A05 piano di sorveglianza e controllo

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Il piano di sorveglianza e controllo delle attività della discarica. Non sono chiare le modalità di controllo diretto del Comune o degli enti preposti sulla discarica

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Piano di Sorveglianza e Controllo

_______________________ ______________________________________ Delta Petroli S.p.A.

INDICE

PREMESSA..................................................................................................................... 2

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..................................................................... 3

2. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO................................................ 6

2.1 ELEMENTI DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO.......................................................6 2.2 PERSONALE ..........................................................................................................................7 2.3 NORME INTERNE DI SICUREZZA E IGIENE ............................................................................21

2.3.1 Acque sotterranee .........................................................................................................26 2.3.2 Percolato.......................................................................................................................27 2.3.3 Acque di drenaggio superficiale ...................................................................................27 2.3.4 Emissioni gassose .........................................................................................................28 2.3.5 Qualità dell’aria e parametri meteoclimatici ...............................................................28 2.3.6 Morfologia della discarica............................................................................................29

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PREMESSA

Il Piano di Sorveglianza e controllo si riferisce alla Piattaforma per il

trattamento, il recupero e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non

pericolosi sita nel Comune di Minervino Murge in località Murgetta Grande che sarà

realizzata e gestita dalla Società DELTA PETROLI S.p.A.

La piattaforma si articola in un impianto per il di trattamento e la valorizzazione dei

rifiuti speciali non pericolosi ed una vasca di stoccaggio definitivo.

Il presente Piano è stato redatto secondo le prescrizioni impartite dal Decreto

Legislativo 13/01/2003, n. 36, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 13/3/2003, che ha

recepito la direttiva 99/31/CE.

Si fa presente che le attività di seguito descritte per la sorveglianza e il controllo della

piattaforma vanno integrate con quanto riportato nell’elaborato A08, Manuale di

sicurezza.

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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

E’ stato recentemente pubblicato sulla G.U. n. 59 del 13/3/2003 il Decreto

Legislativo 13/01/2003, n. 36 che recepisce la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio

del 26 Aprile 1999 relativa alle modalità realizzative e gestionali degli stoccaggi

definitivi.

Il Decreto è costituito da 17 articoli e 2 allegati relativi:

allegato 1: Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica

allegato 2: Piani di Gestione operativa, di Ripristino Ambientale, di

Gestione Post-operativa, di Sorveglianza e controllo, Finanziario

In particolare:

L’art. 8 del Decreto citato stabilisce i dati e le informazione necessarie per

richiedere la domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una

discarica. Tra i vari elementi richiesti i punti g), h), i), l), e m) recitano testualmente:

g. il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti

dall’allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure

tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della

stessa;

h. il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri

stabiliti dall’allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e

controllo successivi alla chiusura;

i. il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le

misure necessarie per prevenire rischi d’incidenti causati dal funzionamento

della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-

operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela

delle acque dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel

terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi

danno all’ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei

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monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del

richiedente sono indicati nella tabella 2, dell’allegato 2;

l. il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto

secondo i criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale devono essere previste le

modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione

alla destinazione d’uso prevista dell’area stessa;

m. il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione

dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione

della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura,

nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni,

siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto

della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti

dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n.

761/2001.

L’art. 13 detta prescrizioni per quanto riguarda la gestione operativa e post-

operativa di una discarica imponendo il rispetto dei tempi, delle modalità, dei

criteri e delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione e dai piani di gestione

operativa, post-operativa e di ripristino ambientale.

L’allegato 2 stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di

sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una

discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull’ambiente ed individuare

le adeguate misure correttive.

Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di

chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-

operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di

sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l’autorità responsabile per il

rilascio dell’autorizzazione verifica che:

• le operazioni condotte siano conformi all’autorizzazione;

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• la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull’ambiente;

• il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle

attività.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di

sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali

dell’autorizzazione e devono essere approvati dall’Autorità procedente, definiscono

compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione

post-operativa della discarica affinché:

• i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna

categoria di discarica;

• i processi di stabilizzazione all’interno della discarica avvengano regolarmente;

• i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;

• le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;

• il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto

periodicamente con l’obiettivo di determinare l’andamento dei parametri significativi

e di accertare l’eventuale superamento di soglie limite di accettabilità;

• il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.

Alle scadenze indicate nell’autorizzazione, e comunque con periodicità almeno

annuale, il gestore dovrà provvedere ad inviare all’autorità di controllo i risultati

complessivi dell’attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:

• quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;

• volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale

delle celle;

• volume finale disponibile;

• produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il

trattamento/smaltimento;

• quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d’energia

(kWh/anno);

• risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.

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2.PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

2.1 Elementi del Piano di sorveglianza e controllo

Il Piano di sorveglianza e controllo prevede attività che devono essere svolte

durante le varie fasi di attività della piattaforma, realizzazione, gestione e post-

chiusura, nonché tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi di

prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di

restituzione dei dati.

Il Piano è finalizzato a garantire che:

a tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate

in tutte le condizioni operative previste;

b vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i

disagi per la popolazione;

c venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;

d venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;

e venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati

delle campagne di monitoraggio.

Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale

qualificato , devono essere investigati, con le prescritte periodicità, i parametri

riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 2 del Decreto

Legislativo relativamente a:

• acque sotterranee;

• percolato;

• acque di drenaggio superficiale;

• gas di discarica;

• qualità dell’aria;

• parametri meteoclimatici;

• stato del corpo della discarica.

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Attraverso le procedure standardizzate e descritte nel Piano di Gestione operativa (A

05) ed i compiti assegnati ai singoli addetti della Delta Petroli S.p.A.

• verrà assicurato il controllo di tutte le sezioni impiantistiche affinché funzionino

nelle condizioni operative previste,

• verranno adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i

disagi per la popolazione,

• verrà assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti,

• verrà garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati

delle campagne di monitoraggio.

2.2 Personale

Programmi di qualificazione ed addestramento del personale

Come previsto dal Decreto legislativo 36/03, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera

b), la gestione operativa della discarica sarà affidata a personale tecnicamente

competente; in particolare la Società Delta Petroli S.p.A. assicura la formazione

professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi

da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti.

La Società si impegna altresì a richiedere ai fornitori di impianti un congruo periodo

di avviamento degli stessi, nonchè la formazione del personale e la fornitura dei

manuali di gestione.

In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale

(Dpi) in funzione del rischio valutato.

Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza sarà

preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed

aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi

di protezione individuale (Dpi).

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Anche in ottemperanza al Decreto legislativo “recante attuazione delle direttive

comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

sul luogo di lavoro” e sue integrazioni e modifiche (D.Lgs. 626/94 e 242/96), il

personale seguirà corsi di formazione sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza sul

lavoro (prevenzione infortuni, elettricisti, rumore, movimentazione, pronto soccorso,

emergenza, ecc.) ed il datore di lavoro effettua le prescritte valutazioni dei rischi.

Sicurezza ed igiene del lavoro

Per sicurezza ed igiene del lavoro si vuole intendere l'insieme di tutte quelle attività

atte alla rimozione delle cause che possono essere alla base di infortuni sul lavoro e

di malattie professionali.

Nella presente sezione si intendono indicare le principali norme di sicurezza e di

igiene del lavoro, che il gestore è tenuto a rispettare. Ci si soffermerà sulle norme

generali e su quelle specifiche interne per la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

Verranno indicate le norme di utilizzo dei mezzi aziendali e di comportamento degli

addetti nelle fasi di lavoro.

La Società Delta Petroli S.p.A. adempie agli obblighi previsti dalla normativa sulla

prevenzione degli infortuni, l'igiene sul lavoro, i rumori nonché sulla salute e sulla

sicurezza del lavoro secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed in

particolare:

• D. Lgs: 277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti

chimici, fisici, biologici, rumore, piombo e amianto”

• D. Lgs. 626/94 “Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori

negli ambienti di lavoro”

• D. Lgs: 242/96 recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. 626/94

In base ai decreti legislativi riportati, il datore di lavoro, inteso come colui che ha la

responsabilità dell’impresa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, ha

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l’incombenza di esaminare i pericoli e i relativi rischi che gravano sui lavoratori,

valutandoli al fine di individuare ed attuare tutte le misure di prevenzione nonché di

protezione per salvaguardare la salute e la sicurezza di coloro che prestano la loro

opera secondo un regolare rapporto di lavoro subordinato.

La Società Delta Petroli S.p.A. si impegna a redigere il documento di valutazione

dei rischi secondo le modalità previste dai Decreti Legislativi 626/94 e 242/96;

scopo del documento è raccogliere in forma organica la documentazione

aziendale in materia di sicurezza, comprendente le valutazioni dei pericoli e dei

rischi relativi cui è esposto il Personale dell'impianto della Delta Petroli S.p.A.

Data la particolare natura delle attività svolte nell'impianto, assai differenti da quelle

effettuate nella maggior parte delle aziende manifatturiere o di trasformazione, è

opportuno pervenire all’elaborazione di una Check List; in essa si opera la seguente

suddivisione:

A. Pericoli di tipo fisico-meccanico; sotto questa voce sono raggruppati i pericoli

per la sicurezza dovuti a fattori di tipo fisico e/o meccanico, quali ad es. le cadute , le

scottature, i tagli, ecc.

B. Elementi di tipo operativo-organizzativo; sotto questa voce sono raggruppati gli

elementi relativi alla complessità delle mansioni e dell'uso delle attrezzature, al posto

di lavoro, ai videoterminali, alla movimentazione manuale carichi.

C. Pericoli dovuti a fattori igienico-ambientali; sotto questa voce si trovano i

pericoli generalmente considerati come fattori di rischio per la salute dei lavoratori,

come determinanti situazioni di rischio in funzione della prolungata esposizione.

D. Argomenti di carattere generale.

E. Impianti e strutture.

In seguito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, saranno predisposti

adeguati provvedimenti atti a ridurre la probabilità di rischio per la sicurezza e la

salute dei lavoratori.

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Uno specialista in medicina del lavoro, oltre a constatare le effettive condizioni di

lavoro degli addetti, sottopone gli stessi a visite di controllo medico periodico al

fine di prevenire eventuali rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici o

biologici durante il lavoro.

Nel quadro degli adempimenti previsti dalla normativa vigente la Delta Petroli

S.p.A., insieme al Medico Competente, osserva le seguenti disposizioni:

• viene effettuato il controllo degli ambienti di lavoro, almeno due volte all’anno;

• insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico

competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza, redige il documento di valutazione dei rischi che contiene:

∗ i criteri adottati per la tutela dei lavoratori;

∗ il programma del controllo dell’esposizione dei lavoratori;

• protocollo di sorveglianza sanitaria (per i dipendenti: visite mediche annuali; per

gli addetti ai reparti laboratorio, piazzale e manutenzione: visite mediche

trimestrali);

• vengono predisposte Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione nelle

quali vengono comunicati dal Medico i risultati degli accertamenti clinici e

strumentali effettuati;

• vengono predisposti Programmi di Formazione e Informazione dei

Lavoratori; in particolare i lavoratori vengono informati su:

∗ il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;

∗ il risultato degli accertamenti sanitari;

∗ la necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche cessata l’attività, nel

caso di esposizione ad agenti a lungo termine.

Le norme di prevenzione sul lavoro

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Di seguito riportiamo le norme interne di sicurezza relative alle vigenti disposizioni

di Legge in materia di prevenzione infortuni.

La stessa Costituzione dopo aver riconosciuto (art. 1) il lavoro come fondamento

della Repubblica, all'art. 35 sancisce il diritto alla tutela del lavoro in tutte le sue

forme ed applicazioni, mentre all'art. 32 garantisce la tutela della salute come

fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività.

Si può definire diritto alla prevenzione quel complesso di norme che nell'ambito

della legislazione, riguardano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali.

Il diritto prevenzionistico italiano si fonda sull'articolo 2087 del Codice Civile, che

pone a carico dell'imprenditore il dovere della sicurezza, nel senso che lo stesso è

tenuto ad adottare, oltre alle misure tipiche previste dalla legislazione speciale, anche

tutte le altre cautele che sono necessarie a garantire l'integrità fisica e la personalità

morale dei lavoratori, aggiornando di continuo le misure di sicurezza richieste dalla

particolarità del proprio lavoro e provvedendo a colmare quindi le deficienze della

vigente disciplina antinfortunistica.

Di seguito riportiamo in forma schematica le diverse normative inerenti il tema

specifico.

Il D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547:

− costituisce il Regolamento Generale di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro;

− si applica a qualsiasi settore di attività, siano queste organizzate o meno in

imprese private o pubbliche, nelle quali risultino occupati lavoratori che, anche

senza retribuzione, ovvero al solo fine di apprendere un mestiere o arte, prestino la

propria opera fuori dal proprio domicilio e sotto la direzione o alle dipendenze

altrui;

le materie trattate sono divise in 12 titoli e 406 articoli e riguardano espressamente:

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− disposizioni di carattere generale disciplinanti il campo di applicazione ed i

destinatari degli obblighi;

− la protezione degli ambienti di lavoro e le relative caratteristiche di sicurezza;

− norme per la protezione delle macchine;

− norme per la costruzione, l'installazione e la manutenzione delle macchine e degli

impianti elettrici;

− mezzi personali di protezione e soccorso d'urgenza;

− sanzioni.

Il D.P.R. 27 aprile 1956 n. 302: contiene norme di prevenzione degli infortuni sul

lavoro integrative e quelle generali emanate con il D.P.R. n. 547/55.

Il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 contiene:

− il Regolamento Generale di Igiene del Lavoro, al quale sono soggette tutte le

attività cui sono addetti lavoratori subordinati, anche se gestito dallo Stato o Enti

Pubblici;

− disposizioni riguardanti le caratteristiche igieniche degli ambienti di lavoro,

prevedendone i limiti di altezza, cubatura, superficie, l'aerazione, la luminosità, la

temperatura, l'umidità, la polverosità;

− norme relative alla custodia, il trasporto e l'impiego di materiali tossici o dannosi e

la difesa dell'ambiente contro la diffusione di vapori, polveri e radiazioni;

− altre norme riguardati i servizi sanitari e l'obbligo delle visite mediche preventive

e periodiche per particolari settori di attività.

Altre norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro sono contenute nei D.P.R.

n. 164, 320, 321, 322 del 1956 per i lavori nelle costruzioni, in sotterraneo, nei

cassoni ad aria compressa e nell'industria cinematografica. A tale complesso di

norme giuridiche dello Stato, occorre aggiungere l'elevatissima attività di organi

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ministeriali, di enti specializzati nei settori della consulenza, dei controlli e delle

omologazioni.

La Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,

segna il nuovo corso della disciplina prevenzionistica italiana ai fini della sicurezza,

dell'igiene e delle condizioni di esercizio delle attività produttive in quanto introduce

il concetto di obbligatorietà di programmare il processo produttivo, in modo che

risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto

riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per

diminuirli. La Legge di riforma prevede, sul piano organizzativo, l'attribuzione alle

unità sanitarie locali dei compiti già svolti dall'Ispettorato del Lavoro in materia di

igiene e prevenzione.

Inoltre, in sede centrale, viene istituito l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la

Sicurezza del Lavoro, con compiti tecnico-scientifici e funzioni consultive, con

conseguente assorbimento delle funzioni già demandate all'ENPI e all'ANCC.

Successivamente sono stati istituiti i dipartimenti periferici dell'ISPESL per l'attività

omologativa, affidando allo stesso tempo alle USSL l'esercizio di altrettante funzioni

di omologazione di particolari installazioni e dispositivi.

Nell'agosto del 1991 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 277, in attuazione

delle Direttive C.E.E. n. 80/605, 63/477, 86/642, a norma dell'art. 7 della L. 30

Giugno 1990 n. 12.

Il D.L. 277/91 apporta modifiche consistenti l'assetto legislativo, almeno per i tre

rischi normati (piombo, amianto e rumore), imponendo:

− obblighi ai costruttori di macchine e impianti anche per l'igiene del lavoro (prima

erano previsti vincoli solo rispetto alla normativa antinfortunistica);

− la tutela dei lavoratori dipendenti;

− la definizione delle professionalità e del ruolo del medico competente;

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− la previsione di un eventuale allontanamento temporaneo, per motivi sanitari, del

lavoratore dalla esposizione;

− il collegamento tra le misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

con la salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente esterno.

Un breve cenno merita il contributo delle parti sociali per quanto attiene ai problemi

della sicurezza e dell'ambiente di lavoro. Tale contributo fu recepito dal legislatore

con l'emanazione dell'art. 9 della Legge n. 300, 20 maggio 1970 (Statuto dei

Lavoratori) che recita: "i lavoratori, mediante loro rappresentanza, hanno diritto di

controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte

le norme idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

Il 27 Novembre 1994 è entrato in vigore il D. Lgs. 626/94 riguardante il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, che,

modificando ed integrando i D.P.R. 547/55 e 303/56, ha posto le basi del nuovo

“corpus” normativo della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale decreto introduce una disciplina omogenea di tutela per tutti i lavoratori,

pubblici e privati, in conformità all’impostazione logica del diritto comunitario sulla

tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Il decreto è articolato su dieci titoli, il primo dei quali, dando attuazione alla Direttiva

cosiddetta quadro, n. 89/391/CEE, codifica i principi alla base del diritto dei

lavoratori alla salute e alla sicurezza.

I titoli successivi fissano le prescrizioni specifiche per le materie trattate dalle prime

sette Direttive particolari: requisiti dei luoghi di lavoro (1° Direttiva, n.

89/654/CEE); uso delle attrezzature di lavoro (2° Direttiva, n. 89/655/CEE); uso dei

dispositivi di protezione individuale (3° Direttiva, n. 89/656/CEE); movimentazione

manuale dei carichi pesanti (4° Direttiva, n. 90/269/CEE); lavoro ai videoterminali

(5° Direttiva, n. 90/270/CEE); rischi di esposizione ad agenti cancerogeni (6°

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Direttiva, n. 90/394/CEE); rischi di esposizione ad agenti biologici (7° Direttiva, n.

90/679/CEE).

Disposizioni generali

La normativa si applica a tutti i settori ad attività pubblica e privata a cui sono addetti

lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

La normativa definisce lavoratore la persona che presta il proprio lavoro alle

dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Misure generali di tutela (art. 3 D. Lgs. 626/94)

L’articolo in riferimento indica i principi generali di tutela che il datore di lavoro

deve seguire per l’azione di organizzazione della prevenzione e protezione dei

lavoratori in azienda.

Le misure generali sono:

− valutazione ed eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite;

− riduzione dei rischi alla fonte;

− programmazione della prevenzione;

− rispetto dei principi ergonomici nella progettazione di posti, attrezzature, metodi

di lavoro;

− priorità nella scelta delle misure di protezione collettiva;

− limitazione degli esposti al rischio;

− controllo sanitario in funzione dei rischi;

− allontanamento dei lavoratori dall’esposizione al rischio per motivi sanitari;

− misure igieniche;

− misure di protezione individuale, qualora il rischio non è evitabile in altro modo;

− misure di emergenza per pronto soccorso, pericolo grave, evacuazione e

antincendio;

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− manutenzione regolare (per ambienti, per macchine., impianti, dispositivi di

sicurezza);

− informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alla

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente, del preposto (art. 4 D. Lgs. 626/94)

In relazione alla natura della attività produttiva, il datore di lavoro ha l’obbligo, nella

scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,

nonché nella sistemazione dei locali di lavoro, della valutazione del rischio per la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

In esito ai risultati della valutazione il datore di lavoro ha l’onere di elaborare un

documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi, con indicazione dei criteri seguiti;

b) le misure di prevenzione adottate e l’individuazione di quelle da adottare;

c) il programma di attuazione di dette misure.

Inoltre, il datore di lavoro (che esercita), il dirigente (che dirige),ed il preposto(che

sovrintende), nell’ambito delle rispettive attribuzione e competenze adottano le

misure necessarie per la sicurezza.

In particolare:

− designano i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio,

evacuazione e pronto soccorso;

− aggiornano le misure di prevenzione in relazione all’evoluzione produttiva;

− affidano i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni in

rapporto alla loro salute e sicurezza;

− dispongono affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

accedano alle zone a grave rischio specifico;

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− esigono l’osservanza delle norme di sicurezza, anche aziendali, e l’uso

appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione;

− richiedono dal medico competente l’adempimento dei suoi obblighi, informandolo

sui processi e sui rischi dell’attività lavorativa;

− adottano le misure per il controllo delle situazioni di emergenza e danno istruzioni

per l’abbandono in sicurezza dei posti di lavoro;

− rendono edotti i lavoratori esposti a rischio grave delle procedure da adottare per

operare in sicurezza;

− si astengono dal riprendere l’attività in persistenza di pericolo grave;

− permettono ai rappresentanti dei lavoratori di verificare l’applicazione delle

misure di sicurezza;

− prendono provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate causino rischi

per la popolazione e l’ambiente;

− tengono un registro infortuni, sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di

vigilanza (la disposizione, sull’obbligo del registro, è già prevista per tutte le

attività lavorative dall’art. 403, D.P.R. n. 547/1955);

− consultano il rappresentante per la sicurezza in ordine alla: valutazione dei rischi;

programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione;

organizzazione della formazione alla sicurezza; designazione degli addetti ai

servizi di prevenzione, antincendio, evacuazione pronto soccorso;

− adottano le misure di prevenzione, evacuazione e pronto intervento in caso di

pericolo grave, in relazione alla natura della attività produttiva, alle dimensioni

aziendali ed al numero delle persone presenti

Obblighi dei lavoratori (art. 5 D. Lgs. 626/94)

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e

di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli

effetti delle sue azioni o omissioni.

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In particolare i lavoratori devono:

− osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti

e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

− utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze

ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasposto e le altre attrezzature di lavoro,

nonché i dispositivi di sicurezza;

− utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro

disposizione;

− segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le

deficienze dei mezzi utilizzati e dei dispositivi messi a loro disposizione, nonché

le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze

e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

− sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

− contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento

di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per

tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Al tempo stesso, i lavoratori non devono:

− rimuovere o modificare senza autorizzazioni i dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo;

− compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri

lavoratori.

Contratto di appalto o contratto d’opera (art. 7 D. Lgs. 626/94)

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’impianto ad

imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi deve:

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− verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei

lavoratori autonomi, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio,

industria e artigianato;

− fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre i datori di lavoro devono:

− cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul

lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

− coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i

lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti

alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione

dell’opera complessiva.

Si riportiamo, per completezza, alcuni articoli ripresi dal Codice Civile e dal Codice

Penale.

Codice Civile

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare

nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro,

l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità

dei prestatori di lavoro.

Codice Penale

Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire

disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la

reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena

è della reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul

lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili

apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al

soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione, fino ad un

anno e con la multa da L. 40.000 a L. 200.000.

Sintesi

Da quanto sopra riportato emergono i seguenti obblighi, responsabilità e divieti da

ritenere fondamentali:

1. L'obbligo dei datori di lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti di attuare e di esigere il

rispetto di tutte le norme di sicurezza in vigore.

2. L'obbligo di tutti i lavoratori di curare la propria personale sicurezza e di

collaborare alla sicurezza individuale e collettiva dei compagni di lavoro.

3. La responsabilità penale dell'imprenditore di provvedere alla sicurezza delle

persone che con lui hanno un rapporto di lavoro; tale responsabilità non può in

alcun modo essere trasferita su altre Imprese ed ogni patto o contratto in tal senso,

essendo "contra legem", non avrebbe alcun valore giuridico. Ovviamente

nell'impresa le responsabilità del danno ricade sulle persone (Dirigenti e Preposti)

che dall'Imprenditore ricevono il compito di dirigere o sovrintendere al lavoro dei

propri lavoratori subordinati.

4. Il divieto, esteso a chiunque operi nell'impresa, di eseguire manovre od operazioni

di cui non conosca la portata e le conseguenze, di rimuovere o modificare senza

autorizzazione le protezioni ed i dispositivi di sicurezza, di manomettere o di

rendere inservibili o inaccessibili i mezzi antincendio, di pronto soccorso e di

protezione personale.

5. L'obbligo di tutti i lavoratori di ricollocare le protezioni ed i dispositivi di

sicurezza già rimossi dietro autorizzazione di ricaricare o di rimettere in efficienza

i mezzi antincendio, di protezione e di pronto soccorso impiegati, o nel caso ciò

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non fosse di loro competenza, di provvedere a segnalarne l'inefficienza delle

persone addette a questo compito.

2.3 Norme interne di sicurezza e igiene

Norme generali di sicurezza

Di seguito riportiamo le norme generali di sicurezza che tutti i lavoratori sono tenuti

a rispettare oltre a quelle generali riportate nel paragrafo precedente.

1. Tutti i lavoratori devono osservare le prescrizioni in materia di sicurezza e quelle

riportate sui cartelli antinfortunistici.

2. E' vietata la consumazione di vino o bevande alcoliche durante l'orario di lavoro,

come pure è vietata la loro detenzione presso gli ambienti di lavoro.

3. E' vietato usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in

relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche dell'impianto

costituiscono pericolo per la incolumità personale.

4. Premesso che è vietato l'ingresso nelle aree aziendali dei veicoli dei dipendenti ad

esclusione del parcheggio interno, salvo approvazione scritta di un Dirigente,

all'interno delle aree stesse la circolazione dei veicoli deve avvenire secondo le

norme del Codice della Strada e la velocità non deve essere superiore in nessun

caso a 10 Km/h.

5. E' fatto obbligo di rispettare i divieti di fumare ed usare fiamme libere nelle zone

indicate dagli appositi cartelli ed in ogni caso in tutte le lavorazioni in cui esistono

pericoli specifici di incendio. Più specificatamente per quanto riguarda l’impianto

le aree sono:

b) cabina elettrica;

c) uffici e laboratorio;

d) discarica.

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6. E' vietato usare automezzi, macchine, impianti, attrezzature senza autorizzazione

dei responsabili, ed effettuare lavori che esulino dalla propria competenza.

7. E' vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e conduttori elettrici al

personale non espressamente autorizzato.

8. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che

ostacolino la normale circolazione. Quando, per evidenti ragioni tecniche, non si

possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che

costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono

percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

9. Le fosse e gli scavi di qualsiasi tipo che vengono eseguiti entro le aree

dell’impianto debbono essere opportunamente delimitati e debbono essere apposti

visibili segnalazioni di pericolo.

10.E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto dalle

macchine o automezzi a meno che non sia richiesto da particolari esigenze

tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni

pericolo.

11.E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazioni di registrazione o

riparazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si

devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.

12.Non dimenticare mai sui macchinari dadi, bulloni, utensili od altro che possano

cadere tra rotismi o ingranaggi o essere proiettati lontano quando si inizia il

movimento.

13.Non sorpassare né rimuovere le barriere che inibiscono passaggi pericolosi. Non

togliere i dispositivi fissi di protezione applicati ai macchinari.

14.E' vietato lasciare saldatrici, carri bombole per saldature o per altri usi incustoditi

e sparsi in disordine.

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Igiene del lavoro

1. E' tassativamente vietato conservare e consumare pasti e bevande nei locali di

lavoro dove vi è presenza di polvere, sostanze venefiche, corrosive, infettanti,

insudicianti (per locale di lavoro si intende anche la cabina dell'automezzo).

2. Prima di ogni ingestione di bevanda o alimenti è indispensabile lavarsi le mani.

3. Gli indumenti di lavoro devono essere conservati negli appositi armadietti, avendo

cura di tenere distinti gli spazi previsti per lo "sporco" ed il "pulito".

4. Disinfettare subito ogni ferita, taglio o abrasione anche lieve.

5. I lavoratori devono astenersi dal manomettere e sostituire le medicazioni

effettuate dai Sanitari della ASL.

6. Sottoporsi agli esami ematochimici e alle visite mediche preventive

periodicamente programmate dalla Azienda.

Posti di lavoro - Raccomandazioni

1. Ordine e pulizia sono da considerarsi fattori di primaria importanza nel campo

della sicurezza ed ognuno deve sentirsene diretto interessato e responsabile.

2. Gli attrezzi, gli utensili, i mezzi devono essere disposti in modo ordinato e

ragionevole.

3. Non usare utensili deteriorati o in cattive condizioni.

4. Il trasporto di sostanze pericolose deve essere effettuato impiegando appositi

contenitori ed attrezzature e solo dal personale autorizzato che deve impiegare i

mezzi di protezione personali messi a disposizione.

Abbigliamento da lavoro

1. I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o

abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche

dell'impianto costituiscono pericolo per la incolumità personale.

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2. I lavoratori sono rigorosamente tenuti a fare uso costante dei mezzi di protezione

individuale messi a disposizione dell'Azienda (guanti, tute, elmetto, occhiali,

maschere, ecc.) secondo la particolarità del lavoro da svolgere e le istruzioni

ricevute.

3. L'abbigliamento da usare nel posto di lavoro non deve presentare parti svolazzanti

o comunque tali da offrire facile presa ad organi in movimento. Le tute ed i

completi giacca pantalone devono essere privi di risvolti ed avere maniche strette

ai polsi.

4. Si deve evitare, quando ciò possa costituire pericolo, di usare anelli, bracciali,

catene, orologi.

5. E' vietato l'uso di sandali, pantofole, ciabatte, zoccoli e simili.

6. E' vietato pulire gli indumenti usando sostanze infiammabili o tossiche oppure

impiegando aria compressa.

7. I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione che presentano

pericoli di impigliamento dei capelli o presso fiamme o materiali incandescenti o

che devono permanere sotto la azione prolungata dei raggi del sole, devono

indossare idonei copricapi (cuffie, elmetti, berretti).

8. I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di

materiali, devono munirsi di appositi occhiali e/o visiere.

9. I lavoratori esposti a rumori superiori ai limiti di legge, devono rispettare le

prescrizioni e i suggerimenti previsti dalla Azienda.

10.I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi

nocivi, devono indossare le maschere antigas e/o antipolvere.

11.In caso di incendio le norme da seguire saranno:

a) Dare immediatamente l'allarme ed allontanare eventuali persone presenti in

luoghi pericolosi.

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b) Mettere fuori tensione i macchinari e le apparecchiature elettriche nella zona

dell'incendio e nelle immediate vicinanze.

c) Azionare i dispositivi antincendio mobili (estintori, lance, sabbia).

d) Circoscrivere quanto più possibile l'incendio allontanando il materiale

infiammabile che potrebbe venire raggiunto dal fuoco.

e) Richiedere in caso di incendio grave, l'intervento dei Vigili del Fuoco (Tel.

115 della rete urbana).

f) Liberare immediatamente le strade interne da eventuali automezzi e/o

materiali per permettere l'accesso ai mezzi di soccorso.

g) Ad incendio estinto, controllare che non esistano focolai occulti.

La ripresa dell'attività potrà avvenire solo dopo aver verificato per sezioni l'efficienza

degli impianti.

NOTE

a) Consegnare l'estintore al magazzino aziendale per la ricarica anche dopo l'uso

parziale.

b) Non appoggiare o depositare materiali sugli estintori.

c) Dopo la ricarica ricollocare l'estintore al suo posto.

d) Non usare acqua o schiuma per incendi su parti elettriche in tensione.

Norme generali per gli addetti ai mezzi di movimentazione interna all’impianto

• La posizione di guida deve tenere conto dei sobbalzi, è quindi necessario:

1. appoggiare bene il piede sinistro sul fondo (la frizione deve essere usata il meno

possibile);

2. appoggiare bene sul tallone il piede destro per evitare accelerate improvvise

dovute ai sobbalzi;

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3. tenere le mani ben salde sul volante, ma con i pollici in fuori per evitare che i

contraccolpi possano provocare contusioni o lussazioni.

• Le salite e le discese vanno affrontate secondo la linea di massima pendenza per

evitare ribaltamenti laterali.

• L'eventuale cambio di marcia a scalare in discesa non va effettuato "al volo", ma

occorre fermarsi, cambiare e ripartire.

• E' necessario procedere molto lentamente per evitare le insidie del terreno come

ad esempio: sponde franose, massi buche ed acquitrini nascosti da terreni erbosi,

grossi sassi che potrebbero danneggiare il fondo del veicolo e, in caso di guado,

gli spruzzi d'acqua, che potrebbero danneggiare l'impianto elettrico.

• Non si deve accelerare bruscamente su fondi sabbiosi o melmosi, per evitare di

sprofondare.

• In caso di insabbiamento o impantanamento, durante le operazioni di recupero, è

necessario che chi presta aiuto a terra si protegga da eventuali proiezioni di

materiali e mantenga una distanza tale dal mezzo che, in caso di rottura del cavo

di traino o del cavo del verricello, non venga colpito dal colpo di frusta che ne

consegue.

• Quando è necessario sporgere la testa dal finestrino, per meglio vedere il percorso

si deve fare attenzione ai "colpi di frusta" di arbusti e cespugli.

2.3.1 Acque sotterranee

Per il controllo delle acque sotterranee, come meglio specificato nel Piano di

gestione operativa (A/05), sono previsti dei pozzi piezometrici di monitoraggio

disposti come illustrato negli elaborati grafici.

Da tali pozzi, con frequenza semestrale, verranno prelevati e sottoposti ad analisi dei

campioni d'acqua. Le analisi verranno effettuate contemporaneamente dall’AUSL e

dalla Delta Petroli S.p.A.

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I parametri che andranno investigati sono i seguenti:

− pH;

− durezza totale;

− residuo fisso;

− ammoniaca;

− nitriti;

− nitrati;

− cloruri;

− solfati;

− fosfati;

− metalli pesanti.

Le metodiche di analisi saranno quelle IRSA-CNR.

2.3.2 Percolato

Per il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate per la captazione e

convogliamento del percolato, come riportato al § 2.7.1 del Piano di gestione

operativa (A/05) ed al § 2.3 del Piano di gestione post-operativa (A/06), verrà

controllato:

• giornalmente il livello del percolato all’interno dei tre pozzi di captazione

affinché non venga mai superato il livello massimo di un metro;

• giornalmente la corretta funzionalità delle elettropompe poste all’interno dei

pozzi di captazione;

• periodicamente la tenuta delle giunzioni e l’integrità dei tubi di adduzione del

percolato dai pozzi alle cisterne;

• periodicamente l’integrità della vasca di contenimento delle cisterne

verificandone l’assenza di fessurazioni, cedimenti del telo in HDPE;

• giornalmente la verifica della corretta funzionalità del sistema di raccolta delle

acque all’interno della vasca di contenimento delle cisterne.

2.3.3 Acque di drenaggio superficiale

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Dato che le acque bianche verranno raccolte tramite canalette di guardia poste lungo

il perimetro dell’invaso ed inviate ai pozzi a dispersione, non è necessaria nessuna

attività di controllo su di esse.

Per quanto attiene l’impianto di trattamento si rimanda alla relazione tecnica, ove

sono descritte le modalità operative della rete di raccolta e trattamento delle acque di

pioggia cadute sui piazzali e le coperture.

2.3.4 Emissioni gassose

Le emissioni gassose attese dall’invaso saranno pressoché assenti in quanto la

tipologia dei rifiuti che andranno conferiti in discarica induce a ritenere trascurabile

la produzione di biogas.

Per quanto concerne invece l’impianto è stato previsto un sistema di trattamento

dell’aria interna basato su di un doppio sistema di trattamento. Il primo ad umido ed

il secondo basato sulla biofiltrazione. L’impianto di trattamento è stato sottoposto

alla Regione Puglia per le competenti autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/88.

La concentrazione delle polveri in uscita dall’impianto di abbattimento sarà inferiore

ai 10 mg/Nm3 .

2.3.5 Qualità dell’aria e parametri meteoclimatici

Il controllo della qualità dell’aria, come già descritto al § 2.11.2 del Piano di gestione

operativa (A/05), verrà effettuato avvalendosi di un impianto mobile di rilevamento,

verranno periodicamente svolte analisi e rilevazioni (due rilevamenti per ogni

semestre) in grado di evidenziare eventuali variazioni o anomalie della qualità

dell’aria, direttamente imputabili all’attività dell’impianto.

I laboratori mobili sono mezzi forniti di apparecchiature che permettono di effettuare

il monitoraggio di diversi inquinanti atmosferici (CO, NOx, O3).

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La stazione meteoclimatica, posizionata come si evince dall’elaborato T-09, rileverà

i dati di misura della temperatura, della pressione, dell’umidità relativa, della velocità

e direzione del vento, della radiazione solare e delle precipitazioni.

Durante le campagne di monitoraggio andranno investigati i seguenti parametri:

• SO2

• Biossido di zolfo

• Monossido di carbonio

• Ozono

• Polveri ad alto volume PM10 (granulometria < 10 m )

• Polveri totali sospese su base oraria

• Polveri gravimetriche su base di 24 ore

• Ossidi di azoto

• Idrocarburi volatili (composti organici volatili)

• Idrocarburi totali

• Temperatura aria

• Umidità relativa aria

• Velocità vento

• Direzione vento

• Radiazione solare totale

• Radiazione netta

• Pressione atmosferica

• Piovosità

2.3.6 Morfologia della discarica

Dopo la chiusura della discarica periodicamente (Piano di gestione Post-operativa

(A/05), attraverso un rilievo dell’area, verranno verificate le quote e le pendenze

dell’invaso, in relazione ai movimenti di assestamento per calo naturale del deposito.

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Nel caso i cui tale rilevazioni non coincidono con quanto previsto in progetto si

provvederà ai ripristini necessari.

Inoltre settimanalmente verrà percorsa tutta l’area con lo scopo di verificare de visu

l’esistenza di eventuali cedimenti.

Le operazioni su indicate saranno eseguite per i 30 anni relativi dalla post chiusura

con frequenze variabili che saranno più intense in fase iniziale e si rarefaranno con la

progressiva stabilizzazione dell’ammasso ovvero con il suo recupero ambientale.

Infine la Società provvederà ad assicurare, con controlli mensili, la sostituzione di

eventuali essenze arboree morte.