A05 piano di sorveglianza e controllo
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Regione Puglia - Provincia di Bari – Comune di Minervino Murge Piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi 1
Piano di Sorveglianza e Controllo
_______________________ ______________________________________ Delta Petroli S.p.A.
INDICE
PREMESSA..................................................................................................................... 2
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..................................................................... 3
2. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO................................................ 6
2.1 ELEMENTI DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO.......................................................6 2.2 PERSONALE ..........................................................................................................................7 2.3 NORME INTERNE DI SICUREZZA E IGIENE ............................................................................21
2.3.1 Acque sotterranee .........................................................................................................26 2.3.2 Percolato.......................................................................................................................27 2.3.3 Acque di drenaggio superficiale ...................................................................................27 2.3.4 Emissioni gassose .........................................................................................................28 2.3.5 Qualità dell’aria e parametri meteoclimatici ...............................................................28 2.3.6 Morfologia della discarica............................................................................................29
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Piano di Sorveglianza e Controllo
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PREMESSA
Il Piano di Sorveglianza e controllo si riferisce alla Piattaforma per il
trattamento, il recupero e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non
pericolosi sita nel Comune di Minervino Murge in località Murgetta Grande che sarà
realizzata e gestita dalla Società DELTA PETROLI S.p.A.
La piattaforma si articola in un impianto per il di trattamento e la valorizzazione dei
rifiuti speciali non pericolosi ed una vasca di stoccaggio definitivo.
Il presente Piano è stato redatto secondo le prescrizioni impartite dal Decreto
Legislativo 13/01/2003, n. 36, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 13/3/2003, che ha
recepito la direttiva 99/31/CE.
Si fa presente che le attività di seguito descritte per la sorveglianza e il controllo della
piattaforma vanno integrate con quanto riportato nell’elaborato A08, Manuale di
sicurezza.
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
E’ stato recentemente pubblicato sulla G.U. n. 59 del 13/3/2003 il Decreto
Legislativo 13/01/2003, n. 36 che recepisce la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio
del 26 Aprile 1999 relativa alle modalità realizzative e gestionali degli stoccaggi
definitivi.
Il Decreto è costituito da 17 articoli e 2 allegati relativi:
allegato 1: Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica
allegato 2: Piani di Gestione operativa, di Ripristino Ambientale, di
Gestione Post-operativa, di Sorveglianza e controllo, Finanziario
In particolare:
L’art. 8 del Decreto citato stabilisce i dati e le informazione necessarie per
richiedere la domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una
discarica. Tra i vari elementi richiesti i punti g), h), i), l), e m) recitano testualmente:
g. il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti
dall’allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure
tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della
stessa;
h. il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall’allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e
controllo successivi alla chiusura;
i. il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le
misure necessarie per prevenire rischi d’incidenti causati dal funzionamento
della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-
operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela
delle acque dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel
terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi
danno all’ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei
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monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del
richiedente sono indicati nella tabella 2, dell’allegato 2;
l. il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto
secondo i criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale devono essere previste le
modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione
alla destinazione d’uso prevista dell’area stessa;
m. il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione
dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione
della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura,
nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni,
siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto
della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti
dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001.
L’art. 13 detta prescrizioni per quanto riguarda la gestione operativa e post-
operativa di una discarica imponendo il rispetto dei tempi, delle modalità, dei
criteri e delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione e dai piani di gestione
operativa, post-operativa e di ripristino ambientale.
L’allegato 2 stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di
sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una
discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull’ambiente ed individuare
le adeguate misure correttive.
Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di
chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-
operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.
I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di
sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l’autorità responsabile per il
rilascio dell’autorizzazione verifica che:
• le operazioni condotte siano conformi all’autorizzazione;
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• la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull’ambiente;
• il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle
attività.
I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di
sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali
dell’autorizzazione e devono essere approvati dall’Autorità procedente, definiscono
compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione
post-operativa della discarica affinché:
• i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna
categoria di discarica;
• i processi di stabilizzazione all’interno della discarica avvengano regolarmente;
• i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
• le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
• il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto
periodicamente con l’obiettivo di determinare l’andamento dei parametri significativi
e di accertare l’eventuale superamento di soglie limite di accettabilità;
• il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.
Alle scadenze indicate nell’autorizzazione, e comunque con periodicità almeno
annuale, il gestore dovrà provvedere ad inviare all’autorità di controllo i risultati
complessivi dell’attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:
• quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
• volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale
delle celle;
• volume finale disponibile;
• produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il
trattamento/smaltimento;
• quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d’energia
(kWh/anno);
• risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.
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2.PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
2.1 Elementi del Piano di sorveglianza e controllo
Il Piano di sorveglianza e controllo prevede attività che devono essere svolte
durante le varie fasi di attività della piattaforma, realizzazione, gestione e post-
chiusura, nonché tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi di
prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di
restituzione dei dati.
Il Piano è finalizzato a garantire che:
a tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate
in tutte le condizioni operative previste;
b vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i
disagi per la popolazione;
c venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
e venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati
delle campagne di monitoraggio.
Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale
qualificato , devono essere investigati, con le prescritte periodicità, i parametri
riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 2 del Decreto
Legislativo relativamente a:
• acque sotterranee;
• percolato;
• acque di drenaggio superficiale;
• gas di discarica;
• qualità dell’aria;
• parametri meteoclimatici;
• stato del corpo della discarica.
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Attraverso le procedure standardizzate e descritte nel Piano di Gestione operativa (A
05) ed i compiti assegnati ai singoli addetti della Delta Petroli S.p.A.
• verrà assicurato il controllo di tutte le sezioni impiantistiche affinché funzionino
nelle condizioni operative previste,
• verranno adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i
disagi per la popolazione,
• verrà assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti,
• verrà garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati
delle campagne di monitoraggio.
2.2 Personale
Programmi di qualificazione ed addestramento del personale
Come previsto dal Decreto legislativo 36/03, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera
b), la gestione operativa della discarica sarà affidata a personale tecnicamente
competente; in particolare la Società Delta Petroli S.p.A. assicura la formazione
professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi
da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti.
La Società si impegna altresì a richiedere ai fornitori di impianti un congruo periodo
di avviamento degli stessi, nonchè la formazione del personale e la fornitura dei
manuali di gestione.
In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale
(Dpi) in funzione del rischio valutato.
Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza sarà
preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed
aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi
di protezione individuale (Dpi).
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Anche in ottemperanza al Decreto legislativo “recante attuazione delle direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro” e sue integrazioni e modifiche (D.Lgs. 626/94 e 242/96), il
personale seguirà corsi di formazione sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza sul
lavoro (prevenzione infortuni, elettricisti, rumore, movimentazione, pronto soccorso,
emergenza, ecc.) ed il datore di lavoro effettua le prescritte valutazioni dei rischi.
Sicurezza ed igiene del lavoro
Per sicurezza ed igiene del lavoro si vuole intendere l'insieme di tutte quelle attività
atte alla rimozione delle cause che possono essere alla base di infortuni sul lavoro e
di malattie professionali.
Nella presente sezione si intendono indicare le principali norme di sicurezza e di
igiene del lavoro, che il gestore è tenuto a rispettare. Ci si soffermerà sulle norme
generali e su quelle specifiche interne per la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.
Verranno indicate le norme di utilizzo dei mezzi aziendali e di comportamento degli
addetti nelle fasi di lavoro.
La Società Delta Petroli S.p.A. adempie agli obblighi previsti dalla normativa sulla
prevenzione degli infortuni, l'igiene sul lavoro, i rumori nonché sulla salute e sulla
sicurezza del lavoro secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed in
particolare:
• D. Lgs: 277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti
chimici, fisici, biologici, rumore, piombo e amianto”
• D. Lgs. 626/94 “Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
negli ambienti di lavoro”
• D. Lgs: 242/96 recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. 626/94
In base ai decreti legislativi riportati, il datore di lavoro, inteso come colui che ha la
responsabilità dell’impresa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, ha
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l’incombenza di esaminare i pericoli e i relativi rischi che gravano sui lavoratori,
valutandoli al fine di individuare ed attuare tutte le misure di prevenzione nonché di
protezione per salvaguardare la salute e la sicurezza di coloro che prestano la loro
opera secondo un regolare rapporto di lavoro subordinato.
La Società Delta Petroli S.p.A. si impegna a redigere il documento di valutazione
dei rischi secondo le modalità previste dai Decreti Legislativi 626/94 e 242/96;
scopo del documento è raccogliere in forma organica la documentazione
aziendale in materia di sicurezza, comprendente le valutazioni dei pericoli e dei
rischi relativi cui è esposto il Personale dell'impianto della Delta Petroli S.p.A.
Data la particolare natura delle attività svolte nell'impianto, assai differenti da quelle
effettuate nella maggior parte delle aziende manifatturiere o di trasformazione, è
opportuno pervenire all’elaborazione di una Check List; in essa si opera la seguente
suddivisione:
A. Pericoli di tipo fisico-meccanico; sotto questa voce sono raggruppati i pericoli
per la sicurezza dovuti a fattori di tipo fisico e/o meccanico, quali ad es. le cadute , le
scottature, i tagli, ecc.
B. Elementi di tipo operativo-organizzativo; sotto questa voce sono raggruppati gli
elementi relativi alla complessità delle mansioni e dell'uso delle attrezzature, al posto
di lavoro, ai videoterminali, alla movimentazione manuale carichi.
C. Pericoli dovuti a fattori igienico-ambientali; sotto questa voce si trovano i
pericoli generalmente considerati come fattori di rischio per la salute dei lavoratori,
come determinanti situazioni di rischio in funzione della prolungata esposizione.
D. Argomenti di carattere generale.
E. Impianti e strutture.
In seguito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, saranno predisposti
adeguati provvedimenti atti a ridurre la probabilità di rischio per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
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Uno specialista in medicina del lavoro, oltre a constatare le effettive condizioni di
lavoro degli addetti, sottopone gli stessi a visite di controllo medico periodico al
fine di prevenire eventuali rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici o
biologici durante il lavoro.
Nel quadro degli adempimenti previsti dalla normativa vigente la Delta Petroli
S.p.A., insieme al Medico Competente, osserva le seguenti disposizioni:
• viene effettuato il controllo degli ambienti di lavoro, almeno due volte all’anno;
• insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico
competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, redige il documento di valutazione dei rischi che contiene:
∗ i criteri adottati per la tutela dei lavoratori;
∗ il programma del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
• protocollo di sorveglianza sanitaria (per i dipendenti: visite mediche annuali; per
gli addetti ai reparti laboratorio, piazzale e manutenzione: visite mediche
trimestrali);
• vengono predisposte Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione nelle
quali vengono comunicati dal Medico i risultati degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati;
• vengono predisposti Programmi di Formazione e Informazione dei
Lavoratori; in particolare i lavoratori vengono informati su:
∗ il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
∗ il risultato degli accertamenti sanitari;
∗ la necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche cessata l’attività, nel
caso di esposizione ad agenti a lungo termine.
Le norme di prevenzione sul lavoro
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Di seguito riportiamo le norme interne di sicurezza relative alle vigenti disposizioni
di Legge in materia di prevenzione infortuni.
La stessa Costituzione dopo aver riconosciuto (art. 1) il lavoro come fondamento
della Repubblica, all'art. 35 sancisce il diritto alla tutela del lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni, mentre all'art. 32 garantisce la tutela della salute come
fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività.
Si può definire diritto alla prevenzione quel complesso di norme che nell'ambito
della legislazione, riguardano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali.
Il diritto prevenzionistico italiano si fonda sull'articolo 2087 del Codice Civile, che
pone a carico dell'imprenditore il dovere della sicurezza, nel senso che lo stesso è
tenuto ad adottare, oltre alle misure tipiche previste dalla legislazione speciale, anche
tutte le altre cautele che sono necessarie a garantire l'integrità fisica e la personalità
morale dei lavoratori, aggiornando di continuo le misure di sicurezza richieste dalla
particolarità del proprio lavoro e provvedendo a colmare quindi le deficienze della
vigente disciplina antinfortunistica.
Di seguito riportiamo in forma schematica le diverse normative inerenti il tema
specifico.
Il D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547:
− costituisce il Regolamento Generale di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro;
− si applica a qualsiasi settore di attività, siano queste organizzate o meno in
imprese private o pubbliche, nelle quali risultino occupati lavoratori che, anche
senza retribuzione, ovvero al solo fine di apprendere un mestiere o arte, prestino la
propria opera fuori dal proprio domicilio e sotto la direzione o alle dipendenze
altrui;
le materie trattate sono divise in 12 titoli e 406 articoli e riguardano espressamente:
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− disposizioni di carattere generale disciplinanti il campo di applicazione ed i
destinatari degli obblighi;
− la protezione degli ambienti di lavoro e le relative caratteristiche di sicurezza;
− norme per la protezione delle macchine;
− norme per la costruzione, l'installazione e la manutenzione delle macchine e degli
impianti elettrici;
− mezzi personali di protezione e soccorso d'urgenza;
− sanzioni.
Il D.P.R. 27 aprile 1956 n. 302: contiene norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro integrative e quelle generali emanate con il D.P.R. n. 547/55.
Il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 contiene:
− il Regolamento Generale di Igiene del Lavoro, al quale sono soggette tutte le
attività cui sono addetti lavoratori subordinati, anche se gestito dallo Stato o Enti
Pubblici;
− disposizioni riguardanti le caratteristiche igieniche degli ambienti di lavoro,
prevedendone i limiti di altezza, cubatura, superficie, l'aerazione, la luminosità, la
temperatura, l'umidità, la polverosità;
− norme relative alla custodia, il trasporto e l'impiego di materiali tossici o dannosi e
la difesa dell'ambiente contro la diffusione di vapori, polveri e radiazioni;
− altre norme riguardati i servizi sanitari e l'obbligo delle visite mediche preventive
e periodiche per particolari settori di attività.
Altre norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro sono contenute nei D.P.R.
n. 164, 320, 321, 322 del 1956 per i lavori nelle costruzioni, in sotterraneo, nei
cassoni ad aria compressa e nell'industria cinematografica. A tale complesso di
norme giuridiche dello Stato, occorre aggiungere l'elevatissima attività di organi
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ministeriali, di enti specializzati nei settori della consulenza, dei controlli e delle
omologazioni.
La Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,
segna il nuovo corso della disciplina prevenzionistica italiana ai fini della sicurezza,
dell'igiene e delle condizioni di esercizio delle attività produttive in quanto introduce
il concetto di obbligatorietà di programmare il processo produttivo, in modo che
risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto
riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per
diminuirli. La Legge di riforma prevede, sul piano organizzativo, l'attribuzione alle
unità sanitarie locali dei compiti già svolti dall'Ispettorato del Lavoro in materia di
igiene e prevenzione.
Inoltre, in sede centrale, viene istituito l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro, con compiti tecnico-scientifici e funzioni consultive, con
conseguente assorbimento delle funzioni già demandate all'ENPI e all'ANCC.
Successivamente sono stati istituiti i dipartimenti periferici dell'ISPESL per l'attività
omologativa, affidando allo stesso tempo alle USSL l'esercizio di altrettante funzioni
di omologazione di particolari installazioni e dispositivi.
Nell'agosto del 1991 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 277, in attuazione
delle Direttive C.E.E. n. 80/605, 63/477, 86/642, a norma dell'art. 7 della L. 30
Giugno 1990 n. 12.
Il D.L. 277/91 apporta modifiche consistenti l'assetto legislativo, almeno per i tre
rischi normati (piombo, amianto e rumore), imponendo:
− obblighi ai costruttori di macchine e impianti anche per l'igiene del lavoro (prima
erano previsti vincoli solo rispetto alla normativa antinfortunistica);
− la tutela dei lavoratori dipendenti;
− la definizione delle professionalità e del ruolo del medico competente;
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− la previsione di un eventuale allontanamento temporaneo, per motivi sanitari, del
lavoratore dalla esposizione;
− il collegamento tra le misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
con la salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente esterno.
Un breve cenno merita il contributo delle parti sociali per quanto attiene ai problemi
della sicurezza e dell'ambiente di lavoro. Tale contributo fu recepito dal legislatore
con l'emanazione dell'art. 9 della Legge n. 300, 20 maggio 1970 (Statuto dei
Lavoratori) che recita: "i lavoratori, mediante loro rappresentanza, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte
le norme idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".
Il 27 Novembre 1994 è entrato in vigore il D. Lgs. 626/94 riguardante il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, che,
modificando ed integrando i D.P.R. 547/55 e 303/56, ha posto le basi del nuovo
“corpus” normativo della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale decreto introduce una disciplina omogenea di tutela per tutti i lavoratori,
pubblici e privati, in conformità all’impostazione logica del diritto comunitario sulla
tutela della salute e sicurezza del lavoro.
Il decreto è articolato su dieci titoli, il primo dei quali, dando attuazione alla Direttiva
cosiddetta quadro, n. 89/391/CEE, codifica i principi alla base del diritto dei
lavoratori alla salute e alla sicurezza.
I titoli successivi fissano le prescrizioni specifiche per le materie trattate dalle prime
sette Direttive particolari: requisiti dei luoghi di lavoro (1° Direttiva, n.
89/654/CEE); uso delle attrezzature di lavoro (2° Direttiva, n. 89/655/CEE); uso dei
dispositivi di protezione individuale (3° Direttiva, n. 89/656/CEE); movimentazione
manuale dei carichi pesanti (4° Direttiva, n. 90/269/CEE); lavoro ai videoterminali
(5° Direttiva, n. 90/270/CEE); rischi di esposizione ad agenti cancerogeni (6°
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Direttiva, n. 90/394/CEE); rischi di esposizione ad agenti biologici (7° Direttiva, n.
90/679/CEE).
Disposizioni generali
La normativa si applica a tutti i settori ad attività pubblica e privata a cui sono addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati.
La normativa definisce lavoratore la persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Misure generali di tutela (art. 3 D. Lgs. 626/94)
L’articolo in riferimento indica i principi generali di tutela che il datore di lavoro
deve seguire per l’azione di organizzazione della prevenzione e protezione dei
lavoratori in azienda.
Le misure generali sono:
− valutazione ed eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite;
− riduzione dei rischi alla fonte;
− programmazione della prevenzione;
− rispetto dei principi ergonomici nella progettazione di posti, attrezzature, metodi
di lavoro;
− priorità nella scelta delle misure di protezione collettiva;
− limitazione degli esposti al rischio;
− controllo sanitario in funzione dei rischi;
− allontanamento dei lavoratori dall’esposizione al rischio per motivi sanitari;
− misure igieniche;
− misure di protezione individuale, qualora il rischio non è evitabile in altro modo;
− misure di emergenza per pronto soccorso, pericolo grave, evacuazione e
antincendio;
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− manutenzione regolare (per ambienti, per macchine., impianti, dispositivi di
sicurezza);
− informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente, del preposto (art. 4 D. Lgs. 626/94)
In relazione alla natura della attività produttiva, il datore di lavoro ha l’obbligo, nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei locali di lavoro, della valutazione del rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
In esito ai risultati della valutazione il datore di lavoro ha l’onere di elaborare un
documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi, con indicazione dei criteri seguiti;
b) le misure di prevenzione adottate e l’individuazione di quelle da adottare;
c) il programma di attuazione di dette misure.
Inoltre, il datore di lavoro (che esercita), il dirigente (che dirige),ed il preposto(che
sovrintende), nell’ambito delle rispettive attribuzione e competenze adottano le
misure necessarie per la sicurezza.
In particolare:
− designano i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio,
evacuazione e pronto soccorso;
− aggiornano le misure di prevenzione in relazione all’evoluzione produttiva;
− affidano i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni in
rapporto alla loro salute e sicurezza;
− dispongono affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone a grave rischio specifico;
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− esigono l’osservanza delle norme di sicurezza, anche aziendali, e l’uso
appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione;
− richiedono dal medico competente l’adempimento dei suoi obblighi, informandolo
sui processi e sui rischi dell’attività lavorativa;
− adottano le misure per il controllo delle situazioni di emergenza e danno istruzioni
per l’abbandono in sicurezza dei posti di lavoro;
− rendono edotti i lavoratori esposti a rischio grave delle procedure da adottare per
operare in sicurezza;
− si astengono dal riprendere l’attività in persistenza di pericolo grave;
− permettono ai rappresentanti dei lavoratori di verificare l’applicazione delle
misure di sicurezza;
− prendono provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate causino rischi
per la popolazione e l’ambiente;
− tengono un registro infortuni, sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di
vigilanza (la disposizione, sull’obbligo del registro, è già prevista per tutte le
attività lavorative dall’art. 403, D.P.R. n. 547/1955);
− consultano il rappresentante per la sicurezza in ordine alla: valutazione dei rischi;
programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione;
organizzazione della formazione alla sicurezza; designazione degli addetti ai
servizi di prevenzione, antincendio, evacuazione pronto soccorso;
− adottano le misure di prevenzione, evacuazione e pronto intervento in caso di
pericolo grave, in relazione alla natura della attività produttiva, alle dimensioni
aziendali ed al numero delle persone presenti
Obblighi dei lavoratori (art. 5 D. Lgs. 626/94)
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni o omissioni.
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In particolare i lavoratori devono:
− osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti
e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
− utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze
ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasposto e le altre attrezzature di lavoro,
nonché i dispositivi di sicurezza;
− utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
− segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi utilizzati e dei dispositivi messi a loro disposizione, nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze
e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
− sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
− contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento
di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Al tempo stesso, i lavoratori non devono:
− rimuovere o modificare senza autorizzazioni i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
− compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori.
Contratto di appalto o contratto d’opera (art. 7 D. Lgs. 626/94)
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’impianto ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi deve:
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− verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
− fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Inoltre i datori di lavoro devono:
− cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
− coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.
Si riportiamo, per completezza, alcuni articoli ripresi dal Codice Civile e dal Codice
Penale.
Codice Civile
Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
dei prestatori di lavoro.
Codice Penale
Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la
reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena
è della reclusione da tre a dieci anni.
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Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili
apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al
soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione, fino ad un
anno e con la multa da L. 40.000 a L. 200.000.
Sintesi
Da quanto sopra riportato emergono i seguenti obblighi, responsabilità e divieti da
ritenere fondamentali:
1. L'obbligo dei datori di lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti di attuare e di esigere il
rispetto di tutte le norme di sicurezza in vigore.
2. L'obbligo di tutti i lavoratori di curare la propria personale sicurezza e di
collaborare alla sicurezza individuale e collettiva dei compagni di lavoro.
3. La responsabilità penale dell'imprenditore di provvedere alla sicurezza delle
persone che con lui hanno un rapporto di lavoro; tale responsabilità non può in
alcun modo essere trasferita su altre Imprese ed ogni patto o contratto in tal senso,
essendo "contra legem", non avrebbe alcun valore giuridico. Ovviamente
nell'impresa le responsabilità del danno ricade sulle persone (Dirigenti e Preposti)
che dall'Imprenditore ricevono il compito di dirigere o sovrintendere al lavoro dei
propri lavoratori subordinati.
4. Il divieto, esteso a chiunque operi nell'impresa, di eseguire manovre od operazioni
di cui non conosca la portata e le conseguenze, di rimuovere o modificare senza
autorizzazione le protezioni ed i dispositivi di sicurezza, di manomettere o di
rendere inservibili o inaccessibili i mezzi antincendio, di pronto soccorso e di
protezione personale.
5. L'obbligo di tutti i lavoratori di ricollocare le protezioni ed i dispositivi di
sicurezza già rimossi dietro autorizzazione di ricaricare o di rimettere in efficienza
i mezzi antincendio, di protezione e di pronto soccorso impiegati, o nel caso ciò
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non fosse di loro competenza, di provvedere a segnalarne l'inefficienza delle
persone addette a questo compito.
2.3 Norme interne di sicurezza e igiene
Norme generali di sicurezza
Di seguito riportiamo le norme generali di sicurezza che tutti i lavoratori sono tenuti
a rispettare oltre a quelle generali riportate nel paragrafo precedente.
1. Tutti i lavoratori devono osservare le prescrizioni in materia di sicurezza e quelle
riportate sui cartelli antinfortunistici.
2. E' vietata la consumazione di vino o bevande alcoliche durante l'orario di lavoro,
come pure è vietata la loro detenzione presso gli ambienti di lavoro.
3. E' vietato usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in
relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche dell'impianto
costituiscono pericolo per la incolumità personale.
4. Premesso che è vietato l'ingresso nelle aree aziendali dei veicoli dei dipendenti ad
esclusione del parcheggio interno, salvo approvazione scritta di un Dirigente,
all'interno delle aree stesse la circolazione dei veicoli deve avvenire secondo le
norme del Codice della Strada e la velocità non deve essere superiore in nessun
caso a 10 Km/h.
5. E' fatto obbligo di rispettare i divieti di fumare ed usare fiamme libere nelle zone
indicate dagli appositi cartelli ed in ogni caso in tutte le lavorazioni in cui esistono
pericoli specifici di incendio. Più specificatamente per quanto riguarda l’impianto
le aree sono:
b) cabina elettrica;
c) uffici e laboratorio;
d) discarica.
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6. E' vietato usare automezzi, macchine, impianti, attrezzature senza autorizzazione
dei responsabili, ed effettuare lavori che esulino dalla propria competenza.
7. E' vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e conduttori elettrici al
personale non espressamente autorizzato.
8. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che
ostacolino la normale circolazione. Quando, per evidenti ragioni tecniche, non si
possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che
costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono
percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
9. Le fosse e gli scavi di qualsiasi tipo che vengono eseguiti entro le aree
dell’impianto debbono essere opportunamente delimitati e debbono essere apposti
visibili segnalazioni di pericolo.
10.E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto dalle
macchine o automezzi a meno che non sia richiesto da particolari esigenze
tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni
pericolo.
11.E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazioni di registrazione o
riparazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si
devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.
12.Non dimenticare mai sui macchinari dadi, bulloni, utensili od altro che possano
cadere tra rotismi o ingranaggi o essere proiettati lontano quando si inizia il
movimento.
13.Non sorpassare né rimuovere le barriere che inibiscono passaggi pericolosi. Non
togliere i dispositivi fissi di protezione applicati ai macchinari.
14.E' vietato lasciare saldatrici, carri bombole per saldature o per altri usi incustoditi
e sparsi in disordine.
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Igiene del lavoro
1. E' tassativamente vietato conservare e consumare pasti e bevande nei locali di
lavoro dove vi è presenza di polvere, sostanze venefiche, corrosive, infettanti,
insudicianti (per locale di lavoro si intende anche la cabina dell'automezzo).
2. Prima di ogni ingestione di bevanda o alimenti è indispensabile lavarsi le mani.
3. Gli indumenti di lavoro devono essere conservati negli appositi armadietti, avendo
cura di tenere distinti gli spazi previsti per lo "sporco" ed il "pulito".
4. Disinfettare subito ogni ferita, taglio o abrasione anche lieve.
5. I lavoratori devono astenersi dal manomettere e sostituire le medicazioni
effettuate dai Sanitari della ASL.
6. Sottoporsi agli esami ematochimici e alle visite mediche preventive
periodicamente programmate dalla Azienda.
Posti di lavoro - Raccomandazioni
1. Ordine e pulizia sono da considerarsi fattori di primaria importanza nel campo
della sicurezza ed ognuno deve sentirsene diretto interessato e responsabile.
2. Gli attrezzi, gli utensili, i mezzi devono essere disposti in modo ordinato e
ragionevole.
3. Non usare utensili deteriorati o in cattive condizioni.
4. Il trasporto di sostanze pericolose deve essere effettuato impiegando appositi
contenitori ed attrezzature e solo dal personale autorizzato che deve impiegare i
mezzi di protezione personali messi a disposizione.
Abbigliamento da lavoro
1. I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o
abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche
dell'impianto costituiscono pericolo per la incolumità personale.
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2. I lavoratori sono rigorosamente tenuti a fare uso costante dei mezzi di protezione
individuale messi a disposizione dell'Azienda (guanti, tute, elmetto, occhiali,
maschere, ecc.) secondo la particolarità del lavoro da svolgere e le istruzioni
ricevute.
3. L'abbigliamento da usare nel posto di lavoro non deve presentare parti svolazzanti
o comunque tali da offrire facile presa ad organi in movimento. Le tute ed i
completi giacca pantalone devono essere privi di risvolti ed avere maniche strette
ai polsi.
4. Si deve evitare, quando ciò possa costituire pericolo, di usare anelli, bracciali,
catene, orologi.
5. E' vietato l'uso di sandali, pantofole, ciabatte, zoccoli e simili.
6. E' vietato pulire gli indumenti usando sostanze infiammabili o tossiche oppure
impiegando aria compressa.
7. I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione che presentano
pericoli di impigliamento dei capelli o presso fiamme o materiali incandescenti o
che devono permanere sotto la azione prolungata dei raggi del sole, devono
indossare idonei copricapi (cuffie, elmetti, berretti).
8. I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di
materiali, devono munirsi di appositi occhiali e/o visiere.
9. I lavoratori esposti a rumori superiori ai limiti di legge, devono rispettare le
prescrizioni e i suggerimenti previsti dalla Azienda.
10.I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi
nocivi, devono indossare le maschere antigas e/o antipolvere.
11.In caso di incendio le norme da seguire saranno:
a) Dare immediatamente l'allarme ed allontanare eventuali persone presenti in
luoghi pericolosi.
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b) Mettere fuori tensione i macchinari e le apparecchiature elettriche nella zona
dell'incendio e nelle immediate vicinanze.
c) Azionare i dispositivi antincendio mobili (estintori, lance, sabbia).
d) Circoscrivere quanto più possibile l'incendio allontanando il materiale
infiammabile che potrebbe venire raggiunto dal fuoco.
e) Richiedere in caso di incendio grave, l'intervento dei Vigili del Fuoco (Tel.
115 della rete urbana).
f) Liberare immediatamente le strade interne da eventuali automezzi e/o
materiali per permettere l'accesso ai mezzi di soccorso.
g) Ad incendio estinto, controllare che non esistano focolai occulti.
La ripresa dell'attività potrà avvenire solo dopo aver verificato per sezioni l'efficienza
degli impianti.
NOTE
a) Consegnare l'estintore al magazzino aziendale per la ricarica anche dopo l'uso
parziale.
b) Non appoggiare o depositare materiali sugli estintori.
c) Dopo la ricarica ricollocare l'estintore al suo posto.
d) Non usare acqua o schiuma per incendi su parti elettriche in tensione.
Norme generali per gli addetti ai mezzi di movimentazione interna all’impianto
• La posizione di guida deve tenere conto dei sobbalzi, è quindi necessario:
1. appoggiare bene il piede sinistro sul fondo (la frizione deve essere usata il meno
possibile);
2. appoggiare bene sul tallone il piede destro per evitare accelerate improvvise
dovute ai sobbalzi;
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3. tenere le mani ben salde sul volante, ma con i pollici in fuori per evitare che i
contraccolpi possano provocare contusioni o lussazioni.
• Le salite e le discese vanno affrontate secondo la linea di massima pendenza per
evitare ribaltamenti laterali.
• L'eventuale cambio di marcia a scalare in discesa non va effettuato "al volo", ma
occorre fermarsi, cambiare e ripartire.
• E' necessario procedere molto lentamente per evitare le insidie del terreno come
ad esempio: sponde franose, massi buche ed acquitrini nascosti da terreni erbosi,
grossi sassi che potrebbero danneggiare il fondo del veicolo e, in caso di guado,
gli spruzzi d'acqua, che potrebbero danneggiare l'impianto elettrico.
• Non si deve accelerare bruscamente su fondi sabbiosi o melmosi, per evitare di
sprofondare.
• In caso di insabbiamento o impantanamento, durante le operazioni di recupero, è
necessario che chi presta aiuto a terra si protegga da eventuali proiezioni di
materiali e mantenga una distanza tale dal mezzo che, in caso di rottura del cavo
di traino o del cavo del verricello, non venga colpito dal colpo di frusta che ne
consegue.
• Quando è necessario sporgere la testa dal finestrino, per meglio vedere il percorso
si deve fare attenzione ai "colpi di frusta" di arbusti e cespugli.
2.3.1 Acque sotterranee
Per il controllo delle acque sotterranee, come meglio specificato nel Piano di
gestione operativa (A/05), sono previsti dei pozzi piezometrici di monitoraggio
disposti come illustrato negli elaborati grafici.
Da tali pozzi, con frequenza semestrale, verranno prelevati e sottoposti ad analisi dei
campioni d'acqua. Le analisi verranno effettuate contemporaneamente dall’AUSL e
dalla Delta Petroli S.p.A.
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I parametri che andranno investigati sono i seguenti:
− pH;
− durezza totale;
− residuo fisso;
− ammoniaca;
− nitriti;
− nitrati;
− cloruri;
− solfati;
− fosfati;
− metalli pesanti.
Le metodiche di analisi saranno quelle IRSA-CNR.
2.3.2 Percolato
Per il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate per la captazione e
convogliamento del percolato, come riportato al § 2.7.1 del Piano di gestione
operativa (A/05) ed al § 2.3 del Piano di gestione post-operativa (A/06), verrà
controllato:
• giornalmente il livello del percolato all’interno dei tre pozzi di captazione
affinché non venga mai superato il livello massimo di un metro;
• giornalmente la corretta funzionalità delle elettropompe poste all’interno dei
pozzi di captazione;
• periodicamente la tenuta delle giunzioni e l’integrità dei tubi di adduzione del
percolato dai pozzi alle cisterne;
• periodicamente l’integrità della vasca di contenimento delle cisterne
verificandone l’assenza di fessurazioni, cedimenti del telo in HDPE;
• giornalmente la verifica della corretta funzionalità del sistema di raccolta delle
acque all’interno della vasca di contenimento delle cisterne.
2.3.3 Acque di drenaggio superficiale
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Dato che le acque bianche verranno raccolte tramite canalette di guardia poste lungo
il perimetro dell’invaso ed inviate ai pozzi a dispersione, non è necessaria nessuna
attività di controllo su di esse.
Per quanto attiene l’impianto di trattamento si rimanda alla relazione tecnica, ove
sono descritte le modalità operative della rete di raccolta e trattamento delle acque di
pioggia cadute sui piazzali e le coperture.
2.3.4 Emissioni gassose
Le emissioni gassose attese dall’invaso saranno pressoché assenti in quanto la
tipologia dei rifiuti che andranno conferiti in discarica induce a ritenere trascurabile
la produzione di biogas.
Per quanto concerne invece l’impianto è stato previsto un sistema di trattamento
dell’aria interna basato su di un doppio sistema di trattamento. Il primo ad umido ed
il secondo basato sulla biofiltrazione. L’impianto di trattamento è stato sottoposto
alla Regione Puglia per le competenti autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/88.
La concentrazione delle polveri in uscita dall’impianto di abbattimento sarà inferiore
ai 10 mg/Nm3 .
2.3.5 Qualità dell’aria e parametri meteoclimatici
Il controllo della qualità dell’aria, come già descritto al § 2.11.2 del Piano di gestione
operativa (A/05), verrà effettuato avvalendosi di un impianto mobile di rilevamento,
verranno periodicamente svolte analisi e rilevazioni (due rilevamenti per ogni
semestre) in grado di evidenziare eventuali variazioni o anomalie della qualità
dell’aria, direttamente imputabili all’attività dell’impianto.
I laboratori mobili sono mezzi forniti di apparecchiature che permettono di effettuare
il monitoraggio di diversi inquinanti atmosferici (CO, NOx, O3).
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La stazione meteoclimatica, posizionata come si evince dall’elaborato T-09, rileverà
i dati di misura della temperatura, della pressione, dell’umidità relativa, della velocità
e direzione del vento, della radiazione solare e delle precipitazioni.
Durante le campagne di monitoraggio andranno investigati i seguenti parametri:
• SO2
• Biossido di zolfo
• Monossido di carbonio
• Ozono
• Polveri ad alto volume PM10 (granulometria < 10 m )
• Polveri totali sospese su base oraria
• Polveri gravimetriche su base di 24 ore
• Ossidi di azoto
• Idrocarburi volatili (composti organici volatili)
• Idrocarburi totali
• Temperatura aria
• Umidità relativa aria
• Velocità vento
• Direzione vento
• Radiazione solare totale
• Radiazione netta
• Pressione atmosferica
• Piovosità
2.3.6 Morfologia della discarica
Dopo la chiusura della discarica periodicamente (Piano di gestione Post-operativa
(A/05), attraverso un rilievo dell’area, verranno verificate le quote e le pendenze
dell’invaso, in relazione ai movimenti di assestamento per calo naturale del deposito.
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Nel caso i cui tale rilevazioni non coincidono con quanto previsto in progetto si
provvederà ai ripristini necessari.
Inoltre settimanalmente verrà percorsa tutta l’area con lo scopo di verificare de visu
l’esistenza di eventuali cedimenti.
Le operazioni su indicate saranno eseguite per i 30 anni relativi dalla post chiusura
con frequenze variabili che saranno più intense in fase iniziale e si rarefaranno con la
progressiva stabilizzazione dell’ammasso ovvero con il suo recupero ambientale.
Infine la Società provvederà ad assicurare, con controlli mensili, la sostituzione di
eventuali essenze arboree morte.