dei poveri”, ovvero un sistema pone un onere di difesa tecnica a carico di chi per che prevedeva per ogni corte di appello un ufficio definizione non è in grado di sostenerlo. Questa dell'avvocato dei poveri con il compito di difendere i condizione rischia, dunque, di vanificare il dettato non abbienti sia in sede civile che in sede penale. La costituzionale di cui all'art. 24 3°c.

Inoltre, il controllo preventivo sul buon fondamento legge Cortese, frutto della constatazione che

della pretesa limita la libertà di azione del non un'Avvocatura dei poveri comportava degli oneri

abbiente, determinando una disuguaglianza nei finanziari troppo pesanti per uno Stato ancora

confronti dell'abbiente, il quale, al contrario, può impegnato nelle guerre d'indipendenza, ha, da un lato,

accedere liberamente alla giustizia.abolito gli uffici pubblici di assistenza giudiziaria ai Si pone, pertanto, un problema di legittimità poveri e dall'altro ha obbligato gli avvocati a difendere costituzionale non solo in riferimento all'art. 24 3°c gratuitamente i poveri.Cost. ma anche in relazione all'art. 3 2°c Cost. che Il r.d. del '23 si ispira completamente alla legge del

sancisce il principio di eguaglianza.1865, infatti, anche questo pone a carico della classe D'altro canto, uno sbarramento è necessario, altrimenti forense “l'ufficio onorifico ed obbligatorio” di la questione di legittimità potrebbe proporsi alla difendere i poveri. La difesa del non abbiente deve, rovescia. Una incontrollata gratuità dell'assistenza dunque, considerarsi come un onore, un'attività che legale potrebbe indurre il non abbiente ad avanzare eleva la professione forense, e, in quanto tale deve pretese temerarie. Difatti non avrebbe nulla da essere svolta senza fine di lucro, essendo già di per sé perdere: anche se risultasse soccombente le spese del gratificante.giudizio non graverebbero su di lui. Verrebbe, quindi, a L'ambito di applicazione di questa legge è stato

crearsi una palese disuguaglianza tra il non abbiente e notevolmente ristretto con l'entrata in vigore della l.

il modestamente abbiente, il quale non può n.217/90, la quale ha esteso l'istituto del patrocinio a

avventurarsi in vertenze temerarie o disperate, mentre spese dello Stato, introdotto con la l. n. 533 del '73, al

potrebbe farlo il non abbiente a spese della comunità.processo penale e al processo civile relativo alle La soluzione avanzata da più parti è quella adottata dal controversie di risarcimento del danno e di restituzioni legislatore nella legge n.217 del 1990, il 2°c dell'art. 1 derivanti da reato, così facendo ha abrogato il r.d. del assicurando il patrocinio a spese dello Stato anche nei 1923 nella parte riguardante la materia penale. giudizi civili concernenti il risarcimento del danno e le Quest'ultimo, dunque, resta in vigore limitatamente ai restituzioni derivanti da reato, prevede due condizioni: giudizi civili.il rispetto del limite reddituale previsto dall'art. 3, e la Le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio

non manifesta infondatezza della pretesa. sono due entrambe di carattere oggettivo: lo stato di Lo sbarramento non è più rappresentato da una povertà e la probabilità di esito favorevole della causa.condizione positiva ma da una condizione negativa, Lo stato di povertà viene valutato facendo riferimento

sicuramente meno penalizzante per il non abbiente. A a due elementi: le condizioni economiche dell'istante e

questo punto o si opta per un'interpretazione evolutiva il costo del giudizio, l'art. 16 del r.d. '23 recita infatti:

Sotto il nome di povertà non si intende la dell'art. 15 del r.d. del '23, che tenga conto delle scelte “

nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in operate dal legislatore del '90 o si prende atto della

grado di sopperire alle spese di lite manifesta illegittimità costituzionale della condizione ”.La nozione di povertà è, dunque, una nozione relativa di ”probabilità dell'esito favorevole” prevista nel r.d. in quanto dipende dall'incontro di due variabili: la del 1923. Infatti, si realizzerebbe una disparità di situazione economica dell'interessato e il costo del trattamento assolutamente ingiustificata tra il non processo. Questa elasticità se da un lato è positiva abbiente coinvolto in una causa civile riferibile a fatti perché consente di tener conto della relatività delle penalmente rilevanti e il non abbiente coinvolto in un cose e quindi di applicare l'istituto del gratuito semplice giudizio civile. Al primo, a differenza del patrocinio anche a persone non obbiettivamente secondo, verrebbe applicata la più favorevole povere, ma comunque bisognose di sostegno, condizione della “non manifesta infondatezza”, ne dall'altro lato però, genera non poche perplessità, verrebbe, per tanto, a soffrire i l principio infatti non sempre è agevole stabilire il costo di un costituzionalmente garantito dell'eguaglianza giudizio e quindi valutare se una persona sia o meno sostanziale.

Per quanto riguarda la procedura per accedere al povera, inoltre la relatività della nozione apre

gratuito patrocinio è necessario presentare una pericolosi spazi di discrezionalità che rischiano di

domanda, con ricorso in carta da bollo, ed allegare i comprimere il diritto.Ulteriore presupposto del beneficio è la “probabilità documenti giustificativi della povertà e quelli dell'esito favorevole della causa”, valutata sulla base concernenti il merito. Sulla domanda di ammissione del ricorso che deve contenere “una chiara e precisa decide una Commissione istituita presso i tribunali, le esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi corti di appello e la Corte di Cassazione.

10 11

Sono state sollevate due questioni di illegittimità pende il procedimento, abbia nel giudizio di

costituzionale: l'una in riferimento alla procedura, ammissibilità al patrocinio statale ritenuto

l'altra attinente alla natura della Commissione. manifestamente infondata la pretesa dell'istante Il non abbiente che vuole accedere al gratuito rifiutando il beneficio. Questa è una delle tante patrocinio è costretto a mettere subito “le carte in situazioni paradossali generate dal sistema attuale, che tavola”, infatti, la legge del '23 gli chiede di esporre sono una spia della necessità e dell'urgenza di una preventivamente, anche all'avversario, non soltanto la riforma generale della materia.sua pretesa, ma anche le ragioni e le prove su cui si Effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio è la

fonda. Questo pone il non abbiente in un'evidente designazione del difensore, che, di regola, è quello

posizione di inferiorità rispetto alla controparte, la indicato nella domanda, e la c.d. annotazione a debito

quale conoscendo in anticipo la strategia delle spese giudiziali, ossia delle anticipazioni di spesa

dell'avversario, può predisporre in tutta tranquillità e in fatte dall'erario, con diritto di recupero nei confronti

modo più efficace le contromosse del caso. Si viene, della parte avversa a quella ammessa al beneficio, in

quindi, a verificare un'anticipazione unilaterale del caso di sua condanna alle spese, ovvero nei confronti

contraddittorio che pone il r.d. del '23 in netto dello stesso beneficiato, in caso di conseguimento, per

contrasto con il 2°c dell'art. 3 della Costituzione. vittoria o transazione, di almeno il sestuplo delle spese L'altra questione riguarda le Commissioni deputate a prenotate.decidere sull'ammissione al gratuito patrocinio. E' Per quanto riguarda gli onorari del difensore, ne è

ormai consolidato che si tratti di organi amministrativi, previsto il recupero solo in caso di soccombenza

ma è proprio questa natura a porre i problemi più dell'avversario. Questa disciplina crea una forte

complessi. E' stato osservato che essendo organi disparità di trattamento tra il difensore del non

amministrativi, i provvedimenti da questi emessi abbiente ammesso al gratuito patrocinio e il difensore

possono essere revocati solo dalle Commissioni stesse del non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello

e non dagli organi giurisdizionali. Ma il diritto di agire e Stato, per il quale è prevista una remunerazione sia in

difendersi in giudizio è un diritto costituzionalmente caso di vittoria sia in caso di soccombenza.In conclusione, è opportuno sottolineare come il garantito, quindi, farne dipendere l'esercizio dalla ricorso a questo istituto sia molto limitato. Infatti, valutazione di organi di natura amministrativa, quando ad un avvocato viene prospettata una “causa sottratti ad ogni controllo giurisdizionale, rappresenta buona” cioè una causa in cui la probabilità di riuscita è una lesione del principio dettato dall'art. 24 1c. della alta, questi è di solito ben disposto ad anticipare le Cost. Infatti, non può definirsi controllo giurisdizionale spese (ciò è dimostrato dall'utilizzatissima distrazione la possibilità di impugnare la decisione della delle spese), perché sa che in caso di vittoria potrà Commissione di primo grado innanzi a quella chiedere al suo assistito quello che ritiene più costituita presso la Corte di appello, in quanto si tratta opportuno. Se, invece, consigliasse al suo cliente di di un controllo che resta nell'ambito amministrativo.

Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno ricorrere al gratuito patrocinio, in caso di vittoria

pronunciarsi su questo punto, disponendo che “le sarebbe costretto ad accontentarsi di quello che gli

garanzie previste dall'art. 24 della Cost. sono verrebbe liquidato sulla base delle tariffe ordinarie.Ne discende che lo spazio in cui si inserisce il gratuito inviolabili” e che “l'esistenza di un diritto soggettivo patrocinio è limitato alle ipotesi in cui la causa è molto implica la possibilità di farlo valere in concreto dinanzi costosa e/o non vi è speranza di condanna alle spese. all'Autorità Giudiziaria” (Corte.Cost. 22 dicembre Non a caso la maggior parte delle domande di 1961, n.70).

Il problema in esame è stato superato dal legislatore ammissione al beneficio sono presentate per

del '90 affidando interamente all'autorità giudiziaria il separazioni e divorzi, cioè per giudizi in cui, di solito, le

giudizio sull'ammissibilità del non abbiente al spese vengono compensate tra le parti.

patrocinio a spese dello Stato. Vi provvede, infatti, il Il fallimento del patrocinio a spese dello Stato giudice procedente o innanzi al quale pende il e le proposte di riforma.procedimento ovvero il giudice competente a

conoscere del merito per le cause civili privilegiate, Nel 1923 con la riforma del processo del lavoro è stato indicate nel 2°c. dell'art. 1. introdotto nel nostro Paese, limitatamente alle Tuttavia, anche nel sistema adottato dal legislatore del controversie di lavoro e previdenziali, l'istituto del '90 vi è un'incongruenza da non sottovalutare. Infatti, il patrocinio a spese dello Stato.magistrato che provvede in ordine all'ammissione al Con la legge n.533/73 la difesa del non abbiente cessa gratuito patrocinio è lo stesso che partecipa al giudizio di essere, anche se solo nel rito del lavoro, un ufficio principale. Questa identità non rappresenta un meramente onorifico, e diventa una prestazione problema nei giudizi penali in cui l'unica condizione remunerata dallo Stato sulla base delle tariffe posta è il rispetto del limite reddituale fissato all'art. 3, ordinarie. ma per le cause civili la situazione è diversa. In questo Gli onorari dei difensori sono liquidati in sentenza ai caso, infatti, le condizioni per essere ammessi al fini del recupero verso lo Stato, e quindi beneficio sono due: il rispetto del limite reddituale e la indipendentemente dalla liquidazione a carico del non manifesta infondatezza della pretesa. Quindi soccombente, ossia anche in caso di sconfitta della potrebbe verificarsi che il giudice, innanzi al quale parte beneficiata.

AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

avvocati e i procuratori l'ufficio di patrocinio e difesa legittimi di prova, sui quali la parte intenderà di fondare

la sua domanda” (art. 18). Ma l'elaborazione di un del povero.La legge del 1865 ha segnato la fine del siffatto ricorso comprensivo non solo dei fatti ma provvedimento con cui Rattazzi aveva esteso al anche delle ragioni, ossia della causa petendi, richiede giovane Stato unitario l'antica tradizione piemontese necessariamente l'assistenza di un difensore, quindi della c.d. “Avvocatura dei poveri”, ovvero un sistema pone un onere di difesa tecnica a carico di chi per che prevedeva per ogni corte di appello un ufficio definizione non è in grado di sostenerlo. Questa dell'avvocato dei poveri con il compito di difendere i condizione rischia, dunque, di vanificare il dettato non abbienti sia in sede civile che in sede penale. La costituzionale di cui all'art. 24 3°c.

Inoltre, il controllo preventivo sul buon fondamento legge Cortese, frutto della constatazione che

della pretesa limita la libertà di azione del non un'Avvocatura dei poveri comportava degli oneri

abbiente, determinando una disuguaglianza nei finanziari troppo pesanti per uno Stato ancora

confronti dell'abbiente, il quale, al contrario, può impegnato nelle guerre d'indipendenza, ha, da un lato,

accedere liberamente alla giustizia.abolito gli uffici pubblici di assistenza giudiziaria ai Si pone, pertanto, un problema di legittimità poveri e dall'altro ha obbligato gli avvocati a difendere costituzionale non solo in riferimento all'art. 24 3°c gratuitamente i poveri.Cost. ma anche in relazione all'art. 3 2°c Cost. che Il r.d. del '23 si ispira completamente alla legge del

sancisce il principio di eguaglianza.1865, infatti, anche questo pone a carico della classe D'altro canto, uno sbarramento è necessario, altrimenti forense “l'ufficio onorifico ed obbligatorio” di la questione di legittimità potrebbe proporsi alla difendere i poveri. La difesa del non abbiente deve, rovescia. Una incontrollata gratuità dell'assistenza dunque, considerarsi come un onore, un'attività che legale potrebbe indurre il non abbiente ad avanzare eleva la professione forense, e, in quanto tale deve pretese temerarie. Difatti non avrebbe nulla da essere svolta senza fine di lucro, essendo già di per sé perdere: anche se risultasse soccombente le spese del gratificante.giudizio non graverebbero su di lui. Verrebbe, quindi, a L'ambito di applicazione di questa legge è stato

crearsi una palese disuguaglianza tra il non abbiente e notevolmente ristretto con l'entrata in vigore della l.

il modestamente abbiente, il quale non può n.217/90, la quale ha esteso l'istituto del patrocinio a

avventurarsi in vertenze temerarie o disperate, mentre spese dello Stato, introdotto con la l. n. 533 del '73, al

potrebbe farlo il non abbiente a spese della comunità.processo penale e al processo civile relativo alle La soluzione avanzata da più parti è quella adottata dal controversie di risarcimento del danno e di restituzioni legislatore nella legge n.217 del 1990, il 2°c dell'art. 1 derivanti da reato, così facendo ha abrogato il r.d. del assicurando il patrocinio a spese dello Stato anche nei 1923 nella parte riguardante la materia penale. giudizi civili concernenti il risarcimento del danno e le Quest'ultimo, dunque, resta in vigore limitatamente ai restituzioni derivanti da reato, prevede due condizioni: giudizi civili.il rispetto del limite reddituale previsto dall'art. 3, e la Le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio

non manifesta infondatezza della pretesa. sono due entrambe di carattere oggettivo: lo stato di Lo sbarramento non è più rappresentato da una povertà e la probabilità di esito favorevole della causa.condizione positiva ma da una condizione negativa, Lo stato di povertà viene valutato facendo riferimento

sicuramente meno penalizzante per il non abbiente. A a due elementi: le condizioni economiche dell'istante e

questo punto o si opta per un'interpretazione evolutiva il costo del giudizio, l'art. 16 del r.d. '23 recita infatti:

Sotto il nome di povertà non si intende la dell'art. 15 del r.d. del '23, che tenga conto delle scelte “

nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in operate dal legislatore del '90 o si prende atto della

grado di sopperire alle spese di lite manifesta illegittimità costituzionale della condizione ”.La nozione di povertà è, dunque, una nozione relativa di ”probabilità dell'esito favorevole” prevista nel r.d. in quanto dipende dall'incontro di due variabili: la del 1923. Infatti, si realizzerebbe una disparità di situazione economica dell'interessato e il costo del trattamento assolutamente ingiustificata tra il non processo. Questa elasticità se da un lato è positiva abbiente coinvolto in una causa civile riferibile a fatti perché consente di tener conto della relatività delle penalmente rilevanti e il non abbiente coinvolto in un cose e quindi di applicare l'istituto del gratuito semplice giudizio civile. Al primo, a differenza del patrocinio anche a persone non obbiettivamente secondo, verrebbe applicata la più favorevole povere, ma comunque bisognose di sostegno, condizione della “non manifesta infondatezza”, ne dall'altro lato però, genera non poche perplessità, verrebbe, per tanto, a soffrire i l principio infatti non sempre è agevole stabilire il costo di un costituzionalmente garantito dell'eguaglianza giudizio e quindi valutare se una persona sia o meno sostanziale.

Per quanto riguarda la procedura per accedere al povera, inoltre la relatività della nozione apre

gratuito patrocinio è necessario presentare una pericolosi spazi di discrezionalità che rischiano di

domanda, con ricorso in carta da bollo, ed allegare i comprimere il diritto.Ulteriore presupposto del beneficio è la “probabilità documenti giustificativi della povertà e quelli dell'esito favorevole della causa”, valutata sulla base concernenti il merito. Sulla domanda di ammissione del ricorso che deve contenere “una chiara e precisa decide una Commissione istituita presso i tribunali, le esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi corti di appello e la Corte di Cassazione.

10 11

Sono state sollevate due questioni di illegittimità pende il procedimento, abbia nel giudizio di

costituzionale: l'una in riferimento alla procedura, ammissibilità al patrocinio statale ritenuto

l'altra attinente alla natura della Commissione. manifestamente infondata la pretesa dell'istante Il non abbiente che vuole accedere al gratuito rifiutando il beneficio. Questa è una delle tante patrocinio è costretto a mettere subito “le carte in situazioni paradossali generate dal sistema attuale, che tavola”, infatti, la legge del '23 gli chiede di esporre sono una spia della necessità e dell'urgenza di una preventivamente, anche all'avversario, non soltanto la riforma generale della materia.sua pretesa, ma anche le ragioni e le prove su cui si Effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio è la

fonda. Questo pone il non abbiente in un'evidente designazione del difensore, che, di regola, è quello

posizione di inferiorità rispetto alla controparte, la indicato nella domanda, e la c.d. annotazione a debito

quale conoscendo in anticipo la strategia delle spese giudiziali, ossia delle anticipazioni di spesa

dell'avversario, può predisporre in tutta tranquillità e in fatte dall'erario, con diritto di recupero nei confronti

modo più efficace le contromosse del caso. Si viene, della parte avversa a quella ammessa al beneficio, in

quindi, a verificare un'anticipazione unilaterale del caso di sua condanna alle spese, ovvero nei confronti

contraddittorio che pone il r.d. del '23 in netto dello stesso beneficiato, in caso di conseguimento, per

contrasto con il 2°c dell'art. 3 della Costituzione. vittoria o transazione, di almeno il sestuplo delle spese L'altra questione riguarda le Commissioni deputate a prenotate.decidere sull'ammissione al gratuito patrocinio. E' Per quanto riguarda gli onorari del difensore, ne è

ormai consolidato che si tratti di organi amministrativi, previsto il recupero solo in caso di soccombenza

ma è proprio questa natura a porre i problemi più dell'avversario. Questa disciplina crea una forte

complessi. E' stato osservato che essendo organi disparità di trattamento tra il difensore del non

amministrativi, i provvedimenti da questi emessi abbiente ammesso al gratuito patrocinio e il difensore

possono essere revocati solo dalle Commissioni stesse del non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello

e non dagli organi giurisdizionali. Ma il diritto di agire e Stato, per il quale è prevista una remunerazione sia in

difendersi in giudizio è un diritto costituzionalmente caso di vittoria sia in caso di soccombenza.In conclusione, è opportuno sottolineare come il garantito, quindi, farne dipendere l'esercizio dalla ricorso a questo istituto sia molto limitato. Infatti, valutazione di organi di natura amministrativa, quando ad un avvocato viene prospettata una “causa sottratti ad ogni controllo giurisdizionale, rappresenta buona” cioè una causa in cui la probabilità di riuscita è una lesione del principio dettato dall'art. 24 1c. della alta, questi è di solito ben disposto ad anticipare le Cost. Infatti, non può definirsi controllo giurisdizionale spese (ciò è dimostrato dall'utilizzatissima distrazione la possibilità di impugnare la decisione della delle spese), perché sa che in caso di vittoria potrà Commissione di primo grado innanzi a quella chiedere al suo assistito quello che ritiene più costituita presso la Corte di appello, in quanto si tratta opportuno. Se, invece, consigliasse al suo cliente di di un controllo che resta nell'ambito amministrativo.

Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno ricorrere al gratuito patrocinio, in caso di vittoria

pronunciarsi su questo punto, disponendo che “le sarebbe costretto ad accontentarsi di quello che gli

garanzie previste dall'art. 24 della Cost. sono verrebbe liquidato sulla base delle tariffe ordinarie.Ne discende che lo spazio in cui si inserisce il gratuito inviolabili” e che “l'esistenza di un diritto soggettivo patrocinio è limitato alle ipotesi in cui la causa è molto implica la possibilità di farlo valere in concreto dinanzi costosa e/o non vi è speranza di condanna alle spese. all'Autorità Giudiziaria” (Corte.Cost. 22 dicembre Non a caso la maggior parte delle domande di 1961, n.70).

Il problema in esame è stato superato dal legislatore ammissione al beneficio sono presentate per

del '90 affidando interamente all'autorità giudiziaria il separazioni e divorzi, cioè per giudizi in cui, di solito, le

giudizio sull'ammissibilità del non abbiente al spese vengono compensate tra le parti.

patrocinio a spese dello Stato. Vi provvede, infatti, il Il fallimento del patrocinio a spese dello Stato giudice procedente o innanzi al quale pende il e le proposte di riforma.procedimento ovvero il giudice competente a

conoscere del merito per le cause civili privilegiate, Nel 1923 con la riforma del processo del lavoro è stato indicate nel 2°c. dell'art. 1. introdotto nel nostro Paese, limitatamente alle Tuttavia, anche nel sistema adottato dal legislatore del controversie di lavoro e previdenziali, l'istituto del '90 vi è un'incongruenza da non sottovalutare. Infatti, il patrocinio a spese dello Stato.magistrato che provvede in ordine all'ammissione al Con la legge n.533/73 la difesa del non abbiente cessa gratuito patrocinio è lo stesso che partecipa al giudizio di essere, anche se solo nel rito del lavoro, un ufficio principale. Questa identità non rappresenta un meramente onorifico, e diventa una prestazione problema nei giudizi penali in cui l'unica condizione remunerata dallo Stato sulla base delle tariffe posta è il rispetto del limite reddituale fissato all'art. 3, ordinarie. ma per le cause civili la situazione è diversa. In questo Gli onorari dei difensori sono liquidati in sentenza ai caso, infatti, le condizioni per essere ammessi al fini del recupero verso lo Stato, e quindi beneficio sono due: il rispetto del limite reddituale e la indipendentemente dalla liquidazione a carico del non manifesta infondatezza della pretesa. Quindi soccombente, ossia anche in caso di sconfitta della potrebbe verificarsi che il giudice, innanzi al quale parte beneficiata.

AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

In questo modo vengono accolte, anche se solo in difensiva, per il convenuto. E' evidente l'incongruenza

minima parte, le istanze della classe forense e della in cui è caduto il legislatore: infatti, il non abbiente

dottrina più sensibile ai valori costituzionali. dovrebbe servirsi dell'opera del difensore prima

Soprattutto quest'ultima aveva, in più occasioni, ancora di essere ammesso al beneficio. Si è cercato di

sollevato il problema di legittimità costituzionale del s u p e r a re q u e s t o p r o b l e m a a c c o g l i e n d o

dovere onorifico imposto agli avvocati dal sistema del l'interpretazione secondo la quale la presentazione del

gratuito patrocinio, sottolineando come la gratuità ricorso e della memoria di costituzione, debbono

della prestazione mal si conciliasse con il diritto considerarsi come termini ultimi per proporre la

c o s t i t u z i o n a l m e n t e g a r a n t i t o a l l a v o r o domanda di ammissione al beneficio, questa, dunque,

proporzionalmente retribuito (art. 36 Cost.). può essere presentata anche anteriormente.La Corte Costituzionale investita della questione ha Se si facesse un bilancio dell'impiego del patrocinio a

risposto in modo deludente e superficiale, escludendo spese dello Stato nel processo del lavoro, questo

l'incostituzionalità sulla base dell'eccezionalità della sarebbe a dir poco catastrofico. La ragione principale

prestazione a favore del povero, la quale, dunque, non di questo fallimento va ravvisata nell'intempestività

è tale da compromettere lo status giuridico ed con cui la legge è stata prevista: è arrivata quando già

economico del difensore (sent. 22 dicembre 1964 da tempo i sindacati e i patronati avevano predisposto

n.114). centri di assistenza e consulenza legale per i lavoratori Le novità introdotte dalla legge n.533 del '73 non si in difficoltà.limitano alla remunerazione pubblica del difensore, La legge n.533/73 per la parte riguardante il patrocinio

ma riguardano anche altri aspetti. statale può dirsi oggi tacitamente abrogata, ciò non In primo luogo il legislatore del '73 ha sostituito alla solo perché inutilizzata ma anche perché inutilizzabile: nozione di “povertà” quella di “non abbienza”, infatti il limite reddituale posto come condizione per ritenendo che la prima fosse obsoleta ed essere ammessi al beneficio, oltre ad essere già eccessivamente limitativa. Al tempo stesso, però, ha inizialmente basso, non è stato rivalutato ed in questo ancorato il criterio della non abbienza a limiti reddituali modo si è reso di fatto impossibile l'accesso al prestabiliti, disponendo che i non abbienti sono beneficio.“coloro che possono contare su un reddito annuo di Tutte le novità contenute nella legge n.533 del '73 sono

lire due milioni” (art. 11). state riprodotte nella normativa n.217 del '90.Questa scelta, dettata da ovvie esigenze di bilancio, La legge del '90 ha introdotto per il processo penale e

rischia di vanificare il principio costituzionale di cui per il processo civile relativo alle controversie di

all'art. 24 3°c.. Infatti, il concetto di “non abbienza” risarcimento del danno e di restituzioni derivanti da

deve poter conservare una certa elasticità, che reato, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, così

consenta di tener conto della relatività delle cose. Se, al facendo ha abrogato il r.d. del 1923, istitutivo del

contrario, lo si ancora ad un criterio fisso qual è il gratuito patrocinio, per la parte riguardante la materia

reddito dell'istante, si rischia di escludere dalla tutela penale. Questo cambiamento è stato dettato dalla necessità di costituzionale una larga fascia di persone che ne rendere effettivo il diritto di difesa del non abbiente, in avrebbero bisogno.

Un'altra novità introdotta dalla normativa del '73 è un ambito come quello penale, in cui la difesa tecnica è

rappresentata dalla possibilità per l'istante di scegliere il necessaria e obbligatoria. Infatti, sotto la vigenza del

proprio difensore. Si tratta, tuttavia, di una r.d. del '23 la difesa del non abbiente nei giudizi penali,

innovazione più formale che sostanziale, infatti la era scaduta a mera “comparsa svogliata”. E questo

prassi del gratuito patrocinio è nel senso della scelta, da perché il difensore dell'imputato non aveva alcuna

parte delle Commissioni, del difensore indicato dalla speranza di veder retribuita la propria opera dalla

parte e che ha normalmente provveduto a redigere controparte (salvo nel caso in cui vi fosse un querelante

l'istanza. o una parte civile), né poteva far affidamento sulla E' importante sottolineare che l'indicazione del sorte capitale in caso di vittoria, pertanto si limitava a difensore non da luogo ad alcun rapporto diretto di rimettersi alla giustizia, privando il non abbiente di carattere personale, tra l'ammesso al beneficio e il un'assistenza legale adeguata.legale. Questo concetto è stato, peraltro, chiarito dalla Il legislatore del '90 estendendo ai giudizi penali il

Cassazione nella sentenza 20 novembre 1981 n.6155, principio della remunerazione pubblica del difensore,

nella quale si legge che “l'ammissione al patrocinio a ha fornito un incentivo alla classe forense affinché si

spese dello Stato esclude ogni rapporto di incarico impegnasse seriamente nella difesa delle persone che

professionale tra la parte a favore della quale è stato non sono in grado di sostenere l'alto costo di un

emesso il provvedimento e il difensore nominato dal processo penale.L'ambito di applicazione della legge 217/90 è giudice, sia in caso di vittoria, sia in caso di particolarmente ampio, comprende, infatti, i soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce procedimenti penali e i procedimenti civili relativi a esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato”.danni e restituzioni derivanti da reato. Per quanto Una questione molto dibattuta è quella sollevata concerne i primi è necessario fare una precisazione, dall'art. 13, il quale dispone che la domanda di infatti ai sensi dell'8°c. dell'art. 1 sono esclusi dal ammissione debba essere presentata contestualmente patrocinio a spese dello Stato i procedimenti penali al ricorso introduttivo, per l'attore, o alla memoria

13

concernenti contravvenzioni, a meno che “siano riservato agli imputati minorenni. Per assicurare loro

riuniti a procedimenti per delitti” o “connessi a una difesa adeguata, ha disposto che, qualora il

procedimenti per delitti ancorché non riuniti”. Tale minore o un suo congiunto non abbia nominato un

esclusione suscita notevoli perplessità, in particolare difensore di fiducia, l'autorità procedente può

sul piano della legittimità costituzionale: infatti l'art. 24 nominare un difensore cui è corrisposto il compenso

della Cost. sancisce il diritto di difesa nei confronti di nella misura e secondo le modalità previste dalla

ogni tipo di illecito, senza fare alcuna distinzione tra presente legge, con diritto dello Stato “di ripetere le

delitti e contravvenzioni. Il legislatore del '90 ponendo somme pagate nei confronti del minore e dei familiari

questa limitazione riduce arbitrariamente la tutela che che superano i limiti di reddito di cui all'art. 3” (art 1

il Costituente ha previsto per i non abbienti. 5°c.).Con questa disposizione è stato fatto un passo indietro: La disposizione in esame non va intesa nel senso che i

infatti, sotto la vigenza del r.d. del '23 erano ammessi al minorenni, qualora non abbiano nominato un

gratuito patrocinio gli imputati di qualsiasi reato senza difensore, vengano senz'altro ammessi al patrocinio a

distinzioni tra delitti e contravvenzioni. Inoltre, ad un carico dello Stato, ma va intesa nel senso che la

occhio attento non sarà sfuggita una grave remunerazione del difensore è sempre a carico dello

incongruenza del sistema: al danneggiato dal reato Stato, salvo il diritto di questo di rivalsa, nei termini

contravvenzionale che volesse usufruire del patrocinio predetti. In questo modo il legislatore mira ad

a spese dello Stato, non conviene costituirsi parte incrementare l'effettività della difesa del minore,

civile, perché si scontrerebbe con la preclusione assicurando al difensore la remunerazione della sua

prevista dall'art. 1, ma se promuovesse una separata opera senza dovere eventualmente agire in giudizio,

azione civile, avendone i requisiti, potrebbe essere come è previsto per il difensore d'ufficio dagli artt. 97

ammesso al beneficio. c.p.p. e 11 d.p.r. 22/9/1988 n.448. Spetterà poi al I dubbi di costituzionalità sollevati dal comma 8, difensore così nominato, in presenza delle condizioni sussistono anche per il comma 9, il quale esclude il previste all'art. 3, predisporre l'istanza per patrocinio a spese dello Stato nei confronti del non l'ammissione del minore al gratuito patrocinio.abbiente “imputato per reati commessi in violazione Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è

delle norme per la repressione dell'evasione in materia necessario tanto per i procedimenti penali quanto per

di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”. quelli civili relativi all'esercizio dell'azione per il Titolari del diritto al patrocinio a spese dello Stato nel risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da procedimento penale sono, innanzi tutto, l'imputato, la reato, non superare il limite reddituale previsto all'art. persona offesa dal reato, il danneggiato che intenda 3, in più limitatamente a questi ultimi è posta un costituirsi parte civile, il responsabile civile ovvero il ulteriore condizione che comporta una valutazione di civilmente obbligato alla pena pecuniaria. L'elenco merito: è infatti richiesto che le ragioni del non richiama i soggetti menzionati nell'art. 98 c.p.p. con abbiente non siano manifestamente infondate.l'opportuna aggiunta degli appartenenti all'ultima Questa non è l'unica differenza esistente fra i due

categoria. procedimenti, ve ne è un'altra che attiene all'efficacia A questo beneficio, inoltre, sono ammessi non solo i temporale del provvedimento di concessione del cittadini italiani, ma anche gli stranieri e gli apolidi beneficio: mentre nel giudizio penale l'ammissione residenti nel territorio della Repubblica (art. 1 6°c.). resta valida per tutti i gradi del procedimento, per Purtroppo, però, questa innovazione introdotta dalla quello civile la possibilità che abbia effetto “per tutti i legge del '90 è stata vanificata da una sentenza della gradi di giurisdizione” è limitata ai casi in cui la parte Corte Costituzionale (sent. n.219 del giugno 1995), ammessa risulti totalmente vittoriosa.con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità, per La ratio che ha indotto il legislatore a prevedere per il violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 5 3°c. della legge processo penale una disciplina più favorevole 217/90 nella parte in cui consente che l'autorità all'istante va ricercata principalmente nella inevitabilità consolare possa limitarsi ad attestare che del giudizio penale e nella presunzione di innocenza l'autocertificazione dello straniero circa le proprie dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna, condizioni di reddito non è, per quanto a sua invece, per i giudizi civili la possibilità che il patrocinio conoscenza, mendace. La Corte ritiene che l'autorità a spese dello Stato assecondi azioni temerarie, ha consolare debba procedere ad un accertamento consigliato la previsione di un fumus boni iuris, per positivo sulla situazione reddituale oggetto di altro molto limitato rispetto a quello previsto nel r.d. del autocertificazione. '23, il quale richiede “la probabilità dell'esito Non è difficile immaginare quali siano le conseguenze favorevole della controversia”.di questa pronuncia: infatti, un accertamento positivo Tanto per i procedimenti civili quanto per i richiede tempo ed energie, e considerando il numero procedimenti penali è considerato “non abbiente” e sempre più crescente di stranieri presenti nel nostro quindi ammesso al patrocinio a spese dello Stato “il Paese, è facile prevedere come una decisione di questo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta tipo possa vanificare una delle poche innovazioni personale sul reddito, risultante dall'ultima positive della legge del '90. dichiarazione, non superiore a lire otto milioni La normativa in esame si distingue da quelle nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni”, se però precedenti per la particolare attenzione che ha convive con il coniuge o con altri familiari, si tiene

12AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

In questo modo vengono accolte, anche se solo in difensiva, per il convenuto. E' evidente l'incongruenza

minima parte, le istanze della classe forense e della in cui è caduto il legislatore: infatti, il non abbiente

dottrina più sensibile ai valori costituzionali. dovrebbe servirsi dell'opera del difensore prima

Soprattutto quest'ultima aveva, in più occasioni, ancora di essere ammesso al beneficio. Si è cercato di

sollevato il problema di legittimità costituzionale del s u p e r a re q u e s t o p r o b l e m a a c c o g l i e n d o

dovere onorifico imposto agli avvocati dal sistema del l'interpretazione secondo la quale la presentazione del

gratuito patrocinio, sottolineando come la gratuità ricorso e della memoria di costituzione, debbono

della prestazione mal si conciliasse con il diritto considerarsi come termini ultimi per proporre la

c o s t i t u z i o n a l m e n t e g a r a n t i t o a l l a v o r o domanda di ammissione al beneficio, questa, dunque,

proporzionalmente retribuito (art. 36 Cost.). può essere presentata anche anteriormente.La Corte Costituzionale investita della questione ha Se si facesse un bilancio dell'impiego del patrocinio a

risposto in modo deludente e superficiale, escludendo spese dello Stato nel processo del lavoro, questo

l'incostituzionalità sulla base dell'eccezionalità della sarebbe a dir poco catastrofico. La ragione principale

prestazione a favore del povero, la quale, dunque, non di questo fallimento va ravvisata nell'intempestività

è tale da compromettere lo status giuridico ed con cui la legge è stata prevista: è arrivata quando già

economico del difensore (sent. 22 dicembre 1964 da tempo i sindacati e i patronati avevano predisposto

n.114). centri di assistenza e consulenza legale per i lavoratori Le novità introdotte dalla legge n.533 del '73 non si in difficoltà.limitano alla remunerazione pubblica del difensore, La legge n.533/73 per la parte riguardante il patrocinio

ma riguardano anche altri aspetti. statale può dirsi oggi tacitamente abrogata, ciò non In primo luogo il legislatore del '73 ha sostituito alla solo perché inutilizzata ma anche perché inutilizzabile: nozione di “povertà” quella di “non abbienza”, infatti il limite reddituale posto come condizione per ritenendo che la prima fosse obsoleta ed essere ammessi al beneficio, oltre ad essere già eccessivamente limitativa. Al tempo stesso, però, ha inizialmente basso, non è stato rivalutato ed in questo ancorato il criterio della non abbienza a limiti reddituali modo si è reso di fatto impossibile l'accesso al prestabiliti, disponendo che i non abbienti sono beneficio.“coloro che possono contare su un reddito annuo di Tutte le novità contenute nella legge n.533 del '73 sono

lire due milioni” (art. 11). state riprodotte nella normativa n.217 del '90.Questa scelta, dettata da ovvie esigenze di bilancio, La legge del '90 ha introdotto per il processo penale e

rischia di vanificare il principio costituzionale di cui per il processo civile relativo alle controversie di

all'art. 24 3°c.. Infatti, il concetto di “non abbienza” risarcimento del danno e di restituzioni derivanti da

deve poter conservare una certa elasticità, che reato, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, così

consenta di tener conto della relatività delle cose. Se, al facendo ha abrogato il r.d. del 1923, istitutivo del

contrario, lo si ancora ad un criterio fisso qual è il gratuito patrocinio, per la parte riguardante la materia

reddito dell'istante, si rischia di escludere dalla tutela penale. Questo cambiamento è stato dettato dalla necessità di costituzionale una larga fascia di persone che ne rendere effettivo il diritto di difesa del non abbiente, in avrebbero bisogno.

Un'altra novità introdotta dalla normativa del '73 è un ambito come quello penale, in cui la difesa tecnica è

rappresentata dalla possibilità per l'istante di scegliere il necessaria e obbligatoria. Infatti, sotto la vigenza del

proprio difensore. Si tratta, tuttavia, di una r.d. del '23 la difesa del non abbiente nei giudizi penali,

innovazione più formale che sostanziale, infatti la era scaduta a mera “comparsa svogliata”. E questo

prassi del gratuito patrocinio è nel senso della scelta, da perché il difensore dell'imputato non aveva alcuna

parte delle Commissioni, del difensore indicato dalla speranza di veder retribuita la propria opera dalla

parte e che ha normalmente provveduto a redigere controparte (salvo nel caso in cui vi fosse un querelante

l'istanza. o una parte civile), né poteva far affidamento sulla E' importante sottolineare che l'indicazione del sorte capitale in caso di vittoria, pertanto si limitava a difensore non da luogo ad alcun rapporto diretto di rimettersi alla giustizia, privando il non abbiente di carattere personale, tra l'ammesso al beneficio e il un'assistenza legale adeguata.legale. Questo concetto è stato, peraltro, chiarito dalla Il legislatore del '90 estendendo ai giudizi penali il

Cassazione nella sentenza 20 novembre 1981 n.6155, principio della remunerazione pubblica del difensore,

nella quale si legge che “l'ammissione al patrocinio a ha fornito un incentivo alla classe forense affinché si

spese dello Stato esclude ogni rapporto di incarico impegnasse seriamente nella difesa delle persone che

professionale tra la parte a favore della quale è stato non sono in grado di sostenere l'alto costo di un

emesso il provvedimento e il difensore nominato dal processo penale.L'ambito di applicazione della legge 217/90 è giudice, sia in caso di vittoria, sia in caso di particolarmente ampio, comprende, infatti, i soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce procedimenti penali e i procedimenti civili relativi a esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato”.danni e restituzioni derivanti da reato. Per quanto Una questione molto dibattuta è quella sollevata concerne i primi è necessario fare una precisazione, dall'art. 13, il quale dispone che la domanda di infatti ai sensi dell'8°c. dell'art. 1 sono esclusi dal ammissione debba essere presentata contestualmente patrocinio a spese dello Stato i procedimenti penali al ricorso introduttivo, per l'attore, o alla memoria

13

concernenti contravvenzioni, a meno che “siano riservato agli imputati minorenni. Per assicurare loro

riuniti a procedimenti per delitti” o “connessi a una difesa adeguata, ha disposto che, qualora il

procedimenti per delitti ancorché non riuniti”. Tale minore o un suo congiunto non abbia nominato un

esclusione suscita notevoli perplessità, in particolare difensore di fiducia, l'autorità procedente può

sul piano della legittimità costituzionale: infatti l'art. 24 nominare un difensore cui è corrisposto il compenso

della Cost. sancisce il diritto di difesa nei confronti di nella misura e secondo le modalità previste dalla

ogni tipo di illecito, senza fare alcuna distinzione tra presente legge, con diritto dello Stato “di ripetere le

delitti e contravvenzioni. Il legislatore del '90 ponendo somme pagate nei confronti del minore e dei familiari

questa limitazione riduce arbitrariamente la tutela che che superano i limiti di reddito di cui all'art. 3” (art 1

il Costituente ha previsto per i non abbienti. 5°c.).Con questa disposizione è stato fatto un passo indietro: La disposizione in esame non va intesa nel senso che i

infatti, sotto la vigenza del r.d. del '23 erano ammessi al minorenni, qualora non abbiano nominato un

gratuito patrocinio gli imputati di qualsiasi reato senza difensore, vengano senz'altro ammessi al patrocinio a

distinzioni tra delitti e contravvenzioni. Inoltre, ad un carico dello Stato, ma va intesa nel senso che la

occhio attento non sarà sfuggita una grave remunerazione del difensore è sempre a carico dello

incongruenza del sistema: al danneggiato dal reato Stato, salvo il diritto di questo di rivalsa, nei termini

contravvenzionale che volesse usufruire del patrocinio predetti. In questo modo il legislatore mira ad

a spese dello Stato, non conviene costituirsi parte incrementare l'effettività della difesa del minore,

civile, perché si scontrerebbe con la preclusione assicurando al difensore la remunerazione della sua

prevista dall'art. 1, ma se promuovesse una separata opera senza dovere eventualmente agire in giudizio,

azione civile, avendone i requisiti, potrebbe essere come è previsto per il difensore d'ufficio dagli artt. 97

ammesso al beneficio. c.p.p. e 11 d.p.r. 22/9/1988 n.448. Spetterà poi al I dubbi di costituzionalità sollevati dal comma 8, difensore così nominato, in presenza delle condizioni sussistono anche per il comma 9, il quale esclude il previste all'art. 3, predisporre l'istanza per patrocinio a spese dello Stato nei confronti del non l'ammissione del minore al gratuito patrocinio.abbiente “imputato per reati commessi in violazione Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è

delle norme per la repressione dell'evasione in materia necessario tanto per i procedimenti penali quanto per

di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”. quelli civili relativi all'esercizio dell'azione per il Titolari del diritto al patrocinio a spese dello Stato nel risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da procedimento penale sono, innanzi tutto, l'imputato, la reato, non superare il limite reddituale previsto all'art. persona offesa dal reato, il danneggiato che intenda 3, in più limitatamente a questi ultimi è posta un costituirsi parte civile, il responsabile civile ovvero il ulteriore condizione che comporta una valutazione di civilmente obbligato alla pena pecuniaria. L'elenco merito: è infatti richiesto che le ragioni del non richiama i soggetti menzionati nell'art. 98 c.p.p. con abbiente non siano manifestamente infondate.l'opportuna aggiunta degli appartenenti all'ultima Questa non è l'unica differenza esistente fra i due

categoria. procedimenti, ve ne è un'altra che attiene all'efficacia A questo beneficio, inoltre, sono ammessi non solo i temporale del provvedimento di concessione del cittadini italiani, ma anche gli stranieri e gli apolidi beneficio: mentre nel giudizio penale l'ammissione residenti nel territorio della Repubblica (art. 1 6°c.). resta valida per tutti i gradi del procedimento, per Purtroppo, però, questa innovazione introdotta dalla quello civile la possibilità che abbia effetto “per tutti i legge del '90 è stata vanificata da una sentenza della gradi di giurisdizione” è limitata ai casi in cui la parte Corte Costituzionale (sent. n.219 del giugno 1995), ammessa risulti totalmente vittoriosa.con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità, per La ratio che ha indotto il legislatore a prevedere per il violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 5 3°c. della legge processo penale una disciplina più favorevole 217/90 nella parte in cui consente che l'autorità all'istante va ricercata principalmente nella inevitabilità consolare possa limitarsi ad attestare che del giudizio penale e nella presunzione di innocenza l'autocertificazione dello straniero circa le proprie dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna, condizioni di reddito non è, per quanto a sua invece, per i giudizi civili la possibilità che il patrocinio conoscenza, mendace. La Corte ritiene che l'autorità a spese dello Stato assecondi azioni temerarie, ha consolare debba procedere ad un accertamento consigliato la previsione di un fumus boni iuris, per positivo sulla situazione reddituale oggetto di altro molto limitato rispetto a quello previsto nel r.d. del autocertificazione. '23, il quale richiede “la probabilità dell'esito Non è difficile immaginare quali siano le conseguenze favorevole della controversia”.di questa pronuncia: infatti, un accertamento positivo Tanto per i procedimenti civili quanto per i richiede tempo ed energie, e considerando il numero procedimenti penali è considerato “non abbiente” e sempre più crescente di stranieri presenti nel nostro quindi ammesso al patrocinio a spese dello Stato “il Paese, è facile prevedere come una decisione di questo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta tipo possa vanificare una delle poche innovazioni personale sul reddito, risultante dall'ultima positive della legge del '90. dichiarazione, non superiore a lire otto milioni La normativa in esame si distingue da quelle nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni”, se però precedenti per la particolare attenzione che ha convive con il coniuge o con altri familiari, si tiene

12AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

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conto della somma dei redditi e il limite reddituale contenziosa (infatti la Commissione prima di

viene elevato di due milioni per ogni familiare. provvedere sulla domanda, deve darne avviso alla Il legislatore del '90 come il legislatore del '73 insiste nel parte avversa, la quale può comparire sia per determinare la non abbienza, che è un concetto contestare la dedotta povertà sia per dare le sue relativo, con un criterio sostanzialmente rigido e del spiegazioni sul merito) il procedimento in esame, tutto dimentico dell'effettivo costo della difesa tecnica. invece, è stato costruito su altri presupposti: la Infatti, il limite reddituale previsto è eccessivamente domanda non è rivolta al giudice perché conosca della basso. Per la persona titolare di reddito di lavoro lesione di un diritto, ma perché, concorrendo le dipendente corrisponde al più basso livello di condizioni richieste, conceda il beneficio, per cui non imposizione personale, questo significa che nell'Italia c'é motivo di instaurare un contraddittorio tra le parti.di oggi, se si prescinde da una relativamente piccola L'atto con cui l'autorità giudiziaria provvede è un frangia di cittadini italiani, solo gli immigrati decreto motivato che possiede le caratteristiche della extracomunitari si trovano nelle condizioni per poter riesaminabilità, modificabilità e revocabilità: tutto ciò accedere al beneficio. A ciò deve aggiungersi induce ad escludere la proponibilità del ricorso per l'imprecisione dell'attuale sistema tributario e fiscale, Cassazione ai sensi dell'art. 11 Cost..che non consente di determinare con esattezza Infatti, sembra corretto qualificare il decreto in

l'effettiva capacità patrimoniale e contributiva del questione come un provvedimento ordinatorio e non

soggetto che chiede l'ammissione al beneficio; si definitivo, rientrante nell'attività di giurisdizione

rischia, dunque, di concederlo a chi è “non abbiente” volontaria, soggettivamente svolta da organi

solo da un punto di vista formale e di escludere chi, al giurisdizionali e strutturalmente non idonea al

contrario, ne avrebbe realmente bisogno. A questo giudicato ma improntata alla revocabilità e

proposito rileva una sentenza della Corte modificabilità, anziché come provvedimento

Costituzionale (n.114 del 17-30 marzo 1992), con la definitivo a contenuto decisorio su diritti soggettivi.Il legislatore del '90 ha concesso all'imputato e alla quale è stato ampliato il concetto di reddito persona offesa dal reato la possibilità di presentare ricomprendendovi anche i proventi da illecito e/o l'istanza di ammissione al patrocinio statale fin dal fiscalmente evasi.

L'onere di provare il possesso del requisito della “non momento delle indagini preliminari. Tuttavia, questa

abbienza” grava sull'istante, ed è soddisfatto con una opportunità si presenta assai problematica, stante, in

serie di autocertificazioni, assistite da una sanzione particolare, l'obbligo del segreto degli atti di indagine

penale in caso di mendacio. (art. 329 c.p.p.) e il divieto di comunicazione delle Sul controllo delle dichiarazioni rese dall'istante, la iscrizioni nel registro delle notizie di reato fin quando la giurisprudenza è ancor oggi divisa: una parte ritiene persona alla quale questo è attribuito non abbia che vi possa provvedere in via sommaria e preventiva assunto la qualità d'imputato (art. 335 c.p.p.). Si tratta, l'autorità giudiziaria, un'altra parte sostiene, invece, in ogni modo, di una previsione innovativa in quanto che l'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni consente di estendere l'assistenza legale ai non sia riservato all'amministrazione tributaria, mentre abbienti dall'ambito giudiziario a quello pre-giudiziale.l'autorità giudiziaria deve limitarsi a valutare se La ratio che presiede il patrocinio a spese dello Stato

ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio va ricercata nella necessità di garantire al non abbiente

alla stregua delle autocertificazioni senza entrare nel l'effettivo esercizio del diritto di difesa; l'ammissione a

merito delle stesse. questo beneficio comporta, come effetto principale, il Quest'ultimo orientamento è sicuramente da preferire, sollevamento del non abbiente dagli oneri che sono se non altro perché il procedimento di ammissione al tipicamente connessi allo svolgimento dei patrocinio statale deve essere improntato alla rapidità, procedimenti penali e civili previsti all'art. 1, sia che è quindi preferibile demandare il controllo sulla riguardino le spese relative agli atti processuali, sia che veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante ad un attengano alle spese dei soggetti che abbiano prestato momento successivo rispetto al provvedimento di la propria opera nell'ambito del processo.ammissione al patrocinio. Per quanto concerne il compenso del difensore, questo Il procedimento per essere ammessi al patrocinio è liquidato dal giudice, con decreto motivato, statale si instaura con un'istanza, redatta in carta osservando i valori medi delle tariffe ordinarie. semplice, personalmente sottoscritta, a pena L'individuazione del giudice quale organo legittimo a d'inammissibilità, dal richiedente, con firma liquidare le parcelle, è un elemento anomalo nel autenticata dal difensore prescelto o dal funzionario rapporto professionale che, libero nella sua genesi, che la riceve (art. 12). Il contenuto dell'istanza è quanto alla scelta e all'accettazione del difensore talmente articolato che è necessario ricorrere al legale designato, viene invece vincolato nel suo ammontare, ancor prima di essere ammessi al beneficio e questo rimesso alla determinazione effettuata dall'autorità anche in considerazione della sanzione a cui si va giudiziaria ai sensi dell'art. 12 e nei limiti di un valore incontro in caso di mancanza delle dichiarazioni, tabellare “medio”.indicazioni e allegazioni prescritte dalla legge, l'art. 5 al Il rispetto dei valori medi, imposto dalla necessità di

6°c. prevede, infatti, l'inammissibilità dell'istanza. contenere gli oneri finanziari, è un limite che crea una Mentre il procedimento di ammissione al gratuito disparità tra l'abbiente e il non abbiente, infatti il primo patrocinio disegnato dal r.d. del '23 ha natura non paga quasi mai sulla base di tariffe, ma di accordi

privati che superano di gran lunga gli importi previsti parità delle armi tra accusa e difesa.Come per il r.d. del'23 e per la legge 533/73, il bilancio per i difensori dei “poveri”, i quali ultimi, per ciòsulla legge 217/90 è assolutamente negativo. I dati stesso, sono destinati ad essere assistiti da difensori di sull'applicazione di questa normativa sono molto serie “B”.

Per evitare deroghe o aggiramenti dei limiti tariffari, il illuminanti: nei primi quattro anni di vita hanno avuto

legislatore ha attribuito veste normativa al divieto di accesso al patrocinio a spese dello Stato solo 1% dei

percepire dal cliente ammesso al patrocinio somme “clienti” della giustizia. Questo ci consente di dire che

ulteriori. Alcuni hanno criticato questa disposizione, l'istituto del gratuito patrocinio è nella realtà quasi

sostenendo che si tratta di un precetto di natura inesistente. Tuttavia, la volontà di rendere per tutti effettivo il diritto deontologica già implicito nei doveri di correttezza e di di difesa è molto forte, questo desiderio è testimoniato rendiconto. In realtà questa previsione normativa ha dalle numerose proposte di riforma che sono state una sua valenza positiva: informare il destinatario del avanzate negli ultimi anni.beneficio sul contenuto e la portata del rapporto Le linee principali di una possibile riforma del sistema professionale, chiarendo almeno sotto il profilo di assistenza legale ai non abbienti possono essere così economico, le aspettative nei confronti del difensore riassunte:prescelto.

Il principio della remunerazione pubblica non si � una disciplina organica della materia in grado di

applica solo al difensore, ma anche al consulente operare per tutti i procedimenti;

tecnico, limitatamente, però, al caso in cui il giudice � il superamento definitivo del sistema di gratuità abbia disposto una perizia. (art. 4). della prestazione previsto dalla legge del '23 e, La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla l'affermazione del sistema incentrato sulla disposiz ione in esame, ne ha dichiarato retribuzione da parte dello Stato con la previsione di l'incostituzionalità, con sentenza n. 33 del 1999, forme di ammissione parziale al patrocinio statale, proprio nella parte in cui limita, per il consulente in cui parte dell'onere resta a carico dell'interessato tecnico, gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese (sistema misto);dello Stato ai soli casi in cui è disposta perizia. La Corte � la semplificazione del procedimento di ammissione osserva che: “le prestazioni del consulente tecnico attraverso l'accesso automatico, a semplice ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché domanda dell'interessato, con verifica successiva, privarne il non abbiente significa negargli il diritto di da parte dell'amministrazione tributaria;difendersi in un suo aspetto essenziale”, dunque l'art. 4 � il superamento del sistema delle commissioni della legge 217 /90 si pone in netto contrasto con l'art. previsto dalla legge del '23 e, la completa 24 della Cost. La medesima disposizione viola anche devoluzione del potere di decidere sull'istanza l'art. 3 della Cost., sotto un duplice profilo: in primo all'autorità giudiziaria;luogo genera una ingiustificata disparità di trattamento � la eliminazione per il processo civile della tra l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello

condizione della “probabilità dell'esito favorevole Stato che si avvale di consulenza tecnica nel caso in cui

della causa” e la sua sostituzione con la più sia stata disposta dal giudice una perizia e l'imputato,

favorevole condizione della “non manifesta pure ammesso al patrocinio per i non abbienti che non

infondatezza”.essendo stata disposta perizia non può ricorre a tale Le proposte di riforma che sono al vaglio del ausilio difensivo, se non a proprie spese; in secondo Parlamento presentano tutte la stessa lacuna, luogo essa comprime irragionevolmente il diritto di consistente nel ridurre la questione dell'assistenza difesa dell'imputato subordinandolo ad una decisione legale dei non abbienti all'ambito strettamente discrezionale del giudice. giudiziario. Si è completamente trascurata la c.d. E', invece, in ogni caso escluso dal beneficio il

assistenza stragiudiziale, intesa sia come consulenza compenso dell'investigatore privato, si legge a questo

prima del giudizio, sia come assistenza in eventuali riguardo nell'art. 4 2°c che “gli effetti di cui al comma 1

trattative stragiudiziali.non si producono relativamente ai soggetti che L'attuazione dei diritti dei ceti emarginati è ostacolata svolgono investigazioni…”. prima ancora che dal problema dell'assistenza in Il limite previsto per la consulenza tecnica e la

giudizio, dalla mancanza di informazioni sui propri preclusione “economica” allo svolgimento di indagini

diritti e sulla possibilità di farli valere, la stessa investigative, sono il segno evidente dello spirito di

possibilità di accedere al gratuito patrocinio è spesso questa legge, che è quello di fornire al non abbiente gli

sconosciuta al “povero”. E', dunque, opportuno, se si elementi di base per poter difendersi e agire in giudizio.

vuole rendere effettivo il principio di eguaglianza Questa impostazione rischia di svuotare il patrocinio

espresso all'art. 3 della Cost., integrare le proposte di statale in quanto limita in misura determinante

riforma con la previsione di un'assistenza stragiudiziale l'esercizio del diritto di difesa e viola il principio di

del non abbiente.

AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

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conto della somma dei redditi e il limite reddituale contenziosa (infatti la Commissione prima di

viene elevato di due milioni per ogni familiare. provvedere sulla domanda, deve darne avviso alla Il legislatore del '90 come il legislatore del '73 insiste nel parte avversa, la quale può comparire sia per determinare la non abbienza, che è un concetto contestare la dedotta povertà sia per dare le sue relativo, con un criterio sostanzialmente rigido e del spiegazioni sul merito) il procedimento in esame, tutto dimentico dell'effettivo costo della difesa tecnica. invece, è stato costruito su altri presupposti: la Infatti, il limite reddituale previsto è eccessivamente domanda non è rivolta al giudice perché conosca della basso. Per la persona titolare di reddito di lavoro lesione di un diritto, ma perché, concorrendo le dipendente corrisponde al più basso livello di condizioni richieste, conceda il beneficio, per cui non imposizione personale, questo significa che nell'Italia c'é motivo di instaurare un contraddittorio tra le parti.di oggi, se si prescinde da una relativamente piccola L'atto con cui l'autorità giudiziaria provvede è un frangia di cittadini italiani, solo gli immigrati decreto motivato che possiede le caratteristiche della extracomunitari si trovano nelle condizioni per poter riesaminabilità, modificabilità e revocabilità: tutto ciò accedere al beneficio. A ciò deve aggiungersi induce ad escludere la proponibilità del ricorso per l'imprecisione dell'attuale sistema tributario e fiscale, Cassazione ai sensi dell'art. 11 Cost..che non consente di determinare con esattezza Infatti, sembra corretto qualificare il decreto in

l'effettiva capacità patrimoniale e contributiva del questione come un provvedimento ordinatorio e non

soggetto che chiede l'ammissione al beneficio; si definitivo, rientrante nell'attività di giurisdizione

rischia, dunque, di concederlo a chi è “non abbiente” volontaria, soggettivamente svolta da organi

solo da un punto di vista formale e di escludere chi, al giurisdizionali e strutturalmente non idonea al

contrario, ne avrebbe realmente bisogno. A questo giudicato ma improntata alla revocabilità e

proposito rileva una sentenza della Corte modificabilità, anziché come provvedimento

Costituzionale (n.114 del 17-30 marzo 1992), con la definitivo a contenuto decisorio su diritti soggettivi.Il legislatore del '90 ha concesso all'imputato e alla quale è stato ampliato il concetto di reddito persona offesa dal reato la possibilità di presentare ricomprendendovi anche i proventi da illecito e/o l'istanza di ammissione al patrocinio statale fin dal fiscalmente evasi.

L'onere di provare il possesso del requisito della “non momento delle indagini preliminari. Tuttavia, questa

abbienza” grava sull'istante, ed è soddisfatto con una opportunità si presenta assai problematica, stante, in

serie di autocertificazioni, assistite da una sanzione particolare, l'obbligo del segreto degli atti di indagine

penale in caso di mendacio. (art. 329 c.p.p.) e il divieto di comunicazione delle Sul controllo delle dichiarazioni rese dall'istante, la iscrizioni nel registro delle notizie di reato fin quando la giurisprudenza è ancor oggi divisa: una parte ritiene persona alla quale questo è attribuito non abbia che vi possa provvedere in via sommaria e preventiva assunto la qualità d'imputato (art. 335 c.p.p.). Si tratta, l'autorità giudiziaria, un'altra parte sostiene, invece, in ogni modo, di una previsione innovativa in quanto che l'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni consente di estendere l'assistenza legale ai non sia riservato all'amministrazione tributaria, mentre abbienti dall'ambito giudiziario a quello pre-giudiziale.l'autorità giudiziaria deve limitarsi a valutare se La ratio che presiede il patrocinio a spese dello Stato

ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio va ricercata nella necessità di garantire al non abbiente

alla stregua delle autocertificazioni senza entrare nel l'effettivo esercizio del diritto di difesa; l'ammissione a

merito delle stesse. questo beneficio comporta, come effetto principale, il Quest'ultimo orientamento è sicuramente da preferire, sollevamento del non abbiente dagli oneri che sono se non altro perché il procedimento di ammissione al tipicamente connessi allo svolgimento dei patrocinio statale deve essere improntato alla rapidità, procedimenti penali e civili previsti all'art. 1, sia che è quindi preferibile demandare il controllo sulla riguardino le spese relative agli atti processuali, sia che veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante ad un attengano alle spese dei soggetti che abbiano prestato momento successivo rispetto al provvedimento di la propria opera nell'ambito del processo.ammissione al patrocinio. Per quanto concerne il compenso del difensore, questo Il procedimento per essere ammessi al patrocinio è liquidato dal giudice, con decreto motivato, statale si instaura con un'istanza, redatta in carta osservando i valori medi delle tariffe ordinarie. semplice, personalmente sottoscritta, a pena L'individuazione del giudice quale organo legittimo a d'inammissibilità, dal richiedente, con firma liquidare le parcelle, è un elemento anomalo nel autenticata dal difensore prescelto o dal funzionario rapporto professionale che, libero nella sua genesi, che la riceve (art. 12). Il contenuto dell'istanza è quanto alla scelta e all'accettazione del difensore talmente articolato che è necessario ricorrere al legale designato, viene invece vincolato nel suo ammontare, ancor prima di essere ammessi al beneficio e questo rimesso alla determinazione effettuata dall'autorità anche in considerazione della sanzione a cui si va giudiziaria ai sensi dell'art. 12 e nei limiti di un valore incontro in caso di mancanza delle dichiarazioni, tabellare “medio”.indicazioni e allegazioni prescritte dalla legge, l'art. 5 al Il rispetto dei valori medi, imposto dalla necessità di

6°c. prevede, infatti, l'inammissibilità dell'istanza. contenere gli oneri finanziari, è un limite che crea una Mentre il procedimento di ammissione al gratuito disparità tra l'abbiente e il non abbiente, infatti il primo patrocinio disegnato dal r.d. del '23 ha natura non paga quasi mai sulla base di tariffe, ma di accordi

privati che superano di gran lunga gli importi previsti parità delle armi tra accusa e difesa.Come per il r.d. del'23 e per la legge 533/73, il bilancio per i difensori dei “poveri”, i quali ultimi, per ciòsulla legge 217/90 è assolutamente negativo. I dati stesso, sono destinati ad essere assistiti da difensori di sull'applicazione di questa normativa sono molto serie “B”.

Per evitare deroghe o aggiramenti dei limiti tariffari, il illuminanti: nei primi quattro anni di vita hanno avuto

legislatore ha attribuito veste normativa al divieto di accesso al patrocinio a spese dello Stato solo 1% dei

percepire dal cliente ammesso al patrocinio somme “clienti” della giustizia. Questo ci consente di dire che

ulteriori. Alcuni hanno criticato questa disposizione, l'istituto del gratuito patrocinio è nella realtà quasi

sostenendo che si tratta di un precetto di natura inesistente. Tuttavia, la volontà di rendere per tutti effettivo il diritto deontologica già implicito nei doveri di correttezza e di di difesa è molto forte, questo desiderio è testimoniato rendiconto. In realtà questa previsione normativa ha dalle numerose proposte di riforma che sono state una sua valenza positiva: informare il destinatario del avanzate negli ultimi anni.beneficio sul contenuto e la portata del rapporto Le linee principali di una possibile riforma del sistema professionale, chiarendo almeno sotto il profilo di assistenza legale ai non abbienti possono essere così economico, le aspettative nei confronti del difensore riassunte:prescelto.

Il principio della remunerazione pubblica non si � una disciplina organica della materia in grado di

applica solo al difensore, ma anche al consulente operare per tutti i procedimenti;

tecnico, limitatamente, però, al caso in cui il giudice � il superamento definitivo del sistema di gratuità abbia disposto una perizia. (art. 4). della prestazione previsto dalla legge del '23 e, La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla l'affermazione del sistema incentrato sulla disposiz ione in esame, ne ha dichiarato retribuzione da parte dello Stato con la previsione di l'incostituzionalità, con sentenza n. 33 del 1999, forme di ammissione parziale al patrocinio statale, proprio nella parte in cui limita, per il consulente in cui parte dell'onere resta a carico dell'interessato tecnico, gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese (sistema misto);dello Stato ai soli casi in cui è disposta perizia. La Corte � la semplificazione del procedimento di ammissione osserva che: “le prestazioni del consulente tecnico attraverso l'accesso automatico, a semplice ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché domanda dell'interessato, con verifica successiva, privarne il non abbiente significa negargli il diritto di da parte dell'amministrazione tributaria;difendersi in un suo aspetto essenziale”, dunque l'art. 4 � il superamento del sistema delle commissioni della legge 217 /90 si pone in netto contrasto con l'art. previsto dalla legge del '23 e, la completa 24 della Cost. La medesima disposizione viola anche devoluzione del potere di decidere sull'istanza l'art. 3 della Cost., sotto un duplice profilo: in primo all'autorità giudiziaria;luogo genera una ingiustificata disparità di trattamento � la eliminazione per il processo civile della tra l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello

condizione della “probabilità dell'esito favorevole Stato che si avvale di consulenza tecnica nel caso in cui

della causa” e la sua sostituzione con la più sia stata disposta dal giudice una perizia e l'imputato,

favorevole condizione della “non manifesta pure ammesso al patrocinio per i non abbienti che non

infondatezza”.essendo stata disposta perizia non può ricorre a tale Le proposte di riforma che sono al vaglio del ausilio difensivo, se non a proprie spese; in secondo Parlamento presentano tutte la stessa lacuna, luogo essa comprime irragionevolmente il diritto di consistente nel ridurre la questione dell'assistenza difesa dell'imputato subordinandolo ad una decisione legale dei non abbienti all'ambito strettamente discrezionale del giudice. giudiziario. Si è completamente trascurata la c.d. E', invece, in ogni caso escluso dal beneficio il

assistenza stragiudiziale, intesa sia come consulenza compenso dell'investigatore privato, si legge a questo

prima del giudizio, sia come assistenza in eventuali riguardo nell'art. 4 2°c che “gli effetti di cui al comma 1

trattative stragiudiziali.non si producono relativamente ai soggetti che L'attuazione dei diritti dei ceti emarginati è ostacolata svolgono investigazioni…”. prima ancora che dal problema dell'assistenza in Il limite previsto per la consulenza tecnica e la

giudizio, dalla mancanza di informazioni sui propri preclusione “economica” allo svolgimento di indagini

diritti e sulla possibilità di farli valere, la stessa investigative, sono il segno evidente dello spirito di

possibilità di accedere al gratuito patrocinio è spesso questa legge, che è quello di fornire al non abbiente gli

sconosciuta al “povero”. E', dunque, opportuno, se si elementi di base per poter difendersi e agire in giudizio.

vuole rendere effettivo il principio di eguaglianza Questa impostazione rischia di svuotare il patrocinio

espresso all'art. 3 della Cost., integrare le proposte di statale in quanto limita in misura determinante

riforma con la previsione di un'assistenza stragiudiziale l'esercizio del diritto di difesa e viola il principio di

del non abbiente.

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16 17

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Bibliografia

Algostino F., Il diritto alla difesa dello straniero non abbiente: una legislazione incerta e inadeguata ai nuovi flussi emigratori, in Giur. It., 1996, I, 297.

Cascini G., L'assistenza legale dei non abbienti: una riforma che non può più attendere, in Questione Giustizia, 1996, 667.

Cavallari V., Rossetto G., Osnato A., Ubertis G., Toschi A., Istituzione del patrocinio a spese dello Sato, in Legislazione penale, 1992, 451.

Cipriani F., Il patrocinio dei non abbienti, in Foro Italiano, 1994, 83.

Denti, Assistenza giudiziaria ai non abbienti. Diritto processuale civile, voce Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991,4.

Fierro A., Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, in Cass. Pen., 1991, I, 2127.

Gallo, Assistenza giudiziaria ai non abbienti. I. Diritto costituzionale, voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991, 2.

Giordana F., Il patrocinio a spese dello Stato e i “non abbienti”, in Questione Giustizia, 1996, 468.

La Torre G., A proposito della l. n.217 del 30 luglio 1990 riguardante il gratuito patrocinio legale, in Ammin. It., 1993, 265.

Luiso F., Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in Riv. Dir. Proc., 1991, I, 267.

Manna F., Osservazioni sulla legge di istituzione del patrocinio dello Stato per i non abbienti, in Iustitia, 1991, 307.

Martines T., Diritto Costituzionale, Giuffrè editore, Milano, 1994.

provvedimenti emessi in sede di separazione tra loro natura di provvedimenti adottati rebus sic Iconiugi possono essere temporanei e urgenti ovvero stantibus, consente anche una revisione successiva che definitivi. I primi, che riguardano i coniugi e la prole, non trova preclusione nel passaggio in giudicato della sono previsti dall'art. 708 c.p.c. e sono caratterizzati sentenza, che anzi ne rappresenta il necessario quanto alla provenienza dal fatto di appartenere alla presupposto (1). Difatti da un lato, in tema di diritto competenza del Presidente del Tribunale, il quale li sostanziale, gli art. 155 e 156 c.c. ult. co. consentono emette successivamente al fallimento del tentativo di

comunque la revoca o modifica dei provvedimenti per conciliazione una volta autorizzati i coniugi a vivere

la prole ed i coniugi in presenza di un mutamento delle separati, quanto alla forma ed agli effetti, perché

circostanze esistenti al momento della pronuncia, trattasi di ordinanze, immediatamente esecutive, ma

dall'altro l'art. 710 c.p.c. - come novellato dalla l. 29 temporanee e quindi modificabili; analoga natura ma luglio 1988 n. 331 - ne disciplina il relativo diversa rivestono i provvedimenti che il giudice procedimento, il quale è previsto si svolga nelle forme istruttore nominato dal presidente del Tribunale ritenga del giudizio camerale, al cui interno è possibile di emettere in subjecta materia nel corso della l'adozione da parte del collegio di ulteriori successiva istruttoria inerente la causa di separazione.

I provvedimenti definitivi sono emessi dal collegio con provvedimenti provvisori, a loro volta suscettibili di

la sentenza che conclude il processo. modifica fino all'emanazione del decreto definitivo. Il Tale sentenza è caratterizzata da una pluralità di provvedimento finale del procedimento di modifica, pronunce, cui corr isponde una dif ferente emesso in forma di decreto è poi impugnabile avanti la qualificazione delle stesse. Difatti la pronuncia Corte d'Appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. e indi in principale è di accoglimento o di rigetto della domanda Cassazione ex art.111 Cost.di separazione, rispettivamente di natura costitutiva la

1. I provvedimenti temporanei ed urgenti prima, di accertamento negativo delle condizione adottati dal Presidente del Tribunale: natura dell'azione la seconda. Identica natura hanno le giuridica, modificabilità e revocabilità nel corso pronunce connesse allo scioglimento della comunione del giudiziolegale dei beni (art. 191 c.c.) o alla cessazione del fondo

patrimoniale (art. 171 c.c.) La domanda di separazione personale ai sensi dell'art. Vi sono poi le pronunce accessorie, che riguardano in 706 c.p.c. si propone con ricorso al Presidente del primo luogo i figli, nell'ipotesi della loro presenza, con Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la le statuizioni relative al loro affidamento, la residenza o il domicilio; il presidente fissa con decreto determinazione del modo e della misura in cui i coniugi l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé per debbono contribuire al mantenimento, all'educazione esperire il tentativo di conciliazione; se il tentativo non ed istruzione degli stessi e le disposizioni circa riesce o il coniuge convenuto non compare, il l'amministrazione di eventuali beni loro appartenenti, presidente anche d'ufficio dà con ordinanza i oltre alle statuizioni sul c.d. “diritto di visita” del provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene coniuge non affidatario (art. 155 c.c.). opportuni nell'interesse della prole, nomina il giudice Uguale carattere accessorio rivestono le disposizioni istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti patrimoniali relative ai coniugi, ovvero la davanti a questo (art. 708 c.p.c.). Tali provvedimenti determinazione dell'assegno di mantenimento, le hanno efficacia di titolo esecutivo, sono modificabili garanzie per il suo pagamento, l'eventuale ordine a dal giudice istruttore e mantengono l'efficacia esecutiva terzi di versare una quota delle somme dovute al in caso di estinzione del processo (art. 189 disp. att.).coniuge obbligato (art. 156 c.c.), nonché le I provvedimenti presidenziali ex art. 708 hanno da disposizioni relative all'attribuzione dell'abitazione sempre rappresentato motivo di dibattito in dottrina e della casa familiare (art. 155 4° comma c.c.), e al giurisprudenza, con par ticolare riferimento cognome della moglie (art. 156 bis). all'individuazione della natura degli stessi. In dottrina si Coerente con la natura di queste pronunce è il regime discuteva in merito alla riconducibilità degli stessi alla della loro modificazione. Difatti la sentenza è giurisdizione volontaria (2) o alla giurisdizione sottoposta solo ai normali mezzi di impugnazione per la contenziosa; fra chi propendeva per quest'ultima pronuncia principale e per le domande connesse, soluzione si assisteva poi ad una serie di differenti relative al fondo patrimoniale ed alla comunione ricostruzioni che tendevano a qualificare i familiare. provvedimenti in esame come cautelari (3), Per le pronunce accessorie, di carattere determinativo anticipatori o interinali (4), o infine come accertamenti ed emesse allo stato degli atti, l'ordinamento, giusta la sommari con prevalente funzione esecutiva (5).

Reclamabilità e modificabilità dei provvedimenti in sede di separazione

avv. Romina Sambucci

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Bibliografia

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Luiso F., Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in Riv. Dir. Proc., 1991, I, 267.

Manna F., Osservazioni sulla legge di istituzione del patrocinio dello Stato per i non abbienti, in Iustitia, 1991, 307.

Martines T., Diritto Costituzionale, Giuffrè editore, Milano, 1994.

provvedimenti emessi in sede di separazione tra loro natura di provvedimenti adottati rebus sic Iconiugi possono essere temporanei e urgenti ovvero stantibus, consente anche una revisione successiva che definitivi. I primi, che riguardano i coniugi e la prole, non trova preclusione nel passaggio in giudicato della sono previsti dall'art. 708 c.p.c. e sono caratterizzati sentenza, che anzi ne rappresenta il necessario quanto alla provenienza dal fatto di appartenere alla presupposto (1). Difatti da un lato, in tema di diritto competenza del Presidente del Tribunale, il quale li sostanziale, gli art. 155 e 156 c.c. ult. co. consentono emette successivamente al fallimento del tentativo di

comunque la revoca o modifica dei provvedimenti per conciliazione una volta autorizzati i coniugi a vivere

la prole ed i coniugi in presenza di un mutamento delle separati, quanto alla forma ed agli effetti, perché

circostanze esistenti al momento della pronuncia, trattasi di ordinanze, immediatamente esecutive, ma

dall'altro l'art. 710 c.p.c. - come novellato dalla l. 29 temporanee e quindi modificabili; analoga natura ma luglio 1988 n. 331 - ne disciplina il relativo diversa rivestono i provvedimenti che il giudice procedimento, il quale è previsto si svolga nelle forme istruttore nominato dal presidente del Tribunale ritenga del giudizio camerale, al cui interno è possibile di emettere in subjecta materia nel corso della l'adozione da parte del collegio di ulteriori successiva istruttoria inerente la causa di separazione.

I provvedimenti definitivi sono emessi dal collegio con provvedimenti provvisori, a loro volta suscettibili di

la sentenza che conclude il processo. modifica fino all'emanazione del decreto definitivo. Il Tale sentenza è caratterizzata da una pluralità di provvedimento finale del procedimento di modifica, pronunce, cui corr isponde una dif ferente emesso in forma di decreto è poi impugnabile avanti la qualificazione delle stesse. Difatti la pronuncia Corte d'Appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. e indi in principale è di accoglimento o di rigetto della domanda Cassazione ex art.111 Cost.di separazione, rispettivamente di natura costitutiva la

1. I provvedimenti temporanei ed urgenti prima, di accertamento negativo delle condizione adottati dal Presidente del Tribunale: natura dell'azione la seconda. Identica natura hanno le giuridica, modificabilità e revocabilità nel corso pronunce connesse allo scioglimento della comunione del giudiziolegale dei beni (art. 191 c.c.) o alla cessazione del fondo

patrimoniale (art. 171 c.c.) La domanda di separazione personale ai sensi dell'art. Vi sono poi le pronunce accessorie, che riguardano in 706 c.p.c. si propone con ricorso al Presidente del primo luogo i figli, nell'ipotesi della loro presenza, con Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la le statuizioni relative al loro affidamento, la residenza o il domicilio; il presidente fissa con decreto determinazione del modo e della misura in cui i coniugi l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé per debbono contribuire al mantenimento, all'educazione esperire il tentativo di conciliazione; se il tentativo non ed istruzione degli stessi e le disposizioni circa riesce o il coniuge convenuto non compare, il l'amministrazione di eventuali beni loro appartenenti, presidente anche d'ufficio dà con ordinanza i oltre alle statuizioni sul c.d. “diritto di visita” del provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene coniuge non affidatario (art. 155 c.c.). opportuni nell'interesse della prole, nomina il giudice Uguale carattere accessorio rivestono le disposizioni istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti patrimoniali relative ai coniugi, ovvero la davanti a questo (art. 708 c.p.c.). Tali provvedimenti determinazione dell'assegno di mantenimento, le hanno efficacia di titolo esecutivo, sono modificabili garanzie per il suo pagamento, l'eventuale ordine a dal giudice istruttore e mantengono l'efficacia esecutiva terzi di versare una quota delle somme dovute al in caso di estinzione del processo (art. 189 disp. att.).coniuge obbligato (art. 156 c.c.), nonché le I provvedimenti presidenziali ex art. 708 hanno da disposizioni relative all'attribuzione dell'abitazione sempre rappresentato motivo di dibattito in dottrina e della casa familiare (art. 155 4° comma c.c.), e al giurisprudenza, con par ticolare riferimento cognome della moglie (art. 156 bis). all'individuazione della natura degli stessi. In dottrina si Coerente con la natura di queste pronunce è il regime discuteva in merito alla riconducibilità degli stessi alla della loro modificazione. Difatti la sentenza è giurisdizione volontaria (2) o alla giurisdizione sottoposta solo ai normali mezzi di impugnazione per la contenziosa; fra chi propendeva per quest'ultima pronuncia principale e per le domande connesse, soluzione si assisteva poi ad una serie di differenti relative al fondo patrimoniale ed alla comunione ricostruzioni che tendevano a qualificare i familiare. provvedimenti in esame come cautelari (3), Per le pronunce accessorie, di carattere determinativo anticipatori o interinali (4), o infine come accertamenti ed emesse allo stato degli atti, l'ordinamento, giusta la sommari con prevalente funzione esecutiva (5).

Reclamabilità e modificabilità dei provvedimenti in sede di separazione

avv. Romina Sambucci

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Tuttavia, a parte le esigenze ricostruttive e sistematiche, all'applicazione rigidamente letterale del 4° comma

all'interesse teorico difficilmente corrispondeva una dell'art. 708 c.p.c. è stato apportato dall'emanazione

rilevanza pratica di qualche importanza. Il problema della novella sul divorzio, l. n.74/87, la quale,

della natura giuridica dei provvedimenti presidenziali modificando l'art. 4 della l. 898/70, (applicabile anche

“temporanei ed urgenti” è tornato di grande attualità ai giudizi di separazione tra coniugi, in quanto norma

con la promulgazione della l. 26 novembre 1990 n. compatibile ai sensi dell'art. 23 l. 74/87), dispone che

353, rivestendo oggi un'importanza ancora maggiore “l'ordinanza del presidente può essere revocata o

dopo l'entrata in vigore della normativa stessa. E' noto modificata dal G.I. a norma dell'art. 177 c.p.c.” senza

infatti che già dal 1° gennaio 1993 è entrata in vigore riprodurre l'inciso “se si verificano mutamenti delle

l'intera parte dedicata al nuovo rito cautelare uniforme, circostanze” contenuto nel c.p.c. Da tale argomento normativo ha preso spunto la più disciplinato ora dagli art. 669 bis - 669 quaterdecies, di recente dottrina per affermare l'ammissibilità della cui si discute quindi l'applicabilità rispetto ai revoca e della modifica dei provvedimenti del G.I. pure provvedimenti presidenziali, specie per quanto in assenza di mutamenti sopravvenuti delle circostanze, concerne l'istituto del reclamo previsto dall'art. 669 ammettendosi quindi che il G.I. possa legittimamente terdecies.

Prima di approfondire i problemi posti dalla nuova esercitare il potere di revoca o modifica anche soltanto

normativa in tema di procedimento cautelare uniforme sulla base di un nuovo apprezzamento re melius

appare però preliminare affrontare le questioni perpensa della legittimità o della opportunità delle

riguardanti il potere del Giudice istruttore di revocare o disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale,

modificare i provvedimenti emanati dal presidente (6). con riferimento alle mere risultanze delle acquisizioni I provvedimenti temporanei appartengono alla processuali (11).categoria dei c.d. “provvedimenti determinativi”, Tale orientamento ha ricevuto adesione da parte della

emanati rebus sic stantibus in relazione alla sussistenza più avvertita giurisprudenza (12) che ora afferma come

di specifiche circostanze passibili di mutamento nel il G.I. possa esercitare il potere di revoca o modifica

tempo; da ciò l'intrinseca revisionabilità delle dell'ordinanza presidenziale anche solo sulla scorta di

statuizioni in essi contenute, in funzione una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto

dell'adeguamento del processo alla situazione reale. già noti al Presidente.L'art. 708 u.c. c.p.c. dispone a tal uopo che l'ordinanza L'interpretazione estensiva merita di essere condivisa

del presidente può essere revocata o modificata dal G.I. laddove si tenga presente che il presidente del

a norma dell'art. 177 c.p.c. “se si verificano mutamenti Tribunale emana i provvedimenti provvisori ed urgenti

nelle circostanze”. sulla base di una cognizione sommarissima e sovente Il tenore letterale della norma ha favorito un'iniziale sulla base delle sole dichiarazioni dei coniugi, essendo interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, quindi possibile che la successiva istruttoria riveli alla stregua della quale solo la sentenza che decideva l'esistenza oltre che di fatti non conosciuti anche di fatti sulla domanda di separazione personale poteva mal prospettati (13).modificare o revocare senza alcun limite i Per quanto concerne poi il richiamo all'art. 177 questo

provvedimenti presidenziali (anche nelle ipotesi trova giustificazione nell'attribuzione del potere di

precluse dall'art. 708 c.p.c.), mentre tale potere non revoca e modifica esclusivamente in capo al G.I.,

apparteneva al G.I., a meno che non fossero ancorché l'emanazione originaria del provvedimento

intervenute nel corso dell'istruttoria delle modifiche spetti al presidente. Da ciò consegue che l'impossibilità

relative alle circostanze su cui essi erano fondati.(7) di proporre reclamo a quest'ultimo.A tale orientamento se ne contrapponeva un altro, il Ha sollevato così dubbi l'individuazione dell'organo

quale partendo dall'assunto, allora pacifico in dottrina e legittimato alla revoca nel periodo intermedio tra

giurisprudenza, relativo alla non impugnabilità delle l'udienza presidenziale e l'udienza di comparizione

ordinanze presidenziali, sottolineava l'esigenza di dinanzi l'istruttore, come pure nelle fasi quiescenza del

apportare temperamenti interpretativi al dettato di cui procedimento (sospeso o interrotto). Secondo un

all'art. 708, 4° comma c.p.c., apparendo evidente primo orientamento la designazione del g.i. effettuata

come la rigida preclusione del riesame di merito delle contestualmente all'emanazione del provvedimento

ordinanze presidenziali da parte del G.I. si traducesse in spoglia il presidente di qualsiasi potere, cosicché da

un grave limitazione di tutela per le parti, per tutta la quel momento solo il G.I. potrà influire sui

durata della separazione. provvedimenti (14). In senso opposto altri autori Si ammetteva così che il G.I., anche in assenza di sostenevano che la competenza sarebbe spettata al circostanze sopravvenute, potesse revocare o presidente in base all'applicazione analogica dell'art. modificare i provvedimenti del presidente in caso di 673 c.p.c., 2° c. (15).necessità di precisazione o integrazione del loro Abrogata tale ultima norma dalla l. 353/90, secondo

contenuto (8), oppure laddove venissero riscontrati taluni la norma da applicarsi analogicamente nella

errori di fatto rilevabili ictu oculi dal contesto specie deve rinvenirsi nell'art. 669 quater, comma 2°

documentale o probatorio in genere (9), o ancora ove c.p.c. il quale dispone che il presidente deve

emergessero circostanze preesistenti, ma non portate a provvedere ai sensi dell'art. 669 ter e quindi designare il

conoscenza de l p re s iden te a l momen to magistrato cui affidare la trattazione della richiesta di

dell'emanazione dell'ordinanza (10). modifica. (16)Un contributo decisivo in senso contrario Il giudice istruttore, una volta nominato, esercita poi il

medesimo potere “ordinatorio” e d'urgenza del nell'interesse dei coniugi e della prole in corso di causa.Difatti, esclusi gli ordinari mezzi di impugnazione presidente, potendo così emettere ulteriori previsti per le sentenze, non appare proponibile il provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole e reclamo al collegio ex art. 178 c.p.c - stante la disciplina potendoli poi in seguito mutare o revocare ai sensi speciale delle ordinanze in questione e comunque il dell'art. 177 c.p.c.

Non è pacifica, invece, l'ammissibilità della pronuncia fatto che quel mezzo è riservato dalla norma solo ai

dei provvedimenti da parte del giudice istruttore nel provvedimenti che dichiarano l'estinzione del processo

caso in cui il presidente abbia omesso di provvedere - né il ricorso straordinario in Cassazione ai sensi

“nell'interesse dei coniugi e della prole” (17). dell'art. 111 Cost., difettando tali ordinanze dei

caratteri della definitività e decisorietà, potendo il loro 2. Limiti di efficacia dei provvedimenti contenuto essere messo in discussione per tutto il corso presidenziali e del g.i. oltre il giudizio, del giudizio di merito (22).applicabilità del procedimento di modifica Egualmente viene esclusa la possibilità di reclamo ai previsto dall'art. 710 c.p.c. sensi dell'art. 739 c.p.c. - mezzo di impugnazione

ordinario per i decreti in materia di volontaria Qualora il giudizio di separazione si estingua, l'art. 189 giurisdizione - pure da parte di coloro che attribuiscono 2° comma disp. att. c.p.c., in deroga all'art. 307 c.p.c., ai provvedimenti presidenziali natura volontaria. (23) dispone che l'ordinanza con la quale il Presidente del In giurisprudenza non è ritenuto ammissibile neanche il Tribunale o il giudice istruttore danno i provvedimenti regolamento di competenza atteso che in capo al provvisori “conserva la sua efficacia anche dopo presidente non sussiste una competenza in senso l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con proprio, tale da comportare il pronunciamento anche altro provvedimento emesso dal presidente o dal implicito sulla stessa rinvenibile nel provvedimento giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del presidenziale. (24)ricorso per separazione personale dei coniugi.”Autorevole dottrina ritiene tuttavia che gli eventuali vizi Stante tale ultrattività dei provvedimenti presidenziali e di legittimità dell'ordinanza che non sia dato rimuovere del G.I. si è discusso in dottrina se sia possibile chiedere all'interno del giudizio di separazione possano farsi la modifica delle suddette ordinanze mediante il valere o attraverso la disapplicazione o in autonoma procedimento di modifica previsto dall'art. 710 c.p.c. sede contenziosa (actio nullitatis) (25) ed anche per i provvedimenti conseguenti alla separazione dei attraverso l'opposizione all'esecuzione (26).coniugi (18), nella nuova formulazione risultante dopo Stando la questione in tali termini nel 1993, come visto la novella del 29 luglio 1998, oppure se si renda supra, è entrata in vigore la riforma del processo necessaria in ogni caso la proposizione di un nuovo cautelare uniforme che, in base all'art. 669- ricorso per separazione personale ai sensi dell'art. 706 quaterdecies, trova applicazione non solo ai c.p.c. (19) provvedimenti nominatim indicati (ovvero ai La questione recentemente ha ricevuto un nuovo provvedimenti di sequestro, d'urgenza, di denuncia di impulso, anche se di riflesso, dalla pronuncia delle nuova opera e danno temuto) ma anche, “in quanto Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la quale è compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti stato enunciato il principio secondo cui le parti possono dal codice civile e dalle leggi speciali”.ricorrere al procedimento camerale disciplinato Si è così posto in dottrina l'interrogativo se tale dall'art. 710 c.p.c. al fine di ottenere la modificazione disciplina, in base alla clausola di compatibilità dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole suddetta, sia applicabile - pure solo nella parte relativa conseguenti la separazione soltanto dopo il passaggio al reclamo avverso i provvedimenti cautelari in giudicato della sentenza che conclude quest'ultimo contemplato nell'art. 669 terdecies c.p.c. - ai giudizio (20).provvedimenti “nell'interesse dei coniugi e della prole” I commentatori hanno potuto dedurre da tale principio emanati sia dal presidente del Tribunale che dal giudice un rafforzamento della portata precettiva dell'art. 189 istruttore nel corso del procedimento di separazione disp. att. c.p.c. e quindi una conferma della tesi giudiziale.secondo la quale, nell'ipotesi in cui le parti dopo la Preliminarmente va precisato che sia la dottrina che la pronuncia dell'ordinanza presidenziale desistano dalla giurisprudenza non hanno ritenuto di ostacolo prosecuzione del giudizio e questo si estingua, l'unico all'esame della questione la lettera dell'art. 669 modo per ottenere la modifica delle condizioni di quaterdecies, nella parte in cui non fa riferimento ai separazione sarà ancora quello di proporre un nuovo procedimenti cautelari previsti nel codice di procedura ricorso. (21) civile diversi da quelli espressamente menzionati.

3. Impugnabilità delle ordinanze presidenziali La circostanza secondo la quale la lettera della norma

e del G.I.: i rimedi autonomi, in particolare il da ultimo richiamata estende l'applicazione del nuovo

reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rito ai soli provvedimenti cautelari previsti dal codice

civile e dalle leggi speciali, senza che siano menzionati i Nel silenzio della legge finora sia la dottrina che la

provvedimenti cautelari disciplinati dal codice di Giurisprudenza dominanti sono state ferme

procedura civile, non costituisce di per sé argomento nell'escludere la possibilità di esperire rimedi autonomi

decisivo al fine di escludere l'applicabilità di tale nuova avverso l'ordinanza presidenziale o del giudice

disciplina ai provvedimenti ex art. 708 c.p.c. Difatti le istruttore con le quali vengono adottati i provvedimenti

maggiori garanzie previste dal nuovo rito cautelare non

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Tuttavia, a parte le esigenze ricostruttive e sistematiche, all'applicazione rigidamente letterale del 4° comma

all'interesse teorico difficilmente corrispondeva una dell'art. 708 c.p.c. è stato apportato dall'emanazione

rilevanza pratica di qualche importanza. Il problema della novella sul divorzio, l. n.74/87, la quale,

della natura giuridica dei provvedimenti presidenziali modificando l'art. 4 della l. 898/70, (applicabile anche

“temporanei ed urgenti” è tornato di grande attualità ai giudizi di separazione tra coniugi, in quanto norma

con la promulgazione della l. 26 novembre 1990 n. compatibile ai sensi dell'art. 23 l. 74/87), dispone che

353, rivestendo oggi un'importanza ancora maggiore “l'ordinanza del presidente può essere revocata o

dopo l'entrata in vigore della normativa stessa. E' noto modificata dal G.I. a norma dell'art. 177 c.p.c.” senza

infatti che già dal 1° gennaio 1993 è entrata in vigore riprodurre l'inciso “se si verificano mutamenti delle

l'intera parte dedicata al nuovo rito cautelare uniforme, circostanze” contenuto nel c.p.c. Da tale argomento normativo ha preso spunto la più disciplinato ora dagli art. 669 bis - 669 quaterdecies, di recente dottrina per affermare l'ammissibilità della cui si discute quindi l'applicabilità rispetto ai revoca e della modifica dei provvedimenti del G.I. pure provvedimenti presidenziali, specie per quanto in assenza di mutamenti sopravvenuti delle circostanze, concerne l'istituto del reclamo previsto dall'art. 669 ammettendosi quindi che il G.I. possa legittimamente terdecies.

Prima di approfondire i problemi posti dalla nuova esercitare il potere di revoca o modifica anche soltanto

normativa in tema di procedimento cautelare uniforme sulla base di un nuovo apprezzamento re melius

appare però preliminare affrontare le questioni perpensa della legittimità o della opportunità delle

riguardanti il potere del Giudice istruttore di revocare o disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale,

modificare i provvedimenti emanati dal presidente (6). con riferimento alle mere risultanze delle acquisizioni I provvedimenti temporanei appartengono alla processuali (11).categoria dei c.d. “provvedimenti determinativi”, Tale orientamento ha ricevuto adesione da parte della

emanati rebus sic stantibus in relazione alla sussistenza più avvertita giurisprudenza (12) che ora afferma come

di specifiche circostanze passibili di mutamento nel il G.I. possa esercitare il potere di revoca o modifica

tempo; da ciò l'intrinseca revisionabilità delle dell'ordinanza presidenziale anche solo sulla scorta di

statuizioni in essi contenute, in funzione una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto

dell'adeguamento del processo alla situazione reale. già noti al Presidente.L'art. 708 u.c. c.p.c. dispone a tal uopo che l'ordinanza L'interpretazione estensiva merita di essere condivisa

del presidente può essere revocata o modificata dal G.I. laddove si tenga presente che il presidente del

a norma dell'art. 177 c.p.c. “se si verificano mutamenti Tribunale emana i provvedimenti provvisori ed urgenti

nelle circostanze”. sulla base di una cognizione sommarissima e sovente Il tenore letterale della norma ha favorito un'iniziale sulla base delle sole dichiarazioni dei coniugi, essendo interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, quindi possibile che la successiva istruttoria riveli alla stregua della quale solo la sentenza che decideva l'esistenza oltre che di fatti non conosciuti anche di fatti sulla domanda di separazione personale poteva mal prospettati (13).modificare o revocare senza alcun limite i Per quanto concerne poi il richiamo all'art. 177 questo

provvedimenti presidenziali (anche nelle ipotesi trova giustificazione nell'attribuzione del potere di

precluse dall'art. 708 c.p.c.), mentre tale potere non revoca e modifica esclusivamente in capo al G.I.,

apparteneva al G.I., a meno che non fossero ancorché l'emanazione originaria del provvedimento

intervenute nel corso dell'istruttoria delle modifiche spetti al presidente. Da ciò consegue che l'impossibilità

relative alle circostanze su cui essi erano fondati.(7) di proporre reclamo a quest'ultimo.A tale orientamento se ne contrapponeva un altro, il Ha sollevato così dubbi l'individuazione dell'organo

quale partendo dall'assunto, allora pacifico in dottrina e legittimato alla revoca nel periodo intermedio tra

giurisprudenza, relativo alla non impugnabilità delle l'udienza presidenziale e l'udienza di comparizione

ordinanze presidenziali, sottolineava l'esigenza di dinanzi l'istruttore, come pure nelle fasi quiescenza del

apportare temperamenti interpretativi al dettato di cui procedimento (sospeso o interrotto). Secondo un

all'art. 708, 4° comma c.p.c., apparendo evidente primo orientamento la designazione del g.i. effettuata

come la rigida preclusione del riesame di merito delle contestualmente all'emanazione del provvedimento

ordinanze presidenziali da parte del G.I. si traducesse in spoglia il presidente di qualsiasi potere, cosicché da

un grave limitazione di tutela per le parti, per tutta la quel momento solo il G.I. potrà influire sui

durata della separazione. provvedimenti (14). In senso opposto altri autori Si ammetteva così che il G.I., anche in assenza di sostenevano che la competenza sarebbe spettata al circostanze sopravvenute, potesse revocare o presidente in base all'applicazione analogica dell'art. modificare i provvedimenti del presidente in caso di 673 c.p.c., 2° c. (15).necessità di precisazione o integrazione del loro Abrogata tale ultima norma dalla l. 353/90, secondo

contenuto (8), oppure laddove venissero riscontrati taluni la norma da applicarsi analogicamente nella

errori di fatto rilevabili ictu oculi dal contesto specie deve rinvenirsi nell'art. 669 quater, comma 2°

documentale o probatorio in genere (9), o ancora ove c.p.c. il quale dispone che il presidente deve

emergessero circostanze preesistenti, ma non portate a provvedere ai sensi dell'art. 669 ter e quindi designare il

conoscenza de l p re s iden te a l momen to magistrato cui affidare la trattazione della richiesta di

dell'emanazione dell'ordinanza (10). modifica. (16)Un contributo decisivo in senso contrario Il giudice istruttore, una volta nominato, esercita poi il

medesimo potere “ordinatorio” e d'urgenza del nell'interesse dei coniugi e della prole in corso di causa.Difatti, esclusi gli ordinari mezzi di impugnazione presidente, potendo così emettere ulteriori previsti per le sentenze, non appare proponibile il provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole e reclamo al collegio ex art. 178 c.p.c - stante la disciplina potendoli poi in seguito mutare o revocare ai sensi speciale delle ordinanze in questione e comunque il dell'art. 177 c.p.c.

Non è pacifica, invece, l'ammissibilità della pronuncia fatto che quel mezzo è riservato dalla norma solo ai

dei provvedimenti da parte del giudice istruttore nel provvedimenti che dichiarano l'estinzione del processo

caso in cui il presidente abbia omesso di provvedere - né il ricorso straordinario in Cassazione ai sensi

“nell'interesse dei coniugi e della prole” (17). dell'art. 111 Cost., difettando tali ordinanze dei

caratteri della definitività e decisorietà, potendo il loro 2. Limiti di efficacia dei provvedimenti contenuto essere messo in discussione per tutto il corso presidenziali e del g.i. oltre il giudizio, del giudizio di merito (22).applicabilità del procedimento di modifica Egualmente viene esclusa la possibilità di reclamo ai previsto dall'art. 710 c.p.c. sensi dell'art. 739 c.p.c. - mezzo di impugnazione

ordinario per i decreti in materia di volontaria Qualora il giudizio di separazione si estingua, l'art. 189 giurisdizione - pure da parte di coloro che attribuiscono 2° comma disp. att. c.p.c., in deroga all'art. 307 c.p.c., ai provvedimenti presidenziali natura volontaria. (23) dispone che l'ordinanza con la quale il Presidente del In giurisprudenza non è ritenuto ammissibile neanche il Tribunale o il giudice istruttore danno i provvedimenti regolamento di competenza atteso che in capo al provvisori “conserva la sua efficacia anche dopo presidente non sussiste una competenza in senso l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con proprio, tale da comportare il pronunciamento anche altro provvedimento emesso dal presidente o dal implicito sulla stessa rinvenibile nel provvedimento giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del presidenziale. (24)ricorso per separazione personale dei coniugi.”Autorevole dottrina ritiene tuttavia che gli eventuali vizi Stante tale ultrattività dei provvedimenti presidenziali e di legittimità dell'ordinanza che non sia dato rimuovere del G.I. si è discusso in dottrina se sia possibile chiedere all'interno del giudizio di separazione possano farsi la modifica delle suddette ordinanze mediante il valere o attraverso la disapplicazione o in autonoma procedimento di modifica previsto dall'art. 710 c.p.c. sede contenziosa (actio nullitatis) (25) ed anche per i provvedimenti conseguenti alla separazione dei attraverso l'opposizione all'esecuzione (26).coniugi (18), nella nuova formulazione risultante dopo Stando la questione in tali termini nel 1993, come visto la novella del 29 luglio 1998, oppure se si renda supra, è entrata in vigore la riforma del processo necessaria in ogni caso la proposizione di un nuovo cautelare uniforme che, in base all'art. 669- ricorso per separazione personale ai sensi dell'art. 706 quaterdecies, trova applicazione non solo ai c.p.c. (19) provvedimenti nominatim indicati (ovvero ai La questione recentemente ha ricevuto un nuovo provvedimenti di sequestro, d'urgenza, di denuncia di impulso, anche se di riflesso, dalla pronuncia delle nuova opera e danno temuto) ma anche, “in quanto Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la quale è compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti stato enunciato il principio secondo cui le parti possono dal codice civile e dalle leggi speciali”.ricorrere al procedimento camerale disciplinato Si è così posto in dottrina l'interrogativo se tale dall'art. 710 c.p.c. al fine di ottenere la modificazione disciplina, in base alla clausola di compatibilità dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole suddetta, sia applicabile - pure solo nella parte relativa conseguenti la separazione soltanto dopo il passaggio al reclamo avverso i provvedimenti cautelari in giudicato della sentenza che conclude quest'ultimo contemplato nell'art. 669 terdecies c.p.c. - ai giudizio (20).provvedimenti “nell'interesse dei coniugi e della prole” I commentatori hanno potuto dedurre da tale principio emanati sia dal presidente del Tribunale che dal giudice un rafforzamento della portata precettiva dell'art. 189 istruttore nel corso del procedimento di separazione disp. att. c.p.c. e quindi una conferma della tesi giudiziale.secondo la quale, nell'ipotesi in cui le parti dopo la Preliminarmente va precisato che sia la dottrina che la pronuncia dell'ordinanza presidenziale desistano dalla giurisprudenza non hanno ritenuto di ostacolo prosecuzione del giudizio e questo si estingua, l'unico all'esame della questione la lettera dell'art. 669 modo per ottenere la modifica delle condizioni di quaterdecies, nella parte in cui non fa riferimento ai separazione sarà ancora quello di proporre un nuovo procedimenti cautelari previsti nel codice di procedura ricorso. (21) civile diversi da quelli espressamente menzionati.

3. Impugnabilità delle ordinanze presidenziali La circostanza secondo la quale la lettera della norma

e del G.I.: i rimedi autonomi, in particolare il da ultimo richiamata estende l'applicazione del nuovo

reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rito ai soli provvedimenti cautelari previsti dal codice

civile e dalle leggi speciali, senza che siano menzionati i Nel silenzio della legge finora sia la dottrina che la

provvedimenti cautelari disciplinati dal codice di Giurisprudenza dominanti sono state ferme

procedura civile, non costituisce di per sé argomento nell'escludere la possibilità di esperire rimedi autonomi

decisivo al fine di escludere l'applicabilità di tale nuova avverso l'ordinanza presidenziale o del giudice

disciplina ai provvedimenti ex art. 708 c.p.c. Difatti le istruttore con le quali vengono adottati i provvedimenti

maggiori garanzie previste dal nuovo rito cautelare non

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potrebbero essere escluse solo sulla base della sopravvivono all'estinzione dello stesso ex art. 189

localizzazione di una misura cautelare nell'uno o disp. att. c.p.c. (31)Il provvedimento cautelare è modificabile e revocabile nell'altro codice o in singole leggi speciali. Inoltre, solo se si verificano mutamenti delle circostanze (art. aderendo alla prospettiva contraria, si addiverrebbe 669 - decies) laddove nel corso del giudizio di all'assurdo risultato che il nuovo rito, se non separazione la modificabilità e revocabilità dopo la l. incompatibi le, potrebbe applicarsi solo ai 74/87 (su cui supra) è incondizionata.provvedimenti presidenziali emanati nella fase Tali statuizioni della giurisprudenza di merito introduttiva del procedimento di divorzio, in quanto sembrerebbero però contrastare con le indicazioni previsti da una legge speciale (art. 4 l. 898/70), mentre della Corte di Cassazione (32): poiché la stessa ha dovrebbero escludersi per quelli emanati nel corso del costantemente ribadito che i provvedimenti ex art. 708 giudizio di separazione, che hanno la stessa natura, c.p.c. sono cautelari, logica avrebbe voluto che i struttura e funzione (27).provvedimenti positivi ex art. 708 c.p.c. (oltre che, in Superato in maniera pacifica il problema “letterale”, la tema di divorzio, gli omologhi provvedimenti ex art. 4 dottrina successiva all'entrata in vigore della riforma l.898/70) fossero automaticamente ritenuti reclamabili non ha adottato sul punto soluzioni univoche, (33).risultando però nettamente prevalente (28), anche In realtà se è vero che la qualificazione di presso la Giurisprudenza di merito (29), la tesi che, provvedimenti temporanei ed urgenti come “cautelari” escludendo la natura cautelare dei provvedimenti in funge da discrimine tra l'applicazione del nuovo rito questione, riteneva inapplicabile ai provvedimenti ex cautelare e la regolamentazione dei provvedimenti in art. 708 c.p.c. il procedimento uniforme descritto dagli esame in base alla normativa precedente, occorre pure art. 669 bis e seg., ed in particolare l'istituto del reclamo dare la giusta importanza alla valutazione di di cui all'art. 669 terdecies.compatibilità imposta positivamente dall'art. 669 Le ragioni principali di questa posizione vengono quaterdecies, dove il rapporto di compatibilità deve addotte prima ancora che nella clausola di essere inteso in generale come strumento per valutare compatibilità di cui all'art. 669 quaterdecies, su cui se le norme speciali siano o no abrogate dalla nuova infra, nell'assenza in tali provvedimenti del tratto di legge. cautelarità, pure ammesso dalla giurisprudenza Il problema posto da tale norma si inserisce quindi nella dominante della Cassazione, nonché da autorevole tematica della successione delle leggi nel tempo, dottrina. Esaminiamo quindi le caratteristiche del dovendosi preliminarmente analizzare il rapporto tra la provvedimento cautelare.disciplina anteriore (i provvedimenti cautelari Il provvedimento cautelare sommario secondo contenuti nel c.p.c., c.c. e leggi speciali) e la disciplina consolidata dottrina (30) è reso sulla base di una posteriore (il nuovo processo cautelare). valutazione meramente probabilistica dell'esistenza del A tale proposito autorevole dottrina (34) sostiene che in diritto che costituirà (o già costituisce) oggetto del tal caso non si debba far luogo all'applicazione del processo a cognizione piena (fumus boni iuris) ed è principio di specialità espresso nel brocardo “lex poste-diretto alla salvaguardia della situazione cautelanda dal rior generalis non derogat priori speciali”, dovendosi pericolo di un danno grave che può derivare all'attore a invece ricorrere alla regola che chiude l'art. 15 preleggi, causa della durata del processo a cognizione pieno; le per cui si ha abrogazione della legge anteriore quando sue caratteristiche principali sono la provvisorietà, la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla ossia l'inidoneità a costituire giudicato sul diritto legge anteriore.controverso, e la strumentalità rispetto al Tale collegamento tra l'art. 669 quaterdecies e l'ultima provvedimento definitivo reso all'esito del necessario parte dell'art.15 preleggi (35) consente di attribuire una procedimento a cognizione piena, di cui mira ad naturale efficacia abrogante alle disposizioni del assicurare l'utilità. procedimento cautelare, ponendosi la riserva di Quindi, secondo le tesi di coloro che sostengono compatibilità, nell'ottica del legislatore, come uno l'irreclamabilità dei provvedimenti in questione, le strumento di salvaguardia del principio di specialità, differenze fondamentali tra provvedimenti cautelari, per cui l'unico limite all'applicazione delle disposizioni caratterizzati dalla strumentalità, e provvedimenti ex comuni previste dagli art. 669 bis - 669 quaterdecies art. 708 c.p.c. sono:sarebbe l'esistenza di una disciplina speciale tale che la � il provvedimento cautelare non può essere emesso nuova norma sarebbe inidonea a mantenere integra la d'ufficio, a differenza dei provvedimenti in tema di funzionalità dello strumento cautelare a cui viene separazione;applicata.� il provvedimento cautelare diventa inefficace E' evidente quindi che la natura cautelare di un

qualora non venga iniziato nel termine stabilito il provvedimento non implica, di per sé, l'applicazione

procedimento di cognizione ordinaria (art. 669 totale o parziale, del nuovo processo cautelare, grazie

novies); nel giudizio di separazione, invece, la fase alla riserva di compatibilità suddetta; allo stesso modo

presidenziale è insita all'interno del giudizio di l'attribuzione ad un provvedimento di una natura

separazione;diversa da quella cautelare non è, in quanto tale, � il provvedimento cautelare diventa inefficace se il idonea ad escludere l'applicazione analogica di alcune

giudizio di cognizione si estingue, mentre i norme del nuovo rito, in particolare di quelle che

provvedimenti emessi nel corso di separazione ampliano le garanzie della parte (36).

Seguendo questo ragionamento parte della dottrina, difficilmente, quindi, potrebbe attualmente negarsi

pur attribuendo ai provvedimenti presidenziali natura l'applicabilità dello stesso principio in materia di

cautelare, giunge ad un giudizio di incompatibilità tra la provvedimenti nell'interesse del coniuge e della prole.Quanto alla sopravvivenza all'estinzione ex art. 189 disciplina contenuta negli art. 669 bis e ss. rispetto al disp. att. c.p.c., si sostiene che tale caratteristica, con regime dei provvedimenti presidenziali e del G.I. l'introduzione del divorzio prima e della separazione disciplinati dall'art. 708 c.p.c. (come modificato “per intollerabilità nella prosecuzione della dall'art. 4 l. div.), stante la caratteristica specialità dello convivenza” poi, ha perso del tutto la sua importanza stesso. (37) In particolare viene ritenuta importante al sia ai fini della sistematica del diritto che della realtà fine di ribadire la specialità dei provvedimenti ex art. applicativa dello stesso, avendo avuto rilevo in un 708 c.p.c. rispetto ai provvedimenti cautelari lo contesto socio - normativo del tutto diverso (44).caratteristica dell'incondizionata modificabilità e In tal senso, a fronte di coloro che fanno leva revocabilità degli stessi ad opera del giudice istruttore sull'ultrattività per negare la natura cautelare e il prevista dal combinato disposto degli art. 708 c.p.c. e 4 reclamo, si osserva inoltre che, mentre l'ultrattività l. 898/70 -vedi supra, sub d). Tale previsione, operava in passato soprattutto a favore dei determinando un valido ed ampio sistema di controllo provvedimenti del presidente e rappresenta ormai un per tali provvedimenti, renderebbe incompatibile lo fenomeno statisticamente irrilevante, il reclamo è una strumento del reclamo di cui all'art. 669 terdecies con la garanzia processuale (45) di cui i coniugi avvertono disciplina speciale già prevista per questi l'esigenza soprattutto di fronte alle ordinanze del provvedimenti, ove il reclamo produrrebbe l'effetto di giudice istruttore e quindi nella piena pendenza del assicurare una verifica già immediatamente attuabile processo. (46)tramite specifici rimedi ovvero di rinnovare una verifica Nonostante tali precisazioni le indicazioni della già attuata. (38)giurisprudenza di merito (47) più recente continuano a Ad ogni modo, indipendentemente dalle riflessioni vedere nell'art. 189 disp. att. c.p.c. un argomento sulla clausola di compatibilità, la giurisprudenza di testuale insuperabile a suffragio della mancanza nei merito (39), in ordine alla qualificazione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. del necessario provvedimenti temporanei ed urgenti come presupposto della strumentalità insito, invece, nei “cautelari”, ha sottolineato la natura “non vincolante” provvedimenti previsti dal nuovo processo cautelare. dell'elaborazione giurisprudenziale della Cassazione Secondo tale opinione il legislatore, prevedendo tale (40) in materia: difatti le citate pronunzie, enuncianti la strumentalità agli artt. 669 octies e novies (in base ai natura cautelare dei provvedimenti in questione, sono quali il provvedimento cautelare è destinato a perdere quasi tutte relative alla problematica della ripetibilità efficacia ove il processo a cognizione piena non sia delle somme percepite dal coniuge beneficiario instaurato nel termine perentorio fissato dalla legge o dell'assegno prima del passaggio in giudicato della dal giudice, nonché ove questo successivamente al suo sentenza che riduca o escluda tale diritto e non inizio si estingua, ovvero nel caso in cui con sentenza, affrontano ex professo la questione della inquadrabilità anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente o meno di tali provvedimenti tra quelli previsti nel il diritto a cautela del quale era stato concesso), nuovo processo cautelare. avrebbe avvertito la necessità di garantire sempre e Gli altri argomenti addotti dalla Giurisprudenza di comunque che il provvedimento cautelare venga merito a sostegno della tesi della mancanza del tratto “verificato” con pienezza di cognizione e che l'esistenza della cautelarità nei provvedimenti “temporanei ed del diritto sommariamente delibato venga confermato urgenti”, e quindi della irreclamabilità degli stessi, sono in sede di sentenza.stati sottoposti ad analisi critica da parte di una recente A fronte di ciò i provvedimenti presidenziali (o quelli e autorevole dottrina (41) che, anche alla luce delle successivi del giudice istruttore) continuano ad essere recenti sentenze di carattere additivo della Corte visti dalla Giurisprudenza di merito come non Costituzionale in materia di reclamo ex art. 669 strutturalmente collegati a quelli contenuti nella terdecies (42), ha ritenuto ammissibile, per lo meno in sentenza che definisce la separazione stante la via interpretativa, l'impugnabilità dei provvedimenti in peculiare disciplina contenuta nell'art. 189 disp. att. questione col reclamo cautelare.c.p.c. (48)In base a tale ultima opinione si mostrerebbero

par ticolarmente deboli gli argomenti della 4. Segue: l'ammissibilità del ricorso all'art. 700 giurisprudenza di merito relativi all'ufficiosità e c.p.c.

all'ultrattività dei provvedimenti “nell'interesse dei

coniugi e della prole”, laddove vengano considerati In dottrina si è talvolta ritenuto inammissibile il ricorso come caratteristiche tali da escludere la reclamabilità all'art. 700 c.p.c. per ottenere un riesame dei degli stessi ex art. 669 terdecies. provvedimenti temporanei ed urgenti a favore dei Quanto all'ufficiosità dei provvedimenti de quo appare coniugi e dei figli emanati dal presidente o dal G.I. nel decisiva la recente Giurisprudenza Costituzionale (43) corso del giudizio di separazione sulla base del rilievo la quale, con riferimento alla legittimità delle misure che il procedimento cautelare in questione rappresenta cautelari adottate ex art- 146 comma 3 l-. fall., ha un mezzo residuale, incompatibile con la previsione stabilito che tale caratteristica non è di ostacolo delle modifiche istruttorie dell'ordinanza presidenziale all'assoggettamento di quelle misure alle regole di cui ex art. 708 u.c (49)agli art. 669 bis ss. c.p.c. e, in particolare, al reclamo: Il testo della norma in questione prevede infatti che,

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potrebbero essere escluse solo sulla base della sopravvivono all'estinzione dello stesso ex art. 189

localizzazione di una misura cautelare nell'uno o disp. att. c.p.c. (31)Il provvedimento cautelare è modificabile e revocabile nell'altro codice o in singole leggi speciali. Inoltre, solo se si verificano mutamenti delle circostanze (art. aderendo alla prospettiva contraria, si addiverrebbe 669 - decies) laddove nel corso del giudizio di all'assurdo risultato che il nuovo rito, se non separazione la modificabilità e revocabilità dopo la l. incompatibi le, potrebbe applicarsi solo ai 74/87 (su cui supra) è incondizionata.provvedimenti presidenziali emanati nella fase Tali statuizioni della giurisprudenza di merito introduttiva del procedimento di divorzio, in quanto sembrerebbero però contrastare con le indicazioni previsti da una legge speciale (art. 4 l. 898/70), mentre della Corte di Cassazione (32): poiché la stessa ha dovrebbero escludersi per quelli emanati nel corso del costantemente ribadito che i provvedimenti ex art. 708 giudizio di separazione, che hanno la stessa natura, c.p.c. sono cautelari, logica avrebbe voluto che i struttura e funzione (27).provvedimenti positivi ex art. 708 c.p.c. (oltre che, in Superato in maniera pacifica il problema “letterale”, la tema di divorzio, gli omologhi provvedimenti ex art. 4 dottrina successiva all'entrata in vigore della riforma l.898/70) fossero automaticamente ritenuti reclamabili non ha adottato sul punto soluzioni univoche, (33).risultando però nettamente prevalente (28), anche In realtà se è vero che la qualificazione di presso la Giurisprudenza di merito (29), la tesi che, provvedimenti temporanei ed urgenti come “cautelari” escludendo la natura cautelare dei provvedimenti in funge da discrimine tra l'applicazione del nuovo rito questione, riteneva inapplicabile ai provvedimenti ex cautelare e la regolamentazione dei provvedimenti in art. 708 c.p.c. il procedimento uniforme descritto dagli esame in base alla normativa precedente, occorre pure art. 669 bis e seg., ed in particolare l'istituto del reclamo dare la giusta importanza alla valutazione di di cui all'art. 669 terdecies.compatibilità imposta positivamente dall'art. 669 Le ragioni principali di questa posizione vengono quaterdecies, dove il rapporto di compatibilità deve addotte prima ancora che nella clausola di essere inteso in generale come strumento per valutare compatibilità di cui all'art. 669 quaterdecies, su cui se le norme speciali siano o no abrogate dalla nuova infra, nell'assenza in tali provvedimenti del tratto di legge. cautelarità, pure ammesso dalla giurisprudenza Il problema posto da tale norma si inserisce quindi nella dominante della Cassazione, nonché da autorevole tematica della successione delle leggi nel tempo, dottrina. Esaminiamo quindi le caratteristiche del dovendosi preliminarmente analizzare il rapporto tra la provvedimento cautelare.disciplina anteriore (i provvedimenti cautelari Il provvedimento cautelare sommario secondo contenuti nel c.p.c., c.c. e leggi speciali) e la disciplina consolidata dottrina (30) è reso sulla base di una posteriore (il nuovo processo cautelare). valutazione meramente probabilistica dell'esistenza del A tale proposito autorevole dottrina (34) sostiene che in diritto che costituirà (o già costituisce) oggetto del tal caso non si debba far luogo all'applicazione del processo a cognizione piena (fumus boni iuris) ed è principio di specialità espresso nel brocardo “lex poste-diretto alla salvaguardia della situazione cautelanda dal rior generalis non derogat priori speciali”, dovendosi pericolo di un danno grave che può derivare all'attore a invece ricorrere alla regola che chiude l'art. 15 preleggi, causa della durata del processo a cognizione pieno; le per cui si ha abrogazione della legge anteriore quando sue caratteristiche principali sono la provvisorietà, la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla ossia l'inidoneità a costituire giudicato sul diritto legge anteriore.controverso, e la strumentalità rispetto al Tale collegamento tra l'art. 669 quaterdecies e l'ultima provvedimento definitivo reso all'esito del necessario parte dell'art.15 preleggi (35) consente di attribuire una procedimento a cognizione piena, di cui mira ad naturale efficacia abrogante alle disposizioni del assicurare l'utilità. procedimento cautelare, ponendosi la riserva di Quindi, secondo le tesi di coloro che sostengono compatibilità, nell'ottica del legislatore, come uno l'irreclamabilità dei provvedimenti in questione, le strumento di salvaguardia del principio di specialità, differenze fondamentali tra provvedimenti cautelari, per cui l'unico limite all'applicazione delle disposizioni caratterizzati dalla strumentalità, e provvedimenti ex comuni previste dagli art. 669 bis - 669 quaterdecies art. 708 c.p.c. sono:sarebbe l'esistenza di una disciplina speciale tale che la � il provvedimento cautelare non può essere emesso nuova norma sarebbe inidonea a mantenere integra la d'ufficio, a differenza dei provvedimenti in tema di funzionalità dello strumento cautelare a cui viene separazione;applicata.� il provvedimento cautelare diventa inefficace E' evidente quindi che la natura cautelare di un

qualora non venga iniziato nel termine stabilito il provvedimento non implica, di per sé, l'applicazione

procedimento di cognizione ordinaria (art. 669 totale o parziale, del nuovo processo cautelare, grazie

novies); nel giudizio di separazione, invece, la fase alla riserva di compatibilità suddetta; allo stesso modo

presidenziale è insita all'interno del giudizio di l'attribuzione ad un provvedimento di una natura

separazione;diversa da quella cautelare non è, in quanto tale, � il provvedimento cautelare diventa inefficace se il idonea ad escludere l'applicazione analogica di alcune

giudizio di cognizione si estingue, mentre i norme del nuovo rito, in particolare di quelle che

provvedimenti emessi nel corso di separazione ampliano le garanzie della parte (36).

Seguendo questo ragionamento parte della dottrina, difficilmente, quindi, potrebbe attualmente negarsi

pur attribuendo ai provvedimenti presidenziali natura l'applicabilità dello stesso principio in materia di

cautelare, giunge ad un giudizio di incompatibilità tra la provvedimenti nell'interesse del coniuge e della prole.Quanto alla sopravvivenza all'estinzione ex art. 189 disciplina contenuta negli art. 669 bis e ss. rispetto al disp. att. c.p.c., si sostiene che tale caratteristica, con regime dei provvedimenti presidenziali e del G.I. l'introduzione del divorzio prima e della separazione disciplinati dall'art. 708 c.p.c. (come modificato “per intollerabilità nella prosecuzione della dall'art. 4 l. div.), stante la caratteristica specialità dello convivenza” poi, ha perso del tutto la sua importanza stesso. (37) In particolare viene ritenuta importante al sia ai fini della sistematica del diritto che della realtà fine di ribadire la specialità dei provvedimenti ex art. applicativa dello stesso, avendo avuto rilevo in un 708 c.p.c. rispetto ai provvedimenti cautelari lo contesto socio - normativo del tutto diverso (44).caratteristica dell'incondizionata modificabilità e In tal senso, a fronte di coloro che fanno leva revocabilità degli stessi ad opera del giudice istruttore sull'ultrattività per negare la natura cautelare e il prevista dal combinato disposto degli art. 708 c.p.c. e 4 reclamo, si osserva inoltre che, mentre l'ultrattività l. 898/70 -vedi supra, sub d). Tale previsione, operava in passato soprattutto a favore dei determinando un valido ed ampio sistema di controllo provvedimenti del presidente e rappresenta ormai un per tali provvedimenti, renderebbe incompatibile lo fenomeno statisticamente irrilevante, il reclamo è una strumento del reclamo di cui all'art. 669 terdecies con la garanzia processuale (45) di cui i coniugi avvertono disciplina speciale già prevista per questi l'esigenza soprattutto di fronte alle ordinanze del provvedimenti, ove il reclamo produrrebbe l'effetto di giudice istruttore e quindi nella piena pendenza del assicurare una verifica già immediatamente attuabile processo. (46)tramite specifici rimedi ovvero di rinnovare una verifica Nonostante tali precisazioni le indicazioni della già attuata. (38)giurisprudenza di merito (47) più recente continuano a Ad ogni modo, indipendentemente dalle riflessioni vedere nell'art. 189 disp. att. c.p.c. un argomento sulla clausola di compatibilità, la giurisprudenza di testuale insuperabile a suffragio della mancanza nei merito (39), in ordine alla qualificazione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. del necessario provvedimenti temporanei ed urgenti come presupposto della strumentalità insito, invece, nei “cautelari”, ha sottolineato la natura “non vincolante” provvedimenti previsti dal nuovo processo cautelare. dell'elaborazione giurisprudenziale della Cassazione Secondo tale opinione il legislatore, prevedendo tale (40) in materia: difatti le citate pronunzie, enuncianti la strumentalità agli artt. 669 octies e novies (in base ai natura cautelare dei provvedimenti in questione, sono quali il provvedimento cautelare è destinato a perdere quasi tutte relative alla problematica della ripetibilità efficacia ove il processo a cognizione piena non sia delle somme percepite dal coniuge beneficiario instaurato nel termine perentorio fissato dalla legge o dell'assegno prima del passaggio in giudicato della dal giudice, nonché ove questo successivamente al suo sentenza che riduca o escluda tale diritto e non inizio si estingua, ovvero nel caso in cui con sentenza, affrontano ex professo la questione della inquadrabilità anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente o meno di tali provvedimenti tra quelli previsti nel il diritto a cautela del quale era stato concesso), nuovo processo cautelare. avrebbe avvertito la necessità di garantire sempre e Gli altri argomenti addotti dalla Giurisprudenza di comunque che il provvedimento cautelare venga merito a sostegno della tesi della mancanza del tratto “verificato” con pienezza di cognizione e che l'esistenza della cautelarità nei provvedimenti “temporanei ed del diritto sommariamente delibato venga confermato urgenti”, e quindi della irreclamabilità degli stessi, sono in sede di sentenza.stati sottoposti ad analisi critica da parte di una recente A fronte di ciò i provvedimenti presidenziali (o quelli e autorevole dottrina (41) che, anche alla luce delle successivi del giudice istruttore) continuano ad essere recenti sentenze di carattere additivo della Corte visti dalla Giurisprudenza di merito come non Costituzionale in materia di reclamo ex art. 669 strutturalmente collegati a quelli contenuti nella terdecies (42), ha ritenuto ammissibile, per lo meno in sentenza che definisce la separazione stante la via interpretativa, l'impugnabilità dei provvedimenti in peculiare disciplina contenuta nell'art. 189 disp. att. questione col reclamo cautelare.c.p.c. (48)In base a tale ultima opinione si mostrerebbero

par ticolarmente deboli gli argomenti della 4. Segue: l'ammissibilità del ricorso all'art. 700 giurisprudenza di merito relativi all'ufficiosità e c.p.c.

all'ultrattività dei provvedimenti “nell'interesse dei

coniugi e della prole”, laddove vengano considerati In dottrina si è talvolta ritenuto inammissibile il ricorso come caratteristiche tali da escludere la reclamabilità all'art. 700 c.p.c. per ottenere un riesame dei degli stessi ex art. 669 terdecies. provvedimenti temporanei ed urgenti a favore dei Quanto all'ufficiosità dei provvedimenti de quo appare coniugi e dei figli emanati dal presidente o dal G.I. nel decisiva la recente Giurisprudenza Costituzionale (43) corso del giudizio di separazione sulla base del rilievo la quale, con riferimento alla legittimità delle misure che il procedimento cautelare in questione rappresenta cautelari adottate ex art- 146 comma 3 l-. fall., ha un mezzo residuale, incompatibile con la previsione stabilito che tale caratteristica non è di ostacolo delle modifiche istruttorie dell'ordinanza presidenziale all'assoggettamento di quelle misure alle regole di cui ex art. 708 u.c (49)agli art. 669 bis ss. c.p.c. e, in particolare, al reclamo: Il testo della norma in questione prevede infatti che,

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fuori dai casi già previsti dal codice di procedura civile mantenimento, visite del genitore non affidatario,

nelle parti dedicate ai singoli procedimenti sommari, amministrazione dei beni) e per il coniuge

“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo (mantenimento, alimenti), così come l'assegnazione

occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, della casa familiare e i mezzi di garanzia.La casistica dei mutamenti di circostanze o fatti nuovi questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e idonei a giustificare la revisione dei provvedimenti è irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i abbastanza ampia. In particolare, per quanto riguarda provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le gli aspetti patrimoniali tra coniugi, sono ritenute valide circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente condizioni per la modifica, il mutamento delle gli effetti della decisione sul merito.”

Inoltre, considerato che successivamente alla modifica condizioni economiche, sia del beneficiario che

dell'art. 8, 4° comma ad opera della l. 74/87 (su cui vedi dell'obbligato. Così si ritiene che il beneficiario

supra) il g.i. ha acquistato la capacità di modificare o dell'assegno di mantenimento possa chiedere una

r e v o c a r e l ' o r d i n a n z a p r e s i d e n z i a l e maggiorazione dello stesso se abbia perduto una parte

incondizionatamente senza essere legato al requisito del reddito originario, oppure se il variato potere

del mutamento del le c i rcostanze, la tes i d'acquisto della moneta determini una modifica

dell'inammissibilità del ricorso all'art. 700 c.p.c. risulta dell'obbligazione di mantenimento, e non sia stata

attualmente rafforzata nei suoi presupposti. (50) prevista una forma di indicizzazione dell'assegno. La Giurisprudenza di merito in passato si è espressa D'altra parte l'obbligato potrà chiedere che l'importo invece nel senso di ammettere il ricorso ex art. 700 dell'assegno sia ridotto se si sono sensibilmente deterio-c.p.c., ritenendo che la ratio del provvedimento in rate le sue condizioni economiche o se sono migliorate questione fosse differente rispetto a quella dei quelle del beneficiario.provvedimento ex art. 708: da un lato vi sarebbe In tal senso si è affermato presso dottrina e

un'esigenza cautelare, che richiede un'anticipazione giurisprudenza (55) che i “giustificati motivi”, la cui

del giudizio e può totalmente prescindere dal sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni

contenuto dell'ordinanza presidenziale, dall'altro la adottate in sede di separazione dei coniugi, non sono

situazione contingente, momentanea della famiglia, ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di

indipendentemente dal giudizio definitivo. (51) un cespite o di un'attività produttiva di reddito,

restando da dimostrare che la perdita medesima si sia 5. Modificazione dei provvedimenti di tradotta in una riduzione delle complessive risorse separazione (profili sostanziali) economiche.

Sempre la Cassazione ha affermato che il notevole Gli art. 155, 8° comma, e 155,7° comma, prevedono la incremento dei redditi di uno dei coniugi, verificatosi possibilità di modifica dei provvedimenti per i figli e per successivamente alla separazione, può giustificare il coniuge.l 'accogl imento del la r ichiesta di modif ica I provvedimenti disposti dal giudice in materia di dell'ammontare dell'assegno da questi dovuto all'altro separazione sono sottoposti alla clausola rebus sic coniuge, in quanto durante la separazione personale stantibus, sono, cioè, sempre modificabili o revocabili non viene meno la solidarietà economica che lega i allorché si verifichi un mutamento obiettivo della coniugi durante il matrimonio e che comporta la situazione di fatto esistente al momento della condivisione delle reciproche fortune nel corso della decisione, tale che le determinazioni precedentemente convivenza. (56)assunte non appaiono più adeguate alla nuova Secondo parte della dottrina la revisione può essere situazione. (52)disposta anche per il mutamento di condizioni Dal punto di vista processuale i provvedimenti in personali, quali l'età, la salute o altre esigenze questione costituiscono un eccezione agli effetti particolari.preclusivi del giudicato, resa opportuna dal continuo

evolvere dei rapporti tra i coniugi e tra essi e i figli.6. Modificazione dei provvedimenti in tema di

L'art. 155 u.c., c.c., là dove ammette i coniugi a separazione giudiziale (Profili Processuali)

chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti art.710 c.p.c.

riguardanti la prole, non richiama la necessità di

circostanze sopravvenute, tali da giustificare la Dopo numerosi contrasti giurisprudenziali tra chi revisione, mentre alla sussistenza di “giustificati motivi” sosteneva l'implicita abrogazione dell'art. 710 c.p.c. appare subordinata la revoca o modifica dei (che prevedeva il rito contenzioso ordinario) in seguito provvedimenti relativi ai coniugi ex art. 156 c.c. u.c. La all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia differente formulazione della norma non è apparsa (l. 151/75) e chi lo riteneva ancora vigente, il legislatore rilevante, comunque trattandosi in entrambi i casi di è intervenuto a comporre i contrasti: la legge del provvedimenti rebus sic stantibus (53) e potendosi 29.7.1988 , n. 331, riformulando totalmente l'art. 710 quindi ritenere l'espressione “giustificati motivi” c.p.c., stabilisce ora al 1° comma che la modifica dei equivalente a quella di circostanze sopravvenute che provvedimenti riguardanti il coniuge e la prole si chiede determinino un mutamento della situazione di fatto con le forme del procedimento in Camera di Consiglio preesistente. (54) (57).I provvedimenti suscettibili di modifica sono quelli Quanto al rapporto tra il giudizio d'appello della assunti in sede di separazione giudiziale per i figli, su cui sentenza di separazione e quello relativo alla sua infra, (affidamento, misura e modalità del contributo al modifica, le sezioni Unite della Corte di Cassazione

(58) hanno affermato che i coniugi possono provvedimento, sia richiesto un intervento ablativo o

domandare la modificazione dei provvedimenti limitativo della potestà genitoriale a norma degli art.

contenuti nella sentenza solo dopo il passaggio in 330 e 333 c.c. Tale orientamento è fondato

giudicato delle pronunce (accessorie e principali) di sull'interpretazione dell'art. 38 disp. att. c.c., il quale

separazione, quale evento che costituisce presupposto solo in queste ipotesi sembrerebbe individuare una

processuale in senso tecnico e non condizione attribuzione di competenza al giudice minorile. (66)Per quanto concerne le altre problematiche relative al dell'azione. Ciò vuol dire che, a giudizio delle Sezioni procedimento di modifica delle condizioni della Unite, perché possa instaurarsi il procedimento di separazione, il secondo e terzo comma dell'art. 710 modifica, la sentenza che pronuncia la separazione e c.p.c. dispongono che “Il tribunale, sentite le parti, contestualmente statuisce circa gli effetti della stessa, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori quanto alla prole ed ai coniugi, deve essere non più e può delegare per l'assunzione uno dei suoi suscettibile di impugnazione e che in relazione a tale componenti.momento di definitività (e da tale momento) sia Ove i l p roced imen to non pos sa e s se re riscontrabile la sopravvenienza di nuove circostanze.immediatamente definito, il Tribunale può adottare L'adozione del rito camerale comporta l'applicazione provvedimenti provvisori e può ulteriormente degli art. 737 ss. c.p.c., ove non derogati dalle modificarne il contenuto nel corso del procedimento.”disposizioni dell'art. 710 c.p.c.: quindi la domanda dei Al riguardo si è rilevato come preoccupazione coniugi diretta ad ottenere la modificazione dei garantistiche (67) abbiano indotto il legislatore ad provvedimenti riguardanti gli stessi coniugi e la prole va adottare le forme del procedimento camerale tipico, proposta con ricorso (59) al Tribunale competente contemplando l'instaurazione del contraddittorio e territorialmente.l'eventualità di un'istruttoria.Al riguardo c'è da rilevare che il contrasto di opinioni In seguito all'intervento della Corte Costituzionale, poi, giurisprudenziali e dottrinari sull'applicabilità o meno, è obbligatorio l'intervento del P. M. almeno nei giudizi nel silenzio della legge, dei criteri ex art. 706 c.p.c. - per per la modifica dei provvedimenti riguardanti i figli. cui competente è il Tribunale del luogo di residenza del (68)convenuto - sembra risolto da una recente pronuncia Con riguardo all'attività istruttoria (diversa della Corte di Cassazione, secondo cui debbono dall'assunzione di sommarie informazioni ex art. 738 applicarsi gli ordinari criteri ex art. 18 ss. c.p.c. anche c.p.c.) , l'unica differenza rispetto al regime ordinario è dopo la modifica introduttiva del rito camerale. (60)la possibilità di delegare ad un membro del collegio Quanto alla competenza per materia si è lungamente “l'assunzione dei mezzi di prova”, rimanendo dibattuto in dottrina e giurisprudenza in relazione al “l'ammissione” riservata al Collegio. problema, non risolto dalla legge di riforma del 1988, I Provvedimenti provvisori, di provenienza collegiale, se la competenza per la revisione dei provvedimenti sono emanati allorché il procedimento non possa relativi alla prole spetti, in tutto o in parte, al Tribunale essere immediatamente definito. per i minorenni, ovvero al Tribunale ordinario.La riforma del 1988 non offre alcun elemento né per Difatti nel silenzio del legislatore (l'art. 38 disp. att. c.c. cogliere la natura dei suddetti provvedimenti né per nell'indicare i provvedimenti di competenza del determinare le forme del provvedimento conclusivo Tribunale minorile non ha fatto espresso riferimento ai del procedimento in esame. provvedimenti de quibus) la Giurisprudenza della Per quanto concerne i provvedimenti provvisori la Suprema Corte ha assunto una molteplicità di dottrina (69) ritiene in maniera unanime che la loro orientamenti. Infatti in un primo gruppo di pronunce funzione, in tutto analoga a quella dei provvedimenti (61) essa ha affermato la competenza per il Tribunale presidenziali ex art. 708 c.p.c., implichi la medesima dei Minorenni in ogni ipotesi di provvedimenti relativi natura e disciplina (nel senso sia dell'efficacia esecutiva all'affidamento dei figli o a questo connessi, qualunque e sia dell'ultrattività). In tal senso si è ritenuto (70), fosse il suo contenuto.prima dell'entrata in vigore della l. 353/90, che essi non In un secondo gruppo di sentenze invece , la Suprema siano assoggettabili a reclamo, ma siano solo revocabili Corte ha distinto fra la revisione delle condizioni rela-e modificabili come espressamente previsto, e perdano tive all'affidamento della prole, di competenza del la loro validità ed efficacia (anche esecutiva) con la Tribunale per i minorenni (62), e revisione delle pronuncia decisoria finale. condizioni relative al mantenimento, di competenza del Tuttavia, successivamente all'entrata in vigore del Tribunale ordinario (63).procedimento cautelare uniforme, anche in questa Secondo un terzo indirizzo (64), poi, il tribunale sede si è posto il problema della compatibilità tra ordinario doveva considerarsi competente per la provvedimenti provvisori e regime della reclamabilità modificazione di tutti i provvedimenti concernenti previsto dall'art. 669 terdecies, questione che ha l'affidamento della prole. trovato in diversi autori una soluzione positiva.Sono giunte, infine, a comporre il contrasto Difatti, da un lato, la totale assimilazione dei giurisprudenziale le Sezioni Unite della Cassazione le provvedimenti provvisori ex art. 710 3° co. c.p.c. a quali, con due sentenze (65) hanno, da un lato, stabilito quelli previsti dall'art. 708 c.p.c. ha condotto parte della la competenza del giudice ordinario in materia di dottrina, favorevole alla tesi della reclamabilità dei provvedimenti riguardo la prole, e, dall'altro, hanno provvedimenti presidenziali, a sostenere che avverso i affermato sussistere la competenza del tribunale per i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal minorenni solo quando, quale causa della revisione del

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fuori dai casi già previsti dal codice di procedura civile mantenimento, visite del genitore non affidatario,

nelle parti dedicate ai singoli procedimenti sommari, amministrazione dei beni) e per il coniuge

“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo (mantenimento, alimenti), così come l'assegnazione

occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, della casa familiare e i mezzi di garanzia.La casistica dei mutamenti di circostanze o fatti nuovi questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e idonei a giustificare la revisione dei provvedimenti è irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i abbastanza ampia. In particolare, per quanto riguarda provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le gli aspetti patrimoniali tra coniugi, sono ritenute valide circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente condizioni per la modifica, il mutamento delle gli effetti della decisione sul merito.”

Inoltre, considerato che successivamente alla modifica condizioni economiche, sia del beneficiario che

dell'art. 8, 4° comma ad opera della l. 74/87 (su cui vedi dell'obbligato. Così si ritiene che il beneficiario

supra) il g.i. ha acquistato la capacità di modificare o dell'assegno di mantenimento possa chiedere una

r e v o c a r e l ' o r d i n a n z a p r e s i d e n z i a l e maggiorazione dello stesso se abbia perduto una parte

incondizionatamente senza essere legato al requisito del reddito originario, oppure se il variato potere

del mutamento del le c i rcostanze, la tes i d'acquisto della moneta determini una modifica

dell'inammissibilità del ricorso all'art. 700 c.p.c. risulta dell'obbligazione di mantenimento, e non sia stata

attualmente rafforzata nei suoi presupposti. (50) prevista una forma di indicizzazione dell'assegno. La Giurisprudenza di merito in passato si è espressa D'altra parte l'obbligato potrà chiedere che l'importo invece nel senso di ammettere il ricorso ex art. 700 dell'assegno sia ridotto se si sono sensibilmente deterio-c.p.c., ritenendo che la ratio del provvedimento in rate le sue condizioni economiche o se sono migliorate questione fosse differente rispetto a quella dei quelle del beneficiario.provvedimento ex art. 708: da un lato vi sarebbe In tal senso si è affermato presso dottrina e

un'esigenza cautelare, che richiede un'anticipazione giurisprudenza (55) che i “giustificati motivi”, la cui

del giudizio e può totalmente prescindere dal sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni

contenuto dell'ordinanza presidenziale, dall'altro la adottate in sede di separazione dei coniugi, non sono

situazione contingente, momentanea della famiglia, ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di

indipendentemente dal giudizio definitivo. (51) un cespite o di un'attività produttiva di reddito,

restando da dimostrare che la perdita medesima si sia 5. Modificazione dei provvedimenti di tradotta in una riduzione delle complessive risorse separazione (profili sostanziali) economiche.

Sempre la Cassazione ha affermato che il notevole Gli art. 155, 8° comma, e 155,7° comma, prevedono la incremento dei redditi di uno dei coniugi, verificatosi possibilità di modifica dei provvedimenti per i figli e per successivamente alla separazione, può giustificare il coniuge.l 'accogl imento del la r ichiesta di modif ica I provvedimenti disposti dal giudice in materia di dell'ammontare dell'assegno da questi dovuto all'altro separazione sono sottoposti alla clausola rebus sic coniuge, in quanto durante la separazione personale stantibus, sono, cioè, sempre modificabili o revocabili non viene meno la solidarietà economica che lega i allorché si verifichi un mutamento obiettivo della coniugi durante il matrimonio e che comporta la situazione di fatto esistente al momento della condivisione delle reciproche fortune nel corso della decisione, tale che le determinazioni precedentemente convivenza. (56)assunte non appaiono più adeguate alla nuova Secondo parte della dottrina la revisione può essere situazione. (52)disposta anche per il mutamento di condizioni Dal punto di vista processuale i provvedimenti in personali, quali l'età, la salute o altre esigenze questione costituiscono un eccezione agli effetti particolari.preclusivi del giudicato, resa opportuna dal continuo

evolvere dei rapporti tra i coniugi e tra essi e i figli.6. Modificazione dei provvedimenti in tema di

L'art. 155 u.c., c.c., là dove ammette i coniugi a separazione giudiziale (Profili Processuali)

chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti art.710 c.p.c.

riguardanti la prole, non richiama la necessità di

circostanze sopravvenute, tali da giustificare la Dopo numerosi contrasti giurisprudenziali tra chi revisione, mentre alla sussistenza di “giustificati motivi” sosteneva l'implicita abrogazione dell'art. 710 c.p.c. appare subordinata la revoca o modifica dei (che prevedeva il rito contenzioso ordinario) in seguito provvedimenti relativi ai coniugi ex art. 156 c.c. u.c. La all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia differente formulazione della norma non è apparsa (l. 151/75) e chi lo riteneva ancora vigente, il legislatore rilevante, comunque trattandosi in entrambi i casi di è intervenuto a comporre i contrasti: la legge del provvedimenti rebus sic stantibus (53) e potendosi 29.7.1988 , n. 331, riformulando totalmente l'art. 710 quindi ritenere l'espressione “giustificati motivi” c.p.c., stabilisce ora al 1° comma che la modifica dei equivalente a quella di circostanze sopravvenute che provvedimenti riguardanti il coniuge e la prole si chiede determinino un mutamento della situazione di fatto con le forme del procedimento in Camera di Consiglio preesistente. (54) (57).I provvedimenti suscettibili di modifica sono quelli Quanto al rapporto tra il giudizio d'appello della assunti in sede di separazione giudiziale per i figli, su cui sentenza di separazione e quello relativo alla sua infra, (affidamento, misura e modalità del contributo al modifica, le sezioni Unite della Corte di Cassazione

(58) hanno affermato che i coniugi possono provvedimento, sia richiesto un intervento ablativo o

domandare la modificazione dei provvedimenti limitativo della potestà genitoriale a norma degli art.

contenuti nella sentenza solo dopo il passaggio in 330 e 333 c.c. Tale orientamento è fondato

giudicato delle pronunce (accessorie e principali) di sull'interpretazione dell'art. 38 disp. att. c.c., il quale

separazione, quale evento che costituisce presupposto solo in queste ipotesi sembrerebbe individuare una

processuale in senso tecnico e non condizione attribuzione di competenza al giudice minorile. (66)Per quanto concerne le altre problematiche relative al dell'azione. Ciò vuol dire che, a giudizio delle Sezioni procedimento di modifica delle condizioni della Unite, perché possa instaurarsi il procedimento di separazione, il secondo e terzo comma dell'art. 710 modifica, la sentenza che pronuncia la separazione e c.p.c. dispongono che “Il tribunale, sentite le parti, contestualmente statuisce circa gli effetti della stessa, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori quanto alla prole ed ai coniugi, deve essere non più e può delegare per l'assunzione uno dei suoi suscettibile di impugnazione e che in relazione a tale componenti.momento di definitività (e da tale momento) sia Ove i l p roced imen to non pos sa e s se re riscontrabile la sopravvenienza di nuove circostanze.immediatamente definito, il Tribunale può adottare L'adozione del rito camerale comporta l'applicazione provvedimenti provvisori e può ulteriormente degli art. 737 ss. c.p.c., ove non derogati dalle modificarne il contenuto nel corso del procedimento.”disposizioni dell'art. 710 c.p.c.: quindi la domanda dei Al riguardo si è rilevato come preoccupazione coniugi diretta ad ottenere la modificazione dei garantistiche (67) abbiano indotto il legislatore ad provvedimenti riguardanti gli stessi coniugi e la prole va adottare le forme del procedimento camerale tipico, proposta con ricorso (59) al Tribunale competente contemplando l'instaurazione del contraddittorio e territorialmente.l'eventualità di un'istruttoria.Al riguardo c'è da rilevare che il contrasto di opinioni In seguito all'intervento della Corte Costituzionale, poi, giurisprudenziali e dottrinari sull'applicabilità o meno, è obbligatorio l'intervento del P. M. almeno nei giudizi nel silenzio della legge, dei criteri ex art. 706 c.p.c. - per per la modifica dei provvedimenti riguardanti i figli. cui competente è il Tribunale del luogo di residenza del (68)convenuto - sembra risolto da una recente pronuncia Con riguardo all'attività istruttoria (diversa della Corte di Cassazione, secondo cui debbono dall'assunzione di sommarie informazioni ex art. 738 applicarsi gli ordinari criteri ex art. 18 ss. c.p.c. anche c.p.c.) , l'unica differenza rispetto al regime ordinario è dopo la modifica introduttiva del rito camerale. (60)la possibilità di delegare ad un membro del collegio Quanto alla competenza per materia si è lungamente “l'assunzione dei mezzi di prova”, rimanendo dibattuto in dottrina e giurisprudenza in relazione al “l'ammissione” riservata al Collegio. problema, non risolto dalla legge di riforma del 1988, I Provvedimenti provvisori, di provenienza collegiale, se la competenza per la revisione dei provvedimenti sono emanati allorché il procedimento non possa relativi alla prole spetti, in tutto o in parte, al Tribunale essere immediatamente definito. per i minorenni, ovvero al Tribunale ordinario.La riforma del 1988 non offre alcun elemento né per Difatti nel silenzio del legislatore (l'art. 38 disp. att. c.c. cogliere la natura dei suddetti provvedimenti né per nell'indicare i provvedimenti di competenza del determinare le forme del provvedimento conclusivo Tribunale minorile non ha fatto espresso riferimento ai del procedimento in esame. provvedimenti de quibus) la Giurisprudenza della Per quanto concerne i provvedimenti provvisori la Suprema Corte ha assunto una molteplicità di dottrina (69) ritiene in maniera unanime che la loro orientamenti. Infatti in un primo gruppo di pronunce funzione, in tutto analoga a quella dei provvedimenti (61) essa ha affermato la competenza per il Tribunale presidenziali ex art. 708 c.p.c., implichi la medesima dei Minorenni in ogni ipotesi di provvedimenti relativi natura e disciplina (nel senso sia dell'efficacia esecutiva all'affidamento dei figli o a questo connessi, qualunque e sia dell'ultrattività). In tal senso si è ritenuto (70), fosse il suo contenuto.prima dell'entrata in vigore della l. 353/90, che essi non In un secondo gruppo di sentenze invece , la Suprema siano assoggettabili a reclamo, ma siano solo revocabili Corte ha distinto fra la revisione delle condizioni rela-e modificabili come espressamente previsto, e perdano tive all'affidamento della prole, di competenza del la loro validità ed efficacia (anche esecutiva) con la Tribunale per i minorenni (62), e revisione delle pronuncia decisoria finale. condizioni relative al mantenimento, di competenza del Tuttavia, successivamente all'entrata in vigore del Tribunale ordinario (63).procedimento cautelare uniforme, anche in questa Secondo un terzo indirizzo (64), poi, il tribunale sede si è posto il problema della compatibilità tra ordinario doveva considerarsi competente per la provvedimenti provvisori e regime della reclamabilità modificazione di tutti i provvedimenti concernenti previsto dall'art. 669 terdecies, questione che ha l'affidamento della prole. trovato in diversi autori una soluzione positiva.Sono giunte, infine, a comporre il contrasto Difatti, da un lato, la totale assimilazione dei giurisprudenziale le Sezioni Unite della Cassazione le provvedimenti provvisori ex art. 710 3° co. c.p.c. a quali, con due sentenze (65) hanno, da un lato, stabilito quelli previsti dall'art. 708 c.p.c. ha condotto parte della la competenza del giudice ordinario in materia di dottrina, favorevole alla tesi della reclamabilità dei provvedimenti riguardo la prole, e, dall'altro, hanno provvedimenti presidenziali, a sostenere che avverso i affermato sussistere la competenza del tribunale per i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal minorenni solo quando, quale causa della revisione del

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Collegio in sede di modifica delle pronunce di sulla possibilità di riconoscere efficacia di giudicato,

separazione sia esperibile il reclamo ex art. 669 pure solo rebus sic stantibus, ai provvedimenti resi ai

terdecies (71); dall'altro sono invece le evidenti sensi dell'art. 155 c.c.In tal senso già in precedenza un'opinione (79) differenze tra le due fattispecie a far ammettere il reputava che, con riguardo alle sole disposizioni in reclamo solo nel caso dei provvedimenti provvisori ex ordine all'affidamento della prole e all'esercizio della art. 710 c.p.c., poiché questi ultimi, a differenza dei potestà, avrebbe dovuto optarsi per l'applicabilità dello provvedimenti presidenziali, presenterebbero sia ius poenitendi previsto dall'art. 742 c.p.c. e pertanto funzione che struttura essenzialmente cautelare. (72)

Anche la Giurisprudenza di merito (73), argomentando pe r l a mod i f i c ab i l i t à i n ogn i t empo e

dalla natura cautelare dei provvedimenti in questione, indipendentemente dal sopravvenire di nuove

ha statuito nel senso della loro assoggettabilità a circostanze dei provvedimenti, rimanendo esclusa la

reclamo, stabilendo che, nella specie, competente a ricorribilità per Cassazione.

decidere del reclamo sia la Corte d'Appello, quale 7. Il procedimento d'appello: il nuovo rito giudice superiore rispetto al Tribunale in sede cameralecollegiale.

Il novellato art. 710 c.p.c. ha risolto inoltre un dubbio Per effetto della riforma del divorzio (l. 74/87) il giudizio interpretativo esistente in passato: se il giudice della d'appello appare profondamente innovato. Infatti, il revisione potesse assumere provvedimenti provvisori 12° co. dell'art. 4 dispone: “l'appello è deciso in Camera (come il presidente o l'istruttore della causa di di Consiglio” , e sia la dottrina che la giurisprudenza separazione) ovvero adottare soltanto misure interinali sono concordi nel ritenere la compatibilità di tale ex art. 700 c.p.c. La Giurisprudenza (74) ha infatti norma con il procedimento di separazione, ai sensi precisato che dopo le modifiche introdotte dalla l. dell'art. 23 l. 74/87. (80)331/88 spetta al tribunale ordinario la competenza per Ci si chiede peraltro se soltanto la fase decisionale sia materia a provvedere, anche in via provvisoria ed disciplinata da tale rito (assenza di precisazione delle urgente, sulla modifica delle condizioni della conclusioni, scambio di conclusioni e memorie, separazione fra i coniugi, senza che residui alcuno udienza pubblica di discussione) ovvero tutto il giudizio spazio per il giudizio ex art. 700 c.p.c. dell'appello (con la nomina di un relatore che riferisca Per quanto concerne il provvedimento finale è da in camera di consiglio) sin dalla fase iniziale, e con esso ritenere che il procedimento in camera di consiglio si il termine di impugnazione. concluda con decreto motivato reclamabile alla Corte In quest'ultimo senso va evidenziato l'ormai d'Appello ex art. 739 c. p.c. nel termine perentorio di 10 consolidato orientamento della Cassazione e della gg. decorrente dalla notificazione (75) e ciò, secondo la Corte Costituzionale (81), per cui l'Appello si propone giurisprudenza della Cassazione (76), pure se con ricorso, che deve essere però depositato nei termini erroneamente il provvedimento sia stato emesso in ordinari di impugnazione previsti per le sentenze dagli forma di sentenza, dovendo applicarsi anche art. 325 - 327 c.p.c. (e non entro il termine di dieci nell'indicata ipotesi la disciplina dei provvedimenti giorni dalla notificazione) (82).camerali da adottare con decreto, prevista in via gener- Recentemente è stato così affermato che “la ale dalla legge. proposizione dell'Appello si perfeziona con il deposito In dottrina e giurisprudenza è apparso sinora del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. agli art. 325 -327 c.p.c., mentre la notifica del ricorso e avverso il provvedimento reso dalla Corte d'Appello in del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un sede di reclamo contro il decreto emesso dal Tribunale, momento esterno e successivo alla fattispecie in quanto il giudizio per la revisione delle disposizioni processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, relative ai coniugi e alla prole, ancorché si svolga con diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio; tuttavia rito camerale, “configura pur sempre un processo ove l'appello sia stato proposto con citazione, anzichécontenzioso che si svolge nel pieno contraddittorio con ricorso, è da escludere la nullità dell'atto di delle parti, titolari di confliggenti diritti soggettivi, e che impugnazione, in applicazione del principio generale di si chiude con un decreto che ha natura sostanziale di conversione degli atti nulli, sempre ché il deposito della sentenza.” (77) citazione nella cancelleria del giudice adito sia Recentemente, tuttavia, è dato di registrare un avvenuta nei termini perentori fissati dalla legge, non contrasto giurisprudenziale sul punto, in quanto la rilevando peraltro che in detti termini sia stata Corte di Cassazione(78), contraddicendo le sue effettuata la notificazione” (83).pronunce precedenti, ha stabilito che “è inammissibile La mancata impugnazione della sentenza di il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., separazione nei suddetti termini comporta il passaggio avverso il decreto - privo dei caratteri della decisorietà e in giudicato della stessa, e quindi la possibilità di poter della definitività -emesso dalla Corte d'Appello in sede utilizzare il solo procedimento di modifica previsto di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di dall'art. 710 c.p.c nel caso in cui sopravvengano nuove modifica delle condizioni della separazione tra coniugi, circostanze rispetto a quelle esistenti al momento della riguardanti l'affidamento e i rapporti tra il figlio e il decisione.genitore non affidatario”, riaprendo così la questione

Note

1 Cass. 27 luglio 1993, n. 8389, Corr. Giur., 1993, 1311.

2 La tesi della natura giusvolontaristica dei provvedimenti è sostenuta da Cipriani, I provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole, 1970, 377 ss. il quale sottolinea la funzione autonoma dell'ordinanza rispetto a quella propria della sentenza di separazione. Nel testo si sostiene che l'ordinanza, pronunciata al di fuori di un qualsiasi accertamento cognitivo sia pur sommario, discende automaticamente dalla domanda e concreterebbe, grazie alla ultrattività che le è propria ex art. 189 disp. att., quel tertium genus di separazione alternativo alla separazione consensuale e alla separazione con addebito (allora per colpa). Per un ripensamento di quest'ultima posizione vedi dello stesso autore l'impugnazione dei provvedimenti “nell'interesse dei coniugi e della prole” e il lento ritorno al garantismo, Corr. Giur., 1998, 218 .

3 Per la riconduzione dei provvedimenti presidenziali alla categoria dei provvedimenti cautelari in dottrina V. già Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile Italiano, 1942, II, 193, Montesano, I provvedimenti d'urgenza, Napoli, 1955, 39. Nella giurisprudenza di legittimità l'attribuzione della natura cautelare ai suddetti provvedimenti viene affermata in maniera pacifica e posta generalmente come premessa alla tesi che ritiene irreversibili gli effetti dei provvedimenti provvisori, non suscettibili di essere travolti retroattivamente dal giudicato sulla separazione; in tal senso cfr. Cass. 10 maggio 1984 n. 2864, Rep. Foro it., 1986, voce Separazione dei coniugi, n.67, ove dalle affermazioni generali si fa conseguire nella specie l'insussistenza del diritto alla restituzione delle somme riscosse a titolo di assegno provvisorio di mantenimento; nello stesso senso Cass. 18 settembre 1991, n. 9278, ibidem, 1991, voce cit., n. 48 e Cass. 12 aprile 1994, n. 3415, Fam. e dir., 1994, 531, con nota di Salvaneschi Natura cautelare dei provvedimenti presidenziali e decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento. Altre sentenze che si pronunciano sulla natura cautelare dei provvedimenti presidenziali sono Cass. 30 dicembre 1981, n. 6774, Rep. Foro it., 1981, voce Separazione, n. 47; Cass. 14 febbraio 1986, n. 878, ibidem, 1986, voce cit., n. 67, con riferimento all'assegnazione della casa coniugale; Cass. 22 maggio 1990, n. 4613, ibidem, 1990, voce cit., n. 23. Dopo la riforma del processo cautelare uniforme in dottrina Salvaneschi, Provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, Riv. dir. proc. civ., 1994, 1068.

4 Per la natura anticipatoria Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, III, 1995, 235; Barchi, La separazione dei coniugi, Disciplina processuale, Enc. giur. Treccani, 1992, 7.

5 Cass. 8 luglio 1983, n. 4612, Giur. it., 1983, I, 1, 1795, tra l'altro l'unica sentenza della giurisprudenza di legittimità ove si parla delle ordinanze ex art. 708 c.p.c. come di provvedimenti giurisdizionali contenziosi di accertamento a cognizione sommaria e con funzione esecutiva. Nei restanti casi (vedi nota n.3) si parla di provvedimenti cautelari. In dottrina V. Azzolina, La separazione personale dei coniugi, III, 1966, 376.

6 In argomento Pattumelli B. Modifica dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e potere del G.I. di disporre indagini di polizia tributaria, nota a ord. Trib. di Napoli 14 novembre 1995, Fam. e dir., 1996, 464.

7 Cass. 14 aprile 1980 n. 2411, Giust. civ. mass., fasc. 4; Cass. 27 gennaio 1984 n. 636, Foro it. rep., 1984, voce Separazione di coniugi, n. 44. In dottrina Morozzo della Rocca, Enc. del diritto, voce Separazione dei coniugi (dir. priv.), 1989, 1390.

8 Cass. 26 febbraio 1980, Foro it. Rep., 1980, n.78

9 Trib. Napoli ord. 10 febbraio 1979, Giust. civ., 1979, I, 1122;

10 Pattumelli, op. cit., 468.

11 Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, II, 237; Dogliotti, Separazione e divorzio, 1995, 72; Barchi, op. cit.10; Finocchiaro A. - Finocchiaro M., Diritto di Famiglia III, il divorzio, 282; Pattumelli, loc. ult. op. cit.; Salvaneschi L. Provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, Riv. Proc. civ., 1994, 1078.

12 Cass. 10 agosto 1990 n. 8125, Giust. civ. mass., 1990 n. 8 in tema di divorzio; Trib. S. M. Capua a Vetere ord. 20 gennaio 1998, Mas. Cass. Civ. Gius, 1998, n. 3, 1485; Ord. Trib. Napoli 14 novembre 1995, Fam. e dir., 1996, 464, con nota adesiva di Pattumelli, cit.; Tribunale di Roma, ord. 31 luglio 1995, nuovo dir. 1996, I, 76, con nota adesiva di Sagna A., ha specificamente affermato inoltre che “i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal presidente del Tribunale o dal Giudice Istruttore possono essere modificati in base all'art. 708 u.c. c.p.c. nelle ipotesi di dubbio sull'interpretazione o di lacune del provvedimento stesso, nonché in caso di opportunità di un riesame alla luce di una diversa valutazione delle medesime circostanze; Trib. Catania ord. 21 luglio 1993, fam. e dir., 1994, 61, in motivazione.

13 Civinini, Provvedimenti Cautelari e rapporti patrimoniali tra coniugi in crisi, Fam. e dir., 1995, 378.

14 Cipriani, I provvedimenti nell'interesse del coniuge e della prole, cit., 260. In tal senso è pacifico che l'ordinanza presidenziale non possa essere revocata dallo stesso giudice che l'ha pronunciata (il presidente), secondo la regola dell'art. 177 c.p.c. (vedi Barchi, op. cit., 9; anche per i riferimenti), così come pare confermare il tenore del riformato art. 4, 8° comma l. 898/70.

15 Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, 1964, 329

16 Civinini, op. cit., 379; Picardi, Codice di procedura civile, 1994, 708.

17 Favorevoli all'ammissibilità Vaccarella, Commentario al c.p.c., 1997, sub. art. 708, 506; contra Barchi, op. cit., 10.

18 In senso affermativo v. Carrata, La riforma dell'art. 710 c.p.c., Dir. fam. pers., 1990, 213; Capponi, Il novellato art. 710 c.p.c., Foro it., 1988, V, 513; Dogliotti, op. cit., 116. In generale sull'art. 710 c.p.c. vedi infra sub 7.

19 Così Morozzo della Rocca, op. cit., 1389; Punzi, La modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, Riv. dir. proc., 1989, 639.; Mandrioli, Corso cit., 242. In giurisprudenza Trib. Latina, 7 luglio 1988, Dir. fam. pers., 1988, 1726.

20 Cass. 27 luglio 1993 n. 8389, cit.

21 Vullo, Le sezioni unite si pronunciano sulla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, Corr. Giur., 1993, 1314; nello stesso senso Civinini, op. cit., 379. Ma in senso contrario cfr. Cass. 30 marzo 1994, n. 3164, in materia di divorzio, Foro it., 1995, I, 239, secondo cui la modificazione dell'ordinanza presidenziale, dopo l'estinzione del giudizio, sarebbe possibile con le forme dell'art. 710 c.p.c.

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Collegio in sede di modifica delle pronunce di sulla possibilità di riconoscere efficacia di giudicato,

separazione sia esperibile il reclamo ex art. 669 pure solo rebus sic stantibus, ai provvedimenti resi ai

terdecies (71); dall'altro sono invece le evidenti sensi dell'art. 155 c.c.In tal senso già in precedenza un'opinione (79) differenze tra le due fattispecie a far ammettere il reputava che, con riguardo alle sole disposizioni in reclamo solo nel caso dei provvedimenti provvisori ex ordine all'affidamento della prole e all'esercizio della art. 710 c.p.c., poiché questi ultimi, a differenza dei potestà, avrebbe dovuto optarsi per l'applicabilità dello provvedimenti presidenziali, presenterebbero sia ius poenitendi previsto dall'art. 742 c.p.c. e pertanto funzione che struttura essenzialmente cautelare. (72)

Anche la Giurisprudenza di merito (73), argomentando pe r l a mod i f i c ab i l i t à i n ogn i t empo e

dalla natura cautelare dei provvedimenti in questione, indipendentemente dal sopravvenire di nuove

ha statuito nel senso della loro assoggettabilità a circostanze dei provvedimenti, rimanendo esclusa la

reclamo, stabilendo che, nella specie, competente a ricorribilità per Cassazione.

decidere del reclamo sia la Corte d'Appello, quale 7. Il procedimento d'appello: il nuovo rito giudice superiore rispetto al Tribunale in sede cameralecollegiale.

Il novellato art. 710 c.p.c. ha risolto inoltre un dubbio Per effetto della riforma del divorzio (l. 74/87) il giudizio interpretativo esistente in passato: se il giudice della d'appello appare profondamente innovato. Infatti, il revisione potesse assumere provvedimenti provvisori 12° co. dell'art. 4 dispone: “l'appello è deciso in Camera (come il presidente o l'istruttore della causa di di Consiglio” , e sia la dottrina che la giurisprudenza separazione) ovvero adottare soltanto misure interinali sono concordi nel ritenere la compatibilità di tale ex art. 700 c.p.c. La Giurisprudenza (74) ha infatti norma con il procedimento di separazione, ai sensi precisato che dopo le modifiche introdotte dalla l. dell'art. 23 l. 74/87. (80)331/88 spetta al tribunale ordinario la competenza per Ci si chiede peraltro se soltanto la fase decisionale sia materia a provvedere, anche in via provvisoria ed disciplinata da tale rito (assenza di precisazione delle urgente, sulla modifica delle condizioni della conclusioni, scambio di conclusioni e memorie, separazione fra i coniugi, senza che residui alcuno udienza pubblica di discussione) ovvero tutto il giudizio spazio per il giudizio ex art. 700 c.p.c. dell'appello (con la nomina di un relatore che riferisca Per quanto concerne il provvedimento finale è da in camera di consiglio) sin dalla fase iniziale, e con esso ritenere che il procedimento in camera di consiglio si il termine di impugnazione. concluda con decreto motivato reclamabile alla Corte In quest'ultimo senso va evidenziato l'ormai d'Appello ex art. 739 c. p.c. nel termine perentorio di 10 consolidato orientamento della Cassazione e della gg. decorrente dalla notificazione (75) e ciò, secondo la Corte Costituzionale (81), per cui l'Appello si propone giurisprudenza della Cassazione (76), pure se con ricorso, che deve essere però depositato nei termini erroneamente il provvedimento sia stato emesso in ordinari di impugnazione previsti per le sentenze dagli forma di sentenza, dovendo applicarsi anche art. 325 - 327 c.p.c. (e non entro il termine di dieci nell'indicata ipotesi la disciplina dei provvedimenti giorni dalla notificazione) (82).camerali da adottare con decreto, prevista in via gener- Recentemente è stato così affermato che “la ale dalla legge. proposizione dell'Appello si perfeziona con il deposito In dottrina e giurisprudenza è apparso sinora del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. agli art. 325 -327 c.p.c., mentre la notifica del ricorso e avverso il provvedimento reso dalla Corte d'Appello in del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un sede di reclamo contro il decreto emesso dal Tribunale, momento esterno e successivo alla fattispecie in quanto il giudizio per la revisione delle disposizioni processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, relative ai coniugi e alla prole, ancorché si svolga con diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio; tuttavia rito camerale, “configura pur sempre un processo ove l'appello sia stato proposto con citazione, anzichécontenzioso che si svolge nel pieno contraddittorio con ricorso, è da escludere la nullità dell'atto di delle parti, titolari di confliggenti diritti soggettivi, e che impugnazione, in applicazione del principio generale di si chiude con un decreto che ha natura sostanziale di conversione degli atti nulli, sempre ché il deposito della sentenza.” (77) citazione nella cancelleria del giudice adito sia Recentemente, tuttavia, è dato di registrare un avvenuta nei termini perentori fissati dalla legge, non contrasto giurisprudenziale sul punto, in quanto la rilevando peraltro che in detti termini sia stata Corte di Cassazione(78), contraddicendo le sue effettuata la notificazione” (83).pronunce precedenti, ha stabilito che “è inammissibile La mancata impugnazione della sentenza di il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., separazione nei suddetti termini comporta il passaggio avverso il decreto - privo dei caratteri della decisorietà e in giudicato della stessa, e quindi la possibilità di poter della definitività -emesso dalla Corte d'Appello in sede utilizzare il solo procedimento di modifica previsto di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di dall'art. 710 c.p.c nel caso in cui sopravvengano nuove modifica delle condizioni della separazione tra coniugi, circostanze rispetto a quelle esistenti al momento della riguardanti l'affidamento e i rapporti tra il figlio e il decisione.genitore non affidatario”, riaprendo così la questione

Note

1 Cass. 27 luglio 1993, n. 8389, Corr. Giur., 1993, 1311.

2 La tesi della natura giusvolontaristica dei provvedimenti è sostenuta da Cipriani, I provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole, 1970, 377 ss. il quale sottolinea la funzione autonoma dell'ordinanza rispetto a quella propria della sentenza di separazione. Nel testo si sostiene che l'ordinanza, pronunciata al di fuori di un qualsiasi accertamento cognitivo sia pur sommario, discende automaticamente dalla domanda e concreterebbe, grazie alla ultrattività che le è propria ex art. 189 disp. att., quel tertium genus di separazione alternativo alla separazione consensuale e alla separazione con addebito (allora per colpa). Per un ripensamento di quest'ultima posizione vedi dello stesso autore l'impugnazione dei provvedimenti “nell'interesse dei coniugi e della prole” e il lento ritorno al garantismo, Corr. Giur., 1998, 218 .

3 Per la riconduzione dei provvedimenti presidenziali alla categoria dei provvedimenti cautelari in dottrina V. già Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile Italiano, 1942, II, 193, Montesano, I provvedimenti d'urgenza, Napoli, 1955, 39. Nella giurisprudenza di legittimità l'attribuzione della natura cautelare ai suddetti provvedimenti viene affermata in maniera pacifica e posta generalmente come premessa alla tesi che ritiene irreversibili gli effetti dei provvedimenti provvisori, non suscettibili di essere travolti retroattivamente dal giudicato sulla separazione; in tal senso cfr. Cass. 10 maggio 1984 n. 2864, Rep. Foro it., 1986, voce Separazione dei coniugi, n.67, ove dalle affermazioni generali si fa conseguire nella specie l'insussistenza del diritto alla restituzione delle somme riscosse a titolo di assegno provvisorio di mantenimento; nello stesso senso Cass. 18 settembre 1991, n. 9278, ibidem, 1991, voce cit., n. 48 e Cass. 12 aprile 1994, n. 3415, Fam. e dir., 1994, 531, con nota di Salvaneschi Natura cautelare dei provvedimenti presidenziali e decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento. Altre sentenze che si pronunciano sulla natura cautelare dei provvedimenti presidenziali sono Cass. 30 dicembre 1981, n. 6774, Rep. Foro it., 1981, voce Separazione, n. 47; Cass. 14 febbraio 1986, n. 878, ibidem, 1986, voce cit., n. 67, con riferimento all'assegnazione della casa coniugale; Cass. 22 maggio 1990, n. 4613, ibidem, 1990, voce cit., n. 23. Dopo la riforma del processo cautelare uniforme in dottrina Salvaneschi, Provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, Riv. dir. proc. civ., 1994, 1068.

4 Per la natura anticipatoria Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, III, 1995, 235; Barchi, La separazione dei coniugi, Disciplina processuale, Enc. giur. Treccani, 1992, 7.

5 Cass. 8 luglio 1983, n. 4612, Giur. it., 1983, I, 1, 1795, tra l'altro l'unica sentenza della giurisprudenza di legittimità ove si parla delle ordinanze ex art. 708 c.p.c. come di provvedimenti giurisdizionali contenziosi di accertamento a cognizione sommaria e con funzione esecutiva. Nei restanti casi (vedi nota n.3) si parla di provvedimenti cautelari. In dottrina V. Azzolina, La separazione personale dei coniugi, III, 1966, 376.

6 In argomento Pattumelli B. Modifica dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e potere del G.I. di disporre indagini di polizia tributaria, nota a ord. Trib. di Napoli 14 novembre 1995, Fam. e dir., 1996, 464.

7 Cass. 14 aprile 1980 n. 2411, Giust. civ. mass., fasc. 4; Cass. 27 gennaio 1984 n. 636, Foro it. rep., 1984, voce Separazione di coniugi, n. 44. In dottrina Morozzo della Rocca, Enc. del diritto, voce Separazione dei coniugi (dir. priv.), 1989, 1390.

8 Cass. 26 febbraio 1980, Foro it. Rep., 1980, n.78

9 Trib. Napoli ord. 10 febbraio 1979, Giust. civ., 1979, I, 1122;

10 Pattumelli, op. cit., 468.

11 Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, II, 237; Dogliotti, Separazione e divorzio, 1995, 72; Barchi, op. cit.10; Finocchiaro A. - Finocchiaro M., Diritto di Famiglia III, il divorzio, 282; Pattumelli, loc. ult. op. cit.; Salvaneschi L. Provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, Riv. Proc. civ., 1994, 1078.

12 Cass. 10 agosto 1990 n. 8125, Giust. civ. mass., 1990 n. 8 in tema di divorzio; Trib. S. M. Capua a Vetere ord. 20 gennaio 1998, Mas. Cass. Civ. Gius, 1998, n. 3, 1485; Ord. Trib. Napoli 14 novembre 1995, Fam. e dir., 1996, 464, con nota adesiva di Pattumelli, cit.; Tribunale di Roma, ord. 31 luglio 1995, nuovo dir. 1996, I, 76, con nota adesiva di Sagna A., ha specificamente affermato inoltre che “i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal presidente del Tribunale o dal Giudice Istruttore possono essere modificati in base all'art. 708 u.c. c.p.c. nelle ipotesi di dubbio sull'interpretazione o di lacune del provvedimento stesso, nonché in caso di opportunità di un riesame alla luce di una diversa valutazione delle medesime circostanze; Trib. Catania ord. 21 luglio 1993, fam. e dir., 1994, 61, in motivazione.

13 Civinini, Provvedimenti Cautelari e rapporti patrimoniali tra coniugi in crisi, Fam. e dir., 1995, 378.

14 Cipriani, I provvedimenti nell'interesse del coniuge e della prole, cit., 260. In tal senso è pacifico che l'ordinanza presidenziale non possa essere revocata dallo stesso giudice che l'ha pronunciata (il presidente), secondo la regola dell'art. 177 c.p.c. (vedi Barchi, op. cit., 9; anche per i riferimenti), così come pare confermare il tenore del riformato art. 4, 8° comma l. 898/70.

15 Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, 1964, 329

16 Civinini, op. cit., 379; Picardi, Codice di procedura civile, 1994, 708.

17 Favorevoli all'ammissibilità Vaccarella, Commentario al c.p.c., 1997, sub. art. 708, 506; contra Barchi, op. cit., 10.

18 In senso affermativo v. Carrata, La riforma dell'art. 710 c.p.c., Dir. fam. pers., 1990, 213; Capponi, Il novellato art. 710 c.p.c., Foro it., 1988, V, 513; Dogliotti, op. cit., 116. In generale sull'art. 710 c.p.c. vedi infra sub 7.

19 Così Morozzo della Rocca, op. cit., 1389; Punzi, La modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, Riv. dir. proc., 1989, 639.; Mandrioli, Corso cit., 242. In giurisprudenza Trib. Latina, 7 luglio 1988, Dir. fam. pers., 1988, 1726.

20 Cass. 27 luglio 1993 n. 8389, cit.

21 Vullo, Le sezioni unite si pronunciano sulla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, Corr. Giur., 1993, 1314; nello stesso senso Civinini, op. cit., 379. Ma in senso contrario cfr. Cass. 30 marzo 1994, n. 3164, in materia di divorzio, Foro it., 1995, I, 239, secondo cui la modificazione dell'ordinanza presidenziale, dopo l'estinzione del giudizio, sarebbe possibile con le forme dell'art. 710 c.p.c.

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22 Cfr. in tal senso Cass. 23 gennaio 1978 n. 23, Dir. fam. , 1978, 779; Cass 28 ottobre 1983 n. 6389, Arch. civ., 1984, 287, anche in Pajardi, La separazione dei coniugi, 1996, 677; Cass. 22 maggio 1990 n. 4613, Rep. Foro it., voce cit., n.23; in dottrina Vaccarella, op. cit., 510.

23 Cipriani, I provvedimenti, cit., 1970, 482, sulla considerazione che tali provvedimenti sono ordinanze e non sentenze.

24 Cass. 30 dicembre 1981 n. 6774, Rep. Foro it., 1981, voce cit., n. 47.

25 A questo risultato perviene sia chi sostiene la natura contenziosa dell'ordinanza, (Mandrioli, op. cit., 237, nt26, limitandone l'esperibilità al caso di pronuncia totalmente al di fuori dei presupposti di legge), che chi ne afferma la natura volontaria (Cipriani, loc. ult. op. cit.)

26 Bucolo, Provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. e querela nullitatis in sede esecutiva, Giur. it. , 1969, I, 1, 1499.

27 Così Salvaneschi, Provvedimenti presidenziali cit., 1065; Cipriani, Impugnazione dei provvedimenti presidenziali, cit., 218, ove si sottolinea inoltre che una simile interpretazione dell'art. 669 quaterdecies condurrebbe a dubitare della legittimità costituzionale della norma; Martinelli, Alcune questioni sull'ambito di applicazione del nuovo rito cautelare uniforme, in Foro it., 1995, V, 176. Nello stesso senso Trib. Trani 26 novembre 1997, Foro it., 1998,I, 234.

28 Mandrioli, op. cit., 236; Costantino, Provvedimenti urgenti per il processo civile, in Le Nuove leggi civ. comm., 1992, 420; Salvaneschi, Provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, Riv. dir. proc. civ., 1994, 1079, che pure aderisce alla tesi della natura cautelare dei provvedimenti in questione; Olivieri, I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile, Riv. dir. proc., 1991, 732, Contra Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, 1991, 270.

29 Trib. Catania 21 luglio 1993, Dir. fam. pers., 1994, 1271, con nota adesiva di Ziino, Nuovo procedimento cautelare e provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole, e in Fam. e dir., 1994, 64, con nota di Salvaneschi, provvedimenti ex art. 708 c.p.c. e Nuovo rito cautelare cit.; nello stesso senso Trib. Roma 27 gennaio 1994, Foro it., 1994, I, 1216; Trib. Arezzo ord. 11 giugno 1997, Foro it., 1998, 2286; Trib. Trani 26 novembre 1997, e Trib. Pavia 9 gennaio 1997, Foro it. 1998, 232.

30 Satta - Punzi, Dir. proc. civ., 1995,854.

31 Così Trib. Catania 21 luglio 1993, cit. In tal senso anche Proto Pisani, Lezioni di diritto Processuale civile, 1996, II ed., 850

32 vedi supra nota n.3.

33 Così Cipriani, op. cit., 217.

34 Tommaseo, Variazioni sulla clausola di compatibilità, Scritti in onore di Elio Fazzalari, 620 ss.

35 Così anche Satta - Punzi, op. cit., 827.

36 Nel senso dell'applicazione analogica prima si pronunciava Tommaseo, op. cit., 630; id. in Commentario del diritto italiano di famiglia, diretto da Cian - Oppo -Trabucchi, VI, 1, sub art. 4 l. 898/70, 286, ove l'autore prospettava proprio l'applicabilità per analogia dell'istituto del reclamo ex art. 669 terdecies ai provvedimenti presidenziali. Tuttavia nell'ambito della recente opera curata con Bonilini, Lo scioglimento del matrimonio, 310, troviamo una posizione decisa del Tommaseo a favore dell'irreclamabilità dei provvedimenti presidenziali.

37 Salvaneschi, Provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, Riv. dir. proc. civ., 1994, II, 1074.

38 Trib. Trani, 26 novembre 1997, cit. ,236; Salvaneschi, op. cit., 1078 ss.

39 Trib. Trani 26 novembre 1997, cit, 233.

40 Vedi pronunzie citate in nota n. 3

41 Cipriani, L'impugnazione dei provvedimenti “nell'interesse dei coniugi e della prole” e il lento ritorno a garantismo, 1998, 217; per la reclamabilità di recente vedi pure Cecchella, Processo cautelare, 1997, 243; Merlin, Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, Dig. disc. priv., sez. civ., XIV, 1996, 429, e 433 che comunque attribuisce natura cautelare ai provvedimenti ex art. 708 c.p.c.; Martinelli, Alcune questioni sull'ambito di applicazione del nuovo rito cautelare uniforme, cit., 176, pure limitando il reclamo ai soli provvedimenti di natura patrimoniale. Attualmente, per una posizione possibilista Consolo (Sassani, Luiso) Commentario alla riforma del processo civile, 1996, 734. Contra Saletti, Il diritto di famiglia, a cura di Bonilini e Cattaneo, 1997, 603.

42 Il riferimento è in primo luogo a Corte Cost. 23 giugno 1994, n. 253, Foro it. 1994, I, 2005 ss., che dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 669 terdecies “nella parte in cui limita la possibilità di reclamo ai soli provvedimenti concessivi di tutela cautelare e non anche ai provvedimenti che rigettino la domanda volta ad ottenere tale tutela”, opera un'importante distinzione tra la modifica e la revoca da parte dello stesso giudice e l'impugnazione davanti a un giudice diverso. A quest'ultimo proposito si evidenzia pure che Corte Cost. 27 dicembre 1996, n. 421, Foro it. 1997, I, 1304, ha precisato come, ai fini della legittimità dell'art. 669 terdecies, il giudice dell'impugnazione deve essere non solo diverso ma anche “superiore o equiordinato” a quello de quo: tale affermazione viene ritenuta decisiva dal Cipriani al fine di escludere che nel caso dei provvedimenti emanati ex art. 708 c.p.c. l'istruttore possa essere considerato “diverso” rispetto al presidente.

43 Corte Cost. 8 maggio 1996 n. 148, Foro it., 1996, I, 1908 ss.

44 Cipriani, ult. op. cit., 218 ss., evidenzia come “i provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole” si guadagnarono la caratteristica dell'ultrattività in tempi profondamente diversi dagli attuali, quando il matrimonio era indissolubile, quando esisteva la separazione per colpa e quando l'unico modo per ottenere la disciplina della separazione senza colpa e senza mutuo consenso era appunto quello di contentarsi dei provvedimenti emanati dal presidente nel giudizio di separazione” ... “Lasciando poi estinguere il processo di separazione per colpa”.

45 Nel senso che alla tesi della reclamabilità non deve costituire ostacolo la previsione di non caducazione del provvedimento nel caso di estinzione del giudizio che mira alla decisione di merito vedi pure Consolo - Luiso - Sassani, op. cit., 734 e Merlin, op. cit., 430.

46 Vedi in tal senso le ordinanze dei Tribunali di Roma, Catania, Pavia e Trani citate supra, in nota 29.

47 Trib Trani 26 novembre 1997, cit., 234

48 Sempre Trib. Trani 26 novembre 1997, cit. 235; Contra nel senso che la strumentalità come connotato essenziale della tutela cautelare debba essere intesa in senso “funzionale”, quale “preordinazione all'emanazione di un successivo provvedimento definitivo” per l'ipotesi che questo abbia un determinato contenuto concreto di cui si assicurano o si anticipano i prevedibili effetti, vedi Merlin, op. cit., 430, che in questo modo giustifica la ricomprensione di provvedimenti ex art. 708 c.p.c. tra quelli previsti dal nuovo processo cautelare. Lo stesso autore ritiene, invece, come non necessaria alla nozione teorica di provvedimento cautelare la strumentalità “strutturale” - a cui pare fare riferimento la giurisprudenza di merito - intesa come “indefettibile concatenazione temporale della vitalità della misura con la imminente o contemporanea pendenza del giudizio in cui è destinato ad essere emesso il provvedimento principale”.

49 Vedi Proto Pisani, Provvedimenti d'urgenza, Enc. Giur. Treccani, 1991, 8; Civinini, op. cit., 381.Vedi anche Trib. Arezzo, ord. 11 giugno 1997 cit., ove in motivazione si evidenzia che il procedimento di separazione giudiziale garantisce, specie tramite l'art. 708 c.p.c, una “completa ed esaustiva tutela dei diritti delle parti, che non lascia spazio per ipotizzare una duplicazione della tutela cautelare e consente a ciascuna delle parti di ottenere provvedimenti in grado di rimuovere in tempo utile le cause del paventato pericolo e dunque non sostanzialmente diversi da quelli emanabili ex art. 700 c.p.c.”

50 Così Sagna, Sull'ammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c. avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della separazione, Nuovo dir. 1996, I, 76, in nota ord. Trib. Roma 31 luglio 1995, con la quale il g.i., a fronte di un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere una revisione dell'ordinanza emanata dallo stesso in materia di assegno di mantenimento per il coniuge, opera una riqualificazione della domanda inquadrandola nello schema dell'art. 708 u.c. c.p.c . Contra per l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. pur dopo la l. 74/87 cfr. Dogliotti, op. cit., 72 e Pajardi, op. cit., 690.

51 Così Trib. Genova 20 gennaio 1982, Dir. fam., 1982, 310; ammettono il ricorso all'art. 700 c.p.c Trib. Genova 27 settembre 1973, Foro it., 1973, I, 3454; Trib. Napoli 10 dicembre 1981, Giur. merito 1983, 360; Trib. Napoli 9 novembre 1988, Dir. giur., 1988, 700; Contra Pretura di Roma 9 gennaio 1986, Foro it., 1986, I, 2343

52 Cass. 4612/83, Rep. Foro it., 1983, voce cit., n. 96; Cass. 2043/88, Giur. It. Mass., 1988, 279, Finocchiaro A. e M., op. cit., 666, secondo il quale la modificazione può riguardare anche situazioni di diritto.

53 Per un esempio di mutamento del genitore affidatario Cass. 3776/83, Rep. Foro it., 1983, voce Separazione, n.56.

54 Così Dogliotti, op. cit., 107; Mantovani, op. cit., 20

55 Cass. 12125/93, Rep. Foro it., 1993, voce cit., n. 62; Dogliotti, op. cit., 109.

56 Cass. 2394/94, Rep. Foro it., 1994, voce cit., n. 97; Dogliotti, op. cit., 109. Contra Cass. 5516/87, cit., secondo la quale un assegno di ammontare sufficiente non è suscettibile di incremento in ragione delle più ampie possibilità economiche dell'obbligato. Nello stesso senso Mantovani, op. cit., 20.

57 Per una dettagliata panoramica dei contrapposti orientamenti in merito all'art. 710 c.p.c. nella sua originaria formulazione vedi Romano e Vaccarella (a cura di) Commentario al c.p.c., 1997, sub art. 710, 518.

58 Cass. S.U. 27 luglio 1993 n. 8389, Corr. Giur., 1993, 1311, con commento parzialmente critico di Vullo, Le Sezioni Unite si pronunciano sulla modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.

59 Cass. 12 novembre 1994, n. 9527, Giust. civ., mass., fasc. 11, in tal senso ha affermato che “la forma del procedimento in camera di consiglio fissata dall'art. 710 c.p.c., come modificato dalla l. 29 luglio 1988 n. 331, coinvolge l'intero procedimento e non soltanto la sua fase decisoria, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio deve rivestire la forma del ricorso e non quella della citazione”. Si è affermato tuttavia in Giurisprudenza (Trib. Monza 11 novembre 1989, Dir. fam. pers., 1990,1245) la validità della proposizione con citazione anziché con ricorso, ove la parte non deduca in conseguenza del diverso rito adottato, violazione dei suoi diritti sostanziali o processuali, senza la necessità di operare il mutamento del rito nel corso del procedimento. Per la necessità della trasformazione del rito, Dogliotti, op. cit., 114.

60 Cass. Sez. Un. 16.1.91 n. 381, Foro it., 1991, I, 3165, aspramente criticata da Scardulla, op. cit., 853, che ritiene che anche nel caso della modifica delle condizioni di separazione rimanga applicabile l'art. 706 c.p. Nello stesso senso Dogliotti, op. cit., 112,

61 Cass. 18 dicembre 1980, n. 6546, Giust. civ. mass, 1980, fasc. 12; Cass. 23 giugno 1980, n. 3930, ivi, 1980, fasc. 6; Cass. 6 giugno 1979, n. 3192, Giust. civ. 1979, I, 2084.

62 Cass. 29 gennaio 1982, n. 573, Giust. civ. mass., 1982, fasc. 1; Cass. 5 dicembre 1981, n. 6548, ivi, 1981, fasc. 12.

63 Cass. 12 maggio 1981, n. 3131, Giust. civ. mass., 1981, fasc.5; Cass. 17 febbraio 1982, n. 989, ivi, 1982, fasc.2

64 Cass. 16 febbraio 1982, n. 961, Giur. it., 1983, 1, 810.

65 Cass. S. U. 2 marzo 1983, n. 1551, Giust. civ., 1983 I, 1095 e n.1552, ivi, 1984, I, 1, 699, a cui si è uniformata la successiva giurisprudenza di merito e di legittimità .

66 Sui problemi suscitati da tali sentenze, v. Dogliotti, op. cit., 112.

67 Capponi, op. cit., 517; Punzi, op. cit., 639; Carrata, op. cit., 214.

68 Corte Costituzionale 9 novembre 1992, n. 2916, Foro it., 1993, I, 10 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 710 c.p.c.

69 Mandrioli, op. cit., 242; Dogliotti, op. cit., 114.

70 Capponi, op. cit., 319; Punzi, op. cit., 652.

71 Martinelli, op. cit., 177; Merlin, op. cit., 430.

72 Civinini, op. cit. 381. Contrario all'assoggettabilità di tali provvedimenti alla disciplina del processo cautelare uniforme, in quanto carenti di natura cautelare, Dogliotti, op. cit., 115.

73 Corte d'Appello di Roma, 14 settembre 1994, Giur. merito, 1996, 65.

AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

26 27

22 Cfr. in tal senso Cass. 23 gennaio 1978 n. 23, Dir. fam. , 1978, 779; Cass 28 ottobre 1983 n. 6389, Arch. civ., 1984, 287, anche in Pajardi, La separazione dei coniugi, 1996, 677; Cass. 22 maggio 1990 n. 4613, Rep. Foro it., voce cit., n.23; in dottrina Vaccarella, op. cit., 510.

23 Cipriani, I provvedimenti, cit., 1970, 482, sulla considerazione che tali provvedimenti sono ordinanze e non sentenze.

24 Cass. 30 dicembre 1981 n. 6774, Rep. Foro it., 1981, voce cit., n. 47.

25 A questo risultato perviene sia chi sostiene la natura contenziosa dell'ordinanza, (Mandrioli, op. cit., 237, nt26, limitandone l'esperibilità al caso di pronuncia totalmente al di fuori dei presupposti di legge), che chi ne afferma la natura volontaria (Cipriani, loc. ult. op. cit.)

26 Bucolo, Provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. e querela nullitatis in sede esecutiva, Giur. it. , 1969, I, 1, 1499.

27 Così Salvaneschi, Provvedimenti presidenziali cit., 1065; Cipriani, Impugnazione dei provvedimenti presidenziali, cit., 218, ove si sottolinea inoltre che una simile interpretazione dell'art. 669 quaterdecies condurrebbe a dubitare della legittimità costituzionale della norma; Martinelli, Alcune questioni sull'ambito di applicazione del nuovo rito cautelare uniforme, in Foro it., 1995, V, 176. Nello stesso senso Trib. Trani 26 novembre 1997, Foro it., 1998,I, 234.

28 Mandrioli, op. cit., 236; Costantino, Provvedimenti urgenti per il processo civile, in Le Nuove leggi civ. comm., 1992, 420; Salvaneschi, Provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, Riv. dir. proc. civ., 1994, 1079, che pure aderisce alla tesi della natura cautelare dei provvedimenti in questione; Olivieri, I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile, Riv. dir. proc., 1991, 732, Contra Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, 1991, 270.

29 Trib. Catania 21 luglio 1993, Dir. fam. pers., 1994, 1271, con nota adesiva di Ziino, Nuovo procedimento cautelare e provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole, e in Fam. e dir., 1994, 64, con nota di Salvaneschi, provvedimenti ex art. 708 c.p.c. e Nuovo rito cautelare cit.; nello stesso senso Trib. Roma 27 gennaio 1994, Foro it., 1994, I, 1216; Trib. Arezzo ord. 11 giugno 1997, Foro it., 1998, 2286; Trib. Trani 26 novembre 1997, e Trib. Pavia 9 gennaio 1997, Foro it. 1998, 232.

30 Satta - Punzi, Dir. proc. civ., 1995,854.

31 Così Trib. Catania 21 luglio 1993, cit. In tal senso anche Proto Pisani, Lezioni di diritto Processuale civile, 1996, II ed., 850

32 vedi supra nota n.3.

33 Così Cipriani, op. cit., 217.

34 Tommaseo, Variazioni sulla clausola di compatibilità, Scritti in onore di Elio Fazzalari, 620 ss.

35 Così anche Satta - Punzi, op. cit., 827.

36 Nel senso dell'applicazione analogica prima si pronunciava Tommaseo, op. cit., 630; id. in Commentario del diritto italiano di famiglia, diretto da Cian - Oppo -Trabucchi, VI, 1, sub art. 4 l. 898/70, 286, ove l'autore prospettava proprio l'applicabilità per analogia dell'istituto del reclamo ex art. 669 terdecies ai provvedimenti presidenziali. Tuttavia nell'ambito della recente opera curata con Bonilini, Lo scioglimento del matrimonio, 310, troviamo una posizione decisa del Tommaseo a favore dell'irreclamabilità dei provvedimenti presidenziali.

37 Salvaneschi, Provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, Riv. dir. proc. civ., 1994, II, 1074.

38 Trib. Trani, 26 novembre 1997, cit. ,236; Salvaneschi, op. cit., 1078 ss.

39 Trib. Trani 26 novembre 1997, cit, 233.

40 Vedi pronunzie citate in nota n. 3

41 Cipriani, L'impugnazione dei provvedimenti “nell'interesse dei coniugi e della prole” e il lento ritorno a garantismo, 1998, 217; per la reclamabilità di recente vedi pure Cecchella, Processo cautelare, 1997, 243; Merlin, Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, Dig. disc. priv., sez. civ., XIV, 1996, 429, e 433 che comunque attribuisce natura cautelare ai provvedimenti ex art. 708 c.p.c.; Martinelli, Alcune questioni sull'ambito di applicazione del nuovo rito cautelare uniforme, cit., 176, pure limitando il reclamo ai soli provvedimenti di natura patrimoniale. Attualmente, per una posizione possibilista Consolo (Sassani, Luiso) Commentario alla riforma del processo civile, 1996, 734. Contra Saletti, Il diritto di famiglia, a cura di Bonilini e Cattaneo, 1997, 603.

42 Il riferimento è in primo luogo a Corte Cost. 23 giugno 1994, n. 253, Foro it. 1994, I, 2005 ss., che dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 669 terdecies “nella parte in cui limita la possibilità di reclamo ai soli provvedimenti concessivi di tutela cautelare e non anche ai provvedimenti che rigettino la domanda volta ad ottenere tale tutela”, opera un'importante distinzione tra la modifica e la revoca da parte dello stesso giudice e l'impugnazione davanti a un giudice diverso. A quest'ultimo proposito si evidenzia pure che Corte Cost. 27 dicembre 1996, n. 421, Foro it. 1997, I, 1304, ha precisato come, ai fini della legittimità dell'art. 669 terdecies, il giudice dell'impugnazione deve essere non solo diverso ma anche “superiore o equiordinato” a quello de quo: tale affermazione viene ritenuta decisiva dal Cipriani al fine di escludere che nel caso dei provvedimenti emanati ex art. 708 c.p.c. l'istruttore possa essere considerato “diverso” rispetto al presidente.

43 Corte Cost. 8 maggio 1996 n. 148, Foro it., 1996, I, 1908 ss.

44 Cipriani, ult. op. cit., 218 ss., evidenzia come “i provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole” si guadagnarono la caratteristica dell'ultrattività in tempi profondamente diversi dagli attuali, quando il matrimonio era indissolubile, quando esisteva la separazione per colpa e quando l'unico modo per ottenere la disciplina della separazione senza colpa e senza mutuo consenso era appunto quello di contentarsi dei provvedimenti emanati dal presidente nel giudizio di separazione” ... “Lasciando poi estinguere il processo di separazione per colpa”.

45 Nel senso che alla tesi della reclamabilità non deve costituire ostacolo la previsione di non caducazione del provvedimento nel caso di estinzione del giudizio che mira alla decisione di merito vedi pure Consolo - Luiso - Sassani, op. cit., 734 e Merlin, op. cit., 430.

46 Vedi in tal senso le ordinanze dei Tribunali di Roma, Catania, Pavia e Trani citate supra, in nota 29.

47 Trib Trani 26 novembre 1997, cit., 234

48 Sempre Trib. Trani 26 novembre 1997, cit. 235; Contra nel senso che la strumentalità come connotato essenziale della tutela cautelare debba essere intesa in senso “funzionale”, quale “preordinazione all'emanazione di un successivo provvedimento definitivo” per l'ipotesi che questo abbia un determinato contenuto concreto di cui si assicurano o si anticipano i prevedibili effetti, vedi Merlin, op. cit., 430, che in questo modo giustifica la ricomprensione di provvedimenti ex art. 708 c.p.c. tra quelli previsti dal nuovo processo cautelare. Lo stesso autore ritiene, invece, come non necessaria alla nozione teorica di provvedimento cautelare la strumentalità “strutturale” - a cui pare fare riferimento la giurisprudenza di merito - intesa come “indefettibile concatenazione temporale della vitalità della misura con la imminente o contemporanea pendenza del giudizio in cui è destinato ad essere emesso il provvedimento principale”.

49 Vedi Proto Pisani, Provvedimenti d'urgenza, Enc. Giur. Treccani, 1991, 8; Civinini, op. cit., 381.Vedi anche Trib. Arezzo, ord. 11 giugno 1997 cit., ove in motivazione si evidenzia che il procedimento di separazione giudiziale garantisce, specie tramite l'art. 708 c.p.c, una “completa ed esaustiva tutela dei diritti delle parti, che non lascia spazio per ipotizzare una duplicazione della tutela cautelare e consente a ciascuna delle parti di ottenere provvedimenti in grado di rimuovere in tempo utile le cause del paventato pericolo e dunque non sostanzialmente diversi da quelli emanabili ex art. 700 c.p.c.”

50 Così Sagna, Sull'ammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c. avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della separazione, Nuovo dir. 1996, I, 76, in nota ord. Trib. Roma 31 luglio 1995, con la quale il g.i., a fronte di un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere una revisione dell'ordinanza emanata dallo stesso in materia di assegno di mantenimento per il coniuge, opera una riqualificazione della domanda inquadrandola nello schema dell'art. 708 u.c. c.p.c . Contra per l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. pur dopo la l. 74/87 cfr. Dogliotti, op. cit., 72 e Pajardi, op. cit., 690.

51 Così Trib. Genova 20 gennaio 1982, Dir. fam., 1982, 310; ammettono il ricorso all'art. 700 c.p.c Trib. Genova 27 settembre 1973, Foro it., 1973, I, 3454; Trib. Napoli 10 dicembre 1981, Giur. merito 1983, 360; Trib. Napoli 9 novembre 1988, Dir. giur., 1988, 700; Contra Pretura di Roma 9 gennaio 1986, Foro it., 1986, I, 2343

52 Cass. 4612/83, Rep. Foro it., 1983, voce cit., n. 96; Cass. 2043/88, Giur. It. Mass., 1988, 279, Finocchiaro A. e M., op. cit., 666, secondo il quale la modificazione può riguardare anche situazioni di diritto.

53 Per un esempio di mutamento del genitore affidatario Cass. 3776/83, Rep. Foro it., 1983, voce Separazione, n.56.

54 Così Dogliotti, op. cit., 107; Mantovani, op. cit., 20

55 Cass. 12125/93, Rep. Foro it., 1993, voce cit., n. 62; Dogliotti, op. cit., 109.

56 Cass. 2394/94, Rep. Foro it., 1994, voce cit., n. 97; Dogliotti, op. cit., 109. Contra Cass. 5516/87, cit., secondo la quale un assegno di ammontare sufficiente non è suscettibile di incremento in ragione delle più ampie possibilità economiche dell'obbligato. Nello stesso senso Mantovani, op. cit., 20.

57 Per una dettagliata panoramica dei contrapposti orientamenti in merito all'art. 710 c.p.c. nella sua originaria formulazione vedi Romano e Vaccarella (a cura di) Commentario al c.p.c., 1997, sub art. 710, 518.

58 Cass. S.U. 27 luglio 1993 n. 8389, Corr. Giur., 1993, 1311, con commento parzialmente critico di Vullo, Le Sezioni Unite si pronunciano sulla modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.

59 Cass. 12 novembre 1994, n. 9527, Giust. civ., mass., fasc. 11, in tal senso ha affermato che “la forma del procedimento in camera di consiglio fissata dall'art. 710 c.p.c., come modificato dalla l. 29 luglio 1988 n. 331, coinvolge l'intero procedimento e non soltanto la sua fase decisoria, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio deve rivestire la forma del ricorso e non quella della citazione”. Si è affermato tuttavia in Giurisprudenza (Trib. Monza 11 novembre 1989, Dir. fam. pers., 1990,1245) la validità della proposizione con citazione anziché con ricorso, ove la parte non deduca in conseguenza del diverso rito adottato, violazione dei suoi diritti sostanziali o processuali, senza la necessità di operare il mutamento del rito nel corso del procedimento. Per la necessità della trasformazione del rito, Dogliotti, op. cit., 114.

60 Cass. Sez. Un. 16.1.91 n. 381, Foro it., 1991, I, 3165, aspramente criticata da Scardulla, op. cit., 853, che ritiene che anche nel caso della modifica delle condizioni di separazione rimanga applicabile l'art. 706 c.p. Nello stesso senso Dogliotti, op. cit., 112,

61 Cass. 18 dicembre 1980, n. 6546, Giust. civ. mass, 1980, fasc. 12; Cass. 23 giugno 1980, n. 3930, ivi, 1980, fasc. 6; Cass. 6 giugno 1979, n. 3192, Giust. civ. 1979, I, 2084.

62 Cass. 29 gennaio 1982, n. 573, Giust. civ. mass., 1982, fasc. 1; Cass. 5 dicembre 1981, n. 6548, ivi, 1981, fasc. 12.

63 Cass. 12 maggio 1981, n. 3131, Giust. civ. mass., 1981, fasc.5; Cass. 17 febbraio 1982, n. 989, ivi, 1982, fasc.2

64 Cass. 16 febbraio 1982, n. 961, Giur. it., 1983, 1, 810.

65 Cass. S. U. 2 marzo 1983, n. 1551, Giust. civ., 1983 I, 1095 e n.1552, ivi, 1984, I, 1, 699, a cui si è uniformata la successiva giurisprudenza di merito e di legittimità .

66 Sui problemi suscitati da tali sentenze, v. Dogliotti, op. cit., 112.

67 Capponi, op. cit., 517; Punzi, op. cit., 639; Carrata, op. cit., 214.

68 Corte Costituzionale 9 novembre 1992, n. 2916, Foro it., 1993, I, 10 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 710 c.p.c.

69 Mandrioli, op. cit., 242; Dogliotti, op. cit., 114.

70 Capponi, op. cit., 319; Punzi, op. cit., 652.

71 Martinelli, op. cit., 177; Merlin, op. cit., 430.

72 Civinini, op. cit. 381. Contrario all'assoggettabilità di tali provvedimenti alla disciplina del processo cautelare uniforme, in quanto carenti di natura cautelare, Dogliotti, op. cit., 115.

73 Corte d'Appello di Roma, 14 settembre 1994, Giur. merito, 1996, 65.

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Verso il congressoVerso il congressoVerso il congressoVerso il congresso

74 Cassazione civile sez. I, 8 settembre 1992, n. 10292, Stato civ. italiano 1994, 26; in dottrina Dogliotti, op. cit. 114. Contra Capponi, op. cit., 517, che argomenta dall'impossibilità di emanare i provvedimenti provvisori inaudita altera parte

75 Mandrioli, op. cit., 242; Dogliotti, op. cit., 115, il quale ritiene pure che, in mancanza di notifica, dovrebbe operare il termine di un anno dal deposito del provvedimento ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

76 Cass. 6 marzo 1996, n. 1786, Rep. Foro it., voce cit., n. 92.

77 Così Cass. 4 settembre 1996, n. 8063, fam. e dir., 1997, 39. Nello stesso senso Cass. 18 ottobre 1991 n. 11042, Giust. civ. mass., 1991, fasc. 10. In dottrina Dogliotti, op. cit., 115.

78 Cass. 4 settembre 1997 n. 8495, Giust. civ., 1998, 786, con ampia nota di richiami.

79 Pagano, legge 29 luglio 1988, n.331, Nuove leggi civ. comm., 1989, 376.

80 Barchi, op. cit., 11; Dogliotti, op. cit., 75.

81 Corte Cost. 14 dicembre 1989 n. 543 e 22 dicembre 1989, n. 573, Foro it., I, 1990, 365.

82 Cass. sez. un. 27 gennaio 1996, 651, Giust. civ., 1996, I, 3421

83 Cass. 8 maggio 1996, n. 4290, Rep. Foro it., 1996, voce cit., n. 59; nello stesso senso Cass. 22 gennaio 1993, n. 718, Foro it., 1993 I, 484.

on voglio spendere parole sulla opportunità, sulla discriminatoria.Come ben sa chi opera in questo campo, Nnecessità e l'urgenza di una organica riforma del l'accertamento dell'addebito rappresenta soprattutto diritto di famiglia.

In questo mio intervento mi riferirò principalmente alla uno strumento processuale al fine di allungare i tempi e

bozza del Comitato ristretto della Camera dei Deputati ottenere un vantaggio sul piano economico. Si esprime

(pubblicata dall'Osservatorio non tralasciando di pertanto parere favorevole per l'abrogazione

esporre qualche ulteriore proposta che mi sembra utile. dell'addebito che permetterebbe un notevole

snellimento dei processi, purché il coniuge più debole 1) Accesso alla giustizia sia diversamente e più efficacemente tutelato sotto il

profilo economico (v. infra).Preliminare, prima di affrontare l'esame dei problemi di

riforma legislativa connessi alla crisi familiare, è 3) Separazione legale: trattamento economico

considerare come i cittadini economicamente più

deboli possano far valere i loro diritti. Infatti, benché Da molti anni si segnala la necessità di identificare

l'art. 24 Cost. qualifichi la difesa come diritto parametri oggettivi di riferimento per determinare

inviolabile, non sussistono strumenti adeguati per la l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli e

sua attuazione concreta. Ciò è tanto più grave nel caso arginare l'eccessiva discrezionalità dei giudici in questo

di diritti essenziali, quali quelli inerenti ai rapporti campo. Nel 1982 fu presentata una proposta di legge (n. 863) familiari.

Si propone quindi di estendere la normativa sulla che prevedeva la determinazione automatica

gratuità del giudizio e sul patrocinio a spese dello Stato, dell'assegno in base al reddito dei coniugi; in Germania

già prevista per i processi di lavoro, ai processi attinenti sono in vigore precise percentuali che il giudice deve

ai rapporti familiari, da considerare, al pari del lavoro, applicare. Si potrebbe elaborare un software dal quale, una volta materia di rilevanza sociale. Ciò con alcuni correttivi: immessi tutti i dati rilevanti sul patrimonio, sul reddito, l'elevazione del reddito minimo per accedere a questo sul tenore di vita, sulle specifiche esigenze della famiglia beneficio, la sua indicizzazione automatica e la e dei suoi componenti, sul valore economico del valore considerazione del reddito personale e non di quello domestico e di assistenza alla prole, ecc. risulti una familiare.

Si può alternativamente prevedere nei casi in cui ci sia r i spos ta ind ica t iva che i l g iud ice dovrà

un coniuge abbiente, che il Presidente del Tribunale gli applicare nel caso concreto, salva diversa motivata

ingiunga di fornire all'altro i mezzi per sostenere la sua decisione. L'esistenza di parametri oggettivi consentirebbe una difesa versando un acconto e successivamente il equa determinazione dell'assegno anche in sede di Tribunale liquidi le spettanze dell'avvocato separazione consensuale dove spesso, data indipendentemente dall'esito del giudizio.

Si dovrebbe prevedere comunque l'esenzione delle l'inesistenza del conflitto o l'incapacità (personale o

parcelle legali dall'I.V.A. e la loro detraibilità dalla economica) di coltivarlo, si sacrificano ingiustamente le

denuncia fiscale del cliente, così come avviene per le esigenze di tutela del coniuge più debole e dei figli. Ciascun coniuge dovrebbe fornire una auto-parcelle dei medici.dichiarazione giurata sui suoi cespiti patrimoniali e

2) Separazione legale: abrogazione reddituali su cui effettuare il calcolo dell'assegno da dell'addebito corrispondere; qualora in seguito risultasse la non

veridicità di tale dichiarazione, dovranno essere Già in occasione della riforma del 1975 i progetti allora comminate sanzioni penali e la nullità della pattuizione in esame prevedevano l'abrogazione della colpa nella o della decisione sull'assegno e conseguente sua separazione, istituto che però fu mantenuto in sede di rideterminazione. discussione parlamentare. Appare necessario affrontare anche il problema della Oggi molte considerazioni, sia teoriche che pratiche, imponibilità fiscale dell'assegno per il coniuge, che inducono a ritenere superato il concetto di colpa. viene di solito determinato con riferimento al reddito Peraltro la sanzione prevista dalla legge per il coniuge al netto dell'onerato, e che poi viene decurtato quale viene addebitata la separazione (perdita del dall'imposta a carico del percipiente, mentre chi lo paga diritto al mantenimento, alla successione ereditaria e si avvantaggia della relativa detrazione. Bisogna alla pensione di reversibilità) colpisce soprattutto precisare che il riferimento è il reddito lordo per quello economicamente più debole, che è quasi entrambi, oppure che l'assegno per il coniuge più sempre la donna, e quindi trattasi in sostanza di norma

Proposte per una riforma del diritto di famiglia

avv. Laura Remiddi

Intervento al seminario di studio promosso dall’Aiaf a Roma il 3 luglio ‘99.

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74 Cassazione civile sez. I, 8 settembre 1992, n. 10292, Stato civ. italiano 1994, 26; in dottrina Dogliotti, op. cit. 114. Contra Capponi, op. cit., 517, che argomenta dall'impossibilità di emanare i provvedimenti provvisori inaudita altera parte

75 Mandrioli, op. cit., 242; Dogliotti, op. cit., 115, il quale ritiene pure che, in mancanza di notifica, dovrebbe operare il termine di un anno dal deposito del provvedimento ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

76 Cass. 6 marzo 1996, n. 1786, Rep. Foro it., voce cit., n. 92.

77 Così Cass. 4 settembre 1996, n. 8063, fam. e dir., 1997, 39. Nello stesso senso Cass. 18 ottobre 1991 n. 11042, Giust. civ. mass., 1991, fasc. 10. In dottrina Dogliotti, op. cit., 115.

78 Cass. 4 settembre 1997 n. 8495, Giust. civ., 1998, 786, con ampia nota di richiami.

79 Pagano, legge 29 luglio 1988, n.331, Nuove leggi civ. comm., 1989, 376.

80 Barchi, op. cit., 11; Dogliotti, op. cit., 75.

81 Corte Cost. 14 dicembre 1989 n. 543 e 22 dicembre 1989, n. 573, Foro it., I, 1990, 365.

82 Cass. sez. un. 27 gennaio 1996, 651, Giust. civ., 1996, I, 3421

83 Cass. 8 maggio 1996, n. 4290, Rep. Foro it., 1996, voce cit., n. 59; nello stesso senso Cass. 22 gennaio 1993, n. 718, Foro it., 1993 I, 484.

on voglio spendere parole sulla opportunità, sulla discriminatoria.Come ben sa chi opera in questo campo, Nnecessità e l'urgenza di una organica riforma del l'accertamento dell'addebito rappresenta soprattutto diritto di famiglia.

In questo mio intervento mi riferirò principalmente alla uno strumento processuale al fine di allungare i tempi e

bozza del Comitato ristretto della Camera dei Deputati ottenere un vantaggio sul piano economico. Si esprime

(pubblicata dall'Osservatorio non tralasciando di pertanto parere favorevole per l'abrogazione

esporre qualche ulteriore proposta che mi sembra utile. dell'addebito che permetterebbe un notevole

snellimento dei processi, purché il coniuge più debole 1) Accesso alla giustizia sia diversamente e più efficacemente tutelato sotto il

profilo economico (v. infra).Preliminare, prima di affrontare l'esame dei problemi di

riforma legislativa connessi alla crisi familiare, è 3) Separazione legale: trattamento economico

considerare come i cittadini economicamente più

deboli possano far valere i loro diritti. Infatti, benché Da molti anni si segnala la necessità di identificare

l'art. 24 Cost. qualifichi la difesa come diritto parametri oggettivi di riferimento per determinare

inviolabile, non sussistono strumenti adeguati per la l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli e

sua attuazione concreta. Ciò è tanto più grave nel caso arginare l'eccessiva discrezionalità dei giudici in questo

di diritti essenziali, quali quelli inerenti ai rapporti campo. Nel 1982 fu presentata una proposta di legge (n. 863) familiari.

Si propone quindi di estendere la normativa sulla che prevedeva la determinazione automatica

gratuità del giudizio e sul patrocinio a spese dello Stato, dell'assegno in base al reddito dei coniugi; in Germania

già prevista per i processi di lavoro, ai processi attinenti sono in vigore precise percentuali che il giudice deve

ai rapporti familiari, da considerare, al pari del lavoro, applicare. Si potrebbe elaborare un software dal quale, una volta materia di rilevanza sociale. Ciò con alcuni correttivi: immessi tutti i dati rilevanti sul patrimonio, sul reddito, l'elevazione del reddito minimo per accedere a questo sul tenore di vita, sulle specifiche esigenze della famiglia beneficio, la sua indicizzazione automatica e la e dei suoi componenti, sul valore economico del valore considerazione del reddito personale e non di quello domestico e di assistenza alla prole, ecc. risulti una familiare.

Si può alternativamente prevedere nei casi in cui ci sia r i spos ta ind ica t iva che i l g iud ice dovrà

un coniuge abbiente, che il Presidente del Tribunale gli applicare nel caso concreto, salva diversa motivata

ingiunga di fornire all'altro i mezzi per sostenere la sua decisione. L'esistenza di parametri oggettivi consentirebbe una difesa versando un acconto e successivamente il equa determinazione dell'assegno anche in sede di Tribunale liquidi le spettanze dell'avvocato separazione consensuale dove spesso, data indipendentemente dall'esito del giudizio.

Si dovrebbe prevedere comunque l'esenzione delle l'inesistenza del conflitto o l'incapacità (personale o

parcelle legali dall'I.V.A. e la loro detraibilità dalla economica) di coltivarlo, si sacrificano ingiustamente le

denuncia fiscale del cliente, così come avviene per le esigenze di tutela del coniuge più debole e dei figli. Ciascun coniuge dovrebbe fornire una auto-parcelle dei medici.dichiarazione giurata sui suoi cespiti patrimoniali e

2) Separazione legale: abrogazione reddituali su cui effettuare il calcolo dell'assegno da dell'addebito corrispondere; qualora in seguito risultasse la non

veridicità di tale dichiarazione, dovranno essere Già in occasione della riforma del 1975 i progetti allora comminate sanzioni penali e la nullità della pattuizione in esame prevedevano l'abrogazione della colpa nella o della decisione sull'assegno e conseguente sua separazione, istituto che però fu mantenuto in sede di rideterminazione. discussione parlamentare. Appare necessario affrontare anche il problema della Oggi molte considerazioni, sia teoriche che pratiche, imponibilità fiscale dell'assegno per il coniuge, che inducono a ritenere superato il concetto di colpa. viene di solito determinato con riferimento al reddito Peraltro la sanzione prevista dalla legge per il coniuge al netto dell'onerato, e che poi viene decurtato quale viene addebitata la separazione (perdita del dall'imposta a carico del percipiente, mentre chi lo paga diritto al mantenimento, alla successione ereditaria e si avvantaggia della relativa detrazione. Bisogna alla pensione di reversibilità) colpisce soprattutto precisare che il riferimento è il reddito lordo per quello economicamente più debole, che è quasi entrambi, oppure che l'assegno per il coniuge più sempre la donna, e quindi trattasi in sostanza di norma

Proposte per una riforma del diritto di famiglia

avv. Laura Remiddi

Intervento al seminario di studio promosso dall’Aiaf a Roma il 3 luglio ‘99.

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debole, già tassato all'origine, non è ulteriormente procedimento. Quanto al trattamento economico del coniuge imponibile.

In caso di inadempimento è quanto mai opportuna divorziato, bisognerebbe attuare lo stesso sistema dei

l'estensione all'assegno di separazione del meccanismo parametri dianzi illustrato, con l'introduzione

automatico di addebito al terzo previsto per il divorzio. dell'ulteriore criterio della durata del matrimonio e della

E' anche da considerare la costituzione di un fondo possibilità concreta per il coniuge economicamente più

pubblico per pagare gli alimenti, in caso di debole di espletare una attività remunerata.

inadempienza e di inesistenza di terzi obbligati, a favore 5) Affidamento congiuntodegli aventi diritto in condizioni di indigenza, con

recupero verso il debitore con le dovute maggiorazioni, Le proposte per l'affidamento congiunto scaturiscono interessi e spese, anche attraverso le cartelle esattoriali. da associazioni di padri che hanno avuto esperienze Il fondo dovrebbe anche integrare ad un minimo negative; è opportuno studiare correttivi per evitare stabilito l'assegno per i figli minori, qualora il reddito dei soprusi da parte dell'affidatario, ma può essere genitori non consenta la determinazione di un importo pericoloso ribaltare una situazione consolidata nella di sussistenza. legge e nella prassi che ha i suoi equilibri.Sembra inoltre equo riconoscere al giudice il potere di Quando l'esercizio della potestà sui figli era attribuito al determinare a favore del coniuge economicamente più padre anche in caso di loro affidamento alla madre debole una attribuzione patrimoniale (in beni immobili, (ante riforma 1975), questa, pur avendo ogni mobili o denaro) quando: a) sia vigente il regime di responsabilità, non aveva alcun potere decisionale. La separazione dei beni; b) l'altro coniuge abbia costituito L. 151/75 ha corretto tale incongruenza, attribuendo o notevolmente incrementato il suo patrimonio durante l'esercizio della potestà al genitore affidatario.la vita coniugale. Con l 'affidamento congiunto si tornerebbe Infine appare opportuna l'estensione a favore del sostanzialmente indietro: le madri continueranno ad separato del diritto di percepire il 40% del T.F.R. essere il "genitore convivente" ma dovranno subire corrisposto al coniuge, che ora è previsto soltanto in interferenze e ingerenze del coniuge, non sempre caso di divorzio, non sussistendo alcun motivo perché il limpide e collaborative. L'affidamento congiunto, da coniuge separato debba essere tutelato meno del considerare come punto d'arrivo, r ichiede divorziato. Inoltre, poiché la legge fa riferimento alla necessariamente un atteggiamento di reciproco rispetto liquidazione "percepita", bisognerebbe sostituire detto e piena collaborazione e abitazioni dei due genitori termine con "spettante", in modo da consentire quanto meno nello stesso quartiere per consentire al all'avente diritto di richiedere la quota dovutagli figlio il rapporto con la scuola, con le attività direttamente a chi corrisponde il T.F.R. extrascolastiche e il mantenimento dei rapporti sociali.

Se non ci sono questi elementi soggettivi e oggettivi, 4) Divorzio: questioni di forma e di sostanza

attuare l'affidamento congiunto significherebbe far

E' quanto mai opportuno l'inserimento della relativa pagare ai figli il disagio dei genitori, coinvolgerli in

disciplina nel contesto del Codice Civile, ma le norme litigiosità e confusione, perpetuare e non risolvere la

devono essere completamente riformulate. Non ha conflittualità; dare strumento di persecuzione e ricatto. Si potrebbe prevedere un "percorso" finalizzato senso parlare ancora di scioglimento e di cessazione all'affidamento congiunto quando se ne verifichino i degli effetti civili, ipocrite formule necessarie all'epoca presupposti, da attuare sperimentalmente e della legge 898/70, ma non più attuali. Sembra anche gradatamente, con l'aiuto di operatori qualificati. Le inutile la lunga elencazione delle fattispecie penali, proposte formulate sui diversi ruoli genitoriali possono peraltro rimaste sostanzialmente inapplicate come essere attuate in via sperimentale nelle separazioni cause di divorzio.

E' opportuno considerare l'abbreviazione, o addirittura consensuali, e così quelle sugli oneri di mantenimento,

l'eliminazione, del termine della separazione. L'assetto ma con previsione quantitativa delle somme dovute in

attuale che prevede ben tre ricorsi al giudice in caso di caso di inadempimento. Per cercare di limitare possibili strumentalizzazioni dei frattura coniugale (separazione; divisione della figli da parte del genitore affidatario, bisognerebbe comunione legale; divorzio) appare un po' pesante per potenziare il ricorso al G.T. dando a questo organo il cittadino, soprattutto tenendo conto degli elevati costi facoltà di precisare, con effetto vincolante per le parti, le della difesa, e nello stesso tempo intasa i ruoli giudiziari.

D'altra parte le rare riconciliazioni coniugali dopo la condizioni degli incontri (giorni, orari, modalità di

separazione non giustificano il mantenimento di tale consegna, ecc.) nell'ambito delle statuizioni, spesso

meccanismo che, non dimentichiamolo, fu pensato per generiche e imprecise, stabilite nella separazione o nel

facilitare l'introduzione del divorzio che era avversato divorzio.Per richiamare ai suoi doveri il genitore non affidatario da molti. Ora non sussiste più tale avversione, ma troppo spesso latitante, gli incontri con il figlio devono l'esigenza dei cittadini è piuttosto quella di una essere indicati come obbligatori e non meramente pronuncia giudiziaria rapida ed efficace.

Si ritiene positiva la possibilità di ottenere direttamente facoltativi. Può essere riformulato il testo dell'art. 570 c.p. il divorzio su istanza congiunta; in caso di conflittualità si ricomprendendovi esplicitamente i comportamenti di può prevedere che dopo due anni dalla instaurazione quei genitori che, in caso di separazione o di divorzio, del giudizio di separazione ciascuno dei coniugi possa non mantengono o non consentono all'altro di chiedere la pronuncia di divorzio nello stesso

mantenere i rapporti con i figli minori. Dovrebbe essere che dovrà attendere anni e instaurare un altro giudizio

previsto per tale reato, incluso il mancato versamento per poter ottenere la sua metà.Si dovrebbero pertanto applicare i seguenti correttivi:dell'assegno per i minori o per il coniuge in stato di A) introdurre l'obbligo per le banche e per ogni bisogno, un procedimento rapido.

operatore finanziario di verificare se il cliente è o 6) Curatore del minore meno soggetto al regime legale; in caso affermativo

si dovranno comunicare le operazioni effettuate La proposta si inserisce nella previsione della anche al coniuge, che dovrà essere considerato a Convenzione Europea di Strasburgo dell'8 settembre tutti gli effetti contitolare dell'investimento; chiarire 1995 sull'esercizio dei diritti dei minori. comunque che l'acquisto di titoli di credito e Appare senz'altro opportuna la presenza in giudizio del comunque gli investimenti mobiliari rientrano nella minore, adeguatamente rappresentato, limitatamente comunione dei beni;alle questioni che lo riguardano: affidamento e

B) fare carico ai notai e ai conservatori dei RR. II. di modalità di incontri con l'altro genitore e soltanto in trascrivere anche al nome del coniuge gli acquisti caso di conflittualità. La nomina dell'avvocato del effettuati separatamente in regime di comunione minore deve essere precedente all 'udienza legale;presidenziale, perché egli possa operare anche ai fini

C) estendere l'art. 627 cod. pen. (sottrazione di cose della pronuncia dei provvedimenti temporanei. La comuni) anche alla ipotesi di coniugi non difesa in giudizio deve essere affidata ad un avvocato il legalmente separati;quale, nei rapporti con il minore, può essere

D) il regime patrimoniale dovrebbe risultare da un opportunamente affiancato da un assistente sociale.

simbolo del codice fiscale, o quanto meno dall'atto Il compenso al curatore va liquidato dal Giudice in base di matrimonio (per evitare di dover esibire un alle tariffe professionali, e posto a carico di uno o di documento che contiene dichiarazioni e statuizioni entrambi i genitori secondo le circostanze. di carattere personale);E' opportuno prevedere inoltre che anche il figlio

E) il termine di prescrizione per far valere la nullità di un maggiorenne possa essere assistito da un avvocato per atto di disposizione di un bene comune compiuto la tutela dei suoi diritti e interessi patrimoniali, che ora è dall'altro coniuge dovrebbe essere quello ordinario demandata al genitore ex-affidatario o convivente, con (5 anni) e non quello eccessivamente breve (1 le facilitazioni descritte al par. 1.anno) previsto dall'art. 184 cod. civ.;

F) prevedere che, in caso di separazione giudiziale, lo 7) Comunione legale dei beniscioglimento della comunione si verifichi con la

La riforma del 1975 ha introdotto il regime legale della pronuncia del provvedimento presidenziale, e che il

comunione degli acquisti fatti dai coniugi insieme o Giudice della separazione possa procedere alla

separatamente, salvo eccezioni tassative. Ma dopo circa divisione dei beni, salvo il protrarsi della comunione

25 anni di applicazione della normativa si è constatato sulla casa familiare in presenza di prole convivente.

che è ben difficile per il coniuge meno abbiente (che è

generalmente la moglie, e soprattutto la casalinga) 8) Famiglia di fattocontrollare gli acquisti dell'altro.

Da molti anni si sente l'esigenza di tutelare i nuclei Il segreto bancario viene infatti opposto al coniuge che familiari non basati sul matrimonio. Ovviamente non si pure ha un interesse proprio anche se non è contitolare tratta di costituire una categoria giuridica di famiglie di del rapporto; gli acquisti di beni immobili non vengono seconda classe, ma di intervenire in talune situazioni trascritti a favore dei due coniugi se l'atto è stato critiche al fine di tutelare la parte più debole del compiuto da uno soltanto; gli investimenti mobiliari rapporto. spesso si ritengono sottratti alla comunione trattandosi Appare senz'altro accoglibile la proposta di estensione

di diritti di credito. al convivente delle norme sull'impresa familiare, sulla Inoltre in caso di vendita senza il consenso di entrambi i successione nel contratto di locazione, sul risarcimento coniugi di bene immobile appartenente alla comunione del danno da fatto illecito, sui maltrattamenti in ma intestato ad uno solo dei coniugi, l'altro ha solo un famiglia. Dovrebbe essere esclusa la presunzione di anno di tempo dalla trascrizione per impugnare la gratuità delle prestazioni lavorative a favore del vendita, con la conseguenza che chi non controlla convivente, e prevista l'equiparazione del regime fiscale periodicamente i pubblici registri corre il rischio di in caso di successione testamentaria a quello del perdere il suo patrimonio. coniuge superstite. Infine appare insufficiente la tutela dei terzi che Assolutamente necessaria è l'armonizzazione delle acquistano un bene ritenendolo personale del norme relative all'affidamento e mantenimento dei figli venditore quando potrebbe essere comune, così e alla assegnazione della casa familiare in caso di rendendosi passibili di azioni da parte del coniuge cessazione della convivenza, con quelle in materia di defraudato. separazione personale di coniugi e di divorzio; e la Lo scioglimento della comunione per effetto della competenza per tali suddetti provvedimenti deve essere separazione opera dal passaggio in giudicato della attribuita al medesimo giudice, cioè il Tribunale sentenza, ciò che comporta gravi problemi per ordinario.entrambi i coniugi e nocumento per quello più debole

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debole, già tassato all'origine, non è ulteriormente procedimento. Quanto al trattamento economico del coniuge imponibile.

In caso di inadempimento è quanto mai opportuna divorziato, bisognerebbe attuare lo stesso sistema dei

l'estensione all'assegno di separazione del meccanismo parametri dianzi illustrato, con l'introduzione

automatico di addebito al terzo previsto per il divorzio. dell'ulteriore criterio della durata del matrimonio e della

E' anche da considerare la costituzione di un fondo possibilità concreta per il coniuge economicamente più

pubblico per pagare gli alimenti, in caso di debole di espletare una attività remunerata.

inadempienza e di inesistenza di terzi obbligati, a favore 5) Affidamento congiuntodegli aventi diritto in condizioni di indigenza, con

recupero verso il debitore con le dovute maggiorazioni, Le proposte per l'affidamento congiunto scaturiscono interessi e spese, anche attraverso le cartelle esattoriali. da associazioni di padri che hanno avuto esperienze Il fondo dovrebbe anche integrare ad un minimo negative; è opportuno studiare correttivi per evitare stabilito l'assegno per i figli minori, qualora il reddito dei soprusi da parte dell'affidatario, ma può essere genitori non consenta la determinazione di un importo pericoloso ribaltare una situazione consolidata nella di sussistenza. legge e nella prassi che ha i suoi equilibri.Sembra inoltre equo riconoscere al giudice il potere di Quando l'esercizio della potestà sui figli era attribuito al determinare a favore del coniuge economicamente più padre anche in caso di loro affidamento alla madre debole una attribuzione patrimoniale (in beni immobili, (ante riforma 1975), questa, pur avendo ogni mobili o denaro) quando: a) sia vigente il regime di responsabilità, non aveva alcun potere decisionale. La separazione dei beni; b) l'altro coniuge abbia costituito L. 151/75 ha corretto tale incongruenza, attribuendo o notevolmente incrementato il suo patrimonio durante l'esercizio della potestà al genitore affidatario.la vita coniugale. Con l 'affidamento congiunto si tornerebbe Infine appare opportuna l'estensione a favore del sostanzialmente indietro: le madri continueranno ad separato del diritto di percepire il 40% del T.F.R. essere il "genitore convivente" ma dovranno subire corrisposto al coniuge, che ora è previsto soltanto in interferenze e ingerenze del coniuge, non sempre caso di divorzio, non sussistendo alcun motivo perché il limpide e collaborative. L'affidamento congiunto, da coniuge separato debba essere tutelato meno del considerare come punto d'arrivo, r ichiede divorziato. Inoltre, poiché la legge fa riferimento alla necessariamente un atteggiamento di reciproco rispetto liquidazione "percepita", bisognerebbe sostituire detto e piena collaborazione e abitazioni dei due genitori termine con "spettante", in modo da consentire quanto meno nello stesso quartiere per consentire al all'avente diritto di richiedere la quota dovutagli figlio il rapporto con la scuola, con le attività direttamente a chi corrisponde il T.F.R. extrascolastiche e il mantenimento dei rapporti sociali.

Se non ci sono questi elementi soggettivi e oggettivi, 4) Divorzio: questioni di forma e di sostanza

attuare l'affidamento congiunto significherebbe far

E' quanto mai opportuno l'inserimento della relativa pagare ai figli il disagio dei genitori, coinvolgerli in

disciplina nel contesto del Codice Civile, ma le norme litigiosità e confusione, perpetuare e non risolvere la

devono essere completamente riformulate. Non ha conflittualità; dare strumento di persecuzione e ricatto. Si potrebbe prevedere un "percorso" finalizzato senso parlare ancora di scioglimento e di cessazione all'affidamento congiunto quando se ne verifichino i degli effetti civili, ipocrite formule necessarie all'epoca presupposti, da attuare sperimentalmente e della legge 898/70, ma non più attuali. Sembra anche gradatamente, con l'aiuto di operatori qualificati. Le inutile la lunga elencazione delle fattispecie penali, proposte formulate sui diversi ruoli genitoriali possono peraltro rimaste sostanzialmente inapplicate come essere attuate in via sperimentale nelle separazioni cause di divorzio.

E' opportuno considerare l'abbreviazione, o addirittura consensuali, e così quelle sugli oneri di mantenimento,

l'eliminazione, del termine della separazione. L'assetto ma con previsione quantitativa delle somme dovute in

attuale che prevede ben tre ricorsi al giudice in caso di caso di inadempimento. Per cercare di limitare possibili strumentalizzazioni dei frattura coniugale (separazione; divisione della figli da parte del genitore affidatario, bisognerebbe comunione legale; divorzio) appare un po' pesante per potenziare il ricorso al G.T. dando a questo organo il cittadino, soprattutto tenendo conto degli elevati costi facoltà di precisare, con effetto vincolante per le parti, le della difesa, e nello stesso tempo intasa i ruoli giudiziari.

D'altra parte le rare riconciliazioni coniugali dopo la condizioni degli incontri (giorni, orari, modalità di

separazione non giustificano il mantenimento di tale consegna, ecc.) nell'ambito delle statuizioni, spesso

meccanismo che, non dimentichiamolo, fu pensato per generiche e imprecise, stabilite nella separazione o nel

facilitare l'introduzione del divorzio che era avversato divorzio.Per richiamare ai suoi doveri il genitore non affidatario da molti. Ora non sussiste più tale avversione, ma troppo spesso latitante, gli incontri con il figlio devono l'esigenza dei cittadini è piuttosto quella di una essere indicati come obbligatori e non meramente pronuncia giudiziaria rapida ed efficace.

Si ritiene positiva la possibilità di ottenere direttamente facoltativi. Può essere riformulato il testo dell'art. 570 c.p. il divorzio su istanza congiunta; in caso di conflittualità si ricomprendendovi esplicitamente i comportamenti di può prevedere che dopo due anni dalla instaurazione quei genitori che, in caso di separazione o di divorzio, del giudizio di separazione ciascuno dei coniugi possa non mantengono o non consentono all'altro di chiedere la pronuncia di divorzio nello stesso

mantenere i rapporti con i figli minori. Dovrebbe essere che dovrà attendere anni e instaurare un altro giudizio

previsto per tale reato, incluso il mancato versamento per poter ottenere la sua metà.Si dovrebbero pertanto applicare i seguenti correttivi:dell'assegno per i minori o per il coniuge in stato di A) introdurre l'obbligo per le banche e per ogni bisogno, un procedimento rapido.

operatore finanziario di verificare se il cliente è o 6) Curatore del minore meno soggetto al regime legale; in caso affermativo

si dovranno comunicare le operazioni effettuate La proposta si inserisce nella previsione della anche al coniuge, che dovrà essere considerato a Convenzione Europea di Strasburgo dell'8 settembre tutti gli effetti contitolare dell'investimento; chiarire 1995 sull'esercizio dei diritti dei minori. comunque che l'acquisto di titoli di credito e Appare senz'altro opportuna la presenza in giudizio del comunque gli investimenti mobiliari rientrano nella minore, adeguatamente rappresentato, limitatamente comunione dei beni;alle questioni che lo riguardano: affidamento e

B) fare carico ai notai e ai conservatori dei RR. II. di modalità di incontri con l'altro genitore e soltanto in trascrivere anche al nome del coniuge gli acquisti caso di conflittualità. La nomina dell'avvocato del effettuati separatamente in regime di comunione minore deve essere precedente all 'udienza legale;presidenziale, perché egli possa operare anche ai fini

C) estendere l'art. 627 cod. pen. (sottrazione di cose della pronuncia dei provvedimenti temporanei. La comuni) anche alla ipotesi di coniugi non difesa in giudizio deve essere affidata ad un avvocato il legalmente separati;quale, nei rapporti con il minore, può essere

D) il regime patrimoniale dovrebbe risultare da un opportunamente affiancato da un assistente sociale.

simbolo del codice fiscale, o quanto meno dall'atto Il compenso al curatore va liquidato dal Giudice in base di matrimonio (per evitare di dover esibire un alle tariffe professionali, e posto a carico di uno o di documento che contiene dichiarazioni e statuizioni entrambi i genitori secondo le circostanze. di carattere personale);E' opportuno prevedere inoltre che anche il figlio

E) il termine di prescrizione per far valere la nullità di un maggiorenne possa essere assistito da un avvocato per atto di disposizione di un bene comune compiuto la tutela dei suoi diritti e interessi patrimoniali, che ora è dall'altro coniuge dovrebbe essere quello ordinario demandata al genitore ex-affidatario o convivente, con (5 anni) e non quello eccessivamente breve (1 le facilitazioni descritte al par. 1.anno) previsto dall'art. 184 cod. civ.;

F) prevedere che, in caso di separazione giudiziale, lo 7) Comunione legale dei beniscioglimento della comunione si verifichi con la

La riforma del 1975 ha introdotto il regime legale della pronuncia del provvedimento presidenziale, e che il

comunione degli acquisti fatti dai coniugi insieme o Giudice della separazione possa procedere alla

separatamente, salvo eccezioni tassative. Ma dopo circa divisione dei beni, salvo il protrarsi della comunione

25 anni di applicazione della normativa si è constatato sulla casa familiare in presenza di prole convivente.

che è ben difficile per il coniuge meno abbiente (che è

generalmente la moglie, e soprattutto la casalinga) 8) Famiglia di fattocontrollare gli acquisti dell'altro.

Da molti anni si sente l'esigenza di tutelare i nuclei Il segreto bancario viene infatti opposto al coniuge che familiari non basati sul matrimonio. Ovviamente non si pure ha un interesse proprio anche se non è contitolare tratta di costituire una categoria giuridica di famiglie di del rapporto; gli acquisti di beni immobili non vengono seconda classe, ma di intervenire in talune situazioni trascritti a favore dei due coniugi se l'atto è stato critiche al fine di tutelare la parte più debole del compiuto da uno soltanto; gli investimenti mobiliari rapporto. spesso si ritengono sottratti alla comunione trattandosi Appare senz'altro accoglibile la proposta di estensione

di diritti di credito. al convivente delle norme sull'impresa familiare, sulla Inoltre in caso di vendita senza il consenso di entrambi i successione nel contratto di locazione, sul risarcimento coniugi di bene immobile appartenente alla comunione del danno da fatto illecito, sui maltrattamenti in ma intestato ad uno solo dei coniugi, l'altro ha solo un famiglia. Dovrebbe essere esclusa la presunzione di anno di tempo dalla trascrizione per impugnare la gratuità delle prestazioni lavorative a favore del vendita, con la conseguenza che chi non controlla convivente, e prevista l'equiparazione del regime fiscale periodicamente i pubblici registri corre il rischio di in caso di successione testamentaria a quello del perdere il suo patrimonio. coniuge superstite. Infine appare insufficiente la tutela dei terzi che Assolutamente necessaria è l'armonizzazione delle acquistano un bene ritenendolo personale del norme relative all'affidamento e mantenimento dei figli venditore quando potrebbe essere comune, così e alla assegnazione della casa familiare in caso di rendendosi passibili di azioni da parte del coniuge cessazione della convivenza, con quelle in materia di defraudato. separazione personale di coniugi e di divorzio; e la Lo scioglimento della comunione per effetto della competenza per tali suddetti provvedimenti deve essere separazione opera dal passaggio in giudicato della attribuita al medesimo giudice, cioè il Tribunale sentenza, ciò che comporta gravi problemi per ordinario.entrambi i coniugi e nocumento per quello più debole

AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

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a cura dell'avv. Chiara Bellini

Divieto di utilizzare donatori esterni alla coppia per i bimbi in provetta, ma possibilità di ricorrere alla procreazione assistita anche per le coppie di fatto. Fecondazione limitata alle sole coppie in età potenzialmente fertile, divieto del disconoscimento della paternità per i figli della provetta nati finora e possibilità di adottare gli embrioni in soprannumero al momento di entrata in vigore delle nuove norme. Sono queste le principali novità del ddl sulla procreazione assistita approvato dall'Aula di Montecitorio il 26 maggio. Si tratta di un testo destinato certamente ad essere modificato in Senato, in quanto molte norme, a partire dal divieto all'inseminazione eterologa (cioè con donatori esterni alla coppia), hanno spaccato la maggioranza. In ogni caso il ricorso alla procreazione assistita è consentito solo nei casi di sterilità documentata e non risolvibile terapeuticamente. Gli embrioni finora congelati potranno essere adottati se la coppia che li aveva fatti produrre non chiederà entro tre anni il loro impianto. Per gli embrioni privi di genitori biologici l'adottabilità sarà immediata. I centri dovranno trasmettere al ministero della sanità e ai giudici tutelari due elenchi contenenti il numero delle due diverse tipologie di embrioni.All'adozione sono ammesse anche le coppie di fatto. La legge però vieta per il futuro la congelazione degli embrioni e prevede che ne possano essere prodotti solo tre per ogni singolo impianto. È vietata la sperimentazione sugli embrioni umani come anche la clonazione, con sanzioni severissime per chi contravviene a questa norma: da 10 a 20 anni di reclusione. I figli della provetta, comunque, potranno essere riconosciuti anche dalla sola madre, mentre scatta il divieto per il padre di disconoscere il figlio nato con il seme di un altro uomo (nei casi di fecondazione eterologa realizzati finora o praticati illegalmente). Alle coppie che chiedono di ricorrere alla provetta devono essere spiegati, da parte del medico (e dello psicologo) i possibili effetti sanitari e psicologici della loro scelta e deve essere prospettata la possibilità di ricorrere all'adozione o all'affidamento.Infine il ministero della Sanità dovrà fornire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge delle linee guida sulle procedure e le tecniche di procreazione assistita e dovrà anche proporre un decreto sui requisiti dei centri pubblici e privati autorizzati a praticare la procreazione assistita. Tali centri dovranno essere iscritti in un apposito registro.

DISCIPLINA DELLA Capo II - Accesso alle tecnichePROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Articolo 4 (Accesso alle tecniche).Capo I - Principi generali

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di Articolo 1 (Finalità)rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità inspiegata dopo derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il due anni di tentativi di procreazione, tenuto conto anche della ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle salute e dell'età della donna, ovvero ai casi di sterilità o di condizioni e secondo le modalità previste dalla presente infertilità con causa accertata comunque certificate.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti.2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è applicate in base ai seguenti princìpi;

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

Articolo 2 (Interventi contro la sterilità e la infertilità) b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno

della ricerca scientifica e tecnologica, promuove ricerche invasivi;

sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

fenomeni della sterilità e dell'infertilità e favorisce gli 3. E vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente

interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre assistita di tipo eterologo.

l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della sanità promuove altresì Articolo 5 (Requisiti soggettivi)campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, della sterilità e della infertilità.possono accedere alle tecniche di procreazione 2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo medicalmente assistita coppie di adulti maggiorenni di sesso 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile.deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di

consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità Articolo 6 (Consenso informato)e della infertilità.

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni Articolo 3 (Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405) fase di applicazione delle tecniche di procreazione

medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della 1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo figura professionale dello psicologo, informa in maniera comma è inserito il seguente:dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui "Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per l'affidamento familiare".il nascituro. Alla coppia deve esser prospettata la possibilità

Il disegno di legge all’esame del senato in tema di procreazione assistita di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi Capo IV - Regolamentazione delle strutture autorizzate della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, all'applicazione delle tecniche di procreazione come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. medicalmente assistitaLe informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti Articolo 10 (Strutture autorizzate).della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle volontà consapevole e validamente espressa.regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 13.2. Alla coppia devono essere prospettai con chiarezza i costi

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai dell'intera procedura.sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione medico responsabile della struttura, secondo modalità del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, sono definiti:sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di b) le caratteristiche del personale delle strutture;entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere

e dei casi di revoca delle stesse;un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sul livello revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente

scientifico e sulla qualità dei servizi.comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.4. Qualora il medico responsabile della struttura autorizzata

Articolo 11 (Registro)ritenga di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione 1. È istituito, con decreto dei Ministro della sanità, presso scritta di tale decisione. l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle

strutture autorizzate alla applicazione delle tecniche di Articolo 7 (Linee guida) procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di 3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità,

collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle assistita adottate e dei risultati conseguiti.tecniche di procreazione medicalmente assistita.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze delle società 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione strutture autorizzate.medicalmente assistita.3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, in rapporto

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore previste al comma 1.di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria alo svolgimento Capo III - Disposizioni concernentidelle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità la tutela del nasciturocompetenti.

Articolo 8 (Stato giuridico del nato).Capo V - Sanzioni

1. I nati a seguito della applicazione delle tecniche di

Articolo 12 (Sanzioni).procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti, ai sensi del codice

1. Chiunque a qualsiasi titoli applica tecniche di procreazione civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle

medicalmente assistita vietate ai sensi dall'articolo 4, comma tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6.

3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo Articolo 9 (Divieto del disconoscimento10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo della paternità e dell'anonimato della madre).13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la assistita di tipo eterologo in violazione al divieto di cui surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare all'articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè 2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. umano discendente da un'unica cellula di partenza,

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di eventualmente identico, quanto la patrimonio genetico procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 70 del la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire 100 regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, come da ultimo sostituito milioni a 300 milioni, e con l'interdizione perpetua dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127. dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche di cui ai commi 1 e 2.

32 33AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

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a cura dell'avv. Chiara Bellini

Divieto di utilizzare donatori esterni alla coppia per i bimbi in provetta, ma possibilità di ricorrere alla procreazione assistita anche per le coppie di fatto. Fecondazione limitata alle sole coppie in età potenzialmente fertile, divieto del disconoscimento della paternità per i figli della provetta nati finora e possibilità di adottare gli embrioni in soprannumero al momento di entrata in vigore delle nuove norme. Sono queste le principali novità del ddl sulla procreazione assistita approvato dall'Aula di Montecitorio il 26 maggio. Si tratta di un testo destinato certamente ad essere modificato in Senato, in quanto molte norme, a partire dal divieto all'inseminazione eterologa (cioè con donatori esterni alla coppia), hanno spaccato la maggioranza. In ogni caso il ricorso alla procreazione assistita è consentito solo nei casi di sterilità documentata e non risolvibile terapeuticamente. Gli embrioni finora congelati potranno essere adottati se la coppia che li aveva fatti produrre non chiederà entro tre anni il loro impianto. Per gli embrioni privi di genitori biologici l'adottabilità sarà immediata. I centri dovranno trasmettere al ministero della sanità e ai giudici tutelari due elenchi contenenti il numero delle due diverse tipologie di embrioni.All'adozione sono ammesse anche le coppie di fatto. La legge però vieta per il futuro la congelazione degli embrioni e prevede che ne possano essere prodotti solo tre per ogni singolo impianto. È vietata la sperimentazione sugli embrioni umani come anche la clonazione, con sanzioni severissime per chi contravviene a questa norma: da 10 a 20 anni di reclusione. I figli della provetta, comunque, potranno essere riconosciuti anche dalla sola madre, mentre scatta il divieto per il padre di disconoscere il figlio nato con il seme di un altro uomo (nei casi di fecondazione eterologa realizzati finora o praticati illegalmente). Alle coppie che chiedono di ricorrere alla provetta devono essere spiegati, da parte del medico (e dello psicologo) i possibili effetti sanitari e psicologici della loro scelta e deve essere prospettata la possibilità di ricorrere all'adozione o all'affidamento.Infine il ministero della Sanità dovrà fornire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge delle linee guida sulle procedure e le tecniche di procreazione assistita e dovrà anche proporre un decreto sui requisiti dei centri pubblici e privati autorizzati a praticare la procreazione assistita. Tali centri dovranno essere iscritti in un apposito registro.

DISCIPLINA DELLA Capo II - Accesso alle tecnichePROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Articolo 4 (Accesso alle tecniche).Capo I - Principi generali

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di Articolo 1 (Finalità)rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità inspiegata dopo derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il due anni di tentativi di procreazione, tenuto conto anche della ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle salute e dell'età della donna, ovvero ai casi di sterilità o di condizioni e secondo le modalità previste dalla presente infertilità con causa accertata comunque certificate.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti.2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è applicate in base ai seguenti princìpi;

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

Articolo 2 (Interventi contro la sterilità e la infertilità) b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno

della ricerca scientifica e tecnologica, promuove ricerche invasivi;

sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

fenomeni della sterilità e dell'infertilità e favorisce gli 3. E vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente

interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre assistita di tipo eterologo.

l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della sanità promuove altresì Articolo 5 (Requisiti soggettivi)campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, della sterilità e della infertilità.possono accedere alle tecniche di procreazione 2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo medicalmente assistita coppie di adulti maggiorenni di sesso 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile.deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di

consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità Articolo 6 (Consenso informato)e della infertilità.

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni Articolo 3 (Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405) fase di applicazione delle tecniche di procreazione

medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della 1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo figura professionale dello psicologo, informa in maniera comma è inserito il seguente:dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui "Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per l'affidamento familiare".il nascituro. Alla coppia deve esser prospettata la possibilità

Il disegno di legge all’esame del senato in tema di procreazione assistita di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi Capo IV - Regolamentazione delle strutture autorizzate della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, all'applicazione delle tecniche di procreazione come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. medicalmente assistitaLe informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti Articolo 10 (Strutture autorizzate).della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle volontà consapevole e validamente espressa.regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 13.2. Alla coppia devono essere prospettai con chiarezza i costi

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai dell'intera procedura.sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione medico responsabile della struttura, secondo modalità del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, sono definiti:sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di b) le caratteristiche del personale delle strutture;entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere

e dei casi di revoca delle stesse;un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sul livello revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente

scientifico e sulla qualità dei servizi.comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.4. Qualora il medico responsabile della struttura autorizzata

Articolo 11 (Registro)ritenga di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione 1. È istituito, con decreto dei Ministro della sanità, presso scritta di tale decisione. l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle

strutture autorizzate alla applicazione delle tecniche di Articolo 7 (Linee guida) procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di 3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità,

collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle assistita adottate e dei risultati conseguiti.tecniche di procreazione medicalmente assistita.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze delle società 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione strutture autorizzate.medicalmente assistita.3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, in rapporto

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore previste al comma 1.di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria alo svolgimento Capo III - Disposizioni concernentidelle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità la tutela del nasciturocompetenti.

Articolo 8 (Stato giuridico del nato).Capo V - Sanzioni

1. I nati a seguito della applicazione delle tecniche di

Articolo 12 (Sanzioni).procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti, ai sensi del codice

1. Chiunque a qualsiasi titoli applica tecniche di procreazione civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle

medicalmente assistita vietate ai sensi dall'articolo 4, comma tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6.

3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo Articolo 9 (Divieto del disconoscimento10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo della paternità e dell'anonimato della madre).13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la assistita di tipo eterologo in violazione al divieto di cui surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare all'articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè 2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. umano discendente da un'unica cellula di partenza,

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di eventualmente identico, quanto la patrimonio genetico procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 70 del la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire 100 regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, come da ultimo sostituito milioni a 300 milioni, e con l'interdizione perpetua dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127. dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche di cui ai commi 1 e 2.

32 33AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 50 autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno milioni a lire 100 milioni. degli anni 1999 e 2000.

6. I nati a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi 3. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di coppia convivente. Bolzano con delibera del Comitato interministeriale per la

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche per i nati programmazione economica, su proposta del Ministro della da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti eterologo prima della data di entrata in vigore della presente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con Bolzano.decreto motivato dal giudice tutelare, ovvero, in caso di grave 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del valutati in lire 14.300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in 2000 e in lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si cura. provvede, per gli anni 1999,2000 e 2001, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini Articolo 17 (Copertura finanziaria). del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello 1. Per le attività relative agli articoli 2, comma 1 e 11, il cui onere è stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e valutato rispettivamente in lire 2 miliardi e in lire 4.000 milioni della programmazione per l'anno finanziario 1998, allo scopo e in lire 300 milioni annue, a decorrere dal 1999, è autorizzata parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al la spesa di lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'esercizio Ministero della sanità.1999.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è 2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre la sterilità autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti e la infertilità e per le finalità previste dall'articolo 2 è variazioni di bilancio.

4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi commi 1 e 2 è nullo. obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico

5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai 10.sensi del comma 1 è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più 2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazioni del con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con divieto di cui al 2 comma 2 l'autorizzazione è revocata. effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure

e delle attività specificamente e necessariamente dirette a Capo VI - Misure di tutela dell'embrione determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla

presente legge.Articolo 13 (Sperimentazione sugli embrioni umani)

Articolo 16 (Disposizioni transitorie).1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani.2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è 1. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di

consentita a condizione che si perseguano finalità entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse predisposto dall'Istituto superiore di sanità ai sensi collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, stessi, e qualora non siano disponibili metodologie pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55, del 7 marzo 1997, alternative. sono autorizzati, fino al centottantesimo giorno successivo a

3. Sono, comunque, vietati: quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2.

sperimentazione; 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1

dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e selezione, di manipolazione o comunque tramite strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di genetico del l 'embrione o del gamete ovvero a inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione dei decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e degli 3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente interventi aventi finalità terapeutiche, di cui al comma 2 del legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 trasmettono al presente articolo; Ministero della sanità e al giudice tutelare territorialmente

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n.1) sia a fini procreativi sia di ricerca; contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel diversa e la produzione di ibridi o di chimere. periodo precedente alla data di entrata in vigore della

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di

dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a

dall'articolo 7, comma 3, non devono creare il numero di seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco

embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un (2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui

unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli non si conoscono i genitori biologici e con l'indicazione dei

embrioni prodotti devono essere contemporaneamente motivi della non conoscibilità.

trasferiti nell'utero della donna. 4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della 5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di

presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al gravidanze plurigemellari.

comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione 6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul

medicalmente assistita dalla quale è derivata la formazione di numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire

embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli in utero. Dopo il trasferimento i medesimi soggetti sono

embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli in fo r mat i de l numero d i embr ion i p rodot t i e

articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dalla data di entrata in conseguentemente trasferiti.

vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo Capo VII - Disposizioni transitorie e finaliprecedente per quelli di cui all'elenco n.1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice Articolo 14 (Relazione al Parlamento)tutelare competente per territorio dispone con proprio

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della centri, che provvedono alle opportune informazioni ed sanità in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolio 11, comma assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in 5 , s u l l ' a t t i v i t à quanto applicabili, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la svolta dai centri e dalle strutture autorizzati, con particolare coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, degli interventi effettuati. in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato

2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati dal comma l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al contestualmente.Parlamento sull'attuazione della presente legge. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori

di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura Articolo 15 (Obiezione di coscienza).

o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente

34 35AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 50 autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno milioni a lire 100 milioni. degli anni 1999 e 2000.

6. I nati a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi 3. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di coppia convivente. Bolzano con delibera del Comitato interministeriale per la

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche per i nati programmazione economica, su proposta del Ministro della da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti eterologo prima della data di entrata in vigore della presente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con Bolzano.decreto motivato dal giudice tutelare, ovvero, in caso di grave 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del valutati in lire 14.300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in 2000 e in lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si cura. provvede, per gli anni 1999,2000 e 2001, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini Articolo 17 (Copertura finanziaria). del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello 1. Per le attività relative agli articoli 2, comma 1 e 11, il cui onere è stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e valutato rispettivamente in lire 2 miliardi e in lire 4.000 milioni della programmazione per l'anno finanziario 1998, allo scopo e in lire 300 milioni annue, a decorrere dal 1999, è autorizzata parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al la spesa di lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'esercizio Ministero della sanità.1999.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è 2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre la sterilità autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti e la infertilità e per le finalità previste dall'articolo 2 è variazioni di bilancio.

4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi commi 1 e 2 è nullo. obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico

5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai 10.sensi del comma 1 è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più 2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazioni del con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con divieto di cui al 2 comma 2 l'autorizzazione è revocata. effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure

e delle attività specificamente e necessariamente dirette a Capo VI - Misure di tutela dell'embrione determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla

presente legge.Articolo 13 (Sperimentazione sugli embrioni umani)

Articolo 16 (Disposizioni transitorie).1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani.2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è 1. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di

consentita a condizione che si perseguano finalità entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse predisposto dall'Istituto superiore di sanità ai sensi collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, stessi, e qualora non siano disponibili metodologie pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55, del 7 marzo 1997, alternative. sono autorizzati, fino al centottantesimo giorno successivo a

3. Sono, comunque, vietati: quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2.

sperimentazione; 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1

dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e selezione, di manipolazione o comunque tramite strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di genetico del l 'embrione o del gamete ovvero a inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione dei decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e degli 3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente interventi aventi finalità terapeutiche, di cui al comma 2 del legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 trasmettono al presente articolo; Ministero della sanità e al giudice tutelare territorialmente

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n.1) sia a fini procreativi sia di ricerca; contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel diversa e la produzione di ibridi o di chimere. periodo precedente alla data di entrata in vigore della

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di

dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a

dall'articolo 7, comma 3, non devono creare il numero di seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco

embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un (2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui

unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli non si conoscono i genitori biologici e con l'indicazione dei

embrioni prodotti devono essere contemporaneamente motivi della non conoscibilità.

trasferiti nell'utero della donna. 4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della 5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di

presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al gravidanze plurigemellari.

comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione 6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul

medicalmente assistita dalla quale è derivata la formazione di numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire

embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli in utero. Dopo il trasferimento i medesimi soggetti sono

embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli in fo r mat i de l numero d i embr ion i p rodot t i e

articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dalla data di entrata in conseguentemente trasferiti.

vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo Capo VII - Disposizioni transitorie e finaliprecedente per quelli di cui all'elenco n.1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice Articolo 14 (Relazione al Parlamento)tutelare competente per territorio dispone con proprio

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della centri, che provvedono alle opportune informazioni ed sanità in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolio 11, comma assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in 5 , s u l l ' a t t i v i t à quanto applicabili, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la svolta dai centri e dalle strutture autorizzati, con particolare coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, degli interventi effettuati. in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato

2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati dal comma l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al contestualmente.Parlamento sull'attuazione della presente legge. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori

di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura Articolo 15 (Obiezione di coscienza).

o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente

34 35AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

Documenti

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputatiNARDINI, VALPIANA, LUMIA, PROCACCI, MALAVENDA, CACCAVARI, LUCCHESE

CHIAVACCI, CENTO, SAIA, VENDOLA, GIACCO, LUCIDI, GIACALONE

Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile

Presentata il 14 maggio 1997

Il progetto di legge in materia di mediazione nel processo penale minorile

Relazione

Onorevoli Colleghi! -

La presente proposta di legge si inserisce nel più ampio intervento sui problemi della giustizia minorile e segna la ripresa di attenzione alle problematiche di questo settore, nel quale da tempo vengono segnalate urgenti esigenze di riforme. La necessità di disciplinare la mediazione giudiziaria minorile deriva da molte ragioni:

1) la legislazione internazionale ne auspica l'introduzione nelle legislazioni nazionali sia nell'ambito penale (articolo 11 delle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, New York 29 novembre 1985; articolo 40, comma 3, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti del bambino, letta a New York 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; Raccomandazione n. 87 (20) sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, Consiglio d'Europa, 17settembre 1987) che in quello civile (articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, Strasburgo, 25 gennaio 1996);

2) presso alcuni tribunali per i minorenni si sono già costituiti degli uffici per la mediazione, e ciò accentua la necessità di una disciplina dell'istituto e della sua rilevanza nell'ambito processuale;

3) è mancata del tutto finora qualunque forma di tutela della vittima del reato (anche la legge n. 66 del 1966 in tema di violenza sessuale ha ignorato l'argomento), ed è ormai urgente provvedere nella nostra legislazione.

La proposta di legge introduce la mediazione penale (articolo 1), operando la scelta di considerarla facoltativa e di attribuire all'autorità giudiziaria la possibilità di farvi luogo. Segue pertanto l'orientamento analogo che ha ispirato varie legislazioni straniere (come quella austriaca e quella francese) ed anche il legislatore minorile italiano in relazione alla messa alla prova (articolo 28 delle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988). Essa si caratterizza inoltre per il fine che si propone e che è quello di attuare la mediazione-conciliazione, ponendo una prima base per realizzare la giustizia conciliatrice.

Questo tipo di giustizia non è estraneo al nostro ordinamento. E' anzi previsto da varie norme sia penali che civili: l'articolo 564 del codice di procedura penale e gli articoli 9 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nell'ambito penale ordinario e minorile e gli articoli 1 e 4 della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, in materia civile familiare, impegnano espressamente il giudice e/o i servizi ad effettuare un tentativo di conciliazione. L'orientamento qui esposto ribadisce l'impegno dello Stato a favorire la ricerca della pace sociale, già rilevato dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 luglio 1996, (AC 1873), sulla competenza penale del giudice di pace. Di qui l'esplicito riferimento sia allo scopo di realizzare il superamento del conflitto determinatosi, sia al ruolo di protagonisti dell'attività mediativa che assumono l'indiziato minorenne e la vittima, i quali vengono così posti nella condizione di riappropriarsi direttamente della gestione del conflitto.

Tutto ciò è peraltro funzionale al conseguimento del triplice fine indicato di far cessare il pregiudizio subìto dalla vittima, di eliminare il disordine sociale determinato dalla legge, di contribuire al recupero dell'autore del reato. La riparazione del danno in favore della vittima è presa in considerazione al comma 2 dell'articolo 1 ed è proposta come momento eventuale della mediazione-conciliazione, quando si riterrà che il triplice fine indicato dal comma 1 non possa ottenersi se non prendendo in considerazione gli aspetti riparatori e risarcitori. Essa sarà comunque obbligatoria nei casi più gravi.

Effetto della conciliazione sarà evidentemente la remissione della querela e la relativa accettazione per i reati in tal modo perseguibili. Si ottiene così il risultato di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 564 del codice di procedura penale che espressamente attribuisce al pubblico ministero la facoltà di realizzare un tentativo di conciliazione in casi di reati perseguibili a querela, ma che finora è stato del tutto disatteso. La mediazione civile prevista dall'articolo 2 si prefigge anch'essa un triplice scopo: quello di favorire il superamento del conflitto esistente, favorendo il conseguimento della pace sociale; quello di tutelare in tal modo il minorenne favorendo lo sviluppo della sua personalità in condizioni più adeguate, perché realizzata in clima di serenità; quello di realizzare una deflazione processuale, ponendo termine a procedimenti civili già instaurati o prevenendo altri annunciati, in quanto segnalati al pubblico ministero per l'esercizio del suo potere di iniziativa. La mediazione civile ha il suo principale settore di intervento nella mediazione familiare, ma interesserà anche l'ambito scolastico, essendo molteplici ormai in tutta Italia i ricorsi proposti ai tribunali per i minorenni in relazione ai problemi connessi all'osservanza dell'obbligo scolastico ed alla realizzazione del diritto allo studio. Del pari, esso potrà intervenire anche in quegli ambiti (ospedali, comunità, eccetera) nei quali possono determinarsi disagi per i minorenni in conseguenza di conflitti determinatisi e che potranno in tal modo essere risolti. Il riferimento esplicito all'articolo 336 del codice civile (articolo 2, comma 1) tende a rinforzare quell'orientamento giurisdizionale ormai consolidato che non limita l'intervento giudiziario ivi disciplinato al solo ambito familiare inteso in senso stretto, ma lo estende anche a tutti quegli altri ambiti nei quali il minorenne oggi

vive molto tempo della sua giornata o può trovarsi a trascorrere dei periodi più o meno lunghi di vita.

E' stato anche disciplinato l'effetto che la mediazione produce sul procedimento civile, seguendo un percorso analogo a quello previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile per il caso di separazione consensuale tra i coniugi. L'articolo 3 disegna il ruolo che nell'ambito della mediazione giudiziaria minorile svolgeranno i servizi sociali ministeriali e quelli dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali e prevede uno spazio di formazione ed aggiornamento di questi operatori sul tema della mediazione, facendo ricorso ai programmi espressamente previsti a riguardo dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, rimasto finora inattuato.L'articolo 4 disciplina le modalità di attuazione della mediazione, esigendo particolare rigore nella individuazione della figura del mediatore. Viene data priorità ai servizi pubblici sia ministeriali che degli enti locali. Tuttavia, anche tali servizi dovranno essere sottoposti ad una valutazione di idoneità da parte della commissione per il coordinamento dei servizi sociali, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989, previo parere dell'autorità giudiziaria minorile.

E' poi sollecitata la costituzione presso i tribunali per i minorenni, ma in sedi autonome, di uffici per la mediazione, nei quali possono convogliarsi insieme le energie dei servizi sia ministeriali che degli enti locali con la presenza del privato sociale. Si è voluto in tal modo dare spazio alle interessanti sperimentazioni spontanee che sono in corso presso alcuni tribunali per i minorenni e che per il modo in cui si sono realizzate e si vanno sviluppando pur nella loro diversità rappresentano una preziosa peculiarità italiana, da salvaguardare ed incrementare. Solo per ultimo è previsto il ricorso a mediatori privati traendo spunto dall'analoga scelta effettuata dalla normativa francese. Anche tale utilizzazione, peraltro, è sottoposta ad una disciplina rigorosa (articolo 4, comma 3).

Vengono infine stabilite specifiche regole di comportamento per il mediatore, traendo spunto anche qui dall'esperienza straniera. L'esigenza di prevedere un'adeguata tutela dei diritti e dell'interesse della vittima, materia alla quale l'Italia risulta essere l'unico Paese europeo che non abbia finora dato alcuna disciplina normativa, ha indotto a prevedere all'articolo 5 l'istituzione di servizi sociali che siano in grado di fornire gli interventi urgenti e la prima accoglienza della vittima del reato, di sostenerla nella fase successiva, di garantirle la difesa legale.

E' stato infine disciplinato (articolo 6) l'effetto che la mediazione produce sul processo penale minorile. Si è evitato di prevedere una nuova forma di estinzione del reato per esito positivo della mediazione, che avrebbe avvicinato troppo l'attività mediativa all'istituto della messa alla prova, facendole perdere la sua identità. Si è preferito piuttosto incanalare il positivo risultato della mediazione nelle due forme deflattive già normativamente disciplinate, ampliando lo spazio di applicazione del proscioglimento per irrilevanza del fatto fino a comprendervi tutti i reati con la sola esclusione di quelli più gravi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h), l-bis) ed m) del codice di procedura penale e dalle norme della legge sulla violenza sessuale. La rilevanza attribuita all'attuazione di condotte minorili, anche solo parzialmente riparatorie o risarcitorie, riprende l'analoga formula prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del citato disegno di legge (AC 1873) per l'attribuzione della competenza penale al giudice di pace.

E' lasciata infine al giudice la facoltà di decidere sulla base dello studio della personalità del minore se non sia preferibile fare ricorso comunque - quando la mediazione sia riuscita - alla messa alla prova, che contenendo ulteriori elementi di responsabilizzazione ed avendo carattere più decisamente riparatorio può risultare un intervento più adeguato nei casi più delicati.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la mediazione può essere Art. 1attuata allo scopo di favorire il superamento di situazioni

1. Nel processo penale a carico di minorenni l'autorità pregiudizievoli per il minore non solo nell'ambito familiare, ma giudiziaria, preferibilmente prima di promuovere l'azione anche in quello scolastico e in ogni altro settore nel quale penale, può fare ricorso, con il consenso delle parti, alla l'autorità giudiziaria ritenga di poter attuare in tal modo la più mediazione giudiziaria, se ritiene che tale misura permetta di completa tutela del minore.ottenere, a seguito dell'incontro tra imputato e persona offesa 3. Alla mediazione può farsi luogo anche in ogni altro dal reato, il superamento del conflitto determinatosi tra loro e procedimento civile di competenza del tribunale per i la conciliazione, conseguendo in tal modo il risultato di porre minorenni.fine al pregiudizio subito dalla vittima, di eliminare il 4. In caso di esito positivo della mediazione, l'intesa raggiunta disordine sociale determinato dalla violazione della legge e di acquista efficacia con l'omologazione del tribunale per i contribuire al recupero dell'autore del reato. minorenni, che ne valuta la rispondenza all'interesse del

2. La mediazione giudiziaria penale è finalizzata a realizzare minore.altresì la conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato nei casi più gravi e quando comunque ciò Art. 3risulti necessario per conseguire la finalità indicata al comma

1. Nel caso di ricorso alla mediazione, l'autorità giudiziaria si 1.

avvale dei servizi sociali minorili dell'amministrazione giudiziaria e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, Art. 2ai sensi dell'articolo 5, per informare l'imputato e la persona

1. Nei procedimenti camerali civili di competenza del tribunale offesa dal reato in caso di processo penale, ovvero i soggetti per i minorenni, l'autorità giudiziaria, preferibilmente prima della controversia in caso di procedimento civile, sul dell'esercizio del potere d'iniziativa, disciplinato dall'articolo contenuto e sui fini di essa, per acquisirne il consenso, per 336, primo comma, del codice civile, può fare ricorso, con il assisterli nel tentativo di mediazione, nonché per ricevere consenso delle parti, alla mediazione giudiziaria, al fine di notizie sull'esito del medesimo, nel caso in cui esso abbia tutelare in modo più adeguato l'interesse del minore e, luogo.attraverso l'incontro dei soggetti coinvolti nella controversia, 2. Il Ministero di grazia e giustizia e le regioni, anche nell'ambito ottenere la risoluzione di essa, la conciliazione degli dei programmi di formazione ed aggiornamento di cui interessati ed il raggiungimento di un accordo che eviti il all'articolo 14 del decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 272, procedimento giudiziario o ponga fine al medesimo. realizzano appositi corsi congiunti per gli operatori minorili

Testo

36 37AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

Documenti

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputatiNARDINI, VALPIANA, LUMIA, PROCACCI, MALAVENDA, CACCAVARI, LUCCHESE

CHIAVACCI, CENTO, SAIA, VENDOLA, GIACCO, LUCIDI, GIACALONE

Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile

Presentata il 14 maggio 1997

Il progetto di legge in materia di mediazione nel processo penale minorile

Relazione

Onorevoli Colleghi! -

La presente proposta di legge si inserisce nel più ampio intervento sui problemi della giustizia minorile e segna la ripresa di attenzione alle problematiche di questo settore, nel quale da tempo vengono segnalate urgenti esigenze di riforme. La necessità di disciplinare la mediazione giudiziaria minorile deriva da molte ragioni:

1) la legislazione internazionale ne auspica l'introduzione nelle legislazioni nazionali sia nell'ambito penale (articolo 11 delle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, New York 29 novembre 1985; articolo 40, comma 3, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti del bambino, letta a New York 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; Raccomandazione n. 87 (20) sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, Consiglio d'Europa, 17settembre 1987) che in quello civile (articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, Strasburgo, 25 gennaio 1996);

2) presso alcuni tribunali per i minorenni si sono già costituiti degli uffici per la mediazione, e ciò accentua la necessità di una disciplina dell'istituto e della sua rilevanza nell'ambito processuale;

3) è mancata del tutto finora qualunque forma di tutela della vittima del reato (anche la legge n. 66 del 1966 in tema di violenza sessuale ha ignorato l'argomento), ed è ormai urgente provvedere nella nostra legislazione.

La proposta di legge introduce la mediazione penale (articolo 1), operando la scelta di considerarla facoltativa e di attribuire all'autorità giudiziaria la possibilità di farvi luogo. Segue pertanto l'orientamento analogo che ha ispirato varie legislazioni straniere (come quella austriaca e quella francese) ed anche il legislatore minorile italiano in relazione alla messa alla prova (articolo 28 delle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988). Essa si caratterizza inoltre per il fine che si propone e che è quello di attuare la mediazione-conciliazione, ponendo una prima base per realizzare la giustizia conciliatrice.

Questo tipo di giustizia non è estraneo al nostro ordinamento. E' anzi previsto da varie norme sia penali che civili: l'articolo 564 del codice di procedura penale e gli articoli 9 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nell'ambito penale ordinario e minorile e gli articoli 1 e 4 della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, in materia civile familiare, impegnano espressamente il giudice e/o i servizi ad effettuare un tentativo di conciliazione. L'orientamento qui esposto ribadisce l'impegno dello Stato a favorire la ricerca della pace sociale, già rilevato dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 luglio 1996, (AC 1873), sulla competenza penale del giudice di pace. Di qui l'esplicito riferimento sia allo scopo di realizzare il superamento del conflitto determinatosi, sia al ruolo di protagonisti dell'attività mediativa che assumono l'indiziato minorenne e la vittima, i quali vengono così posti nella condizione di riappropriarsi direttamente della gestione del conflitto.

Tutto ciò è peraltro funzionale al conseguimento del triplice fine indicato di far cessare il pregiudizio subìto dalla vittima, di eliminare il disordine sociale determinato dalla legge, di contribuire al recupero dell'autore del reato. La riparazione del danno in favore della vittima è presa in considerazione al comma 2 dell'articolo 1 ed è proposta come momento eventuale della mediazione-conciliazione, quando si riterrà che il triplice fine indicato dal comma 1 non possa ottenersi se non prendendo in considerazione gli aspetti riparatori e risarcitori. Essa sarà comunque obbligatoria nei casi più gravi.

Effetto della conciliazione sarà evidentemente la remissione della querela e la relativa accettazione per i reati in tal modo perseguibili. Si ottiene così il risultato di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 564 del codice di procedura penale che espressamente attribuisce al pubblico ministero la facoltà di realizzare un tentativo di conciliazione in casi di reati perseguibili a querela, ma che finora è stato del tutto disatteso. La mediazione civile prevista dall'articolo 2 si prefigge anch'essa un triplice scopo: quello di favorire il superamento del conflitto esistente, favorendo il conseguimento della pace sociale; quello di tutelare in tal modo il minorenne favorendo lo sviluppo della sua personalità in condizioni più adeguate, perché realizzata in clima di serenità; quello di realizzare una deflazione processuale, ponendo termine a procedimenti civili già instaurati o prevenendo altri annunciati, in quanto segnalati al pubblico ministero per l'esercizio del suo potere di iniziativa. La mediazione civile ha il suo principale settore di intervento nella mediazione familiare, ma interesserà anche l'ambito scolastico, essendo molteplici ormai in tutta Italia i ricorsi proposti ai tribunali per i minorenni in relazione ai problemi connessi all'osservanza dell'obbligo scolastico ed alla realizzazione del diritto allo studio. Del pari, esso potrà intervenire anche in quegli ambiti (ospedali, comunità, eccetera) nei quali possono determinarsi disagi per i minorenni in conseguenza di conflitti determinatisi e che potranno in tal modo essere risolti. Il riferimento esplicito all'articolo 336 del codice civile (articolo 2, comma 1) tende a rinforzare quell'orientamento giurisdizionale ormai consolidato che non limita l'intervento giudiziario ivi disciplinato al solo ambito familiare inteso in senso stretto, ma lo estende anche a tutti quegli altri ambiti nei quali il minorenne oggi

vive molto tempo della sua giornata o può trovarsi a trascorrere dei periodi più o meno lunghi di vita.

E' stato anche disciplinato l'effetto che la mediazione produce sul procedimento civile, seguendo un percorso analogo a quello previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile per il caso di separazione consensuale tra i coniugi. L'articolo 3 disegna il ruolo che nell'ambito della mediazione giudiziaria minorile svolgeranno i servizi sociali ministeriali e quelli dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali e prevede uno spazio di formazione ed aggiornamento di questi operatori sul tema della mediazione, facendo ricorso ai programmi espressamente previsti a riguardo dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, rimasto finora inattuato.L'articolo 4 disciplina le modalità di attuazione della mediazione, esigendo particolare rigore nella individuazione della figura del mediatore. Viene data priorità ai servizi pubblici sia ministeriali che degli enti locali. Tuttavia, anche tali servizi dovranno essere sottoposti ad una valutazione di idoneità da parte della commissione per il coordinamento dei servizi sociali, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989, previo parere dell'autorità giudiziaria minorile.

E' poi sollecitata la costituzione presso i tribunali per i minorenni, ma in sedi autonome, di uffici per la mediazione, nei quali possono convogliarsi insieme le energie dei servizi sia ministeriali che degli enti locali con la presenza del privato sociale. Si è voluto in tal modo dare spazio alle interessanti sperimentazioni spontanee che sono in corso presso alcuni tribunali per i minorenni e che per il modo in cui si sono realizzate e si vanno sviluppando pur nella loro diversità rappresentano una preziosa peculiarità italiana, da salvaguardare ed incrementare. Solo per ultimo è previsto il ricorso a mediatori privati traendo spunto dall'analoga scelta effettuata dalla normativa francese. Anche tale utilizzazione, peraltro, è sottoposta ad una disciplina rigorosa (articolo 4, comma 3).

Vengono infine stabilite specifiche regole di comportamento per il mediatore, traendo spunto anche qui dall'esperienza straniera. L'esigenza di prevedere un'adeguata tutela dei diritti e dell'interesse della vittima, materia alla quale l'Italia risulta essere l'unico Paese europeo che non abbia finora dato alcuna disciplina normativa, ha indotto a prevedere all'articolo 5 l'istituzione di servizi sociali che siano in grado di fornire gli interventi urgenti e la prima accoglienza della vittima del reato, di sostenerla nella fase successiva, di garantirle la difesa legale.

E' stato infine disciplinato (articolo 6) l'effetto che la mediazione produce sul processo penale minorile. Si è evitato di prevedere una nuova forma di estinzione del reato per esito positivo della mediazione, che avrebbe avvicinato troppo l'attività mediativa all'istituto della messa alla prova, facendole perdere la sua identità. Si è preferito piuttosto incanalare il positivo risultato della mediazione nelle due forme deflattive già normativamente disciplinate, ampliando lo spazio di applicazione del proscioglimento per irrilevanza del fatto fino a comprendervi tutti i reati con la sola esclusione di quelli più gravi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h), l-bis) ed m) del codice di procedura penale e dalle norme della legge sulla violenza sessuale. La rilevanza attribuita all'attuazione di condotte minorili, anche solo parzialmente riparatorie o risarcitorie, riprende l'analoga formula prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del citato disegno di legge (AC 1873) per l'attribuzione della competenza penale al giudice di pace.

E' lasciata infine al giudice la facoltà di decidere sulla base dello studio della personalità del minore se non sia preferibile fare ricorso comunque - quando la mediazione sia riuscita - alla messa alla prova, che contenendo ulteriori elementi di responsabilizzazione ed avendo carattere più decisamente riparatorio può risultare un intervento più adeguato nei casi più delicati.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la mediazione può essere Art. 1attuata allo scopo di favorire il superamento di situazioni

1. Nel processo penale a carico di minorenni l'autorità pregiudizievoli per il minore non solo nell'ambito familiare, ma giudiziaria, preferibilmente prima di promuovere l'azione anche in quello scolastico e in ogni altro settore nel quale penale, può fare ricorso, con il consenso delle parti, alla l'autorità giudiziaria ritenga di poter attuare in tal modo la più mediazione giudiziaria, se ritiene che tale misura permetta di completa tutela del minore.ottenere, a seguito dell'incontro tra imputato e persona offesa 3. Alla mediazione può farsi luogo anche in ogni altro dal reato, il superamento del conflitto determinatosi tra loro e procedimento civile di competenza del tribunale per i la conciliazione, conseguendo in tal modo il risultato di porre minorenni.fine al pregiudizio subito dalla vittima, di eliminare il 4. In caso di esito positivo della mediazione, l'intesa raggiunta disordine sociale determinato dalla violazione della legge e di acquista efficacia con l'omologazione del tribunale per i contribuire al recupero dell'autore del reato. minorenni, che ne valuta la rispondenza all'interesse del

2. La mediazione giudiziaria penale è finalizzata a realizzare minore.altresì la conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato nei casi più gravi e quando comunque ciò Art. 3risulti necessario per conseguire la finalità indicata al comma

1. Nel caso di ricorso alla mediazione, l'autorità giudiziaria si 1.

avvale dei servizi sociali minorili dell'amministrazione giudiziaria e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, Art. 2ai sensi dell'articolo 5, per informare l'imputato e la persona

1. Nei procedimenti camerali civili di competenza del tribunale offesa dal reato in caso di processo penale, ovvero i soggetti per i minorenni, l'autorità giudiziaria, preferibilmente prima della controversia in caso di procedimento civile, sul dell'esercizio del potere d'iniziativa, disciplinato dall'articolo contenuto e sui fini di essa, per acquisirne il consenso, per 336, primo comma, del codice civile, può fare ricorso, con il assisterli nel tentativo di mediazione, nonché per ricevere consenso delle parti, alla mediazione giudiziaria, al fine di notizie sull'esito del medesimo, nel caso in cui esso abbia tutelare in modo più adeguato l'interesse del minore e, luogo.attraverso l'incontro dei soggetti coinvolti nella controversia, 2. Il Ministero di grazia e giustizia e le regioni, anche nell'ambito ottenere la risoluzione di essa, la conciliazione degli dei programmi di formazione ed aggiornamento di cui interessati ed il raggiungimento di un accordo che eviti il all'articolo 14 del decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 272, procedimento giudiziario o ponga fine al medesimo. realizzano appositi corsi congiunti per gli operatori minorili

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Notizie

diretti alla sensibilizzazione alle attività preparatorie alla Art. 5mediazione.

1. Allo scopo di realizzare un'adeguata tutela dei diritti e degli interessi della persona minore offesa dal reato, le regioni Art. 4istituiscono appositi servizi sociali atti a fornire

1. L'incarico di espletare la mediazione giudiziaria in ambito tempestivamente il primo urgente soccorso e ad offrire, se

minorile può essere attribuito, ad uno dei servizi indicati necessarie, ospitalità ed accoglienza per il superamento del

dall'articolo 3, a condizione che essi siano stati esplicitamente trauma subìto. Sono assicurati al minore un adeguato

dichiarati idonei dalla commissione per il coordinamento dei sostegno teso alla realizzazione del recupero in relazione al

servizi minorili prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo pregiudizio psico-fisico subìto e la difesa legale gratuita per il

28 luglio 1989, n. 272, previo parere obbligatorio del conseguimento della riparazione del danno.

procuratore della Repubblica e del presidente del tribunale per i minorenni del circondario nel quale il servizio opera. Art. 6

2. La commissione di cui al comma 1 promuove altresì, previo 1. Nel caso in cui l'attività di mediazione determini la parere delle autorità giudiziarie, indicate al medesimo

conciliazione tra l'imputato e la persona offesa dal reato e, ove comma, l'istituzione presso ogni tribunale per i minorenni di ritenuta necessaria, l'attuazione di condotte anche un ufficio per la mediazione, costituito da operatori sociali parzialmente riparatorie e risarcitorie, il pubblico ministero, ministeriali e degli enti locali nonché da operatori del privato in ogni stato e grado del processo, chiede al giudice sentenza sociale e da componenti non togati dei tribunali per i di irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 27 delle minorenni ritenuti idonei a svolgere attività di mediazione. Gli disposizioni sul processo penale a carico di imputati oneri relativi alla organizzazione ed alla gestione di tali uffici minorenni, approvate con decreto del Presidente della sono posti a carico della regione nel cui territorio sono istituiti.Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. Ove, malgrado l'esito 3. L'incarico di espletare la mediazione giudiziaria può essere positivo della mediazione, il giudice ritenga di dover acquisire altresì affidato a persone fisiche, associazioni o persone ulteriori elementi per valutare la personalità del minorenne e, giuridiche che siano abilitate come mediatori od iscritte in un in ogni caso, per i reati più gravi, dispone con ordinanza la apposito albo istituito presso la commissione per il sospensione del processo e la messa alla prova ai sensi coordinamento dei servizi minorili di cui al comma 1. In attesa dell'articolo 28 delle citate disposizioni approvate con decreto della relativa disciplina legislativa, l 'abilitazione del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, all'esplicazione dell'attività di mediazione è sostituita come modificato dall'articolo 44 del decreto legislativo 14 dall'attestazione di idoneità rilasciata dalla citata gennaio 1991, n. 12.commissione, previo parere obbligatorio delle autorità

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo si intendono per minorili.reati più gravi quelli indicati dall'articolo 380, comma 2, lettere 4. Il mediatore deve essere indipendente e imparziale. Egli è e), f), g), h), l-bis) ed m) del codice di procedura penale, nonché tenuto all'obbligo del segreto e le informazioni che raccoglie quelli previsti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante nell'esercizio del suo incarico non possono essere divulgate. norme contro la violenza sessuale.Fornisce esclusivamente le indicazioni sull'esito della

3. Nel caso di reati diversi da quelli di cui al comma 2, ove la mediazione ai servizi sociali indicati all'articolo 3.mediazione abbia avuto esito positivo, la messa alla prova, eventualmente disposta, non può avere durata superiore a centottanta giorni.

Gaetano De Leo, Patrizia Patrizi

Trattare con adolescenti devianti

Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile

Carocci editore, Roma, 1999Lire 28.000

Il libro propone un'esplorazione aggiornata delle forme

e dei modi del trattamento educativo, psicologico e

sociale degli adolescenti che incontrano la giustizia

penale.L'analisi si articola in due parti: nella prima vengono

tracciati gli sviluppi del pensiero scientifico e le

evoluzioni delle risposte istituzionali, assumendo come

criterio interpretativo la possibilità di costruire alcuni

nessi tra i significati esplicativi delle devianze dei giovani

e le opportunità progettuali offerte dalla normativa

vigente. La seconda parte si compone di

un'approfondita illustrazione dell'operatività interna alla

giustizia minorile, di cui vengono esaminate le funzioni

e gli strumenti in chiave clinica e psicosociale, con

un'attenzione particolare ai cambiamenti in atto in

questo delicato settore e all'importante lavoro di verifica

degli interventi. Gaetano De Leo insegna Psicologia giuridica

all'Università di Roma "La Sapienza" e Patrizia Patrizi è

ricercatrice di Psicologia sociale all'Università di Sassari. Gli autori sono entrambi molto noti nei contesti della

giustizia minorile e da moltissimi anni impegnati non

solo in sede accademica ma anche in ambito formativo e

operativo. Il libro raccoglie in forma organica le

riflessioni che hanno accompagnato il loro lavoro di

ricerca, di intervento e di studio nella giustizia minorile

in particolare all'interno degli istituti penali per

minorenni, nel lavoro di formazione del personale

dell'amministrazione della giustizia e nell'attività peritale

penale.A dieci anni dal nuovo processo penale minorile il libro

si presenta come una pausa di riflessione importante sui

temi cruciali del rapporto tra adolescente deviante,

giustizia minorile, vittima del reato e società nel suo

complesso.

Sabina Anna Rita Galluzzo

Il diritto di famiglia e dei minori

Famiglia e matrimonio, filiazione e adozione, diritto penale e processo penale minorile

Il Sole 24 Ore, Milano,1999Lire 60.000

Il testo è un ottimo e aggiornato manuale sul diritto di

famiglia. Il commento è accompagnato da sintetici rinvii

alle leggi, alle convenzioni di diritto internazionale e agli

orientamenti della giurisprudenza. Il diritto di famiglia è

ormai un settore a sé con propri principi, proprie regole

e propria giurisprudenza. E' questo l'aspetto più

significativo dell'evoluzione che il diritto di famiglia ha

subito nel corso di mezzo secolo dalle poche norme

contenute nel primo libro del codice civile che lo

regolamentavano in via esclusiva alla torrenziale

legislazione che, a partire dagli anni sessanta, ha

gradatamente riempito e segnato questa area

dell'esperienza giuridica.Il diritto di famiglia e dei minori, come è ormai giusto che

venga definito, si presenta, quindi, oggi come un

contenitore normativo di eccezionale significato.Il volume ne coglie per intero la complessità offrendo al

lettore e allo studioso moltissimo materiale e moltissime

tracce di riflessione. Un'opera completa e aggiornata e al

tempo stesso uno strumento di lavoro importante per

chi opera nel settore della tutela giuridica delle relazioni

familiari.

Costanza Marzotto, Riccardo Telleschi

(a cura di)

Comporre il conflitto genitoriale

La mediazione familiare: metodi e strumenti

Edizioni Unicopli, Milano,1999Lire 34.000

Lo sviluppo, anche in Italia, della mediazione familiare

come strumento di intervento per la composizione del

conflitto genitoriale nella separazione e nel divorzio è

alla base di questa riflessione sulle esperienze realizzate

e sui modelli teorico-tecnici di riferimento. Dopo un'introduzione storica e culturale il testo

raccoglie contributi di studiosi italiani ed europei di

diverse discipline - diritto, sociologia, psicologia,

psicoanalisi, servizio sociale - che illustrano le diverse

prospettive della mediazione familiare. Viene quindi

proposto uno stimolante confronto di differenti

metodologie di intervento e di molteplici strumenti

operativi (le tre parti che compongono il volume

trattano rispettivamente di "aspetti socio-culturali",

"modelli ed esperienze a confronto", "strumenti per il

processo di mediazione").Il volume si rivolge non solo agli addetti ai lavori -

mediatori, psicologi clinici, educatori, avvocati,

magistrati, assistenti sociali - impegnati nel lavoro con le

famiglie separate o divorziate ma anche ai genitori e a

chiunque voglia approfondire questa nuova modalità di

intervento nella scissione della coppia.I curatori del volume sono da anni impegnati nel lavoro

con le famiglie. Costanza Marzotto, assistente sociale e

mediatrice familiare è docente di Metodologia del

servizio sociale al Diploma universitario in Servizio

sociale dell'Università Cattolica del sacro Cuore di

Milano dove è anche responsabile della formazione per

il Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia. Riccardo

Telleschi è dirigente psicologo e psicoterapeuta presso

l'Azienda ospedaliera Fatebenefratelli di Milano,

esperto di formazione nel campo della mediazione

familiare, consulente per il tribunale per i minorenni di

Milano, già giudice onorario presso la Corte d'appello di

Milano.

AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

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diretti alla sensibilizzazione alle attività preparatorie alla Art. 5mediazione.

1. Allo scopo di realizzare un'adeguata tutela dei diritti e degli interessi della persona minore offesa dal reato, le regioni Art. 4istituiscono appositi servizi sociali atti a fornire

1. L'incarico di espletare la mediazione giudiziaria in ambito tempestivamente il primo urgente soccorso e ad offrire, se

minorile può essere attribuito, ad uno dei servizi indicati necessarie, ospitalità ed accoglienza per il superamento del

dall'articolo 3, a condizione che essi siano stati esplicitamente trauma subìto. Sono assicurati al minore un adeguato

dichiarati idonei dalla commissione per il coordinamento dei sostegno teso alla realizzazione del recupero in relazione al

servizi minorili prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo pregiudizio psico-fisico subìto e la difesa legale gratuita per il

28 luglio 1989, n. 272, previo parere obbligatorio del conseguimento della riparazione del danno.

procuratore della Repubblica e del presidente del tribunale per i minorenni del circondario nel quale il servizio opera. Art. 6

2. La commissione di cui al comma 1 promuove altresì, previo 1. Nel caso in cui l'attività di mediazione determini la parere delle autorità giudiziarie, indicate al medesimo

conciliazione tra l'imputato e la persona offesa dal reato e, ove comma, l'istituzione presso ogni tribunale per i minorenni di ritenuta necessaria, l'attuazione di condotte anche un ufficio per la mediazione, costituito da operatori sociali parzialmente riparatorie e risarcitorie, il pubblico ministero, ministeriali e degli enti locali nonché da operatori del privato in ogni stato e grado del processo, chiede al giudice sentenza sociale e da componenti non togati dei tribunali per i di irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 27 delle minorenni ritenuti idonei a svolgere attività di mediazione. Gli disposizioni sul processo penale a carico di imputati oneri relativi alla organizzazione ed alla gestione di tali uffici minorenni, approvate con decreto del Presidente della sono posti a carico della regione nel cui territorio sono istituiti.Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. Ove, malgrado l'esito 3. L'incarico di espletare la mediazione giudiziaria può essere positivo della mediazione, il giudice ritenga di dover acquisire altresì affidato a persone fisiche, associazioni o persone ulteriori elementi per valutare la personalità del minorenne e, giuridiche che siano abilitate come mediatori od iscritte in un in ogni caso, per i reati più gravi, dispone con ordinanza la apposito albo istituito presso la commissione per il sospensione del processo e la messa alla prova ai sensi coordinamento dei servizi minorili di cui al comma 1. In attesa dell'articolo 28 delle citate disposizioni approvate con decreto della relativa disciplina legislativa, l 'abilitazione del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, all'esplicazione dell'attività di mediazione è sostituita come modificato dall'articolo 44 del decreto legislativo 14 dall'attestazione di idoneità rilasciata dalla citata gennaio 1991, n. 12.commissione, previo parere obbligatorio delle autorità

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo si intendono per minorili.reati più gravi quelli indicati dall'articolo 380, comma 2, lettere 4. Il mediatore deve essere indipendente e imparziale. Egli è e), f), g), h), l-bis) ed m) del codice di procedura penale, nonché tenuto all'obbligo del segreto e le informazioni che raccoglie quelli previsti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante nell'esercizio del suo incarico non possono essere divulgate. norme contro la violenza sessuale.Fornisce esclusivamente le indicazioni sull'esito della

3. Nel caso di reati diversi da quelli di cui al comma 2, ove la mediazione ai servizi sociali indicati all'articolo 3.mediazione abbia avuto esito positivo, la messa alla prova, eventualmente disposta, non può avere durata superiore a centottanta giorni.

Gaetano De Leo, Patrizia Patrizi

Trattare con adolescenti devianti

Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile

Carocci editore, Roma, 1999Lire 28.000

Il libro propone un'esplorazione aggiornata delle forme

e dei modi del trattamento educativo, psicologico e

sociale degli adolescenti che incontrano la giustizia

penale.L'analisi si articola in due parti: nella prima vengono

tracciati gli sviluppi del pensiero scientifico e le

evoluzioni delle risposte istituzionali, assumendo come

criterio interpretativo la possibilità di costruire alcuni

nessi tra i significati esplicativi delle devianze dei giovani

e le opportunità progettuali offerte dalla normativa

vigente. La seconda parte si compone di

un'approfondita illustrazione dell'operatività interna alla

giustizia minorile, di cui vengono esaminate le funzioni

e gli strumenti in chiave clinica e psicosociale, con

un'attenzione particolare ai cambiamenti in atto in

questo delicato settore e all'importante lavoro di verifica

degli interventi. Gaetano De Leo insegna Psicologia giuridica

all'Università di Roma "La Sapienza" e Patrizia Patrizi è

ricercatrice di Psicologia sociale all'Università di Sassari. Gli autori sono entrambi molto noti nei contesti della

giustizia minorile e da moltissimi anni impegnati non

solo in sede accademica ma anche in ambito formativo e

operativo. Il libro raccoglie in forma organica le

riflessioni che hanno accompagnato il loro lavoro di

ricerca, di intervento e di studio nella giustizia minorile

in particolare all'interno degli istituti penali per

minorenni, nel lavoro di formazione del personale

dell'amministrazione della giustizia e nell'attività peritale

penale.A dieci anni dal nuovo processo penale minorile il libro

si presenta come una pausa di riflessione importante sui

temi cruciali del rapporto tra adolescente deviante,

giustizia minorile, vittima del reato e società nel suo

complesso.

Sabina Anna Rita Galluzzo

Il diritto di famiglia e dei minori

Famiglia e matrimonio, filiazione e adozione, diritto penale e processo penale minorile

Il Sole 24 Ore, Milano,1999Lire 60.000

Il testo è un ottimo e aggiornato manuale sul diritto di

famiglia. Il commento è accompagnato da sintetici rinvii

alle leggi, alle convenzioni di diritto internazionale e agli

orientamenti della giurisprudenza. Il diritto di famiglia è

ormai un settore a sé con propri principi, proprie regole

e propria giurisprudenza. E' questo l'aspetto più

significativo dell'evoluzione che il diritto di famiglia ha

subito nel corso di mezzo secolo dalle poche norme

contenute nel primo libro del codice civile che lo

regolamentavano in via esclusiva alla torrenziale

legislazione che, a partire dagli anni sessanta, ha

gradatamente riempito e segnato questa area

dell'esperienza giuridica.Il diritto di famiglia e dei minori, come è ormai giusto che

venga definito, si presenta, quindi, oggi come un

contenitore normativo di eccezionale significato.Il volume ne coglie per intero la complessità offrendo al

lettore e allo studioso moltissimo materiale e moltissime

tracce di riflessione. Un'opera completa e aggiornata e al

tempo stesso uno strumento di lavoro importante per

chi opera nel settore della tutela giuridica delle relazioni

familiari.

Costanza Marzotto, Riccardo Telleschi

(a cura di)

Comporre il conflitto genitoriale

La mediazione familiare: metodi e strumenti

Edizioni Unicopli, Milano,1999Lire 34.000

Lo sviluppo, anche in Italia, della mediazione familiare

come strumento di intervento per la composizione del

conflitto genitoriale nella separazione e nel divorzio è

alla base di questa riflessione sulle esperienze realizzate

e sui modelli teorico-tecnici di riferimento. Dopo un'introduzione storica e culturale il testo

raccoglie contributi di studiosi italiani ed europei di

diverse discipline - diritto, sociologia, psicologia,

psicoanalisi, servizio sociale - che illustrano le diverse

prospettive della mediazione familiare. Viene quindi

proposto uno stimolante confronto di differenti

metodologie di intervento e di molteplici strumenti

operativi (le tre parti che compongono il volume

trattano rispettivamente di "aspetti socio-culturali",

"modelli ed esperienze a confronto", "strumenti per il

processo di mediazione").Il volume si rivolge non solo agli addetti ai lavori -

mediatori, psicologi clinici, educatori, avvocati,

magistrati, assistenti sociali - impegnati nel lavoro con le

famiglie separate o divorziate ma anche ai genitori e a

chiunque voglia approfondire questa nuova modalità di

intervento nella scissione della coppia.I curatori del volume sono da anni impegnati nel lavoro

con le famiglie. Costanza Marzotto, assistente sociale e

mediatrice familiare è docente di Metodologia del

servizio sociale al Diploma universitario in Servizio

sociale dell'Università Cattolica del sacro Cuore di

Milano dove è anche responsabile della formazione per

il Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia. Riccardo

Telleschi è dirigente psicologo e psicoterapeuta presso

l'Azienda ospedaliera Fatebenefratelli di Milano,

esperto di formazione nel campo della mediazione

familiare, consulente per il tribunale per i minorenni di

Milano, già giudice onorario presso la Corte d'appello di

Milano.

AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

Componenti di diritto

Presidente Dosi Gianfranco via Taro 35, 00199, Roma - tel.06.44235276, fax 06.44236900Presidenti delle sezioni regionaliAbruzzo Salbitani M.Teresa via Roma 334, 64029, Silvi Marina - Te - tel 085.9351775, fax 085.932375Calabria Stajano Rita via Gramsci 3, 88061, Badolato - Catanzaro - tel e fax 0967.814015; fax 0961.745144Campania Delcogliano Erminia via Scipione Capece 3/c, 80121, Napoli - tel. 081.640726 - 0824.312909Emilia Fabj Ada Valeria via Garibaldi 5, 40124, Bologna - tel 051.581706, fax 051.581329 Friuli Comand Emanuela via Rialto 6, 33100, Udine - tel.0432.502708, fax 0432.502585Lazio Marino Marina viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma - tel 06.3202351, fax 06.3202345 Liguria Maggiano Liana via Assarotti 10/20, 16122, Genova - tel 010.8313041, fax 010.816805Lombardia Pini Milena galleria Buenos Aires 11, 20124, Milano - tel 02.29525195, fax 02.29531352Marche Pelamatti Cagnoni Anna via Calatafimi 2, 60121, Ancona - tel 071.202108, fax 071.200972Piemonte Dionisio Antonio via S.Quintino 10, 10121, Torino - tel 011.5613742, fax 011.5613982Puglia (Ta) Massagli Matilde via Emilia 77, 74100, Taranto - tel 099.7305171, fax 099.7324440Sardegna Fanni Luisella via Deledda 39, 09127, Cagliari - tel.070.663904, fax 070.663904Sicilia D'Agata Remigia viale venti settembre 56, 95129, Catania - tel 095.505305, fax 095.508660Toscana Marcucci Carla via della mano 6, 55100, Lucca - tel 0583.495616, fax.0583.490484Umbria Sindico Anna Rosa via Bontempi 1, 06122, Perugia - tel 075.5723243, fax 075.5728372Veneto Sartori Alessandro stradone S.Fermo 13, 37121, Verona - tel 045.8011711, fax 045.8007176

Componenti eletti

Alciati Maria Margherita via Lovaria 3, 33100, Udine - tel 0432.505434, fax 0432.501918Alessio Franca via Roma 45, 22053, Lecco - tel 0341.282181, fax 0341.286164Amodio Antonella Maria piazzetta Mondragone 4, 80132, NapoliBet Enrico via Corsica 2/3, 16128, Genova - tel 010.5959159, fax 010.584221 - email: [email protected] Vincenza via Tunisi 11, 90138, Palermo - tel e fax 091.329064Cecchi Manuela via Bonifacio Lupi 14, 50129, Firenze - tel 055.494284, fax 055.496912Cracco Rossi Chauvenet Lorenza riv. Ponti Romani 22, 35121, Padova- tel 049.8758955, fax 049.8759252Dama Rosanna viale Costituzione Is.G/1, 80143, Napoli - tel 081.7879271, fax 081.7879274Della Felice Susanna lungarno Torrigiani 33, 50125, Firenze - tel 055.244165, fax 055.243968De Strobel Gabriella via Santa Chiara 15, 37129, Verona - tel 045.594301, fax 045.8011023Facchini Giulia corso Galileo Ferraris 63, 10128, Torino - tel 011.5178599, fax 011.5184649Ferraris Giovanna via Piave 3, 21100, Varese - tel 0332.234601, fax 0332.240030Gassani Gian Ettore corso Vittorio Emanuele 203, 84122, Salerno - tel e fax 089.220254Macis Valentina via Rossini 61, 09128, Cagliari - tel.070.41082, fax 070.485101Marinucci Anna piazza Duomo 11/B, 07100, Sassari - tel 079.235548, fax 079.235548Morandi Nicoletta viale Carso 51, 00195, Roma, tel. 06.3720292, fax 06.37352806Romano Francesca via G. Leopardi 132, 95127, Catania - tel 095.388503, fax 095.373320Ruffo Mario Alberto via Piccoli 6, 88100, Catanzaro - tel 0961.725929Scolaro Antonina corso Re Umberto 28, 10128, Torino - tel 011.5617102, fax 011.5617188Serafini Mariacarla via Trento 138, 65125, Pescara - tel e fax 085.4214275

D'Agata Remigia viale venti settembre 56, 95129, Catania - tel 095.505305, fax 095.508660Dama Rosanna viale Costituzione Is.G/1, 80143, Napoli - tel 081.7879271, fax 081.7879274Dionisio Antonio via S.Quintino 10, 10121, Torino - tel 011.5613742, fax 011.5613982Dosi Gianfranco via Taro 35, 00199, Roma - tel.06.44235276, fax 06.44236900Fabj Ada Valeria via Garibaldi 5, 40124, Bologna - tel 051.581706, fax 051.581329 Marcucci Carla via della mano 6, 55100, Lucca - tel 0583.495616, fax.0583.490484Marino Marina viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma - tel 06.3202351, fax 06.3202345Pini Milena Galleria Buenos Aires 11, 20124, Milano - tel 02.29525195, fax 02.29531352Sartori Alessandro stradone S.Fermo 13, 37121, Verona - tel 045.8011711, fax 045.8007176Stajano Rita via Gramsci 3, 88061, Badolato - Catanzaro - tel e fax 0967.814015; fax 0961.745144

D'Avack Lorenzo via del Tritone 169, 00187, Roma - tel 06.6794726Quattrone Mirella via Varese 67, 22100, Como - tel 031.272461, fax 031.271647Scacchetti Maria Grazia via Modonella 80, 41100, Modena - tel 059.243157

Comitato Direttivo Centrale

Comitato Esecutivo

Collegio dei probiviri

40 41

Associazione

I soci dell'AIAFuna nuova rivista

Lessico di diritto di famiglia

Si tratta di un'iniziativa editoriale del “Centro Studi

Giuridici sulla Persona” di Roma che con questa

pubblicazione (della quale sono già stati stampati i primi

tre numeri del 1999) propone un aggiornamento

permanente nel diritto di famiglia e delle persone con

oltre 120 voci annue suddivise in 15 sezioni con un

osservatorio sulla giurisprudenza e una rassegna

bibliografica continuamente aggiornata.Ogni trimestre nel “Lessico di diritto di famiglia” (di cui è

direttore Gianfranco Dosi) vengono pubblicate circa 30

voci - redatte da avvocati e ricercatori del Centro Studi -

che possono essere archiviate in appositi raccoglitori.Le sezioni in cui il Lessico è suddiviso sono

1. I diritti della persona2. La protezione dei minori3. La filiazione e i rapporti tra genitori e figli4. L'adozione5. Rapporti personali tra coniugi6. Rapporti patrimoniali tra coniugi e attività

economica7. Il diritto successorio8. Responsabilità e relazioni familiari9. La separazione e il divorzio10. La famiglia di fatto11. Il diritto internazionale privato12 Diritto e convenzioni internazionali13. Diritto penale della famiglia14. Diritto penale minorile15. Documenti

Per ricevere il “Lessico di diritto di famiglia” è sufficiente

iscriversi al “Centro studi giuridici sulla persona”

(organizzato statutariamente in forma associativa)

effettuando il versamento della quota annuale di

iscrizione di lire 180.000, che dà diritto a ricevere gli

arretrati dell'anno e a partecipare a tutte le altre iniziative

associative. La pubblicazione ha carattere permanente e viene

recapitata salvo disdetta da comunicare entro la fine

dell'anno. Il versamento va effettuato sul c/c postale n. 94143005

intestato al

Centro studi giuridici sulla personaVia Ravenna 11, 00161, Roma.

Per ogni ulteriore informazione si può prendere contatto

con la segreteria del Centro Studi (tel.06.44242164).

una nuova rivista

Maltrattamento e abuso all’infanzia

Franco Angeli editore, MilanoAbbonamento annuo lire 60.000

Sono molti, ormai anche in Italia, gli studiosi, i

ricercatori e i professionisti che si occupano di tematiche

dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia. Psicologi, medici, pedagogisti, avvocati, magistrati,

insegnanti, assistenti sociali, forze dell'ordine che, in

diversi ambiti professionali e da prospettive diverse,

entrano quotidianamente in contatto con i problemi di

quei bambini vittime di violenza per i quali si rendono

necessari interventi di tutela e di protezione. Negli ultimi anni grazie alla maggiore sensibilità

dell'opinione pubblica, all'attenzione degli specialisti e

alla collaborazione tra diverse istituzioni e servizi, è

divenuta consapevolezza condivisa la necessità di

preservare la salute e l'equilibrio psicologico,

nell'immediato e a lungo termine, dei bambini che

subiscono i danni connessi a tali esperienze. Non sono, tuttavia, pochi i quesiti e i nodi problematici,

teorici ed operativi, che tale materia pone.Con queste premesse è nata questa nuova rivista sul

maltrattamento e sull'abuso all'infanzia il cui direttore,

Paola Di Blasio, ordinario di psicologia dello sviluppo

all'Università Cattolica di Milano, è da anni conosciuta e

impegnata nel versante non solo accademico ma anche

operativo e formativo sui temi dell'abuso sui minori. La rivista è divisa in sezioni con propri editors:

criminologia (Gabrio Forti), interventi legislativi

(Gianfranco Dosi), interventi giudiziari (Magda Brienza,

Piero Forno, Maria Antonietta Guida) neuropsichiatria

infantile (Antonio Condini, Francesco Montecchi),

pediatria (Giorgio Tamburlini), prevenzione (Alberto

Pellai), psicologia (Marisa D'Alessio, Gaetano De Leo),

psicoterapia (Stefano Cirillo, Marinella Malacrea),

ricerca (Luigi Anolli, Grazia Attili, Santo Di Nuovo).La rivista è stata impostata in modo da dare spazio, in

ogni numero, ad un tema specifico che costituisce

l'oggetto di un "focus monotematico" (nel primo numero

il focus è stato "il lavoro di integrazione di rete negli

interventi di protezione e tutela"; nel secondo numero

"l'abuso sessuale: i segnali di disagio").Della rivista sono già usciti i primi due numeri.

AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

Componenti di diritto

Presidente Dosi Gianfranco via Taro 35, 00199, Roma - tel.06.44235276, fax 06.44236900Presidenti delle sezioni regionaliAbruzzo Salbitani M.Teresa via Roma 334, 64029, Silvi Marina - Te - tel 085.9351775, fax 085.932375Calabria Stajano Rita via Gramsci 3, 88061, Badolato - Catanzaro - tel e fax 0967.814015; fax 0961.745144Campania Delcogliano Erminia via Scipione Capece 3/c, 80121, Napoli - tel. 081.640726 - 0824.312909Emilia Fabj Ada Valeria via Garibaldi 5, 40124, Bologna - tel 051.581706, fax 051.581329 Friuli Comand Emanuela via Rialto 6, 33100, Udine - tel.0432.502708, fax 0432.502585Lazio Marino Marina viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma - tel 06.3202351, fax 06.3202345 Liguria Maggiano Liana via Assarotti 10/20, 16122, Genova - tel 010.8313041, fax 010.816805Lombardia Pini Milena galleria Buenos Aires 11, 20124, Milano - tel 02.29525195, fax 02.29531352Marche Pelamatti Cagnoni Anna via Calatafimi 2, 60121, Ancona - tel 071.202108, fax 071.200972Piemonte Dionisio Antonio via S.Quintino 10, 10121, Torino - tel 011.5613742, fax 011.5613982Puglia (Ta) Massagli Matilde via Emilia 77, 74100, Taranto - tel 099.7305171, fax 099.7324440Sardegna Fanni Luisella via Deledda 39, 09127, Cagliari - tel.070.663904, fax 070.663904Sicilia D'Agata Remigia viale venti settembre 56, 95129, Catania - tel 095.505305, fax 095.508660Toscana Marcucci Carla via della mano 6, 55100, Lucca - tel 0583.495616, fax.0583.490484Umbria Sindico Anna Rosa via Bontempi 1, 06122, Perugia - tel 075.5723243, fax 075.5728372Veneto Sartori Alessandro stradone S.Fermo 13, 37121, Verona - tel 045.8011711, fax 045.8007176

Componenti eletti

Alciati Maria Margherita via Lovaria 3, 33100, Udine - tel 0432.505434, fax 0432.501918Alessio Franca via Roma 45, 22053, Lecco - tel 0341.282181, fax 0341.286164Amodio Antonella Maria piazzetta Mondragone 4, 80132, NapoliBet Enrico via Corsica 2/3, 16128, Genova - tel 010.5959159, fax 010.584221 - email: [email protected] Vincenza via Tunisi 11, 90138, Palermo - tel e fax 091.329064Cecchi Manuela via Bonifacio Lupi 14, 50129, Firenze - tel 055.494284, fax 055.496912Cracco Rossi Chauvenet Lorenza riv. Ponti Romani 22, 35121, Padova- tel 049.8758955, fax 049.8759252Dama Rosanna viale Costituzione Is.G/1, 80143, Napoli - tel 081.7879271, fax 081.7879274Della Felice Susanna lungarno Torrigiani 33, 50125, Firenze - tel 055.244165, fax 055.243968De Strobel Gabriella via Santa Chiara 15, 37129, Verona - tel 045.594301, fax 045.8011023Facchini Giulia corso Galileo Ferraris 63, 10128, Torino - tel 011.5178599, fax 011.5184649Ferraris Giovanna via Piave 3, 21100, Varese - tel 0332.234601, fax 0332.240030Gassani Gian Ettore corso Vittorio Emanuele 203, 84122, Salerno - tel e fax 089.220254Macis Valentina via Rossini 61, 09128, Cagliari - tel.070.41082, fax 070.485101Marinucci Anna piazza Duomo 11/B, 07100, Sassari - tel 079.235548, fax 079.235548Morandi Nicoletta viale Carso 51, 00195, Roma, tel. 06.3720292, fax 06.37352806Romano Francesca via G. Leopardi 132, 95127, Catania - tel 095.388503, fax 095.373320Ruffo Mario Alberto via Piccoli 6, 88100, Catanzaro - tel 0961.725929Scolaro Antonina corso Re Umberto 28, 10128, Torino - tel 011.5617102, fax 011.5617188Serafini Mariacarla via Trento 138, 65125, Pescara - tel e fax 085.4214275

D'Agata Remigia viale venti settembre 56, 95129, Catania - tel 095.505305, fax 095.508660Dama Rosanna viale Costituzione Is.G/1, 80143, Napoli - tel 081.7879271, fax 081.7879274Dionisio Antonio via S.Quintino 10, 10121, Torino - tel 011.5613742, fax 011.5613982Dosi Gianfranco via Taro 35, 00199, Roma - tel.06.44235276, fax 06.44236900Fabj Ada Valeria via Garibaldi 5, 40124, Bologna - tel 051.581706, fax 051.581329 Marcucci Carla via della mano 6, 55100, Lucca - tel 0583.495616, fax.0583.490484Marino Marina viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma - tel 06.3202351, fax 06.3202345Pini Milena Galleria Buenos Aires 11, 20124, Milano - tel 02.29525195, fax 02.29531352Sartori Alessandro stradone S.Fermo 13, 37121, Verona - tel 045.8011711, fax 045.8007176Stajano Rita via Gramsci 3, 88061, Badolato - Catanzaro - tel e fax 0967.814015; fax 0961.745144

D'Avack Lorenzo via del Tritone 169, 00187, Roma - tel 06.6794726Quattrone Mirella via Varese 67, 22100, Como - tel 031.272461, fax 031.271647Scacchetti Maria Grazia via Modonella 80, 41100, Modena - tel 059.243157

Comitato Direttivo Centrale

Comitato Esecutivo

Collegio dei probiviri

40 41

Associazione

I soci dell'AIAFuna nuova rivista

Lessico di diritto di famiglia

Si tratta di un'iniziativa editoriale del “Centro Studi

Giuridici sulla Persona” di Roma che con questa

pubblicazione (della quale sono già stati stampati i primi

tre numeri del 1999) propone un aggiornamento

permanente nel diritto di famiglia e delle persone con

oltre 120 voci annue suddivise in 15 sezioni con un

osservatorio sulla giurisprudenza e una rassegna

bibliografica continuamente aggiornata.Ogni trimestre nel “Lessico di diritto di famiglia” (di cui è

direttore Gianfranco Dosi) vengono pubblicate circa 30

voci - redatte da avvocati e ricercatori del Centro Studi -

che possono essere archiviate in appositi raccoglitori.Le sezioni in cui il Lessico è suddiviso sono

1. I diritti della persona2. La protezione dei minori3. La filiazione e i rapporti tra genitori e figli4. L'adozione5. Rapporti personali tra coniugi6. Rapporti patrimoniali tra coniugi e attività

economica7. Il diritto successorio8. Responsabilità e relazioni familiari9. La separazione e il divorzio10. La famiglia di fatto11. Il diritto internazionale privato12 Diritto e convenzioni internazionali13. Diritto penale della famiglia14. Diritto penale minorile15. Documenti

Per ricevere il “Lessico di diritto di famiglia” è sufficiente

iscriversi al “Centro studi giuridici sulla persona”

(organizzato statutariamente in forma associativa)

effettuando il versamento della quota annuale di

iscrizione di lire 180.000, che dà diritto a ricevere gli

arretrati dell'anno e a partecipare a tutte le altre iniziative

associative. La pubblicazione ha carattere permanente e viene

recapitata salvo disdetta da comunicare entro la fine

dell'anno. Il versamento va effettuato sul c/c postale n. 94143005

intestato al

Centro studi giuridici sulla personaVia Ravenna 11, 00161, Roma.

Per ogni ulteriore informazione si può prendere contatto

con la segreteria del Centro Studi (tel.06.44242164).

una nuova rivista

Maltrattamento e abuso all’infanzia

Franco Angeli editore, MilanoAbbonamento annuo lire 60.000

Sono molti, ormai anche in Italia, gli studiosi, i

ricercatori e i professionisti che si occupano di tematiche

dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia. Psicologi, medici, pedagogisti, avvocati, magistrati,

insegnanti, assistenti sociali, forze dell'ordine che, in

diversi ambiti professionali e da prospettive diverse,

entrano quotidianamente in contatto con i problemi di

quei bambini vittime di violenza per i quali si rendono

necessari interventi di tutela e di protezione. Negli ultimi anni grazie alla maggiore sensibilità

dell'opinione pubblica, all'attenzione degli specialisti e

alla collaborazione tra diverse istituzioni e servizi, è

divenuta consapevolezza condivisa la necessità di

preservare la salute e l'equilibrio psicologico,

nell'immediato e a lungo termine, dei bambini che

subiscono i danni connessi a tali esperienze. Non sono, tuttavia, pochi i quesiti e i nodi problematici,

teorici ed operativi, che tale materia pone.Con queste premesse è nata questa nuova rivista sul

maltrattamento e sull'abuso all'infanzia il cui direttore,

Paola Di Blasio, ordinario di psicologia dello sviluppo

all'Università Cattolica di Milano, è da anni conosciuta e

impegnata nel versante non solo accademico ma anche

operativo e formativo sui temi dell'abuso sui minori. La rivista è divisa in sezioni con propri editors:

criminologia (Gabrio Forti), interventi legislativi

(Gianfranco Dosi), interventi giudiziari (Magda Brienza,

Piero Forno, Maria Antonietta Guida) neuropsichiatria

infantile (Antonio Condini, Francesco Montecchi),

pediatria (Giorgio Tamburlini), prevenzione (Alberto

Pellai), psicologia (Marisa D'Alessio, Gaetano De Leo),

psicoterapia (Stefano Cirillo, Marinella Malacrea),

ricerca (Luigi Anolli, Grazia Attili, Santo Di Nuovo).La rivista è stata impostata in modo da dare spazio, in

ogni numero, ad un tema specifico che costituisce

l'oggetto di un "focus monotematico" (nel primo numero

il focus è stato "il lavoro di integrazione di rete negli

interventi di protezione e tutela"; nel secondo numero

"l'abuso sessuale: i segnali di disagio").Della rivista sono già usciti i primi due numeri.

AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

0432.501918 - 505434 Spadaro Marco - via Cassia 551,00189, RomaBertoli Caterina - via Savorgnana 4, 33100, Udine Stanco Petrilli Anna Maria - piazza Cairoli 37, 00049, Velletri - Roma -

tel 9630978Baruffini Andreina - Strada B. De Rubeis 12, 33043, Cividale del Friuli - Stoppello Daniele - via Calcutta 25, 00144, Roma - tel 06.5296904, fax Udine

06.5296905Biancareddu Maria - via Lionello 8, 33100, Udine - tel 0432.507195, fax Studio legale Guttieres - Remiddi - via Barberini 3, 00187, Roma - tel 0432.512144

06.4819595, fax 06.4745779Cassina Anna Maria - via Bonavilla 6, 33037, Pasian di Prato - UdineTulli Simona - via Oslavia 40, 00195, Roma - tel 06.3216136, Comand Emanuela - via Rialto 6, 33100, Udine - tel 0432.502708, fax

06.32417710432.502585Viglietto Patrizia - via Crescenzio 43, 00192, Roma - tel 06.6832538De Monte Nussi Angela - via Poscolle 11, 33100, UdineVotano Stefania - viale Mazzini 9-11, 00195, Roma - tel 06.3202351, Fax De Santis Susanna - via Cairoli 10, 33100, Udine - tel

06.32023450432.510002/505341Delfabro Rosaria - via Fratelli Rosselli 31, 34074, Monfalcone - Gorizia LiguriaDel Mestre Anna - via Savorgnana 22, 33100, Udine Acconci Marina - via XX settembre 19/6, 16121, GenovaFonda Aura - via Giustiniano 9, 34133, Trieste - tel 040.362249 Allavena Giuseppina - via Escoffier 18, 18038, Sanremo - ImperiaLarice Francesca - via Roma 4, 33100, Udine Ansaldo Anna - piazza Leonardo da Vinci 2 - 3, 16146, Genova - tel Mascherin Clara - via Gorghi 5, 33100, Udine - tel 0432.294911 010.367924, fax 010.367908Mattricciani Valeria - via Gorghi 27, 33100, Udine - tel e fax Berat Torsegno Massimo - passo Frugoni 4/8, 16121, Genova

0432.507279/25734 Bet Enrico - via Corsica 2/3, 16128, Genova - tel 010.5959159, fax Montemurro Maria Gabriella - v.lo dello Schioppettino 21, 33100 - tel 010.584221, e mail: [email protected]

0432.506616 Calcagno Patrizia - via Ratti 1/4, 17100, Savona - tel 019.825737Piccoli Elena - via Rialto 6, 33100, Udine - tel 0432.502708 Ferrara Michela - via Carlo Rota 5/3, 16151, Genova - tel 010.6457610, Pittini Regina - via Carducci 23, 33100, Udine - tel 0432.504362 fax 010.411279Poniz Maria - via Mazzini 41, 33016, Pontebba - Udine - tel 0428.90901 Galli Bunone Milena - via venti settembre 29/16, 16121, Genova - tel Rossi Appiotti Paola - via Cussignacco 28/A, 33100, Udine 010.580402Rustia Roberta - via Coroneo 32, 34133, Trieste Gemma Maria - via Garibaldi 88, 17025, Loano - Savona - tel Scrosoppi Resi Teresa - via Manin 23, 33100, Udine 019.672913, fax 019.672913 Sonzogno Celestina - via S. Lazzaro 2, 34122, Trieste - tel 040.639147 Guaita Anna Grazia - via della libertà 20/4, 16129, GenovaStafuzza Tiziana - via Duca d'Aosta 97, 34074, Monfalcone - Gorizia - Innocenti Bianca - via Fieschi 22/2, 16121, Genova

tel 0481.44297, fax 0481.43025 Maggiano Liana - via Assarotti 10/20, 16122, Genova - tel Troisi Manuela - via Manzini 21, 33100, Udine 010.8313041, fax 010.816805Vicario Cristina - via Don Bosco 42, 33100, Udine Malagoli Fiammetta - via Fieschi 22/2, 16121, Genova - tel Vivan Stefania - piazza Libertà 1, 33100, Udine 010.543433/543930, fax 010.591706, e mail: Zamparutti Monica - via dei Calzolai 4, 33100, Udine [email protected]

Manghi Gianna - via G. D'Annunzio 2/74, 16121, GenovaLazioMonti Anna - Galleria Corso Garibaldi 12, 16043, Chiavari - GenovaBarrella Gianfranco - via L. De Carolis 1, 03100, Frosinone - tel Montolivo Luisa - via Assarotti 20/9, 16122, Genova0775.872145, fax 0775.871225 - email: [email protected] Virginia - via XII ottobre 2/74, 16121, Genova - tel 010.594304, Bellasai Daniela - via Emanuele Filiberto, 04016, Sabaudia - Latina -

fax 010.5701932tel 0773.518604Paschetti Nicoletta - via D. Fiasella 7/9, 16121, Genova - tel Beni Cristina - via Ravenna 11, 00161, Roma, tel. 06.44235276

010.590515Calcaterra Pinuccia - via Catone 29, 00192, RomaRevello Roberto - Via Carducci 5/9, 16121, GenovaCifone Silvia - via delle Palme 5, 02100, RietiTavella Gian Maria - corso A. Podestà 5/5, 16157, GenovaConcetti Michela - piazza Martiri di Belfiore 2, 00195, Roma - tel

06.3235472, fax 06.3235461 LombardiaD'Avack Alessandro - via del Tritone 169, 00187, Roma - tel 06.6794726 Alessio Franca - via Roma 45, 22053, Lecco - tel 0341.282181, fax D'Avack Lorenzo - via del Tritone 169, 00187, Roma - tel 06.6794726 0341.286164Dosi Gianfranco - via Taro 35, 00199, Roma - tel.06.44235276, fax Ambrosetti Maria Grazia - via Pergolesi 4 bis, 21052, Busto Arsizio -

44236900 - email [email protected] VareseGanzerla Loredana - via Caccini 3, 00198, Roma - tel e fax 06.8550170 Astolfi Riva Giovanna - via Bellini 14, 22100, Como - tel e fax Gasperini Paola - via Savoia 78, 00198, Roma 031.242121Giunti Alessandra - via Chianti 4, 00162, Roma Baggi Daniela - via Menocchio 18, 27100, PaviaInnamorati Loretta - via Oslavia 7, 00195, Roma - tel 06.3701983, fax Bandera Maurizio - via L.Maino 4, 21052, Busto Arsizio - Varese

06.37517528 Baroffio Marzia - via Morazzone 5, 21100, Varese - tel 0332.236012, fax Lunardi Lorena - via Senofane 234/a, 00124, Roma - tel 06.50914462, 0332.831310

fax 06.7027991 Battistella Elena - via Boccaccio 29, 20123, Milano - tel 02.48027411, Manganelli Barbara - viale Gorizia 51 B, 00198, Roma - tel e fax fax 02.43980208

06.8543299 - 8540651 Beretta Francesco - via Garibaldi 4, 21047, Saronno - VareseMarino Marina - viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma - tel 06.3202351, fax Bernardini De Pace Anna Maria - via Cappuccini 19, 20122, Milano -

06.3202345 tel.02.798842, 02.76003295, fax 02.795381Martucci Clavica Stefania - via Ravenna 11, 00161, Roma, tel Bernardini Lina Bruna - piazza Guastalla 7, 20122, Milano - tel

06.44235276 02.5512340, 5512338Monello Nunziata - via Chiana 87, 00198, Roma - tel 06.8841012 Bologni Marina - Corso di Porta Vittoria 13, 20122, MilanoMorandi Nicoletta - viale Carso 51, 00195, Roma, tel. 06.3720292, fax Bottoli Ambrosetti Rita - via Sabotino 12, 21100, Varese -

06.37352806 tel.0332.235233Morazzano Anna Maria - via Monti 13, 04100, Latina - tel e fax Brambilla Pisoni Alberta - Via Vincenzo Foppa 5, 20144, Milano

0773.484815 Cagliani Flavio - Via Belvedere 35, 22053, LeccoNapolitani Simona - viale delle milizie 1, 00192, Roma - tel 06.3221316, Canzano Maria Rosaria - via Niccolini 20, 20154, Milano - tel

fax 06.3201207 02.33604222, fax 02.317022Occorsio Maria Vittoria - via Gran Sasso 14, 00141, Roma - tel Cappelletti Vanda - via Lambertenghi 17, 22100, Como

06.8170012 Caprioglio Silvia - via Fontana 16, 20122, Milano - tel 02.59900930, fax Pomarici Costanza - via Ettore Ximenes 3, 00197, Roma - tel 02.54100361

06.3244839, fax 06.3610460 Carpani Donatella - via Visconti Venosta 3, 20122, MilanoRinauro Francesca - via della Giuliana 80, 00195, Roma - tel Casati Alessandra - via Manzoni 37, 20052, Monza

06.39751887, fax 06.39763156 Casorati Franca - via Rovereto 10, 20127, MilanoSalerno Salvatore - via Gorizia 35, 01100, Viterbo - tel 0761.387318, Castagna Lorella - via Aspromonte 13, 22053, Lecco

0761.3361 Castelli Maria Tullia - via Aleardo Aleardi 1 B, 25121, Brescia - tel Salvucci Maria Cristina - Via Giuseppe Ferrari 35, 00195, Roma - tel 030.293525

06.37517621, fax 06.37514980 Cipolla Anna Maria - via Filippo Corridoni 8, 20122, MilanoSarnari Giulia - viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma - tel 06.3202351, fax Cocco Donato - via Bragadino 6, 20144, Milano

06.3202345 Cogliati Renato - via Canova 39, 22056, Olgiate Molgora - Lecco - tel

Marroncelli Rosa - via Unità d'Italia, P.co Eta, 81100, Caserta - tel Abruzzo0823.355982Cocciarficco Annabianca - via Roma 194, 64029, Silvi Marina - Teramo

Paesano Gaetana - via Genoroso Frate 20, 84078, Vallo della Lucania - Colitti Roberta - via Alessandrini 4, 65015, Montesilvano - PescaraSalerno - tel 0974.4834Corti Giuseppina - via Valignani 86, 65126, Pescara - tel 085.691345

Pirro Laura - Via F. Palizzi 119, 80127, NapoliDelli Paoli Clorinda - Corso Vittorio Emanuele II n.111, 67100, L'Aquila Spadaro Sapari Gabriella - via Regina Margherita 37/3, 80053, C. Mare - tel 0862.401904, fax 0862.25594

di Stabia - Napoli - tel 081.8705344Di Benedetto Federica - via Palermo 105, 65122, Pescara - tel Terracciano Scognamiglio Ivana - piazza Nicola Amore 14, 80138, 085.4212287, fax 085.4221760

Napoli - tel 081.281131Nardinocchi Roberta - via Isonzo 40, 65123, Pescara Valente Patrizia - via C. Console 3, 80132, Napoli - tel 081.7645400, fax Salbitani Maria Teresa - via Roma 334, 64029, Silvi Marina - Teramo -

081.7649210tel 085.9351775, fax 085.932375 Serafini Mariacarla - via Trento 138, 65125, Pescara - tel 085.4214275 Emilia Romagna

Alfieri Mariapia - via R Livatino 9, 42100, Reggio Emilia - tel e fax Basilicata0522.920648Cipriano Maria Rosaria - via IV novembre 4, 75020, Nova Siri Scalo -

Baggi Vania - pizza tre Martiri 43, 47037, Rimini - tel 0541.25169, fax Matera- tel 0835.8776440541.24114

Calabria Baraldi Amalia - Piazza Malpighi 7, 40123, Bologna - tel 051.260875Amodeo Francesco - viale della Libertà 58, 88811, Cirò Marina - Vibo Belvederi Carla - via Galliera 62, 40121, Bologna - tel 051.245602

Valentia - tel 0962.36418 Benzi Marina - piazza Ferrari 22/C, 47037, Rimini - tel 0541.50214, fax Arcuri Mancuso Valeria - via Marinella 17, 88900, Crotone - tel 0541.52148

0962.29589 Bond Lorenza - via D'Azeglio 27, 40123, Bologna - tel 051.6486123, fax Bernardo Maria Teresa - via dei Mille 13, 88900, Crotone - tel 051.6565579

0962.27977 Caravelli Maria Grazia - via Borgo Leoni 75, 44100, Ferrara - tel e fax Caccia Raffaele - via G. Marconi 24, 88842, Cutro - Crotone - tel 0532.202271, email: [email protected]

0962.771150 Carpi Paola - via Pasolini 18, 48100, Ravenna - tel 0544.212233Campagna Raffaele - via Boccioni 2, 88900, Crotone - tel 0962.961595 Dallari Colombini Bianca - via Cesare Battisti 85, 41100, Modena - tel Candreva Brunella - largo Zinzi 2, 88100, Catanzaro - tel 0961.727828 059.237222Colloca Marcello - viale Kennedy 65, 89900, Vibo Valentia - tel Fabj Ada Valeria - via Garibaldi 5, 40124, Bologna - tel 051.581706, fax

0963.43165, fax 0963.547274 051.581329Cortese Maria Isabella - via Torino 10, 88900, Crotone - tel 0962.24017 Fuschini Cristina - via Piceno 2, 48100, RavennaDe Renzo Angela Maria - via Discesa Marina 10, 88900, Crotone - tel Giurita Antonella - via S. Giovanni del Cantone 36, 41100, Modena -

0962.28553 tel 059.220965 / 430094De Tommaso Domenico - largo I Maggio, 88900, Crotone - tel Gregori Fiorella - via San Francesco 8, 29100, Piacenza - tel

0962.20919 0523.325226, fax 0523.337600Iannone Giovambattista - via Carrara 6, 88900, Crotone - tel Lecito Lisa - via P. Costa 3, 40137, Bologna - tel 051.307555

0962.27678 Lucente Rosa - via Arienti 42, 40124, Bologna - tel 051.6449027Locanto Andrea - via XXV Aprile 17, 88900, Crotone - tel 0962.21005 Losavio Daniela - via de' coltelli 5, 40124, BolognaPantisano Graziella - via Ruffo 10, 88900, Crotone - tel 0962.23773 Maisto Melina - via Borgo Leoni 26, 44100, Ferrara - tel 0532.247646, Rizzica Flavia - via Sila Coop. Oriente sc. 4, 89015, Palmi - Reggio fax 0532.248488

Calabria Mandis Rosa Maria - corso Garibaldi 36, 47100, Forlì - tel 0543.34937, Ruffo Mario Alberto - via Piccoli 6, 88100, Catanzaro - tel e fax fax 0543.28503

0961.725929 Mandolesi Alba - pizza tre Martiri 43, 47037, Rimini - tel 0541.25169, Scalfari Antonio - via Sicilia 71, 87100, Cosenza fax 0541.24114Stajano Rita - via Gramsci 3, 88060, Badolato Marina - Catanzaro - tel Mattioli Antonella - via F. Rismondo 8, 41100, Modena

e fax 0967.814015, fax 0961.745144 Molinari Maisto Eleonora - via Borgo Leoni 75, 44100, Ferrara - tel Stajano Salvatore - via Gramsci 3, 88060, Badolato Marina - Catanzaro 0532.202271

- tel e fax 0967.814015 Morbidelli Ester Anna - viale della Lirica 11, 48100, Ravenna - tel Vincelli Rosa Patrizia - piazza Gramsci 14, 88900, Crotone - tel 0544.402760, fax 0544.408731

0962.24823 Moscattini Gian Carla - Via Vittorio Veneto 96, 41042, Fiorano, Modena - tel 0536.832413, fax 0536.910469Campania

Pajello Emanuela Elisabetta - via Farini 24, 40124, Bologna - tel Amodio Antonella Maria - piazzetta Mondragone 4, 80132, Napoli051.237587, fax 051.266160Archivolti Donatella - piazzetta Matilde Serao 7, 80132, Napoli

Palumbi Francesca - via Farini 24, 40124, Bologna - tel 051.237587, fax Bagnati Fabrizia - via Palepoli 20, 80132, Napoli - tel 081.7641277, fax 051.266160, e mail: [email protected]

Pozzi Angela - via Rubbiani 1, 40124, Bologna - tel 051.580096, fax Buonanno Rosanna - via Calascione 5 A, 80132, Napoli051.580759Capozzi Rosaria - via Ponte di Tappia 47, 80133, Napoli - tel

Pozzi Paola - via Marsili 19, 40124, Bologna - tel 051.581692, fax 081.5522890051.582263Cappuccio Giuliana - corso Garibaldi 148, 84123, Salerno - tel

Ravellini Patrizia - viale Aldini 88, 40136, Bologna - tel 051.331254, fax 089.220039051.331596Catanzaro Giuseppe - via Massimo Stanzione 11, 80135, Napoli - tel

Romito Angela - viale Pietramellara 4, 40131, Bologna - tel 051.555636081.5787786, fax 081.5787793Rossini Anna - via Alberto Lollio 14, 44100, Ferrara - tel 0532.206207, Chef Maria Giuseppina - corso Vittorio Emanuele 460, 80121, Napoli -

fax 0532.205478tel. 081.5642532-4 - 5441467, email: [email protected] Maria Grazia - via Modonella 80, 41100, Modena - tel Dama Rosanna - viale della Costituzione Is.G/1, 80143, Napoli - tel

059.243157, fax 059.243653081.7879271, fax 081.7879274Temperini Camilla - via Mercadante 10, 41100, ModenaDelcogliano Erminia - via Scipione Capece 3/c, 80121, Napoli - tel. Ugolini Franca - via Barberia 11, 40123, Bologna - tel 051.6447512081.640726 - 0824.312909Vancini Angiola - galleria del Toro 3, 40121, Bologna - tel 051.239728Delcogliano Felicita - viale Atlantici 25, 82100, Benevento -

tel.0824.312909 Venturini Pierangela - via Farini 15, 43100, Parma - tel 0521.230167, fax 0521.206108Draetta Clorinda - via Veterinaria 61, 80137, Napoli - tel 081.290554

Villa Fulvio - via venti marzo 1, 43100, ParmaFerro Patrizia - via Giacinto Gigante 7, 80136, Napoli - tel 081. 5490159Volpin Franca Maria - Galleria Cavour 3, 40124, Bologna - tel e fax Foglia Manzillo Fabio - via Chiatamone 6, 80121, Napoli - tel

051.231132081.7645151, fax 081.7645955Zamparini Camilla - via Rubbiani 1, 40124, Bologna - tel 051.580096, Gassani Gian Ettore - corso Vittorio Emanuele 203, 84122, Salerno - tel

fax 051.580759e fax 089.220254Giordano Floriana - via Monte Gelbison 19, 84060, Novi Velia - Salerno Friuli

- tel 0974.65126 Alciati Maria Margherita - via Lovaria 3, 33100, Udine - tel e fax

Soci

42 43AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

0432.501918 - 505434 Spadaro Marco - via Cassia 551,00189, RomaBertoli Caterina - via Savorgnana 4, 33100, Udine Stanco Petrilli Anna Maria - piazza Cairoli 37, 00049, Velletri - Roma -

tel 9630978Baruffini Andreina - Strada B. De Rubeis 12, 33043, Cividale del Friuli - Stoppello Daniele - via Calcutta 25, 00144, Roma - tel 06.5296904, fax Udine

06.5296905Biancareddu Maria - via Lionello 8, 33100, Udine - tel 0432.507195, fax Studio legale Guttieres - Remiddi - via Barberini 3, 00187, Roma - tel 0432.512144

06.4819595, fax 06.4745779Cassina Anna Maria - via Bonavilla 6, 33037, Pasian di Prato - UdineTulli Simona - via Oslavia 40, 00195, Roma - tel 06.3216136, Comand Emanuela - via Rialto 6, 33100, Udine - tel 0432.502708, fax

06.32417710432.502585Viglietto Patrizia - via Crescenzio 43, 00192, Roma - tel 06.6832538De Monte Nussi Angela - via Poscolle 11, 33100, UdineVotano Stefania - viale Mazzini 9-11, 00195, Roma - tel 06.3202351, Fax De Santis Susanna - via Cairoli 10, 33100, Udine - tel

06.32023450432.510002/505341Delfabro Rosaria - via Fratelli Rosselli 31, 34074, Monfalcone - Gorizia LiguriaDel Mestre Anna - via Savorgnana 22, 33100, Udine Acconci Marina - via XX settembre 19/6, 16121, GenovaFonda Aura - via Giustiniano 9, 34133, Trieste - tel 040.362249 Allavena Giuseppina - via Escoffier 18, 18038, Sanremo - ImperiaLarice Francesca - via Roma 4, 33100, Udine Ansaldo Anna - piazza Leonardo da Vinci 2 - 3, 16146, Genova - tel Mascherin Clara - via Gorghi 5, 33100, Udine - tel 0432.294911 010.367924, fax 010.367908Mattricciani Valeria - via Gorghi 27, 33100, Udine - tel e fax Berat Torsegno Massimo - passo Frugoni 4/8, 16121, Genova

0432.507279/25734 Bet Enrico - via Corsica 2/3, 16128, Genova - tel 010.5959159, fax Montemurro Maria Gabriella - v.lo dello Schioppettino 21, 33100 - tel 010.584221, e mail: [email protected]

0432.506616 Calcagno Patrizia - via Ratti 1/4, 17100, Savona - tel 019.825737Piccoli Elena - via Rialto 6, 33100, Udine - tel 0432.502708 Ferrara Michela - via Carlo Rota 5/3, 16151, Genova - tel 010.6457610, Pittini Regina - via Carducci 23, 33100, Udine - tel 0432.504362 fax 010.411279Poniz Maria - via Mazzini 41, 33016, Pontebba - Udine - tel 0428.90901 Galli Bunone Milena - via venti settembre 29/16, 16121, Genova - tel Rossi Appiotti Paola - via Cussignacco 28/A, 33100, Udine 010.580402Rustia Roberta - via Coroneo 32, 34133, Trieste Gemma Maria - via Garibaldi 88, 17025, Loano - Savona - tel Scrosoppi Resi Teresa - via Manin 23, 33100, Udine 019.672913, fax 019.672913 Sonzogno Celestina - via S. Lazzaro 2, 34122, Trieste - tel 040.639147 Guaita Anna Grazia - via della libertà 20/4, 16129, GenovaStafuzza Tiziana - via Duca d'Aosta 97, 34074, Monfalcone - Gorizia - Innocenti Bianca - via Fieschi 22/2, 16121, Genova

tel 0481.44297, fax 0481.43025 Maggiano Liana - via Assarotti 10/20, 16122, Genova - tel Troisi Manuela - via Manzini 21, 33100, Udine 010.8313041, fax 010.816805Vicario Cristina - via Don Bosco 42, 33100, Udine Malagoli Fiammetta - via Fieschi 22/2, 16121, Genova - tel Vivan Stefania - piazza Libertà 1, 33100, Udine 010.543433/543930, fax 010.591706, e mail: Zamparutti Monica - via dei Calzolai 4, 33100, Udine [email protected]

Manghi Gianna - via G. D'Annunzio 2/74, 16121, GenovaLazioMonti Anna - Galleria Corso Garibaldi 12, 16043, Chiavari - GenovaBarrella Gianfranco - via L. De Carolis 1, 03100, Frosinone - tel Montolivo Luisa - via Assarotti 20/9, 16122, Genova0775.872145, fax 0775.871225 - email: [email protected] Virginia - via XII ottobre 2/74, 16121, Genova - tel 010.594304, Bellasai Daniela - via Emanuele Filiberto, 04016, Sabaudia - Latina -

fax 010.5701932tel 0773.518604Paschetti Nicoletta - via D. Fiasella 7/9, 16121, Genova - tel Beni Cristina - via Ravenna 11, 00161, Roma, tel. 06.44235276

010.590515Calcaterra Pinuccia - via Catone 29, 00192, RomaRevello Roberto - Via Carducci 5/9, 16121, GenovaCifone Silvia - via delle Palme 5, 02100, RietiTavella Gian Maria - corso A. Podestà 5/5, 16157, GenovaConcetti Michela - piazza Martiri di Belfiore 2, 00195, Roma - tel

06.3235472, fax 06.3235461 LombardiaD'Avack Alessandro - via del Tritone 169, 00187, Roma - tel 06.6794726 Alessio Franca - via Roma 45, 22053, Lecco - tel 0341.282181, fax D'Avack Lorenzo - via del Tritone 169, 00187, Roma - tel 06.6794726 0341.286164Dosi Gianfranco - via Taro 35, 00199, Roma - tel.06.44235276, fax Ambrosetti Maria Grazia - via Pergolesi 4 bis, 21052, Busto Arsizio -

44236900 - email [email protected] VareseGanzerla Loredana - via Caccini 3, 00198, Roma - tel e fax 06.8550170 Astolfi Riva Giovanna - via Bellini 14, 22100, Como - tel e fax Gasperini Paola - via Savoia 78, 00198, Roma 031.242121Giunti Alessandra - via Chianti 4, 00162, Roma Baggi Daniela - via Menocchio 18, 27100, PaviaInnamorati Loretta - via Oslavia 7, 00195, Roma - tel 06.3701983, fax Bandera Maurizio - via L.Maino 4, 21052, Busto Arsizio - Varese

06.37517528 Baroffio Marzia - via Morazzone 5, 21100, Varese - tel 0332.236012, fax Lunardi Lorena - via Senofane 234/a, 00124, Roma - tel 06.50914462, 0332.831310

fax 06.7027991 Battistella Elena - via Boccaccio 29, 20123, Milano - tel 02.48027411, Manganelli Barbara - viale Gorizia 51 B, 00198, Roma - tel e fax fax 02.43980208

06.8543299 - 8540651 Beretta Francesco - via Garibaldi 4, 21047, Saronno - VareseMarino Marina - viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma - tel 06.3202351, fax Bernardini De Pace Anna Maria - via Cappuccini 19, 20122, Milano -

06.3202345 tel.02.798842, 02.76003295, fax 02.795381Martucci Clavica Stefania - via Ravenna 11, 00161, Roma, tel Bernardini Lina Bruna - piazza Guastalla 7, 20122, Milano - tel

06.44235276 02.5512340, 5512338Monello Nunziata - via Chiana 87, 00198, Roma - tel 06.8841012 Bologni Marina - Corso di Porta Vittoria 13, 20122, MilanoMorandi Nicoletta - viale Carso 51, 00195, Roma, tel. 06.3720292, fax Bottoli Ambrosetti Rita - via Sabotino 12, 21100, Varese -

06.37352806 tel.0332.235233Morazzano Anna Maria - via Monti 13, 04100, Latina - tel e fax Brambilla Pisoni Alberta - Via Vincenzo Foppa 5, 20144, Milano

0773.484815 Cagliani Flavio - Via Belvedere 35, 22053, LeccoNapolitani Simona - viale delle milizie 1, 00192, Roma - tel 06.3221316, Canzano Maria Rosaria - via Niccolini 20, 20154, Milano - tel

fax 06.3201207 02.33604222, fax 02.317022Occorsio Maria Vittoria - via Gran Sasso 14, 00141, Roma - tel Cappelletti Vanda - via Lambertenghi 17, 22100, Como

06.8170012 Caprioglio Silvia - via Fontana 16, 20122, Milano - tel 02.59900930, fax Pomarici Costanza - via Ettore Ximenes 3, 00197, Roma - tel 02.54100361

06.3244839, fax 06.3610460 Carpani Donatella - via Visconti Venosta 3, 20122, MilanoRinauro Francesca - via della Giuliana 80, 00195, Roma - tel Casati Alessandra - via Manzoni 37, 20052, Monza

06.39751887, fax 06.39763156 Casorati Franca - via Rovereto 10, 20127, MilanoSalerno Salvatore - via Gorizia 35, 01100, Viterbo - tel 0761.387318, Castagna Lorella - via Aspromonte 13, 22053, Lecco

0761.3361 Castelli Maria Tullia - via Aleardo Aleardi 1 B, 25121, Brescia - tel Salvucci Maria Cristina - Via Giuseppe Ferrari 35, 00195, Roma - tel 030.293525

06.37517621, fax 06.37514980 Cipolla Anna Maria - via Filippo Corridoni 8, 20122, MilanoSarnari Giulia - viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma - tel 06.3202351, fax Cocco Donato - via Bragadino 6, 20144, Milano

06.3202345 Cogliati Renato - via Canova 39, 22056, Olgiate Molgora - Lecco - tel

Marroncelli Rosa - via Unità d'Italia, P.co Eta, 81100, Caserta - tel Abruzzo0823.355982Cocciarficco Annabianca - via Roma 194, 64029, Silvi Marina - Teramo

Paesano Gaetana - via Genoroso Frate 20, 84078, Vallo della Lucania - Colitti Roberta - via Alessandrini 4, 65015, Montesilvano - PescaraSalerno - tel 0974.4834Corti Giuseppina - via Valignani 86, 65126, Pescara - tel 085.691345

Pirro Laura - Via F. Palizzi 119, 80127, NapoliDelli Paoli Clorinda - Corso Vittorio Emanuele II n.111, 67100, L'Aquila Spadaro Sapari Gabriella - via Regina Margherita 37/3, 80053, C. Mare - tel 0862.401904, fax 0862.25594

di Stabia - Napoli - tel 081.8705344Di Benedetto Federica - via Palermo 105, 65122, Pescara - tel Terracciano Scognamiglio Ivana - piazza Nicola Amore 14, 80138, 085.4212287, fax 085.4221760

Napoli - tel 081.281131Nardinocchi Roberta - via Isonzo 40, 65123, Pescara Valente Patrizia - via C. Console 3, 80132, Napoli - tel 081.7645400, fax Salbitani Maria Teresa - via Roma 334, 64029, Silvi Marina - Teramo -

081.7649210tel 085.9351775, fax 085.932375 Serafini Mariacarla - via Trento 138, 65125, Pescara - tel 085.4214275 Emilia Romagna

Alfieri Mariapia - via R Livatino 9, 42100, Reggio Emilia - tel e fax Basilicata0522.920648Cipriano Maria Rosaria - via IV novembre 4, 75020, Nova Siri Scalo -

Baggi Vania - pizza tre Martiri 43, 47037, Rimini - tel 0541.25169, fax Matera- tel 0835.8776440541.24114

Calabria Baraldi Amalia - Piazza Malpighi 7, 40123, Bologna - tel 051.260875Amodeo Francesco - viale della Libertà 58, 88811, Cirò Marina - Vibo Belvederi Carla - via Galliera 62, 40121, Bologna - tel 051.245602

Valentia - tel 0962.36418 Benzi Marina - piazza Ferrari 22/C, 47037, Rimini - tel 0541.50214, fax Arcuri Mancuso Valeria - via Marinella 17, 88900, Crotone - tel 0541.52148

0962.29589 Bond Lorenza - via D'Azeglio 27, 40123, Bologna - tel 051.6486123, fax Bernardo Maria Teresa - via dei Mille 13, 88900, Crotone - tel 051.6565579

0962.27977 Caravelli Maria Grazia - via Borgo Leoni 75, 44100, Ferrara - tel e fax Caccia Raffaele - via G. Marconi 24, 88842, Cutro - Crotone - tel 0532.202271, email: [email protected]

0962.771150 Carpi Paola - via Pasolini 18, 48100, Ravenna - tel 0544.212233Campagna Raffaele - via Boccioni 2, 88900, Crotone - tel 0962.961595 Dallari Colombini Bianca - via Cesare Battisti 85, 41100, Modena - tel Candreva Brunella - largo Zinzi 2, 88100, Catanzaro - tel 0961.727828 059.237222Colloca Marcello - viale Kennedy 65, 89900, Vibo Valentia - tel Fabj Ada Valeria - via Garibaldi 5, 40124, Bologna - tel 051.581706, fax

0963.43165, fax 0963.547274 051.581329Cortese Maria Isabella - via Torino 10, 88900, Crotone - tel 0962.24017 Fuschini Cristina - via Piceno 2, 48100, RavennaDe Renzo Angela Maria - via Discesa Marina 10, 88900, Crotone - tel Giurita Antonella - via S. Giovanni del Cantone 36, 41100, Modena -

0962.28553 tel 059.220965 / 430094De Tommaso Domenico - largo I Maggio, 88900, Crotone - tel Gregori Fiorella - via San Francesco 8, 29100, Piacenza - tel

0962.20919 0523.325226, fax 0523.337600Iannone Giovambattista - via Carrara 6, 88900, Crotone - tel Lecito Lisa - via P. Costa 3, 40137, Bologna - tel 051.307555

0962.27678 Lucente Rosa - via Arienti 42, 40124, Bologna - tel 051.6449027Locanto Andrea - via XXV Aprile 17, 88900, Crotone - tel 0962.21005 Losavio Daniela - via de' coltelli 5, 40124, BolognaPantisano Graziella - via Ruffo 10, 88900, Crotone - tel 0962.23773 Maisto Melina - via Borgo Leoni 26, 44100, Ferrara - tel 0532.247646, Rizzica Flavia - via Sila Coop. Oriente sc. 4, 89015, Palmi - Reggio fax 0532.248488

Calabria Mandis Rosa Maria - corso Garibaldi 36, 47100, Forlì - tel 0543.34937, Ruffo Mario Alberto - via Piccoli 6, 88100, Catanzaro - tel e fax fax 0543.28503

0961.725929 Mandolesi Alba - pizza tre Martiri 43, 47037, Rimini - tel 0541.25169, Scalfari Antonio - via Sicilia 71, 87100, Cosenza fax 0541.24114Stajano Rita - via Gramsci 3, 88060, Badolato Marina - Catanzaro - tel Mattioli Antonella - via F. Rismondo 8, 41100, Modena

e fax 0967.814015, fax 0961.745144 Molinari Maisto Eleonora - via Borgo Leoni 75, 44100, Ferrara - tel Stajano Salvatore - via Gramsci 3, 88060, Badolato Marina - Catanzaro 0532.202271

- tel e fax 0967.814015 Morbidelli Ester Anna - viale della Lirica 11, 48100, Ravenna - tel Vincelli Rosa Patrizia - piazza Gramsci 14, 88900, Crotone - tel 0544.402760, fax 0544.408731

0962.24823 Moscattini Gian Carla - Via Vittorio Veneto 96, 41042, Fiorano, Modena - tel 0536.832413, fax 0536.910469Campania

Pajello Emanuela Elisabetta - via Farini 24, 40124, Bologna - tel Amodio Antonella Maria - piazzetta Mondragone 4, 80132, Napoli051.237587, fax 051.266160Archivolti Donatella - piazzetta Matilde Serao 7, 80132, Napoli

Palumbi Francesca - via Farini 24, 40124, Bologna - tel 051.237587, fax Bagnati Fabrizia - via Palepoli 20, 80132, Napoli - tel 081.7641277, fax 051.266160, e mail: [email protected]

Pozzi Angela - via Rubbiani 1, 40124, Bologna - tel 051.580096, fax Buonanno Rosanna - via Calascione 5 A, 80132, Napoli051.580759Capozzi Rosaria - via Ponte di Tappia 47, 80133, Napoli - tel

Pozzi Paola - via Marsili 19, 40124, Bologna - tel 051.581692, fax 081.5522890051.582263Cappuccio Giuliana - corso Garibaldi 148, 84123, Salerno - tel

Ravellini Patrizia - viale Aldini 88, 40136, Bologna - tel 051.331254, fax 089.220039051.331596Catanzaro Giuseppe - via Massimo Stanzione 11, 80135, Napoli - tel

Romito Angela - viale Pietramellara 4, 40131, Bologna - tel 051.555636081.5787786, fax 081.5787793Rossini Anna - via Alberto Lollio 14, 44100, Ferrara - tel 0532.206207, Chef Maria Giuseppina - corso Vittorio Emanuele 460, 80121, Napoli -

fax 0532.205478tel. 081.5642532-4 - 5441467, email: [email protected] Maria Grazia - via Modonella 80, 41100, Modena - tel Dama Rosanna - viale della Costituzione Is.G/1, 80143, Napoli - tel

059.243157, fax 059.243653081.7879271, fax 081.7879274Temperini Camilla - via Mercadante 10, 41100, ModenaDelcogliano Erminia - via Scipione Capece 3/c, 80121, Napoli - tel. Ugolini Franca - via Barberia 11, 40123, Bologna - tel 051.6447512081.640726 - 0824.312909Vancini Angiola - galleria del Toro 3, 40121, Bologna - tel 051.239728Delcogliano Felicita - viale Atlantici 25, 82100, Benevento -

tel.0824.312909 Venturini Pierangela - via Farini 15, 43100, Parma - tel 0521.230167, fax 0521.206108Draetta Clorinda - via Veterinaria 61, 80137, Napoli - tel 081.290554

Villa Fulvio - via venti marzo 1, 43100, ParmaFerro Patrizia - via Giacinto Gigante 7, 80136, Napoli - tel 081. 5490159Volpin Franca Maria - Galleria Cavour 3, 40124, Bologna - tel e fax Foglia Manzillo Fabio - via Chiatamone 6, 80121, Napoli - tel

051.231132081.7645151, fax 081.7645955Zamparini Camilla - via Rubbiani 1, 40124, Bologna - tel 051.580096, Gassani Gian Ettore - corso Vittorio Emanuele 203, 84122, Salerno - tel

fax 051.580759e fax 089.220254Giordano Floriana - via Monte Gelbison 19, 84060, Novi Velia - Salerno Friuli

- tel 0974.65126 Alciati Maria Margherita - via Lovaria 3, 33100, Udine - tel e fax

Soci

42 43AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

039.508780, fax 039.509905 Scialoja Anna - via Mugiasca 9, 22100, Como - tel e fax 031.269924Scotti Marina - via Cesare Battisti 8, 20122, Milano - tel 02.5512923Coppola Lodi Nunzia - p.ggio Canonici Lateranensi 12/c, 24100,

Bergamo - tel 035.235757, fax 035.233064 Sirellini Rosangela - via Varese 8, 27100, PaviaCorsi Sissy Teresa - via Cavour 35, 21100, Varese - tel 0332.287019, fax Soma Cristina - via Besana 4, 20122, Milano - tel 02.55010370, fax

0332.284271 02.55012444Dainesi Mirena - viale De Gasperi 73, 26026, Pizzighettone - Cremona Sonnessa Antonella - via Vittorio Veneto 16 B, 21016, Luino - Varese

- tel 0372.745061 Tamborini M.Gabriella - via Lombardia 34, 20093, Cologno Monzese - Davoli Grazia - via U. Foscolo 10, gall. Manzoni, 21100, Varese - tel Mi - tel 02.25391686, fax 02.27300580

0332.236499 fax 0332.281102 Tomasetti Chiara - piazza della Vittoria 5, 26012, Castelleone - De Gregorio Daniela - via A. Diaz 97, 22100, Como - tel 031.241720 fax Cremona - tel 0374.56921

031.268650 Ulivi Manuela - corso Venezia 61, 20121, Milano - tel 02.29526806, fax De Nicolò Alessandra - v. Longoni 31, 23100 Sondrio, tel. 0362.219535 02.29510835De Peri Antonella - via Vittorio Veneto 11, 21100, Varese Verona Goldstein Luciana - viale Angelo Filippetti 28, 20122, Milano - De Vellis Valeria - via Cappuccini 19, 20122, Milano - tel 02.76003295, tel 02.58319245

fax 02.795381 Visigalli Mauro - via Mons. Serrati 17, 26845, Codogno - Lodi - tel Deidda Maria - via Lamarmora 40, 20122, Milano - tel 02.5454282, fax 0377.36889, fax 0377.36330, e mail: [email protected]

02.5466563 Vitelli Sabrina - viale San Michele del Carso 22, 20144, Milano - tel e Etteri Stefania - via Olmetto 3, 20123, Milano fax 02. 4981013Ferrai Massimo - via Aleardo Aleardi 11, 25121, Brescia - tel 030.46006 Volonterio Luciana - via Dandolo 19, 21100, Varese - tel 0332.280286, Ferrari Daniele - piazza Giovane Italia 4, 21100, Varese - tel fax 0332.283178

0332.234590, fax 0332.232659 Zilioli Camilla - via Moretto 68, 25121, Brescia - tel Ferraris Giovanna - via Manzoni 3, 21100, Varese - tel 0332.234601, fax 030.3754836/290338, fax 030.3754836

0332.835255 Zuccaro Giovanna - via Speroni 14, 21100, Varese - tel 0332.282328, Ferraris Piera - via C. Battisti 15, 20122, Milano fax 0332.831372Foppoli Lucia - galleria Campello 5, 23100, Sondrio

MarcheFranco Paolo - via B. Cellini 2/B, 20129, Milano

Ambrosini Alberto - via Fratelli Bandiera 39, 60019, Senigallia - Franzini Giulio - galleria del Corso 3, 26100, Cremona - tel

Ancona - tel 071.60562, fax 071.603300372.458420, e mail: [email protected]

Bonomi Lucrezia - piazzale Gonzaga 18, 61029, Urbino - tel Galbiati Maria Elena - via Auguadri 22, 22100,Como - tel 031.262591,

0722.327782fax 031.279179

Cimini Letizia - via Rossini 2, 62100, Macerata - tel 0733.234358, fax Galizia Danovi Anna - via Guastalla 15, 20122, Milano - tel 02.546731,

0733233442fax 02.55191926

Cossi Raffaella - via Vittorio Veneto 15, 61029, Urbino - tel e fax Ganzerla Loredana - via Bernardo Canal 5/A, 46100, Mantova - tel e

0722.322307fax 0376.360635

Pelamatti Cagnoni Anna - via Calatafimi 2, 60121, Ancona - tel Gazzi Maria Grazia - via Menocchio 18, 27100, Pavia

071.202108/2070968, fax 071.200972Genta Valeria - via Roma 96, 22078, Turate - Como - tel 02.9689240

Vitale Marco - v. Mazza 54, 61100 Pesaro, tel. 0721.33166Giassetti Rosamaria - Prima strada 27, 20090, Sal Felice, Segrate -

PiemonteMilano, tel 02.70300345Alimonti Giovanna - via Cavour 175, 12075, Garessio - Cuneo - tel Gonzati Maria Grazia - via Garibaldi 4, 21047, Saronno - Varese

0174.81716Grisano - Marenzi - via Sant'Ambrogio 32, 27058, Voghera - PaviaAnnese Laura - via Luigi Cibrario 12, 10144, TorinoGuasco Roberta - via del Riccio 11, 21050, Lonate Ceppino - Varese - Betti Nadia - via Cibrario 23, 10073, Ciriè - Torino - tel.011.9208601tel 0332.236131, fax 0332.283740Buffa Maria Vittoria - via Garibaldi 46, Acqui Terme - Alessandria - tel Guerreri Gigliola - via Giotto 28, 20145, Milano - tel.02.4390334, fax

e fax 0144.5775702.4985297Ciravegna Marco - Via Caniggia 6, 15100, AlessandriaGulotta Guglielmo - via Morosini 39, 20135, Milano - tel.02.55011496, Di Caro Alberto - via Serra 1/A, 12042, Bra - Cuneofax 59901255, e mail: [email protected]/ Dionisio Antonio - via S.Quintino 10, 10121, Torino - tel 011.5613742, [email protected]

fax 011.5613982Ichino Francesca - via Pallavicino 21, 20145, Milano - tel 02.48193228Facchini Giulia - corso Galileo Ferraris 63, 10128, Torino - tel Macchiarola M. Carmela - corso di Porta Vittoria 18, 20122, Milano -

011.5178599, fax 011.5184649tel 02.5454464/ 5454636Fissore Alessandra - via Cavalli 38, 10138, Torino - tel 011.4342362, fax Maltempi Gabriella - via Melchiorre Delfico 24 / 2, 20155, Milano

011.4341783, e.mail: [email protected] Antonietta - via Mascheroni 64, 27100, PaviaGiuntelli Elisabetta - corso Alfieri 284, 14100, Asti - tel 0141.354000, Mandanici Luthi Maria Claudia - via V. Veneto 5 A, 21016, Luino -

fax 0141.598968Varese - tel 0332.536646Guerci Luciana - via L.Colli 17, 10128, Torino - tel 011.5211683Maravita Luigi - viale Monte Nero 28, 20135, Milano - tel 02.59901141Mantini Anna - via Mellano 2, 12045, Fossano - Cuneo - tel 0172.61499Martinelli Andreina - via Francesco Sforza 5, 20122, MilanoMusso Barbara - via Baracchi 1, 12010, CuneoMessina Antonella - via Carlo Poma 54, 20129, MilanoMusso Lucia - via Natta 53, 14100, AstiMollica Busacca Lucrezia - via Alberto Mario 32, 20149, Milano - tel Operti Maria Vittoria - viale Matteotti 2, 10034, Chivasso - Torino - tel 02.4980602, fax 02.43980478, e mail: [email protected]

011.9113412Morelli Maria Cristina - via Via Fontana 3, 20122, MilanoPelloso Anna - Corso Ferrucci 6, 10138, Torino - tel 011.4345373, fax Mortarotti Petazzi Enrica - via Volta 68, 22100, Como

011.4333844Odilone Marcella - via I maggio 10/B, 21052, Busto Arsizio - VareseRe Montalcini Anna - corso Alfieri 284, 14100, Asti - tel 0141.354000, Paladini Adriana - via Marcobi 10, 21100, Varese - tel 0332.241348, fax

fax 0141.5989680332.831051Roetti Maria Pia - via Montecuccoli 9, 10121, Torino - tel 011.5627570, Pedercini Angela - via Visconti Venosta 1, 20122, Milano - tel

fax 011.562244602.5457604, fax 02.55190895Scolaro Antonina - corso Re Umberto 28, 10128, Torino - tel Pelizzari Elena - Corso Magenta 3, 25121, Brescia

011.5617102, fax 011.5617188Perasso Giancarla - via Olmetto 3, 20123, MilanoTorresini Marina - via Mercanti 2, 10122, Torino - tel 011.531419, fax Peroni Lucia - via Moretto 42, 25122, Brescia

011.5629094Petri Dell'Oro Lycia - via S.Calocero 21, 20123, MilanoTosetto Badini Maria Cristina - corso Duca Degli Abruzzi 15, 10129, Piatti Alberto - Via Como 5, 21100, Varese

Torino - tel 011.5613381, fax 011.4616432Pini Milena - galleria Buenos Aires 11, 20124, Milano - tel 02.29525195, Viggiano Di Toro Ursula - via Carlo Alberto 41, 10123, Torino - tel fax 02.29531352

011.883244, fax 011.8394347Quattrone Mirella - via Varese 67, 22100, Como - tel 031.271647, fax 031.272461 Puglia

Riva Laura - via Giuseppe Pecchio 10, 20131, Milano - tel 02.29409491, Aresta Maria Paola - via Nitti 37, 74100, Tarantofax 02.29404986 Argento Patrizia - via Cugini 3/B, 74100, Taranto

Romeo Stella - via Albuzzi 6, 21100, Varese - tel 0332.236310, fax Banfi Carla - via De Nicolò 37, 70121, Bari - tel 080.5213401 - 5210250, 0332.283509 fax 080.5213401

Bellomo Annunziata Lucrezia - via Calefati 95, 70122, Bari fax 079.235548Bucciero Ettore - via Piccinni 33, 70122, Bari Pacifico Rosalia - via Dante 15, 09128, Cagliari - tel e fax 070.403319Campanelli Caterina - via Ovidio 22, 74100, Taranto Pizzorno Susanna - via Pessina 36, 09125, Cagliari - tel e fax Caricasulo Maria Immacolata - via Sorcinelli 53, 74100, Taranto 070.340878Cianciola Ernesto - vai Calefati 266, 70122, Bari - tel Salaris Maria Giuseppina - via Torres 1 B, 07100, Sassari

080.5244055/5244572 Sento Daniela - via De Biase 45, 07041, Alghero - SassariClima Giuseppe - viale Ofanto 184, 71100, Foggia - tel e fax Steri Susanna - via delle poste 8, 09013, Carbonia - Cagliari - tel

0881.635533 0781.61388, fax 0781.663221Contento Maria Luisa - via Piccinni 33, 70121, Bari - tel 080.5244455 Viana Sergio - via Azuni 2, 09124, Cagliari - tel 070.663110, fax Corrente Anna Maria - via Solito 69, 74100, Taranto 070.673466Donghia Maria - viale Dante 57 d, 70013, Castellana Grotte - Bari - tel Sicilia

080.4961985Bruno Letizia - Via F. Cordova 93, 90143, Palermo

Donvito Paola - corso Margherita 7, 74016, Massafra - TarantoCalvaruso Vincenza - via Tunisi 11, 90138, Palermo - tel 091.329064,

Fiorino Manuela - via Diego Peluso 113, 74100, Taranto - tel fax 091.329064099.7305000

Cavalieri Emilia - via Roma 200, 97100, RagusaGarrisi Maria Antonietta - via Marche 1, 73013, Galatina - Lecce - tel

Centineo Salvatore - via Domenico Di Marco 9, 90144, Palermo - tel 0836.562187

091.6252515Giorgino Michela - via Medaglie d'Oro 164, 74100, Taranto

Crisafulli Marina - viale L. Umberto 67 bis, 98145, Bordonaro - Lamanna Maria Teresa - via Regina Elena 24, 74100, Taranto MessinaLeone Mariella - via Melo 185, 70121, Bari Currò Carmen - via Pippo Romeo, Isolato 211, 98122, Messina - tel e Lombardi M. Amalia - Via Zezza 2, 71100, Foggia fax 090.670931Lupo Gina - via Medaglie d'Oro 13, 74100, Taranto D'Agata Remigia - viale venti settembre 56, 95129, Catania - tel Malcangio Maria - via Sen. Palummo 18, 70056, Molfetta - Bari - tel e 095.505305, fax 095.508660

fax 080.3345094 Di Fiore Giuseppe - viale Croce Rossa 32, 90144, PalermoMaldarizzi Giovanni - via Marche 50, 74100, Taranto - tel e fax Eberle Patrizia - via Grotte bianche 30, 95129, Catania - tel

099.7369204 095.7150018Manna Vincenza - via Emilia 171, 74100, Taranto Ferlito Edoardo - corso delle province 154, 95127, Catania - tel Martucci Zecca Rosa Angela - via Imbriani 10, 70026, Modugno - Bari 095.444445, fax 095.444446

- tel 080.5328336, fax 080.5354151 Fiasconaro Gregorio - via Goethe 1, 90138, PalermoMassagli Matilde - via Emilia 77, 74100, Taranto - tel 099.7305171, fax Geraci Diego - via Gabriele D'Annunzio 62, 95129, Catania - tel

099.7324440 095.552183, fax 095.445011Memmi Donata - via Pupino 10, 74100, Taranto Giamporcaro Lorenzo - via Tintoria 7, 90047, Partinico - PalermoMiccoli Annamaria - via Roma 77, 74028, Sava - Taranto - tel Giuliano Salvatore - via Padova 48, 95127, Catania - tel 095.7252558

099.9726039, fax 099.4533179 Leanza Rossella - via Pacinotti 94, 94145, PalermoMiceli Giuseppe - via Toscana, 74100, Taranto Lombardo Adriana - via San Nicolò al Borgo 25, 95125, CataniaMiolli Anna - viale Virgilio 128/D, 74100, Taranto - tel 099.7303222, fax Lo Monaco Gabriella Rossana - viale della Regione 146, 93100,

099.7303543 CaltanissettaMiro Catello - corso Umberto I 119, 74100, Taranto Marchese Ragona Carmen - via W. Goethe 1, 90138, Palermo - tel e fax Monticchio Luciano - via del Mare 7 A, 70300, lecce - tel 0832.457923 091.327616Nastri Fabrizio - viale Virgilio 71, 74100, Taranto Mazzola Angela - via Pasubio 40, 95127, CataniaOstillio Maria Rita - via Plinio 87, 74100, Taranto Mirto Caterina - via Sammartino 12, 90141, Palermo - tel 091.582771Paradiso Cesare - via Ovidio 22, 74100, Taranto Noto Ottavio - via Notarbartolo 20, 90141, PalermoPedone Maria Pia - corso Garibaldi 27, 72100, Brindisi Palazzolo Giuseppe - via Tintoria 7, 90047, Partinico - PalermoPellegrini Enrico Alfredo - via Torelli 22, 71100, Foggia - tel e fax Romano Francesca - via Giacomo Leopardi 132, 95127, Catania - tel

0881.772969 095.388503, fax 095.373320Pentassuglia Cataldo - via Roma 49, 74012, Crispiano - Taranto - tel e Ruggieri Anna - piazza Europa 4, 95129, Catania - tel 095.376723

fax 099.612460, e mail: [email protected] Salvia Francesca - via Tintoria 6, 90047, Partinico - PalermoPetitti Cinzia - via Calefati 177, 70122, Bari - tel 080.5240756, fax Sindopi Patrizia Adriana - corso delle Province 154,95128, Catania

080.5217399 / via Martinez 6, 70125, Bari - tel e fax 080.5023784Taormina Crescimanno Maria - via Dante 69, 90141, Palermo

Pigantelli Angela - via Plinio 87, 74100, TarantoToscanaRizzi Giuseppe - via brigata Barletta 7, 70051, Barletta - BariAdorni Braccesi Cecilia - via Tornabuoni 10, 50123, FirenzeRubino Roberta - viale della Repubblica 112, 70125, BariAngiolini Rossella - via Michelangelo 8, 52100, Arezzo - tel Tavani Angela - via G. Leopardi 14, 70051, Barletta - Bari - tel e fax

0575.300065, fax 0575.3004430883.347588Bearzotti Gemma - via Lorenzo il Magnifico 54, 50129, Firenze - tel Tornesello Giulia - via Principi di Savoia 67, 73100, Lecce - tel e fax

055.481846, fax 055.4870400832.309581Bencini Francesca - via Calimala 2, 50123, Firenze - tel 055.212246, fax Velletri Emilia - corso Italia 249, 74100, Taranto - email:

055.294672, e mail: [email protected]@Jjollynet.itBrini Alfonsa - viale Marconi 60, 53036, Poggibonsi - Siena - tel Viola Antonella - via Medaglie d'Oro 164, 74100, Taranto

0577.936611Verola Francesca - via Umberto I 12, 72013, Ceglie Messapica - Cannizzaro Pulidori Anna - via Pascoli 8, 56100, Pisa - tel 050.28379, Brindisi

fax 050.46164Sardegna Cecchi Manuela - via Bonifacio Lupi 14, 50129, Firenze - tel Armandi Luisa - via Ancona 3, 09125, Cagliari - tel 070.307979, fax 055.494284, fax 055.486912

070.300959 Cirri Alessandra - via delle Porte Nuove 22, 50144, Firenze - tel Bellu Carlitria - piazza Galilei 32, 09128, Cagliari 055.365463, fax 055.364066Campus Vittorio - via Mazzini 2/D, 07100, Sassari Coradeschi Maria Leda - via Crispi 13, 52100, ArezzoCasu Anna Rita - via Alghero 28, 07100, Sassari Corallo Anna - via Aretina 4, 50065, Pontassieve - Firenze - tel e fax Crovetti Angela - via Principessa Jolanda 48, 07100, Sassari 055.8367550De Montis Elio - via Tuveri 84, 09129, Cagliari - tel 070.403323, fax Dal Piaz Massimo - via Calimala 2, 50123, Firenze - tel 055.292381, fax

070.403136 055.294672Dore Maria Irene - via Alghero 45, 09127, Cagliari - tel. 070.666664 Della Felice Susanna - lungarno Torrigiani 33, 50125, Firenze - tel Fanni Luisella - via Deledda 39, 09127, Cagliari - tel.070.663904, fax 055.244165, fax 055.243968

070.663904 D'Urso Anna - via Michon 8, 57126, LivornoMacis Valentina - via Rossini 61, 09128, Cagliari - tel.41082, fax Ercolini Fabio - via Borra 26, 57123, Livorno - tel e fax 0586.884623 /

070.485101 886166Mamusa Maria Donata - via Cugia 43, 09129, Cagliari - tel e fax Falatti Milvia - Via Arnolfo 43, 50121, Firenze - tel 055. 244061, fax

070.344040 055.2478325Marinucci Anna - piazza Duomo 11/B, 07100, Sassari - tel 079.235548, Frassinetti Aleandro - via Monte Grappa 5, 57123, Livorno

44 45AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

039.508780, fax 039.509905 Scialoja Anna - via Mugiasca 9, 22100, Como - tel e fax 031.269924Scotti Marina - via Cesare Battisti 8, 20122, Milano - tel 02.5512923Coppola Lodi Nunzia - p.ggio Canonici Lateranensi 12/c, 24100,

Bergamo - tel 035.235757, fax 035.233064 Sirellini Rosangela - via Varese 8, 27100, PaviaCorsi Sissy Teresa - via Cavour 35, 21100, Varese - tel 0332.287019, fax Soma Cristina - via Besana 4, 20122, Milano - tel 02.55010370, fax

0332.284271 02.55012444Dainesi Mirena - viale De Gasperi 73, 26026, Pizzighettone - Cremona Sonnessa Antonella - via Vittorio Veneto 16 B, 21016, Luino - Varese

- tel 0372.745061 Tamborini M.Gabriella - via Lombardia 34, 20093, Cologno Monzese - Davoli Grazia - via U. Foscolo 10, gall. Manzoni, 21100, Varese - tel Mi - tel 02.25391686, fax 02.27300580

0332.236499 fax 0332.281102 Tomasetti Chiara - piazza della Vittoria 5, 26012, Castelleone - De Gregorio Daniela - via A. Diaz 97, 22100, Como - tel 031.241720 fax Cremona - tel 0374.56921

031.268650 Ulivi Manuela - corso Venezia 61, 20121, Milano - tel 02.29526806, fax De Nicolò Alessandra - v. Longoni 31, 23100 Sondrio, tel. 0362.219535 02.29510835De Peri Antonella - via Vittorio Veneto 11, 21100, Varese Verona Goldstein Luciana - viale Angelo Filippetti 28, 20122, Milano - De Vellis Valeria - via Cappuccini 19, 20122, Milano - tel 02.76003295, tel 02.58319245

fax 02.795381 Visigalli Mauro - via Mons. Serrati 17, 26845, Codogno - Lodi - tel Deidda Maria - via Lamarmora 40, 20122, Milano - tel 02.5454282, fax 0377.36889, fax 0377.36330, e mail: [email protected]

02.5466563 Vitelli Sabrina - viale San Michele del Carso 22, 20144, Milano - tel e Etteri Stefania - via Olmetto 3, 20123, Milano fax 02. 4981013Ferrai Massimo - via Aleardo Aleardi 11, 25121, Brescia - tel 030.46006 Volonterio Luciana - via Dandolo 19, 21100, Varese - tel 0332.280286, Ferrari Daniele - piazza Giovane Italia 4, 21100, Varese - tel fax 0332.283178

0332.234590, fax 0332.232659 Zilioli Camilla - via Moretto 68, 25121, Brescia - tel Ferraris Giovanna - via Manzoni 3, 21100, Varese - tel 0332.234601, fax 030.3754836/290338, fax 030.3754836

0332.835255 Zuccaro Giovanna - via Speroni 14, 21100, Varese - tel 0332.282328, Ferraris Piera - via C. Battisti 15, 20122, Milano fax 0332.831372Foppoli Lucia - galleria Campello 5, 23100, Sondrio

MarcheFranco Paolo - via B. Cellini 2/B, 20129, Milano

Ambrosini Alberto - via Fratelli Bandiera 39, 60019, Senigallia - Franzini Giulio - galleria del Corso 3, 26100, Cremona - tel

Ancona - tel 071.60562, fax 071.603300372.458420, e mail: [email protected]

Bonomi Lucrezia - piazzale Gonzaga 18, 61029, Urbino - tel Galbiati Maria Elena - via Auguadri 22, 22100,Como - tel 031.262591,

0722.327782fax 031.279179

Cimini Letizia - via Rossini 2, 62100, Macerata - tel 0733.234358, fax Galizia Danovi Anna - via Guastalla 15, 20122, Milano - tel 02.546731,

0733233442fax 02.55191926

Cossi Raffaella - via Vittorio Veneto 15, 61029, Urbino - tel e fax Ganzerla Loredana - via Bernardo Canal 5/A, 46100, Mantova - tel e

0722.322307fax 0376.360635

Pelamatti Cagnoni Anna - via Calatafimi 2, 60121, Ancona - tel Gazzi Maria Grazia - via Menocchio 18, 27100, Pavia

071.202108/2070968, fax 071.200972Genta Valeria - via Roma 96, 22078, Turate - Como - tel 02.9689240

Vitale Marco - v. Mazza 54, 61100 Pesaro, tel. 0721.33166Giassetti Rosamaria - Prima strada 27, 20090, Sal Felice, Segrate -

PiemonteMilano, tel 02.70300345Alimonti Giovanna - via Cavour 175, 12075, Garessio - Cuneo - tel Gonzati Maria Grazia - via Garibaldi 4, 21047, Saronno - Varese

0174.81716Grisano - Marenzi - via Sant'Ambrogio 32, 27058, Voghera - PaviaAnnese Laura - via Luigi Cibrario 12, 10144, TorinoGuasco Roberta - via del Riccio 11, 21050, Lonate Ceppino - Varese - Betti Nadia - via Cibrario 23, 10073, Ciriè - Torino - tel.011.9208601tel 0332.236131, fax 0332.283740Buffa Maria Vittoria - via Garibaldi 46, Acqui Terme - Alessandria - tel Guerreri Gigliola - via Giotto 28, 20145, Milano - tel.02.4390334, fax

e fax 0144.5775702.4985297Ciravegna Marco - Via Caniggia 6, 15100, AlessandriaGulotta Guglielmo - via Morosini 39, 20135, Milano - tel.02.55011496, Di Caro Alberto - via Serra 1/A, 12042, Bra - Cuneofax 59901255, e mail: [email protected]/ Dionisio Antonio - via S.Quintino 10, 10121, Torino - tel 011.5613742, [email protected]

fax 011.5613982Ichino Francesca - via Pallavicino 21, 20145, Milano - tel 02.48193228Facchini Giulia - corso Galileo Ferraris 63, 10128, Torino - tel Macchiarola M. Carmela - corso di Porta Vittoria 18, 20122, Milano -

011.5178599, fax 011.5184649tel 02.5454464/ 5454636Fissore Alessandra - via Cavalli 38, 10138, Torino - tel 011.4342362, fax Maltempi Gabriella - via Melchiorre Delfico 24 / 2, 20155, Milano

011.4341783, e.mail: [email protected] Antonietta - via Mascheroni 64, 27100, PaviaGiuntelli Elisabetta - corso Alfieri 284, 14100, Asti - tel 0141.354000, Mandanici Luthi Maria Claudia - via V. Veneto 5 A, 21016, Luino -

fax 0141.598968Varese - tel 0332.536646Guerci Luciana - via L.Colli 17, 10128, Torino - tel 011.5211683Maravita Luigi - viale Monte Nero 28, 20135, Milano - tel 02.59901141Mantini Anna - via Mellano 2, 12045, Fossano - Cuneo - tel 0172.61499Martinelli Andreina - via Francesco Sforza 5, 20122, MilanoMusso Barbara - via Baracchi 1, 12010, CuneoMessina Antonella - via Carlo Poma 54, 20129, MilanoMusso Lucia - via Natta 53, 14100, AstiMollica Busacca Lucrezia - via Alberto Mario 32, 20149, Milano - tel Operti Maria Vittoria - viale Matteotti 2, 10034, Chivasso - Torino - tel 02.4980602, fax 02.43980478, e mail: [email protected]

011.9113412Morelli Maria Cristina - via Via Fontana 3, 20122, MilanoPelloso Anna - Corso Ferrucci 6, 10138, Torino - tel 011.4345373, fax Mortarotti Petazzi Enrica - via Volta 68, 22100, Como

011.4333844Odilone Marcella - via I maggio 10/B, 21052, Busto Arsizio - VareseRe Montalcini Anna - corso Alfieri 284, 14100, Asti - tel 0141.354000, Paladini Adriana - via Marcobi 10, 21100, Varese - tel 0332.241348, fax

fax 0141.5989680332.831051Roetti Maria Pia - via Montecuccoli 9, 10121, Torino - tel 011.5627570, Pedercini Angela - via Visconti Venosta 1, 20122, Milano - tel

fax 011.562244602.5457604, fax 02.55190895Scolaro Antonina - corso Re Umberto 28, 10128, Torino - tel Pelizzari Elena - Corso Magenta 3, 25121, Brescia

011.5617102, fax 011.5617188Perasso Giancarla - via Olmetto 3, 20123, MilanoTorresini Marina - via Mercanti 2, 10122, Torino - tel 011.531419, fax Peroni Lucia - via Moretto 42, 25122, Brescia

011.5629094Petri Dell'Oro Lycia - via S.Calocero 21, 20123, MilanoTosetto Badini Maria Cristina - corso Duca Degli Abruzzi 15, 10129, Piatti Alberto - Via Como 5, 21100, Varese

Torino - tel 011.5613381, fax 011.4616432Pini Milena - galleria Buenos Aires 11, 20124, Milano - tel 02.29525195, Viggiano Di Toro Ursula - via Carlo Alberto 41, 10123, Torino - tel fax 02.29531352

011.883244, fax 011.8394347Quattrone Mirella - via Varese 67, 22100, Como - tel 031.271647, fax 031.272461 Puglia

Riva Laura - via Giuseppe Pecchio 10, 20131, Milano - tel 02.29409491, Aresta Maria Paola - via Nitti 37, 74100, Tarantofax 02.29404986 Argento Patrizia - via Cugini 3/B, 74100, Taranto

Romeo Stella - via Albuzzi 6, 21100, Varese - tel 0332.236310, fax Banfi Carla - via De Nicolò 37, 70121, Bari - tel 080.5213401 - 5210250, 0332.283509 fax 080.5213401

Bellomo Annunziata Lucrezia - via Calefati 95, 70122, Bari fax 079.235548Bucciero Ettore - via Piccinni 33, 70122, Bari Pacifico Rosalia - via Dante 15, 09128, Cagliari - tel e fax 070.403319Campanelli Caterina - via Ovidio 22, 74100, Taranto Pizzorno Susanna - via Pessina 36, 09125, Cagliari - tel e fax Caricasulo Maria Immacolata - via Sorcinelli 53, 74100, Taranto 070.340878Cianciola Ernesto - vai Calefati 266, 70122, Bari - tel Salaris Maria Giuseppina - via Torres 1 B, 07100, Sassari

080.5244055/5244572 Sento Daniela - via De Biase 45, 07041, Alghero - SassariClima Giuseppe - viale Ofanto 184, 71100, Foggia - tel e fax Steri Susanna - via delle poste 8, 09013, Carbonia - Cagliari - tel

0881.635533 0781.61388, fax 0781.663221Contento Maria Luisa - via Piccinni 33, 70121, Bari - tel 080.5244455 Viana Sergio - via Azuni 2, 09124, Cagliari - tel 070.663110, fax Corrente Anna Maria - via Solito 69, 74100, Taranto 070.673466Donghia Maria - viale Dante 57 d, 70013, Castellana Grotte - Bari - tel Sicilia

080.4961985Bruno Letizia - Via F. Cordova 93, 90143, Palermo

Donvito Paola - corso Margherita 7, 74016, Massafra - TarantoCalvaruso Vincenza - via Tunisi 11, 90138, Palermo - tel 091.329064,

Fiorino Manuela - via Diego Peluso 113, 74100, Taranto - tel fax 091.329064099.7305000

Cavalieri Emilia - via Roma 200, 97100, RagusaGarrisi Maria Antonietta - via Marche 1, 73013, Galatina - Lecce - tel

Centineo Salvatore - via Domenico Di Marco 9, 90144, Palermo - tel 0836.562187

091.6252515Giorgino Michela - via Medaglie d'Oro 164, 74100, Taranto

Crisafulli Marina - viale L. Umberto 67 bis, 98145, Bordonaro - Lamanna Maria Teresa - via Regina Elena 24, 74100, Taranto MessinaLeone Mariella - via Melo 185, 70121, Bari Currò Carmen - via Pippo Romeo, Isolato 211, 98122, Messina - tel e Lombardi M. Amalia - Via Zezza 2, 71100, Foggia fax 090.670931Lupo Gina - via Medaglie d'Oro 13, 74100, Taranto D'Agata Remigia - viale venti settembre 56, 95129, Catania - tel Malcangio Maria - via Sen. Palummo 18, 70056, Molfetta - Bari - tel e 095.505305, fax 095.508660

fax 080.3345094 Di Fiore Giuseppe - viale Croce Rossa 32, 90144, PalermoMaldarizzi Giovanni - via Marche 50, 74100, Taranto - tel e fax Eberle Patrizia - via Grotte bianche 30, 95129, Catania - tel

099.7369204 095.7150018Manna Vincenza - via Emilia 171, 74100, Taranto Ferlito Edoardo - corso delle province 154, 95127, Catania - tel Martucci Zecca Rosa Angela - via Imbriani 10, 70026, Modugno - Bari 095.444445, fax 095.444446

- tel 080.5328336, fax 080.5354151 Fiasconaro Gregorio - via Goethe 1, 90138, PalermoMassagli Matilde - via Emilia 77, 74100, Taranto - tel 099.7305171, fax Geraci Diego - via Gabriele D'Annunzio 62, 95129, Catania - tel

099.7324440 095.552183, fax 095.445011Memmi Donata - via Pupino 10, 74100, Taranto Giamporcaro Lorenzo - via Tintoria 7, 90047, Partinico - PalermoMiccoli Annamaria - via Roma 77, 74028, Sava - Taranto - tel Giuliano Salvatore - via Padova 48, 95127, Catania - tel 095.7252558

099.9726039, fax 099.4533179 Leanza Rossella - via Pacinotti 94, 94145, PalermoMiceli Giuseppe - via Toscana, 74100, Taranto Lombardo Adriana - via San Nicolò al Borgo 25, 95125, CataniaMiolli Anna - viale Virgilio 128/D, 74100, Taranto - tel 099.7303222, fax Lo Monaco Gabriella Rossana - viale della Regione 146, 93100,

099.7303543 CaltanissettaMiro Catello - corso Umberto I 119, 74100, Taranto Marchese Ragona Carmen - via W. Goethe 1, 90138, Palermo - tel e fax Monticchio Luciano - via del Mare 7 A, 70300, lecce - tel 0832.457923 091.327616Nastri Fabrizio - viale Virgilio 71, 74100, Taranto Mazzola Angela - via Pasubio 40, 95127, CataniaOstillio Maria Rita - via Plinio 87, 74100, Taranto Mirto Caterina - via Sammartino 12, 90141, Palermo - tel 091.582771Paradiso Cesare - via Ovidio 22, 74100, Taranto Noto Ottavio - via Notarbartolo 20, 90141, PalermoPedone Maria Pia - corso Garibaldi 27, 72100, Brindisi Palazzolo Giuseppe - via Tintoria 7, 90047, Partinico - PalermoPellegrini Enrico Alfredo - via Torelli 22, 71100, Foggia - tel e fax Romano Francesca - via Giacomo Leopardi 132, 95127, Catania - tel

0881.772969 095.388503, fax 095.373320Pentassuglia Cataldo - via Roma 49, 74012, Crispiano - Taranto - tel e Ruggieri Anna - piazza Europa 4, 95129, Catania - tel 095.376723

fax 099.612460, e mail: [email protected] Salvia Francesca - via Tintoria 6, 90047, Partinico - PalermoPetitti Cinzia - via Calefati 177, 70122, Bari - tel 080.5240756, fax Sindopi Patrizia Adriana - corso delle Province 154,95128, Catania

080.5217399 / via Martinez 6, 70125, Bari - tel e fax 080.5023784Taormina Crescimanno Maria - via Dante 69, 90141, Palermo

Pigantelli Angela - via Plinio 87, 74100, TarantoToscanaRizzi Giuseppe - via brigata Barletta 7, 70051, Barletta - BariAdorni Braccesi Cecilia - via Tornabuoni 10, 50123, FirenzeRubino Roberta - viale della Repubblica 112, 70125, BariAngiolini Rossella - via Michelangelo 8, 52100, Arezzo - tel Tavani Angela - via G. Leopardi 14, 70051, Barletta - Bari - tel e fax

0575.300065, fax 0575.3004430883.347588Bearzotti Gemma - via Lorenzo il Magnifico 54, 50129, Firenze - tel Tornesello Giulia - via Principi di Savoia 67, 73100, Lecce - tel e fax

055.481846, fax 055.4870400832.309581Bencini Francesca - via Calimala 2, 50123, Firenze - tel 055.212246, fax Velletri Emilia - corso Italia 249, 74100, Taranto - email:

055.294672, e mail: [email protected]@Jjollynet.itBrini Alfonsa - viale Marconi 60, 53036, Poggibonsi - Siena - tel Viola Antonella - via Medaglie d'Oro 164, 74100, Taranto

0577.936611Verola Francesca - via Umberto I 12, 72013, Ceglie Messapica - Cannizzaro Pulidori Anna - via Pascoli 8, 56100, Pisa - tel 050.28379, Brindisi

fax 050.46164Sardegna Cecchi Manuela - via Bonifacio Lupi 14, 50129, Firenze - tel Armandi Luisa - via Ancona 3, 09125, Cagliari - tel 070.307979, fax 055.494284, fax 055.486912

070.300959 Cirri Alessandra - via delle Porte Nuove 22, 50144, Firenze - tel Bellu Carlitria - piazza Galilei 32, 09128, Cagliari 055.365463, fax 055.364066Campus Vittorio - via Mazzini 2/D, 07100, Sassari Coradeschi Maria Leda - via Crispi 13, 52100, ArezzoCasu Anna Rita - via Alghero 28, 07100, Sassari Corallo Anna - via Aretina 4, 50065, Pontassieve - Firenze - tel e fax Crovetti Angela - via Principessa Jolanda 48, 07100, Sassari 055.8367550De Montis Elio - via Tuveri 84, 09129, Cagliari - tel 070.403323, fax Dal Piaz Massimo - via Calimala 2, 50123, Firenze - tel 055.292381, fax

070.403136 055.294672Dore Maria Irene - via Alghero 45, 09127, Cagliari - tel. 070.666664 Della Felice Susanna - lungarno Torrigiani 33, 50125, Firenze - tel Fanni Luisella - via Deledda 39, 09127, Cagliari - tel.070.663904, fax 055.244165, fax 055.243968

070.663904 D'Urso Anna - via Michon 8, 57126, LivornoMacis Valentina - via Rossini 61, 09128, Cagliari - tel.41082, fax Ercolini Fabio - via Borra 26, 57123, Livorno - tel e fax 0586.884623 /

070.485101 886166Mamusa Maria Donata - via Cugia 43, 09129, Cagliari - tel e fax Falatti Milvia - Via Arnolfo 43, 50121, Firenze - tel 055. 244061, fax

070.344040 055.2478325Marinucci Anna - piazza Duomo 11/B, 07100, Sassari - tel 079.235548, Frassinetti Aleandro - via Monte Grappa 5, 57123, Livorno

44 45AIAF Osservatorio 3.'99 luglio-settembre

Gargiulo Marisa - via Giulio Cesare 37, 55049, Viareggio - Lucca 045.591566, fax 045.8004989, e.mail: [email protected] Alessandro - Via Garibaldi 18, 58100, Grosseto - tel 0564.22186, Basso Anna Maria - via Btg Val Leogra 47, 36015, Schio - Vicenza - tel

fax 0564.20496 0445.529777Guidi Carla - via Burlamacchi 12, 55100, Lucca - tel 0583.581097 Bellussi Germano - San Marco 933, 30124, VeneziaJaccheri Mario - piazza San Paolo all'Orto 22, 56127, Pisa - tel Borella - De Girolami studio legale - viale Cairoli 15, 31100, Treviso

Borin Barbara - contrà della Misericordia 12, 36100, Vicenza - tel 050.580001, fax 050.580009, e mail: [email protected] Maria Pia - corso Mazzini 40, 57126, Livorno 0444.927700, fax 0444.927701Lupo Marina - lungarno Torrigiani 33, 50125, Firenze - tel 055.244165, Boscolo Pietro Paolo - via Toniolo 28, 31100, Treviso - tel 0422.545336,

fax 055.243968 fax 0422.582480Manzati Sandro - via del Corso 8, 50122, Firenze - tel 055.295496, fax Bottecchia Barbara - Santa Croce 312 A, 30135, Venezia - tel

055.283310 041.5223094, fax 041.5289531Marcenaro Francesca - galleria Leonardo da Vinci 4, 54100, Massa - Bronzato Luca - via della libertà 80 A, 37053, Cerea - Verona - tel

tel 0360.597695, fax 0584.86016 0442.80864 / 80792, fax 0442. 80980Marcucci Carla - via della mano 6, 55100, Lucca - tel 0583.495616, fax Cacco Maria Paola - via Francesco Scipione Orologio 6, 35129, Padova

0583.490484, e.mail: [email protected] - tel 049.774276, fax 049.8074737Marini Laura - via venti settembre 46, 50129, Firenze - tel e fax Capuano Branca Alessandra - contrà Santo Stefano 17, 36100, Vicenza

055.473590 - tel 0444.547384, fax 0444.320990Montano Maria Gigliola - piazza Benamozegh 17, 57123, Livorno - tel Cracco Rossi Chauvenet Lorenza - riv. Ponti Romani 22, 35121,

0586.891084, fax 0586.899857 Padova- tel 049.8759252Niederbacher Erica - via La Marmora 26, 50121, Firenze - tel e fax De Strobel Gabriella - via Santa Chiara 15, 37129, Verona - tel

055.581086, email: [email protected] 045.594301, fax 045.8011023Ricci Saveria - via Masaccio 153, 50132, Firenze Evangelisti Fronzaroli Caterina - Contrà S. Barbara 27, 36100, Vicenza Rossi Paola - via Pier Antonio Micheli 12, 50121, Firenze - tel - tel 0444.325090, fax 0444544196 - email [email protected]

055.587595, fax 055.578792 Ferraro Donatella - piazza D'Annunzio, 31044, Montebelluna - TrevisoSansoni Enrica - via Pio Viazzi 2, 58100, Grosseto Filippetto Riondato Giancarla - Piazza Pio X 4/B, 35017, Piombino Saracini Carlo - via Banchi di Sotto 8, 53100, Siena - tel 0577.287243, Dese, Padova - tel 049.9365336, fax 049.9366387

fax 0577.48529 Franciosi De Castello Cecilia - via Roma 12/14, 32014, Ponte nelle Alpi Strinati Paolo - via Pierlugi da Palestrina 17, 50144, Firenze - tel - Belluno

055.357884, fax 055.357885, e.mail: [email protected] Ghedini Luisa Ippolita - via Altinate 74, 35121, Padova - tel Tortorici Gian Vincenzo - via Turati 7, 56125, Pisa - tel 050.48849, fax 049.8751830, fax 049.8757646

050.48854 Giordano Daniela - piazzale Leonardo da Vinci 8/F, 30172, VeneziaVezzosi Valeria - via Raffaello Sanzio 3 F, 50053, Empoli - Firenze - tel Lanza Barbara Maria - via Valerio Catullo 9, 37121, Verona - tel

0571.710253/ 72868, fax 0571.76006 045.8005772, fax 045.8032632Luciani Francesca - via Nizza 20, 37121, VeronaTrentinoManildo Silvia - via Roma Galleria Altinia 20, 31100, Treviso - tel

Peukert Sclönweger Sabine - via Dante 106, 39012, Merano - Bolzano - 0422.543669, fax 0422.540332

tel 0473.234670Mazzega Maria Luisa - via Querini 88, 30175, Mestre - Venezia - tel

Rimer Pontara Alda - vicolo del Liceo 8, 38100, Trento - tel 041.984720

0461.984188/984025, fax 0461.233836Mazzi Cinzia - via Diaz 24, 37121, Verona - tel 045.592686, fax

Schatz Birgit - via della Rena 14/17, 39100, Bolzano - tel e fax 045.8001454

0471.972278Merlo Enrico - piazza del Foro Romano 4, 31046, Oderzo - Treviso - tel

Vialli Giuliana - via San Francesco d'Assisi 8, 38100, Trento0422.815396

Umbria Michelini Marinella - via Altinate 88, 35121, Padova - tel Areni Danilo - via quattordici settembre 73, 06122, Perugia 049.8756211/655518, fax 049.661385, e.mail: [email protected] Francesca - via venti settembre 150/A, 06124, Perugia Morelli Rocco - via Cristofoli 46, 37138, Verona - tel e fax 045.573670Benedetti Monica - via Cavour 61, 06038, Spello - Perugia Nardacchione Carla - via Caterino Davila 17, 35137, Padova - tel Canalicchi Francesca - via della Gabbia 7, 06123, Perugia - tel 049.664832, fax 049.8753198

075.5736349 Roma Bruno - Via Spellanzon 112, 31015, Conegliano Veneto, Treviso - Capponi Daniela - via Bartolo 43, 06122, Perugia - tel 075.5720263 tel 0438.34311, fax 0438.34377Ciurnelli Luciano - via della Gabbia 7, 06123, Perugia - tel 075.5736349 Rocchino Nardari Renea - piazza Matteotti 9, 31100, Treviso - tel Cutini Silvia - piazza Italia 9, 06121, Perugia - tel 075.5725345, fax 0422.541326, fax 0422.56724

075.5732624 Rossi Annamaria - via Cappello 35, 37121, Verona - tel 045.8002028, De Iaco Giovanni - P.zza Pasquale Moretti 2, 06049 Spoleto - Perugia fax 045.8013115

- tel e fax 0743. 45996 Sandri Sandra - via Anfiteatro 10, 37121, Verona - tel 045.8036300, fax Di Natale Cristina - viale Indipendenza 51, 06121, Perugia - tel e fax 045.8007133

075.5726151 Sartori Alessandro - stradone S.Fermo 13, 37121, Verona - tel Donatelli Alessandra - via M. Angeloni 57, 06100, Perugia 045.8011711- fax 045.8007176Fischi Daniela - via Luisa Spagnoli 9, 06128, Perugia Sartori Stefania - via Diaz 24, 37121, Verona - tel 045.592686, fax Mammoli Maria Luisa - via Mazzini 16, 06121, Perugia - tel e fax 045.8001454

075.5733401 Schifano Patrizia - via S. Salvatore Corte Regia 7, 37121, Verona - tel Melchiorre Liana - via centrale Umbra 17, 06080 Collestrada - Perugia 045.595488, fax 045.8009705Pacciarini Anna Maria - via Marconi 3, 06012, Città di Castello - Secchieri Carla - corso del Popolo 1, 35131, Padova

Perugia Sergiacomi Luciana - riv. Paleocapata 5/bis, 35141 Padova - tel e fax Romeo Sabrina - via str. Gualtarella 4/V, 06132, S. Sisto - Perugia 049. 8725428Sindico Anna Rosa - via Bontempi 1, 06122, Perugia - tel 075.5723243, Solero Luisa - via del Portello 40 A, 35129, Padova - tel e fax

fax 075.5728372 049.8071856Tiberi Marina - via Danzetta 14, 06121, Perugia Tenuta Brunella - via Scalzi 20, 37122, Verona - tel 045.8005003Tiburzi Maria Rita - viale Indipendenza 51, 06124, Perugia - tel e fax Tombetti Paolo - via Teatro Filarmonico 5, 37121, Verona - tel

075.5726151 045.596850, fax 045.8012050Tarquinio Cinzia - via Sicilia 61, 06128, Perugia Turci Daniela - via delle Argonne 11, 37126, Verona - tel e fax Urbani Rita - via Bartolo 54, 06122, Perugia - tel 075.5726666, fax 045.8348928

075.5723067 Venturi Vincenzo - corso Porta Nuova 61, 37122, Verona - tel 045.8000047, fax 045.8006495Veneto

Zanin Adina - via Lucatello 2, 35121, PadovaAlberti Francesca - via Matteotti 94 , 37045, Legnago - Verona - con Zorzi Marina - via C. Rezzonico 26, 35131, Padova - tel 049.656865/ studio in via Cappello 35, 37121, Verona - tel 045.8002028,

8761220, fax 049.6517540442.20003Zucchello Cristina - borgo Cavour 51, 31100, Treviso - tel 0422.543669, Andreola Emanuela - via E. Filiberto 47, 35122, Padova

fax 0422.541131Arrigotti Bruno - via R. Rinaldi 12, 35121, Padova - tel 049.664786Avesani Giovanni - piazzetta Chiavica 2, 37121, Verona - tel

AIAF Osservatorio46

Gargiulo Marisa - via Giulio Cesare 37, 55049, Viareggio - Lucca 045.591566, fax 045.8004989, e.mail: [email protected] Alessandro - Via Garibaldi 18, 58100, Grosseto - tel 0564.22186, Basso Anna Maria - via Btg Val Leogra 47, 36015, Schio - Vicenza - tel

fax 0564.20496 0445.529777Guidi Carla - via Burlamacchi 12, 55100, Lucca - tel 0583.581097 Bellussi Germano - San Marco 933, 30124, VeneziaJaccheri Mario - piazza San Paolo all'Orto 22, 56127, Pisa - tel Borella - De Girolami studio legale - viale Cairoli 15, 31100, Treviso

Borin Barbara - contrà della Misericordia 12, 36100, Vicenza - tel 050.580001, fax 050.580009, e mail: [email protected] Maria Pia - corso Mazzini 40, 57126, Livorno 0444.927700, fax 0444.927701Lupo Marina - lungarno Torrigiani 33, 50125, Firenze - tel 055.244165, Boscolo Pietro Paolo - via Toniolo 28, 31100, Treviso - tel 0422.545336,

fax 055.243968 fax 0422.582480Manzati Sandro - via del Corso 8, 50122, Firenze - tel 055.295496, fax Bottecchia Barbara - Santa Croce 312 A, 30135, Venezia - tel

055.283310 041.5223094, fax 041.5289531Marcenaro Francesca - galleria Leonardo da Vinci 4, 54100, Massa - Bronzato Luca - via della libertà 80 A, 37053, Cerea - Verona - tel

tel 0360.597695, fax 0584.86016 0442.80864 / 80792, fax 0442. 80980Marcucci Carla - via della mano 6, 55100, Lucca - tel 0583.495616, fax Cacco Maria Paola - via Francesco Scipione Orologio 6, 35129, Padova

0583.490484, e.mail: [email protected] - tel 049.774276, fax 049.8074737Marini Laura - via venti settembre 46, 50129, Firenze - tel e fax Capuano Branca Alessandra - contrà Santo Stefano 17, 36100, Vicenza

055.473590 - tel 0444.547384, fax 0444.320990Montano Maria Gigliola - piazza Benamozegh 17, 57123, Livorno - tel Cracco Rossi Chauvenet Lorenza - riv. Ponti Romani 22, 35121,

0586.891084, fax 0586.899857 Padova- tel 049.8759252Niederbacher Erica - via La Marmora 26, 50121, Firenze - tel e fax De Strobel Gabriella - via Santa Chiara 15, 37129, Verona - tel

055.581086, email: [email protected] 045.594301, fax 045.8011023Ricci Saveria - via Masaccio 153, 50132, Firenze Evangelisti Fronzaroli Caterina - Contrà S. Barbara 27, 36100, Vicenza Rossi Paola - via Pier Antonio Micheli 12, 50121, Firenze - tel - tel 0444.325090, fax 0444544196 - email [email protected]

055.587595, fax 055.578792 Ferraro Donatella - piazza D'Annunzio, 31044, Montebelluna - TrevisoSansoni Enrica - via Pio Viazzi 2, 58100, Grosseto Filippetto Riondato Giancarla - Piazza Pio X 4/B, 35017, Piombino Saracini Carlo - via Banchi di Sotto 8, 53100, Siena - tel 0577.287243, Dese, Padova - tel 049.9365336, fax 049.9366387

fax 0577.48529 Franciosi De Castello Cecilia - via Roma 12/14, 32014, Ponte nelle Alpi Strinati Paolo - via Pierlugi da Palestrina 17, 50144, Firenze - tel - Belluno

055.357884, fax 055.357885, e.mail: [email protected] Ghedini Luisa Ippolita - via Altinate 74, 35121, Padova - tel Tortorici Gian Vincenzo - via Turati 7, 56125, Pisa - tel 050.48849, fax 049.8751830, fax 049.8757646

050.48854 Giordano Daniela - piazzale Leonardo da Vinci 8/F, 30172, VeneziaVezzosi Valeria - via Raffaello Sanzio 3 F, 50053, Empoli - Firenze - tel Lanza Barbara Maria - via Valerio Catullo 9, 37121, Verona - tel

0571.710253/ 72868, fax 0571.76006 045.8005772, fax 045.8032632Luciani Francesca - via Nizza 20, 37121, VeronaTrentinoManildo Silvia - via Roma Galleria Altinia 20, 31100, Treviso - tel

Peukert Sclönweger Sabine - via Dante 106, 39012, Merano - Bolzano - 0422.543669, fax 0422.540332

tel 0473.234670Mazzega Maria Luisa - via Querini 88, 30175, Mestre - Venezia - tel

Rimer Pontara Alda - vicolo del Liceo 8, 38100, Trento - tel 041.984720

0461.984188/984025, fax 0461.233836Mazzi Cinzia - via Diaz 24, 37121, Verona - tel 045.592686, fax

Schatz Birgit - via della Rena 14/17, 39100, Bolzano - tel e fax 045.8001454

0471.972278Merlo Enrico - piazza del Foro Romano 4, 31046, Oderzo - Treviso - tel

Vialli Giuliana - via San Francesco d'Assisi 8, 38100, Trento0422.815396

Umbria Michelini Marinella - via Altinate 88, 35121, Padova - tel Areni Danilo - via quattordici settembre 73, 06122, Perugia 049.8756211/655518, fax 049.661385, e.mail: [email protected] Francesca - via venti settembre 150/A, 06124, Perugia Morelli Rocco - via Cristofoli 46, 37138, Verona - tel e fax 045.573670Benedetti Monica - via Cavour 61, 06038, Spello - Perugia Nardacchione Carla - via Caterino Davila 17, 35137, Padova - tel Canalicchi Francesca - via della Gabbia 7, 06123, Perugia - tel 049.664832, fax 049.8753198

075.5736349 Roma Bruno - Via Spellanzon 112, 31015, Conegliano Veneto, Treviso - Capponi Daniela - via Bartolo 43, 06122, Perugia - tel 075.5720263 tel 0438.34311, fax 0438.34377Ciurnelli Luciano - via della Gabbia 7, 06123, Perugia - tel 075.5736349 Rocchino Nardari Renea - piazza Matteotti 9, 31100, Treviso - tel Cutini Silvia - piazza Italia 9, 06121, Perugia - tel 075.5725345, fax 0422.541326, fax 0422.56724

075.5732624 Rossi Annamaria - via Cappello 35, 37121, Verona - tel 045.8002028, De Iaco Giovanni - P.zza Pasquale Moretti 2, 06049 Spoleto - Perugia fax 045.8013115

- tel e fax 0743. 45996 Sandri Sandra - via Anfiteatro 10, 37121, Verona - tel 045.8036300, fax Di Natale Cristina - viale Indipendenza 51, 06121, Perugia - tel e fax 045.8007133

075.5726151 Sartori Alessandro - stradone S.Fermo 13, 37121, Verona - tel Donatelli Alessandra - via M. Angeloni 57, 06100, Perugia 045.8011711- fax 045.8007176Fischi Daniela - via Luisa Spagnoli 9, 06128, Perugia Sartori Stefania - via Diaz 24, 37121, Verona - tel 045.592686, fax Mammoli Maria Luisa - via Mazzini 16, 06121, Perugia - tel e fax 045.8001454

075.5733401 Schifano Patrizia - via S. Salvatore Corte Regia 7, 37121, Verona - tel Melchiorre Liana - via centrale Umbra 17, 06080 Collestrada - Perugia 045.595488, fax 045.8009705Pacciarini Anna Maria - via Marconi 3, 06012, Città di Castello - Secchieri Carla - corso del Popolo 1, 35131, Padova

Perugia Sergiacomi Luciana - riv. Paleocapata 5/bis, 35141 Padova - tel e fax Romeo Sabrina - via str. Gualtarella 4/V, 06132, S. Sisto - Perugia 049. 8725428Sindico Anna Rosa - via Bontempi 1, 06122, Perugia - tel 075.5723243, Solero Luisa - via del Portello 40 A, 35129, Padova - tel e fax

fax 075.5728372 049.8071856Tiberi Marina - via Danzetta 14, 06121, Perugia Tenuta Brunella - via Scalzi 20, 37122, Verona - tel 045.8005003Tiburzi Maria Rita - viale Indipendenza 51, 06124, Perugia - tel e fax Tombetti Paolo - via Teatro Filarmonico 5, 37121, Verona - tel

075.5726151 045.596850, fax 045.8012050Tarquinio Cinzia - via Sicilia 61, 06128, Perugia Turci Daniela - via delle Argonne 11, 37126, Verona - tel e fax Urbani Rita - via Bartolo 54, 06122, Perugia - tel 075.5726666, fax 045.8348928

075.5723067 Venturi Vincenzo - corso Porta Nuova 61, 37122, Verona - tel 045.8000047, fax 045.8006495Veneto

Zanin Adina - via Lucatello 2, 35121, PadovaAlberti Francesca - via Matteotti 94 , 37045, Legnago - Verona - con Zorzi Marina - via C. Rezzonico 26, 35131, Padova - tel 049.656865/ studio in via Cappello 35, 37121, Verona - tel 045.8002028,

8761220, fax 049.6517540442.20003Zucchello Cristina - borgo Cavour 51, 31100, Treviso - tel 0422.543669, Andreola Emanuela - via E. Filiberto 47, 35122, Padova

fax 0422.541131Arrigotti Bruno - via R. Rinaldi 12, 35121, Padova - tel 049.664786Avesani Giovanni - piazzetta Chiavica 2, 37121, Verona - tel

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L'iscrizione all'associazione si effettuamediante il versamento della quota annuale - attualmente di £ 150.000, sul conto corrente posale n° 10812006 intestato all'

Aiaf, Associazione italiana degli

avvocati per la famiglia e per i minori,v. Ravenna 11, 00161 Roma

Ai sensi dell'art. 5 del nuovo Statuto, si ricorda che per l'iscrizione all'Aiaf dei nuovi soci si richiede la presentazione di due soci della Regione, diretta ai Presidenti delle Sezioni regionali di residenza.Senza il nulla osta della Sezione regionale l'iscrizione all'Aiaf non potrà essere accettata.