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Faustino de Gregorio

Coscienza laica, Stato confessionalee libertà religiosa, dopo il Vaticano II

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I edizione: marzo

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Indice

Avvertenza

Capitolo IPosizione del problema

Capitolo IIGaranzie o privilegi?

Capitolo IIIUna prima idea di laicità

Capitolo IVUno sguardo al passato

Capitolo VSoluzioni condivise?

Capitolo VISoluzioni discordanti?

Capitolo VIIIl carattere sociale delle confessioni in uno Stato laico

Capitolo VIIIValidità ed attualità della “Pacem in Terris” e lalibertà religiosa

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Indice

Capitolo IXLaici, cattolici e il Concilio Vaticano II

Capitolo XLe aperture verso il mondo esterno del Vaticano II

Capitolo XIIn tema di libertà religiosa

Capitolo XIIQuale valore la libertà religiosa:giuridico o “metagiuridico”?

Capitolo XIIILa Chiesa presidio di vero umanesimo?

Bibliografia

Abstract

Indice analitico

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Ad Attilio Gorassini

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Che cosa strana questa diversità di opinioni,Di sistemi, di credenze e di follie!Quando parlate a certe persone queste sifermano di colpoSpaventate e vi chiedono: Come? Loneghereste?Dubitereste di ciò? Si può revocare il pianouniversaleE il “compito dell’uomo”? e se sfortunata-mente ilVostro sguardo ha lasciato trasparire unsognoDell’anima, si fermano improvvisamente efanno terminareLa loro logica vittoriosa, come quei bambiniche chiudonoGli occhi senza avere il coraggio di guardare

— Gustave Flaubert, Memorie di un folle,Perrone, Roma, , p.

Il coraggio chi non l’ha, non se lo può dare— Don Abbondio ne I Promessi Sposi, Cap.XXV di Alessandro Manzoni

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Avvertenza

A distanza di un anno e più dalla conclusione della velenosastagione dei concorsi per la disciplina dello IUS/, do allestampe questo breve saggio su un tema che ha occupato lemie ricerche per quasi un ventennio.

È una relazione, inedita, proposta in occasione di unConvegno organizzato dagli studenti della Facoltà di Giuri-sprudenza dell’università Mediterranea di Reggio Calabria,che a furia di leggere e di rileggere, sempre lì a lavorarcisopra, con l’aggiunta di un indice per i paragrafetti, dellenote, di un’appendice bibliografica e anche dell’indice deinomi, presento come un breve lavoro monografico al qua-le ho comunque voluto lasciare l’impostazione di fondo,cioè quella della forma dialogata.

Tema attualissimo, dicevo, quello proposto dai ragazziuniversitari reggini, “Stato laico–Stato etico”, al quale hopartecipato dando conto anche delle originali interpreta-zioni che alcuni autori hanno inteso declinare nel corsodegli anni sullo specifico binomio eticità–laicità.

Nelle pagine che seguono ho allargato il discorso adalcune idee alle quali, in un tempo non molto lontano, miero già interessato e, in particolare, anche ad alcuni aspettidella libertà religiosa, non trascurando, però, di indiriz-zare lo sguardo alle vicende del passato così da facilitarela lettura di quegli accadimenti storici che volta per voltahanno costituito ed ancor oggi costuituiscono motivo diaccese discussioni.

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Dovrei decidermi prima o poi a scrivere qualcosa cheabbia come sfondo questioni giuridiche, lasciando da partei temi storici, dei quali alcuni autori che mi hanno lettonon ne possono più, ritenendo le mie inclinazioni culturalifrutto di una formazione solo storica e non anche giuridica,come sarebbe opportuno per chi insegna anche materiepubblicistiche.

Anzi, devo dire che il severo unanime giudizio di questiautori ha posto l’accento soprattutto sul numero esiguodelle pubblicazioni e sulla ripetitività delle tematiche ogget-to dei miei studi; e ho trovato davvero sorprendente comeabbiano in effetti ripreso, condividendolo, altro giudizioespresso poco tempo prima da altri autori, in occasione diun evento che mi riguardava.

Questa uniformità di vedute nella valutazione mi devefar riflettere e indurre a cambiare regime, almeno per lefuture ricerche che dovessi avere in animo di approntare.

Di un’eventuale ripetizione da altri autori di alcuni lavoridopo una tempestiva, quanto timida e affatto velata accusa,non se ne è saputo più nulla: se peccato c’era non ci spie-ghiamo la sua assoluzione salvo il fatto che chi l’ha mossaè restato silente ed anonimo. Non ci meravigliamo, in que-sto campo le cose funzionano così. Lo sottolineava, da parsuo, in un editoriale apparso ne “Il Messaggero” del novembre anche Giuseppe Montesano, il quale, ad uncerto punto ricordava che “un signore paradossale”, OscarWilde, accusato di plagio, scrisse: « Le accuse di plagio pro-vengono dalle sottili e incolori labbra dell’impotenza dellebocche grottesche di coloro che, non possedendo nientedi proprio, s’illudono di farsi passare per ricchi gridando: alladro! ». E se non ci si fidasse del dendy Oscar, allora eccoun signore insospettabile, Benedetto Croce: «Se si potessefar uso in questioni strettamente letterarie del brutto vo-

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cabolo di plagiario, tutti gli scrittori, gli artisti, i pensatorisarebbero plagiari: perché tutti si riattaccano all’arte e alpensiero precedente, svolgendolo e variandolo ». Saggezzadi don Benedetto!

In una recente intervista — libro curato dalla giornalistaSerena Danna — il procuratore aggiunto calabrese, NicolaGratteri, della Direzione distrettuale antimafia, sottolineacome sia difficile convivere con le malizie ed i pettegolezzie come la diffamazione sia il modo migliore per indebolirele persone ma, aggiunge, « l’importante è continuare alavorare seriamente ».

Ciò non toglie che casi conclamati di questa odiosa pras-si consolidatasi nel tempo, anche con specifico riferimentoallo IUS , si siano verificati, senza tuttavia comprometterebrillanti e fulminei successi accademici.

E quegli stessi successi accademici di cui si diceva, nonsono stati negati anche ad altri che non hanno trovatosponda in campi culturali ai quali inizialmente avevanopensato di fare riferimento quando muovevano i primipassi nell’accidentato percorso del mondo universitario.

In questo approssimativo e superficialissimo scenarioche può essere ripercorso dalla lettura di copiosissimastampa dedicata, con statistiche, riferimenti puntuali, no-mi degli attori principali e con l’aggiunta delle comparse,oltre che di un pubblico non pagante, ecco allora che

. P G–N G–I L B–DM–M N, Prodotto interno mafia, a cura di Serena Danna,Einaudi, Torino, , pp. – e il riferimento è a pagina .

. A G, L’Università per tutti. Riforme e crisi del sistemauniversitario italiano, il Mulino, Bologna, , pp. –; M F,Una ikea di università. Alla prova dei fatti, seconda edizione, Raffaello Cortina,Milano, , pp. V–; N L, Parentopoli. Quando l’università è affaredi famiglia, Marsilio, Venezia, , pp. –; N G, I Baroni.

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un merito, in controtendenza, va senz’altro certificato afutura memoria: non è vero che nei concorsi vince sem-pre il candidato locale; in alcuni casi non è andata così e atestimoniarlo ci sono i fatti.

Tutto sommato è stato un bene perché fa statisticapositiva in un ideale livellamento concorsuale distributivo.

Ora però, registro alcuni casi di laureati in lettere che,dopo aver raggiunto eccellenti traguardi nei gradini acca-demici, hanno trovato giusta collocazione nelle facoltà digiurisprudenza, ove insegnano materie giuridiche; anziin alcuni casi hanno partecipato in qualità di commissaria comporre le commissioni per gli esami di abilitazioneall’esercizio della professione forense e, da quello che mirisulta, nessuno si è meravigliato più di tanto.

Così come non ha destato alcuna meraviglia il caso di

Come e perché sono fuggito dall’università italiana, Feltrinelli, Milano , pp.–; R P, L’università truccata, Einaudi, Torino, , pp. –; E P, Candido o del porcile dell’università italiana. Storiavera di un cervello senza padrino, Limina, Arezzo, , pp. –; CZ, Processo all’università. Cronache dagli atenei italiani tra inefficienze emalcostume, Dedalo, Bari, , pp. –; G F, La fabbrica degliignoranti. La disfatta della scuola italiana, Rizzoli, Milano, , pp. –;M R (a cura di), Malata e denigrata. L’università italiana a confrontocon l’Europa, Donzelli, Roma, , pp. IX–; G C–GT (a cura di), La crisi del potere accademico in italia. Proposte per ilgoverno delle università, il Mulino, Bologna, , pp. –; R S,L’università dei tre tradimenti. Un dossier ancora aperto, Laterza, Roma–Bari,, pp. II–; F S L–S Z, I ricercatori noncrescono sugli alberi, seconda edizione, Laterza, Roma–Bari, , pp. XV–;D C–A C, Un paese di baroni. Truffe, favori, abusidi potere. Logge segrete e criminalità organizzata. Come funziona l’universitàitaliana, seconda edizione, Chiarelettere, Roma, , pp. –; RM–M R–M R (a cura di), Torri d’avorio infrantumi? Dove vanno le università europee, il Mulino, Bologna, , pp. –;G C, La politica universitaria, il Mulino, Bologna, , pp.–.

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quel candidato che, sottoposto a giudizio di conferma, purin assenza di una qualche produzione scientifica maturatanel triennio di riferimento, venisse ugualmente confer-mato dalla commissione appositamente nominata, nellaconvinzione, unanime, che senz’altro in futuro avrebbedato prova della sua maturità scientifica e del suo valore.

Anche qui non ci meravigliamo, così vanno le cose;non sempre ma, diciamo, quasi sempre come ci ricordanoanche alcune recenti inchieste non solo giornalistiche epubblicazioni specifiche, così quella, ad esempio, porta-ta avanti con coraggio e competenza da Stefano Alesina,emigrato nell’Università di Chicago che ha studiato e ela-borato un sistema con il quale ha potuto dimostrare quantie quali intrecci intercorressero tra gli oltre . docentiincardinati negli atenei italiani. Gilberto Lozzi, validis-simo e rigorosissimo professore di procedura penale cheho avuto la fortuna di conoscere, mi ricordava che la cosamigliore per chi sceglie l’insegnamento è quella di poterscrivere ciò che si pensa in un meditato ed a volte soffertotempo di maturità concettuale.

Succede, però, che l’autonomia culturale e intellettuale,agli occhi di alcuni sia vista con timore e diffidenza anzichéun diritto sacrosanto della libertà di pensiero; figuriamocipoi se ci si occupa di questioni e tematiche di ampio respirocon sottofondo argomenti che toccano la coscienza, ilcredo, l’eticità, la libertà, la giustizia e via discorrendo.

Mai come oggi sento mie le parole di Fulvio Tessitorequando, chiamato a ripercorrere i tratti di vita privata eaccademica di Pietro Piovani, conclude affermando che « Ilsentimento della fedeltà è una scelta di vita, dove si realizza

. Cfr. “Il Fatto Quotidiano” dell’ novembre ; nonché la nota sub.

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la forma più alta di rispetto, di assunzione di responsabilità,vale a dire di libertà, perché la fedeltà al maestro è ciò chelibera da ogni sottomissione strumentale, da ogni pulsionedell’ambizione, da ogni forma, confessata o inconfessata,di invidia, di frustrazione, di inculcata ribellione. Chi saessere fedele al proprio maestro è un uomo intero, nonun meschino, camuffato di remissività falsa e bugiarda ».

Ecco, allora, che la vita continua, tra alti e bassi, e cosìpure per noi che ci ostiniamo a svolgere il nostro “velleita-rio” lavoro sicuramente più determinati e temprati, senzafarci abbattere dal fuoco nemico e da quello che credeva-mo “amico” e senza cogliere lo sterile spirito polemico diquanti hanno saputo solo dividere, proponendoci, nono-stante tutto, positivamente e modellando il nostro esserealla ricerca dei valori che uniscono e giovano al sapere.

Tertulliano in un passo dell’Apologetico ha scritto: « tor-mentateci, torturateci, condannateci, annientateci: la vo-stra iniquità è la prova della nostra innocenza. Tutte levostre più sottili perfidie non ottengono nulla: servonopiuttosto a raddoppiare l’attività della nostra setta; diven-tiamo più numerosi ogni volta che ci mietete: il sanguedei cristiani è un seme » (L. –, –).

In questo momento, però, il mio pensiero va a un caris-simo Amico prematuramente scomparso che negli ultimiventicinque anni mi ha seguito con molto affetto, non

. F T, Pietro Piovani, in M T (a cura di),Rileggere i Maestri, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, , pp. – (esclusa l’appendice a firma di Carlo Nitsch, pp. –) e la citazione è apagina .

. T, Difesa del Cristianesimo. Apologeticum, testo critico diCCL (E. Dekkers). I Talenti, vol. I, Collana diretta da Marta Sordi, EdizioniSan Clemente–Edizioni Studio Domenicano, Roma–Bologna, , pp.– e per la citazione la pagina è la .

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solo negli studi; ricordo che solo pochi mesi orsono, in-sieme ad altri Amici, discuteva nelle aule della Facoltà diGiurisprudenza dell’Università Mediterranea di ReggioCalabria sul significato del Magistero pontificio in occasio-ne della presentazione dei recenti volumi scritti da PieroBellini e Francesco Zanchini di Castiglionchio.

Ho ancora negli occhi l’entusiasmo con il quale accolseil mio invito. Così come non dimentico che è stato proprioGiancarlo Zizola, nel lontano ad onorarmi della pre-fazione al mio Stato e Chiesa nella storia del diritto. Primatospirituale e difesa temporale.

Vaticanista finissimo de “Il Sole Ore”, “Il Messagge-ro” e del “Giorno”, a tacere delle collaborazioni con “Pa-norama”, “L’Espresso”, “Epoca” e “Oggi” e delle moltemonografie edite con le maggiori case editrici italiane edestere su temi dedicati all’universo “Chiesa” e, in particolarmodo, alle vicende del Vaticano II.

Mi piace anche ricordare di Giancarlo il suo fare garbatocon il quale era uso relazionarsi con gli altri, a prescinderedal loro grado d’istruzione o dal ceto di appartenenza;era una caratteristica che lo rendeva gradevolissimo nellaconversazione e unico.

Con lui ho perso un Amico, di quelli veri con la A ma-iuscola che con me ha gioito e sofferto in tante occasioni.

Mi mancheranno tanto i Suoi saggi consigli ai qualimolte volte facevo ricorso per superare prove sempre piùdifficili che la vita riserva.

Avevo pensato di fargli una domanda su una cosa chemi è appena successa: non ne ho avuto il tempo!

F. d. G.

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Capitolo I

Posizione del problema

In occasione di un seminario di Studi sullo Stato etico–Stato laico ricordavo come la particolare posizione cheattualmente il nostro ordinamento riserva alla Chiesa cat-tolica abbia sollevato un serrato dibattito, e siamo tutti quia testimoniarlo, non solo dottrinale, sulla qualificazionedello Stato italiano in materia religiosa, alla luce delle at-tuali condizioni nelle quali insistono le relazioni tra Stato eChiesa cattolica, in considerazione anche, e non potreb-

. Sulla qualificazione dello Stato nella materia religiosa è imperdibileil volume di G C, Il problema della qualificazione giuridica delloStato in materia religiosa, Giuffrè, Milano, ; ma anche i lavori di LG, Stato laico e Stato liberale. Un’ipotesi interpretativa, in Dir. eccl.,vol. I, Giuffrè, Milano, , p. ss.; I., Note preliminari per uno studiodella laicità dello Stato sotto il profilo giuridico, in Arch. giur., CLXXII, Mucchi,Modena, , p. ss.; I., Considerazioni critiche sul “principio supremo” dilaicità dello Stato alla luce dell’esperienza giuridica contemporanea, in Dir. eccl.,vol. I, Giuffrè, Milano, , p. ss.; I., La laicità tra società civile e Statoin R A–F G (a cura di), Poteri pubblici e laicità delleistituzioni, Aracne editrice, Roma, , pp. – e, dello stesso LG (a cura di), Quando i cattolici non erano moderati. Figure e percorsidel cattolicesimo democratico in Italia, il Mulino, Bologna, ; nonchè quellodi F M B, La qualificazione giuridica delle relazionifra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Rassegna critica degli orientamenti delladottrina e spunti ricostruttivi, in Arch. giur., vol. –, CLXV, Mucchi, Modena,, pp. –.

. Anche per ciò che riguarda le relazioni tra Stato e Chiesa non si puòprescindere dal lavoro di F R, Relazioni tra Stato e Chiesa.Lineamenti storici e sistematici, a cura di Francesco Margiotta Broglio, il

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Coscienza laica, Stato confessionale e libertà religiosa

be essere altrimenti, delle norme legislative relative alleconfessioni acattoliche (c.d. di minoranza) oltre a quelleinerenti la libertà di coscienza e di religione in generale.

Registro, a primo acchito, alcuni punti che lasciano neldubbio l’occasionale interlocutore, come quello a proposi-to dello Stato democratico italiano che, avendo proclamatoin modo chiaro in ordine al principio di libertà in materiareligiosa e riconosciuto il pluralismo confessionale, puòconsiderarsi laico e separatista, o alla luce della privilegiataposizione riconosciuta alla Chiesa cattolica dall’articolo eanche dall’articolo della Costituzione, merita, piuttosto,anche la qualifica di Stato confessionale?

Mulino, Bologna, .. Recente il volume di B R, Diversi ed eguali. Le confes-

sioni religiose davanti alla legge, Giuffrè, Milano, ; e il volume di RS, Appartenenza confessionale e diritti di cittadinanza nell’Unione Euro-pea, Cacucci Editore, Bari, , spec. pp. – per l’ampia bibliografiarichiamata; ma anche G C, La natura giuridica dei concordatinella moderna dottrina, in Tra storia e diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli,, p. ss.; O F C, Legge e libertà religiosa. Dai“culti ammessi” alla libertà religiosa: un cammino incompiuto, in Justitia, –,Giuffrè, Milano, , p. ss.; R P, Chiesa e Stato in Italia.Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (–), il Mulino, Bologna, ;L’ultima lezione di Giorgio Peyrot, di N D L al Convegno di studiin Onore di Giorgio Peyrot, svolto a Genova nei giorni – aprile eapparso sulla rivista telematica www.statoechiese.it il giugno , pp.–.

. Cfr. il volume di M A, Chiesa padrona. Un falso giuridicodai Patti Lateranensi ad oggi, Garzanti, Milano, , pp. – ove a p. troviamo scritto che « [. . . ] Del resto già Salvemini osservava come ogniconcordato è sempre un privilegio per le autorità ecclesiastiche e per i citta-dini di fede cattolica; ma il riferimento ai Patti Lateranensi nel testo dellaCostituzione italiana trasforma questo privilegio in un rompicato per gliesperti. Non a caso trent’anni fa un maestro del diritto ecclesiastico comeFrancesco Finocchiaro, ricostruendo i commenti dottrinali al capoversodell’articolo , li definisce “copiosi, affastellati, spesso arzigogolati e incon-cludenti”. Però almeno in questo caso la responsabilità dell’impasse non

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. Posizione del problema

Mi spiego meglio: uno Stato che da un lato proclamae attua la libertà religiosa individuale e la pari libertà ditutte le confessioni religiose e, dall’altro, detta e realizza untrattamento di favore nei confronti di una particolare con-fessione religiosa, perché praticata e abbracciata dalla mag-gioranza dei propri cittadini, può a buon titolo definirsiconfessionale?

è dei costituzionalisti, bensì dei costituenti: deriva pari pari da una sceltanormativa che rappresenta “un errore logico e uno scandalo giuridico”,per usare le parole di Benedetto Croce »; ma anche G D T,La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant’anni, inJustitia, vol. –, Giuffrè, Milano, , p. ss.; nonché N C,Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’art. della Costi-tuzione, Cacucci, Bari, ; e l’eccellente monografia di S F, Ilconcordato nel diritto interno, Jovene, Napoli, ; e il saggio di SB, Problemi di dinamica concordataria, in M T (a curadi), Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico, Luigi PellegriniEditore, Cosenza, , pp. –, spec. pp. – (–la fase della Revi-sione); e quello di M C F, Dialogo interreligioso e sistemaitaliano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della post-democrazia,in Diritto e Religioni, vol. –, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, , pp.– ed ivi spec. pp. –.

. Nell’edizione “compatta” appena riedita di F F,Diritto ecclesiastico, terza edizione, aggiornamento a cura di Andrea Bettetinie Gaetano Lo Castro, Zanichelli, Bologna, , pp. VII– a p. si leggeche « [. . . ] Lo Stato non si professa indifferente rispetto a tali questioni,né impone soluzioni unilaterali, ma ritiene opportuno che le sue leggidiano esecuzione ad accordi con l’altra parte. Le ragioni profonde delledue stipulazioni potranno essere diverse, perché nel lo Stato intendevautilizzare la religione cattolica come mezzo di governo, mentre tale finesembra estraneo alle forze politiche che hanno dato il proprio appoggio agliaccordi del , le quali si sono mosse nell’ottica della struttura corporativadella società italiana, una struttura pienamente riconosciuta dagli art. e , °comma Cost. con riferimento alle confessioni religiose. Una struttura che,in passato, era ben nota anche al governo fascista, tanto che il regime delleComunità israelitiche solo formalmente era previsto da leggi unilateralidello Stato (R.D. ottobre n. e il R.D. novembre n. ), maquelle norme sono state, a suo tempo, concordate di fatto con rappresentantidelle dette Comunità ».

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Coscienza laica, Stato confessionale e libertà religiosa

Ma anche un secondo dubbio non può essere taciuto:fermo restando che la particolare posizione riconosciutaalla Chiesa cattolica non vìola il principio di libertà reli-giosa, la proclamazione e il pratico rispetto di essa puòconsiderarsi indice di confessionismo?

. Scrive C M, Diritto ecclesiastico e “principi supremi del-l’ordinamento costituzionale” nella giurisprudenza della Corte. Spunti critici,in R B (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, ,Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, , pp. – ed ivi a p. : « [. . . ]Questa impostazione, che sarà costantemente ribadita e successivamenteprecisata, accantonata, o forse meglio superata, la polarizzazione assuntadal vivace dibattito avviato sin dalla discussione in Assemblea costituentesull’art. del Progetto di Costituzione, divenuto l’art. del testo finale. Ilrichiamo in quella disposizione costituzionale dei Patti lateranensi, comefonte regolatrice dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, aveva offerto la ba-se per contrapporre letture relative al rapporto tra concordato e costituzione.Dalla tesi della “costituzionalizzazione” dei Patti, le cui norme sarebberostate da considerare di rango costituzionale e speciali, derogatorie quindirispetto alle comuni norme costituzionali, alla tesi contrapposta del valoremeramente ricognitivo della menzione dei Patti nella Costituzione, senzaattribuire loro alcun particolare rilievo nella categoria delle fonti. Tra questetesi, un ventaglio assai ampio di orientamenti diversificati o intermedi. Ilricorso alla categoria dei principi supremi, in precedenza inesplorata dallagiurisprudenza costituzionale, ha consentito da una parte di non escludereun controllo di legittimità costituzionale delle norme concordatarie, dal-l’altra di mantenere la particolare protezione che l’art. Cost. assicura »; eil saggio di F O, Il principio di laicità, in R B (acura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, , cit., pp. –; maanche G C, Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nellaCostituzione repubblicana. Contributo all’interpretazione dell’art. della Costitu-zione, Giuffrè, Milano, ; e altresì P L, I rapporti fra Stato econfessioni religiose nella giurisprudenza costituzionale, in R B (acura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, , cit., pp. –, spec. pp.– ; nonché il bel libro di M C, Il ruolo della giurisprudenzacostituzionale nell’evoluzione del diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, .