A r e A d i c o m p e t e n z A 1 Lezione 5 · Lezione 5•La famiglia oggi 1 Percorso 1 Sentimenti...

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1 Lezione 5 La famiglia oggi Percorso 1 Sentimenti e relazioni: la vita affettiva AREA DI COMPETENZA 1 Lezione 5 La famiglia oggi La famiglia nella società contadina e industriale Nella società contadina la famiglia era generalmente «estesa» e di tipo patriarcale. Nella stessa abitazione vivevano più generazioni e il capofamiglia (il patriarca) esercitava la propria autorità su tutti gli altri componenti. L’economia era di tipo familiare, cioè si basava sui lavori svolti all’interno della casa, o, per meglio dire, sul terreno. In questo tipo di cultura i principali rapporti sociali si costituivano all’interno di piccoli gruppi: famiglia, vicinato e villaggio. Il gruppo familiare, che provvedeva anche all’assistenza dei propri componenti più deboli (anziani, malati, bambini), manteneva una certa chiusura rispetto agli altri gruppi sociali. La nascita delle industrie (alla fine del XVIII secolo) spinge i giovani a lasciare i luoghi d’origine per trasferirsi in città, in prossimità delle fabbri- che. Si verifica, in tal modo, un drastico ridimensionamento della strut- tura familiare. Nella realtà agricola, infatti, le famiglie erano allargate, sia per l’ampiezza degli spazi vitali (le case di campagna erano certamente più grandi di quelle di città), sia per il bisogno di manodopera, per cui era importante essere in tanti per coltivare la terra. L’industrializzazione, invece, dà luogo al fenomeno dell’urbanizzazione e delle emigrazioni. L’ambiente di lavoro non coincide più con l’ambiente familiare, i singoli se ne allontanano: nasce la famiglia «nucleare». Costituita da coniugi e figli – un piccolo nucleo, appunto – e basata mag- giormente sui vincoli affettivi, la famiglia nucleare è tipica della società in- dustriale. Nelle epoche precedenti, infatti, erano spesso i genitori a scegliere la persona che i propri figli dovevano sposare, subordinando la decisione a ragioni di convenienza economica e sociale e non ai desideri affettivi dei giovani. A seguito dell’industrializzazione, invece, si ridimensiona l’autorità del capofamiglia, aumenta il potere sociale della moglie e dei figli e l’economia si basa su attività extrafamiliari. Le unioni civili Una svolta nella storia della famiglia e della società La legge 20 maggio 2016 n. 76 rappresenta un punto di svolta importante nella storia della società e della famiglia italiane. La legge, infatti, introduce nel nostro ordinamento giuridico due importanti novità: l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; la disciplina delle cosiddette convivenze di fatto. Per la prima volta, due importanti forme di «nuove famiglie» – formate da persone che vivono insieme come marito e moglie pur non es- sendo sposate – sono riconosciute a livello giuridico tra le formazioni sociali protette dall’art. 2 della Costituzione; questo riconoscimento concede ai loro componenti diritti e doveri simili a quelli dei coniugi. La legge, approvata al termine di un lungo e difficile dibattito parla- mentare, è entrata in vigore il 5 giugno 2016.  Industrializzazione: fenomeno che si verifica a partire dalla fine del XVIII secolo, quando nume- rose invenzioni rivoluzionano i processi produttivi, che da allora in poi faranno largo uso di mac- chinari e di manodopera con- centrando l’attività in grossi complessi industriali. Urbanizzazione: è il processo di emigrazione dalle periferie al centro urbano causato dall’ap- plicazione delle nuove tecnologie all’agricoltura. L’uso delle mac- chine, infatti, comportando un minor impiego di lavoratori, de- termina una consistente disoc- cupazione e, di conseguenza, un massiccio spostamento di per- sone dalle campagne alle città per impiegarsi nelle fabbriche. Costituzione Articolo 2 La  Repubblica  rico- nosce  e  garantisce  i  diritti  inviola- bili dell’uomo, sia come singolo, sia  nelle formazioni sociali ove si svolge  la sua personalità.

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1Lezione 5 • La famiglia oggi

Percorso 1Sentimenti e relazioni: la vita affettiva

A r e A d ic o m p e t e n z A 1

Lezione 5La famiglia oggi

•LafamiglianellasocietàcontadinaeindustrialeNella società contadina la famiglia era generalmente «estesa» e di tipo patriarcale. Nella stessa abitazione vivevano più generazioni e il capofamiglia (il patriarca) esercitava la propria autorità su tutti gli altri componenti. L’economia era di tipo familiare, cioè si basava sui lavori svolti all’interno della casa, o, per meglio dire, sul terreno. In questo tipo di cultura i principali rapporti sociali si costituivano all’interno di piccoli gruppi: famiglia, vicinato e villaggio. Il gruppo familiare, che provvedeva anche all’assistenza dei propri componenti più deboli (anziani, malati, bambini), manteneva una certa chiusura rispetto agli altri gruppi sociali.

La nascita delle industrie (alla fine del XVIII secolo) spinge i giovani a lasciare i luoghi d’origine per trasferirsi in città, in prossimità delle fabbri-che. Si verifica, in tal modo, un drastico ridimensionamento della strut-tura familiare. Nella realtà agricola, infatti, le famiglie erano allargate, sia per l’ampiezza degli spazi vitali (le case di campagna erano certamente più grandi di quelle di città), sia per il bisogno di manodopera, per cui era importante essere in tanti per coltivare la terra. L’industrializzazione, invece, dà luogo al fenomeno dell’urbanizzazione e delle emigrazioni. L’ambiente di lavoro non coincide più con l’ambiente familiare, i singoli se ne allontanano: nasce la famiglia «nucleare». Costituita da coniugi e figli – un piccolo nucleo, appunto – e basata mag-giormente sui vincoli affettivi, la famiglia nucleare è tipica della società in-dustriale. Nelle epoche precedenti, infatti, erano spesso i genitori a scegliere la persona che i propri figli dovevano sposare, subordinando la decisione a ragioni di convenienza economica e sociale e non ai desideri affettivi dei giovani. A seguito dell’industrializzazione, invece, si ridimensiona l’autorità del

capofamiglia, aumenta il potere sociale della moglie e dei figli e l’economia si basa su attività extrafamiliari.

•LeunioniciviliUnasvoltanellastoriadellafamigliaedellasocietàLa legge 20 maggio 2016 n. 76 rappresenta un punto di svolta importante nella storia della società e della famiglia italiane. La legge, infatti, introduce nel nostro ordinamento giuridico due importanti novità:

• l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;• la disciplina delle cosiddette convivenze di fatto.

Per la prima volta, due importanti forme di «nuove famiglie» – formate da persone che vivono insieme come marito e moglie pur non es-sendo sposate – sono riconosciute a livello giuridico tra le formazioni sociali protette dall’art. 2 della Costituzione; questo riconoscimento concede ai loro componenti diritti e doveri simili a quelli dei coniugi. La legge, approvata al termine di un lungo e difficile dibattito parla-mentare, è entrata in vigore il 5 giugno 2016.  

Industrializzazione: fenomeno che si verifica a partire dalla fine del XViii secolo, quando nume-rose invenzioni rivoluzionano i processi produttivi, che da allora in poi faranno largo uso di mac-chinari e di manodopera con-centrando l’attività in grossi complessi industriali.

Urbanizzazione: è il processo di emigrazione dalle periferie al centro urbano causato dall’ap-plicazione delle nuove tecnologie all’agricoltura. L’uso delle mac-chine, infatti, comportando un minor impiego di lavoratori, de-termina una consistente disoc-cupazione e, di conseguenza, un massiccio spostamento di per-sone dalle campagne alle città per impiegarsi nelle fabbriche.

CostituzioneArticolo 2  La  Repubblica  rico-nosce  e  garantisce  i  diritti  inviola-bili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

2 Percorso 1 • Sentimenti e relazioni: la vita affettiva

Le unioni civiliSi parla di unione civile quando due persone dello stesso sesso (omosessuali), non legate da rapporti di parentela, affinità o adozione, ma unite da uno stabile vincolo di amore, decidono di dare valore giuridico alla loro relazione, legandosi l’una all’altra con una serie di diritti e doveri reciproci.Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichia-razione di fronte all’ufficiale di stato civile (il sindaco o un suo delegato) e alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello stato civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Dall’unione nascono una serie di diritti e doveri reciproci. In particolare:

• l’obbligo di assistenza morale e materiale;• l’obbligo di coabitazione;• l’obbligo di contribuire alle esigenze economiche dell’unione in proporzione alle proprie capa-

cità di lavoro professionale o casalingo;• l’obbligo di definire di comune accordo l’indirizzo della vita familiare e la residenza.

Questo insieme di diritti e doveri avvicina l’unione civile al matrimonio tradizionale, civile o reli-gioso. A differenza del matrimonio, però, l’unione civile può essere sciolta per volontà delle parti o di una parte, mediante una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile.

Le convivenze di fattoSi parla di convivenze di fatto quando due persone maggiorenni, dello stesso sesso (omosessuali) o di sesso diverso (eterosessuali), sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, pur non essendo unite in matrimonio o da un’unione civile.La legge 20 maggio 2016 n. 76 riconosce valore giuridico a tali unioni, dalle quali, perciò, nascono per le parti una serie di diritti e doveri simili a quelli previsti per i coniugi, soprattutto in materia di assistenza sanitaria in caso di malattia, di successione in caso di morte, di mantenimento econo-mico in caso di cessazione della convivenza.Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, la legge riconosce al convivente, in caso di malattia o ricovero del partner, il diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi; riconosce inoltre la possibilità di delegare al partner, in caso di ne-cessità, le decisioni in materia di salute o, in caso di morte, quelle relative alla donazione di organi e alle modalità funerarie. Fino all’approvazione della legge 76/2016, queste decisioni dovevano essere prese dal parente più vicino o, in caso di mancanza, da una figura indicata dal giudice. L’opinione del partner, anche nei casi di convivenze lunghe, non aveva alcuna rilevanza giuridica.Per quanto riguarda invece i diritti di successione, la nuova legge stabilisce che il partner superstite, in caso di morte del convivente proprietario dell’appartamento, può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili; riconosce inoltre il diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza in caso di decesso del convivente titolare del contratto.Infine, in caso di cessazione della convivenza, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Ildibattitosull’approvazionedellaleggeelastepchildadoptionL’approvazione di una legge che – tramite l’istituto dell’unione civile – riconosce e tutela i diritti delle coppie omosessuali costituisce, come detto, un momento importante nella storia della società italiana. Fino ad anni recenti, infatti, e in certa misura ancora oggi, questo tipo di legami ha gene-rato una certa diffidenza se non addirittura una vera riprovazione sociale. Il dibattito sull’approvazione del cosiddetto decreto Cirinnà (dal nome della senatrice che ha pre-sentato il disegno di legge alle Camere) è stato perciò particolarmente acceso. Le forze politiche presenti in Parlamento e l’opinione pubblica si sono divise in particolare sull’opportunità di rico-noscere o meno alle coppie omosessuali il diritto di adottare figli. Su questo tema la maggioranza degli italiani, nei sondaggi che hanno accompagnato i mesi del dibattito parlamentare, si è sempre pronunciata contro le cosiddette “adozioni gay”, con una mag-gioranza di circa il 70% degli intervistati. Lo stesso decreto, d’altronde, non prevedeva la possibilità

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di adozioni dirette per le parti dell’unione civile ma solo la cosiddetta stepchild adoption, ovvero la «adozione del figlio acquisito». Questa norma avrebbe consentito alle parti dell’unione civile la possibilità di adottare il figlio biologico del proprio partner. Proprio a causa delle forti resistenze incontrate in Parlamento e nell’opinione pubblica, le norme relative alla stepchild adoption sono state eliminate dal testo definitivo della legge. Pertanto, ancora oggi, per le coppie omosessuali è impossibile adottare figli, sia direttamente, tramite l’adozione di un minore nato in una famiglia altra, sia indirettamente, tramite l’adozione dei figli del proprio partner.

Unioni CiviLi e matrimonio: somigLianze e differenzeUnioni civili matrimonio

Obbligo di assistenza morale e materiale sì sìObbligo di coabitazione sì sìObbligo di contribuire alle esigenze economiche dell’unione in proporzione alle proprie capacità di lavoro professionale o ca-salingo

sì sì

Obbligo di definire di comune accordo l’indirizzo della vita fa-miliare e la residenza sì sì

Possibilità di adozione di figli no sìPossibilità di sciogliere il vincolo giuridico tramite una dichiara-zione di volontà sì no